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appunti presi a lezione integrate con libro, slide del prof, famiglia, matrimonio, successioni
Tipologia: Appunti
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DEFINIZIONE IN SENSO STRETTO: La famiglia in senso stretto è il nucleo familiare formato da persone fra loro conviventi: i coniugi, i figli e oggi vi è anche contraenti l’unione civile. Per i coniugi, i contraenti l’unione civile e i figli il codice prevede una serie di diritti e doveri molto precisi (in relazione ai membri della famiglia stretta ) ___________________________________________________________________________ MA si può parlare di famiglia anche quando si ha una famiglia non matrimoniale o non fondata sull’unione civile , quindi la famiglia di fatto. Hanno rilievo giuridico i rapporti di convivenza Esempio: È il caso di due persone che vivono more uxorio. Hanno un elemento affettivo di esclusività, come se fossero marito e moglie (ad oggi diciamo come se fossero contraenti l’unione civile), ma in realtà non sono sposati. Ciò si ricava dall’art. 2 Cost. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” L’articolo si riferisce a qualsiasi formazione sociale, pertanto ad anche alle unioni non matrimoniali o alle convivenze di fatto , quindi anche queste saranno di rilievo per il nostro ordinamento giuridico e saranno tutelate da una serie di norme ( spesso in via analogica ).
▪ Ne abbiamo parlato in relazione agli istituti a tutela degli incapaci: a poter chiedere la tutela potevano essere familiari (fino al 4 grado), coniuge, convivente stabile etc… Riassuntivamente : la giurisprudenza, i vari interventi normativi, l’evoluzione storica e culturale permettono di parlare di «famiglia» anche di fronte alla famiglia non matrimoniale (more uxorio, conviventi di fatto etc…).
DEFINIZIONE IN SENSO AMPIO: La famiglia in senso ampio fa riferimento ai vincoli di parentela e affinità. La famiglia in senso stretto è quella che lega due persone sposate /con unione civile/conviventi con i loro figli. ( cioè papà, mamma, figlio e figlia ) Mentre… La famiglia in senso ampio comprende anche i rapporti di parentela e affinità. ( cioè papà, mamma, figlio, figlia, suocera, cugino, cognato etc… ). Quindi si avranno diritti e doveri nei confronti dei vari momenti in senso ampio. ● LA PARENTELA (IL PARENTE) DEFINIZIONE: La parentela è il vincolo che unisce le persone discendenti da uno stesso stipite (persona), sia nel caso in cui la filiazione (rapporto genitore-figlio) è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso (art. 74 c.c.) quindi consanguinei. La PARENTELA si distingue in: Parentela in linea retta in cui una persona discende dall’altra (padre e figlio) Parentela in linea collaterale in cui le persone non discendono l’una dall’altra ma hanno uno stipite in comune (fratelli, cugini, zio e nipote). − La nuova formula dell’art. 74 c.c. consente la creazione di rapporti di parentela fra il figlio nato fuori dal matrimonio e la famiglia del genitore (tra il figlio non matrimoniale ed i parenti del genitore; tra il figlio non matrimoniale ed il figlio matrimoniale; tra i diversi figli nati fuori dal matrimonio). Prima, in una famiglia non fondata dal matrimonio dalla quale nasceva il figlio, il genitore che riconosceva il figlio creava un rapporto di parentela con esso, ma oltre a quel rapporto il figlio non era parente di nessun altro. − Risponde alle medesime finalità il nuovo art. 258, 1° co., cod. civ., secondo cui “il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso » IL FIGLIO NATO ALL’INTERNO DEL MATRIMONIO NON NECCESSITA’ DI RICONOSCIMENTO.
Quando si parla di matrimonio si parla di un regime giuridico che in gran parte si può applicare anche all’unione civile. L’UNIONE CIVILE è quel vincolo che riguarda due persone dello stesso sesso, che non si sposano (non si usa quel termine), ma contraggono l’unione civile. Ci sono alcune differenze, però: − Nell’unione civile non vi è l’obbligo di fedeltà, nel matrimonio sì. − Nell’unione civile non si può ricorrere all’adozione piena, cioè quella adozione che consente di inserire un figlio nella famiglia, per cui il figlio adottato si trovi nella stessa posizione di un figlio nato attraverso la procreazione. In questo modo non si va contro all’articolo 3 della costituzione? Esempio: due persone sono unite civilmente, a un certo punto una delle persone inizia ad avere un rapporto con un’altra persona. Questa persona viene condotta nella casa della persona unita civilmente e ne diventa padrona. La persona tradita viene ridotta in una situazione di quasi schiavitù, diventa così domestico della nuova coppia “ il contraente fedifrago/traditore dice che poteva tradire e quindi può portare in casa qualcun altro.” Si può fare qualcosa? Potremmo dire che c’è una lesione della integrità morale.
In linea generale bisogna distinguere tra matrimonio come ATTO e matrimonio inteso come RAPPORTO (un po’ come la differenza tra contratto e rapporto contrattuale): IL MATRIMONIO COME ATTO È la dichiarazione di volontà che due persone di sesso diverso si scambiano, dichiarando di volersi prendere come marito e come moglie. (non è un contratto) Invece, l’unione civile, intesa come ATTO è quella dichiarazione di volontà che due persone dello stesso sesso si scambiano, dichiarando di volersi unire civilmente. (NON È UN CONTRATTO ED È PREDETERMINATO NEL SUO CONTENUTO). Il Matrimonio non è un contratto , nonostante sia dato da un accordo tra le parti, questo è un atto giuridico negoziale il cui contenuto non è PATRIMONIALE. da esso, però derivano delle conseguenze patrimoniali. Il matrimonio è una dichiarazione di volontà a carattere vincolato: cioè il contenuto dell’atto matrimoniale è già predeterminato e questo non potrà essere regolato in alcun modo ( cosa che nei contratti si può fare ) In virtù del Concordato tra Stato e Chiesa (1929 da B.Mussolini , 1984 – Patti Lateranensi) l'atto di matrimonio può essere celebrato, quindi ha pienamente gli effetti civili, davanti all'ufficiale dello stato civile (matrimonio civile) o davanti al ministro di culto cattolico (poi anche di culto diverso) Accordo molto importante, in quanto evitava l’inconveniente di doversi sposare 2 volte: una prima davanti al parroco e una seconda davanti all’ufficiale per dare effetti civili al matrimonio. Ad oggi, è sufficiente una sola delle modalità: il parroco redigerà un duplice atto di matrimonio – uno sarà inserito nei registri della chiesa e l’altro sarà trascritto nei registri dello stato civile. ● Lo Stato italiano accetta che il matrimonio concordatario (l’atto di matrimonio) sia regolato dal diritto della Chiesa, ossia dal codice di diritto canonico (i tribunali della Chiesa sono i tribunali ecclesiastici). ● Qualora per il codice di diritto canonico esista una causa di nullità del matrimonio (canoni 1073 ss.), gli sposi possono rivolgersi ad un tribunale ecclesiastico per ottenere la nullità ai sensi dell’ordinamento ecclesiastico. ● Quale è, a questo punto, la loro posizione davanti allo Stato? Per cessare di essere coniugi anche di fronte allo Stato, occorre che i coniugi sottopongono la sentenza canonica di nullità a verifica presso un giudice italiano: procedimento di delibazione. Qualora la verifica abbia esito positivo, il giudice italiano dichiara esecutiva in Italia la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico
CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CIVILE I passaggi per celebrare l’atto di matrimonio (artt. 93 ss. c.c.): prima A) RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE: inizialmente le sue persone che si vogliono sposare richiedono all’ufficiale dello stato civile o al parroco di pubblicare il loro annuncio di matrimonio che deve rimanere affisso per una settimana, comprensivo di 2 domeniche, in modo che tutti entrino a conoscenza del matrimonio questo perché qualcuno potrebbe opporsi al matrimonio facendo valere cause o impedimenti. B) CELEBRAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIALE CIVILE/ PARROCO SECONDO UNA DETERMINATA SEQUENZA [lettura artt. 143, 144, 147 c.c.]: costui deve leggere ai coniugi, insieme ai testimoni, tre articoli del Codice civile, questo lo deve fare anche il parroco relativamente al diritto canonico (cattolico). Quindi entrambi devono spiegare il significato del matrimonio per il rispettivo diritto. Art 143: In realtà più che di doveri, si dovrebbe parlare di obblighi, in quanto si intende il vincolo che si ha nei confronti di una sola persona e non nei confronti della generalità dei consociati. Art 144: sostanzialmente i coniugi concordano l’indirizzo della vita familiare e la residenza in base alle esigenze di entrambi Art 147: si riferisce agli obblighi nei confronti degli eventuali figli che devono essere mantenuti, protetti, istruiti, educati, assistiti moralmente nel rispetto delle loro capacità. c) RICEVIMENTO DELLA DICHIARAZIONE DELLE PERSONE; DICHIARAZIONE DI UNIONE IN MATRIMONIO : (dichiarazione di volontà: “vuoi tu sposare Mario Rossi? Sì” )(Dichiarazione di unione: “Vi dichiaro marito e moglie”) Questa è una fattispecie a formazione progressiva (leggi sul libro cos’è) È ammesso il matrimonio per procura (ma solo nei limiti previsti dall’art. 111 c.c.): Molto spesso si fa riferimento a coloro che sono all’estero, come i soldati, che sono impossibilitati a sposarsi, quindi delegano per mezzo di una procura una persona ad esprimere la sua volontà a sposarsi.
Risposta: non è morta sposta perché è necessaria la volontà ma occorre la dichiarazione finale che dichiara che le 2 persone sono unite dal matrimonio. ‘’vi dichiaro marito e moglie’’ Questione di successione! EFFICACIA PER LO STATO DEL MATRIMONIO RELIGIOSO o concordatario Il matrimonio cattolico (o il matrimonio diverso da quello cattolico) acquista efficacia per lo Stato con la trascrizione nei registri dello stato civile. − il parroco redigerà un duplice atto di matrimonio – uno sarà inserito nei registri della chiesa e l’altro sarà trascritto nei registri dello stato civile. IL MATRIMONIO DIVERSO DA QUELLO CATTOLICO Per i culti ammessi (diversi da quello cattolico) è possibile che l'ufficiale dello stato civile, dietro richiesta dei coniugi consenta la celebrazione dell'atto di matrimonio davanti al ministro di un culto diverso. A differenza del matrimonio Cattolico, un cui a monte vi è un'intesa tra stato e Chiesa (accordi del 1929), in questi matrimoni occorre l’autorizzazione dell’ufficiale pubblico. Inoltre , in questi casi l’atto di matrimonio è regolato unicamente dalle norme del Codice civile. Questa situazione che determina una disparità, ad oggi è sempre più superata DA IN INTESE fra lo Stato italiano e le diverse confessioni religiose (v. pag. 967 del Corso – indicate tutte le intese ), in virtù delle quali non è più necessario richiedere l’autorizzazione per contrarre matrimonio. LE CONDIZIONI PER CELEBRARE IL MATRIMONIO Occorre distinguere (art. 84 ss. c.c.) fra: A. IMPEDIMENTI DIRIMENTI Condizioni di validità del matrimonio, la cui mancanza determina la nullità del matrimonio. Queste condizioni di validità sono:
sposarti se sei già sposato, dal codice penale è considerato reato )
Queste condizioni di regolarità sono:
Art. 89: “ Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, n. 2, lettere b) ed f), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi(1). Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio(2) quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta la sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del comma quinto dell'articolo 87. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata. ” Essendo questo un divieto posto unicamente nei confronti della figura femminile , viene da chiedersi se non risulti incostituzionale ai sensi dell’articolo 3 della Cost.
OPPOSIZIONE AL MATRIMONIO L'esistenza di uno degli impedimenti (dirimenti o impedienti) può legittimare alcuni soggetti privati (genitori, o in mancanza, ascendenti, collaterali fino al terzo grado, il coniuge) o pubblici (pubblico ministero) a fare opposizione al matrimonio (art. 102 c.c.). Il Codice specifica che se l’opposizione al matrimonio è infondata, condanna il richiedente alle spese di giudizio e al risarcimento del danno (Sanzione che ha carattere Punitivo). La somma di denaro sarà liquidata dal giudice in via equitativa secondo l’art 1226.
IL CODICE CIVILE IN MERITO AL DIRITTO MATRIMONIALE NON OPERA UNA DISTINZIONE TRA NULLITÀ E ANNULLAMENTO. Il matrimonio è NULLO quando: A. Ci sono impedimenti dirimenti (v. retro) – non sanabile B. Quando vi sono vizi del consenso , su cui si dirà (incapacità, errore, violenza, timore, simulazione) – intesi in senso lato ( in senso stretto sono quelli del contratto ). - sanabile C. Nel caso in cui torna a farsi vivo chi era stato dichiarato morto da una sentenza (dichiarazione di morte presunta). – non sanabile Si noti che la legge, in materia matrimoniale, non distingue tra nullità e annullamento. EFFETTI DELLA NULLITÀ - Guardati Brocardi La sentenza che dichiara la nullità del matrimonio ha effetto retroattivo tra le parti, ma non rispetto ai figli: ne deriva che il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli (art. 128, 2° co., c.c.) per i coniugi è come se non fosse mai stato fatto. ❖ Tuttavia, se i coniugi avevano contratto il matrimonio in buona fede, ossia ignorando la causa di nullità ( C.D. MATRIMONIO PUTATIVO ), oppure se il loro consenso era stato estorto con violenza o determinato da timore derivante da causa ad essi esterne, il matrimonio produce anche fra le parti gli stessi effetti di un matrimonio valido fino alla sentenza che produce la nullità (art. 128, 1° co., c.c.). Questo aspetto è molto importante dal punto di vista successorio: ESEMPIO : due persone si sposano in presenza di una causa di nullità, durante il giudizio per arrivare alla sentenza di nullità uno dei coniugi muore. Il coniuge che muore lascerà in tutto o in parte il proprio patrimonio al coniuge superstite, questo perché fino alla sentenza di nullità il matrimonio produce i suoi effetti.
Per consentire l’impugnazione di questi matrimoni venne introdotta questa ipotesi nel C.Civile. La norma, apparentemente fa riferimento solo all’uomo ( il nome è dato dalle origini storiche ), tuttavia non presenta alcun tipo di incostituzionalità , in quanto ad oggi, si devono valutare non solo cause esterne allo sposo , ma anche alla sposa. 4) ERRORE SULL'IDENTITÀ DELLA PERSONA DEL CONIUGE (art. 122, 2° co.): è lo scambio di persone. Ipotesi rarissima. Esempio: “pensavo di sposarmi con Maria, ma in realtà ho sposato Francesca, questo perché è sua gemella. ” 5) ERRORE ESSENZIALE, ossia determinante del volere, su determinate qualità personali dell'altro coniuge, purché si verta nell'ipotesi di legge (art. 122, 3° co., c.c.): A. Si ignora una malattia fisica o psichica dell'altro coniuge o una anomalia o deviazione sessuale, che siano tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale (assumono rilievo l'impotenza coeundi e l'impotenza generandi ); Esempio malattia psichica o fisica: “un fidanzamento lampo, in cui si nasconde alla futura moglie una malattia fisica o psichica. Dopo il matrimonio si palesa la malattia, questa impedisce lo svolgimento della vita coniugale che la controparte avrebbe voluto, quindi può condurre alla nullità del matrimonio.” Ma, come si concilia l’obbligo di assistenza morale tra coniugi con questa norma: Si possono conciliare in virtù del fatto in cui il matrimonio è un atto di LEALTÀ , in cui le persone devono essere leali e trasparenti fin dall’inizio, pertanto tali aspetti non devono essere taciute. Esempio anomalie/deviazioni sessuali: “ sadismo, masochismo, sadomasochismo ”. Impotenza coeundi: L’inattitudine ad avere rapporti sessuali Impotenza generandi: L’inattitudine ad avere figli Questa norma NON afferma che il matrimonio sia finalizzato alla procreazione, in quanto la scelta è libera e non impugnabile da altri. Tuttavia, questo può essere impugnato, quando una persona ha NASCOSTO la sua incapacità ad avere rap. Sessuali o ad avere figli. B. Si ignora che l'altro coniuge è stato condannato per gravi reati o è stato dichiarato delinquente abituale o professionale (la dichiarazione di questo tipo è fatta dal giudice penale – nei casi più gravi può portare alla nullità del matrimonio). C. Si ignora lo stato di gravidanza della donna, cagionato da un terzo, purché ci sia stato disconoscimento della paternità se la gravidanza è portata a termine.
Esempio: “ due persone si sposano, non sa che la sua ragazza è incinta, lo intuisce dopo che si sono sposati. Per accertarsi di ciò ricorre al disconoscimento della paternità, cioè prove a dimostrazione della non paternità (ad oggi con test scientifici estremamente accurati). ” Per qualsiasi tipo di deviazione diversa, come una incompatibilità di caratteri si fa ricorso all’istituto della separazione e non della nullità. 6) LA SIMULAZIONE (ART. 123 C.C.): è l'ipotesi del matrimonio contratto con l'accordo fra le parti di non adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti derivanti dal matrimonio (1° co.) quindi senza dare vita a una comunione spirituale e materiale. L’impugnazione non può essere proposta (da ciascuno dei coniugi) dopo che sia decorso 1 anno dal matrimonio | oppure | dopo che i coniugi abbiano vissuto come tali (more uxorio), sia pure per breve tempo, dopo le nozze (art 123 c.c,2° co.). E’, pertanto, particolarmente difficile impugnare un matrimonio simulato date le condizioni restrittive. Esempio: “Molto spesso questi matrimoni servono a realizzare situazioni convenienti dal punto di vista giuridico come il matrimonio per concedere la cittadinanza alla controparte straniera.” Nelle altre ipotesi sopra viste la nullità è sanata ( non è più richiedibile ) quando ci sia stato un anno di coabitazione, dopo che è cessata l'incapacità naturale, si è scoperto l'errore, è cessato il timore o la violenza morale. A differenza della materia contrattuale in cui la nullità era convertibile, qui, solo per i vizi, è sanabile.
OBBLIGHI RECIPROCI FRA I CONIUGI Se un obbligo è giuridico, significa che dall’altra parte c’è un diritto, pertanto se un obbligo non viene rispettato si potrà ricorrere a una sanzione… Gli Obblighi reciproci sono (art. 143 c.c., 2° co.): A. DOVERE DI FEDELTÀ (E Lealtà informazione): nel suo senso più stretto si intende l’obbligo di non avere rapporti sessuali con una persona diversa dal proprio coniuge ( ciò non vale per l’unione civile ). Tuttavia, la Corte di Cassazione parla spesso in riferimento alla fedeltà di LEALTÀ, ovvero l’obbligo a non tradire la FIDUCIA del proprio coniuge (dovere di informazione). Un caso di questo tipo è il tradimento platonico, che non determina un tradimento sessuale, ma l’instaurazione di un rapporto affettivo-sentimentale con un’altra persona. Inoltre, la giurisprudenza ritiene che integri la violazione dell’obbligo di fedeltà il porre in essere quei comportamenti che ingenerano nella comunità di riferimento l’apparenza di un tradimento. Esempio : “un uomo sposato il giorno di San valentino cena con una persona diversa da sua moglie.” B. DOVERE DI ASSISTENZA MATERIALE (di provvedere ai bisogni della vita) e MORALE: ASSISTENZA MATERIALE: CONDIVISIONE cioè l’obbligo di provvedere ai bisogni della propria famiglia (moglie/marito e figli) mettendo a disposizione il proprio tenore di vita reddituale. − Viola l’obbligo di assistenza materiale, la conduzione di una vita che dal punto di vista reddituale è diversa da quella della famiglia (se non sei disposto a condividere il tuo tenore di vita, non ti sposare). Esempio: “ un uomo va ogni giorno al golf, in barca, mentre la moglie stenta ad avere il denaro per mangiare ” ASSISTENZA MORALE: AIUTO ovvero l’obbligo di aiutare una persona moralmente (capire, aiutarla nei momenti difficili) e assecondare le scelte di libertà di tipo personale. Esempio: “ Devi scegliere quella fede religiosa !!!” L’imposizione viola questo obbligo. Esempio: “Il coniuge dopo anni si ammala. Il non aiutare la persona in un momento difficile (non solo economicamente, ma anche moralmente)” comporta una violazione
L’assistenza morale, significa NON COARTARE le manifestazioni libere di pensiero della controparte, tuttavia queste stesse manifestazioni possono portare a una cessazione della comunione materiale e spirituale, quindi a divorziare. Esempio: “Ho sposato mia moglie perché abbiamo la stessa fede. Un giorno dice di credere a un’altra cosa e inizia a aderire ad una setta. Cosa si deve fare? Non posso impedirglielo, tuttavia nel peggiore dei casi si ha il divorzio.” A. OBBLIGO RECIPROCO DI COLLABORAZIONE NELL’INTERESSE DELLA FAMIGLIA. I coniugi sono tenuti, ciascuno in relazioni alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire/collaborare ( prendere scelte insieme ) ai bisogni della famiglia (art. 143, 2° co.); principalmente all’interesse dei figli. B. OBBLIGO DI COABITAZIONE (sospeso in presenza di circostanze che non rendono tollerabile la coabitazione e in presenza di ricorso per separazione, divorzio, nullificazione del matrimonio): Logicamente questo obbligo viene sospeso, quando vi sono validi motivi, cause impossibilitanti o quando non sussistono più le condizioni per vivere insieme in maniera sicura. Esempio: “La violenza domestica, determina una situazione di non sicurezza ” 1.06. Durante la pendenza (attesa del responso) del giudizio di divorzio, nullità e separazione le persone , dietro autorizzazione del giudice possono già abitare separatamente. LE SCELTE LIBERE DEI CONIUGI NON DEVONO LEDERE L’INTERESSE MORALE E MATERIALE DEI FIGLI.
OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI FIGLI Si parta da un presupposto, secondo l’art 147 c.c.: I coniugi hanno l’obbligo di istruire, educare e mantenere ed assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli. (art. 147 c.c.; vedi anche l’art. 315-bis c.c.), secondo le proprie sostanze e le loro capacità di lavoro professionale e casalingo (art. 148 c.c.). In questo articolo, da rilevanza anche al lavoro casalingo, e non solo a quello professionale. Guardando l’articolo 315 bis questa articolo non parla delle persone sposate, ma dei genitori in generale – che non sempre sono sposati La finalità del matrimonio celebrato in chiesa è la procreazione mentre per quello in comune non inficia sul matrimonio RESPONSABILITÀ GENITORIALE (POTESTÀ DEI GENITORI) La responsabilità genitoriale è da intendersi in due modi: − Responsabilità intesa come rappresentanza dal punto di vista patrimoniale dei minorenni ( guarda prima parte del corso ), questo perché gli atti giuridici negoziali hanno valore solo raggiunta la maggiore età. − Con responsabilità si intende anche il potere educativo , ovvero il potere di seguire, istruire, educare e assistere il figlio La responsabilità genitoriale spetta a: Art. 316, 1° co., c.c.: “ entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale ” Qualora la coppia non fosse sposata la responsabilità genitoriale è regolata secondo: Art. 316, 5° co., c.c.: “ il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori dal matrimonio, è fatto dai genitori (entrambi), l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi. ” Tuttavia , come è possibile conciliare la presenza di una specifica norma che permette alla madre di mantenere l’anonimato e gli obblighi che i genitori hanno verso i figli? SOLUZIONE: Questo perché la madre potrebbe aver concepito in una situazione particolare, come per esempio di difficoltà o violenza.
Qualora la madre fosse costretta a riconoscere il figlio come proprio, si pensa questa potrebbe interrompere la gravidanza per vari motivi ( vergogna ). Invece, in questo modo, il figlio verrebbe comunque alla luce, e si inizierebbero le procedure di adozione.
Questa è esercitata dall’altro (art. 317 c.c.). Esempio: Malattia, Lontananza.
Il giudice può ordinare la sua decadenza dalla responsabilità, e può ordinare anche l’allontanamento dei figli dalla residenza familiare (art. 330 c.c.). Nel DIRITTO DI FAMIGLIA i provvedimenti del giudice sono sempre revocabili, quindi c’è la possibilità in astratto, di reintegra nella responsabilità genitoriale (art.332 c.c.), quando dimostri di avere le capacità di svolgere le mansioni genitoriali.
In caso di disaccordo, devono mettersi d’accordo tenendo sempre presente l’interesse dei figli. Ci si può rivolgere al giudice (art. 316 c.c.), il quale: A) Sente il minorenne, se ha compiuto 12 anni, e anche età minore (se capace di discernimento) B) Il giudice suggerisce una soluzione C) Se il contrasto permane, il giudice indica il genitore più idoneo a curare l’interesse del figlio. Questa norma ha ricevuto una nuova formulazione, in quanto in passato il Codice civile indicava nel padre la figura più idonea a decidere per il figlio. Esempio: quando si parlava di diritto alla salute e alla vita in relazione ad una operazione ( prima parte del corso )