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Diritto Ecclesiastico: Rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica in Italia, Schemi e mappe concettuali di Diritto Ecclesiastico

SCHEMI RIASSUNTIVI DEGLI APPUNTI DIRITTO ECCLESIASTICO

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2016/2017

Caricato il 17/05/2017

lauradf1
lauradf1 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO!
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DEFINIZIONI"
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CLASSIFICAZIONE SISTEMI: RAPPORTI TRA STATO E FENOMENO RELIGIOSO"
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STATO CITTA’ DI VATICANO-SANTA SEDE-CHIESA CATTOLICA"
DIRITTO ECCLESIASTICO
DIRITTO CANONICO
è il diritto dello stato"
non è il diritto della confessione religiosa "
è l’insieme delle norme dello stato "
solo in italia viene chiamato dritto ecclesiastico, in
quanto negli altri paesi viene indicato come diritto
delle confessioni religiose"
è il diritto che prende in considerazione/che
disciplina il fenomeno religioso in generale, quindi
non solo il rapporto tra lo stato e la chiesa cattolica,
ma il fenomeno religioso in generale. (in italia
prevalgono i rapporti tra stato e chiesa cattolica per
questi motivi: tradizione, prevalenza sul territorio e
sede della chiesa cattolica). "
prende in considerazione sotto due profili:"
1)individuale: garantisce il diritto al soggetto di
professare/non professare la propria fede religiosa e
di organizzarsi"
2)collettivo: rapporti tra lo stato e le compagini di
matrice religiosa, cd. confessioni religiose
è il diritto della confessione religiosa, quindi è un
diritto confessionale"
è il diritto della chiesa cattolica"
ha un proprio ordinamento, il cd. ordinamento
canonico, ed è l’ordinamento autonomo esistente
più antico in quanto vanta 20 secoli di storia
ininterrotti"
il suo ordinamento è prodotto dagli organi della
chiesa cattolica
SISTEMI DI UNIONE
SISTEMI DI SEPARAZIONE
in cui vi è una contaminazione tra le norme dello
stato e le norme religiose
in cui non vi è contaminazione tra le norme dello
stato e le norme religiose
UNIONE IN SENSO
POLITICO
UNIONE IN SENSO
GIURIDICO
SEPARAZIONE IN
SENSO POLITICO
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SENSO GIURIDICO
in cui le norme religiose
vengono fatte proprie
dell’ordinamento dello
stato in quanto tali. "
es. Sharia—>norme
religiose vengono fatte
proprie dall’ordinamento
dello stato in quanto
norme religiose.
organi dello stato hanno
un ruolo anche nelle
organizzazioni religiose,
o viceversa."
es. Califfato—>autorità
religiose e autorità
politica."
es. Regina Elisabetta—
>capo dello stato e capo
degli anglicani.
in cui le norme religiose
vengono fatte proprie
dall’ordinamento dello
stato non in quanto tali,
ma in quanto condivise
dalla collettività."
es. omicidio in italia
reato—>non viene fatta
propria dall’ordinamento
dello stato in quanto
proibito dalla bibbia, ma
in quanto condiviso dalla
collettività.
vi è una netta
separazione tra organi si
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ruolo anche nelle
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>sovrano cattolico, ma
non ha un ruolo anche
nella religione in quanto
vi è il capo della chiesa
cattolica, il papa.
confessionismo di stato.
non c’è il confessionismo di stato.
STATO CITTA DI VATICANO
SANTA SEDE
CHIESA CATTOLICA
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Scarica Diritto Ecclesiastico: Rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica in Italia e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

DIRITTO ECCLESIASTICO! • DEFINIZIONI!

! • CLASSIFICAZIONE SISTEMI: RAPPORTI TRA STATO E FENOMENO RELIGIOSO

•! STATO CITTA’ DI VATICANO-SANTA SEDE-CHIESA CATTOLICA

è il diritto dello statoDIRITTO ECCLESIASTICO^ DIRITTO CANONICO non è il diritto della confessione religiosa è l’insieme delle norme dello stato solo in italia viene chiamato dritto ecclesiastico, in quanto negli altri paesi viene indicato come diritto delle confessioni religiose è il diritto che prende in considerazione/che disciplina il fenomeno religioso in generale, quindi non solo il rapporto tra lo stato e la chiesa cattolica, ma il fenomeno religioso in generale. (in italia prevalgono i rapporti tra stato e chiesa cattolica per questi motivi: tradizione, prevalenza sul territorio e sede della chiesa cattolica). prende in considerazione sotto due profili: 1)individuale: professare/non professare la propria fede religiosa e garantisce il diritto al soggetto di di organizzarsi 2)collettivo: rapporti tra lo stato e le compagini di matrice religiosa, cd. confessioni religiose

è il diritto della confessione religiosa, quindi è un diritto confessionale è il diritto della chiesa cattolica ha canonico, ed è l’ordinamento autonomo esistente più unantico proprio in quantoordinamento, vanta 20 il cd.secoli ordinamento di storia ininterrotti il chiesa cattolica suo ordinamento è prodotto dagli organi della

in cui vi è una contaminazione tra le norme delloSISTEMI DI UNIONE^ SISTEMI DI SEPARAZIONE stato e le norme religiose UNIONE IN SENSO^ in cui non vi è contaminazione tra le norme dello stato e le norme religiose in cui le norme religiose^ POLITICO^ UNIONE IN SENSO^ GIURIDICO^ SEPARAZIONE IN^ SENSO POLITICO^ SENSO GIURIDICO^ SEPARAZIONE IN vengono dell’ordinamento stato in quanto tali. fatte proprie dello e s. religiose proprie S h a r i a — > n o r m e dall’ordinamentovengono fatte dello norme religiose. stato in quanto

organi dello stato hanno un organizzazioni ruolo anche religiose, nelle o viceversa. es. r e l i g i o s e Califfato—>autorità e a u t o r i t à politica. es. >capo dello stato e capo Regina Elisabetta— degli anglicani.

in cui le norme religiose vengono dall’ordinamento fatte proprie dello stato non in quanto tali, ma dalla collettività. in quanto condivise es. reato—>non propria omicidio dall’ordinamento viene in italiafatta dello proibito dalla bibbia, ma in quanto condiviso dalla stato in quanto collettività.

v i separazione tra organi si stato è (^) e u n aorganizzazione n e t t a religiosa. e s p r e s i d e n t e i t a l i a — > i n d e l l ac u i i l repubblica r u o l o organizzazioni a n c h e non religiosehan e l l e un e professare qualsiasi fede religiosa i n q u a n t o p u ò e s >sovrano non ha un ruolo anche R e d icattolico, S p a g n a — ma nella religione in quanto vi è il capo della chiesa cattolica, il papa. confessionismo di stato. non c’è il confessionismo di stato.

STATO CITTA’ DI VATICANO SANTA SEDE 1 CHIESA CATTOLICA

•! STORIA -ROMA ARCAICA: vi è un legame tra religione e politica

-IMPERO ROMANO: vi è un legame tra religione e politica, tant’è che l’imperatore è il pontefice massimo (divinità da adorare). durante l’impero romano i cristiani vengono perseguitati. -CIVILTA’ ROMANA ABBANDONA IL PAGANESIMO, l’imperatore è il pontefice massimo nel

paganesimo -CIVILITA’ ROMANO VA INCONTRO AL CRISTIANESIMO, l’imperatore è il pontefice massimo nel cristianesimo.

CESAROPAPISMO=unica persona capo della politica e capo della religione QUANDO IL CRISTIANESIMO DIVENTA LIBERO VI è LA FRANTUMAZIONE DELL’IMPERO:

-1865 LEGGI EVERSIVE -1870 BRECCIA DI PORTA PIA truppe italiane entrano in roma, il papa cessa le funzioni politiche, diventa suddito del re, quindi diventa cittadino italiano con delle prerogative, in quanto è

capo della chiesa cattolica. -1871 LEGGE DELLE GUARENTIGIE legge con cui vengono attribuite queste prerogative al papa. ma il papa rifiuta queste prerogative, in quanto come sono state date possono essere tolte.

come reazione il papa vieta ai cristiani di partecipare alla vita politica dello stato, quindi vieta

lo SCV viene creato con i patti lateranensi nel 1929, in particolar modo con il trattato lateranense (art 3 del trattato lateranense). questo è uno stato sui generis, in q u a n t o è s t a t o c r e a t o p e r l’indipendenza del sovrano, quindi d e l (generalmente s o m m o uno p o n t e fi c e. stato viene creato popolo). è un territorio circoscritto, che è per l’indipendenza del possibile individuare con l’allegato al confini ben delimitati. trattato stesso. quindi ha dei non è territorio dello stato italiano, ma è soggetto alla sovranità del papa (santa sede).

i rapporti tra stati e papa vengono posti in essere dalla santa sede. a l l ’ O N U v i è i l d e l e g a t o rappresentante della santa sede. è pari sempre degli statoaltri stati,riconosciuto pur non al essendolo. è internazionale. u n s o g g e t t o d i d i r i t t o h a internazionale. p e r s o n a l i t à g i u r i d i c a

è f e d e l i , riconoscono composta c i o è neidalla c o l o r o principi comunità c h e e neidis i valori della chiesa cattolica. non sono dotati di di personalità giuridica. sovranità papa.

IMPERO D’OCCIDENTE -cesaropapismo cessa con (^) la caduta dell’impero IMPERO D’ORIENTE romano d’occidente -vi (autorità di vertice della chiesa cattolica, punto di è la frantumazione: stati nazionali + papa riferimento per l’intera comunità cristiana). -i rapporti tra stato e papa: il sovrano ha la piena potestà su suo territorio, potestà che prevale sulle altre potestà presenti sul territorio, quindi anche su quella del papa. conseguenza a ciò tra il 500 e il 600 vi sono una serie di liti religiose e liti politiche, si pone fine a queste liti con la pace di augusta nel 1555. prima del 1500: unità chiesa+papa dopo >con la riforma protestante sullo stesso territorio ci sono protestanti e cristiani, non in modo equilibrato, 1500: frantumazione chiesa in occidente— ma con maggioranze e minoranze, quindi problemi con i diritti e le persecuzioni.

-cesaropapismo romano d’oriente -vi è la frantumazione: stati nazionali + non vi è cessa con la caduta dell’impero autorità di vertice della religione

territorio, sede chiesa cattolica. -nel nostro stato le norme religione sono fatte proprie dall’ordinamento dello stato non in quanto tali, ma in quanto condivise dalla collettività. se le norme religiose fossero fatte proprie

• dall’ordinamento dello stato in quanto tali cesserebbe di essere uno stato laico.^! PATTI LATERANENSI DEL 1929

i patti lateranensi del 1929 hanno risolto la questione romana, ovvero quella serie di controversie tra stato e religione (leggi eversive, 1870 breccia di roma, 1871 leggi guarentigie). i patti sono stati fatti da parte dell’Italia da mussolini e da parte della santa sede dal segretario

gasparri. vi sono due accordi che li compongono:

TRATTATO LATERANENSE CONCORDATO LATERANENSE

-ancora in vigore, non modificato -art 1 trattato lateranense: abrogato con l’accordo di villa madama nel 1984—>chiesa cattolica, romana, apostolica unica religione di stato. -art sovranità della santa sede. 2 trattato lateranense:! l’Italia riconosce la -art 3 trattato lateranense: TERRITORIO con STATO CITTA’ DI VATICANO. il trattato lateranense è stato costitutivo lo è un territorio circoscritto, delimitato, che è possibile individuare attraverso l’allegato al seguente trattato. vi è la sovranità della santa sede e non è quindi territorio dello stato italiano. REGIME PARTICOLARE PIAZZA SAN PIETRO 1)aperta al pubblico—>salvo chiusura temporanea ad esempio per l’udienza del papa in pubblico 2)soggetta ai poteri della polizia italiana—

limitazione scalini basilica di san pietro, salvo che le autorità vaticane non le invitano ad andare oltre. piazza basilica san pietro—>legge italiana su tutto il resto del territorio—>legge vaticana MATERIA PENALE: -reato riconsegnato commesso all’Italia in italia—>fuggese ritenuto reato in vaticano:punibile come delitto -reato commesso in vaticano—>rimane in vaticano: punito con leggi vaticane, a meno che consegnato in italia e punito con leggi italiane -realto come se fosse stato commesso in italia, punito con commesso in vaticano—>fugge in italia: leggi italiane. POPOLO: ACQUISTO DELLA CITTADINANZA VATICANA 1)cardinali residenti a roma (non solo quelli residenti nella santa sede) 2)diplomatici della santa sede 3)coloro sede che che prestano hanno attivitàresidenza di serviziostabile allaalla santasanta sede. viene estesa alla moglie o al marito e ai figli. es emanuela orlandi aveva la cittadinanza vaticana in quanto il padre aveva residenza stabile presso la santa sede in quanto prestava attività di servizio alla santa sede. CITTADINANZA VATICANA NON SI ACQUISTA: 1)per sangue 2)in quanto si è nati in territorio della santa sede.

-il l’accordo di villa madama -prevede la disciplina dei rapporti tra stato e chiesa concordato è stato modificato nel 1984 con cattolica -prevede quindi la presenza della chiesa cattolica nello stato italiano -es scuola pubblica -es matrimonio concordatario insegnamento della religione cattolica nella

- (^) COST.ART 3 ARTICOLI COSTITUZIONE CHE PREVEDONO ESPRESSAMENTE FENOMENO RELIGIOSO TUTTI I CITTADINI HANNO PARI DIGNITA’ SOCIALI E SONO UGUALI DAVANTI ALLA LEGGE SENZA DISTINZIONI DI SESSO, RAZZA, LINGUA, RELIGIONE ECC. -tutti—>non fa riferimento alla cittadinanza, ma alla condizione di essere umano -religione—>non deve essere fattore di discriminazione COST.^ ART 7^ UNICO CASO IN CUI FA RIFERIMENTO AD UNA SPECIFICA CONFESSIONE RELIGIOSA, ALLA CHIESA CATTOLICA. 1 COMMA: STATO E CHIESA SONO, CIASCUNO NEI PROPRI ORDINI, INDIPENDENTI E SOVRANI. intende dire che lo stato ha un ordinamento autonomo e la chiesa ha un ordinamento autonomo, quindi lo stato non può influire nell’ordinamento della chiesa, né viceversa. 2 COMMA: I LORO RAPPORTI SONO REGOLATI PER LEGGE SULLA BASE DEI PATTI LATERANENSI. i rapporti tra stato e chiesa sono regolati sulla base dei patti lateranensi del 1929. i patti lateranensi hanno: 1)ROBUSTEZZA 2)RESISTENZA nei confronti delle leggi ordinarie. quindi le leggi ordinarie non possono modificare i patti lateranensi. in caso di conflitto tra patti lateranensi e leggi ordinarie prevalgono i patti lateranensi. ci possono essere modifiche dei patti lateranensi con legge ordinaria, ma con il consenso di entrambe le parti. COST.^ ART 8^ FA RIFERIMENTO AL FENOMENO RELIGIOSO IN GENERALE. 1 COMMA: FA RIFERIMENTO A TUTTE LE CONFESSIONI RELIGIOSE, COMPRESA ANCHE LA RELIGIONE CATTOLICA TUTTE EGUALMENTE LIBERE DAVANTI ALLA LEGGE. -tutte le confessioni religiose—>comprende anche la religione cattolica LE CONFESSIONI RELIGIOSE, COMPRESA LA RELIGIONE CATTOLICA, SONO -egualmente libere davanti alla legge—>non dice uguali, ma egualmente libere. in quanto non possono avere trattamento uguale, in quanto hanno fisionomie diverse. -libere—>in quanto le confessioni religiose devono essere libere 2 COMMA: FA RIFERIMENTO ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA. ORGANIZZAZIONE è AUTONOMA. le confessioni religiose possono organizzarsi in modo autonomo, purché non contrastino con! l’ordinamento dello stato. nel caso in cui contrastino con l’ordinamento dello stato allora non possono pretendere di ottenere il riconoscimento da parte dello stato. 3 COMMA: FA RIFERIMENTO ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA.! I LORO RAPPORTI SONO ATTRAVERSO INTESE CON LE RISPETTIVE RAPPRESENTANZE. -intese—>atto di diritto pubblico interno -intese—>sono incontri di volontà -intese sottoscritte e trattative da parte del governo. è il governo che decide se una intesa deve essere fatta o meno. il governo può quindi decidere di non intraprendere una intesa, come nel caso recente che ha rigettato l’intesa con gli atei e gli agnostici. -la prima intesa è stata fatta con la tavola valdese nel 1984 -qualora l’oggetto dell’intesa: genrico—>presidente del consiglio dei ministri specifico—>ministro competente per materia -oggi non vi sono intese con l’islam in quanto non vi è un rappresentante e in quanto i principi e i valori sono contrari alla nostra comunità. -non vi è una definizione di confessione religiosa, tant’è che è il governo stesso che la definisce in quanto deve sottoscrivere intese con essa. le caratteristiche comuni sono: presenza stabile + concezione originaria vita e del rapporto tra l’uomo e la divinità. -problematiche ci sono con i gruppi interni alla confessione religiosa, come nel caso dei lefevriani che sono un gruppo interno alla chiesa cattolica, questi non possono essere definiti confessione religiosa in quanto non hanno una concezione originaria del rapporto tra uomo e divinità e della vita. -parlamento approva/non approva un’intesa, non può modificarla. nel caso non sia d’accordo con una parte dell’intesa rinvia al governo che provvede a ritrattare con la confessione religiosa.

COSTART^19 ART 19 TRATTA—>LIBERTA’ RELIGIOSA^ testo art 19: TUTTI HANNO DIRITTO DI PROFESSARE LIBERAMENTE LA PROPRIA FEDE RELIGIOSA IN QUALSIASI FORMA, INDIVIDUALE O ASSOCIATA HANNO DIRITTO DI PROFESSARLA POSSONO ESERCITARE IL CULTO IN PRIVATO O IN PUBBLICO PURCHè IL RITO NON CONTRASTI CON IL BUON COSTUME -tutti—>fa riferimento alla condizione di essere umano, non fa riferimento alla cittadinanza -diritto di professare=diritto di manifestare/diritto di non manifestare (in quanto nessuno può essere costretto a manifestare) -ci sono DUE ASPETTI della LIBERTA’ RELIGIOSA:

  1. -segni forti—>idea del segno immediatamente e univocamente al soggetto che lo vede es burqa, crocefissoSEGNI/SIMBOLI RELIGIOSI -segni deboli—>idea del segno dopo una valutazione/meditazione da parte di chi lo vede -segni gesti—>es segno della croce -segni grafici—>es colomba a)uccello b)se rappresentata con un ramo di ulivo nel becco segno della pace -stessi b)bandiera del regno unito ha 3 croci segni possono avere significati diversi in base al contesto: es croce a)crocefisso -segni identici possono avere significati diversi in base all’uso: es croce a)crocefisso b)croce che è stata regalata -diversi ambiti: 1)FAMIGLIA genitori in virtù del diritto/dovere di educare i propri figli impone scelte ai figli, limitandoli. —qualora i genitori siano d’accordo sulle scelte educative non vi sono problemi.! —mentre nel caso in cui i genitori non sono d’accordo sulle scelte educative l’unico strumento è l’intervento del giudice che dirime la controversia. il giudice può intervenire anche a riguardo la scelta della confessione religiosa, il giudice sceglierà quella con garanzie maggiori per l’inserimento del figlio. 2)LAVORO interrompe subitoqualora il l’insegnanterapporto di lavorodi una in scuolaquanto privata l’insegnante cattolica è strettamentedichiari di essere collegato gay alla si realizzazione dei fini. mentre nel caso del cuoco è irrilevante perché non è collegato alla realizzazione dei fini. -il nostro ordinamento non fa riferimento ai segni/simboli religiosi -ITALIA —non vi è il divieto di uso personale dei segni religiosi —ci sono problemi USO SPAZI PUBBLICI: a)comune—>luogo aperto al pubblico b)politico—>luogo per manifestazioni/cortei c)istituzionale—>luogo in cui autorità pubblica svolge sua funzione —unico divieto è in materia elettorale —vi è la disciplina in materia di abbigliamento per quanto riguarda: A)DIRITTO DI SICUREZZA non è possibile fare la foto per la carta d’identità con il burqa in quanto copre i tratti somatici e non consente l’identificazione della persona. B)DIRITTO DI SALUTE non è consentito usare nelle piscine la tuta che copre tutto il corpo per questioni igieniche! -FRANCIA prevede il divieto di segni religiosi, es nella scuola pubblica non è possibile usare il velo islamico -diversi casi: 1)magistrato che si rifiuta di fare udienza per il crocefisso in aula 2)insegnante che toglie il crocefisso nell’aula scolastica 3)presidente di seggio che si rifiuta di proseguire per la presenza del crocefisso nell’aula di seggio -CASO LAUTSI: abano terme (padova)—>madre di due figli minori chiede alla scuola di togliere il crocefisso dall’aula scolastica. il consiglio di istituto rigetta la domanda della madre. la madre fa ricorso al tar. consiglio di stato. corte costituzionale. CEDU. grande chambre da ragione allo stato italiano, in quanto ritiene che il crocefisso non abbia un significato strettamente religioso, è il fondamento della civiltà cristiana. in quanto ci sono dei segni/simboli che hanno diversi significati.
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