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Controlli interni e Controlli esterni, Appunti di Diritto Commerciale

I controlli interni e i Controlli esterni

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 01/05/2023

Maman1
Maman1 🇮🇹

3 documenti

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- Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita sugli atti non aventi forza di
legge elencati in modo espresso:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del consiglio dei ministri
b) atti del PDC e atti dei ministri aventi a oggetto la definizione di piante organiche
c) atti normativi a rilevanza esterna
d) provvedimenti dei comitati interministeriali e direttive generali per l’indirizzo dellazione
amministrativa.
e) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare
f) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello stato, escluse le aziende autonome
g) decreti di variazione del bilancio dello stato.
h) atti che il PDC richieda di sottoporre a controllo preventivo
- I provvedimenti assumono efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimette l’esame
alla sezione del controllo entro 30 giorni dal ricevimento: decorsi altri 30 giorni dal ricevimento
delle controdeduzioni, il provvedimento acquista efficacia.
- Qualora il governo decida, malgrado il parere contrario della corte, di dar corso a un atto
(registrato con riserva), l’esecutivo può incorrere in responsabilità politica.
- Ci sono casi ove la registrazione con riserva non opera e quindi il rifiuto di registrazione è
assoluto (naturale conseguenza è l’annullamento dell’atto). Ciò accade quando si tratta:
1) impegno/ordine di pagamento riferitosi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo
capitolo del bilancio
2) decreti per nomine/promozione di personale di qualsiasi ordine e grado disposte oltre i limiti dei
rispettivi organici.
3) di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un
importo eccedente i limiti stabiliti dalla legge.
- Un particolare tipo di controllo preventivo è quello per il quale le sezioni riunite della corte
possono stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario siano sottoposti all’esame della corte
per un periodo determinato.
- La corte costituzionale ha da tempo riconosciuto alla corte dei conti il potere di sollevare
questione incidentale di legittimità, nell’ambito del procedimento di controllo preventivo.
Controllo successivo sulla gestione:
è la funzione esercitata dalla corte dei conti nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche. La
ratio = raison è il conseguimento = la ricerca di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa.
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  • Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita sugli atti non aventi forza di legge elencati in modo espresso: a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del consiglio dei ministri b) atti del PDC e atti dei ministri aventi a oggetto la definizione di piante organiche c) atti normativi a rilevanza esterna d) provvedimenti dei comitati interministeriali e direttive generali per l’indirizzo dell’azione amministrativa. e) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare f) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello stato, escluse le aziende autonome g) decreti di variazione del bilancio dello stato. h) atti che il PDC richieda di sottoporre a controllo preventivo
  • I provvedimenti assumono efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimette l’esame alla sezione del controllo entro 30 giorni dal ricevimento: decorsi altri 30 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, il provvedimento acquista efficacia.
  • Qualora il governo decida, malgrado il parere contrario della corte, di dar corso a un atto (registrato con riserva), l’esecutivo può incorrere in responsabilità politica.
  • Ci sono casi ove la registrazione con riserva non opera e quindi il rifiuto di registrazione è assoluto (naturale conseguenza è l’annullamento dell’atto). Ciò accade quando si tratta:
  1. impegno/ordine di pagamento riferitosi a spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio
  2. decreti per nomine/promozione di personale di qualsiasi ordine e grado disposte oltre i limiti dei rispettivi organici.
  3. di ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati al pagamento di spese, emessi per un importo eccedente i limiti stabiliti dalla legge.
  • Un particolare tipo di controllo preventivo è quello per il quale le sezioni riunite della corte possono stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario siano sottoposti all’esame della corte per un periodo determinato.
  • La corte costituzionale ha da tempo riconosciuto alla corte dei conti il potere di sollevare questione incidentale di legittimità, nell’ambito del procedimento di controllo preventivo. Controllo successivo sulla gestione: è la funzione esercitata dalla corte dei conti nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche. La ratio = raison è il conseguimento = la ricerca di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
  • La corte, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, accerta = verifica anche la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge.
  • La corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo deliberate dalle competenti commissioni parlamentari.
  • Le aree costituenti oggetto di controllo e i parametri sono definiti dalla stessa corte dei conti: in ogni caso, oggetto del controllo successivo non sono atti, ma intere gestioni.
  • la corte adotta deliberazioni contenenti valutazioni, osservazioni e suggerimenti per il futuro. Riferisce annualmente al parlamento (+ relazioni su particolari settori economici)
  • Il ministero competente, su sollecitazione della corte, nei casi più gravi può anche disporre la sospensione delle somme stanziate.
  • All’esito del controllo successivo, non è prevista una vera e propria sanzione: sono indicate misure correttive. Qualora le PA non si attengano alle indicazioni, può configurarsi responsabilità politica e dirigenziale. Il controllo successivo è particolarmente efficace a causa della sua pubblicità (specie sul web).
  • Rilevanti sono le funzioni di diretto ausilio del Parlamento da parte della corte dei conti in materia finanziaria: attraverso l’operato della corte, al parlamento è consentita una visione completa sugli andamenti complessivi della finanza pubblica.
  • Fra le competenze più rilevanti della corte rientra il giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello stato e la stesura della relazione collegata
  • Al termine dell’anno finanziario ciascun ministero compila il conto del bilancio e il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione. Tali conti sono trasmessi al ministero dell’economia e delle finanze, che si premura di inoltrare alla corte dei conti il rendiconto generale dell’esercizio scaduto
  • Rilevante è il referto quadrimestrale della corte dei conti sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa (copertura prevista dalla costituzione): tale controllo è di tipo generale e verte sulle leggi che comportano nuove o maggiori spese / minori entrate
  • La corte dei conti è legittimata, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, a sollevare questioni di legittimità avverso le disposizioni di legge che determinano effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico – finanziari. In tale sede, la funzione, sotto molteplici aspetti, è analoga a quella giurisdizionale: si risolve nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo.
  • I controlli della Corte sono esterni, neutrali e disinteressati: si differenziano nettamente dai controlli amministrativi (operati all’interno delle PA)
  • Spetta alla Corte anche il controllo sui fondi dell’UE: nell’esercizio di questa funzione, collabora con la Corte dei Conti europea e con altri istituti superiori di controllo europei/internazionali.
  • Controllo sugli enti sovvenzionati: controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo stato contribuisce in via ordinaria. Sono considerate contribuzioni ordinarie: