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ecclesiastico
Tipologia: Appunti
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11 marzo, VI lezione
(Il prof fa un brevissimo riepilogo sul concordato per gli assenti, oggetto della lezione precedente alla quale non aggiunge nulla di nuovo)
Concordato di Worms.
Siamo nel 1122 e si pone il problema delle investiture : chi deve investire i vescovi? Papa o imperatore?
(lettura di fotocopie da parte di una ragazza, che riporto):
“In nome della Santa ed indivisibile Trinità, io, Enrico, per grazia di Dio, Augusto imperatore dei romani, per amore di dio e dell’anima mia, rimetto a Dio e ai suoi Santi posteri, Pietro e Paolo ed alla Santa Chiesa cattolica ogni investitura con l’anello e pastorale.” Quindi il problema è chi doveva in sostanza nominare i vescovi. L’imperatore qui dice chiaramente che l’investitura spetta al papa e non a lui. “….e concedo in tutte le chiese che sono nel mio regno e nel mio impero che vi siano elezioni canoniche e consacrazioni. Restituirò alla santa romana i possedimenti e le regalie del beato regno che le furono portati via dall’inizio di questa controversia ad oggi, sia ai tempi di mio padre, sia ai miei e che io possiedo. Darò fedelmente il mio appoggio a che siano restituiti quelli che non ho. Nondimeno, secondo il consiglio dei principi e secondo giustizia prenderò i possedimenti di ogni altra chiesa e dei principi e degli altri chierici o laici che ora sono miei. E per questo che non possiedo, affido il mio aiuto affinché siano restituiti. E garantisco una vera pace al nostro papa Callisto, alla santa romana chiesa e tutti coloro che sono o sono stati dalla sua parte. Fedelmente presterò il mio aiuto quando la santa romana chiesa verrà a chiederlo e emetterò debita giustizia quando mi farà lamentela.”
Risposta di Callisto:
“Io Callisto vescovo concedo a te, diretto figlio di Dio, che in presenza tua si tengano, senza simonia e senza alcuna violenza, le elezioni di abati e vescovi del regno borbonico.” Il papa quindi concede all’imperatore di essere presente nel momento in cui avviene la nomina dei vescovi. “….ove dovesse sorgere alcuna discordia tra le parti, tu dia il consenso ed il tuo aiuto alla parte più sana, secondo il consiglio ed il parere del metropolita e dei tuoi provinciali. L’eletto riceva le regalie per mezzo dello scettro e per esso non manchi di assolvere secondo giustizia ed i suoi doveri presso di noi, eccettuate tutte le prerogative riconosciute di spettanza della chiesa romana. Garantisco la pace a te e a tutti coloro che sono stati al tuo fianco al tempo della discordia”.
Il concordato di Worms è un atto tipico del medioevo , rappresenta quindi un tipico esempio di concordato medievale.
Ieri il prof ha parlato dei Patti Lateranensi. Questi sono stati stipulati nel 1929 e con questi si chiude la cosiddetta “ questione romana ” che era stata affrontata dopo la Breccia di Porta Pia dallo stato sabaudo senza trovare conclusione. La Questione Romana viene risolta con un trattato. Con il concordato invece si ottengono risorse materiali e giuridiche anche di una certa importanza. Il concordato è un accordo del tipo: “do ut des”, va a vantaggio sia della chiesa che dello stato in quanto lo stato acquista prestigio sia interno che internazionale, la chiesa riceve risorse giuridiche e materiali.
Nel trattato del 1929 sono inserite delle norme che sarebbero proprie di un concordato. Il libro riporta 4 articoli in particolare che sono propri di un concordato.
Art. 1 del trattato: l’unica religione di stato è la religione cattolica. Questo articolo è stato ormai superato oggi, anche se fino al 1985 era in vigore. Sarebbe un articolo proprio di un concordato invece lo troviamo in un trattato.
Art. 11 : gli enti centrali della chiesa sono esenti da ogni ingerenza da parte dello stato italiano, nonché della conversione riguardo i beni immobili.
Art 22 : il primo comma prevede che lo Stato, a richiesta della santa sede, possa punire i colpevoli dei delitti commessi nella città del Vaticano. Se ad esempio ci fosse uno scippo nella basilica di San Pietro, con molta probabilità il colpevole verrà consegnato allo stato italiano. Naturalmente si dovrà procedere contro il reo applicando le leggi italiane. Lo scippatore quindi verrà punito con le norme penali del nostro ordinamento. Questa, da specificare, è una richiesta della santa sede che poteva anche decidere di giudicare direttamente il colpevole. La polizia italiana infatti non può entrare nella basilica di San Pietro. La polizia italiana non può chiedere di entrare nella basilica di San Pietro: il soggetto viene preso dalle guardie del Vaticano e gli viene consegnato affinché sia giudicato dalla nostra legge. L'articolo 22 al secondo comma prevede che la Santa sede si impegna a consegnare tutte le persone che siano stati autori di atti delittuosi commessi nel nostro territorio quando in le leggi di entrambi gli Stati prevedano quel tipo di delitto. Se l'autore di un reato si rifugia nella basilica di San Pietro questo verrà prelevato e consegnato allo Stato italiano. Nel primo caso è su richiesta della Santa sede qui invece il soggetto viene preso e consegnato alle nostre autorità.
Art. 23 : (molto importante e chiestissimo all'esame) il libro affronta questo articolo sia quando parla del trattato del ‘29 sia quando parla delle religioni. L'articolo prevede che tutti i provvedimenti della autorità ecclesiastica relativi a religiosi siano comunicati alla autorità dello Stato. Se il provvedimento non venisse comunicato non sarebbe efficace per la legge canonica e nemmeno potrebbe venire eseguito nello Stato italiano quindi questo è un articolo di grande importanza.
Ora questi quattro articoli sono norme concordatarie che sono state inserite stranamente, probabilmente per una svista, all'interno del trattato.
Piazza San Pietro : il libro si sofferma molto su questo. È una piazza aperta al pubblico ed è soggetta ai poteri della nostra polizia, non a quella del Vaticano; la nostra polizia però non può arrivare fino al primo gradino della scalinata della basilica di San Pietro. Su quella scalinata la nostra polizia non può intervenire , interverrà eventualmente la "polizia" dello Stato del Vaticano. La nostra polizia quindi si fermerà ai piedi della scalinata della basilica di San Pietro. Naturalmente è previsto che Piazza San Pietro possa essere chiusa al pubblico , la città del Vaticano potrebbe decidere in tal senso; in questo caso la nostra polizia si ritirerà aldilà del colonnato. Ciò è previsto proprio dal trattato.
Articolo 11 del trattato : Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.
(NB: in questa parte purtroppo delle due registrazioni che avevo non si capiva nulla. Ho riascoltato almeno 20 volte ma non sono riuscita a cogliere le parole precise, quindi sono andata un po’ a senso, aiutandomi con wikipedia. Mi scuso se ci sono errori.)
Una domanda che può sorgere spontanea è quali siano gli enti centrali della Chiesa. Secondo una dottrina costante sono gli organismi della curia romana (tribunali, congregazioni, ecc). L’articolo 11 è stato al centro di un dibattito qualche anno fa perché nel momento in cui c'è stato il cambio della Banca ambrosiana questo articolo 11 è diventato importantissimo perché nel crack della banca ambrosiana era implicato anche lo IOR , istituto delle opere di religione, azionista della banca ambrosiana. I giudici istruttori di Milano volevano immischiare anche gli amministratori dello IOR. Da qui il problema : ma lo IOR è da considerare veramente un ente centrale della chiesa? Qui la dottrina si è spaccata in due: c'è chi ritiene che lo IOR è un ente centrale della chiesa e chi ritiene che sia della Santa Sede. Sta di fatto che i giudici istruttori del tribunale di Milano che avevano emesso un mandato di cattura nei confronti degli amministratori dello IOR, responsabili della bancarotta del Banco Ambrosiano , nei confronti dei quali
Anche oggi in fin dei conti ci chiediamo cosa sia la Chiesa, lo Stato del Vaticano, la Santa Sede. Gli internazionalisti fanno confusione, i classicisti sono molto più netti individuando la Chiesa cattolica come una confessione religiosa. La Santa sede è l' organo centrale della chiesa. La città del Vaticano è invece un' entità territoriale. A livello internazionale è la Santa sede che va a rappresentare gli interessi della Chiesa cattolica come confessione religiosa e gli interessi dello Stato Città del Vaticano.
Il punto più delicato è capire perché nasce la questione : nel 1929 sorge la questione del nuovo organo, prima la Santa sede, poi la città stato del Vaticano, il problema che si pose è se fosse nato un nuovo soggetto di diritto internazionale oppure se era lo stesso.
(Il prof tende a sottolineare come questo sia molto chiesto agli esami e come gli studenti non siano in grado di rispondere).
Dopo aver parlato del trattato è necessario capire il concordato del '29: l'art 5 pone il divieto di insegnamento e di pubblico impiego da parte di un sacerdote. Il regime fascista impose il giuramento di fedeltà. Naturalmente questa norma oggi è venuta meno e questo è un fatto positivo.
Ma soprattutto è da porre l'accento su due grossi settori: matrimonio ed enti ecclesiastici.
1. Enti Ecclesiastici : riconoscere quindi la personalità giuridica ma soprattutto una norma del genere riconosce efficacia dei controlli canonici sugli enti ecclesiastici.
Un'altra questione è quella relativa all' insegnamento della religione cattolica nelle scuole, la nomina dei professori della università cattolica è subordinata al nulla osta della Santa sede.
Queste le norme più importanti del concordato. Naturalmente il trattato ed il concordato sono accompagnati da norme di attuazione : anzitutto da ricordare la legge di attuazione matrimoniale, del 1929. Altra legge di attuazione e quella relativa agli enti ecclesiastici; secondo la dottrina e la giurisprudenza la prima è ancora in gran parte in vigore , la legge sugli enti ecclesiastici invece è in gran parte caduta. Le leggi di attuazione sono state quindi di esecuzione e di immissione del trattato e del concordato nel nostro ordinamento.
Lo Stato fascista però non si ferma qui: fa anche un certo sforzo nei confronti delle esigenze delle confessioni delle minoranze emettendo la legge dei " culti ammessi ", legge del 1929, e regolamento del
L’importante è sapere però che il regime fascista che avevamo nel 1929 subito dava la legittimazione , anche se c’è il regolamento del 1930, dell’anno successivo.
Che cos’è previsto nella legislazione dei culti ammessi?
Naturalmente l’articolo 1 dice che sono ammessi nello stato culti diversi dalla religione cattolica, purché non professino principi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume. Vedremo quando andremo ad analizzare l’articolo 8 ed in particolare l’articolo 19 della nostra carta costituzionale come quest’articolo 1 non sembra francamente in sintonia con la nostra carta costituzionale, perché mentre la nostra carta costituzionale parla soltanto diritti contrari al buon costume, qui invece si parlava di riti contrari all’ordine pubblico.
Non solo, si pone neanche un altro limite : quello dei principi che non devono essere contrari all’ordine pubblico e al buon costume. Bisogna capire che questa legge è stata scritta nel periodo fascista , che non vedeva di buon occhio tutti i gruppi intermedi che erano contrari al regime.
Quindi è positivo che il regime fascista abbia varato questa legge, però d’altra parte questa legge pone dei limiti che non sembrano in armonia con il precetto costituzionale. Comunque altro aspetto importante di questa legge è quello dell’ approvazione della nomina dei ministri di culto. L’approvazione della nomina serve a far conseguire effetti civili ad alcuni atti del ministro di culto. Lo studente medio pensa che l’approvazione della nomina sia importante solo ai fini dell’effetto civile del matrimonio, negli effetti civili di ogni atto rientra l’azione della nomina, chiaro anche del matrimonio, ma non solo di questo. Il ministro di culto chiede l’approvazione e questo serve perché alcuni atti del ministro di culto siano rilevanti nel nostro ordinamento. C’è poi anche la cosiddetta autorizzazione , e cioè, dopo che è stata approvata la nomina il ministro di culto, ci deve essere l’ autorizzazione di quel ministro di culto a compiere quel determinato atto. Una volta che il matrimonio è stato trasmesso all’ufficiale dello stato civile, produce effetti nel nostro ordinamento.
Quindi c’è un riconoscimento del matrimonio acattolico pure con qualche forte limitazione, l’approvazione della nomina è pesante. Ed il regime fascista andrà bene a valutare una nomina del ministro di culto, andrà a valutare la qualità del soggetto, qualità che (detto tra di noi) era se il soggetto era fascista o antifascista. Resta il fatto che questa legittimazione del 29 /30 resta una legittimazione positiva in fin dei conti per le professioni acattoliche , perché permetteva ai soggetti di religione non cattolica di sposarsi nelle loro chiese con la possibilità di far conseguire effetti civili ai loro matrimoni.
Il trattato-concordato del '29 non portava una base religiosa tra regime fascista e Chiesa. Le tensioni aumentarono sempre di più dopo il '29/30, già si era avuto l'intervento di Mussolini e del papa.
La dottrina fascista e la dottrina della Chiesa erano opposte ma soprattutto su un settore si scontravano. Le due concezioni erano sul settore dell' educazione dei ragazzi.
Lo Stato fascista si presentava come uno stato educatore e la chiesa con le sue organizzazioni boyscout. Prima il conflitto era su boyscout, poi sull'attività dell'azione cattolica.
Il fascismo vedeva nell'azione cattolica un' attività che andava contro il regime stesso e da qui l'accusa di svolgere attività politica e si ordinò quindi la chiusura dell'attività cattolica. La Chiesa non poteva accettare una cosa del genere, ci fu un secondo accordo con il regime fascista dove si decise che la Chiesa cattolica si occupava solo di attività spirituali e religiose. Le due convinzioni non potevano convivere, vi fu uno scontro tra Chiesa cattolica e fascismo quando il fascismo si allea con il regime nazista nel 1928. Alcuni prof di questa facoltà furono sbattuti fuori perché ebrei e vi è una lapide con i nomi di questi professori nel secondo ingresso della sede di Corso Umberto. Ad esempio Ugo Forti , Donato Ottolevi , furono cacciati dalla Federico II e subirono un grandissimo trauma.
I dissidi con la Chiesa cattolica continuarono anche quando l'Italia entra in guerra. La Repubblica di Salò fu tipica quindi della lotta partigiana dei partiti di ispirazione cattolica. Ci fu sicuramente un contrasto con la chiesa cattolica. Ricordiamo i patti lateranensi che hanno chiuso tutto un ciclo. Il pensiero cattolico in questi momenti ci fa capire la nascita dell'art. 7 della costituzione.
Due teorie si affermarono in questo periodo:
La Chiesa afferma che non vi è scambio di privilegi , la Chiesa non vuole privilegi, scende in campo la chiesa solo per offrire aiuto ai fedeli.
Questa collaborazione avviene solo dentro un quadro di libertà. Qui siamo dentro il campo dell'art. 19 della costituzione. Per la Chiesa la libertà religiosa spetta ai cittadini e ai gruppi sociali, nonché alle altre confessioni religiose. La chiesa chiaramente non vuole una libertà particolare per se stessa, ma vuole libertà per sé ed anche per le altre confessioni religiose.
Si pone il problema se nella materia politica la Chiesa debba entrarci oppure no, dato che la materia politica incide in quella spirituale, ad esempio in materia di aborto o di testamento biologico.
La Chiesa che posizione assume?
La Chiesa rivendica il suo diritto di dare un giudizio morale anche su cose di ordine politico per la salvezza dell'anima. La Chiesa esprime quindi le proprie posizioni , però utilizza delle pene spirituali che colpiscono i fedeli.