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CARATTERISTICHE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE DIFFERENZA TRA DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO SOGGETTIVITA’ DEL DIRITTO INTERNAZIONALE CATEGORIE DI ENTI RILEVANTI IN DIRITTO INTERNAZIONALE E DESCRIZIONE
Tipologia: Appunti
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Il diritto internazionale regola i rapporti tra Stati sovrani e indipendenti, tra organizzazioni internazionali ed altri enti che hanno personalità giuridica internazionale. I rapporti tra questi enti sono paritari. Non esistono in diritto internazionale enti sovraordinati rispetto agli altri. La paritarietà fa sì che il diritto internazionale si occupi del coordinamento tra i soggetti del diritto internazionale.
Altra caratteristica è la modalità con cui viene prodotto il diritto stesso. La produzione del diritto e ad opera dei soggetti che poi sono chiamati a rispettarlo (PRODUZIONE e ACCERTAMENTO autonomi del diritto). Sono i soggetti stessi che producono e accertano le norme del diritto internazionale
I soggetti del diritto internazionale provvedono in autotutela quindi non devono rivolgersi ad un'autorità diversa come avviene all’interno degli Stati rispetto all’attività giudiziaria.
Il decentramento delle funzioni indica che non esistono autorità ed organi che detengono in maniera accentrata la produzione, all' accentramento o l'esecuzione del diritto. L'ordinamento internazionale prevede che tutti i soggetti abbiano funzioni ripartite
DIFFERENZA TRA DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
C‘è differenza tra diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato. Il diritto internazionale privato regola i rapporti individuali tra persone fisiche e giuridiche. Regola perciò i rapporti interni ad uno Stato che però presentano elementi di transnazionalità, cioè elementi di collegamento con l'ordinamento di altri stati (cittadinanza, matrimonio, adozioni, eccetera ).
In questo caso l'ordinamento nazionale effettua un RINVIO all'ordinamento di un altro Stato quindi lo Stato fa proprie ed applica le norme dell'ordinamento di un altro Stato.
SOGGETTIVITA’ DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Per soggettività di diritto internazionale si intende la personalità giuridica di un determinato ente e la sua capacità di agire nell'ordinamento internazionale. Ci sono soggetti che detengono una capacità di agire “piena” e soggetti che detengono una capacità di agire “limitata”.
Una questione controversa è quella di stabilire se l'individuo (persona fisica) possa acquisire uno status rilevante nell'ambito del diritto internazionale e quindi se possa avere personalità giuridica tipica del diritto internazionale. L’ individuo non ha la capacità di produrre diritto. Una limitata rilevanza dell'individuo nel campo della tutela dei diritti umani è sancito da diverse convenzioni. In taluni casi così l'individuo può dare inizio ad un'azione di accertamento del diritto in materia di diritti umani. Tuttavia l'individuo non può essere annoverato tra i soggetti di diritto internazionale
I enti territoriali: enti dotati dell'esercizio del potere di governo su comunità territoriali.Si tratta prettamente di Stati, ma non solo
II enti non territoriali: non detengono il potere di governo ma aspirano ad acquisirlo.
III enti sui generis: entità non territoriali che neanche aspirano al governo su una comunità territoriale( Santa Sede - Comitato internazionale della Croce Rossa).
IV organizzazioni internazionali: enti istituiti per volontà comune di alcuni Stati, i quali le istituiscono mediante ratifica di un accordo internazionale e poi mantengono con tali organizzazioni un rapporto stabile
STATI INDIPENDENTI E SOVRANI : l'effettività del potere sul territorio è fondamentale per l'esistenza di uno stato rilevante dal punto di vista del diritto internazionale. Sono considerati Stati anche Lussemburgo e Principato di Monaco quindi non occorre avere un estensione territoriale ampia. Sono considerati enti territoriali e quindi soggetti di diritto internazionale anche entità che svolgono una effettiva sovranità su una comunità anche se manca il governo su un territorio ad esempio l'associazione nazionale palestinese che ha un territorio condiviso con lo Stato d'Israele.
Un'altra caratteristica è l'esercizio della sovranità in maniera indipendente rispetto ad altre entità quali Stati e Organizzazioni internazionali. Quindi non sono rilevanti dal punto di vista del diritto internazionale gli Stati Federati ma rileverà solo lo Stato federale. Allo stesso modo non è rilevante in diritto internazionale uno Stato fantoccio o protetto perché manca dell'autonomia di governo in quanto effettivamente dipendente dalle indicazioni provenienti da un altro Stato. Un discorso simile può essere effettuato per i territori sotto amministrazione fiduciaria nei quali le autorità di governo non sono libere di prendere decisioni politiche o giuridiche e quindi non si rileva la personalità giuridica internazionale. È evidente quindi che dal punto di vista del diritto internazionale rileva non tanto lo Stato- governo quanto lo Stato- organizzazione che deve essere in grado di relazionarsi con gli altri Stati della comunità internazionale
NASCITA DI UN NUOVO STATO
Sotto il profilo del diritto internazionale la nascita del nuovo Stato è una questione di fatto. Nel momento in cui si ha un potere di governo su una comunità e su un territorio, automaticamente questo nuovo Stato acquisisce personalità internazionale purché questa nuova entità dimostri nella prassi di essere dotata dei requisiti di EFFETTIVITÀ e INDIPENDENZA. Gli Stati preesistenti prendono atto della formazione del nuovo Stato e cominciano ad entrarvi in relazione. Il RICONOSCIMENTO del nuovo Stato NON DEVE CONSIDERARSI NECESSARIO PER L'ACQUISIZIONE DELLA PERSONALITÀ INTERNAZIONALE DEL NUOVO STATO
I motivi del disconoscimento possono essere diversi:
a) di natura VOLONTARIA, quindi deciso autonomamente da uno Stato o da un gruppo di Stati (vedi Stati CE)
b) PRESSIONI DA PARTE DI UNO STATO TERZO: uno stato effettua pressioni su altri al fine di impedire il riconoscimento di un territorio (Cina – Taiwan)
c)di natura OBBLIGATORIA: Si ha un obbligo qualora sia adottato un atto vincolante, come ad esempio una risoluzione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che è un atto vincolante per gli Stati membri. Le ragioni sono sempre fondate sulle gravi violazioni del diritto umano/internazionale
d) di natura OBBLIGATORIA SULLA BASE DI ACCORDI INTERNAZIONALI che creano vincoli per gli Stati aderenti
INSORTI
Rilevano quali enti territoriali gli insorti detti anche MOVIMENTI INSURREZIONALI che perseguono come scopo il rovesciamento del governo legittimo di uno Stato (governo costituito) oppure perseguono lo scopo della secessione di una parte del territorio statale mediante la lotta armata. Le caratteristiche dei movimenti insurrezionali sono quindi lo scopo e la lotta armata. La RILEVANZA INTERNAZIONALE degli insorti avviene dal momento in cui questo movimento acquisisce il controllo effettivo, esclusivo e stabile su una porzione di territorio o popolazione rientrante sotto la sovranità di uno Stato e quindi acquisisce un potere di governo legittimo. Quindi anche la rilevanza internazionale degli insorti si fonda sul PRINCIPIO DI EFETTIVITA’. Per loro natura, i movimenti insurrezionali sono ENTI TEMPORANEI, cioè suscettibili di evoluzione oppure di involuzione. La capacità internazionale degli insorti ha natura limitata, ad esempio possono concludere accordi internazionali con altri Stati riguardo alla protezione degli stranieri che si trovano sul territorio degli insorti. Per questa ragione gli Stati terzi possono avere interesse ad entrare in relazione con il movimento insurrezionale. Tuttavia gli Stati terzi possono prestare aiuti SOLO IN FAVORE DI GOVERNI COSTITUITI e non in favore degli insorti perché se aiutassero gli insorti COMMETTEREBBERO UN ILLECITO INTERNAZIONALE perché andrebbero ad ingerire negli affari interni di uno Stato. Questo in D.I. costituisce reato.
RICONOSCIMENTO DEGLI INSORTI
Nella prassi può accadere che gli Stati terzi abbiano interesse a riconoscere gli insorti come LEGITTIMI RAPPRESENTANTI DEL POPOLO. Il riconoscimento in questo caso vale come espressione di volontà a non trattare gli insorti come criminali. Ovviamente il riconoscimento è un atto politico e quindi non costitutivo della personalità giuridica internazionale. La maggior parte degli Stati che effettuano il riconoscimento, lo giustificano con la necessità di proteggere i propri cittadini che si trovano su quella porzione di territorio. Diverso dal riconoscimento degli insorti è il RICONOSCIMENTO DI BELLIGERANZA, che è UN ATTO GIURIDICO oltre che politico che determina la disciplina di una guerra civile alla stessa maniera di un conflitto internazionale. Da ciò consegue che gli Stati terzi dovranno impegnarsi alla neutralità, salvo l’esistenza di accordi diversi con lo Stato. Il RICONOSCIMENTO DI BELLIGERANZA determina L’APPLICABILITA’ DEL DIRITTO UMANITARIO
Per territorio si intende l’ambito entro cui lo Stato esercita in modo esclusivo la potestà di governo (IMPERIUM)
Ne consegue la SOVRANITA’ TERRITORIALE e cioè l’esercizio esclusivo e indisturbato della potestà di governo sul territorio.
L’oggetto del territorio: oltre a territorio in senso stretto c’è il MARE TERRITORIALE e lo SPAZIO AEREO SOVRASTANTE ENTRAMBI nonché navi e aeromobili che sono considerati alla stregua di uno Stato. Ciò che avviene su una nove o su un aeromobile battente bandiera dello Stato è come se avvenisse all’interno del territorio di quello Stato. Le zone contigue al mare territoriale si distinguono in:
PIATTAFORMA CONTINENTALE che è la zona in cui lo Stato può esercitare potere sovrano di sfruttamento delle risorse biologiche/marine
ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA che è una zona al di là del mare territoriale che deve essere stabilita mediante dichiarazione da parte dello Stato di voler sfruttare in maniera esclusiva una determinata zona di mare per poter trarre benefici economici (sfruttamento per la pesca o altro tipo di attività economiche)
SOVRANITA’ SUL TERRITORIO
La definizione del territorio ci aiuta a stabilire l’ambito entro il quale SONO ILLECITE le attività esercitate da altri Stati senza il consenso dello Stato che ha competenza sovrana ( tranne eccezioni)
È illecita ogni attività esercitata nel territorio senza il consenso dello Stato sovrano. Diversa dalla protezione della sovranità territoriale è LA PROTEZIONE DELL’INTEGRITA’ TERRITORIALE che si sostanzia nella proibizione della sottrazione di parti del territorio statale senza una valida causa di giustificazione. Resta salvo il potere da parte di uno Stato di cedere ad un altro Stato parti del proprio territorio. Ad oggi, dopo i processi di decolonizzazione, questo potere di cessione va coordinato con il principio di autodeterminazione dei popoli e quindi con la volontà dei popoli stanziati sul quel territorio.
ENTI NON TERRITORIALI
GOVERNI IN ESILIO:
sono considerati soggetto di diritto internazionale quando la situazione governativa nei territori di provenienza è transitoria. I governi i esilio aspirano al governare di nuovo i loro territori. È NECESSARIO CHE VI SIA UNO STATO DISPOSTO AD OSPITARLI AFFINCHE’ I GOVERNI IN ESILIO POSSANO ESPLETARE LE LORO FUNZIONI. Il governo in esilio, infatti, continua ad operare come fiduciario del popolo rappresentato. Alla fine della guerra, il governo in esilio o si reintegra o si estingue
Esperienze storiche:
i governi che dopo l’occupazione tedesca durante la seconda guerra mondiale si rifugiarono nel Regno Unito;
Alcune risoluzioni dell’Assemblea Generale attribuiscono ai popoli in lotta per l’autodeterminazione il diritto di ricevere aiuti da terzi Stati in una guerra di liberazione nazionale (diritto di resistenza).
Esempi storici
movimenti di liberazione nazionale durante la decolonizzazione degli anni ’60;
l’OLP - Organizzazione per la Liberazione della Palestina).