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Diritto Internazionale del Territorio: Sovranità, Mutamenti e Norme Consuetudinarie, Appunti di Diritto Internazionale

Il diritto internazionale del territorio, inclusi i principi di effettività, la successione in fatto e la regola di fatto. Vengono discusse le mutazioni della sovranità territoriale, i territori diversi da quelli su cui si è costituito lo stato e le norme consuetudinarie che spetterebbero al sovrano territoriale o allo stato su cui un'altra organizzazione esercita imperium. Il documento include casi pratici come quello della Crimea e Sebastopoli, e le norme sulla trattamento di stati stranieri, la presenza di basi militari straniere e la servitù internazionale.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 18/01/2022

pietromanti
pietromanti 🇮🇹

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Diritto internazionale
22/09!
STATI SOVRANI: TERRITORIO DELLO STATO E LA SOVRANITÀ TERRITORIALE!
Occorre distinguere due situazioni!
-è presupposto di fatto: necessario per l’acquisto della soggettività internazionale dello
stato !
-È situazione giuridica tutelata dal diritto internazionale: una volta acquisita la personalità
giuridica. Sovranità territoriale ha due aspetti: 1 territorio, oggetto di diritto dello stato
(dominium); 2 territorio, ambito principale dell’attività di governo (imperium). !
SOVRANITA TERRITORIALE: DOMINIUM
È il diritto dello stato sul suo territorio (una sorta di diritto reale dello stato). Il diritto
internazionale regola l’acquisto e la perdita della sovranità territoriale, ma occorre
distinguere tra territorio originale dello stato e vicende modificative del territorio. !
Territorio originario dello stato
-principio di eettività !
-Se si estingue predecessore: successione in fatto!
-Regola di fatto che trova temperamento nel cd uti possidetis iuris !
-Territorio coloniale che acquista indipendenza!
Mutamenti della sovranità territoriale, territori diversi da quello su cui si è costituito lo
stato:!
-dottrina tradizionale esportabile al diritto int circa i modi di acquisto e perdita del
territorio, modellati sul diritto romano!
-Eettivo esercizio del potere di governo sul territorio interessato, volontà di acquisire la
sovranità territoriale, consenso del predecessore: tre condizioni anché ci possa essere
un’acquisizione di nuovo territorio da parte di uno nuovo stato!
Tre elementi tradizionali in relazione con:!
-divieto uso della forza armata!
-Principio di autodeterminazione dei popoli: necessario consenso liberamente espresso
della popolazione del territorio interessato!
Perciò, per l’acquisto del territorio altrui, il principio di eettività cede il passo a quello di
legalità e di autodeterminazione dei popoli.!
Obblighi stati terzi in caso uno stato agisca in violazione dei precedenti principi: non
riconoscere la situazione come legittima. Eccezioni:!
-se una situazione in violazione permane per un certo periodo e viene riconosciuta dalla
comunità internazionale vi è una sanatoria, il riconoscimento di tale situazione sana la
situazione illegittima. Altro caso che sana la situazione illegittima è l’acquiescenza del
sovrano territoriale da parte dello stato la cui porzione di territorio è stata oggetto di
acquisizione con violazione > acquiescenza sovrano mero accertamento !
Es Crimea e Sebastopoli, Ris 68/262 AG ONU!
AG riconosce come illegittima la dichiarazione di annessione da parte della Russia della Crimea, e un richiamo
agli altri stati di non riconoscere come legittima tale situazione. Invoca l’integrità territoriale dell’Ucraina e
l’obbligo di non ingerenza negli aari interni e sovranità territoriale. !
Tradizionali modi di acquisto e perdita territorio
-occupazione (eettivo esercizio+animus domini): vale per i territori nullius. Criterio di
eettività solo per i territori disabitati o scarsamente abitati. Per territori nullius abitati
(rinuncia unilaterale della sovranità o estinzione), ci vuole consenso della popolazione > in
questo caso di tratta di incorporazione !
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Diritto internazionale

22/

STATI SOVRANI: TERRITORIO DELLO STATO E LA SOVRANITÀ TERRITORIALE

Occorre distinguere due situazioni

- è presupposto di fatto: necessario per l’acquisto della soggettività internazionale dello

stato

- È situazione giuridica tutelata dal diritto internazionale: una volta acquisita la personalità

giuridica. Sovranità territoriale ha due aspetti: 1 territorio, oggetto di diritto dello stato (dominium); 2 territorio, ambito principale dell’attività di governo (imperium). SOVRANITA TERRITORIALE: DOMINIUM È il diritto dello stato sul suo territorio (una sorta di diritto reale dello stato). Il diritto internazionale regola l’acquisto e la perdita della sovranità territoriale, ma occorre distinguere tra territorio originale dello stato e vicende modificative del territorio. Territorio originario dello stato

- principio di effettività

- Se si estingue predecessore: successione in fatto

- Regola di fatto che trova temperamento nel cd uti possidetis iuris

- Territorio coloniale che acquista indipendenza

Mutamenti della sovranità territoriale , territori diversi da quello su cui si è costituito lo stato:

- dottrina tradizionale esportabile al diritto int circa i modi di acquisto e perdita del

territorio, modellati sul diritto romano

- Effettivo esercizio del potere di governo sul territorio interessato, volontà di acquisire la

sovranità territoriale, consenso del predecessore: tre condizioni affinché ci possa essere un’acquisizione di nuovo territorio da parte di uno nuovo stato Tre elementi tradizionali in relazione con:

- divieto uso della forza armata

- Principio di autodeterminazione dei popoli: necessario consenso liberamente espresso

della popolazione del territorio interessato Perciò, per l’acquisto del territorio altrui, il principio di effettività cede il passo a quello di legalità e di autodeterminazione dei popoli. Obblighi stati terzi in caso uno stato agisca in violazione dei precedenti principi: non riconoscere la situazione come legittima. Eccezioni:

- se una situazione in violazione permane per un certo periodo e viene riconosciuta dalla

comunità internazionale vi è una sanatoria, il riconoscimento di tale situazione sana la situazione illegittima. Altro caso che sana la situazione illegittima è l’acquiescenza del sovrano territoriale da parte dello stato la cui porzione di territorio è stata oggetto di acquisizione con violazione > acquiescenza sovrano mero accertamento Es Crimea e Sebastopoli, Ris 68/262 AG ONU AG riconosce come illegittima la dichiarazione di annessione da parte della Russia della Crimea, e un richiamo agli altri stati di non riconoscere come legittima tale situazione. Invoca l’integrità territoriale dell’Ucraina e l’obbligo di non ingerenza negli affari interni e sovranità territoriale. Tradizionali modi di acquisto e perdita territorio

- occupazione (effettivo esercizio+animus domini): vale per i territori nullius. Criterio di

effettività solo per i territori disabitati o scarsamente abitati. Per territori nullius abitati (rinuncia unilaterale della sovranità o estinzione), ci vuole consenso della popolazione > in questo caso di tratta di incorporazione

  • Accessione (effettivo esercizio dei pot di governi + volontà di acquisire territorio/animus domini). È accrescimento del territorio a seguito di fenomeni territoriali.
  • Cessione (effettivo esercizio+animus domini+consenso). Acquisito sovranità su territori altrui (e conseguente perdita per lo stato predecessore). Solitamente ce un trattato di cessione (dovrebbe essere accettato dalla popolazione). Altrimenti può esserci la prescrizione acquisitiva:
  • Conquista- annessione. Tradizionalmente: acquisto territorio altrui con forza armata: annessione in caso di debellatio. Oggi: incorporazione, con divieto di uso della forza e libera volontà della popolazione. Attenzione: la volontà della popolazione, ammesso che sia libera, non legittima L’incorporazione DELIMITAZIONE DEL TERRITORIO-CONFINI Importanza per il diritto internazionale dei confini: definizione linea confinaria vs demarcazione Metodi attuali:
  • accordo di delimitazione: accertano la situazione e modificano territorio stati confinanti
  • Sentenza internazionale fissa confini tra stati se c’è disaccordo, ma gli stati parti della controversia devono accettarla.
  • Decisioni vincolanti CS ONU
  • Regole consuetudinarie, esistono per stabilire confini terrestri, naturali Nel momento in cui viene siglato accordo per una linea di confine, entra in vigore e l’effetto è che lo stato estende la sua sovranità territoriale fino a li e anche se si estingue il trattato, non viene a meno la sovranità territoriale dello stato > carattere di stabilità dei confini SOVRANITÀ TERRITORIALE : insieme del dominium e imperium. Il territorio, oltre ad essere oggetto di diritto dello stato (dominium) è anche l’ambito in cui lo stato esercita il suo potere di governo (imperium). Anche l’organizzazione di governo effettiva è presupposto di fatto: una volta acquisita la soggettività, il diritto internaizonale tutela l’esercizio del potere di governo, attribuendo allo stato il diritto di esercitare il potere di governo sul suo territorio Lo stato ha diritto di governare:
  • relativamente a qualsiasi materia > generalità
  • Ad esclusione di ogni altro soggetto di diritto internazionale > esclusività, il diritto di escludere gli altri (ius excludendi alios).
  • Come vuole, ai fini di esso liberamente determinati, salvi i limiti derivanti dal diritto internazionale > libertà Funzione del diritto internazionale: limite alla sovranità territoriale > consuetudine (coesistenza stati) e trattati (cooperazione stati). Principi corollari:
  • non ingerenza negli affari interni
  • Divieto di azione coercitiva 28/ Teoria del dominio riservato (o domestic jurisdiction): quella sfera d’azione dello stato nella quale esso non è vincolato da norme internazionali. Esiste una erosione del dominio riservato o se gli effetti della globalizzazione hanno portato ad una crisi della sovranità statale? Se per crisi si intende la possibilità mancata di uno stato di gestire con la propria volontà le varie situa giuridiche. Se la sovranità statele è limitata dal diritto internazionale bisogna veder quali sono le fonti del diritto internazionale, perché se si tratta di fonte pattizia allora siamo di fronte ad una limitazione volontaria della sovranità.
  • regimi relativi alla navigazione di fiumi e canali per la navigazione internazionale: convenzioni specifici circa fiumi vs generali IL DIRITTO DEL MARE, DELLO SPAZIO AEREO E COSMICO, E DELLE REGIONI POLARI Necessità di delimitare il potere di governo (imperium) oltre la terraferma: mare, fondale marino, nello spazio aereo e nello spazio cosmico. Sviluppo di norme consuetudinarie che delimitano, attribuiscono e ripartiscono il potere di governo tra vari stati sovrani coinvolti. Ruolo essenziale dello stato della bandiera (ogni nave ha una bandiera, possederla significa che tutto quello che non è permesso allo stato territoriale, è garantito allo stato della bandiera, rapporto di inversa proporzionalità, più siamo vicini alla costa, meno potere ha quella nave, più lontana è dalla costa, meno diritti sovrani ha lo stato territoriale, più si espandono quelli dello stato della bandiera), da bilanciare con le prerogative dello stato territoriale. Diversi spazi marini 5 zone marittime:
  • (^) mare territoriale (nel quale si estende la sovranità territoriale dello stato, che disciplina ogni questione, superate le 12 miglia nautiche non esiste più sovranità territoriale, ma abbiamo dei diritti sovrani dello stato specificati dal diritto internazionale e funzionali allo svolgimento di alcune vicende; es diritti sulla piattaforma continentale).
  • (^) zona economica esclusiva: zona di mare perché sfruttamento di risorse di quella colonna di mare appartengono esclusivamente allo stato costiero.
  • (^) alto mare: si esauriscono proiezioni stato costiero e tutti gli stati sono in condizioni di parità. C’è poi lo spazio aereo territoriale (piena sovranità territoriale dello stato) e quello internazionale. Spazio cosmico: impossibilità di radicare una sovranità statale, esiste un regime a beneficio di tutti. Sono tutte norme di derivazione consuetudinaria. Diritto del mare Fonti: norme di diritto consuetudinario codificate in una convenzione di codificazione denominata UNCLOS (Convenzione delle NU sul mare conclusa a Montego Bay, in vigore sul piano internazionale dal 1994). La parte XI dell’UNCLOS, quella relativa allo sfruttamento congiunto del sottosuolo marino che si estende oltre la zona economica esclusiva e che se sfruttata, deve esserlo per il beneficio di tutta l’umanità, ha portato a diverse difficoltà nell’adozione/discussione da parte degli stati che ha portato ad un accordo parallelo ulteriore relativo all’attuazione di quella parte di convenzione, entrato in vigore pochi mesi dopo la sua adozione, e in vigore definitivamente nel ’96. Codificazione UNCLOS 1982, in vigore per l’Italia insieme all’accordo sull’applicazione della parte XI dal 1995.
  • prevale sulle 4 convenzioni di Ginevra del 1958. 1.mare territoriale e zona contigua 2.alto mare 3.piattaforma continentale 4.pesca e conservazione risorse biologiche dell’alto mare Uno stato parte di tutte del 58 ma no unclos: tra stati parte unclos prevale unclos. Stato parte del 58 e 82 e ibidem si applica solo quelle del 1958. Rapporto tra stato parte di una e stato parte di nessuna si applica diritto consuetudinario..
  • possono essere parte dell’UNCLOS anche organizzazioni internazionali con determinate caratteristiche: ovvero oi di integrazione alle quali gli stati hanno trasferito poteri sovrani (es UE, art3 tfue assegna competenza esclusiva all’unione delle risorse biologiche del mare)
  • esiste anche IMO: organizzazione marittima internazionale si occupa di sicurezza marina mercantile e aspetti ambientali.
  • all’intero dell’ONU ce la Divisione per gli affari oceanici e il diritto del mare

29/ Mare territoriale Art2 par1 UNCLOS il mare territoriale è la fascia di mare adiacente al territorio dello stato, alle sue acque interne o arcipelagiche. Estensione max di 12 miglia dalla cd linea di base. Italia già da anni 50 aveva esteso la propria porzione con una modifica art 2 secondo comma del codice della navigazione. È grazie a queste misure unilaterali degli stati che ora esiste una prassi sulla determinazione dell’estensione del mare territoriale. Il confine interno è la cd linea di base (art5 UNCLOS), che è la linea di bassa marea. È la linea dalla quale parte l’estensione del mare territoriale e delle altre zone marittime. È da questa linea che si calcola la distanza. È la linea normale, può essere derogata solo in applicazione di norme speciali. Max di 24 miglia per la zona contigua e max 200 miglia per la zona economica esclusiva. Linee rette (art7): si scelgono dei punti e si traccia retta tra punti esterni (non si usa la linea di base perché la costa non è dolce). Ogni stato a seconda della morfologia della costa stabilisce quali linee di base da utilizzare. Metodo principale è quello della bassa marea, quello eccezionale è quello delle linee rette, che deve essere giustificato. Il limite esterno è la linea dei punti posti alla distanza pari alla larghezza del mare territoriale dal punto più prossimo alla linea di base (art3 par1 UNCLOS). Si pone il problema della ripartizione dei mari territoriali tra stativa adiacenti o che si fronteggiano. Es ripartizione del mare territoriale tra Ita, Slovenia e Croazia. Il criterio principale previsto da art Convenzione che la CIG nella sentenza del marzo 2001 ha riconosciuto esser conforme al diritto consuetudinario è quella dell’equidistanza della linea mediana. Regola del diritto consuetudinario, prevista nell’art15 della Convenzione sul diritto del mare. Ma è una regola che può cedere a seguito di accordo tra stati. Es accordo del 68 e 75 (par da 166 in avanti e par 175 della sentenza) Casi particolari

  • isole e scogli (rocce)(art121): le prime consentono abitazione permanete e continua e le seconde no. Entrambe generano un loro mare territoriale autonomo. A meno che non rientrino nelle linee rette di altre parti del territorio dello stato (isole Egadi, arcipelago toscano)
  • non hanno un mare territoriale autonomo le isole artificiali e i bassi fondali che affiorano a basse marea, ma sono ricoperti in alta marea.
  • (^) linea di base comprende opere portuali esterne, parti integranti del sistema portuale. Si escludono le installazioni al largo della costa, isole artificiali e bassifondi affioranti a bassa marea. Casi particolari - linee di base rette Linee di base rette: la linea non si calcola dalla linea fisica, ma dalle linee immaginarie che lo stato deve indicare sulle carte nautiche (art16 UNCLOS) Si ricorre a queste linee (art7)per: costa profondamente incavata o frastagliata o se ci sono frange di isole lungo la costa. Non ci sono limiti di lunghezza delle linee, ma par3 prevede che il tracciato non debba discostarsi in maniera apprezzabile dalla direzione generale della costa; inoltre le distese di mare interne devono essere sufficientemente collegate al dominio terrestre. Es di stato che ha rivendicato la possibilità di usare le linee di base rette è la Norvegia. Nel corso degli anni 30 del 900 incontra obiezioni con Regno Unito. Anche se all’epoca non c’era una regola consuetudinaria, la CIG con la sentenza del 1951 accerta e dichiara la correttezza del tracciato della Norvegia e lo giustifica con 3 criteri: geografico (tiene conto morfologia del territorio); economico (la Norvegia ha dichiarato al necessita di tracciare in quel modo le linee per garantire la piena occupazione della regione); storico (perché le prime linee sono state stabilite fin dal 1812, non sono mai state obiettate da nessuna potenza).

Acque interne (art8 UNCLOS) Sono le acque situate all’interno della linea di base del mare territoriale. Piena sovranità territoriale dello stato costiero. Se stato costiero utilizza metodo delle linee di base rette sussiste il passaggio inoffensivo

- porti: lo stato costiero è libero nel decidere l’accesso ai suoi porti alle navi straniere (eccezione per forza maggiore ed estremo pericolo) Limiti a esercizio giurisdizione statale per fatti avvenuti a bordo di una nave straniera > giurisprudenza italiana riprende il criterio distintivo della rilevanza dei fatti commessi. Da seguire inoltre c’è lo statuto delle navi da guerra Stati arcipelagici Sono stati costituiti da più arcipelaghi (Filippine). Si utilizza sistema di linee di base rette, dette arcipelagiche, del mare territoriale tra i punti più esterni delle isole o degli scogli emergenti. Le linee vengono tracciate tra le isole principali dell’arcipelago, secondo un rapporto superficie marina/terrestre: tra 1/1 e 9/1. La lunghezza max della linea di base arcipelagica > regola di base 100 miglia, ma 3% fino a 125 miglia. Piena sovranità oltre che sul mare territoriale anche su tutte le acque interne, dette anche acque arcipelagiche: 1.diritto di passaggio inoffensivo(art49) 2.diritto di passaggio arcipelago nei corridoi determinati dallo stato costiero (art52) > analogo a passaggio in transito negli stretti. Zone marine intermedie Al di la delle 12 miglia, c’è mare internazionale in passato. Poi sono avvenute l’accaparramento risorse del mare, del suolo e del sottosuolo che ha portato ad una istituzione progressiva di zone marine intermedie (presupposto per la presenza di queste: presenza di costa). I diritti dello stato sono sempre esclusivi, altri soggetti possono esercitarli solo con il consenso dello stato, ma sono di natura funzionale, ossia si estendono finche c’è una funzione da soddisfare. Non c’è una vera e propria sovranità, lo stato proietta la propria soggettività con dei diritti di natura funzionale. È necessaria la proclamazione da parte dello stato. Diverso è il discorso per i diritti di sfruttamento della piattaforma continentale (fondale marino), la quale esiste anche in assenza della proclamazione. Zone marine intermedie partono dalla linea di base, sottraendo l’ampiezza del mare territoriale. È opportuno distinguere isole e scogli. Le isole generano sempre un mare territoriale, invece generano ZEE e PC solo se si prestano all’abitazione umana o ad una vita economica propria (art121 UNCLOS). Sono scogli o rocce ai sensi del par3 le formazioni coralline al largo della costa (sentenza CIG 19/11/2012): irrilevanza caratteristiche geologiche e geomorfologiche. Per stabilirne lo status (e la capacità di generare zone marine intermedie): “naturale capacità, senza addizioni o modificazioni esterne” a sostenere l’abitazione umana o una vita economica propria. La capacità di avere una vita economica propria deriva dalla capacità di sostenere l’abitazione umana, giacché la prima non sussiste senza la seconda. CPA, sentenza arbitrale, 2016, Filippine v. Cina. Zona contigua art Necessaria la proclamazione. Estensione max 24 miglia dalla linea di base. Su questa zona lo stato costiero può esercitare quel controllo necessario (può visitare e perquisire navi straniere) volto a prevenire e reprimere la violazione delle leggi che ritiene fondamentali: es materia doganale, materia fiscale, controllo di immigrazione, leggi sanitarie. Italia non ha ancora istituito la zona contigua; per problemi circa il fatto che la stessa porzione di mare può essere reclamata anche da altri stati, non l’ha fatto per evitare che altri stati la reclamino. Zona archeologica art Anche questa max 24 miglia. Ha una funzione di controllo del commercio di beni archeologici (Ita ha reclamato il diritto a regolamentarlo). Si presume che la rimozione non

autorizzata dallo stato costiero di un bene costituisca una violazione delle leggi e dei regolamenti in materia. Tutto ciò che è considerato un bene culturale in Italia non può uscire senza autorizzazione del ministero dei beni culturali. Italia ha recepito nel codice dei beni culturali e del paesaggio la tutela degli oggetti storici e archeologici rinvenuti nel fondale marino per uno spazio esteso 12 miglia oltre il limite esterno del mare territoriale. Caso di ritrovamento al di la della zona archeologica da parte di pescherecci italiani prima dell’istituzione della zona archeologica: giurisprudenza ita ha decretato che nel momento in cui la statuetta si impiglia, tocca pertinenza della nave, rientra nella giurisdizione italiana e quindi si applicano leggi italiane e diventa proprietà dello stato. 05/ Piattaforma continentale Nozione geologica: parte sommersa di un continente, che si estende sotto il mare a una profondità costante (circa 200m), fino al ciglio esterno a partire da quale inizia una scarpata che termina nel fondo marino abissale. C’è proiezione sovranità statale. La nozione giuridica invece è diversa: porzione del fondo marino situata oltre il mare territoriale in relazione alla quale lo stato costiero ha diritti esclusivi di sfruttamento del suolo e del sottosuolo. A differenza delle altre porzioni marittime intermedie, non necessita di un atto ufficiale dello stato di istituzione. Da un punto di vista giuridico, si identifica lo statuto della piattaforma continentale: poter sfruttare in maniera esclusiva suolo e sottosuolo. Nelle convenzioni di Ginevra del 1958 si usava criterio batimetrico 200 m e criterio della sfruttabilità (favoriva i paesi sviluppati); con la convenzione dell’ Art 76 del UNCLOS utilizza invece un criterio spaziale: fissa un limite minimo (200 miglia dalla linea di base). Ci può essere un’ulteriore estensione della piattaforma se ricorrono alcune condizioni: quella delle 350 miglia dalla linea di base o 100 miglia dall’isobata dei 2500 m. Ogni stato è libero di decidere quale criterio utilizzare, dandone giustificazione alla Commissione sui limiti della piattaforma continentale. Diritti dello stato costiero acquisiti automaticamente (ma natura funzionale):

  • esplorazione della piattaforma
  • sfruttamento risorse naturali del suolo e sottosuolo
  • costruzione, sfruttamento e utilizzazione di isole artificiali o di altre installazioni o opere utili al diritto di esplorazione e sfruttamento. Diritti di stati terzi: libertà di altri stati terzi di posizionare cavi e condotte sottomarini > stato costiero deve essere informato e c’è necessità di cooperazione se tracciato del cavo è vicino a quelle opere che lo stato compie per sfruttare il sottosuolo. Zona economica esclusiva Riguarda la porzione di mare al di la del mare territoriale e fino a 200 miglia dalla linea di base e riguarda il diritto di sovrano di esplorare e sfruttare fondo, suolo e sottosuolo. Deve essere istituita. Nella ZEE c’è il diritto di esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, biologiche e non. Parlando di pesca, lo stato costiero può fissare il volume max di specie catturatili, autorizza in primo luogo i propri caserecci alla pesca; ci possono essere accordi con stati terzi per pesca eccedenza. Altre attività che connesse ad attività economiche sono anche esse diritti sovrani dello stato (produzione di energia). Potere stato costiero della costruzione e utilizzazione di isole artificiali, impianti di strutture - zone di sicurezza. Ha la giurisdizione in materia di ricerca scientifica marina e in materia di protezione e preservazione dell’ambiente marino. La zona economica esclusiva italiana Legge 14 giugno 2021 n91: viene istituita la ZEE e dichiara di voler utilizzare quei diritti sovrani che UNCLOS e diritto internazionale riconoscono. Solo 3 articoli. 1. istituzione della ZEE ai sensi della convenzione del 1982. 2 3. Diritti di stati terzi, libertà di navigazione e possibilità di porre cavi o condotte sottomarine. Non definisce limiti esterni, rimanda ad un decreto del presidente della repubblica l’effettiva delimitazione.

solo se si raggiugne mare territoriale altro stato. tre elementi di questo diritto: ragionevolezza istanze stato costiero circa la violazione delle sue leggi, inseguimento iniziato dopo un segnale visivo e uditivo (ALT), e inseguimento iniziato quando la nave si trovava nell’area rispetto alla quale la violazione viene contestata. -possibilità di sequestro di nave pirata, nave catturata con atti di pirateria e tenuta sotto controllo dei pirati (art105) -diritto di visita con navi da guerra (art 110 UNCLOS). Aborto e visita a navi straniere per: accertarne la nazionalità e verificare che esse non siano impegnate in atti di pirateria, nella tratta degli schiavi o in trasmissioni abusive. Tolti questi casi, la giurisdizione spetta allo stato di bandiera della nave. Area (parte XI UNCLOS) Porzione di suolo e sottosuolo oltre le varie piattaforme continentali; secondo art 136 e 137 sono patrimonio comune dell’umanità. C’è un regime diverso rispetto alla res communis omnium > nel caso di patrimonio comune dell’umanità, lo sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo deve andare a beneficio di tutta l’umanità. Vige l’Autorità e l’Impresa, organi che fanno parte della Cooperazione Istituzionalizzata prevista dall’UNCLOS che gestiscono l’Area. Sistema dei siti paralleli: lo stato, o impresa che ritiene di aver trovato una porzione da poter utilizzare, deve individuare due siti di pare valore economico. Impresa poi valuta la sostenibilità dell’investimento, se i due siti sono di valore equiparabile e se questi requisiti sono soddisfatti, l’Autorità autorizza lo stato a procedere allo sfruttamento. Un sito sarà gestito dall’impresa che ha svolto la ricerca, l’altro sarà sfruttato dalla Autorità e ripartito tra tutti gli stati membri dell’UNCLOS. Tavole sinottiche di ripasso nelle slide DIRITTO DELLO SPAZIO AEREO Fonti:

  • diritto consuetudinario
  • Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativa all’aviazione civile internazionale, che istituisce anche l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO), in vigore sul piano internazionale dal 4 aprile 1947 e per l’Ita dal 30 novembre 1947. Principi:
  • libertà di navigazione aerea nello spazio aereo internazionale
  • Sovranità dello stato nello spazio aereo territoriale Spazio aereo territoriale Estensione: cielo sopra territorio e mare territoriale. L’estensione in altezza corrisponde allo spazio aereo costituito almeno dall’altezza massima a cui un aereo può volare. Un confine rappresenta la linea di demarcazione tra i diversi spazi di sovranità statale, non solo in relazione alla superficie terrestre, ma anche allo spazio aereo sovrastante. Diritto stato territoriale:
  • non è consentito accesso allo spazio aereo territoriale senza il consenso dello stato, possibili misure coercitive.
  • è consentito dove si applica il cd passaggio in transito e sulle acque arcipelagiche.
  • statuto aerei militari
  • stato disciplina anche l’allocazione delle frequenze radio e delle telecomunicazioni (se non fa parte dell’ITU, che può adottare norme vincolanti per stati membri)
  • statuto aerei civili Spazio aereo internazionale Estensione: oltre il mare territoriale, sopra i territori nullius o comunque inappropriabili. Giurisdizione esclusiva dello stato di bandiera. Spazio aereo libero :
  • problema zone di identificazione aerea
  • Flight information Regions (FIR) (servono per ripartire tra gli stati il controllo del traffico aereo civile)
  • libertà di usare lo spettro delle onde radio
  • aereo pirata 06/ Spazio cosmico Fonti:
  • Diritto consuetudinario
  • Trattato sui principi che regolano le attività degli stati nell’esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, inclusa la luna e altri corpi celesti, (cd Trattato sullo Spazio), Londra Mosca Washington, 27 gennaio 1967. In vigore sul piano internazionale dal 10 ottobre 1967 e per Italia da maggio 1972. Disciplina :
  • res communis omnium (utilizzo spazio extraamtosfernco deve avvenire a beneficio di tutti i paesi)
  • inappropriabilità dello spazio (art11)
  • libertà di esplorazione e utilizzazione
  • giurisdizione esclusiva dello stato di registrazione sugli oggetti lanciati e sull’equipaggio
  • esclusivo utilizzo per fini pacifici
  • responsabilità stato di lancio (stato che registra, che batte bandiera): per danni causati e per tutte le attività intraprese da enti non governativi
  • orbita geostazionari (una volta che il satellite aggancia l’orbita, la rotazione del satellite è pari alla rotazione della terra stessa e quindi satellite rimane fisso sulla stessa porzione di terra, orbita permette di avere satelliti sempre fissi e consente di avere comunicazioni stabili) e regolamenti ITU.
  • equipaggio è sottoposto a giurisdizione esclusiva dello stato di registrazione. Anche cittadini (astronauti) stranieri rispetto allo stato che registra vettore per la navigazione, sono sottoposti alla giurisdizione di tale stato. Obbligo di cooperazione per salvataggio astronauti nel caso si verifichi qualsiasi problema, obbligo di prestare assistenza di tutti gli stati; nel trattato è citato che gli astronauti sono messaggeri dell’umanità, e da qui discende obbligo per tutti gli stati. Zone polari Hanno caratteristiche geologiche e morfologiche uniche. Gli stati limitrofi a queste regioni hanno cercato di estendere la loro sovranità e influenza sul territorio con la cd teoria dei settori > si calcolano punti più esterni del territorio dello stato che guarda verso i poli, si tracciano due rette con il polo formando un triangolo, con vertice polo nord/sud. Teoria propugnata per lungo tempo a inizio del 19esimo e 20esimo secolo. Sconfessata tale teoria c’è stata una internazionalizzazione di questi territori, dichiarati inappropriabili. Antartide :
  • Trattato di Washington del 1 dicembre 1959: prevede congelamento pretese di sovranità e impossibilita di avanzarne di nuove. Distingue le parti contraenti da parti consultive ( stati che avevano avanzato istanze di sovranità sul territorio + altri stati che svolgono attività di ricerca scientifica sulla regione, anche ita) e non consultive (chiunque è parte del trattato, anche chi non svolge attività sulla regione, hanno la possibilità di diventare parti consultive). È importante essere parti consultive perché si ha diritto di veto su ammissione di nuovi stati + garantisce maggiore libertà nelle attività di ricerca scientifica.
  • a questo si aggiunge un memorandum di intesa nel 2003 che istituisce il Segretariato del Trattato antartico
  • crescita interesse verso queste zone, motivazione: nuove possibilità di sfruttamento economico. D’altra parte è motivo di preoccupazione la tutela dell’ambiente (scioglimento), bisogno di rendere missioni più sostenibili e compiere studi per valutare la salute della zona. Regione polare artica:
  • esistenza di qualche sovranità territoriale (es Svalbard)
  1. Relazioni tra soggetti della comunità internazionale: è sufficiente poter invocare la responsabilità dello stato per tutelare ambiente oppure è necessario utilizzare altre forme di protezione? La seconda è l’opzione corretta. Non sempre gli effetti dell’uso del territorio si propagano su stati limitrofi. Non sempre l’inquinamento deriva dalla violazione di una norma internazionale > problema dell’inquinamento da attività lecite. Bisogno di cambiare e adottare nuovi modelli > natura internazionale della protezione dell’ambiente > - inquinamento prodotto da uno stato ha impatto su vari stati (piogge acide) - rischio globale - insufficienza delle azioni unilaterali. Evoluzione del diritto internazionale dell’ambiente 1972 Dichiarazione dei principi di Stoccolma funge da spartiacque. Fase 1: prima di Stoccolma 72 si tutelava l’ambiente in via incidentale ai fini di stabilire la responsabilità internazionale dello stato. Fase 2: Dal 1972 in poi, aggiunge obbligo di cooperazione intestatale e adozione di principi

si affianca, non sostituisce il modello precedente, rimane la responsabilità internazionale. Fase 1 Uno stato sul suo territorio ha sovranità ma limite di utilizzo del territorio che non comporti una violazione dei diritti di altri stati. Obbligo di proteggere all’interno del territorio i diritti degli altri stati > prima chiave nella tutela dell’ambiente perché il diritto di un altro stato può essere quello di avere il proprio territorio non leso e incontaminato da attività di altri stati (lodo aprile 1928, Island of Palmas case). Nel lodo 11 marzo 1941, Fonderie di Trail, diventa diritto di non subire pregiudizio per attività svolte altrove: nessuno stato ha diritto di utilizzo delle sue risorse/strumenti in maniera tale da causare danno a territorio, proprietà o

persone di un altro stato > problema di tutela della proprietà e di ambiente. In una sentenza della CIG 9 aprile 1949, canale di Corfù, vengono ripetuti i precitati obblighi. Approccio rinforzato : Ulteriori decisioni della CIG: test nucleari francesi nel Pacifico, ordinanza 22 sett 1995 par 64: obbligo stati di rispettare e proteggere ambiente naturale + Parere sulla legalità armi nucleari 1996: obbligo generale degli stati di assicurarsi che le attività sotto il proprio imperio e controllo rispettino territorio altri stati o di aree sotto nessuna sovranità. Atti internazionali > diritto del mare per esempio Art 192 unclos “stati hanno obbligo di proteggere e preservare ambiente marino Art 193 diritto sovrano stati di sfruttare le proprie risorse naturali secondo le proprie politiche in ambito ambientale e nel rispetto del proprio obbligo di proteggere e preservare ambiente marino, evitare danni diretti e comportamenti omissivi, dovere di controllo Art 194: misure per prevenire e controllare tutela ambiente marino > diverse tecniche e comportamenti che gli stati devono tenere: (par 1) stati adottano singolarmente o collettivamente per prevenzione e controllare inquinamento marino / obbligo di cooperazione; stati adottano misure affinché attività sotto controllo dello stato non provochino inquinamento (misure necessarie, il paragrafo 2 impone la due diligence, stringente, perché lo stato ha obbligo per qualsiasi attività svolta sotto la propria giurisdizione di prevedere norme interne che autorizzino o meno dei attività, prevedere rimedi e sanzioni da applicare a chi viola); (par 3)divieto di ingerenza, si astengono da interferenza ingiustificata su attività di altri stati; (par 4) contenuto dell’obbligo in capo agli stati Art 235: stati sono responsabili dell’adempimento dei propri obblighi internazionali in materia di protezione e preservazione dell’ambiente marino, garantiscono la possibilità di ricorso per ottenere indennizzo per danni causati a inquinamento dell’ambiente marino imputabile a persone fisiche o giuridiche. Si applica il diritto int esiste e suo ulteriore sviluppo (unclos, altre norme di diritto int relative a inquinamento marittimo e OI correlate) Principio 21 Stoccolma: adottato nel 71 Principio 2 Rio nel 92: rispetto a quello di Stoccolma si aggiunge politica di sviluppo sostenibile Problema di questo modello: quale è lo standard? Quando sorge la responsabilità? Responsabilità assoluta / oggettiva; due diligence (si integra la fattispecie quando stato non ha adottato misure ordinarie volte a premier comportamento che ha causato inquinamento) (Standard più appropriato)? quali danni sono risarcibili? Attuali o futuri (es smaltimento di scorie naturali, se non è controllato provocano danno attuale istantaneo)(non è detto che danno futuro sia risarcibile, es emissioni di gas ad effetto serra rilasciate in questo momento causano danno tra 15/20 danni, ed è difficile chiedere a stato x risarcimento per quel tipo di danno)? Quale è la soglia per il risarcimento dei danni? > Nel caso delle Fonderie Trial citano “gravi conseguenze”(soglia alta); nel caso del trattati “danno sostanziali”(soglia bassa). Viene applicato per danni di quale natura? Se un evento ha causato una perdita di proprietà, sono danni da risarcire. In un articolo della convenzione quadro sui cambiamenti climatici, vengono citati “significanti

effetti deleteri”. A chi spetta la responsabilità per i danni privati? Sono previste responsabilità diverse a seconda che il danno derivi da attività lecita o illecita? Lecita: attività dello stato che ha diritto di utilizzare risorse per soddisfare esigenze che non tenga conto alle generazioni future (ci sono delle norme che ripartiscono il risarcimento, e come esso deve essere attribuito allo stato). 12/ Fase 2 La tutela dell’ambiente richiede agli stati di cooperare per raggiungere migliori risultati. Non sostituisce la responsabilità, ma lo affianca. Principio 7 Rio: stati devono cooperare in spirito di una partnership globale per conservare, proteggere la salute e integrità dell’ecosistema terrestre. La comunità internazionale richiede agli stati di cooperare per raggiungere migliori risultati, principio 7 è principio cardine, perché stabilisce che statuai devono cooperare. Altro principio delle responsabilità comuni ma differenziate: in vista dei differenti contributi alla degradazione dell’ambiente mondiale, gli stati hanno comuni ma differenziate responsabilità. Stati che per lungo tempo hanno contribuito a danneggiare ambiente hanno obblighi maggiori rispetto ad altri stati. Trattati dal 92 in avanti traducono in norme questo principio, per esempio: -CQCC(convenzione quadro sui cambiamenti climatici) del 94: tutti gli stati si obbligano, tenendo conto della differenziata responsabilità e diversi livelli di sviluppo a: sviluppare e aggiornarne un sistema che indica il loro livello di emissione di gas ad effetto serra, formulare e publicare i loro tipi di programmi per combattere cambiamento climatico. Divide paesi in due liste: lista paesi sviluppati che hanno obbligo di diminuzione, altri paesi hanno obbligo di cercare di modificare dall’interno i loro processi produttivi. -Protocollo di Kyoto riprende questa distinzione. È fallito perché certi stati grandi e sviluppati non hanno ratificato il protocollo (in primo luogo gli USA). Manca la Cina, India, Brasile e altri paesi che allora erano paesi di primo sviluppo e che ora sono paesi fortemente industrializzati. -Protocollo di Parigi: obiettivo di riduzione non è attribuito a solo un gruppo di paesi, ma a tutti (questo è il punto del suo successo). Aumentare al max la quantità di elementi inquinanti per poi ridurli sempre di più. Obiettivo comune, la differenziazione sta nel modo in cui gli stati presentano i programmi di diminuzione (altri hanno tempo ristretto, altri maggiore tempistiche). I piani nazionali sono valutati dalla conferenza della parti, la COP. Specificazione dell’obbligo di cooperazione: obbligo di consultazione. Si divide in due: quello di notificare agli altri soggetti interessati se nel proprio territorio è in atto una situa che può causare danno ad altri stati + ruolo fondamentale civiltà civile in una prospettiva di democrazia ambientale Principio 18 Rio: impone che stati devono immediatamente notificare stati di qualsiasi disastro naturale o emergenza che può produrre effetti dannosi sul territorio altri stati. Art 13 accordo di Parigi: quadro di riferimento per la trasparenza dell’azione e del sostegno basato su esperienza collettiva. Cioè, deve essere istituzionalizzato lo scambio delle informazioni. Principio 10 Rio: questioni ambientale sono gestiti con la partecipazione di tutti i cittadini interessati a livello di cittadinanza rilevante, stati devono adottare meccanismi affinché le popolazioni possano avere accesso a tutte le informazioni. Convenzione Aarhus > diritto delle popolazioni ad essere ascoltate. 17 Rio: una valutazione di impatto ambientale deve essere adottata per quelle prospettate attività che potrebbero avere un impatto avverso sull’ambiente, soggette a decisione degli organi nazionali competenti > CIG decisione 20 aprile 2010: obbligo di proteggere e preservare deve essere interpretato congiuntamente alla prassi che è stata accertata negli ultimi anni e che deve essere considerata un requisito secondo il diritto internazionale quello di intraprendere una valutazione di impatto ambientale, quando ce rischio che possa avere impatto avverso. 19 Rio: obbligo di notificare e negoziare in buona fede, l’esecuzione di attività potenzialmente lesive dell’ambiente. 15 Rio: principio di precauzione; al fine di proteggere ambiente approccio precauzionario deve essere adottato da stati affinché quando vi è una minaccia di danno serio e

Da tenere a mente altro presupposto: dialettica che intercorre tra diversi principi e norme. Il divieto di ingerenza può avere ricadute pratiche sui cittadini, perché se non posso valutare con dei canoni giuridici il comportamento di uno stato, non posso far causa a quello stato > compressione di un diritto umano fondamentale: tutela giurisdizionale dei propri diritti (art cost ita: tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi). Concetto di giurisdizione: valutare fattispecie, determinare la norma applicabile e vedere quali conseguenze attribuisce la norma. Presupposto per questa attività: la sussistenza del potere dello stato di svolgere questa funzione. Le norme sull’immunità congelano e non permettono una piena esplicazione del diritto di rivolgersi al giudice. Fonti della disciplina Norme di origine consuetudinaria > diritto della coesistenza, “tra pari non ci si giudica”. Anche il diritto dell’immunità sono state oggetto di lavoro di codificazione > Convenzione delle NU sull’immunità giurisdizionale degli stati e dei loro beni, 2004(ratifica di 30 stati per entrare in vigore, la convezione sul piano int non è ancora in vigore ma è ricognitiva del diritto consuetudinario > confermato dai tribunali internazionali)+ confermato anche dalla CIG, in una sentenza con protagonista la controversia tra Ita, chiamata in giudizio, dalla Germania (violazioni da parte del gov nazista di diritti umani). Ita non riconosceva più immunità Germania, giudice ita esercitava diritto (e obbligo) e inizia a condannare al risarcimento danni. La CIG dice nel par 55-56 che tale convenzione è ricognitiva del diritto consuetudinaria.

  • Convenzione europea sull’immunità degli stati + norme di diritto pattizio. Tipi di immunità
  • immunità dello stato in senso stretto: si applica solo allo stato, stati non possono essere sottoposti a giudizio davanti ai tribunali di un altro paese per tutti gli atti compiuti nell’esercizio della potestà di imperio. La giurisdizione si divide in tre tipi: di cognizione (opera del giudice di del il diritto applicabile, di applicare e valutare conseguenze atto); cautelare (es. imprenditore che ha dei beni che posso aggredire per aver ripagato il mio credito, ho timore che imprenditore gli faccia sparire in un paradiso fiscale, quindi chiedo al giudice di congelare o sequestrare quei beni fino a che non termina processo, cosi se ho ragione e la persona condannata none segue correttamente, posso chiedere allo stato di obbligarlo in via coercitiva a pagarmi); esecutiva (obbligo di eseguire la condanna).
  • (^) immunità funzionale : persone non sottoposte a giurisdizione in relazione alle attività svolte in esecuzione della funzione. È senza limiti di tempo, una volta compiuto l’atto, non è che una volta in pensione sono giudicabile.
  • (^) immunità personale : spetta ad individui-organo che non possono essere sottoposti alla giurisdizione di tribunali stranieri in relazione a qualsiasi attività da loro svolte fintanto che ricoprono la carica, perché è a garanzia della funzione statale. Immunità dello stato Fino a anni 10 del 900 era intesa come assoluta, ma lo stato con il volgere del secolo diventa attore economico massicciò, e si sente esigenza di differenziare tipi di fatti e atti dello stato. Nell’intervento economico, non c’è potestà di imperio. Ambito di applicazione soggettivo delle norme sull’immunità:
  • (^) godono dell’immunità tutti gli enti che hanno la qualità di organo stato
  • (^) enti pubblici abilitati a svolgere funzioni di governo Art2 par1 convenzione di NY del 2004: prevede che per stato si intenda stato e suoi organi di governo, unità di uno stato federale o suddivisione politica dello stato che hanno una sovranità autonoma, agenzie dello stato o altre entità se sono autorizzate dallo stato ad esercitare atti in funzione dell’esercizio dell’autorità statale. Dichiarazione ita: esclusione della convenzione alle attività delle forze armate, del loro personale, sia in caso di conflitto armato e sia nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. Ambito di applicazione oggettivo : il contenuto della norma. Dalla teoria dell’immunità assoluta alla teoria dell’immunità ristretta (agli atti iure imperii). Le ragioni di questa limitazione si ritrovano nella continua espansione delle attività dello stato. In una recente sentenze del 1996 della Corte di Cassazione ci si chiedeva se fossero immuni dalla giurisdizione le pretese di due architetti di essere pagati per ristrutturazione di una residenza privata dell’ambasciatore Guinea. Tribunale può svolgere funzione di giurisdizione.

Altri esempi di attività che rientrano nella potestà di imperio:

  • (^) addestramento di forze armate in funzione difensiva CC 2000: la CC dice che l’oggetto del diritto riguarda attività di addestramento di veicoli da guerra in funzione difensiva, che USA esercitano in territorio italiano, nell’interesse di USA, Ita e paesi della NATO. C’era stato danno fisico ai residenti italiana in zona, la CC dichiara che l’attività realizza un fine pubblico essenziale dello stato, quindi attività iure imperi. Lo stesso nella sentenza di allocazione delle arme nucleari in una base militare

    funzione di difesa dello stato. -Stato può rinunciare all’immunità > art7 convenzione di NY. Come si manifesta la volontà dello stato a rinunciare? Con un accordo tra le parti o su una base di un contratto scritto o tramite dichiarazione verbale davanti al Tribunale. -altra situazione in cui non si applica immunità: eccezione dell’immunità per risarcimento di danni a titolo di responsabilità extra-contrattuale (art12 NY 2004) > viene dalla prassi degli incidenti stradali. Uno stato non può invocare immunità in un procedimento relativo al risarcimento del danno per morte, lesione di persona o altri danni materiali a bene o cose causata da azione o omissione, se sono avvenute sul territorio dell’altro stato e se autore dell’atto era presente su tale territorio nel momento in cui si è prodotto l’atto. 19/

  • Controversie di lavoro (art 11 NY 2004) Difficile riproporre la distinzione tra acta iure imperii e iure gestionis. -Non può suscitare immunità dalla giurisdizione per attività meramente ausiliarie. -La nostra giurisprudenza ha iniziato a distinguere quelle domande che lavoratore rivolge allo stato/organo o agenzia dove ha prestato la propria attività lavorativa, si concentra sulle rivendicazioni del lavoratore e le divide in due tipi: di tipo patrimoniale (pagamento di mensilità arretrate) e altre attività che possono investire poteri pubblicistici dell’ufficio (scatto di livello di anzianità/progressione di carriera). Già nel nov 1991 era consolidata questa prassi, di distinguere tra diverse pretese e non guardare meramente alla funzione del lavoratore ma alla domanda di questo; la corte di cassazione, in una sentenza del 28 nov 1991 (lavoro di segreteria) dice che se la domanda si identifica volta a far valere un diritto patrimoniale, ce giurisdizione del giudice italiano. Vedi più recente evoluzione su illegittimo licenziamento (opzione per indennità sostitutiva alla reintegra) Cass, 11 luglio 2019: attualmente, se licenziamento è illegittimo, non c’è più solo obbligo di reintegrazione ma anche di indennità sostitutiva, se lo vuole il lavoratore > nord di diritto interno che ha ripercussioni sull’esercizio della giurisdizione. Caso di autista licenziato oralmente che non aveva nemmeno avuto mensilità pagate e che chiedeva a giudice italiano anche pagamento dell’indennità licenziamento. Giudice deve risalire al motivo per cui organo straniero ha licenziato lavoratore e interferisce in una attività pubblicistica dello stato. Giudizio incidentale: o risoluzione della questione preliminare, qualcosa che deve essere risolto prima di arrivare alla decisione. Siccome è trattato come questione preliminare mai si forma un giudizio finale sulla questione preliminare, il giudicato non può mai guardare alla questione preliminare. Per riassumere: prima distinzione tra atti iure imperi e iure gestionis. Poi difficile distinguere. Si inizia ad erodere questa materie con criterio delle funzioni meramente ausiliari, per le quali non si esplica la potestà dello stato. Poi altra erosione: non guardo più tipo di mansione ma guardo la pretesa del lavoratore: se ha solo profili patrimoniali allora ce giurisdizione, se la domanda interferisce con scelte interne dell’ufficio, non ce giurisdizione. Ultima evoluzione: problema della tutela patrimoniale al posto della riassunzione: se lavorate chiede la reintegra, giudice non ha giurisdizione perché questo comporta ingerenza negli affari ente straniero. Se chiede indennità, c’è giurisdizione perché la valutazione che per forza il giudice deve fare non entra nella decisione, si risolve ma solo come presupposto per vedere se c’è o meno indennità. Garantire la giurisdizione per indennità perché giudizio sull’entità dell’ente straniero non entra nella sentenza.
  • Può esserci giurisdizione anche se contratto di lavoro prevede la giurisdizione del giudice locale o se nel contratto l’organo dello stato straniero rinuncia a priori all’indennità.
  • Non c’è immunità dalla giurisdizione qualora il lavoratore sia cittadino dello stato del foro e residente abitualmente in quello stato; i cittadini ita che si rivolge a giudice ita ha un appiglio di chiedere di stabilire ????

Immunità funzionali Persone che svolgono la funzione di organo dello stato. Garantisce l’esenzione dalla giurisdizione di alcuni individui-organo che operano nell’esercizio delle mansioni loro affidate da uno stato estero. Poiché tutte le immunità servono per garantire sovrana uguaglianza stati, si valuta atto nell’esercizio delle funzioni statali attribuite. Giustificazioni teoriche:

  • rispetto della organizzazione interna degli stati
  • divieto di intromissione nella vita costituzionale di ordinamenti stranieri
  • regola immunità - impedire giurisdizione nei confronti del soggetto che ha posto in essere attività dello stato Quando individuo compie atto, nel momento in cui lo compie è attribuibile direttamente allo stato, che ne risponderà.
  • Immunità funzionale è illimitata nel tempo
  • Chi ne beneficia: qualunque individuo che agisca nell’esercizio di funzioni ufficiali
  • Limiti previsti: compimento di illeciti previsti da norme pattizie ; svolgimento di missioni non autorizzate (se la missione non è autorizzato dallo stato, non è attribuibile allo stato e immunità è esclusa) > ma lo stato può far propria l’azione, comportando insorgenza della responsabilità statale. Caso Rainbow Warrior: nave che stazionava in Nuova Zelanda. In segreto, due agenti polizia francese avevano minato le acque intorno alla nave, che si trovava nelle acque neozelandesi. Esplode la mina e muoiono delle persone. Identificati gli autori, che avevano messo mina, e la Nuova Zelanda inizia procedimento penale nei loro confronti. Ministro esteri francesi ha fatto propria la condotta degli agenti (che non erano autorizzati), ma la Nuova Zelanda, non ha declinato la giurisdizione sulla condotta, li ha condannati comunque anche se la Francia se ne è assunta la responsabilità.
  • Poiché si guarda a legalità dell’azione, non copre i crimina iuris gentium 20/ Extraordinary rendition: missioni poste in essere da gov di un territorio in un altro territorio volte ad individuare una persona in territorio straniero, catturarla e portarla altrove. Agenti americani hanno arrestato in Egitto coperti da immunità funzionale in quanto atti dello stato americano. Ita aveva prestato assistenza. Ci si aspettava che al Tribunale di Milano e corti successive confermassero la regola sull’immunità. Poiché questa persona condotta in un paese con standard di livello di diritti umani non è seguito e questa persona fu torturata nelle carceri egiziane, poiché nel nostro ordinamento esiste eccezione, non fu concordata l’immunità degli agenti. Non è chiaro se queste missioni siano coperte da immunità qualora ciò porti ad una commissione di crimina iuris gentium. Questo porta a valutare atti che si configurano come tali e per immunità funzionale si sta erodendo norma sulla immunità dalla giurisdizione soprattutto per la giurisdizione penale. In generale immunità funzionale non sussiste qualora la persona commetta questi crimini Immunità personale Riservata a agenti diplomatici, Capi di stato, di governo e Ministri degli esteri: in aggiunta a immunità funzionale è accordata anche l’immunità personale. Oggetto della tutela è la persona, che momentaneamente si trova in posizione apicale nell’organizzazione dello stato. Caso dell’agente diplomatico: si tutela una delle funzioni essenziali di uno stato: rappresentanza all’interno di altro stato. Fintanto che una persona ricopre quella carica, non può essere soggetta ad alcun procedimento giudiziario (sicuramente riguarda giurisdizione penale e una generale immunità dalla giurisdizione civile). Questa immunità esiste fintanto che una persona ricopre la carica > temporalmente limitato. Lo stato può rinunciare alla immunità della persona sotto procedimento. Quanto alla giurisdizione civile non è assoluta, come quella penale, ma ci sono alcuni tipi di controversie che possono essere instaurate se azione riguarda casi specifici. Limiti all’immunità dalla giurisdizione civile:
  • (^) azioni reali riguardanti beni immobili nello stato del foro
  • (^) controversie successorie, nelle quali individuo è erede, legatario, amministratore o esecutore testamentario
  • attività professionali e commerciali che esulano dalla funzione ufficiale
  • domande riconvenzionali Immunità diplomatiche A tutela della funzione dell’ordinamento di mantener libere e volontarie le comunicazioni degli stati. Il principio generale è “ne impeditur legatio”: non ostacolare la rappresentanza. La CIG, nella sentenza relativa ad ostaggi a Teheran 24 maggio 1980: funzione diplomatica è essenziale per la cooperazione tra stati. Fonti della disciplina
  • Diritto consuetudinario
  • Cdv 1961 sulle relazioni diplomatiche. Parte della convenzione 190 stati. Progetto di articoli sullo status del corriere diplomatico e della valigia diplomatico.
  • Diritto pattizio: Convenzione di NY del 1973 sulla prevenzione e la repressione dei crimini contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici. Stabilimento delle relazioni diplomatiche Pur essendo norme di diritto consuetudinario, la loro vigenza necessita di un presupposto: volontà due stati di avere relazioni internazionali tra di loro ; solitamente segue al riconoscimento dello stato. Da quel momento entrano in gioco norme sul trattamento della missione e trattamento diplomatici e altro personale diplomatico. Ai sensi di art 2 Vienna l’instaurazione di relazioni diplomatiche è un atto volontario tra stati

non esiste originario diritto di legazione attiva ne obbligo di legazione passiva. Funzioni della missione diplomatica (art3 Vienna)

  • rappresentare lo stato di invio nei suoi rapporti con lo stato ospite.
  • proteggere interessi dello stato di invio e dei suoi cittadini
  • negoziare accordi tra due stati, ambasciatore non necessita della attribuzione dei pieni poteri per firmare accordo nello stato nel quale svolge la missione.
  • raccogliere informazioni, con mezzi leciti, sulle condizioni e lo sviluppo degli avvenimenti nello stato ospite e fare su questi rapporto allo stato di invio.
  • promuovere relazioni amichevoli fra due stati
  • possibilità di svolgere le funzioni consolari. La funzione diplomatica è quella dei rapporti intestatali, quella consolare è la funzione dello stato svolta ad assistenza amministrativa del cittadino nel territorio di un altro stato Sede della missione (art12 Vienna): è concordata tra stato di invio e stato ospitante Trattamento della missione Vengono garantiti dei diritti:
  • inviolabilità dei locali della missione (art 22 Vienna): lo stato territoriale non può entrare senza consenso del capo della missione o di chi ne esercita le funzioni. Inviolabilità anche di archivi e documenti della missione ovunque si trovino.
  • obbligo di protezione dei locali della missione (art22 V): libertà di entrare e uscire dai locali da parte del corpo diplomatico.
  • immunità da perquisizione, requisizione, sequestro o altra misura esecutiva dei locali della missione e del mobilio, degli altri oggetti che vi si trovano, nonché dei mezzi di trasporto.
  • diritto di utilizzare bandiera e dell’emblema dello stato di invio, sia nei locali e nella residenza privata del capo della missione e mezzi di trasporto (art20)
  • esenzione da imposte e tasse in relazione ai suoi locali (art23)
  • facilitazioni necessarie all’esercizio della funzione diplomatica (art25) e a ciò si riconoscono la facilitazione dell’acquisto o stabilimento di mobilio ; diritto di libertà di spostamento e circolazione dei membri della missione e libertà di comunicazione che comprende inviolabilità della corrispondenza ufficiale e della valigia diplomatica.