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Tipologia: Appunti
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Premessa. In Italia c’è una forma di governo di tipo parlamentare dove la configurazione delle fonti è caratterizzata dal collegamento tra Parlamento e Governo. Si dice che il baricentro delle fonti si sposti a “favore del parlamento”, questo anche perché il sistema da più forza alle leggi ordinarie (un parlamento che regola l’azione del governo determinando mozioni di sfiducia). Questa esaltazione del ruolo risale al 1960-1970, anni che vedono un sistema elettorale di tipo proporzionale (i partiti di massa). Il governo può “fare da protagonista” quando si va a privilegiare un atto normativo prodotto dall’esecutivo (è il caso della Questione di Sfiducia , atti aventi forza di legge o reiterazioni [-> prassi che diventa illegittima grazie alla corte. Negli anni furono numerose le modifiche decise in parlamento: 1978 il Servizio Sanitario Nazionale, 1975 Uguaglianza in famiglia e possibilità di divorzio, 1971 Aborto; Dal 1980 si rifiuta il pluralismo sociale, e si va verso un Parlamento dalle procedure molto più lunghe e complesse (per urgenza interviene il Governo). Forma di governo Parlamentare: Vi è una supremazia politica del Parlamento su Governo; un Governo che vive grazie al voto di fiducia dell’Organo Legislativo (una sfiducia significherebbe caduta di Governo e il subentrare di uno nuovo). In sostanza l’Esecutivo rappresenta l’orientamento politico del Parlamento, attua prerogative approvate dalle Camere. Forma di governo Presidenziale. Dualismo politico: Presidente ( nonché Capo del Governo) e Parlamento (o “Congresso”) sullo stesso piano. Un presidente che al momento delle elezioni vede un solo avversario, una scelta a “due” (gli altri non vengono nemmeno considerati). Ha il vantaggio di avere una forte stabilità (la costituzione parla di un cambiamento ogni 4 anni). In italia c’è stata paura verso questa possibilità poiché dopo il fascismo si voleva evitare sia “l’uomo forte” che il netto divario tra il primo candidato e il secondo (tra Destra e Sinistra, “comunisti o anticomunisti”). Sistema elettorale maggioritario, costituzionale I: Il maggioritario prevede una votazione in collegi, nonché porzioni di territorio che dividono la Nazione. Ogni collegio è “uninominale” e prevede, dunque, un solo candidato per “porzione”. Il vantaggio sta nel fatto che gli abitanti di quella zona hanno, così facendo, un rappresentante “loro” in Parlamento. Vince, dunque, quello che riceve più voti, non dando alcun spazio alle minoranze (40% vince su 30% e 30%, in caso di 3 candidati – un 60% che non viene calcolato). E’ preferito perché qui il cittadino vota direttamente l’eletto e dunque, egli non viene nominato in un secondo momento da segretari di partiti. Inoltre vi è una forte Governabilità data dai pochi partiti (si parla di Bipolarismo, nonché l’unica presenza di due poli alternati [destra o sinistra], e Bipartitismo, nonché la sola presenza di 2 partiti. Sistema proporzionale, costituzionale I: Qui vengono assegnati più seggi per collegio, sono detti infatti “Plurinominali”. Ogni partito otterrà seggi in base ai voti ricevuti (50% di voti ricevuti significa il 50% di posti in Parlamento, dunque se vince effettivamente la Lega essa avrà il 50% dei posti a lei riservato [in un sistema Puro]). Il vantaggio è che da forte spazio alla Democrazia, il difetto è che, appunto, la “sedia” viene assegnata dal segretario di partito e non è il cittadino che
vota espressamente (la Lega metterà Caio, Tizio e Sempronio). [da vedere]. Qui, non si esclude come nel sistema maggioritario ma si include , dando spazio a tutti (infatti c’è un grande numero di partiti ). Ultimo vantaggio: il cittadino vota il pensiero a lui più vicino qui, e non il “meno lontano” (tipico del maggioritario). Referendum manipolativo: Con tale espressione ci si riferisce oramai comunemente a quel referendum avente ad oggetto non compiute disposizioni espressive di significati normativi, ma frammenti di testo di per sé privi di significato, la cui eliminazione è capace di modificare e stravolgere la grazia del testo normativo non colpito da abrogazione. Forma di stato : si ha a che fare con uno stato assoluto, all’epoca, che prevedeva un potere politico del sovrano indipendente da altri soggetti, dove tutto apparteneva al Re. Ad oggi vi è un dialogo tra diversi soggetti dove l’idea di principio di sovranità rimane solo trattando la figura del legislatore, ma prima che egli termini la costituzione; dopodichè anche lui deve sottostare ad essa. Accanto al legislatore vi è il giudice che da collaborazione; tutto ciò è quello che caratterizza lo Stato Costituzionale di oggi. Entrambe le forze poste davanti alla costituzione. Nello stato liberale, nello specifico, vi era una prevalenza di legge parlamentare (siccome in parlamento vi erano solo borghesi a decidere), un sistema dunque semplice e molto astratto; il tutto unito ad un giudice che aveva solo ruolo applicativo, zero discrezionalità. Come si è accennato, ad oggi il sistema è invece molto più articolato e concreto (arricchito). Referendum 1993. Anno in cui entra in vigore la legge sulla proporzionalità (=da rappresentati a tutte le forze politiche in Parlamento). Nel 1993 un referendum manipolativo trasforma il sistema proporzionale (utilizzato fino a quell’annata) in maggioritario (un governo rafforzato dunque – grande stabilità). Alle votazioni il rappresentante del partito era già segnalato, dunque un “se vince Lega, a capo andrà Salvini”; un sistema dove prima vi è la votazione e successivamente si creano le coalizioni per raggiungere la maggioranza. Nel 1994 si ricorda Berlusconi VS Achille Occhetto. La differenza , tra le altre cose, sta in un sistema proporzionale che invece non segnala già a priori un incaricato (si può dire ci sia una marginalizzazione della legge formale del parlamento). Si arriva ad una “ Crisi della legge ” con un pluralismo di fonti che occupano i settori prima disciplinati soltanto dalla legge; sono 33 in tutto (in tema di bilancio le leggi sono il 4%, 54% in materia di conversione, 16% spazio dedicato ad “altre” leggi ordinarie, 1% per leggi collegate, 1% per leggi europee, 43% leggi di ratifica, 1% per leggi costituzionali). Preposizioni. Esse sono: 1. Descrittive , 2 .Prescrittive. Le descrittive sono enunciati che descrivono realtà osservate (ciò che si vede), mentre le prescrittive riguardano quelli che incidono sui comportamenti umani (non sono passivi o di semplice osservanza – inoltre non deve per forza essere realtà). L’articolo 575 c.p., per esempio, punisce l’omicidio, dunque una cosa che non dovrebbe accadere ma accade. Per le prescrittive, si aggiunge, che non si deve avere a che fare con una disposizione definibile vera o falsa, tutto quello che si può fare al riguardo è esprimere giudizi positivi o negativi, essere d’accordo o meno con quella disposizione. Non c’è altro. Le norme giuridiche sono, infatti, di carattere prescrittivo (“non d’accordo con il Green pass ma lo accetto”).
ad una regola in una società stabile; questo spiega il perché esistano le dittature: non c’è consenso e dunque non c’è adesione spontanea, ecco perché si sceglie l’imposizione. Ordinamenti forti, società deboli. Si continua il discorso trattando l ’adesione come un elemento strutturale (dunque non è la sanzione vista la sua possibile assenza). Sanzione e norma morale, criteri. L'unica conseguenza spiacevole della violazione di una norma morale sarebbe il senso di colpa, uno stato di disagio, di turbamento, talora di angosciai-che dicesi nel linguaggio dell'etica rimorso" o "pentimento". La sanzione interiore è certamente un mezzo inadeguato per disciplinare la nostra vita. Di fatto essa agisce, cioè mostra la sua funzionalità, soltanto in un numero limitato di individui, quelli capaci di provare soddisfazioni e insoddisfazioni intime. Ma sono proprio questi gli individui che di solito rispettano le norme morali. In un individuo che non abbia alcuna inclinazione al rispetto delle norme morali, la sanzione interiore non produce alcun effetto. Sanzioni sociali. Queste norme nascono, in genere, in forma di consuetudini, da un gruppo sociale, ed è lo stesso gruppo sociale che risponde alla violazione di esse con diversi comportamenti che ne costituiscono le sanzioni (norme di galateo, per esempio, utili per rendere meno difficile la convivenza); sanzione che può essere esclusione dal gruppo
2. Le prescrizioni devono essere generali e astratte , tutto ciò che non è contemplato in questi due aggettivi, non è norma giuridica. Con il termine “generalità” ci si rivolge ad una platea indeterminata di soggetti; con astrattezza, invece, ad un’assenza di caso concreto e ad una presenza di fattispecie. Si continua dicendo che nel pratico la legge, poi, non è affatto generale o astratta, basti pensare alla disposizione: “le persone senza permesso di soggiorno non possono entrare” (è mirata). E’ fondamentale precisare che alla base c’è sempre il principio di uguaglianza , ecco perché la legge provvedimento è vista un po’ con sospetto. 3. Si distingue in: legge in senso materiale e legge in senso formale (= è diritto la disposizione che è classificabile sia nella “materialità” sia nella “formalità”; è la situazione di approvazione di legge di bilancio, per esempio, dove il tutto deve essere fatto sotto giusto procedimento [serve una legge sostanzialmente che autorizzi l’esecutivo a determinare le spese]). L’esempio appena citato non incide sui diritti soggettivi, dunque non è definito come “materiale”. 4. Il criterio 5 analizza la “ Novità ”: il giudice può solamente applicare il diritto esistente, la norma giuridica invece ha il potere di creare nuovo diritto introducendo elementi di novità nell’ordinamento. 5. Il criterio 6 studia le fonti: si ha a che fare con l’insieme di soggetti e procedimenti che collaborando possono produrre diritto. I diritti sono la sfera di autonomia che ci protegge dal potere statale; un sistema delle fonti definito Dinamico. In sostanza è “diritto” ciò che è stato prodotto da chi ne aveva potere. fonti sulla produzione e della produzione. Le fonti sulla produzione individuano soggetti dei diritti; si collocano rispetto alle fonti di produzione su una posizione gerarchica superiore perché ha come obbiettivo il legittimare una fonte di produzione. Con “fonti del diritto” si fa riferimento ad
atti o fatti cui l’ordinamento giuridico attribuisce il potere di produrre nuove norme giuridiche. Si continua il discorso definendo l’ordinamento italiano come disordinato; le ragioni di questo disordine sono: 1. Inesauribilità delle fonti (un “produrre tante norme”) + 2. Pluralismo delle fonti. Grazie a queste due possibilità si arriva ad un criterio di risoluzione delle antinomie , nonché il Cronologico (=esso opera per contrasti derivanti da norme della stessa fonte o di pari grado). L’effetto è l’abrogazione. La categoria giuridica in analisi è l’efficacia , cioè la capacità di produrre effetti. Si ha a che fare con una fonte nuova che prevale sulla vecchia (una caratteristica definita fisiologica ). Si arriva alle c.d. “ Idee di rinnovo ”: 1. Principio di garanzia , un rinnovamento che fa pensare in “qualcosa di buono” (=equilibri di forze politiche dove la nuova, fa cose nuove); di rilevanza, qui, è il principio di legittimità per il quale un soggetto è obbligato a rispettare una norma “Nuova” anche se non è di gradimento. 2. Esigenze di regolamentazione che cambiano nel tempo (=ecco perché si arriva all’abrogazione). Tesi minoritaria sull’abrogazione. Denominata “ Esposito ”; questa teoria vede ogni norma in modo isolato rispetto alle altre (un’idea di ordinamento con forze non connesse tra di loro). Si dice, in proposito, ci sia una condizione risolutiva implicita (con il verificarsi di un evento, si cessa di produrre effetti); in sostanza si va verso la cessazione degli effetti della norma giuridica precedente ma senza toccare la norma stessa, un “girarci intorno”. Riassumendo: la norma meno recente viene espulsa Pro-Futuro tramite un’abrogazione vista come estinzione della disposizione. Tesi maggioritaria. Abrogazione vista come effetto di altre norme giuridiche (qua è visibile il senso di ordinamento come unione, come fosse una comunità); non c’è automatismo (non si “auto - eliminano”), anzi c’è un’ambizione di durare illimitatamente nel tempo (c.d “ fenomeno relazionale ). Si circoscrive nel tempo la norma rendendola ancora valida nei tempi precedenti al rinnovo, dunque una norma che continua ad esistere. Conseguenze politiche: Reviviscenza della norma abrogata (= Legge A che viene abrogata da legge B che a sua volta viene abrogata da legge C - > qualsiasi cosa accada, secondo la tesi 1, la legge A è espulsa dunque non potrà mai resuscitare [solo il legislatore potrebbe riintrodurla]; secondo una seconda tesi, la legge A torna ad avere spazio una volta che B viene abrogata (un “tornare sui propri passi” – tesi, dunque, opposta]). La giurisprudenza accoglie questa seconda tesi accollando però al legislatore l’onere di dire esplicitamente che rivuole la legge A (in assenza della dichiarazione, non c’è reminiscenza). E’ fondamentale ricordare che una legge abrogata può essere riusata da un giudice (questo accade per le cause nate prima dell’abrogazione – spesso se ne discute dopo molto tempo). Tema irretroattività della legge. “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione” [ art 11 preleggi ]. Una questione codificata su legge primaria. Vi è stata anche la discussione che vedeva come protagonista un “abrogare l’art 11 e agire”, ma la corte commentò che il tutto avrebbe avuto effetti sulla certezza
come “multidimensionale”) rispetto a quello di costituzionalità che viene alla luce soltanto con le costituzioni rigide. criterio cronologico e criterio gerarchico. Supponiamo ci sia una legge regionale e una legge ordinaria in contrasto - > si guarda il senso gerarchico (= stabilito da una sentenza del 1956 , la numero 1 della Corte Costituzionale; il problema si innalzò a causa di una costituzione del 1948 e una corte costituzionale incaricata nel 1956 [si da piena competenza a giudicare l’illegittimità agli atti normativi primari]). Differenze. Un principio di legalità articolato che vede contrapporsi un principio di costituzionalità monodimensionale; la legge viene vista come fonte democratica per eccellenza, ecco perché deve potersi attivare quando meglio crede (senza autorizzazione). In più, non esiste un principio di costituzionalità in senso sostanziale (questo significherebbe che la costituzione è già completa di suo, e resterebbe soltanto un ruolo marginale per la legge, nonché le discipline di dettaglio). Si aggiunge che una tesi minoritaria sostiene che: Il tutto è un’attività vincolata a cosa dice la cost. (tesi che sostiene Modugno), un legislatore stesso che è limitato dal p. di costituzionalità; si ipervaluta il p. di uguaglianza formale (il legislatore si deve occupare soltanto di fare leggi uguali per tutti, e basta). Il tutto è un rigirarsi di mezzi per arrivare ad un obiettivo; voglio, per esempio, dare spazio alla sanità? Tutti a casa. Voglio dare spazio alla libertà personale? Tutti fuori. Una disposizione che cambia in base all’obiettivo che perseguo. Si può dire sia una “ concezione chiusa della costituzione ”, un testo che regola la legislazione ordinaria (si è vincolati dal testo - > principio di costituzionalità in senso sostanziale). Tesi maggioritaria : legislatore che ha spazio di discrezionalità (autonomia) nei limiti della costituzione (un rovesciamento della precedente tesi vincolante). Qui si ammette un’attività legislativa libera. La democrazia è il riflesso della nostra volontà, e allora che senso avrebbe votare un qualcuno che si comporta esattamente come farebbe chiunque altro [ è il principio di costituzione vincolante ]? Che ruolo avrebbe il legislatore senza discrezionalità? Il diritto soggettivo è rilevante, è da qui che i rappresentanti creano atti (la forza politica a cui do il mio voto crea atti secondo quella mentalità specifica). Si precisa che in materia di diritti sociali l’autonomia del giudice è molto limitata (non libertà ovunque). Questi tesi, in ogni caso, ha una concezione aperta che non vede vincoli per certe tematiche, come per esempio la tutela delle concorrenze. E’ doveroso aggiungere, come quarto criterio di risoluzione di antinomie , il criterio di specialità dove si va a privilegiare una norma specifica rispetto a quella generale. Il sistema delle fonti si basa su due presupposti (per collegarsi alla gerarchia): 1. Unicità e perfetto parallelismo. L’articolo 1 delle preleggi tratta un c.d “ sistema monolitico” dettato da una sovranità di stato indivisa (principio di esclusività che esclude qualsiasi potere esterno). Un principio che fa riconoscere allo stato le fonti che possono effettivamente produrre diritto, e che tratta il “rinvio” nonché la situazione che consente di utilizzare norme prodotte da altri ordinamenti, in quello statale.
Concezione formale. Anche detto “Procedurale” – tratta il “fare una legge”, un connotare in modo sostanziale l’idea di fonte del diritto. Si da peso al potere di colui che crea fonti (= potere normativo , nonché l’unico potere che può fare leggi). I punti rilevanti sono: 1. Soggetti abilitati a presentare un disegno , 2. Discussione ed emendamento, 3 .Approvazione (vi sono interessi diversi rappresentati in parlamento dunque essenziale è il compromesso ). Si può dire che il potere normativo sia un’espressione che vede un procedimento rappresentante un processo di integrazione politica; le leggi si votano, infatti, a maggioranza semplice (questo per sottolineare che anche chi è in disaccordo partecipa, comunque, alla creazione. È la caratteristica principale della democrazia pluralista , il “mettere tutti nella condizione di partecipare” al fine di integrare interessi contrapposti nella società). Il potere normativo spetta al governo quando si parla di “regolamento dell’esecutivo” (rimane l’idea di integrazione politica anche perché essendoci più partiti serve un bilanciamento ). Il “prendere qualcosa di già fatto” equivale al non poter più parlare di potere normativo e dunque di fonte del diritto, è il caso della sentenza del giudice (nasce da una norma fatta + caso concreto). Legittimazione del potere. 1. Carismatico (dettata da un soggetto che influenza tramite le sue manifestazioni), 2. Tradizionale (tipico esempio della monarchia, con una manifestazione assoluta), 3. Legale razionale (moderna – legittimazione che si esercita secondo diritto; si commenta che il tutto serve per evitare la nascita di poteri possibili ma illegittimi, come il fascismo, e si evita ciò grazie all’entrata in vigore di costituzioni nuove che tutelano i diritti). Fondamentale è “eseguire anche se sono contrario a quella norma” (si può solo cercare di cambiarla utilizzando i mezzi possibili [-> un “subisco ma mi adopero per cambiarlo”] = è il Principio di reversibilità delle leggi ). Si parla in proposito di: 1. Referendum abrogativo , 2. Iniziativa popolare , 3. Attivismo politico , 4. Votare qualcuno che cambierebbe quella legge. L’obiettivo è evitare una trasgressione , uno sciogliersi dal vincolo della legge facendosi giustizia da soli. Si arriva a trattare l’adesione spontanea al sistema delle fonti, dunque; un discorso che separa la legittimazione dal suo contenuto Esempio Green-Pass. Il green pass è già una norma (08/11/21) siccome è stato introdotto con decreto-legge al fine di limitare la circolazione per motivi di sanità. Molti parlano di “ discriminazione ” (di una norma che viola il principio di uguaglianza), la realtà è che situazioni diverse vengono trattate in modo diverso [ art 3 ] (un esempio è un settore aiutato durante il covid [come quello operaio] e quello non aiutato [come il lavoratore della banca in Smart Working]; inoltre si risponde citando l’articolo 32 della costituzione , il quale da il via libera ad imposizioni per il benessere sanitario (legittimo e conforme). La costituzione, dunque, ammette il Green Pass. Per entrare nel merito si può commentare dicendo che è lecito avere opinioni differenti ma si deve ben dividere la legittimità dal merito. Riassumendo, di rilevanza è il Bilanciamento dei Principi costituzionali , dove la corte costituzionale si occupa di fissare gli interessi rilevanti in gioco (dove il giudice sceglie la “ regola di prevalenza ”). Criterio di competenza. Essenziale è il “ Conflitto reale ” da portare davanti alla corte, e non quelli definiti come “apparenti”. Essi possono essere tra: 1. Stato e regione, 2. Fonti dell’ordinamento italiano ed europeo. Di rilevanza è l’articolo 117 dove vi sono elencate le mansioni esclusive de llo
soltanto 5 senatori ci possono essere? Disposizioni Sinonime: Norme che sono una la copia dell’altra come, per esempio, l’art 89 e la legge 400 all’art 5 del ’88 in tema di decreti controfirmati dal PDR. In questo caso abbiamo una norma di forza costituzionale e una di forza ordinaria. Se violo una legge delega è come se violassi la costituzione stessa (siccome è lei che dice di non violare la legge delega). Fonti fatto. Si ha a che fare con la consuetudine , dunque un “non disposizione” ma norma (ovviamente il discorso è diverso se viene codificato in testi unici). Esempio in campo di disposizione: sono elettori tutti i cittadini con più di 18 anni - > questa è una norma implicita che si ricava da due disposizioni: 1. Si vota alla maggiore età, 2. Vi è il diritto di voto (art 48). Si nominano come “ fonti-fatto ”: Atti normativi dell’U.E., trattati internazionali, convezione dei diritti dell’uomo…esse rientrano per il semplice fatto di non essere prodotte da “organi abilitati dal nostro ordinamento”. Definite come “tutto ciò che genera norme e che non rientra nelle fonti- atto. Di rilevanza, continuando l’argomento, è poi il principio di separazione dei poteri , per il quale il legislativo si occupa di produrre disposizioni, mentre il giudiziale di trarre norme. Si specifica che il legislatore non è il custode dell’ unica interpretazione corretta ; è proprio il lavoro dei giudici quello di “tirare fuori” più norme plausibili. Giudice può rovesciare Il Giudicato? E’ incostituzionale. Si nomina la funzione nomofillatica, nonché uniformità nell’applicazione del diritto; è la corte di cassazione all’art 65 del decreto del 1941 che assicura osservanza della legge. Si può dire ci sia una rilevanza alla “ norma consolidata ”, un’interpretazione, in sostanza, seguita da tutti i giudici che va a definirsi con il tempo (dal diritto vivente, quindi). Si riassume con: una nuova legge porta incertezza, un’incertezza che con il tempo porta ad una norma consolidata. Si nomina la Corte costituzionale che tra le sue mansioni opera in campo interpretativo - > “sentenze interpretative”. Le sentenze interpretative di rigetto vedono un giudice che vieta una certa norma per sottolineare un’altra norma (rigetto “quella là”). Sostanzialmente questa sentenza supera il dubbio posto dal giudice uno. Si nomina la sentenza 3- 1956 la quale specifica che non ci sono leggi incostituzionali basate sulla loro interpretazione erronea, ma ci sono leggi incostituzionali poiché è impossibile dare un’interpretazione conforme alla costituzione.
Fonti atto : sono tipicamente gli atti scritti contenti norme giuridiche, sono esse che vedono il diritto come prodotto dello stato; tutto ciò è il risultato di teorie statualistiche. Un diritto che rispetto a noi è esterno e da un certo verso separa il momento produttivo dal momento dell’adesione (è un concetto diverso rispetto al concepire il diritto come risultato della società tipico delle fonti fatto, perche in questo caso siamo noi a produrre e non sussiste la separazione tra governati e governanti. Nelle fonti fatto il diritto proviene da noi e quindi il momento produttivo e il momento di adesione coincidono. Si aggiunge che gli ordinamenti statali determinati da fonti atto creano il potere politico organizzato. Fonti di cognizione : (es. gazzetta ufficiale) permettono alle persone di conoscere le fonti atto , oggi il significato fondamentale è l'efficacia (una legge diviene efficace una volta scritta sulla Gazzetta), perché per quanto riguarda l'informazione c'è es. Google Atti normativi analisi. Sono, precisamente, documenti scritti previsti di forma e un nome tipico frutto di un procedimento deciso da altre norme, nonché quelle sulla produzione (che sono un gradino in su rispetto alle norme che disciplinano, gerarchicamente). Si precisa che con “ordinamento giuridico” si intende un sistema coerente e complesso. Interpretazione come attività. L’interprete svolge 2 attività: 1. Di carattere scientifico o di accertamento , 2. Attività volitiva (=di decisione di significato). Le teorie annesse sono 3:
ordinario si emette una “ Sentenza di accoglimento sostitutiva ” dove si modifica una parte [questo anziché quello]. Precisazione sentenze additive. Additive - > qui l’incostituzionalità sta nell’omissione, una legge che da sola così non basta). Le additive si dividono in: 1. Additive di regola , 2. Di principio , 3. Sostitutive. Le (1) prevedono una corte che Manipolando la norma non inventa, ma semplicemente rende esplicito ciò che già si supponeva (se per esempio sotto giuramento si nomina Dio, la sentenza additiva di regola va soltanto a specificare che questo procedimento vale per i credenti), non c’è un potere legislativo nella corte (si parla di “ legislazione a rime obbligate ”). Quelle di Principio trovano una corte che detta soltanto il principio da attuare, come può essere un equo indennizzo in seguito ad una vaccinazione obbligatoria che ha portato problemi, ma non specifica la modalità. Questo punto spetta al giudice decifrarlo, tramite analogie legis e iuris. Le Sostitutive prevedono un’incostituzionalità per ciò che dicono, e serve un’aggiunta per ciò che non dicono; bisogna sostanzialmente modifica la disposizione con un'altra (questo anziché quello). Si aggiungono le sentenze Di accoglimento parziale (=si ricorda nel 2013 la C.C. che ha tolto il premio di maggioranza ridefinendo il sistema da proporzionale maggioritario, a maggioritario puro – è andata, dunque, a modificare solo una parte della norma (soltanto quella incostituzionale) - > Fanno tutte parte del grande gruppo di Sentenze Manipolative. Si aggiunge che generalmente le sentenze additive sono conseguenza di un giudizio di ragionevolezza (nascono da un qualcosa che il giudice ritiene non sia ragionevole). Si ritiene debba essere il giudice remittente ad indicare con precisione il verso dell’addizione, ossia la norma da aggiungere alla disposizione impugnata (dunque il “nuovo” significato). In quella “a rime obbligate” è infatti la parola suggerita dal giudice a quo , che viene aggiunta. Articoli da utilizzare per quel richiamo alla corte. (↑) 31 (= “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo), 37 (=La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione) e 3 (=ragionevolezza). E’ necessario ricordare, quindi, che solo dal momento che questa conciliazione diventa impossibile , il giudice si reca davanti alla C.Costituzionale per analizzare la legittimità di quella norma (se non riesce a dare un significato non incostituzionale). Esempio Danno Biologico, pagina 52. Si richiede nel 1986 una dichiarazione di incostituzionalità della parte finale dell’articolo 2059 c.c (=quella che permette risarcimento per danno non patrimoniale solo in caso di reato ); in fondo l’articolo 32 parla di tutela della salute, e il 2043 di danno causato da terzi (=dunque tutto ciò dava confusione). Fu la cassazione, poi, a determinare Sentenze Gemelle che ampliavano l’idea di tutela del 2059 ad un livello massimo; si sottolinea che fu, allora, la corte costituzionale ad adeguarsi all’interpretazione “costituzionalmente
orientata ” della cassazione (ad oggi il 2059 parla di risarcimento in tutti i casi previsti dalla legge, una legge che nomina espressamente tutte le situazioni in cui esso è richie dibile). Fonte del diritto, analisi. Caratteristiche dell’ordinamento: 1. Coerenza (no alle norme incompatibili), 2. Completezza (esiste sempre una norma). Si specifica che non sono possibili: il Non-liquiet , ovvero il “non giudicare” per mancata regola [il giudice può essere perseguito per denegata giustizia], e il Rescriptum principis (=chiedere al principe interpretazione o integrazione
Tema “analogico”. Una disposizione non vale solo per la fattispecie letterale, ma anche per un’altra non richiamata in modo esplicito. L’interprete capta questa somiglianza andando a riservare medesimi trattamenti per situazioni uguali (qua si amplia, non si esclude - > opposta di quella “a contrario”). L’art 18 della costituzione parla chiaramente di “italiani”, ma il legislatore decide di estendere agli stranieri sulla base del principio di uguaglianza , che è uno dei diritti fondamentali da tutelare. Se la disposizione fosse: “solo i cittadini italiani possono associarsi, gli stranieri no” - > in questo caso c’è un vincolo testuale , dunque è impossibile utilizzare l’analogico. Una rilevanza dal punto di vista formale, “tutti uguali davanti alla legge”. Non è “autosufficiente ”, il che vuol dire che bisogna avere dei criteri ulteriori per dare vita ad un analogico (si analizza la ratio legis , l’obiettivo della legge; se la legge protegge il rischio sarà ampliabile a tutti gli operatori che subiscono quel rischio, e saranno esclusi i segretari ([per esempio]). Costituzione. E’ una fonte del diritto che contiene: 1. Regole per revisione costituzionale (=art 138 ), regole per procedimenti legislativi ( 70 ), per atti aventi forza di legge ( 77 - 76 ), per referendum abrogativi ( 75 ); 2. Contiene regole di competenza regione – stato (legittima, anche, norme internazionali ed europee [ art 117 - 11 – 10 ]). E’ un atto che contiene norme giuridiche nato da un potere costituente (che si consuma dopo che si è manifestato – si parla, poi, solo di “poteri costituiti”). E’ una fonte che non prevede inesauribilità (a differenza di tutte le altre) ed è rispettata grazie a questo “ coinvolgimento diffuso ” (legittima idea storica di rispettarla). Una costituzione vista come “ insieme di norme giuridiche vincolanti ”. Norme meramente programmatiche o Immediatamente precettive? La questione è: solo il legislatore può abrogare leggi incompatibili alla costituzione (strascichi fascisti, per esempio – e si parla di “norme programmatiche”) o anche il giudice (e dunque “norme precettive”)? La risposta è relativa all’opzione numero 1. Un altro elemento fondamentale è, poi, la rigidità - > è ciò che differenzia la nostra costituzione da un ipotetico Statuto Albertino. Sentenza 1 del 1956: Questa sentenza è frutto di grande dibattito e tratta in modo diretto la questione; Crisafulli va contrò all’idea di norme meramente programmatiche, e allo stesso tempo precisa che sul compito dei giudici in proposito la corte non si è espressa chiaramente. Aggiunge che la costituzione da sola crea effetti immediati. Si fa un cenno al procedimento di revisione della costituzione (“aggravato”): Questo potere spetta al Parlamento ma secondo un “procedimento aggravato” siccome siamo davanti ad una Costituzione Rigida:
meramente esecutive [anche attuative o integrative ]). Una legge che detta solo le “linee di principio”, e che da spazio per la disciplina di dettaglio ad altre fonti; dunque c’è un margine in più di discrezionalità pur seguendo i principi della legge. Si precisa che la costituzione non specifica la distinzione tra l’una e l’altra, e non aiuta a capire quando usare l’una e quando l’altra; si pensa che la libertà personale, per esempio, essendo un diritto fondamentale spetti alla riserva assoluta. L’articolo 97 sugli uffici organizzati, è ricollegabile alla relativa, invece, poiché è una materia che ammette fonti secondarie. Profili. Riserva di legge relativa come un qualcosa che pone obbligo di intervenire al legislatore solamente con disposizioni di principio (deve lasciare sempre spazio ad una fonte subordinata, e dunque ad un provvedimento amministrativo concreto che limita i nostri diritti). Implica sempre l’esistenza di un concorso tra fonti primarie e fonti secondarie + provvedimento amministrativo (dunque è come se lì ci fosse una riserva di amministrazione ). Si tratta di un profilo di Garanzia immediata (=una riserva di legge che prevede che il soggetto eserciti diritto alla tutela giurisdizionale ; Garanzia, anche detta, di tutela individuale ). Si ripete che questa concessione non ci sarebbe, se il soggetto si trovasse davanti ad un atto legislativo (si fa sempre riferimento ad una Relativa che deve permettere impugnazione). Analisi leggi rinforzate. Per procedimento: (1) Modifica dei Patti Lateranensi , siccome serve un accordo con la Santa sede (dunque procedimento differente), (2 ) leggi di approvazione di intese , siccome serve un intesa con rappresentanza di confessione, (3) leggi di amnistia e indulto (=L’amnistia costituisce una causa di estinzione del reato, mentre l’indulto è una causa di estinzione della pena: pertanto, con l’amnistia lo Stato rinuncia all’applicazione della pena, mentre con l’indulto si limita a condonare, in tutto o in parte, la pena inflitta, senza però cancellare il reato – riferimento ad art 79 cost); (4) l egge che stabilisce il contenuto di quella di bilancio (maggioranza assoluta in ambo le camere), (5) leggi per autonomia delle Regioni (art 116 parla di iniziativa regionale e consenso locale); (6) leggi di modifica di collegi territoriali (coinvolgimento di enti locali e popolazioni interessate). Per contenuto: Es. limitare gli spostamenti solo per motivi di sanità (sono eccezioni). Un reprimere solo al fine di uno scopo voluto dalla costituzione stessa. Quest’ultimo tratta le Riserve di competenza che prevedono un legislatore limitato dal suo potere (così da permetterli di agire solo in casi di necessità e dettati da ragionevolezza). Un vincolare la discrezionalità legislativa. Quindi? Riserva Relativa di legge porta a principio di legalità in senso sostanziale, riserva di amministrazione e a divieto di leggi provvedimento (spazio che logicamente la riserva assoluta non lascia). Si aggiunge che la ratifica di trattati è coperta da riserva di legge formale (stipulati e negoziati dal Governo; è essenziale una fonte che autorizzi ratifica e, successivamente, una fonte che dia esecuzione nell’ordinamento a quella norma internazionale - > il tutto già inserito nella legge numero 1 [=autorizzo e indico già l’ordine di esecuzione ]. Il parlamento, qua, svolge funzione di controllo sull’operato del Governo [sulla sua negoziazione]). Si ripete che anche la Legge di
Bilancio è coperta dalla stessa riserva (un governo che predispone il bilancio e un Parlamento che svolge controllo). Riserva di legge costituzionale : E’ possibile che la Costituzione decida che una disciplina deve essere organizzata da legge costituzionale ai sensi dall’articolo 138. Si nomina il 137 , il quale stabilisce condizioni e termini dei giudizi di legittimità costituzionale (= si capta la riserva di legge della costituzione, la quale non si accontenta e vuole l’adozione di una legge che preveda tutte queste garanzie; ecco che nasce la legge costituzionale 1 del 1948 integrata dalla legge 87 del 1953). Atti aventi forza di legge. Prodotti dal Governo (decreto-legge-decreto legislativo delegato). Questi poteri normativi del governo sono subordinati alla legge (decreti-legge hanno la stessa forza della legge, ma è essenziale una legge che convalidi questa disposizione nata dall’urgenza). Da qui si evidenza la struttura monista dettata da un centro di produzione del diritto dedicato ancora al Parlamento (esso fino a prova contraria è l’unico ad avere diretta legittimazione democratica ). Si aggiunge che il decreto legislativo delegato è un atto conclusivo di un procedimento più ampio: 1. Legge Delega, 2. Attuazione della legge delega, decreto legislativo delegato. E’ una legge meramente formale? Ci si pose questa domanda a causa del suo anomalo destinatario (il Governo); non andava, quindi, a modificare o ad estinguere situazioni giuridiche individuali. Ci si pone il quesito se fosse priva di capacità di contenere norme immediatamente ricettive. Il tutto svanì grazie proprio alla sua disciplina intrinseca nell’articolo 76, e quindi immessa nell’ordinamento (questo la rende con sostanza). Contenuti legge delega: Innanzitutto si nomina il Principio di Tassatività per il quale le fonti primarie sono istituite solo dalla costituzione (non possono rientrarne di nuove). I requisiti della legge delega, poi, sono: 1. Determinazione dei principi e criteri direttivi (=la funzione è limitare la discrezionalità del Governo ma senza entrare nel dettaglio con la legge dele ga; un minimo deve poterlo scegliere l’esecutivo. E’ la stessa idea che c’è quando si parla di riserva di legge e provvedimento amministrativo, si deve arrestare la prima per dare spazio alla seconda. Il parlamento è libero anche nelle tecniche da utilizzare per i criteri direttivi: