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Appunti diritto ecclesiastico
Tipologia: Appunti
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Ecclesiastico VS Canonico Canonico: diritto della chiesa confessionale ed è esterno allo stato Ecclesiastico: è a tutti gli effetti un diritto statale. Si tratterranno norme statali. È la parte del diritto Statale che regola il fenomeno religioso. La giurisprudenza della Corte Costituzionale sarà molto importante. Legge dei culti ammessi che regolava i culti esistenti e i loro rapporti con lo Stato e questa legge e tutt’oggi ancora in vigore. Era una legge tendenzialmente discriminatoria.
Perché un ordinamento statale laico deve occuparsi del fenomeno religioso? Lo fa perché la scelta religiosa viene molto spesso vissuta in modalità collettiva, ovvero perché spesso il singolo decide di vivere la sua vita religiosa raggruppandosi con altri. Sono ordinamenti a fini generali ovvero che si occupano di tutto, non c’è aspetto di cui non si occupino, tendono ad essere omnicomprensive. Propongono modelli inerenti ad ogni aspetto della vita. La scelta religiosa può essere molto potente tanto da creare guerre di religione tra i vari culti. È una realtà a cui l’ordinamento statale deve avere a che fare.
3/10/
Storia: la storia del diritto ecclesiastico vede la sua origine nella religione cattolica; le radici della materia risiedono nella creazione dello Stato Italiano poiché esisteva lo Stato Pontificio con a capo il Papa che dovette essere annesso allo resto dell’Italia. Dall’annessione di questo, pur sempre sanguinosa, nasce la così detta Questione Romana. Quindi tutto il periodo dello stato liberale è caratterizzato dai rapporti conflittuali tra Stato e Chiesa cattolica. Vide fasi alterne di odio e amore. Il pontificato di Pio IX prese molto male l’annessione e in un’enciclica definì lo Stato come Ostile. Vi è quindi fin dall’inizio una disgregazione perché il Papa si mette subito contro ed emana il non-expedit con il quale si vietava a tutti i cattolici di prendere parte alla vita politica dello Stato. Questo continuò formalmente per molto tempo e se ne uscì con la nascita del partito popolare ad opera di Don Luigi Sturzo nel 1919. Ma il non- expedit non ebbe mai un grande seguito infatti nessuno si rifiutò di partecipare alle votazione né alle agli eventi pubblici tra cui la Prima Guerra Mondiale. La reazione dello Stato fu l’emanazione delle Leggi delle Guarentige nel 1871, che disciplinava le garanzie che lo Stato assicurava al Pontefice. Ed era una legge molto attenta alla figura del Papa a cui riconosceva ogni garanzia che veniva riconosciuta ad un sovrano nonché le modalità di utilizzo ed esercizio dei Palazzi Vaticani. Non si trattava quindi di una legge discriminatoria ma peggiorò i rapporti tra i due poteri, perché il papa non accettava due cose: veniva meno il suo potere temporale, il territorio che prima era di proprietà del
Papa ora è dello stato e inoltre era una legge unilaterale che non teneva conto dell’originarietà della Chiesa Cattolica ma proveniva solo dallo Stato. --Oggi vige invece un principio di bilateralità, di origine cattolica che in ogni parte del mondo ha sempre cercato di creare rapporti apicali e di essere trattata come sovrana e ha creato concordati con gli altri stati.—
Vi sono anche discordanze normativa. Esistevano delle norma e una costituzione (Statuto Albertino) che conteneva nel primo articolo la presa d’atto dello Stato Italiano come confessionista cattolico. Gli altri culti sono tollerati conformemente alla legge, ma solo quelli esistenti al momento della stipulazione dello Statuto. Questa dichiarazione rimaneva però solo sulla carta perché non ne seguì nessuna conseguenza giuridica se non che nelle cerimonie ufficiali si utilizzava la confessione cattolica. Legge Sineo: la differenza di culto non forma eccezione di fronte agli incarichi civili
La libertà religiosa privata è molto più tutelata rispetto a quella collettiva infatti in questo secondo caso lo Stato reagisce: leggi eversive asse ecclesiastico (1860-1870) scioglimento enti cattolici decidendo lo Stato stesso quali fossero utili e quali no e incamerò i fondi. (Più avanti lo Stato restituirà alla chiesa molto proprietà sottratte in questo periodo) Matrimonio : fu sempre uno dei banchi importanti del rapporto tra Stato e Chiesa. Si è sempre voluto riconoscere gli effetti civile del matrimonio nei matrimoni cattolici. Lo stato liberale emana un codice civile e decide per la prima volta che gli unici matrimoni con effetti civili sono quelli celebrati solamente dallo Stato e furono ritenuti nulli quelli celebrati nel rito cattolico. Questo portò conseguenze gravi perché le persone abituate al rito religioso continuavano a farlo in chiesa con matrimonio che erano quindi irrilevanti x lo Stato con la conseguenza che non si sapeva può chi fosse sposato e chi no. Anche nel codice Zanardelli 1889 si vedeva questa contraddizione; tutela penale del sentimento religioso che è tutelato da ogni tipo di vilipendio. Assume però una fisionomia molto liberale e tutte le confessioni sono tollerate in egual modo nel codice civile mentre qua sono solo “ammesse” e vi è una tutela paritaria. All’interno della tutela dei culti è tutelato il simbolo del culto che è garantito e tutelato a tal punto da punire penalmente qualsiasi attacco anche verbale e benché il bene giudiziale sia il sentimento ma è il sentimento del singolo fedele e non del gruppo. Affinché si arrivi ad una reale conciliazione tra i due poteri è necessario attendere l’arrivo dello Stato Fascista. Vi sarà un processo progressivo di avvicinamento delle due parti definito di RICONFESIONALIZZAZIONE. Riforma Gentile 19233: riforma del sistema scolastico, fu molto confessionalizzante. Si afferma che la religione cattolica, il cui insegnamento era necessario, era ritenuta fondamento e coronazione dell’intera istruzione pubblica.
Anche il codice civile e quello penale risentono moltissimo del regime fascista. Nel codice civile vi è un pluralismo delle forme di celebrazione del matrimonio, disciplinato o dal codice o da altre leggi normative. Nel percorso del codice penale, cod Rocco, art 402 e seguenti e art 724 che risentono moltissimo dell’ideologia fascista. Servono anche come banco di prova del complesso lavoro della Corte per rendere questi articoli sempre più conformi alla nostra Carta Costituzionale. (percorso di armonizzazione). Fino al 2005 si continuò con questo percorso, quando nel 2006 a lavoro più o meno concluso intervenne il legislatore per riscrivere queste norme nella falsa riga della Corte Costituzionale. Queste norme tutelavano il bene giuridico religione dello Stato e i culti ammessi. Ma non vengono tutelati allo stesso modo. Prevede per la religione dello stato una religione molto più forte. Avviene tramite 2 diverse scelte: alcune fattispecie di reato sono ammesse solo a tutela della religione dello Stato e non dei culti ammessi. L’art 402 del codice penale (che ora non c’è più) puniva chiunque vilipendesse la religione dello Stato. Anche la bestemmia era punita solo se era nei confronti dello Stato. Tutti gli altri articoli (403 404 405) punivano i vilipendi qualificati e non a forma libera come il 402. Ovvero che doveva esprimersi attraverso forme definite , persone, cose oppure attraverso l’impedimento o il disturbo di funzioni religiose. Questi erano puniti anche se rivolti ad un culto ammesso però le pene erano diminuite. Infatti l’art 406 affermava proprio questo. E ad ulteriore conferma di confessione liberale e confessionista il tipo di tutela è sempre di tipo collettivo. Il singolo sparisce completamente, la tutela che interessa è ora quella collettiva. Il gruppo è tutelato in maniera graduale in base all’apporto che da allo stato etico. Continuare a legittimare una tutela differente dei culti che diventa molto complicato.
9/10/ Novità apportate dai Patti Lateranensi e conseguenze:
religioso celebrato in forma speciale ma era proprio un istituto di natura compositiva, e il matrimonio era disciplinato nei requisiti di validità dal diritto canonico, era atto esterno del diritto dello Stato che si limitava ad attribuirgli effetti civili. Invece il matrimonio dei culti ammessi era un mero matrimonio civile disciplinato in forma religiosa., con la ritualità prevista dalle varie confessioni religiose. Quindi la differenza era sostanziale che realizzava una serie di conseguenze pratiche molto importanti che facevano del matrimonio concordatario trascritto un genere unico. Es. il matrimonio veniva trascritto anche se vi erano impedimenti previsti dal codice civile perché non erano impedimenti nel diritto canonico e quindi il matrimonio poteva essere contratto validamente e di conseguenza veniva validamente trascritto e aveva gli effetti civili previsti. Quindi con il matrimonio canonico era possibile sposarsi anche se si era in minore età. Vi era automaticità nella trascrizione; ma questa stessa automaticità non interveniva solo nell’atto della formazione degli effetti civili ma anche nel momento della dissoluzione del matrimonio che avveniva nei tribunali canonici e automaticamente era recepita nell’ordinamento statale. Non era perciò necessaria l’approvazione delle parti, ma l’accettazione era d’ufficio. I giudici ecclesiastici potevano rendere nullo questo tipo di matrimonio ma MAI i giudici civili. Lo stato aveva così rinunciato ad una parte importante del diritto di famiglia. Cessione di sovranità a favore della chiesa. Questo istituto poi nel corso del tempo ha subito modifiche sostanziali che lo hanno reso completamente differente rispetto al passato, ma nonostante ciò non è molto coerente come era quello del tempo fascista, ma è appunto contraddittorio rispetto al nostro ordinamento. Questa norma ci chiarisce l’atteggiamento dello stato nei confronti della chiesa cattolica e dei culti ammessi.
Presenta delle importanti peculiarità rispetto ad altre branchie del diritto, che influenzano in maniera sostanziale le fonti. Anche dal punto di vista della gerarchia, nel senso che il dir ecclesiastico grazie all’intervento della Corte Costituzionale ha per certi versi sovvertito un po’ la gerarchia delle fonti del diritto. La peculiarità è il principio di bilateralità che è un principio tipico del diritto ecclesiastico e che ha visto un riconoscimento da parte della Costituzione Repubblicana. Questo principio significa che il costituente ha deciso di regolare i rapporti con queste istituzione molto particolari, le confessioni religiose, attraverso accordi ovvero che il costituente ha deciso che queste particolare realtà non poteva essere trattate come altre associazioni, gruppi che vivono nell’ordinamento ma che presentavano delle peculiarità tali da richiedere l’utilizzo dello strumento pattizzio. Lo stato regolamenta in via unilaterale gli altri tipi di associazione (es. partiti politici, gruppi sportivi,…) ma NON utilizza lo strumento pattizzio e non si preoccupa di cosa queste associazioni chiedono. Le confessioni religiose invece presentano questa peculiarità. La peculiarità sta proprio nella materia, le confessioni religiose si occupano di un po’ di tutto ma specificamente della sfera spirituale che abbiamo visto essere la sfera in cui il singolo tende a preferire una scelta di aggregazione, ovvero preferisce vivere la vita spirituale collettivamente, in gruppo. Ma l’esperienza insegna che la norma dice che gli individui si raggruppano insieme. Il nostro ordinamento ha deciso che la sfera spirituale, l’ordine spirituale, non è di sua competenza, è una scelta dell’ordinamento ma avrebbe anche potuto scegliere diversamente, infatti altri ordinamenti si occupano anche di questo. La sua competenza rimane ancorata al potere temporale. Però non si vuole disinteressare completamente della sfera spirituale; è una scelta molto ambiziosa. Ritiene quindi la sfera religiosa un elemento di promozione dell’uomo in forma tendenzialmente aggregata. Per questo motivo lo stato decide di trattare le confessioni religiose, come ordinamenti ORIGINALI, ovvero che proprio perché competenti di un ordine altro non sono dipendenti dallo stato e di conseguenza sono appunto originali. È ovvio che questa competenza ampia gli spazi di libertà (art.7 che vedremo in seguito). Per cui lo stato viene a patti con questa realtà per venire a conoscenza di istanze alle quali lo stato può dare riconoscimento. Però molto importante è capire questo atteggiamento dello stato che non vuole occuparsi della religione ma non vuole nemmeno disinteressarsene e utilizza quindi i patti. È un principio codificato, deciso dalla costituzione, che ha fatto la scelta di prevedere questo principio pattizzio in due norme diverse : articolo 7 (secondo comma) rapporti religione cattolica e articolo 8 rapporti religioni differenti.
Perché questo principio di bilateralità incide così tanto nelle fonti del diritto ecclesiastico? Vi sono tanti motivi: 1. Perché queste fonti pattizzie rappresentano un’anomalia nella gerarchia delle fonti poiché questi accordi per poter essere efficaci sono recepiti all’interno dell’ordinamento attraverso una legge ordinaria dello stato; questa legge ordinaria però non è come tutte le altre perché non può essere modificata o abrogata con successiva legge ordinaria. Queste leggi invece non possono essere ne modificate ne abrogate da successiva legge ordinaria, quindi per farlo il costituente ci dice che possiamo fare due cose: fare un altro accordo con la confessione di riferimento (sostitutivo o modificativo) e lo recepiamo con legge ordinaria nuovamente; questa nuova legge che recepisce nuovo accordo ha quindi forza attiva di modificare. L’altro metodo è fare ricorso ad un procedimento di revisione costituzionale. Introduce quindi una fonte nuova, atipica, che non è ne legge ordinaria ne legge costituzionale. La legge che recepisce questi accordi è formalmente legge ordinaria ma ha la forza passiva di una legge costituzionale: da qui il concetto di fonte atipica.
2. Anomalia più complessa perché è inerente alla sostanza, e ha a che fare solo agli accordi con la chiesa cattolica, non dovrebbe riguardare le altre confessioni religiose. Riguarda proprio il parametro di costituzionalità di queste norme, i rapporti tra norme pattizzie e costituzione. L’anomalia è così riassumibile: la corte costituzionale ha ritenuto che gli accordi con la chiesa cattolica a partire dai patti lateranensi sono sottoponibili ad un giudizio di legittimità costituzionale non in relazione a tutte le norme della costituzione ma solo in relazione ad un parametro molto ristretto di queste norme costituzionali che la corte ha definito principi supremi. Ha enucleato nei principi costituzionali un nucleo molto ristretto che ha chiamato appunto principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Questo nucleo di principi è utilizzato dalla corte costituzionale come parametro per valutare la conformità costituzionale delle norme pattizzie che regolano i rapporti con la chiesa cattolica. L’esito di questa operazione è che con la chiesa cattolica possono contrastare norme costituzionali che non siano espressive di principi supremi. Non vi è un decalogo dei principi supremi quindi significa che la creazione di questo patto è arbitraria perché a decidere quando si è di fronte ad un principio supremo è la corte costituzionale stessa ed è evidente che questo giudizio di costituzionalità (successo a volte) presenta degli effetti di arbitrarietà. La corte di volta in volta dirà quale è un principio supremo e quale no. Questo scompagina ancora di più le cose perché crea una gerarchia nella costituzione dove ci saranno principi supremi e principi che invece non lo sono. In più dire che le norme pattizzie devono avere come parametro solo principi supremi significa costituzionalizzare le norme pattizie che fanno così parte delle norme costituzionali dal punto di vista sostanziale.
10/10/
del fenomeno religioso e delle confessioni religiose in quanto portatrici di questa istanza, e consente interventi del legislatore a garanzia della libertà religiosa. Il tutto però a garanzia del pluralismo confessionale e culturale. Quindi quest’ottica di pluralismo ha qualcosa da dire verso la scelta previlegiarla del legislatore e il legislatore risponde dicendo che l’ora è prevista solo per la religione cattolica perché fa parte solo del nostro patrimonio culturale e storico. Con questa legittimazione la corte fa salva la scelta del legislatore, e quindi questa laicità consente secondo la Corte d prevede interventi anche di una sola confessione purché legittimati, privilegiando la Cattolica. L’art 9 rimane quindi confermato nella sua originaria stipulazione. La laicità è un principio supremo ed è proprio in cima alle fonti del diritto ecclesiastico.
Ci sono state sentenza in materia matrimoniale in cui si è inserito fra i principi supremi anche quello di uguaglianza, tramite una comparazione tra matrimonio civile e matrimonio cattolico, ma la Corte ha sempre detto che questo principio formale non sarebbe principio supremo mentre lo sarebbe il principio di ragionevolezza che per certi versi rientra nella laicità dello Stato. Fino a questo momento la corte ha quindi ritenuto supremi solo questi 3 principi e ha utilizzato questo parametro solo per norme di provenienza concordataria. Quindi fino ad ora il quadro delle fonti è stato in maniera sostanziale rappresentato dal principio di bilateralità necessaria che permea la nostra Carta Costituzionale. Il principio di bilateralità necessaria non vuole dire che nel diritto ecclesiastico non residui spazio per la legislazione unilaterale perché parlando di questo principio sembrerebbe esaurire tutte le fonti del diritto ecclesiastico. Certamente così non è , e possiamo dire che noi abbiamo una legge unilaterale importantissima ovvero la legge sui culti ammessi datata
Queste sono le istanze che necessariamente devono trovare spazio mei riconoscimenti pattizi. Questi sono ad personam ovvero specifici per una singola confessione, e se io chiedo allo stato che le mie istanze specifiche devono avrei spazio nell’ordinamento devo chiederlo io stessso, ogni intesa ha un suo specifico contenuto. La legislazione unilaterale resta una facoltà dell’ordinamento che potrà essere utilizzato dallo Stato per disciplinare tutti gli aspetti che non hanno contenuto specificamente religioso per ampliare gli spazi di libertà, per una libera esplicazione della libertà religiosa.
Successe tutto il contrario di quello che c si aspettava, la legge unilaterale già esisteva e disciplinava molti aspetti della libertà religiosa e li regolamentava in modo discriminatorio tra culti ammessi e confessione Cattolica, per cui nel tempo capitò (dal 1984) che man mano che le confessioni riuscivano a stipulare un’intesa con lo Stato gli chiedevano che non fosse più loro applicata la legge sui culti ammessi, infatti le intere fin ora ammesse prevedono tutte a chiare lette nei confronti della tavola valdese non è più ammessa la legge dei culti ammessi. Quindi succedeva che le intese avevano una disciplina simile alla legge dei culti ammessi ma molto meno discriminatoria, simile a quella dell’84 che voleva rendere inoperante la legge dei culti ammessi. E questo nel tempo fu fatto da tutte le confessioni religiose, intesa con contenuti simili so culti ammessi per avere protezione dalla religione Cattolica. L’esito di tutto questo fu che le intese saranno tutte uguali e si chiamano intese “fotocopia”, pochissimi articoli danno rilievo alle specificità delle singole confessioni; alla
fine si è creato un sistema di tutele molto variegato e contrario allo spirito del costituente. Poi un numero sempre crescente di confessioni religiose che hanno un’intesa e che ricevono tutela dell’ordinamento, simile alla Cattolica. Confessioni come l’Islam non hanno un’intesa, e sono regolati con la legge de culti ammessi. Come uscire da questa situazione per creare conformità? Modifica della legge per confermarla alla nostra costituzione, e lo strumento dell’intesa non sarebbe più così essenziale. Le confessioni con specifiche richieste di tutela allora potrebbero ragionevolmente fare ricorso alle intesa che a questo punto non sarebbero più fotocopia ma sarebbero specifiche.
16/10/ Articoli importanti costituzione: 7-8-19- Art 7: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.” È uno degli articoli da sempre più discussi , si coglie il desiderio di rompere con il passato e di ricostruzione basata su nuovi principi condivisi da tutti. Questo desiderio è molto presente e viene fuori nelle discussioni parlamentari perché si doveva parlare della chiesa Cattolica. L’art 7 si riferisce solo alla religione Cattolica mentre l’art 4 fa riferimento alle altre confessioni religiose. Quindi questo articolo doveva regolare una realtà con la quale ilmpotere politico era da non molto arrivato ad una conciliazione ovvero quello che tutti volevano. Era un fardello perché questa Pace costituiva l’emblema del passato ovvero quello che i costituenti volevano dimenticare. I padri costituenti dovevano regolare la posizione della chiesa dando anche rilievo a quello che era l’emblema dello stato che si voleva sorpassare. Nei lavori preparatori è chiaro che i padri costituenti non volessero realizzare uno Stato confessionista. Abbastanza semplice fu la scrittura del 1° comma che creò molto meno problemi. “ Sono indipendenti e Sovrani ” : è corretto applicare alla chiesa questo aggettivo? Possiede: 1 popolo dei fedeli sparsi in tutto il mondo, con caratteristiche però molto particolari. 2 territorio: lo stato Città del Vaticano, governo del Pontefice ma non è il territorio della chiesa Cattolica ma è solo condiviso con il governo della chiesa. Il popolo della Città del Vaticano non coincide con il popolo della chiesa Cattolica. La conclusione è che la sovranità è molto particolare perché la chiesa ha un governo ma non ha un territorio. Non è una sovranità paragonabile a quella dello Stato. Però ci può andare bene perché il costituente chiari dicendo “ciascuno del proprio ordine” fondamentale per interpretare la sovranità perché la chiesa è sovrana solo nella sua materia e ordine spirituale. È come se la sovranità fosse divisa, un ordine di cui è sovrano lo stato e una di cui la chiesa è sovrana. L’ordine indica che ognuno ha la sua competenza, nella sovranità dividiamo due competenze: sfera temporale dello stato e sfera spirituale della chiesa.
maggior parte dei casi le due normative vivono tranquillamente senza creare grossi problemi. Vi è poi il caso delle situazioni in cui le istanze religiose chiedono un riconoscimento nello spazio pubblico, a vari livelli; vogliono avere rilevanza anche nello stato. (es. Matrimonio, giorni festivi,..) un esempio molto discusso è l’istruzione della religione cattolica nelle scuole pubbliche, si chiede allo Stato un riconoscimento. Il modo con cui l’ordinamento risponde a queste connota il suo attegiamento verso l’ordinamento religioso, connota la fisionomia della sua laicità. Disinteresse verso le istanze oppure vi può essere un ordinamento che in modo ampio da voce all’istanza religiosa nello spazio pubblico, e sarà un tipo di laicità molto inclusiva, detta “laicità all’italiana”. Questo avviene grazie al riconoscimento che tutte le istituzioni hanno, oppure può essere un riconoscimento che avviene attraverso strumenti pattizi. Leggo 40 del 2004: fecondazione assistita, è ispirata all’ideologia cattolica, riconoscimento dell’embrione come persona e vi sono previsione molto discusse animate da un’ideologia cattolica. La legge è stata sottoposta ad un referendum abrogativo che tendeva ad eliminare le parti della legge più espressamente animate dall’ideologia cattolica. Se non vota almeno il 50% il referendum non può esistere, accadde allora che la chiesa realizzò un ampio movimento per convincere le persone a non partecipare al referendum, e effettivamente non raggiunse il 50%. Ci furono opinioni contrastanti sul comportamento della chiesa che si difese dicendo che aveva solamente espresso liberamente il suo pensiero. Il dibattito prosegui su questo filo, fino a che punto finisce la libertà di pensiero e si arriva ad un’ingerenza in un altro ordinamento, lo Stato. La chiesa ha negato al cittadino il diritto di votare e quindi la sua libertà.
Art 7 , 2° comma: è stato oggetto di infinite discussione da parte dei padri costituenti, il problema era quello di cosa fare dei Patti Lateranensi, o meglio non cosa fare dal punto di vista sostanziale perché si sapeva che dovevano essere modificati perché scritti in quel modo non stavano in piedi in quanto contrastanti con la carta costituzionale nascente, ma non c’era tempo per modificarli tutti, dovendo già scrivere la costituzione, non si voleva mettere in crisi la pace raggiunta con la religione e quindi si doveva tenere questo strumento fermo, nonostante i contrasti con la carta costituzionale. Il punto dolente era la citazione testuale nell’art 7 dello strumento pattizio, i contrasti su questo furono molto forti. Due teorie principali: la tesi di parte cattolica era portata avanti dall’onorevole Dossetti che voleva a tutti i costi che lo strumento pattizio fosse inserito nell’articolo 7 perché il suo timore era che non prevedere espressamente lo strumento avrebbe consentito un suo superamento da parte di una semplice maggioranza parlamentare, che quindi lo strumento pattizio non avesse garanzia costituzionale. Dall’altra parte vi era Togliatti che ben conscio e convinto di voler tutelare lo strumento pattizio ,poiché nessuno voleva porre nel dubbio la questione religiosa, rispondeva con un timore abbastanza fondato ovvero temeva che l’espressa previsione dei patti
lateranensi nell’art stesso avrebbe provocato una recezione degli stessi nella carta, e quindi nelle singole norme. Infatti si sapeva che nei Patti vi erano norme fortemente incostituzionali. Per cui la sua proposta era quella di scrivere “i loro rapporti sono regolati in termini concordatari” invece che dire “con i Patti Lateranensi”. Ma all’onorevole Dossetti interessava proprio questo, salvaguardare i Patti. Per cui assistiamo a una serie di confronti molto costruttivi in cui le parti portavano avanti le loro tesi in modo molto dettagliato, e Dossetti presentò così bene la sua tesi che tutti , comunisti compresi, votarono questa tesi.
18/10/ Soluzione di compromesso perché i rapporto erano regolati ancora con i Patti Lateranensi che erano stati conservati. Lo strumento pattizio avrebbe potuto creare una condizione per il loro superamento. Negli anni successivi all’entrata in vigore dell’art 7, si sconvolse quanto fatto nella fase preparatoria. Successe che la Norma venne interpretata dalla Corte di cassazione nel modo che paventata l’onorevole Togliatti, tutti i timori espressi dalla sinistra si realizzarono a pieno e inopinatamente la corte di cassazione dagli anni ’50, quando ancora la corte costituzionale non era operativa (1956), ha portato avanti un’interpretazione basata sulla costituzionalizzazione delle singole norme pattizie. Diceva che le singole norme erano state recepite nel testo della carta e avevano la stessa forza e gli stessi effetti delle norme costituzionali. La conseguenza più grave era che essendo norme costituzionali a tutti gli effetti non era possibile nessun sindacato su queste, perché erano considerate norme insindacabili. Costituì una norma franca nella costituzione, tutti sapevano che era on contrasto con la carta, quindi la Costituzione nasceva già con un sistema normativo eterodosso. A seguito di questo una parte della dottrina e della giurisprudenza iniziò ad asserire che il neonato stato ero uno stato confessionale, con la religione cattolica. Perché vi fu questa interpretazione? Perché immaginare un completo sindacato di legittimità costituzionale sulle norme pattizie avrebbe comportato la dichiarazione di incostituzionalità di molte norme pattizie. Quindi sottoporre tutte le norme ad un sindacato di legittimità avrebbe condotto come ovvia conseguenza un’incostituzionalità delle norme. Le prime trattative serie ci furono agli inizi degli anni ’60 e continuarono poi per tutti gli anni ’70. Volevamo comunque salvaguardare lo status quo, l’intangibilità dei patti fino a nuova revisione, nuovo accordo di entrambe le parti. Questo intervento non avvenne per molto tempo e per molto tempo le norme continuavano a vivere in un ordinamento costituzionale che prevedeva tutt’altro, principi in contrasto con i patti, quindi era urgente addivenire ad una soluzione compromissoria, che fu proposta dalla Corte Costituzionale, con la storica sentenza 30/1971 che cambierà il sistema delle fonti del diritto ecclesiastico. Accadde che il pretore di Torino tentò di smuovere le acque di questa situazione e prese un giudizio penale a lui sottoposto e confezionò un’ordinanza di remissione della questione
Quindi apre la strada verso la modifica dell’art delle norme pattizie e principi supremi.
È di quegli anni anche la giurisprudenza sui regolamenti comunitari, e è di quegli anni la giurisprudenza comunitaria anche quella Europea, successe che la nostra corte disse che andava bene un ingresso immediato nel nostro ordinamento ma si tiene libero di non applicare i regolamenti comunitari se non vengono rispettati i principi fondamentali. Il controllo si limita solo all’osservanza dei principi fondamentali del nostro ordinamento. Quello che interessava alla Corte era dire proprio questo. In ragione di tutto ciò il parametro diviene quello dei principi supremi; sottopongo le norme esterne solo con alcuni principi del mio ordinamento. La Corte porta avanti le sue premesse , che prima aveva solo posto, a quel punto la cassazione delle sezioni unite con alcune ordinanze inizia a mandare alla Corte questioni di costituzionalità di norme pattizie, e inizia a dire visto che il sindacato esiste, va esercitato. Per cui possiamo ricordare una prima ordinanza in relazione all’art 34 che fu dichiarata inammissibile con una sentenza 1/1977 in cui la Corte prende tempo sperando che di li a poco le parti finissero le trattative , la dichiara inammissibile perché ritiene che il rifanno fosse all’art 34 ma alla legge matrimoniale. Questa sentenza fu criticata dalla dottrina; a questo punto la cassazione delle sezioni unite e molti altri giudici propongono di nuovo in relazione all’art 34 un’ordinanza di remissione e questa presa d’atto realizza la sentenza 18/1982, molto importante per molti motivi ma soprattutto perché è la prima sentenza della Corte in cui i principi vengono realizzati e portati ad estreme conseguenze. Questa sentenza appunto sull’art 34, inizia ad inserire alcuni principi nel novero di quelli supremi, e comincia a dirci cosa intende per principi supremi, 2 sono i principi lesi : il diritto di difesa e il principio di tutela inderogabile dell’ordine pubblico posto a presidio della sovranità dello Stato. È l’unica sentenza che ci consente con certezza di inserire nei principi supremi questi 2 principi. Anche se il trattato rimane fermo le parti si sono preoccupate di inserire nell’accordo dell’84 la precisazione che il principio confessionista non è più in vigore, “le parti di danno reciprocamente atto” così dice la Norma. In realtà ci sarebbe anche un altro motivo formale, il fatto che il concordato non esista più dovrebbe rendere inutilizzabile il ricorso al parametro dei principi supremi, dovrebbe far sparire qualsiasi limita sindacabilità e rispondere a tutte le norme la sindacabilità del nuovo concordato dell’84. La Corte ha inserito un altro principio supremo, quello di laicità, nella sentenza dell’89 in cui la corte si occupava dell’art 9 del concordato dell’84 (ora di religione) mostra di utilizzare il parametro dei principi supremi. La recezione dei regolamenti comunitari implica il rispetto dei soli principi fondamentali, le nostre norme pattizie rappresentano il punto più alto di recezione infatti implica il rispetto dei solo principi supremi! Questo riguarda solo i rapporti con la chiesa cattolica, non si parla mai di principi supremi in relazione alla intese, in quel caso si applicano solo le norme costituzionali.
Iter art. 7 secondo comma: sostanzia il principio di bilateralità pattizia che implica che non si possa modificare unilateralmente una legge ordinaria che abbia recepito un accordo con la Chiesa Cattolica. C’è un procedimento che continua a dare dei problemi; il procedimento di revisione costituzionale. Rinunciare al principio di bilateralità. Art 8: diviso in 3 commi , il primo riguarda tutte le confessioni religiose omnicomprensivo “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”. Il secondo comma invece si rivolge solo a quelle confessioni religiose che vogliono organizzarsi secondo proprio statuti, prevede una facoltà di organizzazione in capo alle organizzazioni religiose. Ancora più restrittivo è il terzo comma che corrisponde all’art sette secondo comma, che prevede la possibilità per alcune delle confessioni che si sono organizzate di concludere intese con lo stato. Il modo che hanno di rapportarsi con lo stato è quindi la stipulazione dell’intesa. Comma 1: “confessioni religiose” per la prima volta appare questa locuzione, e comincia già ad esserci un problema ovvero la definizione del termine confessione religiosa, perché fino ad ora il riferimento ai culti ammessi era un riferimento molto specifico, aveva in sé un elemento normativo molto forte. Esistevano parametri oggettivi per capire se un culto poteva essere ammesso o meno nel ’29 ora invece cambia tutto e si parla di confessioni religiose e diventa difficile definire che caratteristiche deve presentare per definirsi tale. Es scientology si è sempre definita confessione religiosa tentando di dimostrare avvenimenti in cui si è trovata coinvolta. Era stata definita addirittura associazione a delinquere. Gli fu poi riconosciuta la natura di confessione religiosa uscendo indenne da tutte le accuse attribuitegli. Problema più difficile fu l’unione degli UAAR , associazione ateistica che chiesa il riconoscimento come confessione religiosa. Ma non venne ritenuta tale, poiché non persegue un fine religioso. Allora cos’è una confessione religiosa? Nessuno lo Sa ma è lo stato che è demandato a rispondere di volta in volta. La cosa più difficile è definire il contenuto della confessione religiosa. Meno complesse sono le altre caratteristiche, il fatto che non sia indispensabile il numero di persone, potrebbero anche essere poche, non è necessario che sia un gruppo numeroso, sicuramente non è necessaria un’organizzazione stabile, ma è necessaria l’originarietà. 24/10/ Art 8 cost “Ugualmente libere” scelta molto particolare xk il costituente non ha voluto scrivere tutte le confessioni sono uguali davanti alla legge ne libere, ma ha creato una commistione tra uguali e libere. Ha creato una fusione tra due principi costituzionali, uguaglianza e libertà. Questi due principi dal punto di vista teorico collegarli non è facile, ma nonostante ciò il costituente li ha legati,
collettività continuerà ad essere usato. In una sentenza 925 del 88 ,in tema di bestemmia, si dirà poi che questo criterio non regge più. Altro criterio utilizzato dalla Corte è definito criterio sociologico, collegato a quello quantitativo, perché la Corte dice che le offese nei confronti della religione Cattolica provocano reazioni sociali molto più violente, quindi posto che l’ordinamento è interessato ad assicurare ordine sociale è legittimo che si preoccupi di punire questi comportamenti più intensamente ,se sono rivolti verso la religione Cattolica. Anche questo criterio così come l’altro è stato formalmente abbandonato dalla corte, con la sentenza 329 del 1997 che trattava di vilipendio. Quindi alla fine degli anni 90 la Corte non fa più ricorso a questi due criteri. Solo una sentenza, 508/2000 in materia di vilipendio generico, dichiarò l’incostituzionalità della norma. Tutte le altre sentenze sono di tipo manipolative, con cui la Corte si sostituisce al legislatore cambiando il testo della Norma. Ma trattandosi di norme penali, l’operazione deve essere svolta con molta attenzione. Il problema si pone meno in relazione alla previsione delle pene, perché sceglie la cosa più semplice ovvero abbassare tutte. La Corte allarga la tutela a tutti e dichiarando però che non allarga la tutela perché era già esistente nella norma originaria. Criterio storico culturale: (da approfondire) non viene utilizzato in maniera specifica ma lo si ritrova in maniera generica. Esempio: il caso dell’opposizione del crocifisso nelle scuole e nei luoghi pubblici e l’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche. 30/10/ [(Il 20 novembre lezione alle 14,30 in u6-6) Esame in post appello la settimana del 10-15/12, poi ci si presenta a gennaio all’appello ufficiale per registrarlo!] Ma è legittimo nell’ottica della nostra carta riconoscere una cultura rispetto ad altre? La risposta non è semplice, la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza rispondono di si ma lo vedono come un valore chiuso, che si chiude al nuovo. E di certo questo non è l’obiettivo del costituente, che voleva uno Stato pluriculturale. L’unico criterio che davvero possa dare ragione temendo conto dei principi costituzionali è proprio il principio di ragionevolezza, canone generale che regola tutto l’ordinamento giuridico e permette di fare scelte diversificate in ragione di specifiche esigenze. È stato così tenuto in considerazione che addirittura nell’art 8 terzo comma ha previsto uno strumento specifico che regolarsi la vita di ciascuna confessione religiosa. Nei fatti come è stato utilizzato dalla Corte Costituzionale il principio dell’uguale libertà delle confessioni religiose? Bisogna distinguere gli interventi della Corte su norme unilaterali e quelli su fonti pattizie, per i primi bisogna dire che negli ultimi decenni è stata fatta molta strada , perchè la corte è intervenuta su molte normative alcune antecedenti all’entrata in vigore della carta costituzionale ma che prevedevano situazioni di privilegio o non risultavano rispettose dell’uguale
libertà e quindi del principio di ragionevolezza. Richiamo all’art 3 e 19 della costituzione ovvero riguardo alla libertà del singolo, riconduzione della ratio della Norma all’art 19. In materia di tutela penale del sentimento religioso ,lo scopo della Corte è quello di estendere e parificare la tutela a tutte le confessioni religiose. Altri campi: edilizia di culto, in cui la Corte interviene sulle norme già negli anni ’50, qui (anni 50) il problema era la legge sui culti ammessi e che era particolarmente restrittiva e prevedeva fondamentalmente che le confessioni ammesse potessero aprire un luogo di culto solo dietro autorizzazione governativa. La Corte interviene subito su questa Norma con una sentenza del ’59 e interviene facendo ricorso allo stesso iter logico, dice che l’apertura di un luogo di culto inserisce direttamente alla libertà di culto , e riconduce la possibilità di aprire un luogo di culto alla libertà affermata dall’art 19. In questo caso la Corte si limita ad usare come parametro l’art 19 e non l’art 8. Sempre in questa materia, con la sentenza 195 del 1993, la Corte utilizzerà proprio l’art 8 primo comma ,riproponendo la lettura innovativa dell’edilizia di culto, per dichiarare l’incostituzionalità di una legge regionale dell’Abruzzo perché la materia dell’edilizia di culto è tradizionalmente di competenza delle regioni che decidono sui criteri da utilizzare sia in relazione alla gestione degli spazi che dei materiali per gli edifici di culto. Questa legge prevedeva che le aree e i finanziamenti fossero destinati alle sole confessioni che avessero stipulato un’intesa con lo Stato; quelle che non lo faceva non potevano accedere alla costruzione dei luoghi di culto. Interviene quindi la corte dichiarandone l’incostituzionalità. La Corte dice che posto che l costruzione appartiene alla libertà di culto io NON posso dare questa possibilità solo a chi ha stipulato l’intesa con lo Stato. Quindi lo strumento dell’intesa non può essere usato come parametro per a costruzione di luoghi di culto. Altro esempio, parametro dell’art 19, era il problema del giuramento nei processi civili e penali; i codici prevedevano formule con espresso riferimento alla divinità, obbligando i soggetti interessati a tenere un comportamento che avesse una chiara connotazione confessionale. In questo caso il problema era la coscienza del singolo e infatti la corte interviene con una serie di pronunce, togliendo e aggiungendo pezzi, e legittimerà il suo comportmento dichiarando la libertà del singolo. L’atteggiamento della Corte per decidere sulla legittimità delle norme pattizie è completamente diverso , è estremamente cauta, ha sempre dichiarato la questione non fondata, proponendo soluzione che destano alcune perplessità, in relazione all’accordo dell’84. Il caso più emblematico è quello in ambito di agevolazioni fiscali, le intese fin ora stipulate non a caso sono dette intese fotocopie, ed è il caso delle agevolazioni fiscali che sono quasi tutte uguali, assolutamente sovrapponibili, una di queste è la deducibilità fiscale fino ad un importo Massimo uguale per tutti e possono essere dedotte ai fini fiscali. Successe che una confessione che non aveva un’intesa e che nemmeno o ara ce l’ha, testimoni di Geova, propose un’ordinanza di incostituzionalità formata