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Appunti completi corso diritti universali e immigrazione, anno 2017/2018
Tipologia: Appunti
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Nella Carta asiatica, nel progetto di Carta asiatica o nella Carta africana dei diritti dell'uomo si tenta di rispondere ai possibili contrasti che possono sorgere tra la proclamazione dell'universalità dei diritti da un lato e il diritto all'identità culturale dall'altro lato. L' immigrazione veicola direttamente all'interno delle società occidentali alcune questioni legate a questo possibile contrasto. Per cui, NON è solo più una questione che viene affrontata nella Carta africana o nel progetto di Carta asiatica MA sono questioni che si trovano ad affrontare i legislatori e i giudici dei paesi occidentali. Di fronte a pratiche culturali che non appartengono alla storia dell'occidente, qual è l'atteggiamento da tenere? Tutelare il diritto all'identità e alla diversità culturale o far prevalere la tutela del diritto universale così com’è stato sempre espresso nella storia occidentale? Sono le questioni del cosiddetto MULTICULTURALISMO. Come costruire un rapporto tra i diritti universali e le culture? Quali sono gli eventuali limiti che possono incontrare la culture o quali sono le eventuali declinazioni particolaristiche che possono assumere i diritti universali in relazione alle culture? Come si bilanciano diritti universali e culture. Questo è legato al dibattito sulla protezione della democrazia. La democrazia per natura è aperta e tollerante; in ipotesi, questa apertura/tolleranza, deve arrivare fino alla distruzione della democrazia stessa o quest'ultima può stabilire dei confini a propria difesa? Se pone troppe difese rischia di autodistruggersi MA se non ne pone rischia che avanzino dei gruppi/partiti politici che revocano in dubbio la democrazia stessa. Ad esempio, la questione si è posta in particolar modo in Germania, che è uno Stato di democrazia protetta. Significa che vengono posti dei confini per tutelare la democrazia, per cui non possono crearsi partiti/associazioni per modificare la forma di Stato tedesca, che promuovano l'abbandono della democrazia (legato alla sua particolare storia). MA rischio, ampliando questi limiti, che la democrazia si svuoti di contenuto. Confine sottile. Italia: democrazia semi-‐protetta: unico limite in relazione alla ricostruzione del partito fascista.
Può assumere posizioni diverse, che muovono da una posizione di eguaglianza formale a posizioni più legate all'eguaglianza sostanziale.
Approccio base di una società multiculturale, che si declina come indifferenza culturale. Walzer parla di NEUTRALITA'. Distingue tra neutralità, che mira semplicemente a trasformare tutti i bambini in americani, e il multiculturalismo, che tende a riconoscere in quei bambini un'identità duale (es. italoamericani, congolesi-‐americani). Il primo non nega le specificità culturali MA è un atteggiamento d’indifferenza; il secondo tende a valorizzare e a riconoscere le culture. Quando si parla di INDIFFERENZA CULTURALE, si ragione su un piano di eguaglianza MA in cui le culture tendenzialmente NON interessano allo Stato, alle istituzioni pubbliche. In questo caso la società è multiculturale di diritto, in quanto lo Stato riconosce il principio di eguaglianza tra le culture MA giuridicamente è riconosciuto solo questo elemento base, il principio di eguaglianza tra le culture. Per il resto lo Stato è indifferente rispetto agli approcci culturali. Esempio: quando lo Stato riconosce la libertà di religione alla maniera francese (Dichiarazione francese: riconosciuta la libertà di religione ANCHE religiosa) à un atteggiamento di questo tipo può essere considerato di libertà, di eguale considerazione MA nello stesso tempo di indifferenza culturale.
Atteggiamento di uno Stato che riconosce il valore delle varie culture e ne promuove i valori -‐ la libertà di religione, per esempio, è considerata dal punto di vista di una valorizzazione della presenza delle religioni: si considera la libertà di religione su un piano di eguaglianza ma nello stesso tempo si considera con favore la presenza di varie religioni. La PROMOZIONE DELLE CULTURE può avvenire su un piano di mera eguaglianza formale -‐ per cui ad esempio sono previsti dei meccanismi di sostegno identici per ogni cultura -‐ oppure secondo un atteggiamento che si riferisce all'eguaglianza sostanziale -‐ con criteri di differenziazione tra le culture, per garantire l'equilibrio (tutelando di più le minoranze culturali ad esempio), oppure politiche che tendono a tutelare maggiormente la cultura storica o a diversificare tra le culture in relazione ad elementi quantitativi. In relazione a questi criteri, la Corte costituzionale italiana ha specificato -‐ in relazione all'eguaglianza religiosa, a quelle norme che tutelavano maggiormente la religione cattolica -‐ che NON si può seguire un criterio quantitativo, proprio perché secondo la Corte non è conforme al principio di eguaglianza seguire un criterio quantitativo.
In questo caso viene affermato espressamente il loro diritto all'esistenza e al mantenimento della loro identità (che può essere nazionale, etnica, religiosa, culturale...). Viene previsto un primo catalogo di diritti che possono essere fruiti sia INDIVIDUALMENTE sia in comunità CON GLI ALTRI MEMBRI DEL GRUPPO. Ad esempio il diritto di utilizzare la propria lingua liberamente, in privato o in pubblico (non così scontato); diritto di partecipare alla vita culturale, ai processi decisionali locali/nazionali che riguardano le minoranze -‐ quindi il diritto a una partecipazione politica delle minoranze -‐ il diritto di costituire e mantenere una propria associazione, di stabilire contatti ove si tratti di una minoranza divisa in più Stati... E, corrispondentemente, sugli Stati incombono gli obblighi di predisporre le condizioni favorevoli perché le minoranze possano esprimere le proprie specificità e tutelare le proprie identità. Nello stesso anno della Convenzione sui diritti del fanciullo, vi è un'altra convenzione in ambito più ristretto, OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro): la Convenzione 169 del 1989 , che riguarda la tutela della diversità culturale con particolare attenzione ai popoli indigeni -‐ il diritto di questi popoli a conservare i propri modi di vita, costumi, tradizioni. Ci sono poi tutta una serie di altre dichiarazioni, come la Dichiarazione sui diritti dei popoli autoctoni del 2007; la Dichiarazione universale sulle diversità culturali del 2001; fino ad arrivare alla più significativa: la Convenzione sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali, del 2005.
Riguarda specificamente il tema della DIVERSITÀ CULTURALE. Si è passati da una formulazione che ragionava di diritto all'identità culturale al ragionare di diritto alla diversità culturale; è cambiata l'impostazione nel corso del tempo. La Convenzione si pronuncia anche sul rapporto tra la tutela delle diversità culturali e i diritti universali -‐ il bilanciamento tra i due. Art. 2 : Comma 1 : " la diversità culturale può essere protetta e promossa solo se vengono garantiti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, quali la libertà di espressione, dell'informazione e della comunicazione, nonché la possibilità per gli individui di scegliere le proprie espressioni culturali " -‐ riferimento al fatto che vi è un LIMITE alla diversità culturale che sta nella libertà dell'individuo anche all'interno del gruppo culturale -‐ la volontà di scegliere liberamente la propria appartenenza culturale che va tutelata, nei confronti dello Stato, della maggioranza culturale, ma anche nei confronti dello stesso gruppo di appartenenza. " Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere invocata per ledere o limitare i diritti umani e le libertà fondamentali, proclamati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo o garantiti dal diritto internazionale " -‐ si assume una posizione simile a quella che si è trovata nella Costituzione sudafricana: il diritto all'identità, alla diversità culturale viene tutelato ma incontra un limite nei diritti universali. Comma 3 : " La protezione e la promozione della diversità nelle espressioni culturali implicano un riconoscimento della pari dignità e del rispetto di tutte le culture, comprese quelle delle persone appartenenti
a minoranze e quelle dei popoli autoctoni " -‐ viene declinato il principio di pari rispetto, di tolleranza intesa come reciproco rispetto. Questo articolo delinea l'approccio in generale.
La Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali ( 1994 ) Adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa. Prevede che gli Stati contraenti favoriscano la CONSERVAZIONE e la PROMOZIONE della cultura e dell'identità degli appartenenti alle minoranze nazionali. Si riferisce ad esempio alla religione, alla lingua, al matrimonio culturale, alle tradizioni come elemento della nozione di identità. Sostiene quindi che l'identità possa essere modulata come identità religiosa, linguistica, culturale... Viene specificato anche in questo caso che il richiamo alle tradizioni proprie delle comunità minoritarie NON può però valere all'introduzione di pratiche che siano contrarie alla legislazione dello Stato di appartenenza o al diritto internazionale (come nella Carta africana à " positivi valori africani" da tutelare). Nella Carta dei diritti fondamentali dell'Ue (non più ambito del Consiglio d'Europa), l'art.22 esorta gli Stati membri al rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica. Tornando al Consiglio d'Europa (Convenzione europea del 1950 -‐ che non contiene alcun riferimento esplicito alla tutela delle diversità culturali), la Corte di Strasburgo nella sua giurisprudenza ha fatto riferimento alla tutela della diversità culturale come un elemento che giova alla società nel suo complesso à diritto che è stato elaborato in via giurisprudenziale.
C’è una forte affermazione delle tradizioni culturali nella Carta africana. Adozione di una successiva carta, sempre in ambito UA: la Carta per la rinascita culturale africana , del 2006. In essa si tenta di dare una definizione anche del concetto di "CULTURA", che viene intesa come insieme degli elementi distintivi linguistici, spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali della società o di un gruppo sociale e che comprende, oltre all'arte e alla letteratura, gli stili di vita, i modi di vivere insieme, i valori, le tradizioni e le credenze. Questo è uno dei primi tentativi di definire il concetto -‐ quando si parla di diritto all'identità culturale è necessario anche capire a CHE COSA ci si riferisce. Questa è una prima difficoltà. Un'altra difficoltà quando si ragiona di diritti culturali è stabilire a CHI spettano questi diritti : alla cultura intesa in senso collettivo o agli individui? Si ragiona di diritto dei singoli alla cultura o di diritti collettivi? Gli approcci sono diversi e c'è una vera e propria querelle tra i comunitaristi -‐ che sostengono i diritti collettivi -‐ e l'approccio più individualistico/liberale -‐ che ragione dei diritti alla cultura come diritti ascrivibili sempre in capo all'individuo, non ad un soggetto collettivo. La questione dei DIRITTI COLLETTIVI presenta poi un risvolto problematico: se si ragiona di diritti attribuiti ad una collettività, da una comunità culturale in quanto tale, DA CHI vengono esercitati
nella Costituzione del '58. Atteggiamento molto diverso da quello della Costituzione italiana ad esempio, che guarda invece con favore a tutte le formazioni intermedie, dalla famiglia alle associazioni, ai partiti, ai sindacati...
La questione del velo si pone alla fine degli anni '90. Il caso che viene all'attenzione dell'opinione pubblica riguarda tre studentesse, nell'ottobre 1989 , che vengono espulse da scuola dalla direzione del collegio perché non si erano volute togliere il velo durante lo svolgimento delle lezioni. L'accaduto colpisce molto l'opinione pubblica, s’innestano molte discussioni e Jospin -‐ allora ministro dell'educazione nazionale -‐ chiede un parere al Consiglio di Stato. In particolar modo chiede se c'è incompatibilità tra il principio di laicità dello Stato e l'indossare a scuola segni di appartenenza religiosa e se vi fossero delle condizioni entro le quali ammettere tali segni. Da notare che si tratta in questo caso di STUDENTESSE; la questione si può porre in termini diversi quando ad indossare il velo è l'insegnate, perché svolge una funzione pubblica. Nel novembre 1989 il Consiglio di Stato fornisce un primo parere: richiama come riferimenti normativi la legge del 1905 (su separazione Stato/confessioni religiose) e una legge del 1989 che
riguarda in specifico la materia scolastica, il cui art. 10 riconosce il diritto di espressione degli alunni all'interno delle scuole à Quindi da un lato principio di laicità, dall'altro diritto di espressione degli alunni. Il Consiglio di Stato, esaminando la normativa nazionale ma anche internazionale, afferma che negli edifici scolastici, l'uso da parte degli alunni di segni attraverso i quali intendano manifestare la loro appartenenza religiosa non è incompatibile con il principio di laicità MA costituisce esercizio della libertà di espressione e di manifestazione di credenze religiose. MA questo, entro certi LIMITI. Questa libertà non consente agli studenti di portare addosso dei segni che, per la loro natura, per le condizioni in cui vengono indossati, per il carattere di ostentazione o rivendicazione, potrebbero costituire atto di pressione, di provocazione o di proselitismo, potrebbero compromettere la loro salute o la loro sicurezza o potrebbero interferire con lo svolgimento delle attività scolastiche (la questione si pone in genere in relazione alle ore di educazione fisica). Il Consiglio di Stato sostanzialmente stabilisce che la libertà di indossare dei simboli di appartenenza religiosa sia la regola, mentre il divieto costituisce un'eccezione. Esso non riguarda il simbolo religioso ma il comportamento dell'alunno, il MODO in cui viene indossato il simbolo. Inoltre invita i regolamenti degli istituti scolastici a prevedere delle modalità applicative, in particolare di prevedere, in ultima istanza, la possibilità di erogare delle sanzioni ma di procedere attraverso un DIALOGO con l'alunno prima di arrivare a misure più forti.
A questo parere del Consiglio di Stato del novembre '89, seguono diverse circolari ministeriali, in cui il ministro dell'educazione nazionale -‐ Jospin -‐ recepisce l'orientamento espresso dal Consiglio di stato, insistendo sul dialogo con gli alunni in caso di contrasto. Si verificano però ulteriori episodi, le tensioni non sono risolte. Nel 1994 si arriva ad una NUOVA CIRCOLARE , più RESTRITTIVA: vengono proibiti i segni religiosi ostentatori in quanto tali , a prescindere dal comportamento dell'alunno. Quindi si stabilisce una distinzione tra simboli "ostentatori" e "discreti". Il Consiglio di Stato interviene nel luglio 1995 e nega ogni vincolabilità alle norme della circolare, ritenendo che questa abbia una natura meramente interpretativa. MA nel frattempo la circolare ha avuto degli EFFETTI, ci sono state delle espulsioni. Il Consiglio ribadisce che: -‐ I principi da lui stabiliti devono essere disciplinati dai regolamenti interni delle scuole e NON da circolari di carattere generale. -‐ Inoltre, questi regolamenti non possono contenere divieti generali come quello del divieto generico di indossare segni ostentatori. Viene costituita anche una struttura di mediazione, con il tentativo di incrementare l'ascolto delle alunne -‐ che in realtà spesso mira semplicemente a persuaderle a non indossare il velo.
Prevede di eliminare quelle incertezze generate dalle varie pronunce su tutto il territorio e di intervenire con una norma di carattere generale che ponga ordine nella questione. Art. 1 -‐ sancito il principio fondamentale di questa legge: nelle scuole, nei collegi e nei licei pubblici è vietato l'uso di segni o abbigliamenti con cui gli alunni ostentino un'appartenenza religiosa. Nella relazione che accompagna il testo di legge viene fatta una precisazione: tra questi segni il velo, la kippah, le croci grandi... Mentre sono segni discreti, ad esempio, la stella di Davide, le croci piccole, le medagliette... La relazione tra l'altro non fa parte del testo della legge, ha un carattere semplicemente indicativo. La norme viene fortemente criticata e NON risolve le incertezze: quando un segno rappresenta una manifestazione ostensibile? La relazione fa alcuni esempi ma questi non sono vincolanti. Certo, questa legge costituisce una svolta in senso restrittivo nei confronti dell'espressione della libertà religiosa, manifesta quella che viene definita la " laicità ostile ", tipica dello Stato francese. Una laicità chiusa, che tende ad avere un atteggiamento ostile nei confronti delle religioni.
Altro intervento normativo è la legge 1092 del 12 ottobre 2010. Viene istituito un divieto di coprire il volto (che sarà oggetto di una sentenza da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo) nei luoghi pubblici -‐ strade, piazze, ospedali, biblioteche, aeroporti, tribunali, musei... Si parla del velo che ammanta l'intera figura lasciando una fessura all'altezza degli occhi oppure di quello che copre l'intera figura con una rete davanti agli occhi (burqa e niqab). In questi casi, la donna può essere condotta ad una stazione di polizia per l'identificazione, può esserle data una multa e deve seguire un corso di educazione civica. L'atteggiamento della Francia è molto netto -‐ divieto radicale. Disposizione analoga in Belgio.
avvalersi dell'appartenenza religiosa per rifiutare di conformarsi alle regole vigenti nella scuola della Repubblica.
Dopo il 2010, è il caso che ha riportato in auge la questione del velo nello spazio pubblico. Tutto parte da un'ordinanza del 5 agosto 2016 , adottata dal comune di Villeneuve-‐Loubet, in cui viene interdetto dal 15 giugno al 15 settembre l'accesso alle spiagge a chi non dispone di una tenuta corretta, rispettosa del decoro, del principio di laicità e delle regole di igiene e di sicurezza. Se precedentemente la questione era stata declinata come una questione di rapporto tra principio di laicità e libertà di religione, qui entrano in gioco in maniera molto più forte le questioni di SICUREZZA -‐ dopo gli attentati di Nizza. Questa ordinanza passa un primo vaglio di fronte al tribunale amministrativo di Nizza. Viene fatto ricorso da parte di alcune associazioni in difesa dei diritti dell'uomo anche -‐ è in gioco la libertà di espressione, religione, ecc. Il tribunale amministrativo di Nizza nella sua pronuncia del 22 agosto rigetta il ricorso. Nel frattempo sono adottate anche altre ordinanze da parte di altri comuni francese (circa una 30ina). Motivi per cui il tribunale amministrativo di Nizza conferma la validità dell'ordinanza: Parte dall'idea che la coesistenza tra le religioni può essere revocata in dubbio dal FONDAMENTALISMO RELIGIOSO (e cita espressamente il fondamentalismo religioso islamico): ovvero da una pratica radicale della religione, che è incompatibile con i valori essenziali della comunità francese, con il principio di eguaglianza dei sessi, che dimostra una condotta ostentatoria delle proprie convinzioni religiose e che è suscettibile di essere interpretata come espressione di un fondamentalismo religioso. Questo può esacerbare le tensioni esistenti, in particolar modo dopo l'attentato subito in Francia a Nizza. Quindi collega l'appartenenza religiosa che è manifestata attraverso il fatto di indossare il burqini a un attentato terroristico à Si è compiuto un passaggio notevole, che porta all'identificazione di un'appartenenza religiosa con un problema di SICUREZZA. Il divieto, sostiene il giudice amministrativo, è proporzionato al fine perseguito: la tutela dell'ordine pubblico interno. Il burqini quindi viene considerato in quest'occasione non tanto come un simbolo di appartenenza religiosa MA come simbolo che dimostra l'appartenenza ad un fondamentalismo religioso che è a sua volta associato all'appartenenza a gruppi terroristici -‐ vengono compiuti molti passaggi: c'è una sovrapposizione tra appartenenza alla comunità islamica -‐ fondamentalismo -‐ terrorismo. Interviene poi il Consiglio di Stato , con considerazioni che riguardano il diritto, non il contesto particolare, politico del momento. E' molto netto quando dice che le inquietudini che risultano dagli attentati -‐ in particolare da Nizza – NON possono giustificare legalmente i divieti previsti:
regolamenti, dalle circolari ministeriali e dalle decisioni del Consiglio di Stato. Quindi interpreta il riferimento alla base legale non in senso stretto come richiesta di un atto normativo, di una legge primaria MA in senso molto ampio. -‐ E' legittimo anche lo scopo dell'azione disciplinare: posta a tutela dei diritti e delle libertà altrui e dell'ordine pubblico all'interno di una scuola. Si configura come una misura necessaria in una società democratica, per tutelare il pluralismo, per conciliare le convinzioni religiose di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica. -‐ Si concentra molto sul fatto che in Francia la laicità è un principio costituzionale fondatore della Repubblica, costitutivo della stessa definizione del concetto di cittadino. Quindi tiene conto dell'interpretazione della laicità che è data in Francia. Quando la Corte europea dovrà applicare il principio di laicità in Italia, o in Turchia, avrà un atteggiamento diverso. Conclude affermando che in questo caso NON si può considerare una violazione dell'art. 9 della CEDU perché questo divieto e l'azione disciplinare hanno una base legale, perseguono uno scopo legittimo, proporzionato e necessario a tutelare una società democratica; rientra nelle possibilità di limitare un diritto o una libertà fondamentale prevista dalla stessa Convenzione. NON viene considerato violato nemmeno l'art. 2 del protocollo 1 perché la ragazza aveva seguito un corso per corrispondenza -‐ comunque il suo diritto all'istruzione era stato tutelato.
culture. La Corte assume quindi una posizione di relativismo culturale e sostiene che non esiste alcuna violazione della dignità umana. Della sicurezza L'art. 9 della CEDU (libertà di religione) permette delle restrizioni per proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale e per la prevenzione di crimini. La Grande Camera sostiene che i rischi vanno contestualizzati e valutati in concreto e che un divieto totale di coprire il volto in tutti gli spazi pubblici può essere ritenuto proporzionato soltanto in un contesto in cui sussiste un rischio generalizzato per la sicurezza pubblica. Secondo la Corte questo rischio in Francia NON sussiste. La Corte specifica che il divieto sarebbe proporzionato, per esempio, se fosse previsto solo negli aeroporti, o se riguardasse le foto sui documenti. Ma in quanto divieto generalizzato, esso è SPROPORZIONATO rispetto alle esigenze di sicurezza riscontrabili. Della neutralità religiosa, della laicità dello spazio pubblico La Corte ritiene che la difesa della neutralità degli spazi pubblici possa riguardare soltanto divieti parziali -‐ ad esempio dipendenti pubblici (il riferimento in genere è quello al ruolo degli insegnanti). NON possono però essere divieti generalizzati perché in questo modo si viola in maniera illegittima la libertà di religione. Quindi fino a qui la Corte sembra dare ragione alla ricorrente, rigetta tutti gli argomenti proposti dallo Stato francese. Del vivere insieme La Corte introduce però questo NUOVO ARGOMENTO, che viene dedotto dal principio di fraternità -‐ principio costituzionale francese MA principio molto ampio, indefinito. La Corte vi ricava però una regola molto precisa, compie un'operazione di concretizzazione del principio. La regola del vivere insieme sostiene che ci devono essere dei comportamenti che favoriscano l'integrazione sociale, con il conseguente divieto di comportamenti che non favoriscono questa integrazione, come ad esempio il coprirsi il volto, perché impedisce la comunicazione (mimica facciale di colei che indossa il velo). Esiste a questa sentenza anche una dissenting opinion , nella quale i giudici di minoranza negano l'esistenza di questa regole di vivere insieme dedotta dal principio di fraternità. E' un argomento che è stato molto criticato: ci sono molti altri casi, come quando si indossa il casco in moto, in cui non è tutelato questo diritto di vivere insieme, o quando si indossano maschere di carnevale, o occhiali da sole; si è poi rilevata l'assurdità, nell'epoca dei social network, di puntare su questa integrazione che deve comprendere per forza anche la mimica facciale tra due persone. E' stata criticata da parte dei giudici anche per il fatto che non tutela il diritto di stare al di fuori della società, di essere un outsider. Si vive in una società ma si può anche volersi isolare -‐ il diritto di vivere non deve configurarsi come una costrizione. E' quindi una sentenza che ha dato luogo a moltissime discussioni e a moltissime critiche. Questo principio del vivere insieme è stato rispolverato con le ordinanze sul burqini.
La questione del velo nasce in Germania agli inizi del 2000 con pronunce di alcuni giudici di primo grado, che tendenzialmente riguardano casi di insegnanti che vengono licenziate o non assunte a causa del velo. Caso 24 settembre 2003 La questione riguarda una donna afghana ma con cittadinanza tedesca, praticante musulmana. La donna si candida presso un ruolo all’interno dell’istruzione pubblica, che però non viene assunta perché non è disposta a rinunciare al velo durante gli insegnamenti. La donna fa ricorsi interni ma non ottiene nulla, perciò fa ricorso diretto al tribunale costituzionale tedesco. Il 24 settembre il tribunale costituzionale prende una decisione con un parere favorevole di 5 giudici su 8. Il tribunale costituzionale in realtà DECIDE DI NON DECIDERE. Da un lato pretende che vi sia una legge che giustifichi la limitazione di un diritto fondamentale, dall’altro il tribunale identifica il quadro, cioè quali sono i diritti coinvolti. Individua il diritto fondamentale alla libertà di religione (art. 4 diritti tedeschi), il quale viene visto sotto due profili:
valori e ai principi precedentemente espressi. (ANCHE QUA BOH, È INCAPACE E FASTIDIOSA) CANADA Caso Sick La corte suprema canadese si è occupata del divieto di portare a scuola il pugnale. La corte ha stabilito il diritto di un giovane studente di indossare a certe condizioni il proprio kirpan, perché è uno dei simboli della propria appartenenza religiosa. Alla base della diatriba in questo caso vi è l’interpretazione del pugnale: è un simbolo religioso o uno strumento di violenza, con problemi legati alla sicurezza. L’alunno in questione era un minore. La cosa si pone solo in relazione al pugnale, non alle altre religioni, per i quali simboli il Canada è sempre molto aperto. La corte aveva vietato al ragazzino di indossare il kirpan, chiedendosi se questo ledesse la libertà di religione. I giudici concludono che il divieto di portare il kirpan lede la libertà di religione e non sia uno strumento pericoloso in generale. I giudici sostengono che in casi di questo tipo l’atteggiamento da seguire dovrebbe essere quello dell’accomodamento ragionevole. Per cui il divieto di portare il pugnale piò essere previsto ma solo ove questo possa essere considerato strumento di pericolo. Per poter limitare il diritto alla libertà religiosa occorre che la minaccia sia credibile e reale, non mera preoccupazione. La corte precisa che questa conclusione riguarda solo la scuola, ma non è applicabile ad esempio ad aeroporti e tribunali , in cui la situazione è diversa. I canadesi mantengono sempre un atteggiamento molto aperto. SUDAFRICA Sentenza del 5 ottobre 2007, Sudafrica La questione riguarda una studentessa che portava durante le attività didattiche un brillantino al naso, facente riferimento alla propria appartenenza all’etnia Tamil. La studentessa era stata oggetto di un provvedimento che le vietava di indossarlo. La corte costituzionale sudafricana riconosce in questo caso una discriminazione ingiusta fondata sulla religione e sulla cultura. In particolar modo viene chiamato in causa in questo caso il concetto di dignità umana , in quanto questa assume anche una concezione soggettiva: è il soggetto che stabilisce cosa possa essere fondamentale per il soggetto stesso. Il tribunale costituzionale sudafricano ritiene occorra sincerarsi del fatto che la partecipazione etnica del soggetto non rappresenti una costrizione ma sia una scelta del soggetto stesso. Nel secondo caso è giusto che la libertà di religione e la dignità umana venga tutelata.
20 marzo 2017 Sentenza della Corte di giustizia riguardante il caso dell'uso del velo islamico sul luogo di lavoro -‐ 14 marzo 2017. Commento critico nei confronti di questa sentenza: decisione profondamente preoccupante, vieta di fatto a tutte le donne musulmane di indossare il velo sul luogo di lavoro. Proibire ai dipendenti di indossare segni visibili della loro religione significa trattare meno favorevolmente quei dipendenti che invece lo fanno e, quindi, costituisce una discriminazione. Il fatto che la Corte consideri la possibilità che il datore di lavoro valuti che apparire neutrale di fronte ai clienti possa comportare un divieto dell'utilizzo del velo è inaccettabile.
Abbastanza particolare: lo Stato definiva il crocifisso come un simbolo di laicità, come un valore che condensa tutte le tradizioni -‐ anche laiche -‐ dello Stato italiano. Dopo questa sentenza, i ricorrenti hanno esaurito i ricorsi interni e si rivolgono alla Corte europea dei diritti dell'uomo, che si pronuncia due volte:
1. La prima sentenza è del 3 novembre 2009 Viene riconosciuta una VIOLAZIONE da parte dell'Italia: -‐ Dell'art. 2 protocollo 1 alla Convenzione europea, che tratta di diritto all'istruzione -‐ Dell'art. 9 della Convenzione europea -‐ libertà di religione La Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia a risarcire la ricorrente con 5000 euro -‐ per danni morali -‐ e, soprattutto, riconosce la violazione del profilo della libertà religiosa nella presenza del crocifisso all'interno delle aule scolastiche. Il governo italiano però propone RICORSO avverso questa sentenza alla Grande Camera dei diritti dell'uomo, che si pronuncia il 18 marzo 2011 : intervengono, oltre all'Italia, anche Armenia, Bulgaria, Cipro, Grecia, Lituania, Malta, Russia, San Marino, Principato di Monaco... Si crea, all'interno dell'Europa, una sorta di spaccatura di questa decisione. 2. Sentenza del 18 marzo 2011 -‐ la Grande Camera dei diritti dell'uomo: − Sottolinea che in materia di educazione e di insegnamento (l'art. 2 del protocollo n. 1), questi vadano letti in stretta connessione con l'art 9 (libertà di pensiero, coscienza, religione e comprende la libertà di non aderire ad alcuna religione). − Sottolinea che il combinato di queste due norme impone agli Stati un dovere di neutralità e imparzialità. − Riconosce che è compito degli Stati garantire, rimanendo neutrali e imparziali, l'esercizio delle diverse religioni, culti e fedi, e quindi assicurare la pace religiosa e la tolleranza in una società democratica.
MA conclude in senso contrario rispetto alla pronuncia del 2009 : − Le esigenze di rispettare le varie fedi e la loro convivenza variano da un caso all'altro e che bisogna considerare le prassi e le condizioni esistenti negli Stati contraenti -‐ questo implica che gli Stati godano di un margine di apprezzamento nel determinare il rispetto delle libertà previste nella Convenzione. − Precisa che l'obiettivo è salvaguardare il pluralismo educativo e che lo Stato deve far sì che tutte le informazioni e le conoscenze trasmesse (attraverso i programmi scolastici ma anche simboli come può essere il crocifisso) siano fornite in modo obiettivo, critico e pluralista. Cioè è vietato perseguire l'indottrinamento: limite al margine di apprezzamento dei singoli Stati che non può essere oltrepassato. − Ritiene che il crocifisso rappresenti essenzialmente un simbolo religioso (vs impostazione del Governo italiano, che riprendeva quella del Consiglio di Stato del 2006) MA ritiene che il suo significato NON è decisivo: non ci sono prove della sua influenza sugli alunni e la percezione soggettiva della ricorrente che lo Stato non abbia rispettato il suo diritto non è sufficiente. − Richiama anche quello che sostiene anche il Governo italiano: la presenza del crocifisso è frutto dell'evoluzione storica dell'Italia, ha un significato ANCHE identitario e tutelare una tradizione rientra nel margine di apprezzamento dello Stato. LIMITE: no indottrinamento. − Afferma che è vero che l'ordinamento italiano attribuisce alla religione maggioritaria del paese (cattolica) una visibilità preponderante nell'ambito scolastico, ma questo non è sufficiente a considerare la presenza di una forma di indottrinamento da parte dello Stato e, quindi, ad integrare una violazione dell'art 2 del protocollo n. 1. − Prosegue che niente indica che le autorità italiane siano intolleranti con gli allievi di religione diversa o con i non credenti; che è consentito in Italia, portare il velo islamico; che si può rinunciare all'insegnamento della religione cattolica... Che ai genitori resta comunque la libertà di orientare l'educazione dei figli secondo le proprie credenze. Quindi la Grande Camera ribalta completamente la decisione precedente del 2009. La Corte ha quindi posizioni molto diverse a seconda dei vari Stati e tende a seguire il principio del margine di apprezzamento.
Sono una pratica diffusa in una 30ina di paesi africani, in alcuni paesi dell'Asia occidentale e viene praticata anche dagli immigrati nei vari paesi di Europa, Canada, Usa. Questione culturale che è entrata a far parte della discussione dei paesi dove sono nati i "diritti universali" à immigrazione come veicolo delle questioni del multiculturalismo. Non è una pratica della religione islamica MA è culturale (non religiosa). Una delle motivazioni è legata alla tutela della castità della donna, è parte integrante della "transazione matrimoniale": se non praticata può comportare l'isolamento sociale.