Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto ecclesiastico - Esame di stato, Schemi e mappe concettuali di Diritto Ecclesiastico

Diritto ecclesiastico esame di stato

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2022/2023

Caricato il 22/08/2023

EBxxy
EBxxy 🇮🇹

2 documenti

1 / 39

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
NOZIONI INTRODUTTIVE
Diritto ecclesiastico = settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che disciplina il
fenomeno religioso nelle sue molteplici manifestazioni, sia individuali che collettive
Fondamento: l’ordinamento italiano, pur astrattamente informato ai principi di 1. laicità
e 2. separazione di ordini tra Stato e confessioni religiose, riconosce la MERITEVOLEZZA
DELL’INTERESSE RELIGIOSO , quale interesse concorrente allo sviluppo della persona
umana e al progresso spirituale della società (art. 3 e 4 Cost.)
DIRITTO ECCLESIASTICO≠DIRITTO CANONICO:
Il diritto ecclesiastico
- è un settore del diritto interno dello Stato
- disciplina il fenomeno religioso per quegli aspetti che sono rilevanti per lo Stato
- attraverso una molteplicità di fonti, di matrice interna, convenzionale o sovranazionale
Il diritto canonico
- definisce l’ordinamento della Chiesa cattolica, quale ordinamento autonomo e distinto
allo Stato italiano
- costituito dall’insieme di norme poste dagli organi legislativi ivi competenti
- che regolano il funzionamento interno della Chiesa e la sua missione nel mondo
[cfr. dopo su rilevanza norme confessionali]
Nb. La denominazione “diritto ecclesiastico” è evocativa di un’epoca in cui lo studio del
fenomeno religioso si esauriva alla disciplina delle relazioni tra Stato italiano e Chiesa
Cattolica. Alcuni autori ne hanno proposto la sostituzione.
AMBITO OGGET TIVO:
il d.e. tradizionalmente considerato una branca del diritto pubblico MA connotazione
multidisciplinare/eterogenea > detta norme che interessano
* sia il rapporto tra Stato e confessioni religiose in tal senso, è una branca di diritto
pubblico
*sia i singoli individui, come appartenenti ad organizzazioni confessionali o che non
professino alcuna religione in tal senso, trae i suoi contenuti anche settori non
pubblicistici dell’ordinamento es. diritto civile (es. disciplina del matrimonio); diritto penale (delitti vs
sentimento religioso); diritto del lavoro (es. rapporti di lavoro dei dipendenti della Santa Sede); diritto
tributario (es. regime fiscale degli enti religiosi, 8x1000)
AMBITO SOGGET TIVO:
le norme del d.e. interessano
oPersone fisiche -> regola dell’indifferenza delle scelte individuali in materia
religiosa (art. 19-21 Cost.) MA l’appartenenza a determinate confessioni può
assumere rilievo giuridico per il riconoscimento di specifici diritti, facoltà o
qualifiche confessionali
oEnti religiosi (perseguono un fine di religione o di culto), dotati o meno di
personalità giuridica -> regola dell’indifferenza del carattere confessionale ai fini
del regime giuridico (art. 20 Cost. = no speciali limitazioni legislative o gravami
fiscali) MA sono ammesse discipline di agevolazione
oConfessioni religiose -> comunità stabili e organizzate di credenti.
NB] NON ESISTE UNA NOZIONE LEGALE DI CONFESSIONE RELIGIOSA (anche
se richiamata nell’art. 8 Cost.)-> dottrina e giurisprudenza hanno tentato di
definire i criteri di identificazione delle confessioni religiose, in modo da distinguerle
dai relativi enti esponenziali o dalle mere associazione religiose
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto ecclesiastico - Esame di stato e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

NOZIONI INTRODUTTIVE

Diritto ecclesiastico = settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che disciplina il fenomeno religioso nelle sue molteplici manifestazioni, sia individuali che collettive Fondamento: l’ordinamento italiano, pur astrattamente informato ai principi di 1. laicità e 2. separazione di ordini tra Stato e confessioni religiose, riconosce la MERITEVOLEZZA DELL’INTERESSE RELIGIOSO, quale interesse concorrente allo sviluppo della persona umana e al progresso spirituale della società (art. 3 e 4 Cost.) DIRITTO ECCLESIASTICO≠DIRITTO CANONICO: Il diritto ecclesiastico

  • è un settore del diritto interno dello Stato
  • disciplina il fenomeno religioso per quegli aspetti che sono rilevanti per lo Stato
  • attraverso una molteplicità di fonti, di matrice interna, convenzionale o sovranazionale Il diritto canonico
  • definisce l’ordinamento della Chiesa cattolica, quale ordinamento autonomo e distinto allo Stato italiano
  • costituito dall’insieme di norme poste dagli organi legislativi ivi competenti
  • che regolano il funzionamento interno della Chiesa e la sua missione nel mondo [cfr. dopo su rilevanza norme confessionali] Nb. La denominazione “diritto ecclesiastico” è evocativa di un’epoca in cui lo studio del fenomeno religioso si esauriva alla disciplina delle relazioni tra Stato italiano e Chiesa Cattolica. Alcuni autori ne hanno proposto la sostituzione.  AMBITO OGGETTIVO: il d.e. tradizionalmente considerato una branca del diritto pubblico MA connotazione multidisciplinare/eterogenea > detta norme che interessano
  • sia il rapporto tra Stato e confessioni religiose  in tal senso, è una branca di diritto pubblico
  • sia i singoli individui , come appartenenti ad organizzazioni confessionali o che non professino alcuna religione  in tal senso, trae i suoi contenuti anche settori non pubblicistici dell’ordinamento es. diritto civile (es. disciplina del matrimonio); diritto penale (delitti vs sentimento religioso); diritto del lavoro (es. rapporti di lavoro dei dipendenti della Santa Sede); diritto tributario (es. regime fiscale degli enti religiosi, 8x1000)  AMBITO SOGGETTIVO: le norme del d.e. interessano o Persone fisiche -> regola dell’indifferenza delle scelte individuali in materia religiosa (art. 19-21 Cost.) MA l’appartenenza a determinate confessioni può assumere rilievo giuridico per il riconoscimento di specifici diritti, facoltà o qualifiche confessionali o Enti religiosi (perseguono un fine di religione o di culto), dotati o meno di personalità giuridica -> regola dell’indifferenza del carattere confessionale ai fini del regime giuridico (art. 20 Cost. = no speciali limitazioni legislative o gravami fiscali) MA sono ammesse discipline di agevolazione o Confessioni religiose -> comunità stabili e organizzate di credenti. NB] NON ESISTE UNA NOZIONE LEGALE DI CONFESSIONE RELIGIOSA (anche se richiamata nell’art. 8 Cost.)-> dottrina e giurisprudenza hanno tentato di definire i criteri di identificazione delle confessioni religiose , in modo da distinguerle dai relativi enti esponenziali o dalle mere associazione religiose

Dottrina:

  • criterio quantitativo di gruppo : l’adesione stabile di un numero considerevole di credenti
  • criterio sociologico : finalità religiosa attribuita al gruppo dall’opinione pubblica
  • criterio storico : riconoscimento del gruppo nella tradizione storica e legislativa italiana
  • carattere progettuale del gruppo : comunità stabili dotate di un’organizzazione e normazione propria e basate su una concezione del mondo dipendente dall’esistenza di un essere trascendente o divino
  • criterio c.d. della autoreferenzialità : è confessione religiosa quella che si autodefinisce tale Giurisprudenza: C. Cost. n. 195/1993, qualifica desumibile da una serie di indici concorrenti tra cui *stipula di un’intesa; *eventuali riconoscimenti pubblici; *statuto che esprima i caratteri dell’organizzazione; *comune considerazione Cfr. Vicende U.A.A.R. e Pastafarianesimo EVOLUZIONE STORICA DELLA POLITICA LEGISLATIVA ITALIANA IN MATERIA ECCLESIASTICA: 3 fasi  1848-1929: Regno d’Italia
  • Statuto Albertino (1948): Stato confessionista  Religione Cattolica = religione di Stato  progressiva erosione del privilegio cattolico
  • Legge Sineo (1948) = indifferenza del culto ai fini del godimento di diritti civili e politici
  • Legge Siccardi (1950) = abolizione del c.d. PRIVILEGIO DEL FORO ECCLESIASTICO (immunità degli ecclesiastici dalla giurisdizione penale dello Stato Italiano) Nb. Oggi unica immunità è quella del Sommo Pontefice -Provvedimenti contro la c.d. MANOMORTA ECCLESIASTICA (eccessivo accumulo di patrimoni immobiliari presso la Chiesa Cattolica)  rottura degli equilibri tra Regno d’Italia e Chiesa Cattolica
  • Legge delle Guarentigie (1871) = atto unilaterale con cui lo Stato italiano, dopo l’occupazione di Roma, ha inteso regolare per la prima volta le prerogative del Pontefice e della Santa sede e in generale i rapporti con la Chiesa Cattolica (c.d. questione romana)  reazione avversa della Chiesa: non expedit di Papa Pio IX del 1874 (divieto di partecipazione alla vita politica da parte dei cattolici)  1929-1945: Regime fascista (religione come instrumentum regni )
  • Patti lateranensi (1929) Cfr.^ dopo^ fonti^ : accordi sottoscritti tra la Santa Sede e il Regno d’Italia in data 11.02.1929 e resi esecutivi in Italia con L. 810/1929 [oggi in vigore limitatamente al Trattato], articolati in 3 documenti
  1. Trattato = soluzione alla c.d. questione romana  punti salienti:
  • nascita dello Stato della Città del Vaticano, quale Stato sottoposto alla piena proprietà, sovranità e giurisdizione esclusiva della Santa Sede e del Sommo Pontefice e munito di personalità internazionale
  • riconoscimento reciproco tra Stato e Chiesa
  • affermazione della Religione Cattolica, apostolica e romana come “la sola religione di Stato” (art.1);
  • riconoscimento alla Santa Sede e al Pontefice di garanzie reali (piena proprietà degli immobili indicati nel Trattato, non assoggettabilità a espropriazione di pubblica utilità e esenzione dai tributi vs lo Stato) e personali (persona del Pontefice come sacra e inviolabile)

NB. RILEVANZA DELLE NORME CONFESSIONALI : sono le norme poste all’interno delle singole confessioni religiose (quindi, anch’esse unilaterali)  specie, il diritto canonico

possono assumere rilevanza per l’ordinamento italiano solo se le norme statali

  1. vi fanno espresso rinvio (es. riconoscimento civile del matrimonio canonico);
  2. assumono la disciplina confessionale quale presupposto/elemento normativo di quella interna (es. qualifiche confessionali);
  3. legano taluni effetti giuridici al verificarsi di un fatto di origine religiosa/spirituale (es. matrimonio religioso come presupposto per acquisto di eredità)  FONTI DI ORIGINE CONCORDATARIA O BILATERALE  Accordi stipulati con la Chiesa Cattolica ex art. 7, co. 2 Cost. L. 810/1929 (esecuzione Patti Lateranensi) L. 121/1985 (ratifica dell’Accordo di Villa Madama) Nb. Sono fonti atipiche o c.d. leggi rinforzate, in quanto munite di copertura costituzionale per il tramite del richiamo ai Patti Lateranensi ex art. 7, co. 2 Cost. (vale come norma sulla produzione)  hanno la forma della legge ordinaria MA godono di una speciale resistenza passiva , nel senso che possono essere modificate o abrogate solo a)mediante un nuovo accordo con la Chiesa Cattolica o b)con legge di revisione costituzionale ex art. 138 Cost. L. 122/1985 (disciplina degli enti e beni ecclesiastici e del sostentamento del clero cattolico)  Leggi di approvazione delle intese con confessioni religiose acattoliche ex art. 8, c. 3 Cost  FONTI DI ORIGINE SOVRANAZIONALE  Trattati internazionali, in particolare CEDU (art. 9 libertà di religione)  Diritto dell’UE: no competenza diretta; ma il fenomeno religioso viene in rilievo 1. come diritto fondamentale UE nella Carta di Nizza (art. 10,21,22: libertà di manifestazione credenze religiose, divieto di discriminazione per motivi religiosi, rispetto diversità religiosa) e 2. nel TFUE ai fini del riconoscimento del ruolo pubblico delle Chiese e del divieto di discriminazione (artt. 17 e 19) Nb. Diritto ecclesiastico giurisprudenziale : oggi l’evoluzione del diritto ecclesiastico è per lo più dovuta all’opera interpretativa della giurisprudenza rispetto a questioni legate a bioetica, matrimonio, nuove religioni e differenze di tutela tra confessioni religiose ecc..

PRINCIPI COSTITUZIONALI

Nella Costituzione ci sono norme che si occupano in maniera diretta o indiretta del fenomeno religioso. Sono: ART. 2: garantisce i diritti inviolabili dell’uomo che contribuiscono allo sviluppo della personalità sia come singolo sia nelle formazioni sociali -> vi rientra anche la libertà religiosa in quanto consente lo sviluppo della dimensione spirituale individuale dell’uomo e, al contempo, l’aggregazione in gruppi e organizzazioni collettive finalizzate alla coltivazione di interessi e bisogni religiosi ART. 3: sancisce il principio di uguaglianza  in senso formale (c. 1): pari dignità sociale e uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, e, dunque, fa divieto di realizzare discriminazioni irragionevoli in quanto basate esclusivamente su condizioni od orientamenti soggettivi, tra cui la religione. In virtù del principio di ragionevolezza, sono invece giustificate quelle differenziazioni nel trattamento giuridico tra situazioni oggettivamente diverse -> quali, le disposizioni di favore accordate nell’ordinamento italiano alla religione cattolica rispetto a quelle di altre confessioni religiose in ragione del suo maggiore rilievo numerico e storico.  in senso sostanziale (c.2): impegno della Repubblica nella rimozione di ostacoli economico-sociali che privano i cittadini della possibilità di esercitare i propri diritti fondamentali. Rispetto al fenomeno religioso, è imposto allo Stato il compito di adottare misure positive dirette ad appianare eventuali ostacoli alla pratica di determinate confessioni religiose ART. 7 = riconosce la separazione di ordini tra Stato e Chiesa Cattolica (“ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”)  esclude ogni forma di subordinazione della Chiesa allo Stato e, conseguentemente, il divieto per lo Stato di intervenire sulla struttura istituzionale della Chiesa, di sindacare lo svolgimento della sua missione e di intervenire con suoi atti nella sua area di competenza MA l’art. 7 non dà una precisa delimitazione tra i due ordini (dottrina: l’ordine della Chiesa comprende i rapporti che hanno un fondamento di tipo spirituale e religioso -> criterio vago); tuttavia, in tal senso aiuta la regola pattizia posta dal co. 2  il co. 2 stabilisce che i rapporti tra Stato e Chiesa siano regolati dai Patti Lateranensi e che le relative modificazioni, se non accettate, richiedono un procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 Cost. PATTI LATERANENSI E MODIFICHE DI NATURA CONCORDATARIA HANNO VALORE DI LEGGI RAFFORZATE (cfr. sopra) ART. 8 = regola la condizione giuridica delle confessioni religiose diverse da quella cattolica e i loro rapporto con lo Stato 3 principi co. 1) sancisce l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose avanti alla legge

 divieto di licenziamento, divieto di indagine e divieto di trattamenti discriminatori in ragione delle convinzioni religiose del lavoratore E’ venuta meno la deroga per le organizzazioni di tendenza (ovvero impieghi a caratterizzazione spiccatamente ideologica)  LIBERTA’ RELIGIOSA E PROTEZIONE INTERNAZIONALE DELL’IMMIGRATO: deve essere riconosciuta anche per culti non ammessi in Italia, ove lo straniero fugge dal paese d’origine perché rischia la vita o è sottoposto a trattamenti inumani e degradanti (Cass. 2022) ART. 20 = dispone il divieto di discriminazione nei confronti degli enti esponenziali religiosi  regola dell’irrilevanza del carattere ecclesiastico: il carattere ecclesiastico o il fine di religione o di culto di una data associazione NON può essere causa di speciali limitazioni legislative o speciali regimi fiscali  a contrario , ammette l’emanazione di discipline di favore in considerazione del carattere di religiosità cfr. regime fiscale enti ecclesiastici e modalità di finanziamento DAL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 7, 8, 19 E 20 COST., PRINCIPIO DI LAICITA’ DELLO STATO: affermato da C. Cost. 203/

  • E’ uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Carta Costituzionale (è uno dei principi supremi inderogabili)
  • Non implica indifferenza rispetto alle religioni; ma l’obbligo dello Stato di assumere un atteggiamento di equidistanza ed imparzialità rispetto alle confessioni religiose;
  • lo Stato deve farsi garante della salvaguardia della libertà religiosa e del pluralismo confessionale;
  • lo Stato, pur rimanendo imparziale, può regolare in via pattizia i propri rapporti con le confessioni religione con gli strumenti ex art. 7-8 Cost. ART. 33 = libertà di insegnamento anche religioso ART. 117, co. 2, lett. c) = potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti con confessioni religiose (ma cfr. fonti)

ORGANI DELLO STATO CON COMPETENZA IN MATERIA ECCLESIASTICA

Sono: A) PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA B) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO C-D) CONSIGLIO DEI MINISTRI E SINGOLI MINISTRI E) MINISTERO DELL’INTERNO F) PREFETTURE Presidente della Repubblica)

  1. ratifica degli accordi con Santa Sede
  2. rapporti diplomatici con SS: accreditamento dell’ambasciato italiano presso SS e ricezione del Nunzio Apostolico presso lo Stato italiano
  3. prolunga le leggi di approvazione delle intese con le confessioni acattoliche Presidente del Consiglio]
  4. rappresenta lo Stato nei rapporti con le confessioni religiose
  5. iniziativa legislativa in materia ecclesiastica, attraverso la Segreteria della Presidenza: *Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e le relazioni istituzionali, *apposite commissioni Consiglio dei Ministri e Ministri] determina la politica generale del Governo in materia ecclesiastica  attuata mediante negoziati ed intese dai singoli ministri a seconda del settore di operatività Ministero dell’interno] È l’organo statale che svolge le funzioni primarie in materia ecclesiastica, cui adempie attraverso la Direzione centrale degli Affari di culto e per l’amministrazione del Fondo edifici di culto (istituita c/o il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione)  2 compiti principali
  6. si occupa del riconoscimento della personalità giuridica agli enti ecclesiastici (cfr. procedura) > a seconda dei casi, è attivata la Direzione Affari del culto cattolico o quella dei culti acattolici
  7. monitora sulla concreta osservanza dei principi costituzionali e della normativa vigente in materia religiosa
  8. amministra, assieme al relativo Consiglio di amministrazione, il Fondo Edifici di Culto (FEC) cfr. Prefetture – Uffici territoriali del Governo (UTG)]
  9. si occupa dell’istruttoria degli affari del Min. Int.
  10. autorizzano gli atti di straordinaria amministrazione degli enti rappresentativi delle confessioni religiose prive d’intesa

Codice dell’Ordinamento Militare (D.lgs. 66/2010) riconosce la possibilità per i militari di esercitare il culto di qualsiasi religione e ricevere assistenza dai loro ministri e, correlativamente, impone al Comandante del corpo di farsi carico di renderlo possibile. Personale militare cattolico: CAPPELLANI MILITARI stato giuridico modificato sostanzialmente dalla L. 70/2021: 1. hanno lo status di sacerdote cattolico, con relativi diritti e doveri; 2. eliminata l’assimilazione ai gradi gerarchici militari-> no assoggettamento a disciplina e Codice militare; 3. esenzione da giurisdizione penale militare Personale militare di religione diversa: vale quanto stabilito nella specifica Intesa o, in mancanza, la fruibilità del servizio è subordinata all’autorizzazione dell’Autorità militare ANALOGO REGIME ANCHE NELLE ALTRE COMUNITA’ SEPARATE (cfr. specifici referenti normativi) Nb. Per gli istituti penitenziari, la Legge sull’ordinamento penitenziario (L. 354/1975) – art. 26: libertà di tutti i detenuti di professare la propria fede religiosa, di istruirsi e praticarne il culto -> la religione fa parte del trattamento rieducativo  ne deriva, il dovere dell’Amministrazione Penitenziaria di predisporre anche locali necessari (cappelle interne) per le pratiche di culto, a prescindere della presenza di ministri di culto. LA SANTA SEDE Con “Santa Sede” si indica l’organo di governo della Chiesa costituito dal Sommo Pontefice e dai c.d. ENTI CENTRALI DELLA CHIESA (insieme di uffici compongono la Curia Romana che, in nome del Pontefice, partecipano al Governo centrale della Chiesa e hanno un collegamento funzionale con gli scopi istituzionali della SS) Nb. Nozione discussa: oggi prevale questa impostazione restrittivanon vi rientra lo IOR, ente finanziario del Vaticano, ma autonomo dalla Curia Romana  nell’ordinamento italiano: la SS è un ente ecclesiastico sui generis, in quanto

  • gode di personalità giuridica per antico possesso di Stato (cioè, per il fatto di essere riconosciuta tale già prima della codificazione civile introdotta nel diritto italiano)
  • le è riconosciuta – in virtù del Trattato Lateranense del 1929- una sovranità autonoma nel proprio ordine e, quindi, di poteri pubblicistici (adotta provvedimenti e sentenze vs ecclesiastici e religiosi, il cui effetto è riconosciuto nell’ordinamento italiano)
  • gode delle garanzie reali e personali riconosciute con i Patti lateranensi (cfr.)  è titolare altresì di soggettività internazionale: intrattiene rapporti diplomatici con organizzazioni internazionali e ha diritto di stipula dei trattati e accordi internazionali

Garanzie della Santa Sede

Garanzie dirette ad assicurare l’indipedenza della Santa Sede nello svolgimento della sua missione nel mondo GARANZIE REALI) la SS ha piena proprietà su immobili indicati nel Trattato Lateranense  ne deriva:

  • no vincoli o espropriazioni per pubblica utilità
  • per i medesimi immobili e per le chiese durante la celebrazione delle funzioni, opera la garanzia di extraterritorialità, analoga a quella prevista per le sedi diplomatiche; MA, se ricorrono fatti giuridicamente rilevanti (leciti o illeciti), sono disciplinati dalla legge italiana
  • esenzione da qualsiasi tributo vs lo Stato italiano GARANZIE PERSONALI) spettano
  1. al Sommo Pontefice, la cui persona è “sacra e inviolabile” (art. 8 Trattato)

 ne deriva:

  • immunità assoluta dalla legge penale italiana (è privo di capacitò penale)
  • applicabilità delle fattispecie di attentato e vilipendio previste per il Presidente della Repubblica (parificazione quoad penam e quoad delictum)
  1. ai Cardinali = libero accesso e transito nel territorio italiano e garanzia da ogni impedimento personale
  2. ai Conclavi (riunioni dei Cardinali per elezione del Pontefice) e ai Concilii presieduti dal Pontefice = l’Italia deve garantire che non via sia lacuna turbativa al loro svolgimento GARANZIE INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE MAGISTRALE) Art. 2 Accordi di Villa Madama: per consentire l’espletamento della missione della Chiesa Cattolica, lo Stato italiano si impegna a garantire la diffusione e pubblicazione degli atti e documenti relativi, senza ingerenze o controlli GARANZIE NEI RAPPORTI DIPLOMATICI)
  • Sono istituiti l’Ambasciato Italiano (c/o SS) e il Nunzio Pontificio (c/o lo Stato italiano)
  • immunità ai corpi e sedi diplomatiche straniere c/o SS
  • libera corrispondenza con gli Stati Stranieri e libero transito dei diplomatici su territorio italiano GARANZIA A FAVORE DEGLI ENTI CENTRALI DELLA CHIESA) Garanzia di non ingerenza ex art. 11 Trattato, intesa come divieto di esercizio di funzioni pubbliche autoritative da parte dello Stato italiano [NON immunità dalla giurisdizione penale e civile] LO STATO CITTA’ DEL VATICANO Istituito con il Trattato Lateranense del 1929, è il territorio sul quale è riconosciuta la piena proprietà e l’esclusiva potestà e giurisdizione della Santa Sede. E’ uno Stato strumentale, in quanto fondato -non per organizzazione di una comunità sociale, ma- per soddisfare gli interessi specifici della SS. Presenta di caratteri costitutivi di uno Stato: TERRITORIO  E’ uno Stato Enclave: il suo territorio si colloca all’interno dello Stato italiano e comprende area occupata dalla Piazza e Basilica di San Pietro e palazzi circostanti POPOLO  cittadinanza vaticana: spetta a Cardinali residenti in Vaticano e in Roma, diplomatici della SS e coloro che risiedono nella Città del Vaticano in ragione della loro carica o servizio SOVRANITA’  si configura come monarchia assoluta ed elettiva. La sovranità è in capo al Sommo Pontefice, titolare di poteri legislativo, esecutivo e giudiziario (esercitati tramite gli organi deputati). Potere legislativo  Pontificia Commissione per lo Stato Città del Vaticano Potere esecutivo  Cardinale Presidente della Commissione pontificia, nel ruolo di Presidente del Governatorato Potere giudiziario  3 gradi di giudizio: Tribunale, Corte d’Appello e Corte di Cassazione; PM è il Promotore di Giustizia -> competenti per cause civili e penali [salvo materie disciplinate dal diritto canonico] La rappresentanza esterna dello Stato è demandata alla Segreteria di Stato, in nome del Pontefice. E’ uno Stato neutrale ed inviolabile. Ordinamento giuridico  definito da 6 leggi organiche, che ne definiscono la struttura. La Legge I (o Legge fondamentale) reca l’organizzazione interna.

L’ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI MINISTRO DI CULTO DA PARTE DELLO STATO

E’ NECESSARIA AI FINI DELL’EFFICACIA CIVILE DEGLI ATTI COMPIUTI DAI SOGGETTI

INVESTITI DI FUNZIONI RELIGIOSE

STATUS DEI MINISTRI DI CULTO

 in ambito civile:

  • dispensa dall’esercizio della tutela (art. 352 c.c.)
  • capacità di ricevere testamento speciale (art. 609 c.c.)
  • garanzia del segreto ministeriale (art. 249 c.p.c.)  in ambito penale:
  • circostanze aggravanti comuni ex art. 61, nn. 9 (abuso di poteri o violazione di doveri inerenti alla qualità di ministro di culto -> applicata alle vicende di violenza sessuale a danni di minori: basta che la qualifica lo abbia facilitato nell’ottenimento della prestazione sessuale in virtù dell’autorità e prestigio espresso e vi sia stata violazione dei doveri nascenti da tale qualifica) e 10 (fatto ai danni del ministro di culto nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni)
  • delitti contro il sentimento religioso ex art. 403-405 c.p. (vilipendio al ministro di culto, impedimento o turbamento delle funzioni)
  • tutela del segreto ministeriale ex art. 200, lett. a) c.p.p., rilevante ai fini dell’astensione dall’obbligo testimoniale e dall’obbligo di consegna documentale e per inutilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni/comunicazioni [≠ in caso di rilevazione, art. 622 c.p.]  cause di incompatibilità con le funzioni giudicanti e le funzioni di polizia di Stato e ineleggibilità presso gli enti locali (Regioni, Province, Comuni)  trattamento stipendiale (= per ecclesiastici): remunerazione dell’attività svolta è a carico delle confessioni religiose di appartenenza cfr. sistema sostentamento per Chiesa Cattolica  tutela previdenziale: vengono erogate da INPS, presso il quale è istituto apposito Fondo di previdenza, pensione di vecchiaia, pensione di invalidità e pensione ai superstiti SISTEMA DI SOSTENTAMENTO E REMUNERAZIONE DEL CLERO CATTOLICO Ante revisione concordataria] Vigeva il sistema dei c.d. benefici ecclesiastici, in base al quale apposite fondazioni erogavano servizi di sostentamento ai funzionari ecclesiastici a titolo di remunerazione
  • a questi si affiancavano i c.d. supplementi di congrua , quali prestazioni alimentari poste a carico del bilancio statale, erogate tramite il Fondo per il culto, che miravano a integrare il trattamento economico ove insufficiente. Con la revisione concordataria 1984, tale sistema è stato abbandonato. Oggi, la disciplina è contenuta nella L. 222/1985:  ha stabilito i presupposti del diritto alla remunerazione: occorre che l’attività religiosa sia svolga a servizio della diocesi e sia a tempo pieno  secondo i parametri fissati dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana), la remunerazione si impone di una parte fissa (2/3), uguale per tutti + una parte variabile (1/3), determinata in base a circostanze e fattori specifici per il singolo sacerdote in modo da garantire una effettiva congruità del trattamento economico (anzianità, ufficio ricoperto, luogo di residenza, alloggio ecclesiastico)  ha introdotto un sistema c.d. “a raggiera”, per cui
  • in primis , l’onere di remunerare il clero è in capo agli enti ecclesiastici presso cui svolgono servizio (diocesi, parrocchie ecc..)
  • solo in funzione sussidiaria ed integrativa (cioè, se la base stipendiale non raggiunge una misura congrua secondo i parametri CEI), è disposto l’intervento dei c.d. ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO, istituiti c/o ogni diocesi
  • in via ulteriormente subordinata ed eventuale (cioè, se l’Istituto diocesano non ha sufficienti redditi), vi concorre l’ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO  si tratta di enti di natura fondazionale, cioè masse patrimoniali autonome destinate a soddisfare lo scopo di erogare un congruo e dignitoso sostentamento agli ecclesiastici e Ministri di culto dove, il fondo patrimoniale: o per gli Istituti diocesani] è costituito dai beni facenti parte del patrimonio delle Diocesi; o per l’Istituto centrale] oltre alla dotazione iniziale conferita dalla CEI, si alimenta attraverso i sistemi di finanziamento previsti (cfr.)  è riconosciuta la tutela giurisdizionale del diritto alla remunerazione, quale diritto soggettivo a carattere patrimoniale: il sacerdote può scegliere – in via alternativa- la giurisdizione ecclesiastica ( c/o ogni diocesi, la CEI istituisce degli appositi organi di composizione tra sacerdote e Istituti) o la giurisdizione statale ( giudice statale competente è il giudice ordinario , in quanto il rapporto che lega ecclesiastico e ente NON è qualificabile come rapporto di lavoro, bensì quale espletamento della missione salvifica della Chiesa)  ai fini fiscali , la remunerazione è equiparata a reddito da lavoro dipendente: l’Istituto centrale opera le ritenute fiscali e provvede al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali GLI ENTI DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE Enti confessionali è la locuzione ampia utilizzata per indicare gli organi di una confessione religiosa che svolgono attività lato sensu di religione o di culto

 comprende

o gli organi-istituzioni , cioè enti territoriali (tali sono i c.d. enti centrali della Chiesa Cattolica; es. diocesi, parrocchie..); o gli enti a base associativa (es. associazioni cattoliche); o gli enti a base fondatizia , ovvero patrimoni destinati ad uno scopo connesso alla confessione religiosa (es. fondazioni di culto, chiede aperte al pubblico) Tale denominazione NON ha alcun rilievo nell’ordinamento confessionale (o canonico), ma è una terminologia utilizzata per identificare questi soggetti nel momento in cui operano all’interno dell’ordinamento civile e ai fini del loro riconoscimento in esso ENTI ECCLESIASTICI È il termine utilizzato per indicare gli enti confessionali sorti nell’ambito della struttura della Chiesa Cattolica ENTI RELIGIOSI E’ l’accezione più ampia, che include ogni realtà organizzativa riconducibile al fenomeno religioso, anche se non legata ad una specifica confessione religiosa

IN OGNI CASO, L’ACCERTAMENTO NON SI ARRESTA A QUESTO INQUADRAMENTO FORMALE, MA VIGE IL CRITERIO SOSTANZIALE DELL’ATTIVITA’ EFFETTIVAMENTE SVOLTA DALL’ENTE Spetta all’amministrazione statale (Min. Interno/Prefetture) verificare caso per caso in concreto se l’ente assume quale suo scopo costitutivo e prevalente quello di religione o di culto

  • solo per alcuni enti ecclesiastici  sufficienza dei mezzi patrimoniali per il raggiungimento dei propri fini  necessità ed evidente utilità dell’ente in relazione alle esigenze religiose della popolazione Procedimento amministrativo per il riconoscimento agli effetti civili ex L. 222/
  1. DOMANDA DI RICONOSCIMENTO: indirizzata al Min. Interno, ma presentata dal rappresentante dell’ente presso l’ufficio di Prefettura competente nella Provincia in cui l’ente ha sede, da cui risultino: *denominazione, *natura, *fini, *sede e *rappresentante legale ente  vanno allegati: a) provvedimento canonico di costituzione/approvazione; b) statuto o documentazione da cui risulti il fine e la struttura dell’ente; c) altra documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti necessari
  2. ISTRUTTORIA PREVENTIVA DEL PREFETTO: valuta la sussistenza dei requisiti di riconoscimento, acquisisce (se necessario) altri elementi utili e redige parare motivato  trasmissione degli atti e del parere al Min. Interno
  3. ISTRUTTORIA MINISTERIALE: il Min. Interno – per il tramite della Direzione Affari del Culto Cattolico- effettua i controlli di merito e di legittimità  non è più obbligatorio il parare del Consiglio di Stato
  4. DECRETO DI RICONOSCIMENTO, emesso dallo stesso Min. Interno  non più competenza del Pres. Repubblica
  5. ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE: onere previsto ai fini di pubblicità e opponibilità a terzi delle norme di funzionamento dell’ente e dei poteri in capo agli organi di rappresentanza ≠in mancanza, non può essere opposta alcuni causa di invalidità o inefficacia del negozio dovuta alla carenza di potere di rappresentanza (art. 18) MODIFICAZIONI DELL’ENTE ECCLESIASTICO CIVILMENTE RICONOSCIUTO  Se si tratta di modificazioni sostanziali *del fine dell’ente, della destinazione dei beni o della sua struttura organizzativa (che, tuttavia, non incidono sulla sussistenza dei requisiti di riconoscimento), occorre un nuovo procedimento di riconoscimento  Se il mutamento fa venir meno i requisiti necessari, il procedimento di revoca è analogo a quello di riconoscimento; unica peculiarità: è necessaria la consultazione preventiva dell’autorità ecclesiastica ESTINZIONE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI: si estinguono solo per a) decreto di revoca del riconoscimento; b) soppressione ad opera dell’autorità canonica  tali cause estintive hanno effetto dalla relativa iscrizione nel Reg. persone giuridiche Regime delle attività profane o imprenditoriali Gli enti ecclesiastici possono svolgere attività diverse da quelle istituzionali di religione o culto (tra cui quelle individuate al co. 2 dell’art 16 cit.)

 tali attività devono risultare strumentali o connesse e comunque compatibili con la finalità primaria dell’ente  ai sensi dell’art. 7 Accordo 1984, tali attività sono soggette alle leggi statali che le regolano e al relativo regime tributario, applicate comunque “nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti” In primis, l’ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE: ove l’attività sia svolta con metodo economico (= pareggio costi/ricavi) e in modalità organizzata, l’ente ecclesiastico c.r. può assumere la qualifica di imprenditore commerciale ex art. 2082 c.c. e, correlativamente, è assoggettabile alle norme sulle procedure concorsuali (in tal senso pare orientata parte della dottrina e della giurisprudenza di merito -> depongono in tal senso: *irrilevanza della natura del soggetto che svolge l’attività d’impresa; *mancanza di deroghe nel CCII) Regime dell’amministrazione e degli acquisti di beni  L’amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni da parte degli enti ecclesiastici rimane soggetta al controllo dell’autorità canonica MA sistema di pubblicità verso terzi (iscrizione reg. persona giuridiche)  altrimenti, l’invalidità o inefficacia dell’atto per omissione del controllo canonico non può essere loro opposta (art. 18)  Per gli acquisti di beni, invece, è previsto anche il controllo secondo le leggi italiane Nb. non è più richiesta autorizzazione governativa (art. 17 c.c. abrogato) Regime tributario degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti  si fonda sul divieto di discriminazione ex art. 20 Cost. La regola generale è fissata dall’art. 7.3 L. 121/1985 che opera una distinzione  Per le attività con fine di religione/culto = equiparazione, agli effetti tributari, al fine di beneficenza o istruzione (≠ai fini civili)  Per le attività profane = regime tributario ordinario previsto per le medesime attività Specifiche disposizioni di favore

  1. per gli immobili previsti nel Trattato lateranense, esenzione da ogni tributo;
  2. per le attività di religione/culto, riduzione IRES (reddito delle società) del 50% e esenzione dalle imposte su donazioni e successioni, in virtù dell’equiparazione ai fini di beneficenza o istruzione
  3. per le attività di natura commerciale, esenzione IVA, in ragione dell’esercizio non abituale (ma, dovuta in caso di cessione di prodotti per la vendita);
  4. per gli immobili previsti dal Trattato lateranense e quelli adibiti in via esclusiva ad attività religiose o assistenziali, sanitarie, culturali (purché con modalità non commerciali), esenzione parziale IMU (imposta municipale unica) Nb. Nella vigenza della vecchia ICI, nel 2018 la CGUE ha ritenuto l’esenzione un aiuto di Stato illegale e ne ha imposto il recupero all’Italia
  5. agevolazioni su imposta comunale per pubbliche affissioni Con le riforme dell’Impresa sociale e del Terzo Settore (D.lgs. 112 e 117/2017), gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti rientrano gli organismi non profit , in quanto operanti per scopi diversi da quello di lucro (inteso come distribuzione di utili)  ai fini fiscali possono accedere alle ulteriori agevolazioni previste per gli ETS (enti del terzo settore) parziali. fra cui il fund raising

Personalità giuridica acquisita con decreto Min Interno con procedura semplificata (fine religioso o di culto è presunto) CAPITOLI Collegio di sacerdoti cui sono affidate le funzioni liturgiche solenni nelle chiese cattedrali o collegiali Personalità giuridica acquisita con decreto Min Interno con procedura semplificata (fine religioso o di culto è presunto) FONDAZIONI DI CULTO Masse patrimoniali stabilmente destinate al conseguimento del fine di culto Possono ottenere riconoscimento solo le FONDAZIONI CANONICHE AUTONOME ERETTE CON DECRETO DELL’AUTORITA’ ECCLESIASTICA COME PERSONE GIURIDICHE PUBBLICISTICHE, con procedura semplificata  in tal caso:

  • fine di culto, inteso come sovvenzionamento delle attività religiose
  • occorrono i due requisiti speciali (sufficienza dei mezzi e rispondenza alle esigenze religiose della popolazione) Per effetto del riconoscimento, divengono centri autonomi di imputazione di effetti giuridici ENTI CHIESA Enti dotati di personalità giuridica costituiti per assolvere alla finalità specifica di manutenzione e officiatura di una chiesa aperta al pubblico. La dotazione patrimoniale di questi enti è costituita solo dall’edifico che costituisce la chiesa e dalla massa patrimoniale necessaria per assolvere alle suddette attività.  in tal caso il riconoscimento dipende da:
  1. apertura al culto pubblico
  2. autonomia da altri enti ecclesiastici
  3. sufficienza di mezzi per manutenzione e officiatura dell’edificio SANTUARI Chiese o altri luoghi sacri nei quali sono conservati immagini sacre o reliquie oggetto di devozione, presso i quali i fedeli si recano in pellegrinaggio Personalità giuridica acquisita con decreto Min Interno con procedura semplificata (fine religioso o di culto è presunto) FABBRICERIE Enti di natura fondazionale che hanno il dovere di provvedere, tramite patrimonio

destinato e senza ingerenza nei servizi di culto, alla manutenzione e conservazione di edificio di culto di particolare rilievo, dedicati allo svolgimento di funzioni liturgiche e, al contempo, alla fruizione come bene culturale  disciplina: artt. 14-15 L. 848/1929, mantenuti in vigore dalla L. 222/  gestite da un consiglio di amministrazione a composizione mista (laici+ ecclesiastici)  sono soggette alla vigilanza e tutela del Min. Interno d’intesa con l’autorità ecclesiastica Nb. DIBATTITO SU NATURA GIURIDICA: è contestata la collocazione tra gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in quanto sottoposte a penetranti poteri di controllo e nomina dei membri del consiglio da parte dell’autorità statale. Il Cds si è espresso per la loro qualificazione come enti di diritto privato (convincimento da ultimo ribadito, nel 2022, escludendo la loro riconducibilità tra gli organismi di diritto pubblico soggetti alla disciplina degli appalti pubblici) ASSOCIAZIONI RELIGIOSE Comprendono:  Gli istituti di vita consacrata = società di persone che professano voti religiosi pubblici di povertà, castità e obbedienza  a seconda che importino o meno la vita in comune, si distinguono rispettivamente in religiosi e secolari  Le società di vita apostolica = società di persone i cui membri conducono una vita comunitaria (presso monasteri, conventi, abbazie ecc..) improntata alla carità cristiana, senza pronunciare voti canonici Requisiti del riconoscimento:

  • sede in Italia
  • rappresentante = cittadino italiano con domicilio in Italia
  • assenso della SS
  • attività non limitata al solo territorio nazionale o a territori di missione ASSOCIAZIONI DI FEDELI Associazioni -distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita