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Appunti relativi alla Clinica Legale di Diritto Penitenziario del professor Daraio
Tipologia: Appunti
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Poniamo l'attenzione su alcune problematiche del mondo penitenziario italiano, che affliggono il funzionamento del nostro sistema penitenziario, in particolare sotto il profilo della tutela dei diritti delle persone ristrette in carcere in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, o in esecuzione di una sentenza applicativa di misura personale o in custodia cautelare (detenuti in attesa di giudizio). Antìgone è un'associazione molto importante che si è costituita alla fine degli anni 80 per promuovere la tutela dei diritti e delle garanzie individuali nell'ambito del sistema penale in generale ed in particolare del mondo penitenziario e dell'universo carcerario, costantemente monitorato da questa associazione; infatti dal 1998 è stata abilitata ad entrare negli istituti di pena per controllare le condizioni di detenzione. Da quando ha ottenuto l'autorizzazione ha attuato ben 2000 visite negli istituti penitenziari italiani, quindi 1 ogni 3 giorni; l'anno scorso ha effettuato visite in 96 carceri ed ha redatto un rapporto finale (rapporto finale 2021 sul sito dell'associazione), esso offre uno spaccato realistico ed impietoso della realtà carceraria italiana nonostante siano stati fatti notevoli passi in avanti per risolvere problematiche strutturali che da sempre affliggono questo mondo. 1 ° Filmato: Antìgone vuole fare chiarezza su alcuni aspetti: Art 27 Cost. “La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.” I nostri costituenti immaginavano che oltre al carcere in Italia si potessero usare altre sanzioni per punire chi commette dei reati, altre sanzioni non significa assenza di sanzioni in quanto la certezza della pena sarebbe stata comunque garantita, il carcere è invece oggi invocato come unico rimedio per ogni male della società, questo nonostante il numero dei reati denunciato dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria sia il più basso degli ultimi 10 anni. Ci sono tanti luoghi comuni sulle carceri:
maggiore sicurezza, servono davvero nuove carceri? Ciascun detenuto per ciascun giorno di detenzione costa a tutti noi 136 euro; le misure alternative sono enormemente più economiche. Per costruire un nuovo carcere servono moltissimi soldi, un carcere piccolo da 200 posti costa 25 milioni di euro (125 mila euro per ciascun posto letto).
Si parla di FINALISMO RIEDUCATIVO DELLA PENA , si pone l'accento sul fatto che l'Art 27 Cost non individui il carcere come unica risposta al delitto, non c'è un articolo in Costituzione in cui si parli di carcere se non paradossalmente nell' Art 13 Cost “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.” Gli articoli della Costituzione in cui si disciplinano le condizioni per l'esercizio della pretesa punitiva statuale (Art 25 e 27) Art 25 Cost “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.” non fanno riferimento al carcere, e tanto meno all'ergastolo, declinano il termine pena al plurale per intendere la possibilità che esista un ventaglio di sanzioni penali attraverso cui è possibile reagire al delitto. L'unica norma costituzionale che parla di carcere, in particolare carcere preventivo, (e non carcere punitivo derivante da un'acclarata responsabilità penale con sentenza definitiva di condanna), ovvero quella disposta durante il procedimento penale per specifiche esigenze cautelari. Il fatto che il 6% delle persone sottoposte a procedimento penale finisce in carcere è un dato preoccupante, in quanto tenendo presente l'Art 27 Cost, il presunto innocente deve ricevere un trattamento come fosse innocente, invece finisce in carcere salvo poi apprendere, all'esito del procedimento penale che non può essere ritenuto responsabile dei fatti addebitati, nel frattempo però ha fatto l'esperienza carceraria. Essi finiscono in carcere per lo più per scongiurare il pericolo di fuga o l'inquinamento delle prove, non è proprio così perché il 95% delle persone che vivono l'esperienza carceraria da indagati o imputati (non da condannati definitivi) sono in carcere per scongiurare l'esigenza di reiterazione del reato. Quindi sono 3 le esigenze che giustificano la carcerazione preventiva :
essa si fa valere quando è accertata la responsabilità; la si fa valere sempre da parte del PM. La nostra Costituzione pone dei paletti all'esercizio della pretesa punitiva statuale: L' Art 25 Cost. fissa 3 principi:
2° Filmato: Anno 2012 San Vittore letti a castello a 3 piani, vetri delle finestre smontati in estate per far circolare l'aria, turni per le docce in quanto esse non sempre sono all'interno delle celle (2 a settimana). 3° Filmato: Poggioreale detenuti 2556 per 1300 posti letto. 18 persone in ogni cella, casi di epatite C. In fase di irrogazione con sentenza di condanna le pene detentive, diverse dall'ergastolo:
permanenza domiciliare, lavoro sostitutivo. In nessun caso il giudice di pace può condannare al carcere;
controllata, pena pecuniaria, semi-detenzione (sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi). Se il giudice deve applicare una pena contenuta fino a 2 anni in luogo della pena detentiva può applicare la semi-detenzione, se invece deve applicare una pena detentiva nel limite di 1 anno può sostituirla con la libertà controllata, nel limite di 6 mesi con la pena pecuniaria della specie corrispondente; questa è una scelta che fa il giudice sulla base di una previsione di legge. La Corte EDU ci chiedeva di potenziare la possibilità di applicare sanzioni alternative alla pena detentiva già nel testo della legge, in modo da concedere al giudice un'alternativa nel momento in cui si irroga la sanzione e non solo quando la si esegue. La Riforma Cartabia prevede una ridefinizione delle sanzioni sostitutive alle pene detentive brevi, facendo scomparire la semi-detenzione, la libertà controllata; facendo entrare in campo nuove sanzioni sostitutive: la detenzione domiciliare e la semi-libertà (che prevede il carcere solo di notte). La Corte EDU ci chiedeva questo, ovvero di rinunciare alla pena carceraria laddove possibile, e con la Sentenza Torreggiani essa ci chiedeva di intervenire sulla tutela dei diritti del detenuto, che è riconosciuto soltanto su carta ma non in effettivo, in quanto il detenuto non ha possibilità di fare un effettivo ricorso per porre fine al trattamento inumano e possa ottenere una sorta di risarcimento per la violazione che c'è stata. La Corte EDU pone in primo piano due problemi: quello del sovraffollamento carcerario in chiave di riduzione del numero di detenuti ma anche come tutela effettiva dei diritti del detenuto e quello (?). nella legge penitenziaria fino all'intervento del 2013 della Corte EDU, la tutela delle situazioni giuridiche dei diritti dei detenuti era affidata all'istituto del Reclamo Generico per distinguerlo dal RECLAMO GIURISDIZIONALE introdotto successivamente alla Sentenza Torreggiani. L' Art 35 L.354/1975 prevede che i detenuti e gli internati (quelli sottoposti a misure di sicurezza detentiva della colonia agricola o casa di lavoro) possono rivolgere istanze o reclami, orali o scritti, ad una serie di soggetti: in primis allo stesso direttore dell'istituto, o al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria o al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), o al ministro della giustizia, oppure alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto, ai garanti (che possono entrare in carcere a fare sopralluoghi quando vogliono), al presidente della giunta regionale, al magistrato di sorveglianza, al capo dello stato. Il detenuto così facendo può mettere al corrente di una o più doglianze. In questo elenco vi è anche il magistrato di sorveglianza e ci fa pensare che esiste una tutela giurisdizionale, in quanto egli potrebbe riconoscere che il provvedimento è illegittimo e farlo cessare. In realtà c'è un altro articolo ovvero l' Art 69 L.354/ che disciplina i poteri del magistrato di sorveglianza, che tra le tante facoltà attribuite a questo giudice annovera anche la possibilità di impartire disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. Il magistrato di sorveglianza quando è stato investito da un reclamo generico ha impartito disposizioni all'amministrazione penitenziaria la quale ha fatto orecchie da mercante, non ritenendo di dovervi ottemperare, eppure nel 2009 c'era stata un'importante pronuncia della corte costituzionale ovvero la Sent.266/2009 in cui si dice espressamente che le disposizioni impartite dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell' Art 69 comma 5 debbono ritenersi vincolanti per l'amministrazione penitenziaria. Nonostante questa pronuncia l'amministrazione penitenziaria ha continuato a disattendere le disposizioni del magistrato di sorveglianza forte che la pronuncia della Corte costituzionale fosse di rigetto e non di incostituzionalità, non si è quindi mai sentita vincolata. La rivalutazione del ruolo della magistratura
quale si potrà interloquire in contraddittorio. Una volta disposta l'ottemperanza il magistrato di sorveglianza avrà un'arma per costringere l'amministrazione penitenziaria ad eseguire il suo decisum, 1)potrà ordinare l'ottemperanza indicando modalità e tempi di adempimento, se l'amministrazione penitenziaria ha adottato atti in violazione del provvedimento del magistrato (continuando a violare i diritti del soggetto) 2)potrà dichiarare nulli gli atti dell'amministrazione penitenziaria (magistrato di sorveglianza che annulla gli atti amministrativi), e addirittura 3)potrà, se l'amministrazione penitenziaria persiste, nominare un commissario ad acta che esegua il decisum. La Corte EDU ci dice che per le violazioni in atto è possibile proporre il reclamo, ma le violazioni consumate che hanno determinato un pregiudizio vanno compensate. Se c'è una situazione di sovraffollamento che determina una violazione dell'art 3 CEDU, ovvero una situazione inumana e degradante, il soggetto che ha subito quella condizione deve poter ottenere una sorta di ristoro in termini risarcitori, per risarcirlo del pregiudizio patito, ma solo in relazione alle violazioni dell'Art 3. Questo RIMEDIO RISARCITORIO è previsto dall' Art 35-ter : prevede due diverse forme di tutela risarcitoria dei pregiudizi ricavanti dalla condizione di detenzione lesiva dell'Art 3 CEDU:
in condizioni inumane e degradanti lo stato riconosce 8€. Questo vale nei casi in cui la detenzione sia inferiore a 15 giorni o quando non rimane un residuo di pena dalla quale sottrarre giorni. Questo rimedio può essere azionato anche quando c'è un residuo di pena da scontare e la detenzione è durata più di 15 giorni, ma il residuo di pena non consente di detrarre l'intera misura percentuale (devo scontare due mesi ma sono stato un anno e mezzo in condizioni inumane, non possono scontarmi tre mesi). Chi ha finito di scontare la pena in carcere, non potrà esperire il primo rimedio ovviamente, ma nell'esperire il secondo rimedio (8€ per ogni giorno vissuto in maniera inumana) non dovrà rivolgersi al magistrato di sorveglianza, che ormai non ha più competenza dell'ex detenuto, bensì entro 6 mesi dalla cessazione dello stato detentivo dovrà rivolgersi al Tribunale Civile (tribunale distrettuale , quello del capoluogo di distretto di corte d'appello nel cui territorio il soggetto risiede); il quale provvederà ad applicare l'Art 35- ter e risarcirà il danno attribuendo il ristoro economico di 8€ per ogni giorno di detenzione illegale. Questi sono i rimedi previsti dal legislatore italiano che avrebbero dovuto salvaguardare i diritti dei detenuti e porre un margine alla condizione di sovraffollamento, favorendo una remora a mantenere in carcere i detenuti in condizioni disumane. I risultati quali sono stati? Nel 2014-2015, subito dopo l'introduzione di questi rimedi, effettivamente la popolazione penitenziaria si è ridotta, nel 2016 ha cominciato a risalire, nel 2018 vi è di nuovo la situazione di grave sovraffollamento. 4° Filmato: Anno 2018, 58.300 detenuti. Oggi invece a fronte di una capienza di 50.800 posti abbiamo 54.995 detenuti.