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Riassunto lezioni diritto ecclesiastico Serra 2016
Tipologia: Dispense
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*Cos'è il diritto ecclesiastico -Parte dell'ordinamento giuridico costituita da quell'iscrizione di norme che danno rilevanza al fenomeno religioso , rectius ramo dell'ordinamento costituito da tutte le norme che danno specifica rilevanza al fattore religioso e lo disciplinano. *Visione normativa del diritto -Diritto come insieme di norme; la scienza giuridica studia la produzione, l'interpretazione e l'applicazione delle norme stesse. Convinzione del carattere unitario della scienza giuridica, a prescindere dalla materia l'oggetto di studio è il medesimo, il diritto appunto; tale definizione classica, valida seppur discutibile, si basa sulla convinzione che pur essendo fenomeno unitario per conoscenza scientifica dell'ordinamento occorre dividere gli studi in varie discipline che prendono il nome dalle vicende sociali considerate. *Cosa si intende per fenomeno religioso -Insieme di credenze forti, coerenti e radicate, basate sulla fede in un essere trascendente/ immanente; fede da cui scaturisce specifica visione della vita e del mondo. -Tale concezione s'è ampliata dopo il lavoro (anni 70'/80') di Carlo Cardia , perciò si può parlare di fenomeno religioso anche quando le convinzioni suddette su basino su visioni laiche, cd etica laica. *3 forme/modalità in cui l'ordinamento prende in considerazione il fenomeno religioso:
(es per disciplinare le attività del parroco ci si rifa al concetto elaborato dalla Chiesa cattolica) → *rapporto ordinamentale. Rapporti diritto canonico/diritto ecclesiastico; storia del diritto ecclesiastico -Diritto canonico=ordinamento giuridico della Chiesa cattolica; -Diritto ecclesiastico= norme che disciplinano il fenomeno religioso all'interno dell'ordinamento statale. -Quindi sono distinti ma tradizionalmente uniti per motivi storici: fino al 1873 il diritto canonico era insegnato nelle facoltà di Teologia, soppresse in quell'anno. Nel 1884 è costituita la cattedra di diritto ecclesiastico (che univano canonico ed eccl); nel 1943 la prima cattedra autonoma di diritto canonico alla Sapienza con a capo Vincenzo Del Giudice. Materie separate ma comunque intrecciate. *Collocazione sistematica della materia nell'ambito delle discipline giuridiche -Fa parte del diritto pubblico (norme e principi di organizzazione e funzionamento dello Stato e degli altri enti dotati di sovranità); la ragione di tal collocazione è storica, dato lo stretto rapporto (di unione o meno che fosse) determinatosi fra sfera religiosa e politica; oggi tal rapporto è di tendenziale separazione ma non totale ed effettiva (legame religione- potere). -Oggetto d'analisi sono quindi l e norme di diritto costituzionale e amministrativo , per la maggior parte. E' tuttavia materia di confine con altre discipline (diritto privato, internazionale, penale). In Italia tra l'altro c'è una relazione imprescindibile fra Stato e Santa Sede (dimensione simil di diritto internazionale). *Storia del diritto ecclesiastico e concezione pluralista, fascismo, Costituzione Nasce nel 1984 dato che lo Stato dopo la presa di Roma aveva la necessità di regolare i rapporti con il Papa; nasce grazie alle due visioni opposte di Francesco Ruffini (liberale) e Francesco Scaduti (statalista); le loro divergenze intellettuali riguardano: la metodologia: per R. prospettiva storica, per S. analisi delle norme poste dallo stato; il concetto di libertà religiosa: per R. dovuta ad ognuno e centro del diritto ecclesiastico; per S. concessione che lo Stato fa al cittadino; il rapporto fra Stato e confessioni: per R. speciale autonomia della Chiesa cattolica; per S. sono mere associazioni private. -Fondamentale contributo fu poi quello di Santi Romano che nel 1918 sancisce il principio “ubi societas ibi ius” ovverosia la pluralità degli ordinamenti giuridici. -con lo stato fascista ( 1925-1945 ) c'è la firma dei Patti Lateranensi ( 1929 ) e la Legge sui culti ammessi ; in questo periodo il diritto ecclesiastico si limitava allo studio dei patti lateranensi, rispetto ai quali c'erano 2 interpretazioni : **1) pro autonomia della Chiesa;
questi movimenti, come considerarli e come qualificarli (es.: la setta di Scientology ) poiché uscenti fuori dagli schemi tradizionali. 2) Progetto di unificazione europea: l’altro problema con il quale gli studiosi si sono dovuti confrontare è stato il progetto di integrazione e unificazione europea e quindi la trasformazione dello Stato nazione nell’Europa unita. L’Unione europea ha modificato il sistema delle fonti e tale modifica ha toccato anche la disciplina del fenomeno religioso aggiungendo un nuovo oggetto di indagine per gli ecclesiasticisti; 3) Nuova importanza politica e sociale del fenomeno religioso: il terzo fenomeno con cui gli studiosi si sono dovuti confrontare è stata la rivisitazione del concetto di laicità. Il concetto di laicità è un’acquisizione propria degli Stati Occidentali. In Europa si arriva, alla fine di un lungo processo storico, a separare la sfera politica dalla sfera religiosa e ad affermare che uno è l’ordine di competenza dello Stato e uno è l’ordine di competenza della religione. Si sostiene che lo Stato occidentale è uno Stato che non fa propria nessuna confessione religiosa. Questo principio, che ci caratterizza, è però messo in discussione dal nuovo rilievo che le confessioni religiose acquistano in ambito politico e sociale. Dalla fine del ‘ infatti la Chiesa cattolica riacquista peso politico e mediatico in Italia, anche grazie al modo specifico di alcuni pontefici di vivere il pontificato (es. impatto mediatico di Papa Francesco o di San Giovanni Paolo II). Il Papa riesce ad affermare le vicende della Chiesa cattolica nella vita quotidiana. Accanto a questa avanzata sociale e politica dell’azione della Chiesa, avvertita in Italia in modo particolare, si affianca l’avanzata dell’Islam. La dimensione religiosa, che almeno fino alla metà del ‘ era considerata subordinata alla dimensione statale, riacquista valenza. -Di fronte a questi tre nuovi fenomeni religiosi gli studiosi del diritto ecclesiastico hanno reagito ampliando l’oggetto dell’indagine; il diritto ecclesiastico si arricchisce di nuovi contenuti. Il diritto ecclesiastico disciplina anche i rapporti tra Stato e confessioni religiose. Tradizionalmente questi rapporti erano studiati e analizzati come rapporti tra Stato italiano e confessioni religiose ma con l’avvento dell’Unione Europea l’oggetto di studio si allarga andando lo studio del diritto ecclesiastico a ricomprendere anche i rapporti tra Unione europea e confessioni religiose. Si passa dalla dimensione nazionale ad una dimensione europea. Per aggiornare la disciplina rispetto ai fenomeni di cui si è detto, gli studiosi introducono nello studio del diritto ecclesiastico anche la comparazione dei diritti religiosi. Tale attività di comparazione è introdotta in alcune università italiane da alcune cattedre di diritto ecclesiastico che assumono a riferimento un istituto giuridico e poi guardano come lo stesso istituto è disciplinato nelle varie confessioni religiose. Questa prospettiva d’indagine comparatistica è stata fortemente voluta dal Prof. Ferrante. Infine, sempre in reazione ai mutamenti della società, gli studi del diritto ecclesiastico oggi si occupano anche dei problemi politici posti dalle società multietniche e multi religiose (aborto, fecondazione assistita, step-child, adozione da parte di coppie omosessuali) e cioè di quelle situazioni che coinvolgono in qualche misura il modo del sentire religioso del singolo e la sfera religiosa. -Un altro grande problema che anche gli studiosi si trovano ad affrontare è l’ ascesa dell’Islam in Europa e in Italia. Il problema posto dalla religione islamica è che essa implica un modo di concepire le relazioni tra soggetti che non appartiene alla cultura occidentale, ad esempio l’Islam non ammette la laicità e la separazione tra sfera politica e sfera religiosa e quindi per l’Islam la religione regola anche il vivere civile. Quindi c’è una contrapposizione tra le categorie occidentali e quelle degli islamici. La presenza
dell’islam crea problemi poiché molti esponenti della religione islamica rivendicano verso gli stati occidentali precise esigenze espressione del loro credo; dall’altra parte gli occidentali si sentono minacciati da questa presenza. Si creano pertanto problemi in questa convivenza (es.: questione del presepe nelle scuole). L’Europa in realtà non era pronta ad affrontare questi problemi. Fino al 1989 l’Europa ha vissuto la divisione tra est ed ovest ovvero tra Paesi dell’Unione sovietica e paesi occidentali, cioè paesi in cui la libertà religiosa era riconosciuta e paesi in cui la religione era perseguitata. E’ stata peraltro una persecuzione che ha riguardato tutte le confessioni religiose. Si trattava di una distinzione ideologica e politica. Nel 1989, con la caduta del muro di Berlino, queste divisioni si ricompongono; tale evento ha “esaltato” i governi europei poiché la ricomposizione dei conflitti ha fatto ritenere ai governi stessi che la diffusione di nuovi movimenti religiosi nel territorio dell’Unione non avrebbe creato problemi. L’Europa era fiduciosa nelle proprie capacità di gestire il fenomeno migratorio e tutte le conseguenze che ne derivavano. Questa fiducia tuttavia è venuta meno per le difficoltà di convivenza tra entità religiose diverse. Infatti con il verificarsi di tensioni e problemi, l’Europa ha perso quello slancio iniziale sulle sue capacità di gestire il fenomeno migratorio, interculturale ed interreligioso. L’Europa ha perso la fiducia nelle proprie acquisizioni normative e culturali e quindi nella propria storia. Ad esempio, a fronte di specifiche richieste di soggetti di religione islamica, alcuni hanno ritenuto che fosse necessario modificare il nostro ordinamento cambiando il concetto di diritti fondamentali della persona. Noi sappiamo che la cultura giuridico- occidentale ha elaborato il concetto di diritto fondamentale che consiste nei diritti a cui ogni persona ha titolo per il fatto di essere tale. -Di fronte ai problemi posti dalla dimensione multiculturale e multireligiosa, parte della dottrina ritiene che sia necessario rinunciare al concetto di diritti umani e riconoscere alle religioni che non hanno questa concezione nella loro cultura, il diritto di vivere a prescindere dal rispetto dei diritti fondamental i (es.: il diritto di uguaglianza di cui all ’art. 3 della Cost. che proibisce atti di discriminazione e che legittima la Corte alla pronuncia di illegittimità di atti che lo violino). Si è parlato addirittura di Statuti personali che consentano a gruppi religiosi di vivere in Italia, e in generale in Europa, secondo le regole giuridiche che scaturiscono dal proprio credo. Si tratta di un problema vasto e complesso e che investe direttamente il diritto ecclesiastico e che deve disciplinare proprio il fenomeno religioso. -E’poi necessario tenere in considerazione che lo studio del diritto ecclesiastico nasce in Italia nel 1884 per risolvere i problemi che lo Stato ha con la Chiesa cattolica. Tale disciplina giuridica nasce quindi per ricomprendere il fenomeno religioso nelle categorie giuridiche statali cioè per subordinare il modo di essere del fenomeno religioso alla legge dello Stato. Nello stesso tempo però il diritto ecclesiastico si caratterizza perché è un diritto che implica anche l’applicazione delle norme confessionali, soprattutto per ragioni storiche del diritto canonico → Dunque il diritto ecclesiastico nasce con una contraddizione interna: da una parte dovrebbe servire a domare il fenomeno religioso e dall’altra però dà spazio al diritto della religione stessa. Questa contraddizione interna ha fatto in modo che il diritto ecclesiastico sia quella disciplina che, prima delle altre, riesce ad evidenziare lo scarto tra soluzione legislativa e istanze della società e cioè quella differenza che c’è tra ciò che stabilisce il legislatore e le reali esigenze del gruppo sociale. -Questa esigenza tuttora, in una società multiculturale e multi religiosa come la nostra, è affrontata dal diritto ecclesiastico. *Principio metodologico nel diritto ecclesiastico
formalmente e giuridicamente la Costituzione lo proibisca. Ed allora per la prima volta dall’entrata in vigore della Costituzione la Corte costituzionale sancisce definitivamente il principio di laicità dello Stato ponendo fine al confessionalismo di fatto dello Stato italiano dovuto a ragioni storiche, come la circostanza che la Santa sede si trovi a Roma. -Lo Stato laico, ritenendo che il sentire religioso abbia rilievo perché fa parte dell’identità dell’individuo e del suo modo di essere, innesca un conflitto tra identità individuale e identità collettiva , conflitto tipico dello Stato italiano. Infatti, anche se lo Stato italiano si definisce uno Stato laico, se si guarda alla sua storia, alla sua identità e al modo in cui è nato e si è affermato non si può negare che esso abbia un’identità cattolica. Sul piano giuridico formale e conformemente a quanto affermato dai principi della nostra Costituzione, lo Stato italiano è laico, ma se si guarda all’identità storica e culturale, ad oggi, l’identità italiana è un’identità confessionale cattolica. Questo si evince giornalmente dalla cronaca politica quotidiana (es.: adozione per le coppie omosessuali di adottare bambini. Scelta fortemente condizionata dall’identità cattolica del nostro Stato). Peraltro, quando nel 1984 lo Stato stipulò l’ accordo con la Chiesa cattolica , riconobbe all’ art. 9, punto 2, che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano. In una sentenza delle Sezione Penali del 2005 si è poi affermato che la religione cattolica ha effettivamente determinato le tradizioni culturali del popolo italiano. Quindi accanto al pluralismo , all’apertura verso le altre confessioni religiose e all’impegno a considerare tutti i credi in una posizione di parità imposta dalla Costituzione, si affianca nel nostro paese questa forte identità cattolica. E’ questa una situazione peculiare italiana. *Problema dei conflitti di coscienza: -L’esperienza religiosa viene quasi sempre vissuta collettivamente e non solo individualmente, con l’appartenenza ad un gruppo organizzato e stabile. Le confessioni religiose si danno un ordinamento giuridico generalmente. Il fatto però che le confessioni religiose si diano delle proprie regole crea dei conflitti perché le confessioni religiose non hanno un territorio e quindi agiscono nel territorio dello Stato e i fedeli sono pertanto sia fedeli sia cittadini. Gli stessi soggetti sono quindi destinatari sia delle norme civili dello Stato sia delle regole religiose. -Ciò può condurre a dei conflitti religiosi quando la regola religiosa contrasta con la regola civile (es. la legge sull’aborto. Ci sono dei medici cattolici che, nonostante la legge consenta l’aborto, si rifiutano di praticarlo). Vi sono dei casi quindi di conflitto di coscienza che viene risolto facendo leva sulla libertà religiosa e quindi riconoscendo al soggetto con una fede specifica la possibilità di non adempiere una legge dello Stato. Se questo conflitto tra norma religiosa e norma statale si è sempre realizzato, oggi tali conflitti sono accresciuti innanzi tutto per la diffusione di religiose integraliste che non concepiscono che lo Stato non sia uno Stato religioso. Siccome le religioni hanno acquisito maggiore potere sociale e mediatico hanno più possibilità di disciplinare in maniera analitica e puntuale la vita dei fedeli, incidendo sulle loro scelte. Inoltre tali conflitti sono aumentati in seguito al progresso della scienza (es.: utero in affitto, fecondazione assistita) cioè ad acquisizioni tecnico scientifiche nell’epoca moderna. Di fronte a nuove possibilità le religioni intervengono dicendo ai propri fedeli come agire in certe situazioni (es.: eutanasia) ed ecco che si crea il conflitto tra ciò che la legge statale permette e ciò che la religione di appartenenza permette. -Mentre in passato questo conflitto di coscienza era tra regola religiosa e regola statale , oggi si parla di conflitto di coscienza anche quando una regola statale fa propria una
regola religiosa. In questi casi infatti si ritiene che il legislatore sia religiosamente orientato. Si parla a tal proposito di “conflitto di coscienza al contrario”. Coloro che non hanno credo religioso ritengono in questi casi di subire una legge dello Stato e di dover sottostare a leggi statali che non rispondono davvero a principi universali condivisi da tutti ma solo a valori confessionali camuffati da principi dello Stato laico. -Di fronte a questo problema, parte della dottrina ha elaborato la teoria del diritto delle possibilità in forza della quale si ritiene che *di fronte a conflitti crescenti, il legislatore non deve elaborare una norma che impone un divieto o un obbligo bensì deve elaborare norme permissive che offrono tante soluzioni diverse, rispetto al problema concreto, lasciando al singolo la possibilità di scegliere tra queste soluzioni. III LEZIONE 22/ AFFERMAZIONE DELLA LAICITA' DELLO STATO ITALIANO: SS 203/ CORTE COSTITUZIONALE brevior di cui sopra Principio di laicità La Corte Costituzionale affrontò la questione dell'istruzione religiosa nella scuola pubblica, in specifico la presenza della religione cattolica ed affermò per la prima volta che lo Stato Italiano fosse laico, cioè che trattasse in modo uguale o tendenzialmente uguale tutte le confessioni religiose. Lo stato laico è dunque ispirato a questi 3 principi: 1) Stato liberale: che lascia libertà d'azione in campo religioso 2) Stato pluralista: che mostra apertura nei confronti di tutti i credi religiosi; 3) Stato non confessionale: che non fa propri i principi contenuti in nessuna religione quindi non si lascia condizionare dai contenuti confessionali, non parteggia. 4) Riconosce l'importanza dei sentimenti religiosi dei singoli: ritenendo che questi interessi concorrano e servano all'approvazione della persona umana, cioè a farla crescere (vd Art 3 c 2 cost ); il sentire rel. Ha valenza positiva perché serve a promuovere la persona e serve al progresso spirituale della società (art 4 c 2 Cost ) 5) Il sentimento religioso fa parte dell'identità della persona: il diritto è identità, è essere se stessi nelle relazioni interpersonali, il proprio modo d'essere non deve essere quindi occultato o trasformato ( art 2 Cost ) Importanza della ss: prima di essa lo stato ita si definiva confessionale cattolico, ciò anche se non formalmente, nei fatti anche dopo la Cost. Con la ss c'è la fine del confessionalismo d fatto dello stato ita. Tuttavia nasce una contraddizione fra identità individuale e collettiva infatti anche se si definisce stato laico non si può negare che lo stato italiano storicamente e culturalmente sia di fatto cattolico cioè abbia identità confessionale (es dibattiti su adozioni omo) c'è inoltre riconoscimento giurisprudenza della religione cattolica come determinante le tradizioni culturali della storia italiana. → problema dei conflitti di coscienza :l'esperienza rel non viene vissuta solo singolarmente ma anche coll; in quanto il singolo appartiene a gruppo organizzato e stabile le confessioni religiose si danno infatti ordinamenti giuridici e questo crea conflitti poiché esse non hanno un territorio ma agiscono nel ter stato. I cittadini fedeli sono destinatari sia di norme civili che religiose da ciò nascono i conflitti di coscienza: la regola rel contrasta o mette in discussione l'osservanza della legge civile (es aborto). Il conflitto è risolto dando la
lo Stato indennizzò tali danni patrimoniali mediante la convenzione.
Questo perché quando lo Stato stipula un accordo, viene eseguito con un legge ordinaria che però ha copertura costituzionale, quindi è modificabile sono in 2 modi:
cattolica nella scuola pubblica; il governo effettivamente presentò una bozza al Parlamento ma non nei termini da esso richiesti (impossibilità di analisi analitica del progetto stesso ma sol una bozza di massima). → Il valore di questi strumenti è esclusivamente politico e non giuridico ; *il governo può comunque chiedere la fiducia e così è accaduto per la suddetta intesa sull'istruzione della religione cattolica. Leggi fotocopia -La questione è nata con la revisione del concordato del 29' sul tema degli enti ecclesiastici ; il tema era spinoso e l'accordo rinviava la disciplina degli enti ecclesiastici ad una commissione paritetica di rappresentanti in numero eguale. Le norme da essa elaborate sono presentate ai due soggetti (St-CC), per l'approvazione delle parti attraverso un atto ufficiale: il Protocollo firmato a Roma il 15 novembre 1984. A livello interno occorreva una legge di ratifica per introdurlo nell'ordinamento, nonché una legge d'esecuzione (normalmente basta lo stesso atto, tecnicamente detto cd legge di ratifica ed esecuzione, cosa diversa dalla legge di applicazione). -Ora quel genio del legislatore ha scisso in 2 leggi la ratifica ( Lg 2336) e l'esecuzione ( Lg 233 7). E tuttavia al disegno di cui lg 2236 eran state annesse norme sugli enti ecclesiastici; quindi ne risulta che la disciplina sugli enti ecclesiastici ha due fonti diverse ma d'uguale contenuto : le leggi 206/85' e 222/85'. Perciò si parla di leggi fotocopia; tra l'altro la legge 222 entrò in vigore non solo con la pubblicazione in GU ma anche con quella negli Acta Apostolicae Saedis , la gu dell'ordinamento cattolico. Questa promulgazione contestuale è anomala, essendo quest'ultima propria di un ordinamento religioso. MODELLI DI RELAZIONE STATO-CHIESA -Il diritto ecclesiastico, s'è detto, prende in considerazione il fenomeno religioso sia individuale, che collettivo, nonché nel suo esplicarsi nel rapporto fra Stato e Chiesa: in tal rapporto si colgono tensioni sociali ed evoluzioni politiche. D'altronde ormai “Storia e sistemi dei rapporti Stato Chiesa” è un classico (scritto da Carlo Arturo Iemolo ) tema oramai autonomo. In proposito 2 rami: chi lo riassume; chi vi da importanza. A tale dicotomia si risponde con un approccio più adatto, mediano. -Il rapporto diritto religione caratterizza la storia occidentale, condizionandola, e si muove diversamente nel tempo dato il modo d'essere del potere politico e religioso: se cambia la forma di stato o la religione cambia il rapporto fra i due, così come se cambia l'approccio di una delle parti. -La giuspubblicistica analizza i rapporti cercando una formula idonea per la configurazione di tali rapporti, giungendo così all' elaborazione di modelli di relazione Stato-Chiesa ; la funzione di tali modelli è catalogativa, didattica, spiega come nel tempo si caratterizzano diversamente i vari tipi di relazione, secondo schemi non rigidi (storicamente non si sono mai applicati in maniera automatica e totale). → Sono 3 i modelli/sistemi di relazione Stato-Chiesa: **1) sistemi di unione e subordinazione;
Stato e Chiesa come due “lottatori”, uno prevale sull'altro essendo i poteri intrecciati; in tale modello si distinguono 3 sistemi : **1) cesaropapismo;
spirituale. Volendo avere il controllo totale sul proprio territorio, essi volevano strategicamente il controllo sulle Chiese delle proprie nazioni (chiesa da universale a territoriale) e quindi pretendevano di organizzarne l'attività: le “Chiese Nazionali” erano considerate istituzioni pubbliche, non al di fuori o superiori allo stato ma ad esso assoggettate. -Questo processo si rafforzò con la riforma protestante e le seguenti guerre di religione. La riforma ebbe inizio nel 1517 con le 95 tesi di Lutero appese nella cattedrale di Wittemberg. I principi affermati erano rivoluzionari: che non ci fosse salvezza per le proprie opere ma per la propria fede, che ognuno poteva leggere le sacre scritture e ch tutti i fedeli erano uguali e doveva esserci un gerarchia clericale. Così, le chiese protestanti nazionali sorsero senza darsi un iniziale struttura per i 2 seguenti motivi: -Lutero voleva la depurazione della Chiesa (e non lo scisma) perciò non era necessario gerarchizzarla; egli aveva un'immagine di Chiesa come realtà invisibile che non aveva bisogno di configurazione giuridica, di un diritto; la base era la coscienza. -E tuttavia l'organizzazione, necessaria, fu di fatto affidata ai principi: ognuno governava la chiesa protestante sul proprio territorio ; i principi trasformarono gli ecclesiastici protestanti in funzionari dello Stato (similmente agli imperatori romani) e volevano stabilire cosa fosse o meno conforme al credo. Di fatto sfumò la differenza fra cesaropapismo e giurisdizionalismo, nei paesi protestanti. -I principi cattolici cercarono di fare lo stesso accrescendo i propri poteri di controllo; il risultato fu che dal 1555 al 1648 in Europa ci fu un sistema rigorosamente giurisdizionalista ; nel 1555 la Pace di Augusta aveva posto fine alle guerre di religione; i principi protestanti acquisirono il diritto di imporre il proprio credito ai sudditi. Nel 1648 la Pace di Westfalia pose fine alla guerra dei 30 anni in Germania e il principio di cui sopra venne ribadito, ma con la concessione di poter praticare in privato culti diversi da quelli di Stato. -Il giurisdizionalismo ha nomi diversi: giuseppinismo in Austria, gallicanesimo in Francia, regalismo in Spagna; prima dell'unità italiana i sistemi giurisdizionalista dei vari paesi dominatori si affermarono nelle regioni da essi controllate: Piemonte, Toscana, le 2 Sicilie. *Profili sistematici -I principi consideravano le Ch istituzioni sulle quali avevano 2 categorie di poteri :
abolì l'istituto; formalmente eliminato ex lg 214/1871, Lg delle Guarentigie Pontificie che disciplina in modo unilaterale i rapporti fra St e Pap e con cui lo St ha rinunciato alla Legatia apostolica. 2) ius reformandi : i principi ritengono di dover difendere i dogmi della fede attraverso la persecuzione di eretici, scismatici etc. *A protezione dello Stato dalla Chiesa avevano 4 poteri:
-Conseguenze: -solo al papa spettava la k ompetenz kompetenz ; -inoltre lo St non poteva mai occuparsi delle cose spirituali: autogoverno della Ch (in antitesi quindi col cesaropapismo) e quindi non erano possibili ingerenze sulla nomina dei vescovi, di giurisdizione, sulla gestione dei beni. Gli ecclesiastici e i beni eccl erano dovevano esser esenti dalle tasse;
Pio IX nel 1864 ( dopo l'unità d'Italia), nel libro, Syllabus Errorum (compendio delle cose sbagliate, a cui non bisogna credere: 80 preposizioni a cui non bisogna credere se non si vuole incorrere nella scomunica) affermava che tutti coloro che ritenevano di sostenere che la Chiesa non avesse potere nelle cose temporali sono colpiti con anatema, cioè una scomunica particolarmente solenne. -Tuttavia i dati storici smentiscono questa formulazione teorica perché, effettivamente oggi la Chiesa ha una potestà indiretta sulle cose temporali nei paesi democratic i in quanto, finché essa interagiva con gli Stati dei Prìncipi poteva usare la scomunica per influenzare l'azione dei sovrani ( es. Enrico IV, GregorioVII) ma nel momento in cui la Chiesa interagisce con gli stati democratici, non può più influenzare il principe ma deve agire in modo indiretto sull'elettorato.* -Però la Chiesa sa bene che non può intervenire direttamente sul potere statale, ma conta sull' azione dei laici ( battezzati non chierici) perchè ritiene che spetta ad essi agire all'interno dello Stato per fare in modo che la vita della società statale si orienti alla morale religiosa e alla volontà divina. La Chiesa dunque, oggi ha un potere di governo sulle cose spirituali e si occupa delle cose temporali attraverso i fedeli (laici) che lo Stato non può ignorare in quando cittadini (-> f orma sfumata di Teocrazia = realizzazione della volontà divina in maniera indiretta) Questo principio è stato affermato durante il Concilio Vaticano II (CVII), tra il 1962e 1965 , un'assemblea in cui si riuniscono tutti Vescovi del mondo per discutere e decidere su varie questioni. Il CVII ha affrontato tra gli altri, anche il problema di come la Chiesa deve agire nel mondo contemporaneo dedicando a questo tema una costituzione apposita "Gaudium et spes" in cui ha affermato il principio dell'intervento dei laici all'interno della società. Altri principi affermati ex CVII: