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contabilità pubblica pt.1, Appunti di Contabilità Pubblica

prima parte degli appunti dell'anno accademico 2021

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 19/02/2022

giulia-bianchi-48
giulia-bianchi-48 🇮🇹

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DIRITTO DELLA CONTABILITA’ PUBBLICA
Il diritto della contabilità pubblica, a differenza della scienza delle finanze, è una materia giuridica,
disciplina normativa. Studia il complesso di norme che disciplinano l’organizzazione finanziario-contabile
dello Stato, la gestione del patrimonio dello stesso, l’attività contrattuale della pubblica amministrazione, la
gestione dei bilanci pubblici, il sistema dei controlli e le responsabilità degli amministratori della cosa
pubblica (non si descrive la realtà e i fatti, la si modifica).
è Scienza delle finanze: Disciplina economica che studia i risultati (effetti) prodotti dai diversi modi e
strumenti attraverso i quali lo Stato e gli altri enti pubblici reperiscono ed impiegano le risorse necessarie
per lo svolgimento delle loro funzioni. → Funzione allocativa, redistributiva e di stabilizzazione.
Hanno tuttavia un oggetto in comune: la finanza della pubblica amministrazione. Il profilo dell’entrata di cui
ci si occupa non è quello del contribuente, ma dello Stato e della pubblica amministrazione e dei rapporti
interni.
L’art. 103 della nostra Costituzione usa il termine “contabilità pubblica” per individuare la giurisdizione
della Corte dei Conti. Come possiamo definire dunque la contabilità pubblica?àordinamento della
ricchezza dello Stato”, ovvero l’insieme di norme che regolano le attività di acquisizione, conservazione e
impiego delle “risorse” (monetarie e patrimoniali) da parte degli enti pubblici.
Ambito della materia:
1. 1- Oggettivoàoggetto sono le risorse pubbliche, c.d. erario pubblico (il loro reperimento tramite i
tributi, maneggio, conservazione, cessione).
2. 2- Soggettivoàsoggetto sono gli enti ed organi preposti alla riscossione, maneggio, conservazione
e
impegno/pagamento (tali soggetti sono tenuti a rispettare il diritto della contabilità pubblica, a
differenza ad esempio dai soggetti di diritto privato come le società. In assenza del rischio di
impresa che incentiva ad attuare una buona gestione, al livello pubblico serve un apparato di regole
diverso e speciale che preveda strumenti di controllo preventivo e più stretto).
Come si fa a individuare chi è P.A.?
L’ISTAT individua l’aggregato secondo la normativa SEC (Sistema Europeo dei Conti). Gli elementi rilevanti a
fini SEC sono:
a. controllo diretto o indiretto dello Stato
b. finanziamento prevalente con fondi alimentati da versamenti obbligatori (natura tributaria)
c. inidoneità ad essere considerati operatori di mercato, in quanto incapaci di coprire la parte maggioritaria
dei costi di produzione con ricavi di mercato
d. funzione principale la produzione di servizi di interesse generale → operano redistribuendo risorse:
prelevate non da ricavi, per finanziare servizi i cui beneficiari non coincidono sinallagmaticamente con i
contribuenti.
Tali elementi delineano una nozione non solo formale, ma anche sostanziale; tuttavia l’ISTAT fa un
censimento e rileva i soggetti interessati dall’applicazione della normativa pubblica (società in house,
organismi di diritto pubblico, società pubbliche le quali possono essere organismi di diritto pubblico solo se
svolgono determinate attività, c.d. “settori speciali”).
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DIRITTO DELLA CONTABILITA’ PUBBLICA

Il diritto della contabilità pubblica, a differenza della scienza delle finanze, è una materia giuridica , disciplina normativa. Studia il complesso di norme che disciplinano l’organizzazione finanziario-contabile dello Stato, la gestione del patrimonio dello stesso, l’attività contrattuale della pubblica amministrazione, la gestione dei bilanci pubblici, il sistema dei controlli e le responsabilità degli amministratori della cosa pubblica (non si descrive la realtà e i fatti, la si modifica). è Scienza delle finanze : Disciplina economica che studia i risultati (effetti) prodotti dai diversi modi e strumenti attraverso i quali lo Stato e gli altri enti pubblici reperiscono ed impiegano le risorse necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni. → Funzione allocativa, redistributiva e di stabilizzazione. Hanno tuttavia un oggetto in comune: la finanza della pubblica amministrazione. Il profilo dell’entrata di cui ci si occupa non è quello del contribuente, ma dello Stato e della pubblica amministrazione e dei rapporti interni. L’art. 103 della nostra Costituzione usa il termine “contabilità pubblica” per individuare la giurisdizione della Corte dei Conti. Come possiamo definire dunque la contabilità pubblica ?à“ ordinamento della ricchezza dello Stat o”, ovvero l’insieme di norme che regolano le attività di acquisizione, conservazione e impiego delle “risorse” (monetarie e patrimoniali) da parte degli enti pubblici. Ambito della materia:

1. 1 - Oggettivoàoggetto sono le risorse pubbliche, c.d. erario pubblico (il loro reperimento tramite i

tributi, maneggio, conservazione, cessione).

2. 2 - Soggettivoàsoggetto sono gli enti ed organi prepost i alla riscossione, maneggio, conservazione

e impegno/pagamento (tali soggetti sono tenuti a rispettare il diritto della contabilità pubblica, a differenza ad esempio dai soggetti di diritto privato come le società. In assenza del rischio di impresa che incentiva ad attuare una buona gestione, al livello pubblico serve un apparato di regole diverso e speciale che preveda strumenti di controllo preventivo e più stretto). Come si fa a individuare chi è P.A .? L’ISTAT individua l’aggregato secondo la normativa SEC (Sistema Europeo dei Conti). Gli elementi rilevanti a fini SEC sono: a. controllo diretto o indiretto dello Stato b. f inanziamento prevalente con fondi alimentati da versamenti obbligatori (natura tributaria) c. in idoneità ad essere considerati operatori di mercato , in quanto incapaci di coprire la parte maggioritaria dei costi di produzione con ricavi di mercato d. funzione principale la produzione di servizi di interesse generale → operano redistribuendo risorse: prelevate non da ricavi, per finanziare servizi i cui beneficiari non coincidono sinallagmaticamente con i contribuenti. Tali elementi delineano una nozione non solo formale, ma anche sostanziale ; tuttavia l’ISTAT fa un censimento e rileva i soggetti interessati dall’applicazione della normativa pubblica (società in house, organismi di diritto pubblico, società pubbliche le quali possono essere organismi di diritto pubblico solo se svolgono determinate attività, c.d. “settori speciali”).

In conclusione il campo di applicazione della contabilità pubblica ha natura sostanziale: tutti i soggetti sostanzialmente pubblici, che fanno un proprio bilancio, il quale deve essere consolidato a livello statale in un bilancio aggregato unico di tutte le PA. Il bilancio consolidato è la sommatoria dei bilanci delle diverse entità che fanno parte di un aggregato realizzato dal capofila (tuttavia non è una semplice somma, perché vi sono dei rapporti interni tra i vari enti pubblici)àall’UE non interessa il semplice bilancio, ma il bilancio consolidato (per avere un quadro complessivo della situazione economica). 1 IL BILANCIO Il bilancio preventivo dello Stato (diverso dal rendiconto, con cui si rende il conto di una gestione passata) è l’atto fondamentale di diritto pubblico; lo Stato ha bisogno di un bilancio prima di gestire la cosa pubblica. Esso assume una triplice valenza : v atto di indirizzo politico : documento contabile che, programmando entrate e spese, rialloca le risorse nella società, secondo la volontà sovrana del Parlamento (che il Governo dovrà attuare) v atto economico : strumento di manovra con cui l’economia pubblica interviene, condizionandola, sull’economia privata (sottraendo ricchezza con i tributi e immettendo risorse con politiche pubbliche) v atto giuridico : legge del Parlamento, fonte di diritto di rango primario... perché per il bilancio preventivo ci serve una legge? Il bilancio è uno strumento che garantisce la legalità contabile (il Parlamento autorizza la PA, e quindi il Governo, a gestire le entrate e le spese per il successivo esercizio finanziario)àsecondo il principio di legalità, la PA può fare solo e soltanto ciò che la legge la incarica di fare (tale principio è antitetico rispetto al principio di autonomia privata, tipico del diritto privato). Il principio di legalità opera nel diritto pubblico al fine di garanzia nei confronti dei cittadini, data la posizione di naturale di superiorità della PA, la quale non è “frenata” nella gestione dal rischio di impresa (come potrebbe valere nel diritto tra privati) e tende in modo naturale ad abusare dei propri poteri a scapito dei privati. Il bilancio come classico terreno di scontro (e separazione) tra poteri dello Stato: ♦ Consenso dei rappresentanti alle riscossioni da parte della Corona: Origine feudale (1100: Statuto delle libertà di Enrico I; 1215: paragrafo 12 Magna Charta) Carlo I (Ship money, tassa sul transito delle navi, 1634) ... fino al «no taxation without representation» delle Colonie americane ♦ Ruolo del Cabinet (ad un certo punto autonomo rispetto alla corona): Iniziativa riservata al Governo, che può arrivare ad una decisione più rapidamente del Parlamento (logica di sessione riservata) ♦ Ruolo della House of Lords Lloyd George,1909; Parliament Act 1911 → bicameralismo non perfetto Cos’è il bilancio per un giurista? Perché è stato sempre considerato una legge meramente formale? Con il giurista Paul Laband si afferma per la prima volta la concezione di legge di bilancio che autorizza l’esecutivo, in ottica di legalità contabile, ma anche come legge meramente formale, legge-provvedimento àil Parlamento prussiano ,che non vuole la guerra, non approva i bilanci di Bismarck finalizzati a portare avanti la guerra con l’Austria; egli va avanti con un “bilancio di spesa forzato”, salva ratifica successiva dopo aver vinto la guerra. Laband, sulla base di queste vicende storiche, sviluppa la dottrina generale del bilancio. Il bilancio è una sorta di legge di autorizzazione, che consente al governo di gestire le finanze, in entrata e in uscita, per l’anno successivo, in un’ottica di legalità contabile. Art. 81, Cost. del 1948 (ora modificato): Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

bilancio.

  • È una legge omnibus, “calderone”. Tuttavia si manifesta anche il problema della legge finanziaria (nel 2009 rinominata legge di stabilità; poi questa scompare e si introduce un bilancio diviso in due parti)àproblema è l’eccessiva flessibilizzazione della manovra di bilancia, con il rischio del c.d. “ assalto alla diligenza ”: il bilancio diventava il momento, per il politico che fa attività di lobbying, di cercare di ottenere risorse per i propri fini; il rischio è che ogni forza politica, con la forza del ricatto della necessità di approvazione del bilancio entro fine anno (pena l’esercizio provvisorio) possa approfittarne per allocare risorse per le attività nella propria agenda politica. Inoltre queste finanziare omnibus portano ad ampliare esponenzialmente l’entità della spesa pubblica; dunque gradualmente si restringe la portata della legge finanziaria, riavvicinandosi all’idea originaria secondo cui si possono cambiare solo i numeri e poco altro (così è quando viene trasformata in legge di stabilità). Vi sono poi dei documenti collegati al bilancio che tolgono materie di intervento alla legge finanziariaàLa legge di stabilità tocca solo i numeri, i saldi, com’era nella vecchia logia liberale della legge meramente formale; tuttavia si utilizzano provvedimenti collegati che possono però contenere solo misure normative di entrata e spesa, nuove ma di carattere generale (non settoriale) e coerenti con gli strumenti di programmazione. Tali allegati non si approvano nella sessione di bilancio, ma fuori sessione, in gennaio (senza il “potere di ricatto” di dover approvare il bilancio). L’equilibrio di bilancio come regola costituzionale In Italia il principio di equilibrio di bilancio è stato costituzionalizzato nel 2012 (a seguito dell’adesione al Fiscal Compact); prima non era un principio esplicito in costituzione. Tuttavia già nella costituzione del 1948 si erano individuate alcune soluzioni tecniche idonee a fondare un principio di equilibrio di bilancioàè la “ clausola di copertura finanziaria ” delle spese (art. 81 c.4 , obbligo di copertura delle leggi di spesa ). Questa clausola in sede di assemblea costituente è stata voluta da Einaudi, il quale voleva anche la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio, tuttavia all’epoca la preoccupazione era di rendere l’economia pubblica espansiva, come un trampolino per far decollare l’economia statale, più che attenzione alla prudenza; ciononostante Einaudi riesce a far passare la regola tecnica del c.4, considerata politicamente neutra (sebbene non lo sia). 3 Art. 81 Cost.1948: co. 4 - Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronteàquesto obbligo di copertura è diverso da ciò che già esisteva nel regio decreto del 1923, in cui ci si concentra «nelle proposte di nuove e maggiori spese occorrenti dopo l’approvazione del bilancio devono essere indicati i mezzi per far fronte alle spese stesse» (ciò onerava solo il Parlamento di essere ordinato nella gestione della contabilità pubblica dell’anno in corso; dice al Parlamento che fa una nuova legge di spesa di indicare, per la parte residua di esercizio finanziario, le risorse, per evitare di variare ogni volta il bilancio). Sebbene Einaudi non avesse anche ottenuto l’inserimento del principio di equilibrio, una volta costituzionalizzata, questa regola del c.4 perde il riferimento annuale del vecchio regio decreto e viene riutilizzata dalla Corte Costituzionale (1/1966) al fine di desumerne un principio di equilibrio “tendenziale” di bilancio. *

2012: co. 1 - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. ...etc. etc. (anche 97 e 119) co. 3 - Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Il pareggio di bilancio, per come è costituzionalizzato oggi, vuol dire due cose (nuove rispetto al passato): 1 - L’equilibrio di bilancio va raggiunto senza ricorso all’indebitamento 2 - L’equilibrio di bilancio è anche nella gestione successiva del bilancio , non solo nel bilancio come atto di programmazione. La CC nella sentenza 1/66 ha derivato dall’obbligo di copertura delle leggi di spesa il principio di tendenziale equilibrio di bilancio; l’obbligo di copertura, a differenza di com’era per il regio decreto del 23, non vale solo per l’anno in corso (per non entrare in antinomia con una legge di sistema dell’ordinamento quale la legge di bilancio), ma deve essere interpretato quale obbligo di copertura pluriennale àda ciò la Corte desume un principio di equilibrio di bilancio tendenziale. Tuttavia questa logica ex ante si scontra con il fatto che il bilancio è il momento di incontro di due realtà diverse: la realtà normativa (leggi che prevedono delle spese, ex. bonus bebè), che può variare (si applica non solo alle coppie sposate ma anche alle convivenze more uxorio), e la realtà fattuale (ex. può cambiare il tasso di natalità)ànon si avrebbe la possibilità di correggere l’andamento dei conti pubblici in corso d’opera. Dunque il profilo di equilibrio tendenziale ha due profili:

  • Profilo ex ante àlo deriviamo dalle leggi di copertura di spesa che hanno una logica ex ante; non è un equilibrio dinamico, ma statico rispetto al momento di approvazione del bilancio. Con il progetto di integrazione europea, si introduce il divieto di creare nuovi debiti per i Paesi che hanno alti livelli di debito pubblico: il legislatore italiano deve fronteggiare il deficit evitando di aumentare il debito pubblico o stampare nuova moneta. Negli anni 90 resta il principio di equilibrio tendenziale ex ante, tuttavia non si ha più la possibilità di ricorrere al debito quando questa statica costruzione ex ante viene sconfessata dai fatti successivi (ex. tasso di natalità cresce più del previsto; non si paga più il bonus bebè se il bambino nasce in uno degli ultimi mesi dell’anno?). Con il decreto taglia-spese 194/2002 (prima della costituzionalizzazione dell’equilibrio di bilancio)à l’equilibrio non è più solo un valore ex ante (di cui deve preoccuparsi il legislatore quando approva il bilancio), ma un valore in corso di esercizio che deve essere curato dal legislatore e dal Governo, che gestiscono insieme le speso in concreto impegnate nel corso dell’esercizio finanziario. Quando ci si accorge dunque che una spesa non è più dotata della copertura adeguata, o perché era stata stimata male dall’origine, o perché è cambiato il contesto, bisogna tagliare le spese. Il decreto viene affinato negli anni e nel 2009, quando approviamo la nuova legge di contabilità generale, all’alba della nuova crisi economica, viene creato un sistema generalizzato di taglio alle spese successivamente all’approvazione del bilancioàc.d. “ clausole di salvaguardia” ; che deve essere inserita in ogni legge di spesa. Esse consistono in due canali tra loro alternativi:
      • Se la spesa riguarda un diritto (Ex. il soggetto ha diritto sociale ad una prestazione corrispondente ad una situazione di fatto, ex. bonus bebè)àè garantita dalla clausola che salvaguarda sia il diritto delle famiglie (il bonus è garantito a tutti), ma anche il diritto dell’erario ad una gestione in equilibrio (aumentando le entrate, come l’IVA o le accise).
      • Se la spesa non riguarda un diritto fondamentale, si taglia la spesaàgestione dinamica ex post dell’equilibrio di bilancio. 4 Iter, struttura e classificazioni del bilancio
  • missioni (rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica; possono essere attribuite ad un singolo Ministero o a più Ministeri),
  • programmi (aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni singolo Ministero per perseguire obiettivi ben definiti). La gestione dei c.d. residui Il procedimento di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese è articolato in fasi, diacroniche → possono sussistere:
      • Entrate accertate, ma non riscosse (ex un imprenditore insolvente deve pagare 100 di tasse, ma ne paga 50 perché è in crisi) = Residui attivi (massa acquisibile)àla massa acquisibile non può essere spesa; se l’impresa fallisce il residuo attivo dovrà essere cancellato.
      • Spese impegnate, ma non pagate (ex. appalto che è costato 50 anziché 100, ad esempio perché i lavori si sono protratti oltre l’anno; gli altri 50 vanno come residuo passivo nel bilancio di anno successivo) = Residui passivi (massa spendibile)àla logica è tenerli, a meno che non si è certi che non si andrà avanti. Il debito della PA si cancella solo se si è sicura che il creditore non esigerà. 5 I residui derivano dal fatto che il bilancio di previsione è improntato alla competenza → impone di tenere un apposito conto dei residui (riferito a gestioni precedenti, perciò: [1]va tenuto separato dal conto dell’esercizio in corso, [2]non necessita nuova autorizzazione parlamentare)
    • Residui attivi contabilizzati solo se a riscossione certa : non i crediti di dubbia o difficile esazione (permanenza in bilancio va motivata, dimostrando l’esigibilità concreta: Corte cost. 138/2013)
    • Residui passivi legittimano la conservazione di una provvista : ma non oltre i termini di perenzione, da 2 a 7 anni a seconda della tipologia (perenzione = eliminazione del debito dal conto del bilancio, ma senza effetto sostanziale: se il creditore si attiva, va reiscritto ex novo)
    • Residui impropri (o di stanziamento, o di previsione, o tecnici): somme stanziate per spese in conto capitale, ma non impegnate entro la fine dell’esercizio → non veri debiti (ancora obbligazioni c.d. claudicanti) perché manca ancora la fase dell’impegno; normalmente si conserva l’iscrizione in bilancio per un solo esercizio successivo. Principi della gestione del bilancio :
    • Annualità àil bilancio deve essere redatto dal Governo e approvato dalle Camere con frequenza annuale (ma con proiezione pluriannuale: 3 anni);
    • Unità (Unicità, o Globalità )àai sensi dell'art. 24, comma 4, L. 196/2009 tutte le entrate vanno a costituire, a prescindere dalla loro origine, un unico fondo, finalizzato alla copertura di tutte le spese pubbliche, con divieto di stabilire una correlazione precisa tra la singola entrata e la singola uscita (cd. «tributi di scopo», ammessi solo in casi eccezionali)àtutte le entrate costituiscono una sola voce di entrata e stessa cosa per le spese; sta all’autonomia politica del parlamento allocare spesa e entrate tra le diverse voci. Non esistono tributi di “scopo”.
    • Universalità àtutte le spese e le entrate devono trovare opportuna collocazione in bilancio e non sono ammesse gestioni fuori bilancio, se non espressamente autorizzate;
    • Integrità àogni voce deve essere inserita al "lordo", senza compensazioni tra voci in entrata e voci in uscita;
  • Veridicità àdeve essere "vero", senza sopravvalutazioni di entrate o sottovalutazioni di uscite, al di fuori di eventuali reati commessi dai suoi compilatori (è ipotizzabile il falso in bilancio pubblico?);
  • Pubblicità àil bilancio deve essere pubblicato in G.U.
  • Specificazione àil bilancio non deve vincolare la discrezionalità delle PA in modo irragionevole, ma deve identificare ogni situazione di responsabilità di spesa (bisogna trovare nel bilancio che cosa è affidato a chi).
  • Tendenziale equilibrio nel medio periodo àgli Stati appartenenti all'area Euro, sono obbligati a perseguire il c.d. pareggio di bilancio (parametri di convergenza: disavanzo che non deve superare il 3% del PIL).
    • Bilancio economico àrappresenta il risultato finale della gestione, con individuazione di costi e ricavi, per evidenziare l’utile (approccio dinamico)
    • Bilancio finanziario àil bilancio della PA è tipicamente finanziario: rappresentazione dei movimenti di entrata e di uscita (ignora il consumo del patrimonio esistente e gli ammortamenti); finalità esclusiva di autorizzare la spesa e la riscossione.
    • Bilancio patrimoniale : rappresenta la consistenza statica degli elementi attivi e passivi che concorrono a formare, in un dato momento, il patrimonio (N.B: debito pubblico è passività finanziaria evidenziata nel conto patrimoniale)àparte poco affidabile del bilancio pubblico; lo Stato ha poca contezza dei propri elementi patrimoniali e della ricchezza che possono creare (ex. demanio pubblico). Ø A partire da un certo momento si è integrata una contabilità finanziaria degli enti pubblici con una economica, “dinamica”, attenta al patrimonio attraverso cui è possibile produrre l’utile autorizzando flussi di entrata e spesa. il bilancio economico serve ad avere una visione più dinamica, imprenditoriale dell’attività della PA al fine di sfruttare il patrimonio esistente e produrre ricchezza. 6 La flessibilità del bilancio in corso di esercizio àil bilancio è uno strumento rigido, al fine di garantire quel principio di legalità contabile. Tuttavia ciò non significa che non esistano strumenti di flessibilizzazione, come:
    • Singole leggi di spesa approvate secondo la volontà politica del Parlamento, disponendo la copertura finanziaria per la legge di spesa; il bilancio è rigido per il Governo, ma non per il Parlamento, che può intervenire con delle modifiche in corso d’opera.
    • Legge di assestamento di bilancio : interviene in giugno, a metà esercizio. È strumento legislativo per aggiornare il bilancio di previsione alle vicende economico/finanziarie sopravvenute e alle condizioni nuove verificatesi dopo la sua approvazione → come il Bilancio è legge «obbligatoria», che il MEF deve presentare al Parlamento entro il mese di giugno.

2 ) indebitamento (o accreditamento) netto = saldo del conto economico, originato dalla differenza tra le entrate finali (tutte), al netto della riscossione dei crediti, e le spese finali, al netto delle acquisizioni di attività finanziarie. → indica se il debito è aumentato o diminuito, individuando se servono prestiti per coprire il disavanzo di esercizio 3) saldo netto da finanziare (o da impiegare) = differenza tra le entrate finali (i primi tre titoli delle entrate) e le spese finali (i primi due titoli delle spese). → indica, in valore negativo, l’incremento del debito (semplificando, è il negativo dell’indebitamento netto) = Fabbisogno complessivo, cioè NUOVI debiti (mai considerato il c.d. debito fluttuante, ≤ 12 mesi) 4) ricorso al mercato = differenza tra le entrate finali e le spese complessive (comprensive, perciò, delle spese per rimborso prestiti). → saldo netto da finanziare al lordo del rimborso dei prestiti (cioè ricomprendendo anche quella voce) = Fabbisogno lordo, cioè TUTTI i debiti. Le riforme dell’ultimo decennio (2009-2019) 42/2009àriforme che nascono all’alba della crisi economico finanziaria che porterà ad introdurre misure europee di contrasto alla crisi, di costituzionalizzazione del principio di pareggio di bilancio, ecc... Cosa c’è di davvero nuovo in queste riforme? Un equilibrio tendenziale era già implicito nella costituzione; ciò che cambia è il rigore con cui si raggiunge quell’equilibrio, fissato nella normativa di attuazione (con legge rinforzata) più che nella modifica costituzionale, sulla base delle indicazioni europee. Sia le clausole di salvaguardia che il Patto di stabilità e crescita, pur già esistenti, non erano “state prese sul serio in precedenza”. Nei Trattati europei ci sono due corpi di normative che riguardano la finanza:

  • Disposizioni finanziarie sul bilancio dell’UE (artt. 310-324)
  • Disposizioni finanziare sul bilancio degli Sm, sulla politica economica (art. 119-126) e monetaria (artt.127-133). La finanza europea (il bilancio UE)àè un bilancio di spesa di investimento, non corrente (ex. l’Europa non ha la manutenzione di strade, ospedali, ecc. la spesa corrente della macchina europea è solo del 6%): si interviene in settori chiave per sostenere verso l’esterno il nostro mercato, ad esempio nel settore della politica agricola comune, oppure sicurezza e affari interni (politica di vicinato, di immigrazione, ecc...), fondi strutturali per far sviluppare le aree più depresse europee. Sia per i fondi strutturali, che per la politica agricola comune, che per quella di coesione, il bilancio europeo è un bilancio che consiste in istituire fondi per finalità che interessano l’Unione Europea, fondi che poi andranno spesi a livello nazionaleàil bilancio è amministrato in via indiretta dagli SM , i quali possiedono gli apparati amministrativi. Tuttavia l’UE ha fondi propri: diritto a quote di dati tributi (Ex IVA, una dei dazi, una delle tariffe doganali, ecc...). Dopo l’Atto Unico Europeo, si vuole qualcosa di più del mercato unico: si vuole costituire un’unione economico-monetaria , innovazione del Trattato di Maastricht: ciò significa stabilire dei criteri di convergenza tra le singole economie pubbliche nazionali, al fine di mantenere la stabilità. Nel 1997 entra in vigore il Patto di Stabilità e crescita che codifica i criteri di vigilanza sui due parametri che già Maastricht aveva previsto come parametri di convergenza quantitativi:
  • un deficit pubblico non superiore al 3% del PIL;
  • un debito pubblico al di sotto del 60% del PIL (o, comunque, un debito pubblico tendente al

rientro) tuttavia già prima di Maastricht e dell’UE politico monetaria per avere un mercato unico credibile bisognava avere bilanci pubblici nazionali che non dopassero l’economia (attraverso spesa pubblica eccessiva rispetto alle entrate, o svalutazione della moneta); c’era giù una procedura per disavanzi eccessivi ex art. 104 (oggi 126 TFUE, v. diap. 44)àtale procedura prevede una sanzione (bloccare una quota del PIL, poi rimessa eventualmente nella disponibilità dello Stato se dimostra di aver corretto il tiro), ma poco effettiva poiché è difficile arrivarci, si tende a favorire meccanismi di ricomposizione politica, manca l’automatismo della sanzione. 8 Con il Patto di stabilità e Crescita , che ha la stessa ratio di vigilanza sul deficit e debito eccessivi già previsti dal Trattatoàè previsto un controllo ex post sullo sforamento di parametri quantitativi; non è uno strumento preventivo, prescrivendo misure qualitative (Ex. bloccare assuzioni pubbliche, ecc..). a differenza del Trattato la procedura di vigilanza è più rigorosa, sebbene vi siano degli irrigidimenti nel momento sanzionatorio. Inoltre per la prima volta si introduce una parziale logica ex ante.

1. A) Misure preventive (mirate a mettere in allarme lo Stato che si sta allontanando dai criteri di

convergenza)à programmi annuali di stabilità elaborati dagli SM(o di convergenza) ® la Commissione valuta questi programmi e il Consiglio esprime un parere in proposito. Tuttavia la sorveglianza è sempre successiva, non prima dell’approvazione del biloancio; e successive allo sforamento sono anche le sanzioni. Sorveglianza multilaterale (art. 99): due strumenti che possono essere utilizzati per evitare la formazione di disavanzi “eccessivi”: - Consiglio: procedura di allarme preventivo con formale avvertimento (early warning) - Commissione: raccomandazioni di politica economica (early policy advice). Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (modificato dal Regolamento (CE) n. 1055/2005)

2. B) Misure dissuasive (tese a sanzionare con multe lo Stato che ha superato i parametri fissati),

irrigidendo la procedura per i disavanzi eccessivi Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi ... (modificato da: Regolamento (CE) n. 1056 /2005) Criticità dell’impiego del Patto di stabilità e crescita: Eccessiva rigidità del Patto: necessità di applicarlo considerando l'intero ciclo economico, non un singolo bilancio di esercizio Non promuoverebbe né la crescita né la stabilità, dal momento che esso sarebbe stato applicato in modo incoerente (il Consiglio non è riuscito ad applicare le sanzioni in esso previste contro la Francia e la Germania). ® Sentenza: CGUE 13 luglio 2004, causa C-27/04 (sullo sforamento dei parametri da Francia e Germania)→ irricevibile il ricorso di annullamento proposto dalla Commissione della «decisione di non sanzionare» del Consiglio (che non aveva adottato le raccomandazioni della Commissione). La CGUE ragiona su come il Consiglio sarebbe obbligato a sanzionare, tuttavia esso ha deliberato una sanzione diversa, una raccomandazione blanda. Tuttavia la CGUE non può fare controllo sull’iter interno sanzionatorio; è un controllo sulla scelta politica del Consiglio su cui non ha giurisdizione. Marzo 2005: l'Ecofin (Consiglio dei Ministri Economia e Finanze) decide di ammorbidirne le norme del Patto, per renderlo più flessibile:

  • rivista la stretta imposizione, come obiettivo di medio termine, di una situazione di bilancio in pareggio
  • ammessa la possibilità di obiettivi differenziati che tengano conto della peculiarità della situazione di