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Appunti lezioni diritto ecclesiastico Prof. Comotti a.a. 2021/2022
Tipologia: Appunti
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INDICE ● Introduzione ● Principio di laicità ● Evoluzione storica delle relazioni tra Stato e confessioni religiose ● Patti Lateranensi ● Costituzione ● Rapporti con confessioni diverse dalla cattolica ● Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale degli enti ecclesiastici ● Rilevanza della qualifica confessionale nell'ordinamento dello stato (ministri di culto) ● La rilevanza civile del matrimonio religioso e delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali ● Libertà religiosa ● Assistenza spirituale in strutture segreganti o obbliganti ● Edifici di culto ● Giurisprudenza in merito al corso 4 aprile
Diritto ecclesiastico ≠ diritto canonico DIRITTO CANONICO = ordinamento giuridico della chiesa cattolica prodotto mediante fonti proprie della Chiesa. In genere i cittadini della Chiesa e quindi sottoposti al diritto canonico sono anche cittadini dello Stato e quindi sottoposti all'ordinamento di quest'ultimo. DIRITTO ECCLESIASTICO = richiama l'espressione ecclesia (Chiesa) ed è in realtà l'ordinamento proprio dello Stato che considera il fenomeno religioso nel suo complesso, non considerando esclusivamente la Chiesa Cattolica. Questo diritto studia le norme giuridiche prodotte dallo Stato che considerano il fenomeno religioso. Nel corso si esamina la rilevanza giuridica che ha il fenomeno religioso nelle sue varie configurazioni:
I rapporti tra stato e fenomeno religioso sono caratterizzati da un principio non enunciato dalla situazione ma rientra tra i principi supremi: Principio di laicità Caratterizza l'atteggiamento del nostro ordinamento nei confronti del fenomeno religioso Laicità = nel linguaggio giuridico indica l'atteggiamento indifferente dello Stato davanti alla diversità delle confessioni religiose individuali (non al fenomeno religioso) La nostra società è secolarizzata = vi è stata una emancipazione del controllo della religione sulle istituzioni pubbliche (questo non significa che si operò una società indifferente ) Stato laico ≠ Stato confessionale Stato laico = stato che non fa propria una o l’altra confessione religiosa Stato confessionale= stato che dichiara come propria una determinata confessione religiosa Un ordinamento laico riconosce in genere all’individuo il diritto di professare qualunque credo religioso non professare, e di manifestare la propria adesione al credo o manifestare l’assenteismo. La laicità NON può essere declinata in termini identici nelle diverse tradizioni → consente degli spazi di espansione o restrizione normativa diversificata: ➢ Il nostro ordinamento permette di portare segni religiosi (es. croce o velo) anche in luoghi pubblici ➢ questo non accade ad esempio in Francia la alc ità è vissuta in maniera differente infatti non si possono portare segni religiosi in luoghi pubblici Se lo Stato laico non può fare propria alcuna confessione religiosa, pena la contraddizione di un principio supremo, ciò non significa che lo Stato sia indifferente a principi presenti nella società ma di natura religiosa. Esempio: è il matrimonio civile che, anche se non religioso, risente di una tradizione basata su principi religiosi. Un soggetto che intendesse celebrare un matrimonio poligamico non potrebbe nel nostro ordinamento, ad esempio Il principio di laicità sorge con il cristianesimo → in particolare con l’insediamento di Cristo: deriva da quel famoso passo del Vangelo che narra che a Gesù si presentarono dei farisei ebraici. La Palestina è una provincia ebrea dell’impero Romano nella quale non si riteneva lecito pagare dei tributi all’imperatore che era un usurpatore di quella terra promessa che Dio aveva donato. Questi farisei chiedono a Gesù se sia lecito pagare i tributi a Cesare; Gesù risponde di mostrare una moneta che costituiva tributo che allora presentava la faccia dell'imperatore impressa sopra. Vi erano due tipi di monete:
Vi sono poi individui la cui appartenenza religiosa rileva sotto ulteriori profili:
I rapporti storici fra ambito civile e ambito religioso possono essere classificati in sistemi , che possono essere intesi sia in senso giuridico che in senso politico. I sistemi sono di due tipi:
Con l’avvento del cristianesimo si imposta una realtà nuova Il messaggio del cristianesimo è universale e si va ad inserire in contesti istituzionali molto diversi Il cirstianesimo nasce in Palestina (provincia dell'impero romano) dalla tradizione ebraica→ tuttavia si caratterizza da subito in modo diverso Si sviluppa nei primi 3 secoli in un rapporto di conflittualità con l’autorità dell’impero romano→ dato da sporadiche persecuzioni diverse tra di loro (fino all'affermazione della libertà di esistere). Ma c’è da chiedersi perché i cristiani erano oggetto di queste persecuzioni: a. pretesa universalistica= affermazione idea unicità di Dio e l'impossibilità di prestare culto alle altre divinità → l'imperatore veniva riconosciuto come una divinità e i cristiani non lo riconoscevano in quanto diversa da Dio 311 d.c. Editto di Galerio → decreta la fine delle persecuzioni 313 d.c. Editto di Milano → si chiude storicamente l’epoca delle persecuzioni + in tutto l’impero è concessa ai cristinai la piena libertà di culto Il cristianesimo diventa “religio licita” = può esistere anche se continua a desistere anche il paganesimo (coesistono) Il ciristianesimo, libero di espandersi, si fa attrarre senza resistenza nell’orbita civile e statuale in 2 modi:
La lotta per le investiture si può dire iniziata con il Papa Gregorio VII → all’epoca c’era questo forte conflitto tra il Papa e l'imperatore Enrico IV che portò all'umiliazione di canossa dove il papa scomunicò l’imperatore. La scomunica è strettamente canonica che tuttavia comporta delle conseguenze rilevanti all'epoca dal punto di vista dell'impatto sulla società civile→ l'imperatore scomunicato vede dissolto il giuramento di fedeltà fatto a lui. 6 aprile Una prima soluzione di natura concordataria a questa lotta si ha con il Concordato di Worms nel 1122 concluso tra il Papa Callisto II e l'imperatore Enrico X. Concordato =accordo tra la Santa sede ed uno stato→ la Santa Sede gode di personalità internazionale non in quanto titolare della sovranità sullo stato Città del Vaticano: per questo gli accordi tra la Santa Sede e lo Stato si collocano su un piano politico e non religioso Si tratta di un concordato che formalmente consta di 2 dichiarazione distinte:
La chiesa in questo modo poteva giudicare: ● su cause connesse alle spirituali→ non trattano direttamente la materia sacramentale ma hanno a che fare con l’organizzazione ecclesiastica (es. materia di patronato) ● su tutte le controversie in cui una parte in causa era un membro del clero, non solo per delitti canonici ma anche per delitti previsti dalle leggi secolari (dello stato) ● sul giudizio sulla fede = tribunali d’inquisizione L’inquisizione esercita la propria giurisdizione in nome e l'autorità del Papa, si sovrappone alla giurisdizione che ciascuno vescovo poteva avere nel proprio territorio. L’inquisizione nei confronti degli eretici (eresia= negazione di una verità di fede da parte di un fedele battezzato) era esercitata da delegati pontifici autonomi rispetto alla giurisdizione del vescovo→ in questo modo il tribunale ha una sua autonomia rispetto all’autorità ecclesiastica locale. L'inquisitore ha il compito di cercare ed individuare gli eretici anche al di là delle notizie certe sulle loro attività→ l’inquisitore si posizione su un territorio su cui ha giurisdizione e vi apre le sessioni processuali con 2 editti:
Il protestantesimo è caratterizzato nei secoli successivi da una espansione monache da una frammentazione → territorialismo = frammentazione delle organizzazioni ecclesiastiche nelle rispettive chiese Questa perdita di unità della chiesa porta inevitabili conseguenze anche sul piano dei rapporti con gli Stati: a. il protestantesimo si espande in parallelo all’affermarsi delgi stati nazonali e al dissolvimento dell’impero b. le chiese protestanti diventano territoriali dello Stato→ sono aggregazioni di soggetti subordinati alle leggi dello Stato (chiesa protestante→ struttura di Stato) Questo perché non c’è un’autorità di vertice, a differenza della chiesa cattolica. Per questo i sovrani protestanti sono a capo della chiesa aprotestante. La fede è un fatto individuale ma l'organizzazione è rimessa nella sostanza all’autorità dello stato. Il sovrano non è tanto un’autorità religiosa quanto l’autorità della struttura in cui si sostanzia la chiesa Nel 1534 Enrico XIII in Inghilterra formula l’atto di supremazia e il parlamento lo proclama unico capo supremo della chiesa anglicana La chiesa anglicana nasce contestualmente alla riforma protestante→ sono diverse perché gli anglicani continuano ad avere una struttura organizzativa e una formula molto simile. Sono una realtà a se rispetto alle chiese Luterane o Calviniste però a capo di questa organizzazione sta il Sovrano allo stesso modo Questo non avviene nei territori rimasti prevalentemente cattolici perché a capo della chiesa cattolica c’è il Papa ⬇ La reazione che ha la chiesa cattolica nei confronti della riforma protestante è: ● la controriforma cattolica tatuato soprattutto mediante il concilio di Trento ● l'indice dei libri proibiti →la diffusione delle idee protestanti è accelerata dal fatto che alla fine del 15° secolo c’è l'invenzione della stampa che facilità la circolazione di testi di natura teologica e delle idee riformiste. Si vieta sia la lettura che la stampa di questi scritti Questo porterà anche allo scontro tra la Santa Sede e la Repubblica di Venezia Nei territori a prevalenza cattolica, invece che di territorialismo, si parla di giurisdizionalismo = insieme di istituti giuridici che caratterizzano i rapporti tra lo stato e la chiesa cattolica dove a fronte del riconoscimento dell'autorità suprema del Papa il sovrano calcio rivendica degli spazi e dei diritti nei confronti dell'organizzazione ecclesiastica → questi diritti sono rivendicati anche a favore /protezione della chiesa Esempi:
Questi elementi si trovano nella società moderna notevolmente ridimensionati, infatti prima di tutto la chiesa ridimensiona le proprie pretese di prevalenza dello stato→ non si parla più di una potestà diretta ma di una potestà indiretta sulle cose temporali = la chiesa non può intervenire sulla realtà temporale se non per affermare di principi morali 1555 Pace di Augusta Pone fine ad un conflitto in germania e sancisce il principio "cuius regio eius et religio” (appartenenza territoriale determina anche l’appartenenza religiosa ) = il sovrano è anche capo religioso nel suo territorio e può scegliere tra la religione cattolica o la religiosa luterana, i sudditi sono tenuti ad aderire alla confessione del principe o in alternativa a migrare 1648 Pace di Westfalia Conclude la guerra di trent’anni Formalmente conferma il principio della pace di Augusta estendendolo alla confessione Calvinista, con al quale i Luterani si erano “alleati” Dal punto di vista filosofico-giuridico nasce il principio di tolleranza → nonostante questa possibilità di migrare nella sostanza in Europa convivono due realtà religiose contrastanti tra loro e per coloro che decidono di non migrare si sviluppa una condizione avvertita non più come giusta per cui si fa avanti l’idea della tolleranza nei confronti di chi non professa la religione dello Stato 11 aprile Il mondo occidentale conosce dal punto di vista filosofico una evoluzione nel pensiero che si traduce anche sul piano giuridico con l’illuminismo. Con l’illuminismo in Europa perde progressivamente credibilità l’idea di verità religiosa, già messa in discussione con il protestantesimo. Per l’uomo nasce l’esigenza di rileggere il mondo, la natura se stesso con gli strumenti del pensiero e della ragione senza dover sottostare pregiudizialmente al dato della rivelazione così come interpretato dalla chiesa. La caduta della teologia viene intesa come sottoposizione della religione stessa alla critica razionale. L’autorità che si sottrae alla chiesa viene riconosciuta alla filosofia. Una volta definito un metodo critico-razionale come strumento di conoscenza della realtà, i risultati ai quali si perviene non sono necessariamente negativi nella dimensione religiosa Questa idea porta anche allo stato separatista Illuminismo = indica l’emancipazione della filosofia dalla teologia Separatismo = emancipazione dello Stato dalla religione e dalle chiese L’idea di libertà religiosa sulla quale si fonda l'attuale sistema moderno trova radice nell’illuminismo e nel separatismo
Poco prima erano stati aboliti tutti i diritti feudali con la conseguenza che viene liquidata l’intera architettura dell ancient regime e dei privilegi ecclesiastici Ciò che segue successivamente ha poco a che vedere con i principi di libertà e tolleranza dell’illuminismo: ❖ viene nazionalizzazto il patrimonio ecclesiastico → prima quelo del clero secolare poi quello dei religiosi ❖ vengono aboliti i credi religiosi con proibizione per i singoli appartenenti alle congregazioni di emettere i voti (di povertà , castità, obbedienza) ❖ lo stato dice autoritativamente di organizzare la chiesa ❖ si impone agli ecclesiastici ci il giuramento di fedeltà alla costituzione civile del clero = disciplina della realtà ecclesiastica imposta dallo stato L’800 è comunque il secolo in cui in tutti i Stati d’Europa si afferma questo sistema di separatismo caratterizzato progressivamente dalla totale neutralità dello Stato nei confronti di qualsiasi fede o dottrina→ da qui:
Quindi a questo punto abbiamo 2 problemi: a. da un lato c’è una problematica che riguarda la condizione della chiesa in Italia (la popolazione italiana è quasi esclusivamente composta da cattolici). A fronte dell’affermazione di principio dello Statuto Albertino si possono riscontrare una serie di interventi legislativi che incidono in modo pesante sul patrimonio ecclesiastico→ questo crea forti tensioni tra Stato e Chiesa Inoltre il Codice Civile nel 1865 introduce il sistema del matrimonio civile obbligatorio, mentre fino ad allora lo Stato non si curava del matrimonio che era rimesso esclusivamente alla tradizione canonica b. dall’altro lato c’è la questione romana → il fatto che il Papa sia a capo dello Stato Pontificio che oltre ad essere la Santa Sede occupa una buona parte wid territorio italiano Il 20 settembre 1870 con l'ingresso delle truppe italiane a Roma con la Breccia di Porta Pia scompare definitivamente lo Stato Pontificio (debellatio = lo stato cessa di esistere perché non ha più la possibilità di funzionare in alcun modo) → questo determina un problema di natura giuridica: condizione del Papa. Il Papa diventa suddito del Re d’Italia e conserva le proprie prerogative sul piano strettamente religioso Un tentativo di soluzione giuridica si ha nel 1871 con la Legge delle Guarentigie → con la quale si riconoscono particolari garanzie alla persona del Pontefice. Gli vengono riconosciute le prerogative personali del Sovrano (es. immunità dalle leggi penali…) La risoluzione di questo scontro tra Santa Sede e Stato Italiano si ha nel 1929 11 febbraio 1929 sottoscrizione dei Patti Lateranensi → conclusi tra Mussolini e il Segretario di Stato Cardinale Gasparri
➔ art. 22 → prevede la regolamentazione dei rapporti tra Stato Italiano e Santa Sede in materia penale. Comma 1 → considera la possibilità che la Santa Sede deleghi lo stato italiano o di volta in volta o permanentemente per punire nel proprio territorio delitti commessi nella Città del Vaticano. Se il soggetto che compie tale delitto si rifugia poi in territorio italiano, lo stato italiano avrà in qualsiasi caso giurisdizione Una delega stabile non è stata data, è stata però fatta per il caso sull’attentato al Papa Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro Comma 2→ prevede l'obbligo di consegna da parte della Santa Sede delle persone che si siano rifugiate in Città del Vaticano e che siano imputate di atti commessi nel territorio italiano a condizione che si tratti di un fatto previsto come delitto da entrambi gli ordinamenti ➔ Il trattato riconosce poi una particolare condizione ad alcuni immobili che non sono all'interno dello Stato Città del Vaticano ma che si trovano su tutto il territorio italiano. Gli organi di governo dello Stato Città del Vaticano sono all’interno dello Stato (es. governatorato) mentre gli organi di governo della chiesa cattolica sono in buona parte fuori dal territorio Vaticano Per cui il trattato lateranense riconosce la proprietà di queste strutture alla Citta del Vaticano Art. 13 riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle principali basiliche di Roma e di altri palazzi esterni allo Stato. Inoltre questi immobili godo in forza del trattato dell'immunità proprie delle sedi diplomatiche (come se fossero ambasciate) A questi immobili si applicano anche le disposizioni circa i delitti commessi in territorio Vaticano → si applica l’art. 22 ↓ Queste immunità vengono riconosciute anche a tutte le chiese che si trovano nel territorio italiano quando si celebra una funzione alla presenza del Papa Oltre a questi privilegi di natura reale ci sono delle previsioni di natura personale : ➔ Art. 9 riconosce sacra ed inviolabile la persona del sommo pontefice (si ripete quanto previsto dalla L. delle guarentigie) Questo comporta una particolare tutela penale : ● art. 8 dichiara punibili l’attentato contro il Papa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene previste per l’attentato o provocazione contro la persona del Re/ Capo dello Stato ● le offese e ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro il Papa sono punti come nel caso del Re/Capo dello Stato Ma il carattere sacro della sua persona aggiunge qualcosa in più→ secondo l’interpretazione unanime della dottrina si ritiene che il Papa non sia soggetto passivo di alcuna sanzione penale = non ha capacità penale ➔ Art. 21 riconosce a tutti i cardinali (=ecclesiastici nominati dal papa con il compito di eleggere il Papa quando la sede è vacante) gli onori dovuti ai principi di sangue. Il trattato viene concluso nel periodo in cui l’Italia era una monarchia per cui significava attribuire gli onori di quelle persone che venivano direttamente dopo il Re
➔ Art. 21 prevede che durante la vacanza della sede apostolica (= quando il papa è vacante o perché morto o perché ha rinunciato) l’Italia provvede affinché non sia ostacolato l’accesso e la circolazione dei cardinali. La stessa disposizione si applica anche nei casi dei concili ➔ Art. 11 dichiara che gli enti centrali della chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano. Gli enti centrali della chiesa cattolica = enti deputati al governo della chiesa universale e alle diverse articolazioni della curia romana (= complesso di organi che ha il compito di collaborare con il Papa nel governo della chiesa). Questa disposizione mirava ad essere applicata anche ai funzionari degli enti stessi per sottrarli alla giurisdizione penale dello stato (es. controversia Radio Vaticana) anche se questo non è ovviamente possibile → NESSUN ecclesiastico è esonerato dall'osservanza delle leggi dello Stato ANZI ne risponderà davanti alla giustizia dello Stato e anche davanti alla giustizia canonica (giustizia canonica ≠ giustizia vaticana). I canonici che risiedono a Roma, anche se fuori dalla Città del Vaticano, hanno la cittadinanza vaticana→ essa non si acquista ius solis (per nascita nel territorio) e neanche iure sanguinis (per discendenza). Si acquista mediante la residenza stabile nello Stato autorizzata dal Sovrano CONCORDATO Riconosce alla chiesa cattolica molti diritti di libertà che oggi pacificamente costituirebbe l'oggetto di alcune disposizioni costituzionali ma il riconoscimento di queste libertà nel ‘29 aveva una grandissima rilevanza ➢ Art. 1→ prevede che l’Italia assicura alla chiesa cattolica il libero e pubblico esercizio di culto e della giurisdizione in materia ecclesiastica ➢ Art. 2 → prevede la libertà di comunicazione tra la Santa Sede, i vescovi, il clero e tutto il mondo cattolico senza ingerenza da parte del governo italiano ➢ alcune disposizioni riguardano gli studenti di teologia e i seminaristi ➢ si prevede anche l’esenzione degli ecclesiastici dalla richiesta da parte dei magistrati di dare informazioni su persone e materie di cui siano venuti a conoscenza in ragione del ministero ➢ carattere festivo della domenica ed altri giorni come ad esempio l’epifania, il natale ecc Esplicita garanzie che comunque il nostro ordinamento riconosce con l'ulteriore rafforzamento di essere un accordo di natura internazionale Questi istituiti caratterizzano in modo significativo i rapporti Stato chiesa nel contesto storico politico antecedente alla costituzione. L’entrata in vigore della costituzione ha fatto ritenere superate alcune disposizioni concordatarie o non compatibili con principi affermati dalla costituzione → questo ha portato alla revisione e alla nascita del nuovo concordato 13 aprile
Nel complesso si può dire che lo Stato Citta del Vaticano non ha una popolazione stabile La cittadinanza è circoscritta e non ha una prospettiva di crescita I cittadini non vivono la propria cittadinanza con la pienezza di rapporti che caratterizza le esperienze statuali (es. non hanno diritto di voto, non ci sono cariche elettive scelte dai cittadini …) I rapporti con gli stati non sono intrattenuti dallo Stato citta del vaticano ma dalla Santa Sede → lo stato è presente e ha diverso titolo in molti organismi internazionali MA in genere i rapporti con gli stati sono della Santa Sede. Come pure le rappresentanze diplomatiche sono della Santa Sede NON della Citta del Vaticano Lo Stato Citta del Vaticano per l’esimità che ha (= essere esenti) non sarebbe in grado di assumersi relazioni richieste da altri stati Nel 1929 oltre ai patti lateranensi lo Stato ha emanato la Legge n.1159 → una legge sui culti ammessi = culti diversi da quello cattolico. Questa legge è tuttora vigente e mira a disciplinare questi culti con la singolarità costituzionale che prevede all’art. 8 la concentrazione tra Stato e confessioni religiose circa la disciplina dei loro rapporti→ per cui al legislatore oggi è vietato normare da solo circa questa materia La legge consta di 14 articoli (breve): ➔ Art. 1 → afferma che sono ammessi altri culti oltre alla religione cattolica purché non professino principi o seguano riti contrari al buon costume ➔ Art. 2 → gli istituti possono vedersi riconosciuta la personalità giuridica ➔ Art. 3 → afferma che le nomine dei ministri dei culti diversi andavano notificate al ministero dell’interno. In mancanza della notifica e dell’approvazione il ministro non avrebbe potuto compiere atti rilevanti nello stato 20 aprile
Questo è il quadro che si prospetta all’assemblea costituente circa le aggregazioni religiose presenti nello stato. Il dettato costituzionale prende in considerazione il fenomeno religioso sotto il profilo individuale porche considera l'individuo in quanto professante o non professante e garantisce dei diritti di libertà all'individuo ma al tempo stesso considera le aggregazioni religiosamente motivate La costituzione tiene conto anche di altre realtà sociali che possono interessare anche le aggregazioni religiose: