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Controlli interni Campobasso, Sintesi del corso di Diritto Commerciale

Controlli interni Campobasso riassunti

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

In vendita dal 30/01/2021

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melania-povia 🇮🇹

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CAPITOLO DECIMO: I CONTROLLI INTERNI
Il collegio sindacale è l’organo di controllo interno della società per azioni nel sistema tradizionale, con
funzioni di vigilanza sull’amministrazione della società. La legge 12-11-2011, n. 183, aveva consentito alle
società non quotate di minori dimensioni di nominare un sindaco unico invece di un collegio sindacale. La
novità però è stata criticata ripristinando la composizione pluripersonale dell’organo di controllo.!
La composizione dell’organo di controllo è diversamente disciplinata per le società quotate e non quotate.
Nelle società non quotate i sindaci formano di regola un organo pluripersonale e collegiale (collegio
sindacale) composto di tre o cinque membri eettivi, soci o non soci. L’organo di controllo delle società non
quotate ha una struttura semirigida. Questo ostacolo è stato rimosso per le società quotate con la riforma
del 1998. I primi sindaci sono nominati nell’atto costitutivo, successivamente essi sono nominati
dall’assemblea ordinaria. Tutti i sindaci devono possedere requisiti di professionalità, sia pure diversamente
articolati per le società quotate e non quotate. La legge consente una composizione diversificata del
collegio, vale a dire la nomina di sindaci con qualità professionali diverse, anché nell’organo siano presenti
le necessarie competenze tecniche per l’ecace assolvimento delle funzioni di controllo. Nelle società non
quotate almeno un sindaco eettivo ed uno supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei
revisori legali. Nel registro dei revisori legali possono iscriversi le persone fisiche e le società di persone o di
capitali. Gli altri sindaci se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra i professori universitari di ruolo
in materie economiche o giuridiche. Per le società quotate i requisiti di professionalità dei sindaci sono
fissati con regolamento del Ministro della giustizia che prevede solo un sindaco eettivo o due e in ogni
caso un sindaco supplente che devono essere necessariamente scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori
legali dei conti che abbiano esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre
anni. Ai sindaci si applicano le stesse cause di ineleggibilità previste per gli amministratori, non possono
essere nominati sindaci:!
-il coniuge, i parenti e gli ani degli amministratori!
-coloro che sono legati alla società o a società facenti parte dello stesso gruppo da un rapporto di lavoro!
Prima di accettare la nomina, i soggetti designati come sindaci devono rendere noti all’assemblea gli
incarichi di amministrazione e di controllo già ricoperti presso la società per non incorrere nel cumulo di
incarichi. I sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, il loro compenso deve essere
predeterminato ed invariabile. Sono causa di cessazione dall’ucio: la morte, la revoca, la rinuncia e la
decadenza (cancellazione dal registro dei revisori). L’assemblea può revocarli solo se sussiste una giusta
causa, inoltre la delibera di revoca deve essere approvata dal tribunale. La sostituzione ha carattere
precario, i supplenti restano in carica fino alla successiva assemblea. La nomina e la cessazione dall’ucio
dei sindaci devono essere iscritte a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.!
IL CONTROLLO SULL’AMMINISTRAZIONE!
Il controllo del collegio sindacale ha per oggetto l’amministrazione della società globalmente intesa e si
estende a tutta l’attività sociale. In particolare il collegio sindacale vigila “sull’adeguatezza dell’asseto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”. Il
collegio deve inoltre vigilare sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate anché
queste forniscano le notizie necessarie per adempiere agli obblighi informativi nei confronti dei terzi. La
vigilanza del collegio sindacale è esercitata nei confronti degli amministratori (gestione della società) e
dell’attività dell’assemblea. L’attività di sostituzione dei sindaci nei confronti degli amministratori e
dell’assemblea si articola:!
-devono convocare l’assemblea!
-richiesta al tribunale della riduzione del capitale sociale obbligatoria per legge!
Il controllo dei sindaci ha carattere globale e sintetico, e si concentra anche sul rispetto sostanziale da parte
degli amministratori degli specifici obblighi di condotta imposti seguendo i principi di corretta
amministrazione. Alla base dell’ecace svolgimento della propria attività, vi sono gli obblighi informativi,
infatti il collegio sindacale “può scambiare informazioni con i corrispondenti organi della società controllate
in merito ai sistemi di amministrazione e di controllo e all’andamento generale dell’attività sociale”. I sindaci
hanno il potere-dovere di esercitare atti di ispezione e di controllo e sollecitare il controllo giudiziario sulla
gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione. !
LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI. ALTRE FUNZIONI
Il collegio sindacale non svolge più la revisione legale dei conti della società, che ora è adata ad un
revisore legale o ad una società di revisione. Nonostante ciò mantiene la funzione di vigilanza
sull’adeguatezza e sull’adabilità del sistema contabile-amministrativo. L’opzione di poter adare la
funzione di revisione legale al collegio sindacale, tramite statuto, non è consentita per le società tenute a
redigere il bilancio consolidato, per le società qualificate come enti di interesse pubblico, e per le società
che controllano, o sono controllate o sono soggette a controllo con un ente di interesse pubblico. In
riferimento a questi enti di interesse pubblico, il collegio sindacale svolge la funzione di “comitato per il
controllo interno e la revisione contabile”. Altre funzioni del collegio sono: consulenza, propositiva e di
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CAPITOLO DECIMO: I CONTROLLI INTERNI

Il collegio sindacale è l’organo di controllo interno della società per azioni nel sistema tradizionale, con funzioni di vigilanza sull’amministrazione della società. La legge 12-11-2011, n. 183, aveva consentito alle società non quotate di minori dimensioni di nominare un sindaco unico invece di un collegio sindacale. La novità però è stata criticata ripristinando la composizione pluripersonale dell’organo di controllo. La composizione dell’organo di controllo è diversamente disciplinata per le società quotate e non quotate. Nelle società non quotate i sindaci formano di regola un organo pluripersonale e collegiale (collegio sindacale) composto di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. L’organo di controllo delle società non quotate ha una struttura semirigida. Questo ostacolo è stato rimosso per le società quotate con la riforma del 1998. I primi sindaci sono nominati nell’atto costitutivo, successivamente essi sono nominati dall’assemblea ordinaria. Tutti i sindaci devono possedere requisiti di professionalità, sia pure diversamente articolati per le società quotate e non quotate. La legge consente una composizione diversificata del collegio, vale a dire la nomina di sindaci con qualità professionali diverse, affinché nell’organo siano presenti le necessarie competenze tecniche per l’efficace assolvimento delle funzioni di controllo. Nelle società non quotate almeno un sindaco effettivo ed uno supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Nel registro dei revisori legali possono iscriversi le persone fisiche e le società di persone o di capitali. Gli altri sindaci se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche. Per le società quotate i requisiti di professionalità dei sindaci sono fissati con regolamento del Ministro della giustizia che prevede solo un sindaco effettivo o due e in ogni caso un sindaco supplente che devono essere necessariamente scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti che abbiano esercitato l’attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Ai sindaci si applicano le stesse cause di ineleggibilità previste per gli amministratori, non possono essere nominati sindaci:

- il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori

- coloro che sono legati alla società o a società facenti parte dello stesso gruppo da un rapporto di lavoro

Prima di accettare la nomina, i soggetti designati come sindaci devono rendere noti all’assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo già ricoperti presso la società per non incorrere nel cumulo di incarichi. I sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili, il loro compenso deve essere predeterminato ed invariabile. Sono causa di cessazione dall’ufficio: la morte, la revoca, la rinuncia e la decadenza (cancellazione dal registro dei revisori). L’assemblea può revocarli solo se sussiste una giusta causa, inoltre la delibera di revoca deve essere approvata dal tribunale. La sostituzione ha carattere precario, i supplenti restano in carica fino alla successiva assemblea. La nomina e la cessazione dall’ufficio dei sindaci devono essere iscritte a cura degli amministratori, nel registro delle imprese. IL CONTROLLO SULL’AMMINISTRAZIONE Il controllo del collegio sindacale ha per oggetto l’amministrazione della società globalmente intesa e si estende a tutta l’attività sociale. In particolare il collegio sindacale vigila “sull’adeguatezza dell’asseto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”. Il collegio deve inoltre vigilare sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate affinché queste forniscano le notizie necessarie per adempiere agli obblighi informativi nei confronti dei terzi. La vigilanza del collegio sindacale è esercitata nei confronti degli amministratori (gestione della società) e dell’attività dell’assemblea. L’attività di sostituzione dei sindaci nei confronti degli amministratori e dell’assemblea si articola:

- devono convocare l’assemblea

- richiesta al tribunale della riduzione del capitale sociale obbligatoria per legge

Il controllo dei sindaci ha carattere globale e sintetico , e si concentra anche sul rispetto sostanziale da parte degli amministratori degli specifici obblighi di condotta imposti seguendo i principi di corretta amministrazione. Alla base dell’efficace svolgimento della propria attività, vi sono gli obblighi informativi, infatti il collegio sindacale “può scambiare informazioni con i corrispondenti organi della società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e di controllo e all’andamento generale dell’attività sociale”. I sindaci hanno il potere-dovere di esercitare atti di ispezione e di controllo e sollecitare il controllo giudiziario sulla gestione, se ha fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione. LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI. ALTRE FUNZIONI Il collegio sindacale non svolge più la revisione legale dei conti della società, che ora è affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione. Nonostante ciò mantiene la funzione di vigilanza sull’adeguatezza e sull’affidabilità del sistema contabile-amministrativo. L’opzione di poter affidare la funzione di revisione legale al collegio sindacale, tramite statuto, non è consentita per le società tenute a redigere il bilancio consolidato, per le società qualificate come enti di interesse pubblico, e per le società che controllano, o sono controllate o sono soggette a controllo con un ente di interesse pubblico. In riferimento a questi enti di interesse pubblico, il collegio sindacale svolge la funzione di “ comitato per il controllo interno e la revisione contabile ”. Altre funzioni del collegio sono: consulenza, propositiva e di

amministrazione attiva. Il collegio sindacale può infine svolgere la funzione dell’organismo di vigilanza previsto dalla disciplina in tema di responsabilità amministrativa. IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea e nelle società quotate deve essere prescelto fra i sindaci eletti in minoranza. L’organo sindacale funziona di regola collegialmente, deve riunirsi almeno ogni novanta giorni ed è formata dalla presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci possono avvalersi di collaboratori per lo svolgimento di specifiche operazioni di ispezione e controllo. L’attività di controllo del collegio sindacale può poi essere sollecitata dai soci privi nella società per azioni di poteri individuali di controllo. LA RESPONSABILITÀ DEI SINDACI I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico. I sindaci sono responsabili anche penalmente, l’obbligo di risarcimento dei danni grava esclusivamente sui sindaci, di regola solidamente fra loro; essi sono perciò responsabili in solido con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi. IL SISTEMA Sono enti di interesse pubblico le società emittenti azioni o altri strumenti finanziari quotati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, nonché alcune società regolate da leggi speciali. La revisione legale degli enti di interesse pubblico, deve essere inderogabilmente esercitata da un revisore legale esterno, senza possibilità cioè di affidarne il compito al collegio sindacale. CONFERIMENTO E CESSAZIONE DELL’INCARICO La revisione legale è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti, oppure dal collegio sindacale se espressamente definito nello statuto. Il Ministero dell’economia e delle finanze esercita la vigilanza sugli iscritti nel Registro. Il revisore esterno è nominato prima nell’atto costitutivo e successivamente l’incarico è conferito dall’assemblea. Il revisore legale o la società di revisione devono essere soggetti indipendenti dalla società controllata e non devono essere coinvolti nel processo decisionale. Il revisore è tenuto a dotarsi di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono compromettere la sua indipendenza. Il compenso è determinato dall’assemblea all’atto della nomina per l’intera durata dell’incarico. L’incarico di controllo o di revisione contabile ha la durata di tre esercizi e può essere revocato solo per giusta causa. LA REVISIONE LEGALE DEGLI ENTI DI INTERESSE PUBBLICO Alla Consob spetta il potere di vigilanza sull’organizzazione e sull’attività dei soggetti incaricati della revisione di un ente di interesse pubblico, al fine di controllarne l’indipendenza e l’idoneità tecnica attraverso controlli periodici sulla qualità di questi. L’attuale disciplina stabilisce che l’incarico ha la durata di nove esercizi quando è conferito a società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali persona fisica. La revisione legale non può essere esercitata da coloro che hanno rivestito cariche sociali, o funzioni di direttore generale o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili presso l’ente di interesse pubblico se non sono trascorsi almeno due anni. La violazione è punita da sanzioni amministrative pecuniarie. Sull’indipendenza del revisore vigila inoltre il comitato per il controllo interno e la revisione contabile. FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI Funzione principale del revisore legale è quella di controllare la regolare tenuta della contabilità e di esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato. Il revisore legale deve verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. Deve inoltre verificare che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato siano conformi alle norme che li disciplinano. L’attività di revisione è volta ad esprimere, attraverso un’apposita relazione, un “giudizio” sul bilancio e ne sono interamente responsabili. Il giudizio espresso dal soggetto incaricato della revisione lascia impregiudicato il potere dell’assemblea di approvare o meno il bilancio, che potrà essere perciò approvato anche se il giudizio è negativo. Al revisore legale sono inoltre devolute per legge funzioni di consulenza in occasione di particolari operazioni. Deve adempiere i propri doveri con diligenza professionale; è responsabile della verità delle sue attestazioni e risponde in solido con gli amministratori per i danni derivanti dall’inadempimento dei loro doveri. L’ORGANISMO DI VIGILANZA DEL dlgs. 231/ L’organismo di vigilanza è un organo incaricato di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento dei modelli di organizzazione e gestione predisposti dagli amministratori al fine di prevenire la commissione di reati dai quali può conseguire la responsabilità amministrativa della società. La sua costituzione è sempre facoltativa , ma costituisce una delle condizioni poste dalla legge per esonerare l’ente da responsabilità amministrativa determinata da reati commessi dai propri organi o dipendenti. Nelle società di capitali l’organismo di vigilanza può anche identificarsi con l’organo di controllo della società; ma negli enti di piccole dimensioni i compiti di organismo di vigilanza possono essere svolti direttamente dallo stesso organo amministrativo. La legge si limita a richiedere che l’organismo sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.