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Diritto Fallimentare: Finanziamenti Ponte, Finanza Interinale ed Esecuzione dell'Accordo, Appunti di Diritto fallimentare

Apuunti sul concordato preventivo e accordi di ristrutturazione

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 01/03/2016

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8 maggio
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE
Uno dei problemi è l’esigenza di finanziare l’attività d’impresa, quando l’obiettivo è la continuità, il
finanziamento dell’azienda è il punto centrale. Di solito gli accodi volti al salvataggio prevedono anche la
nuova finanza che può dipendere dalla riapertura delle linee ordinarie di credito che dalla erogazione di
nuove linee di credito per esempio un nuovo mutuo oppure un aumento del capitale.
Salvo che non si discuta sui versamenti fatti dai soci a titolo di apporto (che vanno nel patrimonio netto, per
cui non c’è titolo per chiederne la restituzione. Essi potrebbero prestarli anche alla società, quindi finiscono
nei debiti - l’art 2467 cc posterga i finanziamenti fatti dai soci nelle srl), di regola i finanziamenti
all’imprenditore sono dei debiti che devono essere restituiti per cui chi interviene a finanziare l’imprenditore
in crisi, in prossimità di un accordo con i creditori, non può accettare l’idea di essere trattato come coloro
che sono già da tempo creditori.
Questo problema veniva risolto in maniere estranee al tessuto della legge fallimentare – in particolare il
finanziatore diceva ai soci che se volevano dei finanziamenti dovevano garantirli loro - , oggi il legislatore ha
fronteggiato questo tema e nell’ambito delle modifiche alla legge fallimentare (2005/2007) si sono susseguiti
altri interventi, in particolare sulla disciplina del concordato preventivo e degli accordi che ci stanno intorno,
ed ha disciplinato in maniera specifica questi finanziamenti. In particolare ha previsto tre modalità diverse
per i finanziamenti erogati in prossimità della crisi (sia per gli accordi che per il concordato preventivo NON
i piani attestati):
Sono in ordine cronologico
Art. 182 quater c. 2 Prima del deposito della domanda Finanziamenti ponte : servono ad attraversare
un periodo che va da un determinato momento X al momento in cui verrà eseguito un certo accordo
(finanziamento usato nel leverage buy out per acquistare le azioni della società target, cioè quella
che contiene l’azienda redditiva, in attesa poi della fusione e di fare un nuovo mutuo all’interno della
società post fusione mutuo che sarà probabilmente garantito da ipoteca o dei flussi di cassa della
società obiettivo). È temporaneo, serve per completare un programma in attesa di sostituirlo con un
finanziamento diverso.
Finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di concordato o della domanda
di omologazione della domanda di ristrutturazione dei debiti. Il ponte va da adesso al momento in
cui va a buon fine il concordato o l’accordo, dopo scatterà la finanza prevista in questi accordi.
Presupposti: finanziamenti erogati in funzione della domanda
Art. 182 quinquies Nel corso della procedura Finanza interinale: serve per completare una fase della
procedura concorsuale successiva alla ammissione. Viene disposto dopo la domanda e serve per
coprire un breve periodo.
Presupposti: imprenditore che presenta una domanda di ammissione o omologazione può
chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili perché gli
servono per arrivare all’omologazione. Questi finanziamenti sono funzionali alla migliore
soddisfazione dei debitori. Perchè? Queste procedure hanno la caratteristica di prevedere la
continuità aziendale che serve a realizzare valori aziendali che in caso di cessazione
dell’attività si perderebbero (es. avviamento).
Art. 182 quater c. 1 Esecuzione dell’accordoFinanza erogata in esecuzione dell’accordo o del
concordato già omologato.
Queste tre tipologie di finanziamento sono dichiarate prededucibili, infatti la finalità di queste norme è quella
di incentivare il salvataggio dell’impresa.
Condizioni – sono rigide, da sapere bene:
1. Finanziamento ponte:
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8 maggio

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE Uno dei problemi è l’esigenza di finanziare l’attività d’impresa, quando l’obiettivo è la continuità, il finanziamento dell’azienda è il punto centrale. Di solito gli accodi volti al salvataggio prevedono anche la nuova finanza che può dipendere dalla riapertura delle linee ordinarie di credito che dalla erogazione di nuove linee di credito per esempio un nuovo mutuo oppure un aumento del capitale. Salvo che non si discuta sui versamenti fatti dai soci a titolo di apporto (che vanno nel patrimonio netto, per cui non c’è titolo per chiederne la restituzione. Essi potrebbero prestarli anche alla società, quindi finiscono nei debiti - l’art 2467 cc posterga i finanziamenti fatti dai soci nelle srl), di regola i finanziamenti all’imprenditore sono dei debiti che devono essere restituiti per cui chi interviene a finanziare l’imprenditore in crisi, in prossimità di un accordo con i creditori, non può accettare l’idea di essere trattato come coloro che sono già da tempo creditori. Questo problema veniva risolto in maniere estranee al tessuto della legge fallimentare – in particolare il finanziatore diceva ai soci che se volevano dei finanziamenti dovevano garantirli loro - , oggi il legislatore ha fronteggiato questo tema e nell’ambito delle modifiche alla legge fallimentare (2005/2007) si sono susseguiti altri interventi, in particolare sulla disciplina del concordato preventivo e degli accordi che ci stanno intorno, ed ha disciplinato in maniera specifica questi finanziamenti. In particolare ha previsto tre modalità diverse per i finanziamenti erogati in prossimità della crisi (sia per gli accordi che per il concordato preventivo NON i piani attestati):

  • Sono in ordine cronologico
  • (^) Art. 182 quater c. 2 Prima del deposito della domanda Finanziamenti ponte : servono ad attraversare un periodo che va da un determinato momento X al momento in cui verrà eseguito un certo accordo (finanziamento usato nel leverage buy out per acquistare le azioni della società target, cioè quella che contiene l’azienda redditiva, in attesa poi della fusione e di fare un nuovo mutuo all’interno della società post fusione – mutuo che sarà probabilmente garantito da ipoteca o dei flussi di cassa della società obiettivo). È temporaneo, serve per completare un programma in attesa di sostituirlo con un finanziamento diverso. Finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di concordato o della domanda di omologazione della domanda di ristrutturazione dei debiti. Il ponte va da adesso al momento in cui va a buon fine il concordato o l’accordo, dopo scatterà la finanza prevista in questi accordi.
  • (^) Presupposti: finanziamenti erogati in funzione della domanda
  • Art. 182 quinquies Nel corso della procedura Finanza interinale: serve per completare una fase della procedura concorsuale successiva alla ammissione. Viene disposto dopo la domanda e serve per coprire un breve periodo.
  • Presupposti: imprenditore che presenta una domanda di ammissione o omologazione può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili perché gli servono per arrivare all’omologazione. Questi finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei debitori. Perchè? Queste procedure hanno la caratteristica di prevedere la continuità aziendale che serve a realizzare valori aziendali che in caso di cessazione dell’attività si perderebbero (es. avviamento).
  • (^) Art. 182 quater c. 1 Esecuzione dell’accordoFinanza erogata in esecuzione dell’accordo o del concordato già omologato. Queste tre tipologie di finanziamento sono dichiarate prededucibili, infatti la finalità di queste norme è quella di incentivare il salvataggio dell’impresa.

Condizioni – sono rigide, da sapere bene:

  1. Finanziamento ponte:
  • quando i finanziamenti sono previsti dal piano di concordato o dall’accordo di ristrutturazione
  • deve essere disposta nel provvedimento con il quale il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato o omologa l’accordo di ristrutturazione dei debiti (la norma non dice a quali condizioni il tribunale dia la prededuzione)
  • in funzione alla domanda di concordato o accordo, deve essere connesso a costi sostenuti o da sostenersi alla domanda/accordo (es. finanziamento per pagare le parcelle dei professionisti) oppure per finanziare l’attività d’impresa in questo periodo. Questa norma, che dichiara prededucibile il finanziamento ponte, favorisce anche i finanziamenti fatti dai soci. L’art. 2467 cc prevede che eventuali finanziamenti fatti dai soci nelle srl, se la società è in una condizione di squilibrio patrimoniale (sottocapitalizzata, cioè ha troppo poco capitale in relazione ai debiti che ha) e sarebbe stato ragionevole che i soci mettessero i soldi come capitale anziché come debito (in modo da dotare l’impresa di una struttura patrimoniale più robusta), il legislatore li tratta come se fossero apporti di capitale. Quindi non devono essere restituiti, per cui se sono stati rimborsi prima del fallimento devono essere restituiti, è una ipotesi di inefficacia automatica (non c’è la scientia). sono postergati Ciò però scoraggia i soci a metter soldi in vista del concordato, per cui il legislatore rende inapplicabile l’art. 2647 e concede la prededucibilità del finanziamento fatto dal socio (nei limiti dell’80%). Se il socio è divenuto tale in esecuzione del concordato preventivo (finanziamento erogato in esecuzione del concordato/accordo già omologato) allora gli si applica il regime previsto per i finanziatori estranei della società quindi ha diritto alla soddisfazione integrale.
  1. Finanza interinale:
  • (^) Deve essere, dal punto di vista oggettivo, deve essere funzionale alla miglior soddisfazione dei creditori che dipende dal fatto che la continuità aziendale assicurata dal finanziamento sia funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori. - Di tipo formale:
  • Miglior soddisfazione sia stata attestata dal professionista
  • Autorizzazione del tribunale specifica
  1. Finanziamenti effettuati in esecuzione di un concordato preventivo:
  • Erogati in esecuzione del piano. Non ci sono altre condizioni (sono implicite, perché vuol dire che a monte è già stata fatta l’omologazione quindi sono stati previsti e coperti dalla attestazione di fattibilità). Si applica anche ai finanziamenti dei soci (pre: 80% - post:100%)

Altra norma volta a favorire il concordato o gli accordi di ristrutturazione è l’art. 182sexies dove si prevede la inapplicabilità delle norme previste per la riduzione o perdita di capitale sociale.

L’art. 69bis c.2 : che pone una regola speciale per quanto riguarda il dies a quo dal quale si computa il periodo sospetto per l’azione revocatoria fallimentare. Stando alle norme precedenti, artt. 64 ss, sarebbe la data del fallimento (il semestre, l’anno o il biennio si computano dalla data del falliemnto). Questo invece dice che nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, il termine decorre dalla iscrizione nel registro delle imprese del concordato preventivo. Perché ne parliamo adesso? Tenuto conto che l’ultimo comma dell’art 182 bis prevede un meccanismo di passaggio tra accordo e concordato preventivo, e viceversa, conservando in entrambi i casi gli effetti prodotti dalla prima delle due domande: dato che si può passare da uno all’altro conservando gli effetti protettivi del primo dei due atti depositati nel registro delle imprese, è ragionevole ritenere che la norma dell’art 69bis c. vada interpretata nel senso “il periodo sospetto della revocatoria decorre dalla data di deposito della domanda di concordato nel registro delle imprese, ma se la domanda di concordato è stata preceduta dalla domanda di omologazione o addirittura dalla domanda, rivolta al tribunale, di emissione del provvedimento

Questi concordati sono disciplinati in maniera abbastanza omogenea:

  • Elasticità, per quanto riguarda il contenuto della proposta,
  • (^) Facoltà di suddividere i creditori in classi attribuendogli trattamenti differenziati
  • Facoltà di falcidiare (assoggettare ad una riduzione del credito) anche i creditori che hanno una prelazione (purchè non sia capiente).

CONCORDATO PREVENTIVO Contenuto: art. 160 l’imprenditore i n crisi può proporre un piano di concordato che può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma. Poi c’è una elencazione che è puramente esemplificativa: cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie ( compresa attribuzione ai creditori di azioni/obbligazione) L’Accollo non è operazioni straordinaria vedi disciplina amm.ne straordinaria della Marzano (la norma dice “… anche mediante accollo , fusione o altre operazioni societarie” - la fusione è una operazione straordinaria. L’ Accollo (è fatto da un assuntore) contratto a favore del terzo con il quale un soggetto concorda con il debitore di assumere il suo debito. Il creditore si ritrova con due debitori (quello originario e quello che si è accollato il debito). Poi il creditore può decidere di liberare il debitore originario (accollo liberatorio) oppure può tenerli entrambi (accollo cumulativo). Se nel concordato si prevede che intervenga un terzo che si accolla il debito concordatario (che di regola viene falcidiato, cioè prima il debito chirografario è 100, io mi assumo il debito nelle misure concordate). È l’accordo concordatario, che si chiama assunzione del concordato. L’assuntore è colui che dal lato passivo si accolla l’adempimento del concordato e dall’altra parte si prende tutto l’attivo del concordato. Fra le operazioni straordinarie c’è anche l’ipotesi di attribuire ai creditori, o a società partecipate dai creditori, azioni, quote, obbligazioni o altri strumenti finanziari. Questa previsione è stata copiata dalla legge Marzano perché il concordato Parmalat funzionò così. Venne fatta una società composta da tutti i creditori che hanno trasformato i loro crediti in azioni della nuova società che si era presa l’attivo industriale e si è presa anche il debito falcidiato (che è sparito perché è stato utilizzato per trasformarlo in capitale). Chi ha un credito verso la società di capitali può convertirlo in capitale sociale (è l’idea della lettera a). Soddisfare i crediti vuol dire estinguerli per mezzo di solito del pagamento, ristrutturare i debiti vuol dire invece modificare la struttura del debito (es. ti devo 10 oggi, ci mettiamo d’accordo che ti do 10.+interessi a rate in tot anni). La norma, rispetto al disciplina previgente consente di soddisfare i creditori, ma anche a rimuovere l’insolvenza senza soddisfare i creditori, semplicemente rimodulando il debito con condizioni in cui l’azienda è in grado di pagarlo. È una modalità di estinzione dell’obbligazione non satisfatoria, è una novazione. Il concordato può essere anche uno strumento con cui riportare l’impresa in bonis con modalità concordate con i creditori.