









Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
La rivoluzione digitale e i suoi effetti sulla separazione tra supporto e contenuto materiale, la preoccupazione dei detentori di diritti d'autore e l'introduzione del diritto d'autore e della proprietà industriale. Viene inoltre discusso il diritto di acquisto, soggetti del diritto d'autore, eccezioni e limitazioni, diritti sul software e banche dati.
Tipologia: Sintesi del corso
1 / 16
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!










Capitolo 1: DIRITTO, NUOVE TECNOLOGIE E COMUNICAZIONE DIGITALE 1 LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NELL’ERA DIGITALE a) Il concetto di proprietà industriale PROPRIETA’ / CREAZIONE INTELLETTUALE → frutto dell'attività creativa ed inventiva dell’uomo, oggetto di tutela e disciplina secondo gli studiosi del diritto digitale. Gli interessi della proprietà intellettuale sono eterogenei e variano in base alle norme che li regolano. Si distingue 3 categorie di interessi:
● Opere in collaborazione → opere delle quali il contributo dei diversi autori è indistinguibile, l’opera è considerata un prodotto unico a cui hanno lavorato più persone (il diritto d’autore è diviso tra tutti i soggetti); ● Opere collettive → all’interno di esse è possibile individuare chi ha fatto cosa poiché le singole parti sono considerate delle opere autonome (il diritto d’autore spetta a chi ha realizzato quella porzione dell'opera; poi c'è un ulteriore diritto che spetta al curatore, colui che mette insieme il tutto). e) IL CONTENUTO DEL DIRITTO D’AUTORE ART 20-24 e 142-143: DIRITTI MORALI D’AUTORE In base a questi vengono attribuiti a favore dell’autore di un’opera dell’ingegno 4 specifici diritti morali: 1)diritto di rivendicare la paternità dell’opera. 2)diritto di rivelare la propria identità. 3)diritto di opporsi a qualsiasi modifica a danno dell’opera. 4)diritto di ritirare l’opera dal commercio, qualora concordano gravi ragioni morali. -i diritti morali hanno durata corrispondente alla vita dell’autore e non si trasmettono per successione mortis causa se non: Unica facoltà concessa ai parenti di un autore deceduto è quella prevista dall’ ART 23 secondo il quale: i soli coniuge e figli, i genitori e i discendenti diretti, in loro mancanza, possono far valere o rivendicare, senza limiti di tempo, la paternità dell’opera (a favore dell’autore deceduto) e il diritto di opporsi a qualsiasi modifica a danno dell’opera. ART 12-18: DIRITTI PATRIMONIALI D’AUTORE L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera attraverso l'esercizio di alcuni diritti, ed essi comprendono: -diritto esclusivo di pubblicazione; -diritto esclusivo di utilizzare l’opera in ogni forma e modo; -diritto esclusivo di riprodurre/trascrivere/rappresentare l'opera; -diritto esclusivo di distribuzione, che comprende la messa in commercio o in circolazione o comunque la messa a disposizione del pubblico con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo. I diritti patrimoniali d’autore sono diritti disponibili: possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e le forme consentiti dalla legge. ART 25: DURATA DIRITTI PATRIMONIALI i diritti patrimoniali per tutta la vita e hanno una durata di 70 anni dalla morte dell’autore. ART 26-32: DURATA D. P. IN RELAZIONE A PARTICOLARI TIPOLOGIE D’OPERE -70 anni -> opere anonime, pseudonime, opere collettive. -20 anni -> opere amministrazioni dello stato, province, comuni. -2 anni -> opere pubblicate da accademie e centri pubblici culturali. f) ECCEZIONI E LIMITAZIONI
Capitolo 2: LA TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE a) IL SOFTWARE QUALE OPERA PROTETTA DALLA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE 1)Software → programma o insieme di programmi che indicano ad un elaboratore la sequenza di istruzioni da eseguire per svolgere determinate attività ed operazioni. 2)In ambito giuridico , il software è un bene immateriale tutelato come opera creativa dalla legge sul diritto d’autore. La tutela autoriale é la forma più adeguata a disciplinare i diritti sul software essendo in grado di :
pubblico, l’opera licenziata, senza che per ciò sia necessaria alcuna sua ulteriore manifestazione di consenso o approvazione. Inoltre, decide riservare per sè soltanto alcuni dei diritti spettabigli quale creatore dell’opera, acconsentendo, al contempo, che di taluni diritti possano liberamente beneficiare tutti, ovvero altri autori che abbiano intenzione di servirsi dell’opera quale punto di partenza per un ulteriore processo creativo.
l’ARTICOLO 20 **:
4)la conformità al principio di verità, secondo il quale la ditta debba contenere il cognome o la sigla dell’imprenditore. 2)L’INSEGNA : è, invece, il segno, nominativo o figurativo, che contraddistingue i locali di esercizio dell’attività economica( es magazzini, negozi, stabilimenti) -L’insegna può essere costituita da un segno che nulla ha a che vedere con la ditta (si pensi, ad esempio, al caso dell’impresa avente ditta nominativa ed insegna di pura fantasia). -L’insegna, come la ditta, è tutelata contro la possibilità di confusione,A riguardo: ARTICOLI 2568 c.c e 12 e 22 c.p