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CONTRATTI ED OBBLIGAZINI, Appunti di Diritto Civile

riassunto contratti ed obbligazioni varie fonti

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 17/01/2012

marzia79
marzia79 🇮🇹

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1. Gli elementi costitutivi dell’obbligazione nella dottrina tradizionale
Gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio sono:
debito
credito
prestazione
interesse
A)La nozione di debito appartiene alla più ampia categoria del dovere giuridico.
Il dovere è una situazione giuridica soggettiva passiva e consiste nel «comportamento
giuridicamente necessitato per il soddisfacimento di un interesse altrui».
Il dovere prende il nome di:
obbligo, se non ha contenuto patrimoniale
obbligazione se ha contenuto patrimoniale.
Accanto al dovere, le situazioni giuridiche soggettive passive sono:
la soggezione
l‟onere.
La soggezione a differenza del dovere, consiste nel dover subire nella propria sfera giuridica le
modificazioni derivanti da un‟altrui azione che non potrà essere impedita.
Nel caso dell‟onere, invece, un soggetto sarà tenuto ad un comportamento, ma non per il
soddisfacimento di un interesse altrui, bensì per soddisfare un proprio interesse.
Si differenzia pertanto dall‟obbligazione in quanto solo l‟obbligazione presuppone che il
soggetto obbligato tenga un determinato comportamento per soddisfare un interesse altrui.
B)Il credito è, secondo parte della dottrina, una pretesa giuridica.
La pretesa è una situazione di spettanza giuridica di un comportamento da parte del soggetto
obbligato.
Altra parte della dottrina (GIORGIANNI) riconduce invece il concetto di credito all‟interno della
categoria del potere.
La differenza sta nel fatto che mentre il potere è la possibilità, giuridicamente tutelata di
compiere atti giuridici, la pretesa è la spettanza di un comportamento altrui.
Ciò, peraltro, non significa che il creditore non abbia altresì poteri. Ne avrà ma saranno esterni
al contenuto del credito, rispetto al quale si pongono in posizione strumentale, rilevando in una
fase antecedente o successiva all‟inadempimento.
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1. Gli elementi costitutivi dell’obbligazione nella dottrina tradizionale

Gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio sono:

 debito  credito  prestazione  interesse

A)La nozione di debito appartiene alla più ampia categoria del dovere giuridico. Il dovere è una situazione giuridica soggettiva passiva e consiste nel «comportamento giuridicamente necessitato per il soddisfacimento di un interesse altrui». Il dovere prende il nome di:

obbligo , se non ha contenuto patrimoniale  obbligazione se ha contenuto patrimoniale.

Accanto al dovere, le situazioni giuridiche soggettive passive sono:

 la soggezione  l‟ onere.

La soggezione a differenza del dovere, consiste nel dover subire nella propria sfera giuridica le modificazioni derivanti da un‟altrui azione che non potrà essere impedita.

Nel caso dell‟ onere , invece, un soggetto sarà tenuto ad un comportamento, ma non per il soddisfacimento di un interesse altrui, bensì per soddisfare un proprio interesse. Si differenzia pertanto dall‟obbligazione in quanto solo l‟obbligazione presuppone che il soggetto obbligato tenga un determinato comportamento per soddisfare un interesse altrui.

B)Il credito è, secondo parte della dottrina, una pretesa giuridica. La pretesa è una situazione di spettanza giuridica di un comportamento da parte del soggetto obbligato.

Altra parte della dottrina (GIORGIANNI) riconduce invece il concetto di credito all‟interno della categoria del potere. La differenza sta nel fatto che mentre il potere è la possibilità, giuridicamente tutelata di compiere atti giuridici, la pretesa è la spettanza di un comportamento altrui. Ciò, peraltro, non significa che il creditore non abbia altresì poteri. Ne avrà ma saranno esterni al contenuto del credito, rispetto al quale si pongono in posizione strumentale, rilevando in una fase antecedente o successiva all‟inadempimento.

I caratteri del credito sono:

relatività : in quanto esso è realizzato ponendo obblighi a carico di soggetti specificipatrimonialità : il credito dev‟essere suscettibile di una valutazione economica  stretta personalità (carattere questo solo eventuale): tale carattere è previsto dall‟art. 1174 cod. civ. che stabilisce che la prestazione deve corrispondere ad un interesse, il quale può ben essere non patrimoniale. Quando ciò accade l‟obbligazione è destinata a soddisfare un bisogno del soggetto, con conseguenze rilevanti in ordine alla disciplina del credito (incedibilità, impignorabilità, ecc)

C)Quanto alla prestazione , si è molto discusso in dottrina su quale fosse l‟oggetto del rapporto obbligatorio. L‟idea dell‟assoggettamento della persona stessa del debitore alle pretese del creditore era propria dello ius civile (che conosceva la figura del nexum ) ma già fu superata dal diritto classico. Oggi siffatta idea sarebbe contraria ai principi di solidarietà espressi dalla nostra Costituzione.

In dottrina si registrano due diverse teorie:

  1. la teoria soggettiva o teoria del comportamento dovuto (BARASSI, GIORGIANNI) secondo la quale il creditore avrebbe diritto a pretendere un comportamento dal debitore
  2. la teoria oggettiva o patrimonialistica. Quest‟ultima, consistente nello svalutare il lato passivo del rapporto obbligatorio, per porre l‟accento su quello attivo si è espressa in diverse forme. In particolare: o una prima teoria risale alla nota dottrina tedesca di OTTO GIERKE ( Shuld und Haftung ), meglio nota come «teoria del debito e della responsabilità», poiché questi erano considerati due distinti elementi del lato passivo del rapporto obbligatorio. Il lato attivo, in particolare, sarebbe stato costituito da una pretesa al comportamento del debitore corrispondente ad un obbligo e, in caso di inadempimento, da una garanzia sui beni di questo. o La dualità è stata ricondotta ad unità da BETTI che ha sostenuto che il creditore avesse un diritto sul patrimonio del debitore. o Anche CARNELUTTI ritenne che oggetto dell‟obbligazione fossero i beni del debitore, ma anche che il creditore avesse sugli stessi un potere, potendo pretenderli o con l‟adempimento o con mezzi alternativi, come l‟esecuzione in forma specifica. o Infine NICOLO‟ ha ritenuto che l‟interesse del creditore fosse soddisfatto sempre dal bene oggetto della prestazione e mai da un comportamento.

La dottrina maggioritaria ritiene che l‟errore di queste teorie starebbe nel dato di partenza, cioè la concezione del credito come potere. Trattasi, invece, di pretesa, per cui sarà soddisfatto con un comportamento del debitore. Il fatto che l‟interesse del creditore possa essere accidentalmente soddisfatto per altre vie non significa che da tale comportamento si possa prescindere. Infatti l‟obbligazione è lo strumento per soddisfare un interesse e se questo viene meno, l‟obbligazione si estingue, ma ciò non

debitore o ad un bene. Il criterio della prevalenza è enunciato dal codice in relazione alla distinzione tra contratto d‟opera e vendita, per cui se le parti hanno dato prevalenza alla materia fornita dal prestatore d‟opera si applica la disciplina della vendita; lo stesso discorso vale per la distinzione tra appalto e vendita. La prevalenza del fare o del dare non dipende dal giudizio soggettivo delle parti. Le obbligazioni del dare si distinguono, a loro volta, in:

  1. obbligazioni specifiche , che hanno ad oggetto beni specificati;
  2. obbligazioni generiche , che si distinguono a loro volta da quelle traslative per le quali l‟adempimento richiede l‟atto di individuazione (atto meramente esecutivo e non negoziale) che segna il passaggio della proprietà e del rischio.

B. Le obbligazioni di fare hanno ad oggetto un‟attività materiale. Le obbligazioni del fatto del terzo sono quelle che impegnano il debitore all‟agire altrui: il debitore si obbliga a che un terzo tenga un certo comportamento positivo o negativo. La promessa è l’atto di autonomia privata del debitore che può integrare un contratto o consistere in un atto unilaterale, purché sorretto da causa adeguata : il suo contenuto è che il terzo assuma un‟obbligazione o faccia qualcosa. Pertanto, l‟obbligazione del fatto altrui si differenzia dalla garanzia dell‟obbligazione altrui, perché chi garantisce un‟obbligazione diviene obbligato egli stesso ad eseguirla, mentre chi promette il fatto altrui è solo tenuto a che il terzo lo compia.

Si riscontrano tre orientamenti in merito alla qualificazione giuridica di tale istituto:

  • un primo orientamento ritiene che esso dia luogo ad un‟obbligazione di fare;
  • un altro orientamento esclude che il debitore sia obbligato in ordine al fatto del terzo, in quanto il promettente non potrebbe essere tenuto rispetto a ciò che sfugge alla sua volontà; piuttosto, la promessa del fatto del terzo darebbe luogo ad un‟obbligazione di garanzia intesa come assunzione del rischio di un evento sfavorevole, rientrando di conseguenza nello schema assicurativo;
  • la tesi più convincente appare quella che lo inquadra nelle obbligazioni di risultato.

C. Le obbligazioni di non fare (o negative) hanno ad oggetto un comportamento omissivo del debitore, consistente in un non dare o in un non fare: costituiscono un divieto. Si distinguono rispetto ai doveri extra contrattuali di non ledere l‟altrui sfera giuridica che hanno il carattere della genericità, laddove invece l‟obbligazione negativa rientra nello schema del rapporto obbligatorio intercorrente tra soggetti determinati. Esse sono regolate dalla disciplina comune delle obbligazioni, fatte salve le deroghe dovute al suo contenuto omissivo:

 l‟adempimento prescinde dalla capacità e dalla legittimazione dei soggetti;  è una prestazione indivisibile;  l‟inerzia del debitore non fa decorrere la prescrizione;  sono sottratte alle disposizioni sulla mora.

2. Le obbligazioni alternative

Si suole differenziare tra:

obbligazioni alternativeobbligazioni con facoltà alternativa.

La differenza sta nel fatto che, in quest‟ultimo caso, l‟obbligazione ha un unico oggetto, ma viene riconosciuta al debitore la facoltà di liberarsi scegliendo di eseguire una prestazione diversa. A prima vista, obbligazioni alternative ed obbligazioni con facoltà alternativa potrebbero sembrare assolutamente identiche dal momento che in entrambi i casi il debitore può liberarsi eseguendo solo una delle prestazioni individuate. La differenza, tuttavia, esiste ed emerge nel caso di impossibilità di una delle prestazioni. Nel caso, infatti, di obbligazione alternativa, l‟art. 1288 cod. civ. stabilisce che, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il debitore sarà liberato solo eseguendo l‟altra. L‟obbligazione da complessa diventa cioè semplice. Nel caso, di contro, dell‟obbligazione con facoltà alternativa, qualora sopravvenga l‟impossibilità della prestazione principale, il debitore sarà completamente liberato. Non sarà cioè tenuto ad eseguire l‟altra.

3. Le obbligazioni solidali

Si distinguono -nel nostro ordinamento- le:

 obbligazioni solidali  obbligazioni non solidali

Nell‟ambito di tali obbligazioni emerge il concetto di solidarietà (art. 1292 e ss. cod. civ.). Le obbligazioni solidali appartengono alla categoria delle obbligazioni soggettivamente complesse. Qualora la pluralità di soggetti si trovi nel lato attivo del rapporto, avremo la cd. solidarietà attiva. Qualora si trovi nel lato passivo del rapporto, si parla di solidarietà passiva.

In altre parole, si ha solidarietà passiva quando, in presenza di una pluralità di debitori, tutti sono obbligati per la medesima prestazione cosicché il creditore potrà chiedere a ciascuno dei debitori l‟intera prestazione ed il pagamento fatto da costui libererà anche gli altri debitori. Si avrà solidarietà attiva quando, in presenza di una pluralità di creditori, ciascuno ha il diritto di chiedere l‟adempimento dell‟intera obbligazione e l‟adempimento conseguito da uno di essi libererà il debitore anche verso gli altri creditori.

collettive, si discostano dal modello elementare delle obbligazioni soggettivamente complesse.

Secondo elemento costitutivo è la eadem res debita , cioè l‟unicità della prestazione). La dottrina ritiene che la prestazione nasce unica ma sarebbe destinata a scomporsi in sede di attuazione in una pluralità di prestazioni identiche, frazionate o connesse con la conseguenza che l‟obbligazione verrebbe a disgregarsi in tanti rapporti obbligatori quanto sono i condebitori o concreditori.

4. Obbligazioni pecuniarie

Il denaro è il mezzo generale di pagamento. I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale (1277 c.c.). Il valore nominale del danaro è il valore numerico segnato sulla moneta; esso si distingue dal valore reale che ne rappresenta il potere di acquisto. Il principio nominalistico è il principio per cui le obbligazioni pecuniarie si eseguono in relazioni al loro importo nominale: da ciò derivano gli altri due principi, quello liberatorio (per cui la moneta avente corso legale non può essere legittimamente rifiutata come mezzo di pagamento) e quello del valore nominale (secondo cui la moneta avente corso legale deve essere conteggiata secondo il suo valore nominale). L‟applicazione del principio nominalistico comporta l‟irrilevanza delle variazioni del valore reale della valuta: il rischio del deprezzamento della valuta grava sul creditore perché queste obbligazioni si estinguono a prescindere dal valore reale della valuta. Tale principio non si applica ai debiti di valore, ossia quei debiti determinabili esclusivamente in ragione di un valore economico. Tipica ipotesi è il risarcimento del danno. Le Obbligazioni indicizzate sono quelle pecuniarie il cui importo è variabile in ragione dei mutamenti di determinati indici. Le clausole di indicizzazione sono un meccanismo per adeguare l‟importo nominale del debito agli eventuali mutamenti del potere di acquisto della valuta. Le clausole di indicizzazione possono essere legali, giudiziali e negoziali.

5. Gli interessi

Sono le prestazioni pecuniarie percentuali e periodiche dovute da chi utilizza un capitale altrui o ne ritarda il pagamento i cui caratteri sono:

  • la pecuniarietà ;
  • la percentualità ;
  • la periodicità ;
  • la accessorietà ; Gli interessi sono dovuti in misura percentuale ( saggio ) rispetto all‟obbligazione principale, cioè al capitale; la periodicità è relativa alla causa, ossia come funzionale dipendenza dal tempo; l‟accessorietà è quella della relativa obbligazione rispetto all‟obbligazione del capitale, per cui

se il titolo principale è nullo, annullato o risolto, di conseguenza lo saranno anche gli interessi. Gli interessi possono essere:

  1. legali , se nascono dalla legge;
  2. negoziali , se nascono da negozio.

Si distinguono inoltre in: moratori, indennitari, compensativi e corrispettivi. Gli interessi usurari sono quelli che esorbitano rispetto ai valori di mercato. Con la sent. 14899 del 17/11/2000, la Corte di Cassazione ha stabilito che gli interessi divenuti usurari a seguito della legge 108/96, sono nulli anche se convenuti in epoca antecedente all‟entrata in vigore di detta legge. Un successivo intervento legislativo ha stabilito che il carattere usurario degli interessi va accertato con riguardo esclusivo al momento in cui essi sono promessi o convenuti. L‟ anatocismo è il diritto agli interessi sugli interessi.

6. tempo e luogo della prestazione

Il tempo e il luogo della prestazione sono autonome modalità della prestazione. Il termine è il tempo dell‟adempimento, quello in cui la prestazione deve essere eseguita. Il termine dell‟obbligazione si differenzia dal termine del contratto, perché il primo regola un aspetto della prestazione, mentre il secondo riguarda gli effetti del contratto segnandone il momento iniziale o finale. In relazione al termine si distinguono:

  • obbligazioni ad esecuzione istantanea , che sono quelle dirette al soddisfacimento dell‟interesse mediante un unico atto;
  • obbligazioni ad esecuzione continuativa o periodica , che sono quelle in cui l‟interesse del creditore è definitivamente soddisfatto nella misura in cui l‟adempimento dura nel tempo (ad esempio la prestazione del locatore);
  • obbligazioni ad esecuzione periodica sono quelle in cui i singoli adempimenti devono essere eseguiti ad intervalli. Il termine può essere iniziale o finale. Solitamente il termine si presume a favore del debitore e ciò rende la prestazione inesigibile fino al momento della scadenza; il debitore che esegue la prestazione prima della scadenza non può, però, pretenderne la restituzione. Se è fissato a favore del creditore, questi può subito esigere l‟adempimento prima della scadenza. Il termine a favore del debitore tutela l‟interesse di quest‟ultimo a beneficiare di un certo tempo prima di dover eseguire la prestazione. Il debitore perde il beneficio del termine se dichiara di non voler adempiere per iscritto.

Il luogo della prestazione è dove la prestazione deve essere eseguita.

2. I soggetti dell’obbligazione

In primo luogo bisogna stabilire chi siano i soggetti che sono legittimati ad adempiere. Senza dubbio sarà legittimato il debitore. Si discute in dottrina sulla natura giuridica dell‟atto di adempimento. La posizione maggioritaria é quella di chi ritiene che esso non sia un negozio giuridico, ma un mero atto giuridico. Ciò si evince dall‟art. 1191 cod. civ. che stabilisce che «il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della sua incapacità. Il debitore, però, non é l‟unico soggetto legittimato ad adempiere. L‟art. 1180 cod. civ. disciplina il pagamento del terzo. Dal tenore della norma si evince che qualunque terzo é legittimato a pagare un debito altrui ed il creditore sarà obbligato a ricevere il pagamento fatto dal terzo, salvo che non abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. La norma, però, aggiunge che, nel caso in cui il debitore si opponga al pagamento fatto dal terzo, il creditore potrà rifiutare di ricevere il pagamento. Il pagamento deve essere fatto solo ai soggetti legittimati a riceverlo. Tali soggetti sono indicati dall‟art. 1188 cod. civ. e sono: il creditore, il suo rappresentante, la persona indicata dal creditore, o quella autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo. Con riguardo al creditore dall‟art. 1190 cod. civ. si evince che, in tema di incapacità, si applicheranno all‟atto di ricevimento del pagamento delle regole diverse da quelle dettate in tema di legittimazione a pagare. Per ricevere il pagamento é, infatti, necessaria la capacità di agire. Il pagamento fatto ad un soggetto incapace non libera il debitore se questi non prova che ciò che fu pagato é stato rivolto a vantaggio dell‟incapace. L‟art. 1189 cod. civ. detta, inoltre, una regola particolare, stabilendo che il debitore sarà liberato anche nel caso in cui esegua il pagamento al cd. creditore apparente. Il creditore apparente é il soggetto che, pur non essendo legittimato a ricevere il pagamento, appare esternamente tale. In tal caso il debitore sarà liberato purché sia stato in buona fede. Colui che ha ricevuto il pagamento sarà, tuttavia, tenuto a restituire quanto ricevuto al vero creditore.

Il pagamento dovrà avere ad oggetto tutto ciò che é stato dedotto nell‟obbligazione. Nè il debitore potrà liberarsi (neppure solo in parte), facendo un pagamento parziale. L‟art. 1181 cod. civ. stabilisce infatti che, “salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente, il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione é indivisibile”.

Nell‟adempiere l‟obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 cod. civ.). L‟obbligazione deve essere adempiuta nel tempo convenuto per la sua scadenza e nel luogo stabilito per il suo pagamento. Generalmente il luogo dell‟adempimento

viene stabilito convenzionalmente dalle parti. In mancanza di espressa indicazione, supplisce il dettato di legge prevedendo una serie di norme (art. 1182 cod. civ., 1510 cod. civ., ecc).

3. La prova

Di regola la prova dell‟avvenuto pagamento é un onere a carico del debitore. L‟inadempimento non ha bisogno di essere provato poichè la presunzione di persistenza del diritto comporta che il credito si presume ancora esistente e quindi non pagato. Le prove del pagamento sono di due tipi: documentali e presuntive. Al primo gruppo appartiene la quietanza , che é la dichiarazione scritta con la quale il creditore attesta di avere ricevuto il pagamento in essa indicato. Dottrina e giurisprudenza inquadrano la quietanza nello schema della confessione stragiudiziale. In realtà la quietanza é una dichiarazione obbligatoria con cui il creditore certifica il fatto della prestazione ricevuta. Giustificato appare l‟orientamento che ravvisa nella quietanza un autonomo mezzo di prova. Prova della liberazione del debitore é data dalla volontaria restituzione del titolo originale. L‟imputazione del pagamento é il riferimento della prestazione al debito da estinguere tra più debiti di eguale natura del debitore verso il creditore. L‟imputazione spetta al debitore innanzitutto, se il debitore non effettua l‟imputazione può procedere in tale direzione il creditore; in mancanza, rilevano i criteri legali dell‟imputazione. Il pagamento va imputato agli interessi e alle spese, poi al capitale. Tra un debito scaduto e un debito non scaduto la prestazione é imputata al primo. Tra più debiti scaduti il pagamento é imputato a quello meno garantito.

4. La surrogazione

Surrogazione significa «sostituzione» e si ha tutte le volte in cui, lasciando invariata la struttura complessiva dell‟obbligazione, viene modificato il lato attivo del rapporto obbligatorio. Il successore subentra pertanto nell‟intera situazione che spettava al creditore precedente, conservandone altresì le garanzie. La surrogazione potrà aversi in tre casi:

  1. per volontà del creditore (art. 1201 cod. civ.). Si ha quando il creditore stesso, ricevendo da altri il pagamento, surroga il solvens , cioé colui che paga, nei diritti che aveva verso il debitore. Potrebbe quasi dirsi che il creditore, ricevendo il pagamento ed essendo quindi soddisfatto, «lascia il suo posto» a colui che ha pagato. Il codice, in tal caso, stabilisce che, affinché operi la surrogazione, é necessario che la dichiarazione di surrogazione debba essere fatta in modo espresso e contemporaneamente al pagamento del terzo;
  2. per volontà del debitore (art. 1202 cod. civ.) che si verifica qualora il debitore prenda a mutuo da altri una somma di danaro per pagare un suo debito. In questo caso potrà sostituire il mutuante nella posizione del vecchio creditore che, in quanto soddisfatto, esce dal rapporto obbligatorio. Il codice richiede che: a) il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa; b) che nell‟atto di mutuo sia indicata la destinazione della somma mutuata; c) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata;

Tra gli effetti della mora non c‟é l‟estinzione dell‟obbligazione; per liberarsi dal vincolo obbligatorio é necessario che il debitore esegua anche il deposito o il sequestro della prestazione e che ottenga una sentenza di convalida. Derivano dalla mora:

  1. la sopportazione del rischio dell‟impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore da parte del creditore, per cui questi rimane obbligato alla controprestazione anche quando l‟impossibilità sopravvenuta liberi il debitore;
  2. il debitore deve corrispondere al creditore in mora solo gli interessi e i frutti percepiti;
  3. il creditore deve risarcire i danni derivanti dalla mora e a rimborsare le spese per la custodia e la conservazione della cosa.

L‟offerta solenne può essere reale e per intimazione.

7. La liberazione coattiva

Il debitore, grazie alla mora creditoria, si libera coattivamente dall‟obbligazione. Il deposito liberatorio é il contratto che il debitore può stipulare a seguito della mora del creditore per liberarsi dall‟obbligazione di consegna di un bene mobile: il debitore consegna il bene dovuto ad un terzo che si obbliga a custodirlo e a consegnarlo al creditore. Dal deposito scaturisce l‟obbligo del depositario di restituire il bene al creditore designato dal depositante. Prima che il deposito sia da questi accettato o convalidato, il debitore non é liberato, ma la sua prestazione é inesigibile. Il corrispettivo del deposito si paga al depositante e le spese sono a carico del creditore che ha accettato o convalidato giudizialmente il deposito. La dottrina inquadra questa figura nel contratto a favore di terzo, ma si é obiettato in contrario che il terzo non acquista alcun diritto. Ai fini della liberazione del debitore i requisiti sono:

  1. la preventiva intimazione notificata al creditore con l‟indicazione del giorno, ora e luogo in cui il debitore intende procedere al deposito;
  2. la completezza ed esattezza del contenuto del deposito;
  3. il processo verbale del deposito;
  4. la notifica del processo verbale al creditore assente.

Quando la conservazione del bene é eccessivamente costosa o ha per oggetto beni deperibili, il debitore può farsi autorizzare dal tribunale alla vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate. Il sequestro liberatorio é il contratto che il debitore può stipulare a seguito della mora del creditore per liberarsi dall‟obbligazione di consegna di un bene immobile; mediante tale contratto il debitore consegna il bene dovuto ad un terzo che si obbliga a custodirlo, ad amministrarlo ed a consegnarlo al creditore. È un sottotipo del sequestro convenzionale. Questo presuppone una controversia sul bene sequestrato, l‟altro la mora del creditore. Il sequestratario é nominato dal giudice. Il debitore può revocare la designazione del creditore finchè questi non abbia accettato il

sequestro o vi sia stata sentenza di convalida passata in giudicato. Effetto legale del sequestro accettato é quello della liberazione del debitore dalla sua obbligazione. Il sequestro liberatorio si distingue da quello giudiziario che é una misura cautelare. Deve essere preceduto dall‟offerta per intimazione, notificata nelle forme stabilite per l‟atto di citazione. La convalida giudiziaria non é prevista per il sequestro. Il debitore é liberato dal momento in cui ha consegnato il bene al sequestratario.

Voci di glossario:

  1. adempimento: l‟esecuzione della prestazione dovuta.
  2. quietanza: dichiarazione scritta con la quale il creditore attesta di avere ricevuto il pagamento in essa indicato
  3. surrogazione: «sostituzione»
  4. offerta non formale: procedura seguita quando mancano i requisiti formali dell‟offerta solenne prevista per la costituzione in mora del creditore deposito liberatorio: contratto che il debitore può stipulare a seguito della mora del creditore per liberarsi dall‟obbligazione di consegna di un bene mobile
  5. sequestro liberatorio: contratto che il debitore può stipulare a seguito della mora del creditore per liberarsi dall‟obbligazione di consegna di un bene immobile

1. Nozione

L‟adempimento è la modalità ordinaria di estinzione del rapporto obbligatorio. Esso determina l‟estinzione dell‟obbligazione. Il concetto di estinzione dell‟obbligazione si differenzia da quello di estinzione del contratto. Il contratto è la fonte dell‟obbligazione. Il contratto si estingue quando ne cessano gli effetti.

L‟estinzione può essere:

  1. assoluta, se si estingue sia il lato attivo del rapporto obbligatorio che quello passivo
  2. relativa quando si estingue solo uno dei due lati del rapporto obbligatorio (debito o credito). Parte della dottrina non ammette questa ipotesi di estinzione.

Può inoltre essere:

  1. definitiva

Il contratto solutorio è il contratto mediante il quale il creditore acconsente a ricevere una prestazione diversa da quella inizialmente convenuta per la tacitazione del suo credito.

E‟ un contratto reale in quanto è satisfattivo. L‟obbligazione precedente si estingue solo in seguito all‟esecuzione della prestazione diversa

E‟ un contratto con facoltà alternativa perché conferisce al debitore la scelta in relazione alla prestazione solutoria. La dottrina (BIANCA) sottolinea, però, che il consenso del creditore non avrà la natura giuridica di sostituire l‟oggetto della prestazione. Il consenso del creditore è un «atto di acquiescenza» alla prestazione diversa.

La natura contrattuale della datio in solutum comporta che a tale figura andranno applicate tutte le norme in tema di contratti.

Il momento in cui l‟obbligazione iniziale si estingue, cioè quello dell‟esecuzione della prestazione diversa, segna la differenza tra questo modo di estinzione dell‟obbligazione ed un altro che presenta delle caratteristiche simili, cioè la novazione.

L‟art. 1197, 2° comma cod. civ., prevede più specificamente la figura della cd. datio in solutum. La norma regola, infatti, il caso in cui la prestazione consista nel trasferimento del diritto di proprietà o di un altro diritto, richiamando le norme dettate in tema di garanzia per la vendita. La dottrina maggioritaria fa rientrare in tale norma anche la figura del cd. pagamento traslativo. Si ha pagamento traslativo quando un soggetto trasferisce ad altri un diritto di proprietà a titolo solutorio, cioè al fine di estinguere una precedente obbligazione.

2.2. La compensazione

La compensazione è un modo di estinzione dell‟obbligazione diverso dall‟adempimento di tipo satisfattorio e consiste nell‟elisione dei controcrediti reciproci esistenti tra debitore e creditore, fino a concorrenza degli stessi. Il presupposto perché possa, dunque, operare la compensazione è l‟esistenza di controcrediti reciproci. Si pensi al caso in cui Tizio deve a Caio 100 a titolo di restituzione di una somma data a mutuo e Caio deve a Tizio 100 a titolo di risarcimento del danno. La compensazione può essere:

 legale  giudiziale  volontaria

La compensazione è legale quando opera ope legis , cioè automaticamente. Essa si avrà tutte le volte in cui sussistano i seguenti presupposti:

  1. reciprocità dei debiti. Mancherebbe reciprocità ad esempio, nel caso in cui il debitore opponesse in compensazione al creditore il diritto che il fideiussore vanta verso il creditore. Perché si abbia reciprocità il creditore potrà opporre al creditore solo i debiti che il creditore ha verso di lui
  2. omogeneità dei debiti , nel senso che deve trattarsi di debiti della stessa natura. Tali sono i debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere;
  3. liquidità , nel senso che deve trattarsi di debiti determinati nel loro ammontare;
  4. esigibili , nel senso che deve trattarsi di debiti per i quali sia scaduto i termine per il pagamento e non sussistano altri impedimenti al pagamento
  5. certezza dei debiti nel senso che deve trattarsi di debiti non sottoposti a condizione o a termine
  6. autonomia dei rapporti nel senso che i controcrediti reciproci devono nascere da rapporti dotati di propria autonomia

Benché la compensazione operi ope legis e fin dal momento della coesistenza dei crediti, la compensazione non può essere rilevata d‟ufficio dal giudice, ma deve essere «eccepita» dalle parti. Saranno, cioè le parti che, a mezzo dello strumento processuale difensivo dell‟eccezione, dovranno farla valere.

La compensazione sarà giudiziale quando, pur non essendo il credito liquido è tuttavia di pronta e facile liquidazione. In tal caso, il giudice potrà dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente.

La compensazione è volontaria quando è convenuta dalle parti pur in assenza dei requisiti previsti dalla legge. Essa è un contratto estintivo. In esso si potranno stabilire quali condizioni devono sussistere affinchè operi la compensazione. Si potrà inoltre prevedere che il potere di compensare spetti ad una sola delle parti. Trattandosi di un contratto la disciplina (forma, capacità, oggetto, ecc) sarà quella dettata in materia di contratti.

2.3. La confusione

La confusione (art. 1253 e ss cod. civ.) è un modo di estinzione dell‟obbligazione diverso dall‟adempimento. Si ha confusione quando debitore e creditore si riuniscono nella stessa persona. Si pensi al caso che Tizio deve 100 a Caio. Caio muore e Tizio eredita il suo intero patrimonio. In questo caso debitore e creditore si riuniscono nella stessa persona ed il credito si estingue. I terzi che hanno prestato garanzie per il creditore sono liberati. La confusione non opera in pregiudizio dei terzi che hanno acquistato diritti di usufrutto o di pegno sul credito. Secondo parte della dottrina esso non sarebbe un modo di estinzione satisfattivo, ma neutro. Secondo la dottrina maggioritaria, invece, è un modo di estinzione dell‟obbligazione di tipo satisfattivo.

novazione l‟estinzione della vecchia obbligazione consegue alla creazione di una nuova. Non c‟è ancora adempimento cosicché l‟interesse del creditore non avrà ancora trovato soddisfazione. Essendo un contratto alla novazione si applicherà la disciplina del contratto. In caso di novazione si estingueranno le garanzie prestate per l‟obbligazione estinta, in quanto accessorie. Nel caso in cui però la novazione si risolve o perde efficacia rivivrà l‟obbligazione novata, ma non rivivranno le garanzie.

3.2. La remissione del debito

La remissione (artt. 1236 e ss cod. civ.) è un modo di estinzione dell‟obbligazione diverso dall‟adempimento, di tipo non satisfattorio. Essa è il negozio giuridico unilaterale di rinunzia ad un diritto di credito. La dottrina maggioritaria (BIANCA) ritiene infatti che si tratti di un atto unilaterale. Altra parte della dottrina sostiene la natura contrattuale; altri parlano di negozio giuridico bilaterale non contrattuale.

Quanto alla natura giuridica la dottrina maggioritaria ritiene che si tratti di un atto rinunziativo essenzialmente gratuito. Atto rinunziativo significa che la remissione rappresenterebbe una specie del genus rinunzia. Contro questa opinione si pone quella parte della dottrina che, afferma che esisterebbe una differenza effettuale tra la remissione e la rinunzia. La rinunzia infatti avrebbe come effetto minimo essenziale la perdita di un diritto. Ciò non implica necessariamente l‟estinzione dello stesso. Si pensi alla rinunzia al credito fatta dal condebitore solidale. Essa non estingue il diritto, ma accresce le quote degli altri. La remissione di contro avrebbe come effetto minimo essenziale l‟estinzione.

Accettando la teoria per la quale si tratta di un atto di rinunzia va precisato che esso non può che essere gratuito. Gratuito significa senza corrispettivo. Gratuità non significa necessariamente che l‟atto venga sostenuto dallo spirito di liberalità. Potrebbe ben accadere che le motivazioni che indicono il creditore a rimettere il debito siano diverse (es. un ritorno pubblicitario, uno sgravio fiscale, ecc).

É importante sottolineare che, in questo caso, l‟effetto estintivo dell‟obbligazione si verificherà solo qualora, entro un congruo termine il debitore non abbia fatto opposizione alla liberazione. Al debitore viene, cioè, data facoltà di opporsi in un congruo termine, paralizzando l‟effetto liberatorio in suo favore. Prevarrà, cioè, l‟interesse del debitore a non essere liberato. La remissione potrà essere espressa (quando consiste in una dichiarazione) o tacita (quando si

evince da un comportamento quale può essere la restituzione volontaria al debitore del titolo originale).

3.3. L’impossibilità sopravvenuta della prestazione

Altra causa estintiva dell‟obbligazione è l‟impossibilità sopravvenuta. Si è molto discusso in dottrina sulle caratteristica che questa impossibilità debba avere per avere la capacità di estinguere l‟obbligazione. L‟impossibilità si differenzia in:

 assoluta e relativa  soggettiva e oggettiva

L‟impossibilità è assoluta quando una si verifica un ostacolo insormontabile con qualunque sforzo. E‟ relativa quando può essere superata con uno sforzo superiore rispetto alla normale diligenza che si richiede al debitore. E‟ soggettiva quando riguarda le vicende personali di un singolo debitore. E‟ oggettiva quando riguarderebbe tutti i possibili debitori. Suole dirsi in dottrina che l‟impossibilità che estingue l‟obbligazione è oggettiva e relativa. Parte della dottrina (BIANCA) nota tuttavia che l‟atteggiamento della giurisprudenza è sempre più incline a dare rilievo alle vicende soggettive del debitore, purchè risulti diligente nell‟apprestare i mezzi necessari per eseguire la prestazione; si parla pertanto di «oggettività attenuta». Ne consegue che, di recente, più che fare riferimento ai caratteri dell‟impossibilità, si preferisce riferirsi ai normali parametri previsti in materia di responsabilità contrattuale.

Voci di glossario:

  1. modi di estinzione delle obbligazioni satisfattori: modi di estinzione delle obbligazioni in cui, oltre all‟estinzione dell‟obbligazione, si ha anche la soddisfazione dell‟interesse del creditore;
  2. modi di estinzione delle obbligazioni non satisfattori: modi di estinzione delle obbligazioni in cui si ha l‟estinzione del rapporto obbligatorio ma non realizzazione dell‟interesse sottostante;
  3. datio in solutum: modo di estinzione delle obbligazioni, satisfattorio, in cui le parti convengono di estinguere l‟obbligazione originaria con l‟esecuzione di una prestazione diversa;
  4. compensazione: modo di estinzione dell‟obbligazione diverso dall‟adempimento, satisfattorio, consistente nell‟estinzione dei controcrediti reciproci esistenti tra debitore e creditore, fino a concorrenza degli stessi;
  5. confusione: modo di estinzione dell‟obbligazione diverso dall‟adempimento, satisfattorio, che si ha quando debitore e creditore si riuniscono nella stessa persona;