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Diritti universali, lo sono? Abbiamo provato a confrontare la Dichiarazione Universale dei diritti umani e i patti del 66 con quelle che sono le carte adottate a livello continentale e le costituzioni a livello contentale per trovare analogie e differenze con quelli che sono i diritti universali. Si può ipotizzare un’universalità dei diritti? Può essere quella della dichiarazione universale o risente troppo di una matrice universale? Posizioni di filosofi che hanno provato a riflettere su questi temi Erodoto “Una volta Dario quando era re convocò i greci che venivano alla sua corte e domandò loro a quale prezzo avrebbero consentito a mangiare i cadaveri dei loro genitori. Quelli dichiararono che per nulla al mondo l'avrebbero potuto fare. Allora Dario fece venire davanti a sé, presenti i greci, quegli egiziani che sono chiamati Casacchi e che usano divorare i genitori morti e fece loro chiedere, a mezzo degli interpreti, per quale prezzo si sarebbero indotti a bruciare il cadavere dei loro padri; e quelli a gran voce lo pregarono di non dire cose così sacrileghe”. Erodoto trae una conclusione relativistica mettendo in luce le differenze culturali. Dietro queste differenze c’è un valore comune: rispetto per i genitori morti. Si attua in due modi diversi, ma il principio che sta dietro queste pratiche culturali è lo stesso, il rispetto per i genitori defunti. C’è un piano dei principi dei valori, dove troviamo un valore condiviso, e il piano delle culture, dove troviamo le differenze tra le pratiche. In realtà questo apre alla possibilità di trovare qualcosa di universale: un valore condiviso che si estrinseca in qualcosa di differente. Si può anche notare però come vi sia un valore fondamentale comune, che passa attraverso il divorare i genitori o attraverso il bruciarli: il rispetto per i defunti. Sono diverse le pratiche per tutelare il valore, ma vi è un valore comune di fondo. Bisogna vedere se è possibile individuare un catalogo di posizioni giuridiche condivise, al di la del principio condiviso. Può essere oggi la Dichiarazione Universale? Il quale è impostato più sui diritti che sul dovere, e più sull’individuo che sulla comunità? Walzer Propone un concetto: universalismo reiterativo. È un concetto che nasce da una serie di approcci: consensualista, razionalista, tradizionalista. L’intento è di proporre una terza via fra quello che è l’universalismo dei principi e il relativismo culturale, non metterli in contrapposizione ma di individuare una posizione tenendo insieme la tutela della differenza con il riconoscimento di alcuni diritti fondamentali. Walzer ritiene possibile attraverso un metodo induttivo (che parte dal particolare) di individuare attraverso osservazione nel tempo e spazio delle costanti che emergono come finalità ultime rispetto delle prassi che possono essere tra loro anche differenti. Partire da osservazioni storica, analizzare prassi e comportamenti e vedere se è possibile individuare dei valori
ultimi à esperienza della reiterazione: cogliere attraverso la diversità delle rivendicazioni delle costanti, elementi ricorrenti, intersezioni. Queste intersezioni nel suo pensiero costituiscono la visione sottile dell’universalismo, ossia quello che è di comune. C’è questo minimo comun denominatore che però vive attraverso una serie di implicazioni particolaristiche, cioè di modalità differenti di rivendicazione. Quello di Walzer è un universalismo minimale. Ragiona anche in termini di comunanze differenziate, termine che vuole mettere in luce la difficoltà di trovare qualcosa di comune. Lui individua le culture come una pluralità di insieme che parzialmente coincidono che è l’intersezione. È un universalismo insicuro: è difficile individuare la sostanza di queste comunanze differenziate, è una comunanza poco consistente e instabile perché può mutare. Più si amplia il livello, più questo universalismo sia sottile. Più si scende a livello nazionale più si fanno più sostanziose, mentre a livello mondiale questo universalismo è abbastanza scarno. Habermas Introduce il termine di patriottismo costituzionale: trovare a livello di comunità un insieme di valori condivisi, di valore etico politico. È un insieme di valori che a livello nazionale è più consistente, quando si passa a livello mondiale però questa sfera si fa più sottile, si passa a una comprensione giuridica morale in cui sostanzialmente il quadro normativo è definito dai diritti dell’uomo. Al di là dei diritti dell’uomo esistono, secondo Habermas, forme di vita culturale differenti: vi può essere una condivisione, individuata nei diritti dell’uomo, ma al di là di questa vi sono forme di vita culturale differenti. Il patriottismo costituzionale a livello globale poi si contestualizza nel senso che può convivere con forme differenti di vita culturale, è un presupposto di tipo etico politico che convive con forme di vita culturale differenti. Quello dei diritti umani è concepito come un universalismo morale. Salvatore Veca Considera i diritti umani al centro dell’are del consenso per intersezione e come qualcosa di politicamente neutrale. Si parte dalla considerazione di un contesto plurale e immagina che le persone discutano poste sotto un velo di ignoranza, che le persone non sappiano quale sia la concezione del bene, della sfera culturale di qualcuno, e sotto questa condizione scambiano le informazioni sulle circostanze per cui la vita umana non è degna di essere vissute. L’insieme di questi commenti è quest’area del consenso per intersezione al cui centro c’è la tesi dei diritti umani. Anche Veca parte dal metodo induttivo, ma teorico, immaginando questa discussione che si svolge senza sapere in che contesto storico, sociale ecc avviene. Questi commenti costituiscono la base dei diritti umani. Veca considera l’universalismo come una costruzione, come esito di una procedura costruttiva e considera comunque la presenza di differenze. Per arrivare a costruire questo nucleo comune bisogna cercare di distaccarsi dalle differenze, da ciò che divide. Quando si inserisce la prospettiva della contestualizzazione storica sociale ecc a quel punto le storie diverse forniscono le ragioni per sostenere i diritti umani. È possibile individuare un’universalità anche in presenza di fondamenti differenti. Questi fondamenti differenti sorreggono i diritti umani.
Con quale immagine i diritti si presentano? Tamar Pitch I diritti sono veleno e cura contemporaneamente. Possono essere usati come strumenti di oppressione. Anche secondo Latouche i diritti rappresentano un sogno universale, ma sono espressione di imperialismo culturale. I diritti hanno un doppio volto. Il discorso da noi fatto mira a cercare l’approccio che meglio può garantire queste posizioni giuridiche che tutelino la dignità della persona che siano il più possibile cura e il meno possibile veleno. Un ruolo significativo gioca anche l’uso che viene fatto dei diritti. Se i diritti non sono garantiti a tutti non sono più diritti, ma privilegi. C’è un nesso inscindibile tra pace e diritti e del carattere ossimoro dell’espressione guerra umanitaria. La guerra in nome dei diritti umani fa percepire tutta la strumentalizzazione dei diritti umani e la loro falsità. I diritti rappresentano una copertura ideologica delle guerre, delle operazioni militari: rappresentano il vessillo nel cui nome si interviene. In particolare, ci si può̀ riferire all'ingerenza umanitaria o all'intervento umanitario. L'intervento umanitario rappresenta una forma nuova di tutela dei diritti, di strumento per rendere infettivi i diritti oppure è in realtà̀ una strumentalizzazione dei diritti (perché́ dietro ai diritti si mascherano interessi egemonici o di tipo economico e finanziario)? Ciò incide sull'universalità̀ dei diritti: se i diritti sono usati in maniera strumentale difficilmente verranno percepiti come uno strumento di emancipazione, piuttosto come strumento di imperialismo e opposizione. Gli interventi umanitari sono operazioni condotte al di fuori o al limite del diritto internazionale vigente. Sono operazioni che assumono come propria legittimazione i diritti umani: è sufficiente la presenza di una violazione dei diritti umani per legittimare un intervento, anche armato, a difesa dei diritti umani, anche al di fuori delle procedure previste dal diritto internazionale (cioè̀ al di fuori dell'ambito ONU e del cap. VII della Carta ONU). La globalizzazione è un elemento che può aiutare l’universalità dei diritti o può essere un elemento che intacca l’universalità dei diritti? La globalizzazione di oggi è essenzialmente basata sul modello economico: globalizzazione economica fondata sul modello neolibersita. Questo tipo di globalizzazione può portare con sé anche una globalizzazione dei diritti? Si nota che la globalizzazione economica, per come è impostata oggi, è nemica dei diritti sociali. La globalizzazione si può estendere anche alla sfera dei diritti? O la globalizzazione di tipo economica si riflette in senso negativo sui diritti? L’ingerenza umanitaria è comunque l’emblema della strumentalizzazione dei diritti. Emblematico è stato l’intervento umanitario in Kosovo del 1999. Condotto dalla NATO ma al di fuori del sistema delle Nazioni Unite (senza una preventiva autorizzazione da parte delle nazioni unite),
con lo scopo dichiarato di evitare ulteriori violazioni dei diritti umani. I diritti umani come legittimazione dell’intervento umanitario. C’è stata quindi violazione del diritto internazionale. Si è provato a vedere questa cosa in maniera positiva: i diritti sono così centrali che si trascura il diritto internazionale e si agisce dirittamente nel nome dei diritti umani. In realtà l’intervento umanitario ha aumentato la violazione dei diritti umani in quanto ha portato ad un aumento esponenziale delle vittime. Veramente è un passo in avanti o è una forma di strumentalizzazione? Il diritto internazionale protegge tutti e soprattutto il più debole? Il rischio è che dietro questa immagine dell’intervento in nome dei diritti umani si celi una vecchia legge: quella del più forte. In questo senso i diritti umani rappresenterebbero una bandiera dietro la quale si celano altri interessi (politici o economici). L’assunzione dei diritti umani come un imperativo morale ad intervenire senza fissare regole condivise da tutti gli stati, quindi delle procedure, rischiano di risolversi nell’arbitrio del più forte. Walzer e Habermas hanno sostenuto l’importanza di porre i diritti umani come valori etici da difendere contro la burocrazia del diritto positivo. Bisogna però considerare come si interviene, perché un intervento in nome dei diritti non dovrebbe violarli anche se la guerra porta a violare i diritti. Importante inoltre è la considerazione che se una regola di comportamento viene considerata una regola etica e morale deve essere applicata in ogni tempo e luogo nei confronti di chiunque: deve essere quindi universale. I diritti possono essere configurati un po' come veleno e come cura, hanno un doppio volto. Positivo nel senso dell’emancipazione, giustizia ecc e un volto negativo in quanto vengono usati come strumento di oppressione. Un altro elemento che revoca in dubbio l’universalità dei diritti è il fenomeno dell’immigrazione. Il fenomeno delle migrazioni mette in luce tutte quelle che sono le ambiguità dei diritti sanciti come universali. Possiamo individuare vari punti di vista
- Mette in luce le ambiguità tra sovranità dei diritti e sovranità degli stati: L’immigrazione rende evidente l’esistenza di uno scontro tra la sovranità dei diritti (soggettività internazionale della persona umana) e la sovranità degli stati. Uno scontro che molto spesso si risolve con la vittoria della sovranità degli stati. La garanzia dei diritti a livello internazionale è debole mentre a livello nazionale vengono garantiti in misura migliore, quindi, tendono a vivere come diritti a livello statale. Oltre ad esserci un modo diverso di garanzia dei diritti si rischia delle volte di escludere le persone che non appartengono a quello stato: cittadinanza come meccanismo di confine. Meccanismo di blocco, di chiusura nel riconoscere i diritti a coloro che non sono nello stato.
- Con l’immigrazione discendenti dal rapporto di tensione tra diritto all’identità culturale/diritti universali vengono portati all’interno degli stati che si confrontano poi con culture altre. L’immigrazione rende più evidente le tensioni tra diritti universali e diritto all’espressione alle identità culturali
Lo straniero prima di essere uno straniero è una persona umana. Le norme della costituzione che riguardano lo straniero sono si l’articolo 10 ma anche tutte quelle altre che riguardano la persona umana, quindi 13 e seguenti. La costituzione tratta della condizione giuridica dello straniero all’articolo 10 e tutti quegli articoli che riguardano la persona umana. Si parte dal presupposto della persona umana. Legislazione Per molto tempo la condizione giuridica dello straniero è stata regolata dal T.U. 1931 sicurezza. La disciplina dello straniero ancora oggi è contenuta in norme che riguardano la sicurezza, vi è un continuo accostamento della figura del migrante alle questioni in materia di sicurezza pubblica. Questo fa parte del processo di criminalizzazione della figura dello straniero. In questo testo si parlava dello straniero ed in particolare dell’espulsione 1948 à entra in vigore la Costituzione. La disciplina dello straniero resta affidata per molto tempo alle circolari: fonte del diritto al di sotto dei regolamenti, delle fonti secondarie, di natura interpretativa. La circolare ha un grande impatto sulla vita concreta perché interpreta la legge e influisce sulla vita concreta. Questo modello del governo per circolari è un modello che viene ripreso dall’esperienza coloniale, come se l’esperienza coloniale venisse trasposto nella disciplina dell’immigrazione. Per lungo tempo questo modello per circolare rimane in auge. Viene ad incidere in maniera rilevante sulla garanzia dei diritti. 1990 à legge 39 del ’90, Legge Martelli: contiene alcune norme in materia d’asilo, d’ingresso e di soggiorno dei cittadini extracomunitari e alcune norme in materia di lavoro. Non tratta in maniera organica la questione dell’immigrazione ma si sofferma su alcuni aspetti:
- ingresso e soggiorno
- quanto ai diritti si parla solo del lavoro: parità di condizioni tra lavoratore italiano e extracomunitario A questa legge si accompagna una sanatoria. È una costante nella legislazione italiana: sono una testimonianza del fallimento delle politiche in materia di immigrazione (ultima quella relativa alla pandemia). 1998 à d.lgs 86 del 1998: Testo unico sulla disciplina giuridica dell’immigrazione. Per la prima volta è una disciplina organica. Si articola in due binari
- binario controllo-repressioneà Disciplina ingresso di soggiorno e disciplina respingimento. Con la legge Turco-Napolitano vengono introdotti i centri di primo rimpatrio. Viene introdotta la detenzione amministrativa dello straniero perché si trova in una condizione di irregolarità nello stato.
- binario integrazioneà complesso di diritti riconosciuti allo straniero. Articolo 2 TU riconosce diritti fondamentali della persona umana. Non è il testo unico che riconosce i diritti fondamentali, ma è la costituzione. Nel corso degli anni la legge viene modificata Legge 189 2002 Bossi Fini à insistono sul binario repressione-controllo.
Leggi in materia di sicurezza pubblica: dal 2001 c’è una legislazione in materia di sicurezza pubblica in cui vengono inserite norme che riguardano lo straniero:
- Decreto Pisanu che viene convertito nella legge 155 2005
- Legge 125 2008à introduce l’aggravante di clandestinità. Si criminalizza la figura di chi è illegalmente presente sul territorio. Nel tempo questa criminalità è estesa non solo a chi si trova in clandestinità
- Legge 94 del 2009à temi che concernano alla sicurezza pubblica. C’è una parte che riguarda l’acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero, non si capisce perché rientra nella sicurezza pubblica
- Decreto sicurezza convertito in legge 132 2018 à si insiste sulle restrizioni alla possibilità di chiedere asilo. Si parte dal presupposto che l’asilante cerchi un escamotage per entrare nel territorio. Il decreto sicurezza riguardano sia migranti ma soprattutto la repressione del dissenso. Vengono aggravate le pene per il reato di occupazione, viene introdotto il reato di blocco stradale che incide sulla libertà di manifestazione del pensiero. Inserisce norme relative all’immigrazione all’interno di quelle che riguardano la sicurezza.
- Normative di UEà La disciplina comunitaria è parte integrante della normativa e disciplina della condizione giuridica dello straniero e asilante. Articolo 3 à principio di uguaglianza: ( tutti i cittadini hanno….) l’uguaglianza è un concetto inclusivo. La corte costituzionale ha detto nella sentenza 120 1967 che il principio dio uguaglianza vale anche per lo straniero, occorre superare il dato letterale (TUTTI I CITTADINI) quando sono coinvolti diritti fondamentali. Quindi il principio di uguaglianza deve essere riconosciuto a TUTTI. Lo ribadisce anche nella sentenza 198 del 2000: lo straniero anche regolarmente soggiornante gode di tutti i diritti universali della persona umana Sentenza 105 del 2001: la corte afferma che la Costituzione proclama dei diritti inviolabili che spettano ai singoli non in quanto partecipi di una comunità politica ma in quanto esseri umani. Si supera dato letterale e si riconosce che i diritti inviolabili dell’uomo sono riconosciuti a prescindere dello status giuridico. La corte costituzionale introduce però delle differenze, delle specificazioni, variabili che vanno ad inficiare il perfetto riconoscimento dei diritti della persona umana. Ad interrompere questa idea di universalità sono due variabili:
- Distinzione tra regolarità e godimento Sentenza 244 1974: la corte costituzionale afferma che tutti sono titolari di diritti della persona umana in quanto essere umani, ma possono essere introdotte nel godimento del diritto delle differenze che portano a godimenti del diritto differenziati. Questa distinzione tra titolarità e godimento rischia di revocare in dubbio il riconoscimento della titolarità. Si rischia di vanificare la titolarità del diritto, rimane sul piano formale. Quale è il senso di riconoscere un diritto in maniera astratta? Nel 1974 era però diversa il tipo di immigrazione.
- Ponderazione di interessi pubblici
Comma 1: i cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente La dottrina ha discusso se il termine cittadini dovesse essere ragionato in termine letterale o se secondo art 2-3 non venisse interpretato in maniera restrittiva. Oggi si ritiene che il diritto di riunione è in campo ad ogni persona umana, quindi è superato il dato letterale. Ordinanza 5 dicembre 2009 adottato dal sindaco del comune di Trenzanoà prevede alcune limitazioni alla libertà di riunione.
- Prevede che il preavviso che deve essere dato non è di 3 giorni come dice la Costituzione ma 5, inasprendo la norma costituzionale.
- Anche per riunioni in luoghi aperto.
- Tutte le riunioni devono essere tenute in lingua italiana C’è una discriminazione doppia perché si vuole discriminare gli stranieri discriminandoli nel loro diritto di riunione. C’è una lesione del diritto di riunione e anche del principio di uguaglianza. Intervengono
- giudice amministrativo (TAR lombardia) à sentenza 15 gennaio 2010 numero 19 che annulla l’ordinanza del sindaco per incompetenza di esso in materia.
- Giudice ordinario (Tribunale di Brescia) à ordinanza 29 gennaio 2010 si pronuncia sul ricorso contro le discriminazioni ai sensi dall’art 44 del TU 1998. È un ricorso che può essere mosso da singole persone e da associazioni. Qui intervengono due associazioni. Il giudice ordinario accoglie la questione e riconosce il carattere discriminatorio dell’ordinanza. Considera prevalente non tanto la violazione dell’art 17 ma quello della discriminazione Tutti i diritti di libertà negativa sono riconosciuti in capo a tutti, senza distinzione né in baso al possesso della cittadinanza né in base al carattere regolare o non del non cittadino. Art 16 à Costituzione Libertà di circolazione Libertà di circolazione riconosciuta al cittadino. È riconosciuta anche al non cittadino in quanto possieda un permesso di soggiorno, in quanto sia presente sul territorio in condizione regolare. Non è quindi riconosciuta a tutti, come diritto della persona umana, ma come diritto del cittadino per le persone che lo stato autorizza ad entrare e a permanere all’interno del territorio nazionale. Il diritto internazionale sancisce il diritto di lasciare il proprio paese, ma non di entrare e soggiornare nel proprio paese: è un diritto monco. La libertà di circolazione è limitata dalla sovranità dello Stato. Vi è un’unica eccezione che è il diritto d’asilo. Diritti sociali Diritti che implicano prestazioni da parte dello Stato
Art 32 Costituzione à diritto alla salute Comma 1 à la salute come fondamentale diritto dell’individuo, la titolarità del diritto alla salute è riconosciuta in capo alla persona umana. Anche a livello internazionale il diritto alla salute è riconosciuto in capo ad ogni individuo. A livello legislativo ci sono differenze. La corte costituzionale con la sentenza 252 del 2001à espulsione di uno straniero presente irregolarmente sul territorio che necessitava di un trattamento sanitario terapeutico per la sua vita. In questi casi non è previsto un divieto di espulsione per consentire tutela diritto alla salute. La corte costituzionale parte osservando che il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la salute è condizionato dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, salva la garanzia del diritto alla salute protetto dalla costituzione come ambito inviolabile della dignità umana. Questo nucleo deve essere riconosciuto anche agli stranieri qualunque sia la loro posizione che regolano l’ingresso e il soggiorno nello stato. Il diritto alla salute spetta a tutti ma può essere bilanciato con altre esigenze, deve essere salvaguardato il nucleo del diritto alla salute che deve essere riconosciuto a tutti a prescindere dallo status giuridico. Quindi scinde la titolarità dal godimento. La titolarità si è di tutti, ma il godimento è di tutti solo nel nucleo essenziale, solo al cittadino regolarmente presente. Questo ci rende difficile di ragionare di tutela di salute riconosciuto a tutti, perché abbiamo
- Diritto salute del cittadino
- Diritto salute dello straniero regolarmente presente
- Diritto salute straniero irregolare Questa distinzione rende inutile ragionare in materia di tutela universale, perché sono tutele differenti. Il diritto alla salute viene garantito a tutti ma soltanto in quanto nucleo irriducibile. Come la corte interpreta l’articolo 32 della costituzione? Il discorso del nucleo essenziale è suscettibile di una doppia lettura, quella che è abbiamo appena affrontato è quella più cinica. Quella più positiva è che il fatto che si riconosca il nucleo essenziale o irrididucibile si garantisce in misura maggiore il diritto. Perché si introduce la possibilità di graduare all’interno del diritto, in modo tale che almeno il minimo si possa riconoscere. Art 35 TU Distingue tra condizione situazione stranieri regolarmente presenti e irregolarmente presenti sul territorio. Con riguardo alla condizione di irregolarità si prevede che siano assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti, o essenziale e sono estesi i programmi di medicina preventiva. Nella praticità non è così, ma la titolarità e godimento sono garantite a tutti. Sono garantite le cure di pronto soccorso, e tutte quelle prestazioni anche di tipo diagnostico di patologie che non sono pericolose nell’immediato ma nel lungo periodo potrebbero comportare
Sentenza 9 2021 Corte Costituzionale- à norma della regione abruzzo sempre riguardante
l’accesso agli alloggi pubblici. In maniera più specifica discrimina gli stranieri: il cittadino extracomunitario doveva produrre un documento da cui risultasse il suo non possesso di alcun immobile. Nei diritti sociali giocano un ruolo lo status giuridico, sia la cittadinanza che il tipo di permesso di soggiorno, la residenza ecc. c’è un riconoscimento della titolarità del diritto, ma in concreto le condizioni di status giuridico rendono in alcuni casi impossibile e in altro più difficile l’accesso alle prestazioni previste. Questo lo vediamo nei diritti sociali ma anche per i diritti politici. Diritti politici Oggi i diritti degli stranieri violati sono quelli di base, come il diritto alla vita, quindi la questione del riconoscimento dei diritti politici è davvero lontana. I diritti politici sono quei diritti che assicurano alla persona la partecipazione al governo della comunità in cui vive, soddisfando quindi il principio base della democrazia, ossia quello dell’identità tra governati e governanti attraverso il diritto di voto. La dottrina tende a interpretare il riferimento al proprio Paese come Stato di cui si è cittadini riconosciuto il diritto di partecipazione politica alla persona umana in quanto cittadino di un determinato Paese. Il diritto di voto storicamente è legato alla cittadinanza. Lo status di cittadino si caratterizza in primo luogo per la titolarità dei diritti politici. La cittadinanza ha avuto un significato includente con l’allargamento del suffragio. La cittadinanza viene interpretata come criterio per definire persone che vivono in una comunità e per affermare l’identità tra governanti e governati. Non è quindi un dato formale, ma sostanzialeà elemento per identificare le persone che vivono in un determinato luogo. La cittadinanza è stata quell’istituto che ha consentito di superare certe barriere (sesso, istruzione ecc). quindi ha veicolato una trasformazione in senso ugualitario e includente della comunità politica per avvicinarsi sempre di più all’identità tra governati e governanti. Oggi la cittadinanza include tutti coloro che fanno parte della comunità? È diventata uno strumento di discriminazione di una certa classe? È un criterio escludente che va superato nel senso ad esempio della residenza? Necessità di ripensare ad alcune categorie dello stato, come il popolo definito come insieme di cittadinià in questo senso però è escludente. Livello internazionale
• Dichiarazione Universale 1948: Art 21 à diritto di partecipazione alla vita politica di
ciascun individuo. Però si inserisce una restrizione “dello Stato su cui si è cittadino”
- Il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966: Art à 25 afferma che ogni cittadino al diritto di votare e essere eletto.
- Convenzione delle Nazioni Unite per la tutela dei diritti di tutti lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990). Articolo 42- à riferimento alla paretcipazione politica dei lavoratori migranti. Possono godere dei diritti politici nello stato di impiego, ma se tale Stato accorda loro tali diritti. Riconosce ma non garantisce nulla in quanto incontra il limite della sovranità dello stato.
- CEDU 1950 si fa riferimento ai diritti politici solo in un protocollo addizionale del 1952 à che parla di diritto a libere elezioni e della necessità di assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo. L'interpretazione prevalente è quella di intendere popolo come insieme dei cittadini. Ma è aperto lo spazio per un’interpretazione estensiva.
- Carta dei diritti fondamentali di Nizza—> diritto di voto ed eleggibilità per voto al parlamento europeo e comunali ad ogni cittadino dell’Unione nello Stato membro di residenza. Il riconoscimento dei diritti politici ed in particolare alle elezioni comunali al cittadino di ogni stato dell’UE, quindi non del singolo stato, incrina il legame tra cittadinanza e Stato nazionale. Viene rotta questa esclusività del rapporto cittadinanza- diritto politico. Si apre la strada all’immagine di una sua configurazione su più livelli. Questo avrà̀ un effetto di trascinamento nei confronti degli immigrati extracomunitari? Oppure sarà̀ la costruzione della fortezza Europa, cioè un'estensione dei privilegi prima circoscritti a uno Stato nazione e ora estesi ai cittadini dell'unione europea? Nell’ambito del Consiglio d’Europa vi è la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (Strasburgo 1992). Mira a garantire la partecipazione politica degli stranieri. Questa Convenzione è costituita da tre parti:
- la prima richiama i principi generali in materia di fondamentali diritti civili e politici;
- la seconda incentiva l'istituzione di organismi consultivi, a cui partecipino ovviamente immigrati;
- la terza parte prevede l'impegno a riconoscere il diritto di voto e di leggibilità̀ alle elezioni locali a ogni residente straniero, dopo 5 anni di residenza regolare e abituale sul territorio. Apre al requisito della residenza come alternativo a quello della cittadinanza e il diritto di voto non in quanto residente ma in quanto cittadino. L’adesione degli Stati europei alla Convenzione è stata scarsa; la maggior parte degli Stati tra gli aderenti si è limitata ratificare le prime due parti avvalendosi dell'opting out per la terza (quella che in realtà̀ prevede il vero e proprio impegno).
- All'art. 3 (partecipazione politica riconosciuta tutti lavoratori)à effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla vita politica, sociale ed economica. In tal caso l'elemento unificante per la partecipazione, anche politica, non è dato dalla cittadinanza bensì dalla condizione di lavoratore. Questo potrebbe essere un elemento per interpretare in maniera estensiva l'articolo 48 cost.
- Al principio di corrispondenza doveri-dirittià lo straniero è assoggettato a tutta una serie di doveri. La corte costituzionale nella Sentenza 172 1999 ha evidenziato l’esistenza di una comunità di diritti e doveri dicendo che è più ampia e comprensiva di quella fondata sul principio della cittadinanza in senso stretto. Si vive all’interno di una comunità politica.
- Principio no taxation without representationà gli stranieri sono soggetti a tassazione ma sono esclusi dalla rappresentanza).
- Non ci può essere tassazione se non c’è rappresentanzaà uno degli argomenti per la conquista del suffragio universale. Lo straniero è soggetto alla tassazione e quindi ha diritto di voto. L’essere richiedente asilo è l’unica condizione al quale viene riconosciuto un diritto costituzionale di ingresso nel territorio. In tutti gli altri casi si incontra la barriera della sovranità dello Stato. Tipi di asilo
- Asilo Costituzionale à Articolo 10.3 Costituzione “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge”. 2 Presupposti
- Effettivo impedimento all’esercizio delle libertà: Ha diritto di ottenere l'asilo in Italia sia uno straniero proveniente da un Paese che non riconosce determinati diritti sia uno straniero proveniente da un Paese che riconosce formalmente quei diritti ma che non li garantisce in maniera effettiva si guarda il dato dell'effettività.
- Libertà democratiche garantite della costituzione italiana negate Libertà democraticheà diritti di libertà negative e diritti politici Per la Costituzione italiana non è un’espressione limitata solo a libertà negative e diritti politici, ma anche ai diritti sociali in quanto costituiscono libertà democratiche fondamentali. Quando però si ragiona di diritto di asilo non si annoverano all’interno delle libertà democratiche i diritti sociali. Quindi non potrà ottenere l’asilo chi fugge dal suo paese in quanto gli viene negato il diritto all’istruzione ad esempio.
La distinzione tra migrante economico e richiedente asilo ha un senso?
- Status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra 1951 Contiene la definizione di rifugiato ed è una definizione ripresa dal legislatore dell’Unione Europea. Art. 1: “ [...] il termine rifugiato è applicabile a: [...] colui che, [...] temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”. Elementi base per lo status di rifugiato:
- Timore fondato à la presenza di una componente soggettiva (timore che corrisponde alla paura) e componente oggettiva (la fondatezza del timore che si basa su qualcosa di oggettivo). Non è necessario che la persecuzione sia già avvenuta, deve essere dimostrato che possa avvenire. Vengono valutate le informazioni esistenti sul paese di origine, che costituiscono un elemento essenziale per una presenza effettiva del rischio di persecuzione.
- Non volontà di avvalersi della protezione dello stato di residenza o cittadinanza
- Presenza al di fuori dello Stato di cittadinanza e residenza
- Persecuzione à Il concetto di persecuzione è un concetto in evoluzione: implica minaccia alla vita o libertà, violazioni di diritti umani, misure discriminatorie. Non è un concetto definito in maniera tassativa, ma è aperto per cercare di renderlo più effettivo. La persecuzione ha un nesso causale con uno dei motivi elencati nella definizione di rifugiato (in relazione quindi alla razza, al sesso, religione, credo, opinione politica, appartenenza ad un gruppo sociale). È quindi un elemento che può comprendere comportamenti diversi che si articola in un nesso di causalità con le varie cause elencate nella convenzione interpretate in genere in senso ampio e in continua evoluzione. La persecuzione può avvenire da agenti statali e anche non statale. Prima era solo da agenti statalià non c’è un concetto fisso di rifugiato. Sfida dei prossimi annià rifugiato ambientale
sua richiesta, esaminata con procedura accelerata. Con la possibilità che la richiesta sia rigettata per manifesta infondatezza. Politiche in materia di immigrazione EU à^ controllo delle frontiere I due atti lungo cui si snoda la politica del controllo delle frontiere sono
- Rimpatrio
- Riammissione Il tentativo, dunque, di spostare le frontiere esternalizzandole al di fuori delle frontiere dell’Unione Europea. Centrale è la cooperazione con Stati terzi con la stipula degli accordi di riammissione. Sono molti i documenti UE che insistono su questi punti, documenti quasi tutti di soft law, quindi non giuridicamente vincolanti che hanno un effetto pratico. CI sono diversi documenti a livello UE
- Comunicazione Commissione UE 2016 à si ribadisce centralità di una politica credente ed efficace riguardo ai rimpatri. Fondamentale nei patti con paesi terzi sia il funzionamento del sistema rimpatrio e ammissione. L’intento è aumentare in modo specifico e misurabile il numero dei rimpatri e di ammissione.
- 2017 Atti da parte della Commissione UE di soft law Negli atti UE si insiste sul rimpatrio e sui modi per renderlo efficace.
- Agenda EU sulla migrazione 2015 à si propone di avere uno sguardo ampio su politica di
immigrazione in UE. 4 livelli di azione:
- Gestire le frontiere
- Ridurre gli incentivi all’immigrazione irregolare
- Politica dell’asilo
- Nuova politica di immigrazione legale Se andiamo a leggere questi livelli d’azione il meccanismo di rimpatrio è presente in tutti i livelli.
- Marzo 2017 Libro bianco su futuro d’Europa
- Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo 23 settembre 2020 Comunicazione numero 609 à nelle prime pagine ci sono i punti da gestire tra cui
- la gestione delle frontiere esterne
- norme efficaci in materia d’asilo e di rimpatri si mira a rendere più rapide le procedure d’asilo per arrivare però ad un veloce rimpatrio
- si ragiona di un nuovo meccanismo per ricerca e soccorso
- Politica rimpatrio efficace e approccio coordinato in Ue Il nuovo patto sulla migrazione e asilo non sembra cambiare prospettiva. In tutti i documenti sono ricorrenti questi elementi
- Controllo frontiere
- Ammissioni
- Rimpatri Attraverso la cooperazione con stati terzi il quadro prevede l’esternalizzazione delle frontiere. Processo caratterizzato anche da un’alta informalità che spesso coniuga cooperazione allo sviluppo e controllo flussi migratori. Le linee di queste politiche sono spesso decise in sedi ufficiose. Molto spesso le clausole di riammissione sono inserite negli accordi di sviluppo. Si rende evidente così lo scambio in denaro per le persone, vi diamo i soldi ma voi trattenete i migranti che a noi non servono. Sembra una linea di continuazione di quelle che erano le politiche coloniali. Fulcro di queste politiche di controllo frontiere sono gli Accordi di riammissione. Molto spesso vengono conclusi con Stati autoritari, dilaniati da conflitti interni. Sono stati che testimoniano un’abdicazione rispetto alla garanzia di diritti. Molti sono conclusi in maniera informale, in forma soft e semplificata senza seguire le procedure prevista dal TFUE. Delle volte sono accordi segreti, non pubblicati da nessuna parte questo costituisce violazione dell’articolo 1 della Costituzione. Sentenza 15 Dicembre 2016 Khlaifia e altri contro Italia Corte europea dei Diritti dell’uomo La corte europea ricostruisce la normativa in base al quale era sorto il caso: rimpatrio rapido di alcuni cittadini tunisini. L’Italia dice che questo era stato condotto in ottemperanza ad un accordo tra Italia e Turchia. La corte cita un accordo concluso dall’Italia che non era stato reso pubblico. La Corte si basa su alcuni estratti di un verbale dal quale era stato stipulato. Questo e un comunicato stampa su questo accordo sono le uniche fonti che abbiamo. L’accordo, quindi, non ha visto ratifica né e stato pubblicato e reso noto secondo le procedure previste. I trattati di natura politica devono essere trattati con legge di autorizzazione alla ratifica. La maggior parte di questi tipi di accordi in forma soft non ce l’hanno. Se l’accordo è in forma soft non si può nemmeno agire contro questi accordi. Tante volte non si bada al fatto che il paese con cui si conclude l’accordo sia uno Stato democratico o no. Quando si conclude un accordo con un paese autoritario che non rispetta i diritti in un certo modo si apre a alla delocalizzazione della tortura Ad esempio
- Accordo rimpatri Italia Sudan 2016. È rimasto segreto per molto tempo, quando è stato reso noto la questione viene sollevata da diversi ONG e viene fornito il testo di questo accordo. È però un accordo ufficioso e fortuito.
- Accordo rimpatri Italia Libia 2017. Memorandum di intesa sulla cooperazione sul campo dello sviluppo, cooperazione legale, ecc. è un tipo accordo di riammissione di esternalizzazione delle frontiere. Sono suscettibili di violare il divieto di tortura. Il divieto di tortura è sancito nei Cataloghi internazionali dei diritti dell’uomo, è oggetto di specifiche convenzione. Fa parte dello ius cogens (part del diritto internazionale che non è modificabile). I principali principi a volte cedono di fronte all’esternalizzazione delle frontiere. La principale violazione è: