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Contabilità Generale e Bilancio 2, Dispense di Contabilità

Dispensa tratta da lezioni e appunti. Parte seconda.

Tipologia: Dispense

2019/2020

In vendita dal 14/06/2021

Giulia.Difi99
Giulia.Difi99 🇮🇹

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BILANCIO
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Scarica Contabilità Generale e Bilancio 2 e più Dispense in PDF di Contabilità solo su Docsity!

BILANCIO

• FASE 1 :

  • FASE 4II BILANCIO di VERIFICA : si costruisce esattamente come il precedente.
  • FASE 5COSTRUZIONE del BILANCIO : Faccio la differenza tra costi e ricavi e determino una PERDITA di ESERCIZIO ➡ questo perché i costi PREVALGONO sui ricavi. N.B. : La cassa NON può essere MAI NEGATIVA.

REGOLAMENTAZIONE del BILANCIO di ESERCIZIO

IL QUADRO NORMATIVO di RIFERIMENTO in ITALIA

  • SINGOLA IMPRESA : questa impresa dovrà redigere e pubblicare il BILANCIO INDIVIDUALE , detto anche bilancio di esercizio;
  • GRUPPO di IMPRESE : questa impresa, se è la CAPOGRUPPO e quindi controlla altre imprese attraverso il possesso di azioni del capitale sociale di altre imprese, dovrà redigere e pubblicare il BILANCIO CONSOLIDATO , che è il bilancio del gruppo di imprese. LEGISLAZIONE
  1. BILANCIO INDIVIDUALE in ITALIA : è disciplinato dal Codice Civile in particolare dagli Art. 2423 e seguenti. Questi articoli sono stati aggiornati/modificati a seguito del Decreto Legislativo 139/2015, entrato in vigore con il primo Bilancio del 2016. Questo Decreto Legislativo che rappresenta la riforma sul Bilancio recepisce la Direttiva UE 2013/34. Inoltre, per redigere il Bilancio in Italia, sono molto importanti i PRINCIPI CONTABILI , ovvero delle regole contabili emanate dall’Organismo Italiano di Contabilità (! O.I.C. ). In Italia, a livello di Bilancio Individuale, distinguiamo tre diversi modelli di Bilancio: o ORDINARIO , ovvero la forma di Bilancio più completa; o ABBREVIATO (! Art. 2435 bis ) usato da quelle imprese che NON superno certi limiti dimensionali; o MICRO IMPRESE (! Art. 2345 ter ) introdotto con la riforma sul Bilancio, quindi nel 2015 ;
  2. BILANCIO CONSOLIDATO in ITALIA : è disciplinato dal Decreto Legislativo 127/1991, che recepisce la Direttiva n. 349/1983. Il Decreto Legislativo 127/1991 è stato modificato dal Decreto Legislativo 139/2015, che recepisce la Direttiva UE 2013/34. A livello di PRINCIPI CONTABILI (! O.I.C. ) viene evidenziato il n. 17, emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità. Esso tratta in modo specifico della formazione del Bilancio Consolidato.
  3. BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/FRS (! LIVELLO INTERNAZIONALE ): i PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI sono entrati in Italia e, in

conseguenza, anche le imprese che fanno parte del gruppo hanno la facoltà di decidere quale set di principi contabili usare (! Italiano o Internazionale); o ALTRE IMPRESE , che non sono consolidate, hanno la facoltà di decidere se usare i principi Internazionali oppure quelli Italiani; o SOCIETÀ MINORI hanno il DIVIETO di usare IAS/FRS. BILANCIO ORDINARIO di ESERCIZIO da CODICE CIVILE

  • FINALITÀ del LEGISLATORE : la finalità principale guida il Legislatore nel dettare le norme sul bilancio è la TUTELA di tutti i soggetti terzi (! Stakeholders) con interessi verso l’impresa. Quindi, i soggetti terzi devono essere informati sulla condizione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa. Il Bilancio è, dunque, uno strumento INFORMATIVO sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa. Le regole giuridiche fondamentali per la formazione del bilancio riguardano la TUTELA dei TERZI ;
  • STRUTTURA LEGISLATIVA ITALIANA : sta alla base della formazione del Bilancio di Esercizio, è PIRAMIDALE in cui si passa da: In particolare si individuano TRE LIVELLI LEGISLATIVI GERARCHICI ➡ questo significa che il I livello deve essere rispettato dal II e il II deve essere rispettato dal III. Quindi, il III è subordinato al I e al II livello. Sopra di tutti vi è il I livello gerarchicamente importante che deve essere rispettato nella redazione del bilancio. A questi livelli, vengono aggiunti i PRINCIPI CONTABILI O.I.C. Questi ultimi NON hanno forza di legge, ma servono per interpretare la legge nella formazione del bilancio La CLAUSOLA GENERALE è una norma generale e, man mano che ci si sposta di livello, si arriva a norme più particolari. Questo è tutto l’impianto normativo che ruota intorno alla costruzione del bilancio di esercizio in Italia.

o CLAUSOLA GENERALE implica che il Bilancio di Esercizio debba essere redatto con CHIAREZZA e che debba rappresentare in maniera VERITIERA e CORRETTA la situazione finanziaria, patrimoniale e economica dell’impresa; o PRINCIPI GENERALI di REDAZIONE devono essere rispettati in tutte le fasi di formazione del Bilancio. Quindi, se questi principi vengono rispettati, viene rispetta anche la clausola generale; o CRITERI di RAPPRESENTAZIONE e VALUTAZIONE secondo cui le tavole hanno una specifica forma dettata dal legislatore e la valutazione è specifica per le singole voci. PRINCIPI CONTABILI O.I.C.

  • NATURA e FUNZIONE : sono principi ECONOMICO – RAGIONIERISTICI da utilizzare nella predizione del bilancio. Quindi, sono un supporto delle scelte compiute dal redattore del bilancio. Sono un insieme di criteri, procedure, metodi e tecniche per ➡ o CONTABILIZZARE (! SCRITTURE ), quindi ci danno delle indicazioni su come alcune operazioni devono essere contabilizzate (! Giornale e mastro); o VALUTAZIONE (! SINGOLE VOCI ); o RAPPRESENTAZIONE (! Tavole e Nota Integrativa); Questi principi sono predisposti dalla FONDAZIONE O.I.C. ;
  • RELAZIONE con la NORMATIVA ITALIANA : o Sono regole operative (! TECNICHE ) coerenti con la Legge. La Legge spesso è GENERICA e non scende nel dettaglio dell’esempio pratico, quindi è necessario studiare anche i principi contabili perché questi permettono una interpretazione operativa di quanto dettato dalla Legge; o Hanno un ruolo SUBORDINATO alla Legge. Hanno funzione: o Interpretativa; o Integrativa (! SUPPLETIVA );
  • DIFFERENZE con IAS/FRS : gli IAS/FRS, omologati dall’UE, hanno valenza di Legge; mentre i principi contabili internazionali non hanno forza di legge e servono ad interpretarla.

è Veritiero NON significa VERO per la presenza in bilancio di valori stimati e congetturati; è Veritiero significa ammettere discrezionalità tecnica nelle valutazioni, ma NON ARBITRARIETÀ ; è Veritiero significa avere le COMPETENZE TECNICHE necessarie in fase valutativa. Quindi, significa conoscere la realtà dell’impresa, conoscere le sue peculiarità e sapere effettuare delle stime e delle congetture che rappresentano il più possibile la situazione dell’impresa stessa; è Veritiero significa ottenere VALORI COERENTI con la dinamica economica e la situazione aziendale presente e futura. Significa effettuare delle valutazione che tengano in conto la situazione presente dell’impresa, ma che rispettino anche quelle che sono le previsioni future sull’andamento economico dell’impresa stessa. RAPPRESENTAZIONE CORRETTA La RAPPRESENTAZIONE CORRETTA richiama 3 concetti e si realizza attraverso:

  1. Il rispetto della NORMATIVA e dei PRINCIPI CONTABILI. Quindi, affinché un bilancio sia corretto è necessario che vengano rispettati i principi contabili e quanto previsto dalla normativa;
  2. La comunicazione NON deve essere DEVIANTE , ciò si realizza con comportamenti in buona fede e con la chiarezza espositiva. Quindi, si deve essere il più chiari e trasparenti possibili;
  3. La correttezza in senso ECONOMICO per evitare rappresentazioni false della situazione economica – patrimoniale e finanziaria dell’impresa. CHIAREZZA La CHIAREZZA è il principio GUIDA nella predisposizione del bilancio. è Chiarezza significa porre i destinatari (! Stakeholders) del bilancio in condizione di COMPRENDERE da un punto di vista FORMALE (! RAPPRESENTAZIONE dei VALORI nelle tavole) e dal punto di vista SOSTANZIALE (! PROCESSO di FORMAZIONE dei VALORI ) le modalità di formazione del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento nonché le caratteristiche della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa. Vi sono quattro REGOLE funzionali al raggiungimento della chiarezza:
  4. Il contenuto delle TAVOLE di SINTESI è RIGIDO ed è IMPOSTO dal Legislatore. Quindi, le tavole di SP e CE di tutte le imprese Italiane NON quotate hanno le stesse caratteristiche e hanno lo stesso contenuto e forma, definito in modo particolare dal Legislatore;
  5. Nel bilancio vi è la DISTINZIONE OBBLIGATORIA tra valori che derivano dalla GESTIONE ORDINARIA e valori che derivano dalla GESTIONE STRAORDINARIA (! Eventi Straordinari, che si trovano nella Nota Integrativa);
  6. Valutazione autonoma degli ELEMENTI ETEROGENEI (! Attivi/Passivi; Costi/Ricavi) ➡ Divieto di COMPENSO di PARTIRE ( Es. Divieto di sommare crediti con debiti;
  7. Inserimento di INFORMAZIONI AGGIUNTIVE anche nelle TAVOLE di SINTESI. Per alcune imprese particolari è necessario andare oltre a quello che è lo schema previsto dal Legislatore ed è necessario, per rispettar la clausola generale, inserire delle informazioni aggiuntive. COMPLETEZZA INFORMATIVA (! Art. 2423/ 3 ) Per rispettare la clausola generale vi è l’obbligo di fornire informazioni aggiuntive relative alle SINGOLE PROBLEMATICHE di CIASCUNA IMPRESA. Quindi, le informazioni aggiuntive

possono riguardare sia informazioni che spiegano meglio il business d’impresa sia particolari problematiche che l’impresa ha dovuto affrontare. Dalla NORMA GENERALEPROBLEMATICA SPECIFICA ESEMPIO Periodo di CRISI ECONOMICA ➡ Informazioni sulle scelte di ristrutturazione del DEBITO , sui piani di rientro con le banche. Sono, quindi, delle informazioni in più che venivano fornite agli Stakeholders per informarli circa la situazione finanziaria dell’impresa e circa il modo in cui affrontare questa situazione di crisi. RILEVANZA (! Art. 2423/ 4 )

  • Introdotta nella Legislazione con Decreto Legislativo 139/2015: già presente nei principi contabili e nei principi di revisione;
  • LIMITE per la rappresentazione veritiera e corretta: non inserire in bilancio degli elementi non ritenuti rilevanti potrebbe minare parzialmente la clausola generale;
  • Attiene a tutti gli aspetti propri della contabilità: rilevazione, valutazione e disclosure;
  • Permane il rispetto degli obblighi di corretta tenuta delle scritture contabili. Alcuni problemi di coordinamento RILEVAZIONE VS obbligo corretta TENUTA SCRITTURE?
  • Tutti gli accadimenti del periodo amministrativo vanno registrati in CO.GE.;
  • Non tutti i criteri di rilevazione, valutazione e disclosure devono essere applicati ( Es. Costo ammortizzato; Disclosure su suddivisione ricavi per categorie attività o aree geografiche; Disclosure su composizione ratei/risconti).
  • PREMESSE : o Il bilancio è un documento TECNICO ; o Finalità del bilancio è TUTELARE i terzi;
  • CONCETTI FONDAMENTALI : o Accadimenti (! Errori e semplificazioni) sono RILEVANTI se si può ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano tali da influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori. Quindi, è rilevate tutto ciò che può influire sulla decisione degli Stakeholders in merito all’impresa stessa; o Il giudizio di significatività viene elaborato sulla base delle caratteristiche dell’impresa e/o della natura dell’errore/semplificazione; o Il giudizio di significatività è riferito al sophisticated user e considerando gli utilizzatori nel loro insieme, prescindendo cioè delle esigenze informative di specifiche categorie; è
  • È un GIUDIZIO FORMALE : o Abbiamo una ragionevole conoscenza delle attività dell’impresa, della contabilità ed esamino le informazioni contenute nel bilancio in modo diligente;
  • Effetti economici e finanziari della deroga. Ovvero, gli effetti che derivano dalla mancata applicazione della legge;
  • Vincolo alla destinazione degli utili derivanti dalla deroga. ESEMPIO Rivalutazione di un immobile sottoposto ad ammortamento. 31/03/

PRINCIPI GENERALI di REDAZIONE

STRUTTURA NORMATIVA ITALIANA

PRINCIPI GENERALI di REDAZIONE – ART. 2423 BIS.

  • ART. 2423 BIS. (! Comma 1): o Continuità; o Prevalenza della sostanza sulla forma (! Funzione economica); o Prudenza. Questo Art. è dedicato ai PRINCIPI GENERALI di REDAZIONE del bilancio, che devono essere osservati in tutte le fasi di formazione del bilancio per garantire il RISPETTO della clausola generale (! Regola ad di sopra di tutte le altre regolo e principi che regolano la formazione del bilancio). Nella redazione del bilancio, quindi, DEVONO essere osservati i seguenti principi.

Questo OBBLIGO è funzionale al rispetto della clausola generale ➡ questo significa che se il redattore del bilancio osserva tutti questi principi generali, allora anche la la clausola generale viene rispettata. CONTINUITÀ Il principio della CONTINUITÀ è il principio che sta alla BASE della redazione del bilancio. Quindi, il bilancio deve essere predisposto considerando la prospettiva di FUNZIONAMENTO dell’impresa. Questo significa che tutte le valutazioni che vengono effettuate devono poggiare sull’ipotesi di funzionamento dell’impresa nel futuro/sulla capacità dell’impresa di continuare la propria attività e il proprio business tipico nel futuro. I criteri di valutazione e le correlare ipotesi alla base delle stime/congetture, nonché le informazioni sulle prospettive evolutive della gestione, DEVONO essere coerenti con tale principio. Il principio che sta alla base del bilancio di esercizio è, appunto, il principio di continuità. Quindi, se l’impresa è in grado di rispettare e osservare il principio di continuità, allora si redige il bilancio di esercizio e si determinato il reddito di esercizio (! Deriva dal CE ) e il relativo capitale di funzionamento (! Capitale che permette all’impresa di continuare la propria attività nel futuro e viene evidenziato nel SP ). In ASSENZA del principio di continuità, si redigono bilanci diversi da quello di esercizio. Ad ESEMPIO , se l’impresa è in liquidazione, quindi cessa la propria attività, si redige il bilancio di LIQUIDAZIONE che fa riferimento all’O.I.C. 5 e non al C.C. Per verificare la capacità dell’impresa di perdurare nel tempo, il principio di continuità viene applicato a due livelli:

  1. Impresa nel suo COMPLESSO , quindi considerando lo svolgimento della propria attività di anno in anno e lungo tutta la durata della propria vita. Questa verifica deve essere fatta ad ogni periodo amministrativo nei quali si divide la vita dell’impresa;
  2. Valutazione delle SINGOLE VOCI di bilancio.
  3. IMPRESA nel SUO COMPLESSO : valutare la capacità dell’impresa stessa di rispettare il principio di ECONOMICITÀ. Ovvero il principio che permette all’impresa di perdurare in modo autonomo e duraturo nel tempo e operare sul mercato. IMPRESAGESTIONE FUTURA Ad ESEMPIO , per capire se l’impresa è in grado di svolgere la propria attività è necessario fare delle proiezioni su quello che sarà: o Reddito; o Sviluppo/Investimenti; o Indebitamento. Quindi, a livello complessivo, si definisce un documento, chiamato BUSINESS PLAN , nel quale si evidenziano le proiezioni dei redditi futuri, le proiezioni dei livelli di indebitamento e le informazioni sulle politiche di sviluppo e di investimento. Da questo documento si deve comprendere se il piano di investimento e sviluppo, previsto dall’impresa, è percorribile è coerente con la proiezione dei redditi futuri e con il livello di di indebitamento. In generale il Business Plan ha una copertura di 5 ANNI (! Si riferisce ai 5 anni successivi). Se da questo documento è possibile gettare le basi per la continuità dell’impresa, allora il principio di continuità valutato a livello di impresa nel suo complesso viene rispettato;

ESEMPIO – LEASING FINANZIARIO

Il Leasing Finanziario è considerata una operazione di FINANZIAMENTO nella sostanza economica. I due soggetti protagonisti del Leasing Finanziario sono:

  1. IMPRESA : utilizza il bene per la durata del contratto (! Sottoscrive un contratto di Leasing ) e acquisisce il bene in base a quanto definito dal contratto stesso e, inoltre, paga dei CANONI di locazione leasing periodici;
  2. SOCIETÀ di LEASING : è proprietaria del bene e incassa i canoni di leasing periodici. A SP non viene rilevato nulla, perché per legge possono essere rilevati solo i beni che sono di proprietà dell’impresa. Viene registrato solo a CE + i canoni leasing. Nella SOSTANZA il bene viene utilizzato dall’impresa come se fosse di sua proprietà. è Il DEBITO di LEASING viene rimborsato periodicamente attraverso le QUOTE Capitale Rimborso. Il primo metodo (! FORMA ) viene definito METODO di CONTABILIZZAZIONE PATRIMONIALE o dei canoni ed è prevalente in Italia; mentre il secondo (! SOSTANZA ) viene definito METODO di CONTABILIZZAZIONE FINANZIARIA. 1/04/ 20 PRUDENZA La PRUDENZA è il principio di redazione più importante in Italia ed è subordinata alla clausola generale (! I LIVELLO ). Quando si applica la prudenza, nella redazione del bilancio di esercizio, si opera un’ ASIMMETRIA di COMPORTAMENTO : si rileva, quindi emerge nel momento della registrazione o rilevazione dei costi e dei ricavi all’interno del CE. a. DIVIETO di contabilizzazione dei componenti positivi di reddito non realizzati, anche se di competenza dell’esercizio (! Art. 2423 bis/2 ). Quindi, è possibile rilevare solo gli utili realizzati ➡ i ricavi di competenza non realizzati non possono essere iscritti a CE ; b. OBBLIGO di contabilizzazione dei componenti negativi di reddito, di competenza, anche se non realizzati (! Art. 2423 bis/3 ). Quindi, i costi di competenza sia realizzati sia non realizzati devono essere rilevati nel CE ; La prudenza prevale sulla competenza e sulla realizzazione.

ESEMPIO

c. OBBLIGO di contabilizzare dei componenti negativi di reddito (! Costi, perdite, oneri, rischi), di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura del periodo amministrativo (! Art. 2423 bis/4 ). Il valore negativo di reddito, però, è di competenza dell’anno T, ma di cui si è venuti a conoscenza nell’anno T1 prima dell’approvazione del bilancio (! 31/03/T1 ); d. DIVIETO di COMPENSAZIONE : è vietato sommare tra di loro valori relativi a componenti di patrimonio o di reddito aventi segno opposto (! Art. 2423 bis/5 ); e. Collegamento con CRITERI di VALUTAZIONE : il principio di prudenza si sostanzia nell’utilizzo del criterio di valutazione del costo (! Acquisto/produzione).

ALTRI PRINCIPI GENERALI di REDAZIONE – ART. 2423 BIS

  • Realizzazione;
  • Competenza;
  • Individualità valutativa;
  • Comparabilità. REALIZZAZIONE Il principio di REALIZZAZIONE fa riferimento agli UTILI , ovvero componenti positivi di reddito. Quando i componenti positivi di reddito si ritengono realizzati? I componenti positivi di reddito sono realizzati al momento della VENDITA dei beni, perché avviene lo scambio e quindi il trasferimento di proprietà. La PRESTAZIONE di SERVIZI , ad esempio la vendita di una prestazione di servizi di consulenza, il risultato positivo relativo alla realizzazione di servizi si ritene realizzato quando il servizio è RESO. Quali sono i legami tra prudenza, competenza e realizzazione? Ci si rifà al concetto di ASSIMETRIA di COMPORTAMENTO , che implica il riferimento a costi e ricavi. Un esempio di componete NEGATIVO NON REALIZZATO può essere la svalutazione dei crediti (! Crediti incassati nell’anno T1); mentre per quanto riguarda i componenti negativi REALIZZATI un esempio può essere l’energia elettrica. ESEMPIO

COMPETENZA

Il principio della COMPETENZA si rifà al concetto di CORRELAZIONE : ricercare la correlazione (! Legame economico) tra i costi e i ricavi relativi a fatti di gestione. La FINALITÀ è la determinazione del reddito di esercizio (!^ RISULTATO del CE ). Quindi, competenza significa rilevare a CE componenti positivi e negativi di reddito, relativi ad un determinato esercizio. Dunque, significa rispettare la correlazione tra costi e ricavi relativi ai fatto di gestione di un determinato esercizio. Quindi, vi è indipendenza tra la dimensione reddituale e la dimensione monetaria. Il principio di competenza si realizza al 31/12 quando dalla competenza temporale si passa a quella economica e, inserendo in contabilità le OPERAZIONI di INTEGRAZIONE e RINVIO , ci si accerta che tutti i costi e tutti i ricavi siano di competenza dell’esercizio e che siano economicamente correlati tra di loro. Quando i costi e i ricavi sono di competenza? I COSTI diventano di competenza quando si originano da uno scambio e quando rappresentano e misurano il consumo delle risorse necessarie allo svolgimento dell’attività economica. L’impresa sostiene dei costi per acquisire materie prime, che vengono inserite nel processo produttivo (! ATTIVITÀ ECONOMICA dell’ IMPRESA ) e dalla loro trasformazione si ottengono dei prodotti finiti, che saranno oggetto di scambio e daranno origine a dei ricavi. La competenza economica dei RICAVI dei manifesta quando danno origine ad uno scambio, quando avviene il trasferimento di proprietà o l’erogazione del servizio verso terzi. La CORRELAZIONE tra costi e ricavi è intesa come un legame economico tra costi e ricavi di un dato esercizio. I FATTORI PRODUTTIVI consumati rappresentano i costi, che servono per realizzare (! Rimanenze) o vendere prodotti (! Ricavi). Questa correlazione può essere:

  • DIRETTA : consumo di beni ( Es. Materie prime, che rappresentano costi) per produrre beni ( Es. Prodotti finiti, che rappresentano dei ricavi);
  • INDIRETTA : beni pluriennali che partecipano all’attività produttiva ( Es. Ammortamento, che rappresenta un costo indirettamente legato alla produzione e vendita dei prodotti finiti). Qual è il legame tra prudenza e competenza? È un legame di SUBORDINE. La competenza è subordinata alla prudenza (! Art. 2423 bis/2 ). La competenza è, inoltre, collegata alla prudenza perché è necessario che venga effettuata la contabilizzazione di rischi/oneri, anche conosciuti dopo la chiusura del periodo amministrativo (! Art. 2423 bis/4 ). INDIVIDUALITÀ L’ INDIVIDUALITÀ VALUTATIVA viene interpretata sotto due profili: a. DIVIETO di COMPENSAZIONE : non si possono effettuare compensazioni tra elementi che hanno segno opposto. Il divieto di compensazione non è mai ammesso, eccetto rari casi previsti dalla legge; b. INDIVIDUALITÀ VALUTATIVA significa valutare in modo separato, cioè autonomo, elementi eterogenei.