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Lezione n. Dal punto di vista sostanziale il diritto ecclesiastico è quella branca dell’ordinamento giuridico che concerne la relazione tra il diritto dello stato e i diritti delle confessioni religiose. L’evoluzione normativa che esprime l’evoluzione civile ci ha in qualche modo introdotto ad una visione molto più ampia del diritto ecclesiastico che è quella branca dell’ordinamento giuridico dello stato che guarda alla dimensione religiosa della persona e dei diritti sociali. Quindi non possiamo ridurre il diritto ecclesiastico al diritto dei rapporti tra lo stato e l’ordinamenti confessionali, perché la dimensione religiosa è una dimensione così personale e cosi inevitabile che guarda anche chi non professa alcuna religione positiva ossia riguarda anche l’ateo. Perciò il diritto ecclesiastico si occupa delle implicazioni giuridiche anche della libertà NEGATIVA della religione, cioè di coloro che non aderiscono ad alcun credo religioso e convintamente professano l’ateismo. DIMENSIONE RELIGIOSA PERSONA. Lo sguardo del diritto ecclesiastico italiano è lo sguardo che noi costantemente paragoniamo con quello della nostra Carta costituzionale. Questa carta ha un impianto personalista, cioè, guarda alla persona e alle realtà associative, gruppi sociali ove si svolge la personalità dell’individuo. L’individuo è un ed è guardato a prescindere dalle sue relazioni interpersonali, la persona è per definizione un dato relazionale cioè un io che si relazione con un tu, con altri tu, con un noi. La DIMESIONE RELIGIOSA è una dimensione ineliminabile della persona, perché tale dimensione è ineliminabile? Per dimensione religiosa si intende tutta quella area, quel livello profondo della persona che si esprime in certe domande. Che sono delle domande sul senso della vita e sul senso della realtà. Queste domande connotano la persona umana fin dal suo principio. Dimensione di domanda di fronte all’essere misterioso. Percorrendo la linea storica fino ad oggi ci accorgiamo che questo livello anima e vibra in tutta l’espressività umana, a livello estetico, speculativo, musica, letteratura. Interrogazione sul bene e sul male Perché il bene è bene? E il male è male? Chi dice che è bene e chi dice che è male?
Come si è arrivati alla stato-città del Vaticano? Con la risoluzione della questione romana che si è aperta con la breccia di Porta pia nel 1870 a seguito dell’aggressione nei confronti dello stato vicario da parte delle truppe italiane. Questo vulnus allo stato pontificio ha aperto una questione molto accesa soprattutto per la società civile italiana nei rapporti stato chiesa in Italia che si è chiusa con i PATTI LATERANENSI del 1929 con la creazione dello stato città del Vaticano. In realtà appartenevano al papa anche non solo la città di Roma ma anche alcuni palazzi importanti e diverse basiliche romane. Il trattato Laterano che chiude la questione romana riconosce la EXTRATERRITORIALITA’ di alcuni di questi palazzi. Questa qualifica che dà a quel palazzo un regime giuridico diverso rispetto agli altri palazzi. È una qualifica astratta. Il diritto è un fenomeno eminentemente umano ma con una buona dose di astrattezza. CARATTERI Esempio siamo su una spiaggia deserta e ci sono due o tre persone sicuramente siamo di fronte ad un fenomeno umano. N.B. con un individuo da solo ha poco a che fare con il diritto. Il diritto è un fenomeno umano connotato con caratteri di umanità. Secondo carattere è la socialità. Terzo carattere fondamentale perché si dia un’esperienza realmente giuridica ed è quello dell’organizzazione. Paolo grossi, uno dei più grandi giuristi italiani disse: immaginiamo una massa sconfusionata in un ufficio postale e uno dice di mettersi in fila. In questo esempio ci sono due tratti fondamentali ossia l’organizzazione, il corpo sociale si dà un’organizzazione, organizzazione meritevole di osservanza, cioè, è molto meglio mettersi in fila piuttosto che fare a cazzotti. Quindi abbiamo i caratteri dell’organizzazione e dell’osservanza. L’ordinamento giuridico è una parola dinamica, è una parola che descrive un movimento. L’ordinamento si muove perché la società lo genera. Qual è la responsabilità dei consociati nel generare il diritto? È quella di selezionare comportamenti meritevoli di essere osservati per la loro convenienza. Il compito del legislatore che dovrebbe essere in grado di selezionare quei comportamenti che rendono la vita del corpo sociale, una vita buona.
Il fenomeno dell’ordinamento giuridico così come è nato nella coscienza umana fin dall’inizio dal codice di Hammurabi al codice di napoleone tutte le epoche storiche hanno avvertito questa esigenza di darsi un ordine. Questa visione dell’ordinamento giuridico è una visione che chiama in causa la responsabilità di ciascuno. È all’origine del costituzionalismo del secondo dopo guerra, dopo le macerie del totalitarismo del 900, dopo la tragedia della seconda guerra mondiali i popoli hanno concepito le loro carte costituzionali in questa ottica. Papa paolo 6° o la storia è una cattiva maestra o noi siamo dei pessimi scolari. Noi dovremmo ricordare nasce da questa visione di speranza e di coraggio dopo le grandi guerre del 900 e da questo nasce anche una visione del diritto non chiusa nel positivismo giuridico che aveva dato prova del suo fallimento proprio con i totalitarismi del 900 bensì ad una visione aperta. Il diritto come ordinamento giuridico, questa visione rinnovata dell’esperienza giuridica che connota l’impostazione della seconda metà del Novecento fino ad oggi c’è posto per altri ordinamenti giuridici, oltre a quello dello stato. Il diritto non è solo il diritto dello stato, qui scopriamo la vocazione pluralistica del diritto. Pensiamo all’ordinamento europeo, ordinamento internazionale, giurisprudenza europea, convenzioni internazionali. Ci sono anche altri ordinamenti pensiamo a quello sportivo, ordini cavallereschi ed esistono anche gli ordinamenti confessionali di cui il più strutturato è l’ordinamento canonico ossia l’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica. Importanza del diritto canonico nella comprensione nel nostro diritto positivo perché la cultura giuridica occidentale nasce come frutto dal connubio tra diritto romano e diritto canonico. Per i grandi principi su cui si pongano, pensiamo al principio di ragionevolezza o al principio di proporzionalità che sono nevralgici nelle argomentazioni della corte costituzionali, nella Corte di cassazione, corti europee. Questi principi nascono nella elaborazione canonistica della legge concepita da san Tomaso come ordine della ragione. L’ordinamento canonico ha insieme agli altri ordinamenti una funzione nevralgica nella comprensione e presenta anche un’attualità perché è un ordinamento ancora vigente. Vi sono alcuni cittadini italiani che sono anche soggetti all’ordinamento canonico ad es. i battezzati. Questa visione del diritto è una visione eminentemente plurale.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Questa norma descrive il diritto di libertà religiosa secondo le 3 dimensioni tradizionali, cioè quella della professione di fede, quella della propaganda e quella del culto. Questa norma si è arricchita fino a riconoscervi la protezione del diritto di libertà negativa. ART 20 COST Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività IL legislatore ci dice che l’entità, le persone giuridiche che nascono per fini di culto non possono essere trattate in modo sfavorevole rispetto ad entità che nascono per altri fini nell’ordinamento italiano. Questo la dice lunga sulla forma di stato, un grande ecclesiasticista Carlo Cardia diceva sempre dimmi come tratti enti e ti dirò che stato sei. Cioè, tutto questo riconoscimento sarebbe lettera morta se un gruppo di cittadini si riunissero per un fine religioso, o creazione di un ente che si occupi della educazione religiosa dei giovani, immaginiamo se questo ente venisse trattato da un punto di vista fiscale, dei permessi, un ente cosi venisse trattato in modo sfavorevole rispetto ad un ente che si occupa creare una cooperativa sociale che si occupi di sostenibilità ambientale. Vorrebbe dire che discriminerebbe l’espressione in termini sociali, culturali, giuridici l’agire delle persone dentro l’ordinamento di chi ha un fine di culto. Questa disposizione nasce con lo scopo risarcitorio, perché le prime leggi del neonato stato italiano, sono le leggi eversive dell’asse ecclesiastico ossia le leggi che hanno consentito al regno italiano di incamerare tutti i beni. Questa norma dice mai più gli enti di matrice religiosa saranno trattati in modo svantaggioso rispetto agli altri enti. Ente Ecclesiastico = parrocchia, diocesi.
Il diritto ecclesiastico è una materia trasversale a tutta la scienza giuridica e certamente afferisce all’area del diritto pubblico. Sui fondamenti costituzionali dell‘ordinamento. Il diritto ecclesiastico è fortemente legato alla Carta costituzionale. La Carta costituzionale nasce da una concezione che guarda alla riflessione giuridica come ad una riflessione connaturata alla vita sociale. Diritto che nasce nel tempo della società ed è la società che consente al diritto di fondarsi in modo conveniente al perseguimento degli scopi sociali. Questa visione che sgancia oltre la concezione positivistica e monistica. Sarebbe tutto e solo dello stato quindi una norma generale e astratta volta a manipolare il reale, questa visione che si forma nei primissimi del 900 anteguerra del 15/18 si imprimeva di una sorta di ottimismo nel progresso. E di una sorta di convinzione della possibilità di manipolare tutto il reale. La disfatta della Prima guerra mondiale e poi l’esperienza dei totalitarismi imprimeranno definitivamente questa fiducia. Perché le carte costituzionale nascono da una Europa, un mondo ferito dalla disfatta della Seconda guerra mondiale e desideroso di costruire a partire forza vive della società civile per questo la nostra carta costituzionale è intrisa di personalismo e di socialità. Ermeneutica art 7 cost. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Innanzitutto, il primo comma, questa norma che non ha dato adito a grosse discussioni in sede interpretativa. È una norma molto importante, che racchiude in sé molti postulati che abbiamo già accennato. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Questa norma riconoscendo la sovranità e indipendenza dell’ordinamento dello stato e quello della chiesa, riconosce l’originarietà dell’ordinamento della chiesa, cioè la chiesa perché lo stato glielo concede non perché lo stato lo crea. Lo stato lo riconosce, cioè, riconosce un dato. L’ordinamento della Chiesa cattolica si chiamo ordinamento canonico. Con questo articolo il costituente riconosce la giuridicità indipendente dal diritto dello stato di questo ordinamento.
In modo ancora più radicale l’idea della ratio della legge , delle sue ragioni e la sua congruenza con la realtà, ci sarebbe estranea senza quella definizione di legge che dobbiamo a Tomaso d’Aquino, che prende da Aristotele che la legge è l’ordine della ragione, funzionale al bene comune. Tutto questo è nel DNA della nostra cultura giuridica contemporanea. Un altro dato ancora più interessante: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Qui reciproco assetto di stato e chiesa. Come si relazionano queste due realtà? Sono sullo stesso piano, si relazionano in modo paritario. Nota che deriva dall’impostazione originale del cristianesimo nei rapporti tra potere religioso e potere politico. Fino alla liberazione, fino ad un momento preciso che è registrato nel vangelo, il potere religioso coincideva con il potere politico. Immaginiamo la storia antica pre cristiana faceva coincidere la massima autorità politica con la massima autorità religiosa. Quando si rompe questo monismo? Si rompe in un momento specifico della vita di Gesù quando viene interrogato per il tributo a Cesare. I farisei per metterlo in difficolta gli dicono ma Maestro ma i tuoi discepoli pagano le tasse? Se lui avesse detto si, lo avrebbero considerato un traditore perché pagava il tributo perché erano invasori. Se avesse detto no, sarebbe stato denunciato ai romani come sovversivo. Nella sua intelligenza divina dice a Pietro vai a prendere un pesce, tiragli fuori una moneta e portala qui. Di chi è L’immagine stampata su questa moneta dice ai farisei? Gesù disse DATE A CESARE Ciò CHE è DI CESARE E A DIO QUEL CHE è DI DIO. In quel momento si infrange un monolite. I cristiani sono stati martirizzati perché non volevano dare il tributo all’imperatore. Questo è un germoglio, una battuta che travaglio ha suscitato nella storia. un travaglio che non è mai finito perché il potere politico cerca di tributarsi anche tutta la devozione dell’uomo anche quella religiosa, e il potere religioso vuole anche una sudditanza politica.
La storia umana è un cammino drammatico. Pensiamo alla parità di genere, quando nasce? Non c’è più giudeo né ebreo, né schiavo né libero, né uomo né donna, ma voi siete tutti uno in cristo Gesù (SAN PAOLO) Stessa cosa per la questione della schiavitù Sono tutti scintille che accendono un fuoco che non si spegne perché a seconda delle diverse storie l’accento su uno o sull’altro ha portato a soluzioni diverse. Per quanto riguarda la questione potere politico e potere religioso, la distinzione dei due poteri ha dato adito a diversi sistemi del rapporto stato-chiesa. A una tensione che in alcune epoche storiche si è accentuato l’aspetto politico del potere religioso e in altre si è accentuato l’aspetto religioso del potere politico. Una volta che si è infranto il monolite si è aperto un varco a varie risoluzioni. Quali sono i principi cardini di questa dualità così come le hanno elaborato i canonisti medievali? Innanzitutto il principio della dualità stessa il principio secondo cui il genere umano non può essere governato solo dallo stato nelle sue varie forme, divisioni territoriali ma deve in qualche misura essere guidato anche dalla chiesa che supera nel tempo e nello spazio quello dello stato ma a questo coordinato conduce al bene della persona. Questo indica una sovranità ed una autonomia nei rispettivi campi. In ciascun campo l’uno e l’altro sono sovrani nel senso che ciascuno nel suo campo non riconosce all’altro la superiorità, ciascuno è signore del proprio campo. In terzo luogo, la possibilità di cooperazione e di coordinazione per i due enti nella loro attività perché identico è l’oggetto cioè l’essere umano. Soggetto genere umano. Questi 2000 anni di storia sono segnati da diversi modelli di coordinamento e cooperazione, anche da lunghe separazioni. Perché l’assetto della chiesa può essere quello di coordinamento che varia di intensità, di varia intensità, tentativi di invasioni di uno nel campo dell’altro e viceversa. Es. cesaropapismo quando il papa assume i poteri temporali Giurisdizionalismo quando invece è lo stato pretende di ordinare i vescovi, pretende di ingerirsi nella vita della chiesa. Separatismo: reciproca indifferenza delle due realtà, pensiamo al separatismo francese che si connota di laicità è diverso del separatismo americano che è un separatismo amico del pluralismo confessionale e delle religioni.
Queste competenze si delimitano, si risolvono di comune accordo. Lo strumento principe che dal 1022 ad oggi ha fatto buona prova tanto da essere considerato uno strumento di diritto per coordinare i rapporti stato chiesa è il CONCORDATO. La santa sede continua a stipulare concordati con paesi es. cè stata una stagione lunghissima e recente di concordati con i paesi africani. Anche concordati con i paesi dell’est Europa. Ci sono riforme dei concordati risalenti al passato. L’Italia ha avuto una riforma importantissima, cioè i patti lateranensi , non sono più gli stessi del 29, i patti lateranensi si compongono di un trattato che regola lo stato città del Vaticano che è tutt’ora in vigore. E si componevano di un concordato che regolava l’insegnamento della religione cattolica in Italia. Si è dato vita ad un nuovo concordato nel 1984 con l’accordo di Villa Madama. La stessa Francia caratterizzata da una laicità spinta ha tutta una serie accordi molti amichevoli con la santa sede. La competenza delle competenze si risolve essenzialmente di comune accordo. Non c’è una soluzione dottrinale, bisognerebbe dire o che sia lo stato a decidere ma allora non sarebbero più sullo stesso piano, stessa cosa se fosse la santa sede a decidere si violerebbe il principio paritario. Qualche problema in più ha destato il secondo comma dell’art 7. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Siamo nel 1948, la Carta costituzionale della neonata repubblica italiana cita nei principi fondamentali, viene nominato nei principi fondamentali della carta costituzionale un atto bilaterale siglato da Mussolini. Per quale ragione tutti i padri costituenti non volevano più saperne di un istante di richiamo al fascismo? Se si è scelto, e anche il partito comunista ha votato per la menzione esplicita dei patti nel corpo della costituzione doveva esserci un motivo molto serio. Il motivo per cui si è mantenuto è un motivo storico e cioè di preservare da qualsiasi tipo di discussione, preservare dalla messa in discussione la soluzione alla questione romana che era stata siglata con il trattato del Laterano e la creazione dello stato città del Vaticano. Mettere a repentaglio della legge ordinaria questa soluzione avrebbe distrutto un principio al quale il popolo italiano era molto legato. La dottrina si è a lungo interrogata sul significato tecnico del richiamo dei patti lateranensi.
Per altro la norma è concepita in modo da prevedere una sorta di via d’uscita e cioè la possibilità di una modificazione dei patti negoziata tra le parti senza procedimento aggravato della revisione costituzionale o anche la possibilità di una modifica dei patti da parte dello stato con procedimento di revisione costituzionale. Il costituente era ben consapevole che questo articolato normativo di caratura internazionale avrebbe avuto bisogno di modifiche nel tempo, tanto che tutta la norma detta sostanzialmente le modalità di modifiche. Preservarne la soluzione politica e di aprire in modo ordinato alle necessarie modificazioni. i giuristi che si sono dedicati all’art 7 hanno affermato che con questa norma i patti erano stati costituzionalizzati. Con questa parola, la dottrina interviene a dire che la costituzione aveva recepito le norme degli accordi del 29 dando a ciascuna di esse lo stesso valore formale delle norme costituzionali. Quindi avevano rango costituzionale il che significava che prevalevano sulle leggi ordinare relative alle medesime materie. E addirittura trattandosi di norme speciali ossia riguardanti materie specifiche di rango costituzionale non solo nessuna legge ordinaria avrebbe potuto prevalere. Non solo prevalgono rispetto alle norme materiali riguardanti le stesse materie ma anche avrebbero potuto prevalere sulle norme costituzionali generali. Alcuni autori cominciarono a ritenere che l’art 7 avrebbe costituzionalizzato il principio concordatario. Diverse interpretazioni dottrinali:
Rispetto agli effetti dell’art 7 capoverso ha sui poteri dello stato dell’ordinamento internazionale questa norma costituzionale avrebbe privato il governo italiano della legittimazione a denunciare i patti. Cioè, quando parliamo nell’art 7 dei patti lateranensi essi sono uno strumento internazionale in quanto richiamati dalla costituzione, questo richiamo delegittimerebbe dal denunciare i patti dell’ordinamento internazionale. Il secondo aspetto rispetto all’ambito interno la norma avrebbe escluso la competenza del legislatore ordinario ad abrogare, modificare, derogare e sospendere le norme della legge esecutiva dei patti. Nel caso di mutamento delle circostanze poste alla base dei patti il governo sarebbe legittimato solo ad intavolare trattative con la santa sede e a procedere in caso di fallimento di queste a una delegificazione delle norme di origine concordataria con legge costituzionale. Queste tesi hanno delle sfumature differenti, all’atto pratico ci dicono che qualsiasi modificazione può essere o concordata o esito della procedura di revisione costituzionale, quindi, non hanno una grossa valenza pratica ma hanno un importanza culturale perché cercano di ridimensionare questo richiamo per preservare l’intangibilità della tutela costituzionale da qualsiasi retaggio del passato. Una parola rispetto alla natura di queste norme è una parola definita dalla Corte costituzionale. La Corte costituzionale ha colto le questioni sollevate sui patti lateranensi , sulla costituzionalità delle norme dei patti lateranensi. La corte cost. ha quindi colto l’occasione per le questioni sollevate sui patti sia per inquadrare i problemi dei rapporti fra la costituzione e le norme derivate dai patti del 29 sia anche per testare la propria competenza sui rapporti tra la legge italiana e quelle esecutive del trattato. I rapporti con questi due ordinamenti, altri rispetto all’ordinamento italiano è stato fondamentale per tagliarsi la sua competenza. La corte cosa ha fatto? Ha compreso nell’ambito della propria competenza non solo il giudizio sulla legittimità costituzionale delle norme di legge ordinaria ma anche il giudizio sulla legittimità costituzionale delle norme costituzionali. Ma non solo per i profili di illegittimità formale, cioè quando una legge costituzionale viene emanata senza osservare l’iter necessario. Ma la corte si ritiene giudice anche della legittimità sostanziale delle norme costituzionali perché la corte costituzionale possa ritenersi giudice della legittimità sostanziale delle norme costituzionali vuol dire che ne è giunta alla luce non delle altre norme costituzionali scritte ma alla luce che quella che la dottrina chiama costituzione materiale, cioè alla luce di quelle norme materiali non scritte che costituiscono i principi supremi su cui poggia l’ordinamento costituzionale. Alla luce di qualcosa che viene prima delle norme costituzionali stesse.
La Corte costituzionale affronta la questione dell’art 7 dopo 15 anni dalla sua entrata in funzione. Definisce la sua competenza in una sentenza n.30 del 1971 importantissima in cui la corte dice che l’art 7 non sancisce solo un generico principio pattizio quando nella disciplina dei rapporti fra lo stato e la Chiesa cattolica. Ma contiene altresì un preciso riferimento al concordato in vigore e in relazione al compiuto di questo ha prodotto diritto. Per precisare quale fosse il diritto prodotto dall’art 7, la corte ha collegato la disposizione del secondo comma dell’art 7 con il primo comma per osservare che riconoscendo una posizione reciproca sovranità e indipendenza allo stato e alla chiesa, il richiamo dei patti non può avere forza di negare il principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello stato e sotto questo profilo ha ammesso il proprio sindacato di costituzionalità. In riferimento ai principi supremi dello stato ha fatto discutere molto la dottrina. Se le norme dei patti lateranensi potevano essere dichiarate incostituzionali solo nel caso in cui avessero violato i principi supremi dell’ordinamento dello stato non potevano che essere norme di natura costituzionale. La corte ha riconosciuto il rango costituzionale delle norme dei patti lateranensi La corte giudica la legittimità sostanziale delle norme costituzionali in forza dei principi supremi dell’ordinamento, riguardo all’art 7 la corte dice non sancisce soltanto un generico principio riguardanti lo stato e la chiesa devono essere concordate, ma ha prodotto diritto, un diritto specifico (es.matrimonio), questo diritto non può essere in contrasto con quanto è sancito nel primo comma, e quindi in forza dei principi supremi dell’ordinamento, io corte costituzionale sono competente a dichiarare l’illegittimità costituzionale. Questo diritto prodotto ha rango costituzionale, posso giudicarlo in virtù solo del principio supremo. Fin da subito la giurisprudenza costituzionale ha giocato una parte decisiva nei contenuti della nostra disciplina.
Le garanzie personali riguardavano le immunità riservate alle persone investite di funzioni supreme della gerarchia ecclesiastica e alla garanzia di libertà dell’esercizio di tali funzioni es. riconoscimento della sacralità della persona del santo padre e garanzie relative equiparate a quelle del re d’Italia. Il santo padre non viene equiparato ad un sovrano straniero bensì al re d’Italia, questo è un riconoscimento molto forte e oggettivo del significato della sua persona anche per il neonato regno italiano, che voleva marcarsi come un regno assolutamente non prono all’autorità del pontefice. Così pure viene garantita l’immunità di diritto internazionale e la protezione del collegio cardinalizio ossia i cardinali, soprattutto viene garantita la libertà di movimento nel territorio italiano nel caso del conclave cioè nel caso in cui il pontefice viene a mancare e si vede procedere la sua elezione, tutti i cardinali residenti in qualsiasi parte del mondo hanno libero accesso al territorio senza bisogno di alcun tipo di controllo o di permesso particolare. Quanto alle garanzie reali , la soluzione tecnica per continuare a consentire la fruizione dei palazzi apostolici al santo padre e alla curia romana è molto interessante perché i palazzi sono stati espropriati ma vengono restituiti in godimento al pontefice e alla curia. Legge giocata sulle differenze che esistono tra i diritti reali. I pregi di questa soluzione erano sicuramente enormi ma la santa sede NON l’ha mai accettata. Per quale motivo? È una legge ordinaria dello stato italiano, offriva si delle buone garanzie ma la santa sede non l’ha accettata perché la legge ordinaria può essere modificata senza problemi dal legislatore italiano e essendo una legge ordinaria ed è unilaterale, la soluzione era concessa ma non era concordata. Il fatto che fosse una legge ordinaria e quindi NON di rango internazionale mostrava il vulnus più importante e cioè che non sarebbe stata in grado di resistere e di proteggere la santa sede in caso di conflitti. Noi siamo abituati ad una narrazione per cui i patti lateranensi sono stipulati in accordo con il regime fascista, frutto del fascismo in Italia e della sua volontà di captarsi la benevolenza della chiesa e dei cattolici. In questo c’è sicuramente una parte di vero che si comprende bene anche nella fase applicativa del concordato lateranense, già all’indomani della stipulazione dei patti si apre un grosso dissidio tra sante sede e stato italiano riguardo all’associazionismo cattolico. La conciliazione tra stato chiesa è fortemente voluta dal popolo italiano. Siamo tra la fine del 800 e inizio 900, siamo nella grande stagione di protagonismo dei cattolici nella vita civili e sociale italiana, un tessuto di opere sociali molto importanti, negli anni in cui si delinea la dottrina della chiesa, la chiesa affronta la questione operaia, è un
momento di grande fervore intellettuale sociale e caritativo. Brescia è un faro da questo punto di vista. Lo scoppio della Prima guerra mondiale mette duramente alla prova lo società civile italiana che trova nelle forze vive del cattolicesimo una solidarietà che permette di affrontare il dramma della guerra e lo stato ha nella chiesa ha un interlocutore prezioso per sostenere il popolo in questa prova. Comincia in questi anni il ritornello che parla della guerra come un’inutile strage. Tutto questo ricompatta sostanzialmente quella lacerazione che si era aperta con non expedit che era il divieto che pio 9 impose ai cattolici italiani di non prendere parte alla vita politica dello stato italiano usurpatore dei beni del papa e in qualche modo della sua assunzione a suddito del regno. Questo divieto viene superato nella sostanza, nell’esperienza del dramma della guerra. Abbiamo tracce negli archivi ecclesiastici di una sorta di conciliazione segreta. Di contatti tra il ministro per gli affari del culto che era anche l’ambasciatore italiano presso la santa sede con la segreteria di stato che era una congregazione prima e dicastero poi della curia romana, che si occupava dei rapporti come ora si occupa in una delle sue sezioni dei rapporti del pontefice quindi santa sede e stati di tutto il mondo. Abbiamo una traccia precisa di contatti intensi tra segreteria di stato e ministero degli affari dei culti per una conciliazione in cui si sarebbe concesso al santo padre una sovranità territoriale minuscola ma totalmente indipendente quindi vedete il cuore della conciliazione era già oggetto di dialogo tra le parti ben prima della presa di potere di mussolini nel 1922. Siamo proprio nella stagione della Prima guerra mondiale. Le condizioni politiche per siglare i patti maturano evidentemente durante il periodo fascista e l’11 si giunge alla conciliazione. È interessante cogliere l’animo con la quale la santa sede guardava a questo patto perché ci da un ulteriore elemento di contesto per capire la funzione che vedeva assegnata a questo incontro di volontà. Discorso di Pio 11 ai parroci e ai predicatori di Roma del periodo quaresimale che il papa tenne 11 febbraio del 29 mentre contemporaneamente il cardinale Gasparri e Benito Mussolini siglavano l’accordo. Allocuzione Proprio in questo giorno, anzi in questa stessa ora, e forse in questo preciso momento, lassù nel Nostro Palazzo del Laterano (stavamo per dire, parlando a parroci, nella Nostra casa parrocchiale) da parte dell’Eminentissimo Cardinale Segretario di Stato come Nostro Plenipotenziario e da parte del Cavaliere Mussolini come Plenipotenziario di Sua Maestà il Re d’Italia, si sottoscrivono un Trattato ed un Concordato.
Santa Sede una vera e propria e reale sovranità territoriale (non conoscendosi nel mondo,