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Il Processo Tributario: Guida Completa alla Giustizia Tributaria, Sintesi del corso di Diritto Tributario

Sintesi delle commissioni tributarie. Sintesi del ricorso tributario Sintesi del reclamo

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 28/03/2020

Anto0698
Anto0698 🇮🇹

4 documenti

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TRIBUTARIO!
1. LE COMMISSIONI TRIBUTARIE
Le Commissioni Tributarie (Provinciali e Regionali) si occupano
dei ricorsi di tutti i contribuenti che ritengono infondate le
richieste dell'amministrazione finanziaria e di altri enti
impositori.
Il loro campo d'azione si determina secondo l'oggetto del
ricorso e del luogo in cui operano (ambito territoriale).
Per quanto riguarda l'oggetto, appartengono alla giurisdizione
delle Commissioni Tributarie:
tutti i tributi;
il catasto e l'estimo;
le sovrimposte, le addizionali, le sanzioni
amministrative irrogate da Uffici finanziari, gli interessi e
ogni altro accessorio
Le Commissioni Provinciali sono competenti, in primo grado,
per le controversie tributarie proposte nei confronti delle
Agenzie fiscali (entrate, dogane, demanio), degli Enti locali
territoriali, degli Agenti della riscossione e di tutti gli altri enti
impositori che hanno sede nella loro circoscrizione.(sede in
ogni capo luogo di provincia
Le Commissioni Regionali sono invece competenti, in secondo
grado, per le impugnazioni contro le decisioni della
commissione tributaria provinciale che hanno sede nella loro
circoscrizione.(sede capo luogo regionale)
La competenza delle commissioni è molto ampia, si tratta di
una giurisdizione speciale piena perchè estesa ai tributi di ogni
genere e specie, inclusi quelli regionale, provinciali e il
contributo per il servizio sanitario nazionale.
Ricordiamo che con le modifiche approvate dal dlgs 156/2015
non rientrano più nella giurisdizione tributaria le controversie
relative:-alla demenza del canone per l’occupazione di spazi e
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TRIBUTARIO

1. LE COMMISSIONI TRIBUTARIE

Le Commissioni Tributarie (Provinciali e Regionali) si occupano dei ricorsi di tutti i contribuenti che ritengono infondate le richieste dell'amministrazione finanziaria e di altri enti impositori. Il loro campo d'azione si determina secondo l'oggetto del ricorso e del luogo in cui operano (ambito territoriale). Per quanto riguarda l'oggetto, appartengono alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie:

  • tutti i tributi;
  • il catasto e l'estimo;
  • le sovrimposte, le addizionali, le sanzioni amministrative irrogate da Uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio Le Commissioni Provinciali sono competenti, in primo grado, per le controversie tributarie proposte nei confronti delle Agenzie fiscali (entrate, dogane, demanio), degli Enti locali territoriali, degli Agenti della riscossione e di tutti gli altri enti impositori che hanno sede nella loro circoscrizione.(sede in ogni capo luogo di provincia Le Commissioni Regionali sono invece competenti, in secondo grado, per le impugnazioni contro le decisioni della commissione tributaria provinciale che hanno sede nella loro circoscrizione.(sede capo luogo regionale) La competenza delle commissioni è molto ampia, si tratta di una giurisdizione speciale piena perchè estesa ai tributi di ogni genere e specie, inclusi quelli regionale, provinciali e il contributo per il servizio sanitario nazionale. Ricordiamo che con le modifiche approvate dal dlgs 156/ non rientrano più nella giurisdizione tributaria le controversie relative:-alla demenza del canone per l’occupazione di spazi e

aree pubblicitarie- e al canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani. Composizione della Commissione Ogni Commissione Tributaria si suddivide in più sezioni composte a loro volta da un presidente, un vice presidente e da non meno di 4 giudici. All'interno della sezione il collegio decide con 3 giudici, salvo il caso del giudice monocratico nel giudizio di ottemperanza per le controversie di valore non superiore a ventimila euro e comunque per le spese di giudizio. Per quanto riguarda I requisiti professionali che stabilisce che: -I presidenti delle commissioni tributarie e i presidenti di sezione essere scelti fra i magistrati: -i vice presidenti possono essere scelti anche tra i giudici tributari con 5 anni di servizio(provinciale) o 10 anni di servizio(regionale) purché in possesso di laurea in economia e commercio o giurisprudenza -i componenti delle commissioni provinciali possono essere scelti fra persone provviste di specifiche qualificazioni professionali che da almeno 2 anni hanno avuto specifiche esperienza nel settore: -i componenti delle commissioni regionali possono essere scelti oltre che per le categorie indicate per le commissioni provinciali ma con maggiore qualifica anche tra gli ex ispettori secit i notai e gli iscritti agli albi professionali degli avvocati, procuratori, dottori commercialisti con almeno 10 anni di professione o coloro che sono stati iscritti in tali albi e hanno esercitato attività come amministratori, sindaci o revisori dei conti. Tra le cause di incompatibilità si ricorda quella relativa ai soggetti iscritti in appositi albi professionali ma che comunque esercitano anche in forma non individuale attività di consulenza tributaria, assistenza o rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l’amministrazione finanziaria. Giudice singolo

-Assicura l’aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l’organizzazione di corsi di formazione permanente -Esprime parere sul decreto relativo ai compensi mensili spettante componenti delle commissioni tributarie -Disporre in caso di necessità l’applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata rientrante nello stesso ambito regionale per la durata massima di un anno -Deliberare su ogni altra materia adesso attribuita dalla legge. Tra le altre Attribuzioni spettanti al consiglio si ricorda la potestà di deliberare su ogni provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie. Per assicurare le più ampie garanzie di corretto funzionamento della giustizia tributaria al presidente del consiglio di giustizia tributaria è stata affidata all’alta sorveglianza sulle attività delle commissioni tributarie. Svolgimento del processo tributario Le parti in giudizio del processo tributario sono: -Il ricorrente, cioè il contribuente che si rivolge alla pubblica amministrazione per ottenere la rimozione di atti ritenuti illegittimi: -Direzione provinciale dell’agenzia delle entrate e dell’agenzia delle dogane, l’ente locale o la gente della riscossione che investe resistente emanato l’atto impugnato o non ha emanato l’atto richiesto. Le parti in giudizio diverso dell’amministrazione finanziaria e dall’ente locale devono essere assistiti da un difensore abilitato. La parte infatti può stare in giudizio senza l’assistenza del difensore solo nel caso di controversie di modico valore e in materia di cartelle di pagamento emessi dei centri di servizio o qualora la parte possiede requisiti previsti per i difensori abilitati. Per evitare costi troppo elevati per i meno abbienti e assicurata il patrocinio a spese dello Stato. Le comunicazioni Le comunicazioni sono fatte mediante avviso la segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti o spedito a mezzo

raccomandata con ritenuta di ritorno. Le notificazioni sono i effettuate mediante ufficiale giudiziario o mediante posta. In quest’ultimo caso qualunque comunicazione o notificazione si considera effettuata dalla data di spedizione, i termini che hanno iniziare dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è stato ricevuto. Le comunicazioni tra le parti I depositi in segreteria possono avvenire con le modalità telematiche. Il ricorso Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla commissione tributaria provinciale. Il ricorso da proporsi entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato alla Controparte deve contenere l’indicazione: -Della commissione adita -Del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza nonché del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata -Del soggetto nei cui confronti è proposto ricorso -Dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda -Dei motivi Ricorso è un ammissibile se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni sopra elencate ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto dal difensore del ricorrente. Ricorso può essere proposto contro: l’avviso di accertamento e di liquidazione del tributo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, La cartella di pagamento, l’avviso di mora, l’iscrizione di ipoteca sugli immobili, il fermo di beni mobili registrati, gli atti relativi alle operazioni catastali, il rifiuto di restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi o altri accessori non dovuti, il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari, ogni altro atto per il quale la legge prevede l’impugnabilità davanti alla commissione tributaria. Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso la parte ricorrente deve costituirsi in

decreto legislativo 30 luglio 1999, n° 300. Si applica inoltre, in quanto compatibili, anche agli atti emessi dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n° 446/97. L’istituto non si applica alle controversie di valore indeterminabile (ad eccezione di quelle in materia catastale, di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo) e alle controversie di cui all’art. 47 bis , relative al recupero degli aiuti di Stato. L’istanza di reclamo/mediazione, se non diversamente specificato nell’atto impugnato, va inoltrato alla Direzione dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e, più in generale all’ente che ha emanato l’atto o ha omesso quello richiesto. La proposizione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto da impugnare, o novanta giorni dal rifiuto tacito dell’atto richiesto. La descritta procedura amministrativa, volta alla composizione della lite, costituisce condizione di procedibilità del ricorso, che diviene esperibile decorsi novanta giorni fissati per la conclusione della stessa. Da tale termine riprendono a decorrere i trenta giorni per la costituzione in giudizio davanti alla Commissione Tributaria e, in quella sede, all'atto del deposito del fascicolo di parte, andrà allegato il pagamento del contributo unificato. E’ espressamente prevista l’applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali (dal 1 al 31 agosto). In seguito all’ esame istruttorio dell’istanza di reclamo/ mediazione, l’ente interessato può:

  • ritenere la proposta di mediazione completa nell’ammontare della pretesa e, per l’effetto accogliere l’istanza del ricorrente, invitando quest’ultimo a sottoscrivere l’accordo di mediazione senza formalità;
  • ritenere non accoglibile il reclamo, ed in tal caso la procedura può concludersi con un provvedimento motivato espresso di rigetto ovvero con un silenzio-rifiuto, che si perfeziona decorsi novanta giorni dalla presentazione del

presentazione del reclamo, a fronte del quale il contribuente può:

  • fare acquiescenza all’atto;
  • costituirsi in giudizio decorsi novanta giorni dalla data di notifica della rigettata istanza di reclamo/ mediazione. Sì il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione non viene accolta l’ufficio deve formulare una propria proposta tenendo conto della sostenibilità della pretesa e del principio di economicità dell’azione amministrativa. La mediazione si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti con il versamento dell’intero importo ovvero della prima rata. Quando invece la mediazione ha però ad oggetto rimborsi di imposta, la stessa si perfeziona nel momento della sottoscrizione dell’accordo. Quest’ultimo, deve contenere l’indicazione delle somme dovute con i termini e le modalità di pagamento, e costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute dal contribuente. Ciò significa che il contribuente, in caso di inadempimento della controparte, può agire dinanzi al giudice ordinario Per ottenere un decreto ingiuntivo. Le sanzioni sono dovuta nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge. Infine la riscossione il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine utile per concludere la mediazione.