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Diritto Canonico - Comotti, Appunti di Diritto Canonico

Appunti corso intero di diritto canonico con il Prof. Comotti

Tipologia: Appunti

2025/2026

In vendita dal 03/11/2025

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DIRITTO CANONICO
Frequentanti = ¾ delle lezioni: appunti delle lezioni e prova scritta con tre o quattro domande aperte,
con due ore di tempo.
15 settembre 2025
Il diritto canonico studia l'ordinamento della chiesa cattolica. La chiesa cattolica è una comunità di
soggetti ed ha l'ordinamento giuridico più antico (20 secoli), con una diffusione universale (più di 1
miliardo di soggetti).
Noi oggi distinguiamo tra la persona fisica e la persona giuridica (creazione del diritto, finzione).
L'idea di persona giuridica è stata creata dal diritto canonico (Papà Innocenzo III).
L’idea di persona giuridica è stata creata dai canonisti, come l’idea di “persona ficta”. Se si va
nell’ambito del diritto penale, dove tra gli elementi costitutivi del reato vi è quello soggettivo, del
dolo o la colpa (la volontà nella consapevolezza dell’antigiuridicità/non aver seguito regole di
prudenza per evitare un pericolo), trova lo sviluppo nel diritto canonico.
Questo per dire il motivo per il quale nell’ambito degli studi giuridici è previsto il corso di diritto
canonico.
Vi sono accordi tra la chiesa cattolica e lo Stato che danno rilevanza alle norme canoniche.
ORDINAMENTO CANONICO
Parte consistente delle norme che lo compongono proviene, nell’ottica della fede, dalla divinità. Vi è
un complesso di norme radicalmente immodificabili, paragonate alle norme di rango costituzionale.
Il diritto divino può essere paragonato, per certi versi, al diritto costituzionale, benché in esso rimanga
qualcosa di ancora più radicato: consente di disapplicare qualunque norma della Chiesa qualora essa
comporti un effetto contrario al diritto divino in concreto.
Diritto canonico: è l’ordinamento giuridico proprio della Chiesta cattolica, prodotto da organi di
produzione normativa della chiesa cattolica.
Non è il diritto dello Stato Città del Vaticano, il quale è una realtà temporale organizzata come una
monarchia elettiva, che esiste così com’è da quasi 100 anni (1929 Patti Lateranensi) e che potrebbe
sparire di nuovo in quanto non cambierebbe nulla nell’ordinamento della Chiesa.
La Chiesa Cattolica è il complesso di soggetti, persone fisiche, che hanno ricevuto il battesimo alla
chiesa cattolica: l’appartenenza a tale ordinamento si ha, non perché si nasce in un determinato
territorio o in qualità di discendenti, in ragione di un sacramento. Tale sacramento può essere ricevuto
in età adulta, nella consapevolezza di una scelta fatta dal soggetto, oppure conferito a chi è appena
nato per scelta dei genitori, o chi per essi.
Il battesimo è l’elemento che accomuna tutti gli appartenenti alla chiesa cattolica.
Non tutti i battezzati, però, sono cattolici: ci sono persone battezzate al di fuori della Chiesa cattolica,
che possono appartenente alle chiese ortodosse, alle protestanti; infatti, anch’essi hanno ricevuto il
battesimo, ma il fatto di averlo ricevuto da un’altra chiesa, li rende cristiani ma non cattolici.
Pertanto, il diritto canonico è il diritto della Chiesa cattolica, intesa come complesso di soggetti che
abbiano ricevuto il battesimo presso la stessa.
Il termine canonico richiama alla realtà della chiesa: canonica = abitazione dei preti; canonici =
ecclesiastici che collaborano con il vescovo nella Chiesa cattedrale, la principale della diocesi.
Dal punto di vista etimologico è asettico: canon = regola - norma, in greco. Il cristianesimo nasce
dalla predicazione di un uomo vissuto duemila anni fa in una provincia dell’Impero Romano,
chiamato Gesù di Nazareth, figlio di Dio.
Il fatto fondativo è la predicazione di Gesù, che ha accolto vicino a sé dei discepoli, conferendo ad
essi degli incarichi particolari, rendendoli “apostoli” (12), i quali poi, una volta che Gesù ha concluso
la sua esistenza, hanno proseguito nel portare alle generazioni che si sono poi succedute, questo
messaggio evangelico.
Gesù vive in un contesto ebraico, egli era ebreo, sua madre era ebreo. Vive nell’ambito tormentato
del contesto di Israele. Quando egli nasce e vive, la Palestina è una provincia dell’Impero Romano,
aveva perso la sua autonomia politica.
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DIRITTO CANONICO

Frequentanti = ¾ delle lezioni: appunti delle lezioni e prova scritta con tre o quattro domande aperte, con due ore di tempo. 15 settembre 2025 Il diritto canonico studia l'ordinamento della chiesa cattolica. La chiesa cattolica è una comunità di soggetti ed ha l'ordinamento giuridico più antico (20 secoli), con una diffusione universale (più di 1 miliardo di soggetti). Noi oggi distinguiamo tra la persona fisica e la persona giuridica (creazione del diritto, finzione). L'idea di persona giuridica è stata creata dal diritto canonico (Papà Innocenzo III). L’idea di persona giuridica è stata creata dai canonisti, come l’idea di “persona ficta”. Se si va nell’ambito del diritto penale, dove tra gli elementi costitutivi del reato vi è quello soggettivo, del dolo o la colpa (la volontà nella consapevolezza dell’antigiuridicità/non aver seguito regole di prudenza per evitare un pericolo), trova lo sviluppo nel diritto canonico. Questo per dire il motivo per il quale nell’ambito degli studi giuridici è previsto il corso di diritto canonico. Vi sono accordi tra la chiesa cattolica e lo Stato che danno rilevanza alle norme canoniche. ORDINAMENTO CANONICO Parte consistente delle norme che lo compongono proviene, nell’ottica della fede, dalla divinità. Vi è un complesso di norme radicalmente immodificabili, paragonate alle norme di rango costituzionale. Il diritto divino può essere paragonato, per certi versi, al diritto costituzionale, benché in esso rimanga qualcosa di ancora più radicato: consente di disapplicare qualunque norma della Chiesa qualora essa comporti un effetto contrario al diritto divino in concreto. Diritto canonico : è l’ordinamento giuridico proprio della Chiesta cattolica, prodotto da organi di produzione normativa della chiesa cattolica. Non è il diritto dello Stato Città del Vaticano, il quale è una realtà temporale organizzata come una monarchia elettiva, che esiste così com’è da quasi 100 anni (1929 Patti Lateranensi) e che potrebbe sparire di nuovo in quanto non cambierebbe nulla nell’ordinamento della Chiesa. La Chiesa Cattolica è il complesso di soggetti, persone fisiche, che hanno ricevuto il battesimo alla chiesa cattolica: l’appartenenza a tale ordinamento si ha, non perché si nasce in un determinato territorio o in qualità di discendenti, in ragione di un sacramento. Tale sacramento può essere ricevuto in età adulta, nella consapevolezza di una scelta fatta dal soggetto, oppure conferito a chi è appena nato per scelta dei genitori, o chi per essi. Il battesimo è l’elemento che accomuna tutti gli appartenenti alla chiesa cattolica. Non tutti i battezzati, però, sono cattolici: ci sono persone battezzate al di fuori della Chiesa cattolica, che possono appartenente alle chiese ortodosse, alle protestanti; infatti, anch’essi hanno ricevuto il battesimo, ma il fatto di averlo ricevuto da un’altra chiesa, li rende cristiani ma non cattolici. Pertanto, il diritto canonico è il diritto della Chiesa cattolica, intesa come complesso di soggetti che abbiano ricevuto il battesimo presso la stessa. Il termine canonico richiama alla realtà della chiesa: canonica = abitazione dei preti; canonici = ecclesiastici che collaborano con il vescovo nella Chiesa cattedrale, la principale della diocesi. Dal punto di vista etimologico è asettico: canon = regola - norma, in greco. Il cristianesimo nasce dalla predicazione di un uomo vissuto duemila anni fa in una provincia dell’Impero Romano, chiamato Gesù di Nazareth, figlio di Dio. Il fatto fondativo è la predicazione di Gesù, che ha accolto vicino a sé dei discepoli, conferendo ad essi degli incarichi particolari, rendendoli “apostoli” (12), i quali poi, una volta che Gesù ha concluso la sua esistenza, hanno proseguito nel portare alle generazioni che si sono poi succedute, questo messaggio evangelico. Gesù vive in un contesto ebraico, egli era ebreo, sua madre era ebreo. Vive nell’ambito tormentato del contesto di Israele. Quando egli nasce e vive, la Palestina è una provincia dell’Impero Romano, aveva perso la sua autonomia politica.

Quando il vangelo inizia ad essere annunciato vi è una diatriba all’interno della comunità cristiana: tra gli undici apostoli (erano dodici ma uno si suicida) vi era l’idea che tale vangelo dovesse essere condiviso col solo popolo ebraico, non essendo stato fatto per creare adepti. Anche Pietro era dell’idea che il vangelo dovesse essere annunciato ai soli ebrei. Colui che contrasta Pietro è Paolo, non uno dei dodici, lui era un semplice ebreo che ce l’aveva a morte coi cristiani. Egli si fece poi battezzare, divenendo apostolo. Era dell’idea che il vangelo andasse predicato a tutti, anche ai pagani, anche a chi non era ebreo. Il vangelo venne quindi predicato anche al di fuori della Palestina: inizialmente nelle comunità ebraiche presenti dell’impero, poi fino a Roma. Pietro divenne capo della comunità cristiana di Roma, vescovo di Roma. Il cristianesimo, nel rapporto con la comunità politica, ebbe un rapporto difficilissimo. Nel giro di poco i cristiani vengono perseguitati: la prima persecuzione ufficiale si ebbe con l’Impero di Nerone, nel 60 ca. d.C., in cui vennero messi a morte anche Pietro e Paolo. Le persecuzioni ci furono anche nei secoli successivi: la Chiesa cattolica aveva sempre avuto un atteggiamento di tolleranza alle altre credenze; mentre Roma ebbe con i cristiani un atteggiamento diverso. Fino agli inizi dell’anno 300, periodicamente gli imperatori assoggettavano i cristiani a persecuzioni. Fu nel 313 d.C. che Costantino diede la libertà di culto a tutti per la prima volta, anche ai cristiani. Dopo pochi anni, il cristianesimo, con l’Editto di Tessalonica, divenne religione dell’impero ( d.C.). Quando cessano le persecuzioni, la chiesa ha modo di svilupparsi e organizzarsi, dandosi delle norme. È un processo complesso quello che vede la chiesa affrancarsi dal potere imperiale: l’imperatore, anche divenuto cristiano, pretende di esercitare sulla Chiesa un controllo. Un po' alla volta si afferma l’idea che la Chiesa ha una propria potestà legislativa, affrancata a quella statale. Quest’anno decorrono i 1600 anni dalla celebrazione del primo concilio ecumenico della storia: il Concilio di Nicea venne convocato dall’Imperatore Costantino, che non era nemmeno battezzato (lo diviene sul letto di morte), al fine di dirimere le controversie interne alla chiesa: vi era la predicazione di un prete ateo che affermava che Gesù era solo un uomo, non Dio, e c’era chi sosteneva egli fosse anche Dio. Ciò comportava anche scontri fisici interni alla Chiesa, che Costantino decide di fronteggiare convocando un concilio. Da qui inizia lo sviluppo dell’ordinamento giuridico canonico. Le leggi prodotte dalla Chiesa prendono il nome di “canoni”. Da ciò il termine “canonico”. Lo ius canonicum è il diritto prodotto dalla chiesa attraverso diversi organi di produzione normativa. Principale fonte delle norme di diritto canonico sono i concili = riunione di tutti i vescovi della Chiesa o una parte di essa; il concilio è ecumenico quando riguarda tutta la terra abitata, conosciuta, è topico quando riguarda un determinato luogo e perciò i vescovi di un determinato territorio. Nei concili si prendono decisioni di natura teologica ma si producono anche regole pratiche, che regolino la vita. Già nella Bibbia si trovano dei testi sacri che riguardano la vita della Chiesa e della comunità cristiana. Quello che oggi si chiama Nuovo Testamento è la parte della Bibbia che fa seguito all’Antico Testamento = complesso di testi sacri della religione ebraica, che non vengono rinnegati dal cristianesimo, ma integrati con testi sacri cristiani (= vangeli, atti degli Apostoli, lettere degli Apostoli). In questi testi si trovano i primi momenti di vita della chiesa dopo che Gesù conclude la sua esistenza terrena. Si vede che ciò negli atti degli apostoli vengono prese decisioni che andavano al di fuori di ciò che Gesù aveva insegnato alla propria comunità: non aveva deciso tutto. Ad esempio, quando si fa riferimento alla precedente controversia tra Pietro e Paolo circa il fatto di predicare il vangelo anche ai non ebrei, nasce un quesito: a tutti i nuovi coinvolti nella comunità che si fanno battezzare, vengono applicate le regole ebraiche? I cibi proibiti? I maschi devono sottoporsi alla circoncisione per essere effettivamente coinvolti nella comunità ebraica?

Le norme di diritto umano sono prodotte principalmente dall’autorità ecclesiastica: la Chiesa, come comunità, non è una società democratica. Il potere non appartiene alla comunità, ma a chi governa la comunità. L’autorità ecclesiastica, chi esercita l’autorità, lo fa in ragione di un sacramento che ha ricevuto: il sacramento dell’ Ordine Sacro. La Chiesa prevede, e il codice disciplina, sette sacramenti, alcuni dei quali si ricevono una sola volta ( es. battesimo: produce i suoi effetti una volta. Se un soggetto battezzato decide di uscire dalla comunità, non potrà più riceverlo in seguito), altri possono essere reiterati. Un sacramento che si riceve una sola volta è l’ordine sacro → strutturato in tre gradi: diaconato, presbiterato, episcopato. Esso viene ricevuto una volta per sempre, abilita la persona che lo riceve all’esercizio della potestà, del potere, nella chiesa. I poteri pubblici, in questa comunità, spettano principalmente a coloro che hanno ricevuto l’ordine sacro. Tutti i soggetti che abbiano ricevuto tale ordine sacro formano il clero: i clerici si distinguono dai laici ( kristi fedelis = fedeli), cioè da altri battezzati. I fedeli che ricevono l’ordine sacro divengono chierici: essi hanno una serie di diritti e doveri, derivanti dal loro status, che sono diversi tra i tre gradi diversi. La funzione legislativa è affidata ai vescovi: è possibile distinguere una funzione legislativa esercitabile su tutto il mondo → legislatore universale = Vescovo di Roma + collegio dei vescovi = coloro che hanno ricevuto l’ordine e che esercitano tale funzione solo nell’ambito dei concili ecumenici (principale fonte di produzione di diritto canonico nel primo millennio). Nel 1 0 54 la Chiesa si divide tra Occidente e Oriente: quella di occidente riconosce nel Papa l’autorità di vertice, non più riconosciuta dalle chiese ortodosse. I concili ecumenici seguenti al 1054 sono riconosciuti solo dalla chiesa cattolica occidentale. Nei consigli ecumenici vi è sempre stata la produzione di canoni non solo comportamentali ma anche disciplinanti la chiesa. Nel primo millennio cristiano si sono accentuati gli interventi dei Papi per stabilire norme che riguardino tutta la chiesa. Questo anche perché da parte dei singoli vescovi ci si rivolgeva al papa per chiedere quale fosse la sua opinione in merito → litere decretalis = lettere che decidono. La lettera del papa non era solo risposta, ma era ritenuta una risposta vincolante, normativa. Ecco che accanto ai concili assumono sempre più rilevanza nella storia del diritto canonico le decisioni dei papi. Ciò determina una produzione normativa molto frastagliata: oggi Nel secondo millennio, quindi, si trovano tra le fonti i concili ecumenici, i concili topici, sacra scrittura, commenti dei padri. Vi sono poi le “chiese particulares” = parte della chiesa che oggi è costituita essenzialmente dalle diocesi, ossia comunità affidate a un singolo vescovo. La diocesi era una ripartizione territoriale dell’Impero Romano: la chiesa, nel momento in cui ha avuto la possibilità di vivere con libertà il vangelo, ha recepito anche strutture proprie dell’ordinamento secolare, assumendo la struttura di ripartizione territoriale e confermando il termine “diocesi”. Ogni vescovo diocesano ha potestà legislativa nella sua diocesi. Tale potestà legislativa deve rispettare ovviamente il diritto divino e il codice di diritto canonico → forma di legislazione gerarchicamente vincolata. Le università nascono in genere accanto alle cattedrali. In ogni diocesi vi è una sola cattedrale, ossia la chiesa principale della diocesi: dove c’è la cattedra del vescovo, dove siede solo lui. E università nascono all’ombra delle cattedrali, tramite lo studio del diritto romano, dallo studio del corpus iuris civilis. Il padre della scienza canonistica è Graziano: egli leggeva ai suoi studenti le fonti del diritto canonico. Ha redatto una raccolta delle fonti, ordinandole per materia e organizzandole, rimuovendo quelle più antiche (rispettava il criterio cronologico delle norme), in modo tale da fornire ai suoi studenti una raccolta completa e attuale. Oltre alle fonti che Graziano chiama “ autoritates ” vi sono i suoi commenti, scritti: “dicta Graziani” = i detti di Graziano. Quest’opera da lui composta nel 1140, la chiama “ concordia discordantium canoni ” = concordanza dei canoni discordanti, con lo scopo di rendere comprensive le fonti.

Tale opera non ha un carattere ufficiale: Graziano è un monaco, ma ciò non ne fa un’autorità ecclesiastica, non ha funzione legislativa della Chiesa. Era un insegnante universitario. La sua opera conserva un valore prettamente dottrinale. Nel tempo acquisisce un’autorevolezza con valore consuetudinario: l’opera viene percepita come obbligo. L’opera di Graziano viene conosciuta come “ Decreto Magistri Graziani ” = il decreto del maestro Graziano. Ha assunto questa denominazione perché, nei secoli (ormai si è nel XX Secolo), l’opera ha assunto nel diritto canonico un valore normativo. Per molti secoli la chiesa non ha un codice, finché nel XX Secolo venne promulgato il primo codice: nel 1917 emanato il Codice Pio Benedettino (iniziato da Papa Pio e proseguito da Papa Benedetto). La prima raccolta succede quasi un secolo da Graziano e viene fatto nel 1234 da Papa Gregorio IX, il quale commissione a un canonista, di nome Raimondo, di redigere una raccolta di fonti successive a Graziano (che aveva raccolto le fonti fino al 1140, lasciando per altro fuori delle fonti che Raimondo riteneva importanti). Questa raccolta assume il nome “ Liber Extra ” = libro al di fuori di Graziano. Attraverso queste raccolte successive, soprattutto nell’arco di tempo che va dal XII al XV secolo, si forma quello che si chiama complessivamente Corpus Iuris Canonici , che nella società medievale, è il complesso di fonti che, accostato al Corpus Iuris Civilis , è l’insieme delle fonti che regolano la società medievale. Senza sovrapposizioni indebite, ciascuno ha un ambito di competenza, che ha volte si tocca ma che si rispetta. La prima raccolta ufficiale (raccolta in quanto mette insieme una pluralità di fonti) è il Liber Extra di Gregorio IX, un’opera composta da 5 libri con materie invariate fino a tempi recenti. Sono 5 libri, in cui vengono contenute le fonti organizzate per materia. Papa Bonifacio VIII dispone un’ulteriore raccolta, nel 1298, che viene chiamato Liber Sextus = è quasi sesto rispetto ai cinque libri di Gregorio IX. In realtà anche questo è diviso in 5 libri con la stessa divisione di materie. Questa è la seconda raccolta ufficiale. Nel 1314 viene pubblicata un’ulteriore raccolta da Papa Clemente V: Decretali Clementinae, che raccolgono i canoni di concili celebrati nel frattempo. Si forma così il corpus iuris canonici , il quale comprende: l’opera di Graziano, Liber Extra, Liber Sextus, le costituzioni clementine. Nel VI secolo si sente necessità di avere un’opera unica che sia una redazione normativa per tutti: viene promulgata un’edizione del Corpus Iuris Canonici da Papa Gregorio XVI nel 1582. All’epoca delle codificazioni, quando ci si avvia a codificare diritto civile, diritto penale, etc.. la chiesa si pone in resistenza: è difficile codificare il diritto canonico in termini sistemici e sintetici → il canone più breve del diritto canonico afferma che la consuetudine è la migliore interprete delle leggi: tra le molteplici interpretazioni che si possono attribuire ad una legge, la migliore è la consuetudine. La chiesa riteneva inadatto rendere sintetico il diritto canonico. Quando si avvia l’opera di codificazione del diritto, chi decide di aviare il lavoro di codificazione del diritto canonico è Papa Pio X, a cui succede Papa Benedetto: Codice Pio Benedettino – 1917. Nel 1962 Papa Giovanni XXIII convoca il concilio ecumenico nel corso del quale emerge quasi subito l’insufficienza rispetto le nuove esigenze di vita del codice del 1917. Papa Giovanni XXIII decide di avviare i lavori di revisione del codice: Paolo VI, che gli succede, prosegue il lavoro. Nel 1983, il 25 gennaio, Giovanni Paolo II promulga il nuovo codice. Nel diritto canonico non si usano, per citare le leggi, la data e il numero, bensì si citano le prime parole del testo. Il codice di diritto canonico vale, non per l’intera chiesa cattolica, ma per la Chiesa cattolica latina. La chiesa cattolica nel suo complesso è strutturata anche in diverse chiese rituali: il rito è un complesso normativo. La maggioranza dei cattolici della chiesa cattolica appartengono al rito latino.

Vi sono scelte di Cristo che la Chiesa si sente impossibilitata di modificare. Giovanni Paolo II ritiene che la Chiesa non possa questionare sulle decisioni prese da Dio, potendosi limitare solamente, il Magistero, a interpretare i dati della Sacra Scrittura. Papa Giovanni XVI, durante il suo pontificato, ha pubblicato libri riguardanti il Vangelo: li ha firmati con nome proprio, senza richiamare il proprio ruolo e senza farsi portavoce. Un ulteriore strumento di conoscenza del diritto divino è la tradizione → complesso fenomeno che comprende gli insegnamenti tramandati da generazione a generazione, di riti, dai quali si può trarre una conoscenza e un’interpretazione anche del diritto divino. Bibbia e Tradizione sono due fonti del diritto divino. Nel suo complesso, quindi, diritto divino e diritto umano costituiscono il diritto canonico. Un diritto divino già prodotto una volta per tutte dalla divinità, che può essere interpretato, e un diritto umano che è suscettibile di evoluzione nello spazio e nel tempo, sempre con l’esigenza di non contraddire il diritto divino. Il diritto canonico è proprio della chiesa cattolica e si applica ai membri della chiesa cattolica, quantomeno il diritto umano. Il diritto divino si applica a tutti gli uomini: se un soggetto non battezzato, non cristiano e non cattolico, entra in contatto con questo ordinamento si vedrà applicato il diritto divino per le questioni nelle quali contatta. Es. un uomo non cristiano cattolico che fosse già sposato precedentemente e poi separato, che voglia sposare una donna cristiana cattolica, rimane legato al matrimonio precedente in quanto per il diritto canonico il matrimonio è indissolubile. In tal caso la regola di diritto naturale viene applicata anche al non cristiano, che entra a contatto con la realtà cattolica. La forma del matrimonio è disciplinata dal diritto umano, la nullità dal diritto divino: se non vi fossero elementi che toccano il diritto naturale, il matrimonio sarebbe valido. Il diritto umano vincola i soli cattolici. Può quindi capitare che un uomo non cristiano entri in contatto con un credente, e in tal caso si vedrà applicato il solo diritto divino. Per il cattolico è prevista l’applicazione del diritto umano, prodotto dalla chiesa. Altre categorie che entrano a contatto con l’ordinamento canonico L’ingresso nella comunità della Chiesa avviene mediante un Sacramento, ossia il Battesimo. È con esso, ricevuto nella Chiesa cattolica , che si acquista la capacità giuridica come cristiani. Nel nostro ordinamento si acquista con la nascita, nell’ordinamento canonico con il Battesimo. Diversamente non potranno esercitare quei diritti previsti dall’ordinamento. Il Battesimo ricevuto in Chiese diverse dalla Cattolica non sono cristiani cattolici: l’elemento formale che determina l’ingresso nella Chiesa Cattolica è il Battesimo ricevuto presso la stessa. Un cristiano può non essere Cattolico, un Cattolico non può non essere cristiano. Nel caso in cui il soggetto abbia già ricevuto un battesimo presso altra chiesa, non riceve un nuovo Battesimo, gli basta la manifestazione di volontà: la Chiesa Cattolica riconosce le altre. L’unica confessione attinente all’ambito del cristianesimo, ma non considerata come confessione cristiana, sono i Testimoni di Geova, nonostante abbiano come punto di riferimento le Sacre Scritture (gli manca il riconoscimento della trinità e della divinità di Gesù Cristo). Si possono individuare diverse sfere di applicazione del diritto canonico: il diritto umano e divino si applicano ai cattolici, il diritto divino si applica anche ai non cattolici, che possono essere cristiani o non cristiani. Le norme che noi consideriamo hanno come destinatari i cattolici. Il termine utilizzato dal codice è quello di Christi Fidelis. All’interno di tale categoria si distinguono diverse sottocategorie, accomunate dal battesimo, ma nelle quali si creano status personali diversificati. La distinzione più importante sotto questo profilo è quella Laici e Chierici.

- Laico = chiunque riceva il battesimo; è un’espressione con significato preciso nell’ambito del diritto canonico, diverso da quello attribuito dall’ordinamento giuridico (= equidistanza dello Stato da tutte le confessioni religiose, delle quali non ne fa propria neanche una). Nel diritto canonico, dove trae origine questa espressione, il termine deriva dal greco “ laos ” = “popolo” → laico è chi appartiene al popolo cristiano ma non esercita in tale ambito una particolare funzione pubblica.

  • Chierici = Le funzioni pubbliche (legislativa, giurisdizionale e amministrativa) non appartengono a tutto il popolo, ma solo ad una parte scelta, che è il Clero = composto da quei soggetti che hanno ricevuto un altro sacramento oltre al battesimo: il Sacramento dell’Ordine. Il Clero, e quindi il gruppo dei chierici, è composto da diaconi, presbiteri e vescovi. Sono i tre gradi del Sacramento dell’Ordine. Solo coloro che hanno ricevuto tale ordine sono chiamati a esercitare funzioni pubbliche nel clero. C’è una sottocategoria di soggetti: religiosi = impegnati a vivere i consigli evangelici mediante tre voti → voto di povertà, castità e obbedienza, emessi pubblicamente all’interno di un istituto di vita consacrata (suore, frati). Questi, dal punto di vista sacramentale, hanno ricevuto il Battesimo, come i laici. I religiosi in quanto tali non hanno una funzione pubblica dal punto di vista giuridico e, perciò, sono paragonati ai laici. Ciò che cambia è il triplice voto. Il termine laico dal punto di vista canonico, perciò, non significa “persona lontana dalla pratica religiosa”, bensì assolta da precise funzioni. I chierici possono o essere al servizio di una diocesi (clero diocesano) oppure al servizio della propria famiglia/istituto religioso (membri del clero regolare, sono sottoposti alla regola della propria famiglia). In genere, quando un soggetto riceve il diaconato, il primo grado del Sacramento dell’Ordine, viene incardinato in una diocesi; ossia viene legato stabilmente, per tuta la sua vita, al servizio di quella diocesi. Quando riceverà il presbiterato, divenendo Prete, nulla cambia: l’incardinazione lega il soggetto al servizio di una determinata diocesi. Chi invece emette i voti è legato al servizio del proprio istituto religioso: sono i superiori religiosi a decidere dove dovrà andare a prestare servizio. Altre distinzioni che si possono fare riguardano l’ Ufficio ecclesiastico che esercitano: I presbiteri diocesani possono essere parroci se vengono nominati tali; possono essere giudici ecclesiastici, vicario diocesani, … Gli uffici ecclesiastici possono essere conferiti anche a laici o diaconi: un laico può fare giudice ecclesiastico se viene nominato tale dall’autorità ecclesiastica. Gli Uffici possono essere dati anche a tempo determinato, oppure a tempo indefinito. Ma mentre non può essere tolto il sacramento dell’ordine, può essere tolto l’Ufficio o modificato. Gli uffici modificano i compiti che i soggetti svolgono, senza variare quanto conseguito dall’Ordine Sacro. Gli uffici ecclesiastici determinano anche una serie di diritti, doveri e poteri legati all’ufficio. 23 settembre 2025 Riprendendo le distinzioni fatte nelle ultime lezioni, in particolare quella tra chierici e laici, precisiamo che i chierici sono coloro che hanno ricevuto l’ordine sacro in uno dei tre gradi nei quali questo sacramento si suddivide: diaconato, presbiterato ed episcopato. Dopo averlo ricevuto diventa diacono, presbitero o vescovo, rispettivamente. Il sacramento dell’ordine attribuisce a chi lo riceve un potere giuridico che in diritto canonico si chiama potestas ordinis (= potestà di ordine). È essenzialmente il potere di compiere atti di natura sacramentale: di poter celebrare o conferire i sacramenti. Questa potestas ordinis si distingue a seconda che si sia diaconi, preti o vescovi: solo i vescovi hanno la pienezza di questa potestà. I diaconi ce l’hanno in una forma molto ridotta e i presbiteri in forma ulteriormente ridotta. Il diacono può amministrare solo il settimo sacramento del battesimo; il presbitero oltre al battesimo può celebrare

Una donna non può divenire Papa, ma non perché non possa in sé e per sé, ma perché non può ricevere l’ordine sacro. Non vi è distinzione tra maschio e femmina: ognuno ha le stesse possibilità di accesso agli uffici, tranne gli uffici propri dei chierici, ai quali possono accedere solo gli uomini. STRUTTURA VIGENTE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO Fino al XIX secolo non vi era un codice di diritto canonico: le prime codificazioni risalgono al diciannovesimo secolo. Per quanto riguarda la chiesa, vi era una certa riluttanza nei confronti di codificare il diritto canonico: si riteneva difficilmente riducibile a disposizioni normative concise, un’esperienza così complessa. Si è arrivati a un complesso normativo molto difficile da conoscere, la chiesa arriva all’idea della codificazione verso la fine del 1800, che si realizzerà per mano di papa Pio X, eletto nel 1903, il quale diede l’impulso decisivo per la redazione di un codice. Fa riunire una commissione nel 1904 per codificare le leggi della chiesa. Il lavoro sarà terminato sotto il pontificato di papa Benedetto XV e verrà promulgato nel 1917, con il nome di “codex iuris canonici” (o detto anche “piano benedettino”), con entrata in vigore un anno dopo. Questo codice è rimasto in vigore fino al 1983, quando Giovanni Paolo II promulgò il secondo “codex iuris canonici”. La produzione di un nuovo codice nell’arco di pochi anni si giustifica con il Concilio Vaticano II, convocato da Giovanni XXIII, concilio che rinnovò la chiesa e che valorizzò il ruolo dei laici nella chiesa. Papa Giovanni morì durante il consiglio e il successore Paolo VI continuò il concilio e capì che c’era bisogno di un codice totalmente rinnovato, motivo per cui fece riunire una commissione che ebbe una durata di 20 anni. Papa Giovanni Paolo II, il 25 gennaio 1983, promulgò il nuovo codice con il nome di “sacrae disciplina leges”, attraverso una costituzione apostolica. Nel 1990 Giovanni Paolo II promulgò inoltre il “codex canonum orientali”, codice che riguarda tutte le chiese orientali. Il codice dal punto di vista formale è una legge pontificia (= esercitata nell’esercizio della funzione legislativa del papa, il quale promulga il codice). Il codice è diviso in sette libri ,

  1. Norme generali → contiene la disciplina delle fonti del diritto, degli atti amministrativi, del computo del tempo. Norme caratterizzate da tecnicismo.
  2. Popolo di Dio → il popolo di dio dell’Antico Testamento è il popolo eletto, il popolo ebraico, il popolo che dio ha scelto. È la chiesa stessa, alla quale si appartiene in ragione del battesimo. Se il popolo ebraico è tale per discendenza, il popolo di Dio accomuna tutti attraverso il sacramento del battesimo, che attribuisce a tutti coloro che lo ricevono, diritti e doveri uguali a tutti. Vi è un principio fondamentale di eguaglianza tra i fedeli (= cristi fidelis). Tale libro contiene diritti e doveri di tutti i fedeli, tra cui laici e chierici. Si precisano poi i diritti e doveri propri di ciascuno di essi; soprattutto vi è la disciplina della struttura gerarchica della Chiesa: il governo della chiesa universale e la disciplina degli uffici di governo della chiesa universale (papa, collegio, vescovi, cardinali) e la dimensione particolare della chiesa – diocesi, come funzionano, come governano…). Vi è poi la disciplina degli istituti di vita consacrata (= religiosi che appartengono a determinati istituti e che seguono le rispettive regole).
  3. Funzione della Chiesa di insegnare ( munus docenti ) → la chiesa ha come principale funzione quella di trasmettere alle diverse generazioni il messaggio evangelico. Il libro terzo disciplina la funzione di trasmettere gli insegnamenti. Ciascun cristiano ha il dovere di trasmettere il testo evangelico. La funzione del magistero (= insegnamento) è attribuita al clero, è un insegnamento autorevole in quanto fatto con autorità, riguardante principalmente i dogmi.
  4. Funzione di santificazione → contiene la disciplina dei sacramenti della chiesa, di tutti e sette i sacramenti.
  5. Beni temporali della Chiesa → ci sono regole che riguardano la titolarità dei beni appartenenti alla chiesa. I beni si trovano in contesti spaziali disciplinati anche dal diritto civile italiano. il diritto

canonico per l’attività negoziale rinvia al diritto civile italiano in quanto non ha la forza di contrapporsi alla forza delle leggi dello stato. Vi possono essere momenti di incontro se vi è una normativa concordataria, ossia se vi sono accordi tra stato e chiesa: vi sono una serie di autorizzazioni canoniche per il compimento di determinati negozi giuridici. Tali autorizzazioni, nel caso in cui non vengano rispettate o non vengono ottenute, possono incidere sulla validità del negozio giuridico.

  1. Diritto penale canonico – sanzioni penali della Chiesa → libro completamente riformulato da Papa Francesco nel 2021 con una costituzione apostolica. Ha abrogato il libro VI del codice di Giovanni Paolo II sostituendolo. La chiesa ha un proprio diritto penale che non coincide con quello dello stato: il libro VI riguarda le pene previste dalla chiesa che non sono detentive, bensì connaturate alla chiesa stessa. La massima pena canonica prevista è la scomunica (= esclusione dai diritti propri del battezzato, chi è scomunica to non può esercitare uffici ecclesiastici, non può partecipare attivamente alla vita della chiesa). È una pena medicinale : serve a far capire alla persona la gravità del suo comportamento e, una volta che egli sia consapevole, smette di esistere. È una pena che dura fin quanto non raggiunga il suo effetto. Serve a dissuadere i fedeli nel commettere tali reati. Vi è anche la funzione rieducativa : la pena serve anche a rieducare il reo, rendendolo in grado di tenere un comportamento adatto. Vi sono pene anche di carattere retributivo. La giustizia canonica non interessa al giudice dello Stato: se un reato è considerato tale anche dal diritto penale italiano, la pena applicata sarà anche quella prevista dallo stato italiano. Es. violenza sessuale su minorenne: punito dal diritto dello stato + punito dal diritto della Chiesa; anzi, l’ordinamento canonico in questo è più severo: se per lo stato italiano il minore sedicenne è libero di autodeterminarsi e prestare consenso, per la Chiesa qualsiasi atto con minorenne è punito. Le pene previste dal diritto canonico vengono applicate a livello universale.
  2. Diritto Processuale Canonico → nel diritto canonico non c’è un procedimento assimilabile al processo civile. Esso prevede un processo contenzioso che vede contrapposte due parti che si rivolgono alla struttura giudiziaria della chiesa (diocesana o universale). Gli organi di vertice della chiesa sono titolari anche della potestà giudiziaria: le sentenze non vengono emanate in voce del popolo, ma in nome del vescovo diocesano o del papa. Il popolo la esercita attraverso il vicario giudiziario. 29.09. La Chiesa non è basata su norme democratiche: le funzioni necessarie per ogni ordinamento si concentrano sugli organi di vertice della chiesa stessa, da cogliersi su due dimensioni:
  • dimensione particolare , che riguarda le ripartizioni territoriali (diocesi, con vescovo diocesano)
  • dimensione universale , al cui vertice vi è il Papa. Le tre funzioni legislativa, amministrativa e giudiziaria si concentrano su queste figure di vertice. L’esercizio dele funzioni è disciplinato dal codice e dalle leggi ecclesiastiche, ma non se ne prevede la piena titolarità. Canone 330Come, per volontà del Signore, san Pietro e gli altri Apostoli costituiscono un unico Collegio, per analoga ragione il Romano Pontefice, successore di Pietro, ed i Vescovi, successori degli Apostoli, sono tra di loro congiunti.” ↓ Questo canone avvia la serie di canoni dedicati alla suprema autorità della chiesa. Tale canone fa una enunciazione di principio che riferisce al diritto divino le figure di suprema autorità della chiesa. Apporta il ruolo di papa e vescovi a quello affidato da cristo a Pietro e gli altri apostoli. Sotto questo profilo si tratta di un complesso di norme di diritto divino immodificabili: non è pensabile una

- Pastore dell’intera chiesa cattolica → oltre che della diocesi di Roma; è pastore dei pastori anche. È pastore di tutti i fedeli, senza limitazioni di spazio territoriale o competenza. Canone 333 → “ Il Romano Pontefice, in forza del suo ufficio, ha potestà non solo sulla Chiesa universale, ma ottiene anche il primato della potestà ordinaria su tutte le Chiese particolari e i loro raggruppamenti; con tale primato viene contemporaneamente rafforzata e garantita la potestà propria, ordinaria e immediata che i Vescovi hanno sulle Chiese particolari affidate alla loro cura. §2. Il Romano Pontefice, nell'adempimento dell'ufficio di supremo Pastore della Chiesa, è sempre congiunto nella comunione con gli altri Vescovi e anzi con tutta la Chiesa; tuttavia, egli ha il diritto di determinare, secondo le necessità della Chiesa, il modo, sia personale sia collegiale, di esercitare tale ufficio. §3. Contro la sentenza o il decreto del Romano Pontefice non si dà appello né ricorso. ” ↓ Sono cinque attributi, relativi alla potestà del Papa, non messi a caso o per magnificarlo: ciascuno ha un suo significato giuridico.

  • potestà ordinaria = aggettivo che si ritrova anche nell’organizzazione delle chiese particolari. Tale termine significa “potestà annessa all’ufficio”, potestà che si riceve dall’ufficio. Nel momento in cui un soggetto viene associato a un ufficio ottiene potestà ordinaria. Il Papa viene eletto dai cardinali, i quali non attribuiscono il potere a lui, ma scelgono colui che esercita il potere.
  • suprema = al livello più alto della gerarchia ecclesiastica; non c’è una potestà, dal punto di vista di governo, che sia superiore. Ciò ha conseguenze giuridiche: es. un atto del Papa non può venire modificato se non da lui stesso solo; una sentenza del Papa non è appellabile, in quanto altrimenti si negherebbe il carattere supremo della sua potestà. Chi ritiene una sua sentenza ingiusta, può richiedere solo al Papa di rivalutarla, non essendo possibile per nessun altro modificare la sentenza del Papa. Nonostante il suo potere “assoluto”, egli è soggetto al diritto divino e lo deve osservare. Tuttavia, non vi è un organo che controlli formalmente l’operato del Papa. Anche da ciò deriva il termine “suprema”. - piena = plenitudo potestatis , tutti i poteri derivati dalla vicarierà di cristo, se conformi al diritto divino possono essere esercitati dal papa.
  • immediata = Il papa non è un istanza di governo superiore e da cedersi una volta sperimentati i gradi inferiori di giurisdizione: ciascun fedele ha diritto di rivolgersi al papa direttamente, il quale può intervenire sulle questioni di vita di tutta la chiesa. La potestà è immediata, non necessita di istanze intermedie. Egli potrebbe provvedere a nominare un vescovo di una diocesi, scavallando le fasi precedenti.
  • universale = potestà estesa a tutta la chiesa; non vi sono limitazioni circa ambiti personali o territoriali di esercizio della potestà del Papa. Ogni confessione religiosa può esercitare le funzioni nel proprio ambito, le cui decisioni rientrano nella dimensione spirituale. Non è impedito alle confessioni di organizzarsi e svolgere attività giudiziarie all’interno dello Stato, e tali decisioni non interessano ad esso. Nel caso in cui le confessioni adottassero atti contrari ai diritti fondamentali dello Stato, questo può impugnare il provvedimento (es. parroco, che è legale rappresentante della parrocchia, deposto dalla parrocchia, non può compiere atti che siano riconosciuti dallo stato). Canone 332“Il Romano Pontefice ottiene la potestà piena e suprema sulla Chiesa con l'elezione legittima, da lui accettata, insieme con la consacrazione episcopale. Di conseguenza l'eletto al sommo pontificato che sia già insignito del carattere episcopale ottiene tale potestà dal momento dell'accettazione. Che se l'eletto fosse privo del carattere episcopale, sia immediatamente ordinato Vescovo.

§2. Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata, non si richiede invece che qualcuno la accetti.” ↓ Parla del momento in cui il pontefice ottiene il supremo pieno potere nella chiesa. Egli ottiene il potere con la legittima elezione da lui accettata insieme alla consacrazione episcopale. La elezione del papa è attualmente disciplinata da una costituzione apostolica di Giovanni Paolo II del 1996 “ Universi dominici gretis ”. È una legge non contenuta nel codice: nel corso della storia si sono avute diverse modifiche dell’elezione del papa. Inizialmente nella vita della chiesa avveniva come nelle altre diocesi, con la scelta da parte del popolo e del clero. Con l’aumentare e l’affermarsi del suo potere supremo (XI secolo), Papa Nicolò II riservò l’elezione del Papa al collegio dei cardinali. Sistema tutt’oggi vigente. L’elezione del papa spetta al collegio dei cardinali riuniti in conclave (= sottochiave, luogo chiuso e non accessibile da altri). Questa riservatezza anche logistica della elezione del papa è motivata dall’intento di evitare qualsiasi ingerenza esterna. In relazione al conclave, vi è proibizione assoluta per chiunque di ingerirsi nell’elezione del Papa. Nel conclave del 1903 viene eletto Pio X; l’Imperatore Francesco Giuseppe esercitò diritto di veto, un diritto che avevano i sovrani cattolici di impedire l'elezione di un soggetto, diritto non esercitato da secoli, veto sul cardinale Rampolla. Il papa abolì poi il diritto di veto, qualsiasi cardinale portatore di veti esterni sarebbe stato scomunicato. I cardinali sono ecclesiastici scelti dal Papa stesso: è lui che decide di nominare un soggetto cardinale; cardinale, infatti, richiama il legame, il cardine, con la chiesa di Roma. Ogni chiesa romana ha un cardinale che, simbolicamente, si vede assegnata tale chiesa. Di solito i cardinali sono vescovi nella propria diocesi; il Papa nomina uno di loro come cardinali, il ché li lega simbolicamente alla diocesi di Roma. anticamente i cardinali erano i preti della diocesi di Roma, che collaboravano con il loro vescovo (= il Papa) sia per il governo della diocesi sia per il governo della chiesa universale. Il Papa poi preferì servirsi di preti di altre diocesi che in qualche modo però legava alla diocesi di Roma. Oggi il collegio cardinale è formato da vescovi di altre diocesi, scelti dal papa. È diviso in tre ordini, che rispecchiano i tre gradi del sacro ordine. I cardinale in genere sono tutti vescovi dal punto di vista sacramentale, ma ricevono un titolo simbolico in base alla chiesa (es. se è diacono ricevono il titolo di cardinale diacono). Secondo la costituzione di Giovanni Paolo II sono elettori del papa tutti i cardinali che non hanno compiuto 80 anni di età: al compimento del 80esimo anno di età il vescovo rimane cardinale ma perde l’elettorato attivo, non può partecipare all’elezione. Viene stabilito anche che il numero di cardinali elettori sia massimo 120: Papa Francesco ne aveva eletti più di 120. La non osservanza della costituzione può provocare la nullità dell’elezione. Affinché possa iniziare l’ elezione del papa è necessario che la sede apostolica diventi vacante = perda il titolare. La vacanza dell’ufficio si può avere per morte del Papa o per rinuncia all’ufficio. La rinuncia, nella storia, si è avuta poche volte (2013 Papa Benedetto XVI rinunciò). Il codice precisa al canone 332 paragrafo 2 che se il papa rinuncia al suo ufficio, si richiede, ai fini della validità, che la rinuncia sia fatta liberamente (non influenzato) e che venga debitamente manifestata. Non è richiesto che tale rinuncia venga accettata da qualcuno. Il problema si pone nel caso in cui il papa divenisse incapace: o egli rinuncia nel pieno possesso delle sue capacità, oppure non sono previste altre modalità. Ciò paralizzerebbe l’intera chiesa. Se il Papa non è in grado di rinunciare, nessuno può dichiararlo decaduto o esprimere la volontà per lui. I papi hanno provveduto a questa assenza di normativa in tema, compilando manifestazioni di volontà di rinuncia in bianco, consegnate a persone di loro fiducia. Quando la sede diventa vacante, sia per morte o per rinuncia, si attiva la procedura per l’elezione del nuovo papa, disciplinata dal codice di Giovanni Paolo II: nei giorni successivi i cardinali elettori

evangelica della chiesa. All’interno dei dicasteri operano cardinali, vescovi, religiosi e laici. Post- riforma 2022 il ruolo apicale può essere distribuito anche a laici o religiosi. Vi sono poi tre organismi giudiziali : supremo tribunale della segnatura apostolica, tribunale della rota romana e il tribunale della penitenzieria apostolica. Sono tribunali ecclesiastici che si occupano di materie apostoliche, canoniche. Non sono tribunali dello stato città del vaticano, il quale ha una propria struttura con propri tribunali, che si occupano di cause disciplinate dal diritto ecclesiastico. Vi sono alcuni dicasteri, di cui uno in particolare, che ha un compito specifico: dicastero per la dottrina della fede. La congregazione più importante è la “congregazione per la dottrina della fede”, con il compito di vigilare sui dogmi della fede e controllare che non si diffondano nella chiesa idee contrarie ai dogmi, che vanno tutelati (una volta era quella che si chiamava “suprema inquisizione”); riguardo ai delitti, quali eresia (che si realizza con la negazione di un dogma di fede). La pena per l’eresia è la scomunica, di cui è competente il tribunale per la dottrina della fede. Se un membro del clero si rende responsabile di abuso sessuale su minore, il giudizio penale è riservato al dicastero per la dottrina della fede, alla sezione disciplinare. Funziona anche come tribunale con riferimento ai delitti più gravi, secondo competenze affidategli da Papa Giovanni Paolo II e poi Benedetto XVI, come l’abuso sessuale su minori da parte di chierici, l’amministrazione dei sacramenti (violazione del segreto), se si ipotizza un reato in carico di un chierico (ricevuto l’ordine sacro), è congregazione che delega la fase istruttoria al vescovo diocesano a cui appartiene il prete che si è sporcato di questo delitto. La congregazione delega la diocesi ma con sentenza pronunciata in suo nome. Possono avere funzioni legislative se il Papa delega: il papa può delegare un dicastero a produrre una legge canonica per nome e per conto suo, ma serve una delega. Funzione giudiziaria : tre tribunali o tribunale fede in vaso di delitti come abusi sessuali per conto dei chierici. Possono emanare regolamenti. I tre organismi di giustizia si occupano in genere di materia amministrativa o tutela dei diritti. La rota romana è tribunale che giudica in materia di nullità matrimoniale. La competenza circa la dichiarazione di nullità è esercitata dai tribunali diocesani o regionali, a seconda dei casi. L’istanza di primo grado viene presentata al tribunale diocesano. In Italia vi sono raggruppamenti di tribunali diocesani che formano un unico tribunale regionale in materia di nullità matrimoniale. Alla rota romana si arriva eventualmente in secondo o terzo grado di giudizio. Per scelta del fedele si può adire anche direttamente la rota romana per via della potestà immediata. La rota si occupa non solo di matteria matrimoniale ma ad esempio di procedimenti che riguardino i vescovi: se un vescovo è sottoposto a giudizio per una questione canonica, viene giudicato dalla rota. È essa che ha istruito in materia matrimoniale le pratiche riguardanti il matrimonio rato e non consumato. Il tribunale della signatura si occupa dei ricorsi di natura amministrativa. Il fedele deve fare una remonstratio all'autore del decreto. L'autore dell'atto può accogliere la richiesta di revisione, annullamento o può respingere o tacere. Può decidere anche circa i conflitti di competenza. tribunale supremo della segnatura apostolica → è un tribunale amministrativo (assimilabile al nostro TAR e tribunale di stato), con il compito di vigilare sull’amministrazione della giustizia della chiesa. Decide degli atti amministrativi della chiesa, un atto illegittimo va impugnato attraverso il ricorso gerarchico. A seconda della materia decide l'organo superiore in senso gerarchico. Una volta impugnato atto della congregazione si ricorre alla segnatura. Sovrintende alla corretta amministrazione della giustizia in tutti i tribunali del mondo. Decide i conflitti di competenza (positiva o negativa) tra i dicasteri della curia romana. Non sempre semplice individuare le competenze delle congregazioni. È composto da soli cardinali. Competenza in ambito matrimoniale per quello che riguarda Italia e chiesa cattolica, certificazione che rilascia un decreto di esecutività che il processo canonico ha esaurito il suo iter e la sentenza può essere riconosciuta dallo stato italiano. Competente per il riconoscimento è la Corte

di appello del luogo della celebrazione del matrimonio, è necessario avere tale decreto. Inoltre, decide le querele di nullità circa le sentenze della rota, no appello se non limitatamente a questioni di stretto diritto. Anche nell'ordinamento canonico i tribunali sono organizzati in modo tale da impugnare ogni decisione davanti a tribunale di secondo grado. Si parte dal tribunale diocesano. Ogni diocesi organizza un tribunale ecclesiastico che si pronuncia in nome del vescovo, si può appellare davanti al tribunale metropolitano (provincia ecclesiastica). Si può fare un terzo grado di giudizio alla rota romana. Al tribunale della segnatura si possono impugnare le sentenze della rota esclusivamente lamentando la nullità della sentenza canonica, no rinnovata valutazione nel merito. Esamina anche i decreti con i quali la rota abbia negato un nuovo esame di causa. Le sentenze sulla nullità matrimoniale non sono mai esecutive perché dichiarano la nullità ma non la producono. Può succedere che non si raggiunga la prova della nullità, se a distanza di tempo si trovano nuove prove si chiede un nuovo esame della causa. Quella sentenza non impugnata diventa definitiva ma non in senso assoluto. Se secondo grado non si può più impugnare ma se nuove prove si può passare ad nuovo esame della causa, nuova domanda. Decide se la rota non ammette un nuovo esame della causa, non decide la causa ma solo questioni processuali. Tribunale apostolico della rota romana → (“sacra rota”), tribunale che ha competenza soprattutto in materia matrimoniale, decide le cause di nullità del matrimonio, in genere non in prima istanza, perché vengono presentate ai tribunali diocesani, a cui ci si appella al secondo grado (tribunale metropolitano) per poi arrivare alla rota (si può passare dal primo grado direttamente alla rota). Decide in secondo grado o in terzo. A scelta delle parti si può appellare anche in secondo grado. Se si tratta di capi di stato, il papa rimanda direttamente alla rota, per evitare influenze e imbarazzi, giudice in primo grado per le loro cause matrimoniali. Sottrarre ai tribunali diocesani la possibilità di subire pressioni da parte dei capi di stato. Alla rota compete anche giudicare le cause contenziose canoniche che riguardano i vescovi, se dal punto di vista canonico si dovesse far causa ad un vescovo, il tribunale competente è la rota (dal punto di vista canonico). É giudice in primo grado. Può riguardare anche altre persone ecclesiastiche che sono direttamente soggette al papa, no superiore gerarchico. Sentenze della rota non sono appellabili, no impugnare la decisione nel merito. Provvede alla unità della giurisprudenza cioè orienta la giurisprudenza dei tribunali inferiori. Importante quando si attinge direttamente al diritto naturale. Tribunale della penitenzieria apostolica → è il tribunale che si occupa di cause tipicamente canoniche che possono riguardare il foro interno. Le azioni dell’uomo, perché siano percepibili dal diritto, devono essere esterne. In diritto canonico in linea di principio vale lo stesso. Viene lasciato uno spazio, però, ai comportamenti non noti, non a conoscenza della comunità, che però violano una legge canonica. Lo sa colui che ha violato la legge e nessun altro. Determinati fatti illeciti, delitti, che si possono compiere nell’ordinamento canonico, possono essere a conoscenza solo del soggetto che li ha compiuti. Delitti tali indipendentemente dal fatto di essere percepiti all'esterno o meno = foro interno = giudizio che la chiesa esercita nei confronti di azioni che non sono percepibili pubblicamente e ciò non di meno sono sottratte alla giurisdizione della chiesa. Vi sono azioni che comportano una pena se sono delittuose, indipendentemente che vi sa un giudizio. Non diventano di pubblico dominio, ma possono comportare una pena canonica che il soggetto si deve auto applicare, si rimette alla coscienza. Es. uno dei delitti canonici più gravi che comporta la scomunica riservata alla santa sede (tolta solo dalla santa sede) è la profanazione dell’eucarestia. Profanare l’Ostia significa profanare il corpo di cristo. Ciò comporta la scomunica. Se rubo una ostia consacrata e la profano, mi rendo colpevole del delitto, con conseguente scomunica, a prescindere che gli altri lo sappiano. È il mio foro interno che lo sa, che ne è a conoscenza. L’eliminazione della pena si ha col pentimento, chiedendo che mi venga tolta la pena della scomunica: è una cosa che può togliere solo la Santa Sede.

un vescovo viene affidato il governo di una diocesi = vescovi diocesani. Al compimento dei 75 anni d’età il vescovo è obbligato a presentare la rinuncia al proprio ufficio al Romano Pontefice: una pronuncia che produce effetti dal momento in cui è accettata (non è obbligata l’accettazione). Nel momento in cui avviene l’accettazione, il vescovo smette di governare la diocesi, divenendo “vescovo emerito”. Dal punto di vista sacramentale continua ad essere vescovo: il sacramento dell’ordine sacro non si perde, permane nella sua efficacia. Venendo meno l’ufficio con la rinuncia accettata dal papa, viene meno l’ufficio di quella diocesi. Può capitare che un vescovo venga spostato da una diocesi ad un’altra. Il vescovo resta sempre tale dal punto di vista sacramentale e, in quanto vescovo, appartiene al collegio episcopale. La partecipazione al collegio episcopale dipende dalla attribuzione sacramentale. Vi sono:

  • vescovi emeriti = coloro che hanno rinunciato al compimento dei 75 anni;
  • vescovi diocesani = coloro affidati al governo di una diocesi.
  • vescovi titolari = collaborano con il papa nel governo della chiesa universale, in particolare entrando nei dicasteri della curia romana oppure rappresentando il papa nelle sedi diplomatiche. È la rappresentazione del papa in quanto sovrano della chiesa universale. In genere i rapporti diplomatici sono affidati a un soggetto, solitamente ambasciatore, che nel caso della chiesa si nominano nunzi apostolici = rappresentanti diplomatici della Santa Sede. Per il diritto internazionale i nunzi apostolici coprono rango degli ambasciatori, con stessi diritti e poteri. Questo ruolo di nunzio viene affidato a un vescovo, che non ha governo di una diocesi, ma che ha questo ruolo in seguito alla formazione idonea ricevuta. Quando un soggetto viene nominato nunzio, viene anche nominato vescovo: gli viene conferito, al momento della nomina a vescovo, il titolo di una sede diocesana non più esistente. Questo è un omaggio alla storia, che vedeva anticamente i vescovi come soli vescovi diocesani (e lo restavano fino alla morte, non essendoci l’istituto della rinuncia). Non hanno funzione di governare una diocesi, dovendo solo collaborare col Papa, o rappresentandolo verso l’esterno, o coadiuvandolo nelle funzioni. I vescovi titolari quando raggiungono i 75 anni, oppure giunge la scadenza (spesso sono nominati a tempo determinato), perdono il ruolo ma non la diocesi che gli è stata affidata simbolicamente. La nomina del papa è conditio sine qua non per ricevere la consacrazione episcopale, ma una volta che vi è la nomina, questa consacrazione episcopale può avvenire da qualsiasi altra vescovo. Affinché sia lecita questa consacrazione, serve che vi sia la nomina del papa (nomina o vescovo emerito o vescovo titolare). Non vi sono limiti di età per divenire vescovo: il codice indica almeno 35 anni, ma siccome il soggetto viene nominato dal papa, egli potrebbe scegliere anche una persona più giovane. Le nomine a capo di una diocesi, invece, non hanno limiti d’età. Il collegio si riunisce molto di rado: la riunione del collegio episcopale è il Concilio ecumenico → riunione convocata dal papa per esercitare le funzioni che competono al collegio dei vescovi. Tale organo ha suprema potestà: il papa è parte dello stesso, non superiore. Non vi può essere collegio senza papa, proprio per questo non si può contrapporre il collegio al papa o viceversa. Il collegio è soggetto di suprema potestà nella chiesa: può esercitare le stesse funzioni che competono al papa, legislativa, amministrativa e giudiziaria. Non può esercitarle senza comprendere in sé stesso il Papa. Nel momento in cui il collegio dovesse contrapporsi al papa, si sarebbe di fronte a una pluralità dio vescovi, che non possono fare nulla in quanto mancherebbe l’elemento essenziale: la presenza del papa. Tutto ciò trova traduzione giuridica nella disciplina del concilio ecumenico → convocato dal papa, non sia auto convoca. Il primo Concilio Ecumenico, quello di Nicea, venne convocato dall’imperatore Costantino, non dal Papa. Anche anni successivi videro concili convocati da imperatori. Si affermavano idee per cui il concilio fosse sovraordinato al papa: teorie superate.

Vero è che se il concilio vuole riunirsi senza papa, lo può fare, poi se il papa riconosce ciò gli attribuisce validità in quanto è come se se ne facesse parte attiva. La produzione normativa della chiesa nei primi anni è frutto dei concili, così come nel secondo millennio: l’ultimo concilio ecumenico è del 1962-1965 ed ebbe carattere più teologo, con meno dogmi o canoni, diede indicazioni sulle funzioni della chiesa. Non voleva condannare, fare scomuniche o elaborare canoni. Voleva dare indicazioni. Enunciò molti dogmi di fede a seguito della riforma protestante. Nel concilio ecumenico il soggetto di autorità è il collegio episcopale che si riunisce. Il concilio può produrre leggi che necessitano della promulgazione del papa, il quale non la trasforma in una legge pontificia: l’idea di promulgazione è diversa da quella conosciuta in riferimento all’ordinamento giuridico italiano. La sua promulgazione interviene in modo diverso rispetto al presidente della Repubblica perché lui non contribuisce, il papa è membro del collegio episcopale. Nell’ambito del concilio il papa promulga una legge che è frutto del concilio, non del Papa. Ma la sua promulgazione funziona diversamente: il papa è membro del collegio, ha convocato e partecipato al concilio; pertanto, ha collaborato alla scrittura della legge. Se invece si tratta di leggi frutto di esercizio della funzione legislativa propria del papa, si hanno le “Leggi Pontificie”. Parliamo di costituzione pontificia quando l'atto è del papa (costituzione di Papa Giovanni Paolo Il sul conclave. Sono leggi pontificie fatte dal papa in base alla sua autorità). Il collegio episcopale può funzionare anche senza riunirsi: quando i vescovi di tutto il mondo partecipano ad un’azione propriamente collegiale (es. Papa chiede di votare una proposta: i vescovi votano senza riunirsi, ma svolgono attività collegiale in quel caso senza riunirsi). Il concilio ecumenico si caratterizzano per il fatto che vengono convocati tutti i vescovi del mondo (anche se non è detto che tutti presenzino). Vi sono poi riunioni circoscritte ad ambiti particolari della chiesa: es. provincia ecclesiastica, la riunione dei vescovi di una provincia ecclesiastica si denomina “ concilio provinciale ”. Si può fare una distinzione anche qui; si è detto ieri che la diocesi è il prototipo della comunità cristiana. Più diocesi insieme formano una provincia ecclesiastica. Pertanto, una provincia è formata da più diocesi, individuate territorialmente (vicine tra di loro), una di queste diocesi è la principale, o per ragioni storiche o di importanza numerica, ed è la Sede Metropolitana → a capo vi è il vescovo diocesano, che prende il nome di metropolita o arcivescovo = egli assume questa denominazione quando è a capo di una Arcidiocesi, o sede metropolitana, che è la diocesi principale di una provincia diocesana. Le altre diocesi, diverse dalla metropolitana prendono il nome di diocesi suffragane , e i vescovi di quelle sono vescovi suffraganei. Territorialmente, la chiesa universale è anche divisa in province ecclesiastiche: più province ecclesiastiche formano una regione ecclesiastica. In una provincia ecclesiastica, ciascun vescovo governa la propria diocesi, ciascun arcivescovo governa sulla propria metropolitana ma ha poteri sui suffraganei. I vescovi di una provincia ecclesiastica possono riunirsi in un concilio provinciale (raramente: funziona di più la regione ecclesiastica). Es. le diocesi del Veneto formano un’unica provincia ecclesiastica (provincia ecclesiastica veneta), sono più diocesi (capoluogo di provincia + Vittorio Veneto e Chioggia), raggruppate attorno al patriarcato di Venezia. [il vescovo è patriarca solo a Venezia, Lisbona e Gerusalemme]. es regione Triveneto, provincia veneta con patriarca di Venezia, provincia trentina con Arcivescovo di Trento, provincia di Gorizia con arcivescovo di Gorizia e diocesi suffraganea di Trieste, arcidiocesi di Udine che è direttamente soggetta alla santa sede. Un altro elemento strutturale (oltre al romano pontefice e collegio episcopale che si avvalgono di altri organi come curia romana, tribunali, i nunzi apostolici che rappresentano il papa) vi è un altro organo che mette in relazione questi due soggetti: sinodo dei vescovi. Esso raggruppa i vescovi in numero