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appunti diritto ecclesiastico completi
Tipologia: Dispense
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L’espressione d.e. va a specificare il ramo del diritto costituito dall’insieme delle norme, di diritto pubblico e privato, che danno specifica rilevanza giuridica, e disciplinano IL FATTORE RELIGIOSO INDIVIDUALE E ASSOCIATO e le relazioni di uno stato con le confessioni religiose. Si tratta di principi e regole che danno RILEVANZA E TUTELA AL FATTORE RELIGIOSO (credenze dell’uomo organizzate in una sistemazione generale del mondo riferita a realtà sacre e frutto di una comunicazione morale) e ai PROFILI ISTITUZIONALI delle formazioni sociali che selezionano e disciplinano gli interessi umani per il raggiungimento di finalità collegate a quel fattore. Il nostro diritto ecclesiastico ha un carattere laico e neutrale della repubblica. La laicità mira a tutelare le libertà di religione e di convinzione individuali e collettive, sia dei credenti sia dei non credenti , e a favorire un modello di pluralismo religioso culturale tale per cui ci deve essere un uguale trattamento di tutti gli individui. Il tutto è collegato al principio della meritatevolezza dell’interesse religioso , ricondotto al quadro dello sviluppo della persona umana e del progresso spirituale (risp. art. 3 c.2 Cost + art. 4 c.2 Cost.). Le credenze religiose costituiscono la identità personale che viene riconosciuta e garantita dall’art. 2 della nostra Carta. Le esperienze di fede sono caratterizzate dall’ aspetto collettivo e dall’ aspetto istituzionale. Le comunità stabili e organizzate di fedeli hanno dato vita ad ordinamenti giuridici proprio e indipendenti dagli stati, anche se operano su un territorio in cui non sono legittimate ad esercitare poteri autoritativi: il territorio è elemento costitutivo della sovranità degli stati. Spesso possono crearsi disguidi per dei conflitti inter-istituzionali che pongono in evidenza la necessità del bilanciamento tra il principio della sovranità dello stato e quello della autonomia ed indipendenza delle confessioni. Spesso si creano conflitti di lealtà tra i doveri del cittadino e la fedeltà alle proprie convinzioni per difficoltà a rispettare entrambe le normative. Questi conflitti spesso sono da ostacolo alla piena garanzia della libertà di coscienza. Vengono a crearsi quindi dei nuovi conflitti di lealtà, che possono riguardare i cittadini-fedeli quando la legge civile imponga condotte contrarie al credo professato e anche i cittadini non-credenti quando la legge civile, in forza di pretesi principi non negoziabili, prescrive condotte vincolanti solo perché conformi a precetti giuridici o etici di una confessione, o quando vieta condotte solo perché conformi o difformi gli uni dagli altri. Le leggi facoltizzanti danno la possibilità di scegliere tra una pluralità di condotte ugualmente lecite alla decisione libera dei cittadini, e risultano idonee a comporre i potenziali conflitti di valore di fedeltà e di lealtà. Si possono distinguere tre fasi nella storia del diritto ecclesiastico in italia:
Se si guarda all’aspetto di fini-valori perseguiti abbiamo: -lo stato confessionista che ha una religione propria (Statuto del regno Albertino proclamava la religione cattolica come la sola religione dello stato), o dominante, e coordina il suo ordinamento con i principi di quella fede. -lo stato laico che accoglie il principio della distinzione tra la sfera temporale (il profano) e quella spirituale (il sacro), riconosce e garantisce il pluralismo confessionale ed una condizione di parità tra tutte le confessioni. Se si guarda all’aspetto dei poteri abbiamo -lo stato unionista che è governato da autorità che detengono sia potere religioso che statuale (città del vaticano) -lo stato separatista che mantiene separati il fondamento e l’esercizio dei poteri di governo e l’organizzazione degli apparati pubblici da quel della chiesa. Gli stati possono ritenere che gli interessi religiosi sia meritevoli di tutela, sia accordata in generale dal diritto comune, o di una specifica tutela assicurata mediante disciplina unilaterale o regolamentazione pattizia. Altrimenti l’ordinamento può assumere una natura di indifferenza o anche di contrarietà. CAPITOLO 2: LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO Le principali sono
istituita la città del vaticano, dal concordato che regolava la condizione della chiesa in italia e da 4 allegati.
concordato nella parte relativa al matrimonio
regolato la condizione della chiesa in italia (del 1984 ) [Accordo 1984 ha introdotto nuova categoria fonte bilaterale perché prevede accordi di secondo livello → art.13. dispone che ulteriori materie dove c’è esigenza di collaborazione tra stato e conferenza episcopale italiana possono essere regolate successivamente con nuovi accordi → intese di natura accessoria. Non a tutte le intese di 2° livello è stata data diretta esecuzione tramite fonte di diritto internazionale. Per un verso si pensa che con l’art. 13.2 accordo abbia dato via a deconcordatarizzazione delle intese con la CEI che vengono rese esecutive con decreto del presidente della repubblica e sfuggono al parlamento per controllo-indirizzo e controllo-sindacato.]
cattolica
conferenza episcopale italiana CEI Il 4 Aprile 2007 il Governo ha stipulato anche una intesa generale con la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, per la quale non è stato ancora completato l’iter parlamentare di approvazione. LE FONTI DI PRODUZIONE (DI DIR. INTERNAZIONALE E DELL’UE; DI DIRITTO INTERNO, UNILATERALI E PATTIZIE) Abbiamo fonti:
idonee a risolvere in via preventiva sia i conflitti inter-istituzionali, sia quelli individuali di lealtà, tenendo conto delle specificità di ogni confessione. I rapporti tra governo e P.A. con la fede sono ispirati a un modello relazionale di discrezionalità politica, opacità e selettività; questo ha portato a snaturare lo strumento degli accordi delle confessioni utilizzato per poter accedere al finanziamento pubblico (riparto dell’8x1000). Il sotto-sistema delle fonti è caratterizzato dall’auto-limitazione dei poteri sovrani della repubblica che comporta per i poteri dello stato sia il divieto di violare l’indipendenza delle confessioni, dia il divieto di dettare in modo unilaterale la specifica disciplina dei rapporti dello stato con una confessione. L’ obbligo costituzionale del rispetto dell’ indipendenza/autonomia delle confessioni sostanzia il principio della distinzione degli ordini che costituisce il nucleo fondamentale del principio supremo di laicità : obbligo costituzionale di regolare i rapporti con le confessioni religiose, integra il principio di bilateralità pattizia. La conclusione di accordi con le confessioni religiose rientra tra i poteri di Governo ma risultano ancora mancanti norme specificate di questo potere. E’ in atto, ad opera del parlamento, un controllo preventivo dell’operato del Governo riconducibile all’istituto del controllo-indirizzo. Al parlamento compete di diritto l’esercizio del controllo-sindacato, ossia il potere di emanare le leggi esecuzione o approvazione degli accordi, ratificando o no l’operato del governo: la materia dunque è coperta da riserva di legge. Si ritiene che l’art. 13.2. dell’Accordo del 1984 nella parte in cui prevede che ulteriori materie possano essere regolate anche da intese tra le competenti autorità dello stato e la CEI, abbia aperto la via a nuovi strumenti per la disciplina di questa materia, che non hanno natura giuridica di concordato e dei loro accordi modificativi. Si passa dunque da una concezione di modello concordatario o pattizio, ad un modello convenzionale alla cui struttura concorrono accordi di svariata natura. Le intese di secondo livello sfuggono al controllo del parlamento perché sono rese esecutive con decreto del presidente della repubblica previa deliberazione collegiale del Consiglio. In linea generale la relazione tra normativa di principio e di dettaglio va intesa nel senso che la prima prescrive obiettivi da perseguire e criteri da adottare, mentre la seconda individua gli strumenti concreti da usare e le modalità di uso. Questa disciplina può essere dichiarata in forma espressa nell’accordo o resa necessaria dal suo contenuto e dallo scopo previsto dalle parti; è rimessa, talvolta, ad ulteriori intese tra le parti originali o tra altri soggetti a esse riconducibili (CEI per la Santa Chiesa). LE FONTI E LA RIFORMA IN SENSO FEDERALISTA DELLA COSTITUZIONE La riforma federalista (L. cost. N. 3 del 2001) ha innovato il riparto delle competenze legislative tra stato e regioni, ma non ha innovato la disciplina dei rapporti tra repubblica e le confessioni. Questa materia è riservata allo stato che ha legislazione esclusiva. Per questi rapporti si intendono l’insieme dei beni e dei valori da ricondurre al micro- sistema delle norme costituzionali che presiedono alle esperienze individuali e collettive di fede, la cui disciplina specifica rimessa agli strumenti attizzi nel rispetto della sovranità dello stato e della indipendenza delle confessioni. Di regola le regioni, nell’esercizio delle loro competenze e nel rispetto delle norme di derivazione pattizia, hanno il potere di concorrere a precisare eventuali presupposti dell’applicazione di queste ultime, e di definire elementi di queste fattispecie da esse disciplinate. La promozione della libertà di religione, siccome è Tesa ad un progresso spirituale della persona, non è attribuzione monopolistica dello stato e della amministrazione
centrale, né può diventare oggetto di contesa tra i distinti livelli di legislazione e di governo; è necessario che misure predisposte a questo scopo nell’esercizio di una competenza propria della regione non costituiscano strumenti di politica ecclesiastica, né interferenze con la disciplina state dei rapporti con le confessioni. Si può parlare quindi di diritto ecclesiastico regionale. L’art. 117 dispone ancora che spetta alle Regioni la potestà legislativa nelle materie di legislazione concorrente ma riserva alla legislazione dello stato la determinazione dei principi fondamentali a mezzo di norme espressive di scelte politiche-legislative fondamentali o comunque di criteri e modalità generali in grado di orientare l’esercizio del potere legislativo statale e regionale: è riservata cioè allo stato una funzione direttiva per la salvaguardia degli interessi e valori unitari. LE FONTI CONVENZIONALI DI DIRITTO INTERNAZIONALE QUALI FONTI INTERPOSTE Le fonti internazionali di interesse per il diritto ecclesiastico sono per lo più mirate alla salvaguardia della libertà di pensiero, coscienza e religione. Sebbene a livello internazionale non ci sia ancora uno strumento giuridico vincolante rivolto alla disciplina della libertà di coscienza e religione, il complesso di atti internazionali delinea un articolato sistema di garanzie e di controlli nel contesto della tutela internazionale dei diritti fondamentali. Rilievo primario lo hanno Art. 9 della CEDU, Art. 10 della Carta di Nizza, Art. 18 del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici. I diritti e le libertà possono solo eccezionalmente subire delle restrizioni, infatti l’art. 9 della CEDU consente solo quelle restrizioni che, stabilite dalla legge, costituiscono delle misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. La sicurezza degli stati, delle popolazioni, delle istituzioni è messa a dura prova dal terrorismo e integralismo religioso dei gruppi islamisti e dalle persecuzioni delle minoranze religiose. L’art. 17 della CEDU dice che nessuna disposizione della convenzione può essere interpretata come se implicasse per uno stato, un gruppo o un individuo, un qualsivoglia diritto a porre in essere una attività o a compiere un atto volto ad annullare, restringere i diritti o le libertà da essa riconosciute. I diritti e le libertà possono essere sottoposti solo a giustificate restrizioni nell’interesse della sicurezza nazionale e pubblica. Ognuna di esse, per essere giustificata deve essere prevista dalla legge, avere uno scopo legittimo, essere necessaria e proporzionata. LA POSIZIONE E IL RUOLO DELLE NORME DELLA CEDU Esse, secondo l’art. 117 hanno rango subcostituzionale , sono fonti interposte, chiodi rango subordinato alla costituzione, ma intermedio tra questa e la legge ordinaria. Tra gli obblighi dell’Italia c’è quello di adeguare la propria legislazione alle nome di tale trattato, nel significato attribuito dalla corte istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione. Gli stati contraenti hanno riconosciuto nella CEDU una funzione interpretativa eminente. Le norme della CEDU integrano il parametro costituzionale espresso dal 117 c. 1 cost. Nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Dunque se si profila un contrasto tra norma interna e norma CEDU, che non è superabile con interpretazione, il giudice comune siccome non può limitarsi alla non applicazione della norma interna, deve denunciare
nella materia specifica della qualificazione degli stati membri (pluralista, laico ecc.) e non può ingerire nella scelta di questi stati. In effetti il segno distintivo è dato dal localismo delle politiche nazionali materia di rapporti con le confessioni. L’art. 13 TFUE ritiene che la UE debba mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le chiese e le organizzazioni filosofiche e non confessionali. Esso si realizza attraverso plurime modalità relazionali, ma senza la stipula di accordi; un dialogo aperto vuol dire che chiunque ne può prendere parte. Trasparente vuol dire che ognuno ha il diritto di conoscere in ogni momento quali soggetti vi prendano parte e che ne devono essere conoscibili gli obiettivi e i risultati per mezzo di un sistema di informazioni sulle vicende che ne costituiscono l’oggetto. Regolare significa che la commissione intrattiene un dialogo permanente con i partecipanti e differenti livelli. I provvedimenti e le politiche della UE producono effetti nelle discipline nazionali, attraverso due strumenti: i regolamenti obbligatori in ogni loro parte e di immediata e diretta applicazione a tutti gli stati membri, e le direttive che vincolano gli stati membri riguardo agli obiettivi da conseguire, ma lasciano loro una certa libertà quanto alle modalità di recepimento e di attuazione. GLI ACCORDI DI SECONDO LIVELLO Detti anche ‘derivati’, si riferiscono a quelle materie in cui serve una intesa tra Stato e CEI, rendendo così la materia ‘potenzialmente illimitata’. L’opinione contraria però sembra cogliere il fatto che le intese di questo genere hanno natura accessoria e assolvono alla funzione di dettare la disciplina applicativa, di integrazione, di dettaglio, di specificazione , rispetto alle disposizioni generali regolatrici della materia contenute nell’Accordo o nella legislazione italiana. Un diffuso disordine nella produzione normativa ha fatto si che non tutte le intese di secondo livello abbiano avuto esecuzione per il tramite di una apposita fonte di diritto interno; a volte hanno avuto attuazione solo indiretta consuma semplice menzione della intesa nella premessa dell’atto normativo. INTERPRETAZIONE DELLE NORME PATTIZIE Le regole del diritto internazionale si applicano alla interpretazione del Trattato lateranense e dell’accordo del 1984. Devono essere interpretati in -buona fede -seguendo il senso ordinario -nel loro contesto -alla luce di oggetto e scopo Il contesto comprende il preambolo e gli eventuali allegati Questi elementi sono costituenti un tutto unitario e sono la base di qualsiasi ricerca oggettiva e razionale. Nell’Accordo del 1984 fanno parte anche il Preambolo e il protocollo addizionale. Nel preambolo le parti hanno manifestato quali fossero i FONDAMENTI E I PRESUPPOSTI della volontà di apportare modifiche al Concordato Lateranense del
da all’art. 23 del Trattato lateranense non implicato nelle vicende modificative del concordato. La applicazione di questa norma avverrà in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani. La soluzione amichevole per eventuali difficoltà di interpretazione è prevista dall’Accordo che affida la conciliazione negoziale ad una commissione paritetica nominata dalle parti. In sede interpretativa non è possibile dare a un dispositivo di derivazione pattizia significati nuovi, anche perché altrimenti nella materia di rapporti dello stato con la chiesa cattolica potrebbero risultare violate le regole sulla produzione della normativa bilaterale. Nella interpretazione delle norme pattizie ogni eventuale limitazione delle sue competenze deve derivare da norma espressa. Le norme limitative sono soggette a interpretazione restrittiva. LE FONTI DI DIRITTO INTERNO DI DERIVAZIONE PATTIZIA Una problematica riguarda le leggi di approvazione/esecuzione degli accordi con le confessioni. Devono considerarsi forse tipica (rango costituzionale o ordinario) o atipica (di rango intermedio, dotate di una forza passiva di legge che non ne consente modifiche senza previo accordo)? Il problema riguarda anche la loro copertura costituzionale offerta dal richiamo della carta in modo diretto e specifico ai Patti lateranensi (con unico limite dei principi supremi), e in modo diretto ma in via generale alle modifiche dei P.L. La corte costituzionale ha affrontato il problema ritenendo costituzionalizzati i P.L., il principio pattizi, il principio concordatario, la regola di diritto internazionale e consuetudinario pacta sunt servanda. Il giudice delle leggi ha accolto si il sindacato di legittimità costituzionale delle fonti di derivazione pattizia (con riferimento ai P.L.) ma ritenendo che una pronuncia di illegittimità richieda l’accertamento della violazione di un principio supremo dell’ordinamento costituzionale , per la peculiare valenza del richiamo ai P.L. operato in maniera DIRETTA E PUNTUALE dal comma 2 dell’art. 7 della Carta, richiamo che, secondo corte, avrebbe prodotto diritto. Diversa soluzione vale per le modificazione dei patti lateranensi e per le intese che non sono specificatamente richiamate e sono quindi prive di un fondamento costituzionale: per l’atto normativo che ne realizza l’adattamento dell’ordinamento interno (legge di esecuzione) il limite costituzionale deve valere nella sua interezza, come accade per ogni altro atto normativo il cui parametro di legittimità è dato da ogni norma della costituzione e delle leggi costituzionali. La corte costituzionale ha infatti dichiarato inammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione dell’art. 1 L n. 810 del 1929 ritenuto anch’esso assistito da copertura costituzionale fornita dall’art. 7 comma 2, cost. Ai patti lateranensi ai quali ha dato piena e intera esecuzione. La richiesta era inammissibile per due ragioni: 1-perchè rivolta contro una fonte normativa assimilabile a norme costituzionali sotto il profilo della forza passiva o della resistenza alla abrogazione (no modifica o abrogazione da leggi ordinarie unilaterali) 2-perchè equiparabile ad una legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali per il necessario collegamento tra autorizzazione ratifica ed esecuzione degli accordi. L’interpretazione logico-sistematica del comma 2 art. 75 consente di riferire l’esclusione del referendum abrogativo con riguardo sia al momento della autorizzazione della ratifica, ma anche a quello della esclusione strettamente intesa. Non sono sottoponibili a referendum neanche le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato o costituzionalmente necessarie. Anomali= le piccole intese. Sono accordi con le confessioni religiose diverse da quella cattolica che costituiscono il necessario requisito per l’applicazione di una legge previamente emanata dallo stato in via unilaterale, disciplinandone le specifiche
Altra anomalia: riguarda il diffondersi di discipline generali di diritto comune che al loro interno ritagliano settori di favore, per istituzioni, associazioni appartenenti a confessioni religiose che hanno già avuto accesso alla regolamentazione in via bilaterale dei loro rapporti con lo stato. Queste discipline non mirano alla regolamentazione di specifici aspetti del carattere religioso dei fenomeni da regolamentare, ma lo prendono in considerazione per dettare in ragione di esso, discipline regolatore. Alla specificità delle fonti del diritto ecclesiastico si è andata affiancando la specificità nel diritto comune. LE SENTENZE ADDITIVE E MANIPOLATIVE DELLA CORTE COSTITUZIONALE Le fonti de diritto ecclesiastico, oltre ad avere registrato le modifiche apportate dalle sentenze di accoglimento della corte cost. Che hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale sia di norme di derivazione pattizia sia di atti aventi forza di legge emanati unilateralmente, sono anche state integrate occasionalmente dalle pronunce additive che integrano le lacune normative. Queste pronunce dichiarano la illegittimità costituzionale di una norma nella parte in cui non prevede una integrazione del dettato normativo che la corte ritiene ‘univoca e costituzionalmente obbligatoria. In queste sentenze additive quell’integrazione garantisce la legittimità costituzionale della norma in cui il legislatore abbia operato una irragionevole esclusione o omissione. Queste pronunce producono mutamenti normativi e sono assimilabili a vere e proprie fonti del diritto. La corte ha però escluso di poter pronunciare sentenze di incostituzionalità aventi valenze additive in materia penale per il principio di riserva di legge in materia di reati, bene e misure di sicurezza. La Corte ha ammesso le pronunce additive in materia di rapporti dello stato con le confessioni, ma ha escluso le pronunce additive estensive cioè quelle in cui l’addizione comporta l’estensione della disciplina pattizia. La corte può fare anche pronunce additive di principio quando non vi è la possibilità di una pronuncia e il legislatore tarda a provvedere a colmare la lacuna. In questi casi la corte, nel rispetto delle prerogative del parlamento, si limita ad enunciare un principio ispiratore della futura produzione normativa indicandone il contenuto. Cn le sentenze manipolative è sembrato che la corte abbai oltrepassato le sue competenze perché oltre che integrare, si è sostituita al legislatore nell’esercizio della potestà discrezionale di legiferare. La corte per esempio ha dichiarato la illegittimità del comma 1 del 404 cp sulle offese alla religione cattolica mediante vilipendio di cose, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni anziché la pena diminuita prevista dal 406 del c.penale, esercitando quindi il potere di quantificazione della pena da irrogare. LE FONTI DI PROVENIENZA CONFESSIONALE Le norme confessionali non hanno rilevanza immediata e diretta nell’ordinamento civile. Non mancano i casi di norme statuali che fanno espresso rinvio formale, ricettario o di presupposizione a norme confessionali, dando luogo a ipotesi di rilevanza. Il legislatore può inserire, nella qualificazione del fatto da disciplinare, il riferimento a elementi esterni all’ordinamento statale aventi carattere di normatività. Neanche gli statuti delle confessioni religiose fanno parte del sistema delle fonti. Ad essi è rimessa la disciplina dei profili organizzatori (non i contenuti delle credenze di fede), nei limiti del non contrasto con ordinamento giuridico italiano. La norma fonda direttamente una riserva esclusiva di competenza, che non comporta alterazione della gerarchia delle fonti perché gli statuti disciplinano materie estranee all’ordine proprio dello stato.
Le leggi civili che sono espressione di principi dell’ordinamento prevalgono sulle norme statutarie, espressione della autonomia confessionale, quando la loro concreta applicazione compromette i diritti inviolabili della persona, il cui rispetto ha assunto nell’ordinamento internazionale il ruolo di principio fondamentale. Le norme confessionali inoltre non possono essere usate per il conseguimento di fini propri dello stato, opera il divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare efficacia dei propri precetti. CAPITOLO 3: IL DIRITTO ECCLESIASTICO ITALIANO ‘PER PRINCIPI’ La Cost. Integra tra loro leggi, diritti e principi. I principi di diritto assolvono una funzione di assoluto rilievo per il diritto ecclesiastico, infatti danno sostanza a diritti e interessi e costituiscono il quadro normativo di riferimento in grado di colmare le lacune delle discipline legislative, di risolvere antinomia, di fare ordine e sistema. I principi consentono all’operatore del diritto un approccio alla regolamentazione della materia come a un corpo organico, un sistema, sono di guida alla ricerca di un quadro di compatibilità costituzionale per le norme che hanno costituito la struttura portante della legislazione ecclesiastica durante gli anni del fascismo. L’assetto complessivo dei principi concorre a delineare la architettura dl diritto ecclesiastico, che non è statica ma evolve e si modifica nel tempo in parallelo alla evoluzione. Ai cambiamenti della società. Questo processo non si sviluppa in modo lineare per 2 fattori di segno contrario connessi alla produzione legislativa: 1-vigenza di norme emanate prima della entrata in fiore della costituzione, ispirate a principi e mirate a finalità incompatibili con l’assetto democratico e l’impianto pluralista, causa di conflitti di norme, a cui non sempre il principio generale della abrogazione della norma antecedente riesce a porre rimedio 2-è sto dalla perdurante inerzia del legislatore che non ha ancora provveduto a una riforma organica della legislazione ecclesiastica di primario rilievo L’interprete può porre rimedio a queste due con il ricorso ai principi secondo la graduazione che di essi offre la gerarchia delle fonti (costituzione, ue, internazionale, cedo, ordinari) e in conformità al significato che assumono nel tempo. Per questa via si enuncia il passaggio dalla loro astratta enunciazione alla regola concretamente applicabile. I PRINCIPI SUPREMI E FONDAMENTALI La costituzione ha individuato questi principi supremi dell’ordinamento costituzionale che costituiscono dei limiti invalicabili e pongono le istanze irrinunciabili che caratterizzano l’ordinamento. Essi concorrono a delineare la forma repubblicana dello stato, sono sovraordinati a ogni altra fonte anche di rango costituzionale, e pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la costituzione, e come tali non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neanche da leggi di revisione o da altre leggi costituzionali. I principi supremi e i fondamentali (insieme ai diritti inalienabili della persona) operano come limite all’ingresso nell’ordinamento italiano tanto delle norme internazionali generalmente riconosciute, quanto alle norme di derivazione pattizia: sono quindi elementi identificativi e irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale. La coste costituzionale ha individuato 3 PRINCIPI SUPREMI posti all’apice delle fonti del diritto ecclesiastico: 1- il diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti connesso con il principio di democrazia, collegato ai diritti inviolabili dell’uomo che la cost. Garantisce, il cui nucleo essenziale impone l’assicurazione a tutti, per ogni controversia, di un giudice
PARTICOLARI MATERIE definite dalla legge, ance dei diritti soggettivi.Queste materie sono particolari rispetto a quelle devolve alla giurisdizione generale di legittimità: esse devono essere contrassegnate dalla circostanza che al p.a. agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino di fronte al giudice amministrativo. CAPITOLO 4: I PRINCIPI E LA LORO ATTUAZIONE Il Governo nel 1984 ha concluso con la Santa Sede l’ Accordo che apporta modificazioni al concordato lateranense avviando la stagione della intese (previste dall’art.8 c.3 cost.) disciplinando i rapporti con alcune confessioni di minoranza. L’opera di secolarizzazione avviata negli anni 70 è stata portata a termine con il processo di transizione dal modello confessionista al pluralismo confessionale. a) i governi hanno sempre fatto affermazioni generiche diminuenti in ordine alla attuazione dei principi costituzionali in materia di religione e convinzioni a cui hanno seguito provvedimenti e comportamenti che hanno avuto l’effetto di rafforzare il regime privilegiato cui gode la chiesa cattolica b) Le forze politiche sono state inclini a prestare ascolto ad alcune esigenze delle istituzioni ecclesiastiche e restie ad assolvere il ruolo di mediazione rappresentativa di un ambito vasto di interessi dei consociati in materia rdi religione. Lo stato e le autonomie locali si sono rilevai spesso restii e contrari a realizzare una politica di integrazione virtuosa tra la sfera delle politiche sociali e la sfera giuridica, mirata alla effettiva ed efficace tutela delle minoranze. Questo a causa di omissioni legislative rilevanti. La CARTA DEI VALORI DELLA CITTADINANZA E DELLA INTEGRAZIONE non ha conseguito risultati concreti apprezzabili per la sua natura di documento programmatico. c) La carta costituzionale ha svolto un ruolo di rilievo. Ha dato attuazione al diritto di libertà religiosa, ed ha potuto ricondurre la legislazione di derivazione pattizia nell’ambito della carta. Ha infatti affermato che le norme di derivazione pattizia IN SENSO STRETTO devono sottostare al giudizio di legittimità avendo a parametro i soli principi costituzionali, a differenza delle norme di derivazione pattizia in SENSO LATO (leggi di attuazione du competenza statuale) che hanno a parametro tute le norme della costituzione e le altre leggi costituzionali. LE SPECIFICHE COMPETENZE DEI POTERI E DELLE AUTORITA’ DELLO STATO Tutti i poteri dello stato incontrano nel loro operato il limite del rispetto del principio costituzionale della distinzione degli ordini: non possono svolgere attività nelle materie riservate alla competenza esclusiva delle confessioni. I poteri dello stato sono tenuti alla osservanza della costituzione e al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la IMPARZIALITA’ della amministrazione Il principio di laicità non esclude che lo stato offra il sostegno pubblico alle confessioni per mezzo di contribuzioni statali o occasionali, cessioni e concessioni in uso di beni a titolo gratuito, finanziamenti agevolati..il principio di laicità implica quindi garanzia dello stato per la salvaguardia della libertà di religione. In questo senso si legge anche la giurisprudenza della CEDU che sottolinea le obbligazioni positive degli stati membri per il conseguimento della medesima finalità. Il fine del sostegno pubblico deve essere quello pluralistico. Il perseguimento di fini di interessi generali (di tutte le confessioni) e il rispetto del pluralismo confessionale (uguale libertà di tutte) che presuppongono una cornice di regole volte ad assicurare la sussistenza di quei fini, la trasparenza delle procedure, la conoscibilità dei dati relativi agli interventi finanziati e a quelli esclusivi, e la concreta realizzazione dei primi nei tempi programmati.
pubblica sugli aspetti problematici, sulle tecniche diagnostiche, e dei progressi delle scienze biomediche. -il ministero dell’interno svolge funzioni e compiti generali pr quella parte della materia ecclesiastica che non concerne la disciplina dei rapporti. Attraverso il dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione che si articola nella direzione centrale degli affari dei culti e nella direzione centrale per l’amministrazione del fondo edifici di culto , esercita la competenza in materia di tutela dei diritti civili, compresi quelli delle confessioni religiose e svolge compiti e funzioni che le riguardano anche in coordinazione con altri ministeri. I maggiori compiti sono il riconoscimento degli enti ecclesiastici, approvazione della nomina dei ministri di culto di confessioni diverse dalla cattolica, vigilanza e tutela sugli enti delle medesime, amministrazione e la rappresentanza del fondo edifici di culto. Il ministero dell’interno stipula con le confessioni di minoranza le così dette piccole intese per determinare le specifiche modalità di applicazione delle norme unilaterali in materia previdenziale, la loro attuazione avviene a mezzo di decreti. -una consulta per l’islam italiano composta d 16 membri metà cittadini italiani, istituita nel 2005, è presieduta da un ministro che ne sceglie i membri tra persone di cultura e religione islamica e tra studiosi ed esperti. Ha funzione consultiva (tra stato e comunità islamica), si riunisce in via ordinaria 3 volte l’anno, svolge compiti di approfondimento per agevolare la attività ministeriale, elabora studi e formula pareri Nel 2010 è stato istituito anche il comitato per l’islam italiano che ha funzioni consultive è composto da 19 membri, mentre le personalità che lo compongono sono di nazionalità diversa ed esperti di religione, conoscitori profondi dell’islam, in grado di fornire proposte per l’approfondimento di alcuni temi. Fornisce elementi concreti er i temi legati alla immigrazione, con riguardo alla integrazione e all’esercizio dei diritti civili e per assicurare una migliore convivenza nella società italiana
rilevanti per il diritto ecclesiastico ma non esiste un approccio uniforme quanto ai principi ispiratori, ai criteri operativi, alla individuazione degli ambiti delle competenze. -i comuni svolgono le funzioni amministrative salvo quando è necessario assicurare l’esercizio unitario con il conferimento delle stesse a province, città metropolitane, regioni, stato etc. L’esercizio delle funzioni di culto ha rilievo in materia di edilizia di culto. Gli strumenti urbanistici comunali devono localizzare le aree del territorio destinate all’insediamento di servizi religiosi che comprendono edifici di culto. I comuni predispongono anche piani regolatori cimiteriali che possono prevedere reparti speciali e separati per chi professa culto diverso da quello cattolico.
organizzarsi secondo uno statuto. Ha inoltre evidenziato come per religione non debba solo intendersi un complesso di dottrine incentrato sulla esistenza di un essere supremo trascendente e sul concetto di salvezza dell’anima, perchè questo escluderebbe le religioni x esempio sciamaniche. La CEDU si è limitata a precisa che i principi professati da un movimento religioso devono essere dotati di sufficiente forza, serietà, coesione e importanza per essere considerati credenza religiosa. Eventuale attività commerciale non esclude il carattere religioso, basta che siano proventi destinati a scopi istituzionali di religione e non a scopo di lucro. Per i nuovi movimenti religiosi il Parlamento europeo ha indicato alcuni principi per verificarne la laicità: non dovrebbero richiedere ai minori un impegno di adesione a lungo termina, assicurare ai fedeli un periodo di riflessione prima di assumere impegni finanziari, libertà di contatti e corrispondenza tra associati, libertà di abbandonare la comunità. IL PLURALISMO CONFESSIONALE (ART.8 C.1) Esso proclama che sono tutte egualmente libere davanti alla legge , = pluralismo religioso. (periodo fascista=religione di stato, il trattato lateranense diceva che la religione cattolica era la sola. Era affiancata una rapida legislazione per gli altri culti ammessi, solo se non professavano principi e non seguivano riti contrari all’ordine pubblico e buon costume) Ora invece le confessioni godono di tutte le libertà, senza che esistano privilegi verso nessuna. Nell’art. 1 del protocollo addizionale all’accordo del 1984 la S. Sede e la repubblica nel rispetto dell’art. 8 dichiarano insieme di considerare non più in vigore il principio della religione di stato, abolito in seguito alla costituzione dello statuto Albertino con la cost. Del 1948. Esso è implicitamente abrogato. Pluralismo confessionale=legame con il diritto di libertà religiosa del singolo. Ogni disparità di trattamento posta da pubblici poteri rischia di diventare una compressione della libertà religiosa. Non sono fattori discriminanti né il numero di adesioni, o la maggiore ampiezza e intensità della reazione sociale, o la circostanza che abbiano stipulato o no una intesa con lo stato. LA DISTINZIONE DEGLI ORDINI (ART. 7 C.1) Secondo esso, stato e chiesa sono ognuno nel suo ordine, indipendenti e sovrani. Ordine =complesso di materie, interessi o contenuti su cui ognuno dei due soggetti esercita il potere sovrano di costituire un suo sistema di valori e principi, di produrre una regolamentazione giuridica. vi sono ambiti riservati alla competenza dello stato perché attengono a beni irrinunciabili propri della sfera temporale (il profano) e sottoposti alla esclusiva regolamentazione dell’ordinamento statuale (tutela salute e libertà). Le confessioni religiose esercitano invece la sovranità sulla sfera spirituale (iil sacro). Materie e interessi attinenti allo specifico religioso , come i principi posti a fondamento del credo, la disciplina dei riti, le cerimonie, le festività religiose. Forma di governo, struttura e organizzazione interna dei poteri nei gruppi confessionali. LA DISTINZIONE DEGLI ORDINI, SECONDO LA CORTE COSR. CARATTERIZZA NELL’ ESSENZIALE IL PRINCIPIO SUPREMO DI LAICITA’. (SENTENZA 334 DEL 1996), quindi indipendenza tra i 2 ordini riguarda non solo la chiesa cattolica (la carta si riferisce a lei), ma TUTTE LE CONFESSIONI RELIGIOSE. La separazione di ORDINE TEMPORALE e ORDINE SPIRITUALE implica separazione tra i poteri e le autorità che governano queste due.
La religione e gli obblighi che ne derivano NON possono essere posti come strumento per realizzare fini dello stato. Al principio di distinzione degli ordini consegue il divieto per l’ordinamento nazionale di fare propri i dogmi, i valori, le finalità, gli strumenti giuridici, gli organi e gli apparati di governo propri delle confessioni. INDIPENDENZA=LAICITA’. LA RISERVA DI STATUTO DELLE CONFESSIONI DIVERSE DALLA CATTOLICA (ART. 8C.2) Le confessioni religiose con un loro apparato normativo di organizzazione costituiscono ordinamenti giuridici originali che traggono legittimazione solo da se stessi e sono tutte indipendenti da quelle dello stato. La carta riconosce l’indipendenza e la sovranità della chiesa cattolica all’art. 7 c.1, per le altre ne riconosce la autonomia nell’8 c.2. l’art. 8c.2 dichiara il DIRITTO delle confessioni di darsi una organizzazione statuaria, quindi ci possono essere realtà strutturate come semplici comunità di fedeli , prive di apparato organizzatori. A questo diritto corrisponde l’OBBLIGO dello stato di abbandonare la pretesa di fissarne i contenuti e l’esclusione di qualsiasi tipo di ingerenza nella emanazione delle disposizioni statuarie, ponendo cosi il concetto di riserva di statuto in favore delle confessioni religiose. Il divieto di ingerenza comporta anche la impossibilità di intervenire pe la scelta dei MINISTRI DI CULTO. I provvedimenti e le decisioni della chiesa in materia di nullità del matrimonio canonico e sulla applicazione delle relative norme processuali, non potranno essere dichiarati nulli, annullati o sospesi dalla autorità statale, am potranno solo dare luogo, ricorrendone le condizioni di legge, a pretese risarcitorie avanzate da chi reputa che vi sia stata una LESIONE DI SUE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE RILEVANTI NELL’ORDINAMENTO STATALE, E IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI. Il soggetto che in obbedienza a un precetto religioso, commette un illecito, potrà essere chiamato a rispondere davanti al giudice italiano, infatti l’attuazione pratica tra norme e provvedimenti confessionali incontra la barriera della compatibilità con l’ordinamento giuridico intaliano , in quanto espressione della esclusiva sovranità dello stato nel pretendere il rispetto dei propri principi più significativi. La corte costituzionale ha chiarito come il richiamo all’ordinamento giurino italiano posto dall’art. 8c.2 si debba intendere riferito SOLO AI PRINCIPI FONDAMENTALI dell’ordinamento stesso e non anche a specifiche limitazioni poste da particolari disposizioni normative. LA BILATERALITA’ PATTIZIA Il legislatore della costituzione ha stabilito che i rapporti tra stato e confezioni religiose sono disciplinati in base alle fonti bilaterali : i trattati e i concordati con la chiesa cattolica e le intese con le confessioni diverse. Nella ripartizione tra stato e regioni degli ambiti di esercizio della potestà legislativa stabilita dal 117, la materia dei rapporti la Repubblica e le confessioni religiose è riservata alla competenza esclusiva dello stato. La disciplina dei rapporti deve essere uniforme in tutto il territorio nazionale. Le fonti bilaterali costituiscono strumenti di attuazione del pluralismo confessionale, in quanto finalizzate al riconoscimento di specifiche esigenze di libertà e identità, tutte le confessioni sono titolari dei diritto di accedere alle negoziazioni bilaterali, senza che possano essere selezionati in modo innovativo e incontrollato, gli interlocutori confessionali. Sussiste quindi un principio di pari opportunità e di non discriminazione. La giurisprudenza ha sottolineato che il governo è obbligato ad aprire le trattative con qualsiasi confessione ne faccia richiesta. Le fonti bilaterali hanno il fine di concorrere alla promozione della libertà religiosa collettiva attraverso discipline volte sia alla risoluzione dei conflitti di lealtà del