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Diritto Ecclesiastico: Sistemi di Rapporto tra Stato e Confessioni Religiose, Appunti di Diritto

Questi appunti di diritto ecclesiastico esplorano i sistemi di rapporto tra stato e confessioni religiose, analizzando l'evoluzione storica e giuridica di tali relazioni. Vengono esaminati i principi costituzionali rilevanti, come gli articoli 2, 3, 7, 8 e 20 della costituzione italiana, che tutelano la libert religiosa e definiscono i rapporti tra lo stato e le diverse confessioni. Si discute inoltre del ruolo della santa sede e della sua sovranit e del concetto di stato laico sociale, evidenziando come lo stato possa intervenire per rimuovere gli ostacoli alla libert religiosa. Infine, si analizzano gli effetti civili del matrimonio concordatario e la giurisdizione del giudice statale sulle sentenze ecclesiastiche di nullit del matrimonio.

Tipologia: Appunti

2024/2025

In vendita dal 14/10/2025

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matilde-condello 🇮🇹

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APPUNTI DI DIRITTO ECCLESIASTICO
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APPUNTI DI DIRITTO ECCLESIASTICO

Lezione 25/ I - Il diritto ecclesiastico: nozione, breve storia della disciplina, e motivazioni dell’importanza e utilità del suo studio per le scienze giuridiche

  1. Definizione generale di diritto ecclesiastico, distinzione e rapporti con altre discipline “La lezione non è un tragitto su un tram che ti trascina avanti inesorabilmente su binari fissi e ti porta alla meta per la via più breve, ma una passeggiata a piedi, una gita, sia pure con un punto finale ben preciso (...).” (P. Florenskij, Lezione e lectio, La nuova Europa, 2010, 2, 20) Cos’è il diritto ecclesiastico? Nel 1934 Arturo Carlo Jemolo scrive in una lettera a Mario Falco: “Nel mondo universitario questa cattedra è considerata l’ultima: tra gli studenti questa materia appare la più assolutamente inutile e tediosa. [...]”. Jemolo era un pessimista, in un primo momento ciò si rifletteva anche nella sua visione del diritto ecclesiastico. In una sua opera scientifica di anni dopo però afferma l’opposto rispetto il contenuto della precedente lettera, identificando il diritto ecclesiastico come una delle materie più importanti. Ciò per l’oggetto di cui si occupa ossia quello del rapporto tra società nazionale/politica e società religiosa. Il diritto ecclesiastico è, infatti, il diritto dello Stato che regola il fenomeno religioso. Questo diritto riceve denominazioni differenti a seconda del paese di riferimento. In Italia - come abbiamo detto - diritto ecclesiastico, in Spagna derecho eclesiástico del Estado , in Francia droit civile ecclésiastique , in Inghilterra law&religion. La denominazione riflette il modo di concepire questa branca del diritto. È importante tracciare la sua distinzione ma anche i suoi rapporti con le altre discipline giuridiche:
  1. DIRITTO ECCLESIASTICO - DIRITTO CANONICO —> Il diritto ecclesiastico è il diritto dello Stato che regola il fenomeno religioso mentre quello canonico è quello interno della Chiesa. Esistono dei rapporti interordinamentali tra l’ordinamento dello Stato e quello della Chiesa. Da ciò discende che il diritto ecclesiastico, oltre ad avere un rapporto con il diritto canonico, si lega anche con i diritti interni delle altre confessione religiose (es. diritto islamico, ebraico);
  2. DIRITTO ECCLESIASTICO - DIRITTO COSTITUZIONALE → Vi sono delle norme costituzionali che regolano il fenomeno religioso. Basti fare riferimento all’articolo 19 nel quale viene sancita la libertà di culto;
  3. DIRITTO ECCLESIASTICO - DIRITTO PRIVATO/CIVILE → Esempio di scuola è l’istituto del matrimonio. Un istituto di base civilistico ma che trova una sua dimensione nella sfera religiosa. Difatti il matrimonio canonico, oltre ad essere riconosciuto dalla giurisdizione della Chiesa, può ottenere determinate condizioni degli effetti civili;

Da ultimo, è una materia anche strettamente professionalizzante perché fa parte dell’orale dell’esame d’avvocatura.

  1. Breve storia della presenza del diritto ecclesiastico nelle Università italiane: dalle origini (fine XIX secolo, Francesco Scaduto e Francesco Ruffini) a oggi. I manuali e le riviste: cenni Il diritto ecclesiastico è una disciplina relativamente giovane dato il suo risalire alla fine del ‘800. Possiamo individuare due padri fondatori ossia Francesco Scaduto (Bagheria 1858 - Favara 1942) e Francesco Ruffini (Lessolo 1863 - Torino 1934). Francesco Scaduto è stato un giurista, docente e politico italiano (nominato senatore del Regno d’Italia dalla XXVII legislatura). Francesco Ruffini è stato un giurista, storico, politico e antifascista italiano. È stato, infatti uno dei pochi a rifiutare il giuramento di fedeltà al regime fascista e per questo venne privato della cattedra all’Università di Torino. Perché nasce questa materia? Nel momento più aspro del conflitto tra Stato e Chiesa in Italia vengono eliminate non solo le facoltà di teologia dalle università statali MA anche il diritto canonico. È proprio dalle ceneri del diritto canonico - poi reintrodotto - che nasce questa nuova disciplina denominata diritto ecclesiastico. Si ha anche una data di nascita che corrisponde al 21 Novembre del 1884. In questa data, infatti, Francesco Scaduto tiene all’Università di Palermo una prolusione (introduzione alla materia, prima atto solenne). In questa prolusione Scaduto parla dello statuto di questa nuova disciplina, separandola sia dalla storia sia dal diritto canonico. Nella visione di Scaduto fanno parte del diritto ecclesiastico sia le norme statuali sia quelle canoniche ma queste seconde sono poste in posizione secondaria. L’oggetto principale del diritto ecclesiastico sono, quindi, le norme dello Stato che devono fungere da limite ed argine all’applicazione di quelle della Chiesa. Francesco Ruffini, invece, propone una visione diversa. Si approccia allo studio della materia in modo storico/culturale, dando spazio al diritto della Chiesa MA sempre sotto il profilo storico. L’impostazione di Scaduto è più positivistica mentre quella di Ruffini più storicistica. Derivano, quindi, da questi due caposcuola i due indirizzi nello studio del diritto ecclesiastico. Il più importante allievo di Scaduto, Domenico Schiappoli, porta all’estreme conseguenze la posizione del suo maestro e in un’altra prolusione, tenutasi all’Università di Napoli nel 1895, introduce il concetto del diritto ecclesiastico civile vigente. Egli lo intende come il complesso delle norme emanate dallo Stato, tenendo quelle delle chiese come sostrato per interpretare ed applicare adeguatamente le disposizioni civili. Schiappoli, quindi fa un passo in più rispetto al suo maestro. Il principale allievo di Ruffini sarà, invece, Arturo Carlo Jemolo. Di cui avremo modo di parlare. Rappresenta un crocevia importante l’anno 1929. Questo è l’anno in cui vengono firmati i Patti Lateranensi tra Italia e Chiesa cattolica. Questo evento storico ha un impatto sulla materia perché le norme concordatarie mano a mano diventano l’oggetto prevalente del diritto ecclesiastico. Qualche decennio dopo si ha un altro snodo fondamentale ossia l’avvento della Costituzione nel 1948. Si viene ad avere un’ampia tutela del diritto di libertà religiosa. A partire anni ’60 del 900 sulla scia delle norme costituzionali, il nucleo del diritto ecclesiastico diventa la libertà religiosa. È proprio per questo che studiosi come Luigi de Luca ed Enrico Vitali definiscono il diritto ecclesiastico come legislatio libertatis.
  2. L’insegnamento del diritto ecclesiastico nell’Università di Pavia: cenni 1892 : Si istituisce il corso di diritto ecclesiastico. L’incarico viene dato ad un giovanissimo docente ossia Francesco Ruffini che poi diventerà uno dei padri fondatori. La permanenza di Ruffini è assai breve, già l’anno seguente lo trasferiscono a Genova e poi a Torino. L’insegnamento ha un grosso successo. La facoltà diventa consapevole dell’importanza della materia. Ad un certo punto viene chiamato a ricoprire la cattedra il molisano Domenico Schiappoli (principale allievo di Scaduto), il quale rimane Pavia fino al 1911 per poi andare a Napoli.

Dopo di lui Oreste Ranelletti (amministrativista). Poi due storici del diritto importanti ossia Enrico Solmi e Pietro Vaccari. Ad essi subentra Benvenuto Pizzorro. Negli anni ’50 viene chiamato lo studioso romano Tommaso Mauro (allievo di Arturo Carlo Jemolo) che simboleggia il ritorno alla scuola ruffiniana. È quest’ultimo che fa reintrodurre il diritto canonico. Alla fine degli anni 70 viene chiamato Giorgio Feliciani per il diritto canonico ma anche Luciano Musselli (allievo di Tommaso Mauro) affiancato da Maria Vismara.

  1. Le prospettive attuali. Il problema della denominazione e gli ambiti della disciplina. L’impostazione metodologica di Luciano Musselli Il primo problema che si pone è quello della stessa denominazione della materia. Vi sono proposte di mutamento. Alcuni propongono diritto dei culti, molti diritto e religione secondo l’impostazione anglosassone. Ad oggi rimane diritto ecclesiastico ma proprio in questi mesi si sta delineando una riforma per cambiare almeno il nome del settore scientifico-disciplinare con la denominazione diritto e religione. Il secondo problema - forse più importante - è il dibattito sulle prospettive scientifiche della disciplina. Oggi è chiaro che sta prendendo sempre più piede una prospettiva comparatistica degli studi di diritto ecclesiastico. Esistono, quindi, in alcune università veri e propri corsi di diritto ecclesiastico comparato. Sicuramente è molto cresciuta la prospettiva europea. Un’altra prospettiva è quella interculturale: il diritto ecclesiastico visto come materia che può offrire una chiave di lettura delle odierne società multiculturali. Luciano Musselli in suo scritto enuncia tre tesi per l’insegnamento del diritto ecclesiastico. La prima tesi afferma che ancora oggi l’elemento fondamentale di studio è la disciplina statale del fenomeno religioso. La seconda tesi è che oggi non si può concepire il diritto ecclesiastico italiano isolandolo dal contesto europeo. La terza tesi guarda al diritto ecclesiastico come una una materia dalle frontiere mobili, può restringersi e dilatarsi a seconda dei contatti con il fenomeno religioso. Sono, infatti, molte le tematiche non strettamente di diritto ecclesiastico che lo possono divenire (obiezione coscienza, bioetica etc). Noi seguiamo la terza concezione di Musselli con la connotazione data da Jemolo. Quest’ultimo seguiva un’impostazione storico-problematica. Storico perché il diritto ecclesiastico è una disciplina prevalentemente storica. Problematica perché a suo avviso le questioni teoriche sono meno importanti dei problemi pratici del diritto. Nella sua prospettiva è proprio dai problemi pratici che si deve partire. L’approccio di Jemolo era, infatti, quello di analizzare la materia del diritto ecclesiastico nell’evoluzione storica MA facendo riferimento ai problemi pratici del diritto. IMPOSTAZIONE STORICA La storia è importante per lo studio del diritto ecclesiastico , in particolare per quello italiano dato che a Roma sono ubicati da millenni gli organi centrali della Chiesa Cattolica. Proprio per questo in Italia la questione dei rapporti tra Stato e Chiesa non è mai stata una questione minore. Si tratta, infatti di una questione nazionale, legata all’assetto politico del nostro paese. La storia Italiana si intreccia in maniera indissolubile con la presenza a Roma del Papa. Inoltre la storia è da sempre ritenuta una peculiarità italiana da un punto di vista più generale. Nel gennaio del 1809 Foscolo tenne una prolusione all’Università di Pavia intitolata “Dell’origine dell’ufficio della letteratura”. Nella parte conclusiva di questa prolusione si evinceva l’ esortazione allo studio della storia come connaturata all’Italia per la grande storia del nostro Paese. IMPOSTAZIONE PROBLEMATICA Per spiegare questo aspetto dell’impostazione di Jemolo facciamo riferimento ad una sua opera intitolata “ I problemi pratici della libertà ”. Queste pagine sono l’ampio svolgimento di lezioni che Jemolo era solito tenere ai suoi studenti prima di toccare il tema della libertà religiosa. Egli, infatti, iniziava le sue lezioni dai problemi pratici, in modo da non avere preconcetti nell’affrontare lo studio delle materie. Ciò perché egli stesso riteneva i problemi pratici più importanti dei principi. Si tratta di problemi della libertà, della vita

Dante e Virgilio parlano con l’uomo di corte Marco Lombardo Qui Dante considera la Chiesa e l’Impero come due soli , ponendo le due istituzioni su base paritaria. In questi versi Dante critica alcune derive teocratiche della Chiesa del Medioevo: I nnocenzo III identificava il Papato come il sole e l’Impero come luna; il sole brilla di luce propria, mostrando superiorità rispetto la luna. Dante invece dice che ci deve essere un dualismo tra le due sfere: nessuna deve prevalere sull’altra e nessuna deve mischiarsi all’altra. La critica era soprattutto rivolta alla commistione tra potere religioso e potere politico. Nell’affermare “però che, giunti, l’un l’altro non teme” il poeta intendeva che i due poteri dovevano potersi limitare reciprocamente senza nessuna prevalenza. Si tratta di un insegnamento ancora attuale per certi versi. W. SHAKESPEARE - IL MERCANTE DI VENEZIA La storia è ambientata a Venezia nel XVI secolo. Bassanio, un giovane gentiluomo veneziano, vuole la mano di Porzia, una ricca ereditiera di Belmonte. Per poterla corteggiare l’uomo chiede in prestito al suo caro amico Antonio 3.000 ducati. Antonio, pur essendo amico di Bassanio, non può prestargli il denaro, poiché lo ha interamente investito nei traffici marittimi. Tuttavia Antonio decide di garantire per lui presso Shylock, ricco usuraio ebreo. Shylock è disprezzato dai cristiani, e ricambia questo sentimento. Soprattutto non sopporta Antonio, il mercante di Venezia, che presta denaro gratuitamente, facendo abbassare il tasso d'interesse nella città, e che lo umilia pubblicamente con pesanti insulti. Ciò che a noi interessa è un frammento di un monologo di Shylock da cui emergono i suoi sentimenti di disprezzo. Perché questo passo ha un interesse per la nostra materia? Il tema è quello del rapporto tra cultura e religioni diverse e dell’uguaglianza degli uomini, a prescindere dalle loro appartenenze non solo religiose. Questo rapporto deve essere gestito dal punto di vista giuridico e politico perché se no l’esito è il conflitto tra le stesse. Le guerre di religioni sono un portato della storia ma non sono scomparse dall’orizzonte. UGO FOSCOLO - I SEPOLCRI “ Dal dì che nozze e tribunali ed are Dier alle umane belve esser pietose Di sè stesse e d’altrui, toglieano i vivi All’etere maligno ed alle fere I miserandi avanzi che Natura Con veci eterne a’ sensi altri destina. Testimonianza a’ fasti eran le tombe, Ed are a’ figli; e uscìan quindi i responsi De’ domestici Lari, e fu temuto Su la polve degli avi il giuramento: Religion che con diversi riti Le virtù patrie e la pietà congiunta Tradussero per lungo ordine d’anni .” In questi versi la visione laica di Foscolo colloca alle origini della civiltà umana tre elementi:

- nozze: matrimonio, famiglia;

- tribunali: legge, diritto;

- are = altari: religione

Foscolo individue questi come alcuni dei più importanti fattori che concorrono ad alimentare/generare la società umana. Nel momento in cui sorgono questi tre elementi sorge la civiltà: colloca all’origine della civiltà umana queste tre realtà. Da cio consegue il fatto che gli uomini (le umane belve) divengono pietose (in senso latino cioè rispettose) di sé stesse e degli altri perché nasce il culto dei morti Il diritto ecclesiastico studia la forma storica che queste esigenze dell’animo umano manifestano nella società. Tenta, quindi, di rivestire di forme giuridiche questo nucleo di valori e principi che sono stati sempre riconosciuti come essenziali per l’individuo e per la società

ALDOUS HUXLEY - RITORNO AL MONDO NUOVO

Si tratta di un romanzo dispotico: la società vive nel mondo nuovo. In questo mondo la felicità delle persone è garantita attraverso il condizionamento sociale, la manipolazione genetica e l’uso di una droga sintetica chiamata soma che viene data a tutte le persone e che serve a mantenere l’ordine in quanto mantiene la tranquillità e la contentezza delle persone. In questo modo sono stati artificialmente eliminati i conflitti perché è stato eliminato individuo. Le persone sono suddivise in caste predeterminate e i loro ruoli nella società sono predeterminati. Ad un certo punto un personaggio si ribella e davanti alle autorità dice “ ma io non ne voglio comodità, io voglio Dio, voglio la poesia, voglio il pericolo reale, voglio la libertà, voglio la bontà, voglio il peccato, ebbene sì io reclamo il diritto di essere infelice ”. Il riferimento è a una norma della Costituzione degli Stati Uniti che è il diritto alla ricerca della felicità GIORGIO SAVIANE - IL PAPA (romanzo, 1963) Claudio Lisi, unico figlio maschio di un conte, vuole farsi prete perché, nella fanciullezza, si è convinto che il terrore delle fiamme dell'inferno vada combattuto con l'apostolato. Dapprima si fa espellere dal seminario, ma vi rientra da adulto e raggiunge il sacerdozio. Ben presto però, si trova immerso in grossi guai: un uomo gli confessa un assassinio, Claudio gli consiglia di non costruirsi perché convinto che l’uomo sia già sulla via del ravvedimento. Il sacerdote viene chiamato a testimoniare contro l’assassino dal procuratore. La richiesta di testimonianza di un sacerdote, vincolato dal segreto della confessione, è un atto gravemente scorretto. Il P.M. chiede quando il consiglio di non costituirsi fosse stato dato prima o dopo la confessione (dove non c’è il segreto) o durante la confessione (c’è il segreto). Eppure il P.M. si attacca all'idea che "prima" o "dopo" il Sacramento, ci siano i margini di non segretezza. Claudio invece si presenta al processo solo per dire il vero: non ha mai offerto la sua disponibilità a testimoniare e, riguardo all'imputato, il prete non conosce differenze nel tempo in cui l'uomo ha avuto bisogno di lui. Emerge qui il tema del segreto legato al sacramento della confessione. GIOVANNI GUARESCHI - DON CAMILLO Don Camillo. Mondo piccolo è la prima e più nota raccolta di racconti del giornalista e scrittore italiano Giovannino Guareschi, al centro della quale si stagliano le figure dell'orgoglioso prete di campagna e dall'arcigno sindaco comunista Peppone, ambientate nella Bassa emiliana. In questo loro rapporto in generale emerge il problema dei rapporti tra società culturale e società religiosa. In uno dei racconti Peppone non ha soldi e manda suo figlio, molto malato, al mare in una colonia cattolica. Teme però che subisca l’indottrinamento cattolico. Don Camillo allora garantisce al figlio di Peppone una sorta di percorso individuale laico all’interno della colonia. Suor Filomena garantisce che non dovrà seguire pratiche religiose dato il credo del padre. Emerge così anche una particolare tematica, inerente il diritto ecclesiastico, ossia quella della formazione all'educazione religiosa nel rapporto tra le famiglie e le istituzioni. Esiste una libertà educativa dei genitori anche in campo religioso ma esiste anche una libertà educativa del minore. Se trasliamo l’episodio della colonia nell’ambito scolastico, qual è lo spazio in queste ultime per percorsi religiosi? Quest’ultima tematica si intreccia anche con quella della libertà religiosa alimentare. Molte religioni contengono nel loro patrimonio dottrinale delle regole alimentari (es. religione ebraica, islamica). In situazioni come il carcere, la mensa scolastica, l’ospedale chi professa una determinata religione ha diritto ad un pasto conforme alle regole della stessa? E se si, in che limiti? LA BALLATA DI ADAM HENRY/THE CHILDREN ACT (il verdetto) - IAN MCEWAN Il giudice Maye è in servizio da vent'anni presso la litigiosa Sezione Famiglia dell'Alta Corte. Quando deve affrontare il caso di Adam Henry, un ragazzo di diciassette anni, affetto da una leucemia molto aggressiva, che, sostenuto dalla famiglia e dalla comunità dei Testimoni di Geova, cui appartiene, si rifiuta di accettare una trasfusione di sangue che potrebbe salvargli la vita, il giudice impone tutto il potere razionale del suo ruolo e del suo sistema di valori, per "preservare il benessere del minore" come suggerisce il Children Act. Anche contro la volontà del minore stesso e della sua famiglia. Fiona, in deroga all'etica professionale, ha

Jemolo diceva che mentre si può affermare che un paese sia più ... di un altro, non lo si può dire di un’obbligazione più solidale o meno). Il giudizio sul sistema di rapporto tra Stato e confessioni è un giudizio storico, politico. Stato e Chiesa non sono, infatti, delle realtà fisse ma storicamente variabili. Per questo l’ambito dei loro rapporti deve essere analizzato storicamente, essendo impossibile una riconduzione del tutto a tipologie astratte. 2) Il mondo classico (sistema monistico). Il dualismo cristiano. Fondamenti scritturali. Il dualismo nel governo del genere umano (Gelasio I, 494 D.C.). L’Enciclica Immortale Dei di Leone XIII (1885). Le ascendenze canonistiche dell’art. 7 della Costituzione italiana del 1948. Il rapporto tra Chiesa e comunità politica negli insegnamenti del Concilio Vaticano II. IL MONDO CLASSICO: SISTEMA MONISTICO Antica Grecia Nell’accusa rivolta a Socrate vi è un elemento interessante ossia l’aspetto religioso. Socrate viene accusato di empietà e corruzione dei giovani. Empietà perché non ha riconosciuto gli dei tradizionali della polis e corruzione dei giovani con il suo carisma. Il filosofo, infatti, voleva introdurre nuove divinità nella polis. Ciò ci dice che nel mondo greco la religione (il culto degli dei) e la cittadinanza sono ritenute una cosa sola (il fatto di essere cittadini di una polis vuol dire necessariamente venerare gli dei della polis); voler mettere in discussione le divinità della polis costituisce un attentato alle istituzioni politiche della città → il reato religioso coincide con il reato politico. Antica Roma Questo sistema lo troviamo nel mondo romano sia in età repubblicana sia in età imperiale. Ciò si nota soprattutto in età imperiale: l’Imperatore divinizzato viene identificato come culto unificatore dal punto di vista politico ma anche religioso, a fronte di un politeismo che si espande a divinità sempre nuove. In questo periodo, infatti, i cristiani vengono perseguitati non perché credono Gesù (nuova divinità) MA perché rifiutano il culto dell’imperatore divinizzato, venendo accusati di ateismo (paradosso). Siamo dinanzi ad un crimine politico derivante da una scelta religiosa. Come abbiamo visto il mondo classico si connota per la presenza di un sistema monistico : un sistema in cui l’elemento religioso si fonde con quello politico → religione e politica sono unite tra di loro. IL DUALISMO CRISTIANO In questo orizzonte irrompe il cristianesimo VANGELO SECONDO MATTEO, CAPITOLO 22 (vv.11-22) I Farisei e gli Erodiani sono due partiti separati nella Palestina dell’epoca, accomunati dall’avversione per Gesù. Essi volevano in qualche modo coglierlo in fallo con una domanda insidiosa e pericolosa: da un lato, se Gesù avesse risposto in un modo sarebbe potuto essere considerato nemico di Roma; dall’altro, se avesse risposto in modo opposto nemico del popolo di Israele. A questa Gesù rispose con due cambi di prospettiva, cogliendo alla sprovvista i presenti. Egli chiese di vedere una moneta; come tutte le monete anche questa presentava un’effigie ed un’iscrizione riferita all’Imperatore Cesare. Per cui Gesù affermò: “Rendete dunque a Cesare quel ch’è di Cesare, e a Dio quel ch’è di Dio”. L’intento di Gesù era quello di scindere l’unità tra la figura dell’imperatore e quella di Dio; c’è uno spazio legittimo per entrambi. C’è una sfera religiosa e c’è una sfera politica che devono essere distinte. Questo segna la svolta perché è l’origine del dualismo nel governo del genere umano. Rimane però un punto non espresso. Bisogna dare la moneta a Cesare perché gli appartiene, cosa invece bisogna dare a Dio? Nel testo non si dice MA l’immagine sulla moneta rappresentava Cesare e quindi questa

andava a lui. Dov’è , invece, l’immagine di Dio? È l’uomo. In determinate circostanze a Dio bisogna dare tutto l’uomo. In sintesi potremmo dire che a Cesare vanno date le cose mentre a Dio la persona. ATTI DEGLI APOSTOLI (N. TESTAMENTO) In un testo San Pietro dice alle autorità ebraiche che gli avevano vietato di predicare nel nome di Cristo che “bisogna obbedire a dio, piuttosto che agli uomini”. Ciò significa che in determinate circostanze la legge divina prevale su quella romana, anche se l’autorità politica ha un suo spazio legittimo. Da questi riferimenti alle Sacre Scritture, abbiamo visto che vi è un dualismo cristiano che si contrappone al monismo del mondo classico. Questo sarà ribadito da Gesù durante la passione di Cristo. Egli dinanzi a Ponzio Pilato afferma, infatti, di essere Re anche se il suo regno non è di questo mondo: è un regno diverso rispetto quelli della terra basati sulla forza e sulla violenza ma comunque si interessa alla storia, volendone creare una diversa. È già un elemento rivelatore del dualismo il fatto che Cristo si trovi dinanzi a Pilato perché simboleggia la contrapposizione tra il potere religioso e quello politico. In più con questa sua affermazione ribadisce ulteriormente il dualismo nel governo del genere umano. GELASIO I, 494 D.C. In queste lettera di Papa Gelasio I all’Imperatore Attanasio, il concetto essenziale si trova nella parte in cui Papa Gelasio ribadisce il dualismo cristiano. Il Papa afferma che due sono le autorità che governano il mondo ossia quella religiosa e quella politica. Si ripropone quel dualismo cristiano inaugurato dall’insegnamento di Cristo. Suddetto dualismo viene, infatti, spesso chiamato “gelasiano” perché ci si riferisce a questa lettera. L’ENCICLICA IMMORTALE DEI DI LEONE XIII, 1885 L’enciclica è una lettera del Papa indirizza a tutto il mondo cattolico. In questa viene ribadito con vigore il dualismo nel governo del genere umano. Si parla del potere ecclesiastico e di quello civile, definendoli entrambi sovrani nella propria sfera. ASCENDENZE CANONISTICHE ARTICOLO 7 COSTITUZIONE L’articolo 7 della Costituzione presenta una stretta somiglianza con il testo di Papa Leone XIII. Nella sua formulazione si ispira, quindi, al principio dualistico. Questa stretta parentela è legata anche all’origine della norma perché proposta in assemblea costituente da alcuni esponenti della democrazia cristiana (massimo ispiratore Giuseppe Dossetti), i quali analizzarono proprio il testo di Papa Leone XIII. A tal proposito si è parlato anche di una certa ascendenza canonistica della norme costituzionali. IL RAPPORTO TRA CHIESA E STATO NEL CONCILIO VATICANO II Il Concilio Ecumenico è quell’assemblea che riunisce tutti i vescovi del mondo. Alla fine degli anni ’50 del 900 vi fu il Concilio Vaticano II - voluto da Papa Giovani XXIII - dal quale traiamo una serie di importanti documenti. Tra questi vi è la Gaudium et spes ossia la costituzione pastorale sulla chiesa nel mondo contemporaneo. Qui viene preso in esame anche il rapporto tra la Chiesa e le comunità politiche. Al numero 76 (La comunità politica e la Chiesa) vi è la riproposizione di quel dualismo cristiano di cui abbiamo parlato, basato sulla visione di Chiesa e Stato come due istituzioni distinte ed autonome nel loro campo. In aggiunta però vi è l’elemento della collaborazione (“sana coperatio”) tra le due istituzioni, in virtù del loro essere a servizio degli uomini. 3) Il sistema teocratico. La potestas directa in temporalibus. La potestas indirecta in temporalibus (Roberto Bellarmino sec. XVI) Il sistema teocratico è quel sistema in cui il potere religioso prevale su quello politico. Nella storia abbiamo avuto diverse manifestazioni di questo sistema. Nonostante il cristianesimo si ispiri al principio dualistico, nella storia della chiesa non sempre la stessa vi ha tenuto fede.

Questa dottrina sembrerebbe superata dagli insegnamenti del Concilio Vaticano II. Nel numero 76 del Gaudium et spes non si parla di “potestà” della Chiesa bensì di “libertà”. Questa libertà non è solo quella di predicare la propria fede ed insegnare la propria dottrina ma anche quella di dare il proprio giudizio morale su questioni che riguardano l’ordine politico. In virtù di ciò la Chiesa può intervenire su questioni politiche, economiche e sociali quando ciò è richiesto dai diritti fondamentali della persona e dalla salvezza delle anime. L’abbandono della precedente prospettiva è palese. Possiamo fare riferimento anche ad altre forme di teocrazia come la Ginevra di Calvino. Se, invece, guardiamo ad alcune esperienze attuali di teocrazia possiamo citare quella islamica - data l’estraneità del principio dualistico nell’Islam - ma anche quella iraniana. Qui l’elemento religioso prevale su quello politico. 4) Il cesaropapismo. Il giurisdizionalismo e gli iura circa sacra del Sovrano sulla Chiesa. Le chiese di Stato nei Paesi protestanti e il giurisdizionalismo confessionista nei Paesi cattolici IL CESAROPAPISMO Il cesaropapismo è l’opposto della teocrazia. Si ha, infatti, una subordinazione dell’elemento religioso rispetto quello politico che prevale e molto spesso lo assorbe. Il sistema teocratico - nonostante qualche applicazione pratica - rimane per lo più una dottrina, viceversa il sistema cesaropapista è largamente presente nella storia come faceva notare F. Ruffini. ESEMPI

- Impero Romano-Cristiano : Costantino esercita un ampio controllo sulla Chiesa, autodefinendosi

“vescovo esterno”. Questo ampio controllo viene continuato dai suoi successori;

- DOPO 476 DC : Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente*, gli imperatori intervengono spesso

nelle questioni religiose continuando l’esperienza cesaropapista;

- 1054 : Anche dopo lo scisma di oriente continua il sistema cesaropapista fino alla caduta dell’Impero

Romano d’Oriente;

- 1453 : Con la caduta dell’Impero Romano d’Oriente il cesaropapismo continua e si sposta ancora più ad

est. Basti pensare alla Russia degli Zar (dal 1561), almeno fino alla rivoluzione di ottobre (1917). Alcuni continuano a ritenere presente un sistema siffatto nella Russia putiniana. Un grande momento di sintesi storico - politica è il momento della nascita del Sacro Romano Impero ( d.C.) con l’incoronazione di Carlo Magno a Roma da parte di Papa Leone III. La politica di Carlo Magno e dei sovrani carolingi dal punto di vista religioso è un nuovo cesarepapismo. Vi è poi il Sacro Romano Impero Germanico, fondato da Ottone I che persegue la stessa politica: emanazione del privilegio ottoniano che consiste nell’elezione del Papa con il consenso dell’imperatore. Questo sistema tramonta con l’avvento delle monarchie nazionali che ne propongono uno nuovo. IL GIURISDIZIONALISMO Il momento di svolta si ha con la riforma protestante di Lutero. Si mette radicalmente in discussione la struttura gerarchica della Chiesa. La Chiesa Cattolica risponde a questo scisma con il Concilio di Trento (la massima espressione della c.d. controriforma). È in questa intemperie storica che si afferma in varie forme un nuovo sistema ossia quello giurisdizionalista. Tutte le confessioni religiose sono sottoposte ad un controllo da parte dello Stato. Ruffini lo definiva come una forma attenuata di cesaropapismo. Sono le monarchie nazionali che fanno proprio questo sistema, facendo tramontare il pregresso sistema

cesaropapista. Questo sistema è legato alla riforma protestante perché gli esponenti della stessa (Lutero, Calvino) fanno sì che in questo periodo scoppino le c.d. guerre di religione (cattolici vs protestanti) che inseguiranno l’Europa fino alla pace di Vestfalia. È nella pace di Vestfalia che si afferma il principio di sovranità degli Stati che riguarda anche la sfera religiosa: la religione del Sovrano è anche quella del Regno e quindi anche quella dei sudditi; il sovrano gode dello ius reformandi (facoltà dei sovrani di attuare eventuali riforme utili al funzionamento delle Chiese locali). Da questo snodo storico abbiamo due esperienze principali: quella dei paesi protestanti e quella dei paesi dell’area cattolica. Nei primi si afferma il principio delle c.d. chiese di stato o nazionali: le chiese diventano una sorta di articolazione dello Stato. Le monarchie nordiche ancora oggi ne risentono come nel Regno Unito dove Re Carlo è capo della chiesa anglicana. Uno dei temi che si pone è quello della libertà della c.d. coscienza dei re. È chiaro che la libertà religiosa si è affermata in tantissimi ordinamenti democratici, ma in alcuni ordinamenti il Re deve necessariamente appartenere alla chiesa di Stato. Questa è una limitazione alla libertà religiosa del sovrano. Paradossalmente il re è meno libero dei suoi sudditi: deve necessariamente appartenere alla religione ufficiale. In relazione al Principe Carlo per esempio, si vociferava una conversione al cattolicesimo, comportando dunque ad una perdita del trono. Aveva parlato di cambiare il titolo (difensore della fede - cioè fede anglicana), in difensore delle fedi (a difesa di tutte le religioni del regno). Tuttavia ancora oggi chi è cattolico (o chi sposa un cattolico) è escluso dalla successione. Il problema della coscienza del re però attiene solo ai sovrani, il potere politico non viene influenzato (es. primo ministro). Lezione 5/ Gli stati dell’ Europa settentrionale oggi hanno un modello si ispira alla laicità dello stato. Come retaggio delle problematiche dell’Europa del 500, permane quello della”libertà di coscienza dei re” → negli stati che riconoscono una libertà religiosa è sancito un principio di appartenenza del sovrano alla religione di stato (nel regno unito il sovrano deve appartenere alla religione anglicana). separazione formale tra stato e chiesa luterana. In Norvegia la chiesa luterana non è più religione di stato dal 2017 (a seguito di una riforma costituzionale del 2012 entrata in vigore nel 2017); nonostante ciò permane il problema ella coscienza del re. In Danimarca la “chiesa nazionale danese” permane ancora ed è religione di stato nonostante la garanzia della libertà religiosa (chiesa evangelica luterana). Una situazione simile si riscontra nei paesi a maggioranza ortodossa : le chiese ortodosse fanno capo al Patriarca di Costantinopoli che ha un primato sulle istituzioni religiose ma non ha il potere di governare, egli infatti riconosce l’autocefalia. Le chiese ortodosse sono “ autocefale ” → hanno il potere di autogovernarsi. In Grecia la religione ortodossa è quella ufficiale dello stato e ciò porta a delle conseguenze giuridiche molto importanti. Zipras nel 2018 ha dettato una riforma costituzionale affinché la religione ortodossa non fosse più religione di stato, assicurando massima libertà religiosa e rendendo la Grecia uno stato laico; questo tentativo di riforma ha fallito ( in quel periodo si sono tenute anche le elezioni che hanno portato alla vittoria di un governo conservatore di destra). Paesi cattolici : si è sviluppato il Giurisdizionalismo che si esplica in un potere di controllo sulla chiesa e sulle confessioni → si tratta di un controllo statale sulla religione. Ruffini lo considera una forma attenuata di cesaropapismo. Mentre nel cesaropapismo il sovrano esercita delle funzioni religiose ( iura in sacris ), nel

Lorenzetti, del 1992, che a sua volta lo prende da un discorso di Mons. Geremia Bonomelli [Vescovo di Cremona], nell’epoca in cui le Chiese ragionavano su tale principio), in quanto possono riconoscere uno stato privilegiato alle Chiese, ma tolgono libertà ad altre. Riguardo il discorso di Geremia Bonomelli , esso presagisce la crisi che da lì a poco avrebbero divampato. Le protezioni degli Stati alla Chiesa erano utili, ma è chiaro che queste protezioni richiedevano in cambio un sostegno politico della Chiesa agli Stati → erano protezioni che implicavano “catene d’oro, ma era pur sempre catene”. 5) Il separatismo: fondamenti dottrinali. Il separatismo francese. Il separatismo americano. Il separatismo sovietico. In linea generale è un sistema che teorizza la separazione dello Stato dalla Chiesa e dalle confessioni religiose. Dal punto di vista giuridico tende a ricondurre il fenomeno religioso nell’alveo del diritto comune: dunque non era necessario uno status speciale, e le comunità religiose vengono ricondotte al comune diritto delle associazioni. Le prime teorizzazioni del separatismo non nascono in ambito statale (visto che propugnano il giurisdizionalismo), ma nasce in ambito religioso, specie protestante, come gli anabattisti tedeschi o gli indipendenti inglese, che non volevano nessuna commistione con lo Stato. Poi trova diverse realizzazioni storico-giuridiche, specie separatismo americano (statunitense), separatismo francese e separatismo sovietico (vigente fino al 1989). Separatismo statunitense Trova il momento fondativo nella Rivoluzione americana: vuole rompere con la madre patria (Regno Unito) anche dal punto di vista della religione. La Dichiarazione d’Indipendenza del 1776 afferma l’orizzonte storico-culturale, che è profondamente religioso ( creazione da parte di Dio... ), ma un altro riferimento è alla cultura illuministica, che aveva caratterizzato la seconda metà del ‘700. Il separatismo americano trova fondamento nel I emendamento della Costituzione (1787): il Congresso non potrà fare alcuna legge che instauri una religione di stato, o ne proibisca il libero esercizio di altre. Dunque vi sono due clausole:

  1. Di non stabilimento : vi è un divieto di stabilire una religione. Tale clausola richiama le “religioni nazionali”, chiamate anche “religioni stabilite”, che caratterizzavano l’esperienza europea e specialmente quella del Regno Unito (dove il sovrano è anche a capo della religione), dunque, nel momento in cui le colonie si separano prendendo le distanze, lo fanno anche dal punto di vista del modello dei rapporti tra stati e confessioni religiose. Basti pensare ai primi padri pellegrini, che fuggivano dalle guerre religiose per giungere in nuove terre: è chiara la presa di distanza.
  2. Di libero esercizio : sancisce la libertà religiosa individuale e collettiva; Si dice “ il Congresso ”: non si può fare una legge federale, ma lo può fare un singolo Stato? Fin dal principio la Corte Suprema afferma che sono regole di portata generale, dunque è un separatismo che riguarda tutto il sistema USA. Qual è la portata di questa clausola? Il 3° presidente USA, Jefferson nel 1802 scrive una lettera alla Chiesa battista di Danbury, in cui afferma il muro di separazione tra Stato e religioni. Dunque non c’è solo il divieto di stabilire una religione statale, ma è anche il divieto di affermare norme di favore verso una determinata religione. Altro problema riguarda il rapporto tra le due clausole: esse potrebbero entrare in conflitto, visto che una libertà eccessiva porterà a delle crepe al muro , come anche un muro troppo largo provocherebbe delle limitazioni alla libertà. Qui entrano in gioco i giudici della Corte Suprema: questi stabiliscono fin dagli anni ’70 del ‘900 che è necessario un bilanciamento tra le due clausole, il c.d. test di bilanciamento (c.d. Lemon test , dalla sentenza del Caso Lemon del 1971). Il problema affrontato in questa pronuncia riguardava alcuni programmi di erogazione di fondi da parte di due Stati a scuole private (religiose), che avvenivano sotto forma di pagamento allo stipendio di insegnanti di

materie secolari (cioè laiche); il problema era se questo tipo di intervento fosse in contrasto con la seconda clausola. Qui la Corte stabilisce i 3 criteri per non ledere il primo emendamento:

  1. La legge deve avere uno scopo secolare: dunque non religioso → lo scopo della legge non deve essere quello di avvantaggiare una o più religioni;
  2. Il suo effetto primario non deve essere un vantaggio o un danno alla religione;
  3. L’applicazione della legge non deve alimentare un’eccessiva collaborazione tra lo Stato e la Religione. La valutazione sull’eccessiva collaborazione rimane nell’interpretazione dei giuristi Possiamo definirlo come un separatismo amico delle religioni, e le religioni non lo percepiscono come negativo. Ruffini non lo ritiene un separatismo puro, in quanto favorisce la religione e discrimina l’ateismo. Ci sono molti atti religiosi nella società americana: per esempio il giuramento sulla Bibbia del Presidente americano. Certamente oggi questo è meno vero, ma fino ad un certo punto. Nel film le Idi di Marzo , che racconta la corsa del democratico Morris nelle primarie, e ad un certo punto questo personaggio dice di non essere né ateo né cristiano, l’unica religione in cui crede è quella della Costituzione Americana. Tali parole potrebbero essere pronunciate, oggi, da un candidato alla presidenza? Probabilmente nessun candidato può permettersi di essere ateo. Il postulato del separatismo è la riconduzione delle comunità religiose al diritto comune: fattore presente nel Separatismo Americano - c’è il muro di separazione. Però perché è un separatismo amico delle religioni? Perché si tratta di un sistema che lascia moltissimo spazio all’iniziativa e alla sfera privata: lasciando così ampia libertà, si lascia libertà anche al privato religioso, da ciò ne deriva che la Chiesa Cattolica negli USA è una delle chiese più ricche, proprio per questo ordinamento che permette alle Chiese di prosperare liberamente. Separatismo francese Fenomeno coevo al separatismo statunitense: entrambi traggono la propria ispirazione dall’illuminismo e si collegano a fenomeni rivoluzionari. L’origine culturale è l’ illuminismo , e l’evento storico da cui promana è la Rivoluzione francese (1779). L’obiettivo della Rivoluzione francese è quello di abbattere l’ Ancient Regime , di cui la Chiesa Cattolica era parte integrante (il clero era il primo stato). Vi è un contesto radicalmente diverso da quello nord americano. Qui si ha una Chiesa dominante , con una questione importante, quella della proprietà ecclesiastica. In questo contesto irrompe la Rivoluzione, la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, all’art. 10 afferma la libertà religiosa, l’uguaglianza sotto il profilo religioso, ma si inserisce un limite, perché si dice che la manifestazione della religione non deve turbare l’ordine stabilito dalla legge. Nella Costituzione Francese vi è riferimento ai voti religiosi e ai culti religiosi: la Costituzione entra a gamba tesa su questi punti, considerandoli contrari ai diritti naturali della Costituzione. Vi è la questione dell’ asse ecclesiastico : l’intervento dello Stato è di incamerare gran parte di questo patrimonio. Il passo ulteriore è la Costituzione civile del clero, approvata dall’Assemblea Nazionale nel 1790 per regolare la vita della Chiesa Cattolica su territorio francese, dove si stabilisce che lo Stato interviene nell’organizzazione della gerarchia cattolica su suolo francese, pretendendo anche che il clero giuri fedeltà alla costituzione rivoluzionaria, e questo fatto è condannato da Papa Pio VI. Si crea una divisione tra il “clero costituzionale” (fedeli allo stato che giurano sulla Costituzione) e il “clero refrattario” (che rifiutano di giurare, vengono incarcerati e spesso pagano con la vita). Questi provvedimenti in realtà non sono provvedimenti separatisti, poiché in realtà la Francia rivoluzionaria attua una politica anticlericale di contrapposizione alla Chiesa e successivamente anche alla Religione, che raggiunge l’apice nel “periodo del terrore”, che punta alla scristianizzazione della società, anche con il culto della Dea Ragione e affini. Anche questa tendenza è lontana dai postulati del separatismo, potremmo definirla una particolare forma di teocrazia, in quanto sono tentativi dello Stato di introdurre delle proprie religioni.

“finzione costituzionale”, poiché tale principio non è attuato, in quanto chi esercita la libertà religiosa viene discriminato: non può accedere alle principali cariche dello Stato (in quanto l’ateismo è uno dei postulati del marxismo). Chi professa una (qualsiasi) religione è discriminato nella vita pubblica: quindi il riconoscimento formale non trova un’attuazione pratica. Le associazioni e le comunità religiose operano nella sfera del diritto privato : postulato tipico dei separatismi, la differenza è che nel sistema giuridico URSS, la sfera privata è ridotta al minimo, perché si ha un’economia collettivistica, in quanto i mezzi di produzione sono nelle mani dello stato. Di conseguenza, queste comunità sono totalmente in balia dello stato sovietico in quanto devono essere registrate, i loro mezzi finanziari devono essere forniti dallo stato e queste comunità possono svolgere solo attività puramente religiose. La religione è estromessa dalla scuola ed è vietato ogni tipo di insegnamento religioso. La scuola è ateistica nel senso militante, in quanto insegna l’ateismo. Quello del separatismo sovietico è un’auto qualificazione, in quanto lo stato sovietico si autodefinisce separatista, ma questa autoqualificazione non corrisponde alla realtà. Quanto agli studiosi hanno cercato di definirlo, c’è chi ha parlato di un giurisdizionalismo ateo , ovvero di uno stato di ideologia atea che sottopone a controllo le realtà religiose; oppure si parla di confessionismo ateo , ovvero di una particolare forma si stato teocratico di tipo ateistico, in quanto avrebbe una sorta di religione dello stato (che è l’ideologia comunista), poiché lo stato propone la scomparsa del fenomeno religioso, almeno nella sfera pubblica, ma in definitiva anche nella coscienza die cittadini (Marx: religione come oppio dei popoli). Dunque lo stato sovietico non è uno stato laico, in quanto manca la neutralità. Questo modello si estendeva a tutta la Cortina di Ferro , sebbene con modalità di attuazione differenti. Ad esempio, in Romania, Bulgaria e Cecoslovacchia – paesi a maggioranza ortodossa – il modello era molto simile, mentre risultava più attenuato in paesi come la Polonia. In Polonia, così come in Ungheria , la forte presenza della Chiesa Cattolica portò a un’applicazione meno rigida del modello, tanto che furono stipulati accordi specifici per la nomina dei vescovi. Il paese con la maggiore impronta ateistica era l’ Albania , dove la repressione religiosa raggiunse livelli estremi, arrivando persino a modificare nomi di persone e luoghi che contenessero riferimenti religiosi. Dopo il 1989, che segna il crollo del comunismo reale, la Russia adottò nel 1990 una legge sulla libertà religiosa, mentre la Costituzione del 1993 ribadì la laicità dello Stato e la libertà di culto. Tuttavia, alla fine degli anni ’90, si verificò un'inversione di tendenza: la legge del 1997 sulle associazioni religiose introdusse restrizioni che penalizzavano alcune confessioni, portando persino a condanne da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Parallelamente, sul finire degli anni ’90, si assistette a una forte rivalutazione della Chiesa Ortodossa Russa , con il Patriarcato di Mosca che tornò a essere la confessione privilegiata dallo Stato. Vennero imposte limitazioni al proselitismo , ovvero alla possibilità per le minoranze religiose di convertire gli ortodossi, provocando tensioni, in particolare con i cattolici ucraini (i cosiddetti “uniati”). Oggi, nella Russia di Putin , il modello si configura come giurisdizionalista confessionista , con una stretta alleanza tra potere politico e religioso. Alcuni lo interpretano addirittura come una forma di nuovo cesaropapismo. Russia ed Ucraina L’ Europa è la propaggine occidentale dell’Asia, mentre la Russia , a seconda dei periodi storici, ha oscillato tra Oriente e Occidente. Oggi si colloca senza dubbio nell’Oriente. Alcune aree dell’ America Latina , pur essendo geograficamente in Occidente, sono politicamente vicine alla Russia. Al contrario, l’ Australia e il Giappone appartengono geograficamente all’Oriente, ma sono culturalmente e politicamente più vicini all’Occidente. Questa distinzione è prevalentemente culturale , ma qual è stata la prima grande frattura?

Si tratta della divisione religiosa del 1054 , ovvero lo Scisma d’Oriente , che separò la Chiesa Latina (guidata dal Papa) dalla Chiesa Ortodossa (guidata dal Patriarca di Costantinopoli). Da qui nacque il concetto di “prima” e “seconda” Roma :

- La prima Roma (Roma) rappresentava l’Occidente cattolico.

- La seconda Roma (Costantinopoli) incarnava l’Oriente ortodosso.

La Russia si considera erede dell’ Impero Romano d’Oriente , un’idea che ha origine dalla sua conversione al cristianesimo con l’opera dei santi Cirillo e Metodio. La Russia nacque alla fine del I millennio, precisamente nel 988 , quando il principe Vladimir I decise di convertire il suo popolo al cristianesimo ortodosso. Tuttavia, il centro propulsivo della sua conversione era Kiev , città che oggi si trova in Ucraina. L’attuale conflitto tra Russia e Ucraina si inserisce in questa lunga storia ed è considerato una guerra fratricida , poiché le guerre civili sono sempre le più devastanti. La Russia si è sempre percepita come l’erede dell’ Impero Romano d’Oriente , non solo dal punto di vista politico ma anche religioso. Dopo la caduta di Costantinopoli in mano ai turchi, Mosca si autoproclamò “Terza Roma” , considerandosi l’ultimo baluardo dell’ortodossia cristiana. Nel suo discorso, il Patriarca Kirill ha più volte attaccato l’Occidente, accusandolo di eresia, di aver abbandonato la fede e di diffondere l’ ideologia del gender. Tuttavia, le sue posizioni si rifanno agli insegnamenti dei patriarchi della Chiesa russa dal XV secolo in poi, secondo cui i principali pericoli per la cristianità erano:

  1. Gli eretici (cioè i cattolici dell’Occidente)
  2. I non cristiani (soprattutto i musulmani)
  3. La deriva etica Uno dei principali teorici di questa visione fu il monaco Filofej , maggiore ispiratore dello zar Ivan il Terribile. Nelle sue scelte politiche, Putin guarda al passato sovietico, ma i suoi riferimenti più importanti sono gli zar , in particolare Ivan il Terribile. Secondo lo studioso Stefano Caprio , Putin utilizza spesso le stesse parole di Ivan il Terribile. Anche in epoca sovietica queste idee non furono del tutto abbandonate. Durante la Seconda Guerra Mondiale , Stalin recuperò il ruolo della Chiesa Ortodossa Russa , trasformando il conflitto in una guerra patriottica , con l’organizzazione di cerimonie religiose. Negli anni ’50-’60 si parlò dei Metropoliti di Stalin , considerati maestri dello stesso Kirill , attuale Patriarca. Kirill fu ordinato vescovo nel 1976, in un periodo in cui i vescovi erano obbligati a collaborare con i servizi segreti sovietici. Nello stesso periodo, a Leningrado (oggi San Pietroburgo), operava anche Putin. Evoluzione negli altri paesi URSS La tendenza generale è quella di riconoscere la libertà religiosa , con la prassi consolidata di accordi tra lo Stato e la Chiesa Cattolica. Ad esempio:

- In Croazia sono stati stipulati quattro accordi.

- In Estonia e Lettonia sono in vigore diversi accordi.

- In Lituania ne esistono tre.

- In Slovacchia e Ungheria sono stati firmati due accordi.

Particolarmente interessante è il caso della Polonia. Nonostante la Costituzione del 1952 sancisse una separazione tra Stato e Chiesa, questa era solo apparente : nella Polonia comunista, infatti, il ruolo della Chiesa rimase significativo. Negli anni ’50, il primate di Polonia fu arrestato, ma negli anni ’60 iniziarono a essere siglati accordi tra lo Stato e il regime polacco. Dopo il crollo del comunismo , si giunse a una legge sulla comunità religiosa e alla Costituzione del 1997 , che sancì una separazione amichevole tra Stato e Chiesa, stabilendo che i rapporti sarebbero stati regolati