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Trasformazione Relazione Stato-Chiesa in Italia: Da Potestas Indirecta a Separatismo, Dispense di Diritto

La evoluzione del rapporto tra stato e chiesa in italia, dalla visione di bellarmino di potestas indirecta, alla caduta delle vecchie autonomie locali e feudali, all'ascesa del separatismo e la successiva riconciliazione tra stato e chiesa. Il documento illustra come il concordato del 1801 e il concilio vaticano ii hanno influenzato la disciplina della chiesa in italia, e come le leggi bassanini hanno decentrato l'attività e le funzioni dello stato, influenzando anche il diritto ecclesiastico.

Tipologia: Dispense

2011/2012

Caricato il 16/04/2012

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DISPENSE DI
DIRITTO ESCCLESIATICO
1. Nell’epoca antica , presso i popoli di cui ci è giunta memoria la religione rappresenta un
fatto essenzialmente etnico e spesso si associa al culto degli antenati e comunque essa
viene vista come qualcosa di intimamente connesso alla vita del gruppo sociale e
politico da esserne patrimonio e connotazione insieme.
2. Nell’epoca romana la Chiesa è schiacciata dal potere politico della Roma antica
imperiale e delle divinità professate in quel periodo.
3. Con il Medioevo , dopo la ne dell’Impero romano d’Occidente , a partire dal VII sec.
D.C , la Chiesa acquista una importantissima funzione sul piano extrareligioso ,
conservando parte del patrimonio culturale latino e acquisendo in pratica il monopolio
della stessa lingua latina , che renderà strumento di comunicazione uciale per
eccellenza, monopolio che assumerà valenze anche politiche, dovuto anche a carenze
del potere politico in sé.
4. Il papato dopo il Mille esce dallo stato di profonda decadenza in cui si trovava. Esso
troverà poi la forza , grazie alla riforma “gregoriana” (dal pontece Gregorio VII)nata in
ambito monastico, per liberarsi (tramite la “lotta per le investiture”) dai pesanti
condizionamenti esercitati dal potere politico feudale in occasione della nomina dei
vescovi e dei titolari in genere dei beneci ecclesiastici, lotta conclusasi poi con il
Concordato di Worms del 1122. I fautori dell’Impero si richiamavano invece all’idea
“cesaropapista” della diretta derivazione da Dio del potere imperiale. I sostenitori del
pontece invece sostenevano che il potere fosse stato dato da Dio al pontece e da
questi trasmesso all’imperatore e come aveva conferito questo potere, l’autorità
ecclesiastica poteva anche revocarlo con la “scomunica”.
5. La teoria “curialistica” , espressa tramite i testi del Dictatus Papae e la bolla Unam
Sanctam di Bonifacio VIII (1302) , essa si esprimeva in campo politico attraverso la
teoria della “potestas directa in temporalibus” , cioè della potestà diretta del Papa in
ambito politico sociale , ponendo l’imperatore in posizione d’inferiorità rispetto al
Pontece.
6. I sostenitori dell’Impero nel “De Monarchia” , pongono invece imperatore e papa sullo
stesso piano, con una distinzione equilibrata tra momento religioso e civile.
7. Con l’avvento del “regalismo” e dell’indipendenza delle Chiese nazionali , la Chiesa si
una eciente struttura organizzativa e giuridico-giudiziaria col Decreto di
Graziano e le Decretali di Gregorio IX (sistemazione del diritto canonico e lotta alle
eresie).
8. La Chiesa crea l’importante istituto repressivo dell’Inquisizione , usata contro
le dissidenze ideologico-religiose, grazie alla quale la Chiesa di Roma riuscirà, con
metodi cruenti ed eerati, a salvaguardare il suo controllo dal punto si vista religioso
sull’Europa meridionale e su buona parte di quella centrale.
9. La potente REAZIONE alla Riforma Protestante , che trova la sua espressione più alta nel
Concilio di Trento, raorza la posizione della Chiesa.
10. Si aerma pian piano una versione moderata della “potestas indirecta in
temporalibus” professata dal Cardinal Bellarmino , che vedeva il papa non più
“signore di tutto” in campo politico-sociale ma un papa governatore attraverso i
sovrani cattolici con una soluzione di carattere concordatario che vedeva competenze
miste su alcune questioni tra Stato e Chiesa.
11. Con la Riforma Protestante nisce l’unità religiosa cattolica, e la Santa sede perde
controllo religioso ma anche sociale e politico nei territori riformati.
12. si pone in essere il principio del “cuius regio eius et religio, per cui chi risiedeva in
uno stato doveva essere sottoposto al regime religioso del medesimo.
13. Nelle terre rimaste cattoliche il protestantesimo sarà perseguitato tramite l’Inquisizione.
14. Protagonista del nuovo quadro politico non è più l’Imperatore ma il sovrano territoriale
che darà vita al moderno stato assoluto, che tendendo a controllare anche le Chiese,
andrà ad attuare il sistema del c.d. “regalismo” o giurisdizionalismo.
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DISPENSE DI

DIRITTO ESCCLESIATICO

1. Nell’epoca antica , presso i popoli di cui ci è giunta memoria la religione rappresenta un

fatto essenzialmente etnico e spesso si associa al culto degli antenati e comunque essa viene vista come qualcosa di intimamente connesso alla vita del gruppo sociale e politico da esserne patrimonio e connotazione insieme.

2. Nell’epoca romana la Chiesa è schiacciata dal potere politico della Roma antica

imperiale e delle divinità professate in quel periodo.

3. Con il Medioevo , dopo la fine dell’Impero romano d’Occidente , a partire dal VII sec.

D.C , la Chiesa acquista una importantissima funzione sul piano extrareligioso , conservando parte del patrimonio culturale latino e acquisendo in pratica il monopolio della stessa lingua latina , che renderà strumento di comunicazione ufficiale per eccellenza, monopolio che assumerà valenze anche politiche, dovuto anche a carenze del potere politico in sé.

4. Il papato dopo il Mille esce dallo stato di profonda decadenza in cui si trovava. Esso

troverà poi la forza , grazie alla riforma “gregoriana” (dal pontefice Gregorio VII)nata in ambito monastico, per liberarsi (tramite la “lotta per le investiture ”) dai pesanti condizionamenti esercitati dal potere politico feudale in occasione della nomina dei vescovi e dei titolari in genere dei benefici ecclesiastici, lotta conclusasi poi con il Concordato di Worms del 1122. I fautori dell’Impero si richiamavano invece all’idea “cesaropapista” della diretta derivazione da Dio del potere imperiale. I sostenitori del pontefice invece sostenevano che il potere fosse stato dato da Dio al pontefice e da questi trasmesso all’imperatore e come aveva conferito questo potere, l’autorità ecclesiastica poteva anche revocarlo con la “scomunica”.

5. La teoria “curialistica” , espressa tramite i testi del Dictatus Papae e la bolla Unam

Sanctam di Bonifacio VIII (1302) , essa si esprimeva in campo politico attraverso la teoria della “potestas directa in temporalibus” , cioè della potestà diretta del Papa in ambito politico sociale , ponendo l’imperatore in posizione d’inferiorità rispetto al Pontefice.

6. I sostenitori dell’Impero nel “De Monarchia” , pongono invece imperatore e papa sullo

stesso piano, con una distinzione equilibrata tra momento religioso e civile.

7. Con l’avvento del “regalismo” e dell’indipendenza delle Chiese nazionali , la Chiesa si

dà una efficiente struttura organizzativa e giuridico-giudiziaria col Decreto di Graziano e le Decretali di Gregorio IX (sistemazione del diritto canonico e lotta alle eresie).

8. La Chiesa crea l’importante istituto repressivo dell’Inquisizione , usata contro

le dissidenze ideologico-religiose , grazie alla quale la Chiesa di Roma riuscirà, con metodi cruenti ed efferati, a salvaguardare il suo controllo dal punto si vista religioso sull’Europa meridionale e su buona parte di quella centrale.

9. La potente REAZIONE alla Riforma Protestante , che trova la sua espressione più alta nel

Concilio di Trento, rafforza la posizione della Chiesa.

10. Si afferma pian piano una versione moderata della “potestas indirecta in

temporalibus” professata dal Cardinal Bellarmino , che vedeva il papa non più “signore di tutto” in campo politico-sociale ma un papa governatore attraverso i sovrani cattolici con una soluzione di carattere concordatario che vedeva competenze miste su alcune questioni tra Stato e Chiesa.

11. Con la Riforma Protestante finisce l’unità religiosa cattolica, e la Santa sede perde

controllo religioso ma anche sociale e politico nei territori riformati.

12. si pone in essere il principio del “cuius regio eius et religio ” , per cui chi risiedeva in

uno stato doveva essere sottoposto al regime religioso del medesimo.

13. Nelle terre rimaste cattoliche il protestantesimo sarà perseguitato tramite l’Inquisizione.

14. Protagonista del nuovo quadro politico non è più l’Imperatore ma il sovrano territoriale

che darà vita al moderno stato assoluto, che tendendo a controllare anche le Chiese, andrà ad attuare il sistema del c.d. “regalismo” o giurisdizionalismo.

15. Sul piano intellettuale ci furono poi originali pensatori come Marsilio da Padova con il

suo famoso “Defensor Pacis” che, interpretando la realtà politica e sociale, aveva fortemente ridimensionato il ruolo politico del papato , enfatizzando quello del sovrano.

16. Secondo la concezione regalista detta nel Settecento “giurisdizionalista” al sovrano

spettava tutta una serie di diritti che avevano duplice funzione di:

  • (^) quella di difendere la Chiesa nazionale da pericoli e insidie esterni;
  • quella di evitare ingerenze della Chiesa sullo Stato e le questioni ad esso relative;

17. La filosofica illuministica sulla quale si basava il “regalismo” o giurisdizionalismo

applicata al mondo politico aveva dato vita a un’originale concezione secondo cui il sovrano doveva prendersi cura del benessere e come si diceva allora della felicità dei popoli che a lui erano sottoposti.

18. La Chiesa dunque viene vista come una componente della vita politica e sociale che non

si pone allo stesso livello del sovrano, ma è al medesimo sottoposta.

19. Di fronte a questa visione accentratrice e pianificatrice di Stato cadono a poco a poco le

vecchie autonomie locali e feudali, che si erano conservate fin dal Medioevo ,e cade anche la tradizionale e fortissima autonomia della Chiesa cattolica con tutti i suoi privilegi. Infatti i sovrani giurisdizionalisti cercando di creare una moderna compagine statale aboliscono i più vistosi privilegi di cui la Chiesa dispone (esenzioni fiscali e privilegi giuridici).

20. il sovrano giurisdizionalista rivendica tutta una seria di diritti che gli

permettono di controllare la chiesa e di ingerirsi nella sua vita interna (“iura maiestatica circa sacra”).

21. il sovrano attua diritti a lui spettanti come il placet e l’exequatur con i quali

provvedimenti di veto poteva fermare atti ecclesiastici gravanti sul territorio di sua giurisdizione. Altro strumento era “l’appello per abuso” con il quale un cittadino che si sentiva leso dalla Chiesa poteva chiedere allo stato di punirla (sanzioni detentive).

22. Il sovrano inoltre afferma il suo diritto di correggere in campo ecclesiastico ogni

eventuale abuso, nonché di apportare i necessari cambiamenti tramite lo ius corrigendi o lo ius reformandi.

23. Con la “Rivoluzione francese” (Voltaire-Roussou) del settecento si afferma la visione di

una società politica e civile basta sui grandi principi di libertà,fraternità e uguaglianza.

24. Si afferma la “libertà di coscienza” che contrastava con la tradizione politica

francese , nella quale la Chiesa di Francia era sempre stata fortemente influenzata dal sovrano e dal potere politico.

25. Nasce l’idea di “libertà religiosa” di cui si fa soprattutto paladino Voltaire. Egli

conduce un’aspra battaglia contro la Chiesa cattolica, ritenendola la vera colpevole di ogni oppressione in materia culturale e religiosa. La Chiesa cattolica viene vista da Voltaire e dagli illuministi francesi radicali essenzialmente come Chiesa gerarchica e dai caratteri repressivi.

26. Così nell’ambito della Rivoluzione francese , dopo un’iniziale impostazione filo-

separatista , la situazione evolve verso forme spinte di giurisdizionalismo , per assicurarsi l’appoggio e la lealtà del clero sul piano politico.

27. Gli ecclesiastici si trasformano in una specie di “funzionari pubblici” con la cosiddetta

“Costitution Civile du Clergè” del 1790.

28. il clero giura fedeltà alla nazione , la Chiesa di Francia si spacca , la monarchia

finisce e si istaura su basi rivoluzionarie la Repubblica.

29. Con l’avvento della Rivoluzione repubblicana ( fase c.d. “del terrore”) con Robespierre ,

si tenta di sostituire la religione cristiana con un’altra religione di carattere teistico (razionalistico-massonica).

30. I sacerdoti vengono trasformati in ministri di questo nuovo culto di Stato. Ma l’impresa

non riuscì. Così alla fine del settecento , si torna al “Direttorio” e ad un’idea di società libera e laica che però lascia un margine di libertà sufficientemente ampio alla Chiesa ma con un “separatismo” di fondo.

31. Con l’avvento al potere di Napoleone, all’inizio dell’800, questo separatismo viene a

moderarsi , Napoleone riprende i rapporti con la Chiesa cattolica in una ottica giurisdizionalista.

56. Nello stesso periodo viene emanato in Italia il Codice Civile del Regno d’Italia ispirato al

Code Civil francese, con cui si introducevano in Italia il matrimonio civile obbligatorio, i registri anagrafici e di stato civile, , laicizzando un vasto settore del diritto di famiglia.

57. I Rapporti tra il neonato ma militarmente forte Regno d’Italia e il Papato si inaspriscono.

58. Il 20 settembre del 1870 , L’Italia approfittando della sconfitta di Napoleone III

e della Francia , attacca Lo Stato Pontificio con la breccia di Porta Pia.

59. Il Papa si chiude nei palazzi del Vaticano e si dichiara prigioniero politico del Regno

d’Italia.

60. Si pone allora un problema di convivenza e politico tra Regno d’italia vincitore e Papato

sconfitto e la destra storica italiana , allora al governo, cerca di risolverlo con la legge N° 214 cosiddetta “delle guarentigie pontificie”.

61. La posizione del Papa viene equiparata a quella del Re sul piano penale e

l’assoggettamento della Chiesa , all’interno del territorio italiano, alla giurisdizione statale.

62. il Papa, pur non accettando mai tali leggi formalmente, accetta di fatto la situazione e

incomincia a dedicarsi al governo della Chiesa.

63. Dopo il 1876, con l’avvento al potere della sinistra storica, con la legge Coppino , si

pone fine all’insegnamento della religione nella scuola pubblica.

64. Con il Codice Zanardelli (1889) tutte le religioni vengono parificate sul piano

penale , tutelandosi in modo paritario la libertà di culto.

65. La religione cattolica cessa di fatto di essere religione ufficiale di Stato.

66. La Chiesa reagisce irrigidendo il “non expedit” e alla fine dell’Ottocento è ancora

schierata contro l’Unità d’Italia.

67. Dopo un clima aspro tra Chiesa e Stato , agli inizi del 900’, con il governo di Giovanni

Giolitti , la situazione si distende, anche perché Giolitti si appoggia ai cattolici per le elezioni e così si giungerà al Patto Gentiloni del 1913 con una alleanza tra liberali e cattolici conservatori.

68. Nella prima guerra mondiale , la Santa Sede e neutrale, ma cattolici e non sono uniti

nello sforzo bellico.

69. Alla fine della prima guerra mondiale si manifesta la disponibilità da parte della Santa

Sede, a giungere a una conciliazione.

70. Con l’avvento del fascismo, e la salita al potere di Mussolini , il “duce” prende alcuni

provvedimenti per attirarsi la benevolenza dei cattolici e per poter giungere a una conciliazione.

71. Nel 1929 arriva la riconciliazione tra Stato e Chiesa e la fine della questione romana.

72. Dopo varie traversie politiche tra stato fascista e Chiesa vide finalmente la luce il

Trattato , il Concordato e una convenzione finanziaria.

73. La conciliazione si realizza l’11 febbraio del 1929 , giorno in cui vengono firmati nel

palazzo di San Giovanni in Laterano in Roma , da Benito Mussolini e dal Cardinal Pietro Gasparri i “Patti Lateranensi”.

74. Si da così vita allo Stato della Città del Vaticano e con il concordato si disciplina la

situazione giuridica della Chiesa.

75. la religione cattolica viene dichiarata “religione di Stato”.

76. Col trattato L’Italia ha riconosciuto la sovranità della Santa Sede sullo Stato

Città del Vaticano , definendone i confini. Lo Stato Città del Vaticano è però così piccolo come territorio da non poter ospitare tutti gli organi amministrativi e giurisdizionali della Santa Sede. Alcuni di essi come il Tribunale della Rota Romana e il Tribunale della Segnatura Apostolica , che sono i massimi e supremi organi giudiziari della Chiesa, si trovano al di fuori della Città del Vaticano e sono ospitati in Palazzi in cui avevano storicamente la loro sede, prima dell’occupazione di Roma.

77. Con l’introduzione delle leggi razziali, l’iniziale buon rapporto tra Chiesa rappresentata

da Papa Pio XI e Mussolini si inclina, che vedeva in tali leggi una stessa violazione del Concordato.

78. Pio XI muore e gli succede il diplomatico cardinal e poi Papa Pacelli divenuto poi Pio XII

che traghetterà la Chiesa fino all’età post-bellica.

79. Inizia un progressivo raffreddamento dei rapporti tra Chiesa e regime Fascista ormai

legato alla Germania nazista e razzista.

80. Nel 1932, il regime fascista passa la competenza in materia di culto dal ministero di

Grazia e Giustizia a quello dell’Interno, accentuando il carattere poliziesco dell’intervento statale in questo campo.

81. Questa atmosfera ha riflessi anche a livello scientifico e didattico. Il diritto ecclesiastico

si riduce quasi esclusivamente all’illustrazione delle norme del Concordato in un’ottica di stretta coordinazione tra Chiesa e Stato che trova la sua teorizzazione anche fuori dall’Italia.

82. Con il Concordato italiano inizia in tutta Europa una vera e propria “stagione dei

concordati”.

83. Intanto sul piano politico occorre fare i conti col secondo conflitto mondiale e con le sue

implicazioni nel nostro settore. Motivazioni di odio religioso oltre che politico-nazionali spingono a feroci genocidi (olocausto ebraico).

84. il binomio Chiesa – Fascismo si spezza solo con la resistenza, quando risorge col nome

Democrazia Cristiana il movimento politico dei cattolici. La Democrazia Cristiana entrerà a fare parte del CDLN (Comitato di Liberazione Nazionale) e attirerà laici e membri del clero.

85. Con l’avvento della democrazia in Italia e della Costituzione anche il mondo

ecclesiastico cambia.

86. L’art. 7 della Costituzione riconosceva i Patti Lateranensi come strumento di disciplina

dei rapporti tra Lo Stato e la Chiesa cattolica e si proclama la Chiesa indipendente e sovrana al pari dello Stato (così come elaborato da Giuseppe Dossetti – sinistra democristiana).

87. A parte la vistosa eccezione costituita dall’art. 7 la Costituzione italiana si presenta

come dotata di un’impostazione di fondo di tipo laico , anche se concetti cristiani affiorano non raramente.

88. Con la promulgazione della Costituzione del 1° Gennaio 1948 seguiranno due decenni in

cui il quadro politico è dominato dal partito cattolico, la Democrazia Cristiana.

89. La Chiesa è contro le sinistre italiane (PCI e Partito Socialista) avverse alla DC

politicamente, anche perché questa offriva alla Chiesa un grande controllo sullo Stato Italiano nel contesto storico della “guerra fredda” tra USA e URSS.

90. La predominanza della DC nella vita politica italiana e dunque della Chiesa si riflette sul

diritto ecclesiastico degli anni Cinquanta e sessanta del 900’.

91. La religione cattolica è veramente calata nella reltà politico-sociale fino a costituire , in

certi luoghi un tutt’uno con essa.

92. Verso gli anni 60’ del secolo ormai scorso si hanno profonde trasformazioni storico-

politiche e culturali; queste attualizzano di nuovo , e per la prima volta in termini concreti, la questione concordataria. Con il Concilio Vaticano II , cambia radicalmente la visione del rapporto tra stato e Chiesa basato ora su principi della libertà religiosa e sulla distinzione tra ambito religioso e civile.

93. Con l’avvento successivo al potere in Italia dei socialistici, inclini a volere forti modifiche

del Concordato. Nel 1967 la Camera approva una mozione di revisione dei patti concordatari.

94. Passano anni di dibattiti politici sul tema rapporto Stato-Chiesa e revisione dei patti

concordatari con una serie di bozze presentate e modficate ogni volta. Fino a quando il Governo Craxi, che aveva posto nel suo programma l’obiettivo della revisione del Concordato, le cose incominciano a procedere celermente.

95. Dopo il via libera del Parlamento. Craxi, in rappresentanza del Governo italiano e il

Cardinal Casaroli, in rappresentanza della Santa Sede , a Villa Madama il 18 febbraio 1984 sottoscrivono l’accordo di revisione dei Patti lateranensi che riforma il Concordato del 1929.

96. La religione cattolica perde la qualifica di religione di stato.

97. All’accordo Stato-Chiesa è stata data esecuzione con la legge 25 marzo 1985 N° 121.

98. La materia degli enti ecclesiastici e del sostentamento del clero fu modificata e resa

operativa dalla legge 20 maggio 1985 N° 222.

99. Con questo accordo viene rivoluzionato il sistema di finanziamento della Chiesa

cattolica. Fu varata la detraibilità del reddito imponibile delle donazioni alla Chiesa , entro certi limiti di valore , e la destinazione di una quota dell’otto per mille dei proventi delle imposte alla stessa Chiesa.

1. L’art. 19 della Costituzione offre garanzia in materia religiosa a tutti i

soggetti ricadenti nella giurisdizione dello Stato italiano.

2. Quanto al contenuto , il diritto di professare liberamente la propria fede

religiosa attiene alla libertà spirituale di avere un proprio patrimonio di credenze , di valori, di idee e garantisce anche il diritto di mantenere i comportamenti esteriori che detto patrimonio ideologico ispira e rende necessari.

3. la tutela corrisponde non solo alle persone fisiche ma anche alle forme collettive di

organizzazione di questi bisogni.

4. La tutela dei soggetti collettivi a carattere religioso è conseguenza del rapporto di

appartenenza confessionale, cioè dell’immedesimazione che i singoli concepiscono con il gruppo cui afferiscono.

5. In nessun caso i diritti dei singoli possono essere ignorati o subordinati o divenire un

riflesso delle garanzie accordate a un gruppo.

6. Solo il pluralismo può giustificare una così ampia garanzia, senza distinzioni di

religione (art.3) in nome della pari dignità della persona.

7. Vi è poi la libertà di proselitismo. Cioè di diffondere il proprio culto lecitamente nella

comunità e dunque verso altri soggetti.

8. L’unico limite formalmente rilevabile all’amplissima garanzia di libertà religiosa

sancita nell’art. 19 è quello dei “riti contrari al buon costume”. Il concetto del buon costume , attiene alla sfera dei comportamenti e della morale sessuale, sfera non secondaria, ma particolare e mutevole , dei comportamenti umani.

9. Questo limite è legato ad atteggiamenti di prevenzione o persecutori verso forme di

religiosità meno conosciute o apprezzate dalla maggioranza.

10. La libertà religiosa incontra poi il serio limite , motivato dalla contemporanea

vigenza di tutte le altre garanzie, di tutti i diritti e delle libertà assicurate a tutela dei valori protetti dalla Carta. Primo fra questi è il solidarismo , che non si limita a sancire l’obbligo di neminem ledere, ma che esige una collaborazione di tutti per il bene della società.

11. L’art. 20 della Costituzione poi è a tutela, a completamento della libertà religiosa,

contro le discriminazioni religiose. Tale articolo oggi rappresenta un formidabile potenziale di garanzia di libertà , non solo o non tanto per i soggetti religiosi già esistenti e riconosciuti nella nostra realtà sociale, quanto per i nuovi raggruppamenti religiosi e per le loro nascenti e non perfettamente strutturate organizzazioni.

12. Con la locuzione “confessioni religiose” si intese fare riferimento alle forme apicali di

organizzazione collettiva di interessi, credenze e bisogni religiosi , cioè alle formazioni sociali a carattere religioso che avessero assunto un carattere di stabilità della struttura organizzativa e di conoscibilità dall’esterno, così netto, da potervisi riconoscere l’originarietà dell’autonomia.

13. il principio cardine di questo settore normativo è sancito nell’art. 8 : “Tutte le

confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”.

14. La Costituzione ha impegnato le istituzioni statali a riconoscere tale carattere a tutte

le confessioni religiose.

15. l’art. 7 è riferito ad una specifica confessione religiosa , nota e radicata nel nostro

tessuto sociale, che è il Cattolicesimo.

16. il riconoscimento dell’autonomia originaria delle organizzazioni confessionali implica

l’auto-limitazione delle istituzioni statali , che riconoscono l’esistenza di un’area di rapporti di competenza esclusiva delle confessioni, nelle quali esse sono incompetenti.

17. Come in tutte le razioni fra ordinamenti esterni, ciascuno di essi riconosce la propria

estraneità e incompetenza, non su tutto ciò che rientra nella competenza dell’altro, ma solo su di una porzione di essa, individuando spontaneamente il limite e talora codificandolo negli accordi bilaterali.

18. il sistema delle relazioni bilaterali per la produzione della disciplina dei rapporti con

ciascuna confessione religiosa è armonico con il riconoscimento della loro autonomia originaria.

19. Non sembra potersi accreditare un indiscriminato diritto all’intesa da parte di

qualsiasi sedicente raggruppamento religioso, ma ogni raggruppamento che sia o

divenga effettivamente tale, potrà pervenirvi percorrendo la strada istituzionale della previa attivazione degli strumenti di tutela degli artt. 19 e 20 , costituendo progressivamente la sua conoscibilità come vera e propria confessione religiosa , anche grazie alla garanzia politica del peso elettorale dei suoi adepti.

LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO.

.1 E’ utile abbozzare una parziale catalogazione di fonti normative , di diverso

grado e rango, ascrivendole a questa classificazione in virtù della loro attitudine a realizzare in generale il programma costituzionale e specificatamente la parte di esso che mira alla promozione della persona attraverso la realizzazione delle libertà religiose.

.2 Compito delle fonti costituzionali è la riduzione a unità del pluralismo sociale,

fenomeno che si determina anche nella materia delle libertà religiose.

.3 Storicamente la specificità del diritto ecclesiastico era ravvisata nel fenomeno

dell’attribuzione di rilevanza diretta nell’ordine dello Stato a numerose norme interne della Chiesa cattolica mirate a una sorta di continuità fra la sovranità statale e la sovranità della Chiesa.

.4 Dagli articoli della Costituzione trae origine la competenza dello Stato in materia

religiosa. Ma lo Stato non può ingerirsi nelle questioni di merito delle credenze religiose.

.5 il coordinamento dell’ordinamento statale con gli ordinamenti confessionali,

quindi, ha lo scopo di garantire alle organizzazioni delle religioni la propria identità, il massimo possibile di libertà, senza assumerne come proprio il progetto di queste e compatibilmente col sistema generale della legalità costituzionale.

.6 Le fonti ordinarie che si classificano come di diritto eccelsiastico sono ordinate in

sistema , dovendo attuare il quadro dei principi innanzi delineato, costituente il progetto costituzionale di politica ecclesiastica.

.7 Tali norme non sono solo caratterizzate dalla Concezio e negativa della libertà,

ma anche dalla concezione propositiva.

.8 I bisogni religiosi , si producono sia ad opera di soggetti individuali sia da parte

delle organizzazioni collettive. Lo Stato è impegnato ad adoperarsi per soddisfare tutte le suddette esigenze.

.9 Le norme ascrivibili al diritto ecclesiastico sono rinvenibili in tutti i settori

dell’ordinamento dello Stato., perché i bisogni religiosi si manifestano come qualificativi di molti comportamenti della persona umana.

.10 Molti diritti della persona in materia religiosa trovano ancora soddisfazione

attraverso la legislazione bilateralmente convenuta con le confessioni religiose.

.11 Come fonti ordinarie del diritto ecclesiastico sono state individuate dunque:

  • le norme prodotte in maniera tipica dal legislatore;
  • ma anche le norme di derivazione pattizia (Concordato);

.12 entrambe le fonti sono subordinate gerarchicamente a quelle costituzionali.

.13 Gli accordi con le confessioni religiose rappresentano anche un vincolo

costituzionale alla produzione normativa,e come tali generano l’incostituzionalità della legge che vi si discosti. L’Assistenza del principio costituzionale della produzione normativa bilateralmente convenuta munisce queste fonti di una particolare resistenza all’abrogazione o alla modifica.

.14 L’unico modo di modificare le leggi di esecuzione di accordi con la Chiesa

cattolica è la stipula di un nuovo accordo.

.15 Un particolare discorso va fatto a proposito dei rapporti fra norme costituzionali

e norme di derivazione concordataria , alla luce del richiamo costituzionale ai Patti, di cui all’art. 7 comma 2.

nomina, da parte dell’autorità scolastica , degli insegnanti di religione nella scuola pubblica e per altri aspetti di questa materia.

LE FONTI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE DI CARATTERE RELIGIOSO.

  • La tutela delle libertà religiose sta diventando sempre più un problema sopranazionale e internazionale.
  • Già nel Trattato di pace, sottoscritto dall’Italia alla fine della guerra ci si obbligava fra le libertà fondamentali a rispettare la libertà di culto.
  • L’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo tutela la libertà religiosa unitamente a quella di pensiero e di coscienza.

LAICITA’ DELLO STATO E APPREZZAMENTO DEL FENOMENO RELIGIOSO.

Competenza statale in materia religiosa.

1. L’ordinamento statale repubblicano è competente in materia religiosa , non nel senso di

avere un’opzione religiosa, o di vincolare i cittadini a una qualsiasi credenza ,obbligandoli a comportamenti ad essa conformi, ma nel senso di apprezzare il fenomeno della religiosità come comportamento dell’uomo tenuto dalla stragrande maggioranza dei cittadini, indipendentemente dalla scelta di appartenere all’una o all’altra fede religiosa.

2. Tutti i livelli e le articolazioni del potere civile, comprese, nei limiti delle rispettive

competenze, le amministrazioni regionali e locali, sono investiti della competenza attuativa del programma costituzionale di realizzazione delle libertà religiose.

3. A queste istituzioni pubbliche spetta a fronte del credo religioso la più assoluta

neutralità.

4. Le esigenze delle organizzazioni religiose devono essere soddisfatte. Ma la

soddisfazione di tali esigenze da parte dei poteri pubblici non si deve mai concretizzare con l’identificazione.

5. Compito attuale delle istituzioni pubbliche è di realizzare il disegno di valorizzazione

della religiosità dei consociati , rispondendo alle esigenze da questi manifestate nelle diverse situazioni di vita reale , resistendo sia alle pressioni emarginanti verso le nuove religiosità , provenienti dai gruppi già stabiliti , sia alle richieste derivanti di chi voglia camuffarsi nella veste di fenomeno religioso, per perseguire interessi, finalità o scopi non classificabili in questo settore dell’esperienza.

6. Se le istituzioni statali da un alto non devono prediligere una religione rispetto alle altre,

è contemporaneamente necessario individuare e rispettare il limite di non interferenza con l’autonomia e l’originaria libertà del fenomeno religioso, che non deriva da un riconoscimento, ma fa parte dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 della Costituzione).

7. A ogni diversa esperienza religiosa , a ogni gruppo religioso organizzato , afferiscono

bisogni particolari, esigenze specifiche, che il gruppo stesso cercherà di vedere protette dall’ordinamento. Su tali domande l’arduo compito delle istituzioni è costituito dal coniugare una tutela delle esigenze particolari con l’esigenza di generalità e astrattezza delle leggi.

LAICITA’ DELLO STATO.

1. Partendo dal presupposto che col termine latino medioevale “laicus” si identificasse chi

non appartenesse al clero.

2. Il concetto di Stato laico è uno Stato in cui non deve influire l’elemento religioso (dal

concetto rivoluzionario francese di laicità).

3. All’affermazione dello Stato laico succede il riconoscimento da parte della Chiesa

cattolica che ne ha riconosciuto la legittimità.

4. E’ difficile individuare una dimensione unitaria del concetto di laicità, che può essere

visto con diverse modalità e implicazioni a seconda dell’ideologia o dell’impostazione a cui si aderisce.

5. il principio di neutralità fa apparire inopportuno che un ministro di culto , legato a una

tendenza ideologica per mestiere, svolga funzioni pubbliche o giudiziarie.

6. Vi è da osservare che se l’incompatibilità può aver senso per certi tipi di attività politico-

giudiziarie , ne ha assai meno nel caso di attività professionali come, per esempio, quella dell’avvocato.

7. il principio della Costituzione e quindi stante alla base dello Stato è il superamento del

“confessionismo” , a garanzia dell’eguale trattamento di tutti i soggetti religiosi.

8. La tutela costituzionale del fenomeno religioso opera impegnando la repubblica alla pari

protezione del singolo e dei raggruppamenti sociali nei quali il singolo realizza la sua religiosità.

9. l’arduo compito del legislatore così come dell’amministratore è di sviluppare la massima

ampiezza della tutela del singolo e delle organizzazioni religiose.

10. Ciò ha consentito la previsione di discipline giuridiche del fattore religioso.

11. La Corte Costituzionale con una nota sentenza (N° 203 del 12 aprile 1989) e ribadendo

il concetto successivamente (sent. N° 13 del 14 gennaio 1991) ha affermato che questi caratteri del nostro ordinamento integrano un principio supremo della costituzione ossia il principio di laicità , che trarrebbe origine dagli art. 2 , 3, 19, 20, 8 e 7 della Costituzione.

12. L’attenzione costituzionale al fenomeno religioso postula il coinvolgimento di organi

dell’amministrazione statale preposti alla realizzazione di competenze a organismi dell’amministrazione pubblica. Anche per questo aspetto del fenomeno in esame, non sempre la legislazione dello Stato ha adottato le discipline organizzative necessarie con tempestività e coerenza al quadro dei principi.

13. La competenza generale in materia ecclesiastica è affidata la Ministero dell’Interno in

virtù del R.D. 884 del 20 luglio 1932. Il ministero dell’Interno attualmente provvede a tali compiti attraverso la Direzione generale degli Affari dei culti. Il Ministero ha competenze in materia di concessione della personalità giuridica, vigilanza e tutela degli enti della Chiesa e delle altre confessioni religiose. Un ulteriore compito del ministero è l’amministrazione del Fondo edifici culto è amministrato secondo le norme che disciplinano le gestioni patrimoniali dello Stato.

14. Le competenze in materia religiosa del ministero dell’interno dovrebbero essere

riconsiderate , alla luce della trasformazione democratica dello Stato e nella prospettiva radicarne sempre più la funzione di ministero di garanzia delle libertà, contemporaneamente dovrebbero attenuarsi i compiti di polizia ecclesiastica, ereditati dalle precedenti forme di stato, ma che vanno rapidamente scomparendo.

15. Il Consiglio dei ministri determina l’indirizzo politico in materia ecclesiastica e delibera

sugli atti concernenti i rapporti con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose.

16. Il Consiglio designa i plenipotenziari incaricati delle trattative per la revisione del

Concordato e delle Commissioni per le trattative per la stipula delle intese con le altre confessioni religiose, esso propone i disegni di legge di esecuzione o approvazione degli accordi.

17. il presidente del Consiglio dei ministri ha la rappresentanza esterna dello Stato nei

rapporti con tutte le confessioni religiose, ma la responsabilità degli atti resta collegiale del Governo.

18. la presidenza del Consiglio dei Ministri per il forte accentramento in materia

ecclesiastica delle competenze ha scavalcato in parte il Ministero dell’Interno.

19. il presidente della Repubblica ha il compito di accreditare gli ambasciatori italiani presso

la santa Sede e rice le credenziali del nunzio apostolico accreditato presso la Repubblica Italiana.. Nomina i plenipotenziari designati dal Governo per le trattative concordatarie e promulga le leggi di esecuzione della revisione concordataria e delle intese.

20. Il Consiglio di Stato esprime pareri per taluni atti in materia ecclesiastica.

21. Numerose amministrazioni statali sono oggi competenti per attività che incidono nel

fenomeno religioso sociale.

22. Oggi, la prestazione dello Stato sociale (Welfare state) sta nel fatto che quest’ultimo ha

superato il carattere occasionale e discrezionale dei suoi interventi, in favore della creazione di veri e propri obblighi della pubblica amministrazione , corrispondenti ai

19. Con l’art. 8 si dichiara “sacra e inviolabile la persona del Sommo Pontefice”

munendo tale qualificazione alquanto onorifica di garanzie di immunità pari a quelle di un capo di stato estero.

20. L’art. 9 del trattato, riconosce la soggezione alla sovranità della Chiesa dei soggetti

che risiedono in territorio vaticano.

21. La Chiesa, dopo gli accordi del 1984, ha riconosciuto l’indipendenza e la sovranità

dello Stato nel proprio ordine.

22. All’rt. 4 del Concordato si rinnovano le esenzioni personali del clero dal servizio

militare, in irnvio per gli studenti di teologia e i novizi degli ordini religiosi, il segreto d’ufficio.

23. Reinterpretando la disposizione dell’art. 23 del concordato, in materia di attuazione

dei provvedimenti ecclesiatici da parte dello Stato, è da dire che la competenza del giudice civile comprende l’esame degli effetti dei provvedimenti dell’autorità ecclesiastica, la valutazione di eventuali danni arrecati , anche ai fini del risarcimento, qualora ricorrano gli estremi dell’illecito. Il magistrato civile può svolgere indagini volte ad accertare il rispetto delle garanzie procedimentale connesse all’emanazione dei provvedimento ecclesiastici ed, eventualmente, dichiarare l’inefficacia agli effetti civili dei provvedimenti in contrasto con i diritti costituzionalmente tutelati.

24. Inoltre l’art. 6 dell’accordo prevede la domenica come giorno festivo per i lavoratori,

così come alcune feste religiose.

AUTONOMIA DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA

  • Per quanto riguarda il regime delle altre confessioni religiose con “intesa” con lo stato italiano. L’art. 7 cost.
  • Alle confessioni religiose diverse dalla cattolica (art. 8.2 cost) è riconosciuta una generale autonomia statutaria.
  • Il “principio di non ingerenza” opera anche tra le pubbliche autorità e le altre confessioni religiose.
  • Sono esempi di altre confessioni religiose diverse dalla cattolica: L’Unione cristiana evangelica battista d’Italia, La Chiesa luterana, La Chiesa avventista, la Tavola Valdese ecc.

IL MATRIMONIO ACATTOLICO.

  • Il matrimonio delle confessioni religiose non cattoliche. Se i nubenti possiedono tutti i requisiti per poter dare origine a nozze valide anche dal punto di vista del diritto dello Stato. Appare giusto che non solo celebrino il proprio matrimonio davanti all’ufficiale di stato civile , ma anche davanti ai ministri del proprio culto.
  • Gli sposi devono garantire la serietà della manifestazione del consenso matrimoniale, perché è un ATTO DI RILIEVO PUBBLICO, e con esso muta lo status personale con importanti effetti in ambito personale, patrimoniale e successorio.
  • Con la stipulazione delle intese con le confessioni non cattoliche , ai sensi dell’art. 8 della Cost. , è stato esteso ad esse il sistema di efficacia civile dei loro matrimoni religiosi a mezzo della trascrizione.
  • Il ministro di culto celebrante il matrimonio acattolico deve possedere la cittadinanza italiana. Dopo la celebrazione il ministro di culto redige un atto di matrimonio che deve essere trasmesso (entro 5 giorni) all’ufficiale di stato civile del Comune per essere iscritto (entro 24 ore) tra gli atti di matrimonio. Secondo la normativa i nubenti devono

richiedere all’ufficiale di stato civile di potersi sposare secondo il disposto della legge N ° 1159 del 1929, indicando il ministro di culto che dovrà celebrare il matrimonio.

  • Così il sistema della trascrizione , originariamente applicato solo al matrimonio canonico, è stato trascritto anche ad altre forme matrimoniali.

EFFETTI CIVILI DELLE SENTENZE ECCLESIASTICHE DI NULLITA’ MATRIMONIALE.

  • Con la costituzione del 1948 Lo Stato ha assicurato ai cittadini la tutela giurisdizionale dei diritti (art. 24) , organizzando un autonomo potere dello stato (la magistratura) preposto al servizio di giustizia, autonomo dal potere politico.
  • Tale garanzia non da esclusività giurisdizionale allo Stato , dunque i cittadini possono giovarsi dei prodotti di altri organi giurisdizionali (come le sentenze straniere degli organi comunitari).
  • I tribunali ecclesiastici sono tribunali stranieri.
  • Secondo la Corte di Cassazione , il soggetto dispone di un’ipotetica azione di nullità che può porre in essere alternativamente o presso i tribunali canonici o presso i tribunali civili.
  • I cittadini fanno ricorso a cause di nullità dei matrimoni concordatari dinanzi al giudice dello Stato. Infatti i casi di nullità del matrimonio civile, sono di numero assai minore rispetto al codice di diritto canonico.
  • In diritto canonico l’azione per far dichiarare la nullità del matrimonio è imprescrittibile e la casistica delle nullità è molto più vasta.
  • Chi inizia una causa civile di nullità per un matrimonio concordatario sa già dall’inizio che la sentenza non potrò avere mai efficacia di fronte alla Chiesa, ma solo di fronte allo Stato. Ricordiamo infatti che il giudice canonico non è tenuto ad adeguarsi all’eventuale giudicato formatosi in sede civile.
  • Ciò che potrà spingere un coniuge a iniziare la causa civile sarà spesso la prospettiva di provocare il formarsi di un giudicato negativo , per impedire il venire in essere di decisioni canoniche di nullità che possano acquistare gli effetti civili.
  • La Corte d’appello è l’organo che rende civili ed esecutivi gli effetti delle sentenze dei tribunali ecclesiastici (es. matrimonio rato e non consumato).
  • Secondo quanto dispone il vigente concordato , nel concedere l’esecutività agli effetti civili di una sentenza ecclesiastica , si deve verificare che sia stato rispettato il diritto di difesa delle parti.
  • (^) Inoltre partendo dal presupposto che per il nostro ordinamento vi è la irrevocabilità della cosa giudicata. Le sentenza canoniche in materia matrimoniale, non passano mai in cosa giudicata.
  • Tutti i provvedimenti giurisdizionali emessi dai tribunali ecclesiastici , visti come tribunali stranieri, potrebbero ottenere effetti civili in Italia.
  • La normativa concordataria di cui all’art. 8 della legge 121 del 1985 , venuta in essere prima della legge di riforma del diritto internazionale privato del 1995, fissa maggiori restrizioni e controlli per il riconoscimento degli effetti civili delle sentenze ecclesiastiche di nullità.
  • Vi sono poi dei requisiti per l’esecutività delle sentenze ecclesiastiche, con sentenza della Corte d’appello competente per territorio.
  • La Corte d’appello deve accertare che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa.
  • La Corte d’appello deve accertare che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio, in modo non difforme ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

5. Nel codice civile del 1942 (fonte ancora in vigore) troviamo un solo riferimento alla

generica categoria degli “enti ecclesiastici” nell’art. 831.1 , per rimandare al regime giuridico particolare dei loro beni , sancito nella legislazione innanzi richiamata.

6. nell’art. 19 della Costituzione si enuncia il diritto di professare la propria fede religiosa

oltre che in forma individuale, anche in “forma associata”, che fa seguito alla libertà sociale dell’art. 17 (diritto di riunione).

7. L’art. 20 tutela la libertà e l’eguaglianza delle istituzioni o associazioni aventi “carattere

ecclesiastico o il fine di religione e di culto”.

8. Una tutela più ampia e specifica è offerta alle confessioni religiose. Si fa infatti

riferimento alle confessioni religiose come categoria unitaria , individuativi della forma apicale di organizzazione di gruppi religiosi , alla quale si attribuisce il carattere dell’alterità , rispetto alla autorità statale, dell’autonomia originaria , fino al punto di vincolare alla contrattazione con le rispettive rappresentanze la disciplina dei loro rapporti con lo Stato, disciplina che viene anche garantita dalal riserva di legge.

9. Agli enti ecclesiastici, rappresentanti come persona giuridica, Lo Stato ha attribuito la

particolare figura di persone giuridiche : “Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti” (caratterizzati da appartenenza alla struttura organizzativa di una confessione religiosa, e il perseguimento di fini di carattere religioso).

10. Le leggi contratte con le confessioni religiose, manifestano la pervicace volontà delle

autorità confessionali di assoggettare tutti i fenomeni associativi religiosamente ispirati al controllo non solo spirituale delle organizzazioni confessionali, tentando di limitare le ingerenze dello Stato.

11. Per quanto concerne il riconoscimento civile da parte della Chiesa Cattolica degli enti

ecclesiastici. La disciplina è sancita dall’art. 7 dell’Accordo e nella norme di cui al N° 3 del Protocollo addizionale.

12. Inoltre con le leggi N° 206 e 222 del 20 maggio 1985 e dell’art. 14 della legge 121 del

1985, entrata in vigore del 1997. L’Italia assicura il riconoscimento della personalità giuridica a quegli enti confessionali.

13. La legge 222 del 1985 ha fornito una casistica e dunque una differenziazione tra attività

di religione e di culto e enti ,che pur se motivati da ragioni di religione e di culto, sono in qualche modo classificabili come “civili” e quindi implicano un interessamento dello Stato.

14. La stessa legge 222 del 1985 stabilisce una serie di requisiti particolari per il

riconoscimento di specifiche figure di enti della Chiesa.

15. Il procedimento amministrativo per l’emanazione del provvedimento di riconoscimento

della personalità giuridica è disciplinato oltre che nelle leggi di esecuzione degli accordi concordatari, nel d.p.r. N° 33 del 1987. In tali faonti, salvi i casi in cui il riconoscimento della personalità giuridica di un ente è concesso per legge, prevede che le prefetture istruiscano la pratica , che si apre con la domanda indirizzata al ministro dell’Interno e che si conclude col decreto di riconoscimento del ministro stesso.

16. Il regime giuridico di autonomia degli enti ecclesiastici è garantito dallo Stato che

esplicitamente tutela la rilevanza nel proprio ordinamento dei controlli stabiliti dal diritto canonico sulla loro amministrazione.

17. Il regime degli enti ecclesiastici è diverso, rispetto al codice civile, sia in ambito

costituzionale che per il loro funzionamento.

18. Va ricordato che, in base all’ultima parte del N° 5 dell’art. 7 della legge 121 del 1985

“Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche” e al conseguente art. 17 della legge N ° 222 del 1985 “Per glia acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche”.

19. gli enti ecclesiastici hanno però obbligo di pubblicità legale al pari degli altri enti del

codice civile. Gli enti ecclesiastici infatti devono inscriversi al Registro delle persone giuridiche presso le cancellerie dei tribunali ove hanno sede, annotando le norme di funzionamento e i poteri di rappresentanza dell’ente stesso, in conformità col regime delle persone giuridiche private.

20. La Chiesa con una intesa del 1997 , ha dato ancora maggiore specialità agli enti

ecclesiastici , molte volte equiparati agli altri enti del diritto privato, ribadendo con specifiche normative la peculiarità di tali enti, come:

  • gli enti ecclesiastici non abbisognano di atto notarile per la loro costituzione;
  • che non devono necessariamente essere dotati di uno statuto;

21. Per quel che concerne la qualificazione soggettiva e attività effettivamente esercitata

dagli enti ecclesiastici. Il comma 3 dell’art. 7 dell’Accordo del 18 febbraio 1984 stabilisce che “le attività diverse da quelle di religione e di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, alle leggi dello stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime”.

22. L’ecclesiasticità è un elemento che attiene alla struttura dell’ente e non alla sua attività.

L’ente ecclesiastico dovrebbe essere un ente no profit, ossia senza fine di lucro, ma non sempre è così almeno per quel che riguarda il lucro oggettivo.

23. L’ente ecclesiastico può dunque anche svolgere attività di impresa commerciale , ove

ricorrano i presupposti fissati dall’art. 2195 del codice civile (autofinanziamento dell’ente stesso) , incorrendo in tal caso nell’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese (art. 2188 c.c.).

24. L’ente ecclesiastico diventando impresa , ossia ente anche economico, entra in contatto

con l’ordinamento statuale e col diritto comune di questo. L’applicazione del regime di diritto comune a tutte le attività economiche degli enti ecclesiastici appare auspicabile, ma non condiviso dalle gerarchie ecclesiastiche.

25. Sotto il profilo tributario , l’ente ecclesiastico è oggetto di un regime favoritivi diffuso, in

applicazione del principio generale recepito nell’art. 7 N° 3 della legge N° 121 del 1985 “Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione”.

26. Tali enti in ogni caso, se economici, devono avere il codice fiscale o la partita IVA,

devono effettuare la denuncia dei redditi e pagare l’IRPEG ridotta al 50%.

27. Per quel che concerne gli enti ecclesiastici delle altre confessioni religiose diverse dalla

cattolica. Va detto che Lo Stato italiano ha stipulato numerose intese con tali enti simili a quelle con la confessione cattolica.

SOSTENTAMENTO DEL CLERO NELLA DISCIPLINA STATALE.

1. Partendo dal presupposto che la attività spirituale dei sacerdoti non è qualificabile

come prestazione di lavoro subordinato , il sostentamento dei sacerdoti di ciascuna diocesi è affidato a varie fonti di entrata, anche di origine laica, ma in ultimo è garantito dalla Chiesa stessa.

2. In ogni diocesi si è dunque creato un istituto patrimoniale apposito , preposto a

garantire ai sacerdoti privi di altre entrate un sostentamento.

3. Si è creato così , ad opera della Chiesa, l’IDSC (Istituto diocesano per il

sostentamento del clero) , suo unico compito è amministrare i beni reddituali del patrimonio diocesano.

4. Eventuali insufficienze di bilancio degli IDSC locali sono controllate e ripianate

dall’ente centrale per il sostentamento del clero.

5. gli atti e i provvedimenti dell’IDSC valgono ex lege come atti pubblici e determinano

le conseguenze di legge in Italia.

ENTI ECCLESIASTICI E ONLUS.

1. Vi è una continuo ampliarsi della sfera di partecipazione di soggetti diversi dallo Stato

nell’erogazione di servizi di utilità sociale.

2. Si è così creato un nuovo polo denominato del “terzo settore” che ha per obbiettivo al

costituzione di un sistema di “economia sociale”.

3. fattore identificativo del “TERZO SETTORE” è il fine solidaristico. Vi è dunque una

politica di attenzione a tale fenomeno che ha prodotto una legislazione di incentivi legali ed economici, di agevolazioni fiscali, inizialmente erogate in maniera più o meno disorganica, in favore di soggetti o delle organizzazioni che operano nel settore dei servizi sociali.

.3 Successivamente, con la revisione del concordato lateranense, e con l’art. 47

della legge n° 222 DEL 1985 , si destina a favore della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) una quota dell’otto per mille del gettito proveniente dalle dichiarazioni IRPEF dei contribuenti italiani, determinandola con un duplice metodo. Va alla CEI anche una quota proporzionale del gettito proveniente dalle dichiarazioni IRPEF dei contribuenti italiani, determinandola con un duplice metodo.

.4 Sostanzialmente l’otto per mille è un finanziamento pubblico dello Stato

alla Chiesa, che però è diversificato dal fatto che i fedeli possono sceglierne la quantità.

.5 Sempre l’art. 47 della legge 222 dell’1985 individua gli scopi cui detto

finanziamento deve essere destinato da parte della CEI , l’art. 48 precisa che sono costituiti da “esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo”.

.6 Non è previsto alcun serio controllo sull’effettivo impiego di tali significativi

importi da parte della Chiesa.

.7 L’art. 44 della legge 222 del 1985 si limita a prescrivere che la CEI trasmetta

annualmente all’autorità statale un rendiconto relativo all’effettiva utilizzazione delle somme ricevute.

.8 L’istituto dell’otto per mille è stato esteso anche alle altre confessioni religiose,

in sede di stipulazione delle intese.

LA DETRAZIONE FISCALE DELLE LIBERALITA’ DIRETTE A ORGANISMI CONFESSIONALI

E SISTEMA PREVIDENZIALE DEL PERSONALE ECCLESIASTICO.

1. Una seconda forma indiretta del finanziamento statale al fenomeno religioso è

costituita dalla detrazione fiscale delle liberalità dei contribuenti in favore dell’Istituto centrale del sostentamento del clero.

2. In questo caso l’erogazione materiale dei soldi è dei contribuenti e lo Stato da

solo una agevolazione fiscale.

3. Lo stato ha costituito il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle

confessioni diverse dalla cattolica ( legge N° 903 del 22 dicembre 1973).

4. Il Fondo è alimentato in massima parte dal finanziamento straordinario dello

Stato (oltre 10 miliardi annui) e in minima parte dai versamenti dei beneficiari.

REGIME TRIBUTARIO DEL FENOMENO RELIGIOSO.

4..1 è una forma di sostegno indiretto dello Stato al fenomeno

religioso.

4..2 a fini fiscali , appare salutare il superamento della precedente

giungla di disposizioni agevolative sparse in numerose leggine.

4..3 il dlgs. 460 del 1997 dispone il riordino della disciplina tributaria

degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

DISCIPLINA DELL’EDILIZIA DI CULTO.

1. Partendo dal presupposto che le pratiche di culto , manifestazioni

specifiche della religiosità, sono sovente svolte in luoghi ad esse specificamente destinati , genericamente denominati dalla dottrina e talora dal legislatore come edifici di culto.

2. Il nuovo accordo concordatario (1984) ha ampliato ed esteso la previsione

eliminando la legittimità dell’esercizio autonomo della potestà ablativa pubblica in caso di necessità e subordinando comunque il suo esercizio all’accordo con l’autorità ecclesiastica.

3. Dunque anche la costruzione degli edifici di culto è oggetto di uno

speciale intervento dell’ordinamento statale, costituito sia dalla predisposizione di regole normative volte a promuoverne e tutelarne la realizzazione, sia di veri e propri interventi finanziari e di agevolazioni tributarie.

4. Dopo il periodo bellico, nel primo periodo repubblicano, l’intervento

statale per la costruzione delle chiese divenne una prassi costante (opere pubbliche o di pubblico interesse).

5. la legge 1444 del 2 aprile 1968 previde un rapporto minimo

inderogabile fra popolazione insediata e aree da destinare a servizi collettivi tra cui attrezzature religiose (chiese…)

6. Integrò tale situazione la legge 847 del 1964 istituendo la

categoria delle opere di urbanizzazione secondaria (tra cui le Chiese e gli altri edifici religiosi).

7. Da questa disciplina in poi, la legge prevedeva l’inserimento nei piani

regolatori comunali degli edifici di culto a servizio della comunità.

8. In un primo momento l’edilizia di culto era lasciata al potere centrale

statale tramite un organo ministeriale governativo apposito di gestione. Successivamente con la legge 59 del 15 marzo 1997 (decentramento statale) si delega alle Regioni e ai loro enti organi subordinati (Comuni e Province) le opere pubbliche di non interesse statale, tra le quali l’edilizia di culto.

9. l’art. 17.1 del decreto legislativo N° 96 del 30 marzo 1999, affida le

funzioni amministrative in materia di edilizia di culto ai Comuni.

Insegnamento della religione nella scuola pubblica.

1. Con l’art. 36 del Concordato lateranense (legge 810 del 27 maggio 1929)

la previsione di insegnamento elementare della religione della riforma Gentile venne estesa anche alla scuola media. Gli insegnanti erano nominati dalla Chiesa e designati dal provveditore.

2. Con l’avvento della repubblica democratica, post fascismo, e con i nuovi

concordati del 1984, entrati in vigore con la legge attuativa 121 del 1985 all’art.9 si riconosce l’insegnamento della religione cattolica nelel scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

TUTELA PENALE DEL SENTIMENTO RELIGIOSO.

1. Nel vigente Codice Penale (Codice Rocco, dal nome

del ministro fascista che lo emanò) nel titolo IV vi sono “I delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti compresi negli artt. Da 402 a 406.

2. leggendo gli articoli è evidente come il Codice Rocco

proveniente dal contesto storico fascista e dunque dall’accordo regime fascista e Chiesa (patti lateranensi del 1929) abbia influenzato la redazione di tali norme.

3. Tale codice rocco prevede la religione cattolica come

religione di stato e il reato di bestemmia solo in relazione alla medesima religione cattolica, senza avere rispetto per altre idee e per altre religioni, a quel tempo politicamente non calcolate.

4. Solo la sentenza 925 del 28 luglio 1988 della Corte

Costituzionale , in materia di bestemmia, avvierà la messa a punto di criteri innovativi, stabilendo che la