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riassunto del capitolo sui beni ecclesiastici.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Il tema dei beni culturali di interesse religioso rappresenta quello che la dottrina ha definito come la più rilevante innovazione introdotta dalla riforma del 1984. La riforma ha previsto un ampliamento dei confini dei rapporti tra Stato e chiesa con una significativa dilatazione del principio di bilateralità. L’accordo di Villa Madama del 1984 prevede ai sensi dell’ art. 13 co.2 la possibilità di regolare ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra Stato e chiesa attraverso o nuovi accordi tra le parti o tramite intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana. In questo modo, il principio di contrattazione si è dilatato e ha dato vita ad una sorta di bilateralità diffusa : va oltre il livello legislativo, coinvolgendo altri livelli normativi come quello regolamentare oppure la previsione di nuove intese che non richiedono l’iter di approvazione parlamentare. Inoltre, vengono attivati dei collegamenti tra organi statali e confessionali (ad esempio, tra la conferenza episcopale italiana e gli organi dell’esecutivo) che stabiliscano le modalità specifiche per l’adozione di atti amministrativi e per l’attuazione degli impegni bilaterali. Il tema dei beni culturali di interesse religioso assume una particolare rilevanza per la ricchezza culturale del nostro paese. La legislazione pattizia del 1984 pone l’accento proprio su questo aspetto, introducendo una disciplina che riconosce la necessità di una collaborazione strutturata tra Stato e chiesa, che diventa indispensabile per garantire una tutela efficace e un’adeguata valorizzazione del patrimonio storico, artistico e religioso. Tale collaborazione deve riconoscere e tutelare sia l’interesse religioso sia l’interesse culturale, cercando un’armonizzazione che eviti di sacrificare l’uno all’altro. L’art. 12 dell’Accordo di Villa Madama costituisce il punto di riferimento per la disciplina dei beni culturali di interesse religioso. Co.1 : “ la Santa sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l’applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interessi religioso appartenenti a enti istituzioni ecclesiastiche”. Il dettato sottolinea l’autonomia e la sovranità reciproca di Stato e chiesa, impedendo qualsiasi intromissione dell’uno nell’ordine dell’altro anche in virtù dell’art. 7 Cost. Questo evita di creare una res mixtae (mescolanza delle competenze) e salvaguarda l’indipendenza di ciascuna parte. Co. 2 : “la Santa sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l’onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe”. Il testo regola in modo particolare la gestione delle catacombe. Le “altre” catacombe (quelle ebraiche) sono state rese disponibili alla confessione ebraica, che le ha ricevute in uno stato di piena conservazione; infatti, la Santa sede si è presa cura di esse difendendole anche dalla furia nazifascista della 2º guerra mondiale. Il principio espresso dall’articolo 12 va interpretato in stretta relazione con l’art. 9 Cost. e con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice Urbani, d.lgs. 42/2004). Art. 9 Cost : esso inserisci i beni culturali in una prospettiva di sviluppo sostenibile e conservazione per le future generazioni. Esso è stato recentemente novellato con un nuovo comma che tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. Art. 9 Codice Urbani : esso dispone che il ministero, in accordo con le regioni, provveda alle esigenze del culto d’accordo con le rispettive autorità, per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni (sia della chiesa cattolica sia di altre confessioni).
Il codice urbani supera la limitazione del precedente Testo Unico dei beni culturali del 1939 che si riferiva solamente alle “cose appartenenti agli enti ecclesiastici”, riconoscendo il pluralismo religioso e creando un concetto unitario di “beni culturali di interesse religioso”. La disposizione non limita i pubblici pubblici poteri dal dovere dello stato di tutelare il patrimonio (non viola l’art. 9 Cost.), ma esige solamente che questi poteri pubblici vengano esercitati in modo da non ostacolare per quanto possibile il normale funzionamento delle celebrazioni liturgiche rituali. L’Accordo di Villa Madama e le successive intese evidenziano come la tutela del patrimonio culturale non riguardi esclusivamente i beni religiosi, ma l’intero patrimonio storico ed artistico (indipendentemente dall’appartenenza soggettiva). La collaborazione si articola su vari livelli:
designati.
definizione di queste intese.
attuare i programmi di intervento. L’intesa del 13 settembre del 1996 ha individuato gli interlocutori e definito le modalità di collaborazione, prevedendo riunioni periodiche per definire programmi e proposte di intervento (annuali e pluriennali), stabilire i relativi piani di spesa, ricevere informazioni dagli organi ecclesiastici per gli interventi che quest’ultimi intendono intraprendere. L’intesa del 2005 ha preso atto delle nuove disposizioni italiane ulteriormente innovando la collaborazione. Ha introdotto: