Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


diritto regionale 2 appunti ed indice, Appunti di Diritto

diritto regionale 2 appunti ed indice

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 29/04/2017

aurosatisrls
aurosatisrls 🇮🇹

1 documento

1 / 3

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Seconda unità didattica: Organi del Comune: struttura e competenze.
Affrontiamo la seconda unità didattica, con la quale apprenderai la composizione ed i
compiti conferiti agli organi comunali.
1. Gli organi di governo e gli organi burocratici del Comune.
Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 267/2000 sono organi di governo del Comune:
- il Consiglio;
- la Giunta;
- il Sindaco.
L'espressione “organi di governo” adoperata dall'art. 36 indica che tali sono soltanto gli
organi di indirizzo dell'ente, gli unici deputati a tale fondamentale funzione.
Gli organi politici dell'ente si distinguono da quelli burocratici per la diversa natura delle
competenze imputate: di indirizzo e direttive nel primo caso; operative e gestionali nel
secondo. Per questi non esiste una elencazione tassativa.
2. Il Consiglio comunale: nozione.
L'art. 42 T.U. definisce il Consiglio organo di indirizzo e di controllo politico-
amministrativo, con competenza esclusiva relativamente ad alcuni atti fondamentali per
la vita dell'ente, per la cui adozione sono esclusi interventi sostitutivi in via di emergenza
da parte di organi differenti.
Il Consiglio comunale è un organo:
- rappresentativo dell'ente;
- collegiale, composto da più persone fisiche;
- con funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
3. Composizione del Consiglio e durata del mandato.
L'art. 37 del T.U. (D.Lgs. 267/2000) detta il criterio guida per la determinazione della
composizione del Consiglio comunale: è la popolazione residente ad essere il
referente numerico in proporzione al quale ciascun Comune dispone di un certo numero di
consiglieri.
Il Consiglio comunale resta in carica per cinque anni ed il mandato inizia a decorrere dalla
data dell'elezione.
Una volta entrati in carica all'atto della proclamazione, i consiglieri comunali entrano a
far parte a tutti gli effetti del Consiglio e sono qualificati come “funzionari onorari di
carattere elettivo”.
4. Funzionamento del Consiglio.
I Consigli, nell'esercizio dell'autonomia funzionale ed organizzativa di cui sono dotati,
disciplinano il loro funzionamento con apposito regolamento consiliare.
Tale regolamento deve collocarsi nel quadro dei princìpi stabiliti dallo Statuto e deve essere
approvato a maggioranza assoluta.
5. Le commissioni consiliari.
L'art. 38, comma 6, T.U. dispone che: “quando lo Statuto lo preveda, il Consiglio si
avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il
regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le
forme di pubblicità dei lavoratori”.
Le commissioni si distinguono in: commissioni permanenti (per materia), commissioni
speciali (per specifiche problematiche), commissioni di indagine (con compito di
vigilare sull'operato dell'amministrazione).
6. Il Presidente del Consiglio comunale.
Secondo quanto stabilito dall'art. 39 T.U., comma 1, i Consigli comunali dei Comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un Presidente eletto tra i
consiglieri nella prima seduta del Consiglio.
Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, invece, spetta allo Statuto prevedere
la figura del Presidente del Consiglio. In tali casi il Consiglio è presieduto dal Sindaco che
pf3

Anteprima parziale del testo

Scarica diritto regionale 2 appunti ed indice e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity!

Seconda unità didattica: Organi del Comune: struttura e competenze.

Affrontiamo la seconda unità didattica, con la quale apprenderai la composizione e d i compiti conferiti agli organi comunali.

1. Gli organi di governo e gli organi burocratici del Comune. Ai sensi dell' art. 36 del D.Lgs. 267/2000 sono organi di governo del Comune:

  • il Consiglio ;
  • la Giunta ;
  • il Sindaco. L'espressione “ organi di governo ” adoperata dall'art. 36 indica che tali sono soltanto gli organi di indirizzo dell'ente, gli unici deputati a tale fondamentale funzione. Gli organi politici dell'ente si distinguono da quelli burocratici per la diversa natura delle competenze imputate: di indirizzo e direttive nel primo caso; operative e gestionali nel secondo. Per questi non esiste una elencazione tassativa. 2. Il Consiglio comunale: nozione. L' art. 42 T.U. definisce il Consiglio organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo , con competenza esclusiva relativamente ad alcuni atti fondamentali per la vita dell'ente, per la cui adozione sono esclusi interventi sostitutivi in via di emergenza da parte di organi differenti. Il Consiglio comunale è un organo :
  • rappresentativo dell'ente;
  • collegiale , composto da più persone fisiche;
  • con funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo. 3. Composizione del Consiglio e durata del mandato. L' art. 37 del T.U. (D.Lgs. 267/2000) detta il criterio guida per la determinazione della composizione del Consiglio comunale : è la popolazione residente ad essere il referente numerico in proporzione al quale ciascun Comune dispone di un certo numero di consiglieri. Il Consiglio comunale resta in carica per cinque anni ed il mandato inizia a decorrere dalla data dell'elezione. Una volta entrati in carica all'atto della proclamazione, i consiglieri comunali entrano a far parte a tutti gli effetti del Consiglio e sono qualificati come “ funzionari onorari di carattere elettivo”. 4. Funzionamento del Consiglio. I Consigli, nell'esercizio dell'autonomia funzionale ed organizzativa di cui sono dotati, disciplinano il loro funzionamento con apposito regolamento consiliare. Tale regolamento deve collocarsi nel quadro dei princìpi stabiliti dallo Statuto e deve essere approvato a maggioranza assoluta. 5. Le commissioni consiliari. L' art. 38, comma 6, T.U. dispone che: “quando lo Statuto lo preveda, il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavoratori”. Le commissioni si distinguono in: commissioni permanenti (per materia), commissioni speciali (per specifiche problematiche), commissioni di indagine (con compito di vigilare sull'operato dell'amministrazione). 6. Il Presidente del Consiglio comunale. Secondo quanto stabilito dall' art. 39 T.U., comma 1 , i Consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, invece, spetta allo Statuto prevedere la figura del Presidente del Consiglio. In tali casi il Consiglio è presieduto dal Sindaco che

provvede anche alla convocazione. Il potere del Presidente va esercitato con imparzialità e finalizzato all'interesse superiore dell'intera assemblea.

7. La Giunta comunale. La Giunta comunale può definirsi organo esecutivo dell'ente locale con^ competenza autonoma, seppur residuale, su tutte le materie non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto ad altri organi. Essa assume inoltre il carattere di organo fiduciario del Sindaco , rispetto ai cui programmi politico-amministrativi svolge attività di intensa collaborazione. La Giunta comunale è composta dal Sindaco , che la presiede , e da un numero di assessori stabilito dallo statuto che non deve essere superiore ad un terzo del numero dei consiglieri comunali. La durata in carica della Giunta è di **5 anni.

  1. Gli assessori.** I componenti della Giunta comunale vengono nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione. Contestualmente e tra gli stessi assessori, il Sindaco nomina un Vicesindaco. I componenti della Giunta comunale restano in carica 5 anni. Oltre alla scadenza del mandato sono causa di cessazione dalla carica : la morte, le dimissioni, la rimozione, la revoca, la decadenza. 9. Il Sindaco. Il Sindaco è un organo monocratico del Comune. Nella persona del Sindaco si realizza una ipotesi di unione reale di uffici , cioè di concentrazione in un solo organo di più funzioni diverse. Egli, infatti, ha una duplice veste:
  • capo dell'amministrazione comunale ;
  • ufficiale di Governo, ossia organo periferico dell'amministrazione statale e rappresentante del Governo in sede locale. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto; dura in carica 5 anni e può essere rinnovato alla carica alle elezioni successive. Chi è stato Sindaco per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile. 10. Il potere di ordinanza del Sindaco. Le ordinanze di competenza sindacale possono essere suddivise in ordinarie e in contingibili ed urgenti. Le prime vengono adottate dal Sindaco per imporre un determinato comportamento in osservanza ed attuazione di disposizioni di legge o regolamenti nonché di deliberazioni degli organi collegiali del Comune. Le seconde vengono adottate per far fronte ad emergenze esclusivamente locali nell'ambito sanitario e dell'igiene pubblica. 11. La cessazione dalla carica di Sindaco. Il Sindaco cessa dalla carica al termine dei 5 anni di mandato , a partire dall'elezione del successore. Altre cause di cessazione dalla carica di Sindaco sono: dimissioni; impedimento permanente; rimozione; decadenza; decesso. Una volta non più in carica il Sindaco, come conseguenza immediata si ha la decadenza della Giunta e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco; sino a tali elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco. 12. Il Vicesindaco: nomina e poteri. L' art. 46 del T.U. ha disposto che il capo dell'amministrazione comunale nomini fra i componenti della Giunta, da lui scelti, un Vicesindaco che lo sostituisca in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso, oppure in caso di assenza o impedimento temporaneo, o infine nel caso di sospensione. In tutte queste ipotesi la supplenza si attiva ope legis, senza che sia necessario alcun atto di investitura.