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Diritto privato Mod. A primo anno, Dispense di Diritto Privato

Appunti lezioni, integrate con manuale

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 19/01/2023

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Martorana Sara
Prof. Iorio Giovanni
Dispensa MOD. A
ISTITUZIONI DI DIRITTO
PRIVATO
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Martorana Sara Prof. Iorio Giovanni Dispensa MOD. A

ISTITUZIONI DI DIRITTO

PRIVATO

LA DEFINIZIONE DI DIRITTO E L’ORDINAMENTO GIURIDICO

Il diritto è un mezzo di regolazione sociale ed è l’insieme delle regole (norme giuridiche) per la soluzione dei conflitti che insorgono o possono insorgere fra gli uomini. Esso, dunque, stabilisce quale interesse, in un determinato contesto, debba prevalere e sia degno di protezione e quale interesse, invece, debba soccombere. In ogni società gli individui presentano interessi anche contrastanti tra loro. La funzione del diritto è proprio quella di dirimere le controversie fra gli uomini, tra stati e tra enti pubblici, impedendo che affermino, senza regole e con l’uso della forza, i propri interessi. Perché il diritto si interessa a risolvere le controversie tra i cittadini? Il diritto quando interviene per regolare dei rapporti vuole raggiungere degli obiettivi, considerati importanti nella nostra società, che prescindono dai rapporti singoli che le persone hanno in quel momento. Affinché il diritto riesca ad assolvere a questa funzione occorre uno strumento con lo scopo di orientare i comportamenti delle persone e realizzare quindi degli interessi di fondo: LA NORMA GIURIDICA. La norma giuridica è l’unità elementare del nostro ordinamento giuridico (definito anche diritto soggettivo ). Ciascuna di esse riesce ad assolvere, anche se parzialmente, la funzione globale del diritto. Il legislatore tendenzialmente traduce in leggi i bisogni e gli interessi avvertiti nella collettività. Inoltre, la protezione di un interesse è affidata spesso non ad una singola norma ma ad una serie di norme collegate fra loro. Talvolta il collegamento risulta più stretto in quanto alcune norme giuridiche concorrono a disciplinare una stessa materia e infine, la lesione di un interesse tutelato dal diritto fa nascere l’esigenza di applicare altre norme con cui si reagisce alla lesione stessa. Chi pone le norme giuridiche? LO STATO L’autorità dello Stato si afferma circa nel 1600. Prima infatti a creare una norma era il Re o chi aveva un potere accresciuto nel tempo. Quindi il concetto di Stato è storicamente recente. Tuttavia non è il solo a poter creare delle norme, esistono altri centri di potere tra cui l’iniziativa popolare, le regioni ecc. Accanto alle regole del diritto che compongono l’ordinamento giuridico, esistono altre regole che presiedono la convivenza umana: quelle della morale, del costume sociale, della religione. Le regole della morale sono basate sulla distinzione tra il bene e il male; quelle del costume sulla distinzione fra ciò che è corretto e ciò che è scorretto; quelle della religione si richiamano ad una fonte sovrannaturale. Talvolta i vari sistemi di regole coincidono con il contenuto del diritto. Altre volte però non c’è identità. Al di là delle possibili sovrapposizioni, esiste un preciso elemento che consente di distinguere le regole del diritto dagli altri sistemi: il carattere coercitivo del diritto. Alle regole della morale, del costume, della religione si obbedisce in virtù di un’interna adesione ai valori espressi dalle stesse regole, e non in virtù di una costrizione esterna. Quindi le norme non giuridiche si distinguono dalle norme giuridiche per due aspetti: il tipo di sanzione e l’apparato professionale incaricato di garantire l’osservanza delle sanzioni.

  1. Norma – regola → detta anche norma primaria, prevede una regola, che di solito è una regola di condotta, rivolta ai consociati al fine di orientarne il comportamento nel senso desiderato.
  2. Norma – sanzione →detta anche norma secondaria , prescrive la conseguenza che discende dalla violazione di una regola di condotta. È caratterizzata dall’uso coattivo della forza che interviene quando spontaneamente non si aderisce a quello che prevede la norma – sanzione. Essa ha diverse funzioni: satisfattiva (serve per eliminare la lesione dell’interesse causata e ripristinare l’interesse tutelato dalla legge primaria); riparatoria/compensativa (quando non si può ripristinare l’interesse leso la sanzione obbliga a pagare una somma di denaro che costituisce un surrogato di valore economico equivalente alla perdita subita); punitiva (a seguito della violazione di una regola di condotta, che impone un determinato comportamento giacché sarebbe riprovevole un comportamento diverso); preventiva ( la presenza della sanzione fa in modo che una persona si astenga dal commettere una violazione).
  3. Norma – apparato → norme che prescrivono come gli apparati dello stato devono funzionare.
  4. Norme che prevedono conseguenze giuridiche al verificarsi di determinati accadimenti DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO
  • Norme del diritto privato → si basano su due principi fondamentali: l’autonomia delle parti e della parità fra di esse.
  • Norme del diritto pubblico → si basano sui principi di disparità delle parti e la soggezione di qualcuno a qualcun altro. Diritto pubblico: complesso delle norme che attribuiscono all’ente pubblico, incaricato di soddisfare interessi generali, dei poteri che gli consentono di incidere sulle posizioni delle persone anche senza e contro la volontà di queste. Inoltre, comprende le norme che regolano l’organizzazione e il funzionamento delle autorità e degli apparati pubblici, nonché i rapporti intercorrenti tra loro. Esso si divide in:
  • Diritto costituzionale;
  • Diritto amministrativo;
  • Diritto processuale;
  • Diritto penale;
  • Diritto finanziario;
  • Diritto internazionale pubblico. Diritto privato: facendo riferimento al principio di sussidiarietà la realizzazione delle finalità di interesse sociale è preferibile assecondare, in prima battuta, l’iniziativa privata di persone fisiche e gruppi organizzati. Si farà ricorso in seconda battuta agli interventi del diritto pubblico, allorché quei fini sociali non possano essere raggiunti con altrettanta efficacia attraverso gli strumenti del diritto privato. Esso quindi può essere definito anche diritto comune, in quanto riguarda sia le persone private sia gli enti pubblici. Si applica a tutti i rapporti e situazioni tranne nei casi in cui le norme di diritto pubblico stabiliscono diversamente. Esso di divide in:
  • Diritto civile;
  • Diritto commerciale;
  • Diritto industriale;
  • Diritto del lavoro;
  • Diritto alla navigazione.

LE FONTI DEL DIRITTO

Le fonti del diritto si definiscono come quegli atti o fatti che, in un determinato ordinamento giuridico, sono capaci di creare norme giuridiche. Si parla di:

  • Fonti di produzione → atti o fatti capaci di creare o produrre norme giuridiche;
  • Fonti di cognizione → documenti da cui si ricava la conoscenza delle norme giuridiche. Il nostro ordinamento è caratterizzato dalla pluralità delle fonti di produzione, cioè le norme giuridiche possono essere prodotte da autorità diverse. Nel nostro ordinamento vi è una norma che si occupa di elencare le fonti del diritto: l’art. 1 delle “disposizioni sulla legge in generale”, che precedono il codice civile. Tuttavia dopo l’entrata in vigore del Codice civile nel 1942 sono accaduti una serie di eventi che hanno sconvolto il sistema delle fonti del diritto: entrata in vigore della Costituzione, l’istituzione delle Comunità europea, l’autonomia legislativa delle regioni. Quindi non vi è una norma che contenga l’attuale elenco delle fonti del diritto, ma possiamo comunque ricavarlo:
  • Costituzione;
  • Leggi costituzionali e di revisione costituzionale.
  • Leggi atti equiparati alla legge parlamentare;
  • Altre fonti primarie (leggi regionali e regolamenti dell’Unione Europea);
  • Regolamenti interni;
  • Usi e consuetudini. Uno degli aspetti più problematici è quello del coordinamento tra di esse. Per questo esistono tre diversi principi capaci di risolvere questo problema:
  1. Principio gerarchico → le fonti non si pongono tutte sullo stesso piano. Le fonti poste su un grado inferiore non possono immettere nell’ordinamento norma giuridiche diverse o contrastanti con quelle immesse dalle fonti superiori, né tantomeno possono abrogarle. Diversamente, le fonti di grado superiore possono modificare o abrogare le fonti di grado inferiore.
  2. Principio cronologico → esso serve a risolvere i possibili contrasti tra le norme giuridiche emanate in tempi diversi, dalla stessa fonte di produzioni o da fonti diverse. Il principio vuole che ove più norme giuridiche create in momenti distinti disciplinino in maniera diversa la medesima fattispecie, prevale la norma create più recentemente, che abroga quella precedente.
  3. Principio di competenza → esso ha a funzione di delimitare il raggio d’azione delle fonti di produzione, in base alle materie da disciplinare. LA COSTITUZIONE E LA CORTE COSTITUZIONALE La Costituzione della Repubblica italiana fu approvata dall’Assemblea Costituente nel 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana ed è entrata in vigore il 1° Gennaio del 1948. Le norme della costituzione dettano i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico, regolano la struttura dello Stato ed i rapporti fra quest’ultimo e i cittadini. Sono disciplinati e ripartiti i rapporti tra i diversi poteri e stabilite le norme principali che regolano la vita degli organi e enti di maggiore rilevanza per lo Stato.

cancellare o modificare una norma del codice civile occorre una legge. Alcuni di essi sono stati emanati prima della costituzione e sono: o codice civile 1942 o procedura civile o codice penale o codice della navigazione si affermano a partire dalla fine del 1700, quando era presente la sovranità ovvero il particolarismo giuridico (il principe o il re emanavano diverse norme). LE FONTI COMUNITARIE Quando si parla di fonti comunitarie si fa riferimento a quegli atti normativi emanati dagli organi dell’Unione Europea (UE), che hanno efficacia vincolante all’interno dello Stato italiano, in virtù del fatto che lo stesso è membro dell’UE. L’art. 11 della Cost. prevede che l’Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Gli organi principali dell’Ue sono: il parlamento europeo, il consiglio, la commissione, la corte di giustizia e la corte dei conti. I principali atti normativi dell’UE sono:

  • I regolamenti europei → sono atti normativi esterni che vincolano direttamente gli Stati membri e tutti i cittadini e i soggetti dell’ordinamento;
  • Le direttive europee → esse sono direttamente vincolanti per gli stati membri, che devono recepire il loro contenuto in fonti normative interne. Se uno stato membro non attua le direttive europee nei tempri previsti è presente una sanzione economica. Cosa succede se un regolamento europee disciplini una materia difforme da quella prevista da una legge nazionale? Secondo l’art. 117 le leggi statali devono essere rispettose alla legge europea, e quest’ultima prevale. Tuttavia le fonti normative esterne incontrano un “contro-limite” rappresentato dai diritti inviolabili della persona umana e dai principi fondamentali del nostro ordinamento, che non possono subire alcuna compressione. ALTRE FONTI INTERNE: STATUTI E LEGGI REGIONALI Gli statuti e le leggi regionali sono da considerare fonti primarie interne. Esistono nel nostro ordinamento:
  • Regioni a statuto speciale → a causa della loro collocazione geografica e dalle lore particolari condizioni storico-culturali. Esse sono il Friuli-Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta. Lo statuto in queste regioni è adottato tramite legge costituzionale e godono di una maggiore autonomia legislativa.
  • Regioni a statuto ordinario → hanno un potere legislativo più ristretto a quelle a statuto speciale, anche se modificato a seguito della riforma dell’art. 117 Cost.

Art. 117 Cost → esso prevede una maggiore potestà legislativa delle regioni. Cioè:

  • Una competenza generale → delle leggi regionali in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dell Stato.
  • Una competenza esclusiva → della legge ordinaria dello Stato nelle materie espressamente indicate: per esempio la politica estera, l’immigrazione, la moneta, l’ordinamento civile e penale ecc.
  • Una competenza concorrente → ripartita in alcune materie fra legislazione statale e legislazione regionale. In questo caso lo Stato detta i principi generali che valgono per tutte le regioni, dopodiché ogni regione è chiamata ad intervenire con proprie leggi adottando la legge dello stato alle esigenze della regione: tutela della salute, l’ordinamento sportivo, il commercio ecc. FONTI SECONDARIE

Regolamenti (art. 4 c.c.) → sono fonti che per il principio gerarchico non possono contrastare con tutte le

fonti primarie. Possono essere adottati dal Governo ( regolamenti governativi ), dagli enti territoriali e non territoriali ( regolamenti non governativi ) o altri enti ancora in base a disposizioni di legge (autorità indipendenti: autorità garante per l’energia elettrica ed il gas). Per certe materie esiste la riserva di legge assoluta o relativa; assoluta ovvero che interviene esclusivamente la legge del Parlamento, art.13: nessuno può essere sottoposto a persecuzione, ispezione e reclusione se non per motivi giudiziari previsti dalla legge, mentre relativa significa che interviene la legge del Parlamento per aspetti generali che vengono poi approfonditi dai regolamenti. Esistono diversi tipi di regolamenti. o Regolamenti indipendenti – > disciplinano una materia non regolata dalla legge, né riservata alla stessa. o Regolamenti con riserva di legge --> riserva di legge assoluta: cioè il regolamento non può disciplinare una materia rimessa alla competenza di una fonte gerarchicamente superiore. Riserva di legge relativa: la legge disciplina una materia soltanto nei suoi aspetti generali, fissando principi e criteri direttivi, che poi saranno specificati dai regolamenti. o Regolamenti esecutivi --> si limita semplicemente a dare attuazione pratica a quanto disposto dalla legge. o Regolamenti integrativi --> è autorizzato dalla legge ad integrare e completare la disciplina prevista dalla fonte sovraordinata.

  • Consuetudini e usi → si definiscono come un comportamento costante e generalizzato dei consociati, che tengono quel determinato comportamento con la convinzione di esservi obbligati da norme già esistenti nel nostro ordinamento. Elemento oggettivo: comportamento costante e generalizzato dei consociati. Elemento soggettivo: convinzione che quel comportamento sia obbligatorio. L’art 8 del c.c. definisce i vari tipi di consuetudini: o Consuetudine contro legem: non può essere contraria e non può derogare ad una legge. o Consuetudine secundum legem: può operare nei limiti stabiliti dalla stessa fonte primaria. o Consuetudine praeter legem: in mancanza di un atto normativo scritto può operare la consuetudine. Quindi le consuetudini e gli usi sono fonti non scritte le quali nascono nel contesto sociale. La fonte di cognizione delle consuetudini quindi è rappresentata per lo più dalle “ raccolte di usi ” curate dagli enti o organi autorizzati a tale raccolta.

PERDITA DI EFFICACIA DELLA NORMA

  • Decorso del tempo → la legge stessa indica che l’efficacia sarà per un determinato periodo.
  • Annullamento → annullata dalla Corte Costituzionale
  • Abrogazione → può essere di due tipi: o Espressa : quando una legge dichiara espressamente abrogata una precedente legge o alcuni dei suoi articoli. o Tacita: quando la stessa fattispecie è regolata in maniera totalmente diversa da una legge sopravvenuta senza che essa dichiari la cancellazione o Referendum abrogativo : previsto dall’art. 75 della Cost. è uno strumento costituzionale dell’abrogazione espressa che può essere richiesto da cinque consigli regionali o da cinquecento mila elettori. La desuetudine non può comportare l’abrogazione della norma: il non rispetto continuo e generalizzato della norma non porta alla sua abrogazione. L’EFFICACIA DELLE NORME NELLO SPAZIO Per il diritto penale vale il principio secondo cui lo stesso di applica a tutto coloro, cittadini e stranieri, che si trovano sul territorio nazionale. Per il diritto privato, invece, non è così. Quale diritto viene applicato quando si verifica una fattispecie che presenta elementi di collegamento con altri Stati. Si può creare dunque un potenziale conflitto di leggi, che è risolto dalle norme del diritto internazionale privato: un sistema di regole che permette di individuare quale tra i diversi diritti degli Stati coinvolti il giudice debba applicare alla fattispecie concreta. È possibile dunque che il giudice italiano applichi una norma straniera e non quella italiana. Esiste, però, un limite all’applicabilità della norma straniera : il limite dell’ordine pubblico. Esso prevede che la legge straniera non può essere applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico. Come per esempio i principi così essenziali per la nostra civiltà, da far considerare intollerabile qualsiasi violazione. INTERPRETAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE L’interpretazione di una norma giuridica indica l’attività diretta a stabilire il significato delle disposizioni, ossia del testo di un atto normativo. L’interpretazione quindi precede l’applicazione della norma giuridica, la quale permette di ricondurre una fattispecie concreta nell’ambito di una fattispecie astratta. L’art. 12 disp. Prel. C.c. prevede che l’interprete deve attribuire alle norme il senso indicato “dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e della intenzione del legislatore.” In questa disposizione possiamo trovare quindi due criteri interpretativi:
  1. Interpretazione letterale → la norma va interpretata secondo il comune significato che le parole e le frasi del testo hanno nella lingua italiana.
  2. Interpretazione teleologica →rivolta ad accertare l’intenzione del legislatore, ossia la finalità che si è voluta perseguire attraverso una determinata norma (riferimento ai lavori preparatori, cioè le redazioni delle commissioni dei legislatori).

Attraverso questi due criteri si ottengono diversi tipi di risultati:

  • Interpretazione dichiarativa → quando i risultati dell’interpretazione letterale coincidono con quelli dell’interpretazione logico-sistematica.
  • Interpretazione estensiva → quando il significato di una parola viene esteso al fine di comprendere fenomeni “simili” a quelli risultanti dal contenuto letterale della norma stessa.
  • Interpretazione restrittiva → quando si esclude quanto non vi appare espressamente compreso o si esclude quell’interpretazione che conduce ad una norma “assurda”. Si deve aggiungere che l’utilizzo dell’interpretazione teleologica può portare ad attribuire alla norma un significato non corrispondente alla lettera del testo. ANALOGIA Può succedere che una determinata fattispecie concreta, su cui vi sia una controversia, non sia riconducibile ad alcuna fattispecie astratta. Entra in gioco, allora, l’analogia. L’art. 12 2° co., disp. Prel. C.c. prevede che se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. Essa non può essere applicata però alle leggi penali e alle leggi che fanno eccezione a regole generali. Infine, quando una controversia non possa essere decisa con una precisa disposizione e non risulta applicabile una norma per analogia, quindi se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento dello Stato. Principi che si ricavano da complessi di norme che si ispirano a qualche obiettivo comune, pur senza enunciarlo. Per esempio, dalle norme sui rapporti contrattuali fra inquilini e locatori, tra consumatori e imprese, può ricavarsi il principio della tutela del contraente più debole. LE SITUAZIONI GIURIDICHE La funzione del diritto è quella di regolare la convivenza fra gli uomini. Affinché ciò avvenga è necessario che alcuni interessi siano considerati preminenti rispetto ad altri e siano tutelati contro le possibili aggressioni perpetrare dai consociati. L’interesse di un soggetto è strettamente correlato alla situazione della persona o delle persone che devono cooperare per la realizzazione di tale interesse, o che comunque debbono astenersi dal tenere comportamenti che ledano quell’interesse considerato meritevole di protezione. La posizione giuridicamente rilevante di un soggetto nei confronti di un altro soggetto viene definita situazione giuridica soggettiva. Essa può essere di due tipi:

1. Situazione giuridica attiva → situazione che indica la prevalenza dell’interesse del titolare, rispetto

all’interesse di altri soggetti. Si dividono in: a. Diritto soggettivo; b. Potestà; c. Facoltà; d. Aspettativa; e. Interesse legittimo.

LA FACOLTÀ

È la possibilità, riconosciuta al titolare di un diritto, di tenere un determinato comportamento, che è compreso nel contenuto del diritto, ma non lo esaurisce. Essa è intesa come comportamento il cui compimento non determina una modifica della preesistente situazione giuridica. L’ASPETTATIVA Indica la posizione di chi non è ancora titolare di una determinata situazione giuridica attiva, ma è in attesa di diventare titolare se si verificherà un determinato evento. Distinguiamo due tipi di aspettativa:

  • Aspettativa di diritto → quando l’ordinamento tutela la posizione di attesa, consentendo alla persona in aspettativa di compiere atti conservativi sul diritto di cui in futuro potrà essere titolare.
  • Aspettativa di fatto → quando questa posizione di attesa non viene tutelata in alcun modo dal diritto. L’INTERESSE LEGITTIMO È la pretesa del privato alla regolare azione con cui la P.A incide sui suoi interessi; ovvero la pretesa del privato all’annullamento degli atti della P.A, lesivi dei suoi interessi, quando questi siano illegittimi. Il privato può impugnare il provvedimento di espropriazione e, si ritiene oggi, chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’esercizio illegittimo del potere. Gli interessi collettivi → situazioni giuridiche attive caratterizzate da un interesse riguardante determinate categorie sociali e professionali operanti nella società. Es: i consumatori Gli interessi diffusi → situazioni giuridiche attive caratterizzate da un interesse riferibile genericamente a tutti i membri della collettività. Ese: ambiente e paesaggio. IL DOVERE È una situazione giuridica passiva che impedisce di tenere comportamenti capaci di ledere l’altrui diritto, ed in particolare quel diritto soggettivo che si chiama diritto soggettivo assoluto. Ha carattere generale , cioè che tutti nella loro vita hanno doveri che devono rispettare. Ha carattere negativo , nel senso che il soggetto si astiene nel compiere un determinato comportamento e non deve ledere un diritto soggettivo altrui. L’OBBLIGAZIONE O L’OBBLIGO Obbligazione → Si tratta di un vincolo imposto ad un soggetto che è tenuto ad un determinato comportamento a favore di un altro soggetto. Situazione cui corrisponde dal lato attivo un diritto di credito. Obbligo →situazione giuridica passiva correlata ai diritti di famiglia. Consiste in un vincolo imposto ad un soggetto, un familiare, che è tenuto ad un determinato comportamento a favore di un altro familiare.

LA SOGGEZIONE

È una situazione giuridica passiva cui corrisponde, dal lato attivo, il diritto potestativo. Essa grava su chi si trova esposto al diritto potestativo altrui e perciò subisce, come conseguenza dell’esercizio dell’altrui diritto, la creazione, la modificazione o annullamento di una propria situazione giuridica. La responsabilità → È la situazione di chi, avendo commesso un illecito oppure a causa della posizione che si occupa, è esposto a subire una sanzione. LA POTESTÀ Situazione giuridica soggettiva sia attiva che passiva. È il potere di un soggetto di agire per soddisfare non un proprio interessa ma un interesse altrui. Quindi il titolare non può scegliere se esercitare o meno i poteri attribuitigli, né può rinunciare agli stessi. E le scelte del titolare sono soggette a controlli esterni, la potestà infatti può anche essere tolta se viene utilizzata in maniera sbagliata. L’ONERE Situazione giuridica di chi è tenuto ad un determinato comportamento se vuole avere la possibilità di utilizzare qualche sua situazione giuridica attiva. Il soggetto è libero di tenere o meno il comportamento. RAPPORTO GIURIDICO Lo status si definisce come un complesso di situazioni giuridiche che spettano ad un soggetto in virtù di una sua qualità o della sua collocazione sociale. Viene in considerazione in particolare lo status di cittadino, la cittadinanza. Essa può essere acquistata per vincolo di sangue, ossia per nascita da padre o madre cittadini italiani (iuris sanguinis). Può essere acquistata per nascita nel territorio della repubblica italiana (iure soli) , per matrimonio se dopo di esso si risiede per almeno due anni nel territorio italiano oppure per concessione : il cittadino di uno Stato dell’UE che risiede legalmente in Italia da almeno quattro anni o lo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio italiano. Si discute di rapporto giuridico per indicare la relazione tra il titolare di una situazione giuridica attiva ed il titolare di una situazione giuridica passiva. I soggetti attivi e passivi si dicono parti. Si definiscono terzi coloro che non sono parte del rapporto giuridico. Il rapporto si definisce:

  1. Semplice → quando ad una situazione soggettiva attiva ne corrisponde una passiva;
  2. Complesso → quando ciascuna parte è titolare sia di una situazione giuridica passiva sia di una attiva;
  3. Bilaterale → quando in esso vi sono due parti;
  4. Plurilaterale → quando in esso vi sono più di due parti. L’oggetto del rapporto giuridico è il bene su cui il soggetto, nel suo interesse, esercita i poteri propri della situazione giuridica di cui è titolare. Esso è diverso a seconda delle situazioni. Nei rapporti giuridici in cui vi è da un lato un diritto assoluto e dall’altra un dovere, l’oggetto è costituito da un bene materiale o immateriale. Nei rapporti giuridici in cui è presente un diritto relativo l’oggetto sarà costituito da una prestazione o da un comportamento a contenuto prevalentemente personale.

Atto Collettivo: atto in cui la volontà di più persone è espresso secondo il sistema della formazione di una unità in seno ai votanti, ma le singole manifestazioni sono separate, non imputate ad un’entità. (es. deliberazione assembleare dei condomini) Atto complesso : le diverse dichiarazioni di volontà si fondono in un’unica volontà che può essere quella di un soggetto considerato meritevole di tutela. (es. inabilitazione., in cui il curatore integra la sua volontà con quella dell’incapace) Atti formali: atto in cui la legge determina le modalità di manifestazione della volontà, in cui se non vengono rispettate l’atto è nullo (es. trasferimento di proprietà di un immobile) Atti non formali : atti in cui la legge non determina la modalità di manifestazione della volontà, che le parti sono libere di scegliere Atti patrimoniali: situazioni giuridiche di tipo economico, ad esempio contratto, promessa di pagamento, rinuncia del debito Atti non patrimoniali : atti di tipo non economico, ad esempio il matrimonio Oneroso: che determina un immediato vantaggio patrimoniale corrispondente ad una perdita subita, che giustifica l’atto (es compravendita) Gratuito: atto in cui viene a mancare il suddetto vantaggio patrimoniale (es. comodato) Atti mortis causa : atti che regolano vicende successorie, dopo la morte del soggetto (es. testamento) Atti inter vivos : essi sono atti giuridici non negoziali, è presente la volontà dell’atto, ma manca la volontà degli effetti giuridici Atti giuridici non negoziali → Mentre i negozi giuridici negoziali costituiscono lo strumento dei privati per autoregolamentare i propri interessi, quelli non negoziali si sostanziano per un comportamento per cui derivano, secondo l’ordinamento interessi fissi. In quest’ultimi infatti esiste la volontà dell’atto ma non esiste la volontà degli effetti, inoltre, non possono essere inseriti gli elementi accidentali poiché elementi che riguardano il regolamento del proprio interesse, e quindi presenti negli atti giuridici negoziali. Gli atti giuridici non negoziali si suddividono in: Illeciti : atti emulativi (atti del proprietario che non hanno altro scopo che quello di recare molestia ad altri), qualunque fatto colposo o doloso che cagiona un danno ingiusto altrui o illecito contrattuale (inadempimento di obbligazioni da parte del debitore) Leciti: possono essere facoltativi o dovuti (atti che il soggetto è tenuto a compiere in base alla legge). Essi sono: le operazioni, ovvero atti giuridici materiali (es. occupazione), dichiarazione di scienza, in cui il soggetto dichiara di essere a conoscenza di qualcosa (es. confessione), le notificazioni, ovvero comunicazioni riguardo ad un atto, fatto e circostanza (es. comunicazione cessione del credito al debitore ceduto), dichiarazione di volontà, in cui gli effetti solo collegati alla volontà dell’atto, atti con significato legale tipico (es. conclusione di un contratto con un rappresentante senza poteri) Non esiste una disciplina generale per gli atti giuridici non negoziali, dunque si pone il problema della normativa da applicare, tenendo conto delle regole scientifiche dettate per ciascun tipo di atto giuridico non negoziale o della disciplina degli atti giuridici negoziali, tenendo contro del tipo di negozio giuridico non negoziale che si prende in considerazione.

NASCITA, SVOLGIMENTO, ESTINZIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO

La nascita del rapporto giuridico può avvenire secondo 2 modalità: ⁃ Acquisto a titolo originario →quando si fonda esclusivamente su un fatto dell’acquirente, indipendentemente dalla posizione di un precedente titolare. L’acquisto può fondarsi su usucapione, occupazione di una cosa di nessuno, invenzione di una cosa smarrita e accessione al suolo, ma molto importante è la regola del possesso vale titolo (art.1155) in cui un soggetto al quale sono stati alienati dei beni da parte di un soggetto che non ne era proprietario, il soggetto diventa proprietario di quei beni, se è in buona fede nel momento della consegna. Non solo i diritti reali ma anche i diritti di credito possono essere acquistati a titolo originario (es. la circolazione dei titoli di credito). ⁃ Acquisto a titolo derivativo: → qualora tra il diritto acquistato e quello precedente ci sia una relazione di derivazione. Il precedente titolare del diritto è il dante causa , mentre il nuovo titolare del diritto è l’avente causa. L’acquisto a titolo derivativo può essere :

1. Derivato-traslativo: esiste l’identità tra la situazione giuridica oggetto dell’acquisto e quella sussistente in capo al dante causa. 2. Derivativo-costitutivo: non sussiste questa identità, viene trasferita all’avente causa in una situazione giuridica nuova. Nell’acquisto a titolo derivativo…. - Il diritto dell’acquirente sussiste solo se esiste lo stesso diritto in capo al dante causa e qualora venga meno la titolarità del diritto in capo al dante causa, viene meno anche quello in capo all’avente causa. L’avente causa diventa titolare del diritto nella misura del dante causa (es. se il diritto del dante causa è sottoposto a condizione sospensiva, anche quello dell’avente causa sarà sottoposto alla medesima condizione) - Regola processuale: le sentenze diventate definitive estendono i loro effetti anche agli eredi o alle parti originarie L’acquisto derivativo-traslativo da origine al concetto di SUCCESSIONE → esso non ha a che fare con la morte di una persona, ma sta indicare la nuova posizione giuridica in capo all’avente causa. La successione può essere:

  1. A titolo universale: il successore subentra nella totalità delle situazioni giuridiche atti e passive in capo al dante causa. Esso si può avere in materia societaria o in caso di morte.
  2. A titolo particolare: il successore subentra soltanto in alcune situazioni giuridiche del dante causa, essi possono essere inter vivos, successione per compravendita o donazione o mortis causa, il successore assume il nome di legatario e subentra in alcune situazioni giuridiche del defunto (es. proprietà dell’automobile). SVOLGIMENTO Una volta nato, il rapporto giuridico ha uno suo svolgimento, che è sottoposto alla disciplina prevista dall’ordinamento, che prevede ampi spazi di autonomia privata (es. contratto di compravendita) Il rapporto giuridico, che nasce e ha un suo svolgimento, può accadere che si estingua, facendo venire meno gli effetti del rapporto.

Esempio: sono richieste talvolta competenze professionali come l’avvocato oppure bisogna raggiungere l’età dei 18 anni per poter usufruire di determinati diritti. Nell’ambito delle incapacità speciali si distinguono le incapacità assolute , cioè quando il soggetto non può compiere in assoluto quel dato atto o non può far parte di quel determinato rapporto e le incapacità relative , cioè quando il soggetto non può compiere quel dato atto solo se si trova ad assumere una determinata veste. Il cittadino comunitario ha la libera circolazione, la libertà di soggiorno negli Stati membri e gode degli stessi diricci civili del cittadino nazionale. I cittadini extracomunitari sono titolari di alcune garanzie fondamentali: godono del diritto di asilo, dei diritti fondamentali della persona umana e al cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante è assicurato il godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente. Esse prevedono anche la condizione di reciprocità, in base alla quale un determinato diritto può essere riconosciuto ad uno straniero a condizione che nella stessa fattispecie un cittadino italiano, che si trovi nel Paese straniero in questione, può vedersi attribuito lo stesso diritto. LA POSIZIONE DEL CONCEPITO L’art. 1, 2° co., c.c. → “i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita”. Il concepito è colui che è stato procreato ed è nel ventre materno. Tuttavia al concepito non spetta una capacità giuridica generale e i diritti sono subordinati all’evento della nascita. (al concepito vengono riconosciuti solo alcuni diritti che possono essere esercitati solamente se poi viene a nascere). Rilevanza giuridica del concepito:

  • Nel primo libro del codice civile → è previsto che il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio esso è fatto nell’atto di nascita, oppure con una dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento (art. 254, 1° co., c.c.). il riconoscimento può essere fatto anche dopo il concepimento.
  • Nel secondo libro del codice civile → “sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione” (art. 462, 1° co., c.c.); “possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti” (art. 462, 3° co., c.c.). (il testatore può fare testamento a favore di chi ancora non è stato concepito). Legge n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita. La legge detta una serie di norme a tutela dell’ embrione : non si possono produrre o utilizzare embrioni per fini di ricerca scientifica; non si possono operare sugli embrioni interventi di selezione eugenetica (non si può intervenire sull’embrione per creare l’uomo perfetto) o di manipolazione del patrimonio genetico; non si possono sopprimere embrioni o congelarli. La figura del concepito richiama il tema del “ diritto a nascere sani ” secondo cui il medico si obbliga nei confronti della gestante non solo a prestare alla stessa tutte le cure necessarie al fine di assicurarle un normale decorso della gestazione, ma l’obbligo si estende anche a tutte quelle prestazioni necessarie al feto, al fine di garantirne la nascita ed evitare qualsiasi possibile danno, prevedibile in base alle attuali conoscenze scientifiche.

Tuttavia, il nostro ordinamento non riconosce il diritto a non nascere se non sani. L’interruzione volontaria della gravidanza può essere esercitata nei limiti della l. n. 194/1978 secondo la quale è previsto che la donna entro i primi novanta giorni possa richiedere il certificato di autorizzazione a praticare l’interruzione della gravidanza. Le legge comunque determina in quali circostanze essa può esercitare tale diritto : pericolo per la salute fisica o psichica della donna, alle condizioni economiche, sociali, familiari o in base alla circostanza in cui è avvenuto il concepimento o a previsioni di anomali o malformazioni del concepito. Da ciò si può capire che la sola esistenza di malformazioni nel feto che non incidano sulla salute o sulla vita della donna, non permettono alla gestante di praticare l’aborto. Dunque, il figlio nato non sano non ha la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni nei confronti della madre che non abbia deciso di interrompere volontariamente la gravidanza. Tuttavia si discute di danni da nascita indesiderata quando a causa del mancato rilievo da parte del sanitario dell’esistenza di malformazioni congenite del feto, la gestante per la possibilità di abortire, quindi i familiari potranno domandare il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali. Il diritto di risarcimento spetterebbe anche al figlio il quale potrebbe lamentare la lesione del diritto della salute o del danno sofferto a seguito dell’uccisione della gestazione andando a ledere il diritto al mantenimento e alla relazione con il genitore. Tutti questi frammenti di disciplina e di giurisprudenza fanno riferimento alla capacità giuridica prenatale. LA NASCITA, NOME, COGNOME, MUTAMENTO DEL COGNOME E DEL SESSO La nascita deve essere dichiarata all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui la nascita è avvenuta entro dieci giorni dall’evento o alla direzione sanitaria dell’ospedale entro tre giorni. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei genitori o da chi abbia assistito al parto. L’ufficiale riceve la dichiarazione e provvede alla sua iscrizione nel registro dello stato civile. In ciascun ufficio dello stato civili sono registrati e conservati gli atti riguardanti la cittadinanza, la nascita, il matrimonio, l’unione civile, la morte. Colui che è appena nato è identificato ed iscritto nel registro dello stato civile attraverso il prenome ed il cognome. Il nome è attribuito liberamente da colui che dichiara la nascita. Quanto al cognome ci sono diverse distinzioni. Il figlio nato nell’ambito del matrimonio ha sempre assunto il cognome del padre. Tuttavia, la Corte con una pronuncia del 27.4.2022 ha stabilito che entrambi i genitori devono poter condividere la scelta del cognome. La regola è dunque che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine concordato dai medesimi, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di un accordo resta salvo l’intervento del giudice. Il nato fuori dal matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente il figlio assume il cognome di entrambi i genitori. La persona che sia diventata maggiorenne può ottenere la modifica del prenome e nome o aggiungere un altro cognome al proprio facendo domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta. Tuttavia in nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica. Il sesso della persona è quello risultante dall’atto di nascita: è possibile tuttavia apportare una rettifica al sesso risultante nei registri, qualora sia stato compiuto un errore materiale. Colui che vuole promuovere la