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diritto ecclesiastico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

diritto ecclesiastico, riassunto utile

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 24/03/2022

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roberta-samara 🇮🇹

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OGGETTO & CARATTERISTICHE DEL DIRITTO ECCLESIASTICO
DIRITTO ECCLESIASTICO = insieme delle norme che disciplinano la libertà religiosa e di coscienza nel
territorio dello stato; disciplina giuridica del fenomeno religioso in tutte le sue diverse forme (non solo
la religione cattolica fenomeno eterogeneo che riguarda diversi ambiti del diritto (civile, pubblico,
amministrativo, penale) e gode di una sua autonomia da un punto di vista da un punto di vista di
collocazione nel panorama giuridico.
EVOLUZIONE DEI RAPPORTI TRA STATO E CONFESSIONI RELIGIOSE: nella sua evoluzione storica, lo
stato italiano ha vissuto diverse fasi di evoluzione dei suoi rapporti con il fenomeno religioso:
a) Cesaropapismo = relazione tra il potere civile e la religione improntata all’unione in capo alla
massima autorità temporale anche del potere religioso (antica Roma, inizio età medioevale);
b) Giurisdizionalismo = sistema di relazione fondato sulla prevalenza della giurisdizionale civile su
quella ecclesiastica (fase successiva all’affermazione degli stati nazionali, dopo la conclusione
delle guerre religiose scoppiate a seguito della riforma protestante);
c) Teocrazia = forma di rapporto tra stato e chiesa caratterizzata dalla prevalenza dell’autorità
spirituale su quella nazionale (XI XIV sec.; quando la chiesa rivendicava la prevalenza
sull’autorità temporale in virtù della sua derivazione direttamente da Dio);
d) Separatismo = separazione, più o meno rigida tra stato e religioni;
e) Coordinazione = i rapporti tra stato e religioni vengono risolti sulla base di accordi negoziali
attraverso le quali risolvere di aspetti di comune interesse.
EVOLUZIONE STORICA DELLA POLITICA LEGISLATIVA IN MATERIA ECCLESIASTICA:
A. Dal 1848 al 1929 l’art. 1 dello Statuto Albertino (1848) istitutiva la religione cattolica romana
come religione di stato; la previsione confessionale, tuttavia, non ha trovato poi particolare
affermazione nel tessuto normativo (es.: legge Sineo, con la quale si affermava l’indifferenza
dell’appartenenza religiosa al fine del godimento dei diritti politici; leggi con le quali venne
realizzato un ridimensionamento del potere ecclesiastico ed una riduzione degli enti religiosi;
previsione nel codice penale dei soli reati contro il fenomeno religioso in generale). A seguito
della costituzione dello stato italiano e la conquista di Roma nel 1870 nei rapporti con lo Stato
pontificio si aprì la cd “questio ne romana” ovvero il problema di regolare i rapporti con il
nuovo stato e della condizione giuridica della Santa Sede risolta dallo stato italiano con la
legge delle guarentigie”: provvedimento unilaterale adottato dallo stato con il quale venivano
riconosciute alcune garanzie personali e reali al Pontefice ed alla Santa Sede, ma veniva anche
confermata la propria competenza in materia di controllo e soprattutto non riconosceva l’autorità
temporale del Papa atto unilaterale dello stato italiano, che non venne mai riconosciuto dal
Pontefice e che portò all’adozione del cd non expedit (divieto per i cattolici italiani di partecipare
alla vita politica;
B. Dal 1929 al 1945 acquisizione di nuova rilevanza politica del fenomeno religioso con
l’avvento del fascismo, che vede nel fenomeno religioso uno strumento di governo e di
rafforzamento dell’ideologia del regime adozione nel 1929 dei Patti Lateranensi: accordo
internazionale concluso dai due soggetti in posizione di equità, con i quali vengono stabiliti i nuovi
rapporti e viene chiusa la questione romana. I Patti si compongono di tre distinti documenti: il
Trattato vero e proprio, che comporta la creazione dello Stato della Città del Vaticano ed il
riconoscimento alla Santa Sede della giurisdizione esclusiva sul suo territorio, unitamente ad una
serie di garanzie personali e reali alla persona del Pontefice (proprietà esclusiva del Pontefice
sugli immobili indicati nel Trattato, riconoscimento del privilegio dell’extraterritorialità, sacralità
ed inviolabilità della persona del Pontefice, garanzie per la celebrazione dei conclavi e dei concili,
ecce cc); un Concordato, inteso a regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia; ed
una Convenzione finanziaria, destinata a regolare i rapporti economici tra Stato e Santa Sede. A
seguito dell’approvazione del Trattato la Chiesa riconobbe ufficialmente lo stato italiano. Venne
emanata anche la l. 1159/1929 sui culti ammessi, con la quale lo stato italiano ammetteva i culti
diversi da quello cattolico, prevedendo un controllo molto pervasivo sugli enti confessionali e sulla
nomina dei ministri di culto.
C. Dal 1945 alla “stagione delle riforme” a seguito dell’approvazione della Costituzione
repubblicana, vengono mantenuti i Patti lateranensi, ma viene affermato il nuovo principio di
laicità dello stato e la libertà religiosa di tutti i culti, seppur con le differenze tra le varie
confessioni in merito alla disciplina dei rapporti con lo stato il nuovo stato repubblicano
riconosce la libertà religiosa dei cittadini, garantisce l’uguaglianza degli stessi anche sotto il punto
di vista religioso e assicura di intrattenere rapporti paritarie con tutte le confessioni religiose
dopo l’entrata in vigore della Costituzione, si assistette ad un periodo di relativo immobilismo
legislativo, dovuto a vari fattori (esplicito richiamo ai Trattati nella Costituzione e il problema dei
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OGGETTO & CARATTERISTICHE DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

DIRITTO ECCLESIASTICO = insieme delle norme che disciplinano la libertà religiosa e di coscienza nel territorio dello stato; disciplina giuridica del fenomeno religioso in tutte le sue diverse forme (non solo la religione cattolica  fenomeno eterogeneo che riguarda diversi ambiti del diritto (civile, pubblico, amministrativo, penale) e gode di una sua autonomia da un punto di vista da un punto di vista di collocazione nel panorama giuridico. EVOLUZIONE DEI RAPPORTI TRA STATO E CONFESSIONI RELIGIOSE: nella sua evoluzione storica, lo stato italiano ha vissuto diverse fasi di evoluzione dei suoi rapporti con il fenomeno religioso: a) Cesaropapismo = relazione tra il potere civile e la religione improntata all’unione in capo alla massima autorità temporale anche del potere religioso (antica Roma, inizio età medioevale); b) Giurisdizionalismo = sistema di relazione fondato sulla prevalenza della giurisdizionale civile su quella ecclesiastica (fase successiva all’affermazione degli stati nazionali, dopo la conclusione delle guerre religiose scoppiate a seguito della riforma protestante); c) Teocrazia = forma di rapporto tra stato e chiesa caratterizzata dalla prevalenza dell’autorità spirituale su quella nazionale (XI – XIV sec.; quando la chiesa rivendicava la prevalenza sull’autorità temporale in virtù della sua derivazione direttamente da Dio); d) Separatismo = separazione, più o meno rigida tra stato e religioni; e) Coordinazione = i rapporti tra stato e religioni vengono risolti sulla base di accordi negoziali attraverso le quali risolvere di aspetti di comune interesse. EVOLUZIONE STORICA DELLA POLITICA LEGISLATIVA IN MATERIA ECCLESIASTICA: A. Dal 1848 al 1929  l’art. 1 dello Statuto Albertino (1848) istitutiva la religione cattolica romana come religione di stato; la previsione confessionale, tuttavia, non ha trovato poi particolare affermazione nel tessuto normativo (es.: legge Sineo, con la quale si affermava l’indifferenza dell’appartenenza religiosa al fine del godimento dei diritti politici; leggi con le quali venne realizzato un ridimensionamento del potere ecclesiastico ed una riduzione degli enti religiosi; previsione nel codice penale dei soli reati contro il fenomeno religioso in generale). A seguito della costituzione dello stato italiano e la conquista di Roma nel 1870 nei rapporti con lo Stato pontificio si aprì la cd “questio ne romana” ovvero il problema di regolare i rapporti con il nuovo stato e della condizione giuridica della Santa Sede  risolta dallo stato italiano con la “ legge delle guarentigie ”: provvedimento unilaterale adottato dallo stato con il quale venivano riconosciute alcune garanzie personali e reali al Pontefice ed alla Santa Sede, ma veniva anche confermata la propria competenza in materia di controllo e soprattutto non riconosceva l’autorità temporale del Papa  atto unilaterale dello stato italiano, che non venne mai riconosciuto dal Pontefice e che portò all’adozione del cd non expedit (divieto per i cattolici italiani di partecipare alla vita politica; B. Dal 1929 al 1945  acquisizione di nuova rilevanza politica del fenomeno religioso con l’avvento del fascismo, che vede nel fenomeno religioso uno strumento di governo e di rafforzamento dell’ideologia del regime  adozione nel 1929 dei Patti Lateranensi : accordo internazionale concluso dai due soggetti in posizione di equità, con i quali vengono stabiliti i nuovi rapporti e viene chiusa la questione romana. I Patti si compongono di tre distinti documenti: il Trattato vero e proprio, che comporta la creazione dello Stato della Città del Vaticano ed il riconoscimento alla Santa Sede della giurisdizione esclusiva sul suo territorio, unitamente ad una serie di garanzie personali e reali alla persona del Pontefice (proprietà esclusiva del Pontefice sugli immobili indicati nel Trattato, riconoscimento del privilegio dell’extraterritorialità, sacralità ed inviolabilità della persona del Pontefice, garanzie per la celebrazione dei conclavi e dei concili, ecce cc); un Concordato, inteso a regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia; ed una Convenzione finanziaria, destinata a regolare i rapporti economici tra Stato e Santa Sede. A seguito dell’approvazione del Trattato la Chiesa riconobbe ufficialmente lo stato italiano. Venne emanata anche la l. 1159/1929 sui culti ammessi, con la quale lo stato italiano ammetteva i culti diversi da quello cattolico, prevedendo un controllo molto pervasivo sugli enti confessionali e sulla nomina dei ministri di culto. C. Dal 1945 alla “stagione delle riforme”  a seguito dell’approvazione della Costituzione repubblicana, vengono mantenuti i Patti lateranensi, ma viene affermato il nuovo principio di laicità dello stato e la libertà religiosa di tutti i culti, seppur con le differenze tra le varie confessioni in merito alla disciplina dei rapporti con lo stato  il nuovo stato repubblicano riconosce la libertà religiosa dei cittadini, garantisce l’uguaglianza degli stessi anche sotto il punto di vista religioso e assicura di intrattenere rapporti paritarie con tutte le confessioni religiose  dopo l’entrata in vigore della Costituzione, si assistette ad un periodo di relativo immobilismo legislativo, dovuto a vari fattori (esplicito richiamo ai Trattati nella Costituzione e il problema dei

rapporti della loro collocazione nel sistema delle fonti; immobilismo legislativo e forte impronta politica cattolica nei primi governi; ritardo istituzionale della Corte Costituzionale), che comportò un ritardo nell’adeguamento della situazione legislativa ai nuovi principi costituzionali e che si sbloccò solo introno agli anni ’70; D. L’accordo di revisione concordataria del 1984  nel 1984 viene concluso tra lo stato italiano e la Santa Sede un accordo di revisione del Concordato del 1929, che va a sostituirsi^1 a quello precedente e con il quale le parti fissano i nuovi principi atti a regolare i loro rapporti. In particolar modo, vengono affermati i principi di: o Indipendenza e sovranità dello stato e della chiesa, ciascuno nel proprio ordine; o Libertà per la chiesa di svolgimento della propria missione pastorale e di evangelizzazione; o Libertà di comunicazione della Santa Sede con le conferenze episcopali, i vescovi, il clero ed i fedeli; o Libertà di riunione e di manifestazione del pensiero per i cattolici e le loro associazioni; o Riconoscimento dell’esenzione per i chierici dal servizio militare e del segreto professionale per gli ecclesiastici; o Particolari garanzie per gli edifici di culto aperti al pubblico; o Particolare disciplina per gli enti ecclesiastici riconosciuti o Riconoscimento del matrimonio concordatario; o Riconoscimento della libertà per la Chiesa di istituire scuole confessionali e garanzia dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole. In questa fase vengono concluse anche, con un quarantennio di ritardo rispetto all’introduzione della Costituzione, le prime intese con le confessioni religiose diverse da quella cattolica.

LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO: pluralità di fonti, attinenti sia al diritto interno che al diritto internazionale  quadro normativo eterogeneo, sia dal punto di vista soggettivo (fonti unilaterali o bilaterali, fonti nazionali od internazionali), sia dal punto di vista gerarchico e temporale. 1) NORME COSTITUZIONALI & PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO Al vertice della piramide delle fonti si trovano le norme costituzionali che disciplinano il fenomeno religioso: art. 2 (riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo come individuo e nelle formazioni sociali); art. 3 (principio di uguaglianza anche religiosa); artt. 7 ed 8 (rapporti con la confessione cattolica e le altre religioni); art. 19 (diritto alla libertà religiosa); art. 20 (libertà di associazione religiosa); art. 21 (libertà di espressione). Ancora sopra i principi costituzionali si pongono i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico: principi individuati attraverso l’interpretazione giurisprudenziale, che permeano tutto l’ordinamento giuridico italiano; costituiscono dei limiti irrinunciabili, non possono essere modificati o rinunciati e si pongono come parametro di valutazione costituzionale. In ambito ecclesiastico assumono particolare rilevanza: il principio inderogabile tutela dell’ordine pubblico; il principio di tutela giurisdizionale; il principio di laicità dello stato. 2) FONTI INTERNAZIONALI Fonti intermedie: la potestà legislativa italiana deve essere esercitata, anche in ambito ecclesiastico, in conformità al diritto internazionale (art. 117, Cost.). Si evidenziano alcune tipologie di fonti internazionali:

  • Diritto internazionale generale o pattizio: norme consuetudinarie o norme giuridiche a cui l’Italia ha espressamente aderito  in ambito di diritto ecclesiastico assumono rilevanza soprattutto l’art. 9, CEDU, co. 1 (affermazione della libertà piena ed illimitata di religione, pensiero e coscienza (cd. libertà di credo, freedom to belife); co. 2: limitazione all’esercizio della libertà di religione (cd. freedom to act), solo per ragioni di pubblica sicurezza, protezione dell’ordine, salute pubblica e tutela diritti e delle libertà altrui);
  • Diritto europeo: alcune fonti ecclesiastiche si rinvengono anche ne diritto di derivazione europea, sebbene l’UE non abbia una specifica competenza in materia religiosa. Tra queste assume particolare rilevanza la Carta dei diritti fondamentali dell’UE (cd Carta di Nizza), che riconosce ed afferma anche nell’ambito dell’UE la libertà religiosa e l’art. 17, TFUE (riconosce del (^1) L’art. 13 del Concordato prevede espressamente che le norme non ricomprese nel nuovo Concordato devono essere considerate abolite.

b. Enti religiosi  indifferenza della componente religiosa nella disciplina della confessione: art. 20, Cost. proibisce che il carattere confessionale dell’ente possa comportare limitazioni legislative o gravami fiscali  non comporta l’indifferenza per il fattore religioso: l’ordinamento può decidere di prevedere una disciplina speciale per gli enti religiosi, ma questa non può essere peggiore rispetto a quella prevista per gli altri enti non confessionali; c. Confessioni religiose. LA DEFINIZIONE DI CONFESSIONE RELIGIOSA  l’ordinamento introduce (art. 8, Cost) la nozione di “confessione religiosa”, senza però che venga anche precisata la sua definizione: l’art. 8 si limita a prevedere dei parametri per l’avvio delle trattative con lo stato (statuto, organizzazione interna, rappresentanza). La mancanza di una definizione, così come il ricorso all’espressione confessione religiosa invece che a quello di religione, sono frutto di una scelta legislativa, data dalla difficoltà di individuare elementi comuni tra le varie confessioni e quindi di elaborare una definizione unitaria con conseguente volontà di non escludere nessuna confessione dalla definizione  problema di individuazione dei caratteri distintivi della confessione religiosa, dal momento che da tale connotazione l’ordinamento fa derivare delle conseguenze giuridiche  in mancanza di una definizione normativa, il problema è stato risolto in via dottrinale e giurisprudenziale, attraverso diverse teorie e l’individuazione di diversi criteri: quantitativo (in base agli appartenenti alla confessione), sociologico (in base alla percezione condivisa della confessione), storico (in base alla percezione tradizionale); anche criterio dell’autoreferenzialità (confessione religiosa quei gruppi che si identificano come tali  problematica: vi è comunque la necessità di un controllo da parte dell’ordinamento per la concessione dei benefici connessi alla caratteristica confessionale). Il criterio maggiormente accolto è basato sull’aspetto progettuale del gruppo: vengono definite confessioni religiose le “ comuntà stabili, dotate o meno di organizzazione e normazione propria, e di un’originale concezione del mondo, basate sull’esistenza di un essere trascendente in rapporto con gli uomini e sulla ricerca del divino nell’immanenza ”  presenta comunque dei limiti: si attaglia perfettamente alle religioni tradizionali, ma risulta più problematica con le religioni di nuova emersione, caratterizzate da una scarsa presenza di elementi divini  definizione giurisprudenziale: anche la giurisprudenza non è stata in grado di dare una definizione univoca di “confessione religiosa”, limitandosi ad individuare degli indici per assegnare la qualifica di confessione religiosa (la stipulazione di un’intesa, eventuali precedenti riconoscimenti pubblici, uno statuto che esprima i caratteri dell’organizzazione, la comune considerazione); è stato anche ribadito il generico riferimento a quei criteri che nell’esperienza giuridica vengono utilizzati per distinguere le confessioni religiose da altre organizzazioni sociali  in concreto, il problema della definizione della confessione religiosa rimane aperto con la conseguenza che alcune organizzazioni “religiose” non riescono ad avviare il processo di stipula dell’intesa con lo stato, rimanendo escluse da quei vantaggi che vengono garantiti attraverso lo strumento. ISLAM  fino ad ora non si è riusciti ad avviare il processo di stipula dell’intesa, soprattutto per la difficoltà di individuare un soggetto univoco rappresentativo della confessione religiosa (presenza di numerose associazioni, rappresentativi di altrettante correnti)  impossibilità di addivenire ad un’intesa che regolasse alcuni aspetti fondamentali del fenomeno religioso (es.: diritto alla pratica rituale islamica, l’insegnamento dell’islam pubblico e privato, la tutela della libertà religiosa nelle comunità separate)  fenomeno regolato ancora ampliamente a livello locale o addirittura tra privati, con notevoli conseguenze sull’integrazione della comunità religiosa (es.: osservazione del venerdì come giorno di riposo; rispetto dei 5 momenti di preghiera quotidiana, il rispetto del periodo del ramadan, possibilità di indossare il velo nei luoghi pubblici, riconoscimento degli imam come ministri di culto)  stante le difficoltà di ricorrere allo strumento delle intese ex art. 8, Cost, il Governo fino ad ora ha avviato una serie di organismi consultivi, con il fine di favorire il dialogo con le comunità musulmane; percorso alternativo comunque non conforme con lo strumento delle intese  la direzione assunta dal Governo sembra essere quella di individuare le organizzazioni maggiormente rappresentative della confessione islamica e le più affidabili per avviare un dialogo. Attraverso questa direzione si è giunti nel 2016 all’introduzione del Consiglio per le relazioni con l’Islam italiano (ente consultivo con il compito di fornire pareri e formulare proposte in ordine alle questioni riguardanti l’integrazione della popolazione e della cultura islamica)  adozione nel 2017 del Patto nazionale per un islam italiano: prevede la promozione di un processo di organizzazione giuridica delle associazioni islamiche in armonia con la normativa vigente in tema di libertà religiosa e l’avvio delle attività prodromiche alla conclusione di un’intesa; la formazione di imam e guide religiose che possano svolgere anche il ruolo di mediatori con la comunità. U.A.A.R (Unione Atei ed Agnostici)  hanno tentato di avviare più volte un processo di trattative per la conclusione dell’intesa con lo stato, che è sempre stato respinto dal Governo sulla base del difetto della caratteristica confessionale  questo ha dato avvio ad una lunga controversia giurisprudenziale:

 Sent. TAR Lazio (sent. n. 7068/2014): il rifiuto del Governo sulla base del carattere non confessionale è coerente con il significato comune di religione (convinzione comune dell’esistenza di un ordine superiore divino) oltre con la stessa definizione fornita dall’UAAR nel suo statuto (“organizzazione filosofica non convenzionale”);  C. Cost. (sent. n. 52/2016): natura discrezionale del rifiuto del Governo di avviare le trattative; il rifiuto basato sulla ritenuta natura non confessionale dell’organizzazione non può essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

I PRINCIPI COSTITUZIONALI

ART. 2, COST: principio dell’individualismo  affermazione del principio della prevalenza dell’individuo sullo stato e dell’obbligo dello stato di garantire la piena realizzazione della persona umana, sia a livello individuale che a livello collettivo  rilevanza indiretta anche per il fenomeno religioso. ART. 3, COST: principio di uguaglianza  introduce il principio di uguaglianza sia formale (co. 1: divieto di non discriminazione da parte del legislatore) sia sostanziale (co. 2: obbligo per lo stato di rimuovere attivamente gli ostacoli alla realizzazione dell’uguaglianza)  rilevanza indiretta anche per il fenomeno religioso: da un punto di vista formale obbliga lo stato a non introdurre disposizioni discriminatorie sul piano religioso (divieto relativo: il legislatore può prevedere un trattamento diverso basato sull’appartenenza religiosa, purché ragionevoli) e da un punto di vista sostanziale lo obbliga ad impegnarsi per eliminare quelle previsioni che potrebbero comportare una discriminazione anche sotto il profilo religioso. ART. 7, COST: tutela della libertà religiosa istituzionale; regola i rapporti tra stato italiano e chiesa cattolica:

  • Co. 1: rapporti tra stato e chiesa cattolica: introduce il principio della distinzione tra ordini  definite come due entità indipendenti e sovrane; prende atto che nello stesso territorio (quello italiano) possano coesistere due entità non solo autonome, ma anche sovrane ciascuna nella propria sfera di competenza; lo stato italiano riconosce l’autonomia e la personalità internazionale dello stato della Chiesa  da questa previsione deriva il divieto di intromissione nelle aree estranee alla propria competenza ed il divieto di alterare la struttura gerarchica della Chiesa, oltre il divieto di sindacare la dottrina e la disciplina cattolica;
  • Co. 2: richiama espressamente (unico punto in tutta la Cost.) un trattato internazionale, con il quale sono regolati i rapporti tra stato e chiesa e detta una specifica regola di modifica delle fonti. PROBLEMA DEL VALORE ATTRIBUITO AL RICHIAMO AI PATTI LATERANENSI  diverse teorie: a) Costituzionalizzazione dei Patti: attraverso il richiamo costituzionale i Patti hanno assunto un valore pari a quello delle norme costituzionali; b) Costituzionalizzazione del principio pattizio e del principio concordatario: la regolamentazione dei rapporti tra lo stato e la Chiesa assume valore costituzionale; c) “decostituzionalizzazione”: il richiamo ai Patti lateranensi non intende assumere la rilevanza di un principio costituzionale, ma deve essere considerata una norma sulle fonti, che garantisce una particolare stabilità ai Patti, assicurando anche la pace religiosa, ed una particolare modalità di modifica degli accordi ivi contenuti  teoria maggiormente condivisa, anche in base ai lavori della costituente e dalla giurisprudenza della C. Cost. (sent. n. 30/1971).  dal problema del valore costituzionale del richiamo ai Patti Lateranensi deriva anche il problema della rilevanza costituzionale dell’Accordo di Villa Madama (1984): secondo alcuni, se l’Accordo venisse considerato come un nuovo accordo sostitutivo dei Patti del 1929, si verrebbe a creare un problema di copertura costituzionale della norma, non riconducibile all’art. 7 ma tutelabile attraverso il riferimento ad altre norme (art. 10, Cost.)  la dottrina maggioritaria, tuttavia, ritiene l’Accordi di modifica del Concordato un accordo modificativo dei Patti lateranensi (come si evince anche dalla volontà espressa dalle parti nell’Accordo stesso) e quindi coperto dalla stessa garanzia costituzionale dei Patti. ART. 8, COST.: LIBERTA’ RELIGIOSA ISTITUZIONALE  regola i rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose diverse da quella cattolica, riconoscendo loro il diritto di organizzarsi secondo i loro statuti. Contenuto dell’art. 8:
  • Co. 1: libertà per tutte le confessioni religiose  riconoscimento del pluralismo religioso ed obbligo di riconoscimento della medesima libertà per le diverse confessioni (lo stato può adottare
  • L’intesa approvata assume il rango di fonte atipica, dotata di una particolare resistenza all’abrogazione ed alla modifica: può essere modificata e sostituita solo da una nuova intesa conclusa tra le parti o con il procedimento di revisione costituzionale ex art. 138, Cost. ART. 19, COST.: LIBERTA’ RELIGIOSA INDIVIDUALE  libertà di professione religiosa in forma individuale; ciascuno è libero di professare liberamente il proprio credo religioso  unico vincolo: rispetto del buon costume (rispetto della libertà, il pudore, e l’onore sessuale); in realtà vengono previsti anche altri limiti: bilanciamento della libertà religiosa con altre libertà individuali costituzionalm. tutelate; rispetto delle norme penali; principi di ordine pubblico; vincoli imposti dall’ordinamento internazionale ex art. 117, Cost. LA LIBERTA’ RELIGIOSA SUL LUOGO DI LAVORO: garantire la tutela della libertà religiosa anche sul luogo di lavoro  evitare l’adozione di condotte discriminatorie sul luogo di lavoro per motivi religiosi  problematica soprattutto per quanto riguarda le cd. organizzazioni di tendenza (datori di lavoro organizzati in forma non imprenditoriale, svolgenti attività caratterizzate da una fronte impronta ideologica o religiosa): in questo caso si riscontra un’attenuazione del divieto di licenziamento discriminatori  art. 4, l. 108/1990 (l. sui licenziamenti collettivi): escludeva l’applicabilità del rimedio del reintegro sul luogo di lavoro a seguito di licenziamento dovuto a comportamenti o scelte di vita incompatibili con l’orientamento religioso o dottrinale della tendenza, sempre se si fosse trattato di attività lavorativa rispetto alla quale la tendenza del lavoratore assumeva una rilevanza specifica^6 ; in questo caso, si esclude esplicitamente la tutela reale prevista dalla reintegra ex art.18, Statuto dei lavoratori. La differenziazione del regime sanzionatorio applicabile ai licenziamenti illegittimi nelle organizzazioni di tendenza è tuttavia venuta meno con l’entrata in vigore del d.lgs. 23/2015 (decreto attuativo del Jobs Act): prevede l’applicazione delle medesime tutele previste per i lavoratori ordinari.^7 ART. 20, COST.: LIBERTA’ RELIGIOSA COLLETTIVA  garanzia di autonomia e legittimità delle organizzazioni aventi fine religioso, di culto od ecclesiastico  riconoscimento della libertà di organizzazione religiosa; divieto di introdurre limitazioni legislative o particolari oneri, anche amministrativi e fiscali, per la loro costituzione  divieto per il legislatore di introdurre norme peggiorative per la condizione giuridica degli enti religiosi per il solo fatto di essere, appunto, religiosi, rispetto ad altri enti o in maniera discriminatoria tra di loro (sono legittimi, quindi, limitazioni a tutte le associazioni o istituzioni, indipendentemente dal fine o trattamenti di favore)  è, invece, possibile, per il legislatore adottare norme o discipline di favore nei riguardi degli stessi, purché non si traducano in distorsioni delle regole dell’uguaglianza e della concorrenza nei confronti delle altre organizzazioni collettive. “Carattere ecclesiastico o fine di religione o di culto”: ricomprende nel novero dei beneficiari della previsione anche le associazioni e le organizzazioni che sono in rapporto con un’organizzazione “maggiore” che attribuisce loro il carattere ecclesiastico e tutte quelle organizzazioni che hanno un fine religioso, a prescindere da tale rapporto. PRINCIPIO DI LAICITA’ DELLO STATO  lo stato italiano non può essere considerato pienamente uno stato confessionale: non è prevista una religione ufficiale di stato, ma con la Cost. è stato introdotto il principio di parità ed uguaglianza tra le religioni, espresso poi anche nell’art. 1 del Protocollo addizionale all’Accordo del 1984, che ha dichiarato non essere più in vigore il principio dei Patti lateranensi che vedeva nella religione cattolica la religione di stato  allo stesso modo non può essere pienamente definito neppure uno stato giurisdizionalista (il controllo sugli enti religiosi non è affidato interamente agli organi di stato) e neppure pienamente separatista (lo strumento pattizio tra stato e confessioni religiose comporta implicitamente l’autonomia in determinati ambiti di stato e confessioni, che, quando si sovrappongono devono essere regolamentati attraverso le intese)  stato laico: distinzione e separazione tra ordine temporale e ordine spirituale; definita come laicità “cooperativa”: non è vissuta con disinteresse dallo stato, che riconosce favore nei confronti del (^6) È illegittimo il licenziamento dell’insegnante di ginnastica giustificato da motivi ideologici (matrimonio esclusivamente civile) perché la materia insegnata prescinde totalmente dall’insegnamento religioso e non ha alcun collegamento con la materia. (^7) La stessa disciplina sui licenziamenti per motivi religiosi nelle organizzazioni di tendenza è accolta anche dalla Corte di Strasburgo: la Corte ha stabilito, infatti, che in questi casi il diritto alla vita privata del soggetto ed il suo diritto al lavoro possono essere ridimensionati alla luce del diritto alla libertà religiosa ed alla sua espressione ex art. 9, CEDU (corretto bilanciamento); non costituisce una forma di discriminazione, qualora la differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali per la natura di tali attività, o per il contesto in cui vengono espletate rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto dell'etica dell'organizzazione

fenomeno religioso e delle organizzazioni confessionali; rapporto di collaborazione tra organi dello stato e organizzazioni religiose per la promozione e la tutela della libertà religiosa  ricostruzione appoggiata anche dall’interpretazione della C. Cost. (sent. 203/1989): il principio di laicità dello stato è uno dei principi sovrani dell’ordinamento, ricavabile dall’impianto costituzionale; questo non implica l’indifferenza dello stato per il fenomeno religioso ma si pone piuttosto come garanzia del pluralismo religioso. TUTELA COSTITUZIONALE DELL’OBIEZIONE DI COSCIENZA  la Costituzione non c’è un riferimento espresso alla tutela della libertà di coscienza ed il suo esercizio nella forma di obiezione; riconosciuto come un bene costituzionalmente rilevante dalla C. Cost., così elevato da giustificare l’esenzione da alcuni compiti o doveri nel caso questi collidano con la propria coscienza^8  motivi di coscienza = non qualsiasi imperativo morale, ma solo i comandamenti del foro interno riconducibili a concezioni generali alle quali può essere attribuita dal legislatore, in ragione della loro preminenza, una deroga a specifici doveri di solidarietà civile o politica  l’esercizio dell’obiezione di coscienza è comunque sorretto dal principio di tassatività e legalità: è il legislatore che prevede espressamente i casi nei quali la libertà di conoscenza può essere esercitata attraverso l’obiezione; prevista nelle ipotesi di:

  1. Obiezione di coscienza dal servizio militare (non più rilevante a seguito dell’abolizione del servizio di leva obbligatorio);
  2. Obiezione di coscienza all’aborto (art. 9, l. 194/1978): il personale medico e sanitario non è tenuto a prendere parte agli interventi per l’interruzione della gravidanza, quando sollevi obiezione di coscienza; l’obiezione deve essere resa nota entro un termine stabilito, a partire dal momento dell’assunzione, e può essere revocato in qualunque momento sia espressamente che implicitamente (prendendo parte ad interruzioni di gravidanza);
  3. Obiezione di coscienza alla procreazione medicalmente assistita (art. 16, l. 40/2004): il personale medico sanitario e di assistenza non è tenuto a prendere parte alle operazioni previste dalle tecniche di procreazione medicalmente assistita, quando sollevi obiezione di coscienza; l’obiezione di coscienza esonera il personale esclusivamente dalla partecipazione alle procedure di procreazione medicalmente assistita e non dalle cure successive e precedenti l’intervento;
  4. Obiezione di coscienza per la sperimentazione animale (art. 2, l. 413/1993): i medici, i ricercatori ed il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati ed infermieristici, nonché gli studenti universitari che abbiano dichiarato la loro obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte ad operazioni, interventi, pratiche o procedure che riguardino la sperimentazione animale. Al di fuori delle ipotesi normativamente previste si ritiene che non possano assumere rilevanza altre ipotesi di obiezioni di coscienza: l’ordinamento, infatti, non riconosce la cd “libertà di vivere secondo coscienza”, ovvero la libertà di uniformare la propria esistenza ai precetti religiosi, etici, politici e sociali che discendono dalla propria fede religiosa. Ci si interroga, tuttavia, sulla possibilità di sollevare obiezioni di coscienza in particolari settori in assenza di uno specifico intervento del legislatore (es.: pillola del giorno dopo, esecuzione delle disposizioni del paziente in materia di fine vita^9 ) TUTELA PENALE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE: le confessioni religiose sono assistite dalla tutela anche di alcune fattispecie penali:  Artt. 402 – 406, c.p. (“delitti contro il sentimento religioso”)  rinominato a seguito della l. 85/2006 (“delitti contro le confessioni religiose”); abrogazione di una serie di norme (art. 402 e art. 406); sono previste come contravvenzioni sanzionate con multa: o Art. 403: l’offesa ad una confessione religiosa mediante il vilipendio di chi la professa o dei ministri di culto; o Art. 404: offesa ad una confessione religiosa attraverso il vilipendio delle cose consacrate o destinate al culto o durante cerimonie di culto. Sono invece sanzionati con la reclusione: (^8) Riconosciuto espressamente dalla C. Cost. (sent. 334/1996), in merito alla costituzionalità della formula del giuramento decisorio. La Corte ha infatti affermato che “ gli artt. 2, 3 e 19, Cost. garantiscono la libertà di coscienza in relazione alla libertà religiosa. Tale diritto rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta a dichiarata inviolabile dall’art. 2, Cost.”. (^9) La l. 219/2017, introduttiva delle DAT, non ha introdotto una specifica ipotesi di obiezione di coscienza: secondo la legge, infatti, il medico è un mero esecutore delle volontà liberamente ed autonomamente formate del paziente.

LA SANTA SEDE & LO STATO CITTA’ DEL VATICANO

DIFFERENZA SANTA SEDE/SCV

SANTA SEDE CITTA’ DEL VATICANO

Ente preposto al governo della chiesa; due diverse accezioni:

  • accezione ampia: indica il Pontefice e la Curia romana (complesso degli organi preposti al governo della chiesa universale; comprende: Segreteria di stato, congregazioni, Pontefici Consigli, Tribunali ed altri);
  • accezione ristretta: Pontefice, posto al vertice dei tre poteri tradizionali Vero e proprio stato formatosi il 7 giugno 1929 allo scambio delle ratifiche dei Patti Lateranensi, dotato di un proprio territorio, di un proprio popolo e di una propria sovranità. La sovranità è esercitata dalla Santa Sede nella sua eccezione ristretta (persona del Sommo Pontefice) Rapporti Santa sede/SCV: oltre ad essere un soggetto autonomo, preposto al governo delle questioni di culto e di fede della chiesa cattolica, la SS è anche ente di governo dello SCV, nel quale svolge l’ufficio di amministrazione, gestione. Rapporti internazionali tra SS/SCV: la dottrina più attuale ritiene che lo SCV non sia solo oggetto di diritto internazionale, ma anche oggetto di diritto internazionale; si evince dalla prassi internazionale, tutti i casi in cui la SS ha agito come organo di governo dello SCV per fini temporali o territoriali, non strettamente spirituali; lo SCV è membro di diversi organismi di diritto internazionale  “stato mezzo”: termine indicato per descrivere il rapporto tra SS e SCV nell’ambito di diritto internazionale; la Città del Vaticano partecipa anche se in maniera indiretta e strumentale, al raggiungimento degli obbiettivi spirituali della SS e della Chiesa in generale. Lo SCV è, inoltre, dotato di personalità internazionale autonoma (membro di accordi e trattati internazionali indipendentemente dalla Santa Sede). RAPPORTI SS/STATO ITALIANO & DIRITTO INTERNAZIONALE:
  • DIRITTO ITALIANO: ente di diritto privato, ente ecclesiastico dotato di capacità giuridica particolare poiché non è sottoposto agli stessi obblighi e doveri propri degli altri enti ex l. 222/1985 (obbligo di registrazione ecc.)  dotata anche di capacità di diritto pubblico, che gli deriva dal suo ruolo di governo dello SCV: potere di adozione di atti legislativi e d’imperio riconosciuti nell’ordinamento italiano.
  • DIRITTO INTERNAZIONALE: soggetto di diritto internazionale, che gli deriva dall’essersi sempre presentata come un ente sovrano auctoritatem superiorem non recognoscens fin dalla formazione e dalla creazione del diritto internazionale (istituzione che si è sempre presentata a dimensione universale indipendente dagli stati)  dalla sua posizione di autonomia ed indipendenza derivano alcune prerogative: o Diritto di legazione attivo e passivo (possibilità di riceve ed inviare propri rappresentanti negli stati); o Diritto al riconoscimento delle immunità proprie dei rappresentanti di stato e di governo; o Diritto al riconoscimento dei diplomatici e dei corrieri inviati dalla SS agli stati; o Libertà di corrispondenza con tutti gli stati; o Diritto di attraversare il territorio italiano per i diplomatici diretti verso lo SCV; o Diritto a sottoscrivere trattati internazionali e diventare membro di organizzazioni internazionali; soprattutto diritto a sottoscrivere trattati con l’Italia per la gestione delle questioni condivise. Natura internazionale della SS: natura peculiare, rapporto del tutto particolare con la Chiesa  riconoscimento di una doppia legittimazione internazionale sia della SS che della Chiesa; la Chiesa non è solo oggetto di dir.int. avente fini esclusivamente religiosi che opera attraverso la SS (soggetto di diritto int.), ma vero e proprio soggetto autonomo che agisce attraverso la SS.

SCV:

Stato nazionale sovrano indipendente, dotato della capacità di determinarsi autonomamente senza rapporti di dipendenza con altri stati  stato più piccolo al mondo, sia per territorio che per popolazione, enclave all’interno dello stato italiano: confine segnato dal colonnato berniniano, sul quale è assicurato dai Trattati lateranensi l’assoluta ed esclusiva potestà della Santa Sede, con l’esclusione di qualsiasi ingerenza da parte dello stato italiano. Territorio neutrale ed inviolabile da parte degli stati stranieri (esclusione da qualsiasi ingerenza dello stato vaticano in conflitti bellici).

Acquisto della cittadinanza vaticana : riconosciuta ai soggetti che svolgono particolari attività e servizi per la SS (cd ius officis)  sono cittadini vaticani: a. i cardinali residenti nello SCV o a Roma, finché la residenza perduri; b. i diplomatici della SS in servizio; c. coloro che risiedono nello SCV per ragioni di servizio; d. coloro a cui viene concessa su autorizzazione del Papa (per il tramite del Presidente del governatorato); e. al coniuge ed ai figli di un cittadino che, a seguito di autorizzazione, risiedono con lui nella Città del Vaticano  i figli di cittadini vaticani ai 18 anni di età perdono la cittadinanza, ma possono acquisire la residenza. Secondo la legge dello stato vaticano residenza e cittadinanza sono distinte (la cittadinanza può essere concessa anche a chi non è residente e può essere concessa la residenza anche a chi non è cittadino). La perdita della cittadinanza (con la perdita del servizio) comporta l’acquisizione della residenza da parte di coloro che in origine erano cittadini italiani o non hanno diritto per acquistare un’altra cittadinanza. Governo: la forma di governo dello SCV è una monarchia assoluta elettiva, rappresentata dal Papa; racchiude i poteri legislativi, esecutivi e giudiziario.  Potere legislativo: esercitato ordinariamente dalla Pontificia Commissione per lo SCV, con l’assistenza del Consigliere generale e dei Consiglieri di stato;  Potere esecutivo: esercitato dal Presidente della Pontificia Commissione per lo SCV (cd “Presidente del governatorato); gestisce il cd Governatorato, apparato amministrativo che gestisce il potere esecutivo (emanare ordinanze attuative di leggi, regolamenti e disposizioni aventi forza di legge^10.  Potere giudiziario: disciplinato dalla legge n. CXIX del 1987; istituisce gli organi giudiziari: giudice unico, tribunale, corte d’appello e corte di cassazione, competenti sia in materia civile che in materia penale^11 ; le funzioni di pubblico ministero sono affidate dal Promotore di giustizia nominato dal Papa. In quanto autorità anche in materia giudiziaria il Pontefice può deferire l’istruttoria e la decisione di qualunque causa e può pronunciarsi egli stesso secondo equità ed escludendo qualsiasi reclamo superiore. In materia amministrativa è previsto il ricorso gerarchico contro l’autorità che ha emesso l’atto, precludendo il ricorso giudiziario (salva l’espressa autorizzazione del Pontefice o un ricorso di grazia per l’annullamento, la revoca o la riforma dell’atto). FONTI DEL DIRITTO DELLO SCV:

  1. ORDINAMENTO CANONICO;
  2. LEGGI & PROVVEDIMENTI NORMATIVI LEGGI ORGANICHE: insieme di 6 leggi che disciplinano gli aspetti fondamentali dello SCV  composte da: I. Legge fondamentale: disciplina l’organizzazione interna dello stato, gli organi costituzionali, le rispettive competenze; II. Fonti del diritto; III. Cittadinanza; IV. Ordinamento amministrativo; V. Ordinamento economico, commerciale e professionale; VI. Ordine pubblico;
  3. FONTI SUPPLETIVE per le materie non disciplinate dalle fonti indicate  atti e normative dello stato italian purché non contrarie ai precetti del diritto naturale e divino  in materia penale trova applicazione il codice penale del 1889 e di procedura penale del 1913^12 ; in materia civile trova applicazione il codice civile del 1912 e in materia processuale il codice processuale civile vaticano (^10) Riformato recentemente dalla nuova legge sul Governo dello SCV n. CLXXIV, promulgata da Papa Francesco nel 2018 per garantire una maggior efficienza del Governatorato, per renderlo più adeguato alle esigenze attuali ed al servizio ecclesiale che è chiamato a svolgere ed una maggior trasparenza. (^11) In materia ecclesiastica rimangono competenti gli organi giurisdizionali della Santa Sede (Tribunale della Rota romana, Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e la Penitenziera apostolica). (^12) Integrato con alcune recenti modifiche normative (legge VIII e legge IX del 2013) per adeguare l’ordinamento penale alle novità legislative, soprattutto per introdurre nell’ordinamento penale dello SCV i reati più gravi anche di rilevanza internazionale; introduzione di una forma di responsabilità penale per gli enti. Recenti modifiche sono intervenute anche nel 2010 (l. CXXVI e CXXVIII) per adeguare la repressione penale in materia di antiriciclaggio, estendendo la portata della responsabilità per gli enti a tutti gli organi della SS che svolgono un’attività finanziaria.
  • Garanzie funzionali (per garantire il corretto funzionamento ed il libero esercizio del magistero della SS): libertà di svolgere la missione pastorale; libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituali; libertà di comunicazione e corrispondenza.

GLI ENTI CENTRALI DELLA CHIESA CATTOLICA

Art. 11, Trattato lateranense: esenzione degli enti centrali della Chiesa cattolica da ogni ingerenza dello stato italiano, nonché dalla conversione dei riguardi dei beni immobili  problemi a livello soggettivo ed oggettivo PROBLEMI SOGGETTIVI  “ Enti centrali della Chiesa cattolica” = espressione di origine pattizia che non trova corrispondenza né nell’ordinamento canonico né nell’ordinamento italiano; due diverse teorie:

  • Teoria interpretative estensiva: devono essere considerati enti centrali della chiesa tutti gli enti riconducibili alla SS, anche se autonomo o svolgente attività diversa dalla missione spirituale della chiesa  difetto della giurisdizione italiana per qualsiasi vicenda che coinvolga enti ed istituzioni religiose^16.
  • Teoria interpretativa restrittiva: gli enti centrali sono costituiti dalla Curia Romana, ovvero dagli organismi che provvedono al governo supremo della Chiesa perseguendo gli scopi istituzionali della SS  l’esclusione da interferenze esterne da parte delle autorità statali italiane riguarda solo gli enti impegnati nel governo della chiesa, mentre è ammissibile la giurisdizione e l’intervento delle autorità italiane per enti riconducibili alla Chiesa ma che svolgono attività indirette^17 ; Ad oggi risulta prevalente la tesi restrittiva: secondo la Corte Cost., ogni limitazione alla sovranità deve risultare da norma espressa ed in mancanza di questa non può essere ricavata in via interpretativa; principio di diritto internazionale di interpretazione restrittiva delle norme che comportano la limitazione della sovranità dello Stato. PROBLEMI OGGETTIVI  quali atti sono esclusi dall’ingerenza dello stato: i) atti espressione del governo della chiesa; ii) atti espressione di diritto privati che sono espressione dell’autonomia privata dell’ente ecclesiastico  ad oggi l’interpretazione maggiormente accolta è la prima: l’esclusione della potestà statale è funzionale ad escludere ingerenze nello svolgimento del magistero della Chiesa, per garantire la sovranità in ambito religioso ed ecclesiastico; non costituiscono una rinuncia generale alla potestà ed alla giurisdizione statale  divieto per lo stato di compiere atti autoritativi che possono ostacolare l’esercizio delle prerogative e delle funzioni della chiesa; non ricomprende anche l’immunità dalla giurisdizione italiana: permane la possibilità di richiedere tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini, tutelati giuridicamente da norme civili o penali, lesi da soggetti il cui operato sia riconducibile agli organi ex art. 11, T. Lateranense. Limiti all’esclusione dell’autonomia degli enti centrali: originariamente l’unico limite previsto era relativo agli acquisti dei corpi morali; abolito a seguito della modifica della legge che prevedeva l’autorizzazione per l’acquisto di beni immobili da parte di persone giuridiche.

LE RELAZIONI DI LAVORO PRESSO LA SANTA SEDE

Diverse ipotesi:

  • Rapporto di lavoro alle dipendenze di enti della SS svolto nel territorio dello SCV  esclusa la competenza giurisdizionale dello stato italiano; sottoposti esclusivamente alla competenza dello Stato Vaticano^18 ;
  • Rapporto di lavoro alle dipendenze della SS o dello SCV svolto nel territorio italiano  criterio distintivo dell’attività svolta: (^16) Es.: la giurisdizione italiana ha sostenuto la propria incompetenza ex art. 11 per alcuni funzionari dello IOR per reati di bancarotta legati al fallimento del banco ambrosiano. (^17) Es.: la giurisdizione italiana ha sostenuto la propria competenza giurisdizionale per controversie di lavoro relative a medici impiegati presso l’ospedale Bambino Gesù gestito direttamente dalla SS sul presupposto che l’attività ospedaliera non è direttamente collegata agli scopi istituzionali della Chiesa. Allo stesso modo ha affermato la propria competenza in merito ad una controversia con la Radio Vaticana. (^18) Es.: la giurisprudenza italiana ha escluso la sua competenza per una controversia di lavoro relativa ad un rapporto di lavoro tra un cittadino italiano alle dipendenze del Pontificio Ospizio di Santa Maria con sede nello SCV ed ivi operante.

o Attività istituzionale: il dipendente ha un potere, anche minimo, di disposizione nell’ambito della funzione istituzionale dell’ente  esclusa la competenza giurisdizionale italiana; o Attività non istituzionale: mansioni comune o neutre che potrebbero essere realizzate con qualunque altro datore di lavoro  sussiste la giurisdizione italiana^19.

MINISTRI DI CULTO & RELIGIOSI NEL DIRITTO DELLO STATO

MINISTRI DI CULTO = espressione di sintesi, priva di qualificazione confessionale, che indica quei soggetti che si occupano della celebrazione dei riti e/o ricoprono una posizione di magistero all’interno del culto  al riconoscimento dello status di ministro di culto lo stato ricollega alcuni benefici o alcuni specifici diritti. Si distingue dagli ecclesiastici (coloro che hanno ricevuto l’ordine sacro dell’ordinamento canonico), religiosi (coloro che hanno pronunciato i voti di castità, povertà ed obbedienza in un istituto di vita consacrata). ACQUISIZIONE DELLA CARICA: divieto di ingerenza statale nelle nomine dei ministri di culto  lo stato si limita a riconoscere, con una legislazione eterogenea, alcuni diritti ai soggetti definiti come ministri di culto, ma non si inserisce nel possesso di nomina. È comunque chiamato ad accertare il possesso dello status giuridico di ministro di culto ed a verificare che svolga effettivamente attività qualificabili come “religiose”^20. Necessario atto formale di nomina da parte della confessione religiosa  esclusa la mera investitura di fatto: una parte della dottrina ritiene che, ai fini del riconoscimento dello status civile di ministro di culto, alla luce del diritto alla libertà religiosa ex art. 8, co. 2, Cost., non sarebbe necessario un provvedimento formale, ma sarebbe sufficiente lo svolgimento di funzioni riturali/magisteriali all’interno della confessione religiosa  eccessiva indeterminatezza e margine di discrezionalità: sarebbe il giudice, chiamato ad applicare le norme speciali sullo status di ministro di culto, a dover decidere la contrarietà all’ordinamento del culto e la posizione del singolo all’interno dell’organizzazione confessionale. Due diverse possibilità: a) Chiesa cattolica o ente convenzionato con lo Stato  necessaria e sufficiente l’attribuzione della carica da parte dell’ente confessionale: la rilevanza statale della qualifica di “ministro di culto” è riconosciuta automaticamente a seguito dell’attribuzione della carica da parte dell’ente confessionale (es.: chiesa cattolica, chiesa valdese, comunità ebraica); b) Ente confessionale privo di intese con lo stato  necessaria la nomina da parte dell’ente confessionale (requisito indispensabile, altrimenti non può essere riconosciuto lo status anche ai fini civili) + decreto di approvazione da parte del Min.Int.  richiesta formulata dallo stesso ministro di culto, indirizzata al Min. per il tramite della Prefettura, accompagnata dal provvedimento di nomina della confessione e dalla copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto dell’ente di appartenenza del ministro (informare l’amministrazione sull’organizzazione del culto e sulle sue finalità); controllo esclusivo di regolarità formale, atto vincolato. L’acquisizione della carica di ministro di culto è necessaria solo per ottenere alcuni effetti civili degli atti compiuti dai ministri di culto, non è invece necessaria per l’esercizio delle funzioni all’interno della confessione. DIRITTI ED OBBLIGHI DEI MINISTRI DI CULTO:

  • Esonero dal servizio militare diverse tipologie: i)esonero dal servizio militare ed assegnazione al servizio civile (es.: chiesa cattolica, buddismo, induismo); ii)unitamente al servizio militare, ai ministri di culto è concesso svolgere i propri compiti di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano  ridimensionato a seguito dell’abolizione del servizio di leva obbligatorio;
  • Diritto/dovere del segreto di ufficio  due ipotesi: o Riconoscimento del diritto al segreto d’ufficio di derivazione pattizia: direttamente previsto dalle convenzioni concluse tra la confessione e lo stato (es.: chiesa cattolica, buddismo, chiesa evangelica luterana); prevede che gli ecclesiastici non siano tenuti a fornire informazioni alle autorità su fatti o persone cui sono venuti a conoscenza in ragione del loro (^19) Es.: tipografo impiegato nell’Università Pontificia; medico impiegato all’Ospedale Bambino Gesù; organista addetto ad una delle chiese patriarcali. (^20) Ad es., in questo senso è difficile riconoscere la carica di ministro di culto agli imam dell’Islam, proprio in ragione delle funzioni tradizionalmente svolte da questi.
  • Rilevanza civile dei provvedimenti disciplinari: pieno riconoscimento dei provvedimenti adottati dagli organi ecclesiastici da parte delle autorità statali (art. 23, Trattato Laterano)  il giudice non potrà contestare il provvedimento adottato dalle autorità religiose rispetto alle determinazioni che attengono tale ambito (principio di separazione tra la competenza religiosa e la competenza statale); il giudice statale deve solo accertare il rispetto dei principi fondamentali del ministro di culto, che gli spettano in quanto individuo e cittadino (es.: rispetto del diritto di difesa).

RELIGIOSI

RELIGIOSI = uomini e donne che hanno pronunciato i voti (consigli evangelici) di povertà, castità ed obbedienza diventando così membri di comunità di vita religiosa (ordini, congregazioni, ecc.)  statuto giuridico diverso da quello dei ministri di culto:

  • Irrilevanza giuridica per lo stato dei doveri a cui sono sottoposti dalla disciplina dei singoli ordini di appartenenza: i voti di castità (divieto di contrarre matrimonio religioso), povertà (divieto di possedere beni e vendita dei beni a favore della comunità religiosa) ed obbedienza (obbligo di sottomettersi alla volontà dei superiori) non hanno effetto di per sé nell’ordinamento civile, salva la spontanea adesione del singolo religioso, attraverso il compimento di validi atti giuridici (es.: religioso che destina i suoi beni all’istituto religioso in cui entra a far parte). La violazione dei voti produrrà effetti solo nell’ordinamento canonico, comportando sanzioni solo in ambito ecclesiale; gli atti giuridici compiuti del religioso sono comunque validi per l’ordinamento statale;
  • Insussistenza di un diritto alla remunerazione: a differenza dei ministri di culto, lo status di religioso non comporta automaticamente l’attribuzione di un diritto alla remunerazione  due ipotesi: o Svolgimento di attività lavorativa per l’istituto religioso di appartenenza: legittimato allo svolgimento di attività lavorativa a titolo gratuito per l’istituto religioso di appartenenza, rinunciando ad ogni forma di retribuzione (es.: religiosi e religiose che svolgono attività lavorativa nelle scuole o negli ospedali gestite dalla propria congregazione)  la prestazione lavorativa non è assimilata al lavoro dipendente, ma è giustificata da un fine diverso, rapporto religionis causa di cui il religioso decide di essere parte come momento di formazione spirituale e non come strumento per procurarsi i mezzi di sussistenza; o Svolgimento di attività lavorativa presso soggetti terzi (aziende sanitarie, scuole statali, case di ricovero, amministrazioni penitenziarie)  vera e propria prestazione lavorativa con diritto alla retribuzione.

IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

In origine, il sostentamento del clero era assicurato attraverso il cd sistema beneficiale. Il sistema si basava sui cd benefici ecclesiastici, enti di natura fondazionale che affiancavano gli uffici ecclesiastici e garantivano al titolare la necessaria remunerazione. Tuttavia il sistema si caratterizzava per una grave disuguaglianza tra gli ecclesiastici (il sostentamento dipendeva dall’entità del beneficio). Per questo venne successivamente introdotto un sistema di cd. supplementi di congrua: integrazioni a carico del bilancio statale volte ad integrare i benefici degli ecclesiastici inferiori ad un minimo stabilito  il sistema beneficiale viene abolito a seguito dell’Accordo di modifica del concordato; artt. 22 e ss., l. 222/1985: obbligo di costituzione, all’interno di ogni diocesi, di un istituto destinato al sostentamento dei sacerdoti che prestano servizio all’interno della diocesi; passaggio ad un sistema di finanziamento indiretto da parte dello stato (lo stato eroga annualmente un contributo alla CEI attraverso i fondi raccolti attraverso l’otto per mille del gettito fiscale, che poi se ne serve per la remunerazione degli ecclesiatici). STRUTTURA DEL SISTEMA: due diversi istituti: gli Istituti per il sostentamento del clero, istituiti presso ciascuna diocesi, e l’Istituto centrale per il sostentamento del clero  tali istituti si possono qualificare come fondazioni, anche se sui generis e sono alimentati con il patrimonio ecclesiastico destinato al sostentamento del clero, indipendentemente dalla provenienza. Il patrimonio degli IDSC è composto dai beni originariamente parte dei benefici ecclesiastici (es.: mensa vescovile, benefici capitolari, benefici parrocchiali, ecc.); quello dell’Istituto centrale è composto invece dalla dotazione iniziale della CEI e dalle entrate dell’istituto (erogazioni liberali, somme conferite dalla CEI sulla base del gettito fiscale, incrementi patrimoniali determinati dalle operazioni tra privati)  funzioni dell’istituto per il sostentamento dei sacerdoti: si occupa di tutto il procedimento per il sostentamento, intrattiene i rapporti necessari per attuare il sistema del sostentamento, vigila sull’andamento degli istituti periferici, controllandone anche i bilanci e finanziando gli istituti diocesani ed interdiocesani per il sostentamento, incrementandone il patrimonio. MODALITA’ DI SOSTENTAMENTO DEL CLERO: l’istituto centrale per il sostentamento del clero si occupa solo in via indiretta del finanziamento; l’obbligazione spetta principalmente ed in prima battuta agli enti presso i quali il sacerdote svolge la sua attività, solo in via sussidiaria, nel caso in cui l’istituto non sia in grado di far fronte alle necessità del sacerdote, può richiedere l’intervento dell’IDSC; a sua volta, anche l’Istituto centrale interviene in via suppletiva, nel caso in cui l’IDSC non abbia i fondi necessari  l’IDSC è tenuto ad un obbligo di rendicontazione preventiva, comunicando all’Istituto centrale il proprio stato di previsione, corredato dalla richiesta di integrazione, e successiva alla chiusura di ogni esercizio (invio di una relazione consuntiva con i criteri e le modalità di corresponsione delle somme ai sacerdoti)  l’obbligo degli istituti è sostitutivo e non solidale con quello degli enti presso cui è svolta l’attività del sacerdote. REQUISITI: Sacerdoti che svolgono servizio attivo a favore della diocesi  “servizio nella diocesi”: modalità di esercizio necessarie per il diritto alla retribuzione stabilite dalla CEI: i) svolgimento dell’attività con il mandato o il consenso del vescovo; ii) servizio effettivo, deve consistere nell’attività primaria del sacerdote ed impegnarlo per la maggior parte del tempo; iii) non percepisca in altro modo proventi superiori ad una certa soglia stabilita dalla CEI  il sacerdote è tenuto a comunicare annualmente all’istituto diocesano la remunerazione che percepisce dagli enti ecclesiastici presso i quali esercita il ministero, gli stipendi eventualmente percepiti da altri soggetti pubblici nonché qualunque emolumento connesso con la sua attività ministeriale. Rilevanza giuslavoristica: considerati redditi da lavoro dipendente a fini IRPES  l’INPS provvede ad operare le eventuali trattenute a fini pensionistici ed assistenziali e le eventuali ritenute a fini fiscali.

TUTELA GIURISDIZIONALE

Sistema misto di tutela giurisdizionale (simile al sistema misto di finanziamento; diritto alla remunerazione deriva dall’incardinamento nel sistema della chiesa e produce effetti anche nell’ordinamento statale): il singolo può decidere se rivolgersi alle autorità giurisdizionali ecclesiastiche o civili per la tutela del proprio diritto alla retribuzione (una volta scelto il sistema di tutela non può essere modificato).

IL FINANZIAMENTO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE

Diverse modalità di finanziamento: o fonti di provenienza intra-confessionale: quando le risorse economiche provengono direttamente dalla gestione del patrimonio mobiliare od immobiliare della confessione religiosa (es.: gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, sforzo imprenditoriale, sfruttamento turistico dei beni di proprietà della confessione); o fonti di provenienza extra-confessionale: quando le risorse provengono dal difuori del patrimonio della confessione; a sua volta si distingue tra entrate di provenienza pubblica ed entrate private. ENTRATE DI PROVENIENZA PRIVATA: oblazioni dei fedeli; disposizioni a favore dell’anima (disposizioni testamentarie effettuate da un soggetto a favore di una confessione religiosa). ENTRATE DI PROVENIENZA PUBBLICA: l. 222/1985: riforma organica e generale della disciplina del finanziamento delle confessioni religiose; modello unico per la chiesa cattolica e le altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo stato; sostanziale parità tra le diverse confessioni per quanto riguarda il finanziamento. 1) OTTO PER MILLE DEL GETTITO IRPEF (art. 47, co. 2, l. 222/1985): destinazione di una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in parte a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, in parte a scopi di carattere religioso a diretta gestione della chiesa cattolica; ad oggi partecipano alla ridistribuzione delle quote dell’otto per mille tutte le confessioni religiose che hanno concluso specifiche intese con lo stato, ad eccezione della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (solo contribuzioni volontarie); sono escluse dalla contribuzione le confessioni religiose che non hanno stipulato convenzioni con lo stato e che sono regolate dalla l. 1159/1929. DISTRIBUZIONE DELLE SOMME  avviene tra i soggetti che ne hanno diritto sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi; il gettito dell’otto per mille viene ripartito tra i vari soggetti possibili (es.: se il 35% dei contribuenti esprime la scelta di destinare il proprio otto per mille alla chiesa cattolica, il 35% dell’intero gettito dell’otto per cento dell’IRPEF viene attribuito alla chiesa cattolica. Percentuale dell’otto per mille non dichiarata  art. 47, co. 3, l. 222/1985: nel caso in cui una parte dell’intero gettito dell’otto per mille IRPEF non ricada nella scelta dei contribuenti, viene ridistribuito tra i vari soggetti legittimati sulla base delle scelte espresse  a questa “ridistribuzione secondaria” non partecipano le Assemblee di Dio in Italia e la Chiesa Apostolica: nelle loro intese hanno regolamentato la contribuzione solo attraverso la ridistribuzione dell’otto per mille sulla base della quota assegnata dai contributori. SPECIFICI VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRIBUZIONE ATTRAVERSO L’OTTO PER MILLE: a) Vincolo di destinazione: le somme ricevute attraverso la contribuzione dell’otto per mille devono essere utilizzate per spese specifiche; nello specifico:  Stato: interventi a scopo sociale ed umanitario (interventi straordinari per la fame nel mondo; assistenza a rifugiati e minori stranieri non accompagnati; conservazione e ristrutturazione di beni culturali; ristrutturazione e miglioramento degli edifici scolastici);  Chiesa cattolica: esigenze di culto della popolazione; sostentamento del clero; interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo (attività missionaria);  Alte confessioni religiose: vincoli di destinazione stabiliti all’interno delle singole convenzioni (es.:interventi sociali assistenziali, umanitari, culturali in Italia ed all’estero; sostegno al culto; realizzazione e mantenimento degli edifici di culto). b) Vincolo di rendicontazione: la chiesa cattolica e le altre confessioni religiose che partecipano alla redistribuzione dell’otto per mille devono inviare un rendiconto relativo alle spese sostenute attraverso l’otto per mille + obbligo di pubblicità del rendiconto; es.: la CEI deve inviare al Min.Int. un rendiconto indicando i)i sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi; ii)la somma stabilita per il sostentamento dei sacerdoti; iii)ammontare complessivo delle somme destinate al sostentamento, complessivo anche delle somme destinate alla previdenza ed alla pensione dei sacerdoti; iv)il numero dei sacerdoti al quale è stata assicurata l’intera remunerazione attraverso le somme e quelli ai quali è stata garantita una quota integrativa. Trattandosi di una fonte di sostentamento di origine pattizia, la revisione degli accordi è prevista secondo la stessa struttura, revisione dei due contraenti  mai verificatosi: il sistema non è stato

revisionato o adeguato alle contingenze attuali  progressivo aumento dei flussi finanziari destinati alle confessioni religiose, che sono cresciuti con la crescita del gettito IRPEF e della pressione fiscale. 2) EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI: forma di contribuzione mista (individuale e statale) attraverso la quale si permette ai singoli di destinare contributi a sostegno delle confessioni religiose, deducendo gli importi dal loro reddito imponibile. CHIESA CATTOLICA (art. 46, l. 222/1985): a) Limite quantitativo: importi fino ad un massimo di € 1.032,91; b) Vincolo di destinazione: sovvenire alle necessità di vita dei sacerdoti (non possono essere utilizzate per scopi differenti, neppure per finalità sociali o di culto); c) Vincolo di modalità: le erogazioni devono essere effettuate tramite bollettino postale, bonifico, carta di credito o versamento diretto a fronte di quietanza. CONFESSIONI RELIGIOSE DIFFERENTI: discipline stabilite dai singoli accordi conclusi con lo stato, ma prevedono lo stesso limite quantitativo (vincoli di destinazione differenti, generalmente più ampi). Anche in questo caso sussiste un obbligo di rendicontazione sia per la chiesa cattolica che per le altre confessioni religiose al Min.Int. sulle modalità di spesa delle cifre raccolte attraverso le erogazioni liberali. 3) CINQUE PER MILLE DEL GETTITO IRPEF: possibilità per i contribuenti di destinare una quota corrispondente al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ad enti che svolgono attività di rilevanza sociale  modalità di contribuzione rivolta non solo alle confessioni religiose, ma ad una platea più ampia di soggetti (impegnati in attività di rilevanza sociale senza scopo di lucro); la Chiesa cattolica e le altre confessioni possono accedervi quando: i) sono costituite in forma di ONLUS; ii)hanno destinato un ramo dell’organizzazione ad una ONLUS; iii)quando controllino o siano parte di organizzazioni senza fini di lucro, enti di ricerca o istruzione, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale ecc. ecc.. Diversità con il sistema dell’otto per mille: o Contributo calcolato non sulla totalità del gettito, ma sulla quota della singola imposta sul reddito del dichiarante; o Volontà espressa sia di destinare il cinque per mille ad un ente sociale, che l’indicazione specifica dell’ente, indicando anche il codice fiscale; o Effetti della mancata espressione della scelta: la quota non assegnata non viene redistribuita tra i soggetti legittimati, ma resta nelle casse dello stato; se viene espressa la volontà di destinare il cinque per mille, ma non viene indicato il soggetto o è indicato in maniera sbagliata, l’importo viene ripartito tra tutti i soggetti che rientrano nella categoria di enti che il contribuente ha inteso promuovere o che svolgono l’attività che ha voluto sostenere; o Stessi obblighi di trasparenza, pubblicità e rendicontazione. 4) ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO PUBBLICO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE o Contributi ministeriali alle scuole confessionali in quanto enti paritari; o Contributi regionali e locali per il sostegno alle attività di oratorio o simili (funzione educativa e di utilità sociale); o Destinazione dei contributi di urbanizzazione secondaria dei comuni alla costruzione ed interventi su chiede ed altri edifici religiosi; o Sostegno da parte dello stato e degli enti locali per la salvaguardia, valorizzazione e godimento dei beni culturali di interesse religioso di proprietà degli enti confessionali; o Riduzione del 50% della quota IRES per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; o Esclusione dell’imposta IMU e TARI per gli edifici destinati esclusivamente al culto; o Finanziamento del Fondo Edifici di culto; o Contributo annuo per il concorso nella copertura degli oneri del Fondo per l’assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero; o Somme destinate al pagamento delle retribuzioni degli insegnati di religione e del personale ecclesiastico impegnato nell’assistenza spirituale nelle comunità separate.