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Il diri'o canonico è l' ordinamento giuridico della Chiesa ca1olica, cioè quel complesso di norme con le quali si regola la vita, la stru'ura, di questa confessione religiosa che è la Chiesa ca'olica. Quindi un diri'o prodo'o dalla Chiesa ca'olica stessa che non considera norme dello Stato vigen> sulla chiesa, ma considera norme che la chiesa da a sé stessa per regolamentare le proprie stru'ure e i rappor> tra coloro che vivono la Chiesa. Il diri'o canonico è un diri1o confessionale , cioè di una confessione religiosa. È indubbio che tale diri'o abbia inciso nella storia del diri'o. In par>colare, nel con>nente europeo. Nella storia, in un’università dello Stato, tra gli studi giuridici, trova spazio lo studio del diri'o come studio di una confessione religiosa, perché? Per molteplici ragioni:
- La principale è di ragione storica: nel 1339 con le is>tuzioni “ studium iure canoni e civili ” Benede'o XII dà origine all'università di Verona. Quindi l'università trova la sua origine in un contesto ecclesias>co, grazie a una decisione del Papa. Un diri'o canonico e civile.
- Un’altra ragione è poi stata data dell'incisione che ha avuto il diri'o canonico nell'evoluzione del diri'o moderno. Mol> is>tu> che cara'erizzano il diri'o moderno hanno un’origine canonis>ca. La storia del diri'o non può non prescindere anche dalla considerazione del diri'o canonico. La teoria della persona giuridica è stata data da un impulso dal diri'o canonico. Il senso dello studio di un diri'o canonico ha una valenza informa>va, ovvero come conoscere una realtà che ha cara'ere universale e come ordinamento che regge un vasto numero di soggeU, ma al tempo stesso anche forma>va proprio perché aiuta ad aprirsi su prospe6ve diverse del modo di essere del diri1o. Il diri'o canonico pretende di essere considerato ordinamento giuridico. Il diri'o non è fru'o SOLO di un potere poli>co ma sorge anche nella società. Diri'o canonico è il diri'o secondo il quale è organizzata una comunità molto vasta, un diri'o che trova applicazione in realtà poli>che e geografiche molto diverse. La comunità ca'olica vive a'ualmente:
- in realtà dove i ca'olici possono essere ogge'o di speciali limitazioni nel vivere la propria fede,
- in realtà dove le diverse confessioni sono considerate tu'e alla stessa stregua (art. 8 cost.). PROFILI STORICI La religione cris>ana non è semplicemente un complesso di principi morali, è l’adesione a una persona che nella fede della chiesa è ritenuto al tempo stesso Dio e Uomo. Non si tra'a di un fa'o semplicemente individuale, la fede è anche l’adesione a una comunità: il cris>ano si inserisce in un contesto comunitario dove questo insieme di persone è sogge'o anche ad un insieme di regole giuridiche (ubi societas, ibi ius, non c’è società che viva senza regole). Sorge questa esigenza di darsi delle regole già nei primi anni del Cris>anesimo, non trovando sufficien> quelle scri'e nel Vangelo. Dal punto di vista storico la comunità cris>ana si sviluppa intorno a Cristo, vive nella Pales>na (all’epoca provincia dell’Impero Romano) e professa la religione ebraica. Dal giudaismo il cris>anesimo recepisce innanzitu'o una cara'eris>ca unica del mondo di allora: un rigido monoteismo (in genere le religioni dell’epoca erano politeiste = veneravano una pluralità di dei). Il giudaismo si concentra sull’ unicità di Dio (principio cardine di questa confessione religiosa). Il giudaismo è la religione di un popolo, si appar>ene al popolo ebraico in ragione della propria discendenza (nessuna religione nell’an>chità tendeva a fare proseli>smo, la religione faceva semplicemente parte delle tradizioni di un popolo). I vangeli riportano l’ul>mo comandamento di cristo prima dell’ascensione “ andate e predicate il vangelo a tu2e le gen3 ”. Qui è presente un mandato di evangelizzare , ma nella prima comunità cris>ana non fu subito così chiaro questo aspe'o divenuto poi fondamentale per la comunità cris>ana. Cristo ha scelto 12 apostoli, per con>nuare la sua missione nel mondo e tra ques> affida un ruolo par>colare a Simone, che chiama anche Pietro per evidenziare il ruolo peculiare che egli assume. Pietro messo a capo della primi>va comunità cris>ana ha idea che il vangelo in questo lieto annuncio vada annunciato solo agli ebrei - chi si contrappone a lui è Paolo (ebreo osservante che in un primo tempo trova i cris>ani come traditori della religione) che in seguito a una esperienza mis>ca abbraccia il cris>anesimo ed è propugnatore dell’annuncio del Vangelo a tuU le gen> (apostolo dei gen>li = popoli estranei al popolo ebraico). Nel confronto, anche aspro, la meglio ce l’ha Paolo, poiché il cris>anesimo si è diffuso in tu'o il mondo. Una volta deciso che il vangelo andava annunciato a tuU si è posto il problema dell’appartenenza al popolo ebraico (segnata per i maschi dalla circoncisione nei primi giorni dopo la nascita). La comunità cris>ana inizia a porsi già da subito quindi delle ques>oni giuridiche, obblighi che non sono soltanto di natura morale poiché segnano la vita della comunità. Il cris>anesimo entra immediatamente in relazione con comunità diverse da quella ebraica. Una volta ritenuto che il messaggio cris>ano vada annunciato a tuU, gli Apostoli stessi vanno a predicare il vangelo fuori dal territorio della
Pales>na. Pietro stesso arriva ad essere vescovo della comunità di Roma, Paolo parla dei suoi viaggi dove fonda diverse comunità. La denominazione Cris>ani, seguaci di Cristo, avviene per la prima volta ad An>opa, una delle prime comunità fondate da Pietro stesso. Questo diffondersi del cris>anesimo, in realtà diverse, me'e in conta'o i cris>ani provenien> da esperienze notevolmente diverse. Il cris>anesimo entra in conta'o, dal punto di vista culturale, ad esempio con la filosofia greca. Il cris>anesimo sa aUngere dalla cultura dei popoli elemen> che poi fa propri (es: il mondo romano cos>tuisce un elemento di progresso e di sviluppo della religione cris>ana). La chiesa oggi, oltre ad una dimensione universale, ha anche una dimensione par>colare (in par>colare le diocesi). Con la parola diocesi (parola che non troviamo nel nuovo testamento) intendiamo una ripar>zione territoriale dell’Impero Romano: recepisce dal linguaggio del diri'o romano anche le ar>colazioni che cara'erizzano la stru'ura della Chiesa. La denominazione canonica precisa del Papa è Romano Pontefice (la parola pontefice è tra'a dal diri'o romano). Il cris>anesimo prende e recepisce il linguaggio proprio del diri'o romano. Il cris>anesimo si diffonde principalmente nelle ci'à dell’impero, non nelle campagne e nei villaggi che sono abita> da soggeU ancora lega> alla religione an>ca (paganus era colui che vive nel villaggio, il campagnolo diventa per antonomasia colui che pra>ca la religione an>ca). Il cris>anesimo si sviluppa, arricchendosi, e recependo l’esperienza sapienziale, anche giuridica, delle comunità nelle quali si diffonde. Con la cessazione delle persecuzioni all’inizio del IV sec. e poi con la proclamazione del cris>anesimo come religione dell’impero (edi'o di Tessalonica), si comincia ad avere anche l’esigenza di tutelare il patrimonio di fede. La chiesa non ha possibilità di modificare ciò che cristo ha insegnato. Si fa l’idea del dogma , cioè delle verità di fede che un cris>ano è tenuto a riconoscere, in caso contrario si ha eresia. Ques> dogmi vengono defini> nell’ambito di riunioni di vescovi che si chiamano Concili. Il concilio lo troviamo disciplinato ancora oggi nel codice di diri'o canonico, ma è una is>tuzione an>chissima data già nei primi secoli del Cris>anesimo. Concilio ecumenico significa concilio di tu'e le terre abbate/conosciute nel quale vi partecipano non i fedeli, ma i vescovi in quanto responsabili delle comunità. Una controversia che coinvolse anche il mondo poli>co fu determinata dalla predicazione di un prete Ario, agli inizi del IV sec., il quale negava la divinità di cristo: la chiesa vide dentro di sé delle fra'ure. In questo contesto intervenne l’imperatore Costan>no (che all’epoca non era neanche ba'ezzato, ma che diventerà cris>ano sul le'o di morte e che nel 313 aveva emesso l’edi'o di Costan>no sancendo la libertà di professare la propria religione) nel 325 convocando il primo concilio ecumenico della storia, il concilio di Nicea. I vescovi convoca> dichiarano che è dogma fondamentale della fede cris>ana la divinità di Cristo. Da li iniziano i 21 concili avvenu> nella storia (l’ul>mo fu il Concilio ecumenico Va>cano II 1962 - 1965 ), i quali si collocano maggiormente nel primo millennio cris>ano. Concilio di Trento nel XVI sec. I concili ecumenici, sopra'u'o quelli del primo millennio, definiscono i dogmi di fede (divinità di Cristo, unità e trinità di Dio, etc.) ma al tempo stesso formulano delle regole di comportamento che riguardano la stru'ura della chiesa, la celebrazione dei sacramen> o si decidono controversie che ad oggi possono sembrare scontate (esempio: il giorno di Pasqua). Vi furono anche pre> che rinnegarono cristo durante le persecuzioni. A Cartagine venne ele'o vescovo (per mol> secoli il vescovo venne scelto dalle comunità) e consacrato da un lapsus. Lapsus è colui che cadde per paura e rinnegò cristo. Principio : “ la validità dei sacramen3 non dipende dalla dignità della persona che li conferisce, ma la validità è legata al potere sacramentale che uno ha ”. Questo potere che riceve non viene più cancellato. Il concilio ecumenico comprende tu'o l’insieme dei vescovi della chiesa ca'olica, ma ci sono anche concili che raggruppano vescovi di una regione par>colare. La denominazione che assumono è quella di provincia ecclesias>ca , anche oggi più diocesi formano una provincia ecclesias>ca (es: le diocesi del veneto formano la provincia ecclesias>ca veneta). Nei tempi an>chi sono frequen> i concili provinciali. Sviluppo del riconoscimento sempre più consistente dell’autorità del vescovo di Roma: oggi il potere del papa sulla chiesa è regolato dal codice di diri'o canonico, ma è fru'o di un’evoluzione di cambiamen> avvenu> nel corso della storia. Nei primi secoli dell’era cris>ana non c’è una percezione così definita del primato del papa su tuU gli altri vescovi, un primato collegato al ruolo che Pietro si è visto assegnare da Cristo rispe'o agli altri apostoli. Con la decadenza dell’Impero Romano sale il ruolo anche poli>co del vescovo di Roma; a Roma non c’è più l’imperatore ma c’è il vescovo al quale guardano i vescovi di tu'a la chiesa ca'olica: ecco che le decisioni del vescovo di Roma vengono prese a modello o addiri'ura ci si rivolge a lui per chiedere di decidere di alcune controversie. In genere il vescovo di Roma prende decisioni rispondendo a delle richieste che gli provengono da varie par> della chiesa su delle controversie, le sue le'ere si chiamano li1ere decretales. Sono le'ere alle quali viene riconosciuto un valore vincolante. Ogni fedele ha il diri'o di esprimere la propria opinione su ciò che ri>ene bene della chiesa – canone 212 “poter esporre le proprie opinioni”.
FONTI NELLA STORIA:
È però un ordinamento che nonostante la sua vas4tà riesce ad avere un codice di diri6o canonico: il codice
è composto da canoni, canon. Il termine canone e4mologicamente parlando è una realtà ase=ca rispe6o
all'aspe6o religioso: canone deriva da regola di comportamento. Una regola di comportamento è regola di
natura giuridica quando è prodo6a da organi con valenza legisla4va. Nell'ambito della vita della chiesa le
regole esistono per con4nuare nei secoli l'annuncio del Vangelo, l'esistenza di Cristo e a propagare il suo
insegnamento.
Nel primo millennio cris3ano abbiamo tu;a questa produzione variegata, non abbiamo una produzione norma3va ordinata per materia o per regione, vi è semplicemente un accavallamento di fon. e di concili. La possibilità di conoscibilità di queste fon capiamo non essere facile in quanto nel passare del tempo le leggi si accavalleranno una con l’altra o si avranno delle modifiche di disposizioni preceden3 senza rendersene conto. Abbiamo le norme dei concili ecumenici, quelle dei concili topici/provinciali e quelle del vescovo di Roma che sono preminen3. Le decretali, quali le;ere di risposta del Papa, sono vincolan3 per i Cris3ani. Questo complesso norma>vo trova per la prima volta un’organizzazione sistema>ca e ragionata nel II millennio cris>ano con il Decretum Gra>ani. Un’opera che viene composta nel contesto dell’università del XII sec. nel quale Graziano, un monaco, insegna diri'o canonico nell’università di Bologna. Graziano legge le fon> del diri'o canonico e per l’u>lità dei propri studen> compone questa raccolta di fon>. Egli cerca di ragionare anche sulle fon> tra loro contrastan>, il >tolo “ concordia discordan3um canonum ” (= concordanza dei canoni discordan>): selezione ed espone le fon>, le organizza per materia/argomento eliminando le fon> che ri>ene abrogate applicando il criterio lex posterior derogat priori e le commenta. L’opera di Graziano ha le auctoritates (le fon>) e ha i commen> (dicta, le considerazioni che fa intorno alle fon> che raccoglie). L’opera del 1140 ha un successo notevole, nel corso dei secoli successivi diventa una fonte di riferimento che venne ritenuta vincolante. Graziano non ha potestà legisla>va, tu'avia la sua opera acquista valore formale per consuetudine e da qui la denominazione Decretum magistri Gra3ani. Negli anni successivi si ripete l’esperienza di Graziano, ma questa volta viene ufficializzata. Il pontefice Gregorio IX dispone una raccolta di decretali (1234) non contenu> nell’opera di Graziano poiché posteriori nel tempo. Questa raccolta viene chiamata Liber Extra perché fu una raccolta di fon> extra, al di fuori del Decreto di Graziano, ma fu un’opera che a differenza di quella prodo'a da Graziano viene promulgata dal Papa avente potestà legisla>va. Egli incaricò il giurista San Raimondo di Penafort, e così facendo la sua opera non ha più cara'ere privato una volta promulgata dal Papa. L’opera è suddivisa in 5 libri: ques> libri raccolgono decretali organizza> per materia. Questa suddivisione in cinque libri sarà una cara'eris>ca costante delle raccolte successive fino ai tempi più recen>, la sistema>ca del Liber Extra diviene un classico. Si ha una penta par>zione in libri divisi in >toli e i >toli in capitoli:
- Iudex : tra'a insieme al secondo libro (Iudicium) dei processi e della procedura;
- Clerus : fon> che riguardano i benefici ecclesias>ci;
- Connubia : diri'o matrimoniale, nozze e consenso matrimoniale;
- Crimen : crimini, processo penale, pene canoniche e censure. Il successore Papa Bonifacio VIII dispone un’altra raccolta: il Liber Sextus del 1298. È quasi un sesto libro rispe'o ai cinque di Gregorio IX, per questo la denominazione. Avremo poi ulteriori raccolte negli anni successivi: in par>colare le Decretali Clemen>nae, le Extravagantes di Papa Giovanni XXII che unitamente al Decreto di Graziano vengono a formare il Corpus Iuris Canonici che corrisponde sul piano ecclesias>co a quello che è il Corpus Iuris Civilis. Sono le due raccolte di fon> principali del diri'o che reggono la società medievale. Per la chiesa il Corpus Iuris Canonici rimarrà in vigore fino al 1917 quando viene promulgato il primo Codice di diri'o canonico da Papa Benede'o XV. Il Corpus Iuris Canonici non è una raccolta di fon> espresse con proposizioni sinte>che (ar>coli) come quelle a cui noi siamo abitua>, qui le fon> che vengono riportate sono molto complesse e il principio di diri'o che si ricava da un testo ampio è solo di qualche riga. Nel consultare tale opera la consuetudine è una fonte di produzione del diri'o, essa spiega il ripetersi costante di un certo comportamento da parte della comunità con la convinzione di obbedire a una norma giuridica. È diri'o non scri'o ma desumibile dalla comunità. Uno dei canoni più belli del codice di diri'o canonico è il Canone 27, canone interpreta>vo basato sulla consuetudine: “ la consuetudine è la migliore interprete delle leggi ”. Di fronte a delle incertezze interpreta>ve va scelta come interpretazione vincolante quella dell’uso comune. La consuetudine assume così valore norma>vo. Questo canone lo si ritrova in una decretale di Papa Gregorio IX dove vi era una controversia tra due monasteri della Gran Bretagna, i quali rivendicavano rispeUvamente il diri'o di eleggere il monaco dell’abbazia vicina. I due monasteri si rivolgono al Papa, il quale risponde con “fate come si è sempre fa'o nei secoli preceden>”. Questa decretale è lunghissima, però il principio è molto preciso “si segue la consuetudine”.
Il Corpus Iuris Canonici è un complesso norma>vo molto complesso, non vi è una formulazione norma>va chiara, molto peso ha avuto nel corso della storia l’interpretazione do'rinale, la quale aveva il peso della ragionevolezza u>lizzata da chi conduce quella interpretazione. Il 19sec. è il secolo delle codificazioni: in tuU gli ordinamen> si tende a semplificare il complesso norma>vo mediante la produzione di codici. Per il diri;o canonico questa idea arriva all’inizio del XX secolo con Papa Pio X che ele;o nel 1903 diede un impulso defini3vo ai lavori di codificazione del diri;o canonico: si arriva al codex iuris canonici (CIC). Il primo Codex Iuris Canonici viene promulgato il 22 novembre 1917 (Pio X muore nel 1914) ad opera di Papa Benede'o XXV: per questo si chiama anche Codice Piano-BenedeUno in riferimento ai due papi. Nel 1918 il Papa prevede una vaca3o legis di un anno affinché la Chiesa potesse entrare in familiarità con questo nuovo strumento norma>vo. Questo codice reggerà la chiesa fino al 1983, perché negli anni 1962-65 viene celebrato il Concilio va>cano II che apportando grandi novità nella vita della Chiesa avverr subito l’esigenza di rinnovare il codice di diri'o canonico. Già nel 1959 Papa Giovanni XXIII aveva annunciato l’idea di avviare un lavoro di revisione del codice di diri'o canonico. Il successore Paolo VI che concluderà il Concilio Va>cano II decise che non era sufficiente una semplice revisione del codice ma era necessario un codice nuovo, dando così avvio defini>vo a una riforma totale del codice che verrà promulgato da Papa Giovanni Paolo II il 25 gennaio del 1983 (entra in vigore dopo la vaca>o legis il 27 novembre 1983) denominato ancora Codex Iuris Canonici , codice di diri'o canonico a'ualmente vigente. Il Codice di Giovanni Paolo II è formulato nella lingua ufficiale della chiesa, il la>no, e viene promulgato con una cos>tuzione apostolica Sacre Disciplinae Leges (aU norma>vi del Papa = cita> con riferimento alle prime parole del testo con l’autore e la data). Il codice di Giovanni Paolo II è suddiviso in se'e libri che tra'ano rispeUvamente:
- Il primo libro: norme generali e una serie di disposizioni concernen> le fon> del diri'o (legge e consuetudine);
- Il libro secondo in>tolato “ de populo dei ” (il popolo di Dio) tra'a la stru'ura e l’organizzazione territoriale della Chiesa, i diriU e i doveri dei fedeli, dei laici, dei clerici, la stru'ura gerarchica della Chiesa, etc...
- Il libro terzo tra'a la funzione di insegnamento e propaganda del messaggio evangelico della Chiesa.
- Il libro quarto fa riferimento alla funzione di san>ficazione della Chiesa. È il libro dove troviamo la disciplina, anche giuridica, dei se'e sacramen> della Chiesa.
- Il libro quinto riguarda i beni temporali della Chiesa, l’amministrazione del patrimonio ecclesias>co.
- Il libro sesto tra'a delle sanzioni nella Chiesa: è sostanzialmente il diri'o penale, di cui la pena più grave è la scomunica. Sono pene di cara'ere spirituale. Libro completamente rinnovato da Papa Francesco con una cos>tuzione apostolica entrata in vigore l’8 dic. 2021.
- Il seUmo tra'a del diri'o processuale: ci sono diversi >pi di processi come quello penale, amministra>vo-penale. Non c’è un processo civile canonico. Un esempio è il processo di nullità del matrimonio. Il codice di diri'o canonico con>ene una disciplina norma>va che tocca tuU gli aspeU del diri'o della Chiesa, si ha un codice unico (ricondiamoci però che non è l’unica fonte). Ci sono molte leggi nella chiesa oggi vigen> che non sono contenute nel codice, ma che disciplinano diverse materie o argomen>. Accanto ad esso noi dobbiamo considerare una pluralità di leggi. Inoltre, c’è anche una produzione norma>va a livello di chiesa par>colare dove ogni vescovo ha potestà legisla>va nella propria diocesi. D’altro lato ci sono le consuetudini che non sono scri'e, ma sono comunque importan>. Il CIC è suddiviso non in ar>coli, ma in canoni. Dal punto di vista e>mologico la tradizione ha assunto questa dis>nzione che dis>ngueva il diri'o canonico dai nomi delle leggi dell’imperatore. Noi facciamo riferimento al codice di diri'o canonico del 1983, promulgato da Giovanni Paolo II ed è tu'’ora vigente per la chiesa la>na.
DESTINATARI DELLE LEGGI ECCLESIASTICHE
Il complesso dei fedeli ba'ezza> in diri'o canonico si dice chris&fidelis (l’espressione canonica per individuare gli appartenen> alla chiesa ca'olica). Noi parliamo solo dei chris>fidelis ca'olici, coloro che hanno ricevuto il ba'esimo nella chiesa ca'olica e che condividono la fede della Chiesa (esistono anche coloro che riceve ba'esimo ma non condivide). Se si riceve il ba'esimo da un’altra comunità o non si condivide la fede ca'olica si appar>ene ad altre comunità: i fedeli non ca'olici che sono sempre chris>fidelis. L’appartenenza a questa comunità ha una base sacramentale : non c’è una discendenza - la ricezione del ba'esimo determina, anche dal punto di vista giuridico, l’appartenenza a questa comunità.
- Se si tra'a di leggi riferibili al diri'o divino, specialmente quello naturale, che si applica a tuU gli uomini secondo l’interpretazione della chiesa, poiché conoscibile con la sola ragione.
- Le leggi meramente ecclesias>che hanno come des>natari solo i ca'olici, la chiesa non pretende di applicare le proprie leggi ai non ca'olici. Il canone 11 stabilisce quali siano i des>natari delle leggi ecclesias>che e prevede il principio, in linea generale, che le leggi vincolano solo i ca'olici che abbiano sufficiente uso di ragione (= quindi che siano in grado di comprendere il significato della legge) e che abbiano compiuto almeno il seUmo anno di età, salvo che la legge stabilisca un’età diversa più alta. La legge può stabilire degli ulteriori requisi> per la sua applicabilità (es: tra le leggi ecclesias>che vi è quella che obbliga dell’as>nenza alle carni nei venerdì di quaresima – legge meramente ecclesias>ca che ha come des>natari coloro che hanno compiuto i 14 fino ai 60 anni). Tre sono gli elemen> che condizionano l’applicazione di una legge ad un sogge'o. Il codice con>ene poi tu'a una serie di disposizioni riguardan> la forza e la dinamica della legge. Il canone 9 enuncia il principio tradizionale cara'eris>co di tuU gli ordinamen> giuridici: le leggi riguardano il futuro, non le cose passate, a meno che di queste non se ne disponga nominatamente. In linea di principio una legge si applica per il futuro, può tu'avia il legislatore può prevedere anche la propria applicabilità a faU passa>, ma in questo caso lo deve esplicare espressamente. Se non vi è tale espressa previsione la legge riguarda solo il futuro. Si dis>ngue tra leggi irritan> e leggi inabilitan>:
- Il canone 10 dice che: “ sono da considerarsi irritan3 e inabilitan3 solo le leggi che espressamente prevedono questo effe2o ”. Irritante è la legge che rende “irritum” un a'o (lo dichiara nullo), la legge inabilitante è quella che dichiara incapace un sogge'o di porre un determinato a'o giuridico. Una legge che prevede determinate condizioni per la realizzazione di un a'o, o pone determinate condizioni ad una persona perché possa produrre un a'o giuridico, solo se espressamente sanzionano con la nullità o con l’incapacità (rispeUvamente l’a'o o la persona) possono considerarsi irritan> o inabilitan>, altrimen> l’a'o sarà illegiUmo ma non nullo (deve esserci una previsione esplicita da parte della legge) – l’effe'o della nullità di un a'o o della sua annullabilità va individuato nelle parole della legge.
INTERPRETAZIONE POSSIBILE
L’interpretazione della legge può essere – a seconda del sogge'o dal quale proviene:
- auten>ca (quella posta in essere dal legislatore stesso con un altro a'o legisla>vo in cui obbliga all’interpretare una legge precedente in un determinato luogo – ha la stessa forza della legge);
- giurisprudenziale (posta in essere nell’aUvità dei tribunali, vincola solo le persone so'oposte a giudizio);
- do'rinale (posta in essere dai giuris>, non ha nessun valore formale e non vincolo nessuno, ha solo il valore della ragionevolezza – dell’autorevolezza del giurista che formula una determinata interpretazione). Le leggi universali hanno come des>natari tuU i fedeli, i ca'olici, nei limi> deU prima. Le leggi invece par>colari non vincolano tuU i fedeli, ma solo coloro che sono soggeU all’autorità del legislatore.
La CONSUTUDINE è una fonte di produzione del diri'o, essa spiega il ripetersi costante di un certo comportamento
da parte della comunità con la convinzione di obbedire a una norma giuridica. È diri'o non scri'o ma desumibile dalla comunità. Uno dei canoni più belli del codice di diri'o canonico è il Canone 27, canone interpreta>vo basato sulla consuetudine: “ la consuetudine è la migliore interprete delle leggi ”. Di fronte a delle incertezze interpreta>ve va scelta come interpretazione vincolante quella dell’uso comune. La consuetudine assume così valore norma>vo. Questo canone lo si ritrova in una decretale di Papa Gregorio IX dove vi era una controversia tra due monasteri della Gran Bretagna, i quali rivendicavano rispeUvamente il diri'o di eleggere il monaco dell’abbazia vicina. IL Papa risponde con “fate come si è sempre fa'o nei secoli preceden>”. Questa decretale è lunghissima, però il principio è molto preciso “si segue la consuetudine”.
- la consuetudine canonica (altra fonte di diri1o accanto alla legge canonica) si colloca sullo stesso piano della legge e ha la stessa forza di essa. Questo purché possieda dei requisi> che il codice elenca affinché si possa parlare di consuetudine.
Non tuU gli usi sociali possono considerarsi consuetudine, il conce'o di consuetudine richiama un uso che sia condiviso in una comunità da un insieme di soggeU (le mie abitudini personali non si possono qualificare consuetudini). Parliamo di usi sociali, condivisi da una colleUvità, che rilevino giuridicamente. Ogni ordinamento in genere de'a delle norme sulla consuetudine, sebbene il nostro non lascia molto spazio agli usi, sopra'u'o a quelli contrari alla legge. Nel diri'o canonico la consuetudine rapportata alla legge può essere:
- praeter legem (disciplina una materia non disciplinata dalla legge, aggiunge un obbligo, stabilisce un diri'o che non è previsto dalla legge);
- contra legem (statuisce in una materia in modo contrario a quello stabilito dalla legge, ad esempio la consuetudine qui ri>ene come facolta>vo un comportamento che la legge stabilisce come obbligatorio);
- secundum legem (interpreta la legge, individua un modo di a'uazione di ubbidienza alla legge). In diri'o canonico la consuetudine può produrre effeU sia praeter, sia contra, sia secundum lege; e questo è paradossale in un ordinamento come quello canonico dove la funzione legisla>va è a'ribuita a organi non scel> dal popolo. C'è una sorta di partecipazione del popolo alla produzione norma>va, in genere non prevista negli ordinamen> secolari (es: Italia, la disubbidienza alla legge non crea un diri'o alla disobbedienza). Nel diri'o canonico a determinate condizioni la consuetudine, per il comportamento della comunità, produce diri'o, e lo produce con la stessa forza della legge. Quali sono i requisi> che la consuetudine deve possedere per produrre diri'o con la stessa forza della legge sono stabili> dai canoni 23 e ss.
- Il canone 23 “ha forza di legge soltanto la consuetudine che introdo'a da una comunità fedeli sia stata approvata dal legislatore”. Principio recepito dalla consuetudine intesa nel diri'o romano: la consuetudine produce diri'o perché il principe, che è >tolare della potestà legisla>va, acconsente che il popolo produca diri'o mediante la consuetudine = tacitus consensus principis. Nel diri'o canonico è l'approvazione del legislatore che consente alla consuetudine di avere forza di legge. Questa approvazione può essere data dal legislatore in via generale ed astra'a, a tu'e le consuetudini che avranno i requisi> stabili> oppure può intervenire con un'approvazione speciale e successiva, cioè che riguarda una specifica consuetudine dopo che questa ha già iniziato a formarsi. I canoni 23 ss. danno un'approvazione generale a tu'e le consuetudini che avranno le cara'eris>che indicate nei canoni. Il comportamento deve essere riferibile ad una comunità di fedeli ca'olici, e per produrre consuetudine la comunità deve avere la cara'eris>ca di essere una comunità capace almeno di esser des>nataria di una legge (canone 25 ). Se una comunità è capace di essere des>nataria di una legge è anche capace di produrre una consuetudine. Sono capaci di essere des>natari di una legge quelle comunità di fedeli (diocesi) che hanno a capo un vescovo, il quale è legislatore. Ma anche altre comunità più circoscri'e, dotate di una certa stabilità che non coincida con la vita dei propri componen>, possono essere des>natari di legge. La consuetudine deve essere razionabilis (ragionevole = conforme a razio). Ra>o è innanzitu'o rispe'o del diri'o divino (nessuna consuetudine può produrre effeU se è contraria al diri'o divino). Ma vi è anche l’idea che la ragionevolezza della consuetudine non si limi> alla contrarietà al diri'o divino, ma significa anche che una legge viene prodo'a dal legislatore per rispondere al bene della comunità e così deve essere anche per la consuetudine. Andare a messa tuU i giorni sarebbe una cosa buona, ma sarebbe una consuetudine irragionevole per gli appartenen> di una comunità. Questa conformità è valutata dalla comunità stessa: l'altro requisito che viene previsto è un animus juris inducendi = la volontà di creare diri'o
- elemento psicologico della consuetudine. Il comportamento consuetudinario è cara'erizzato dalla convinzione della comunità di obbedire a una norma giuridica. La comunità intende a'raverso questo comportamento rispondere a una esigenza sociale che avverte come vincolante. Le consuetudini concrete possono essere secondo il professore, sopra'u'o quelle contrarie alla legge. Il legislatore non ha bisogno del consenso della comunità per creare le leggi, ma se la legge meramente umana non viene osservata da parte della comunità vuol dire che quella legge non risponde al bene della comunità. Ulteriore requisito per la consuetudine è che duri almeno 30 anni con>nui e comple>. Non è de'o che si traU di comportamen> quo>diani, una consuetudine potrebbe anche realizzarsi in comportamen> che si compiono una volta all'anno. Un comportamento eseguito per trent'anni diventa una legge canonica vincolante. Il legislatore potrebbe anche proibire la formazione di consuetudine in una determinata materia. In questo caso il codice prevede che contro una legge che proibisce la formazione di nuove consuetudini prevalgono le consuetudini di durata centenaria o immemorabile, mentre per qualsiasi legge la consuetudine contraria è sufficiente che duri 30 anni. Questo significa che la comunità che si comporta per anni contrariamente alla legge, con la convinzione di rispondere al bene di essa, giunge con la consuetudine ad abrogare la legge stessa. Queste sono le due fon> principali di produzione del diri'o canonico; quindi, anche una legge universale può essere derogata o abrogata da una consuetudine par>colare per quel determinato territorio. Nel diri'o canonico va sempre
ISTITUTO DELLA DISPENSA
Un is>tuto di cara'ere generale, che riguarda qualsiasi legge ecclesias>ca o consuetudine canonica di diri'o meramente ecclesias>co, è quello della dispensa. La dispensa è disciplinata dai canoni 85 e ss. e la possiamo definire come “ un rilassamento della legge meramente ecclesias3ca in un caso par3colare ”: nel caso par>colare vi è la possibilità di non osservare una legge che sia vigente per la quale si è autorizza> mediante un provvedimento dell’autorità. La legge ha una sua ragionevolezza che non viene meno in generale, ma può venir meno in un caso par>colare. La dispensa rimuove il divieto formulato dalla legge, essa non perde la sua vigenza/ragionevolezza, non viene applicata nel caso concreto grazie a un intervento dell’autorità ecclesias>ca che valuta l’esistenza di una giusta causa per dispensare dall’osservanza della legge. Il diri'o divino stabilito da Dio stesso non può essere dispensato. Non è pensabile una dispensa da una legge che trova nel diri'o divino il proprio fondamento. La dispensa vale esclusivamente per le leggi meramente ecclesias>che. Altro esempio: la legge canonica obbliga in ambito matrimoniale a celebrare un matrimonio nella forma canonica, ma se il mio coniuge non se la sente posso chiedere la dispensa dalla forma canonica, che in seguito all’intervento dell’autorità ecclesias:ca autorizza a non osservare la legge. Questo fa si che qualsiasi legge canonica può essere derogata: significa andare in contro alle esigenze reali dell’uomo, non svilire la legge. La persona prevale sulla legge. L'autorità competente a rilasciare la dispensa è in genere il vescovo diocesano, anche per le leggi universali della Chiesa. Un fedele si rivolge al proprio vescovo, il quale lo può dispensare dall'osservanza, salvo che l'autorità Suprema della Chiesa abbia riservato a sé stessa questa dispensa. Questo avviene per quel che riguarda la legge del celibato ecclesias>co (legge che impone ai chierici di non contrarre matrimonio; ammessa dispensa dalla Santa Sede solo il matrimonio per coloro che sono sta> dimessi dallo stato clericale e che perdono i diriU e i doveri del sacerdozio). Lo stato clericale si conserva fino alla morte, può venire meno o su richiesta dell’interessato che chiede di essere dimesso dallo stato clericale o per un provvedimento dell’autorità ecclesias>ca di natura penale. Non si cancella il sacramento dell’ordine, il sogge'o perde i diriU e i doveri collega> al sacramento.
APPARTENENZA ALLA COMUNITÀ CATTOLICA E ALLA CHIESA PARTICOLARE
L’appartenenza a questa comunità ha una base sacramentale: non c’è una discendenza - la ricezione del ba'esimo determina, anche dal punto di vista giuridico, l’appartenenza a questa comunità. L'appartenenza di un fedele ad una chiesa par>colare si determina a'raverso il criterio del domicilio e del quasi domicilio.
- Il domicilio è previsto al canone 102 “si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia o di una diocesi” vi è la permanenza stabile nel territorio di una parrocchia o della diocesi congiunta con l'intenzione di rimanervi riperpetuo (per sempre, o protra'a per almeno 5 anni comple>). Sono due, quindi, gli elemen> che determinano il domicilio canonico (la dimora stabile in un determinato territorio + intenzione di rimanere lì per sempre oppure permanenza che perduri per almeno cinque anni). A'raverso questo criterio del domicilio ciascun fedele ca'olico ha la propria parrocchia e diocesi. Un fedele non si sceglie la propria parrocchia, l’appartenenza a una parrocchia è determinata dal luogo in cui risiedo accompagnata a questa intenzione di rimanervi. Così facendo nessun fedele è privo della cura pastorale che la chiesa appresta per tuU i fedeli. Il singolo vescovo diocesano è pastore di quella comunità di fedeli che dimora stabilmente nel territorio nella diocesi.
- Oltre al criterio del domicilio vi è anche quello del quasi domicilio , previsto dal canone 102 al paragrafo due. Il quasi domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia congiunta l’intenzione di rimanervi almeno tre mesi. Una situazione più precaria. Dal punto di vista della competenza, ciascuno ha il proprio parroco/vescovo, quindi appar>ene alla parrocchia, sia in ragione del quasi domicilio che del quasi domicilio. Questo aUva una serie di competenze che sono i doveri che i pastori hanno nei confron> dei fedeli che appartengono alla loro comunità, cioè l’is>tuto della dispensa dalle leggi (possibilità di derogare alla legge nel caso concreto su intervento dell’autorità ecclesias>ca). La dispensa va chiesta al proprio vescovo, e tramite ques> due criteri io ho il sogge'o al quale rivolgermi = vescovo della diocesi alla quale appartengo. Il fedele ha diri'o di rivolgersi sempre al romano pontefice che è pastore per la chiesa universale, ma anche al proprio pastore che può essere, a seconda dei casi/delle materie, proprio il parroco o il vescovo.
POTERE DI ORDINIS
All’interno dei chris3fidelis la dis3nzione fondamentale è data dal decreto di Graziano tra due 3pologie di cris3ani:
- i laici ;
- i chierici. Questa dis>nzione è basata su un sacramento, tuU i laici e i chierici sono chris>fidelis in quanto hanno ricevuto il ba'esimo che è condizione di validità di qualsiasi sacramento. Dal punto di vista giuridico non è possibile ricevere un sacramento se non si è ba'ezza> in quanto porta dei sacramen>. I chierici sono coloro che hanno ricevuto uno dei se'e sacramen>: l’ordine sacro. L’ordine sacro è un sacramento diviso in tre gradi (diaconi - diaconato, presbiteri - presbiterato, vescovi - episcopato). I vescovi sono coloro che hanno ricevuto il sacramento dell’ordine nel grado dell’episcopato. Il papa dal punto di vista sacramentale è un vescovo come tuU gli altri vescovi. La ricezione del sacramento dell’ordine sacro a'ribuisce a chi lo riceve una potestas ordinis (potestà di ordine), significa potere di compiere aU di natura sacramentale. Questo potere è diverso per i tre gradi del sacramento stesso. I diaconi possono solo amministrare il ba'esimo e celebrare il matrimonio, non possono celebrare gli altri sacramen>. I presbiteri oltre a ques> due sacramen> possono celebrare l’eucares>a, celebrare messa, risiedere la celebrazione eucaris>ca, amministrare la confessione, il sacramento della penitenza con la remissione dei pecca>, l’unzione dei mala>, assistere a matrimonio. I vescovi possono celebrare tuU i sacramen> e in più possono conferire l’ordine sacro, e cioè consacrare un altro presbitero, diacono o vescovo. Solo ques> soggeU che hanno ricevuto la potestas ordinis, sono in grado di esercitare il potere di governo. Le funzioni pubbliche vi sono anche nella chiesa: solo che queste si concentrano nei chierici, e tra loro sopra'u'o nei vescovi (i diaconi hanno una partecipazione limitata alla potestà di governo, i presbiteri già più estesa, ma il fulcro della potestà di governo sta nei vescovi). Quando parliamo di potestà di giurisdizione comprendiamo le tre classiche funzioni che troviamo anche negli ordinamen> secolari: funzione legisla>va, amministra>va, giudiziale. Nelle società moderne, sopra'u'o democra>che, l’organizzazione pubblica è impregnata sul principio di separazione dei poteri (organi diversi e indipenden> tra loro). Nella chiesa queste tre funzioni si concentrano nei medesimi soggeU e possiamo dis>nguere una dimensione universale della chiesa da una dimensione par>colare più ristre'a. Organi di ver>ce, di governo, della chiesa universale sono:
- il Romano Pontefice, o Papa,
- e il collegio dei vescovi = l’insieme di vescovi di tu'o il mondo. Ques> soggeU concentrano in sé stessi le tre funzioni per tu'a la chiesa. Il codice di diri'o canonico riferisce questa stru'ura fondamentale della chiesa alla stessa volontà di cristo, il quale aveva is>tuito il collegio degli apostoli (i 12 apostoli) oltre che ad affidare al primo di ques> Pietro un ruolo peculiare. Canone 330 “ Come, per volontà del Signore, San Pietro e gli altri apostoli cos3tuiscono un unico collegio, per analoga ragione il Romano Pontefice, successore di Pietro, ed i Vescovi, successori degli Apostoli, sono tra di loro congiun3. ” Tale canone pone in relazione il ruolo del Papa con quello affidato da Cristo a Pietro e i suoi apostoli. Se i poteri del papa sono da ricondursi al diri'o divino e quindi immodificabili, mol> aspeU della vita del Papa sono di derivazione umana e quindi modificabili. Mentre il Papa succede singolarmente all’Apostolo Pietro, il collegio dei vescovi succede al Collegio degli Apostoli. A livello di chiese par>colari, di diocesi più circoscri'e, la funzione di governo è sempre riferita agli stessi soggeU (Papa è autorità sovrana della chiesa e ha possibilità di esercitare la sua potestà nei confron> della chiesa universale, ma anche solo per le chiese par>colari. E lo stesso anche il collegio dei vescovi). Per il Romano Pontefice non c’è una preclusione ad intervenire anche a livello di chiese par>colari. A livello par>colare c’è essenzialmente il vescovo diocesano, esclusivamente per la sua diocesi, il quale ha le funzioni di natura legisla>va, amministra>va e giudiziaria. Questa duplice dimensione dell’ordinamento canonico va tenuta presente; non pensiamo alle ripar>zioni territoriali come succursali di un governo centrale, ciascuno ha una propria fisionomia specifica. Non si ha delega dal governo centrale della chiesa, è un’a'ribuzione che le chiese par>colari hanno per cos>tuzione divina. Non è possibile per una persona fisica esercitare tu'e queste funzioni in modo dire'o. Il Papa si avvale logicamente di collaboratori, l’organizzazione principale di cui si avvale è la curia romana , un complesso di organi che coadiuva il papa nell’esercizio delle funzioni di governo sulla chiesa universale. La curia romana ha essenzialmente una funziona amministra>va. Si avvale di Tribunali (per la chiesa universale sono tre) per l’esercizio dell’aUvità giudiziaria. L’aUvità legisla>va invece viene esercitata da lui personalmente.
STRUTTURA DI GOVERNO DELLA CHIESA
Quando parliamo di potestà di giurisdizione comprendiamo le tre classiche funzioni che troviamo anche negli ordinamen> secolari: funzione legisla>va, amministra>va, giudiziale. Nelle società moderne, sopra'u'o democra>che, l’organizzazione pubblica è impregnata sul principio di separazione dei poteri (organi diversi e indipenden> tra loro). Nella chiesa queste tre funzioni si concentrano nei medesimi soggeU e possiamo dis>nguere una dimensione universale della chiesa da una dimensione par>colare più ristre'a. Solo i soggeU che hanno ricevuto la potestas ordinis, sono in grado di esercitare il potere di governo. Le funzioni pubbliche vi sono anche nella chiesa: solo che queste si concentrano nei chierici, e tra loro sopra'u'o nei vescovi (i diaconi hanno una partecipazione limitata alla potestà di governo, i presbiteri già più estesa, ma il fulcro della potestà di governo sta nei vescovi). L’autorità suprema della chiesa si distribuisce in 2 soggeU:
- romano pontefice e
- il collegio dei vescovi o collegio episcopale. Il romano pontefice è interno al collegio stesso, ne è capo. Sicché possiamo parlare di funzione amministra>va, giudiziaria, e legisla>va esercitate o personalmente dal romano pontefice o dal collegio, comprendendo in sé il romano pontefice. Il codice di diri'o canonico riferisce questa stru'ura fondamentale della chiesa alla stessa volontà di cristo, al diri'o divino
- ad un dato di per se immodificabile - il quale aveva is>tuito il collegio degli apostoli (i 12 apostoli) oltre che ad affidare al primo di ques> Pietro un ruolo peculiare. Canone 330 “ Come, per volontà del Signore, San Pietro e gli altri apostoli cos3tuiscono un unico collegio, per analoga ragione il Romano Pontefice, successore di Pietro, ed i Vescovi, successori degli Apostoli, sono tra di loro congiun3. ” Questo rapporto unitario tra papa e altri vescovi ripete ciò che era il rapporto tra Pietro e gli altri apostoli così come disegnato da Cristo. Le modalità concrete di esercizio della suprema potestà sono in parte dovute al diri1o umano e susceUbili di variazioni nel corso dei secoli. Se i poteri del papa sono da ricondursi al diri'o divino e quindi immodificabili, mol> aspeU della vita del Papa sono di derivazione umana e quindi modificabili. Mentre il Papa succede singolarmente all’Apostolo Pietro, il collegio dei vescovi succede al Collegio degli Apostoli. IL ROMANO PONTEFICE È la stru'ura centrale nell’organizzazione ecclesias>ca. La disciplina rela>va la troviamo nel libro II del codice, dedicata alla cos>tuzione gerarchica della chiesa. L’espressione romano pontefice è usata per individuare il successore di Pietro. Il canone 331 recita che il vescovo della chiesa di Roma (ruolo essenziale del papa) è capo del collegio dei vescovi, vicario di Cristo e pastore della chiesa universale. Il papa è successore delle funzioni a'ribuite da cristo a Pietro; è un dato storico che chi succede all’apostolo Pietro nella sede di Roma è colui che è chiamato a svolgere le funzioni prima a'ribuite specificamente dall’apostolo Pietro da Cristo. Il papa è sommo pastore della chiesa in quanto vescovo. Anche i vescovi sono successori degli apostoli, solo che per loro la successione è collegiale , qui invece si parla di successione singolarmente a Pietro, perché a lui è stato a'ribuito ruolo specifico che dovrà essere trasmesso ai suoi successori che siederanno a Roma. Questo essere vescovo di Roma comporta che il papa sia capo del collegio dei vescovi, fa sì che egli possa regolare le funzioni di questo collegio. È poi vicario di Cristo cioè ne fa le veci, lo rappresenta ma non può produrre il d. divino, il suo compito è interpretare il diri'o. Nella chiesa i poteri che Cristo ha affidato alla chiesa possono essere esercita> dal papa ma nel rispe1o del diri1o divino : qualsiasi azioni contraria al diri'o divino sarà ritenuta invalida, nulla. Non è un monarca assoluto. È pastore della chiesa universale in sé; in ogni diocesi la ca'edrale è l’edificio di culto principale, così chiamata perché all’interno c’è la ca'edra del vescovo, luogo fisico che usa solo il vescovo nella celebrazione liturgica. È il simbolo dell’autorità del vescovo, è il luogo dal quale il vescovo governa la sua chiesa. Il papa in quanto vescovo di Roma ha la sua ca'edrale che è San Giovanni in Laterano; a San Pietro non c’è la ca'edra del papa. La sua aUvità di governo si dirige contemporaneamente alla diocesi di Roma, avvalendosi della curia diocesana di Roma, il vicariato, simile alle curie diocesane che ogni vescovo ha nella propria diocesi e dispone della curia romana, che è il complesso di organi che gli servono per governane la chiesa universale. Quindi è pastore della diocesi di Roma e pastore della chiesa universale. Sono ruoli inscindibili. Egli in forza del suo ufficio ha, a'ribute della sua funzione, potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e universale:
- È qualificata come potestà ordinaria quella che riguarda l’origine della potestà: si riceve mediante conferimento di un ufficio ecclesias>co. È disciplinata dalla legge: nel momento in cui un sogge'o è inves>to dell’ufficio ecclesias>co gli viene a'ribuita la potestà ordinaria che la legge canonica prevede per quell’ufficio. Il papa, venendo ele'o dal collegio dei cardinali riuni> in conclave, non gli è a'ribuita una potestà (che non hanno nemmeno loro in quanto scelgono colui che ricoprirà l’ufficio di Roma). È quindi potestà legata all’ufficio, che riceve mediante l’ufficio e non da qualcuno.
- Potestà suprema: è il livello più alto della potestà ecclesias>ca, l’autorità suprema della chiesa è il papa. Questo fa si che una volta esercitata non possa essere modificata se non dal papa stesso e dai suoi successori. La potestas regiminis ricomprende la funzione amministra>va, giudiziaria e legisla>va. Il fa'o che il papa si collochi al livello supremo implica la irriformabilità delle decisioni prese nell’esercizio di queste funzioni. Le decisioni prese da organi diversi dal papa sono decisioni prese in nome del papa, non dal papa; una qualsiasi decisione può avere diversi livelli di cognizione. L’a'o del papa non è impugnabile da nessuno, in quanto diventerà un a'o defini>vo per il cara'ere supremo della sua autorità, potrà essere solo lui a decidere di modificare le sue stesse decisioni.
- Potestà piena: la canonis>ca medievale parla di pienezza di potestà, non da intendere nel senso di assolu>smo perché il papa non è un monarca assoluto in quanto deve rispe'are il diri'o divino. Non essendoci organo superiore non c’è neppure organo che possa affermare che un a'o del papa è contrario al diri'o divino, pur essendo nullo ex sé. Pienezza significa che tu6 i poteri di natura giuridica che possono essere esercita> nella chiesa sicuramente possono essere esercita> dal romano pontefice , quindi egli è sempre competente. (un vescovo invece quando riceve l’ordine santo viene incardinato ad una determinata diocesi e stabilmente legato al servizio di quella diocesi soltanto).
- Altra cara'eris>ca è quella della immediatezza: non necessita di istanze intermedie, si può dire'amente accedere all’istanza dell’autorità pon>ficia perché è pastore di tu'a la chiesa contemporaneamente e può intervenire dire'amente nella vita della chiesa. Egli è pastore immediato di tuU i fedeli: può intervenire dire'amente e un fedele può a sua volta rivolgersi immediatamente al papa (es. un fedele può rivolgersi al tribunale ecclesias>co diocesano per pronunciare la nullità del matrimonio, così come può rivolgersi dire'amente al papa – ciò che cambia è la possibilità o meno che poi quella sentenza possa essere impugnata – il papa la fa in modo defin>vo).
- Potestà universale cioè che si estende a tu'a la chiesa e a tuU i membri della chiesa senza dis>nzioni. Il canone 332 precisa che il Papa oUene questa potestà con l’elezione episcopale legi6ma da lui acce1ata. Se i poteri del papa sono da ricondursi al diri'o divino e quindi immodificabili, mol> aspeU della vita del Papa sono di derivazione umana e quindi modificabili. ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE L’elezione del papa compete al collegio dei cardinali riuni> in conclave (is>tuto di natura meramente ecclesias>ca che non esisteva nel I millennio). Essi sono nomina> dal papa con il compito di collaborare con lui nel governo della chiesa universale e hanno ruolo sopra'u'o quando la sede apostolica è vacante (ovvero quando è vuota del suo >tolare: o quando il papa muore o quando rinuncia al suo ufficio). Si aUva una previsione contenuta nella cos>tuzione apostolica di papa Giovanni Paolo II del 1996, legge speciale che regola l’elezione del papa. Fino a lui c’erano tre modalità di elezione del papa :
- per acclamazione , prevista quando i Cardinali a vivavoce (non per iscri'o) avessero individuato un sogge'o come Papa. Richiedeva l'unanimità.
- per scru>nio , è l'elezione che avviene per voto scri'o e segreto su di una scheda nella quale scrivevano il nome di colui che sceglievano come Papa, tale modalità richiede la maggioranza di 2/3 dei votan> (non degli aven> diri'o).
- per compromesso , è l'elezione che prevede che i cardinali all'unanimità decidano di assegnare ad un gruppo ristre'o di loro il compito di elezione del nuovo Papa (mai usata), i quali poi avrebbero espresso il loro voto per scri'o - scru>nio segreto e con la maggioranza dei 2/3 fissata anche nel caso di conclave. Nella cos>tuzione di Papa Giovanni Paolo II ha preso a'o che queste due modalità non sono state usate per secoli, quindi, ha soppresso la prima e la terza modalità di voto e ha stabilito che avvenga esclusivamente per scru>nio. L’elezione del papa avveniva nei primi secoli da parte del clero e del popolo di Roma, poi venne riservata ai cardinali. Papa Giovanni Paolo II ha stabilito che il luogo di svolgimento del conclave sia nella ci'à del Va>cano, all’interno della Cappella Sis>na. I cardinali risiedono a Santa Marta durante tale periodo. Il conclave viene convocato dopo che la sede apostolica è diventata vacante, nel momento in cui la sede apostolica diventa vacante per la morte o per la rinuncia del Papa. Spe'a al cardinale decano del collegio cardinalizio convocare a Roma tuU i cardinali per poi procedere alle elezioni. Il cardinale decano convoca tuU i cardinali ele'ori e non ele'ori a Roma appena
Un problema si pone nel caso in cui il papa non sia più in grado di intendere e di volere, perché se un Papa non è più in grado di intendere e di volere non è neanche in grado di rinunciare. La libertà della rinuncia implica consapevolezza dell'a'o che si pone, non c'è nessuna previsione norma>va nel caso di sopravvenuta incapacità del Papa. Il Prof. ha elaborato un proge'o, una legge canonica che riguarda il caso di incapacità permanente del papa. Siamo di fronte a una paralisi is>tuzionale, nessuno lo può deporre, la rinuncia deve essere sua personale. Ogni cos>tuzione in genere ha delle previsioni. Lacuna dell'ordinamento che va colmata. Secondo tale proposta va is>tuita una commissione medica selezionata che accer> la sopravvenuta incapacità del Papa di intendere e di volere. Tema delicato. Ci sono sempre aspeU di diri'o canonico ecclesias>co, umano, susceUbili di modificazioni, le cose cambiano e la medicina evolve (stato vegetale protra'o all’indefinito). Vi è una componente umana e spirituale, sacrale. Nella fede, anche lo spirito santo interviene nell’elezione del Papa, però i cardinali restano nella loro libertà di scegliere chi vogliono, di ascoltare o meno questa voce. Cer> Papi Dio li vuole, altri li manda per punizione. Tu'a la legislazione che riguarda la sua scelta, la sua morte, la sua rinuncia hanno un peso molto significa>vo. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO L'ele1orato a6vo compete ai cardinali che non abbiano compiuto o'ant'anni, si resta cardinali per tu'a la vita (salvo provvedimen> penali) conservando così il diri'o all'ele'orato aUvo, cioè partecipano con il voto fino all'o'antesimo anno di età. Con il compimento degli 80 fino al giorno prima della vacanza della sede apostolica il cardinale ha il diri'o di partecipare al conclave e di eleggere il Papa, se compie gli o'ant'anni dopo che la sede apostolica è diventata vacante partecipa al conclave: quando la sede diventa vacante si cristallizza questa situazione. L’ele1orato passivo è la possibilità di essere eleU Papa, esso non è riservato ai cardinali che solo hanno l'ele'orato aUvo. L'ele'orato passivo spe'a a qualunque fedele ca'olico che sia in grado di ricevere l'ordine sacro nel grado dell’episcopato. Un uomo sposato potrebbe essere ele'o Papa? No, perché oggi le regole che riguardano tanto la chiesa orientale che la>na, prevedono che l’episcopato possa essere conferito solo a persone celibi o vedovi non legate da vincolo matrimoniale. Questa è una regola di diri'o umano, il celibato ecclesias>co non è stabilito nel Vangelo, non è regola di diri'o divino, il primo Papa era sposato (Pietro). È stabilito dal diri'o canonico che i cardinali non hanno possibilità di modificare le leggi canoniche, in quanto non hanno i poteri del Papa, e quindi non dovrebbero essere in grado di eleggere la persona che non è in grado di ricevere l'ordinazione episcopale. Da secoli i Papi eleU erano cardinali, erano anche loro all'interno del conclave, anche perché sono personaggi abbastanza in vista nella chiesa (es: cardinali di diocesi importan>).
COLLEGIO DEI CARDINALI:
La disciplina del collegio dei cardinali non rientra nella suprema autorità della Chiesa. Il cardinalato è un is>tuto di diri'o umano, nulla impedirebbe il suo venir meno, si è parlato a più riprese anche della possibilità di riformare le modalità di elezione del Papa. Il canone 349 “ I Cardinali di Santa Romana Chiesa cos3tuiscono un Collegio peculiare cui spe2a provvedere all'elezione del Romano Pontefice, a norma del diri2o peculiare; inoltre, i Cardinali assistono il Romano Pontefice sia agendo collegialmente quando sono convoca3 insieme per tra2are le ques3oni di maggiore importanza, sia come singoli, cioè nei diversi uffici ricoper3 prestandogli la loro opera nella cura sopra2u2o quo3diana della Chiesa universale.” Durante la sede vacante i cardinali hanno il compito dell'ordinaria amministrazione. Il collegio nel suo complesso, cioè tuU i cardinali, ha il compito di eleggere il papa (ele'orato aUvo), ma durante la sedeplena, cioè finché il Papa regna, collaborano con lui sia personalmente (conferi> di incarichi e richieste di consiglio), sia collegialmente (riunioni poco sfru'ate da Papa Francesco, i c.d. Concistori). Il concistoro è la riunione dei cardinali intorno al Papa per esprimere dei pareri sulle ques>oni che il Papa intende so'oporre a loro. Dal punto di vista storico, il collegio dei cardinali trova origine nel clero di Roma, il papa nell'esercizio delle sue funzioni di governo della diocesi di Roma si avvaleva, come tuU gli altri vescovi, della collaborazione dei pre> e dei diaconi della sua diocesi. Solo che assumendo con il passare di anni e secoli un ruolo sempre più consistente nel governo della Chiesa universale, i pre> e i diaconi della diocesi di Roma lo aiutavano anche nel tra'are le ques>oni riguardan> la chiesa universale. A un certo punto si rilevava insufficiente la collaborazione del clero romano, per cui il Papa chiamava a collaborare con lui anche i chierici provenien> da altre diocesi: legandoli sempre (questa è stata la tradizione su cui si è costruita l'a'uale disciplina del collegio cardinalizio) alla diocesi di Roma. Anche oggi i cardinali si chiamano “cardinali di Santa romana chiesa”. La scelta dei cardinali è libera, il Papa può nominare cardinale chi ritenga lui ada'o a questo ruolo. Nel momento in cui il Papa nomina un cardinale, questo deve essere un chierico o ecclesias>co (colui che non è vescovo deve essere consacrato vescovo), quindi in genere i cardinali sono anche vescovi. Il cardinalato è una nomina meramente ecclesias>ca, non è un sacramento. Fino al 1960 era spesso il caso di cardinali che non erano vescovi, erano dei semplici pre> che nel momento della nomina il Papa assegnava a loro il >tolo meramente simbolico di una chiesa o di una diaconia di Roma, lo lega a quella diocesi: resta così la memoria di ciò che un tempo erano i cardinali, cioè i pre> e i diaconi di Roma. I cardinali sono suddivisi in tre ordini che corrispondono ai tre gradi del sacramento dell’ordine (diacono, presbiterato e episcopato), ma per i cardinali questa ripar>zione ha un significato diverso: in genere i cardinali dal punto di vista del sacramento sono tuU vescovi, però se al momento della nomina gli viene affidato il >tolo di una diaconia di Roma, questo diventa cardinale dell’ordine dei diaconi. Se gli viene affidato un >tolo presbiterale, in genere le parrocchie di Roma, viene chiamato cardinale dell’ordine dei pre>. Un gruppo molto più ristre'o sono i cardinali dell’ordine dei vescovi , ques> hanno il >tolo di una delle diocesi suburdicarie (diocesi che circondano Roma) e sono 7 (Os>a…). Il cardinale al quale viene dato il >tolo della diocesi di Os>a è decano del collegio cardinalizio. Il decano è un primus interpares, primo tra i cardinali, e ha poteri par>colari che riguardano il momento in cui la sede è vacante: spe'a a lui chiamare i cardinali a Roma, indire le congregazioni generali, consacrare vescovo chi viene ele'o Papa. I cardinali dell’ordine dei vescovi, non governano queste diocesi che hanno un proprio vescovo diocesano, ma hanno anche un cardinale >tolare. Abbiamo ques> tre ordini di cardinali: ordine dei vescovi, dei pre> e dei diaconi, che corrisponde al >tolo che ciascuno di loro riceve. Di solito il Papa quando nomina i nuovi cardinali li nomina o nell’ordine dei diaconi o dei vescovi, è successivamente dopo anni che vengono assun> nell’ordine dei diaconi o dei pre>. I poteri che i cardinali hanno sono gli stessi, salvo che per il cardinale decano che è primo tra tuU. Cardinale protodiacono è colui che ha il compito di annunciare al popolo l’avvenuta elezione del Papa, un tempo aveva anche il compito di incoronare il Papa con una triplice corona - triregno, fino al 1963 Paolo VI. Giovanni Paolo I cambiò il rito di inizio del pon>ficato abolendo l’incoronazione, ora si riceve il paglio (striscia di lana bianca con alcune croci nere che rappresenta il carico che i pastori hanno delle pecore che sono chiama> a guidare). Al di là del ruolo che hanno durante la sede vacante, un ruolo significa>vo lo hanno anche nel corso del governo del Papa: possono collaborare personalmente oppure collegialmente in riunioni che si chiamano concistori (la riunione del collegio cardinalizio presieduta dal Papa). Il concistoro non ha funzioni di cara'ere legisla>vo, ma solo consul>vo, i cardinali esprimono dei pareri sulle ques>oni che
COLLEGIO EPISCOPALE O COLLEGIO DEI VESCOVI
È l’organo cos>tuzionale di diri'o divino (canone 330) che si colloca allo stesso livello del Papa ed è pure >tolare di suprema potestà nella chiesa. Il collegio dei vescovi è l’insieme di vescovi e quello che fa di un sogge'o un vescovo è la ricezione dell’ordine sacro nel grado dell’episcopato. Non è organo superiore o inferiore al Papa perché comprende in sé stesso il Papa, esso può esercitare nella chiesa gli stessi poteri che può esercitare il Papa da solo, solo che diventa par>colarmente complessa la possibilità di radunare il collegio dei vescovi, per cui il governo della chiesa oggi si concentra principalmente nel Papa. È un organo che esiste permanentemente nella chiesa, indipendentemente dal fa'o he si riunisca o meno, e che esercita le sue funzioni solo in determinate occasioni, in par>colare nei Concili ecumenici. Il collegio esiste anche se non è riunito e si riunisce molto raramente. In 20 secoli di storia si è riunito 21 volte. Come membri tutti i vescovi della chiesa cattolica sono membri indipendentemente dall’ufficio che ricoprono: ci sono i vescovi diocesani , i vescovi emeriti (= vescovo che non ricopre uffici, ma continua ad essere vescovo) e i vescovi titolari (non hanno il governo di una diocesi ma collaborano con il papa nel governo della chiesa universale o perché rappresentano il papa a livello diplomatico nei rapporti con gli stati o con le chiese locali). L’ordinazione episcopale, non si perde e non si cancella, è un sacramento permanente. Chi diventa vescovo lo resta per tu'a la vita, anche se cambiano le funzioni di governo, e con>nua ad essere membro del collegio dei vescovi. Canone 337 “ Il Collegio dei Vescovi esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa universale nel Concilio Ecumenico .” La potestà di governo che compete al collegio è la stessa del papa, con la precisazione che il papa può esercitare questa potestà da solo o con il collegio di cui è capo. Il collegio non può funzionare senza il suo capo. Il canone 337.2 “ Esercita la medesima potestà mediante l'azione congiunta dei Vescovi sparsi nel mondo, se essa come tale è indetta o liberamente recepita dal Romano Pontefice, così che si realizzi un vero atto collegiale .” = precisa che oltre al concilio ecumenico, questo possa esercitare la sua potestà anche mediante l’azione congiunta dei vescovi sparsi per il mondo, ovvero il collegio può anche esprimersi quando una sua azione è indetta come collegiale dal papa (anche con i vescovi ognuno nella propria sede), purché l’azione dei membri del collegio venga intesa come azione del collegio , ed è il papa che può individuare questa diversa modalità. Le decisioni in genere vengono prese a maggioranza, anche nel concilio ecumenico, e la decisione non è imputata a coloro che hanno votato a favore ma al collegio nel suo complesso. Il ruolo del papa nei confronti del collegio è determinante, il canone 338 “ Spetta unicamente al Romano Pontefice convocare il Concilio Ecumenico, presiederlo personalmente o mediante altri, come pure trasferire il Concilio stesso, sospenderlo o scioglierlo e approvarne i decreti. Spetta al Romano Pontefice determinare le questioni da trattare nel Concilio e stabilire il regolamento da osservare in esso; i Padri del Concilio, alle questioni proposte dal Romano Pontefice, possono aggiungerne altre, che devono essere approvate dallo stesso Romano Pontefice .” Il concilio delibera e le decisioni hanno valore normativo, se si tratta di legge canonica. Sul piano dogmatico il collegio, così come il papa, gode dell’infallibilità nella definizione dei dogmi di fede. Il collegio dei vescovi si riunisce raramente, di fa'o chi esercita le funzioni di governo nella chiesa universale è il Papa: perché lo può fare da solo, non è obbligato a svolgere questa aUvità insieme agli altri vescovi. La suprema autorità nella chiesa spe'a tanto al papa da solo, quanto al collegio dei vescovi quando riunito. La gran parte delle leggi canoniche vigen> è oggi prodo'o norma>vo dal papa (es: lo stesso codice di diri'o canonico è promulgato da Giovanni Paolo II). La chiesa nel tempo ha conosciuto più modi di produzione del diri'o canonico, il codice oggi si impernia intorno all’autorità del papa, ruolo progressivamente affermato fino ai termini di oggi. [Funzione di magistero : i vescovi hanno anche la funzione di insegnare la dottrina cattolica, l’interpretazione del diritto naturale, non qualsiasi interpretazione data dall’autorità ecclesiastica è vincolante. Tale funzione ha rilevanza giuridica; a particolari condizioni, il romano pontefice da solo o il collegio dei vescovi agendo collegialmente, può insegnare in modo definitivo una verità di fede. Una volta che il magistero si esprime in modo definitivo la verità è intoccabile, anche da parte di chi l’ha posta in essere. La conseguenza sul piano giuridico del dogma proclamato è che il fedele che pubblicamente non vi aderisca e lo neghi, incorre nel delitto di eresia (negazione pubblica di verità di fede). Il papa e il collegio possono rivedere le proprie decisioni si, ma non una verità di fede perché comporterebbe una contraddizione del principio dell’infallibilità.] Nel concilio una volta che vengono prese delle decisioni, spetta al papa promulgarle. La promulgazione da parte del papa è qualificabile come decisone presa dal collegio episcopale.
SINODO DEI VESCOVI:
A'ualmente la scelta dei vescovi nella chiesa la>na spe'a al papa secondo una propria valutazione (ci sono delle indagini). La scelta da parte del papa legiUma poi la consacrazione episcopale, cioè il conferimento del sacramento dell’ordine; questa scelta spe'a al papa ma la consacrazione può essere fa'a da qualsiasi altro vescovo. Ogni vescovo ha il potere di consacrare un altro vescovo ma può consacrare solamente chi ha scelto il Papa. Nelle chiese orientali ca1oliche è invece il sinodo dei vescovi di un patriarcato che sceglie i vescovi e il papa conferma o meno la scelta fa'a dal sinodo (c’è un passaggio al papa, ma non è lui che sceglie il vescovo da consacrare). È una modalità diversa di selezione dei vescovi rispe'o alla chiesa la>na. Queste modalità sono di diri'o umano, quindi susceUbili di modifica, non sono state così in passato e potranno cambiare in futuro. Auspicio: maggiore partecipazione dei laici nei processi decisionali del vescovo. I vescovi se decidessero di consacrare un altro vescovo senza mandato del papa comme'erebbero un grave deli'o canonico che comporterebbe una sanzione: vengono scomunica> entrambi, eppure il sacramento dal punto di vista giuridico è valido, anche se gravemente illecito e sanzionato. Ci sono organi che in qualche modo sono espressione del collegio dei vescovi, in par>colare il sinodo dei vescovi che è una riunione di una loro rappresentanza più ristre'a. A par>re dal Concilio Va>cano II vi è un organo intermedio is>tuito da Papa Paolo VI che favorisce la collaborazione tra papa e collegio dei vescovi: il sinodo dei vescovi che prevede una rappresentanza dei vescovi di tu'o il mondo selezionata ¹ collegio che comprende tuU i vescovi, nessuno escluso. Il sinodo si dis>ngue dal concilio sia per la sua composizione (convoca> non TUTTI i Vescovi ma solo una parte) sia per le sue funzioni di governo meramente consul>va e non vincolante. Il sinodo esprime quindi dei pareri senza prendere decisioni su questioni proposte dal papa, eccezionalmente potrebbe avere anche funzione deliberativa e legislativa se il papa la attribuisse (cosa che finora non è avvenuta). La composizione è di un numero ristretto di vescovi, la buona parte dei membri sono scelti dalle conferenze episcopali nazionali (= organismi che raggruppano i vescovi diocesani di una determinata nazione), queste conferenze episcopali designano un numero variabile di vescovi, determinato dalla consistenza numerica della conferenza stessa (ad esempio quella italiana ne raggruppa circa 200). Le conferenze episcopali di tutto il mondo inviano al sinodo alcuni vescovi: componente fondamentale sono i vescovi scelti dalle conferenze episcopali, altri invece partecipano in base all’ufficio che occupano (i capi dicastero della Curia romana partecipano di diritto), altri ancora sono scelti dal papa personalmente in base alla competenza che ognuno ha. I sinodi celebrati finora trattano di temi specifici per i quali sono stati convocati (famiglia, matrimonio, evangelizzazioni etc.). Il codice di diritto canonico prevede 3 tipi di assemblee sinodali :
- generale ordinaria : composizione classica, una parte scelta dalle conferenze episcopali, una scelta dal papa e l’altra partecipa in ragione dell’ufficio che ricopre, in genere convocata ogni 4 anni, ma la cadenza non è fissa e tratta di problemi che riguardano la vita della chiesa universale che riguardano tutta la chiesa;
- generale straordinaria : ha una composizione già più ristretta perché vi partecipano soprattutto soggetti in ragione dell’ufficio che ricoprono (capi dicasteri della Curia romana, presidenti delle conferenze episcopali nazionali e sempre un numero scelto dal papa), è una composizione più agile perché magri il tema è da trattare con urgenza però non variano gli effetti giuridici delle decisioni prese, si tratta sempre di pareri che vengono espressi;
- assemblea speciale , si occupa di problemi che non riguardano l’intera chiesa ma una sola parte, solitamente geograficamente individuata, finora le assemblee speciali del sinodo hanno riguardato i continenti (l’ultimo riferito all’Amazzonia) sono chiamate “speciali” perché non trattano problemi universali. Queste 3 varianti implicano anche una variazione nella composizione del sinodo stesso. Una volta conclusi i lavori sinodali, il papa ha difronte a sé dei pareri espressi , non delle decisioni, che egli potrà prendere attraverso un documento, un atto di natura magisteriale ma anche legislativo. La c.d. esortazione apostolica post sinodale è il documento, in genere normativo, nel quale il papa recepisce i consigli, le proposte e i pareri formulati nel sinodo, ma può anche decidere di non recepirli, proprio perché il parere non è vincolante. ➤ Il parere può essere obbligatorio o vincolante. In genere i pareri sono facoltativi, sono obbligatori quando devono essere necessariamente acquisiti prima di compiere un determinato atto e vincolanti quando chi deve prendere la decisione non solo deve acquisire il parere ma deve uniformarsi al parere espresso. I pareri del sinodo sono facoltativi, non sono mai vincolanti perché una volta espressi il papa non è obbligato a seguirli. È un istituto di diritto umano.