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Tipologia: Dispense
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Martorana Sara Prof. Iorio Giovanni Dispensa MOD. A
Il diritto è un mezzo di regolazione sociale ed è l’insieme delle regole (norme giuridiche) per la soluzione dei conflitti che insorgono o possono insorgere fra gli uomini. Esso, dunque, stabilisce quale interesse, in un determinato contesto, debba prevalere e sia degno di protezione e quale interesse, invece, debba soccombere. In ogni società gli individui presentano interessi anche contrastanti tra loro. La funzione del diritto è proprio quella di dirimere le controversie fra gli uomini, tra stati e tra enti pubblici, impedendo che affermino, senza regole e con l’uso della forza, i propri interessi. Perché il diritto si interessa a risolvere le controversie tra i cittadini? Il diritto quando interviene per regolare dei rapporti vuole raggiungere degli obiettivi, considerati importanti nella nostra società, che prescindono dai rapporti singoli che le persone hanno in quel momento. Affinché il diritto riesca ad assolvere a questa funzione occorre uno strumento con lo scopo di orientare i comportamenti delle persone e realizzare quindi degli interessi di fondo: LA NORMA GIURIDICA. La norma giuridica è l’unità elementare del nostro ordinamento giuridico (definito anche diritto soggettivo ). Ciascuna di esse riesce ad assolvere, anche se parzialmente, la funzione globale del diritto. Il legislatore tendenzialmente traduce in leggi i bisogni e gli interessi avvertiti nella collettività. Inoltre, la protezione di un interesse è affidata spesso non ad una singola norma ma ad una serie di norme collegate fra loro. Talvolta il collegamento risulta più stretto in quanto alcune norme giuridiche concorrono a disciplinare una stessa materia e infine, la lesione di un interesse tutelato dal diritto fa nascere l’esigenza di applicare altre norme con cui si reagisce alla lesione stessa. Chi pone le norme giuridiche? LO STATO L’autorità dello Stato si afferma circa nel 1600. Prima infatti a creare una norma era il Re o chi aveva un potere accresciuto nel tempo. Quindi il concetto di Stato è storicamente recente. Tuttavia non è il solo a poter creare delle norme, esistono altri centri di potere tra cui l’iniziativa popolare, le regioni ecc. Accanto alle regole del diritto che compongono l’ordinamento giuridico, esistono altre regole che presiedono la convivenza umana: quelle della morale, del costume sociale, della religione. Le regole della morale sono basate sulla distinzione tra il bene e il male; quelle del costume sulla distinzione fra ciò che è corretto e ciò che è scorretto; quelle della religione si richiamano ad una fonte sovrannaturale. Talvolta i vari sistemi di regole coincidono con il contenuto del diritto. Altre volte però non c’è identità. Al di là delle possibili sovrapposizioni, esiste un preciso elemento che consente di distinguere le regole del diritto dagli altri sistemi: il carattere coercitivo del diritto. Alle regole della morale, del costume, della religione si obbedisce in virtù di un’interna adesione ai valori espressi dalle stesse regole, e non in virtù di una costrizione esterna. Quindi le norme non giuridiche si distinguono dalle norme giuridiche per due aspetti: il tipo di sanzione e l’apparato professionale incaricato di garantire l’osservanza delle sanzioni.
Le fonti del diritto si definiscono come quegli atti o fatti che, in un determinato ordinamento giuridico, sono capaci di creare norme giuridiche. Si parla di:
cancellare o modificare una norma del codice civile occorre una legge. Alcuni di essi sono stati emanati prima della costituzione e sono: o codice civile 1942 o procedura civile o codice penale o codice della navigazione si affermano a partire dalla fine del 1700, quando era presente la sovranità ovvero il particolarismo giuridico (il principe o il re emanavano diverse norme). LE FONTI COMUNITARIE Quando si parla di fonti comunitarie si fa riferimento a quegli atti normativi emanati dagli organi dell’Unione Europea (UE), che hanno efficacia vincolante all’interno dello Stato italiano, in virtù del fatto che lo stesso è membro dell’UE. L’art. 11 della Cost. prevede che l’Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Gli organi principali dell’Ue sono: il parlamento europeo, il consiglio, la commissione, la corte di giustizia e la corte dei conti. I principali atti normativi dell’UE sono:
Art. 117 Cost → esso prevede una maggiore potestà legislativa delle regioni. Cioè:
fonti primarie. Possono essere adottati dal Governo ( regolamenti governativi ), dagli enti territoriali e non territoriali ( regolamenti non governativi ) o altri enti ancora in base a disposizioni di legge (autorità indipendenti: autorità garante per l’energia elettrica ed il gas). Per certe materie esiste la riserva di legge assoluta o relativa; assoluta ovvero che interviene esclusivamente la legge del Parlamento, art.13: nessuno può essere sottoposto a persecuzione, ispezione e reclusione se non per motivi giudiziari previsti dalla legge, mentre relativa significa che interviene la legge del Parlamento per aspetti generali che vengono poi approfonditi dai regolamenti. Esistono diversi tipi di regolamenti. o Regolamenti indipendenti – > disciplinano una materia non regolata dalla legge, né riservata alla stessa. o Regolamenti con riserva di legge --> riserva di legge assoluta: cioè il regolamento non può disciplinare una materia rimessa alla competenza di una fonte gerarchicamente superiore. Riserva di legge relativa: la legge disciplina una materia soltanto nei suoi aspetti generali, fissando principi e criteri direttivi, che poi saranno specificati dai regolamenti. o Regolamenti esecutivi --> si limita semplicemente a dare attuazione pratica a quanto disposto dalla legge. o Regolamenti integrativi --> è autorizzato dalla legge ad integrare e completare la disciplina prevista dalla fonte sovraordinata.
Attraverso questi due criteri si ottengono diversi tipi di risultati:
all’interesse di altri soggetti. Si dividono in: a. Diritto soggettivo; b. Potestà; c. Facoltà; d. Aspettativa; e. Interesse legittimo.
È la possibilità, riconosciuta al titolare di un diritto, di tenere un determinato comportamento, che è compreso nel contenuto del diritto, ma non lo esaurisce. Essa è intesa come comportamento il cui compimento non determina una modifica della preesistente situazione giuridica. L’ASPETTATIVA Indica la posizione di chi non è ancora titolare di una determinata situazione giuridica attiva, ma è in attesa di diventare titolare se si verificherà un determinato evento. Distinguiamo due tipi di aspettativa:
È una situazione giuridica passiva cui corrisponde, dal lato attivo, il diritto potestativo. Essa grava su chi si trova esposto al diritto potestativo altrui e perciò subisce, come conseguenza dell’esercizio dell’altrui diritto, la creazione, la modificazione o annullamento di una propria situazione giuridica. La responsabilità → È la situazione di chi, avendo commesso un illecito oppure a causa della posizione che si occupa, è esposto a subire una sanzione. LA POTESTÀ Situazione giuridica soggettiva sia attiva che passiva. È il potere di un soggetto di agire per soddisfare non un proprio interessa ma un interesse altrui. Quindi il titolare non può scegliere se esercitare o meno i poteri attribuitigli, né può rinunciare agli stessi. E le scelte del titolare sono soggette a controlli esterni, la potestà infatti può anche essere tolta se viene utilizzata in maniera sbagliata. L’ONERE Situazione giuridica di chi è tenuto ad un determinato comportamento se vuole avere la possibilità di utilizzare qualche sua situazione giuridica attiva. Il soggetto è libero di tenere o meno il comportamento. RAPPORTO GIURIDICO Lo status si definisce come un complesso di situazioni giuridiche che spettano ad un soggetto in virtù di una sua qualità o della sua collocazione sociale. Viene in considerazione in particolare lo status di cittadino, la cittadinanza. Essa può essere acquistata per vincolo di sangue, ossia per nascita da padre o madre cittadini italiani (iuris sanguinis). Può essere acquistata per nascita nel territorio della repubblica italiana (iure soli) , per matrimonio se dopo di esso si risiede per almeno due anni nel territorio italiano oppure per concessione : il cittadino di uno Stato dell’UE che risiede legalmente in Italia da almeno quattro anni o lo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio italiano. Si discute di rapporto giuridico per indicare la relazione tra il titolare di una situazione giuridica attiva ed il titolare di una situazione giuridica passiva. I soggetti attivi e passivi si dicono parti. Si definiscono terzi coloro che non sono parte del rapporto giuridico. Il rapporto si definisce:
Atto Collettivo: atto in cui la volontà di più persone è espresso secondo il sistema della formazione di una unità in seno ai votanti, ma le singole manifestazioni sono separate, non imputate ad un’entità. (es. deliberazione assembleare dei condomini) Atto complesso : le diverse dichiarazioni di volontà si fondono in un’unica volontà che può essere quella di un soggetto considerato meritevole di tutela. (es. inabilitazione., in cui il curatore integra la sua volontà con quella dell’incapace) Atti formali: atto in cui la legge determina le modalità di manifestazione della volontà, in cui se non vengono rispettate l’atto è nullo (es. trasferimento di proprietà di un immobile) Atti non formali : atti in cui la legge non determina la modalità di manifestazione della volontà, che le parti sono libere di scegliere Atti patrimoniali: situazioni giuridiche di tipo economico, ad esempio contratto, promessa di pagamento, rinuncia del debito Atti non patrimoniali : atti di tipo non economico, ad esempio il matrimonio Oneroso: che determina un immediato vantaggio patrimoniale corrispondente ad una perdita subita, che giustifica l’atto (es compravendita) Gratuito: atto in cui viene a mancare il suddetto vantaggio patrimoniale (es. comodato) Atti mortis causa : atti che regolano vicende successorie, dopo la morte del soggetto (es. testamento) Atti inter vivos : essi sono atti giuridici non negoziali, è presente la volontà dell’atto, ma manca la volontà degli effetti giuridici Atti giuridici non negoziali → Mentre i negozi giuridici negoziali costituiscono lo strumento dei privati per autoregolamentare i propri interessi, quelli non negoziali si sostanziano per un comportamento per cui derivano, secondo l’ordinamento interessi fissi. In quest’ultimi infatti esiste la volontà dell’atto ma non esiste la volontà degli effetti, inoltre, non possono essere inseriti gli elementi accidentali poiché elementi che riguardano il regolamento del proprio interesse, e quindi presenti negli atti giuridici negoziali. Gli atti giuridici non negoziali si suddividono in: Illeciti : atti emulativi (atti del proprietario che non hanno altro scopo che quello di recare molestia ad altri), qualunque fatto colposo o doloso che cagiona un danno ingiusto altrui o illecito contrattuale (inadempimento di obbligazioni da parte del debitore) Leciti: possono essere facoltativi o dovuti (atti che il soggetto è tenuto a compiere in base alla legge). Essi sono: le operazioni, ovvero atti giuridici materiali (es. occupazione), dichiarazione di scienza, in cui il soggetto dichiara di essere a conoscenza di qualcosa (es. confessione), le notificazioni, ovvero comunicazioni riguardo ad un atto, fatto e circostanza (es. comunicazione cessione del credito al debitore ceduto), dichiarazione di volontà, in cui gli effetti solo collegati alla volontà dell’atto, atti con significato legale tipico (es. conclusione di un contratto con un rappresentante senza poteri) Non esiste una disciplina generale per gli atti giuridici non negoziali, dunque si pone il problema della normativa da applicare, tenendo conto delle regole scientifiche dettate per ciascun tipo di atto giuridico non negoziale o della disciplina degli atti giuridici negoziali, tenendo contro del tipo di negozio giuridico non negoziale che si prende in considerazione.
La nascita del rapporto giuridico può avvenire secondo 2 modalità: ⁃ Acquisto a titolo originario →quando si fonda esclusivamente su un fatto dell’acquirente, indipendentemente dalla posizione di un precedente titolare. L’acquisto può fondarsi su usucapione, occupazione di una cosa di nessuno, invenzione di una cosa smarrita e accessione al suolo, ma molto importante è la regola del possesso vale titolo (art.1155) in cui un soggetto al quale sono stati alienati dei beni da parte di un soggetto che non ne era proprietario, il soggetto diventa proprietario di quei beni, se è in buona fede nel momento della consegna. Non solo i diritti reali ma anche i diritti di credito possono essere acquistati a titolo originario (es. la circolazione dei titoli di credito). ⁃ Acquisto a titolo derivativo: → qualora tra il diritto acquistato e quello precedente ci sia una relazione di derivazione. Il precedente titolare del diritto è il dante causa , mentre il nuovo titolare del diritto è l’avente causa. L’acquisto a titolo derivativo può essere :
1. Derivato-traslativo: esiste l’identità tra la situazione giuridica oggetto dell’acquisto e quella sussistente in capo al dante causa. 2. Derivativo-costitutivo: non sussiste questa identità, viene trasferita all’avente causa in una situazione giuridica nuova. Nell’acquisto a titolo derivativo…. - Il diritto dell’acquirente sussiste solo se esiste lo stesso diritto in capo al dante causa e qualora venga meno la titolarità del diritto in capo al dante causa, viene meno anche quello in capo all’avente causa. L’avente causa diventa titolare del diritto nella misura del dante causa (es. se il diritto del dante causa è sottoposto a condizione sospensiva, anche quello dell’avente causa sarà sottoposto alla medesima condizione) - Regola processuale: le sentenze diventate definitive estendono i loro effetti anche agli eredi o alle parti originarie L’acquisto derivativo-traslativo da origine al concetto di SUCCESSIONE → esso non ha a che fare con la morte di una persona, ma sta indicare la nuova posizione giuridica in capo all’avente causa. La successione può essere:
Esempio: sono richieste talvolta competenze professionali come l’avvocato oppure bisogna raggiungere l’età dei 18 anni per poter usufruire di determinati diritti. Nell’ambito delle incapacità speciali si distinguono le incapacità assolute , cioè quando il soggetto non può compiere in assoluto quel dato atto o non può far parte di quel determinato rapporto e le incapacità relative , cioè quando il soggetto non può compiere quel dato atto solo se si trova ad assumere una determinata veste. Il cittadino comunitario ha la libera circolazione, la libertà di soggiorno negli Stati membri e gode degli stessi diricci civili del cittadino nazionale. I cittadini extracomunitari sono titolari di alcune garanzie fondamentali: godono del diritto di asilo, dei diritti fondamentali della persona umana e al cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante è assicurato il godimento dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente. Esse prevedono anche la condizione di reciprocità, in base alla quale un determinato diritto può essere riconosciuto ad uno straniero a condizione che nella stessa fattispecie un cittadino italiano, che si trovi nel Paese straniero in questione, può vedersi attribuito lo stesso diritto. LA POSIZIONE DEL CONCEPITO L’art. 1, 2° co., c.c. → “i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita”. Il concepito è colui che è stato procreato ed è nel ventre materno. Tuttavia al concepito non spetta una capacità giuridica generale e i diritti sono subordinati all’evento della nascita. (al concepito vengono riconosciuti solo alcuni diritti che possono essere esercitati solamente se poi viene a nascere). Rilevanza giuridica del concepito:
Tuttavia, il nostro ordinamento non riconosce il diritto a non nascere se non sani. L’interruzione volontaria della gravidanza può essere esercitata nei limiti della l. n. 194/1978 secondo la quale è previsto che la donna entro i primi novanta giorni possa richiedere il certificato di autorizzazione a praticare l’interruzione della gravidanza. Le legge comunque determina in quali circostanze essa può esercitare tale diritto : pericolo per la salute fisica o psichica della donna, alle condizioni economiche, sociali, familiari o in base alla circostanza in cui è avvenuto il concepimento o a previsioni di anomali o malformazioni del concepito. Da ciò si può capire che la sola esistenza di malformazioni nel feto che non incidano sulla salute o sulla vita della donna, non permettono alla gestante di praticare l’aborto. Dunque, il figlio nato non sano non ha la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni nei confronti della madre che non abbia deciso di interrompere volontariamente la gravidanza. Tuttavia si discute di danni da nascita indesiderata quando a causa del mancato rilievo da parte del sanitario dell’esistenza di malformazioni congenite del feto, la gestante per la possibilità di abortire, quindi i familiari potranno domandare il risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali. Il diritto di risarcimento spetterebbe anche al figlio il quale potrebbe lamentare la lesione del diritto della salute o del danno sofferto a seguito dell’uccisione della gestazione andando a ledere il diritto al mantenimento e alla relazione con il genitore. Tutti questi frammenti di disciplina e di giurisprudenza fanno riferimento alla capacità giuridica prenatale. LA NASCITA, NOME, COGNOME, MUTAMENTO DEL COGNOME E DEL SESSO La nascita deve essere dichiarata all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui la nascita è avvenuta entro dieci giorni dall’evento o alla direzione sanitaria dell’ospedale entro tre giorni. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei genitori o da chi abbia assistito al parto. L’ufficiale riceve la dichiarazione e provvede alla sua iscrizione nel registro dello stato civile. In ciascun ufficio dello stato civili sono registrati e conservati gli atti riguardanti la cittadinanza, la nascita, il matrimonio, l’unione civile, la morte. Colui che è appena nato è identificato ed iscritto nel registro dello stato civile attraverso il prenome ed il cognome. Il nome è attribuito liberamente da colui che dichiara la nascita. Quanto al cognome ci sono diverse distinzioni. Il figlio nato nell’ambito del matrimonio ha sempre assunto il cognome del padre. Tuttavia, la Corte con una pronuncia del 27.4.2022 ha stabilito che entrambi i genitori devono poter condividere la scelta del cognome. La regola è dunque che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine concordato dai medesimi, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di un accordo resta salvo l’intervento del giudice. Il nato fuori dal matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente il figlio assume il cognome di entrambi i genitori. La persona che sia diventata maggiorenne può ottenere la modifica del prenome e nome o aggiungere un altro cognome al proprio facendo domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta. Tuttavia in nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica. Il sesso della persona è quello risultante dall’atto di nascita: è possibile tuttavia apportare una rettifica al sesso risultante nei registri, qualora sia stato compiuto un errore materiale. Colui che vuole promuovere la