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Appunti contabilità pubblica unitn
Tipologia: Appunti
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Capitolo 1 2 - L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali Le norme relative all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali => contenute nel d.lgs. 267 \ 2000 (Testo Unico degli Enti Locali, T.U.E.L.) e nel d.lgs. 118/2011, come modificati al fine di adeguarle ai principi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio prescritti dalla L. 42/2009. T.U.E.L. è attività contabile di Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni, disciplinando in particolare:
operativa degli enti locali e rappresenta, sia temporalmente che sostanzialmente, il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione previsti dall'allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011. Articolo 170 TUEL versione semplificata per enti locali con < 5.000 abitanti. Composto da due sezioni (art. 151 T.U.E.L.): la Sezione Strategica (SeS), con orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo, e la Sezione Operativa (SeO), il cui orizzonte coincide con quello del bilancio di previsione. La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche, presentate dal Sindaco al Consiglio all'inizio del mandato e relative alle azioni e ai progetti che si intende realizzare nel corso del mandato stesso (art. 46, comma 3, TU.E.L.), coerentemente con le linee di indirizzo della programmazione regionale e con gli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'Unione europea. Al termine del mandato si redige la relazione di fine mandato che certifica le iniziative intraprese e i risultati conseguiti.
La SeO è quella sezione del DUP in cui vengono definiti gli strumenti operativi che si intendono utilizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. In particolare, essa definisce, per ogni singola missione, i programmi da realizzare per conseguire gli obiettivi strategici della SeS, e per ogni singolo programma, gli obiettivi operativi annuali da rispettare. La SeO è e redatta per competenza, con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa, con riferimento al primo esercizio. La SeO si suddivide in due parti:
L'art. 162 del T.U.E.L. stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, nel rispetto dei principi contabili generali e applicati di cui al d.lgs. 118/2011. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. Il bilancio di previsione finanziario è il documento in cui vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel DUP; esso rappresenta, in sostanza, lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'ente definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve svolgere, secondo quanto previsto dal DUP stesso. Secondo quanto previsto dal nuovo comma 2 dell'art. 164 T.U.E.L., il bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio , costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati:
L' esercizio provvisorio può essere autorizzato con legge o con il decreto del Ministro dell'interno che, secondo quanto previsto dall'art. 151 T.U.E.L., in presenza di motivate esigenze differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città e autonomie locali (così il comma 3 dell'art. 163 T.U.E.L.) Nel caso in cui il bilancio non sia stato approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria (art. 163, comma 2, T.U.E.L.). Nel corso della gestione provvisoria l'ente può:
la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione (SeO) del DUP, definendo gli obiettivi di gestione e assegnando le risorse necessarie al loro raggiungimento.
impegno delle spese. Molti degli articoli del T.U.E.L. che le disciplinano sono stati modificati dal d.lgs. 126/2014 al fine di renderli coerenti con i principi contabili indicati dal d.lgs. 118/2011. Il principio della competenza finanziaria determina delle modifiche sostanziali nelle modalità di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
L'accertamento (art. 179) è la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico; viene individuato il debitore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza. In questa fase la semplice previsione di entrata si trasforma in un credito effettivo. Competente all'accertamento è il responsabile del procedimento, che deve trasmettere l'idonea documentazione sulla cui base si è svolto l'accertamento al responsabile del servizio finanziario ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria e del principio applicato della contabilità finanziaria. Le modifiche apportate dal d.lgs. 126/2014 vanno tutte nella direzione di assicurare il rispetto del principio della competenza finanziaria. L 'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva, con imputazione contabile all'esercizio in cui il credito scade. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio, le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nel medesimo esercizio finanziario. La riscossione (art. 180) è la seconda fase di gestione dell'entrata e consiste nell'effettivo introito da parte del tesoriere delle somme dovute all'ente. Avviene sulla base di un ordinativo di incasso che è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario. Gli ordinativi d'incasso relativi ad entrate di competenza dell'esercizio in corso devono essere tenuti distinti da quelli relativi ai residui. Tutti gli ordinativi, sia in conto competenza sia in conto residui, sono imputati contabilmente all'esercizio in cui il tesoriere ha incassato le relative entrate, anche se la comunicazione è pervenuta all'ente nell'esercizio successivo. Gli ordinativi non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dal tesoriere all'ente per l'annullamento e la successiva emissione nell'esercizio successivo in conto residui. Anche in mancanza di tale documento il tesoriere è tenuto a ricevere qualsiasi importo a qualsiasi titolo, salvo chiedere immediatamente all'amministrazione il relativo ordinativo di incasso. L'ente provvede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni, e comunque entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere. La terza fase di gestione dell'entrata consiste nel versamento (art. 181), nell'effettivo trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente: gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse entro un termine che deve essere stabilito dal regolamento di contabilità e che comunque non può essere superiore a quindici giorni lavorativi.
L'art 183, comma 1, del T.U.E.L. dispone che con l' impegno , «a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata» sono determinati «la somma da pagare» e «il soggetto creditore», è «indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio...» => la semplice previsione di spesa si trasforma in un debito effettivo, che verrà rilevato contabilmente dopo la regolare esecuzione della prestazione. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al d.lgs. 118/2011.
Infine, il provvedimento di liquidazione, insieme a tutti i documenti giustificativi (fatture, buono d'ordine ecc.), viene trasmesso al servizio finanziario, il quale provvede a richiamare la fattura, precedentemente registrata, e ad effettuare i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali L' ordinazione (art. 185 T.U.E.L.) consiste nella disposizione impartita al tesoriere dell'ente di provvedere al pagamento ad un soggetto specificato. L'atto che contiene l'ordinazione è detto mandato di pagamento o ordine di pagamento Gli ordini di pagamento sono disposti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa, ad eccezione dei pagamenti riguardanti il rimborso delle anticipazioni di tesoreria, i servizi per conto terzi e le partite di giro. Essi saranno, dunque, emessi una volta constatata una sufficiente disponibilità di cassa. Una volta rilevata una disponibilità di cassa sufficiente, il dipendente dell'ente individuato dal Regolamento di contabilità firma il mandato di pagamento. Quest'ultimo è poi controllato dal servizio finanziario, il quale, dopo aver apposto il visto che attesta la verifica della sussistenza dell'impegno e della liquidazione, provvede alle relative operazioni di contabilizzazione e all'invio del provvedimento al tesoriere per il pagamento (quarta fase), accompagnandolo da un elenco in duplice esemplare la cui copia deve essere restituita per ricevuta.
Nel corso dell'esercizio si riscontrano spesso degli scostamenti fra i dati previsti nei documenti di programmazione e quelli che in seguito si registrano effettivamente per effetto della gestione, a causa di accadimenti incidentali e imprevisti o di una gestione inefficace. Poiché il sistema di bilancio delineato dal d.lgs. 118/2011 e recepito dal T.U.E.L. prevede, come si è visto, una forte integrazione tra gli strumenti di programmazione (il bilancio di previsione e il PEG sono definiti sulla base di quanto stabilito nel DUP), le eventuali variazioni di bilancio che nel corso dell'esercizio dovessero rendersi necessarie finiscono spesso per coinvolgere anche gli altri documenti previsionali, in particolare il PEG. Le variazioni al bilancio (art. 175 TU E. L.) sono di competenza del Consiglio e possono essere deliberate entro il 30\ 11 di ogni anno, tranne alcuni casi in cui può essere effettuata entro il 31\ 12. Le variazioni al PEG sono di competenza della Giunta e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, salvo alcuni casi particolari in cui può essere adottata entro il 31\ 12. Un'altra operazione che rientra tra le variazioni di bilancio, in quanto comporta mutamenti nelle dotazioni finanziarie degli stanziamenti di spesa e, spesso, nella parte descrittiva dei programmi e dei progetti contenuti nel PEG, è il prelievo dal fondo di riserva , vale a dire dal fondo in cui vengono accantonate somme destinate a fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio (come, ad esempio, lavori di somma urgenza) oppure a integrare quegli stanziamenti di spesa corrente che si rivelano insufficienti nel corso della gestione. Qualora si verifichino tali presupposti, il prelievo dal fondo è di competenza della Giunta e può essere effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno (art. 176).
L'ente, entro il 31 luglio, verifichi l'attendibilità di tutte le previsioni di bilancio, in entrata e in uscita, alla luce delle evidenze emerse dopo oltre metà esercizio, e adotti le conseguenti variazioni. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, il Consiglio deve poi provvedere con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali (art. 193, comma 2).
Il rendiconto della gestione
La dimostrazione dei risultati conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario avviene mediante il rendiconto della gestione, composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, tenendo motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione (art. 227 T.U.E.L.). Gli enti locali con meno di 5.000 abitanti che si sono avvalsi della facoltà, prevista per loro dall'art. 232. T.U.E.L., di non tenere una contabilità economico- patrimoniale, non sono obbligati a predisporre il conto eco-nomico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato (art. 227, comma 3, T.U.E.L.).
L'art. 11, comma 4, del d.lgs. 118/2011 prevede che al rendiconto della gestione vadano allegati:
Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e va redatto secondo i modelli previsti dall'allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (art. 228 TU.E.L.). Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende:
Il sistema delineato dal nuovo ordinamento contabile degli enti locali si basa, quindi, sulla rilevazione concomitante (tramite il metodo della partita doppia ) degli aspetti finanziari e di quelli economici della gestione. Il conto economico va redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 10 al d.lgs. 118/2011, il quale si basa su una struttura scalare (quindi non a sezioni divise e contrapposte, con i costi da una parte e i ricavi dall'altra) che ha il pregio di consentire il raffronto tra aggregazioni parziali e omogenee nonché di esprimere per differenza il risultato in termini di saldo. Lo stato patrimoniale
Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale della competenza economica e del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui al d.lgs. 118/2011 (art. 230 T.U.E.L., comma 1). Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente. Attraverso la sua rappresentazione contabile è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale (comma 2). Il documento deve essere redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 10 al d.lgs. 118/2011, mentre l'allegato 4/3 contiene le modalità di valutazione dei beni del demanio e del patrimonio. A partire dal 2016 tutti gli enti locali sono tenuti ad adottare la contabilità economico-patrimoniale (ad eccezione di quelli con meno di 5.000 abitanti, che possono non adottarla).
In base all'art. 230, comma 4, del T.U.E.L., gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità economico- patrimoniale di cui all'allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011.
Nel conto economico, fra i componenti negativi della gestione, occorre inserire le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte nello stato patrimoniale. L'allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011, al punto 4.18, propone, come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, che i coefficienti di ammortamento da utilizzare siano quelli previsti nel documento «Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche», predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato. Il bilancio consolidato In base all'art. 11bis del d.lgs. 118/2011, introdotto dal d.lgs. 126/2014, i Comuni devono redigere il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate (cd. gruppo amministrazione pubblica), secondo le modalità e i criteri individuati dal principio contabile applicato del bilancio consolidato, di cui all'allegato 4/4 al decreto stesso. Da tale obbligo, tuttavia, sono esclusi gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (art. 233bis, comma 3, T.U.E.L., come modificato dalla L. 145/2018). Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato , cui vanno allegati una relazione sulla gestione consolidata (comprendente la nota integrativa) e una relazione del Collegio dei revisori. Lo schema comune del bilancio consolidato è riportato nell'allegato 11 al d.lgs. 118/2011. L'allegato 4/4 definisce nel dettaglio le modalità e i criteri da seguire per la redazione di tale bilancio, stabilendo, fra l'altro, che l'area di consolidamento debba essere individuata dall'ente capogruppo alla data del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento e che il bilancio consolidato debba essere approvato entro il 30 settembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento.
Il deficit strutturale
Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali (Comuni, Province e Comunità montane) che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio , rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione. Gli enti che risultano strutturalmente deficitari in base alla suddetta tabella sono sottoposti al controllo centrale della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali , che ha il compito di verificare la compatibilità finanziaria dei provvedimenti con i quali si approvano le dotazioni organiche e si procede all'assunzione di personale (art. 243, comma 1, T.U.E.L.). Tali enti, inoltre, sono tenuti a rispettare determinate percentuali di copertura del costo di alcuni servizi pubblici, presentando un'apposita certificazione dalla quale deve risultare che (comma 2):
Introducendo l'art. 243-bis del T.U E.L., il legislatore ha inteso per la prima volta disciplinare la procedura da adottarsi nel caso di squilibri strutturali particolarmente rilevanti. Stabilisce che i Comuni e le Province devono prima di tutto adottare le misure ordinarie previste dal T.U.E.L. per rimediare a situazioni di questo tipo:
Qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 244, il Consiglio dell'ente deve dichiarare il dissesto finanziario dell'ente in modo formale ed esplicito, tramite apposita deliberazione cui deve essere allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione in cui si analizzano le cause del dissesto (art. 246).
Per poter definire un piano di estinzione della massa passiva, l'organo straordinario di liquidazione deve preventivamente provvedere ad accertare la massa attiva, costituita, ai sensi dell'art. 255 del T.U.E.L.
Una volta accertati definitivamente la massa passiva e i mezzi finanziari disponibili, l'organo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passività , che deve essere redatto entro 24 mesi dall'insediamento (art. 256, comma 6), includendo anche le passività accertate successivamente all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti, e lo deposita presso il Ministero dell'interno. Quest'ultimo dispone di 120 giorni per l'approvazione del piano. A tal fine si avvale del parere consultivo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, la quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione è tenuto a rispondere. Approvato e notificato il piano di estinzione, l'organo di liquidazione provvede, entro 20 giorni, al pagamento delle residue passività, fino a concorrenza della massa attiva realizzata. Il procedimento termina con l'approvazione, entro 60 giorni dall'ultima-zione delle operazioni di pagamento, del rendiconto della gestione, che sarà trasmesso all'organo di revisione contabile dell'ente per il riscontro della liquidazione e la verifica della rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione.
L'art. 257 stabilisce che deve essere allegato al decreto di approvazione del piano di estinzione l'elenco delle pretese escluse dalla liquidazione il cui onere grava sui soggetti responsabili e non sull'ente locale. Entro 60 giorni dalla notifica del decreto, quindi, il Consiglio dell'ente individua, con delibera, i soggetti responsabili di cui sopra, comunicandoli ai relativi creditori. In caso di mancata attivazione entro i termini del Consiglio, il difensore civico regionale nomina un commissario ad acta per l'adozione entro 60 giorni dei necessari provvedimenti. La procedura di liquidazione semplificata L'art. 258 prevede la possibilità di definire la posizione debitoria dell'ente prima di redigere il piano di rilevazione, estinguendo i debiti verso quei creditori che accettino il pagamento di una somma variabile fra il 40 e il 60 per cento del debito stesso. L'organo straordinario di liquidazione, infatti, può proporre tale procedura all'ente locale dissestato, che può accettare tale proposta con delibera della Giunta entro 30 giorni (tale procedura non può però essere intrapresa per i crediti da lavoro dipendente). Se la proposta è accettata dai creditori, le somme loro spettanti devono essere obbligatoriamente liquidate entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della proposta. La procedura straordinaria di cui all'art. 268bis L'art. 268bis del T.U.E.L. prevede una procedura straordinaria di risanamento a cui è possibile ricorrere nelle seguenti ipotesi:
Capitolo 13 - L’ordinamento contabile di Università, AUSL e Camere di commercio L'ordinamento contabile delle Università L'autonomia contabile delle Università trova riconoscimento nel c.7 dell'art. 7 della L_. 168/1989._ Il suddetto comma, prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 18/2012, stabiliva che le Università possono adottare un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici. La possibilità di adottare un proprio regolamento in materia di contabilità consentiva ai singoli Atenei di optare liberamente tra un sistema di contabilità finanziaria, fondato e uno di contabilità economico-patrimoniale. NB!! Lo schema del regolamento prevedeva la redazione di un bilancio di previsione entro il 30 novembre e di un conto consuntivo da deliberarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Un primo vincolo sostanziale all'autonomia contabile delle Università è stato rinvenuto nel d.lgs. 279/1997 e, in particolare, di un sistema di contabilità economica fondata su rilevazioni analitiche per centri di costo che facilita la valutazione economica dei servizi erogati, grazie al costante monitoraggio dei costi, dei rendimenti e delle attività svolte da ogni amministrazione. Un altro importante vincolo è determinato dal fatto che le Università devono esercitare l'autonomia contabile nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile dello Stato e degli altri enti pubblici. Anche la L. 30 - 12 - 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) va nella medesima direzione laddove delega il Governo a adottare uno o più decreti legislativi volti, fra l'altro:
Il nuovo bilancio autorizzatorio viene sottoposto al Consiglio, dopo l’approvazione del piano del rientro, entro il 30 novembre dell’anno del dissesto. Se il piano di rientro non dovesse essere predisposto, o nel caso dovessero emergere degli scostamenti tra obiettivi programmati e raggiunti, il Consiglio dei Ministri delibera il commissariamento dell’Ateneo.
Ai primi tre punti ha dato attuazione il d.lgs. 27 - 1 - 2012, n. 18, disponendo l'adozione, entro il 1° gennaio 2015, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale basato sui seguenti documenti:
Alla richiesta di disciplinare il dissesto finanziario delle Università, contenuta nella L. 240/2010, ha dato attuazione il d.lgs. 27 - 10 - 2011, n. 199, definendo i presupposti per la dichiarazione dello stato di dissesto nonché la procedura per il commissariamento degli Atenei che non abbiano rispettato il piano di rientro. Si ha dissesto finanziario quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Università è tale da non assicurare la sostenibilità delle funzioni indispensabili, oppure quando l'Ateneo non può far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi (art. 2). Spetta al Collegio dei revisori dei conti, entro il 30 aprile di ogni anno, il compito di verificare tale condizione sulla base di una serie di parametri indicati dall'art 3. Quando tali parametri presentano tutti valori deficitari (ma in alcuni casi, indicati nel dettaglio dall'art. 5, è sufficiente che solo alcuni parametri lo siano), il Collegio redige una relazione sull'andamento della gestione in cui attesta l'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di dissesto. A questo punto, il Consiglio di amministrazione dichiara il dissesto finanziario, dichiarazione con la quale (art. 7):
Anche le aziende unità sanitarie locali (AUSL) sono state coinvolte nel processo di armonizzazione dei sistemi contabili che ha interessato negli ultimi anni la pubblica amministrazione. Dal 2012, infatti, nel redigere i documenti contabili tali aziende devono attenersi alle norme contenute nel Titolo II del d.lgs. 118/2011, che costituiscono i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e servono a tutelare l'unità economica della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 120, comma 2, della Costit.:
Le AUSL devono redigere un bilancio preventivo economico annuale, coerente con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico- finanziaria della Regione (art. 25, comma 1, d.lgs. 118/2011). Tale documento, predisposto dall'unità operativa che si occupa di contabilità e bilancio e adottato con delibera del Direttore generale, è composto da: