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La Chiusura del Fallimento: Analisi delle Cause e delle Implicazioni, Appunti di Diritto fallimentare

appunti sul fallimento

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 06/06/2012

alexpalma
alexpalma 🇮🇹

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\\SERVER\Data\UNIVERSITA'\UNIVERSITA'\UNIVERSITA' S S\CORSO DIRITTO FALLIMENTARE\Anno 2011-2012\Corso Insegna mento\Atti\IV Lezione\quarto modulo, quarta lezione, il rendiconto di gestione e la chiusura del fallimento.doc CG 1
LEZIONE N. 4
L’APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE
E LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO
1. APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE PAG. 1
2. IPOTESI DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO PAG. 3
2.1 DIFFERENZA TRA CHIUSURA E REVOCA DEL FALLIMENTO PAG. 3
2.2 LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO PAG. 3
2.3 IL PROCEDIMENTO PAG. 5
2.4 I MEZZI DI IMPUGNAZIONE AVVERSO IL DECRETO DI
CHIUSURA DEL FALLIMENTO O DI RIGETTO
DELLA RELATIVA ISTANZA PAG. 6
2.5. GLI EFFETTI DELLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO PAG. 7
2.6 RIAPERTURA DEL FALLIMENTO PAG. 9
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LEZIONE N. 4

L’APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE

E LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO

1. APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE PAG. 1

2. IPOTESI DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO PAG. 3

2.1 DIFFERENZA TRA CHIUSURA E REVOCA DEL FALLIMENTO PAG. 3

2.2 LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO PAG. 3

2.3 IL PROCEDIMENTO PAG. 5

2.4 I MEZZI DI IMPUGNAZIONE AVVERSO IL DECRETO DI

CHIUSURA DEL FALLIMENTO O DI RIGETTO

DELLA RELATIVA ISTANZA PAG. 6

2.5. GLI EFFETTI DELLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO PAG. 7

2.6 RIAPERTURA DEL FALLIMENTO PAG. 9

LEZIONE N. 4

L’APPROVAZIONE DEL CONTRO DI GESTIONE

E LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO

APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE (articolo 116 della Legge Fallimentare) Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale – e in ogni caso quando cessa dalle sue funzioni - il curatore presenta al giudice delegato il conto della gestione che deve essere approvato secondo un procedimento disciplinato dalla legge: deposito del conto in cancelleria e fissazione dell’udienza per la discussione, avviso del deposito e dell’udienza ai creditori ammessi al passivo, a quelli che hanno proposto opposizione, a quelli in prededuzione insoddisfatti ed al fallito. Se nell’udienza non sorgono contestazioni o su di esse si raggiunge un accordo il Giudice Delegato approva il rendiconto; in caso contrario fissa l’udienza dinanzi al Collegio che provvede in camera di consiglio. Approvato il conto della gestione e liquidato il compenso del curatore il giudice delegato ordina il riparto finale, in cui sono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti (117 L.F.).

Relativamente all’ipotesi sub 1) l’opinione prevalente ritiene che, per impedire la chiusura del fallimento, sia necessaria la presentazione di almeno una domanda tempestiva di ammissione al passivo , mentre non impediscono la chiusura del fallimento né le domande di rivendicazione o di restituzione di beni mobili od immobili né le domande di insinuazione tardiva di credito ex art. 101 L.F. Relativamente all’ipostesi di chiusura del fallimento indicata sub n. 2) va rilevato che la legge si riferisce all’avvenuto soddisfacimento, o comunque all’avvenuta estinzione, dei “crediti ammessi”, per cui deve ritenersi che non valga ad impedire la chiusura della procedura l’eventuale pendenza di giudizi di impugnazione dello stato passivo (opposizioni, impugnazioni di crediti ammessi, giudizi di revocazione). Una conferma di tale conclusione si ha nel combinato disposto degli artt. 113, comma n. 1 (gli accantonamenti) e 117, comma n. 2 della Legge Fallimentare, secondo cui non impediscono la chiusura del fallimento gli accantonamenti previsti a favore dei creditori ammessi con riserva, di quello opponenti allo stato passivo in favore dei quali siano state disposte misure cautelari o la cui domanda sia stata accolta con sentenza non ancora passata in giudicato o di quelli nei cui confronti siano stati proposti giudizi di impugnazione o di revocazione. Relativamente all’ipotesi di chiusura del fallimento indicata sub n. 4) deve rilevarsi il chiaro collegamento con quanto disposto dall’art. 102 della Legge Fallimentare e cioè che, su istanza del curatore accompagnata da una sua relazione sulle prospettive della liquidazione e dal parere del Comitato dei Creditori, il Tribunale – possibilmente prima di procedere alla verifica del passivo, ma eventualmente anche dopo – sentito il fallito deve disporre di non farsi luogo all’accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali “ se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti deducibili e delle spese di procedura ”.

Tale disposizione, pertanto, riguarda solo la soppressione dell’accertamento dei crediti concorsuali, non anche quello dei crediti verso la massa, ed è evidentemente ispirata ad esigenze di economia e di valorizzazione del procedimento evitando perdite di tempo e di risorse. È altrettanto evidente che le determinazioni che il Tribunale dovrà adottare, secondo la norma sopra richiamata, circa l’utilità di un eventuale prosecuzione della procedura troveranno la loro base sulla valutazione della prevedibile sufficienza dell’attivo già esistente

  • o comunque recuperabile con eventuali azioni giudiziarie – a soddisfare almeno le spese della procedura ed i crediti prededucibili, come previsto espressamente dalla norma. Pertanto, messo in relazione alla norma ora esaminata (art. 102 L.F,), l’art. 118 della L.F., comma 1 n. 4 (chiusura per insufficienza dell’attivo) va interpretato nel senso che il fallimento può essere chiuso anticipatamente solo se è prevedibile che nemmeno i crediti prededucibili possano essere soddisfatti almeno in parte; viceversa, se si accerta tale possibilità il fallimento non può essere chiuso, anche se si ritiene certo che non sia possibile soddisfare in tutto o in parte i creditori concorsuali. Comunque, anche nel caso il esame (insufficienza dell’attivo), prima della chiusura del fallimento il curatore è tenuto a presentare il rendiconto.

2.3 IL PROCEDIMENTO A differenza dell’apertura del fallimento, che viene disposta con sentenza, la chiusura viene dichiarata con decreto motivato, su istanza del curatore o del debitore o anche d’ufficio. Il decreto di chiusura contiene anche le disposizioni esecutive per l’attuazione dei relativi effetti (art. 119, comma 5 L.F.) ed è soggetto alle stesse forme di pubblicità che l’art. 17 della Legge Fallimentare prescrive per la sentenza dichiarativa di fallimento.

2.5. GLI EFFETTI DELLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO

Con la chiusura del fallimento cessano tutti gli effetti patrimoniali e processuali del fallimento, nonché le conseguenti incapacità personali (art. 120, comma 1, Legge Fallimentare). Cessa, in modo particolare, l’effetto fondamentale della dichiarazione di fallimento e cioè lo spossessamento del fallito il quale, tornato “ in bonis ”, riacquista il possesso, l’amministrazione e la responsabilità del suo patrimonio – ovviamente nello stato in cui si trova alla chiusura del fallimento – e, però, continua a rispondere, secondo la regola generale dell’art. 2740 del codice civile, delle obbligazioni che non sono state soddisfatte o non sono state completamente soddisfatte nell’ambito della procedura fallimentare. Infatti i creditori, per la parte eventualmente non soddisfatta dei loro crediti, possono esercitare liberamente le loro azioni contro il debitore ed anzi sono in tal senso agevolati dall’art. 120, comma 4, della Legge Fallimentare, secondo il quale il decreto o la sentenza di ammissione del credito allo stato passivo costituiscono prova scritta idonea per l’emissione di un decreto ingiuntivo. Inoltre essi potranno pretendere interamente gli interessi sulla sorte, conteggiabili anche per il periodo di durata della procedura fallimentare poiché, con la chiusura di questa, non opera più la regola della sospensione dettata dall’art. 55, comma 1, della Legge Fallimentare. Nei loro confronti, inoltre, a seguito della chiusura del fallimento viene meno l’inefficacia degli atti eventualmente posti in essere dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’art. 44 della Legge Fallimentare, per cui i beni che hanno formato oggetto di tali atti potranno essere da loro liberamente aggrediti, poiché si tratta di atti che, sebbene inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali, erano rimasti fin dall’origine validi tra le parti anche durante il corso della procedura. Per lo stesso principio deve ritenersi che, se nell’attivo fallimentare si trovano ancora beni recuperati con azioni revocatorie, essi debbono essere restituiti non al fallito, ma ai terzi che

hanno subito dette azioni. Dal punto di vista processuale la chiusura del fallimento determina la cessazione della legittimazione del curatore e la conseguente interruzione dei giudizi eventualmente ancora in corso, che dovranno eventualmente essere riassunto da o nei confronti del fallito tornato “ in bonis ”. Particolari effetti derivano, dalla chiusura della procedura fallimentare, ove quest’ultima abbia riguardato una società. Innanzitutto è previsto che nei casi di chiusura di cui ai numeri 3 (ripartizione finale dell’attivo) e 4 (insufficienza di attivo) dell’art. 118 L.F. il curatore deve chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 118, comma 2, della Legge Fallimentare). Inoltre, nei casi di chiusura del fallimento delle società previste dai nn. 1 (mancanza di passivo) e 2 (integrale soddisfacimento od estinzione di tutti i crediti ammessi e delle spese da soddisfare in prededuzione) dell’art. 118 L.F., la chiusura del fallimento della società determina anche la chiusura del fallimento esteso ai soci, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura fallimentare come imprenditore individuale. Evidentemente questa seconda parte della norma (secondo comma dell’art. 118 della Legge Fallimentare) può riguardare solo le società in nome collettivo o in accomandita (semplice o per azioni), poiché solo a tali tipi di società può riferirsi l’art. 147 della Legge Fallimentare nel disporre l’estensione del fallimento ai soci “illimitatamente responsabili”. In questo caso, la limitazione della norma estensiva della chiusura del fallimento ai soci alle sole ipotesi di chiusura del fallimento per mancanza presentazione di domande tempestive di insinuazione al passivo o di integrale estinzione del passivo trova la sua razionale giustificazione nella considerazione che, in dette ipotesi, non si giustificherebbe la prosecuzione dei fallimenti dei soci, in quanto aperti allo scopo di attuare secondo le regole del concorso la loro responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.

scegliendoli anche tra i nuovi creditori che chiedono l’insinuazione al passivo. Alla riapertura del fallimento si applicano le stesse disposizioni esaminate in precedenza (art. 12, comma 6, Legge Fallimentare). Vi sono, tuttavia, alcune particolarità. Innanzitutto i creditori già ammessi al passivo del fallimento chiuso possono chiedere la conferma dell’ammissione, salvo che intendano far insinuare al passivo fallimentare ulteriori interessi (art. 121, comma 2 n. 2, L.F). I medesimi creditori concorrono alle nuove ripartizioni, dedotte però le somme che hanno già ricevuto nelle ripartizioni precedenti e salve le norme sulle cause legittime di prelazione (art. 122, comma 1, Legge Fallimentare) e dedotti, altresì, eventuali pagamenti da loro ottenuti ad opera del debitore dopo la chiusura del fallimento. I nuovi creditori hanno, invece, l’onere di presentare apposita domanda di ammissione al passivo. Tale domanda può essere presentata anche da creditori anteriori che non avevano partecipato al fallimento e da coloro che sono divenuti creditori a seguito di atti inefficaci ai sensi dell’art. 44 della L.F., in quanto compiuti dal fallito dopo la chiusura del fallimento. Disposizioni particolari sono, inoltre, previste per le azioni aventi ad oggetto gli atti eventualmente compiuti dal fallito nel periodo intercorso tra la chiusura e la riapertura del fallimento. Ad un tale riguardo l’art. 123 della L.F. stabilisce che:

  1. I termini previsti dall’art. 65 L.F. (inefficacia nei confronti dei creditori dei pagamenti di crediti scadenti nel giorno della dichiarazione di fallimento o successivamente, se tali pagamenti sono stati eseguiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento), 67 e 67 bis (revocatoria di atti dispositivi a titolo oneroso, di pagamenti e di costituzione di garanzie compiuti entro l’anno o, in taluni casi, entro i sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento), se riguardano atti compiuti dal fallito dopo la chiusura del fallimento, si

computano dalla data della sentenza di riapertura;

  1. Sono inefficaci nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all’art. 69 L.F. (atti previsti dall’art. 67 L.F. e compiuti tra coniugi) se sono stati posti in essere dopo la chiusura del fallimento ed anteriormente alla riapertura. In astratto potrebbero essere esercitate, in caso di riapertura del fallimento, anche le azioni revocatorie contro gli atti compiuti prima della dichiarazione di fallimento, sempre che non sia ancora decorso il termine di decadenza (tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque cinque anni dal compimento dell’atto) previsto dall’art. 69 bis della L.F. In caso di esito vittorioso di tali azioni, peraltro, l’attivo recuperato avvantaggerebbe sia i vecchi che i nuovi creditori. L’opinione prevalente ritiene che la riapertura del fallimento abbia la natura di una continuazione del vecchio fallimento. Ad una tale conclusioni inducono la lettera dell’art. 121 della L.F., che parla di “riapertura”, il richiamo nelle loro funzioni del Giudice Delegato e del curatore, la disciplina innanzi richiamata sulla revocatoria e l’inefficacia di atti compiuti dal fallito tra la chiusura e la riapertura del fallimento ed il richiamo alle precedenti statuizioni di verifica del passivo.