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APPUNTI DIRITTO ECCLESIASTICO, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Gli appunti completi di diritto ecclesiastico relativi all'anno accademico 2021-2022. Si tratta di un corso che si occupa dei rapporti tra Stato e confessioni religiose, analizzando l'atteggiamento dello Stato italiano nei confronti della religione. Il diritto ecclesiastico è un campo interdisciplinare che si occupa di libertà religiosa in relazione a tutti i comportamenti dell’uomo e a tutti i settori giuridici. le differenze tra diritto ecclesiastico e diritto canonico e si sofferma sui possibili conflitti tra lo Stato e le religioni.

Tipologia: Appunti

2021/2022

In vendita dal 05/09/2022

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denise-trovarelli 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO
2021-2022
Appunti completi di diritto ecclesiastico a.a. 2021-2022 tratti dalle lezioni con la professoressa Natascia
Marchei
7 ottobre 2021
Il diritto ecclesiastico disciplina i rapporti tra Stato e confessioni religiosi
L’atteggiamento dello Stato Italiano davanti al fenomeno religioso —> come il nostro Stato regola, gestisce,
si atteggia nei confronti della religione.
Una delle caratteristiche principali è che è interdisciplinare, si occupa di libertà religiosa in relazione a tutti i
comportamenti dell’uomo e a tutti i settori giuridici.
Differenza primaria tra diritto ecclesiastico e diritto canonico:
Diritto canonico —> riguarda la religione cattolica, diritto della chiesa cattolica
Diritto ecclesiastico —> diritto dello Stato,
Il diritto che le religioni producono non è diritto dello Stato ma diritto confessionale
Complessità dello scenario —> ci sono vari attori (le confessioni religiose)
Perché lo Stato si occupa del fenomeno religioso? Potrebbe anche non occuparsene?
Ci possono essere conflitti tra lo Stato e le religioni perché regolano gli stessi istituiti.
Le religioni danno regole di comportamento che sono suscettibili di avere rilievo nell’ordine dello Stato.
Le confessioni religiosi dettano questioni morali, si occupano della vita dell’uomo, dettano regole destinate
a impattare sulla vita delle persone e non solo sulla sfera spirituale. Ci sono però molte materie che lo stato
rivendica come proprie, di proprio interesse e quindi le vuole disciplinare ma anche le religione ritengono di
displicare, regolare quelle materie.
Non è detto che una materia sia disciplinata nello stesso modo dallo Stato e dalle religioni.
Un possibile conflitto sono le festività, cibo, abitudini quotidiane
L’ordinamento deve regolare ipotesi che non siano necessariamente conflittuali
Lo Stato ritiene che riconoscere il diritto di un luogo in cui riunirsi risponda l’esigenza di molti
Cosa vediamo (come fedeli) in un ordinamento in cui un legislatore decide di non occuparsi o di non
regolamentare la religione? È un legislatore che ha una idea di libertà religiosa molto circoscritta, minima
8 ottobre 2021
Atteggiamento generale degli ordinamenti europei
Gli ordinamenti concreti non corrispondono quasi mai a quelli teorici
I modelli cambiano a seconda dei criteri scelti, fissati:
-Criterio di ordine formale —> quale fonte il legislatore utilizza per regolare il fenomeno religioso, cioè per
regolare i rapporti con i gruppi religiosi. Ci sono ordinamenti che utilizzano solo ed esclusivamente fonti
unilaterali (di provenienza del legislatore nazionale) o quando il legislatore utilizza fonti pattizie (utilizza
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DIRITTO ECCLESIASTICO

Appunti completi di diritto ecclesiastico a.a. 2021-2022 tratti dalle lezioni con la professoressa Natascia Marchei 7 ottobre 2021 Il diritto ecclesiastico disciplina i rapporti tra Stato e confessioni religiosi L’atteggiamento dello Stato Italiano davanti al fenomeno religioso —> come il nostro Stato regola, gestisce, si atteggia nei confronti della religione. Una delle caratteristiche principali è che è interdisciplinare, si occupa di libertà religiosa in relazione a tutti i comportamenti dell’uomo e a tutti i settori giuridici. Differenza primaria tra diritto ecclesiastico e diritto canonico:

⁃ Diritto canonico —> riguarda la religione cattolica, diritto della chiesa cattolica

⁃ Diritto ecclesiastico —> diritto dello Stato,

Il diritto che le religioni producono non è diritto dello Stato ma diritto confessionale Complessità dello scenario —> ci sono vari attori (le confessioni religiose) Perché lo Stato si occupa del fenomeno religioso? Potrebbe anche non occuparsene? Ci possono essere conflitti tra lo Stato e le religioni perché regolano gli stessi istituiti. Le religioni danno regole di comportamento che sono suscettibili di avere rilievo nell’ordine dello Stato. Le confessioni religiosi dettano questioni morali, si occupano della vita dell’uomo, dettano regole destinate a impattare sulla vita delle persone e non solo sulla sfera spirituale. Ci sono però molte materie che lo stato rivendica come proprie, di proprio interesse e quindi le vuole disciplinare ma anche le religione ritengono di displicare, regolare quelle materie. Non è detto che una materia sia disciplinata nello stesso modo dallo Stato e dalle religioni. Un possibile conflitto sono le festività, cibo, abitudini quotidiane L’ordinamento deve regolare ipotesi che non siano necessariamente conflittuali Lo Stato ritiene che riconoscere il diritto di un luogo in cui riunirsi risponda l’esigenza di molti Cosa vediamo (come fedeli) in un ordinamento in cui un legislatore decide di non occuparsi o di non regolamentare la religione? È un legislatore che ha una idea di libertà religiosa molto circoscritta, minima 8 ottobre 2021 Atteggiamento generale degli ordinamenti europei Gli ordinamenti concreti non corrispondono quasi mai a quelli teorici I modelli cambiano a seconda dei criteri scelti, fissati:

- Criterio di ordine formale —> quale fonte il legislatore utilizza per regolare il fenomeno religioso, cioè per

regolare i rapporti con i gruppi religiosi. Ci sono ordinamenti che utilizzano solo ed esclusivamente fonti unilaterali (di provenienza del legislatore nazionale) o quando il legislatore utilizza fonti pattizie (utilizza

norme giuridiche che recepiscono un accordo con i gruppi religiosi). Lo stato che decide di regolare i gruppi religiosi utilizzando solo fonti unilaterali si chiama Stato separatista (es. Francia regola i rapporti con le confessioni religiose facendo ricorso a fonti unilaterali) mentre il legislatore che decide di utilizzare anche fonti bilaterali prende il nome di Stato concordatario. La scelta unilaterale del legislatore si riflette anche nei contenuti perché ha un atteggiamento di distanza dal fenomeno religioso. Stato concordatario —> Stato che usa norme bilaterali, cioè accordi tra lo Stato e le varie confessioni religiose; Stato che fa e sottoscrive con le confessioni religiose. Fa mediazione e questa mediazione trova un suo riconoscimento formale (es. Italia). Questa bilateralità impatta sulla gerarchia delle fonti in maniera importante. Concordatario= prende il nome da Concordato, cioè accordo tra uno Stato e la Chiesa cattolica; nasce come accordo tra uno Stato e la Chiesa cattolica. Se un’autorità fa un accordo con una confessione diversa da quella cattolica non si chiama concordato ma prende nomi diversi (in Italia questi accordi vengono chiamati intese). Perché lo stato prende il nome di concordatario se si riferisce solo ad una confessione religiosa? Perché questo termine è stato inventato dalla chiesa cattolica, cioè per sua natura universale, gerarchicamente ordinata e ha una gerarchia imponente con un unico capo in tutto il mondo (il pontefice); non voleva vedere regolati i suoi rapporti con lo stato con rapporti unilaterali, non voleva essere vista e trattata come una organizzazione dello stato, voleva essere trattata su un piano di parità: rapporti Questa attesa a gestire i rapporti su un piano di parità ha indotto il legislatore a stipulare un concordato negli ordinamenti a grande maggioranza cattolica (a differenza della Francia). Stati concordatari sono quelli stato che hanno stipulato un concordato con la chiesa cattolica ma questo atteggiamento ha aperto la strada alla stipulazione degli accordi tra lo stato e le altre religioni con criteri diversi —> Stati concordatari= Stati che hanno deciso di regolare i rapporti con le confessioni religiose anche attraverso accordi. Nel nostro caso tutto ciò è disciplinato e previsto dalla Costituzione (art. 8). Differenze tra intese e concordati: Sul piano formale il concordato è anche un trattato internazionale perché la chiesa cattolica gode, per motivi storici, di personalità di diritto internazionale. Quindi se stipulano un accordo con lo stato italiano questo sarà disciplinato dalle regole del diritto internazionale. Ciò non vale per le intese (accordi tra Stato e altre confessioni religiose) in quanto non godono di personalità di diritto internazionale, quindi non è un trattato internazionale. Per il resto entrambi vengono recepiti per legge con una legge dello stato che però non è unilaterale, ma ha una fonte bilaterale.

- Criterio sostanziale

Stato confessionista —> adotta la religione come religione di Stato, Stato in cui il potere religioso e potere politico non sono separate, il legislatore fa leggi su precetti religiosi. Deve esserci il trattamento privilegiario (es. sostegno economico, religione nelle scuole e i principi della religione devono orientare anche le altre materie) della religione di stato e prevede uno statuto speciale per quella confessione. Lo stato confessionista mutua i principi confessionali e li fa proprio, i principi religiosi diventano principi dello Stato (es. i peccati diventano reati). L’Italia degli anni 20/30 si avvicinava molto a questo modello. Stato laico —> riconosce tutte le confessioni religiose, la libertà di culto, non preferisce nessuna religione, c’è una separazione tra gli ordini, stato neutrale. Uno stato laico: non ha una sua religione, non si riconosce in nessuna confessione; non c’è un trattamento privilegiato, non dovrebbe esserci un trattamento privilegiario; non fa discriminazioni (co 1 art. 8: tutte le confessioni religiose sono egualmente libere di fronte alla legge); non può indirizzare e fondare la sua attività ai principi confessionali (la fonderà sui diritti fondamentali dell’uomo, dalla carta costituzionale) ovvero non può improntare il proprio comportamento sulle confezioni religiose. Lo Stato laico può essere laico in modo diverso, ci sono tante laicità e a seconda di come interpreta la sua laicità avremo molti esiti diversi

che disciplina la condizione del Papa suddito in Italia. Legge molto garantisca, in cui al Papa viene riconosciuta la sua preminenza. Questa legge non venne mai accettata dal Papa il quale si arrabbiò molto e pubblicò l’enciclica chiamata ubi nos che è una rivolta violenta nei confronti del governo italiano e delle leggi delle guarentigie. Il potere del Papa è stato dato da Dio e nessuno glielo può togliere, non può essere perciò sottoposto a nessun potere terreno. La questione romana è quindi una rottura fortissima tra il Papa e lo Stato italiano, suddito ma non si sente e non vuole essere suddito e vuole che questa sua libertà gli venga riconosciuta e che quindi non riconosce la legge unilaterale dicendo che si ritiene prigionerò in forza dell’annessione. Ciò ha portato alla presa del partito fascista, ha consentito a Mussolini di intercettare gli esiti di questa spaccatura per portare la Chiesa cattolica dalla sua parte, per rafforzare il potere nascente del partito fascista. Il non expedit non ha portato all’esito sperato ma messo fortemente in crisi dalla grande guerra. Già nel 1914 alcuni cattolici si sono presentati in alcuni distretti elettorali, riescono ad entrare nella vita politico. Il primo partito nasce dopo la grande guerra denominato Partito Popolare (1919) Con la nascita del partito popolare si può dire superato il non expedit. Nasce il partito popolare. A questo punto però il partito popolare non riesce ad intercettare e a diventare una vera e propria forza politica mentre questa operazione riuscirà a Mussolini con il partito fascista. Mussolini capisce subito che la cosa immediatamente da fare era che il Papa non fosse più suddito, riconoscere al Papa un’alterità, un escamotage che gli consenta di uscire dalla sudditanza dello Stato italiano, riconoscere al Papa la sua originarietà anche di tipo politico territoriale. Unione con lo stato sfugge al partito popolare ma ciò viene intercettato da quello fascina. Inizia il periodo della riconfessionalizzazione —> alcune disposizioni normative circolari prevedevano per esempio l’affissione obbligatoria del crocifisso nelle scuole, nei tribunali, negli uffici amministrativi. Altre tappe di questa riconfessionalizzazione: i giorni festivi—> sono state introdotte tutta una serie di festività religiose che sono state riconosciute come festività civili (segna una unione importante). Altra questione è la scuola, strumento attraverso cui lo Stato se vuole può indottrinare, far passare messaggi importanti. In questo percorso di riconfessionalizzazione lo stato pre fascista indottrina perché nel 1923, la riforma Gentile, che ha riformato tutta la scuola, dice che la religione cattolica apostolica romana è posta a fondamento e coronamento di tutta l’istruzione pubblica —> indipendentemente dall’insegnamento religioso e dell’ora di religione, è tutta l’istruzione pubblica che è improntata a quei criteri e principi. Stato etico , che ha dei suoi principi e morali che nascono dal cattolicesimo e che devono essere rispettati e portati avanti anche a livello contenutistico. Riforma che segna un punto di non ritorno: incide talmente tanto nella vita dei cittadini da costituire quasi un obbligo al divenire ai Patti Lateranensi e al confessionismo di Stato. I Patti Lateranensi sono stati visti dalla Chiesa cattolica e dal mondo cattolico in generale come il raggiungimenti della pace religiosa (Mussolini era visto, anche dal Papa; come l’uomo della provvidenza). La questione romana vede quindi una risoluzione con i Patti Lateranensi. La pace religiosa ha avuto un aspetto rilevante più degli altri ed è la creazione dello Stato Città del Vaticano, stato territoriale che nasce a tavolino attraverso la cessione da parte dello Stato italiano di una porzione, molto piccola, della città di Roma (cessione che l’Italia fa al Papa, alla Santa Sede per ridare potere politico e territoriale al Papa; in questo modo il Papa aveva il suo potere territoriale e quindi non era più suddito, non era più sottoposto al potere ostile dello Stato). Lo Stato Città del Vaticano è uno stato territoriale; la Santa Sede è il governo dello Stato Città del Vaticano con al capo il Papa ed è anche il governo della Chiesa cattolica, ma quest’ultima non è uno stato territoriale ma è una confessione religiosa universale perché ce n’è una per tutto il mondo e i fedeli della religione cattolica sono di tutto il mondo.

14 ottobre 2021 Stato fascista confessionista Patti Lateranensi (1929)—> momento della conciliazione, della rinnovata pace religiosa, momento in cui il potere politico e spirituale hanno trovato una loro conciliazione. Sono in realtà formati da più atti bilaterali, cioè accordi recepiti da una legge dello Stato e tra questi hanno particolare importanza due accordi: concordato e trattato. Il trattato regolava tutte le questioni patrimoniali delle parti (economico patrimoniale). Il concordato invece regola lo status della religione cattolica all’interno dell’ordinamento (attiene alla libertà religiosa dei cattolici), una serie di istituti della vita quotidiana. Una delle novità centrali del trattato è la creazione dello Stato Città del Vaticano (1929 nasce come Stato territoriale). Altre aspetto importate, idealmente legato a questo, è che i Patti Lateranensi sono una patto e non una legge —> il concordato supera questo problema trattandosi di un accordo bilaterale tra due entità più o meno sullo stesso piano, due realtà originarie in cui nessuna delle due è sottoposta all’altra. Le parti contraenti sono la Santa Sede da una parte e lo Stato italiano dall’altra che insieme creano questa nuova realtà. Altre novità sono presenti nei contenuti:

- art. 1 trattato —> si ritrova riaffermato il contenuto dell’art. 1 dello Statuto Albertino: le parti

riaffermano che la regione cattolica apostolica romana è la sola religione dello Stato. Riaffermano perché nel frattempo il principio era caduto, non era più effettivo perché nel frattempo l’Italia si era trasformata in uno Stato non confessionista. Acquisisce nuovo rigore, crea un nuovo bene giuridico (la religione dello stato che ha vita nuova all’interno dell’ordinamento). Solo nel 1984 ci sarà una esplicita dichiarazione di superamento di questa formula, quando le parti modificano i patti lateranensi e costruiscono un nuovo concordato.

- Art. 34 e 36 del concordato (ora non più esistenti dopo l’abrogazione del concordato)—> ora non più in

vigore. Implementano in maniera importante l’istituto del matrimonio concordatario e l’ora di religione obbligatoria. Entrambi i due istituiti esistono ancora, l’accordo dell’ ’84 li ha modificato ma permangono. Sono due istituti in cui la Chiesa ha avuto tutto l’ottenibile. Il matrimonio ha avuto questa importanza cosi centrale perché la Chiesa ha ottenuto tutto dalla Stato, lo Stato ha ceduto alla Chiesa tutta la giurisdizione dei matrimoni canonici. a) Il concordato con l’art. 34 istituisce un questo istituto: matrimonio canonico trascritto —> a seguito della trascrizione il matrimonio acquisisce effetti civili, quindi diventa efficace anche per lo Stato. 1° automaticità —> Il matrimonio veniva trascritto dall’ufficiale per matrimonio civile anche in presenza di impedimenti inderogabili per il codice civile. La celebrazione implicava già la trascrizione Le altre automaticità erano legate alla nullità del matrimonio. Le sentenze di nullità matrimoniale emanate dai giudici canonici erano dichiarate efficace nello Stato tramite un procedimento di competenza della Corte d’appello che era ufficioso (non era necessaria l’istanza di parte, veniva attuato d’ufficio dai tribunali canonici). Anche questa automaticità aveva due fronti: non veniva fatto nessun controllo sulla sentenza né sul processo canonico ma veniva recepita nell’ordinamento dello Stato. Altro elemento: l’art. 34 prevedeva una riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici —> gli unici giudici competenti a dichiarare la nullità del matrimonio canonico trascritto erano i giudici canonici (i giudici civili non avevano giurisdizione a riguardo). Questa situazione rimane ferma fino al 1984 quando le parti modificheranno e sostituiranno l’art con una serie di interventi. Il principio che sta alla base dell’art. 34 e che le parti volevano realizzare è il principio di uniformità degli status matrimoniali —> l’obiettivo è quello che da entrambi i matrimoni discendono gli stessi effetti civili; lo scopo è che una persona abbia lo status giuridico sia davanti alla Chiesa che davanti allo Stato, si voleva scongiurare che ci fosse una separatezza tra lo status di coniuge davanti allo Stato e status di coniuge davanti alla Chiesa. b) art. 36 ora di religione obbligatoria —> si ricollega alla riforma gentile e la ratio scritta sull’ora di religione obbligatoria è la medesima della riforma Gentile (collegamento diretto e stretto). Chi voleva essere

- Le tutela sono quantitativamente e qualitativamente diverse —> il codice penale prevede una serie di

disposizioni normative che tutelano solo la religione dello Stato e altre disposizioni la cui tutela è estesa anche ai culti ammessi ma le pene stabiliste sono diminuite.

- La fattispecie tipica che tutela solo la religione dello Stato era l’art. 402 cp (ora abrogato perché era

prevista solo la tutela della religione dello Stato e univa qualsiasi forma di vilipendio). Aveva un ambito oggettivo molto ampio (qualsiasi offesa, con qualsiasi mezzo). Esempio emblematico di reato di opinione. Il vilipendio è un’opinione? Quali caratteristiche deve avere il vilipendio per uscire dall’obero della qualità di pensiero? Questa tutela così ampia era riservata solo alla religione dello Stato; gli altri culti non ricevevano una tutela così ampia. Stesso trattamento era previsto per il reato di bestemmia (art. 724 cp) solo a tutela della religione dello Stato. Queste due norme hanno subito nel tempo gli strali della Corte costituzionale perché hanno acquisito nel tempo un valore molto simbolico. Questi reati sono rimasti in vigore, fermi fino al 1995 quando la Corte, per la prima volta, dichiara l’incostituzionalità parziale del reato di bestemmia. Dal 1995 in poi la Corte, nel giro di una decina d’anni ha dichiarato l’incostituzionalità di tutte le altre norme. Il legislatore nel 2006 interviene e mette mano. Gli art 403 e 404 cp prevedevano anch’esse forme di vilipendio ma non generico, nel senso che la condotta punita era più specifica.

- art. 403 cp ci voleva una persona come emblema della condotta

- art. 404 cp ci voleva una cosa oggetto di culto, vilipendio contro una cosa di valore per la religione

cattolica

- Art. 405 cp puniva il turbamento delle funzioni religiose, il bene giuridico era meno ideale ma più

concreto Prevedevano forme di tutela anche per i culti ammessi. Se i reati erano previsti per i culti ammessi le pene erano minori, la tutela era diminuita. —> Queste disposizioni costituivano l’anima dello Stato fascista. L’art. 402 dava un’ arma all’ordinamento potentissima per punire tutte le idee eterodosse. L’art 402 poteva garantire, fornire una tutela penale contro tutto ciò che era eterodosso, che era contro i principi dello Stato etico; quindi tutte le forme di espressione del pensiero che risultavano eterodosse venivano punite penalmente CARTA COSTITUZIONALE Lavori preparatori —> rivelano tanto dello spirito sotteso alla carta costituzionale e anche della materia di diritto ecclesiastico. La religione ha un ruolo centrale nei lavori preparatori. I padri costituendi (di tutte le forze politiche) si sono messi a lavorare intorno al testo in un tempo molto breve. C’era uno spirito di fondo, degli aspetti fondanti su cui tutti erano d’accordo, erano condivisi da tutti. La religione era una delle questioni più calde discussa durante i lavori preparatori: capire cosa fare dell’eredità fascista, volontà di superare il passato ed evitare che potesse ricapitare, rapporti tra il potere pubblico e l’individuo, mantenimento della pace religiosa considerando che la Chiesa si avvicina a questa realtà con il timore di perdere le nuove prerogative. L’istanza di Dossetti era di tenere fermi i patti, sapeva che erano nati sotto una stella che non piaceva all’attuale assemblea, durante un regime in cui non ci si individuava; sapeva che il rischio di una denuncia dei patti era forte quindi tutti i suoi discorsi sono orientati alla salvaguardia dei patti. Dossetti utilizza molto l’aspetto della pace religiosa, tenendo in considerazione che per la maggior parte degli italiani sono cristiani. Altra richiesta era di salvaguardare veramente i patti e questa garanzia deve essere inserita nella carta costituzionale. Quali erano le contro deduzioni di Togliatti? Non voleva inserire i Patti Lateranensi e le motivazioni erano chiare: confessionismo di Stato e quasi tutti non volevano un confessionismo di Stato perché ricordava troppo da vicino il regime previgente. Una convergenza importante era sul non confessionismo (nei testi non si parla di laicità ma di aconfessionismo). Togliatti non faceva rifermento al fatto che non si voleva una

religione di stato perché era condiviso da tutto ma il suo argomento era che richiamando i patti avremmo trovato incorporati nella Costituzione i Patti Lateranensi (considerati incostituzionali). La soluzione era quella di trovare un compromesso Dossetti aveva paura che modificassero i patti unilateralmente; voleva che i patti fossero citati. Discorso di Dossetti in cui fa un altro passaggio fondamentale in cui sminuisce le conseguenze pericolose di una citazione, nega che la citazione dei patti implichi la famosa incostituzionalizzazione paventata da tutti. La citazione è solo una norma sulla produzione giuridica, indichiamo che questo comma (nell’art. 7 Cost) serva solo a spiegare come questi patti devono essere modificati, l’obiettivo è illustrare il procedimento per modificarli. E così avviene con il voto a favore di Togliatti. Se sono d’accordo le modifiche previste dalle parti non prevedono il procedimento di revisione costituzionale. 19 ottobre 2021 Art. 7 cost ha uscita to diverse reazioni perché era quello che i padri costituendi decisero riguardasse la Chiesa cattolica. I rapporti tra lo Stato e i diversi gruppi religiosi sono disciplinati all’art 7 e 8. Importanza tale della Chiesa cattolica da pensare che ci fosse la necessità di un articolo ad essa dedicato. All’esito dei dibattiti prevalse la linea conservatrice della Democrazia Cristiana di appressare una garanzia costituzionale ai Patti. Co 1, ART. 7 COST. —> “ Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. ” Non ha provocato le stesse reazioni accese che invece sono state provocate dall’art. 7 co2, è passato più in sordina.

  • Sovranità= popolo, governo, territorio nell’ambito del diritto internazionale. Lo Stato italiano questi requisiti ce li ha quindi l’Italia è sovrana; la Chiesa? Per quanto concerne il governo la Santa Sede (governo centrale gerarchicamente organizzato); territorio non ce l’ha; per quanto riguarda il popolo ce l’ha, cioè i fedeli cattolici, il problema è che il popolo dei fedeli cattolici è il popolo di altri ordinamenti territoriali, condivide il popolo con altri ordinamenti territoriali. Due sovranità: una della chiesa cattolica e una dell’ordinamento territoriale in cui ci si ritrova a vivere, doppia sovranità che obbliga fare delle precisazioni. Sovranità divisa in verticale (cioè per le materie). L’unico modo per dare senso alla sovranità è precisare che è una sovranità è particolare perché divisa in verticale. No sovrapponibilità tra Chiesa e Stato Città del Vaticano poiché sono due entità completamente diverse. E non si può dire che la Chiesa acattolica abbia un suo territorio, non ce l’ha come non ce l’ha nessuna confessione religiosa
  • Indipendenti= non dipendono da nessuno, non devono scontare un rapporto gerarchico con un altro potere, non devono sottostare ma sono per cosi dire originarie. Due letture dell’art. 7 co. 1:
  1. prima lettura —> indipendenza che è una lettura che attiene all’ordine formale istituzionale dei rapporti tra i due poteri e tra le due istituzioni —> la Chiesa Cattolica è un ordinamento originario non dipendente dallo Stato, non dipende dallo stato, è autocefalo e non è subordinato allo stato (si pone su un piano di parità rispetto allo Stato) e non è lo stato che la legittima. Principio che trova conferma nell’art. 8 Cost
  2. Seconda lettura —> sovranità —> lettura che ci impone di andare oltre alla forma e di entrare nella sostanza delle cose, ci impone di immaginare un diverso ambito di competenza materiale in capo all’una e dall’altra realtà. In questo senso si parla di principio di distinzione degli ordini. Quali sono questi ordini? La Chiesa cattolica è sovrana nel proprio ordine degli interessi spirituale e lo stato è sovrano nel proprio ordine degli interessi temporali. Che valore ha scrivere in una norma costituzionale l’indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa? Si rivolge allo Stato italiano ed è una garanzia per la Chiesa cattolica (impegna lo Stato). Vincola lo Stato a rispettare il suo ambito di competenza, lo Stato si autolimita —> c’è un gruppo di materie che attengono all’ordine della Chiesa sulle quali lo Stato non ha competenza.

questo comporta che le due parti sono poste sullo stesso piano e visto che parliamo di entità che hanno una propria originarietà facciamo degli accordi; mentre il principio di distinzione degli ordini come lo si può immaginare? Questo principio ci dice che lo stato si auolimita in relazione ad alcune materie, quindi decide che alcune materie attinenti all’ordine spirituale non sono di sua competenza, e questo di collega al principio di bilateralità necessaria, perché? Il legislatore potrebbe pensare ai gruppi religiosi come gruppi originari ma regolarli con leggi unilaterali. Non è indispensabile come principio (quello della bilateralità necessaria) però il ricorso allo strumento pattizio conforta e arricchisce il principio di distinzione degli ordini e della originarie dei gruppi religiosi perché consente il legislatore di riconoscere la specifica istanza che non essendo di competenza del legislatore potrebbe e dovrebbe essere ignorata —> consente di arrivare dove il mero principio di distinzione degli ordini non consente di arrivare, cioè dare rilievo alla specificità, allo specifico di ogni confessione religiosa, quindi in forza di questo principio, se applicato bene, consente al legislatore di creare per ogni confessione religiosa uno status su misura, che dia specifico rilievo alle particolarità della confessione. Di contro possiamo dire che il legislatore, che pur ritiene e applica, si adatta al principio di distinzione degli ordini ma non da attuazione alla bilateralità necessaria; regolerà la vita dei gruppi ma in maniera egualitaria: l’esito sarà che l’ambito dei diritti di libertà religiosa dei gruppi e die singoli risulterà notevolmente appiattito perché ci sarà un trattamento eguale ma non specifico e questo impoverisce l’ambito del diritto di libertà religiosa e non si potrà dare rilievo allo specifico Questi tre principi sono strettamente collegati l’uno con l’altro (principio di distinzione degli ordini, originalità dei gruppi religiosi, principio di bilateralità necessaria) anche se quello di bilateralità necessari non è un obbligo per il legislatore ma una scelta precisa che serve per dare rilievo alle specificità. Allo stato attuale noi abbiamo una legge che dava esecuzione ai Patti Lateranensi (l. N. 810/1929) ed era una fonte pattizia. Ciò incide nella gerarchia delle fonti del diritto ecclesiastico italiano perché questa fonte pattizia, che da esecuzione nel nostro ordinamento all’accordo, è definita anche atipica; questo lo si capisce con l’art. 7 che ci dice che le modifiche ai Patti Lateranensi, qualora concordate con le parti, non rendono necessario ricorrere al procedimento di revisione costituzionale (quindi e abbiamo un accordo, la modifica può avvenire con legge ordinaria successiva senza il ricorso alla procedura costituzionale); se non c’è accordo tra le parti bisogna fare ricorso al procedimento aggravato. Quesi accordi sono recepiti nell’ordinamento con una legge ordinaria (81/1929) e la legge che ha dato esecuzione all’accordo modificativo è la legge 121/1985 ed è una legge ordinaria però sono anche fonti atipiche e cioè formalmente sono fonti ordinarie ma dal punto di vista della forza passiva presentano delle peculiarità (forza passiva= capacità di resistere a modifiche o abrogazioni). Normalmente la forza passiva delle leggi ordinarie è che queste possono essere abrogate da una legge successiva, ma se non abbiamo l’accordo tra le parti è addirittura necessario procedere alla revisione costituzionale (non seguono lo stesso criterio delle leggi ordinarie) La fonte atipica non può essere modificata dalla legge ordinaria se non in forza di un accordo con la confessione religiosa di riferimento. Tutto ciò apre un altro interrogativo: quando l’art. 7 co 2 parla di revisione costituzionale cosa intende? Nel caso in cui le parti non raggiungessero un accordo sulla modifica cosa succede? Bisogna sottoporre a procedimento di revisione costituzionale le singole norme pattizie da introdurre o quello che va sottosto a revisione costituzionale è l’art. 7 co 2 stesso? Se non raggiungono accordo nella modifica, bisogna iniziare un nuovo procedimento di revisione —> l’unica cosa che può fare lo Stato è modificare l’art. 7 co 2. Quello che premeva a Dossetti è che non fosse possibile una modifica veloce e senza maggioranza qualificata, ma una lettura conforme all’art. 7 co 2 imponga di andare nella direzione di sottoporre l’art. 7 co 2 a revisione costituzionale. 22 ottobre 2021 Il principio di bilateralità necessaria, che incide nella gerarchia delle fonti perché crea fonti atipiche, da una resistenza passiva pari a quella delle leggi costituzionali. Qual è l’oggetto sottoposto a revisione costituzionale? I patti o l’art. 7 secondo comma? Una lettura costituzionalmente orientata ci dice che

bisogna modificare l’art. 7 secondo comma (nell’unica volta in cui le mani hanno messo parte all’accordo sono divenute a un accordo). Questa è l’interpretazione dell’art. 7 secondo comma. Possibilità o meno di sottoporre le norme pattizie a controllo di conformità alla carta costituzionale Questo è un problema strettamente collegato all’art. 7 co 2, , perché la risposta richiede la risposta a un’altra domanda, ovvero se il richiamo contenuto nell’art. 7 secondo comma ai patti, abbia avuto l’effetto di elevare le norme pattizie a norme costituzionali, e quindi vedere se il richiamo è solo materiale e non formale. I padri costituenti avevano il timore che richiamare la fonte pattizia, volesse dire recepire tutte le norme (Togliatti), Dossetti invece, diceva che era solo una norma di produzione giuridica. I timori di Togliatti si realizzarono tutti pienamente, la paura che aveva portato avanti di una possibile costituzionalizzazione delle norme ebbe piena e concreta realizzazione, cioè dagli anni 50 in poi la Corte di cassazione riteneva che non fosse neanche possibile configurare un conflitto tra norme pattizie e costituzione perché erano state costituzionalizzate grazie al richiamo dell’art. 7 e quindi non era neanche ipotizzabile un controllo. Non stupisce l’atteggiamento della cassazione perché in realtà le ipotesi di conflitto erano talmente evidenti (principio confessionista dell’art. 1 del trattato) che consentire un un sindacato di legittimità voleva dire denunciare queste disposizioni quindi arrivare a una modifica unilaterale della corte costituzionale che ha iniziato ad essere operativo nel 1956. I tempi non erano ancora maturi per denunciare apertamente i Patti (grazie alla motivazione che il richiamo fosse materiale sulle singole norme) e tutti speravano di avviare un procedimento di revisione. La Corte costituzionale viene lasciata fuori da ciò e le norme pattizie erano considerate zona franca. Alcune leggi Italiane, come la legge sul divorzio, vennero sottoposte al sindacato di legittimità per violazione del concordato (parificazione tra concordato e costituzione). Questa situazione andò avanti per un po’ di anni fino ad una sentenza importante 30/1971 —> sentenza rivoluzionaria con anche aspetti di compromesso. La sentenza ha di rivoluzionario il fatto di aprire il sindacato di legittimità alle norme pattizie (quindi nel 1971, dopo 15 anni di operatività della corte costituzionale e della carta, i tempi erano maturi perché si potesse immaginare un confronto tra norme pattizie e costituzione (era già iniziato il percorso d revisione del concordato che finirà nell’84). È compromissoria perché il sindacato di legittimità viene ammesso attraverso un percorso molto particolare. Innanzitutto si trattava di un caso in cui la questione specifica era irrilevante, ma il pretore ha preso la palla al balzo e ha provato a cambiare la giurisprudenza in relazione alla questione spinosa dell’apertura del sindacato di legittimità costituzionale. In questa sentenza la corte ha detto di avere competenza, ha riconosciuto la sua competenza in materia. Il compromesso nasce già dalla lettura della sentenza perché inizia da una assunto abbastanza discutibile: “il richiamo contenuto nell’art 7 ha prodotto di diritto”. La corte ha costituzionalizzato i Patti Lateranensi, le norme pattizie (parte dalla parificazione dei due modelli). La corte parte dall’assurdo che vorrebbe negare però poi inizia la parte rivoluzionaria della sentenza: questo richiamo non ha la forza di violare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Tira fuori i principi supremi con rilievo fondamentale, cioè costituiscono il parametro di costituzionalità delle norme pattizie (da a questi principio un significato importante). Parliamo di compromesso perché è vero che abbiamo una apertura al sindacato d legittimità costituzionale ma si tratta di un sindacato particolare perché il parametro sono i principi supremi. Quali sono questi principi supremi? Problema tutt’altro che rilevante. Sono definiti e considerati come i principi posti a fondamento materiale della Costituzione, dalla quale cioè tutte le altre norme discendono. Quindi si crea una gerarchia, principi supremi e sotto le altre norme e le norme pattizie costituzionalizzate, le quali devono rispettare i principi supremi della Costituzione altrimenti verranno dichiarate incostituzionali. Chi decide quando un principio è supremo? la corte costituzionale, la quale decide della conformità con la costituzione di una norma sulla base di principi che lei stessa decide e sono supremi, quindi è anche legislatore in questo caso. Dobbiamo immaginare un giudizio in cui la corte è arbitra dell’esito perché decide della conformità ma anche a che cosa.

laicità come principio supremo in una sentenza in cui vuole legittimare un istituto non così ovviamente laico. In prima battuta punta sulla facoltatività ma non solo: per dare ragione di questa conformità la Corte ritaglia un particolare modello di laicità. Non solo dice che la laicità è principio supremo ma spiega qual è il modello di laicità italiano. Come fa la laicità ad essere compatibile con l‘istituto dell’ora di regione? Perché non implica indifferenza nei confronti delle altre religioni —> modello di laicità positiva, che viene incontro e considera le religioni come fattore di promozione quindi sono legittimi interventi a tutela della libertà religiosa. Sentenza compromissoria che consente interventi promozionali nei confronti della libertà religiosa, che devono svolgersi in un’ottica di pluralismo confessionale e culturale. La corte ci vuole dire che la scelta religiosa è una scelta di promozione quindi ritiene che ampliare i confini della libertà religiosa non violi la laicità. E il mio essere laico mi consente di promuovere la libertà religiosa e in questo caso specifico io sto promuovendo la libertà religiosa dei cattolici che si trovano nella possibilità di avere un insegnamento attinente alla propria scelta religiosa nelle scuole pubbliche. Diciamo che la Corte aggiunge anche altro, cioè dice si interventi promozionali a favore della libertà religiosa però questi interventi si devono svolgere in un’ottica di pluralismo confessionale e culturale. In che senso pluralismo confessionale e culturale? Se io mi metto a garantire una religione per il peso che ha avuto, sono sicura di muovermi in un ottica di pluralismo culturale e confessionale? Anche le norme pattizie devono rispettare questo tipo di laicità e non ci sono violazioni in quanto l’istituto è facoltativo La Corte non ha più definito alcun principio da allora. C’è un’altra sentenza in cui la Corte ha affrontato la conformità con il principio di uguaglianza (principio supremo non formale ma di ragionevolezza) 26 ottobre 2021 ART. 8 COST Norma centrale per ciò che riguarda i rapporti con i gruppi religiosi L’art. 7 parla al passato (in quanto disciplina i rapporti solo con la chiesa cattolica) mentre l’art. 8 è più centrale perché esprime in maniera nuova il punto di vista dei padri costituenti sui rapporti con tutte le confessioni religiose (si rivolge al futuro) e riguarda anche nei limiti dell’applicabile la chiesa cattolica. È per certi versi speculare all’art. 7, in quanto i commi 2 e 3 esprimono gli stessi principi dell’art 7 primo e secondo comma. Il co 1 art. 8 ha avuto una genesi quasi più complessa dell’art. 7 co 2. perchè la questione era quale Stato volevano e che attenzione doveva avere questo nei confronti delle confessioni religiose e della chiesa cattolica (comma che ha ricevuto maggiore attenzione dai padri costituenti) La questione più spinosa riguardava l’eguaglianza delle confessione religiose, se introdurre cioè un principio di eguaglianza delle confessioni religiose alla quale i padri costituenti sono stati chiamati a rispondere. Introduzione di un nuovo termine di “confessioni religiose” nei lavori preparatori del 1947 —> prima di allora si parla solo o di religione dello stato o di culto ammessi (prima volta che si parla di confessioni religiose). I padri costituenti discutono di come vogliono trattarle queste confessioni religiose. Una grande parte dei padri costituenti non voleva che il principio di uguaglianza previsto all’art. 3 della costituzione fosse inserito anche all’art. 8 in relazione alle confessioni religiose, non si voleva, quindi, usare lo stesso principio egualitario che si usava per i cittadini nei confronti delle religioni. Si sosteneva che le confessioni religiose non erano tutte uguali e quindi non si poteva immaginare un principio di uguaglianza formale, quindi una uguaglianza di trattamento (Si consideravano le confessioni religiose tutte diverse, ed essendo diverse non si poteva immaginare un principio di eguaglianza formale). Quindi si propone un principio di uguaglianza nella libertà. Era molto difficile, introdurre un principio di uguaglianza pulito in un articolo, quando in realtà si era già dedicato un articolo specifico a una confessione religiosa e si era scritto che i rapporti con essa erano regolati dal concordato che prevedeva uno status privilegiato. Quindi come introduciamo un principio di uguaglianza sapendo che le confessioni religiose sono tutte diverse e che una di queste ha una posizione privilegiata? Erano molto forti le resistenze all’interno dell’assemblea costituente.

Passò la soluzione che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere (concessione sulla quale i padri costituenti trovarono un accordo): eguali nella libertà L’art. 8 si compone di 3 commi; ha una struttura a piramide rovesciata in quanto:

- il primo comma ha un ambito soggettivo (a chi si rivolge, i soggetti della norma) molto ampio —> “Tutte

le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”. “Tutte” vuol dire tutte, quindi anche la confessione cattolica. Gli altri due ambiti sono progressivamente più ristretti:

- Il secondo comma prende che le confessioni diverse dalla cattolica possono organizzarsi secondo proprio

statuti (prevede il diritto di organizzarsi e di una autonomia statutaria). Ha ambito soggettivo inferiore rispetto al primo comma perché è un diritto non un dovere, per cui le confessioni religiose se vogliono possono organizzarsi mentre se non vogliono possono non darsi una struttura (ma possono anche decidere di non darsi uno statuto e una organizzazione interna)

- Nel terzo comma si afferma che i rapporti con lo Stato sono regolati dalle intese con le rispettive

rappresentanze (rappresenta il principio di bilateralità necessaria). L’ambito soggettivo è ancora più ristretto perché solo chi ha una organizzazione interna e può vantare un legale rappresentante può eventualmente accedere all’istituto dell’intesa. L’art. 8 e l’art. 7 sono speculari, perché l’art. 8 terzo comma esprime il principio di bilateralità necessaria contenuto nell’art. 7 secondo comma. L’art. 7 primo comma e l’art. 8 secondo comma sono espressione degli stessi principi, troviamo un principio di originarietà, di indipendenza e di autonomia statutaria delle confessioni. Diverso invece, il primo comma dell’art. 8 che esprime un principio nuovo che riguarda non solo le confessioni diverse dalla cattolica ma anche essa stessa Co 1 art. 8 esprime un principio completamente nuovo e riguarda TUTTE le confessioni religiose—> “ Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge ”. La proposta fatta nell’assemblea costituente era che tutte le confessioni religiose sono uguali davanti alla legge. Abbiamo una fusione di due principi nel primo comma dell’art. 8, ovvero il principio di uguaglianza declinato sulla libertà, quindi abbiamo una fusione tra il principio di uguaglianza e di libertà, i quali però non vanno dalla stessa parte perché in genere le norme sulla libertà non prevedono uguaglianza e viceversa. Una uguaglianza totale si limitano le libertà dei cittadini, se si impone l’uguaglianza non si riconoscono le libertà quindi, mentre se si impone la libertà non potrà avere uguaglianza. Quindi coniugare i due principi in una disposizione normativa è molto ambizioso: i padri costituenti vogliono coniugare due principi potenzialmente inconciliabili. Si vuole riconoscere a tutte le confessioni religiose quel tanto di libertà sufficiente a non discriminare, a non mettere in discussione l’uguaglianza, per ogni confessione religiosa devo cercare il punto più in alto di congiunzione tra libertà ed uguaglianza. Come si potrebbe raggiungere, immaginare nella pratica una soluzione del genere? Escluso il trattamento uguale per tutte le confessioni religiose: l’art. 8 co 1 non impone sempre e comunque di trattare nello stesso modo quindi il principio di libertà sta nel consentire un trattamento speciale e diverso. Le confessioni sono libere in misura uguale. Bisogna però trovare il punto di intersezione, quindi bisogna capire quando il trattamento diverso diventa illiberale, cioè viola il principe di uguaglianza, diventando quindi discriminatori (bisogna trovare quel tanto di differenza). —> Bisogna accettare che trattamenti diversi non creino di per se situazioni di privilegio. L’unica strada è trovare un CRITERIO DI RAGIONEVOLEZZA per dare senso alle differenze di trattamento che ci sono e ci possono essere. Il criterio di ragionevolezza è un canone dell’ordinamento. Quando sono ragionevoli le differenze di trattamento? Quando si può dire che la differenza di trattamento non crea un privilegio ma è supportato da un criterio di ragionevolezza? 1° Bisognerebbe che le conduzioni generali della libertà religiosa siano garantite a tutti. Ci vorrebbe una legge unilaterale che garantisse una tutela minima, condizioni minime per esercitare la libertà religiosa in

quella cattolica, intrinseca e fa parte della nostra cultura e storia, indipendentemente dal fatto che sia seguita dalla maggioranza o meno, legittima un trattamento specifico. Quindi secondo l’art. 9.2 dell’accordo è specifico della confessione cattolica far parte della nostra cultura, quindi questa peculiarità legittimerebbe alcune differenze di trattamento come ad esempio, l’ora di religione 28 ottobre 2021 Il criterio di ragionevolezza entra a pieno titolo nel principio di laicità dello stato come interpretato dalla corte costituzionale. PRINCIPIO DI LAICITÀ Non è un principio espresso nella carta costituzionale ma ciò non ha impedito alla Corte di dichiararlo come principio supremo. Partiamo dai lavori preparatori della Costituzione. Le decisioni erano due: o fare uno stato aconfessionale, come volgono gli artt. 7 e 14 o confermare il confessionismo di Stato. Il principio di laicità non è scritto ma fatica ad essere anche costruito (ancora adesso). Lo stato nasce aconfessionale però con un richiamo a un principio confessionista che non è espressamente sconfessato nella carta costituzionale. L’utilizzo della forma ellittica è stato abilmente utilizzato soprattutto dalla Corte costituzionale per dare una interpretazione debole del principio di uguaglianza. La corte ha creato un vero e proprio confessionismo “di costume”, cioè non siamo uno Stato confessioni in senso proprio dal punto di vista della istituzione ma siamo un Stato confessionista dal punto di vista della comunità dei cittadini, dal punto di vista dell’identità culturale (il popolo italiano è cattolico). In questo gioco il fatto che si parla di uguale libertà è stato molto importante perché nelle sentenze la corte costituzionale rimarca più volte questo dato. Questi sono gli animi che vanno a cavallo tra gli anni 50 e 60. Anni anche di una grande ricchezza di pronunce della Corte perché si è trovata un corpus infinito tra il vecchio e il nuovo. Ha incominciato un’opera di erusione del vecchio, cercando di lasciare ciò che era salvabile anche con l’obiettivo rilasciare il tempo al legislatore di modificare e intervenire, ha cercato di dare delle indicazioni al legislatore dicendo da che punto di vista si doveva muovere. È di questi anni la scelta di creare un confessionismo di costume perché l’alternativa era quella di dover togliere tutte le normative. Quando incominciano a cambiare le cose? La situazione inizia a cambiare quando c’è la convergenza di alcuni elementi. La più importante è la convergenza della fine delle trattative di revisione del concordato lateranense. Il vero cambio si avrà nel 1984 con la legge 121/1985. L’accordo avviene solo su concordato. Però il concordato viene totalmente sostituito per adeguarne il contenuto ai principi costituzionali. Le parti hanno dato molta importanza di riprendere il principio della distinzione degli ordini, con una aggiunta che ha fatto molto discutere, cioè che in adempimento a questo principio le parti si impegnano a collaborare per il bene dell’uomo e del paese. L’accordo modifica quasi tutti gli istituti presi dal concordato cercando di adeguare il nuovo impianto ai nuovi principi costituzionali. Ovviamente nell’accordo dell’84 non si parla di laicità dello stato, nessuna declinazione neanche per inciso del principio. Apertura della prima stagione delle intese coeva all’accordo dell’84 in quanto si stipula la prima intesa (fino al 1984 il terzo comma dell’art 8 era rimasto lettera morta). Si sottoscrive l’intesa con la Tavola Valdese. L’accordo e l’intesa sono molto simili (ma non uguali) nella sostanza. Questo strumento apre ufficialmente una nuova era perché per la prima volta gli accordi non sono solo con la Chiesa cattolica. Obiettivo primario di questa intesa è quello di rendere inoperante per i valdesi la legge sui culti ammessi.

Da li a poco ci saranno altre confessioni religiose (all’inizio prevalentemente di origine ebraico cristiana) , a cui fa seguito una ulteriore stagione negli anni 90 —> nel tempo gradualmente le confessioni religiose cominceranno a stipulare intese con lo Stato (ad oggi ce ne sono 13). La presa d’atto avvenne nell’ 1989 quando la Corte costituzionale afferma la laicità dello Stato come principio supremo con al sentenza n. 203 (non si limita a dire che lo stato è laico ma inserisce tra i principi supremi la laicità dello stato). Questo principio di laicità è utilizzato dalla Corte in tante altre sentenze e verrà utilizzato dalla Corte in tanti altri ambiti e in alcune occasioni anche per dichiarare l’incostituzionalità si norme —>il principio di laicità si arricchisce di corollari, di derivazioni che la corte utilizzerà per dichiara l’incostituzionalità di norme. La corte per salvaguardare l’accordo dell’84 realizza un principio di laicità particolare denominato laicità Italiana o in senso positivo. Com’è questa laicità? Secondo la Corte “Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni (si prende le distanze dalla laicità negativa, dallo stato separatista) ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale». La libertà di religione è una libertà importante e io la devo garantire in senso positivo, la devo sostenere positivamente; lo stato si fa carico di dare attuazione e di sostenere in maniere positiva gli interventi a favore della libertà religiosa. La corte on da il via libera completo all’attuazione di tutto ciò che riguarda la libertà religiosa ma ci ricorda che lo scopo ultimo è la creazione di una società pluralista sia dal punto di vista confessionale sia dal punto di vista culturale; quindi gli interventi non devono essere discriminatori, devono essere ragionevoli. Il principio di laicità non implica indifferenza e astensione dello Stato dinanzi alle religioni ma legittima interventi legislativi a protezione della libertà di religione. Successive sentenze hanno aggiunto altri corollari a questo principio di laicità che sono stati utilizzati per dichiarare incostituzionalità di alcune norme. Un corollario importante è la necessaria equidistanza dello Stato nei confronti delle confessioni religiose: quindi lo stato non deve trattarle tutte nello stesso modo però deve essere equidistante, cioè non deve fare discriminazione e deve utilizzare il criterio di ragionevolezza (equidistanza= la distanza deve essere uguale). Tutto ciò presuppone il principio di separazione degli ordini Ambiti nei quali la Corte ha applicato il principio di laicità ed è intervenuta per dichiara l’incostituzionalità di alcune norme, modificando l’assetto in maniera decisiva. Sono ambiti disciplinati da leggi unilaterali, è intervenuta applicando il principio di laicità solo nei confronti di leggi dello Stato (unilaterali) dopo l’89:

- reati a tutela del sentimento religioso —> è intervenuta in maniera importante a partire dagli anni 90.

- Materia degli edifici di culto, della realizzazione degli edifici di culto

- Formula del giuramento nei processi civili e penali —> basta il giuramento nei processi perché Dio non

può essere chiamato per rafforzare le convinzioni dello Stato. Questi sono i principali ambiti in cui la Corte costituzionale ha applicato il principe di laicità per dichiarare l’incostituzionalità di alcune norme unilaterali. La Corte non ha fatto al stessa cosa con i contenuti delle norme pattizie. Nelle intese e nell’accordo dell’ ci sono alcune disposizioni di favore che riguardano solo gli aderenti alle confessioni che hanno stipulato l’intesa. Quando al corte si è trovata a dover decidere della compatibilità a costituzione di una situazione, a dover sciogliere la domanda di estensione a beneficio, si è tirata indietro perché non c’era una normativa generale che potesse valere come termine di comparazione, non possono fare una comparazione con singole disposizioni contenute in singoli atti. L’esito di questo discorso è che se il legislatore unilateralmente emana le discipline sulle confessioni religiose la corte interviene, ma se il legislatore interviene all’interno di un accordo bilaterale come le intese questo diventa zona franca e quindi la corte non interviene in relazione al principio di specificità. Fino ad ora questo principio di laicità ha avito ampio riconoscimento ma solo nell’ambito delle disposizioni unilaterali —> non è mai stato applicato a disposizioni bilaterali.

La prima sentenza in cui inizia a muoversi qualcosa è la sentenza dell’88 n. 925. È una sentenza di rigetto relativa al reato di bestemmia. È importante per due motivi: 1) manda ancora un monito al legislatore; 2) sconfessa apertamente l’utilizzo del criterio statistico quantitativo. Ciononostante la Corte non dichiara l’incostituzionalità della norma e lo fa con un espediente molto criticato: gli trova un nuovo bene giuridico, tutelandolo come reato a tutela del buon costume (bene giuridico del buon costume). Questa è l’ultima sentenza in cui la Corte rimane immobile. Dagli anni 90 la Corte prende una strada completamente diversa con sentenze in cui al corte ionia a dichiarare l’incostituzionalità di queste norme facendo ricorso all’art. 3, 8 co 1 e principio supremo di laicità (intesa nell’ottica dell’equidistanza). La prima sentenza, che è quella che ha fatto anche più discutere, è una sentenza contro la bestemmia ( n. 440/1995 ). Per la prima volta la corte mette mano a queste norme nel ’95. Il problema che si torva ad affrontare la corte è che il legislatore rimane fermo e davanti all’inerzia del legislatore la corte vuole ristabilire una eguaglianza tra confessioni religiose (voleva parificare la tutela). E lo fa con gli strumenti che ha a disposizione. Il problema è siamo parlando di reati e nei reati vige il ricorso al principio di riserva di legge, quindi se la corte avesse agito con sentenze additive in materia penale avrebbe creato altri reati. La corte considera il sentimento religioso un bene giuridico meritevole di tutela, per cui la corte adotta una soluzione intermedia (compromesso) definita dalla dottrina come di ortopedia giuridica: posto che la norma tutela la divinità, i simboli e le persone della religione dello stato, io intendo il termine divinità riferibile a tutte le divinità mentre ritengo che la specificazione dello stato sia riferibile solo ai simboli e alle persone (la divinità è un oggetto a sé). Dichiaro incostituzionale la parte sui simboli e le persone e faccio salva la parte sulla divinità —> bestemmia punita per parole e invettive contro la divinità e basta. Secondo la corte già nella mente del legislatore questo termine costituiva un oggetto a sé stante. Sentenza che aggiunge ma non abbastanza perché in ogni caso crea delle discriminazioni (alcune religioni non hanno la divinità). Questa norma dal ’99 è stata depenalizzata come illecito amministrativo. Risolta la questione dell’art. 724 la corte si è trovata ad affrontare tutte le altre norme che prevedevano tutele molto differenti e la norma più complessa da affrontare era l’art. 402, emblema dello stato confessionista. Su questo la Corte si è pronunciata con la sentenza n. 508/ 2000 dichiarandola incostituzionale tout court ed accusa il legislatore che doveva intervenire e non l’ha fatto. Dal 2000 il vilipendio generico sparisce dal nostro codice penale senza farne ritorno. Dal 2000 al 2006 la corte interviene anche sulle altre norme (dall’art. 403 al 406). Gli interventi sono più semplici, intaccano meno la riserva di legge in materia penale, interviene solo sulla pena. In queste sentenze, applicando il principio di equidistanza, la corte dice che queste norme sono incostituzionali nella parte in cui prevedono pene diminuite in una parte rispetto ad un’altra, c’è un intervento di abbassamento delle fattispecie incriminate. La sentenza del 97n. 329 è quella in cui sconfessa apertamente il criterio sociologico. Nel 2006 la situazione è cambiata —> il 724 è stato depenalizzato, il 402 non c’è più e alle altre disposizioni normative si applicano a tutte le stesse pene che sono quelle diminuite. Quindi nel 2004 (con l’ultima sentenza) la Corte aveva finito tutto il lavoro, aveva raggiunto l’obiettivo prefissato sulla equidistanza. In questa situazione interviene il legislatore nella legge 85 del 2006 in un più ampio intervento di modifica che porta avanti un obiettivo univoco che è quello di evitare, di ridurre l’operatività dei reati di opinione e quello di ridare centralità alla libertà di pensiero. Il legislatore sceglie di non riproporre il 402 e la strada era semplice perché il 402 non c’era più. Il legislatore cambia bene giuridico parlando di confessioni religiose: l’art 403, 404 e 405 vengono riscritti (più o meno simili) parlando genericamente di confessioni religiose, tutelano le confessioni religiose. Si poneva un altro problema: cos’è una confessione religiosa? Quando siamo davanti ad una confessione religiosa? Bisogna identificare il nuovo bene giuridico. Si apre un problema di qualificazione che in materia penale assume rilievo decisivo.

Al di al di questo, aspetto gli articoli restano più o meno simili con un accorgimento, cioè il bene punito con pena detentiva sono solo gli atti mentre le espressioni del pensiero (che rientrano nell’ambito dell’opinione e priva di un principio di azione) sono puniti con pena pecuniaria. Il legislatore interviene cambiando le pene e le riduce alla sola pena pecuniaria quando le fattispecie di reato non prevedono un’azione di comportamento. Attualmente il nostro codice penale prevede la tutela penale del sentimento religioso, la prevede nella forma di tutela penale delle confessioni. 2 novembre 2021 L’AUTONOMIA STATUTARIA DELLE CONFESSIONI ART. 8 CO 2 Prevede il diritto di autonomia statutaria, è un comma che regola l’autonomia delle confessioni religiose. “Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. ” I soggetti interessati sono di meno perché questo comma non prevede un obbligo ma una facoltà, facoltà per le confessioni religiose di organizzarsi, ma non un obbligo; quindi le confessioni religiose possono anche non organizzarsi, anche rimanere delle semplici comunità senza uno statuto, una rappresentanza. È un onere rilasciato alle confessioni religiose se vogliono diventare degli ordinamenti giuridici primari indipendenti e sovrani dallo Stato. Comma strettamente collegato all’art.7 co 1 e principi della distinzione degli ordini. Principio della indipendenza e originarietà della confessioni religiose —> principio espresso per la religione cattolica per motivi storici culturali. Quando le confessioni religiose vorranno organizzarsi secondo proprio statuti diventeranno anch’esse ordinamenti giuridici indipendenti e sovrani, come la chiesa cattolica. Questa organizzazione verrà raggiunta attraverso l’emanazione di statuti (infatti si parla di autonomia statutaria) che posso darsi autonomamente e possono fissare autonomamente le norme che regolano la vita delle confessioni. Secondo quali sono le regole, i principi, le disposizioni normative che disciplinano la loro vita. Da questa specificità discende che le norme statutarie non sono fonti interne allo stato, lo stato non ha nessuna competenza ad emanare gli statuti delle confessioni religiose (ulteriore conferma che questo comma ha dentro di se il principio di distinzione degli ordini). L’esito sarà che questi statuti sono fonti esterne, non rientrano nella gerarchia delle fonti dell’ordinamento italiano. E quindi essendo fonti esterne non possono essere né modificate, né abrogate, né dichiara incostituzionali perché non hanno nulla a che fare con la nostra gerarchia delle fonti. “ Gli statuti non possono constatare con l’ordinamento giuridico italiano ” (frase sibillina). Da cui sorgono tre domande:

- Quali sono le disposizioni statutarie a cui è indirizzato il limite, cioè quali sono le norme che non devono

contrastare con l’ordinamento giuridico?

- Cosa si intende per ordinamento giuridico?

- Cosa succede agli statuti contrastanti, se lo statuto è abnorme? Come reagisce l’ordinamento?

1° domanda: Quali sono le disposizioni statutarie a cui è indirizzato il limite, cioè quali sono le norme che non devono contrastare con l’ordinamento giuridico? Quali sono le disposizioni statutarie che per l’ordinamento giuridico hanno rilievo? Quelle che non impattano nell’ordine spirituale; quelli che aspirano ad avere rilievo nell’ordine temporale. 2° domanda: Cosa si intende per ordinamento giuridico? Principi fondamentali perché si restringerebbe troppo l’ambito di competenza dello statuto e verrebbe a mancare l’indipendenza della confessione religiosa, verrebbero declassati ad ordinamenti subordinati dallo Stato.