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appunti di Istituzioni di Diritto Pubblico, Appunti di Istituzioni Diritto Pubblico

Appunti di Istituzioni di Diritto Pubblico, prima parte

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 13/04/2026

luigi-vood
luigi-vood 🇮🇹

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DIRITTO PUBBLICO
Prima lezione (Manuale pag. 1-14)
Il diritto si può intendere in due modi:
in senso soggettivo, indica un’aspettativa o pretesa che un soggetto può vantare nei confronti delle
altre persone, ma anche dei pubblici poteri (Stato)
in senso oggettivo, come insieme di norme giuridiche (regole) di un sistema
Le due accezioni del termine sono interdipendenti:
Il diritto come pretesa può essere fatto valere in quanto è tutelato dalle norme giuridiche
Il diritto come insieme di norme giuridiche è funzionale anche alla tutela delle pretese, è finalizzato
a garantire i diritti
Diritto in senso Oggettivo, è creato e predisposto da ogni organizzazione sociale. Le organizzazioni sociali
sono tante e quasi tutte sono dotate di un insieme di regole. A differenza di altre regole, le norme giuridiche
si caratterizzano per essere coercitive, cioè il loro mancato rispetto viene sanzionato.
L’organizzazione sociale che meglio di tutte è in grado di garantire la coercitività delle regole è lo Stato, che
è un ordinamento giuridico
Le norme giuridiche dello stato possono essere ricondotte a due grandi raggruppamenti:
Diritto pubblico, è quell’insieme di norme che disciplinano l’organizzazione dei poteri dello Stato e
i rapporti fra lo Stato e cittadini. Al suo interno si possono individuare diversi sottosistemi, come il
diritto internazionale, il diritto penale, il diritto costituzionale, diritto penale
Diritto privato, è quell’ insieme di norme che regolano i rapporti fra i soggetti dell’ordinamento
giuridico, al suo interno si possono individuare diversi sottosistemi, come il diritto di famiglia, il
diritto delle assicurazioni
LO STATO
Definito stato moderno, è nato e affermato in Europa tra il XV-XVII. Nel periodo precedente alla sua
affermazione in Europa vigeva il sistema o ordinamento feudale, detto anche patrimoniale, che era regolato
dal diritto privato. Alla base del feudalesimo erano infatti rapporti fra privati cittadini (inclusi quelli fra il
feudatario e i suoi sottoposti)
Elementi fondamentali dello Stato
1. Territorio è lo spazio fisico su cui uno Stato può esercitare la sua sovranità, cioè il suo potere o “la sfera
spaziale nella quale si esplica l’efficacia delle norme giuridiche”. E’ costituito da:
1.1. Porzione di terraferma delimitata dai confini
1.2. Fascia di mare costiero e piattaforma continentale, nelle misure determinate dalla normativa anche
internazionale
1.3. Spazio atmosferico sovrastante
1.4. Nei casi previsti dalla legge, navi e aeromobili italiani e ambasciate
2. Popolo è l’insieme delle persone che vivono sul territorio dello Stato e che devono quindi rispettarne le
norme giuridiche
3. Sovranità è l’unico dei 3 elementi fondamentali che può essere proprio solo degli Stati, popolo e
territorio sono infatti elementi costitutivi anche di altri ordinamenti giuridici, come la Regione o il
Comune. La sovranità dev’essere intesa in una duplice accezione:
3.1. Sovranità Esterna riguarda il rapporto dello Stato con gli altri ordinamenti, nazionali e
sovranazionali. Lo Stato non “deriva” da altri Stati o organizzazioni internazionali ed è
indipendente da essi nelle sue decisioni.
Negli ultimi decenni, tuttavia, in Europa è in corso un processo di integrazione che vede i vari Stati
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Prima lezione (Manuale pag. 1-14) Il diritto si può intendere in due modi:

  • in senso soggettivo, indica un’aspettativa o pretesa che un soggetto può vantare nei confronti delle altre persone, ma anche dei pubblici poteri (Stato)
  • in senso oggettivo, come insieme di norme giuridiche (regole) di un sistema Le due accezioni del termine sono interdipendenti:
  • Il diritto come pretesa può essere fatto valere in quanto è tutelato dalle norme giuridiche
  • Il diritto come insieme di norme giuridiche è funzionale anche alla tutela delle pretese, è finalizzato a garantire i diritti Diritto in senso Oggettivo, è creato e predisposto da ogni organizzazione sociale. Le organizzazioni sociali sono tante e quasi tutte sono dotate di un insieme di regole. A differenza di altre regole, le norme giuridiche si caratterizzano per essere coercitive, cioè il loro mancato rispetto viene sanzionato. L’organizzazione sociale che meglio di tutte è in grado di garantire la coercitività delle regole è lo Stato, che è un ordinamento giuridico Le norme giuridiche dello stato possono essere ricondotte a due grandi raggruppamenti:
  • Diritto pubblico , è quell’insieme di norme che disciplinano l’organizzazione dei poteri dello Stato e i rapporti fra lo Stato e cittadini. Al suo interno si possono individuare diversi sottosistemi, come il diritto internazionale, il diritto penale, il diritto costituzionale, diritto penale
  • Diritto privato , è quell’ insieme di norme che regolano i rapporti fra i soggetti dell’ordinamento giuridico , al suo interno si possono individuare diversi sottosistemi, come il diritto di famiglia, il diritto delle assicurazioni LO STATO Definito stato moderno, è nato e affermato in Europa tra il XV-XVII. Nel periodo precedente alla sua affermazione in Europa vigeva il sistema o ordinamento feudale, detto anche patrimoniale, che era regolato dal diritto privato. Alla base del feudalesimo erano infatti rapporti fra privati cittadini (inclusi quelli fra il feudatario e i suoi sottoposti) **_Elementi fondamentali dello Stato
  1. Territorio_** è lo spazio fisico su cui uno Stato può esercitare la sua sovranità, cioè il suo potere o “la sfera spaziale nella quale si esplica l’efficacia delle norme giuridiche”. E’ costituito da: 1.1. Porzione di terraferma delimitata dai confini 1.2. Fascia di mare costiero e piattaforma continentale, nelle misure determinate dalla normativa anche internazionale 1.3. Spazio atmosferico sovrastante 1.4. Nei casi previsti dalla legge, navi e aeromobili italiani e ambasciate 2. Popolo è l’insieme delle persone che vivono sul territorio dello Stato e che devono quindi rispettarne le norme giuridiche 3. Sovranità è l’unico dei 3 elementi fondamentali che può essere proprio solo degli Stati , popolo e territorio sono infatti elementi costitutivi anche di altri ordinamenti giuridici, come la Regione o il Comune. La sovranità dev’essere intesa in una duplice accezione: 3.1. Sovranità Esterna riguarda il rapporto dello Stato con gli altri ordinamenti, nazionali e sovranazionali. Lo Stato non “deriva” da altri Stati o organizzazioni internazionali ed è indipendente da essi nelle sue decisioni. Negli ultimi decenni, tuttavia, in Europa è in corso un processo di integrazione che vede i vari Stati

autolimitare la propria sovranità per cederne una parte ad organizzazioni di Stati che prendono così le decisioni al posto loro. Le principali organizzazioni europee sono l’UE e il Consiglio d’Europa, la principale org. Internazionale mondiale è l’ONU 3.2. Sovranità Interna fa riferimento all’esercizio del potere all’interno dello Stato e può essere definita come la capacità di porre comandi giuridici vincolanti nei confronti di tutti i soggetti dell’ordinamento”. Lo Stato la applica quindi sul suo territorio, nei confronti del popolo, di ogni formazione sociale, anche dotata di una certa Forme di Stato La combinazione dei tre elementi fondamentali dei 3 elementi fondamentali dello stato può dare vita ad altre combinazioni La distribuzione della SOVRANITA’ e territorio può dare vita a due “macromodelli”, ulteriormente suddivisi al proprio interno in modelli diversi:

  • Stato Unitario : la Sovranità non è distribuita sul territorio ma spetta solo allo Stato centrale. Alcuni Stati unitario possono però lasciare uno spazio decisionale ai territori, dando cos’ vita a Stati decentrati. Un sottotipo di stato decentrato è lo Stato regionale, di cui è un es. l’Italia
  • Stato Federale : la sovranità è distribuita sul territorio fra i due diversi livelli territoriali, la Federazione e i singoli Stati membri (USA) La distribuzione della Sovranità fra il Popolo può dare vita a due “macromodelli”, ulteriormente suddivisi al proprio interno in modelli diversi:
  • Stato Autoritario: la sovranità è concentrata in un unico soggetto che può essere un partito o un'unica persona fisica
  • Stato Democratico: la sovranità è distribuita tendenzialmente su tutto il popolo (Cost. Italiana, art 1, c. 2). E’ un modello organizzativo dove il popolo è attivo nell’esercizio della democrazia. Nella storia d’Europa si sono evolute 3 principali forme di Stato: ➔ Stato Assoluto : è la prima forma dello stato moderno, nasce tra il XV e il XVII secolo e terminò di esistere alla fine XVIII sec., con la Rivoluzione francese. Le caratteristiche principali di questa forma di Stato era la concentrazione del potere (potere legislativo, potere esecutivo, potere giudiziario) nelle mani del Re (o di un'unica persona), ereditario e per volere divino, il principe non è soggetto a regole. La finalità dello Stato assoluto era quella di volersi affermare attraverso la potenza, espandendo i propri territori ➔ Stato liberale di diritto : Nasce alla fine del XVIII sec. Grazie al contributo ideologico della Rivoluzione francese e a quello socio-economico della Rivoluzione industriale, con l’emersione della borghesia) e terminò all’inizio del XX sec.. Era caratterizzata da una separazione di poteri, si diffondono correnti di pensiero che portano alla rivoluzione americana e poi alla rivoluzione francese, diffondendo ideali di uguaglianza e di una maggiore giustizia sociale, che non erano contemplati nello Stato assoluto. Vediamo diffondersi nozioni di Costituzione in senso moderno e di principi di legalità (divisione del potere; legislativo, esecutivo, giudiziario). Le finalità erano la tutela dei diritti dei suoi cittadini dallo Stato (diritto di libertà personale, diritto di proprietà). Il focus si sposta da un’espansione territoriale, propria dello Stato assoluto, a un maggiore interesse verso la persona. Separazione dei poteri: potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario. La costituzione è la norma giuridica, è la fonte del diritto, più importante di un ordinamento, di uno Stato ed è quella su cui tutte le altre leggi si devono basare. Lo Stato liberale di diritto. Il Principio di legalità impone che ogni atto dei pubblici poteri e ogni limitazione dei diritti dei cittadini debba trovare il proprio fondamento in una norma giuridica già adottata. Nello Stato liberale la norma giuridica più importante era la legge che doveva essere: GENERALE quindi applicarsi a tutte le persone che si trovavano nella situazione contemplata dalla legge; ASTRATTA cioè suscettibile di

L’Assemblea Costituente fra la seconda metà del 1946 e tutto il 1947 ha redatto la nostra Costituzione e approvata (90% dei voti a favore), entrata in vigore il 1 Gennaio 1948, l’approvazione della costituzione rispecchia il compromesso politico tra le compagini elette. COSTITUZIONE (139 art. in totale) Principi costituzionali 12 art. Parte I - diritti e doveri dei cittadini 54 art. Parte II – ordinamento della repubblica viene descritto e regolato l’assetto del potere statale, vengono disciplinati gli organi dello Stato. Parte composta da 139 art. L’unità di misura di ogni testo normativo è l’ Articolo, è ulteriormente suddiviso in commi ogni qualvolta si va a capo STATO DEMOCRATICO La democrazia può essere esercitata in diverse modalità:

  • Democrazia diretta : si ha quando il popolo partecipa direttamente all’assunzione delle decisioni. I principiali istituti di democrazia diretta sono il Referendum e l’Iniziativa legislativa
  • Democrazia indiretta : prevede invece che i cittadini partecipino alle decisioni attraverso delle persone da loro scelte Elementi della Rappresentatività

1. Chi può votare? Elettorato attivo → si può votare se si è: Cittadini Italiani si può acquistare in 3

modi : 1) Per fatto naturale iure sanguinis nascita da un genitore italiano; 2) Per fatto naturale iure soli nascita territorio italiano (pochi casi previsti dalla legge) 3) Per fatto volontario, su richiesta dell’interessato es. Apolide, matrimonio con un cittadino italiano; Maggiore età e Non aver perso il diritto di voto , incapacità civile (tanti comunque grazie a disposizioni possono ugualmente votare), condanna per alcuni reati, indegnità morale

Caratteristiche del voto → PERSONALE si vota solo in persona; EGUALE tutti i voti hanno lo

stesso voto; LIBERO si può esprimere liberamente il proprio voto; SEGRETO così che possa essere libero; DOVERE CIVICO interpretato come dovere morale, il suo mancato rispetto non è sanzionato.

2. Come si trasformano i voti in seggi? Sistema elettorale è il meccanismo attraverso il quale i voti espressi dai cittadini si trasformano in seggi in Parlamento, vi sono 2 grandi modelli: o Proporzionale: per i primi 45 anni si è utilizzato un sistema proporzionale, prevede che ogni forza politica che ha partecipato alle elezioni riceva in Parlamento un numero di seggi proporzionalmente al numero di voti ottenuti. Premio di Maggioranza la forza politica che ha ottenuto più voti; Soglia di Sbarramento le forze politiche che non ottengono almeno una certa percentuale di voti decisa dalla legge elettorale, es. 4%, non entrano in Parlamento. o Maggioritario: prevede che il territorio in cui si vota sia suddiviso in circoscrizioni e che il seggio o tutti i seggi messi a disposizione in una circoscrizione vadano alla forza politica che in quella circoscrizione ha ottenuto più voti In Italia per i primi 45 anni c’è stato il sistema proporzionale, nei successivi 10 anni il sistema elettorale è stato di tipo Misto (Mattarellum), successivamente si torna per circa 10 anni al Proporzionale ma con soglia di sbarramento e con un premio di maggioranza molto alto (Porcellum) questo sistema fu dichiarato in parte incostituzionale dalla corte costituzionale e quindi sostituito da un nuovo sistema. Oggi come sistema elettorale abbiamo il Rosatellum a base Misto, che è uguale per Camera e Senato

  • 37% dei seggi: sistema maggioritario a turno unico in collegi uninominali
  • 61% dei seggi: metodo proporzionale in collegi plurinominali piccoli
  • 2% dei seggi: eletti dagli italiani all’estero Prevede un’alternanza di genere , quindi entrambi i sessi devono essere presenti tra i candidati 3. Chi può essere eletto? Elettorato passivo è la facoltà di essere votati. Sono richiesti 3 requisiti: o Possedere elettorato attivo (diritto di voto), quindi essere maggiorenni, cittadini e con diritto di voto o Età (25 per la Camera e 40 per il Senato) o Assenza di cause ostative: cioè motivi che ostacolino la possibilità di essere eletti. Sono previsti dalla legge e servono a garantire che un parlamentare possa svolgere bene il suo lavoro Cause Ostative
  • Incandidabilità: condizione che consegue dalla condanna per alcuni reati e impedisce di candidarsi
  • Ineleggibilità: impedisce di essere eletti (a volte solo in una parte del territorio dello Stato: es nella circoscrizione in cui si lavora) in quanto, a motivo della propria posizione, si potrebbe rendere non libera la scelta degli elettori. (si potrebbe condizionare alcuni elettori a votare per lui in quella zona a causa della propria posizione es. prefetti, giudici ecc.)
  • Incompatibilità: impedisce a un parlamentare di ricoprire un’altra carica oltre quella di parlamentare con essa incompatibile (o per mancanza di tempo o perché potrebbero entrare in onflitto) IL PARLAMENTO Origini dell’istituto Il termine parlamento deriva dal francese parlament : parlare in un consesso/assemblea politica. Durante il Medioevo il Re convocava i nobili ed ecclesiastici per consultarli in merito a decisioni importanti: questo gruppo di persone però non approvava leggi o prendeva decisioni (dava solo consigli) L’attuale configurazione del parlamento nasce invece in Inghilterra a partire dal 1600 (XVII sec.): rappresentanza ancora molto limitata e basata su genere e sesso. Col tempo questo modello di parlamento si diffodne in Europa e si modifica: nello Stato contemporaneo il parlamento arriva a dare voce a tutti (indipendentemente da genere e censo). Nei vari Stati e nelle diverse epoche storiche i Parlamenti sono stati disciplinati con alcune varianti , la principale rispetto alla composizione, in particolare:
  • Numero delle camere: 1,2 o eccezionalmente 3 Camere
  • Nel caso delle due Camere: se attribuire loro funzioni identiche o differenziate In Italia: bicameralismo perfetto o paritario: la Camera dei deputati (Palazzo Montecitorio, Roma) e il Senato della Repubblica (Palazzo Madama, Roma) hanno le stesse funzioni. Tutte le decisioni devono passare da entrambe le Camere: ciò è caratterizzato da tempistiche lunghe. Bicameralismo perfetto Uniche differenze tra le due camere:
  • Numero dei componenti: 400 alla Camera, 200 al Senato (eletti dai cittadini) + 5 senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica.
  • Età dell’elettorato passivo: 25 anni per essere eletti alla Camera, 40 anni per il Senato. (Per l’elettorato attivo entrambi dai 18 anni)
  • Circoscrizione elettorale: conto dei voti: che vengono contati su base nazionale per la Camera e su base regionale per il Senato

(Camera) → presiede il Parlamento durante le sedute comuni. I Presidenti di Camera e Senato sono assistiti

da un Ufficio di Presidenza , composto da deputati e senatori che devono aiutarlo, in alcuni casi anche sostituendolo se necessario (es. Vice presidenti), la funzione di questi uffici è di tipo amministrativo e organizzativo COMMISSIONI Sono degli organi collegiali composti, dal punto di vista politico, in modo proporzionale alla composizione della Camera o del Senato e possono essere di diverso tipo:

  • Monocamerali interne ad una sola Camera
  • Bicamerali, composte in egual misura da deputati e senatori
  • Permanenti quindi rimangono in carica per tutta la legislatura
  • Speciali quindi costituite per uno scopo preciso e sono sciolte dopo il raggiungimento del loro scopo Svolgono principalmente 3 funzioni:
  • Legislativa , lavorano cioè all’approvazione delle leggi; dedite a queste funzioni sono soprattutto le 14 Commissioni monocamerali permanenti di ognuna delle 2 Camere (art. 72 Cost.)
  • Di indirizzo/vigilanza/controllo possono cioè esprimere pareri o indirizzare l’attività ad es. del Governo (es. Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza)
  • Di Inchiesta possono cioè indagare per far luce su determinati eventi; a questo provvedono le Commissioni speciali (art.82 Cost.) GIUNTE Sono organi collegiali composti, dal punto di vista politico, in modo proporzionale alla composizione della Camera e del Senato. Alla Camera sono 3 : 1) Si occupa del Regolamento; 2 giunte si occupano dei

parlamentari singoli → 2) una giunta si occupa di controllare l’assenza di cause ostative nei parlamentari

Eletti; 3) Autorizzazioni (si pronuncia sulle immunità funzionali). Al Senato sono 2: 1) si occupa del Regolamento e un'altra si occupa sia degli Eletti sia delle Autorizzazioni GRUPPI I gruppi parlamentari rappresentano la proiezione all’interno degli organi istituzionali dei partiti che hanno ottenuto seggi alle elezioni. Sono composti in base all’appartenenza politica dei parlamentari, ogni parlamentare è obbligato a far parte di un gruppo; chi non si riconosce in nessun gruppo, entra nel gruppo misto. Ogni gruppo ha un capo , tutti i capigruppo compongono la conferenza dei capigruppo che coadiuva il Presidente di Camera e Senato. FUNZIONI DEL PARLAMENTO I compiti del parlamento sono sostanzialmente 3:

  • Il primo compito è di tipo Normativo, quindi di approvazione delle leggi e di altre norme giuridiche
  • Compito di Indirizzo nei confronti del Governo e di indirizzarlo nelle scelte
  • Di Informazione e di Controllo soprattutto nei confronti del Governo, quindi di mantenimento della trasparenza nelle proposte e decisioni Il Parlamento lavora in sedute separate MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO La legislatura dura 5 anni è il periodo di attività di un parlamento. Questa può durare meno se il Presidente della Repubblica scioglie anticipatamente le Camere (questo non può essere fatto se il PdR è nei suoi ultimi 6 mesi di mandato, a meno che non coincidano con gli ultimi 6 mesi della legislatura art. 88 Cost.). Riunioni (art. 62 Cost.)

• Ordinarie (obbligatorie) → 2 volte all’anno

• Straordinarie → su iniziativa di Presidente di quella camera; del PdR; di 1/3 dei parlamentari di

quella Camera; di fatto sono quasi sempre in riunione Se non è diversamente disposto le riunioni sono pubbliche MODALITA’ DI DECISIONE (ART. 64 Cost.) Le riunioni della camera sono valide se è presente il 50% + 1 dei componenti (quorum strutturale). Se la Cost. non prevede una maggioranza più elevata, le decisioni sono assunte a maggioranza semplice : 50%+ dei presenti (quorum funzionale). La Cost. può prevedere per le decisioni più importanti maggioranze più elevate, in particolare: la maggioranza assoluta 50%+1 dei componenti; maggioranza qualificata è più elevata di quella assoluta, es 2/3 o 3/ Ogni Camera ha il proprio Regolamento, questo viene approvato e modificato dalla Camera stessa a maggioranza assoluta, le proposte di modifica del Regolamento vengono valutate dalla Giunta apposita (Giunta per il regolamento) Leggere art. 48 Cost. e poi dall’ art.55 al 69 Cost. IL GOVERNO Il Governo è l’organo titolare del potere esecutivo. Prenderemo in esame 3 aspetti:

  • Il procedimento di formazione
  • La composizione
  • Le funzioni Si da vita ad un nuovo Governo quando:
  • Termina la legislatura e si tengono nuove elezioni per votare un nuovo Parlamento (ipotesi fisiologica)
  • Quando c’è una crisi del precedente Governo (ipotesi patologica)
  • La crisi può essere parlamentare : il Parlamento vota la sfiducia al Governo in carica
  • La crisi può essere extraparlamentare : il Governo in carica si dimette per propria decisione ma il Parlamento non gli ha votato la sfiducia PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE Quando occorre formare un nuovo Governo, il PdR fa le consultazioni , cioè chiede l’opinione di alcuni soggetti, fra cui i Presidenti di Camera e Senato e i capigruppo parlamentari Se il PdR ha ancora dubbi, può attivare due istituti: il pre-incarico ( la persona che crede di nominare Presidente del Consiglio) e il mandato esplorativo ( un soggetto terzo che solitamente o è il Presidente della Camera o il Presidente del Senato), con i quali chiede, rispettivamente, alla persona che pensava di nominare come Presidente del Consiglio o a uno dei Presidenti delle Camere di svolgere ulteriori consultazioni. Il PdR affida l’incarico al soggetto che pensa possa ricoprire la carica di Presidente del consiglio dei Ministri (PCdM) che accetta l’incarico con riserva , in quanto deve valutare se potrà avere l’appoggio della maggioranza dei parlamentari. Il soggetto incaricato scioglie la riserva se riesce a trovare una quadra tra le compagini di coalizione e quindi accetta l’incarico Il PdR nomina per iscritto tale soggetto PCdM e, su sua proposta, i Ministri. Il PdR può decidere di non accettare uno o più ministri proposti dal PCdM (art. 92 Cost.)
  • Indirizzo politico: è il secondo grande compito del Governo, il quale è il titolare del compito di definire tutte quelle finalità, obbiettivi a cui lo Stato mira. Per realizzare questi obbiettivi ha bisogno dell’appoggio degli altri organi costituzionali, ma soprattutto dell’appoggio del Parlamento, in quanto esso promulga gli atti normativi con cui si amministra il Paese. Settori particolarmente delicati a tal fine sono l’economia, la politica estera, i rapporti con l’UE e le migrazioni. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RUOLO La Costituzione delinea la figura del PdR come capo dello Stato e anche come Garante dell’ unità nazionale (art. 87 Cost.). La Costituzione assegna al PdR un doppio ruolo quindi di Garanzia (garante) sia di ruolo Politico ELEZIONI Viene eletto dalle due Camere (Parlamento e Senato) in seduta comune più 3 delegati per ogni Regione Italiana (val d’Aosta) i delegati regionali devono rappresentare anche le minoranze politiche. Questi delegati sottolineano il ruolo di Garante che il PdR deve ricoprire. Il PdR viene eletto da una maggioranza di 2/3 (maggioranza qualificata) dei voti favorevoli nei primi 3 scrutini, dal quarto scrutinio la maggioranza diviene assoluta, il voto è segreto ELETTORATO PASSIVO Può essere eletto PdR chiunque abbia la cittadinanza italiana ; 50 anni di età, si presuppone una maggiore esperienza e maturità e diritti civili e politici. MANDATO PRESIDENZIALE La durata del mandato è di 7 anni (art. 85 Cost), può essere rieletto e la sede della Presidenza è a Roma nel palazzo del Quirinale. In caso di assenza del PdR la supplenza è destinata al Presidente della Repubblica (art. 86 Cost.) Quando il PdR viene eletto è tutelato da specifiche garanzie che riguardano la sua responsabilità (a meno responsabilità di altri). Queste garanzie che accompagnano il PdR derivano da un periodo in cui il capo dello Stato era il Re (in quanto il Re non poteva sbagliare), questo si è tramandato anche successivamente alla caduta della Monarchia. RESPONSABILITA’
  • Come privato cittadino: la responsabilità giuridica civile e se commette dei reati ha anche responsabilità giuridica penale, ma solitamente si procede contro di lui alla scadenza del mandato
  • Come PdR: non risponde quasi mai delle sue azioni politiche. Il PdR non può essere destituito e non deve rispondere delle sue decisioni a nessun altro organo dello Stato per le sue decisioni; responsabilità giuridica (civile e penale) non risponde ne civilmente ne penalmente, tranne se commette 2 reati: alto tradimento → quando per esempio prova ad estendere i suoi poteri al di fuori dei suoi poteri o quando combutta con un altro Stato a discapito della Sovranità dello Stato ; attentato alla Costituzione. I reati presidenziali possono essere: messa in stato d’accusa : il Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta; Giudizio: la Corte costituzionale è integrata da 16 giudici popolari estratti a sorte da un elenco che viene compilato dal Parlamento in seduta comune. Per quanto riguarda l’ irresponsabilità del PdR è possibile in quanto un componente del Governo si prende la responsabilità che rientra nella sua sfera di competenza, quindi tutti i suoi atti sono controfirmati dal Ministro competente e/o dal PdCM (art. 89 Cost.), introduce la regola dove tutti gli atti devono essere firmati dal Governo (Ministro competente e/o PdCM). Ci sono delle eccezioni che sono validi anche se non controfirmati, questi sono gli atti personalissimi (dimissioni) e le esternazioni atipiche dichiarazioni della propria opinione al di fuori dei canoni istituzionali

ATTI PRESIDENZIALI – FUNZIONI DEL PdR Gli atti presidenziali sono stati suddivisi in tre categorie a seconda della volontà che vogliono descrivere

  • Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali: sono atti firmati dal PdR che riflettono anche la sua volontà. 1 )Può inviare messaggi alle Camere; 2 ) può concedere la grazia e commutare le pene; 3 ) Rinvio delle leggi; 4 ) Nomina 5 senatori a vita; 5 ) Nomina 5 giudici costituzionali; 6 ) esternazioni atipiche;7) Convocazione straordinaria delle Camere
  • Atti formalmente presidenziali ma sostanzialmente governativi: sono spesso atti che riflettono prevalentemente la volontà di un altro organo (Parlamento o, più spesso, il Governo). 1 ) Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione; 2 ) Indice le elezioni delle nuove Camere; 3 ) Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge; 4 ) Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato; 5 ) Conferisce le onorificenze della Repubblica; 6 ) Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere 7 ) Ha poteri relativi ai rapporti con altri Stati
  • Atti misti o complessi: l’atto riflette la volontà del PdR e del Consiglio). Scioglimento anticipato delle Camere (art. e la nomina del nuovo PdCM (art. 88 Cost.) Art 83 al 91 Cost. FONTI DEL DIRITTO Le fonti del diritto si suddividono in Fonti di cognizione e di produzione , sono cquei supporti attraverso i quali veniamo a conoscenza delle fonti di produzione. La fonte di cognizione per eccellenza è la Gazzetta Ufficiale (sito utile Normattiva). FONTI Le fonti del diritto sono definite come atti o più raramente come dei fatti, che possono introdurre nel nostro ordinamento delle norme giuridiche.
  • Fonti di Cognizione: strumento attraverso cui si conoscono le fonti di produzione
  • Fonti di Produzione: atto o fatto abilitato dall’ordinamento a produrre norme giuridiche PRODUTTORI DI DIRITTO Lo stato moderno, titolare della sovranità, era fino ad alcuni decenni fa il principale produttore di fonti del diritto. Oggi la situazione è più complessa in quanto molti altri soggetti “producono diritto”, sia all’interno sia all’esterno dello Stato. Le fonti del diritto statali non sono tutte uguali, non hanno tutte lo stesso peso, ma sono organizzate secondo un sistema gerarchico (sitema piramidale). Costituzione Fonti primarie leggi dello Stato e Regioni, atti con forza di legge e referendum abrogativo Fonti secondarie regolamenti che possono essere approvati da Stato, Regione e Città metropolitana, Comuni Consuetudini sono fatti, è quel comportamento ripetuto nel tempo con la convinzione che sia obbligatorio

o Decentrato o per commissione deliberante, prevede che la Commissione permanente competente per materia esamini la legge, la discuta e poi deliberi. E’un procedimento tipico del nostro sistema, più veloce ma che offre meno sicurezze. o Misto o per commissione redigente, prevede che la commissione permanente competente per materia esamini la legge e ne rediga il testo. E’un procedimento disciplinato solo o il progetto di legge approvato in una Camera viene trasmesso all’altra per l’approvazione. Se quest’altra Camera apporta delle modifiche il progetto torna alla prima Camera per una nuova approvazione e si va avanti così finché non sono approvati nello stesso testo.

  1. Integrativa dell’efficacia – la legge può entrare in vigore. o Promulgazione del PdR entro 1 mese dall’approvazione, oppure può rinviare con motivazione o Pubblicazione sulla GU o Entrata in vigore dopo 15 giorni RISERVA DI LEGGE E’ quell’istituto che vuole che alcune materia possano essere regolate solo dalla legge o da un'altra fonte primaria ma non dalle fonti secondarie. La Cost. prevede diverse tipologie di riserva di legge:
  • Assoluta quando la materia in questione può essere esclusivamente regolata da fonti primarie
  • Relativa quando è sufficiente che la legge regoli la cornice di quella materia e le fonti secondarie possono regolare le parti di dettaglio
  • Rinforzate per procedimento quando si richiede che la materia deve essere regolata con un procedimento diverso da quello di approvazione usuale delle leggi
  • Rinforzate per contenuto quando la Cost. ci dice che una materia deve essere regolata dalla legge, ma indica anche i contenuti che la legge deve avere. LA LEGGE OGGI La legge oggi ha perso quella centralità che aveva nello Stato liberale. Molti sogg. “producono” il diritto, sia all’interno dello Stato, sia all’esterno dello Stato (es. UE). Data la complessità del procedimento legislativo all’interno dello Stato si ricorre sempre più agli atti con forza di legge del Governo e sempre meno alla legge del Parlamento. COSTITUZIONE – PROCEDIMENTO (legg. Art. 138-139 Cost.) La nostra Cost. è rigida, cioè:
  • Può essere modificata solo con un apposito procedimento che è più aggravato di quello che si usa per l’approvazione delle leggi ordinarie, con questo procedimento si approvano le leggi costituzionali
  • Vi è un apposito organo che ne garantisce il rispetto, Corte costituzionale Le leggi costituzionali si dividono in:
  1. Leggi costituzionali → pongono regole che sono allo stesso livello della Cost.
  2. Leggi di revisione costituzionale → queste vanno a modificare il testo della Costituzione (n. di parlamentari e modifica dell’elettorato attivo Il procedimento per adottare le leggi costituzionali è sempre lo stesso, riprende quello per l’adozione delle leggi ordinarie, con alcuni aggravi PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (art. 138 Cost.) Il procedimento per la revisione di una legge costituzionale, richiede una doppia approvazione da entrambe le Camere, successivamente vi è una pausa di 3 mesi tra un’approvazione e l’altra. Nella seconda

approvazione non è più sufficiente la maggioranza semplice , ma richiede un altro tipo di maggioranza. Durante la seconda approvazione, si può decidere solo se approvare o no la proposta, non si possono apportare modifiche.

  • Primo scenario: Se le due Camere approvano ad una maggioranza inferiore a quella assoluta il procedimento si blocca (Respinto).
  • Secondo scenario: Le due Camere approvino il testo di legge costituzionale con una magg. Che sta tra il 50%+1 ma non raggiungono i 2/3 si apre un nuovo scenario → vi è una prima pubblicazione sulla GU, decorrono 3 mesi entro il quale alcuni sogg. (500 mila elettori o 5 Consigli Regionali o 1/ dei componenti di una Camera) possono richiedere un referendum sulla legge. Se entro quei 3 mesi nessuno dei sogg. Richiede il referendum la legge viene approvata e promulgata normalmente. Nel caso in cui, invece, si richiede il Referendum si va a votare. Referendum Costituzionale (non richiede un Quorum). Se all’esito del Referendum vince il Si la legge cost. verrà promulgata. Se vince il No il procedimento termina (Respinto).
  • Terzo scenario: Entrambe le Camere approvino il testo costituzionale con almeno la maggioranza dei 2/3 (maggioranza qualificata) → promulgazione immediata ed entrata in vigore. In questo caso non si può richiedere il Referendum Alcune parti della Cost. non si possono modificare , in particolare:
  • La forma di stato repubblicana (art. 139 Cost.)
  • I principi supremi dello Stato, contenuti nei primi 12 articoli della Cost. (non è scritto in Cost. ma affermato dalla Corte costituzionale) Si è affermata la prassi di fare modifiche piccole alle leggi costituzionali FONTI DEL DIRITTO
  • Fonti primarie : tra queste vi sono anche gli atti con forza di legge , si dice che questi atti hanno la stessa efficacia attiva e passiva (di resistere all’abrogazione) della legge in quanto hanno la stessa capacità che ha la legge. Questi atti non possono essere chiamate leggi, perché sono approvati dal Governo e non dal Parlamento (il quale unico organo a poter approvare le leggi). In entrambi gli atti è previsto l’intervento del Parlamento. Gli atti aventi forza di legge sono 2: Decreto legislativo delegato (d.lgs) e Decreto legge (d.l.)
  • Decreto legislativo delegato: viene prodotto dal Governo, ma su iniziativa del Parlamento, infatti questo può decidere di incaricare il Governo di fare un decreto legislativo. Quando il Parlamento vuole intervenire scrive e approva una LEGGE DELEGA con cui incarica il Governo di redigere un d.lgs. , la legge delega deve indicare:
  1. L’oggetto del d.lgs.
  2. il termine entro cui deve essere approvato (il tempo)
  3. principi e criteri direttivi, sono indicazioni che il Governo deve osservare, queste indicazioni possono essere sostanziali o a carattere procedurale, quindi sentire il parere di alcuni organi (es. commissione del Parlamento). Il Governo quando riceve la delega richiederà al Ministro competente nella materia di elaborare un progetto, successivamente il il Consiglio dei Ministri si riunisce, vi possono essere adempimenti ulteriori/consultazioni o una nuova delibera, al termine di questo iter vi è l’emanazione (firma del decreto) del PdR e pubblicazione. Aspetti problematici o Se un d.lgs. contrasta con una qualunque legge precedente, si applica il d.lgs. in quanto ha la stessa forza della legge, quindi si produce un’abrogazione o Se però un d.lgs. contrasta con la sua legge delega, è come se violasse l’art.76 Cost. (che prevede che il d.lgs. deve rispettare la legge delega) e quindi può essere dichiarato incostituzionale e annullato

Il referendum si usa per abrogare una fonte primaria (legge o decreto legislativo) o una parte di essa. A lungo non ha trovato attuazione per il mancato accordo fra le forze politiche. La legge sul referendum viene approvata solamente nel 1970, in concomitanza alla legge sul divorzio: i cattolici speravano infatti di abrogare, con il referendum, la legge sul divorzio.

  1. Procedimento: 1.1. Iniziativa popolare (500k elettori) e Iniziativa regionale (5 Consigli reg.). 1.2. Primo Controllo: La richiesta di referendum viene depositato e sottoposto al controllo della Corte di Cassazione, controlla che sia conforme a quanto previsto dalla legge sul referendum (che riguardi un fonte primaria, che le firme dei richiedenti siano autentiche ecc.). 1.3. Secondo Controllo: Successivamente viene controllata dalla Corte costituzionale, controllo di ammissibilità, che quindi il referendum non verta su una materia affrontate nell’ art.75 Cost., la Corte cost. ha aumentato il suo controllo andando a valutare altri oggetti, come nel caso di leggi costituzionalmente necessarie, la cui mancanza paralizzerebbe il funzionamento dello Stato. Un ulteriore oggetto che viene controllato dalla CC. È come viene posta la domanda agli elettori, in quanto deve essere omogenea e chiara , univoca e non contraddittoria. 1.4. Se il controllo è positivo il PdR indirrà la votazione in un giorno fra il 15/4 e il 15/
  2. Risultati : 2.1. Requisito di validità partecipazione della maggioranza degli elettori, sarà valida se ci sarà almeno il 50% +1 dei voti 2.2. Se vince il si la legge o il pezzo di legge viene abrogata e il Parlamento non può più reintrodurla, venendo abrogata da quel momento in poi non è più valida. 2.3. Se vince il no la legge o il suo pezzo non viene abrogata, rimane in vigore e non si può richiedere un referendum analogo per 5 anni Se quando viene richiesto un referendum nel frattempo il parlamento modifica la legge, si va a guardare l’oggetto della modifica, se la modifica è in accordo a ciò che volevano gli elettori il referendum viene sospeso, viceversa, se la modifica del Parlamento ha ad oggetto un altro aspetto di quella legge, il referendum continua. Se il Parlamento viene sciolto mentre è in corso il procedimento che porta al referendum, il referendum viene sospeso e si tiene dopo 1 anno, in quanto potrebbe cambiare l’orientamento del parlamento e quindi modificarla parlamentarmente. TENDENZE DEL REFERENDUM Del referendum abrogativo si è fatto un uso limitato nei primi anni, dal 1978 alla fine degli anni ’90 ci troviamo in una fase calante dove non ci sono tanti referendum e quelli indetti, per la maggior parte, falliscono, perché non partecipano abbastanza elettori (no Quorum) Leggere art. 75 Cost. FONTI SECONDARIE Su un piano inferiore a quello delle fonti primarie ci sono le fonti secondarie. Le principali fonti secondarie sono i regolamenti, che possono essere approvati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province/Città metropolitane, dai Comuni. I regolamenti dello Stato vengono approvati dagli organi titolari del potere esecutivo. Formalmente i regolamenti sono atti amministrativi ma sostanzialmente sono fonti del diritto. Il compito principale del regolamento sarebbe quello di dare regole di dettaglio alle fonti primarie. La Cost. menziona i regolamenti solo all’art. 87 Cost. ove dice che il PdR li emana, dal 2001, nella parte delle Regioni, l’art. 117 esplica che vi sia una ripartizione tra Regioni Stato ed enti locali delle loro competenze. la legge n.400 del 1988 disciplina i regolamenti (quali tipi esistono e quale deve essere il loro contenuto) Tipologie:
  • Regolamenti governativi cioè approvati dal CdM
  • Regolamenti ministeriali cioè approvati da un solo ministro
  • Regolamenti interministeriali cioè approvati da gruppi di ministri I rapporti sono gerarchicamente distinti, i regolamenti governativi sono superiori a quelli ministeriali e interministeriali Procedimento
  1. Proposta del Ministro competente
  2. Delibera del CdM (votazione del Consiglio dei Ministri)
  3. Parere del Consiglio di Stato (sul testo bisogna chiedere il parere del Consiglio di Stato – organo istituzionale previsto dalla Cost. che per metà fa le vesti di giudice e per l’atra metà è un organo consulente del Governo)
  4. Emanazione del PdR con DPR (Decreto del Presidente della Repubblica)
  5. Controllo della Corte dei Conti (organo che per metà svolge le funzioni di giudice e per metà svolge le funzioni di consulenza per il Goveno)
  6. Pubblicazione su GU Tipologie di regolamenti governativi
  • Esecuzione: spiegano alcuni aspetti di dettaglio delle leggi,
  • Attuazione: specificano il contenuto di leggi che sono generiche e attuano e integrano le leggi e d.lgs. che contengono solo norme di principio
  • Indipendenti: disciplinano alcune materie su cui non ci sono le fonti primarie e che non siano coperte da riserve di legge
  • Delegati: disciplinano una materia che prima era regolata dalla legge. Lo fanno su incarico di una legge del Parlamento che, contemporaneamente, abroga la precedente legge. Ha come scopo ridurre le leggi presenti nell’ordinamento e mettere al loro posto ordinamenti che sono più snelli.