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Apuunti sul concordato preventivo e accordi di ristrutturazione
Tipologia: Appunti
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8 maggio
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE Uno dei problemi è l’esigenza di finanziare l’attività d’impresa, quando l’obiettivo è la continuità, il finanziamento dell’azienda è il punto centrale. Di solito gli accodi volti al salvataggio prevedono anche la nuova finanza che può dipendere dalla riapertura delle linee ordinarie di credito che dalla erogazione di nuove linee di credito per esempio un nuovo mutuo oppure un aumento del capitale. Salvo che non si discuta sui versamenti fatti dai soci a titolo di apporto (che vanno nel patrimonio netto, per cui non c’è titolo per chiederne la restituzione. Essi potrebbero prestarli anche alla società, quindi finiscono nei debiti - l’art 2467 cc posterga i finanziamenti fatti dai soci nelle srl), di regola i finanziamenti all’imprenditore sono dei debiti che devono essere restituiti per cui chi interviene a finanziare l’imprenditore in crisi, in prossimità di un accordo con i creditori, non può accettare l’idea di essere trattato come coloro che sono già da tempo creditori. Questo problema veniva risolto in maniere estranee al tessuto della legge fallimentare – in particolare il finanziatore diceva ai soci che se volevano dei finanziamenti dovevano garantirli loro - , oggi il legislatore ha fronteggiato questo tema e nell’ambito delle modifiche alla legge fallimentare (2005/2007) si sono susseguiti altri interventi, in particolare sulla disciplina del concordato preventivo e degli accordi che ci stanno intorno, ed ha disciplinato in maniera specifica questi finanziamenti. In particolare ha previsto tre modalità diverse per i finanziamenti erogati in prossimità della crisi (sia per gli accordi che per il concordato preventivo NON i piani attestati):
Condizioni – sono rigide, da sapere bene:
Altra norma volta a favorire il concordato o gli accordi di ristrutturazione è l’art. 182sexies dove si prevede la inapplicabilità delle norme previste per la riduzione o perdita di capitale sociale.
L’art. 69bis c.2 : che pone una regola speciale per quanto riguarda il dies a quo dal quale si computa il periodo sospetto per l’azione revocatoria fallimentare. Stando alle norme precedenti, artt. 64 ss, sarebbe la data del fallimento (il semestre, l’anno o il biennio si computano dalla data del falliemnto). Questo invece dice che nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, il termine decorre dalla iscrizione nel registro delle imprese del concordato preventivo. Perché ne parliamo adesso? Tenuto conto che l’ultimo comma dell’art 182 bis prevede un meccanismo di passaggio tra accordo e concordato preventivo, e viceversa, conservando in entrambi i casi gli effetti prodotti dalla prima delle due domande: dato che si può passare da uno all’altro conservando gli effetti protettivi del primo dei due atti depositati nel registro delle imprese, è ragionevole ritenere che la norma dell’art 69bis c. vada interpretata nel senso “il periodo sospetto della revocatoria decorre dalla data di deposito della domanda di concordato nel registro delle imprese, ma se la domanda di concordato è stata preceduta dalla domanda di omologazione o addirittura dalla domanda, rivolta al tribunale, di emissione del provvedimento
Questi concordati sono disciplinati in maniera abbastanza omogenea:
CONCORDATO PREVENTIVO Contenuto: art. 160 l’imprenditore i n crisi può proporre un piano di concordato che può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma. Poi c’è una elencazione che è puramente esemplificativa: cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie ( compresa attribuzione ai creditori di azioni/obbligazione) L’Accollo non è operazioni straordinaria vedi disciplina amm.ne straordinaria della Marzano (la norma dice “… anche mediante accollo , fusione o altre operazioni societarie” - la fusione è una operazione straordinaria. L’ Accollo (è fatto da un assuntore) contratto a favore del terzo con il quale un soggetto concorda con il debitore di assumere il suo debito. Il creditore si ritrova con due debitori (quello originario e quello che si è accollato il debito). Poi il creditore può decidere di liberare il debitore originario (accollo liberatorio) oppure può tenerli entrambi (accollo cumulativo). Se nel concordato si prevede che intervenga un terzo che si accolla il debito concordatario (che di regola viene falcidiato, cioè prima il debito chirografario è 100, io mi assumo il debito nelle misure concordate). È l’accordo concordatario, che si chiama assunzione del concordato. L’assuntore è colui che dal lato passivo si accolla l’adempimento del concordato e dall’altra parte si prende tutto l’attivo del concordato. Fra le operazioni straordinarie c’è anche l’ipotesi di attribuire ai creditori, o a società partecipate dai creditori, azioni, quote, obbligazioni o altri strumenti finanziari. Questa previsione è stata copiata dalla legge Marzano perché il concordato Parmalat funzionò così. Venne fatta una società composta da tutti i creditori che hanno trasformato i loro crediti in azioni della nuova società che si era presa l’attivo industriale e si è presa anche il debito falcidiato (che è sparito perché è stato utilizzato per trasformarlo in capitale). Chi ha un credito verso la società di capitali può convertirlo in capitale sociale (è l’idea della lettera a). Soddisfare i crediti vuol dire estinguerli per mezzo di solito del pagamento, ristrutturare i debiti vuol dire invece modificare la struttura del debito (es. ti devo 10 oggi, ci mettiamo d’accordo che ti do 10.+interessi a rate in tot anni). La norma, rispetto al disciplina previgente consente di soddisfare i creditori, ma anche a rimuovere l’insolvenza senza soddisfare i creditori, semplicemente rimodulando il debito con condizioni in cui l’azienda è in grado di pagarlo. È una modalità di estinzione dell’obbligazione non satisfatoria, è una novazione. Il concordato può essere anche uno strumento con cui riportare l’impresa in bonis con modalità concordate con i creditori.