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uno dei file di comunicazione crimine e devianza fornito dal professore
Tipologia: Dispense
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1.Le ambivalenti configurazioni della giustizia privata. In questo libro dobbiamo procedere a individuare quei comportamenti tipici, individuali o di gruppo, che sono attinenti alla giustizia privata e che possono essere considerati un indice attendibile del livello di sostegno pubblico che essa riceve. Queste tipologie di comportamenti costituiscono, inoltre, il referente per l'analisi delle rappresentazioni culturali che condurremo, con la stessa finalità, nel corso del volume. All'idea della «giustizia nelle proprie mani» possono essere associate scelte e azioni anche molto diverse tra loro. Si pensi alle ritorsioni interpersonali e alle vendette: in questi casi, la giustizia privata è un'azione individuale affine alla «giustizia sommaria» e alla «giustizia vendicativa», tutte pratiche che sono «alternative al rito celebrato nei tribunali nel regime di indipendenza e imparzialità dei giudici». Si pensi al ricorso all'auto di-fesa personale, agli omicidi per legittima difesa, all'acquisto e all'utilizzo di strumenti di difesa. Sono, poi, particolarmente significative quelle acquisizioni, da parte di privati, delle funzioni storicamente attribuite a corpi organizzati dello stato con specifiche funzioni coercitive, ad esempio il pattugliamento dei territori, il mantenimento dell'ordine pubblico, il controllo di gruppi devianti e "classi pericolose": si tratta di azioni collettive con finalità di controllo sociale associabili all'ambiguo concetto di vigilantismo, azioni che non necessariamente sono extralegali o punitive e che tuttavia esprimono una forte sfiducia nei confronti dello stato e una legittimazione della «violenza conservativa» da parte di gruppi dominanti, a volte come eredità del dominio coloniale, a volte come reazione all'immigrazione. Queste tipologie di comportamenti sono accomunate dall'appartenere a una sfera non statale e non legale ma non per questo non pubblica e non giuridica. Il concetto di giustizia privata può essere ancorato sia a una completa estraneità allo Stato, ma non necessariamente anche al diritto.
2. Excursus storico sulla giustizia privata in Italia dall'Unità a oggi. Il punto di avvio della ricostruzione al 1828, anno in cui viene istituito, a Bologna, il Corpo delle pattuglie cittadine. Si tratta del più antico e unico esempio di gruppo di cittadini privati formalmente riconosciuto dalle autorità pubbliche con lo scopo del mantenimento dell'ordine pubblico. Per Nobili, tale associazione è, in Italia, quella più assimilabile ai gruppi di vigilanti armati. In origine, il corpo era costituito prevalentemente da appartenenti alla nobiltà e ai ceti delle libere professioni: non si trattava, dunque, di una guardia civica, ma, di un insieme di cittadini bolognesi che si proponevano di proteggere le loro proprietà. Successivamente, le Pattuglie hanno allargato la base sociale dei loro membri, raggiungendo in alcuni momenti storici anche più di un migliaio di appartenenti. Nel corso della loro lunga esistenza, le Pattuglie sono state chiamate a collaborare con le forze di polizia nel controllo del territorio, nel contrasto alla microcriminalità e anche nel mantenimento dell'ordine pubblico. Il che si è tradotto, più volte, in repressione della protesta sociale e della contestazione politica. Negli anni Settanta, in diverse occasioni sono intervenuti contro le manifestazioni studentesche; È anche interessante notare che l'esperimento di Bologna è rimasto un unicum per 'istituzionalizzazione e il riconoscimento formale che ha ricevuto, da parte degli organi politici e di pubblica sicurezza della città. In alcune occasioni, esso è stato considerato un modello da esportare in altre città; in altre, soprattutto nel turbolento periodo degli anni Settanta del secolo scorso, tentativi di costituire formalmente pattuglie di cittadini sono stati avanzati sia a Milano che a Roma. Riprendiamo ora il percorso storico intrapreso a partire dall'unificazione, con la quale fu avviato un insieme di processi, a volte accelerati a volte graduali, di centralizzazione del potere, monopolizzazione della violenza da parte degli apparati statali e codificazione
legislativa. Tali processi hanno influito nella riduzione delle pratiche di vendetta e di risoluzione privata dei conflitti. Il numero di decessi per omicidio può essere cautamente considerato come un indice del livello della violenza nelle relazioni interpersonali in un dato periodo e in un dato territorio. Per buona parte dell'Ottocento, in continuità con i secoli precedenti, il tasso di omicidi in Italia era più elevato rispetto alla media degli altri paesi europei. Ancora negli ultimi decenni del XIX secolo, l'Italia sembrava conservare il "triste primato tra le nazioni civili" dell'elevato livello di criminalità e violenza, proprio in quegli anni iniziava il progressivo declino del tasso di omicidi che durerà sino agli anni Settanta del Novecento, ad eccezione di alcuni periodi di forti tensioni sociali, come l'inizio del secolo e gli anni immediatamente successivi alle due Guerre Mondiali. Per Eisner questa diminuzione fu dovuta alla limitazione delle pratiche di vendetta e di soddisfazione dell'onore. Diminuzione che, a sua volta, deve essere messa in relazione all'espansione e al rafforzamento dello stato.Occorre notare che il livello di violenza e criminalità nel nostro paese non era omogeneo tra le diverse regioni, essendo più alto in quelle meridionali. Ugualmente, il controllo delle forze di polizia e dell'amministrazione giudiziaria non si è realizzato in modo uniforme e contemporaneamente per tutte le aree del paese, incontrando piuttosto, nei primi periodi, resistenze e opposizioni. Pertanto, nelle zone periferiche del nuovo stato si è continuato a praticare forme di giustizia privata come vendette e faide pure nel Novecento, sebbene in forme via via più residuali. Il lento ma tendenziale processo di pacificazione della società italiana venne tuttavia ostacolato, tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, dalla situazione di disordine e insicurezza prodotta dall'acuirsi del conflitto sociale. In tale contesto, l'azione dello stato liberale sembrava inefficace sia nel mantenimento dell'ordine pubblico sia nella tutela degli interessi delle classi subaltene secondo le garanzie di uno stato di diritto. Si aprì, pertanto, un ampio dibattito giuri-dico, soprattutto ad opera di giuristi della scuola positiva, sulla necessità di allargare i vincoli che il Codice penale in vigore prevedeva relativamente a mezzi e comportamenti della giustizia privata. Ricostruendo il dibattito penale e al contempo le manifestazioni di mobilitazione armata da parte di gruppi di privati nel primo decennio del secolo scorso. Nello stesso periodo si registrarono novità legislative e giurisprudenziali che riconobbero l'accettazione, da parte delle autorità, dell'azione di gruppi armati privati, di guardie notturne e campestri. Si esprimeva, dunque, una profonda ambivalenza politica, giuridica e culturale rispetto ai confini tra la giustizia pubblica e legale e quella privata e informale. In questo clima, operarono visibilmente e senza ostacoli alcuni gruppi armati costituitisi con il fine di difendere gli interessi delle élite locali contro le rivendicazioni dei partiti e delle organizzazioni socialiste. Questi gruppi armati compivano azioni quotidiane di controllo e intimidazioni contro i lavoratori e reprimevano direttamente scioperi e proteste. Il periodo del primo dopoguerra vide, da un lato, continui scioperi nelle fabbriche e nelle campagne e la conquista di potere elettorale, sia a livello nazionale sia a livello locale, da parte dei partiti socialista e cattolico; dall'altro, l'aumento della repressione statale e della violenza privata, in particolare da parte dello squadrismo fascista e degli agrari. L'aumento del livello di violenza privata, rispetto al quale le autorità pubbliche si rivelarono incapaci, è sintetizzato dal numero di omicidi, che passò dall'essere di 1.983 nel 1918 a 6.278 nel 1922. Si verificarono episodi come quello accaduto nel luglio del 1920 a Gioia del Colle, in cui numerosi proprietari terrieri assalirono armati un gruppo di contadini, la cui colpa era di aver rivendicato il dovuto pagamento del salario, uccidendone sei e ferendone oltre
Piuttosto, sono stati attivati centinaia di accordi tra comitati di cittadini e comuni per implementare la vigilanza sul territorio. Negli ultimi anni si sono registrati alcuni preoccupanti episodi di vigilantismo aggressivo e violenza di matrice etnica e razzista da parte di cittadini e organizzazioni criminali. Specialmente tra il 2007 e il 2008, si sono verificate rappresaglie contro reati compiuti o attribuiti a cittadini stranieri e cittadini rom. In alcuni contesti, gruppi di estrema destra cavalcano l'onda dell'insicurezza e della paura dello straniero per legittimarsi politicamente, anche attraverso azioni di vigilantismo come le "Passeggiate della sicurezza", che richiamano l'eredità simbolica dello squadrismo. L'esempio mediaticamente e politicamente più rilevante di violenza etnica è stato il tentativo di strage contro persone straniere compiuto a Macerata il 3 febbraio 2018, ad opera di un simpatizzante di estrema destra con l'intenzione di vendicare l'omicidio di una ragazza italiana compiuto pochi giorni prima. L'attentatore è stato condannato in via definitiva per strage con l'aggravante dell'odio razziale. Nell'ambito di una riflessione sulla giustizia privata, a cui questi episodi possono essere collegati in quanto espressione di una "violenza conservativa" dello status quo l'importante azione di contrasto e reazione svolta dalla giustizia pubblica. Se fenomeni di violenza di gruppo e vigilantismo contro li stranieri venissero tollerati e non sanzionati con tutta la gravità che meritano, allora la nostra civiltà giuridica sarebbe davvero in pericolo, assieme all'intera organizzazione democratica. Tale pericolo non è affatto da sottovalutare. È stato affermato che i programmi politici di riforme ispirate al populismo penale rappresentano «un grande falò della cultura moderna» e dei suoi principi giuridici fondamentali, producendo una regressione alla pratica della vendetta e un'anti-cultura del giudiziario. Una delle riforme principali introdotte in conseguenza di un uso populistico del diritto penale è stata la legge n. 36/2019, che ha introdotto una nuova disposizione che dichiara impunibile qualsiasi eccesso di legittima difesa domestica realizzato in condizioni di grave stress emotivo e ha incluso emendamenti relativi al risarcimento delle vittime di reati. Nel comma 2 e nel nuovo comma 4 dell'art. 52 c.p., compare ora la formula della "difesa sempre legittima", che è un messaggio grave dal punto di vista comunicativo perché esprime un'autorizzazione ampia alla "giustizia fai da te", suggerendo che ci si possa difendere a prescindere dalla valutazione della situazione e delle condotte degli attori da parte del giudice, ipotesi né ammissibile né realizzabile. Il processo storico di riduzione della violenza privata nel nostro paese, almeno della violenza fisica, che è quella che le statistiche giudiziarie riportano con maggiore probabilità rispetto alle forme possibili di violenza psicologica, comunque più dificili da definire. Tale processo accomuna la storia italiana a quella delle altre nazioni europee ed è spiegabile considerando il carattere monopolistico dell'uso legittimo della forza, che è uno degli elementi essenziali che Max Weber attribuisce allo stato moderno, assieme a un ordinamento legale, una burocrazia e un'autorità giudiziaria vincolante su tutti gli individui che agiscono sul suo territorio. Storicamente, gli stati hanno progressivamente aumentato il livello della sorveglianza interna e del controllo dei mezzi attraverso cui si esercita la violenza, disarmando la popolazione civile, introducendo licenze per il possesso privato di armi. A questi cambiamenti istituzionali hanno corrisposto delle trasformazioni nella sensibilità all'aggressività e alla violenza, secondo la nota teoria del processo di civilizzazione di Norbert Elias.
La tesi di Elias integra l'affermazione di Weber sul monopolio della forza legittima da parte dello Stato. Per Elias, infatti, c'è un nesso inscindibile tra sociogenesi e psicogenesi, per cui il cambiamento della struttura della società si accompagna a un cambiamento della struttura degli affetti. Ebbene, al netto degli omicidi legati alla criminalità organizzata, la tendenziale riduzione del numero di omicidi di individui di genere maschile è una prova dello storico contenimento delle pratiche di vendetta e del ricorso alla "giustizia fai da te". Questo vale anche se si considera il dato degli omicidi tentati. Una tale tendenza strutturale di lungo periodo dovrebbe invitare a ridurre il tono allarmistico sul livello raggiunto dalla violenza nel nostro paese. Un tale valutazione, che spesso si basa sull'enfatizzazione di singoli casi di cronaca a loro volta enfatizzati dai mezzi di informazione e dall'eco dei social media, produce due effetti perversi: il primo, il misconoscimento della capacità delle istituzioni dell'amministrazione della giustizia di prevenire o sanzionare le varie forme di violenza criminale; il secondo, il sostegno alla convinzione che i cittadini, individualmente o in gruppo, debbano difendersi da soli e che la loro difesa sia legittimata dall'inefficacia della giustizia pubblica. Il processo di riduzione della violenza non è comunque lineare ed evolutivo, come alcune interpretazioni riduttive della teoria della civilizzazione vogliono sostenere, ad esempio quelle di Pinker. Piuttosto, il ricorso alla giustizia privata è aumentato nei periodi di forti tensioni politiche e sociali, che corrispondono anche ai momenti di picco del numero di omicidi. Tali periodi ci interessano particolarmente, perché con essi aumentano l'allarme sociale rispetto alla violenza e la sfiducia nella protezione garantita dallo stato. I momenti storici in cui la giustizia privata è stata più invocata o praticata corrispondono anche a quelli in cui lo stato è stato messo in grave crisi, ad esempio i periodi di guerra civile nel primo dopoguerra. Per di più in questi momenti storici, l'atteggiamento del governo, della magistratura e delle forze di polizia rispetto alla libertà d'azione dei privati nel mantenimento dell'ordine pubblico e nel contrasto alla criminalità è stato ambiguo e incerto, non riuscendo a limitare o punire le varie forme di giustizia privata, come intimidazioni, aggressioni, vendette, faide, rappresaglie. Andrebbe anche considerato il problema del rapporto tra centro e periferia, inteso non solo nei termini dell'effettività del controllo dello stato su tutti i suoi territori, ma anche come livello di legittimazione e livello di applicazione delle decisioni governative e delle leggi da parte delle élite e delle comunità locali. Si è ricordato, in proposito, come in alcune aree del paese sia rimasta persistente una cultura della vendetta, nonostante la repressione statale e il consolidamento del sistema giudiziario. Dopo queste considerazioni, dovrebbe essere chiaro che il nodo del problema sta nella credenza nella legittimità dell'amministrazione pubblica della giustizia. La riduzione, oppure al contrario l'aumento, del sostegno culturale e politico e del ricorso pratico alla giustizia privata è da porre in relazione non solo con l'effettiva capacità del sistema della giustizia di prevenire i reati, di punire i colpevoli e di risarcire le vittime, ma anche con la percezione di questa capacità. La percezione di efficacia e giustizia dell'amministrazione della legge può derivare nei singoli dall'esperienza vissuta in prima persona, ma ciò solo per una piccola parte. Per il resto, nelle società moderne, essa deriva dalle narrazioni e dalle rappresentazioni dei mezzi di comunicazione.
3. La giustizia privata nella cultura giuridica popolare.
Le narrazioni sono un processo di costruzione del senso che si realizza nell'interazione tra il narratore e il pubblico, attraverso la spiegazione casuale di corsi di azioni. Le narrazioni hanno, dunque, una potente capacità esplicativa, sono mezzi per la comprensione della realtà. Con le narrazioni è possibile accedere empaticamente al punto di vista del protagonista della storia, che sia il narratore o un'altra persona reale oppure un personaggio finzionale. Ciò avviene in quel momento di ogni storia che è la "valutazione", cioè la riflessione che trasforma una semplice cronaca di singoli eventi in una narrazione pienamente formata. Le storie sono organizzate per raggiungere determinati scopi, sono strategiche, funzionali e propositive. Questo carattere performativo rende le narrazioni utili alla sociologia. Il sociologo, utilizzando come fonti di analisi narrazioni complesse e dal forte impatto simbolico e culturale, può accrescere la propria capacità di comprensione della realtà sociale, ma a patto di rispettare le sistemazioni teoriche, le strategie di ricerca e le regole discorsive che costituiscono l'identità disciplinare della sociologia. In particolare, il valore delle narrazioni consiste nella possibilità che, attraverso esse, la riflessione sociologica possa avvicinarsi ai processi di costituzione di senso dell'esperienza quotidiana degli attori sociali. Le narrazioni sono utili anche alla criminologia. Non solo i criminologi producono le proprie specifiche narrazioni ma utilizzano le narrazioni degli autori di reato come mezzo per studiare le motivazioni delle loro azioni. Nella prospettiva della criminologia narrativa, le narrazioni possono essere fattrici criminogene o di pace o desistenza dalla violenza: non sono quindi semplici fonti di dati, ma motivazioni alle azioni criminali. Da ciò deriva un'importante acquisizione epistemologica, per cui il ricercatore ha interesse nelle narrazioni a prescindere dal fatto che siano "vere" "false", ma per l'impatto che esse hanno sia sulle identità di chi compie comportamenti criminali sia sulla reazione sociale, di allontanamento o di fascinazione, alla criminalità e alla violenza. Affinché una narrazione produca delle conseguenze è necessario che essa sia credibile e non che si riferisca necessariamente a un fatto reale. La nozione di "validità" viene sostituita da quella di "credibilita". L'acquisizione della funzione conoscitiva e della funzione performativa attribuita alle narrazioni accomuna altri approcci teorici, come la criminologia culturale e la criminologia popolare che, assieme alla criminologia narrativa, guardano ai processi di costruzione sociale della criminalità e della devianza dalle proprie originali angolazioni. Abbiamo anche la popular criminology che si riferisce alle narrazioni sulla criminalità che si producono nei film, in televisione e nei giornali, nei romanzi polizieschi. I criminologi che si riconoscono in questo approccio studiano quella parte di cultura popolare prodotta dai mezzi di comunicazione, che diffonde idee, percezioni e valori sul crimine e sulla giustizia penale. Anche per la criminologia popolare la questione principale non è se i media offrano o meno una rappresentazione realistica e veritiera della criminalità, ma qual è l'impatto di questo flusso amplissimo e costante di storie criminali sulla vita della gente comune. Un impatto che è da considerarsi senz'altro più ampio e socialmente più significativo della criminologia accademica.
2. La cultura giuridica popolare e gli studi su diritto e cinema L'approccio della popular criminology presenta diretti collegamenti con gli studi sociologici sulla cultura giuridica popolare. Dalla propria prospettiva, che considera le relazioni reciproche tra forze sociali e sistema giuridico, il sociologo del diritto si interessa, infatti, non solo alle narrazioni nel diritto, ma anche alle narrazioni del diritto.
Le storie sul diritto e sulla giustizia, narrate attraverso il cinema e la televisione, costituiscono appunto la cultura giuridica popolare (popular legal culture). Per Friedman, con "cultura giuridica popolare" ci si riferisce alle idee e agli atteggiamenti sul diritto di chi non opera professionalmente e direttamente nell'ambito delle istituzioni giuridiche. Ma abbiamo anche una seconda accezione con cui possiamo usare il termine, con il quale si intende quanto sul diritto viene narrato e mostrato nella cultura di massa. Esiste una interazione indissolubile tra il diritto e la cultura popolare. E se quest'ultima si alimenta dei processi e delle sentenze che costituiscono la narrazione giuridica, il primo viene a sua volta condizionato dalle storie dei media che hanno come protagonisti giudici, avvocati o giustizieri. Lo studio della cultura giuridica popolare offre molti materiali e idee alla comprensione delle trasformazioni del diritto, della probabilità della sua efficacia e della sua legittimazione sociale. L'attenzione alle narrazioni del diritto nella cultura giuridica popolare può dunque essere utile a individuare i processi concreti di funzionamento della «complessa macchina dell'ordinamento giuridico». Gli studi sulla cultura giuridica, prodotta e ri-prodotta dal cinema e dalla televisione, sono oramai consolidati nel movimento "diritto e cinema". Costituiscono un riferimento teorico e metodologico importante per questa ricerca. Ma il principale punto di riferimento teorico e metodologico per un'analisi delle narrazioni filmiche sul diritto e sulla giustizia rimane il classico studio di Vincenzo Tomeo "Il giudice sullo schermo", che ha anticipato lo sviluppo internazionale del movimento "diritto e cinema" di cui si è detto. Le soluzioni adottate costituiscono un seminario di idee, strategie di ricerca e concrete soluzioni di metodo utili per un'analisi narrativa dei testi filmici. La ricerca di Tomeo si è svolta in due fasi: nella prima, sono stati selezionati i film concernenti il giudice e la giustizia istituzionale nella produzione cinematografica italiana del dopoguerra, al fine di individuame la struttura narrativa; nella seconda, si è svolta la rilevazione delle opinioni del pubblico attraverso un questionario. Il lavoro di Tomeo presenta una relazione circolare ed equilibrata tra il problema teorico, l'analisi narrativa dei film e l'interpretazione delle opinioni del publico. Il livello teorico è incentrato sulla crisi del ruolo del giudice derivata dalle trasformazioni conflittuali che si verificarono nella società italiana tra gli anni Sessanta e Settanta e che imposero ai magistrati di prendere parte da un lato o dall'altro del conflitto. Il conflitto binario tra due soggetti/entità diviene lo schema di analisi della struttura narrativa dei film selezionati nel campione. In questi, si individua la rappresentazione del conflitto tra il protagonista e i suoi antagonisti, dei livelli in cui tale conflitto si realizza degli oggetti su cui tale conflitto verte. Infine, le categorie concettuali, derivate dall'individuazione della struttura narrativa dei film, originano le definizioni operative per la formulazione delle domande del questionario. Il ricercatore ha cosi la possibilità di verificare fino a che punto le risposte del campione corrispondono all'interpretazione obiettivamente più vicina alla struttura narrativa, e può valutarne l'impatto. Può mettere in relazione le differenti interpretazioni con le variabili di sesso, età e livello di istruzione. Un approccio in tal modo complesso alle strutture narrative ha fornito risultati che hanno dimostrato la loro vitalità nel corso del tempo.
si sviluppa verso la riparazione del torto ad opera dell'agente eroe giungendo quindi al ristabilimento dell'equilibrio infranto. Invece, la particolarità dello schema narrativo tipico delle storie che ci interessano, cioè quelle sulla giustizia privata in una società moderna e statale, è quella della "doppia frattura'. Alla "prima frattura di ciò che è dato per scontato", ovvero il rispetto per la vita, gli affetti, l'onore, i diritti, segue una 'seconda frattura di ciò che è dato per scontato", ovvero che lo stato deve, secondo il modello hobbesiano, assicurare protezione e sicurezza ai suoi cittadini in cambio della loro rinuncia alla violenza e deve punire i trasgressori applicando la legge. Come vedremo nelle narrazioni filmiche analizzate il protagonista delle storie di giustizia privata ambientate in società moderne si rivolge sempre agli agenti della legge e dello stato i quali, tuttavia, non soddisfano con le loro azioni, o spesso inazioni, le sue, le nostre, aspettative («the taken for granted») di giustizia. III.Il giustiziere nel cinema americano.
1. Giustizia privata e vigilantismo nel cinema americano Il tema della giustizia privata è stato ampiamente narrato nel cinema hollywoodiano, tanto è vero che ad esso si riferisce un genere specifico, il vigilante film. I film americani di questo genere hanno ottenuto un rilevante successo di pubblico e si sono radicati nell'immaginario collettivo con le loro storie, i loro personaggi, le loro giustificazioni morali. Costituiscono il principale riferimento produttivo e stilistico per la realizzazione di film italiani sullo stesso tema. Ci occuperemo del vigilante film americano. La produzione americana offre la più ampia gamma di modelli narrativi, schemi tematici e personaggi sulla giustizia privata a livello globale. La maggior parte dei film che raccontano la vendetta ha come protagonista la vittima diretta di un torto o di un crimine, ma può essere intrapresa anche dal partner, dal genitore o dal fratello, oppure da una persona che non ha un legame di sangue o affettivo con la vittima ma che con lei ha stabilito un legame di solidarietà e affetto. Infine, c'è la figura del giustiziere, che punisce l'aggressore anche senza avere un rapporto diretto con la vittima aggredita. Anche se, in queste storie, di solito, il giustiziere ha subito lui stesso una violenza e un'ingiustizia. Cosa accomuna le varianti di queste storie di vittimizzazione e di vendetta? In generale, è il fallimento di una mediazione tra vittima e aggressore ad opera di un terzo che dovrebbe assicurare la giustizia e prevenire la vendetta. Manca, cioè, un'autorità, lo stato con la legge positiva e il sistema giudiziario. A volte in questi film le istituzioni della legge sono del tutto assenti e la vittima è sola, senza altra speranza che in sé stessa. Altre volte, le istituzioni della legge sono attivamente impegnate nell'individuazione dei criminali responsabili del torto ma falliscono nel loro compito di assicurare la giustizia, almeno agli occhi del protagonista. È appunto il fallimento della legge il tema caratterizzante dei vigilante film: da questo fallimento derivano le diverse narrazioni e interpretazioni del problema, e i diversi dilemmi morali che ne derivano. Lo schema narrativo della "doppia frattura" trova dunque in questi film una coerente applicazione. Va considerato anche un altro elemento che accomuna molti film sulla giustizia privata: cioè, la descrizione di una situazione di crisi della società, crisi di cui il crimine, il criminale e un sistema giuridico ingiusto sono i simboli evidenti. Nelle storie di questi film, la violenza diffusa, l'assenza di rispetto e solidarietà, l'irrazionalità dell'agire sono condizioni che si aggiungono, e a volte sembrano spiegare, l'assenza o il fallimento della legge. E questa situazione di anomia trasformatasi in violenza intollerabile a imporre una reazione vendicatrice che ristabilisca un nuovo ordine.
I due registri, quindi, la crisi della società e la crisi della legge sembrano andare di pari passo in questi film: anzi, si potrebbe dire che l'interdipendenza tra i due livelli trova proprio nel genere del vigilante film la sua narrazione più efficace. Ciò avviene anche in quei film polizieschi (cop films) in cui il ruolo del giustiziere è assunto da un poliziotto; è un poliziotto che decide di oltrepassare deliberatamente i limiti della legge e delle procedure pur di ottenere quella giustizia assoluta che gli impone il suo codice morale. Hollywood ha affidato questo ruolo anche a giudici.
2. Vendetta e linciaggio tra celebrazione e condanna. È significativo che il primo capolavoro cinematografico americano, ovvero "La nascita di una nazione "di D.W. Grifit, presenti anche una celebrazione dei gruppi di vigilanti ispirati al Ku Klux Klan. In tal modo, il film amplifica il significato del linciaggio come spettacolo nazionale della "giustizia" dei suprematisti bianchi, come atto necessario per ristabilire l'ordine sociale messo in crisi dall'abolizione della schiavitù e dalle pretese di emancipazione delle persone di colore negli Stati Uniti. Il lima culturale in cui viene elaborato questo ritratto nazionale in forma di film è ancora quello che considera i linciaggi, degli afroamericani come degli immigrati italiani, come torture pubbliche di massa, praticate secondo rituali condivisi, divulgate dai mezzi di informazione e di comunicazione, con la tolleranza o il supporto delle autorità locali. Mettendo da parte il tema dei linciaggi, va fatto riferimento a uno degli ultimi capolavori del cinema muto, 'Il vento", che è un primo esempio di quel genere cinematografico definito rape-revenge film, che ruota intorno alla vendetta di una donna vittima di violenza contro il suo aggressore. Ne "Il vento", la protagonista è una donna che uccide colui che l'ha violentata, senza tuttavia subire un processo o una condanna morale ma, alla fine, riuscendo a ricostruire la propria tormentata vita. Nei primi anni Trenta compare un primo ciclo di film su cittadini comuni che reagiscono direttamente alla criminalità organizzata. In questi film gangsters violenti minacciano le famiglie e spadroneggiano nelle città americane senza trovare una valida opposizione da parte della polizia, ma vengono alla fine sconfitti da giovani studenti o da anziani veterani della Guerra Civile. Il messaggio ideologico è la riaffermazione dei "sani" valori della società americana, tra cui vi è il dovere di prendere la legge nelle proprie mani. Ma questo ciclo di film presenta anche il tema della debolezza e inefficacia del diritto nel punire i colpevoli. L'introduzione del Codice Hays (1930-1967) comportò il divieto di narrazioni che continuassero a mettere in discussione il sistema giudiziario e i suoi rappresentanti. Il comma 1.c recitava: "La vendetta nei tempi moderni non è giustificata". Fu dunque possibile raccontare la vendetta e la giustizia da parte di privati in contesti in cui le istituzioni dello stato e della legge non erano ancora presenti o consolidati. La scena più appropriata divenne il west della frontiera, con innumerevoli western basati sullo scenario della vendetta. Tuttavia, nei cruciali anni Trenta riscontriamo un fenomeno molto significativo che è la critica esplicita della giustizia privata di gruppo o di comunità. Un film esemplificativo della descrizione e della condanna della "giustizia" nelle mani della folla è Furia (1936) di Fritz Lang. La storia è quella di un uomo comune che, mentre è in viaggio per raggiungere la sua promessa sposa, viene accusato ingiustamente del rapimento di una bambina e arrestato dalla polizia locale di una piccola città. Con la complicità delle autorità politiche, una folla di cittadini si raduna intorno alla prigione con l'intento esplicito di sottrarre l'uomo all'amministrazione della giustizia e linciarlo, ma nell'assalto all'edificio, dato alle fiamme, l'uomo, che viene creduto morto, riesce invece a mettersi in salvo. Con l'arresto dei reali rapinatori della bambina da parte della polizia, il procuratore distrettuale inizia un processo a carico di ventidue partecipanti al linciaggio. Il
I film sulla giustizia privata di questi anni raccontano una storia strutturalmente simile a questa trasformazione della penalità. In essi avviene il drammatico cambiamento di un cittadino comune, mite e iper-civilizzato, in un eroe violento che sceglie deliberatamente di uccidere per difendere-vendicare il suo mondo vitale dal malvagio-selvaggio che lo aggredisce. Questo semplice plot è stato replicato innumerevoli volte. La struttura narrativa del vigilante film incorpora con costanza le convenzioni di tre macro generi del cinema: il thriller, con la sua enfasi sulla vittima; il crime films, con la sua enfasi sulle cause e le conseguenze di un crimine 'action movie, con l'esaltazione dell'azione e della violenza. A Peter Robson dobbiamo un eccellente schema delle convenzioni narrative del vigilante film, che utilizzeremo come modello comparativo anche nei capitoli successivi. La prima sequenza del vigilante film tipico presenta il contesto dell'azione: questi film si aprono in un tipico contesto sociale middle-class. La seconda fase narrativa corrisponde alla "prima frattura di ciò che è dato per scontato", mettendo in moto il corso delle azioni della storia: l'idillio familiare viene rotto da un atto di estrema violenza. Il crimine irrompe nella tranquilla vita borghese, il partner e/o i figli del protagonista vengono uccisi o duramente colpiti. Due mondi inconciliabili vengono a incontrarsi: da una parte, cittadini liberi, individualisti, responsabili della propria vita; dall'altra, alcolisti o drogati, gente che non ha nulla da perdere. Questi ultimi agiscono in modo del tutto irrazionale e irresponsabile. È superfluo notare che spesso appartengono a un'etnia o una cultura diversa da quella del protagonista. Le fasi successive, quella in cui la legge fa il suo corso e quella in cui il sistema dimostra di non funzionare, sono essenziali e raccontano la "seconda frattura di ciò che è dato per scontato". O la polizia non è capace di individuare e arrestare il colpevole oppure è la concreta applicazione della legge durante il processo, quindi il due processi e le relative garanzie, a fallire nell'impartire la giusta pena e quindi a soddisfare le aspettative di giustizia della vittima. Nel frattempo, il protagonista persiste nel suo stato di vittimizzazione: non cerca da subito la vendetta, anzi prova a reprimere il normale istinto. Il tentativo di tornare alla normalità fallisce, il livello di sofferenza e ansia rimane costante. Le scene finali sono quelle che danno il senso definitivo alla storia narrata e ne riassumono la morale. Questi film americani, di solito, si concludono con una nuova alleanza tra il cittadino vendicatore e la legge, perché la vendetta non viene punita dalle istituzioni, che anzi la rispettano e la giustificano. Ugualmente, il giustiziere ha ottenuto nel frattempo il consenso e la solidarietà della sua comunità di riferimento e dei media. Egli può finalmente tornare alla sua vita ordinaria oppure continuare la sua missione di giustiziere. Questo schema narrativo conosce sicuramente molte variazioni, ma si ripresenta stabile e coerente in innumerevoli film. La trama di una storia di questo tipo risulta familiare, "naturale" allo spettatore. Il vigilante film presenta un'interpretazione della realtà schematica, ricorrente e convincente. Un tema che rafforza la verosimiglianza delle storie di giustizia privata e garantisce l'immedesimazione dello spettatore è la situazione di perdita di controllo, e più in generale di alienazione, che vive il protagonista. È questo un tema che anche il cinema italiano rappresenta con incisività. La vittima è impotente di fronte al crimine che lo circonda ma anche incapace di incidere sul sistema giuridico, sostanzialmente descritto come una burocrazia indifferente al suo dolore. Questa situazione di impotenza trova risalto quando la vittima che diventa il vendicatore è una donna o un anziano.
Nei film americani sul crimine poco spazio è concesso alla figura della vittima che rifiuta la vendetta: un protagonista "stoico" ma "statico" blocca il progresso della storia, non piace al pubblico. Se al centro della storia c'è una vittima, come accade nei vigilante film, essa deve diventare una vittima-eroe, passando dalla sofferenza all'azione, quindi alla vendetta. L'esigenza narrativa rafferma in tal modo un valore centrale nella cultura americana, e cioè l'idea che l'individuo debba essere padrone del proprio destino, contro ogni ostacolo e limite. Del resto, spesso i giustizieri di questi film hanno delle capacità che favoriscono questa trasformazione. Tuttavia, più la vittima è debole più aumentano le emozioni di immedesimazione e sostegno del pubblico, come avviene in quei film in cui a vendicare il crimine è una donna. Ma la vittima-vendicatrice porta in sé un ulteriore elemento di fascino: la sua ambivalenza. Tale ambivalenza non arriva al punto di trasformarla in un personaggio malvagio come i suoi aggressori, nonostante tutta la violenza di cui può essere responsabile. Ciò conduce a una riflessione di interesse socio-giuridico e criminologico. La rappresentazione fortemente scettica della legge che si ricava dai "vigilante film" e che viene rafforzata dal meccanismo narrativo della "doppia frattura" non è un'eccezione nel discorso dei media. Piuttosto, essa è in sintonia con il senso comune costruito dalla letteratura, dai film, dalle serie televisive e dal giornalismo. Infatti, il giustiziere è l'esasperazione, emotivamente più coinvolgente, di una figura centrale nelle narrazioni della cultura popolare: il privato cittadino che combatte il crimine con maggior successo rispetto agli agenti ufficiali della legge. Vi è spesso un accorpamento dei ruoli della giustizia nel singolo individuo non lascia spazio a una comprensione del crimine né del criminale. Quest'ultimo è l'imperonificazione di una bestialità e irrazionalità che ci riporta direttamente all'opposizione tra civiltà e barbarie. Per concludere, va ricordato che il vigilante film americano rappresenta in termini positivi solo l'azione vendicatrice e riparatrice del giustiziere individuale, ammette solo una giustizia privata del singolo e non del gruppo. Al contrario, questi film condannano le azioni vendicative di bande di cittadini o di intere comunità. IV.La giustizia privata nel cinema e nella televisione italiani.
1. Vendetta e giustizia privata nel cinema italiano. In questo capitolo si propongono due ricostruzioni, delle linee evolutive del vigilante film italiano e della rappresentazione televisiva della giustizia privata. Esse sono state realizzate interrogando il database online IMDB, la piattaforma digitale de Il Morandini. Dizionario dei film e delle serie televisive, gli archivi di alcuni tra i principali quotidiani italiani. Per delineare il contesto culturale entro il quale collocare i film italiani che rappresentano il giustiziere in azione, è necessario descrivere brevemente il modo in cui il cinema ha affrontato il tema della vendetta e della giustizia privata nel nostro paese. Lo schema narrativo della vendetta privata è molto diffuso nel cinema italiano ed è ricorrente nei suoi generi più popolari. Lo ritroviamo nei melodrammi, nell'ambito di tormentate relazioni familiari o sentimentali, per vendicare l'amore tradito e l'onore minacciato. Si consideri, in proposito, il film Catene (1949) di Raffaello Matarazzo, in cui il protagonista uccide l'ex fidanzato della moglie per poi essere assolto nel processo. Senso (1954) di Luchino Visconti, la cui protagonista non uccide direttamente il tenente austriaco (la vicenda si svolge nel periodo risorgimentale) di cui è follemente innamorata e che l'ha sfruttata e ingannata, ma si vendica di lui denunciandolo per corruzione e ottenendone la fucilazione. Va notato che nelle storie di questi tre film, diversi tra loro eppure esemplari delle tematiche del melodramma, la vendetta deve confrontarsi con l'autorità costituita. Quest'ultima non è affatto assente o inefficace, né viene messa in discussione,
periodo che emerge, con una tematizzazione forte e ricorrente, il problema dell'inefficacia della polizia e, soprattutto, della magistratura nel garantire la sicurezza dei cittadini e ordine sociale. Il tema della crisi della giustizia viene narrato efficacemente attraverso storie di protagonisti che affrontano un'ondata di criminalità, dalle mafie al terrorismo, dalla corruzione alla depravazione, senza poter contare sull'aiuto delle istituzioni. Tali protagonisti, come accade nel cinema americano, si collocano principalmente in due tipologie di giustizieri: il commissario di polizia, da un lato. e il cittadino comune, dall'altro. Le storie di giustizieri vengono narrate all'interno delle convenzioni del genere poliziesco, o ancora in modo più estensivo poliziesco-gangsteristico, genere che proprio negli anni Settanta conosceva in Italia una rapida affermazione. Tra i fattori stilistici e produttivi che favorirono l'affermazione del poliziesco va considerato il declino dei generi del western e della commedia, che erano stati dominanti nei decenni precedenti. Il poliziesco recuperò gli stili visuali del western all'italiana ma collocandoli nel contesto, che appariva parimenti violento e selvaggio, delle città italiane contemporanee. La produzione di questo genere di film e il grande successo popolare devono essere messi in relazione con il contesto storico del nostro paese, un periodo quello comunemente definito degli "anni di piombo". Gli sceneggiatori, i produttori e i registi consideravano i loro film descrizioni fedeli della realtà, ispirate ai fatti della cronaca nera e alle ricostruzioni giornalistiche e giudiziarie. Come dichiara Umberto Lenzi, «noi [registi] raccontavamo l'Italia di allora, cioè un Paese percorso da forti tensioni sociali, dove terrorismo e criminalità comune lasciavano ogni giorno morti e feriti sul terreno». Il realismo di questo genere cinematografico è comunque da mettere in discussione, così come i suoi orientamenti ideologici. Se, infatti, i temi e i motivi affrontati dal poliziesco sono simili a quelli del cinema di impegno civile, i messaggi complessivi veicolati dal genere invitano a una risposta di tipo "legge e ordine", sia alle rapide trasformazioni sociali sia all'aumento del conflitto e della violenza. I film americani coevi fungono da chiaro modello, ma non a tal punto da cancellare alcune caratteristiche "nazionali" proprie del poliziesco italiano. Il cinema di questi anni riflette sui fenomeni politici e criminali del nostro paese, e spesso sul loro intreccio, contribuendo alla «disgregazione totale nell'immaginario dell’idea di Stato>>. La crisi dello Stato viene narrata come crisi del rapporto tra i cittadini e le funzioni delle istituzioni giudiziarie. Due sono i film che diventeranno modello per i film sul poliziotto o sul cittadino giustiziere: Confessione di un commissario di polizia al procuratore della repubblica (1971) di Damiano Damiani e La polizia ringrazia (1972) di Stefano Vanzina. Entrambi i film raccontano l'impotenza della polizia e della legge di fronte al brutale potere della mafia e alla dilagante violenza metropolitana. Attraverso i dubbi e il destino avverso dei protagonisti, che sono due commissari di polizia, si riflette sul possibile ricorso a una giustizia auto amministrata. La conclusione di questi film è che la risposta alla sfiducia nelle istituzioni e alle tentazioni di vendetta sta nel lavoro e nel rigore di un giudice, ma certamente l'ambivalenza del problema viene amplificata e non risolta da queste narrazioni. "Confessione di un commissario di polizia al procuratore della repubblica" inaugura un discorso, presente non solo nella nostra società, sul rapporto tra una giustizia che vuol essere assoluta ed efficace e la giustizia formale e burocratica dello stato di diritto. Tale problema, nel cinema italiano di questi anni, viene posto da cittadini qualunque ma anche da poliziotti e da giudici: la critica parte da figure interne allo stato e trova la sua sintesi al di fuori dello stato. La narrazione del film elabora tutta la contraddizione tra una (in)giustizia
formale e una giustizia sostanziale, e, anche se in modo implicito e solo accennato nel finale, arriva ad ammettere che "il fine giustifica i mezzi". Il messaggio conclusivo è l'apertura alla "giustizia fai da te". La storia del film si svolge in «un universo darwinistico e primitivo», come nota efficacemente ancora Tomeo e richiama in tal modo il problema cruciale dell'inefficacia della legge di fronte a una strutturale e violenta crisi sociale. "Confessione di un commissario di polizia" costituisce una delle rare volte in cui il cinema italiano ha rappresentato un magistrato in una forma realistica. E non è un caso che la giustizia pubblica realisticamente aperta al dubbio e alle contraddizioni si confronti con i problemi della crisi della propria funzione e della giustizia auto amministrata. Nei film dei primi anni Settanta, quelli a cui abbiamo brevemente accennato si insinua un'ombra sull'amministrazione della giustizia. E la tendenza a una giustizia «auto amministrata e vendicatrice delle ingiustizie» che, pur di ottenere il risultato finale è costretta a negare la legge stessa e le sue procedure. I film giudiziari di questo periodo sanciscono il fallimento ideologico del legalismo, delle garanzie dello stato di diritto, di una giustizia amministrata secondo criteri razionali e formali. L'affermazione del genere poliziesco italiano, da un lato con i suoi poliziotti giustizieri, dall'altro con la comparsa della figura del giustiziere privato, confermerà il pericolo anticipato da Tomeo. Sullo stesso sfondo tematico del poliziesco e intercettando il favore del clima d'opinione del tempo, intorno alla metà del decennio, appaiono alcuni film, che presentano come protagonista un normale cittadino che decide di prendere la legge nelle proprie mani, trasformandosi così in un particolare tipo di giustiziere. Un primo gruppo di film può essere considerato tipico del genere vigilante così come descritto nel capitolo precedente ed esemplificato da 'Il giustiziere della notte'. Queste opere riprendono registi e attori, componenti narrative e modalità di rappresentazione caratteristiche del poliziesco all'italiana. Nello stesso periodo vengono prodotti film di diverso tipo, che possiamo definire "film sui giustizieri". Questi film superano il registro del poliziesco, sono girati da registi di primo piano e sono interpretati da alcuni tra i più rappresentativi attori italiani, e affrontano la figura del giustiziere in termini decisamente più problematici, riflessivi e drammatici degli altri. "Un borghese piccolo piccolo" può essere considerato l'esempio più significativo del modo in cui la cultura popolare italiana ha rappresentato il giustiziere. Questo film e il suo personaggio, anzi la sua storia, rimangono nella memoria collettiva, prodotta e riprodotta dai giornalisti di cronaca. La storia del film è tratta dall'omonimo romanzo di Vincenzo Cerami, pubblicato nel 1976, e ha come protagonista l'anziano impiegato Giovanni Vivaldi, quasi prossimo alla pensione. L'obiettivo principale della sua vita è far ottenere al figlio, appena diventato ragioniere, un posto nel ministero dove lui ha lavorato per tanti anni senza alcuna gratificazione. Per ottenerlo è disposto a tutto. La "prima frattura" di questa storia familiare è l'omicidio accidentale del figlio, che avviene proprio il giorno del concorso, a causa di una rapina. La signora Vivaldi, a seguito del tragico evento, rimane paralizzata e perde la facoltà di parola, aggravando la solitudine e il risentimento dell'anziano marito. Vivaldi, ecco la "seconda frattura", impedisce l'arresto dell'assassino del figlio, non denunciandolo alla polizia e invece sequestrandolo nel suo capanno di campagna. Li, la vendetta del travet consiste nel supplizio del giovane bandito fino alla morte, uno spettacolo per lui e la moglie muta, un atto intimo e privato. Il film si conclude con il giustiziere in pensione e solo, senza più la moglie defunta. Tra tutti i film tematicamente incentrati su di un cittadino che si fa giustizia da sé, questo è l'unico il cui personaggio sembra continuare, chiusa la storia del film, a fare il giustiziere.