Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Appunti lezioni diritto ecclesiastico Prof. Comotti, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti lezioni diritto ecclesiastico Prof. Comotti a.a. 2021/2022

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 10/03/2023

sabrinarattin01
sabrinarattin01 🇮🇹

4.7

(153)

111 documenti

1 / 58

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
DIRITTO ECCLESIASTICO E DEL FENOMENO RELIGIOSO
INDICE
Introduzione
Principio di laicità
Evoluzione storica delle relazioni tra Stato e confessioni religiose
Patti Lateranensi
Costituzione
Rapporti con confessioni diverse dalla cattolica
Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale degli enti ecclesiastici
Rilevanza della qualifica confessionale nell'ordinamento dello stato (ministri di culto)
La rilevanza civile del matrimonio religioso e delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali
Libertà religiosa
Assistenza spirituale in strutture segreganti o obbliganti
Edifici di culto
Giurisprudenza in merito al corso
4 aprile
INTRODUZIONE
Diritto ecclesiastico diritto canonico
DIRITTO CANONICO= ordinamento giuridico della chiesa cattolica prodotto mediante fonti proprie
della Chiesa. In genere i cittadini della Chiesa e quindi sottoposti al diritto canonico sono anche
cittadini dello Stato e quindi sottoposti all'ordinamento di quest'ultimo.
DIRITTO ECCLESIASTICO= richiama l'espressione ecclesia (Chiesa) ed è in realtà l'ordinamento
proprio dello Stato che considera il fenomeno religioso nel suo complesso, non considerando
esclusivamente la Chiesa Cattolica. Questo diritto studia le norme giuridiche prodotte dallo Stato che
considerano il fenomeno religioso.
Nel corso si esamina la rilevanza giuridica che ha il fenomeno religioso nelle sue varie configurazioni:
- individuali
- associate
- collettive
Il diritto in quanto tale non è estraneo al fenomeno religioso
La denominazione diritto ecclesiastico richiama la tradizione italiana (papa) nella quale il rapporto
privilegiato con il fenomeno religioso riguarda il cristianesimo e la chiesa cattolica MA il diritto
ecclesiastico considera la realtà del fenomeno religioso nel suo complesso che comprende qualsiasi
fede religiosa
Attinge ad una serie variegata di fonti:
costituzione
leggi ordinarie
codice civile
diritto internazionale
1
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a

Anteprima parziale del testo

Scarica Appunti lezioni diritto ecclesiastico Prof. Comotti e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

DIRITTO ECCLESIASTICO E DEL FENOMENO RELIGIOSO

INDICE ● Introduzione ● Principio di laicità ● Evoluzione storica delle relazioni tra Stato e confessioni religiose ● Patti Lateranensi ● Costituzione ● Rapporti con confessioni diverse dalla cattolica ● Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale degli enti ecclesiastici ● Rilevanza della qualifica confessionale nell'ordinamento dello stato (ministri di culto) ● La rilevanza civile del matrimonio religioso e delle sentenze ecclesiastiche matrimoniali ● Libertà religiosa ● Assistenza spirituale in strutture segreganti o obbliganti ● Edifici di culto ● Giurisprudenza in merito al corso 4 aprile

INTRODUZIONE

Diritto ecclesiastico diritto canonico DIRITTO CANONICO = ordinamento giuridico della chiesa cattolica prodotto mediante fonti proprie della Chiesa. In genere i cittadini della Chiesa e quindi sottoposti al diritto canonico sono anche cittadini dello Stato e quindi sottoposti all'ordinamento di quest'ultimo. DIRITTO ECCLESIASTICO = richiama l'espressione ecclesia (Chiesa) ed è in realtà l'ordinamento proprio dello Stato che considera il fenomeno religioso nel suo complesso, non considerando esclusivamente la Chiesa Cattolica. Questo diritto studia le norme giuridiche prodotte dallo Stato che considerano il fenomeno religioso. Nel corso si esamina la rilevanza giuridica che ha il fenomeno religioso nelle sue varie configurazioni:

  • individuali
  • associate
  • collettive Il diritto in quanto tale non è estraneo al fenomeno religioso La denominazione diritto ecclesiastico richiama la tradizione italiana (papa) nella quale il rapporto privilegiato con il fenomeno religioso riguarda il cristianesimo e la chiesa cattolica → MA il diritto ecclesiastico considera la realtà del fenomeno religioso nel suo complesso che comprende qualsiasi fede religiosa Attinge ad una serie variegata di fonti: ● costituzione ● leggi ordinarie ● codice civile ● diritto internazionale

PRINCIPIO DI LAICITA’

I rapporti tra stato e fenomeno religioso sono caratterizzati da un principio non enunciato dalla situazione ma rientra tra i principi supremi: Principio di laicità Caratterizza l'atteggiamento del nostro ordinamento nei confronti del fenomeno religioso Laicità = nel linguaggio giuridico indica l'atteggiamento indifferente dello Stato davanti alla diversità delle confessioni religiose individuali (non al fenomeno religioso) La nostra società è secolarizzata = vi è stata una emancipazione del controllo della religione sulle istituzioni pubbliche (questo non significa che si operò una società indifferente ) Stato laico ≠ Stato confessionale Stato laico = stato che non fa propria una o l’altra confessione religiosa Stato confessionale= stato che dichiara come propria una determinata confessione religiosa Un ordinamento laico riconosce in genere all’individuo il diritto di professare qualunque credo religioso non professare, e di manifestare la propria adesione al credo o manifestare l’assenteismo. La laicità NON può essere declinata in termini identici nelle diverse tradizioni → consente degli spazi di espansione o restrizione normativa diversificata: ➢ Il nostro ordinamento permette di portare segni religiosi (es. croce o velo) anche in luoghi pubblici ➢ questo non accade ad esempio in Francia la alc ità è vissuta in maniera differente infatti non si possono portare segni religiosi in luoghi pubblici Se lo Stato laico non può fare propria alcuna confessione religiosa, pena la contraddizione di un principio supremo, ciò non significa che lo Stato sia indifferente a principi presenti nella società ma di natura religiosa. Esempio: è il matrimonio civile che, anche se non religioso, risente di una tradizione basata su principi religiosi. Un soggetto che intendesse celebrare un matrimonio poligamico non potrebbe nel nostro ordinamento, ad esempio Il principio di laicità sorge con il cristianesimo → in particolare con l’insediamento di Cristo: deriva da quel famoso passo del Vangelo che narra che a Gesù si presentarono dei farisei ebraici. La Palestina è una provincia ebrea dell’impero Romano nella quale non si riteneva lecito pagare dei tributi all’imperatore che era un usurpatore di quella terra promessa che Dio aveva donato. Questi farisei chiedono a Gesù se sia lecito pagare i tributi a Cesare; Gesù risponde di mostrare una moneta che costituiva tributo che allora presentava la faccia dell'imperatore impressa sopra. Vi erano due tipi di monete:

  1. una moneta era quella ebraica che non aveva la faccia dell’imperatore
  2. l’altra era quella romana. I farisei mostrarono la moneta romana e Gesù rispose: ‘ebbene, date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio’.

Vi sono poi individui la cui appartenenza religiosa rileva sotto ulteriori profili:

  • il ruolo che il soggetto svolge in una confessione religiosa Esempio: ministri di culto (=soggetti che esercitano all'interno di una confessione un ruolo istituzionale) → questo ruolo assume rilevanza davanti allo stato che considera tra le aggravanti comuni del reato la qualifica del ministro di culto
  • enti o alle confessioni nel loro complesso → art. 7 e 8 cost. parlano di confessioni religiose In questi articoli la costituzione afferma che la disciplina dei rapporti tra stato e confessioni non può essere unilateralmente dettata dallo stato ma deve essere frutto di un’unione (alterità di condizione) La costituzione non dà una definizione di confessione religiosa Si può intendere sia come una realtà unitaria che come una realtà frastagliata:
  • diocesi/ parrocchie → hanno personalità giuridica e svolge attività religiose all’interno della società ma svolge anche attività di carattere negoziale
  • vescovo/ parroco Queste qualifiche sono dettate da norme organizzative dell’ente e lo stato deve recepirle (rinvio a norme di natura confessionale) Quindi l’ordinamento dello stato può dare rilevanza diretta o indiretta a norme confessionali (soprattutto organizzative) senza abdicare alla laicità

I rapporti storici fra ambito civile e ambito religioso possono essere classificati in sistemi , che possono essere intesi sia in senso giuridico che in senso politico. I sistemi sono di due tipi:

  1. sistemi di unione : a. dal punto di vista giuridico → prevedono un aomc penetrazione con l'unità religiosa con quella dello stato (es. cesaropapismo = l’autorità religiosa ha anche un ruolo politico o viceversa) b. dal punto di vista politico → valori di un confessionale religiosa sono fatti propri da uno stato dove le norme morali/regole di comportamento hanno anche rilevanza civile (es. paesi islamici la legge coranica è anche legge dello stato)
  2. sistemi di separazione: a. dal punto di vista giuridico→ prevedono una netta distinzione tra autorità religiosa e civile b. dal punto di vista politico → non si esclude che i valori religiosi rientrino tra quelli fatti oggetto di disciplina normativa dello stato ma entrano come valori condivisi nella società non in quanto valori religiosi

EVOLUZIONE STORICA DELLE RELAZIONI STATO-CONFESSIONI RELIGIOSE

Con l’avvento del cristianesimo si imposta una realtà nuova Il messaggio del cristianesimo è universale e si va ad inserire in contesti istituzionali molto diversi Il cirstianesimo nasce in Palestina (provincia dell'impero romano) dalla tradizione ebraica→ tuttavia si caratterizza da subito in modo diverso Si sviluppa nei primi 3 secoli in un rapporto di conflittualità con l’autorità dell’impero romano→ dato da sporadiche persecuzioni diverse tra di loro (fino all'affermazione della libertà di esistere). Ma c’è da chiedersi perché i cristiani erano oggetto di queste persecuzioni: a. pretesa universalistica= affermazione idea unicità di Dio e l'impossibilità di prestare culto alle altre divinità → l'imperatore veniva riconosciuto come una divinità e i cristiani non lo riconoscevano in quanto diversa da Dio 311 d.c. Editto di Galerio → decreta la fine delle persecuzioni 313 d.c. Editto di Milano → si chiude storicamente l’epoca delle persecuzioni + in tutto l’impero è concessa ai cristinai la piena libertà di culto Il cristianesimo diventa “religio licita” = può esistere anche se continua a desistere anche il paganesimo (coesistono) Il ciristianesimo, libero di espandersi, si fa attrarre senza resistenza nell’orbita civile e statuale in 2 modi:

  1. riceve e accetta onori e privilegi di tipo giuridico e d economico
  2. fa ricorso all’autorità imperiale per risolvere controversie ed i natura teologica o per conservare l'unità interna Nella legislazione imperiale di quegli anni c’è una accentuazione di valori di natura cristiana (Esempio: nel 320 d.c. la domenica diventa giorno festivo) 325 d.c. viene convocato il consiglio di Nicea → 1° concilio ecumenico = riunione di tutti i vescovi della chiesa Viene convocato per dirimere una controversia di natura dogmatica: si diffonde nelle comunità cristiana la predicazione di un prete di nome Ario che tratta dell'idea che cristo sia stato un uomo, con la sua singolarità, ma non Dio Il consiglio di Nicea invece ribadisce la divinità di Gesù come parte essenziale della fede cristiana Viene convocato dall’imperatore Costantino per risolvere una controversia che turba l'ordine pubblico Il concilio definisce i 2 dogmi che stanno alla base della fede cristiana presente ancora oggi
  3. il dogma della divinità di cristo
  4. il dogma della trinità Nel 380 d.c. Editto di Tessalonica → il cristinaesimo divenne la religione dell’impero: Teodosio impone a tutti di professare tale religione +

La lotta per le investiture si può dire iniziata con il Papa Gregorio VII → all’epoca c’era questo forte conflitto tra il Papa e l'imperatore Enrico IV che portò all'umiliazione di canossa dove il papa scomunicò l’imperatore. La scomunica è strettamente canonica che tuttavia comporta delle conseguenze rilevanti all'epoca dal punto di vista dell'impatto sulla società civile→ l'imperatore scomunicato vede dissolto il giuramento di fedeltà fatto a lui. 6 aprile Una prima soluzione di natura concordataria a questa lotta si ha con il Concordato di Worms nel 1122 concluso tra il Papa Callisto II e l'imperatore Enrico X. Concordato =accordo tra la Santa sede ed uno stato→ la Santa Sede gode di personalità internazionale non in quanto titolare della sovranità sullo stato Città del Vaticano: per questo gli accordi tra la Santa Sede e lo Stato si collocano su un piano politico e non religioso Si tratta di un concordato che formalmente consta di 2 dichiarazione distinte:

  1. testo imperiale → riconoscimento della competenza della chiesa nella scelta dei vescovi da parte dell’imperatore. L’investitura a vescovo spetta alla chiesa in tutto il territorio dell’impero.
  2. testo papale → assicura che le elezioni dei vescovi avvengano alla presenza dell’imperatore con libertà e senza simonia, l’eletto riceverà poi l’autorità civile dall'imperatore. L’imperatore infatti aveva la pretesa di nominare i vescovi essendo che essi facevano anche parte dell'autorità feudale e avevano anche un ruolo pubblico di governo La questione della scelta dei vescovi/titolari di importanti uffici ecclesiastici si ripeterà nel tempo Il contesto della società medievale è quello in cui anche l'individuo è al tempo stesso: ● cittadino ● membro della comunità ecclesiale Anche oggi l’individuo credente si divide in questi due modi d'essere che sono tra di loro reciprocamente indifferenti. Se mai ci fosse un conflitto tra questi la scelta di seguire uno e l’altro essere è rimessa all’individuo che ne subirò poi le conseguenze MA non c’è la pretesa di ingerire tra i vari ambiti da una parte o dall’altra SALVO il riconoscimento di diritti fondamentali e libertà che possono avere anche riconosciuto in spazi di obiezione di coscienza Nella società medievale non c’era un problema di conflitto di fedeltà perché ordinamento civile e canonico avevano lo stesso fine → la loro convivenza portava ad una realtà unica Il presupposto della piena appartenenza alla civitas è la piena appartenenza alla chiesa→ chi non appartiene alla chiesa non è appartenente alla civitas nella pienezza del termine (es. il battesimo costituiva l’entrata nella chiesa ma anche nella civitas) Quindi ciascuna delle autorità legifera in ambiti sulla quale era riconosciuta la piena sovranità, anche se non con tanta chiarezza (es. lo strumento della scomunica, pienamente canonico, ha conseguenze anche sul piano civile) Anche sul piano fiscale la chiesa ha una propria capacità impositiva La chiesa rivendica anche il PRIVILEGIO DEL FORO = diritto della chiesa di giudicare con i propri tribunali alcune materie ed alcuni soggetti (esempio: materia di fede, materia di sacramenti)

La chiesa in questo modo poteva giudicare: ● su cause connesse alle spirituali→ non trattano direttamente la materia sacramentale ma hanno a che fare con l’organizzazione ecclesiastica (es. materia di patronato) ● su tutte le controversie in cui una parte in causa era un membro del clero, non solo per delitti canonici ma anche per delitti previsti dalle leggi secolari (dello stato) ● sul giudizio sulla fede = tribunali d’inquisizione L’inquisizione esercita la propria giurisdizione in nome e l'autorità del Papa, si sovrappone alla giurisdizione che ciascuno vescovo poteva avere nel proprio territorio. L’inquisizione nei confronti degli eretici (eresia= negazione di una verità di fede da parte di un fedele battezzato) era esercitata da delegati pontifici autonomi rispetto alla giurisdizione del vescovo→ in questo modo il tribunale ha una sua autonomia rispetto all’autorità ecclesiastica locale. L'inquisitore ha il compito di cercare ed individuare gli eretici anche al di là delle notizie certe sulle loro attività→ l’inquisitore si posizione su un territorio su cui ha giurisdizione e vi apre le sessioni processuali con 2 editti:

  1. editto di grazia: con cui si sollecita la confessione spontanea degli eretici (autodenuncia) → ai quali segue la remissione della colpa e l’irrogazione di pene canonica
  2. Editto di fede: si apre la porta alla delazione imponendo a chiunque sia a conoscenza di denunciare i casi evidenti o sospetti di eresia. Nell'ambito del procedimento non vi sono garanzie di diritto di difesa come ci sono oggi (es. si poteva utilizzare la tortura). Il processo inquisitoriale ha come obiettivo principale la conversione→ infatti la pena di morte resta formalmente estranea (eccezione) Dell'inquisizione si serve anche l'autorità civile indirettamente. 🔍 Esempio: caso spagnolo L’inquisizione spagnola si trova a svolgere tra il 15° e 16° secolo un ruolo di pulizia etnica dopo la sconfitta dei Regni Arabi e la riconquista dell'unità nazionale→ il Re cattolici intendono porre fine alla presenza di vaste comunità di ebrei e mussualmeni che si erano formate nei decenni precedenti. Formalmente l'acquisizione può agire solo nei confronti degli eretici ma si ricollega in questo caso a mussulamni ed ebrei perché in Spagna sono stati emanati i c.d. editti di espulsione con cui gli ebrei e ai mussulmani è lasciata la scelta tra il battesimo o l'abbandono del territorio spagnolo. Molte comunità scelgono di farsi battezzare e in questo modo si concreta il fenomeno degli ebrei convertiti (c.d. marrani) e dei mussulmani battezzati (c.d. moriscos) che però proseguono nelle pratiche del proprio culto quindi sono considerati eretici e possono venire colpiti dall’inquisizione. Il privilegio del foro scomparirà in maniera definitiva nel 19° secolo

Il protestantesimo è caratterizzato nei secoli successivi da una espansione monache da una frammentazione → territorialismo = frammentazione delle organizzazioni ecclesiastiche nelle rispettive chiese Questa perdita di unità della chiesa porta inevitabili conseguenze anche sul piano dei rapporti con gli Stati: a. il protestantesimo si espande in parallelo all’affermarsi delgi stati nazonali e al dissolvimento dell’impero b. le chiese protestanti diventano territoriali dello Stato→ sono aggregazioni di soggetti subordinati alle leggi dello Stato (chiesa protestante→ struttura di Stato) Questo perché non c’è un’autorità di vertice, a differenza della chiesa cattolica. Per questo i sovrani protestanti sono a capo della chiesa aprotestante. La fede è un fatto individuale ma l'organizzazione è rimessa nella sostanza all’autorità dello stato. Il sovrano non è tanto un’autorità religiosa quanto l’autorità della struttura in cui si sostanzia la chiesa Nel 1534 Enrico XIII in Inghilterra formula l’atto di supremazia e il parlamento lo proclama unico capo supremo della chiesa anglicana La chiesa anglicana nasce contestualmente alla riforma protestante→ sono diverse perché gli anglicani continuano ad avere una struttura organizzativa e una formula molto simile. Sono una realtà a se rispetto alle chiese Luterane o Calviniste però a capo di questa organizzazione sta il Sovrano allo stesso modo Questo non avviene nei territori rimasti prevalentemente cattolici perché a capo della chiesa cattolica c’è il Papa ⬇ La reazione che ha la chiesa cattolica nei confronti della riforma protestante è: ● la controriforma cattolica tatuato soprattutto mediante il concilio di Trento ● l'indice dei libri proibiti →la diffusione delle idee protestanti è accelerata dal fatto che alla fine del 15° secolo c’è l'invenzione della stampa che facilità la circolazione di testi di natura teologica e delle idee riformiste. Si vieta sia la lettura che la stampa di questi scritti Questo porterà anche allo scontro tra la Santa Sede e la Repubblica di Venezia Nei territori a prevalenza cattolica, invece che di territorialismo, si parla di giurisdizionalismo = insieme di istituti giuridici che caratterizzano i rapporti tra lo stato e la chiesa cattolica dove a fronte del riconoscimento dell'autorità suprema del Papa il sovrano calcio rivendica degli spazi e dei diritti nei confronti dell'organizzazione ecclesiastica → questi diritti sono rivendicati anche a favore /protezione della chiesa Esempi:

  • diritto di avvocatura
  • diritto di protezione dello Stato nei confronti della chiesa
  • ius nominandi= diritto di nominare i titolari di uffici ecclesiastici
  • diritto di porre un veto su alcuni soggetti alla loro nomina di uffici ecclesiastici
  • diritto di appello

Questi elementi si trovano nella società moderna notevolmente ridimensionati, infatti prima di tutto la chiesa ridimensiona le proprie pretese di prevalenza dello stato→ non si parla più di una potestà diretta ma di una potestà indiretta sulle cose temporali = la chiesa non può intervenire sulla realtà temporale se non per affermare di principi morali 1555 Pace di Augusta Pone fine ad un conflitto in germania e sancisce il principio "cuius regio eius et religio” (appartenenza territoriale determina anche l’appartenenza religiosa ) = il sovrano è anche capo religioso nel suo territorio e può scegliere tra la religione cattolica o la religiosa luterana, i sudditi sono tenuti ad aderire alla confessione del principe o in alternativa a migrare 1648 Pace di Westfalia Conclude la guerra di trent’anni Formalmente conferma il principio della pace di Augusta estendendolo alla confessione Calvinista, con al quale i Luterani si erano “alleati” Dal punto di vista filosofico-giuridico nasce il principio di tolleranza → nonostante questa possibilità di migrare nella sostanza in Europa convivono due realtà religiose contrastanti tra loro e per coloro che decidono di non migrare si sviluppa una condizione avvertita non più come giusta per cui si fa avanti l’idea della tolleranza nei confronti di chi non professa la religione dello Stato 11 aprile Il mondo occidentale conosce dal punto di vista filosofico una evoluzione nel pensiero che si traduce anche sul piano giuridico con l’illuminismo. Con l’illuminismo in Europa perde progressivamente credibilità l’idea di verità religiosa, già messa in discussione con il protestantesimo. Per l’uomo nasce l’esigenza di rileggere il mondo, la natura se stesso con gli strumenti del pensiero e della ragione senza dover sottostare pregiudizialmente al dato della rivelazione così come interpretato dalla chiesa. La caduta della teologia viene intesa come sottoposizione della religione stessa alla critica razionale. L’autorità che si sottrae alla chiesa viene riconosciuta alla filosofia. Una volta definito un metodo critico-razionale come strumento di conoscenza della realtà, i risultati ai quali si perviene non sono necessariamente negativi nella dimensione religiosa Questa idea porta anche allo stato separatista Illuminismo = indica l’emancipazione della filosofia dalla teologia Separatismo = emancipazione dello Stato dalla religione e dalle chiese L’idea di libertà religiosa sulla quale si fonda l'attuale sistema moderno trova radice nell’illuminismo e nel separatismo

Poco prima erano stati aboliti tutti i diritti feudali con la conseguenza che viene liquidata l’intera architettura dell ancient regime e dei privilegi ecclesiastici Ciò che segue successivamente ha poco a che vedere con i principi di libertà e tolleranza dell’illuminismo: ❖ viene nazionalizzazto il patrimonio ecclesiastico → prima quelo del clero secolare poi quello dei religiosi ❖ vengono aboliti i credi religiosi con proibizione per i singoli appartenenti alle congregazioni di emettere i voti (di povertà , castità, obbedienza) ❖ lo stato dice autoritativamente di organizzare la chiesa ❖ si impone agli ecclesiastici ci il giuramento di fedeltà alla costituzione civile del clero = disciplina della realtà ecclesiastica imposta dallo stato L’800 è comunque il secolo in cui in tutti i Stati d’Europa si afferma questo sistema di separatismo caratterizzato progressivamente dalla totale neutralità dello Stato nei confronti di qualsiasi fede o dottrina→ da qui:

  • la libertà religiosa di ciascuna chiesa o religione di esistere e di organizzarsi
  • l'eguaglianza giuridica di tutti i cittadini a prescindere dalla fede che professano
  • la religione diventa un fatto privato→ riguarda la coscienza dell'individuo ma non ha alcun riflesso di natura giuridica Lo Stato assume una serie di funzioni che nei secoli precedenti erano svolte dalla chiesa (es. assistenza sociale, istruzione, sanità) → questo comporta vari provvedimenti di natura legislativa che incidono sul patrimonio ecclesiastico Realtà italiana Seconda metà 800 unità d’Italia Statuto Albertino Art. 1 afferma che la religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello Stato = confessionismo di stato Al comma 2 però afferma che gli altri culti sono tollerati conformemente alle leggi Tuttavia se si guarda al contenuto dello Statuto si nota come la diversità di confessione religiosa da parte dei cittadini del regno non ha alcun tipo di incidenza L’art. 24 afferma che tutti i sudditi del regno sono eguali davanti alla legge → non si fa riferimento alla religione per cui la differenza di confessione non ha rilevanza L’unico elemento di confessionismo di Stato si trova nell’art. 28 nel quale si enuncia il principio di libertà di stampa in cui si afferma che “Bibbie, catechismi e libri liturgici o di preghiere non potranno essere stampati se non con preventivo assenso del vescovo”

Quindi a questo punto abbiamo 2 problemi: a. da un lato c’è una problematica che riguarda la condizione della chiesa in Italia (la popolazione italiana è quasi esclusivamente composta da cattolici). A fronte dell’affermazione di principio dello Statuto Albertino si possono riscontrare una serie di interventi legislativi che incidono in modo pesante sul patrimonio ecclesiastico→ questo crea forti tensioni tra Stato e Chiesa Inoltre il Codice Civile nel 1865 introduce il sistema del matrimonio civile obbligatorio, mentre fino ad allora lo Stato non si curava del matrimonio che era rimesso esclusivamente alla tradizione canonica b. dall’altro lato c’è la questione romana → il fatto che il Papa sia a capo dello Stato Pontificio che oltre ad essere la Santa Sede occupa una buona parte wid territorio italiano Il 20 settembre 1870 con l'ingresso delle truppe italiane a Roma con la Breccia di Porta Pia scompare definitivamente lo Stato Pontificio (debellatio = lo stato cessa di esistere perché non ha più la possibilità di funzionare in alcun modo) → questo determina un problema di natura giuridica: condizione del Papa. Il Papa diventa suddito del Re d’Italia e conserva le proprie prerogative sul piano strettamente religioso Un tentativo di soluzione giuridica si ha nel 1871 con la Legge delle Guarentigie → con la quale si riconoscono particolari garanzie alla persona del Pontefice. Gli vengono riconosciute le prerogative personali del Sovrano (es. immunità dalle leggi penali…) La risoluzione di questo scontro tra Santa Sede e Stato Italiano si ha nel 1929 11 febbraio 1929 sottoscrizione dei Patti Lateranensi → conclusi tra Mussolini e il Segretario di Stato Cardinale Gasparri

➔ art. 22 → prevede la regolamentazione dei rapporti tra Stato Italiano e Santa Sede in materia penale. Comma 1 → considera la possibilità che la Santa Sede deleghi lo stato italiano o di volta in volta o permanentemente per punire nel proprio territorio delitti commessi nella Città del Vaticano. Se il soggetto che compie tale delitto si rifugia poi in territorio italiano, lo stato italiano avrà in qualsiasi caso giurisdizione Una delega stabile non è stata data, è stata però fatta per il caso sull’attentato al Papa Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro Comma 2→ prevede l'obbligo di consegna da parte della Santa Sede delle persone che si siano rifugiate in Città del Vaticano e che siano imputate di atti commessi nel territorio italiano a condizione che si tratti di un fatto previsto come delitto da entrambi gli ordinamenti ➔ Il trattato riconosce poi una particolare condizione ad alcuni immobili che non sono all'interno dello Stato Città del Vaticano ma che si trovano su tutto il territorio italiano. Gli organi di governo dello Stato Città del Vaticano sono all’interno dello Stato (es. governatorato) mentre gli organi di governo della chiesa cattolica sono in buona parte fuori dal territorio Vaticano Per cui il trattato lateranense riconosce la proprietà di queste strutture alla Citta del Vaticano Art. 13 riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle principali basiliche di Roma e di altri palazzi esterni allo Stato. Inoltre questi immobili godo in forza del trattato dell'immunità proprie delle sedi diplomatiche (come se fossero ambasciate) A questi immobili si applicano anche le disposizioni circa i delitti commessi in territorio Vaticano → si applica l’art. 22 ↓ Queste immunità vengono riconosciute anche a tutte le chiese che si trovano nel territorio italiano quando si celebra una funzione alla presenza del Papa Oltre a questi privilegi di natura reale ci sono delle previsioni di natura personale : ➔ Art. 9 riconosce sacra ed inviolabile la persona del sommo pontefice (si ripete quanto previsto dalla L. delle guarentigie) Questo comporta una particolare tutela penale : ● art. 8 dichiara punibili l’attentato contro il Papa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene previste per l’attentato o provocazione contro la persona del Re/ Capo dello Stato ● le offese e ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro il Papa sono punti come nel caso del Re/Capo dello Stato Ma il carattere sacro della sua persona aggiunge qualcosa in più→ secondo l’interpretazione unanime della dottrina si ritiene che il Papa non sia soggetto passivo di alcuna sanzione penale = non ha capacità penale ➔ Art. 21 riconosce a tutti i cardinali (=ecclesiastici nominati dal papa con il compito di eleggere il Papa quando la sede è vacante) gli onori dovuti ai principi di sangue. Il trattato viene concluso nel periodo in cui l’Italia era una monarchia per cui significava attribuire gli onori di quelle persone che venivano direttamente dopo il Re

➔ Art. 21 prevede che durante la vacanza della sede apostolica (= quando il papa è vacante o perché morto o perché ha rinunciato) l’Italia provvede affinché non sia ostacolato l’accesso e la circolazione dei cardinali. La stessa disposizione si applica anche nei casi dei concili ➔ Art. 11 dichiara che gli enti centrali della chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano. Gli enti centrali della chiesa cattolica = enti deputati al governo della chiesa universale e alle diverse articolazioni della curia romana (= complesso di organi che ha il compito di collaborare con il Papa nel governo della chiesa). Questa disposizione mirava ad essere applicata anche ai funzionari degli enti stessi per sottrarli alla giurisdizione penale dello stato (es. controversia Radio Vaticana) anche se questo non è ovviamente possibile → NESSUN ecclesiastico è esonerato dall'osservanza delle leggi dello Stato ANZI ne risponderà davanti alla giustizia dello Stato e anche davanti alla giustizia canonica (giustizia canonica ≠ giustizia vaticana). I canonici che risiedono a Roma, anche se fuori dalla Città del Vaticano, hanno la cittadinanza vaticana→ essa non si acquista ius solis (per nascita nel territorio) e neanche iure sanguinis (per discendenza). Si acquista mediante la residenza stabile nello Stato autorizzata dal Sovrano CONCORDATO Riconosce alla chiesa cattolica molti diritti di libertà che oggi pacificamente costituirebbe l'oggetto di alcune disposizioni costituzionali ma il riconoscimento di queste libertà nel ‘29 aveva una grandissima rilevanza ➢ Art. 1→ prevede che l’Italia assicura alla chiesa cattolica il libero e pubblico esercizio di culto e della giurisdizione in materia ecclesiastica ➢ Art. 2 → prevede la libertà di comunicazione tra la Santa Sede, i vescovi, il clero e tutto il mondo cattolico senza ingerenza da parte del governo italiano ➢ alcune disposizioni riguardano gli studenti di teologia e i seminaristi ➢ si prevede anche l’esenzione degli ecclesiastici dalla richiesta da parte dei magistrati di dare informazioni su persone e materie di cui siano venuti a conoscenza in ragione del ministero ➢ carattere festivo della domenica ed altri giorni come ad esempio l’epifania, il natale ecc Esplicita garanzie che comunque il nostro ordinamento riconosce con l'ulteriore rafforzamento di essere un accordo di natura internazionale Questi istituiti caratterizzano in modo significativo i rapporti Stato chiesa nel contesto storico politico antecedente alla costituzione. L’entrata in vigore della costituzione ha fatto ritenere superate alcune disposizioni concordatarie o non compatibili con principi affermati dalla costituzione → questo ha portato alla revisione e alla nascita del nuovo concordato 13 aprile

Nel complesso si può dire che lo Stato Citta del Vaticano non ha una popolazione stabile La cittadinanza è circoscritta e non ha una prospettiva di crescita I cittadini non vivono la propria cittadinanza con la pienezza di rapporti che caratterizza le esperienze statuali (es. non hanno diritto di voto, non ci sono cariche elettive scelte dai cittadini …) I rapporti con gli stati non sono intrattenuti dallo Stato citta del vaticano ma dalla Santa Sede → lo stato è presente e ha diverso titolo in molti organismi internazionali MA in genere i rapporti con gli stati sono della Santa Sede. Come pure le rappresentanze diplomatiche sono della Santa Sede NON della Citta del Vaticano Lo Stato Citta del Vaticano per l’esimità che ha (= essere esenti) non sarebbe in grado di assumersi relazioni richieste da altri stati Nel 1929 oltre ai patti lateranensi lo Stato ha emanato la Legge n.1159 → una legge sui culti ammessi = culti diversi da quello cattolico. Questa legge è tuttora vigente e mira a disciplinare questi culti con la singolarità costituzionale che prevede all’art. 8 la concentrazione tra Stato e confessioni religiose circa la disciplina dei loro rapporti→ per cui al legislatore oggi è vietato normare da solo circa questa materia La legge consta di 14 articoli (breve): ➔ Art. 1 afferma che sono ammessi altri culti oltre alla religione cattolica purché non professino principi o seguano riti contrari al buon costume ➔ Art. 2 gli istituti possono vedersi riconosciuta la personalità giuridica ➔ Art. 3 afferma che le nomine dei ministri dei culti diversi andavano notificate al ministero dell’interno. In mancanza della notifica e dell’approvazione il ministro non avrebbe potuto compiere atti rilevanti nello stato 20 aprile

COSTITUZIONE

Questo è il quadro che si prospetta all’assemblea costituente circa le aggregazioni religiose presenti nello stato. Il dettato costituzionale prende in considerazione il fenomeno religioso sotto il profilo individuale porche considera l'individuo in quanto professante o non professante e garantisce dei diritti di libertà all'individuo ma al tempo stesso considera le aggregazioni religiosamente motivate La costituzione tiene conto anche di altre realtà sociali che possono interessare anche le aggregazioni religiose:

  • art. 2 cost → tratta di formazioni sociali ove si svolge la personalità dell'uomo. Indubbiamente tra queste formazioni rientrano anche quelle religiosamente caratterizzanti
  • art. 10 cost→ afferma che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del d. internazionale riconosciuto. Questo aspetto è una garanzia che riguarda anche gli accordi con la Santa Sede Infatti originariamente nella proposta dell’onorevole Dossetti avuta in assemblea costituente si era cercato di collocare i rapporti con la Santa Sede all'interno dei rapporti che lo stato aveva nell'ambito del diritto internazionale. Questa proposta è confluita con altre due formule proposte dall’onorevole Togliatti e dall’onorevole Tupini ed hanno formato l’attuale formulazione degli articoli 7 e 8 cost. Suscitando dell eplesità giuridiche e politiche non sul primo comma dell’art. 7 ma più sul secondo comma (patti lateranensi) → c’era il timore di una cosittuxionalizzazioen die patti lateranensi: citare i Patti Lateranensi in Costituzioni implica farli innalzare a norma costituzionale? ● Art. 7 comma 1 “lo stato e la chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani” L’assemblea costituente si è chiesta che senso ha questa disposizione nella costituzione (non in un trattato con la santa sede) → bisogna però tener conto che i rapporti che uno stato può avere con un altro stato è molto differente rispetto a quella con la chiesa: la differenza fondamentale è che Stato e chiesa condividono gli stessi soggetti. Quindi l'articolo sta ad affermare che ciascun ordine è indipendente e sovrano nel loro ambito questa norma impone al legislatore ordinario di trattare la chiesa come ordinamento giuridico. Poi quale sia l'ordine dello stato e l'ordine della chiesa al pcstazione non lo dice e infatti potrebbero esserci situazioni nelle quali:
  • ciascun ordinamento può rivendicare la pertinenza di una questione nel proprio ambito (es. si è visto nel periodo di pandemia quando lo stato ha applicato le sue disposizioni anche alle attività di culto)
  • non si riesce a tracciare un a linea fissa tra le competenze di una e dell’altra parte (es. beni artistici e chiese) Le eventuali controversie in questo caso trovano una soluzione nell’ambito degli accordi + si prevede che in tali casi si attivino commissioni paritetiche (rappresentative di entrambe le parti) Comma 2 “I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.” → considera i rapporti tra Stato e chiesa cattolica con riferimento ad una fonte individuata e già prodotta: i Patti Lateranensi. Nel caso della chiesa cattolica quindi si fa riferimento ad una vera e propria fonte a differenza