Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Relazioni tra Stato e Confessioni Religiose in Italia, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

riassunto DI DIRITTO ECCLESIASTICO. Utile per la preparazione all'esame di avvocato

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 20/08/2019

tati1289
tati1289 🇮🇹

5

(1)

1 documento

1 / 131

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
CAPITOLO 1
DEFINIZIONE E CONCETTO DI DIRITTO ECCLESIASTICO
Il diritto ecclesiastico (meglio diritto dei culti, per ricomprendere qualsiasi culto
alla luce dei principi costituzionali) è il complesso di norme che, partendo dal dettando
costituzionale, si intersecano con il fenomeno religioso e provengono sia da fonti
unilaterali (stato-governo) che bilaterali (concordato-intese).
Il diritto ecclesiastico è tradizionalmente considerato una branca del diritto
anche se in alcuni paesi (in Italia, Spagna, America Latina) assurge a disciplina
autonoma.
Il diritto ecclesiastico fa parte del diritto interno: si tratta di un complesso di
norme che vige all’interno dello Stato; è un ramo del diritto pubblico: poiché
contempla diritti soggettivi pubblici spettanti a persone fisiche o giuridiche che vivono
nell’organizzazione dello Stato; si relaziona al diritto dell’unione europea sia
convenzionale (trattati) sia non convenzionale (regolamenti, decisioni e direttive che
disciplinano in generale il fattore religioso, le credenze, ecc.); non è autonomamente
presente in tutti gli ordinamenti: la materia dei rapporti stato-confessioni religiose è
prevalentemente collocata nell’ambito del diritto costituzionale e riguarda la disciplina
relativa alla discriminazione in materia di credo religioso, libertà di coscienza, di
associazioni e riunioni.
Nel corso dei secoli, la legislazione dei singoli Stati, nei confronti delle diverse
confessioni religiose, ha assunto uno dei seguenti atteggiamenti:
Favoritivo, che conduce ad un sistema confessionistico: lo Stato sceglie una
religione come propria (ad esempio, lo statuto Albertino qualificava come
religione di Stato quella cattolica) e informa il suo ordinamento ai principi etici
da essi espressi;
Avversativo: vita ad un sistema statale laico anti- ecclesiastico (ad
esempio, l’ateismo di Stato professato nell’ex unione sovietica);
Indifferente: che porta a uno Stato separatista che considera le diverse
associazioni religiose presenti nel suo territorio alla stregua delle altre forme
associative.
1
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Anteprima parziale del testo

Scarica Relazioni tra Stato e Confessioni Religiose in Italia e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

CAPITOLO 1

DEFINIZIONE E CONCETTO DI DIRITTO ECCLESIASTICO

Il diritto ecclesiastico (meglio diritto dei culti, per ricomprendere qualsiasi culto alla luce dei principi costituzionali) è il complesso di norme che, partendo dal dettando costituzionale, si intersecano con il fenomeno religioso e provengono sia da fonti unilaterali (stato-governo) che bilaterali (concordato-intese). Il diritto ecclesiastico è tradizionalmente considerato una branca del diritto anche se in alcuni paesi (in Italia, Spagna, America Latina) assurge a disciplina autonoma. Il diritto ecclesiastico fa parte del diritto interno : si tratta di un complesso di norme che vige all’interno dello Stato; è un ramo del diritto pubblico : poiché contempla diritti soggettivi pubblici spettanti a persone fisiche o giuridiche che vivono nell’organizzazione dello Stato; si relaziona al diritto dell’unione europea sia convenzionale (trattati) sia non convenzionale (regolamenti, decisioni e direttive che disciplinano in generale il fattore religioso, le credenze, ecc.); non è autonomamente presente in tutti gli ordinamenti : la materia dei rapporti stato-confessioni religiose è prevalentemente collocata nell’ambito del diritto costituzionale e riguarda la disciplina relativa alla discriminazione in materia di credo religioso, libertà di coscienza, di associazioni e riunioni.

Nel corso dei secoli, la legislazione dei singoli Stati, nei confronti delle diverse confessioni religiose, ha assunto uno dei seguenti atteggiamenti:

  • Favoritivo , che conduce ad un sistema confessionistico : lo Stato sceglie una religione come propria (ad esempio, lo statuto Albertino qualificava come religione di Stato quella cattolica) e informa il suo ordinamento ai principi etici da essi espressi;
  • Avversativo : dà vita ad un sistema statale laico anti- ecclesiastico (ad esempio, l’ateismo di Stato professato nell’ex unione sovietica);
  • Indifferente : che porta a uno Stato separatista che considera le diverse associazioni religiose presenti nel suo territorio alla stregua delle altre forme associative.

Pertanto uno Stato si definisce:

  • Confessionista : se manifesta un atteggiamento di favore nei confronti di una determinata confessione religiosa, accettando o tollerando la presenza di altre forme di culto;
  • Unionista : quando il potere temporale e quello religioso è concentrato nelle mani della medesima autorità. Il principio di unione può condurre sia alla teocrazia (il potere statuale è subordinato a quello religioso), sia al cesaropapismo (l’autorità religiosa segue il potere statuale);
  • Separatista : tiene rigorosamente separati i due ordini, non introduce alcuna regolamentazione speciale del fenomeno religioso, né favorevole né limitativa;
  • Laico : accoglie la distinzione tra sfera temporale e sfera spirituale; riconosce e garantisce il pluralismo confessionale. La nostra Repubblica rappresenta un ordinamento laico in quanto l’art.3 cost. stabilisce che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di religione , mentre l’art. 8 Cost. afferma che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Lo Stato italiano non assume però un atteggiamento indifferente nei confronti del fenomeno religioso, in quanto ha stipulato un concordato che regola i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica e una serie di intese con le altre religioni presenti sul territorio volte a regolare i rapporti con ciascun credo religioso. Uno Stato pluralista è tenuto ad osservare una condotta pluralista e laicista improntate al riconoscimento della libertà di culto e dell’uguaglianza in materia di credo religioso. Tuttavia, la dottrina italiana, legata alla storica tradizione confessionale, continua a definire il rapporto Stato-confessioni religiose con diritto ecclesiastico derivando una prevalenza della Chiesa cattolica sugli altri culti in virtù del fatto che il suo credo è stato ed è patrimonio condiviso dalla maggioranza dei cittadini.

Dall’unità d’Italia (1861), il diritto ecclesiastico ha attraversato 3 fasi:

  • 1861-1929: periodo liberale. La legislazione del periodo liberale si caratterizza, in un primo momento (statuto Albertino) per il riconoscimento della religione cattolica come religione di Stato e, tolleranza verso gli altri culti conformi alla legge.

manteneva in vigore quelli ancora funzionali, come l’assenso governativo alle nomine di vescovi e parroci. Nello stesso anno fu approvata la legge sui culti ammessi.

  • 1948 ad oggi: l’avvento della costituzione repubblicana e contrattazione bilaterale ispirato al principio di (artt. 7-8- cost.). Con l’avvento della costituzione vi è stato l’ingresso nel nostro ordinamento di alcuni principi fondamentali in materia religiosa: la libertà di religione (sia in forma individuale che associata); l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose; il riconoscimento del principio pattizio nei rapporti tra Stato e confessioni religiose; la differenziazione fra la posizione della Chiesa cattolica (basata sui patti lateranensi) e quella delle altre confessioni (basata su intese, cioè atti di diritto interno); disconoscimento del principio della religione di Stato e l’affermazione del principio di laicità dello Stato. Con il passare degli anni, emergeva la necessità di rivedere le norme concordatarie per armonizzarle ai principi costituzionali. Questo processo di revisione concordata, culminò con l’accordo di Villa madama del 1984 (“accordo di modificazione del concordato lateranense”) che ha modificato, alla luce del principio di non discriminazione e di libertà religiosa, i rapporti fra Stato e Chiesa cattolica. Nelle società multiculturali, le diverse identità religiose, se non disciplinate, possono condurre a conflitti ideologici e religiosi, in cui ciascuna istituzione religiosa tenta di condizionare le scelte dello Stato a partire dal rispetto della propria tavola di valori. Il problema dell’attuale società è trovare un equilibrio tra le diverse comunità religiose presenti nello stesso territorio. Lo Stato dunque ha l’obbligo di tutelare il sentimento religioso:
  • a un primo livello, nel momento in cui ci si trova davanti alla fattispecie in cui il sentimento religioso rileva in quanto tale. Lo Stato interviene prevalentemente per garantire la religiosa attraverso norme mirate a principi di eguaglianza, libertà e proporzionalità.
  • A un secondo livello, quando risultano coinvolti profili di identità e appartenenza ad una determinata confessione. Lo Stato interviene utilizzando lo strumento della contrattazione negoziata della disciplina. Nel nostro paese allo status di confessione religiosa si fonda su due principi:
  • il rispetto di tutte le religiose compatibili con i principi costituzionali e che non violino il principio del buon costume. Oltre il principio della libertà di pensiero, vige il principio di libertà di adesione, pratica e proselitismo per tutti i culti.
  • il regime degli accordi: concordato ex art. 7 cost., intese ex art. 8 co. 3 cost. A tutte le confessioni religiose, indipendentemente dall’aver stipulato un accordo con lo Stato italiano, viene riconosciuta un’autonomia originaria riconosciuta e riconoscibile. Lo Stato non deve imporre la propria ingerenza garantendo a ciascun piena libertà in condizione di reciprocità per cui l’azione di ciascuna autorità religiosa non deve ledere gli interessi dello Stato.

CAPITOLO 2

LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

Fonti del diritto sono tutti gli atti o i fatti dai quali traggono origine le norme giuridiche. Le fonti del diritto si distinguono in:

  • fonti di produzione: rappresentano lo strumento tecnico predisposto o riconosciuto dall’ordinamento per creare, modificare o estinguere le norme giuridiche. Si fa riferimento, in particolare, ad organi o enti cui l’ordinamento riconosce il potere di emanare norme e fatti sociali o naturali considerati idonei alla produzione di norme (consuetudine);
  • fonti di cognizione: sono gli strumenti attraverso cui è possibile conoscere le norme giuridiche (ex. Gazzetta ufficiale).

FONTI COSTITUZIONALI La costituzione italiana, fondata sul principio di laicità, a differenza delle costituzioni confessionali dell’800, manifesta un interesse per la coscienza del singolo e per il suo sentimento religioso, a prescindere dal culto di appartenenza. Del fenomeno religioso la costituzione si è interessata dal punto di vista:

  • organizzativo esterno, riconoscendo particolare posizione alla Chiesa cattolica e pari rilevanza giuridica a tutte le formazioni sociali con finalità religiose.

FONTI DI PROVENIENZA UNILATERALE CONFESSIONALE

Si tratta di norme prodotte dai singoli ordinamenti giuridici confessionali per disciplinare determinati rapporti alle quali lo Stato conferisce valore giuridico ed efficacia civile, rinunciando a dare una disciplina propria a quei rapporti.

FONTI DI PROVENIENZA BILATERALE Si tratta di norme statali predisposte come attuazione di un impegno assunto con altri ordinamento. Alcuni esempi: L. 810 /1929, con la quale fu data attuazione alle disposizioni contenute in un accordo internazionale, i patti lateranensi del 1929; L. 121/1985, con la quale è stata data piena e intera esecuzione al nuovo accordo internazionale di Villa madama del 1984; le leggi di attuazione delle intese ex art. 8 co. 3 cost., stipulate con le confessioni acattoliche. Tali norme, frutto dell’accordo di due contraenti (norme pattizie), appartenenti ad un ordine esterno (internazionale), sono entrate a far parte dell’ordinamento interno statuale con efficacia obbligatoria per i cittadini.

FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE Gli atti emanati a livello internazionale trovano applicazione nell’ordinamento italiano mediante leggi di esecuzione e assumono il rango di leggi atipiche o rinforzate. L’articolo 117 co.1 cost. stabilisce che la potestà legislativa regionale e statale è esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali. Le leggi che danno esecuzione a tali obblighi non possono essere abrogate da altre leggi che non recepiscono modifiche dei trattati internazionali e la loro illegittimità costituzionale può essere sancita dalla corte costituzionale. Vi rientrano: i trattati del Laterano e di Villa madama, il trattato di pace del 1947, la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. La convenzione europea dei diritti dell’uomo firmata a Roma nel 1950 riconosce alle persone il diritto alla libertà di pensiero di coscienza e di religione. La libertà di religione può essere oggetto di restrizione soltanto con misure stabilite per legge e necessarie alla sicurezza alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica. La la convenzione, oltre ad elencare i diritti fondamentali che ogni Stato aderente si impegna ad assicurare a tutte le persone sottoposte alla propria giurisdizione, istituisce la corte europea dei diritti dell’uomo

che rappresenta un efficace sistema di tutela contro le violazioni commesse dagli Stati membri. La corte può essere adita sia da un altro Stato membro sia una persona fisica o da un’associazione e può condannare lo Stato ad un equo indennizzo. Anche l’unione europea si è preoccupata del fenomeno religioso, sia attraverso il diritto convenzionale costituito dai trattati europei, sia attraverso il diritto non convenzionale, costituito dai regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni. Un primo riconoscimento è dato dal trattato di Amsterdam del 1997 dove, nella dichiarazione numero 11 annessa al trattato, si affermava che l’unione europea rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri. Tale dichiarazione conferma la competenza dell’unione europea a definire il regime relativo alle confessioni religiose. Lo stesso trattato dell’unione, così come modificato dal trattato di Amsterdam, fondava l’unione sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che venivano considerati comuni agli Stati membri. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009, i principi contenuti nella carta hanno assunto efficacia vincolante. In particolare l’art.6 del trattato sull’unione europea (TUE) afferma che l’unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella carta di fondamentali, che acquista così lo stesso valore giuridico dei trattati.

LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E IL LORO RANGO DI FONTI DEL DIRITTO La corte costituzionale con le proprie decisioni (sentenze, ordinanze) ha inciso in modo rilevante sulla materia religiosa, a tutela soprattutto della libertà di coscienza e di culto, di eguaglianza e di non discriminazione per motivi religiosi. Le modifiche apportate al diritto ecclesiastico sono avvenute mediante sentenza di accoglimento con cui sono state dichiarate l’incostituzionalità delle norme sia unilaterali di derivazione pattizia o con sentenze additive , sia dichiarando l’illegittimità di un testo nella parte in cui omette una norma che doveva necessariamente esserci.

CAPITOLO 3

PRINCIPIO DI LAICITà A differenza dello statuto Albertino che all’art.1 qualificava la religione cattolica, apostolica e romana come la sola religione dello stato, nella Cost. viene sancito il principio di laicità. Il trattato del 29 che rimase in vigore anche dopo l’emanazione della costituzione, riaffermava e riconosceva il principio della religione cattolica come religione di Stato, atteggiamento contrastante ai principi di personalità, eguaglianza e libertà religiosa sanciti dal costituente. Bisognerà attendere la sottoscrizione nel 1984 del protocollo addizionale all’accordo recante modifiche al concordato del 29 perché la Repubblica affermi che nel nostro ordinamento si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano. Questa dichiarazione sancisce la scomparsa dall’ordinamento italiano del confessionismo. Solo dopo la rinuncia al confessionismo da parte di Stato e Chiesa cattolica, la corte costituzionale ha enunciato il principio di laicità. con Sentenza 203/1989, infatti, la corte ha dichiarato che tale principio rappresenta un principio supremo dell’ordinamento, che caratterizza, cioè, la stessa forma di stato repubblicana. Il suo contenuto si evince dagli artt. 2,3,7,8,19,20 cost. che impongono allo stato non un atteggiamento di indifferenza dinanzi alle religioni e al fenomeno religioso, o addirittura di estraneità di ostilità, bensì la garanzia della salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale. La corte Costituzionale ha sancito il principio di laicità avente per oggetto:

  • pluralismo confessionale
  • eguaglianza sulla libertà religiosa
  • dovere nei confronti dei culti di equitanza e imparzialità dello Stato
  • incompetenza dello Stato in specifiche materie religiose salvo i limiti del buon costume dell’ordine pubblico. Sulla scia del costituente, anche il legislatore ordinario è intervenuto apportando modifiche al codice penale in materia di reati di opinione. Anche la magistratura in materia religiosa (ex. esposizione del crocifisso nelle scuole..). Tutti questi interventi a favore del pluralismo e della libertà religiosa hanno portato a definire un concetto di laicità positiva che può limitarsi ad una mera equidistanza o indifferenza verso il credo dei sudditi da parte dello Stato.

LA DISTINZIONE DEGLI ORGANI STATO-CHIESA (ART. 7 COST.)

I rapporti fra Chiesa cattolica e Stato italiano sono disciplinate dall’articolo 7 Cost.: lo stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Secondo parte della dottrina tale norma può scomporsi in due distinte statuizioni:

  • il riconoscimento della originarietà e dell’ autonomia della Chiesa cattolica;
  • la conferma che i rapporti tra Chiesa e Stato sono regolati da patti lateranensi, la garanzia che lo Stato italiano non sarebbe più ricorso in via primaria ad una regolamentazione unitaria dei rapporti stessi. In particolare, l’art. 7 co. 1 cost, puntualizza il principio della co-vigenza di due istituzioni indipendenti e sovrane che esercitano autonomamente (ciascuna nel proprio ordine) le loro potestà (ordinamenti giuridici primari). Secondo parte della dottrina, per ordine deve intendersi il complesso di materie o contenuti nei quali ognuno dei due soggetti esercita, secondo le specifiche caratteristiche, il potere sovrano di costruire un proprio ed esclusivo sistema di valori e di principi, di produrre una regolamentazione giuridica e di apprestare la garanzia dei correlati interessi umani. L’art. 7 co.2 cost., sancisce che la regolamentazione delle materie mixtae vada fatta in base ai Patti lateranensi, in vigore al momento della formulazione della Carta costituzioanle. Emerge dunque il principio della bilateralità desumibile dalla lettura congiunta degli artt. 7 co. 2 e 8 co. 3 cost. Tale regola, nel prevedere preventivi accordi stato-confessioni religiose, impegna lo Stato a non legiferare in via unilaterale sulle materie che riguardano la libertà religiosa, ma richiede la formazione di un diritto speciale pattizio. La bilateralità informa il complesso dei rapporti stato- confessioni religiose e richiede la stipulazione di specifici concordati o intense tra le parti per il rispetto della loro specificità e libertà con la differenza che il concordato stato-Chiesa implicando l’intervento di due soggetti di diritto internazionale, assume, un rango interstatuale o internazionale.

È possibile che sorgano conflitti tra le norme pattizio e le altre norme dell’ordinamento giuridico. Il contrasto può sorgere con una norma:

IL PLURALISMO CONFESSIONALE E L’EGUAGLIANZA RELIGIOSA

(ART. 8 COST)

L’articolo 8 comma 1 cost. riconosce l’eguaglianza religiosa ( tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge). L’art. 8 co. 1 sancisce inequivocabilmente il principio del pluralismo confessionale ed esclude ogni forma di confessionismo di Stato. Non sono quindi ammesse discriminazioni tra i culti. La protezione del sentimento religioso, inteso come aspetto della libertà religiosa, non è attuabile e ogni sua violazione colpisce la coscienza religiosa del fedele indipendentemente dalla confessione di appartenenza. Non può costituire fattore discriminante neppure l’esistenza di un’intesa con lo Stato. L’intesa cioè non può costituire una condizione imposta dai pubblici poteri alle confessioni per poter godere della libertà di organizzazione e di azione garantita dal comma 1 e 2 dell’art 8 cost. , né per usufruire di norme di favore riguardanti le confessioni religiose. La pari libertà riconosciuta alle confessioni religiose non esclude, però, che attraverso lo strumento delle intese, non possa introdursi una regime giuridico differenziato volto alla valorizzazione dell’identità della singola confessione mediante una regolazione concordata dei reciproci rapporti con lo Stato. L’art. 8 co. 2 cost. ha riconosciuto alle confessioni non cattoliche un ambito di autonomia e di libertà maggiore rispetto alla passata legislazione. È stato, inoltre, sancito il potere di autodeterminazione, cioè di porre norme efficaci anche nei confronti dello stato , attraverso statuti interni alle singole confessioni. Alla capacità delle confessioni acattoliche di dotarsi di propri statuti corrisponde il conseguente abbandono da parte dello stato della pretesa di fissarne direttamente per legge i contenuti degli stessi. Il riconoscimento esclude ogni ingerenza dello Stato nell’emanazione delle disposizioni e delle confessioni religiose che gli statuti di tali culti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Per quanto riguarda l’esercizio dei culti acattolici , la costituzione prevede, tra i diritti fondamentali, la libertà di culto. Unici limiti a questa libertà sono quelli che derivano tassativamente dagli artt. 19 e 17 cost. L’art. 19 stabilisce la libertà di esercizio del culto in pubblico e in privato, sempre che si tratti di riti non contrarie al buon costume. L’art. 17 sancisce il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, anche in luogo aperto al pubblico, senza preavviso

alle autorità, e in luogo pubblico con preavviso alle autorità, le quali possono vietare la riunione soltanto per motivi di sicurezza e di incolumità pubblica. L’art. 8 co. 3 cost. stabilisce che i rapporti fra lo stato delle confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Le intese costituiscono un accordo tra la confessione religiosa e lo Stato su questioni concernenti sia l’una che l’altra parte. Questo ha portato alcuni autori a riconoscere un parallelismo con il secondo comma dell’art.7 configurando le intese come veri e propri concordati. Questa tesi non è accolto dalla dottrina prevalente perché le intese ex art. 8 esauriscono la loro funzione sul piano del diritto nazionale e costituiscono convenzioni di diritto pubblico interno mentre gli accordi o concordati ex art.7 intervengono tra due ordinamenti giuridici primari con rilevanza internazionale. Riguardo il valore delle intese, una parte della dottrina ha attribuito alle intese stesse la natura di semplici presupposti politici , negando qualunque valore giuridico, con la conseguenza che all’articolo 8 deriverebbe non un obbligo, ma solo una facoltà per lo Stato. L’obbligo per lo Stato è solo di emanare una legge conforme all’intesa preventivamente raggiuta. Una volta che le intese sono recepite legge, le stesse godono di una forza passiva rinforzata in quanto possono essere modificate soltanto da successive leggi che percepiscono una nuova intesa fra le parti. Le legge di recepimento delle intese conservano il rango di legge ordinarie e le norme in esse contenute sono sindacabili dalla corte costituzionale non solo quando violano principi supremi ma anche qualunque altra norma di rango costituzionale. Le richieste di intensa vengono preventivamente sottoposte al parere del Ministero dell’Interno, direzione generale affari dei culti. La competenza ad avviare le trattative spetta al governo. Le confessioni interessate si devono rivolgere il presidente del consiglio dei ministri, il quale affida l’incarico di condurre le trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose al sottosegretario-segretario del Consiglio dei Ministri. Le trattative vengono avviate solo con le confessioni che abbiano il riconoscimento della personalità giuridica, su parere favorevole del consiglio di stato. Su tale bozza d’intesa esprime il proprio parere la Commissione Consultiva per la libertà religiosa. Con la conclusione delle trattative, le intese, siglate dal

La libertà di coscienza ha ricevuto riconoscimento e tutela anche a livello sovranazionale tanto dall’art. 9 della convenzione europea dei diritti dell’uomo , quanto dall’art.10 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

LA LIBERTà RELIGIOSA La libertà religiosa è la libertà, garantita dallo Stato a ogni cittadino, di scegliere la propria credenza in fatto di religione. La libertà religiosa deve distinguersi dalla libertà di religiosità ossia la libertà di ciascun individuo (credente o meno) di determinarsi rispetto al sentimento religioso che, essendo un concetto extra giuridico inerente la sfera personale è insuscettibile di regolamentazione giuridica. Il diritto di libertà religiosa deve considerarsi un diritto pubblico subiettivo che si inquadra nel più vasto genus dei diritti di libertà. Si differenzia dai diritti sociali perché mentre questi diritti comportano la pretesa verso lo Stato ad una prestazione positiva (costruzione di ospedali), il diritto di libertà religiosa del cittadino postula, invece, la pretesa di una prestazione negativa da parte dello Stato che è tenuto ad astenersi da tutti quegli atti che possono impedirne il libero esercizio. Parte della dottrina, al contrario, sostiene che la libertà religiosa può configurarsi come un diritto soggettivo dell’individuo:

  • non esclusivamente pubblico, perché la sua tutela non deve provenire solo dallo Stato, ma anche dagli altri consociati tenuti a rispettare la libertà religiosa del singolo;
    • non negativo, perché i principi e i diritti costituzionalemnte garantiti non si limitano ad esigere la non ingerenza dello Stato, che deve anche favorirne il pacifico svolgimento, che deve anche favorire il pacifico svolgimento;
    • non unico, perché se il concetto di libertà è uno solo, diversi ed autonomi sono i diritti e i regimi religiosi che li regolano;
    • non assoluto, ma relativo, perché trova un limite nei diritti degli altri. Il principio di libertà religiosa non trova menzione nello statuto Albertino perché si sarebbe posto in contrasto con il principio del confessionismo dello Stato (lo stato come ogni fedele, aderiva alla religione cattolica come suo credo teologico). L’articolo 1 dello statuto Albertino stabiliva la religione cattolica, apostolica, romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. Tale documento non garantiva eguaglianza e libertà di

religione: la religione cattolica si trovava in una posizione di assoluta preminenza rispetto agli altri credi religiosi; le altre religioni erano tollerate, ossia si trovavano in una posizione di sfavore. In conseguenza delle idee liberali, si sentì la necessità di affermare la libertà e l’eguaglianza di religione con la legge Sineo del 1848 che sancì il principio che la differenza di culto non formava eccezione al godimento dei diritti politici e civili e all’ammissibilità alle cariche civili e militari. Questo principio, basilare della politica ecclesiastica successivamente agli accordi lateranensi del 1929, riaffermava di nuovo la posizione di preminenza della religione cattolica. L’art. 1 del trattato, infatti, impegnava l’Italia a riconoscere e riaffermare il principio consacrato nell’articolo 1 dello statuto del regno. Lo Stato per evitare che i culti non cattolici rimanessero in una posizione di sfavore, emanò la L. 1159/1929 (ancora oggi disciplina e tutela i culti acattolici che non hanno firmato intese con lo Stato) che stabiliva:

  • libero esercizio anche pubblico di culti diversi dalla religione cattolica;
  • principio che la differenza di culto non formava eccezione al godimento dei diritti politici e civili;
  • principio della libera discussione in materia religiosa. Nella legislazione italiana anteriore alla costituzione convivevano due principi in contrasto tra di loro:
  • quello della libertà religiosa;
  • quello del professionismo dello Stato, riaffermato sia dall’art.1 del trattato, sia da norme del concordato. Nella costituzione il principio della libertà religiosa è sancito sia sotto il profilo individuale sia sotto il profilo collettivo:
  • l’art. 19 afferma: tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume. L’articolo 19 usa la parola tutti per indicare i destinatari e quindi, chiunque si trova nel territorio italiano, anche in non cittadini (stranieri, apolidi, rifugiati,..). Tale norma si deve considerare connessa sia all’articolo 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia all’articolo 3 che sancisce l’eguaglianza dei cittadini
  • libertà di propaganda: la libertà riconosciuta a tutti di fare proselitismo, sia all’interno dei luoghi di culto che al di fuori mediante la parola , gli scritti, i libri, e tutti gli altri mezzi di esternazione del peniero;
  • libertà di culto: la libertà di celebrare i riti della propria confessione e compiere atti di culto sia in privato che in luogo aperto al pubblico. La previsione dell’art. 19 va coordinata con quanto prevede l’articolo 17 cost. che impone il preavviso per le riunioni in luogo aperto al pubblico alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica ma assolutamente non ne possono impedire lo svolgimento. L’unico limite che l’articolo 19 pone all’esercizio della libertà religiosa è rappresentato dal divieto di riti contrari al buon costume. Questa espressione è stata intesa come esclusione della legittimità dei riti che offendono il pudore sessuale, la libertà sessuale e il sentimento morale di giovani. Si tratta di un concetto elastico caratterizzato dal principio di relatività storica, la quale deve essere escluso ogni riferimento al concetto generico di ordine. Oltre al limite esplicito della contrarietà dei riti al buon costume, sussiste un limite implicito connaturato alla necessità di tutelare altri diritti o interessi aventi rilevanza costituzionale. L’ordinamento statale può limitare la libertà di una confessione religiosa solo quando mette in pericolo altri diritti fondamentali. Perché si manifesti, la libertà religiosa necessita di ambiti particolari:
  • la famiglia: tale tutela inizia dal momento in cui la famiglia prende vita e termina con essa. In bene liberi di scegliere il rito celebrativo a seconda della loro religione di appartenenza. La libertà religiosa si estende anche ai rapporti tra i coniugi e a quelli con la prole. In materia religiosa tale forma educativa verso i figli vale solo per l’avviamento alla fede religiosa propria anche se i figli, pur non maggiorenni, hanno il pieno diritto di scegliere il proprio credo. Oggetto della cura dei genitori è dunque la libera formazione religiosa cui devono partecipare, in posizione paritaria, entrambi i coniugi senza cadere in nessuna forma di fanatismo;
  • la scuola. La libertà religiosa si riferisce alla libertà di istituire scuole di ogni ordine e grado a sfondo religioso. Agli alunni deve essere garantito un trattamento equipollente alle scuole pubbliche statali anche in relazione agli esami di stato.

L’insegnamento della religione cattolica è facoltativo ed è rimesso all’apprezzamento dei genitori degli alunni fino a 14 anni, poi direttamente agli alunni;

  • il lavoro. Il riconoscimento della libertà religiosa è duplice in quanto si oggettiva sia in un divieto di discriminare i lavoratori per motivi religiosi sia un dovere, per i datori di lavoro, di consentire ai dipendenti l’adempimento degli obblighi legati alla propria fede.

CAPITOLO 4

ORGANI STATUALI CON MANSIONI INERENTI AI CULTI

Nel nostro ordinamento la competenza in materia di culti è demandata a diversi organi con competenze diverse. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Quale capo dello Stato e rappresentante dell’unità nazionale, il presidente della Repubblica ha le seguenti competenze:

  • ratifica i trattati internazionali, compresi quelli con la Santa sede, salva l’approvazione delle camere nei casi in cui è richiesto dalla costituzione ai sensi degli artt. 80 e 87 cost.;
  • accredita l’ambasciatore italiano presso la Santa sede e riceve il Nunzio pontificio presso l’Italia;
  • nomina i plenipotenziari, designati dal governo, per le trattative concordatarie e promulga le leggi di esecuzione della revisione concordataria e delle intense con i culti differenti dalla religione cattolica;
  • promulga le leggi di recepimento delle intense con i rappresentanti delle religioni diverse dalla cattolica.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI é compito del presidente del consiglio dirigere e coordinare, anche in materia ecclesiastica, l’opera dei singoli ministri mantenendo l’unità di indirizzo politico e amministrativo del governo. Ha una funzione di preparazione, promozione e impulso delle iniziative in materia, funzione svolta anche attraverso gli appositi organismi collegiali costituiti via via nel tempo con compiti istruttori e consultivi.