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riassunto DI DIRITTO ECCLESIASTICO. Utile per la preparazione all'esame di avvocato
Tipologia: Sintesi del corso
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Il diritto ecclesiastico (meglio diritto dei culti, per ricomprendere qualsiasi culto alla luce dei principi costituzionali) è il complesso di norme che, partendo dal dettando costituzionale, si intersecano con il fenomeno religioso e provengono sia da fonti unilaterali (stato-governo) che bilaterali (concordato-intese). Il diritto ecclesiastico è tradizionalmente considerato una branca del diritto anche se in alcuni paesi (in Italia, Spagna, America Latina) assurge a disciplina autonoma. Il diritto ecclesiastico fa parte del diritto interno : si tratta di un complesso di norme che vige all’interno dello Stato; è un ramo del diritto pubblico : poiché contempla diritti soggettivi pubblici spettanti a persone fisiche o giuridiche che vivono nell’organizzazione dello Stato; si relaziona al diritto dell’unione europea sia convenzionale (trattati) sia non convenzionale (regolamenti, decisioni e direttive che disciplinano in generale il fattore religioso, le credenze, ecc.); non è autonomamente presente in tutti gli ordinamenti : la materia dei rapporti stato-confessioni religiose è prevalentemente collocata nell’ambito del diritto costituzionale e riguarda la disciplina relativa alla discriminazione in materia di credo religioso, libertà di coscienza, di associazioni e riunioni.
Nel corso dei secoli, la legislazione dei singoli Stati, nei confronti delle diverse confessioni religiose, ha assunto uno dei seguenti atteggiamenti:
Pertanto uno Stato si definisce:
Dall’unità d’Italia (1861), il diritto ecclesiastico ha attraversato 3 fasi:
manteneva in vigore quelli ancora funzionali, come l’assenso governativo alle nomine di vescovi e parroci. Nello stesso anno fu approvata la legge sui culti ammessi.
Fonti del diritto sono tutti gli atti o i fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche. Le fonti del diritto si distinguono in:
FONTI COSTITUZIONALI La costituzione italiana, fondata sul principio di laicità, a differenza delle costituzioni confessionali dell’800, manifesta un interesse per la coscienza del singolo e per il suo sentimento religioso, a prescindere dal culto di appartenenza. Del fenomeno religioso la costituzione si è interessata dal punto di vista:
Si tratta di norme prodotte dai singoli ordinamenti giuridici confessionali per disciplinare determinati rapporti alle quali lo Stato conferisce valore giuridico ed efficacia civile, rinunciando a dare una disciplina propria a quei rapporti.
FONTI DI PROVENIENZA BILATERALE Si tratta di norme statali predisposte come attuazione di un impegno assunto con altri ordinamento. Alcuni esempi: L. 810 /1929, con la quale fu data attuazione alle disposizioni contenute in un accordo internazionale, i patti lateranensi del 1929; L. 121/1985, con la quale è stata data piena e intera esecuzione al nuovo accordo internazionale di Villa madama del 1984; le leggi di attuazione delle intese ex art. 8 co. 3 cost., stipulate con le confessioni acattoliche. Tali norme, frutto dell’accordo di due contraenti (norme pattizie), appartenenti ad un ordine esterno (internazionale), sono entrate a far parte dell’ordinamento interno statuale con efficacia obbligatoria per i cittadini.
FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE Gli atti emanati a livello internazionale trovano applicazione nell’ordinamento italiano mediante leggi di esecuzione e assumono il rango di leggi atipiche o rinforzate. L’articolo 117 co.1 cost. stabilisce che la potestà legislativa regionale e statale è esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Le leggi che danno esecuzione a tali obblighi non possono essere abrogate da altre leggi che non recepiscono modifiche dei trattati internazionali e la loro illegittimità costituzionale può essere sancita dalla corte costituzionale. Vi rientrano: i trattati del Laterano e di Villa madama, il trattato di pace del 1947, la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. La convenzione europea dei diritti dell’uomo firmata a Roma nel 1950 riconosce alle persone il diritto alla libertà di pensiero di coscienza e di religione. La libertà di religione può essere oggetto di restrizione soltanto con misure stabilite per legge e necessarie alla sicurezza alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica. La la convenzione, oltre ad elencare i diritti fondamentali che ogni Stato aderente si impegna ad assicurare a tutte le persone sottoposte alla propria giurisdizione, istituisce la corte europea dei diritti dell’uomo
che rappresenta un efficace sistema di tutela contro le violazioni commesse dagli Stati membri. La corte può essere adita sia da un altro Stato membro sia una persona fisica o da un’associazione e può condannare lo Stato ad un equo indennizzo. Anche l’unione europea si è preoccupata del fenomeno religioso, sia attraverso il diritto convenzionale costituito dai trattati europei, sia attraverso il diritto non convenzionale, costituito dai regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni. Un primo riconoscimento è dato dal trattato di Amsterdam del 1997 dove, nella dichiarazione numero 11 annessa al trattato, si affermava che l’unione europea rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri. Tale dichiarazione conferma la competenza dell’unione europea a definire il regime relativo alle confessioni religiose. Lo stesso trattato dell’unione, così come modificato dal trattato di Amsterdam, fondava l’unione sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che venivano considerati comuni agli Stati membri. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009, i principi contenuti nella carta hanno assunto efficacia vincolante. In particolare l’art.6 del trattato sull’unione europea (TUE) afferma che l’unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella carta di fondamentali, che acquista così lo stesso valore giuridico dei trattati.
LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E IL LORO RANGO DI FONTI DEL DIRITTO La corte costituzionale con le proprie decisioni (sentenze, ordinanze) ha inciso in modo rilevante sulla materia religiosa, a tutela soprattutto della libertà di coscienza e di culto, di eguaglianza e di non discriminazione per motivi religiosi. Le modifiche apportate al diritto ecclesiastico sono avvenute mediante sentenza di accoglimento con cui sono state dichiarate l’incostituzionalità delle norme sia unilaterali di derivazione pattizia o con sentenze additive , sia dichiarando l’illegittimità di un testo nella parte in cui omette una norma che doveva necessariamente esserci.
PRINCIPIO DI LAICITà A differenza dello statuto Albertino che all’art.1 qualificava la religione cattolica, apostolica e romana come la sola religione dello stato, nella Cost. viene sancito il principio di laicità. Il trattato del 29 che rimase in vigore anche dopo l’emanazione della costituzione, riaffermava e riconosceva il principio della religione cattolica come religione di Stato, atteggiamento contrastante ai principi di personalità, eguaglianza e libertà religiosa sanciti dal costituente. Bisognerà attendere la sottoscrizione nel 1984 del protocollo addizionale all’accordo recante modifiche al concordato del 29 perché la Repubblica affermi che nel nostro ordinamento si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano. Questa dichiarazione sancisce la scomparsa dall’ordinamento italiano del confessionismo. Solo dopo la rinuncia al confessionismo da parte di Stato e Chiesa cattolica, la corte costituzionale ha enunciato il principio di laicità. con Sentenza 203/1989, infatti, la corte ha dichiarato che tale principio rappresenta un principio supremo dell’ordinamento, che caratterizza, cioè, la stessa forma di stato repubblicana. Il suo contenuto si evince dagli artt. 2,3,7,8,19,20 cost. che impongono allo stato non un atteggiamento di indifferenza dinanzi alle religioni e al fenomeno religioso, o addirittura di estraneità di ostilità, bensì la garanzia della salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale. La corte Costituzionale ha sancito il principio di laicità avente per oggetto:
I rapporti fra Chiesa cattolica e Stato italiano sono disciplinate dall’articolo 7 Cost.: lo stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Secondo parte della dottrina tale norma può scomporsi in due distinte statuizioni:
È possibile che sorgano conflitti tra le norme pattizio e le altre norme dell’ordinamento giuridico. Il contrasto può sorgere con una norma:
L’articolo 8 comma 1 cost. riconosce l’eguaglianza religiosa ( tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge). L’art. 8 co. 1 sancisce inequivocabilmente il principio del pluralismo confessionale ed esclude ogni forma di confessionismo di Stato. Non sono quindi ammesse discriminazioni tra i culti. La protezione del sentimento religioso, inteso come aspetto della libertà religiosa, non è attuabile e ogni sua violazione colpisce la coscienza religiosa del fedele indipendentemente dalla confessione di appartenenza. Non può costituire fattore discriminante neppure l’esistenza di un’intesa con lo Stato. L’intesa cioè non può costituire una condizione imposta dai pubblici poteri alle confessioni per poter godere della libertà di organizzazione e di azione garantita dal comma 1 e 2 dell’art 8 cost. , né per usufruire di norme di favore riguardanti le confessioni religiose. La pari libertà riconosciuta alle confessioni religiose non esclude, però, che attraverso lo strumento delle intese, non possa introdursi una regime giuridico differenziato volto alla valorizzazione dell’identità della singola confessione mediante una regolazione concordata dei reciproci rapporti con lo Stato. L’art. 8 co. 2 cost. ha riconosciuto alle confessioni non cattoliche un ambito di autonomia e di libertà maggiore rispetto alla passata legislazione. È stato, inoltre, sancito il potere di autodeterminazione, cioè di porre norme efficaci anche nei confronti dello stato , attraverso statuti interni alle singole confessioni. Alla capacità delle confessioni acattoliche di dotarsi di propri statuti corrisponde il conseguente abbandono da parte dello stato della pretesa di fissarne direttamente per legge i contenuti degli stessi. Il riconoscimento esclude ogni ingerenza dello Stato nell’emanazione delle disposizioni e delle confessioni religiose che gli statuti di tali culti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Per quanto riguarda l’esercizio dei culti acattolici , la costituzione prevede, tra i diritti fondamentali, la libertà di culto. Unici limiti a questa libertà sono quelli che derivano tassativamente dagli artt. 19 e 17 cost. L’art. 19 stabilisce la libertà di esercizio del culto in pubblico e in privato, sempre che si tratti di riti non contrarie al buon costume. L’art. 17 sancisce il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, anche in luogo aperto al pubblico, senza preavviso
alle autorità, e in luogo pubblico con preavviso alle autorità, le quali possono vietare la riunione soltanto per motivi di sicurezza e di incolumità pubblica. L’art. 8 co. 3 cost. stabilisce che i rapporti fra lo stato delle confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Le intese costituiscono un accordo tra la confessione religiosa e lo Stato su questioni concernenti sia l’una che l’altra parte. Questo ha portato alcuni autori a riconoscere un parallelismo con il secondo comma dell’art.7 configurando le intese come veri e propri concordati. Questa tesi non è accolto dalla dottrina prevalente perché le intese ex art. 8 esauriscono la loro funzione sul piano del diritto nazionale e costituiscono convenzioni di diritto pubblico interno mentre gli accordi o concordati ex art.7 intervengono tra due ordinamenti giuridici primari con rilevanza internazionale. Riguardo il valore delle intese, una parte della dottrina ha attribuito alle intese stesse la natura di semplici presupposti politici , negando qualunque valore giuridico, con la conseguenza che all’articolo 8 deriverebbe non un obbligo, ma solo una facoltà per lo Stato. L’obbligo per lo Stato è solo di emanare una legge conforme all’intesa preventivamente raggiuta. Una volta che le intese sono recepite legge, le stesse godono di una forza passiva rinforzata in quanto possono essere modificate soltanto da successive leggi che percepiscono una nuova intesa fra le parti. Le legge di recepimento delle intese conservano il rango di legge ordinarie e le norme in esse contenute sono sindacabili dalla corte costituzionale non solo quando violano principi supremi ma anche qualunque altra norma di rango costituzionale. Le richieste di intensa vengono preventivamente sottoposte al parere del Ministero dell’Interno, direzione generale affari dei culti. La competenza ad avviare le trattative spetta al governo. Le confessioni interessate si devono rivolgere il presidente del consiglio dei ministri, il quale affida l’incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose al sottosegretario-segretario del Consiglio dei Ministri. Le trattative vengono avviate solo con le confessioni che abbiano il riconoscimento della personalità giuridica, su parere favorevole del consiglio di stato. Su tale bozza d’intesa esprime il proprio parere la Commissione Consultiva per la libertà religiosa. Con la conclusione delle trattative, le intese, siglate dal
La libertà di coscienza ha ricevuto riconoscimento e tutela anche a livello sovranazionale tanto dall’art. 9 della convenzione europea dei diritti dell’uomo , quanto dall’art.10 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
LA LIBERTà RELIGIOSA La libertà religiosa è la libertà, garantita dallo Stato a ogni cittadino, di scegliere la propria credenza in fatto di religione. La libertà religiosa deve distinguersi dalla libertà di religiosità ossia la libertà di ciascun individuo (credente o meno) di determinarsi rispetto al sentimento religioso che, essendo un concetto extra giuridico inerente la sfera personale è insuscettibile di regolamentazione giuridica. Il diritto di libertà religiosa deve considerarsi un diritto pubblico subiettivo che si inquadra nel più vasto genus dei diritti di libertà. Si differenzia dai diritti sociali perché mentre questi diritti comportano la pretesa verso lo Stato ad una prestazione positiva (costruzione di ospedali), il diritto di libertà religiosa del cittadino postula, invece, la pretesa di una prestazione negativa da parte dello Stato che è tenuto ad astenersi da tutti quegli atti che possono impedirne il libero esercizio. Parte della dottrina, al contrario, sostiene che la libertà religiosa può configurarsi come un diritto soggettivo dell’individuo:
religione: la religione cattolica si trovava in una posizione di assoluta preminenza rispetto agli altri credi religiosi; le altre religioni erano tollerate, ossia si trovavano in una posizione di sfavore. In conseguenza delle idee liberali, si sentì la necessità di affermare la libertà e l’eguaglianza di religione con la legge Sineo del 1848 che sancì il principio che la differenza di culto non formava eccezione al godimento dei diritti politici e civili e all’ammissibilità alle cariche civili e militari. Questo principio, basilare della politica ecclesiastica successivamente agli accordi lateranensi del 1929, riaffermava di nuovo la posizione di preminenza della religione cattolica. L’art. 1 del trattato, infatti, impegnava l’Italia a riconoscere e riaffermare il principio consacrato nell’articolo 1 dello statuto del regno. Lo Stato per evitare che i culti non cattolici rimanessero in una posizione di sfavore, emanò la L. 1159/1929 (ancora oggi disciplina e tutela i culti acattolici che non hanno firmato intese con lo Stato) che stabiliva:
L’insegnamento della religione cattolica è facoltativo ed è rimesso all’apprezzamento dei genitori degli alunni fino a 14 anni, poi direttamente agli alunni;
Nel nostro ordinamento la competenza in materia di culti è demandata a diversi organi con competenze diverse. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Quale capo dello Stato e rappresentante dell’unità nazionale, il presidente della Repubblica ha le seguenti competenze:
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI é compito del presidente del consiglio dirigere e coordinare, anche in materia ecclesiastica, l’opera dei singoli ministri mantenendo l’unità di indirizzo politico e amministrativo del governo. Ha una funzione di preparazione, promozione e impulso delle iniziative in materia, funzione svolta anche attraverso gli appositi organismi collegiali costituiti via via nel tempo con compiti istruttori e consultivi.