Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritti d'autore: protezione e limitazioni, Appunti di Diritto

Il diritto d'autore, dalla sua origine come diritto di copia di opere letterarie e artistiche, alla sua estensione a nuove forme di opere e diritti esclusivi. Vengono discusse le implicazioni tecnologiche e giuridiche, come la dematerializzazione dei contenuti e la neutralità tecnologica. Il documento include anche eccezioni e limitazioni al diritto d'autore, come la riproduzione per uso di critica o discussione e il file sharing.

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 15/05/2018

.667
.667 🇮🇹

2 documenti

1 / 10

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
DIRITTO&DIGITALE&
!
CAP!1!!
!
PROPRIETA’&INTELLETTUALEà!sono!i! beni!immateriali,!frutto!dell’attività!creativa!e!inventiva!dell’uomo,!oggetto!di!
tutela!e!disciplina!secondo!gli!studiosi!del!diritto!digitale!e!della!proprietà!industriale.!
Gli!interessi! della! proprietà!intellettuale! sono! eterogenei!e! variano! in!ragione!dei! differenti! istituti!e! delle! diverse!
norme!che!li!regolano.!È!possibile!individuare!tre!categorie!di!interessi:!
1. GLI&INTERESSI&DEI&TITOLARI&DI&SPECIFICI&DIRITTI&DI&ESCLUSIVA&SUI&BENI&OGGETTO&DI&PROTEZIONE&
2. GLI&INTERESSI&DEI&SOGGETTI&ANTAGONISTI,&OVVERO&GLI&UTILIZZATORI&
3. GLI&INTERESSI&DELLA&COLLETTIVITÀ&
L’arduo!compito!della!disciplina!della!proprietà!intellettuale!è!quello!di!trovare!un!punto!di!equilibrio!nella!difesa!dei!
vari! interessi! dei! soggetti.! Dalla! rivoluzione! industriale! in! poi! la! proprietà! intellettuale!ha!registrato!una!crescita!
continua.!Il!campo!autoriale!del!diritto!d’autore,!inizialmente,!aveva!ad!oggetto!solo!le!opere!letterarie!ed!artistiche!e!
si! configurava! esclusivamente! come! un!diritto! di!riproduzione! o! copia.! A! partire! dall’800! la! protezione! venne!
gradualmente! estesa! anche! a! favore! di! altre! tipologie! di! opere! e! si! incominciarono! a! teorizzare! nuove! forme! di!
DIRITTI&DI&ESCLUSIVA,&QUALI&IL&DIRITTO&DI&COMUNICAZIONE&E&DIFFUSIONE.!
Questa&disciplina& è&particolarmente& sensibile&alle& trasformazioni&economico-sociali&determinate& dall’innovazione&
tecnologica.&Dunque&le&tecnologie&digitali&e&i&sistemi&di&comunicazione&telematica&rappresentano&i&fattori&intorno&ai&
quali&dovranno&necessariamente&definirsi&i&nuovi&confini&della&proprietà&intellettuale.&
&
LA&“RIVOLUZIONE”&DIGITALE!à!passaggio!da!tecnologie!analogico!a!digitale!
La&dematerializzazione&dei&contenuti,!resa!possibile!dalla!loro!espressione!in!codice!informatico,!ha!determinato!la!
totale!trasformazione!dei!processi!di!creazione!e!diffusione!e!delle!opere!d’ingegno.!!
Internet!e!i!sistemi!di!comunicazione!telematica!hanno!cambiato!gli!schemi!di!accesso!alle!informazioni!con!modalità!
di!acquisizione!attiva!delle!risorse!nel!momento!e!dal!luogo!prescelto!individualmente!da!ciascun!utente:!
à!(accedo!ad!Internet!dove!e!quando!voglio).!
Gli!strumenti!informatici!consentono!di!realizzare,!in!tempi!contenuti,!un!numero!illimitato!di!copie!digitali.!
Gli!incredibili!progressi!registrati!negli!ultimi!anni!nel!settore!dell’elaborazione!digitale,!consentono!oggi!a!chiunque!di!!
poter!facilmente!disporre!di!strumenti!di!rielaborazione!creativa!(fotoritocco,!editing!video)!che!fino!a!qualche!tempo!
fa!erano!esclusiva!di!professionisti.!La!Rivoluzione!Digitale!rappresenta!per!la!società!anche!una!straordinaria!
opportunità!di!informazione,!condivisione,!crescita!culturale!e!intrattenimento.!
•&PARADOSSOà!le!stesse!tecnologie!che!conferiscono!agli!autori!e!ai!produttori!di!contenuti!strumenti!e!possibilità,!
sono!anche!la!principale!fonte!di!minaccia!per!l’esercizio!dei!diritti!di!proprietà!intellettuale!a!questi!ultimi!spettanti.!
•!SFIDAà!sarà!individuare!nuovi!modelli!legali!di!fruizione!delle!opere!d’ingegno,!tali!da!assicurare!adeguata!tutela!ai!
titolari!dei!diritti,!consentendo!al!contempo,!all’intera!società!di!potersi!giovare!degli!straordinari!benefici!indotti!dalla!
diffusione!dell’informazione.!
!
DIRITTO&D’AUTORE&(633/1941)!diverso!PROPRIETA’&INTELLETTUAL(d.lgsn°30Febbraio!2005)!
!
Il&DIRITTO&D’AUTORE!coincide!con!l’introduzione!della!stampa!a!caratteri!mobili.!La!prima!legge!modertìna!sull’!d.a!è!
stata!emanata!nel!1709!dalla!regina!Anna!d’Inghilterra,!nota!come!Statuto!di!Anna:!tutte!le!opere!entrate!in!vigore!
dopo!la!legge!avrebbero!goduto!di!un!copyright!della!durata!di!14!anni.!
La&tutela&dell’autore&rappresenta&il&naturale&riconoscimento&del&proprio&lavoro&(stretto&legame&personale,&
instaurato&tra&l’opera&&e&l’autore&e&che,&rappresenta&il&presupposto&per&il&riconoscimento&dei&diritti&morali&d’autore).&
OGGETTO&DI&TUTELA&DEL&D.A.&è&LA&FORMA&ESPRESSIVA,&attraverso&la&quale&l’opera&si&manifesta.&
La!vigente!disciplina!nazionale!trova!fonte!nella!legge!del!22!Aprile!633!del!1941:!sono!opere!di!protezione!tutte!le!
opere!dell’ingegno!di!carattere!creativo!che!appartengono!alla!letteratura,!arti!figurative!teatro,!cinematografia,!
qualunque!sia!il!modo!o!la!forma!di!espressione;!protetti!inoltre!tutti!i!programmi!per!elaboratore!le!banche!dati!che!
per!la!scelta!o!disposizione!dei!materiali!costituiscono!una!creazione!intellettuale!dell’autore.!
&
PROPRIETA’&INTELLETTUALE:&l’espressione!comprende!i!MARCHI!e!altri!SEGNI!DISTINTIVI.!
Privativa!d’uso!!(strumento!di!tutela):!attribuzione!del!diritto!esclusivo!a!produrre!o!utilizzare,!usare,!mettere!in!
commercio,!vendere!il!bene!oggetti!di!protezione.!Diritti!acquisibili!tramite!BREVETTAZIONE!o!REGISTRAZIONE.&
&
&
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritti d'autore: protezione e limitazioni e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity!

DIRITTO DIGITALE

CAP 1

PROPRIETA’ INTELLETTUALE à sono i beni immateriali, frutto dell’attività creativa e inventiva dell’uomo, oggetto di tutela e disciplina secondo gli studiosi del diritto digitale e della proprietà industriale. Gli interessi della proprietà intellettuale sono eterogenei e variano in ragione dei differenti istituti e delle diverse norme che li regolano. È possibile individuare tre categorie di interessi:

1. GLI INTERESSI DEI TITOLARI DI SPECIFICI DIRITTI DI ESCLUSIVA SUI BENI OGGETTO DI PROTEZIONE

2. GLI INTERESSI DEI SOGGETTI ANTAGONISTI, OVVERO GLI UTILIZZATORI

3. GLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITÀ

L’arduo compito della disciplina della proprietà intellettuale è quello di trovare un punto di equilibrio nella difesa dei vari interessi dei soggetti. Dalla rivoluzione industriale in poi la proprietà intellettuale ha registrato una crescita continua. Il campo autoriale del diritto d’autore, inizialmente, aveva ad oggetto solo le opere letterarie ed artistiche e si configurava esclusivamente come un diritto di riproduzione o copia. A partire dall’800 la protezione venne gradualmente estesa anche a favore di altre tipologie di opere e si incominciarono a teorizzare nuove forme di DIRITTI DI ESCLUSIVA, QUALI IL DIRITTO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE. Questa disciplina è particolarmente sensibile alle trasformazioni economico-sociali determinate dall’innovazione tecnologica. Dunque le tecnologie digitali e i sistemi di comunicazione telematica rappresentano i fattori intorno ai quali dovranno necessariamente definirsi i nuovi confini della proprietà intellettuale. LA “RIVOLUZIONE” DIGITALE à passaggio da tecnologie analogico a digitale La dematerializzazione dei contenuti , resa possibile dalla loro espressione in codice informatico, ha determinato la totale trasformazione dei processi di creazione e diffusione e delle opere d’ingegno. Internet e i sistemi di comunicazione telematica hanno cambiato gli schemi di accesso alle informazioni con modalità di acquisizione attiva delle risorse nel momento e dal luogo prescelto individualmente da ciascun utente: à (accedo ad Internet dove e quando voglio). Gli strumenti informatici consentono di realizzare, in tempi contenuti, un numero illimitato di copie digitali. Gli incredibili progressi registrati negli ultimi anni nel settore dell’elaborazione digitale, consentono oggi a chiunque di poter facilmente disporre di strumenti di rielaborazione creativa (fotoritocco, editing video) che fino a qualche tempo fa erano esclusiva di professionisti. La Rivoluzione Digitale rappresenta per la società anche una straordinaria opportunità di informazione, condivisione, crescita culturale e intrattenimento.

- PARADOSSO à le stesse tecnologie che conferiscono agli autori e ai produttori di contenuti strumenti e possibilità, sono anche la principale fonte di minaccia per l’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale a questi ultimi spettanti.

  • SFIDA à sarà individuare nuovi modelli legali di fruizione delle opere d’ingegno, tali da assicurare adeguata tutela ai titolari dei diritti, consentendo al contempo, all’intera società di potersi giovare degli straordinari benefici indotti dalla diffusione dell’informazione. DIRITTO D’AUTORE ( 633/1941) diverso PROPRIETA’ INTELLETTUAL (d.lgsn°30Febbraio 2005) Il DIRITTO D’AUTORE coincide con l’introduzione della stampa a caratteri mobili. La prima legge modertìna sull’ d.a è stata emanata nel 1709 dalla regina Anna d’Inghilterra, nota come Statuto di Anna: tutte le opere entrate in vigore dopo la legge avrebbero goduto di un copyright della durata di 14 anni. La tutela dell’autore rappresenta il naturale riconoscimento del proprio lavoro (stretto legame personale, instaurato tra l’opera e l’autore e che, rappresenta il presupposto per il riconoscimento dei diritti morali d’autore). OGGETTO DI TUTELA DEL D.A. è LA FORMA ESPRESSIVA, attraverso la quale l’opera si manifesta. La vigente disciplina nazionale trova fonte nella legge del 22 Aprile 633 del 1941: sono opere di protezione tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, arti figurative teatro, cinematografia, qualunque sia il modo o la forma di espressione; protetti inoltre tutti i programmi per elaboratore le banche dati che per la scelta o disposizione dei materiali costituiscono una creazione intellettuale dell’autore. PROPRIETA’ INTELLETTUALE: l’espressione comprende i MARCHI e altri SEGNI DISTINTIVI. Privativa d’uso (strumento di tutela): attribuzione del diritto esclusivo a produrre o utilizzare, usare, mettere in commercio, vendere il bene oggetti di protezione. Diritti acquisibili tramite BREVETTAZIONE o REGISTRAZIONE.

L’acquisto del titolo originario del diritto spetta all’autore, ovvero al soggetto che ha realizzato l’opera. Sotto il profilo amministrativo/dichiarativo il deposito o registrazione dell’opera avviene attraverso la registrazione dell’opera nei registri pubblici tenuti dalla SOCIETA’ ITALIANA AUTORI EDITORI à SIAE: soggetto terzo che certifica quando tu depositi un’opera, in modo tale da avere una prova che l’hai prodotta - (non ha nulla a che vedere con il diritto d’autore) OPERE IN COLLABORAZIONE: se l’opera è stata creata con il contributo di più persone, il D.A appartiene in comune a tutti gli autori. Gli autori devono prestare attenzione a definire preventivamente i diritti spettanti a ciascuno di essi sull’opera. Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo. OPERE COLLETTIVE: opere composte da contributi di diversi autori, riuniti da un soggetto, il quale realizza una nova opera come risultato dell’attività di scelta, selezione e coordinamento e riunione dei contributi stessi. La normativa autoriale riconosce valenza creativa all’attività di chi organizza e dirige l’opera collettiva, attribuendogli lo status di AUTORE DELL’OPERA. I singoli apporti confluenti nell’opera conservano ciascuno la propria autonomia. 3 esempi di opere collettive sono: enciclopedie, riviste, quotidiani. Nel caso in cui le singole opere abbiano una loro autonomia e quindi un autore, sarà possibile individuare nell’opera collettiva diversi diritti d’autore; diversamente se le singole opere non godono di tutela autoriale l’unico diritto d’autore sarà quello riconosciuto al CREATORE. DIRITTI MORALI D’AUTORE: “diritto della personalità, indispensabili, inalienabili e imprescrittibili”. Diritti personali che legano l’autore all’opera e come tali non seguono la linea della trasmissione ereditaria. Tuttavia sono esercitabili a determinare condizioni, dagli eredi, a tutela della memoria dell’autore.

  • Diritti ad opporsi a deformazioni e modificazioni dell’opera in pregiudizio all’onore o reputazione dell’autore.
  • Diritto di rivendicare la paternità dell’opera, e nel caso di opera anonima o sotto pseudonimo di rivelarla
  • Diritto di inedito o ritiro dell’opera del commercio DIRITTI PATRIMONIALI D’AUTORE: sono per definizione diritti disponibili, indipendenti e, come tali, possono essere acquisiti, alienati o tramessi. Ha durata tutta la vita dell’autore sino al termine del 70 (settantesimo) anno solare, dopo la morte.
  • Diritti di pubblicazione, riproduzione (temporanea o permanente), trascrizione, esecuzione, rappresentazione, recitazione, comunicazione al pubblico con messi di diffusione a distanza, traduzione, elaborazione modificazione e pubblicazione delle opere raccolte (…). ECCEZIONI – LIMITAZIONI: diritto interno e internazionale del’D.A hanno da sempre avvertito l’opportunità di imporre limiti all’esclusiva dei titolari delle opere, al cospetto di esigenze di pubblica informazione, studio, libera diffusione delle idee e della cultura. Tali eccezioni sono previste dalla legge sul D.A al Capo V del Titolo I, Art 65/1971. Il riassunto, la citazione o riproduzione di brani o la comunicazione al pubblico SONO LIBERI SE effettuati per uso di critica o discussione, effettuati a fini di insegnamento o ricerca scientifica.
  • I discorsi di argomenti di interesse politico/amministrativo possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico sei limiti giustificabili A SCOPO INFORMATIVO, in riviste o giornali parchè indichino la fonte: nome autore, data luogo in cui il discorso è stato tenuto.
  • Riproduzione, riassunto, cit, di brani o parti di opere e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se EFFETTUATI PER USO DI CRITICA O DISCUSSIONE (nei limiti giustificabili purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera) SE EFFETTUATI A FINI DI INSEGNAMENTO O SCIENTIFICI. FILE SHARING: condivisione di file si riferisce alla condotta avente per oggetto la distribuzione o messa a disposizione di contenuti o informazioni in formato digitale con lo scopo che altri soggetti ne possano usufruire à CONTENUTI TESTUALI, IMMAGINI, FILE AUDIOVISIVI, PROGRAMMI. Le modalità attraverso le quali è possibile condividerli comprendoo la consegna o lo scambio manuale di dispositivi removibili ( CD, DVD, HARDISK portatili, USB ) e l’utilizzo di INTERNET E DI SPECIFICI SOFTWARE per la distribuzione o scambio di file (Emule). Condivisione di file non è una condotta in sé e per sé illecita. à connotazione negativa: tali operazioni di FILE SHARING comprendono la trasmissione di file che hanno ad oggetto contenuti protetti dalla legge sul diritto d’autore. 3 fattori hanno contribuito all’aumento di dimensioni rilevanti di FS nell’ultimo decennio: **- sviluppo di tecniche e algoritmi di compressione sempre più efficnti e funzionali
  • diffusione di connessioni internet a banda larga (broadband)
  • disponibilità di software avanzati/intuitivi per l’accesso a reti P2P** : “peer to peer” peer = nodi paritari à (nodi che svolgono la funzione di client: richiede informazioni e server: eroga informazioni)

CAP 2

SOFTWARE : con il termine si intende il programma o l’insieme di programmi che indicano ad un elaboratore elettronico la sequenza di istruzioni da eseguire per svolgere determinate attività ed operazioni.

  • Bene di straordinaria rilevanza da cui dipendono il successo di economia, l’efficienza delle comunicazioni e lo sviluppo della produzione culturale.
  • Costituisce un’opera dell’ingegno e come tale, tutelato in base alla legge sul Diritto d’autore e protetto da d.lgs 518/1992 ed il suo valore che risiede nel contenuto ideativo e il pericolo che corre l’autore è che sia plagiato quel contenuto. Oggetto di protezione sono: il materiale preparatorio, schemi di progettazione, diagrammi di flusso e qualsiasi altra forma di espressione. Per meglio comprendere i confini entro i quali è ritenuta ammissibile la brevettazione di un software è indispensabile riferirsi alle linee guida adottate dall’UFFICIO BREVETTI; comprende creazioni concrete e che presentino un carattere tecnico. La normativa brevettuale serve per proteggere le invenzioni idonee ad avere un’applicazione industriale. Software deve soddisfare quei requisiti di novità e attività inventiva che ne giustificano la tutela. Il software è un bene immateriale tutelato come opera creativa dalla legge sul diritto d’autore e la forma contrattuale maggiormente impiegata per la distribuzione e la concessione in programmi per elaborare è IL CONTRATTO DI LICENZA D’USO DI UN SOFTWARE à caratteristica fondamentale è di non produrre, tra i suoi effetti, il trasferimento dei diritti di sfruttamento economico dell’opera: Il LICENZIANTE: software house o singolo sviluppatore, colui che cede in godimento il software. IL LICENZIATARIO: colui che contro pagamento di un corrispettivo, ne acquisisce il diritto di utilizzarlo (utente finale). L’utente finale di un programma per elaborare non è proprietario del software acquisito, bensì solo TITOLARE DI UNA LICENZA D’USO a cui il contratto di licenza vieta di effettuare copie del programma. La licenza d’uso di software può essere pattuita anche a titolo gratuito: il caso delle c.d. licenze “ freeware IL LICENZIANTE O SVILUPPATORE di un SOFWARE acquisisce una serie di DIRITTI ESCLUSIVI, espressamente riconosciuti sulla realizzazione dell’opera: a) RIPRODUZIONE, permanente o temporanea, totale o parziale b) TRADUZIONE, ADATTAMENTO, TRASFORMAZIONE e ogni altra modificazione del programma per elaborare. c) Qualsiasi forma di DISTRIBUZIONE AL PUBBLICO Detti DIRITTI PATRIMONIALI D’AUTORE spettano in via d’esclusiva all’autore di software il quale ne può liberamente disporre, trasferendoli a terzi. LIMITAZIONI DEL DIRITTO D’AUTORE: divieto di impedire per contratto a chi ha diritto di utilizzare una copia del programma di effettuare una copia di riserva necessaria all’uso. Facoltà attributiva al legittimo utilizzatore di una copia del programma di precedere alla riproduzione, traduzione del programma stesso, al fine di modificarne la forma del codice. BANCHE DATI: opere dell’ingegno protette dalla legge sul Diritto d’autore definendole come. “ raccolte di opere, dati, o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”. CAP 3 CREATIVE COMMONS: progetto nato nel 2001 da Lawrence Lessing ed è un organizzazione no profit, senza scopo di lucro, con sede in San Francisco, California, Stati Uniti, con lo scopo di espandere opere di ingegno al fine di poterle utilizzare. Il fine è il rilancio della creatività e della produzione culturale attraverso lo sviluppo di un sistema di licenze che favoriscano la diffusione e la condivisione delle opere, consentendo agli autori di rielaborare opere altrui. Le licenze CC forniscono un modo semplice e standardizzato per comunicare quali diritti l’autore dell’opera si riserva e quali altri rinuncia, a beneficio degli utilizzatori. Ciò ha introdotto il diritto ad ‘Alcuni diritti riservati’ à “some rihts served” diritti spettatigli quale creatore dell’opera, acconsentendo che di taluni altrui diritti possano liberamente beneficiarne tutti, siano essi semplici utilizzatori- consumatori dell’opera, ovvero altri autori che abbiano intenzione di servirsi dell’opera quale punto di partenza per un ulteriore processo creativo, a metà tra il rigido modello di COPYRIGHTS à “all rihts served” ‘tutti i diritti riservati’ e il PUBBLICO DOMINIO à “no rihts served” ‘nessun diritto riservato’.

Lessing sostiene che un’opera d’arte prende quasi sempre “in prestito” qualcosa da opere precedenti, citando Walt Disney; molti dei più famosi cartoni animati della WD sono rivisitazioni delle fiabe dei fratelli Grimm. Disney aggiungeva alcuni elementi riadattando i personaggi al contesto storico con disegni più moderni. “COMMONS” =risorsa comune o “beni comuni” con possibilità di essere goduta ugualmente da un certo numero di persone. Caratteristica è che se da un lato l’accesso alla risorsa è garantito ad ogni singola persona, dall’altro nessun individuo è legittimo ad esercitare sul bene comune un diritto tale da escludere altri dall’utilizzo della risorsa. Tutte le LICENZE CC consentono a chiunque di riprodurre, copiare, distribuire, comunicare la pubblico, l’opera licenziata. L’autore che decide di distribuire la propria licenza CC accetta sin da subito che chiunque possa esercitare diritti e facoltà sull’opera, senza la sua necessaria approvazione. Alla MATRICE COMUNE + si aggiungono alcune ulteriori 4 CLAUSOLE SPECIFICHE (di cui 1 obbligatoria per tutte le licenze e 3 facoltative).

  1. ATTRIBUTION (BY): prima clausola obbligatoria e presente in tutte le licenze CC; consiste nell’obbligo di citare l’autore dell’opera originale.
  2. NON COMMERCIAL (NC): seconda clausola, divieto di utilizzare l’opera per fini commerciali; con l’aggiunta della clausola (NC), l’autore si riserva la titolarità del diritto di utilizzo commerciale dell’opera.
  3. NO DERIVATE WORKS (ND): terza clausola, divieto espresso da parte dell’autore relativamente alla possibilità di realizzare opere “derivate” dall’originale. Chiunque potrà continuare a copiare, distribuire e comunicare l’opera a condizione che la stessa sia mantenuta nel suo stato originale senza modifiche o rielaborazioni.
  4. SHARE ALIKE (SA): quarta clausola, ultima clausola e facoltativa comporta l’obbligo nell’ipotesi di ridistribuzione di opere derivate di licenziare l’opera con la medesima tipologia di LICENZA CC applicata all’opera originale. GPL “General Public License”: clausola impiegata al fine di impedire che un software originariamente messo a disposizione in codice libero venga, nelle sue versioni derivate, “chiuso” e distribuito come codice proprietario. (NC) (ND) è possibile contattare l’autore e negoziare con lo stesso i termini per un eventuale sfruttamento economico dell’opera o il diritto di realizzare opere derivate. Nello specifico esistono 6 differenti LICENZE CC: Jamendo, You Tube, Vimeo esempi di opere autoriali che hanno esteso il oro database a contenuti distribuiti con licenza CC
    1. Attribution (BY)
    2. Attribution – Non Commercial (BY) (NC)
    3. Attribution – No Derivate Works (BY) (ND)
    4. Attribution – Share Alike (BY) (SA) à Wikipedia licenziata secondo questo termine
    5. Attribution – Non Commercial – Share Alike (BY) (NC) (SA)
    6. Attribution – Non Commercial – No Derivate Works (BY) (NC) (ND) CC ha sviluppato un sistema particolarmente funzionale, grazie al quale qualunque autore può, attraverso pochi ‘click’ del mouse, comporre la propria licenza e iniziare a distribuire, in una cornice di assoluta legalità, la propria opera. 1 LICENZA à **3 FORMATI
  5. Machine Readable:** logo che garantisce un impatto visivo, applicabile sul sito
  6. Human Readable: foglio semplice con simboli dei parametri e spiegazione che indica info lecite/illecite
  7. Lawyers Readable : licenza con spiegazione giuridica articolata Il sistema CC elabora, 3 versioni della medesima licenza: 4. Legal Code: documento redatto secondo alcuni canoni giuridici tipici per questa tipologia di atti, composto da alcune premesse e 8 articoli attraverso i quali vengono disciplinati i diritti d’autore e i termini di utilizzo connessi all’opera licenziata.
  8. Commons Deed: sintetizza per sommi capi le caratteristiche della licenza e il regime dei diritti sull’opera; ha la finalità di comunicare a tutti, le condizioni e i termini di utilizzo dell’opera.
  9. Digital Code : consiste in alcune righe di codice informatico, elaborate e scelte dall’autore in formato HTML+RDFa

CYBERSQUATTING - DOMAN GRABBING: consiste in una pratica contraffattoria, illecita, avente come oggetto la registrazione di nomi a dominio corrispondenti a marchi o segni distintivi celebri altrui, al solo scopo di appropriarsi della relativa notorietà di trarre un ingiusti profitto a danno del soggetto titolare:

  • Cybersquatting: indica l’atto di registrare illegittimamente più nomi a dominio liberi ma sui quali non si ha alcun titolo, al solo fine di acquistarne il diritto all’uso esclusivo.
  • Domain Grabbing : si riferisce alla condotta più incisiva di chi, con premeditazione, registra un nome a dominio al preciso scopo di sottrarlo ad altri. Il riconoscimento della funzione di segno distintivo svolta dal nome a dominio e la conseguente interferenza tra Domain Name e altri segni, trovano riconoscimento nel c.d. ‘Principio di unitarietà dei segni distintivi’ affermato nel Codice della proprietà industriale. Sancito dal combinato disposto degli artt 22 e 12 c.p.i, à mira dunque ad evitare il rischio di confusione che potrebbe ingenerarsi nel pubblico qualora due o più soggetti distinti adottino forme espressive identiche, o simili, quale proprio segno distintivo e ciò indipendentemente dalla tipologia di segno utilizzato. Il problema della registrazione di secondo livello (SLD) è “ First come, first served ”; Registrars , non effettua alcuna verifica nel momento in cui registro il nome a dominio ma rivela solo la disponibilità; non effettua nessuna ricerca di anteriorità. Gli enti proposti alla registrazione o assegnazione di nomi a dominio non sono tenuti ad effettuare alcun controllo preventivo atto a evitare la registrazione di nomi a dominio confondibili con marchi registrarti o altri segni distintivi. Quando registro un nome a dominio devo verificare che non sia confondibile con nomi, marchi di diversi segmenti nel mercato a dominio e non solo nel segmento di destinazione del mio prodotto. Il principio di unitarietà dei segni distintivi afferma che è vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna a dome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo, un segno uguale o simile ad un marchio altrui se, a causa dell’identità o affinità tra l’attività l’ attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni. IL MARCHIO: è il più importante dei segni distintivi; è il segno con il quale l’imprenditore contraddistingue i propri prodotti o servizi. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio, tutti i segni rappresentabili graficamente: parole, disegni, lettere, cifre, suoni, forma del prodotto o confezione di esso, tonalità cromatiche purchè siano atti a distinguere i prodotti o servizi di un impresa da quelli di un’altra impresa. Il marchio può essere costituito tanto da parole ( marchio denominativo ) quanto da figure ( marchio figurativo ) Ciò che essenzialmente rivela è che il segno scelto sia dotato di efficacia distintiva. Il marchio infatti è un segno distintivo e come tale deve essere idoneo a consentire al pubblico dei consumatori di distinguere i prodotti e i servizi con esso veicolati. Segno o espressione adottata non deve mai tradursi in una semplice descrizione delle caratteristiche qualitative del prodotto o del servizio. Il marchio per essere registrato/approvato deve passare attraverso 3 requisiti, caratteristiche:
  • Liceità : il marchio deve essere lecito
  • Capacità distintiva : non possono essere oggetto di registrazione come marchio i segni costituiti da denominazioni generiche di prodotti o servizi o descrittive che ad essi di riferiscono
  • Novità : il marchio deve essere diverso rispetto ad altri marchi e segni distintivi divenuti titolarità dei terzi. Non possono essere considerati nuovi i marchi che, alla data del deposito risultano identici o simili ad altri segni già noti come marchi, insegne, nomi a dominio, attività economiche, prodotti o servizi che determinano un rischio di confusione per il pubblico. ( MARCHI NOTORI )
  • I diritti di esclusiva di un marchio si acquisiscono con la sua registrazione depositando la domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). La registrazione ha validità 10 anni ed è rinnovabile. Attraverso la registrazione il titolare ne acquisisce la facoltà d’uso esclusivo ed ha il diritto di vietare a terzi di utilizzare nell’attività economica**.
  • Il rischio di confusione tra il pubblico** , rappresenta uno dei cardini dell’intera disciplina sui segni distintivi e sussiste tanto più i prodotti o i servizi contrassegnati da segni siano tra loro vicini. - Non vengono considerati nuovi, e come tali non sono registrabili, i segni anticipati da un marchio registrato, anche per prodotti o servizi non affini, qualora il marchio goda di rinomanza. - L’utilizzo da parte di una persona diversa dal titolare di un segno su un marchio registrato comporta la contraffazione del marchio (uso ingannevole del marchio).

CAP 5

PRIVACY (diritto di riservatezza): d.lgs 196/1903 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ; Quando si parla di tutela della vita privata ci si riferisce ad una zona di intimità all’interno della quale poter non essere disturbati; si ha riguardo al controllo delle informazioni attenenti alla nostra persona e il loro ambito di diffusione. La diffusione delle tecnologie digitali e soprattutto Internet , ha mutato il quadro nella società dell’informazione: la diffusione di una notizia lesiva del diritto alla privacy, in tempi brevi può arrecare danni talvolta irreparabili. Internet à permette di veicolare le comunicaz in tempi brevi e verso un numero potenzialmente indefinito di soggetti, ma di fatto, resta estremamente complicato qualsiasi tentativo di controllo e di contenimento del danno ex post. à Rimane alta la probabilità che la notizia sia già stata ripresa e ripubblicata in diverse altre pagine web. Coniugatamene a queste condotte “volontarie” la tecnologia ha permesso di accedere alla sfera privata dell’individuo in modo automatizzato ad informazioni/dati: DIGITAL PRIVACY

  • dai coockie durante le sessioni di navigazione web , ricevute e trasmesse dai browser
  • Termini di utilizzo del servizio prima di iscriversi ad un social network (spunta su acconsento). Per ridurre il rischio è necessario un PROCESSO DI AUTENTICAZIONE/AUTORIZZAZIONE con le proprie credenziali : username e password. Esistono anche altri sistemi validi come quelli che prevedono l’impiego di: smart card o token hardware , ovvero la verifica di un dato biometrico. I dati devono essere accessibili solo ai soggetti autorizzati a fruirne.
    • VERTIFICABILITA’ : ci si riferisce alla capacità del responsabile del sistema informatico di riconoscere e collocare temporalmente, i trattamenti avvenuti sui dati, accertandone gli eventuali profili di responsabilità.
    • REATTIVITA’ : efficienza e alla tempestività del sistema nel rispondere ad atti o fatti potenzialmente dannosi, alzando o abbassando le proprie barriere difensive in ragione del tipo di attacco subito
    • Ultimo aspetto riguarda la RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI , di gestire in sicurezza l’intero ciclo di vita dei dati, compresa l’eventuale fase di cancellazione o distruzione degli stessi. Esistono 2 modalità di cancellazione dei dati in totale sicurezza o comunque per renderli inaccessibili: 1. Distruzione o l’alterazione del supporto fisico nel quale i dati sono memorizzati
  1. Possibilità di effettuare, a livello di software, una cancellazione sicura, ‘pronfonda’, dei dati. à esempio utilizzando un semplice programma di File recovery o “recupero file” è possibile accedere in pochi secondi ai dati cancellati anche diversi mesi addietro. PRIVACY BY DESIGNER/PRIVACY BY DEFAULT: un approccio concettuale innovativo che impone alle aziende l’obbligo di avviare un progetto prevedendo, fin da subito, gli strumenti di tutela dei dati personali. DATO PERSONALE: qualunque informazione, attraverso la quale è possibile direttamente o indirettamente identificare una persona o una persona identificata è un dato personale. (nome, cognome, targa macchina, n cell) DATI SENSIBILI: (diversi dai dati personali) dati personali specifici idonei a rivelare: l’origine raziale etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, adesione ai partiti, sindacati, associazioni e organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Esempio : n di cellulare à dato personale à EMAIL: è un dato personale; in caso sia [email protected] è un dato sensibile perché rivela lo stato di salute dell’interessato PRINCIPIO DI NECESSITA’ O NON ECCEDENZA: in base al quale il trattamento dei dati personali che possono considerarsi effettivamente “necessari” in relazione alle finalità definitivamente perseguite. “i dati personali oggetto di trattamento sono: trattati in modo lecito e secondo correttezza, sono pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità dei dati raccolti o successivamente trattati”. Dati raccolti esclusivamente per la fornitura del proprio servizio; diversamente la richiesta di fornire obbligatoriamente ulteriori dati potenzialmente utili per il perseguimento di altre finalità, ma non indispensabili per l’erogazione del servizio, sarebbe violazione del principio di necessità.
  • Consentire ad ogni utente di poter consultare la lista contatti dei propri contatti à questo ultimo aspetto costituisce il “motore” dei social network, grazie al quale ogni soggetto è in grado di ampliare, in modo esponenziale, la propria rete sociale. à Consente l’interazione tra gli utenti, non solo attraverso lo scambio di comunicazioni in forma testuale ma bensì , attraverso la condivisione di risorse e contenuti digitali: fotografie, video, link, filmati, punti di interesse e molto altro. PIATTAFORME : genealiste (Facebook e Google+), lavoro (LinkedIn), lettori (aNobii), geolocalizzazione dei contatti (Foursquare) e servizi tradizionali a elementi tipici da rete sociale (web radio, last.fm o Flickr per la gestione diportfolio fotografico più social network) TOS “Terms of service”: blog e social network sono straordinari mezzi di comunicazione le cui potenzialità comportano significative impplicazioni giuridiche sotto il profilo di condotte tenute dagli utenti. I TOS (esempio Facebook Policy) sono contratti vincolanti, all’iscrizione di un social network o apertura di un blog, da noi validamente stipulati mediante l’accettazione che, abitualmente, manifestiamo attraverso un “ click ” del mouse. Le condizioni di utilizzo dei servizi prevedono specifiche clausole attraverso le quali gli utenti rinunciano alla riservatezza delle informazioni immesse nel sistema, o trasferiscono, con licenze limitate nello spazio e nel tempo, i diritti d’autore sui contenuti pubblicati. à accettazione vale come una firma COMUNICAZIONE ONLINE: fa riferimento a quelle informazioni online con diffusione molto ampia, semplicità di accesso, difficoltà del controllo e differente elemento psicologico. LIBERTA’ D’ESPRESSIONE: Diritto di cronaca e critica, diritto sancito dalla costituzione e comprende tutte le forme d’espressione dell’uomo: parole, pittura, scultura, quadri, arte, film. à potersi esprimere liberamente attraverso tutte le forme di espressione Art 21 della Costituzione: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, scritto e ogni mezzo a disposizione”. Il richiamo espresso “ad ogni mezzo di diffusione” non lascia dubbi interpretativi circa l’applicabilità del detto costituzionale anche ad Internet e ai nuovi media. DIFFAMAZIONE A MEZZO DI INTERNET: riconosce il diritto alla libera manifestazione del pensiero NON significa à il diritto di dire, sempre ed impulsivamente, ciò che si vuole. Conosce precisi limiti dettati dalla necessità di garantire egualmente, il rispetto di altri diritti fondamentali, in pari gergo costituzionale.
  1. Art 21. Fa rifermento al concetto di “ buon costume”; significa di comune senso di pudore e pubblica decenza 2. Accostato al diritto alla libertà di espressione, è quello del c.d. “ordine pubblico” Particolare significato assumono le limitazioni alla libertà di manifestazione di pensiero legate alla “tutela della persona”: diritti d’onore e alla reputazione, ai quali si sono aggiunti “nuovi” diritti della riservatezza, all’id personale, all’immagine e all’oblio. à Art 595 c.p REATO DI DIFFAMAZIONE, nell’ipotesi di offesa alla reputazione “Chiunque, comunicando con più persone, offende la reputazione altrui è punito con 1 anno di reclusione con multa fino a 1.032; se l’offesa è per mezzo della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena alla reclusione è 6 mesi a 3 anni e multa non inferiore a 516 (diffamazione aggravata)”. à Diffamazione per mezzo di Internet deve individuare il soggetto diffamato