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Clinica legale Diritto Penitenziario, Appunti di Diritto Penitenziario

Appunti relativi alla Clinica Legale di Diritto Penitenziario del professor Daraio

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 16/11/2023

annarella-ciucciarella
annarella-ciucciarella 🇮🇹

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Clinica legale: Diritto Penitenziario
Poniamo l'attenzione su alcune problematiche del mondo penitenziario italiano, che affliggono il
funzionamento del nostro sistema penitenziario, in particolare sotto il profilo della tutela dei diritti
delle persone ristrette in carcere in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, o in
esecuzione di una sentenza applicativa di misura personale o in custodia cautelare (detenuti in
attesa di giudizio).
Antìgone è un'associazione molto importante che si è costituita alla fine degli anni 80 per
promuovere la tutela dei diritti e delle garanzie individuali nell'ambito del sistema penale in
generale ed in particolare del mondo penitenziario e dell'universo carcerario, costantemente
monitorato da questa associazione; infatti dal 1998 è stata abilitata ad entrare negli istituti di pena
per controllare le condizioni di detenzione. Da quando ha ottenuto l'autorizzazione ha attuato ben
2000 visite negli istituti penitenziari italiani, quindi 1 ogni 3 giorni; l'anno scorso ha effettuato visite
in 96 carceri ed ha redatto un rapporto finale (rapporto finale 2021 sul sito dell'associazione), esso
offre uno spaccato realistico ed impietoso della realtà carceraria italiana nonostante siano stati fatti
notevoli passi in avanti per risolvere problematiche strutturali che da sempre affliggono questo
mondo.
1° Filmato: Antìgone vuole fare chiarezza su alcuni aspetti:
Art 27 Cost. “La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino
alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.”
I nostri costituenti immaginavano che oltre al carcere in Italia si potessero usare altre sanzioni per punire chi
commette dei reati, altre sanzioni non significa assenza di sanzioni in quanto la certezza della pena sarebbe
stata comunque garantita, il carcere è invece oggi invocato come unico rimedio per ogni male della società,
questo nonostante il numero dei reati denunciato dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria sia il più basso
degli ultimi 10 anni. Ci sono tanti luoghi comuni sulle carceri:
In Italia in carcere non ci va nessuno, i delinquenti vengono da noi perché negli altri paesi europei
non troverebbero la pacchia che trovano qui → Non è vero, in Italia il 6% delle persone sottoposte a
procedimento penale finisce in carcere, esattamente la stessa percentuale della Francia, Germania,
Austria 3%, Belgio 4%.
Tanto chi va in carcere ne esce dopo pochi giorni → C'è solo una categoria di detenuti che escono
dopo pochi giorni, sono quelli che vengono messi in carcere in attesa di giudizio, non sono
condannati, il giudice li tiene in carcere per poche settimane per evitare che possano scappare o
falsificare le prove durante le indagini, ma sono presunti innocenti e molti di loro verranno assolti; è
giusto che aspettino a casa l'eventuale condanna.
Non c'è certezza della pena, nessuno la sconta fino alla fine → È falso. Tanti detenuti non vanno mai
in misura alternativa, circa 24 mila detenuti hanno ancora davanti meno di 4 anni di pena,
potrebbero essere fuori ma invece sono ancora lì, non è vero che il magistrato è di manica larga e
concede a tutti la misura alternativa. Alcuni detenuti scontano fuori dal carcere la parte finale della
pena, ma le misure alternative hanno una durata media di poco superiore ai 9 mesi, anche per
costoro dunque gran parte della pena è stata scontata in carcere e la certezza della pena non è mai
messa in discussione. Vivere sotto il controllo rigoroso del magistrato e dei servizi sociali, con un
rigoroso programma da seguire non è libertà, rimane pena, una pena più utile al reinserimento
sociale e al contrasto della recidiva, una pena che aiuta la sicurezza dei cittadini.
I governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno preso provvedimenti svuota carceri che
hanno messo in libertà tantissimi criminali È falso. Dal 2006 anno dell'indulto, il numero delle
persone uscite dal carcere è costantemente diminuito.
Le carceri sono alberghi a 5 stelle, si vive fin troppo bene → Non è vero, sono 20 anni che
Antigone visita metodicamente le carceri italiane; molto spesso hanno trovato luoghi angusti e
condizioni igieniche precarie. Nel 59% delle visite effettuate sono state trovate celle prive di doccia,
nel 39% non è stata trovata l'acqua calda. In alcune carceri il water si trova accanto al letto e al
luogo dove si mangia. Le celle sono sovraffollate con letti a castello a 3 piani e pochissimo spazio
per scendere dalla branda. Tutto questo porta alla disperazione: in carcere si fa tantissimo uso di
psicofarmaci, e spesso molti detenuti si tolgono la vita.
Bisogna costruire nuove carceri se i reati sono in calo e le misure alternative garantiscono
maggiore sicurezza, servono davvero nuove carceri? Ciascun detenuto per ciascun giorno di
detenzione costa a tutti noi 136 euro; le misure alternative sono enormemente più economiche. Per
costruire un nuovo carcere servono moltissimi soldi, un carcere piccolo da 200 posti costa 25 milioni
di euro (125 mila euro per ciascun posto letto).
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Clinica legale: Diritto Penitenziario

Poniamo l'attenzione su alcune problematiche del mondo penitenziario italiano, che affliggono il funzionamento del nostro sistema penitenziario, in particolare sotto il profilo della tutela dei diritti delle persone ristrette in carcere in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, o in esecuzione di una sentenza applicativa di misura personale o in custodia cautelare (detenuti in attesa di giudizio). Antìgone è un'associazione molto importante che si è costituita alla fine degli anni 80 per promuovere la tutela dei diritti e delle garanzie individuali nell'ambito del sistema penale in generale ed in particolare del mondo penitenziario e dell'universo carcerario, costantemente monitorato da questa associazione; infatti dal 1998 è stata abilitata ad entrare negli istituti di pena per controllare le condizioni di detenzione. Da quando ha ottenuto l'autorizzazione ha attuato ben 2000 visite negli istituti penitenziari italiani, quindi 1 ogni 3 giorni; l'anno scorso ha effettuato visite in 96 carceri ed ha redatto un rapporto finale (rapporto finale 2021 sul sito dell'associazione), esso offre uno spaccato realistico ed impietoso della realtà carceraria italiana nonostante siano stati fatti notevoli passi in avanti per risolvere problematiche strutturali che da sempre affliggono questo mondo. 1 ° Filmato: Antìgone vuole fare chiarezza su alcuni aspetti: Art 27 Cost. “La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.” I nostri costituenti immaginavano che oltre al carcere in Italia si potessero usare altre sanzioni per punire chi commette dei reati, altre sanzioni non significa assenza di sanzioni in quanto la certezza della pena sarebbe stata comunque garantita, il carcere è invece oggi invocato come unico rimedio per ogni male della società, questo nonostante il numero dei reati denunciato dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria sia il più basso degli ultimi 10 anni. Ci sono tanti luoghi comuni sulle carceri:

  • In Italia in carcere non ci va nessuno, i delinquenti vengono da noi perché negli altri paesi europei non troverebbero la pacchia che trovano qui → Non è vero, in Italia il 6% delle persone sottoposte a procedimento penale finisce in carcere, esattamente la stessa percentuale della Francia, Germania, Austria 3%, Belgio 4%.
  • Tanto chi va in carcere ne esce dopo pochi giorni → C'è solo una categoria di detenuti che escono dopo pochi giorni, sono quelli che vengono messi in carcere in attesa di giudizio, non sono condannati, il giudice li tiene in carcere per poche settimane per evitare che possano scappare o falsificare le prove durante le indagini, ma sono presunti innocenti e molti di loro verranno assolti; è giusto che aspettino a casa l'eventuale condanna.
  • Non c'è certezza della pena, nessuno la sconta fino alla fine → È falso. Tanti detenuti non vanno mai in misura alternativa, circa 24 mila detenuti hanno ancora davanti meno di 4 anni di pena, potrebbero essere fuori ma invece sono ancora lì, non è vero che il magistrato è di manica larga e concede a tutti la misura alternativa. Alcuni detenuti scontano fuori dal carcere la parte finale della pena, ma le misure alternative hanno una durata media di poco superiore ai 9 mesi, anche per costoro dunque gran parte della pena è stata scontata in carcere e la certezza della pena non è mai messa in discussione. Vivere sotto il controllo rigoroso del magistrato e dei servizi sociali, con un rigoroso programma da seguire non è libertà, rimane pena, una pena più utile al reinserimento sociale e al contrasto della recidiva, una pena che aiuta la sicurezza dei cittadini.
  • I governi che si sono succeduti negli ultimi anni hanno preso provvedimenti svuota carceri che hanno messo in libertà tantissimi criminali → È falso. Dal 2006 anno dell'indulto, il numero delle persone uscite dal carcere è costantemente diminuito.
  • Le carceri sono alberghi a 5 stelle, lì si vive fin troppo bene → Non è vero, sono 20 anni che Antigone visita metodicamente le carceri italiane; molto spesso hanno trovato luoghi angusti e condizioni igieniche precarie. Nel 59% delle visite effettuate sono state trovate celle prive di doccia, nel 39% non è stata trovata l'acqua calda. In alcune carceri il water si trova accanto al letto e al luogo dove si mangia. Le celle sono sovraffollate con letti a castello a 3 piani e pochissimo spazio per scendere dalla branda. Tutto questo porta alla disperazione: in carcere si fa tantissimo uso di psicofarmaci, e spesso molti detenuti si tolgono la vita.

• Bisogna costruire nuove carceri → se i reati sono in calo e le misure alternative garantiscono

maggiore sicurezza, servono davvero nuove carceri? Ciascun detenuto per ciascun giorno di detenzione costa a tutti noi 136 euro; le misure alternative sono enormemente più economiche. Per costruire un nuovo carcere servono moltissimi soldi, un carcere piccolo da 200 posti costa 25 milioni di euro (125 mila euro per ciascun posto letto).

Si parla di FINALISMO RIEDUCATIVO DELLA PENA , si pone l'accento sul fatto che l'Art 27 Cost non individui il carcere come unica risposta al delitto, non c'è un articolo in Costituzione in cui si parli di carcere se non paradossalmente nell' Art 13 Cost “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.” Gli articoli della Costituzione in cui si disciplinano le condizioni per l'esercizio della pretesa punitiva statuale (Art 25 e 27) Art 25 Cost “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.” non fanno riferimento al carcere, e tanto meno all'ergastolo, declinano il termine pena al plurale per intendere la possibilità che esista un ventaglio di sanzioni penali attraverso cui è possibile reagire al delitto. L'unica norma costituzionale che parla di carcere, in particolare carcere preventivo, (e non carcere punitivo derivante da un'acclarata responsabilità penale con sentenza definitiva di condanna), ovvero quella disposta durante il procedimento penale per specifiche esigenze cautelari. Il fatto che il 6% delle persone sottoposte a procedimento penale finisce in carcere è un dato preoccupante, in quanto tenendo presente l'Art 27 Cost, il presunto innocente deve ricevere un trattamento come fosse innocente, invece finisce in carcere salvo poi apprendere, all'esito del procedimento penale che non può essere ritenuto responsabile dei fatti addebitati, nel frattempo però ha fatto l'esperienza carceraria. Essi finiscono in carcere per lo più per scongiurare il pericolo di fuga o l'inquinamento delle prove, non è proprio così perché il 95% delle persone che vivono l'esperienza carceraria da indagati o imputati (non da condannati definitivi) sono in carcere per scongiurare l'esigenza di reiterazione del reato. Quindi sono 3 le esigenze che giustificano la carcerazione preventiva :

  1. inquinamento delle fonti probatorie,
  2. fuga o pericolo di fuga,
  3. pericolo di recidiva. E nel 95% dei casi è sempre l'ultima esigenza che conduce l'imputato a varcare le soglie delle galere, ed è ciò che determina la presenza nelle carceri di un numero considerevole di detenuti in attesa di giudizio (circa il 30% della popolazione carceraria). I livelli elevati di carcerazione preventiva nel nostro paese sono tra le cause del sovraffollamento carcerario. Il SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO e rimedi approntati dal legislatore bacchettato dalla Corte EDU che ci ha condannati a più riprese e ha adottato nei nostri confronti una sentenza pilota che ci ha imposto di adottare alcuni provvedimento strutturali. Il 2015 è un anno importante, dopo quest'anno sale il sovraffollamento carcerario. Nel 2003 la capienza regolamentare delle circa 90 carceri italiane era di 47 mila posti letto, in quest'anno già si era approssimativamente a 60 mila detenuti, quindi con un tasso di sovraffollamento medio molto elevato. Vi è una situazione eterogenea: ci sono regioni con tasso di sovraffollamento molto elevato (lombardia, puglia) e regioni in cui il tasso di sovraffollamento è più contenuto. Ci sono poi istituti penitenziari in cui il tasso di sovraffollamento raggiunge il 180% e quelli in cui il tasso è estremamente contenuto, e istituti in cui non si soffre il sovraffollamento. Nelle nostre galere il 50% dei detenuti appartengono a due regioni italiane: ¼ dei detenuti di tutt'Italia appartiene alla regione campania ed ⅓ alla regione calabria. Esse come densità abitativa rappresentano all'incirca il 15% della popolazione italiana, ma in carcere sono ben più rappresentate, in quanto i detenuti derivanti da queste due regioni sono il 55% dei detenuti totali. Nel 2005 avevamo raggiunto la soglia delle 60 mila unità, e l'effetto principale del sovraffollamento è che non è possibile praticare in carcere un trattamento penitenziario rispettoso della dignità e dei diritti dei detenuti ed ancor meno è possibile praticare un trattamento rieducativo (che riguarda solo i detenuti definitivi, ovvero quelli condannati ad una

essa si fa valere quando è accertata la responsabilità; la si fa valere sempre da parte del PM. La nostra Costituzione pone dei paletti all'esercizio della pretesa punitiva statuale: L' Art 25 Cost. fissa 3 principi:

  • rispetto del principio di legalità formale: nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto compiuto;
  • rispetto del principio di materialità: a punizione è ancorata alla commissione di un fatto, non è possibile punire un soggetto per una mera intenzione delittuosa, per un proposito di commettere un delitto che non si è tradotto in atti idonei a commetterlo;
  • rispetto del principio di offensività: solo un fatto materiale può ledere o porre in pericolo un bene giuridico di rilevanza costituzionale. L 'Art 27 Cost. fissa principi:
  • la responsabilità penale è personale: non si può punire un soggetto che ha cagionato un fatto materiale ma al quale non si possa muovere nessun rimprovero sotto il profilo soggettivo, occorre che il fatto materiale sia espressione della sua personalità, non si può punire un soggetto per un fatto altrui;
  • si può punire qualcuno soltanto se vi è sentenza definitiva di condanna passata in giudicato: se non vi è sentenza definitiva, l'imputato è presunto non colpevole, e va trattato come se fosse innocente, non può quindi essere destinatario di un provvedimento punitivo;
  • carattere non punitivo delle misure cautelari personali: esse non potranno mai consistere in un'anticipazione della pena, perchè l'anticipazione della pena sarebbe un trattamento punitivo;
  • modalità e finalità dell'esercizio del potere punitivo: per le modalità dice che una volta accertata la responsabilità con sentenza definitiva, si può esercitare il potere punitivo, che si attua attraverso pene, in nessuna norma si parla di carcere. Le pene devono consistere in un trattamento conforme ad umanità (non contrario al senso di umanità) ciò significa chela nostra Costituzione è consapevole che la pena è afflizione, nasce dalla privazione di beni personali, il castigo non può mai constatare in un trattamento contrario al senso di umanità. La titolarità dei diritti permane ma il suo esercizio va garantito solo se compatibile allo status di detenzione, i diritti di per sé sono bilanciabili (diritto alla libertà, diritto alla vita), l'unico diritto non bilanciabile è la dignità umana. Il trattamento contrario al senso di umanità è quello che lede la dignità della persona (art 27 comma 3 consacra due principi connessi: il principio di umanizzazione della pena, ed il principio del finalismo rieducativo della pena). Il nostro legislatore ha detto che la potestà punitiva non deve mai trasmodare in un trattamento contrario al senso di umanità, si deve praticare il castigo per effetto dell'applicazione di una pena ma questa sofferenza non deve essere fine a se stessa, essa non deve avere solo valenza retributiva del male commesso, ma deve essere finalizzata al recupero sociale del soggetto che la sta patendo, essa deve essere fonte di revisione critica di ciò che è accaduto e sulle conseguenze che il proprio atto delittuoso ha causato, per un impegno fattivo alla riparazione, dopo di che si pongono le premesse per riadattare il soggetto alla vita sociale. Il principio del finalismo rieducativo della pena che ha ricevuto attuazione nell'ordinamento penitenziario italiano solo a partire dal '75, implica secondo la corte costituzionale il riconoscimento al detenuto di un diritto al periodico riesame della sua posizione in executivis per accertare che la parte di pena già espiata abbia già conseguito il suo effetto riabilitativo in modo che il soggetto debba essere liberato anche anzi tempo rispetto alla data stabilita nella sentenza definitiva di condanna; continuare a mantenere in detenzione un soggetto già riabilitato significa eseguire una pena in eccesso rispetto a quello che dovrebbe essere. A parte questo diritto non c'è ombra di dubbio che il principio dell'umanizzazione della pena comporti il mantenimento in capo al detenuto dei diritti fondamentali costituenti patrimonio di ogni essere umani. La Sentenza Torreggiani del 2013 ha imposto delle scelte al legislatore italiano che ha provato ad attuare, scelte in conseguenza delle tali effettivamente vi è stato un abbattimento dei tassi di affollamento dei penitenziari italiani fino al 2015 (mai però sotto le 50 mila unità), dal 2016 in poi il tasso di sovraffollamento ha cominciato a risalire fino al 2018, poi con il Covid si è posto il problema di ridurre il sovraffollamento attraverso l'istituto dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi, si è fatto uso anche della detenzione domiciliare surrogatoria e si è abbassato il tasso di sovraffollamento che però l'anno scorso è tornato a crescere.

2° Filmato: Anno 2012 San Vittore letti a castello a 3 piani, vetri delle finestre smontati in estate per far circolare l'aria, turni per le docce in quanto esse non sempre sono all'interno delle celle (2 a settimana). 3° Filmato: Poggioreale detenuti 2556 per 1300 posti letto. 18 persone in ogni cella, casi di epatite C. In fase di irrogazione con sentenza di condanna le pene detentive, diverse dall'ergastolo:

1. nei reati di competenza del giudice di pace, sono commutate ➔ in pena pecuniaria,

permanenza domiciliare, lavoro sostitutivo. In nessun caso il giudice di pace può condannare al carcere;

2. nei reati di competenza del giudice penale, possono essere commutate ➔ in libertà

controllata, pena pecuniaria, semi-detenzione (sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi). Se il giudice deve applicare una pena contenuta fino a 2 anni in luogo della pena detentiva può applicare la semi-detenzione, se invece deve applicare una pena detentiva nel limite di 1 anno può sostituirla con la libertà controllata, nel limite di 6 mesi con la pena pecuniaria della specie corrispondente; questa è una scelta che fa il giudice sulla base di una previsione di legge. La Corte EDU ci chiedeva di potenziare la possibilità di applicare sanzioni alternative alla pena detentiva già nel testo della legge, in modo da concedere al giudice un'alternativa nel momento in cui si irroga la sanzione e non solo quando la si esegue. La Riforma Cartabia prevede una ridefinizione delle sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi, facendo scomparire la semi-detenzione, la libertà controllata; facendo entrare in campo nuove sanzioni sostitutive: la detenzione domiciliare e la semi-libertà (che prevede il carcere solo di notte). La Corte EDU ci chiedeva questo, ovvero di rinunciare alla pena carceraria laddove possibile, e con la Sentenza Torreggiani essa ci chiedeva di intervenire sulla tutela dei diritti del detenuto, che è riconosciuto soltanto su carta ma non in effettivo, in quanto il detenuto non ha possibilità di fare un effettivo ricorso per porre fine al trattamento inumano e possa ottenere una sorta di risarcimento per la violazione che c'è stata. La Corte EDU pone in primo piano due problemi: quello del sovraffollamento carcerario in chiave di riduzione del numero di detenuti ma anche come tutela effettiva dei diritti del detenuto e quello (?). nella legge penitenziaria fino all'intervento del 2013 della Corte EDU, la tutela delle situazioni giuridiche dei diritti dei detenuti era affidata all'istituto del Reclamo Generico per distinguerlo dal RECLAMO GIURISDIZIONALE introdotto successivamente alla Sentenza Torreggiani. L' Art 35 L.354/1975 prevede che i detenuti e gli internati (quelli sottoposti a misure di sicurezza detentiva della colonia agricola o casa di lavoro) possono rivolgere istanze o reclami, orali o scritti, ad una serie di soggetti: in primis allo stesso direttore dell'istituto, o al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria o al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), o al ministro della giustizia, oppure alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto, ai garanti (che possono entrare in carcere a fare sopralluoghi quando vogliono), al presidente della giunta regionale, al magistrato di sorveglianza, al capo dello stato. Il detenuto così facendo può mettere al corrente di una o più doglianze. In questo elenco vi è anche il magistrato di sorveglianza e ci fa pensare che esiste una tutela giurisdizionale, in quanto egli potrebbe riconoscere che il provvedimento è illegittimo e farlo cessare. In realtà c'è un altro articolo ovvero l' Art 69 L.354/ che disciplina i poteri del magistrato di sorveglianza, che tra le tante facoltà attribuite a questo giudice annovera anche la possibilità di impartire disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. Il magistrato di sorveglianza quando è stato investito da un reclamo generico ha impartito disposizioni all'amministrazione penitenziaria la quale ha fatto orecchie da mercante, non ritenendo di dovervi ottemperare, eppure nel 2009 c'era stata un'importante pronuncia della corte costituzionale ovvero la Sent.266/2009 in cui si dice espressamente che le disposizioni impartite dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell' Art 69 comma 5 debbono ritenersi vincolanti per l'amministrazione penitenziaria. Nonostante questa pronuncia l'amministrazione penitenziaria ha continuato a disattendere le disposizioni del magistrato di sorveglianza forte che la pronuncia della Corte costituzionale fosse di rigetto e non di incostituzionalità, non si è quindi mai sentita vincolata. La rivalutazione del ruolo della magistratura

quale si potrà interloquire in contraddittorio. Una volta disposta l'ottemperanza il magistrato di sorveglianza avrà un'arma per costringere l'amministrazione penitenziaria ad eseguire il suo decisum, 1)potrà ordinare l'ottemperanza indicando modalità e tempi di adempimento, se l'amministrazione penitenziaria ha adottato atti in violazione del provvedimento del magistrato (continuando a violare i diritti del soggetto) 2)potrà dichiarare nulli gli atti dell'amministrazione penitenziaria (magistrato di sorveglianza che annulla gli atti amministrativi), e addirittura 3)potrà, se l'amministrazione penitenziaria persiste, nominare un commissario ad acta che esegua il decisum. La Corte EDU ci dice che per le violazioni in atto è possibile proporre il reclamo, ma le violazioni consumate che hanno determinato un pregiudizio vanno compensate. Se c'è una situazione di sovraffollamento che determina una violazione dell'art 3 CEDU, ovvero una situazione inumana e degradante, il soggetto che ha subito quella condizione deve poter ottenere una sorta di ristoro in termini risarcitori, per risarcirlo del pregiudizio patito, ma solo in relazione alle violazioni dell'Art 3. Questo RIMEDIO RISARCITORIO è previsto dall' Art 35-ter : prevede due diverse forme di tutela risarcitoria dei pregiudizi ricavanti dalla condizione di detenzione lesiva dell'Art 3 CEDU:

  1. (Rimedio non pecuniario) Riduzione della pena ancora da espiare: questo rimedio prevede uno sconto di 1 giorno di pena per ogni 10 giorni di detenzione vissuti in condizioni non conformi all'Art 3 CEDU, a condizione che il soggetto abbia ancora da espiare della pena e che abbia espiato in condizioni inumane e degradanti un periodo non inferiore di 15 giorni.

2. (Rimedio pecuniario) Liquidazione di una somma di denaro: per ogni giorno di detenzione

in condizioni inumane e degradanti lo stato riconosce 8€. Questo vale nei casi in cui la detenzione sia inferiore a 15 giorni o quando non rimane un residuo di pena dalla quale sottrarre giorni. Questo rimedio può essere azionato anche quando c'è un residuo di pena da scontare e la detenzione è durata più di 15 giorni, ma il residuo di pena non consente di detrarre l'intera misura percentuale (devo scontare due mesi ma sono stato un anno e mezzo in condizioni inumane, non possono scontarmi tre mesi). Chi ha finito di scontare la pena in carcere, non potrà esperire il primo rimedio ovviamente, ma nell'esperire il secondo rimedio (8€ per ogni giorno vissuto in maniera inumana) non dovrà rivolgersi al magistrato di sorveglianza, che ormai non ha più competenza dell'ex detenuto, bensì entro 6 mesi dalla cessazione dello stato detentivo dovrà rivolgersi al Tribunale Civile (tribunale distrettuale , quello del capoluogo di distretto di corte d'appello nel cui territorio il soggetto risiede); il quale provvederà ad applicare l'Art 35- ter e risarcirà il danno attribuendo il ristoro economico di 8€ per ogni giorno di detenzione illegale. Questi sono i rimedi previsti dal legislatore italiano che avrebbero dovuto salvaguardare i diritti dei detenuti e porre un margine alla condizione di sovraffollamento, favorendo una remora a mantenere in carcere i detenuti in condizioni disumane. I risultati quali sono stati? Nel 2014-2015, subito dopo l'introduzione di questi rimedi, effettivamente la popolazione penitenziaria si è ridotta, nel 2016 ha cominciato a risalire, nel 2018 vi è di nuovo la situazione di grave sovraffollamento. 4° Filmato: Anno 2018, 58.300 detenuti. Oggi invece a fronte di una capienza di 50.800 posti abbiamo 54.995 detenuti.