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Rivoluzione Digitale: Diritti d'Autore e Nuovi Modelli Legali, Sintesi del corso di Diritto di internet e dei social media

La rivoluzione digitale e i suoi effetti sulla separazione tra supporto e contenuto materiale, la preoccupazione dei detentori di diritti d'autore e l'introduzione del diritto d'autore e della proprietà industriale. Viene inoltre discusso il diritto di acquisto, soggetti del diritto d'autore, eccezioni e limitazioni, diritti sul software e banche dati.

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 26/07/2020

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melanie-meda 🇮🇹

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Capitolo 1: DIRITTO, NUOVE TECNOLOGIE E COMUNICAZIONE DIGITALE 1 LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
NELL’ERA DIGITALE
a) Il concetto di proprietà industriale
PROPRIETA’ / CREAZIONE INTELLETTUALE → frutto dell'attività creativa ed inventiva dell’uomo, oggetto di tutela e
disciplina secondo gli studiosi del diritto digitale.
Gli interessi della proprietà intellettuale sono eterogenei e variano in base alle norme che li regolano.
Si distingue 3 categorie di interessi:
- quelli dei titolari di specifici diritti di esclusiva sui beni oggetto di protezione - quelli degli utilizzatori
- quelli della collettività
Il compito della disciplina della proprietà intellettuale è quello di trovare un punti di equilibrio nella disciplina dei vari
interessi dei soggetti.
Art. 27, 2° comma → DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI:
“Ognuno ha il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria o
artistica di cui è autore.”
b) La “rivoluzione digitale”
L’avvento della tecnologia digitale ha causato:
- separazione tra supporto e contenuto materiale
- avvio della distribuzione telematica → fruizione attiva dei contenuti - diverso modo di relazionarsi con le opere
dell’ingegno
Inoltre → preoccupazione dei titolari dei diritti d’autore che vedono minacciate le proprie esclusive a loro riservate (diritti
di riproduzione, diffusione, distribuzione delle opere); infatti, gli strumenti informatici consentono di realizzare un numero
illimitato di copie digitali che possono essere diffuse molto velocemente da chiunque.
Obiettivo: individuare nuovi modelli legali di fruizione delle opere dell’ingegno, tali da assicurare tutela ai titolari dei diritti.
c) Diritto d’autore e proprietà industriale
● L’origine del DIRITTO D’AUTORE coincide con l’introduzione della stampa a caratteri
mobili.
La 1° legge moderna sul diritto d’autore è quella emanata nel 1709 dalla regina Anna d’Inghilterra (Statuto d’Anna):
“tutte le opere pubblicate successivamente alla sua entrata in vigore avrebbero goduto di un copyright della durata di 14
anni.”
LEGGE DEL 22 APRILE 1941 N° 633 → riguarda la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
- condizione necessaria affinché intervenga la tutela autoriale è la presenza della creatività intesa come senso di una
originalità tale da poter far notare l'intervento personale dell’autore;
il diritto d’autore tutela la “forma espressiva” attraverso quale l’opera si manifesta, ma non l’ “idea” dalla quale essa
trae origine.
● L’origine della PROPRIETA’ INDUSTRIALE è da far risalire alla seconda metà del XIX secolo.
Processo di riforma conclusosi con l’emanazione del decreto legislativo n° 30 del 10 Febbraio 2005: CODICE DELLA
PROPRIETÀ INDUSTRIALE.
Strumenti di tutela del diritto industriale:
- tutela della privativa d’uso
- si acquisiscono mediante brevettazione
Schematizzando:
Nell’ordinamento giuridico italiano quando qualcuno realizza qualcosa che può essere considerata una
proprietà/creazione industriale, questo qualcosa è considerato:
● Proprietà / Invenzione industriale
- opera idonea ad avere un’applicazione meccanico-industriale - tutelata dal brevetto che, a sua volta, tutela l’ “idea”
● Opera dell’ingegno
- opera creativa (cinema, musica, fotografia, letteratura, teatro, ecc.)
- tutelata dal diritto d’autore che, a sua volta, tutela la “forma espressiva”, cioè il modo specifico in cui quell’opera è stata
realizzata
d) Titolo d'acquisto e soggetti del diritto d’autore
E’ necessario fare una distinzione tra:
- REATO DI FURTO = l’atto di appropriarsi illegalmente di un bene di un altro proprietario legale (es. rubare un
videogioco al GameStop);
- VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE = violazione (no furto) della copyright, cioè del “diritto di copiare”, di fare N
copie di una cosa.
Colui che può avere il diritto di decidere quanti esemplari di quella copia poter fare è il DETENTORE DEL COPYRIGHT.
Quali sono i requisiti per il titolo d’acquisto di un’opera dell’ingegno? Sono:
- la CREAZIONE, in quanto il titolo originario dell’acquisizione del diritto d’autore coincide con la creazione dell'opera
stessa;
- l’ESTERIORIZZAZIONE, in quanto l’opera, dopo essere stata pensata, deve essersi concretizzata in una forma
percepibile a terzi.
Quando l’opera viene realizzata da più soggetti è necessario avere dei criteri per stabilire a chi appartiene l’opera. Quindi
si fa una distinzione tra:
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Capitolo 1: DIRITTO, NUOVE TECNOLOGIE E COMUNICAZIONE DIGITALE 1 LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL’ERA DIGITALE a) Il concetto di proprietà industriale PROPRIETA’ / CREAZIONE INTELLETTUALE → frutto dell'attività creativa ed inventiva dell’uomo, oggetto di tutela e disciplina secondo gli studiosi del diritto digitale. Gli interessi della proprietà intellettuale sono eterogenei e variano in base alle norme che li regolano. Si distingue 3 categorie di interessi:

  • quelli dei titolari di specifici diritti di esclusiva sui beni oggetto di protezione - quelli degli utilizzatori
  • quelli della collettività Il compito della disciplina della proprietà intellettuale è quello di trovare un punti di equilibrio nella disciplina dei vari interessi dei soggetti. Art. 27, 2° comma → DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI: “Ognuno ha il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica di cui è autore.” b) La “rivoluzione digitale” L’avvento della tecnologia digitale ha causato:
  • separazione tra supporto e contenuto materiale
  • avvio della distribuzione telematica → fruizione attiva dei contenuti - diverso modo di relazionarsi con le opere dell’ingegno Inoltre → preoccupazione dei titolari dei diritti d’autore che vedono minacciate le proprie esclusive a loro riservate (diritti di riproduzione, diffusione, distribuzione delle opere); infatti, gli strumenti informatici consentono di realizzare un numero illimitato di copie digitali che possono essere diffuse molto velocemente da chiunque. Obiettivo: individuare nuovi modelli legali di fruizione delle opere dell’ingegno, tali da assicurare tutela ai titolari dei diritti. c) Diritto d’autore e proprietà industriale ● L’origine del DIRITTO D’AUTORE coincide con l’introduzione della stampa a caratteri mobili. La 1° legge moderna sul diritto d’autore è quella emanata nel 1709 dalla regina Anna d’Inghilterra (Statuto d’Anna): “tutte le opere pubblicate successivamente alla sua entrata in vigore avrebbero goduto di un copyright della durata di 14 anni.” LEGGE DEL 22 APRILE 1941 N° 633 → riguarda la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
  • condizione necessaria affinché intervenga la tutela autoriale è la presenza della creatività intesa come senso di una originalità tale da poter far notare l'intervento personale dell’autore; il diritto d’autore tutela la “forma espressiva” attraverso quale l’opera si manifesta, ma non l’ “idea” dalla quale essa trae origine. ● L’origine della PROPRIETA’ INDUSTRIALE è da far risalire alla seconda metà del XIX secolo. Processo di riforma conclusosi con l’emanazione del decreto legislativo n° 30 del 10 Febbraio 2005: CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE. Strumenti di tutela del diritto industriale:
  • tutela della privativa d’uso
  • si acquisiscono mediante brevettazione Schematizzando: Nell’ordinamento giuridico italiano quando qualcuno realizza qualcosa che può essere considerata una proprietà/creazione industriale, questo qualcosa è considerato: ● Proprietà / Invenzione industriale
  • opera idonea ad avere un’applicazione meccanico-industriale - tutelata dal brevetto che, a sua volta, tutela l’ “idea” ● Opera dell’ingegno
  • opera creativa (cinema, musica, fotografia, letteratura, teatro, ecc.)
  • tutelata dal diritto d’autore che, a sua volta, tutela la “forma espressiva”, cioè il modo specifico in cui quell’opera è stata realizzata d) Titolo d'acquisto e soggetti del diritto d’autore E’ necessario fare una distinzione tra:
  • REATO DI FURTO = l’atto di appropriarsi illegalmente di un bene di un altro proprietario legale (es. rubare un videogioco al GameStop);
  • VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE = violazione (no furto) della copyright, cioè del “diritto di copiare”, di fare N copie di una cosa. Colui che può avere il diritto di decidere quanti esemplari di quella copia poter fare è il DETENTORE DEL COPYRIGHT. Quali sono i requisiti per il titolo d’acquisto di un’opera dell’ingegno? Sono:
  • la CREAZIONE, in quanto il titolo originario dell’acquisizione del diritto d’autore coincide con la creazione dell'opera stessa;
  • l’ESTERIORIZZAZIONE, in quanto l’opera, dopo essere stata pensata, deve essersi concretizzata in una forma percepibile a terzi. Quando l’opera viene realizzata da più soggetti è necessario avere dei criteri per stabilire a chi appartiene l’opera. Quindi si fa una distinzione tra:

● Opere in collaborazione → opere delle quali il contributo dei diversi autori è indistinguibile, l’opera è considerata un prodotto unico a cui hanno lavorato più persone (il diritto d’autore è diviso tra tutti i soggetti); ● Opere collettive → all’interno di esse è possibile individuare chi ha fatto cosa poiché le singole parti sono considerate delle opere autonome (il diritto d’autore spetta a chi ha realizzato quella porzione dell'opera; poi c'è un ulteriore diritto che spetta al curatore, colui che mette insieme il tutto). e) IL CONTENUTO DEL DIRITTO D’AUTORE ART 20-24 e 142-143: DIRITTI MORALI D’AUTORE In base a questi vengono attribuiti a favore dell’autore di un’opera dell’ingegno 4 specifici diritti morali: 1)diritto di rivendicare la paternità dell’opera. 2)diritto di rivelare la propria identità. 3)diritto di opporsi a qualsiasi modifica a danno dell’opera. 4)diritto di ritirare l’opera dal commercio, qualora concordano gravi ragioni morali. -i diritti morali hanno durata corrispondente alla vita dell’autore e non si trasmettono per successione mortis causa se non: Unica facoltà concessa ai parenti di un autore deceduto è quella prevista dall’ ART 23 secondo il quale: i soli coniuge e figli, i genitori e i discendenti diretti, in loro mancanza, possono far valere o rivendicare, senza limiti di tempo, la paternità dell’opera (a favore dell’autore deceduto) e il diritto di opporsi a qualsiasi modifica a danno dell’opera. ART 12-18: DIRITTI PATRIMONIALI D’AUTORE L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera attraverso l'esercizio di alcuni diritti, ed essi comprendono: -diritto esclusivo di pubblicazione; -diritto esclusivo di utilizzare l’opera in ogni forma e modo; -diritto esclusivo di riprodurre/trascrivere/rappresentare l'opera; -diritto esclusivo di distribuzione, che comprende la messa in commercio o in circolazione o comunque la messa a disposizione del pubblico con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo. I diritti patrimoniali d’autore sono diritti disponibili: possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e le forme consentiti dalla legge. ART 25: DURATA DIRITTI PATRIMONIALI i diritti patrimoniali per tutta la vita e hanno una durata di 70 anni dalla morte dell’autore. ART 26-32: DURATA D. P. IN RELAZIONE A PARTICOLARI TIPOLOGIE D’OPERE -70 anni -> opere anonime, pseudonime, opere collettive. -20 anni -> opere amministrazioni dello stato, province, comuni. -2 anni -> opere pubblicate da accademie e centri pubblici culturali. f) ECCEZIONI E LIMITAZIONI

  • ART 65-71: limiti ed eccezioni diritto d’autore il criterio adottato dal legislatore nel predisporre le eccezioni ai diritti patrimoniali è stato quello di evitare che le utilizzazioni libere effettuate da terzi potessero dar luogo a forme di concorrenza pregiudizievoli per gli autori. -i diritti fondamentali dai quali trae ispirazione buona parte delle norme che delineano i limiti del diritto d’autore sono:
  1. il diritto alla libera manifestazione del pensiero e all’informazione: Libera riproduzione e com. al pubblico degli articoli di attualità, pubblicati su riviste, giornali o radiodiffusi, conferenze aperte al pubblico.
  2. il diritto allo sviluppo della cultura e della ricerca e dell’apprendimento: Libera riproduzione di singole opere o brani musicali sia per uso personale o pubblico da parte di bande, sia a favore di categorie di soggetti quali portatori di handicap, biblioteche, musei, istituti di istruzione, ospedali pubblici. g) FILE SHARING E DIFFUSIONE TELEMATICA DI CONTENUTI AUDIOVISIVI -L’espressione “File sharing” significa letteralmente condivisione di file. Scambiare file attraverso reti telematiche, non costituisce, evidentemente, in sé e per sé, una condotta illecita: quotidianamente decine di milioni di persone tramettono info. e contenuti di diversa tipologia utilizzando posta elettronica, social ecc. -Ma, questo comportamento assume una connotazione negativa di condotta illecita quando: Un soggetto, sfruttando particolari software e protocolli di comunicazione, utilizza le reti telematiche per trasmettere, ricevere e condividere contenuti autoriali (documenti testuali, immagini, file audiovisivi, ecc.) in formato digitale. -Sono tre i fattori che negli ultimi dieci anni hanno contribuito allo sviluppo del file sharing:
    1. evoluzione delle tecniche di compressione di dati → operazioni con le quali si riducono le dimensioni dei file( un file più piccolo è più veloce e semplice da trasmettere).
    2. diffusione delle connessioni internet a banda larg a → riguarda la velocità della trasmissione dei dati e la potenza di trasmissione.
  3. sviluppo dei software P2P → software avanzati che rendono molto semplice le operazioni di file sharing a chiunque.

Capitolo 2: LA TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE a) IL SOFTWARE QUALE OPERA PROTETTA DALLA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE 1)Software → programma o insieme di programmi che indicano ad un elaboratore la sequenza di istruzioni da eseguire per svolgere determinate attività ed operazioni. 2)In ambito giuridico , il software è un bene immateriale tutelato come opera creativa dalla legge sul diritto d’autore. La tutela autoriale é la forma più adeguata a disciplinare i diritti sul software essendo in grado di :

  • proteggere i singoli programmi nella loro concreta forma espressiva.
  • non arrestare l’evoluzione informatica con gravose forme di limitazione alla condivisione e al reimpiego delle idee innovative. 3)Oggetto di protezione sono, tanto il programma, quanto il relativo materiale preparatorio, ovvero, schemi di progettazione, diagrammi di flusso ecc. 4) Sono invece esclusi dalla protezione autoriale le idee e i principi eventualmente innovativi contenuti in un programma per elaboratore. b) LA BREVETTABILITÀ DEL SOFTWARE -la brevettabilità del software è esclusa dall’art 52 della Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo. -Per meglio comprendere i confini entro i quali è ritenuta ammissibile la brevettazione di un software è indispensabile riferirsi alla linee guida adottate dall’ufficio Brevetti Europeo. In esse si afferma che: Per invenzione si intendono tutte quelle creazioni che appartengono ad ogni campo della tecnologia, purché siano concrete e presentino un carattere tecnico.
  • La norma brevettuale non è stata elaborata per le teorie scientifiche o i concetti astratti( ART 45 c.p.i)ma per proteggere le invenzioni idonee ad avere un'applicazione industriale. -Gli effetti tecnici di un programma per elaboratore, tali da poterlo rendere un candidato al brevetto (“invenzione di software”), possono essere prodotti, tanto all’ interno di un computer , o di un altro analogo dispositivo, quanto all’ esterno. -infine, Come ogni invenzione industriale passibile di brevettazione, anche il software deve soddisfare quei requisiti di novità e attività inventiva che ne giustificherebbero la tutela. c) IL CONTRATTO DI LICENZA D’USO DI SOFTWARE -il contratto di licenza d’uso di software è la forma contrattuale maggiormente impiegata per la distribuzione e la concessione in disponibilità di programmi per elaboratore.
  • Parti del negozio sono :
  1. il licenziante ->colui che cede in godimento di software.
  2. il licenziatario ->colui che, contro pagamento di un corrispettivo, ne acquisisce il diritto di utilizzo( es l’utente finale) Il contratto di licenza d’uso consente di soddisfare: 1)la necessità degli utenti finali di acquisire il legittimo utilizzo del programma; 2)l’esigenza degli autori di software e dei titolari dei diritti di privativa sui programmi per elaboratore di conservare i diritti di sfruttamento economico dell’opera. —>Si tenga presente che l’utente finale di un programma per elaboratore non è proprietario del software acquisito, ma un semplice titolare di una licenza d’uso. L’oggetto del contratto di licenza viene delineato dal licenziante sotto diversi profili: -all’utente viene concesso il diritto di installare ed utilizzare il programma acquistato un unico elaboratore o su un numero limitato di dispositivi; -vieta all’utilizzatore di effettuare copie del programma; -agli utenti non è consentito apportare delle modifiche al programma o a realizzare nuovi software derivati da esso. La licenza d’uso di software solitamente è a titolo oneroso, ma esistono anche a titolo gratuito: è il caso delle licenze “freeware”. d) I DIRITTI SUL SOFTWARE -Lo sviluppatore di un software acquisisce, con la realizzazione dell’opera, una serie di diritti espressamente riconosciuti dalla normativa autoriale. Oltre ai diritti previsti dagli art. 12-18 in relazione alle opere di carattere creativo, - L’art. 64-bis l.d.a. individua i diritti esclusivi conferiti sui programmi per elaboratore —> Essi constano nel diritto di effettuare o autorizzare:
  • la riproduzione, parziale o totale del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o forma;
  • la traduzione, l’adattamento, la trasformazione e ogni altra modifica del programma per elaboratore;
  • qualsiasi forma di distribuzione al pubblico. -I diritti patrimoniali d’autore spettanti all'autore di software, può trasferirli a terz i, o riservandone la titolarità, attraverso gli strumenti giuridici opportuni (licenze d'uso i software, contratti di sviluppo software, ecc.) -Gli art. 64-ter e -quater, prevedono alcune forme di limitazione del diritto d’autore —> tra queste:
  • il divieto di impedire per contratto a chi ha diritto di utilizzare una copia del programma di effettuarne una copia di riserva necessaria all’uso; -la facoltà attribuita al legittimo utilizzatore di una copia del programma di procedere, pur senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, alla riproduzione e traduzione del programma stesso al fine di modificarne la forma del codice per conseguire l'interoperabilità del software. -ipotesi eccezionale, soggetta a precisi limiti: licenziatario di un programma è autorizzato ad effettuare la decompilazione del software-> al fine di ottenere le info. necessarie per conseguire L interoperabilità di un programma. e) IL SOFTWARE OPEN SOURCE
  • Software open source (“ a codice aperto ”) che si caratterizza per essere distribuito secondo modalità tecniche e giuridiche tali da consentire l’accesso al codice sorgente del programma. -Codice sorgente -> insieme istruzioni scritte in un determinato linguaggio di programmazione, che costituiscono un programma per elaboratore e ne determinano L’operatività.
  • Sotto il profilo giuridico Le licenze open source si connotano per il fatto di : 1)prevedere la distribuzione del programma congiuntamente al relativo codice sorgente, ovvero devono essere pubblicizzate le modalità attraverso le quali poter ottenere il codice, privilegiando la forma gratuita del downloading via Internet. 2)per le facoltà concesse al licenziatario di poter modificare il software e ridistribuire altre versioni modificate di esso. 3)facoltà concessa a chiunque di poter accedere al codice sorgente del programma e di conseguenza intervenire sul suo funzionamento, sviluppando nuove funzionalità e correggendo eventuali errori esistenti. 4)il s.o.s non é necessariamente gratuito, essendone consentita la commercializzazione a titolo oneroso. 5)altra caratt. indipendenza del software da specifici fornitori o prestatori di sevizi: Il licenziatario di un programma o.s. è libero di rivolgersi a qualsiasi azienda fornitrice di servizi di assistenza, sviluppo o manutenzione s., senza dover dipendere dal solo produttore originale. f) Il FREE SOFTWARE -Il free software ( o software libero ), rappresenta un’altra tipologia di software distribuito secondo criteri ispirati alla condivisione della conoscenza.
  • Il free software (con “free” si intende un software “libero” e non “gratuito”) si basa sul riconoscimento a favore dell’utente di quattro libertà fondamentali: 1)libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo; 2)libertà di studiare come funziona il programma e come modificarlo in modo da adattarlo alle proprie necessità; 3)libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo; 4)libertà di migliorare il programma e ridistribuirne pubblicamente i miglioramenti
  • Lo strumento giuridico di cui si serve la Free Software Foundation per la promozione e la distribuzione del software libero è la GNU (General Public License) o licenza GPL (una licenza d’uso di software): Licenza d’uso di software, un contratto tra licenziante e licenziatario, che consente l’accesso al codice sorgente del programma e attribuiscono all’utente le facoltà di copia, modifica e ridistribuzione del software senza alcun tipo di restrizioni. -Tra le clausole più caratteristiche della licenza GPL, vi è la cosiddetta clausola di “copyleft” che impone che ogni ridistribuzione del programma avvenga secondo i medesimi termini e condizioni, garantendo sempre ad ogni successivo licenziatario le medesime libertà. -La GNU é la licenza di riferimento sia del software liberi sia dell’open source. g) LE LICENZE FREEWARE E SHAREWARE -si tratta di particolari tipologie di licenza , basate su modelli contrattuali standard, nate e diffusesi con lo sviluppo di internet. 1)Licenza freeware : caratteristica essenziale è quella di prevedere la distribuzione a titolo gratuito del programma.
  • VANTAGGIO: Questa concessione a titolo gratuito consente alla software house titolare dei diritti di acquisire un base di utenti numericamente importante e con essa una posizione di vantaggio nei confronti della concorrenza —> può essere parte di una strategia di fidelizzazione degli utenti. -in questo caso il software è distribuito nella sola forma del codice oggetto ed il sorgente non è reso disponibile : tuttavia l’utente non deve pagare alcun corrispettivo per l’utilizzo del programma.
  • DIFFERENZA:Free software (si riferisce libertà d’uso del s.) E Software freeware (si riferisce al costo)
  • COSA NON PUÒ FARE L’UTENTE: non è legittimato a compiere operazioni di copia, modifica e ridistribuzione di programma , tipiche dei modelli di licenza open source e free software. 2)Licenza shareware : prevede, a differenza della licenza freeware, che l’utilizzo gratuito del software sia sottoposto , ad opera del licenziante, MA CON alcuni limiti :
  • la licenza , infatti, concede l’utilizzo a titolo gratuito del software per un periodo di tempo limitato( generalmente 30 giorni) decorso il quale l’utente, se vuole continuare nell’impiego del programma, deve pagare un corrispettivo per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto d’uso;
  • in altri casi, la licenza consente l'utilizzo a tempo indeterminato di una versione limitata del programma e solamente attraverso l’acquisto di un codice di sblocco è possibile accedere alla versione completa del software;
  • l’utilizzo a titolo gratuito del programma può essere, inoltre, “disturbato” da messaggi e avvisi eliminabili solo attraverso l’acquisto di un definitivo titolo d’uso del programma; h) LE BANCHE DATI

pubblico, l’opera licenziata, senza che per ciò sia necessaria alcuna sua ulteriore manifestazione di consenso o approvazione. Inoltre, decide riservare per sè soltanto alcuni dei diritti spettabigli quale creatore dell’opera, acconsentendo, al contempo, che di taluni diritti possano liberamente beneficiare tutti, ovvero altri autori che abbiano intenzione di servirsi dell’opera quale punto di partenza per un ulteriore processo creativo.

  • A QUESTA MATRICE COMUNE, SI AGGIUNGONO ULTERIORI CLAUSOLE SPECIFICHE :
  1. ATTRIBUTION ->clausola obbligatoria: consiste nell’obbligo di citare l’autore dell’opera originale, presuppone il riconoscimento della paternità dell’opera. (Es.attribuzione paternità ad un musicista per un brano)
  2. NON COMMERCIAL (non commerciale)→ clausola facoltativa: consiste nel divieto di utilizzare l’opera per fini commerciali e quindi solo l’autore ha la titolarità del diritto all’utilizzo commerciale dell’opera.
  3. NO DERIVATIVE WORKS (non opere derivate)→ clausole facoltativa: consiste nel divieto espresso da parte dell’autore riguardo alla possibilità di realizzare “opere derivate” dall’originale. ovvero chiunque può copiare, distribuire e comunicare l’opera a condizione che la stessa sia mantenuta nel suo stato originale senza alterazioni, modifiche o rielaborazioni;
  4. SHARE ALIKE (condividi allo stesso modo) → clausola facoltativa: comporta l’obbligo, nell’ipotesi di ridistribuzione di opere derivate, di licenziare l’opera con la medesima tipologia di licenza Creative Commons applicata all’opera originale. La combinazione tra le clausole precedenti dà origine a 6 differenti tipologie di licenze Creative Commons che disciplinano un’ampia gamma di situazioni: -Le possibili combinazioni tra la matrice comune presente in tutte le licenze c.c e le 4 clausole danno origine a differenti tipologie di licenze, nello specifico: -attribution -attrubution non commercial shake Alive -attribution non commercial. -a. non commercial no derivative works. -attribution no derivativeworks -attribution shake Alive
  5. Distribuire la propria opera con una licenza Creative Commons -Creative Commons ha sviluppato un sistema funzionale ed estremamente accessibile, grazie al quale qualunque autore può comporre la propria licenza e a distribuire la propria opera—> tramite un processo semplice sul sito internet di c.c. Un’interfaccia grafica guida l’autore attraverso un percorso costituito da: —>3 domande a risposta multipla ~Le prime due domande sono fondamentali nel processo di elaborazione della licenza e riguardano le clausole variabili e determinano la scelta della tipologia di licenza da applicare all’opera. ~La terza riguarda la possibilità di indicare una specifica giurisdizione di riferimento. —>Un ultimo breve questionario (facoltativo) consente all’autore di specificare alcune informazioni sull’opera come il titolo, nome dell’autore, pagina web di riferimento, tipologia dell’opera, ecc. Si tratta di dati addizionali e facoltativi che non incidono sulla tipologia di licenza scelta e servono solo ad arricchire il patrimonio informativo di metadati veicolati con l’opera. —>Completata la fase di risposta alle domande e l’eventuale questionario facoltativo: il sistema elabora in tempo reale tre versioni della medesima licenza che si differenziano, però, per la forma e la finalità perseguita: 1)Legal Code (Lawyers readable) → è il vero e proprio testo integrale della licenza. Si tratta di un documento complesso di circa 10 pagine che serve per questioni legali; 2)Commons Deed (Human readable) → sintetizza le caratteristiche della licenza e il regime dei diritti sull’opera (il “Commons Deed” contiene sempre un link che rinvia al testo integrale della licenza (Legal Code); 3)Digital Code (Machine readable) → consiste in alcune righe di codice informatico elaborate, a scelta dell’autore, in formato HTML+ metadata) o XMP (soli metadata).
  6. La ricerca dei contenuti Le modalità attraverso le quali è possibile accedere ad un’opera licenziata sono essenzialmente 3:
  7. si possono consultare database o repository , specializzati nella raccolta e organizzazione dei contenuti.
  8. tramite la Creative Commons Search , lo strumento di ricerca messo a disposizione della stessa CC è un ottimo punto di partenza attraverso il quale poter accedere alle risorse di diversi altri siti ospitanti contenuti distribuiti con licenze CC. Esempi di siti con contenuti distribuiti con licenze → Wikipedia con licenza “Attribution- ShareAlike”; Wikimedia; Flickr per la condivisone delle fotografie; Jamendo per la condivisione di opere musicali; YouTube e Vimeo.
  9. interrogando un motore di ricerca , come Google che, nelle sue opzioni di ricerca avanzata, consente di filtrare i risultati in base alla tipologia di licenza applicata ai contenuti.
  1. Osservazioni critiche Non è mancato chi ha evidenziato alcuni dubbi sulle modalità generali di funzionamento di questo sistema di licenze.
  • La critica più nota fu quella del biologo americano Garret Hardin: 1)Critica molto severa riguardante le esperienze di condivisione e libero accesso alle risorse. 2)Egli ritiene che gli esseri umani, in un contesto di mancanza di disciplina dell’accesso alle risorse, spinti dalla loro natura razionale ed individuale, sono inevitabilmente portati verso la catastrofe sociale ingenerata dall’appropriazione selvaggia delle risorse. 3)Questa teoria non è però applicabile a tutti i tipi di common. Questa tragedia dei beni comuni è una particolare dinamica che si genera dall’esaurimento di una risorsa competitiva e finita. In questo caso le licenze CC sono esempi di risorse tipicamente non competitive ovvero, non potendo essere esaurite, si distinguono in quanto consentono un consumo della risorsa non in concorrenza con quelle altrui.
  1. Alcuni illustri esempi di adozione delle licenze Creative CommonsAj Jazeera , nota emittente televisiva del Qatar, ha dato vita ad un archivio filmografico contenente filmati licenziati esclusivamente con “c.c attribution” -> Austrlian Broadcasting Corporation , la società pubblica di diffusione radio-televisiva australiana che ha iniziato a ridistribuire gran parte del materiale del suo archivio secondo la licenza “c.c. Attribution-NonCommercial” → tutti i contenuti pubblicati sul sito internet della Casa Bianca sono licenziati secondo i termini della licenza “c.c attribution”; la medesima impostazione è stata adottata dalla Federazione Russa per la diffusione di tutti i contenuti pubblicati sulle pagine web del portale del Cremlino. ->anche alcuni musei hanno adottato licenze c.c : Historical Museum di Stoccolma, Brooklyn E Powerhouse museum Capitolo 4: segni distintivi, marchi e nomi a dominio a) I SEGNI DISTINTIVI -I segni distintivi sono tutti quei segni che possono essere utilizzati per identificare sul mercato aspetti, manifestazioni, risultati, marchi, insegne e nomi commerciali di un’impresa.
  • per l’imprenditore : avvalersi di un particolare segno rende facilmente riconoscibili la propria impresa e i propri prodotti, distinguendoli e differenziandoli da altri analoghi disponibili sul mercato.
  • per il consumatore : la protezione accordata ai segni distintivi e all’uso che di essi viene fatto in ambito imprenditoriale, costituisce uno strumento di tutela nei suoi confronti: in assenza di tale sistema normativo, il potenziale fiorire di pratiche commerciali ingannevoli si tradurrebbe in una concreta minaccia al diritto dei consumatori di poter operare consapevolmente le proprie scelte, attraverso la corretta identificazione di prodotti e servizi.
  • Le tre principali categorie di segni distintivi “tipici”sono la ditta, il marchio e l’insegna (riprese dopo)
  • I segni distintivi non costituiscono un numero chiuso ->il codice della proprietà industriale individua ulteriori segni, quali : della denominazione o ragione sociale e del nome a dominio. -inoltre troviamo i segni “atipici”: es. segni usati in comune da imprese appartenenti allo stesso gruppo. -Obiettivo: La tutela accordata ai segni distintivi vieta di compiere atti “idonei a produrre confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente ”. b) NATURA E FUNZIONE DEI NOMI A DOMINIO -Un nome a dominio è una sequenza di caratteri alfanumerici che permettono l’identificazione di una determinata risorsa presente sulla rete Internet , consentendo ad altri sistemi informatici di potervi accedere.
  • I nomi a dominio costituiscono gli “indirizzi” dei siti Internet e rappresentano le coordinate di riferimento abitualmente impiegate dagli utenti della Rete per accedere ai contenuti informativi disponibili online. -Se l’insegna rappresenta il segno distintivo impiegato dall’imprenditore per rendere identificabili i propri esercizi aperti al pubblico, il nome a dominio, allo stesso modo, contraddistingue il luogo virtuale di contatto, in Rete, tra l’imprenditore e il pubblico. c) IL DOMAIN NAME SYSTEM(DNS) -A ciascuno dei sistemi informatici connessi ad Internet (siano personal computer, smartphone, console da gioco, o altro) è assegnato un indirizzo telematico univoco che ne consente l’identificazione e l’individuazione all’interno della Rete: Questo indirizzo, detto indirizzo IP (Internet Protocol Address)
  • Il Domain Name System (anni 80) associa ad un certo contenuto informativo espresso in forma numerica un dato testuale.
  • In base al Domain Name System, ogni nome a dominio si articola su due livelli:
  1. Il Top Level Domain (TLD)-> dominio di primo livello. -costituisce la parte finale di ogni nome a dominio. -è composto da due o tre lettere. -è preceduto dal SLD.
  1. marchi figurativile figure , i loghi e le parole scritte in un modo particolare (es. la “M” di McDonald’s o la “mela” di Apple).
  2. marchi misti -> marchi composti da parole e figure.
  • Il marchio ha EFFICACIA DISTINTIVA :è un segno distintivo e deve essere idoneo a consentire al pubblico dei consumatori di distinguere i prodotti e i servizi con esso veicolati.
  1. marchi forti -> espressioni improntate ad arbitrarietà e fantasia, dotate di particolare originalità e capacità distintiva.
  2. marchi deboli ->espressioni che presentano chiara affinità concettuale con le qualità del prodotto o servizio. A tale riguardo, Non possono essere registrati come marchi i termini che sono puramente descrittivi di una qualità del prodotto;non si possono registrare come marchi parole troppo generiche (es. buono, bello, giallo ecc);non possono essere registrati come marchi figurativi un cerchio, un quadrato ecc. perché troppo generici. -Altro requisito affinché un segno distintivo possa costituire oggetto di tutela come marchio consiste nella sua NOVITÀ.
  3. marchi di forma ->riguardante la forma di un prodotto o confezione nonché combinazioni e tonalità cromatiche.
  • le forme costituiscono oggetto di valido marchio se esse rispondono esclusivamente a scelte arbitrarie dettate dall’intenzione di conferire carattere distintivo al prodotto: ART 7 c.p.i.
  • le forme non possono costituire oggetto di valido marchio se esse sono “arbitrarie”, “gratuite”, “capricciose”: ART 9 c.p.i.
  1. marchi di fatto ( o marchio non registrato)-> consiste in un segno utilizzato in funzione distintiva senza che si sia provveduto alla relativa registrazione. A condizione che il segno abbia comunque acquisito notorietà in tutto il territorio dello stato. g) CONTENUTO E LIMITI DELLA TUTELA ACCORDATA AI MARCHI REGISTRATI -chiunque può registrare un marchio, ma con un limite: utilizzandolo in concreto e non di riservarselo per qualche eventualità futura. -in base all’ ARTICOLO 24 -> il marchio deve essere effettivamente utilizzato entro 5 anni dalla registrazione e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
  • Alla registrazione di un marchio si procede depositando apposita domanda, presso :
  1. l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi nel caso di ->marchio nazionale,
  2. l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno nel caso di ->registrazione di marchio comunitario.
  • La registrazione: 1)Ha validità di 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. 2)è rinnovabile, senza alcun limite, per successivi periodi anch’essi di dieci anni ciascuno. 3)Decorso il termine di validità della registrazione, il marchio scade.
  • Con la registrazione del marchio il titolare ne acquisisce la facoltà d’uso esclusivo :

    l’ARTICOLO 20 **:

  1. prevede il principio di specialità della tutela del marchio,** secondo cui: il titolare di un marchio registrato, ha il diritto di vietare a terzi di utilizzare/adottare nell’attività economica un marchio uguale o simile per i prodotti o servizi. 2)introduce il tema dei marchi che godono di rinomanza, ovvero: quei marchi sufficientemente noti al punto che possa trarsi un indebito vantaggio dall’utilizzo di un segno uguale o simile o prodotti. (Sfruttamento della fama acquisita dal segno tra il pubblico) ALTRI DUE CASI: 1) ARTICOLO 21 : Contraffazione del marchio—> utilizzo da parte di persona diversa dal titolare( o dal soggetti da quest’ultimo eventualmente autorizzato) di un segno in violazione dei diritti di esclusiva su un marchio registrato. 2) ARTICOLO 14 : Uso ingannevole del marchio—> divieto di registrare come marchi di impresa segni idonei ad ingannare il pubblico in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura, qualità di prodotti e servizi; il divieto di utilizzare il marchio in modo contrario alla legge, o in modo da generare confusione sul mercato. h) GLI ALTRI SEGNI DISTINTIVI 1)LA DITTA : è il segno che contraddistingue l’impresa, intendendosi per essa l’insieme degli elementi soggettivi (in primo luogo, l’imprenditore) ed oggettivi (l’azienda) coinvolti nell’esercizio dell’attività economica. In particolare, la ditta è il nome che l’imprenditore dà all’impresa di cui si fa promotore. -La ditta, a differenza di quasi tutti gli altri segni distintivi, è un segno obbligatorio , nel senso che, in mancanza di diversa scelta, coincide con il nome civile dell’imprenditore ovvero con la ragione o denominazione sociale. La tutela della ditta consiste, in primo luogo, nel diritto all’uso esclusivo di essa riconosciuto al suo legittimo titolare. Il riferimento normativo relativo ai requisiti di validità della ditta è da individuarsi negli ARTICOLI 2564 e 2563 c.c. e 12, 22 c.p: 1)la novità 2)la liceità; 3)il carattere distintivo (requisiti comuni a tutti i segni distintivi)

4)la conformità al principio di verità, secondo il quale la ditta debba contenere il cognome o la sigla dell’imprenditore. 2)L’INSEGNA : è, invece, il segno, nominativo o figurativo, che contraddistingue i locali di esercizio dell’attività economica( es magazzini, negozi, stabilimenti) -L’insegna può essere costituita da un segno che nulla ha a che vedere con la ditta (si pensi, ad esempio, al caso dell’impresa avente ditta nominativa ed insegna di pura fantasia). -L’insegna, come la ditta, è tutelata contro la possibilità di confusione,A riguardo: ARTICOLI 2568 c.c e 12 e 22 c.p

  • I requisiti di validità dell’insegna uguali a quelli della ditta -un caso interessante riguarda una tipologia di accordi ricorrente: il franchising , dove vi è una concessione in uso dell’insegna da parte del titolare ad altri imprenditori con lo stesso affiliati, diretta a garantire il rispetto delle condizioni contrattuali, prevenendo un utilizzo ingannevole del segno e una certa uniformità di prestazioni in relazione alle attività svolte. Capitolo 5: PRIVACY E TUTELA DELLA RISERVATEZZA a) L’EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI PRIVACY -Privacy → protezione di una sfera di intimità dell’individuo.
  • Quando si parla di tutela della vita privata o della riservatezza si fa riferimento a: 1) controllo delle info. attinenti alla nostra persona e il loro ambito di diffusione 2) protezione di questa sfera di intimità. L’architettura stessa di Internet rende estremamente complicato qualsiasi tentativo di controllo o di contenimento dell’evento dannoso ex post. Minacce alla riservatezza e sfera privata dovute a: 1) diffondersi di nuove soluzioni tecnologiche in grado di accedere ad info e dati pers. 2) propensione degli utenti stessi ad utilizzare con eccessiva leggerezza prodotti e servizi attraverso i quali vengono raccolti ingenti quantità di dati personali. 3) capacità degli elaboratori elettronici di conservare info. In quantità illimitata. b) LA SICUREZZA INFORMATICA -Al concetto di digital privacy è collegato quello di sicurezza informatica: Il livello di riservatezza di un dato digitale é direttamente proporzionale al grado di sicurezza del sistema informatico che lo costudisce.
  • I requisiti che un sistema informatico deve soddisfare al fine di rispondere agli standard di sicurezza, impedendo a chiunque altro l’accesso alle risorse informative, sono riconducibili alle seguenti caratteristiche: 1)Disponibilità → capacità del sistema informatico a rendere disponibili i dati dallo stesso gestiti e a ridurre i rischi di accessi non consentiti; 2)Autenticazione → processo idoneo ad identificare univocamente gli utenti del sistema (inserimento di credenziali quali username e password ad esempio); 3)Integrità → un sistema sicuro deve garantire che il dato ricercato sia sempre disponibile in forma integra, riducendo i livelli di rischio connessi all’eventuale modifica o cancellazione dei dati; 4)Riservatezza → i dati devono essere accessibili ai soli soggetti autorizzati a fruirne; 5)Verificabilità → capacità del responsabile del sistema informatico di riconoscere e collocare temporalmente i trattamenti avvenuti sui dati, accertandone gli eventuali profili di responsabilità; 6)Reattività → riguarda l’efficienza e la tempestività del sistema nel rispondere ad atti o fatti potenzialmente dannosi, alzando o abbassando le proprie barriere difensive in ragione del tipo di attacco subito.
  • due modalità per cancellazione dati digitali: 1)distruzione e alterazione del supporto fisico sul quale i dati sono memorizzati. 2)effettuare a livello del software una cancellazione sicura dei dati. In realtà-> è credenza comune che i file cancellati vengano definitivamente rimossi dal sistema. Ciò non corrisponde a verità: basta munirsi di un programma di file recovery e si accede nuovamente ai dati cancellati. c) IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IMPORTANTE : Il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ha introdotto nel nostro sistema legislativo il Testo Unico in materia di protezione dei dati personali, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
  • Il Codice si compone di tre parti:
  1. La prima parte contiene le disposizioni generali che riguardano le finalità della legge e i principi cardine su cui si basa l'intera disciplina;
  2. La seconda parte riguarda alcune specifiche tipologie di trattamento e, in particolare, i trattamenti di dati in ambito giudiziario, quelli posti in essere dalle forze di polizia e da parte degli organismi addetti alla difesa e sicurezza dello stato, i trattamenti in ambito sanitario e quelli connessi al settore delle telecomunicazioni;
  3. La terza parte è totalmente dedicata alla tutela dell'interessato, ossia della persona i cui dati sono oggetto di trattamento. Art 2: il codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti , delle libertà fondamentali, della dignità dell’interessato, con l’articolare riferimento alla riservatezza,all’identità personale.
  • Autenticazione informatica (adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione finalizzate a verificare l’identità del soggetto che accede al sistema);
  • Utilizzazione di un sistema di autorizzazione (finalizzato a ad attribuire agli utenti diversi privilegi);
  • Protezione degli strumenti elettronici e dei dati (adozione di soluzioni software e/o hardware, antivirus, firewall, ecc., che possano prevenire o contrastare l’azione di codici maligni); -Adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza;
  • Adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi.
  • l’omessa adozione di tali misure( ART 169 ) punita con arresto del soggetto sino a 2 anni. f) CRITTOGRAFIA E DATA PROTECTION
  • crittografia = disciplina scientifica che studia le tecniche idonee a proteggere un testo, rendendolo incomprensibile a chi non è a conoscenza della corretta chiave interpretativa. Gli attuali sistemi di crittografia informatica si basano su complessi algoritmi di cifratura che rendono le informazioni inintelligibili a chi, appunto, non è in possesso della chiave di decrittazione. g) IL DIRITTO ALL’OBLIO IN INTERNET -Qualsiasi cosa venga pubblicata o scritta in Internet resta memorizzata negli archivi dei motori di ricerca.
  • Il diritto all’oblio ,sotto il profilo del riconoscimento normativo, può essere ricondotto all’ ART 11 del codice in materia di protezione dei dati personali, secondo il quale : diritto riconosciuto all’interessato di poter ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco o la rettifica dei dati trattati in violazione di legge. -gli ostacoli connessi alla tutela del diritto all’oblio derivano dalla circostanza che a tale diritto se ne contrappongono altri 2 :
  1. diritto di cronaca e di informazione ->risolvibile abbastanza agevolmente.
  2. diritto alla memoria -> rapporto più complesso, riguarda conservazione di una memoria storica delle notizie. -Con la Sentenza n 5525 del 5 aprile 2012 la Suprema corte sancisce che: Il diritto all’oblio si configura come tutela a salvaguardia della protezione sociale dell’identità personale , minacciata dalla divulgazione di info. potenzialmente lesive, in ragione della loro perdita di attualità. Da ciò discende che —> deve riconoscersi al soggetto, a cui appartengono i dati oggetto di trattamento, il diritto di ottenere sempre aggiornamento e eventuale rettifica delle info. già pubblicate (art 7 protezione dati personali) -Per quanto riguarda le testate giornalistiche : queste dovranno dotare i loro archivi di un sistema idoneo a segnalare la sussistenza di un seguito o sviluppo della notizia. h) LA TUTELA DELL’IMMAGINE -Per diritto all’immagine si intende Il diritto di ogni persona a che la propria immagine non venga divulgata, esposta o pubblicata senza il suo consenso, fuori dei casi consentiti dalla legge.
  • La nozione di “immagine” fa riferimento alla riproduzione delle sembianze, dell’aspetto e della figura della persona. -proprio sotto questo profilo i nuovi media e internet sono strumenti attraverso i quali l’esposizione pubblica delle altrui immagini diviene estremamente semplice. -il diritto all’immagine rientra nella categoria dei diritti della persona e trova specifica disciplina nel codice civile, nella legge sul diritto d’autore e nel codice in materia di protezione dei dati personali.
  • ART 10 c.c: se immagine della persona esposta o pubblicata fuori dai casi in cui l’esposizione è consentita dalla legge, l’autorità giudiziaria su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso o diritti al risarcimento del danno.
  • Casi in cui l’esposizione o pubblicazione d’immagine è consentita dalla legge , si rifanno agli articoli della legge sul diritto d’autore:
  1. ART 96 : ogni qualvolta si voglia esporre o riprodurre il ritratto di una persona , è necessario il suo specifico consenso. (Per ritratti non si intende solo riproduzione del volto bensì qualsiasi immagine raffigurante una persona.
  2. ART 97 : la riproduzione dell’immagine della persona altrui può avvenire senza consenso dell’interessato quando : -la persona o immagine riguarda una persona nota (politico, calciatore, attore, ecc.); -la persona riveste la figura di un pubblico ufficiale (poliziotto, pompiere, ecc.); -le immagini sono giustificate da necessità di giustizia o polizia;scopi scientifici, didattici, culturali; -l’immagine di una persona è collegata a fatti/avvenimenti svolti in pubblico (un avvenimento di interesse pubblico è un comizio, una maratona, Prima della Scala, ecc.: se ci si trova in quel contesto la foto scattata avrà ad oggetto l’evento e anche se una persona compare accidentalmente nella foto non c’è la necessità di chiedere consenso a quella persona). CAPITOLO 6: BLOG, SOCIAL NETWORK E LIBERTÁ DI ESPRESSIONE ONLINE a) IL BLOG
  • Un blog è un sito Internet in cui l’autore pubblica, periodicamente, propri pensieri, opinioni, e considerazioni in relazione ad uno o più determinati argomenti. -Esistono blog specialistici , focalizzati nel solo approfondimento di una particolare tematica (politica, tecnologia, alimentazione) così come blog di più ampio respiro che trattano indistintamente diversi argomenti.
  • Caratteristica tipica dei blog è quella di organizzare la visualizzazione e l’archiviazione delle informazioni pubblicate in ordine generalmente non cronologico, ovvero riproducendo prima i contenuti più recenti e da ultimo quelli più addietro pubblicati.
  • Il termine blog deriva dalla contrazione delle due parole web (inteso come world wide web) e log (diario), e la sua paternità viene abitualmente attribuita all’esperto di comunicazione digitale statunitense Peter Merholz. -Le origini del blog, inteso come strumento di comunicazione e informazione online, si fanno risalire al 1997 e a due tra i primi weblog di successo allora apparsi in Internet: Scripting News e Robot Wisdom.
  • Il grande successo dei blog , ed il loro proliferare come strumento di comunicazione di massa, ha inizio nel 1999 e coincide con la diffusione in Internet delle prime piattaforme di blogging con annesso servizio di hosting dati, quali: open diary, livejournal, blogger. b) I SOCIAL NETWORK
  • I social network sono servizi online che facilitano l’aggregazione di soggetti accomunati da esperienze o interessi condivisi.
  • I tratti salienti che ogni servizio di social networking dovrebbe presentare sono i seguenti: 1 )Consentire ad ogni utente la creazione di un proprio profilo pubblico/semipubblico; 2 )consentire l’interazione tra gli utenti , non solo tramite com. in forma testuale ma anche attraverso contenuti digitali(fotografie, filmati, link). 3)Permettere agli utenti di predisporre una lista dei propri contatti ; 4 )Consentire ad ogni utente di poter consultare la lista contatti dei propri contatti. Quest’ultimo aspetto costituisce il vero e proprio “motore” dei s. network, grazie al quale ogni sogg. è in grado di ampliare la propria rete sociale. 5 )varie tipologie di s.n.: ( Facebook e Google ), mondo del lavoro ( LinkedIn ), comunità di lettori( aNobii ), servizi geolocalizzazione dei contatti( Foursquare ). c) LE PIATTAFORME DI MICROBLOGGING -I servizi di microblogging sono una novità introdotta in epoca relativamente recente e rappresentano un punto di incontro tra blog e social network: Con i primi condividono-> aspetto informativo e divulgativo. Con i secondi condividono-> componente sociale e fattore di aggregazione. -Mentre un blog tradizionale non prevede limiti quanto a lunghezza dei contenuti pubblicati, i microblog sono caratterizzati da brevità dei mess. e un limite massimo di caratteri. -è tra il 2006 e il 2007, con l’avvento di servizi quali Twitter (mess max 140 caratteri) e Tumblr , che si assiste all’esplosione del fenomeno microblog. d) IMPLICAZIONI GIURIDICHE
  • Ogni qual volta adoperiamo uno di questi strumenti , stiamo fruendo di un servizio soggetto a precise condizioni di utilizzo.
  • I terms of service che ci vengono proposti in sede di registrazione ad un servizio sono contratti vincolanti da noi validamente stipulati mediante l’accettazione che, abitualmente, manifestiamo attraverso un “click” del mouse. -È assolutamente necessario prestare la dovuta attenzione al contenuto di questi documenti che, il più delle volte, disciplinano delicati aspetti relativi alla tutela della privacy, nonché alla titolarità dei diritti connessi ai contenuti riprodotti. Non di rado le condizioni di utilizzo di questi servizi prevedono specifiche clausole attraverso le quali gli utenti rinunciano alla riservatezza delle informazioni immesse nel sistema, o trasferiscono, i diritti d’autore sui contenuti pubblicati. Particolare rilevanza, assumono le implicazioni giuridiche connesse ai contenuti che gli utenti stessi decidono di veicolare attraverso le piattaforme di blogging e social networking. - La regola generale è che per la pubblicazione o rielaborazione di qualsiasi contenuto realizzato da terzi, su blog e social network , È NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE DELL’AUTORE. RICORDIAMO CHE: La tutela autoriale è condizione automatica che accompagna qualsiasi opera sin dal momento della sua creazione. -Le soluzioni per agire correttamente e in maniera legittima sono due:
  1. concordare con l’autore le modalità e i termini attraverso i quali poter reimpiegare l’opera , ovvero utilizzare opere che siano già in partenza distribuite mediante tipologie di licenze (ad esempio quella Creative Commons) tali da consentirne gli usi prefissati. 2)Una seconda questione, particolarmente delicata, attiene al tema della privacy e della tutela della riservatezza( utente diffonde contenuti o dati di terzi senza permesso)
  • I dati personali di terzi, diffusi tramite piattaforme online, possono essere di svariata natura : dati testuali, immagini, file audio, filmati. La pubblicazione di fotografie, in assenza di consenso da parte del soggetto ritratto, tra le altre, rappresenta probabilmente l’ipotesi più ricorrente nell’ambito dei social network, con evidenti implicazioni giuridiche sotto il profilo di mancato rispetto della privacy, nonché della violazione del diritto all’immagine. e) LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE → libertà fondamentale in un regime democratico, libertà di manifestazione del pensiero. -In Italia, la libertà di manifestazione del pensiero trova ampio riconoscimento nell’ARTICOLO 21 (1 comma)della Costituzione : “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, l’arte e ogni altro mezzo di diffusione”. Per mezzo di diff. si intende, appunto, anche internet e i nuovi media.
  1. utilità sociale dell'informazione (ci dev'essere un interesse pubblico a quella notizia);
  2. veridicità oggettiva/putativa della notizia (cioè che la persona che diffonde quella notizia deve aver fatto delle ricerche approfondite affinché quelle notizie siano vere);
  3. correttezza e continenza delle espressioni usate : esposizione non eccedente (la notizia deve essere contenuta ai fatti rilevanti).
  • I suddetti requisiti, si applicano anche nel caso del giornalismo digitale e anche in relazione a chi non eserciti professionalmente l’attività di giornalista.
  • Il giornalista digitale, in sede di composizione dei contenuti, dovrà ugualmente tenere da conto le leggi applicabili, ad esempio, in materia di diritto all’immagine, tutela della privacy e diritto d’autore. Sotto quest’ultimo profilo, particolare attenzione dovrà essere prestata in relazione ai diritti di utilizzo sui contenuti eventualmente pubblicati con la notizia, e alla corretta citazione delle fonti. -Un ultimo aspetto, riguarda il tema della possibile equiparazione tra blogger e direttore responsabile di una testata giornalistica ( art 57, 58)in tema di reati commessi col mezzo della stampa e responsabilità per fatto proprio colposo in relazione a condotte tenute da soggetti terzi, secondo cui: il direttore responsabile di una testata giornalistica è tenuto a controllare ed impedire la commissione dei predetti reati, e risponde, insieme all’autore, degli eventuali illeciti commessi. Il tema è stato oggetto di un vivace dibattito dottrinale, alimentato anche da alcune pronunce giurisprudenziali sostanzialmente difformi tra loro. Oggi giurisprudenza e dottrina prevalenti sono inclini nel ritenere che l’equiparazione tra le due figure non sia giuridicamente corretta e che, pertanto, la fattispecie della responsabilità per omesso controllo non sia applicabile al gestore di un blog.