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diritto ecclesiastico comotti, Appunti di Diritto Ecclesiastico

appunti di diritto ecclesiastico del prof comotti

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 04/03/2020

ilaria-pozzobon
ilaria-pozzobon 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO
Diritto ecclesiastico ≠ diritto canonico
DIRITTO CANONICO= ordinamento giuridico della chiesa cattolica prodotto mediante fonti proprie della
Chiesa. In genere i cittadini della Chiesa e quindi sottoposti al diritto canonico sono anche cittadini dello
Stato e quindi sottoposti all'ordinamento di quest'ultimo.
DIRITTO ECCLESIASTICO= richiama l'espressione ecclesia (Chiesa) ed è in realtà l'ordinamento proprio dello
Stato che considera il fenomeno religioso nel suo complesso, non considerando esclusivamente la Chiesa
Cattolica. Questo diritto studia le norme giuridiche prodotte dallo Stato che considerano il fenomeno
religioso.
Principalmente i rapporti dello Stato italiano con il fenomeno religioso è il rapporto tra Stato e Chiesa
Cattolica (in quanto la religione cattolica è quella predominante). L’uomo, in quanto credente e professante
(anche l’ateismo), viene colto dallo Stato nel suo essere credente o meno. Altrove questa disciplina si
chiama diritto statuale delle culture religiose.
Il principio della laicità
Uno dei principi supremi dello Stato italiano è quello di laicità: ciò significa che lo Stato non fa differenze tra
una confessione e l’altra ne fa una propria. differenzia dunque dallo stato confessionale (con lo
Statuto Albertino invece l’Italia era uno stato confessionale basato sulla religione cattolica).
Tuttavia ci sono stati che si professano laici ma poi hanno a capo una persona che è anche a capo della
Chiesa (come la regina Elisabetta che è anche a capo della Chiesa anglicana).
Quando si parla di STATO LAICO non si possono delineare caratteristiche generali in quanto, ad esempio, lo
Stato laico italiano è diverso da quello francese (ad esempio in Francia non è consentito portare segni
religiosi addosso nell’ambito di istituzioni pubbliche).
Un ordinamento laico riconosce in genere all’individuo il diritto di professare qualunque credo religioso o
non professarlo, e di manifestare la propria adesione al credo o manifestarne l’assenteismo.
Talvolta vi possono essere comportamenti consentiti dallo Stato ma proibiti dalla Chiesa: è il fenomeno
delle obiezioni di coscienza, che talvolta possono essere disciplinate dallo Stato o meno. Un esempio
classico è l’aborto, in cui il medico ha diritto di non praticare l’aborto se è contrario (anche se l’aborto è
consentito).
Se lo Stato laico non può fare propria alcuna confessione religiosa, pena la contraddizione di un principio
supremo, ciò non significa che lo Stato sia indifferente a principi presenti nella società ma di natura
religiosa. Un esempio è il matrimonio civile che, anche se non religioso, risente di una tradizione basata su
principi religiosi. Un soggetto che intendesse celebrare un matrimonio poligamico non potrebbe nel nostro
ordinamento, ad esempio.
La presenza della Chiesa cattolica e della sua Santa Sede rende del tutto peculiari i rapporti tra Stato e
Chiesa: il Papa fino al 1870 era il sovrano di uno stato a sé, quello pontificio. Tra Stato e Santa Sede poi si
sono stretti i Patti Lateranensi nel 1929 che istituirono lo Stato Città del Vaticano che ha come sovrano il
Papa e ha una sua indipendenza dallo Stato italiano. La Santa Sede è la personificazione sul piano
internazionale dell’ufficio del Papa nella Chiesa Cattolica: la Santa Sede ha infatti una sua personalità
giuridica che le consente di entrare in rapporto diplomatici con altri Stati.
Una parrocchia ha una personalità giuridica e svolge attività religiose all’interno della società, ma svolge
anche attività di carattere negoziale, infatti può acquistare, ereditare e vendere beni. Rileva la sua
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DIRITTO ECCLESIASTICO

Diritto ecclesiastico ≠ diritto canonico DIRITTO CANONICO= ordinamento giuridico della chiesa cattolica prodotto mediante fonti proprie della Chiesa. In genere i cittadini della Chiesa e quindi sottoposti al diritto canonico sono anche cittadini dello Stato e quindi sottoposti all'ordinamento di quest'ultimo. DIRITTO ECCLESIASTICO= richiama l'espressione ecclesia (Chiesa) ed è in realtà l'ordinamento proprio dello Stato che considera il fenomeno religioso nel suo complesso, non considerando esclusivamente la Chiesa Cattolica. Questo diritto studia le norme giuridiche prodotte dallo Stato che considerano il fenomeno religioso. Principalmente i rapporti dello Stato italiano con il fenomeno religioso è il rapporto tra Stato e Chiesa Cattolica (in quanto la religione cattolica è quella predominante). L’uomo, in quanto credente e professante (anche l’ateismo), viene colto dallo Stato nel suo essere credente o meno. Altrove questa disciplina si chiama diritto statuale delle culture religiose.

 Il principio della laicità

Uno dei principi supremi dello Stato italiano è quello di laicità : ciò significa che lo Stato non fa differenze tra una confessione e l’altra né ne fa una propria. Sì differenzia dunque dallo stato confessionale (con lo Statuto Albertino invece l’Italia era uno stato confessionale basato sulla religione cattolica). Tuttavia ci sono stati che si professano laici ma poi hanno a capo una persona che è anche a capo della Chiesa (come la regina Elisabetta che è anche a capo della Chiesa anglicana). Quando si parla di STATO LAICO non si possono delineare caratteristiche generali in quanto, ad esempio, lo Stato laico italiano è diverso da quello francese (ad esempio in Francia non è consentito portare segni religiosi addosso nell’ambito di istituzioni pubbliche). Un ordinamento laico riconosce in genere all’individuo il diritto di professare qualunque credo religioso o non professarlo, e di manifestare la propria adesione al credo o manifestarne l’assenteismo. Talvolta vi possono essere comportamenti consentiti dallo Stato ma proibiti dalla Chiesa: è il fenomeno delle obiezioni di coscienza , che talvolta possono essere disciplinate dallo Stato o meno. Un esempio classico è l’aborto, in cui il medico ha diritto di non praticare l’aborto se è contrario (anche se l’aborto è consentito). Se lo Stato laico non può fare propria alcuna confessione religiosa, pena la contraddizione di un principio supremo, ciò non significa che lo Stato sia indifferente a principi presenti nella società ma di natura religiosa. Un esempio è il matrimonio civile che, anche se non religioso, risente di una tradizione basata su principi religiosi. Un soggetto che intendesse celebrare un matrimonio poligamico non potrebbe nel nostro ordinamento, ad esempio. La presenza della Chiesa cattolica e della sua Santa Sede rende del tutto peculiari i rapporti tra Stato e Chiesa: il Papa fino al 1870 era il sovrano di uno stato a sé, quello pontificio. Tra Stato e Santa Sede poi si sono stretti i Patti Lateranensi nel 1929 che istituirono lo Stato Città del Vaticano che ha come sovrano il Papa e ha una sua indipendenza dallo Stato italiano. La Santa Sede è la personificazione sul piano internazionale dell’ufficio del Papa nella Chiesa Cattolica: la Santa Sede ha infatti una sua personalità giuridica che le consente di entrare in rapporto diplomatici con altri Stati. Una parrocchia ha una personalità giuridica e svolge attività religiose all’interno della società, ma svolge anche attività di carattere negoziale, infatti può acquistare, ereditare e vendere beni. Rileva la sua

personalità di parrocchia e quindi ente religioso durante le sue attività negoziali? In parte si, in quanto il diritto ecclesiastico prevede che il parroco, che è il rappresentante legale della parrocchia, possa esercitare attività negoziali ma che in alcuni casi, come in presenza di beni di un valore superiore, ci debba essere l’autorizzazione canonica del vescovo o, talvolta, della Santa Sede. Può una scelta di carattere personale di, ad esempio, un professore di matematica in una scuola gestita da enti religiosi, andare a incidere sulla sua carriera? Se ad esempio il professore decide di divorziare? Può il datore di lavoro prendere determinate scelte sulla base della sua religione? Se ad esempio un confessore viene a conoscenza di un fatto che ha rilevanza penale, talvolta anche grave, può essere obbligato a infrangere il segreto confessionale? Noi ci troviamo davanti ad un complesso di eventi sociali che lo Stato disciplina con fonti di varia natura, come di carattere pattizio (es i Patti con la Chiesa), di carattere unilaterale, di carattere internazionale, giurisprudenziale ecc.

 IL PROCESSO STORICO RELATIVO AI RAPPORTI FRA STATO E CHIESA

Il principio di laicità sorge con il cristianesimo, in particolare con l’insediamento di Cristo, e deriva da quel famoso passo del Vangelo che narra che a Gesù si presentarono dei farisei ebraici. La Palestina è una provincia ebrea dell’impero Romano nella quale non si riteneva lecito pagare dei tributi all’imperatore che era un usurpatore di quella terra promessa che Dio aveva donato. Questi farisei chiedono a Gesù se sia lecito pagare i tributi a Cesare; Gesù risponde di mostrare una moneta che costituiva tributo che allora presentava la faccia dell'imperatore impressa sopra. Vi erano due tipi di monete: una moneta era quella ebraica che non aveva la faccia dell’imperatore, l’altra era quella romana. I farisei mostrarono la moneta romana e Gesù rispose: ‘ebbene, date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio’. Da quest’insegnamento si capisce che la sfera religiosa deve essere separata da quella politica statuale ed entrambe devono avere un loro spazio (cosa che la Chiesa per molto tempo non praticherà). Inizialmente i cristiani venivano perseguitati ma poi le cose si capovolgono e nel 380 il cristianesimo diventa religione di Stato e soppianta il paganesimo, religione romana. I rapporti tra Stato e Chiesa andranno a influenzare le vicende europee in quanto vi saranno moltissime guerre di religiose; nel frattempo nascerà l’islam in Africa e Cina.

 Sistemi di separazione e di unione

I rapporti storici fra ambito civile e ambito religioso possono essere classificati in sistemi, che possono essere intesi sia in senso giuridico che in senso politico. I sistemi sono di due tipi:  Sistemi di separazione: se ne parla con il cristianesimo, infatti la fonte prima della laicità si radica nel Vangelo, come precedentemente visto. Tale separazione insegnata da Cristo non viene però attuata nella vita politica di allora. Si può parlare di separazione in senso giuridico attualmente in quanto la maggior parte delle società riconosce la separazione fra un’autorità politica e una religiosa.  Sistemi di unione: ha caratterizzato l’antichità fino all’avvento del cristianesimo. Il fenomeno religioso non era mai un elemento estraneo alla società, alla vita civile, ma ne era una componente essenziale. Il tessuto sociale era abbastanza omogeneo, formata dagli stessi soggetti che si riconoscevano nelle stesse tradizioni, anche religiose. Una legge in genere esprime un valore che la maggior parte della società civile sente e su determinate materie l’influenza religiosa e dei suoi valori, seppur non esplicita, insiste. Noi possiamo dire che il nostro sistema non è di unione con valori religiosi, questo perché, per esempio, se in Italia non è ammesso il matrimonio fra persone dello stesso sesso non è perché ci basiamo sulla religione, ma probabilmente perché i nostri valori civili sono contrari, oppure la domenica da noi è il giorno festivo ma non perché la

anglicana e può nominare i vescovi. Inoltre il Parlamento ha deciso a chi vengono amministrati i sacramenti, ovvero oltre che agli uomini, anche alle donne (per noi sarebbe impensabile ammettere che il potere politico possa prendere decisioni in ambito religioso). I Paesi cattolici si basano invece sul giurisdizionalismo , ovvero il sistema di rapporti fra Chiesa e Stato, fondato sulla distinzione dei reciproci poteri, ma suscettibile di un reciproco coordinamento, volto ad estendere la giurisdizione e il controllo dello Stato sulla vita e sulla organizzazione delle Chiese. Vi erano anche le decime , esistite fin dall’antichità, ovvero una parte di reddito che il cittadino decideva di pagare a titolo di canone o tributo al signore feudale, allo Stato alla Chiesa. Chi decideva di non pagare tale tassa dichiarava di non appartenere ad alcuna confessione religiosa. La pretesa dei sovrani di esercitare un potere anche in ambito religioso era l’esigenza del potere politico di affermarsi interamente su tutti gli ambiti, universalmente. Vi sarà un cammino di progressiva emancipazione degli ordinamenti rispetto ai simboli religiosi: si avvia il sistema separatista, che pretende di liberare l’ordinamento giuridico nel suo contenuto da contenuti di natura religiosa. Vi saranno vari separatismi, come quello di stampo americano: negli Stati uniti emigreranno molti perseguitati religiosi dunque era una società multireligiosa e proprio per questo si diffonderà una forte religiosità ma che non vedrà alcun dio o alcuna fede particolare; le confessioni religiose godono di quella libertà di cui gode ogni associazione civile. Invece in Europa vi è un separatismo con atteggiamenti non laici ma laicisti, come le persecuzioni che hanno subito i cristiani nell’ambito dei Paesi comunisti (dunque un separatismo negativo). I contrasti fra Chiesa e Stato in Italia sono dovuti principalmente anche per la presenza fisica del sovrano dello Stato pontificio a Roma. Quando vi fu la presa di Roma, si pensò infatti se liberarsi del Papa in quanto era considerato una figura ingombrante, principalmente perché veniva seguito da genti di tutto il mondo e dichiarava di sentirsi prigioniero del re d’Italia (egli riconosce di essere sovrano di uno Stato a sé e non ammette di sottostare al potere politico) Lo Stato reagisce con la legge delle guarentigie (1871) con la quale lo Stato italiano disciplina la posizione del Papa in Italia. Non è un accordo, ma una vera e propria legge, che garantisce le prerogative personali del Papa che, nonostante non sia più considerato sovrano, beneficia comunque di alcuni privilegi tipici della persona del sovrano (come la totale incapacità penale – quella riconosciuta ai minori di 14 anni-, l’inviolabilità della sua persona). Vediamo anche qui lo Stato che legifera in ambito religioso. Diverse modalità di rapportarsi tra stato e fenomeno religioso, che assume rilevanza nel diritto dello stato. La chiesa Cattolica ha al proprio vertice un soggetto internazionale: la Santa Sede. La Santa Sede non coincide con lo stato della Città del Vaticano, che è un vero e proprio Stato, governato dall’organo di vertice della chiesa cattolica, il Papa. C’è un ulteriore soggetto, la santa sede. È la personificazione del papa a livello internazionale. Gli accordi che gli stati concludono con la Santa Sede si collocano sul piano internazionale. La Santa Sede non conclude accordi con gli stati per conto della città del vaticano, ma ha una soggettività a sé. Diversa cosa è per le altre religioni diverse da quella cattolica.  Art 8 cost. Problema della libertà religiosa individuale  è tra i diritti individuali dell’individuo elencati nella carta costituzionale. Gli stati moderni sono caratterizzati dal principio di laicità: distinzione tra sfera religiosa e sfera temporale o secolare e nell’ambito di questa distinzione lo Stato non opera nessuna preferenza tra una o l’altra confessione. Nella storia non è mai stato cosi, un po’ anche adesso. Ci sono ordinamenti che affermano il principio di questa separazione sia dal punto di vista politico (valori dello stato e valori delle religioni. Ce ne possono essere anche in comune. Es: non uccidere) sia dal punto di vista giuridico

(prevedono anche precetti religiosi. Es: tradizione islamica precetti religiosi sono anche precetti dell’ordinamento giuridico. Es: diritto di eresia, cioè la negazione di un dogma di fede, pena la scomunica). L’eresia diventa un fatto rilevante anche dal diritto dello stato e sanzionabile anche dal diritto dello Stato. Il cristianesimo ha introdotto nella storia dell’uomo la distinzione tra “ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio”. Si parla di Unione in senso giuridico quando le realtà istituzionali delle confessioni religiose sono condivise dallo Stato o quando lo Stato svolge funzioni proprie delle istituzioni confessionali. (sovrano anche capo della chiesa istituzionale) 16 secolo= in Europa si rompe l’unità della chiesa cattolica con il PROTESTANTESIMO, cioè che ciascuna chiesa è a se’. Tra i cattolici c’è questa spaccatura dove i protestanti si staccano. Ciascuna Chiesa ha una soggettività a se’. Anche in area cattolica lo Stato esercita nei confronti della realtà ecclesiale dei poteri giuridici particolari. Si parla di giurisdizionalismo. GIURISDIZIONALISMO= sistema di rapporti tra Stato e confessioni religiose che si afferma in modo sempre più consistente a partire dalla riforma protestante. Si caratterizza dall’esercizio di poteri da parte dello Stato su confessioni religiose. I poteri vengono esercitati nell’interesse delle religioni stesse ma anche nell’interesse dello Stato. Si esprimono come veri e propri DIRITTI.

  • IUS REFORMANDI= diritto di intervenire sulla struttura della chiesa disciplinandone la struttura (struttura territoriale)
  • IUS NOMINANDI = diritto di nominare i titolari di uffici ecclesiastici, diritto che gli Stati si prendono da se’ o che è oggetto di contrattazione a livello concordatario. Ha avuto una presenza consistente nei rapporti tra Stato e confessioni religiose: ci sono certe cariche che dipendono dallo Stato. Repubblica popolare cinese prevede di nominare i Vescovi da parte dello Stato, quindi la Chiesa cerca di rivendicare questo diritto e ottiene un accordo.
  • IUS EXCLUSIVE= diritto di vietare che venga nominato quel soggetto ad un determinato ufficio ecclesiastico.  ultima volta che è stato praticato: prima elezione del papa del 20esimo secolo (1903). Alla morte di Leone XIII Francesco Giuseppe (imperatore d’Austria) esercita il diritto di veto su un cardinale (arcivescovo di Cracovia). Pio X, il nuovo Papa, tra i primi atti abrogherà il diritto di veto da parte di autorità secolari.
  • DIRITTO DI REGIO ESEGUATUR (= sia eseguito)= diritto dello stato di consentire o meno l’entrata in vigore di atti canonici all’interno dello Stato o di dare effetto all’interno dello stato di atti amministrativi canonici (es: vescovo: legale rappresentante della diocesi, parroco: legare rappresentante della parrocchia). Pretendeva di subordinare alla volontà del sovrano l’esecuzione in ambito secolare di un atto realizzatosi in ambito canonico.
  • IUS APPELLATIONIM= diritto di decidere l’appello contro decisioni in piano confessionale. Diritto del sovrano di decidere in secondo piano di giudizio ciò che aveva espresso in ambito ecclesiastico precedentemente. Con la rivoluzione francese  separazione netta delle norme religiose e norme dello Stato. I sistemi separatisti sono caratterizzati anche a elementi diversi tra loro (quello francese è diverso da quello italiano). Italia ha avuto in particolare una rilevanza notevole il fatto che a Roma abbia sede il centro della chiesa cattolica. Il conflitto tra Santa Sede e Italia ha caratterizzato da storia del nostro risorgimento (1800) e ha determinato la scomparsa dello stato pontificio il quale è stato debellato. Il papa quindi si è ritrovato nel regno d’Italia. Possiamo classificare il nostro sistema come un sistema separatista, laico. 1929= Patti Lateranensi hanno previsto l’istituzione di uno Stato (stato città del vaticano) per garantire al Papa uno spazio di indipendenza dallo Stato italiano.  Art 7 cost. si fa riferimento ai Patti lateranensi.

Non è pensabile che venga tutelata di più la religione cattolica rispetto alle altre. RAPPORTI CON LA CHIESA CATTOLICA che la cost considera in un articolo apposito  art 7 2 commi: 1- lo stato e la chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani  Non si parla di Santa Sede o altro, ma di chiesa cattolica. Si impediscono a vicenda di invadere gli spazi altrui. Si può parlare di ambito spirituale e ambito temporale, ma si può esemplificare in tanti ambiti della vita sociale delle realtà che appartengono ad una sfera che non si rivendica a se stessa. Ci sono le RES MIXED: entrambi gli ambiti rivendicano una propria competenza. (ambito dei beni culturali  molti sono dedicati al culto e questo è un ambito proprio religioso. Questo però non significa sottrarlo all’interesse dello stato di tutelarlo come bene. C’è un interesso misto dall’una e dall’altra parte.) Ci sono poi ambiti riservati solamente ad uno o l’altro soggetto (es: sacramenti riservati alla religione). Es.: Anni 50  vescovo di prato qualificava come pubblici concubini 2 fedeli che avevano contratto matrimonio civile. Considerando il diritto ecclesiastico è nullo, ma lo stato lascia a un cittadino la scelta del matrimonio e di fare ciò che vuole. Se 2 soggetti scelgono di fare un matrimonio solo religioso, lo stato non lo impedisce. Se 2 persone scelgono di fare matrimonio civile, lo stato garantisce la libertà di contrarre un matrimonio civile, come garantisce la libertà della convivenza. Per l’ordinamento canonico, il matrimonio canonico è l’unico possibile. Il vescovo fu querelato per diffamazione davanti al giudice dello stato. Fu condannato poi fu assolto. Caso emblematico della possibile qualificazione di un identico caso da parte di 2 ordinamenti. Questa è una disposizione dello Stato e va osservato secondo i criteri dello stato, perché non è una norma concordataria, ma dello stato. E’ il limite di questo disposto, diversamente dagli accordi tra stato e chiesa, di natura pattizia. 2- i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi, accordate da entrambe le parti e non prevedono revisione costituzionale.

 PATTI LATERANENSI

11 febbraio 1929, sottoscritti dal cardinale Gaspari e da parte dell’Italia dal capo del Governo Mussolini. Ponevano fine alla complessa vicenda della QUESTIONE ROMANA originata dalla pretesa dello stato di raggruppare tutto il territorio italiano nell’ambito del regno d’Italia sopprimendo le realtà istituzionali tra cui lo stato pontificio che venne a scomparire il 20 settembre 1870. LEGGE DELLE GUARENTIGIE era una scelta italiana per disciplinare la chiesa. Questa situazione portò a interrompere i rapporti e questa situazione si protrasse fino al 1929. Chiesa  non expedit divieto di partecipare alla vita politica dello stato italiano. Non bisognava essere eletti ne andare a votare. Con Pio X fu superato il non expedit con il PATTO GENTILONI, cioè era lecito per un credente partecipare alla vita politica. Questo divieto era stato posto dalla chiesa. Non riguardava lo stati. Con i patti lateranensi si risolve la questione romana con l’istituzione dello stato della città del Vaticano  frutto dell’accordo. Stato della città del vaticano soggetto internazionale. NUNZIO APOSTOLICO  rappresentante della Santa Sede. “Decano del corpo diplomatico”. Le ambasciate degli stati presso la santa sede sono site anche in Italia (es: piazza di spagna c’è l’ambasciata spagnola presso la santa sede) In quanto soggetto giuridico si redige la COSTITUZIONE DELLO STATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO.

- CONCORDATO: accordo che regola la posizione non della santa sede ma della confessione religiosa cattolica in Italia. In vigore fino al 1984, poi c’è stato l’ ACCORDO DI VILLA MADAMA. - TRATTATO: regola i rapporti tra Italia e santa sede, ed è ancora in vigore. Principale effetto del concordato è stata l’istituzione dello stato della città del vaticano. In questo modo è stata garantita la santa sede. Lo stato città del vaticano è un vero e proprio stato, come uno stato ha il proprio territorio, il proprio popolo e la sovranità. - Il territorio è enclavo (circondato da territorio italiano). - Il popolo è costituito da coloro che hanno stabile residenza nello stato città del vaticano (ecclesiastici e laici) e la stabile residenza è autorizzata dal sovrano (romano pontefice). Hanno cittadinanza vaticana anche tutti i cardinali che siedono anche fuori dallo stato città del vaticano (Roma). Molti nunzi apostolici hanno cittadinanza vaticana. - La sovranità (monarchia) è il Papa. Monarchia elettiva. E’ regolato da un proprio ordinamento giuridico. Ha i propri organi giurisdizionali (Governo, Tribunale, …) Ha la struttura di uno stato. Il trattato lateranense all’art 2 dice che l’Italia riconosce la personalità giuridica internazionale della santa sede. Art 3: l’Italia riconosce alla santa sede la proprietà sul vaticano come attualmente costituito, creando la città del vaticano. Piazza San Pietro deve essere aperta al pubblico, perché c’è immediato contatto con l’Italia. Le funzioni di polizia vengono esercitate dalle autorità italiane, anche se è territorio vaticano. L’Italia esercita fino alle gradinate della basilica di San Pietro. Ci sono particolari disposizioni che riguardano l’ambito penale. Il trattato prevede disposizioni particolari su questo. Se un reato viene compiuto in territorio vaticano si applicano le leggi vaticane a meno che non chieda all’Italia di occuparsene.  Quale diritto dovrebbe applicare l’Italia? Diritto italiano o vaticano? Fino ad ora il reato è stato commesso in piazza san Pietro, secondo la legge italiana. Se l’autore del reato si rifugia in Italia, l’Italia procederà nei suoi confronti come se il reato fosse stato commesso in Italia. Se il reato è stato commesso in Italia e l’autore si rifugia in vaticano, il vaticano è obbligato a consegnare il reo all’Italia solo se si tratta di reato previsto come delitto da entrambi gli ordinamenti. All’interno del trattato ci sono altri riferimenti. L’Italia garantisce che ci sia energia elettrica, acqua,… che passa attraverso il territorio italiano. Ci sono alcune disposizioni particolari che riguardano i MOBILI DI PROPRIETA’ DELLA SANTA SEDE COLLOCATI FUORI DEL TERRITORIO VATICANO  si tratta di immobili, basiliche patriarcali. La basilica di san Pietro è collocata in territorio Vaticano, ma ci sono la Basilica di San Giovanni, Santa Maria Maggiore, San Paolo (le 4 principali basiliche di Roma) e sono di proprietà della santa sede e godono delle stesse immunità riconosciute alle sedi diplomatiche. Non sono soggette a occupazione, espropriazione e la forza pubblica non può entrare in queste basiliche. Lo stesso vale per il Palazzo di Castel Gandolfo. Si parla di extra territorialità. Sono esenti da tributi e hanno le immunità garantite dal diritto internazionale. Questa immunità è garantita a tutte le chiede del territorio italiano nel momento in cui si celebri in esse una funzione con la presenza del papa. Se il papa assiste o celebra una funzione in qualsiasi chiesa italiana, durate quella funzione, la chiesa gode delle immunità.

sovrano, c’è una sovranità esercitata dal pontefice che ha nello stato il potere amministrativo, legislativo (viene applicato direttamente), c’è una struttura di governo (complesso di organi per amministrare questo stato), non tutti gli organi di governo della chiesa cattolica hanno sede nello stato della Città del Vaticano. Organi di governo dello stato Città del Vaticano e organi di governo della chiesa cattolica. Molti hanno sede all’interno ma altri si trovano al di fuori. Tribunali della Santa sede si trovano ad esempio nel cuore di Roma, al palazzo della cancelleria. Palazzi di piroetta della Santa sede che godono di immunità propria delle sedi diplomatiche. Sono nel territorio italiano con particolari privilegi. All’interno dello stato Città del Vaticano ci sono organi di governo o giudiziari dello stato dove si trova anche la segreteria di stato che ha funzione di organizzare la curia romana. Problema verificatosi con la radio vaticana, ha sede nello stato Città del Vaticano ma ha impianti di trasmissione a Roma. È da considerarsi un ente centrale della chiesa cattolica? Non si pongono problemi per ciò che accade allo stato Città del Vaticano che è sotto la giurisdizione di questo stato. Se un reato viene commesso in territorio Vaticano procedono le autorità vaticane secondo le sue leggi almeno che lo stato città di Vaticano chieda allo stato italiano di intervenire. Se un soggetto è responsabile di un reato Vaticano e se si trasferisce nel territorio italiano in quel caso procede lo stato italiano come se quel reato fosse stato commesso in Italia. Se reato commesso in Italia e si rifugia in territorio Vaticano devono consegnarlo al territorio italiano(una sorta di estradizione). Lo stato Vaticano si muove e agisce secondo proprie leggi e propri organi di carattere giurisdizionale. Ambiti di diritto canonico, reati disciplinati dalla leggi Vaticano. La Città del Vaticano non coincide con la chiesa cattolica. Se un soggetto compie un reato previsto dalla legge canonica, es l’eresia se si trova in territorio Vaticano viene arrestato. Questo viene giudicato e perseguito secondo le leggi canoniche e organi della chiesa cattolica. Reati commessi nel territorio dello stato Vaticano e previsti dalla leggi Vaticane, puniti secondo queste leggi vaticane. Fino al 19esimo secolo diversi ordinamenti avevano il privilegio del foro ecclesiastico. Era privilegio di sottoporre alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici ma anche quelle connesse alle spirituali. Questa connessione poteva essere soggettiva, determinata dal soggetto che aveva compiuto un reato o che aveva emesso un negozio. Se fosse stato un chierico questo era sottoposto a giudizio dal tribunale ecclesiastico. Un chierico se commette un delitto previsto dalle leggi dello stato è giudicato da organi giudiziari dello stato. Distinzione anche all’interno dello stato del Vaticano. Tribunali della chiesa. La Santa sede nell’ambito dello stato Città del Vaticano ha la possibilità di organizzare i propri organi giudiziari. Rapporti che regolano notificazione fra diversi stati, ci sono delle disposizioni particolari che regolano notificazioni nel campo dello stato Vaticano, realtà secolare disciplinata da proprie leggi.  2 comma dell’art 7. Rapporti regolati dai patti lateranensi, le modificazioni non richiedono procedimento di revisione costituzionale, se le parti sono in accordo. I patti sono entrati nel nostro ordinamento mediante una legge di esecuzione approvata nel ‘29 dal parlamento italiano. La carta costituzionale fa riferimento a questi patti già conclusi quando costituzione entra in vigore. Si individuano quei patti conclusi nel ‘29 prevedendo la possibilità di modificare e individuando procedura di modificazione. Non prevedono procedimento di revisione costituzionale. Possono essere modificati attraverso legge ordinaria tra Santa sede e Italia. La legge di esecuzioni di

modifica sarà una legge ordinaria. Lo stato non può modificare i patti lo dovrebbe fare mediante una legge costituzionale perché si violerebbe l’art 7 della costituzione. Pace sunt servanda: accordi devono essere osservati. La previsione specifica dell’art 7 comporta l’ impossibilità di modifiche unilaterali ai patti, per modificare ci vorrebbe una legge costituzionale. Dopo entrata in vigore della costituzione c’è problema tra norme, patti e i principi costituzionali. Art 7 ha costituzionalizzato i patti ha dato loro la stessa forza delle leggi costituzionali. Comporta impossibilità di esercitare il sindacato di legittimità costituzionale. Questione di legittimità costituzionale può essere alzata nell’ambito di un giudizio. Per le norme di origine pattizia se sono costituzionalizzate si pongono sullo stesso piano delle norme costituzionale e perciò non si può applicare sindacato. Strumento che può approvato con una maggioranza diversa. La costituzione garantisce le norme pattizie contro modificazioni, da ad esse una resistenza rinforzata rispetto ad altre leggi ordinarie. La legge di modifica deve essere proceduta dall’accordo con la Santa sede. Sulla robustezza di questi disposizioni è intervenuta la corte nel ‘71 con una sentenza dove ha enunciato questo principio. Effetto di non consentire modifiche unilaterali dei patti ma non poteva la stessa assemblea costituente senza contraddire se stessa rinnegare principi costituzionali che andava a costituire, corte ha affermato che le norme pattizie in caso di contrasto con norme costituzionali prevalgono sulla base di un principio di specialità frutto della scelta dell’assemblea costituente. Non era però nella sua disponibilità contraddire i principi supremi su cui fondava l’ordinamento. Tra norme pattizie e principi supremi prevalgono i principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Corte non ha individuato quali siano questi principi supremi. Diritto canonico prevede la possibilità di sciogliere un matrimonio che sia stato contratto ma non consumato. Il provvedimento di scioglimento del matrimonio non consumato attraverso procedura. Procedura di carattere amministrativo verso le parti. Nel ‘48 non c’è divorzio, unica possibilità era la separazione davanti a crisi familiari o annullamento di matrimonio in casi limitati in cui la legge civile lo prevede. Scioglimento di un matrimonio. Matrimonio è valido e viene sciolto su richiesta di almeno uno dei due. Possibilità di divorzio che riguardava il matrimonio concordatario. Trascorreva tempo fra separazione e divorzio ma esistevano leggi sul divorzio immediato ma non consumazione del matrimonio. Possono chiedere divorzio senza passare per la separazione. Art 34 aveva efficacia immediata nel concordato, matrimonio sciolto anche civilmente. Nella procedura canonica non era garantito alle parti i diritti di difesa. La corte ha ritenuti che l’efficacia di una dispensa papale per matrimonio non consumato andasse in contraddizione con l’art considerato uno dei principi supremi del nostro ordinamento. Incostituzionalità dell’art 1 del concordato. I disposti dei patti sono assoggettabili ai principi supremi individuati dalla giurisprudenza costituzionale. Copertura costituzionale dei patti nei termini di resistenza alla modifica va attribuita anche alle modifiche e perciò le modifiche dei patti godono di questa stessa copertura o no? Anche le modifiche si trovano nella stessa posizione. Gli accordi modificati hanno la forza di contrastare i principi della costituzione, non solo quelli supremi. Robustezza dei disposti costituzionali vale solo per i patti lateranensi, non può valere per gli accordi consecutivi. Gli accordi di modificazione dei patti sono fatti con legge ordinaria da una maggioranza parlamentare semplice, purché ci sia accordo con la Santa sede.

- C’è un’autoreferenzialità: lo Stato non può considerare una confessione se questa non si denomina tale. - A questo si aggiunge una struttura che ha delle caratteristiche costanti (es: ministri del culto), dei riti e dei luoghi. La distinzione comporta certi effetti giuridici. Solo per i gruppi che consideriamo confessione religiosa si applicano i principi derivanti dall’art 8. Dare una definizione comporta il rischio di limitare le confessioni. Possiamo distinguere 3 tipologie di confessioni religiose: - Confessioni di fatto : confessioni che non hanno un riconoscimento come tale ma lo è di fatto. Si applicano disposizioni che vengono dettate per esempio ai ministri di culto. C’è uno spazio maggiore di discrezionalità. - Confessioni riconosciute : si riceve un riconoscimento come confessione può invocare l’applicazione della legge 1159/1929 legge sui culti ammessi, legge approvata a ridosso dei patti lateranensi. - Confessioni con intese : 14 confessioni che hanno stipulato un accordo con lo Stato A queste si fa riferimento il principio di libertà. 2 comma art 8  le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Letto con il 1 comma art 7 (indipendenti e sovrani). C’è il massimo riconoscimento della diversità dello Stato. Qua si fa riferimento alla libertà di organizzarsi, si riconosce il massimo dell’autonomia. Sono atti nell’ambito del diritto interno, non internazionale. E’ evidente esempio di come eguale libertà non si significa eguale trattamento giuridico. Il limite posto alle confessioni religiose in quanto non contrastino significa che le difformità dall’ordinamento giuridico non verranno riconosciute. 3 comma art 8  i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Lo strumento per normare i rapporti tra lo Stato e le confessioni è la legge ordinaria, una legge preceduta da una intesa con le rappresentanze religiose. Parlando di rappresentanze include il fatto che si debba avere una struttura. La legge ha un contenuto vincolato: non può disciplinare qualcosa che sia diverso dall’intesa. INTESE= atti di diritto interno, ma il Parlamento non può modificare l’intesa, ma può articolare in modo diverso la legge. Se emergesse l’idea di modificare l’intesa, la questione ritorna al Governo per rifare l’intesa con le rappresentanze. Le trattative sono coordinate dal Governo. Le trattative fino ad ora sono state proposte dalle confessioni, ad eccezione dell’UAAR (Unione Associazioni Agnostiche Religiose) che ha chiesto un’intesa. Non sussiste mai un obbligo di concludere un’intesa. Una confessione religiosa ha il diritto di chiedere una trattativa ma il Governo ha il diritto di rifiutare. Una volte che l’intesa fosse raggiunta, il Parlamento non ha l’obbligo di approvare. L’intesa è tale in quanto è un accordo (sono necessari almeno 2 soggetti). Siamo nell’ambito della discrezionalità politica. SINTESI: Art 8 comma 1 riguarda tutte le confessioni religiose (garantita eguale libertà ma non necessariamente eguale trattamento Art 7 comma 1 + art 8 comma 2  confessioni diverse dalla cattolica. - Art 7 la cattolica ha una qualifica di ordinamento primario. Non è frutto di un accordo.

- Art 8 garantisce alle confessioni religiose il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti. Sono formazioni sociali che si muovono all’interno dello Stato. Art 7 comma 2  patti lateranensi (già conclusi quando la costituzione entra in vigore, guarda il passato e la riconferma) godono di una copertura costituzionale nella resistenza alla modificazione (stessa cosa che riguarda le intese)(legge di esecuzione) la copertura costituzionale riguarda una robustezza nei confronti delle norme + Art 8 comma 3  intese (legge di approvazione) LIBERTA’ RELIGIOSA - Libertà di coscienza - Libertà di recedere da una confessione religiosa - Accesso a dati sensibili come quelli della propria appartenenza religiosa - Libertà di culto: pratiche di culto (limite del buon costume) - Effetti civili - All’interno della famiglia  Art 19 cost. LIBERTA’ RELIGIOSA. Si colloca all’interno di una costituzione laica. La laicità non è espressa in modo esplicito. Lo si capisce attraverso diversi disposti. Lo Stato non fa proprio nessun principio di natura religiosa. Lo Stato valorizza e riconosce il valore positivo della religione anche attraverso interventi di natura giuridica attraverso la libertà religiosa. Non è un principio che vede lo Stato come spettatore, ma richiedono un intervento dello Stato per potersi realizzare completamente (es: diritto di avere dei luoghi di culto, istruzione religiosa nelle scuole pubbliche, assistenza religiosa nei carceri o negli ospedali, …). “tutti hanno diritto di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.” - TUTTI  non riguarda solo i cittadini, ma tutti. E’ un diritto riconosciuto all’uomo in quanto tale, indipendentemente dalla cittadinanza (es: in Gran Bretagna il sovrano deve essere anglicano). Ci sono Stati nella quale il sovrano deve giurare davanti alla religione, altri che proibiscono il giuramento. Dichiarazione universale dei diritti universale dell’uomo (1948) art 18 : “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.” Si dice qualcosa di più. Ogni individuo ha libertà di pensiero (nella cost è enunciata all’art 21), di parola e religione. - Genus= libertà di pensiero - Species= libertà religiosa Il contesto nella quale viene formulato l’art 19 è quello in cui si è appena conclusa la guerra mondiale e i cattolici sono la maggior parte dei cittadini. C’era una minoranza ebraica e protestante. La nostra costituzione assicura il diritto di minoranza e l’art 19 riguarda qualsiasi confessione religiosa. C’è un atteggiamento di favore alla religione rispetto all’ateismo. Inizia a porsi il problema se l’ateismo rientri o meno nella libertà religiosa. Sicuramente rientra nella libertà di pensiero. Differenza tra semplice

Es: signora inglese di religione ebraica che partecipa a concorso pubblico. Impugna l’esito del concorso perché le prove sono state eseguite in un giorno festivo secondo la sua religione. La Corte Europea ha affermato che i bandi pubblici non devono essere fissati in giorni festivi religiosi. In Italia i luoghi di culto sono esenti dalle tasse IMU. L’esenzione però riguarda l’attività e non il soggetto proprietario. Chi aderisce ad una confessione religiosa, vengono documentati i dati sensibili attraverso i registri della confessione religiosa e sono tutelati. Chi vuole recedere dalla confessione religiosa, ha il diritto che i suoi dati vengano cancellati. Il rifiuto di cancellare i dati potrebbe realizzare una negazione dello IUS PENITENDI. Es: caso di Padova: non c’è il diritto di cancellare i dati in quanto viene verbalizzato quel fatto, non documenta l’appartenenza ad una religione. In caso di re-ingresso non si può essere battezzati ancora.  SENTENZE : Decreto del 2011 : affido condiviso e prosecuzione del catechismo finalizzato al battesimo del figlio. Salvo che un genitore manifesti una grave inidoneità di un genitore, l’affido è ad entrambi i genitori. La sospensione della catechesi non può rappresentare una conseguenza di un contrasto tra i genitori. La Corte non entra nel merito se l’interesse del bambino è di battezzarsi o meno ma se il percorso incide o meno sulla vita del bambino. Sentenza del 2013 : Corte di Cassazione valuta la questione della diversa appartenenza religiosa dei genitori. Il padre diventato testimone di Geova pretendeva che le figlie partecipassero alle adunanze del regno. Ci si esprime se il divieto della partecipazione alle adunanze del regno concretizzasse una violazione del diritto di professare la fede religiosa del genitore. Vista l’età possono fare una scelta confessionale autonoma. Il percorso era condiviso dai genitori, poi non più e c’era l’opposizione da parte di un genitore. Il divieto è contrario all’interesse delle figlie. Decreto del 2010 : necessità di ammonire il genitore che iscrive il figlio al catechismo senza consultare l’altro genitore, impedendo il principio di bigenitorialità. Si può interrompere il percorso quando è pregiudizievole per il minore stesso. Sentenza del 2007 : separazione di coniugi appartenenti a diverse fedi religiose e affidamento del minore. Diritto del figlio minore di mantenere il rapporto con ciascuno dei genitori e conservare rapporti con parenti di ciascun ramo genitoriale, cioè implica l’affidamento dei minori ad entrambi i genitori. Sentenza del 2013 della Cassazione : affidamento esclusivamente del minore alla madre che convive con un’altra donna. Il ricorso del padre che chiede l’affidamento esclusivo è inammissibile. Invocava la propria convinzione religiosa. Doveva dimostrare la dannosità per la crescita del bambino. Bisogna guardare l’interesse del minore. Sentenza del 2012 della Cassazione : affidamento condiviso e obbligo dei genitori di astenersi dalle proprie scelte religiose. Ordinanza del 2009 del tribunale di Prato : idoneità di un modello educativo a garantire un processo di socializzazione del minore. L’affidamento esclusivo è sempre un’eccezione. 2014 : la separazione può essere fatta davanti all’ufficiale dello Stato civile senza la presenza dei legali. Se ci sono minori di mezzo però la richiesta deve essere presentata con la negoziazione assistita, quindi con la presenza di legali. IUS PENITENDI= diritto di cambiare idea. Se uno dei 2 genitori di fronte agli accordi di negoziazione cambia idea, non c’è il vincolo dall’accordo preso. Sentenza del 2016 del tribunale di Roma : controversie sul regime alimentare del figlio. Uno dei 2 genitori è vegano. Deve essere considerata di maggiore interesse inerendo la salute del figlio. Disaccordo dei genitori

perché la madre imponeva una dieta vegana e il padre una dieta senza limiti. In presenza di disaccordo si va a vedere regole di carattere medico. Il regime alimentale previsto dalle scuole è quello senza restrizioni. Si segue la normale statistica, quindi priva di restrizioni alimentari. Rilevanza di norme straniere ispirate a principi religiose  vale per paesi di tradizione islamica 2006  figlio nati fuori dal matrimonio e la tradizione islamica vieta il riconoscimento di figli illegittimi. Principio di ordine pubblico internazionale: riconoscimento del figlio indipendentemente dalla natura della relazione dei genitori. Questo rende inapplicabile la legge straniera.

Aspetto dell’educazione religiosa nell’ambito della scuola pubblica : accordo tra Italia e Santa Sede

prevede l’insegnamento della religione cattolica nella scola pubblica mentre con le intese con altri paesi dispone diversamente. Il concordato del ‘29 prevedeva l’insegnamento obbligatorio della religione cattolica come coronamento dell’istruzione pubblica. Tutti gli studenti erano sottoposti all’insegnamento salvo l’esonero. Era necessario formulare una richiesta di esonero. Era una norma unilaterale dello stato. La religione cattolica era la religione di Stato. Riforma Gentile del 23  l’insegnamento della religione è da considerarsi fondamento e coronamento nelle scuole elementari. Poi viene estesa a tutti gli altri gradi. Concordato 84  art 9 accordo di villa madama: problema dei rapporti all’interno delle scuole private.

- N 1: Per le istituzioni religiose hanno la possibilità di creare istituzioni private. - N 2: Nella scuola pubblica di ogni ordine e grado (no università) si prevede l’insegnamento della religione cattolica con possibilità di astenersi senza discriminazioni. I principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico della società. Si può fare una scelta (dei genitori o dei ragazzi se maggiorenni) tra l’astenersi o meno. Legge del 1995 : il diritto di scelta personale dello studente si effettua ai 14 anni. Inizialmente era previsto che all’inizio dell’anno si dichiarasse se ci si avvaleva o meno dell’insegnamento della religione cattolica. E’ intervenuta la corte costituzionale precisando che la scelta di non avvalersi non deve implicare nessuna conseguenza. Quindi prima si sceglieva, poi si indicava se ci si esonerava. Lo studente minore che non si avvale, resta sotto la custodia della scuola, quindi sta nella scuola facendo attività alternativa  lo stato di non obbligo implica che non si debba aggravare lo studente di altri obblighi. Consiglio di stato, sentenza del 2018 : Si riconosce che il diritto di avvalersi o no dell’insegnamento può essere fatto anche nel corso dell’anno. Gli insegnanti di religione sono retribuiti dallo Stato.

ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE :

Diritto di rispondere alle altre richieste provenienti dalle famiglie, dagli studenti o da organi scolastici. Le confessioni religiose possono accedere alla scuola pubblica per attività culturali, sociali e civili. Si colloca l’insegnamento in una prospettiva culturale. La scuola non è obbligata ad attivare i corsi, ma obbligata a rispondere alle richieste che vengono fatte. Questo avviene a spese della confessione religiosa e non della scuola pubblica.  La costituzione prevede un’eguale libertà, non un eguale trattamento.

Se c’è un’opposizione da parte di una persona, l’ufficiale di stato civile non procederà al rilascio del nulla osta. Una volta ricevuto il nulla osta si procede alla celebrazione secondo le norme del diritto canonico. La forma del diritto canonico è prevista la dichiarazione davanti al parroco o al chierico delegato dal parroco. Dopo di che avviene la lettura degli articoli del diritto civile i quali danno effetti civili al matrimonio: esplica i diritti e i doveri dei contraenti il matrimonio. Gli atti uno resta in parrocchia e l’altro va trasmesso nel comune nel cui territorio si trova la parrocchia. Questa trasmissione va fatta entro 5 giorni dalla celebrazione. Il mancato rispetto del termine attiva la disciplina della TRASCRIZIONE TARDIVA. Il comune deve effettuare la trascrizione entro 24 ore dalla ricezione dell’atto. Se si va oltre le 24 ore non si altera la disciplina degli effetti civili del matrimonio. Dal momento della trascrizione il matrimonio ottiene effetti civili retroattivamente fino al momento della celebrazione. Se la trasmissione dell’atto avviene oltre i 5 giorni dalla celebrazione l’ufficiale civile procede con la trascrizione su domanda delle parti interessate o al almeno 1 di esse purché l’altro sia a conoscenza della domanda e non si opponga. La trascrizione tardiva ha effetti retroattivi e questo pone la condizione che gli sposi abbiano ininterrottamente conservato lo stato libero dal momento della celebrazione al momento della trascrizione. La trascrizione tardiva post mortem può essere effettuata solo se la richiesta è stata presentata prima che uno dei due muoia. Gli effetti retroattivi valgono anche per i beni. La legge fa salvi i diritti acquisiti nel frattempo da terzi. La trascrizione secondo l’art 8 prevede che la trascrizione non potrà avere luogo quando gli sposi non hanno i requisiti necessari:

- età (16 maschi, 14 femmine). - gli sposi hanno un impedimento che la legge civile considera inderogabile (precedente sussistenza di un vincolo matrimoniale) - in caso di interdizione - impedimento da delitto - affinità in linea retta La trascrizione tardiva può avvenire anche nel caso in cui precedentemente la celebrazione non era preposta a questo. Devono però sussistere le condizioni necessarie. La dottrina è contraria perché non c’è ratio nell’attribuire rilevanza civile ad un matrimonio contratto canonicamente per scelta dei coniugi. Le pubblicazioni civili hanno efficacia per 180 giorni.  Matrimoni canonici celebrati all’estero: Per quanto riguarda la legge, può essere fatto solo in Italia, quindi non può essere trascritto in Italia. Potrà essere trascritto in Italia solo se non produce effetti civili nel paese estero ma deve essere trascritto come matrimonio civile contratto all’estero. Seconda parte dell’art 8: rilevanza delle sentenze ecclesiastiche riguardanti la nullità. Il diritto canonico ha un proprio sistema processuale anche per quanto riguarda la nullità del vincolo matrimoniale: DICHIARAZIONE DI NULLITA’. L’iniziativa della causa di nullità sono le parti o chi nella chiesa è promotore di giustizia. Nel caso viene dichiarata la nullità, il matrimonio è dichiarato nullo dalla nascita. Ci possono essere delle ipotesi in cui il vincolo viene sciolto con un provvedimento pontificio (divorzio vero e proprio) o quando uno dei due coniugi non è battezzato.

Sulla nullità del matrimonio si possono dichiarare i vescovi regionali ma nel 2015 viene introdotto anche il vescovo diocesano. C’è la possibilità di chiedere il riconoscimento civile di nullità ecclesiastica matrimoniale. Una sentenza canonica viene dichiarata esecutiva, cioè ha esaurito i gradi di giudizio del diritto canonico, dal supremo tribunale dell’asignatura apostolica. La richiesta alla corte d’appello di riconoscere civilmente la richiesta ecclesiastica deve essere fatto da parte delle parti (una o entrambe).

- Se viene fatta da entrambe la procedura è semplificata. La corte trasmette al comune l’ordine di dichiarare nullo quel matrimonio, in modo che quel matrimonio risulti nullo anche civilmente. Il comune non può entrare nel merito del motivo per cui è stata pronunciata la nullità del matrimonio. E’ la corte d’appello che esamina la decisione ecclesiastica. Il comune recepisce solo la corte d’appello. - Se la domanda è di uno dei coniugi va formula mediante un atto di citazione, cioè l’atto mediante il quale di introduce un giudizio civile (un soggetto viene convenuto in giudizio). L’iniziativa non può essere presa dagli eredi, ma solo dai coniugi  gli eredi potranno proseguire una causa iniziata, ma non hanno iniziativa processuale. La corte d’appello effettua alcuni controlli (legge 218 che disciplina il riconoscimento automatico delle sentenze straniere. Non può applicarsi in rapporti con la Santa Sede) La legge ordinaria 218 non aveva possibilità di modificare la legge concordataria tra Stato e Santa Sede sul matrimonio.  gli articoli del codice civile che sono stati abrogati dalla legge 218 continuano invece ad avere effetto in merito alle sentenze ecclesiastiche. La corte d’appello quindi in merito alle sentenze ecclesiastiche deve controllare: - L’esistenza della competenza del giudice ecclesiastico in materia di matrimonio concordatario - Nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici sia stato riconosciuto il diritto alle parti di agire e desistere nelle forme previste nell’ordinamento italiano, secondo dei principi che l’ordinamento riconosce come fondamentali. E’ possibile che una parte non sia interessata. Per verificare il 2 punto, deve valutare l’iter processuale che è stato svolto. La discrezionalità del potere ecclesiastico potrebbe tradursi in una coartazione del diritto di difesa. Non può riconoscere un provvedimento che venga meno a dei principi che il nostro ordinamento ritiene fondamentali. Il mancato rispetto può essere rilevato anche d’ufficio oltre che dalla parte convenuta. Se la domanda è congiunta, la corte d’appello non esamina grandi cose. Il problema si pone se la parte convenuta si oppone al riconoscimento civile e bisogna vedere perché lo fa. Può essere rilevabile anche d’ufficio, indipendentemente se una parte lo prospetta. La corte deve esaminare altre questioni, cioè verificare le condizioni degli artt 796/796 del codice di procedura civile che sono stati abrogati dalla legge 210 ma che continuano ad applicarsi per le sentenze ecclesiastiche. Le sentenze canoniche le cause sulle persone non passano mai in giudicato, cioè non diventano mai definitive, cioè si possono sempre rivedere sulla base di nuovi accertamenti.  questo è per le dinamiche proprie del diritto canonico in quanto la sentenza diventa esecutiva se entro 15 giorni dalla sua emanazione non viene impugnata. Riguardo quel matrimonio potrebbero esserci delle pronunce di un giudice italiano già passato in giudicato. Finchè il processo canonico pende, per lo Stato è come se non esistesse, a meno che le parti non richiedano il riconoscimento civile.