



Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Una introduzione ai contratti telematici, inclusi quelli ad oggetto informatico e di fornitura di contenuto digitale. Viene discusso il concetto di contratto telematico, la figura dei contratti di fornitura di contenuto digitale e la qualità dei contraenti. Inoltre, vengono presentate le modalità di conclusione di questi tipi di contratti e la disciplina applicabile.
Tipologia: Dispense
1 / 5
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!




La locuzione ‘ ’contratto telematico’’ identifica tutti gli accordi che, a prescindere dall’oggetto o dalla modalità di esecuzione vengono conclusi ONLINE , cioè mediante la rete INTERNET (commercio elettronico) Sono telematici tanto i contratti aventi ad oggetto un qualsiasi bene mobile materiale, non tecnologico (es: libri, giocattoli ecc.) che sono perfezionati in via telematica ma che trovano esecuzione OFF-LINE , quanto i contratti conclusi ed eseguiti ONLINE, ossia i negozi aventi ad oggetto un prodotto che è consegnato (es: file musicale) o un servizio che viene erogato mediante il web. PER CONTRATTO TELEMATICO si intende quel contratto concluso grazie alla trasmissione di dati informatizzati tra due computers connessi, ossia tra soggetti che sono fisicamente assenti e che si interfacciano mediante lo strumento informatico utilizzato.
dai contratti telematici si può distinguere i contratti ad oggetto informatico, così definiti perché hanno ad oggetto un qualsiasi bene o servizio tecnologico (ad esempio la vendita di hardware, la licenza d’uso di software, la fornitura di servizi di manutenzione dell’impianto informatico e di relativa assistenza e via discorrendo)
Vi è inoltre una figura introdotta dal legislatore italo-europeo ed è quella DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI CONTENUTO DIGITALE , la quale identifica tutti gli scambi che hanno ad oggetto i dati prodotti e forniti in formato digitale: (quali ad esempio programmi informatici, le applicazioni, i giochi, musica ecc, ) Si tratta di contratti per l’acquisizione di beni immateriali e servizi connessi che possono essere perfezionati sia a distanza, cioè via internet o con altri strumenti di comunicazione, ossia senza la simultanea presenza dei contraenti nello stesso luogo, sia fuori dei locali commerciali, vale a dire in luoghi diversi da quelli adibiti allo svolgimento delle attività commerciali, e sia nella sede del professionista.
Simili ma estranei alla telematica e all’informatica, sono i contratti AUTOMATICI , i quali vengono stipulati per mezzo di un apparecchio che
effettua una prestazione mediante l’inserimento di una moneta da parte dell’utilizzatore (si pensi ai distributori automatici 1327) Gli apparecchi automatici identificano segni di una tacita volontà contrattuale, e al contempo configurano mezzi di contestuale scambio delle prestazioni (consegna del prodotto). Tale dato di realità che è essenziale nei contratti automatici risulta meramente eventuale nei contratti telematici (si pensi ad esempio a un bene, negoziato online ma consegnato mediante il corriere espresso.)
Anche nella contrattazione telematica riveste un ruolo centrale la qualità dei contraenti, solleva ad elemento determinante della modalità di formazione e conclusione dell’accordo, quindi di individuazione della disciplina applicabile. La specificità del singolo contraente (imprenditore, consumatore) fa sì che gli scambi vengano classificati secondo acronimi del linguaggio statunitense IN CONTRATTI: -Business to consumer tra imprese e consumatori
La qualità di consumatore di uno dei contraenti non incidono di regola sulla regolamentazione del momento perfezionativo della fattispecie, potendo essere applicata a prescindere dalla peculiarità delle parti e per gli aspetti non disciplinati da regole. Ne consegue che l’e-contract come qualsiasi altro contratto può essere concluso con diverse modalità: a secondo lo schema tradizionale combinato disposto degli art 1326 e 1335 e caratterizzato dallo scambio in via telematica tra proposta e accettazione che appunto sarebbe il caso dei contratti conclusi tra due parti in via e-mail; b secondo lo schema dell’offerta al pubblico (1336), il quale è prevalentemente utilizzato nelle contrattazioni BUSINESS TO BUSINESS, che
sui diritti del consumatore rivolto esclusivamente ai contratti dei consumatori. L’art 49 del codice dei consumatori pone in capo al CYBERFORNITORE. è sancito l’obbligo per il fornitore di dare al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, una serie di informazioni puntuali, dettagliate e soprattutto adeguate alla specificità del bene o del servizio acquistato, con l’onere di provarne il relativo adempimento e con specifico riguardo all’ipotesi del contratto concluso online , ma alcune informazioni quelle riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l’identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e nel caso di contratti a tempo indeterminato le condizioni di risoluzione del contratto devono essere conoscibili dal consumatore prima della conclusione del contratto. Ma con riguardo ai contratti a distanza conclusi con mezzi elettronici in primis i contratti telematici sancito dall’art 51 del comma 2 del codice del consumo tutela specificatamente l’inoltro dell’ordine. Per le transazioni online che impongono al consumatore l’obbligo di pagare, la mancata comunicazione da parte del professionista in modo chiaro ed evidente e prima della conclusione del contratto, di determinate informazioni e condizioni, determina la non vincolatività del contratto.
Per i contratti tra non consumatori (business to business- person to person-business to publich agency) la disciplina sul commercio elettronico resta ancora l’unico riferimento legislativo di settore dovendosi prescindere dalle tutele consumeristiche. Sono certamente applicabili norme di portata generale poste a tutela dell’equilibrio contrattuale e del principio di proporzionalità nei contratti business to business, person to person, e business to publich agency come ad esempio gli art 1342 e 1370 i quali risultano applicabili a tutti i contratti dunque oltre ai contratti dei consumatori business to consumer o consumer to publich agency, anche ai contratti business to business- person to person- business to publich agency, salvo a limitare la loro operatività alle sole clausole standard o alle clausole inserite in moduli o formulari o alle tutele previste per cosiddetto imprenditore debole o per la cosiddetta impresa dipendente, in materia di subfornitura che sembra applicabile anche ai contratti ad oggetto informatico siano o no conclusi online.
Un altro limite di carattere generale è rinvenibile nell’art 1229 che stabilisce la nullità di qualsiasi clausola che pur essendo stato oggetto di specifica approvazione (1341) limiti preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave.
Il contratto telematico per il luogo di conclusione o di esecuzione la nazionalità o il domicilio dei contraenti o per il suo oggetto presenta spesso contatti con uno o più ordinamenti giuridici stranieri. Pertanto il contratto telematico anche all’insaputa dei contraenti potrà facilmente presentare elementi di estraneità o di internazionalità e sarà necessario applicare al caso concreto non già le norme dell’ordinamento interno e la giurisdizione del giudice italiano ma le norme di un ordinamento straniero e la giurisdizione di un giudice straniero (si pensi a quale sia il giudice competente o la legge regolatrice di un contratto di compravendita concluso a mezzo di internet, tra un imprenditore con sede in italia ed una impresa con sede negli stati uniti. Però nonostante la legge applicabile ad un contratto internazionale secondo la convenzione di roma del 1980 presenta un collegamento stretto sia quella scelta delle parti o in mancanza di scelta, nei contratti conclusi dei consumatori business to consumer Tali criteri non possono avere per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente. NEI CONTRATTI BUSINESS TO CONSUMER in caso di scelta tra le diverse leggi potenzialmente applicabili preverrà quella più favorevole al consumatore Invece in assenza di scelta di applicherà direttamente la legge più familiare ovvero quella del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale. Di regola competente a risolvere una controversia sorta in relazione ad un contratto internazionale è il giudice italiano qualora il convenuto in giudizio risulti domiciliato o residente in italia.