













Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
La evoluzione del rapporto tra stato e chiesa in italia, dalla visione di bellarmino di potestas indirecta, alla caduta delle vecchie autonomie locali e feudali, all'ascesa del separatismo e la successiva riconciliazione tra stato e chiesa. Il documento illustra come il concordato del 1801 e il concilio vaticano ii hanno influenzato la disciplina della chiesa in italia, e come le leggi bassanini hanno decentrato l'attività e le funzioni dello stato, influenzando anche il diritto ecclesiastico.
Tipologia: Dispense
1 / 21
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!














fatto essenzialmente etnico e spesso si associa al culto degli antenati e comunque essa viene vista come qualcosa di intimamente connesso alla vita del gruppo sociale e politico da esserne patrimonio e connotazione insieme.
imperiale e delle divinità professate in quel periodo.
D.C , la Chiesa acquista una importantissima funzione sul piano extrareligioso , conservando parte del patrimonio culturale latino e acquisendo in pratica il monopolio della stessa lingua latina , che renderà strumento di comunicazione ufficiale per eccellenza, monopolio che assumerà valenze anche politiche, dovuto anche a carenze del potere politico in sé.
troverà poi la forza , grazie alla riforma “gregoriana” (dal pontefice Gregorio VII)nata in ambito monastico, per liberarsi (tramite la “lotta per le investiture ”) dai pesanti condizionamenti esercitati dal potere politico feudale in occasione della nomina dei vescovi e dei titolari in genere dei benefici ecclesiastici, lotta conclusasi poi con il Concordato di Worms del 1122. I fautori dell’Impero si richiamavano invece all’idea “cesaropapista” della diretta derivazione da Dio del potere imperiale. I sostenitori del pontefice invece sostenevano che il potere fosse stato dato da Dio al pontefice e da questi trasmesso all’imperatore e come aveva conferito questo potere, l’autorità ecclesiastica poteva anche revocarlo con la “scomunica”.
Sanctam di Bonifacio VIII (1302) , essa si esprimeva in campo politico attraverso la teoria della “potestas directa in temporalibus” , cioè della potestà diretta del Papa in ambito politico sociale , ponendo l’imperatore in posizione d’inferiorità rispetto al Pontefice.
stesso piano, con una distinzione equilibrata tra momento religioso e civile.
dà una efficiente struttura organizzativa e giuridico-giudiziaria col Decreto di Graziano e le Decretali di Gregorio IX (sistemazione del diritto canonico e lotta alle eresie).
le dissidenze ideologico-religiose , grazie alla quale la Chiesa di Roma riuscirà, con metodi cruenti ed efferati, a salvaguardare il suo controllo dal punto si vista religioso sull’Europa meridionale e su buona parte di quella centrale.
Concilio di Trento, rafforza la posizione della Chiesa.
temporalibus” professata dal Cardinal Bellarmino , che vedeva il papa non più “signore di tutto” in campo politico-sociale ma un papa governatore attraverso i sovrani cattolici con una soluzione di carattere concordatario che vedeva competenze miste su alcune questioni tra Stato e Chiesa.
controllo religioso ma anche sociale e politico nei territori riformati.
uno stato doveva essere sottoposto al regime religioso del medesimo.
che darà vita al moderno stato assoluto, che tendendo a controllare anche le Chiese, andrà ad attuare il sistema del c.d. “regalismo” o giurisdizionalismo.
suo famoso “Defensor Pacis” che, interpretando la realtà politica e sociale, aveva fortemente ridimensionato il ruolo politico del papato , enfatizzando quello del sovrano.
spettava tutta una serie di diritti che avevano duplice funzione di:
applicata al mondo politico aveva dato vita a un’originale concezione secondo cui il sovrano doveva prendersi cura del benessere e come si diceva allora della felicità dei popoli che a lui erano sottoposti.
si pone allo stesso livello del sovrano, ma è al medesimo sottoposta.
vecchie autonomie locali e feudali, che si erano conservate fin dal Medioevo ,e cade anche la tradizionale e fortissima autonomia della Chiesa cattolica con tutti i suoi privilegi. Infatti i sovrani giurisdizionalisti cercando di creare una moderna compagine statale aboliscono i più vistosi privilegi di cui la Chiesa dispone (esenzioni fiscali e privilegi giuridici).
permettono di controllare la chiesa e di ingerirsi nella sua vita interna (“iura maiestatica circa sacra”).
provvedimenti di veto poteva fermare atti ecclesiastici gravanti sul territorio di sua giurisdizione. Altro strumento era “l’appello per abuso” con il quale un cittadino che si sentiva leso dalla Chiesa poteva chiedere allo stato di punirla (sanzioni detentive).
eventuale abuso, nonché di apportare i necessari cambiamenti tramite lo ius corrigendi o lo ius reformandi.
una società politica e civile basta sui grandi principi di libertà,fraternità e uguaglianza.
francese , nella quale la Chiesa di Francia era sempre stata fortemente influenzata dal sovrano e dal potere politico.
conduce un’aspra battaglia contro la Chiesa cattolica, ritenendola la vera colpevole di ogni oppressione in materia culturale e religiosa. La Chiesa cattolica viene vista da Voltaire e dagli illuministi francesi radicali essenzialmente come Chiesa gerarchica e dai caratteri repressivi.
separatista , la situazione evolve verso forme spinte di giurisdizionalismo , per assicurarsi l’appoggio e la lealtà del clero sul piano politico.
“Costitution Civile du Clergè” del 1790.
finisce e si istaura su basi rivoluzionarie la Repubblica.
si tenta di sostituire la religione cristiana con un’altra religione di carattere teistico (razionalistico-massonica).
non riuscì. Così alla fine del settecento , si torna al “Direttorio” e ad un’idea di società libera e laica che però lascia un margine di libertà sufficientemente ampio alla Chiesa ma con un “separatismo” di fondo.
moderarsi , Napoleone riprende i rapporti con la Chiesa cattolica in una ottica giurisdizionalista.
Code Civil francese, con cui si introducevano in Italia il matrimonio civile obbligatorio, i registri anagrafici e di stato civile, , laicizzando un vasto settore del diritto di famiglia.
e della Francia , attacca Lo Stato Pontificio con la breccia di Porta Pia.
d’Italia.
sconfitto e la destra storica italiana , allora al governo, cerca di risolverlo con la legge N° 214 cosiddetta “delle guarentigie pontificie”.
l’assoggettamento della Chiesa , all’interno del territorio italiano, alla giurisdizione statale.
incomincia a dedicarsi al governo della Chiesa.
pone fine all’insegnamento della religione nella scuola pubblica.
penale , tutelandosi in modo paritario la libertà di culto.
schierata contro l’Unità d’Italia.
Giolitti , la situazione si distende, anche perché Giolitti si appoggia ai cattolici per le elezioni e così si giungerà al Patto Gentiloni del 1913 con una alleanza tra liberali e cattolici conservatori.
nello sforzo bellico.
Sede, a giungere a una conciliazione.
provvedimenti per attirarsi la benevolenza dei cattolici e per poter giungere a una conciliazione.
Trattato , il Concordato e una convenzione finanziaria.
palazzo di San Giovanni in Laterano in Roma , da Benito Mussolini e dal Cardinal Pietro Gasparri i “Patti Lateranensi”.
situazione giuridica della Chiesa.
Città del Vaticano , definendone i confini. Lo Stato Città del Vaticano è però così piccolo come territorio da non poter ospitare tutti gli organi amministrativi e giurisdizionali della Santa Sede. Alcuni di essi come il Tribunale della Rota Romana e il Tribunale della Segnatura Apostolica , che sono i massimi e supremi organi giudiziari della Chiesa, si trovano al di fuori della Città del Vaticano e sono ospitati in Palazzi in cui avevano storicamente la loro sede, prima dell’occupazione di Roma.
da Papa Pio XI e Mussolini si inclina, che vedeva in tali leggi una stessa violazione del Concordato.
che traghetterà la Chiesa fino all’età post-bellica.
legato alla Germania nazista e razzista.
Grazia e Giustizia a quello dell’Interno, accentuando il carattere poliziesco dell’intervento statale in questo campo.
si riduce quasi esclusivamente all’illustrazione delle norme del Concordato in un’ottica di stretta coordinazione tra Chiesa e Stato che trova la sua teorizzazione anche fuori dall’Italia.
concordati”.
implicazioni nel nostro settore. Motivazioni di odio religioso oltre che politico-nazionali spingono a feroci genocidi (olocausto ebraico).
Democrazia Cristiana il movimento politico dei cattolici. La Democrazia Cristiana entrerà a fare parte del CDLN (Comitato di Liberazione Nazionale) e attirerà laici e membri del clero.
ecclesiastico cambia.
dei rapporti tra Lo Stato e la Chiesa cattolica e si proclama la Chiesa indipendente e sovrana al pari dello Stato (così come elaborato da Giuseppe Dossetti – sinistra democristiana).
come dotata di un’impostazione di fondo di tipo laico , anche se concetti cristiani affiorano non raramente.
cui il quadro politico è dominato dal partito cattolico, la Democrazia Cristiana.
politicamente, anche perché questa offriva alla Chiesa un grande controllo sullo Stato Italiano nel contesto storico della “guerra fredda” tra USA e URSS.
diritto ecclesiastico degli anni Cinquanta e sessanta del 900’.
certi luoghi un tutt’uno con essa.
politiche e culturali; queste attualizzano di nuovo , e per la prima volta in termini concreti, la questione concordataria. Con il Concilio Vaticano II , cambia radicalmente la visione del rapporto tra stato e Chiesa basato ora su principi della libertà religiosa e sulla distinzione tra ambito religioso e civile.
del Concordato. Nel 1967 la Camera approva una mozione di revisione dei patti concordatari.
concordatari con una serie di bozze presentate e modficate ogni volta. Fino a quando il Governo Craxi, che aveva posto nel suo programma l’obiettivo della revisione del Concordato, le cose incominciano a procedere celermente.
Cardinal Casaroli, in rappresentanza della Santa Sede , a Villa Madama il 18 febbraio 1984 sottoscrivono l’accordo di revisione dei Patti lateranensi che riforma il Concordato del 1929.
operativa dalla legge 20 maggio 1985 N° 222.
cattolica. Fu varata la detraibilità del reddito imponibile delle donazioni alla Chiesa , entro certi limiti di valore , e la destinazione di una quota dell’otto per mille dei proventi delle imposte alla stessa Chiesa.
soggetti ricadenti nella giurisdizione dello Stato italiano.
religiosa attiene alla libertà spirituale di avere un proprio patrimonio di credenze , di valori, di idee e garantisce anche il diritto di mantenere i comportamenti esteriori che detto patrimonio ideologico ispira e rende necessari.
organizzazione di questi bisogni.
appartenenza confessionale, cioè dell’immedesimazione che i singoli concepiscono con il gruppo cui afferiscono.
riflesso delle garanzie accordate a un gruppo.
religione (art.3) in nome della pari dignità della persona.
comunità e dunque verso altri soggetti.
sancita nell’art. 19 è quello dei “riti contrari al buon costume”. Il concetto del buon costume , attiene alla sfera dei comportamenti e della morale sessuale, sfera non secondaria, ma particolare e mutevole , dei comportamenti umani.
religiosità meno conosciute o apprezzate dalla maggioranza.
vigenza di tutte le altre garanzie, di tutti i diritti e delle libertà assicurate a tutela dei valori protetti dalla Carta. Primo fra questi è il solidarismo , che non si limita a sancire l’obbligo di neminem ledere, ma che esige una collaborazione di tutti per il bene della società.
contro le discriminazioni religiose. Tale articolo oggi rappresenta un formidabile potenziale di garanzia di libertà , non solo o non tanto per i soggetti religiosi già esistenti e riconosciuti nella nostra realtà sociale, quanto per i nuovi raggruppamenti religiosi e per le loro nascenti e non perfettamente strutturate organizzazioni.
organizzazione collettiva di interessi, credenze e bisogni religiosi , cioè alle formazioni sociali a carattere religioso che avessero assunto un carattere di stabilità della struttura organizzativa e di conoscibilità dall’esterno, così netto, da potervisi riconoscere l’originarietà dell’autonomia.
confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”.
le confessioni religiose.
tessuto sociale, che è il Cattolicesimo.
l’auto-limitazione delle istituzioni statali , che riconoscono l’esistenza di un’area di rapporti di competenza esclusiva delle confessioni, nelle quali esse sono incompetenti.
estraneità e incompetenza, non su tutto ciò che rientra nella competenza dell’altro, ma solo su di una porzione di essa, individuando spontaneamente il limite e talora codificandolo negli accordi bilaterali.
ciascuna confessione religiosa è armonico con il riconoscimento della loro autonomia originaria.
qualsiasi sedicente raggruppamento religioso, ma ogni raggruppamento che sia o
divenga effettivamente tale, potrà pervenirvi percorrendo la strada istituzionale della previa attivazione degli strumenti di tutela degli artt. 19 e 20 , costituendo progressivamente la sua conoscibilità come vera e propria confessione religiosa , anche grazie alla garanzia politica del peso elettorale dei suoi adepti.
grado e rango, ascrivendole a questa classificazione in virtù della loro attitudine a realizzare in generale il programma costituzionale e specificatamente la parte di esso che mira alla promozione della persona attraverso la realizzazione delle libertà religiose.
fenomeno che si determina anche nella materia delle libertà religiose.
dell’attribuzione di rilevanza diretta nell’ordine dello Stato a numerose norme interne della Chiesa cattolica mirate a una sorta di continuità fra la sovranità statale e la sovranità della Chiesa.
religiosa. Ma lo Stato non può ingerirsi nelle questioni di merito delle credenze religiose.
quindi, ha lo scopo di garantire alle organizzazioni delle religioni la propria identità, il massimo possibile di libertà, senza assumerne come proprio il progetto di queste e compatibilmente col sistema generale della legalità costituzionale.
sistema , dovendo attuare il quadro dei principi innanzi delineato, costituente il progetto costituzionale di politica ecclesiastica.
ma anche dalla concezione propositiva.
delle organizzazioni collettive. Lo Stato è impegnato ad adoperarsi per soddisfare tutte le suddette esigenze.
dell’ordinamento dello Stato., perché i bisogni religiosi si manifestano come qualificativi di molti comportamenti della persona umana.
attraverso la legislazione bilateralmente convenuta con le confessioni religiose.
costituzionale alla produzione normativa,e come tali generano l’incostituzionalità della legge che vi si discosti. L’Assistenza del principio costituzionale della produzione normativa bilateralmente convenuta munisce queste fonti di una particolare resistenza all’abrogazione o alla modifica.
cattolica è la stipula di un nuovo accordo.
e norme di derivazione concordataria , alla luce del richiamo costituzionale ai Patti, di cui all’art. 7 comma 2.
nomina, da parte dell’autorità scolastica , degli insegnanti di religione nella scuola pubblica e per altri aspetti di questa materia.
Competenza statale in materia religiosa.
avere un’opzione religiosa, o di vincolare i cittadini a una qualsiasi credenza ,obbligandoli a comportamenti ad essa conformi, ma nel senso di apprezzare il fenomeno della religiosità come comportamento dell’uomo tenuto dalla stragrande maggioranza dei cittadini, indipendentemente dalla scelta di appartenere all’una o all’altra fede religiosa.
competenze, le amministrazioni regionali e locali, sono investiti della competenza attuativa del programma costituzionale di realizzazione delle libertà religiose.
neutralità.
soddisfazione di tali esigenze da parte dei poteri pubblici non si deve mai concretizzare con l’identificazione.
della religiosità dei consociati , rispondendo alle esigenze da questi manifestate nelle diverse situazioni di vita reale , resistendo sia alle pressioni emarginanti verso le nuove religiosità , provenienti dai gruppi già stabiliti , sia alle richieste derivanti di chi voglia camuffarsi nella veste di fenomeno religioso, per perseguire interessi, finalità o scopi non classificabili in questo settore dell’esperienza.
è contemporaneamente necessario individuare e rispettare il limite di non interferenza con l’autonomia e l’originaria libertà del fenomeno religioso, che non deriva da un riconoscimento, ma fa parte dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 della Costituzione).
bisogni particolari, esigenze specifiche, che il gruppo stesso cercherà di vedere protette dall’ordinamento. Su tali domande l’arduo compito delle istituzioni è costituito dal coniugare una tutela delle esigenze particolari con l’esigenza di generalità e astrattezza delle leggi.
non appartenesse al clero.
concetto rivoluzionario francese di laicità).
cattolica che ne ha riconosciuto la legittimità.
visto con diverse modalità e implicazioni a seconda dell’ideologia o dell’impostazione a cui si aderisce.
tendenza ideologica per mestiere, svolga funzioni pubbliche o giudiziarie.
giudiziarie , ne ha assai meno nel caso di attività professionali come, per esempio, quella dell’avvocato.
“confessionismo” , a garanzia dell’eguale trattamento di tutti i soggetti religiosi.
protezione del singolo e dei raggruppamenti sociali nei quali il singolo realizza la sua religiosità.
ampiezza della tutela del singolo e delle organizzazioni religiose.
il concetto successivamente (sent. N° 13 del 14 gennaio 1991) ha affermato che questi caratteri del nostro ordinamento integrano un principio supremo della costituzione ossia il principio di laicità , che trarrebbe origine dagli art. 2 , 3, 19, 20, 8 e 7 della Costituzione.
dell’amministrazione statale preposti alla realizzazione di competenze a organismi dell’amministrazione pubblica. Anche per questo aspetto del fenomeno in esame, non sempre la legislazione dello Stato ha adottato le discipline organizzative necessarie con tempestività e coerenza al quadro dei principi.
virtù del R.D. 884 del 20 luglio 1932. Il ministero dell’Interno attualmente provvede a tali compiti attraverso la Direzione generale degli Affari dei culti. Il Ministero ha competenze in materia di concessione della personalità giuridica, vigilanza e tutela degli enti della Chiesa e delle altre confessioni religiose. Un ulteriore compito del ministero è l’amministrazione del Fondo edifici culto è amministrato secondo le norme che disciplinano le gestioni patrimoniali dello Stato.
riconsiderate , alla luce della trasformazione democratica dello Stato e nella prospettiva radicarne sempre più la funzione di ministero di garanzia delle libertà, contemporaneamente dovrebbero attenuarsi i compiti di polizia ecclesiastica, ereditati dalle precedenti forme di stato, ma che vanno rapidamente scomparendo.
sugli atti concernenti i rapporti con la Chiesa cattolica e con le altre confessioni religiose.
Concordato e delle Commissioni per le trattative per la stipula delle intese con le altre confessioni religiose, esso propone i disegni di legge di esecuzione o approvazione degli accordi.
rapporti con tutte le confessioni religiose, ma la responsabilità degli atti resta collegiale del Governo.
ecclesiastica delle competenze ha scavalcato in parte il Ministero dell’Interno.
la santa Sede e rice le credenziali del nunzio apostolico accreditato presso la Repubblica Italiana.. Nomina i plenipotenziari designati dal Governo per le trattative concordatarie e promulga le leggi di esecuzione della revisione concordataria e delle intese.
fenomeno religioso sociale.
superato il carattere occasionale e discrezionale dei suoi interventi, in favore della creazione di veri e propri obblighi della pubblica amministrazione , corrispondenti ai
munendo tale qualificazione alquanto onorifica di garanzie di immunità pari a quelle di un capo di stato estero.
che risiedono in territorio vaticano.
dello Stato nel proprio ordine.
militare, in irnvio per gli studenti di teologia e i novizi degli ordini religiosi, il segreto d’ufficio.
dei provvedimenti ecclesiatici da parte dello Stato, è da dire che la competenza del giudice civile comprende l’esame degli effetti dei provvedimenti dell’autorità ecclesiastica, la valutazione di eventuali danni arrecati , anche ai fini del risarcimento, qualora ricorrano gli estremi dell’illecito. Il magistrato civile può svolgere indagini volte ad accertare il rispetto delle garanzie procedimentale connesse all’emanazione dei provvedimento ecclesiastici ed, eventualmente, dichiarare l’inefficacia agli effetti civili dei provvedimenti in contrasto con i diritti costituzionalmente tutelati.
così come alcune feste religiose.
richiedere all’ufficiale di stato civile di potersi sposare secondo il disposto della legge N ° 1159 del 1929, indicando il ministro di culto che dovrà celebrare il matrimonio.
generica categoria degli “enti ecclesiastici” nell’art. 831.1 , per rimandare al regime giuridico particolare dei loro beni , sancito nella legislazione innanzi richiamata.
oltre che in forma individuale, anche in “forma associata”, che fa seguito alla libertà sociale dell’art. 17 (diritto di riunione).
ecclesiastico o il fine di religione e di culto”.
riferimento alle confessioni religiose come categoria unitaria , individuativi della forma apicale di organizzazione di gruppi religiosi , alla quale si attribuisce il carattere dell’alterità , rispetto alla autorità statale, dell’autonomia originaria , fino al punto di vincolare alla contrattazione con le rispettive rappresentanze la disciplina dei loro rapporti con lo Stato, disciplina che viene anche garantita dalal riserva di legge.
particolare figura di persone giuridiche : “Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti” (caratterizzati da appartenenza alla struttura organizzativa di una confessione religiosa, e il perseguimento di fini di carattere religioso).
autorità confessionali di assoggettare tutti i fenomeni associativi religiosamente ispirati al controllo non solo spirituale delle organizzazioni confessionali, tentando di limitare le ingerenze dello Stato.
ecclesiastici. La disciplina è sancita dall’art. 7 dell’Accordo e nella norme di cui al N° 3 del Protocollo addizionale.
1985, entrata in vigore del 1997. L’Italia assicura il riconoscimento della personalità giuridica a quegli enti confessionali.
di religione e di culto e enti ,che pur se motivati da ragioni di religione e di culto, sono in qualche modo classificabili come “civili” e quindi implicano un interessamento dello Stato.
riconoscimento di specifiche figure di enti della Chiesa.
della personalità giuridica è disciplinato oltre che nelle leggi di esecuzione degli accordi concordatari, nel d.p.r. N° 33 del 1987. In tali faonti, salvi i casi in cui il riconoscimento della personalità giuridica di un ente è concesso per legge, prevede che le prefetture istruiscano la pratica , che si apre con la domanda indirizzata al ministro dell’Interno e che si conclude col decreto di riconoscimento del ministro stesso.
esplicitamente tutela la rilevanza nel proprio ordinamento dei controlli stabiliti dal diritto canonico sulla loro amministrazione.
costituzionale che per il loro funzionamento.
“Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche” e al conseguente art. 17 della legge N ° 222 del 1985 “Per glia acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche”.
codice civile. Gli enti ecclesiastici infatti devono inscriversi al Registro delle persone giuridiche presso le cancellerie dei tribunali ove hanno sede, annotando le norme di funzionamento e i poteri di rappresentanza dell’ente stesso, in conformità col regime delle persone giuridiche private.
ecclesiastici , molte volte equiparati agli altri enti del diritto privato, ribadendo con specifiche normative la peculiarità di tali enti, come:
dagli enti ecclesiastici. Il comma 3 dell’art. 7 dell’Accordo del 18 febbraio 1984 stabilisce che “le attività diverse da quelle di religione e di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, alle leggi dello stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime”.
L’ente ecclesiastico dovrebbe essere un ente no profit, ossia senza fine di lucro, ma non sempre è così almeno per quel che riguarda il lucro oggettivo.
ricorrano i presupposti fissati dall’art. 2195 del codice civile (autofinanziamento dell’ente stesso) , incorrendo in tal caso nell’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese (art. 2188 c.c.).
con l’ordinamento statuale e col diritto comune di questo. L’applicazione del regime di diritto comune a tutte le attività economiche degli enti ecclesiastici appare auspicabile, ma non condiviso dalle gerarchie ecclesiastiche.
applicazione del principio generale recepito nell’art. 7 N° 3 della legge N° 121 del 1985 “Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione”.
devono effettuare la denuncia dei redditi e pagare l’IRPEG ridotta al 50%.
cattolica. Va detto che Lo Stato italiano ha stipulato numerose intese con tali enti simili a quelle con la confessione cattolica.
come prestazione di lavoro subordinato , il sostentamento dei sacerdoti di ciascuna diocesi è affidato a varie fonti di entrata, anche di origine laica, ma in ultimo è garantito dalla Chiesa stessa.
garantire ai sacerdoti privi di altre entrate un sostentamento.
sostentamento del clero) , suo unico compito è amministrare i beni reddituali del patrimonio diocesano.
dall’ente centrale per il sostentamento del clero.
le conseguenze di legge in Italia.
nell’erogazione di servizi di utilità sociale.
costituzione di un sistema di “economia sociale”.
politica di attenzione a tale fenomeno che ha prodotto una legislazione di incentivi legali ed economici, di agevolazioni fiscali, inizialmente erogate in maniera più o meno disorganica, in favore di soggetti o delle organizzazioni che operano nel settore dei servizi sociali.
della legge n° 222 DEL 1985 , si destina a favore della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) una quota dell’otto per mille del gettito proveniente dalle dichiarazioni IRPEF dei contribuenti italiani, determinandola con un duplice metodo. Va alla CEI anche una quota proporzionale del gettito proveniente dalle dichiarazioni IRPEF dei contribuenti italiani, determinandola con un duplice metodo.
alla Chiesa, che però è diversificato dal fatto che i fedeli possono sceglierne la quantità.
finanziamento deve essere destinato da parte della CEI , l’art. 48 precisa che sono costituiti da “esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo”.
importi da parte della Chiesa.
annualmente all’autorità statale un rendiconto relativo all’effettiva utilizzazione delle somme ricevute.
in sede di stipulazione delle intese.
costituita dalla detrazione fiscale delle liberalità dei contribuenti in favore dell’Istituto centrale del sostentamento del clero.
solo una agevolazione fiscale.
confessioni diverse dalla cattolica ( legge N° 903 del 22 dicembre 1973).
Stato (oltre 10 miliardi annui) e in minima parte dai versamenti dei beneficiari.
religioso.
giungla di disposizioni agevolative sparse in numerose leggine.
degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
specifiche della religiosità, sono sovente svolte in luoghi ad esse specificamente destinati , genericamente denominati dalla dottrina e talora dal legislatore come edifici di culto.
eliminando la legittimità dell’esercizio autonomo della potestà ablativa pubblica in caso di necessità e subordinando comunque il suo esercizio all’accordo con l’autorità ecclesiastica.
speciale intervento dell’ordinamento statale, costituito sia dalla predisposizione di regole normative volte a promuoverne e tutelarne la realizzazione, sia di veri e propri interventi finanziari e di agevolazioni tributarie.
statale per la costruzione delle chiese divenne una prassi costante (opere pubbliche o di pubblico interesse).
inderogabile fra popolazione insediata e aree da destinare a servizi collettivi tra cui attrezzature religiose (chiese…)
categoria delle opere di urbanizzazione secondaria (tra cui le Chiese e gli altri edifici religiosi).
regolatori comunali degli edifici di culto a servizio della comunità.
statale tramite un organo ministeriale governativo apposito di gestione. Successivamente con la legge 59 del 15 marzo 1997 (decentramento statale) si delega alle Regioni e ai loro enti organi subordinati (Comuni e Province) le opere pubbliche di non interesse statale, tra le quali l’edilizia di culto.
funzioni amministrative in materia di edilizia di culto ai Comuni.
Insegnamento della religione nella scuola pubblica.
la previsione di insegnamento elementare della religione della riforma Gentile venne estesa anche alla scuola media. Gli insegnanti erano nominati dalla Chiesa e designati dal provveditore.
concordati del 1984, entrati in vigore con la legge attuativa 121 del 1985 all’art.9 si riconosce l’insegnamento della religione cattolica nelel scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
del ministro fascista che lo emanò) nel titolo IV vi sono “I delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti compresi negli artt. Da 402 a 406.
proveniente dal contesto storico fascista e dunque dall’accordo regime fascista e Chiesa (patti lateranensi del 1929) abbia influenzato la redazione di tali norme.
religione di stato e il reato di bestemmia solo in relazione alla medesima religione cattolica, senza avere rispetto per altre idee e per altre religioni, a quel tempo politicamente non calcolate.
Costituzionale , in materia di bestemmia, avvierà la messa a punto di criteri innovativi, stabilendo che la