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controlli interni ed esterni, Schemi e mappe concettuali di Diritto ed economia politica

controlli interni ed esterni: diritto

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2017/2018

Caricato il 24/04/2026

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alice-spadafora-1 🇮🇹

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Cause di Ineleggibilità, Nomina e Cessazione dei Sindaci
1. Ineleggibilità e Indipendenza
Ai membri del collegio sindacale si applicano le cause di ineleggibilità previste per gli
amministratori. Tuttavia, per garantirne la piena indipendenza, la legge prevede ulteriori e più
restrittive cause di incompatibilità. Non possono essere nominati sindaci:
Legami familiari: Il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori
della società, nonché degli amministratori di società facenti parte dello stesso gruppo.
Legami professionali e patrimoniali: Coloro che sono legati alla società (o al gruppo) da
un rapporto di lavoro dipendente, da un rapporto continuativo di consulenza o prestazione
d'opera retribuita, o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l'indipendenza.
Nelle S.p.A. quotate, il rigore è maggiore: i rapporti di natura patrimoniale o professionale non
devono intercorrere non solo con la società o il gruppo, ma neppure con gli amministratori o con i
loro parenti stretti.
2. Cumulo di incarichi e Trasparenza
La normativa mira ad arginare il fenomeno del cumulo di incarichi per assicurare che il sindaco
possa dedicare il tempo necessario alla vigilanza. Prima dell'accettazione della nomina, i candidati
devono rendere noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo già ricoperti altrove.
S.p.A. quotate: La Consob fissa un tetto massimo di incarichi. I sindaci hanno l'obbligo di
informare la Consob e il pubblico su tutti i ruoli ricoperti in società di capitali; l'omissione di
tali comunicazioni comporta sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la decadenza
dall'ufficio dichiarata dalla stessa Consob.
3. Compenso e Durata
Per preservare l'autonomia dei sindaci, il loro compenso deve essere predeterminato e invariabile
per tutta la durata della carica. Se non è stabilito dallo statuto, deve essere determinato
dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero triennio. I sindaci restano in carica per tre esercizi e
sono rieleggibili. Una volta scaduto il mandato, restano in carica in regime di prorogatio fino alla
nomina dei nuovi componenti.
4. Cessazione dall'ufficio
La cessazione anticipata può avvenire per diverse ragioni:
Revoca: L'assemblea può revocare i sindaci solo per giusta causa. La delibera di revoca
non è immediatamente efficace: deve essere approvata dal tribunale, che verifica la
sussistenza della motivazione. I sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici possono
essere revocati solo dall'ente che li ha nominati.
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Cause di Ineleggibilità, Nomina e Cessazione dei Sindaci

1. Ineleggibilità e Indipendenza

Ai membri del collegio sindacale si applicano le cause di ineleggibilità previste per gli

amministratori. Tuttavia, per garantirne la piena indipendenza, la legge prevede ulteriori e più

restrittive cause di incompatibilità. Non possono essere nominati sindaci:

 Legami familiari: Il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori

della società, nonché degli amministratori di società facenti parte dello stesso gruppo.

 Legami professionali e patrimoniali: Coloro che sono legati alla società (o al gruppo) da

un rapporto di lavoro dipendente, da un rapporto continuativo di consulenza o prestazione

d'opera retribuita, o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano

l'indipendenza.

Nelle S.p.A. quotate , il rigore è maggiore: i rapporti di natura patrimoniale o professionale non

devono intercorrere non solo con la società o il gruppo, ma neppure con gli amministratori o con i

loro parenti stretti.

2. Cumulo di incarichi e Trasparenza

La normativa mira ad arginare il fenomeno del cumulo di incarichi per assicurare che il sindaco

possa dedicare il tempo necessario alla vigilanza. Prima dell'accettazione della nomina, i candidati

devono rendere noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo già ricoperti altrove.

 S.p.A. quotate: La Consob fissa un tetto massimo di incarichi. I sindaci hanno l'obbligo di

informare la Consob e il pubblico su tutti i ruoli ricoperti in società di capitali; l'omissione di

tali comunicazioni comporta sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la decadenza

dall'ufficio dichiarata dalla stessa Consob.

3. Compenso e Durata

Per preservare l'autonomia dei sindaci, il loro compenso deve essere predeterminato e invariabile

per tutta la durata della carica. Se non è stabilito dallo statuto, deve essere determinato

dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero triennio. I sindaci restano in carica per tre esercizi e

sono rieleggibili. Una volta scaduto il mandato, restano in carica in regime di prorogatio fino alla

nomina dei nuovi componenti.

4. Cessazione dall'ufficio

La cessazione anticipata può avvenire per diverse ragioni:

 Revoca: L'assemblea può revocare i sindaci solo per giusta causa. La delibera di revoca

non è immediatamente efficace: deve essere approvata dal tribunale, che verifica la

sussistenza della motivazione. I sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici possono

essere revocati solo dall'ente che li ha nominati.

 Rinuncia (Dimissioni): Il sindaco può dimettersi in ogni momento. La rinuncia ha effetto

immediato solo se è possibile la sostituzione automatica con i supplenti; in caso contrario,

l'effetto è differito alla nomina dei nuovi sindaci.

 Decadenza: Si verifica per il sopraggiungere di cause di ineleggibilità, per la sospensione o

cancellazione dal registro dei revisori, o per assenteismo. Decade infatti il sindaco che,

senza giustificato motivo, non assiste alle assemblee o diserta due riunioni consecutive del

Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo o del Collegio Sindacale.

5. Sostituzione e Pubblicità

In caso di morte, rinuncia o decadenza, subentrano automaticamente i supplenti in ordine di età,

garantendo comunque che almeno un membro sia iscritto nel registro dei revisori legali. I supplenti

restano in carica fino alla successiva assemblea, che dovrà provvedere alla nomina definitiva dei

sindaci effettivi per integrare il collegio. I nuovi nominati scadono insieme ai sindaci rimasti in

carica. Infine, ogni nomina o cessazione deve essere iscritta dagli amministratori nel Registro delle

Imprese entro 30 giorni.

3. Il controllo sull’amministrazione

Funzione e oggetto della vigilanza

La funzione primaria del Collegio Sindacale è quella di controllo. Tale attività ha per oggetto

l’amministrazione della società globalmente intesa e si estende a tutta l’attività sociale, con

particolare riferimento agli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Il fine è garantire che la

gestione si svolga nel rispetto della legge, dell'atto costitutivo e dei principi di corretta

amministrazione.

Il Collegio deve inoltre vigilare:

 Sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle società controllate, affinché queste

forniscano le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione verso il

pubblico.

 Sull’attuazione delle regole previste dai codici di comportamento (codici di autodisciplina).

Ambito di intervento e attività sostitutiva

La vigilanza non si limita agli amministratori, ma riguarda anche l'attività dell’assemblea. I sindaci

hanno infatti il dovere di intervenire alle riunioni dell’assemblea, del Consiglio di Amministrazione

(CdA) e del Comitato Esecutivo, con il potere di impugnarne le relative delibere.

Inoltre, la legge attribuisce al Collegio specifici poteri-doveri di iniziativa sostitutiva per garantire

la legalità societaria qualora gli amministratori restino inerti. In particolare, i sindaci:

1. Devono convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di

omissione da parte degli amministratori.

2. Devono chiedere al tribunale la riduzione obbligatoria del capitale sociale se l'assemblea

non vi provvede e gli amministratori restano inattivi.

 È necessario il suo consenso per l'iscrizione all'attivo di alcune voci di bilancio, come i costi

di impianto e di ampliamento.

 Mantiene il potere di presentare proposte all'assemblea in merito al bilancio e alla sua

approvazione.

L'opzione della revisione interna

Lo statuto può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata direttamente dal Collegio

Sindacale. In questo caso, l'intero organo deve essere composto da soggetti iscritti nel registro dei

revisori legali. Questa opzione, spesso adottata dalle società di minori dimensioni per contenere i

costi, è però espressamente vietata per:

1. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato.

2. Gli enti di interesse pubblico (EIP).

3. Le società che controllano, sono controllate o soggette a comune controllo con un ente di

interesse pubblico (salvo i casi di irrilevanza nel gruppo secondo i criteri Consob).

Il Collegio come "Comitato per il controllo interno"

Nelle società qualificate come enti di interesse pubblico , il Collegio Sindacale non effettua

direttamente il controllo contabile, ma assume la funzione di "Comitato per il controllo interno e

la revisione contabile". In questa veste, deve vigilare sulla revisione legale e sull'indipendenza del

revisore esterno. A tal fine, il Collegio riceve dal revisore una relazione dettagliata sulle questioni

fondamentali emerse, con particolare attenzione alle eventuali carenze significative rilevate nel

sistema di controllo interno relativo al processo di informativa finanziaria.

Altre funzioni: Consulenza e Amministrazione Attiva

Al Collegio sono devolute ulteriori funzioni che integrano l'attività di controllo:

 Funzioni consultive e propositive: Deve esprimere il proprio parere sulla remunerazione

degli amministratori investiti di particolari cariche (ex art. 2389 c.c.) e, nelle società quotate,

sulla nomina e revoca della società di revisione.

 Amministrazione attiva: In caso di mancanza di tutti gli amministratori, i sindaci devono

gestire temporaneamente la società, sebbene con poteri limitati agli atti di ordinaria

amministrazione , e con l'obbligo di convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del

nuovo organo amministrativo.

 Organismo di Vigilanza (OdV): Il Collegio può inoltre svolgere le funzioni dell'organismo

di vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli

enti per reati commessi da amministratori e dipendenti.

Desideri procedere con l'analisi delle responsabilità dei sindaci (civile e penale) o hai bisogno di

uno schema riassuntivo sulle differenze tra S.p.A. quotate e non quotate?

7. Il sistema della revisione legale

Evoluzione normativa e separazione delle funzioni

Con la riforma del 2003 si è compiuto il processo di separazione tra il controllo

sull’amministrazione (affidato al collegio sindacale) e il controllo contabile (affidato a un revisore

esterno). Questa transizione, iniziata nel 1974 per le società quotate, è stata estesa a tutte le S.p.A. e

organata dal D.Lgs. 39/2010 , che ha recepito le direttive comunitarie in un testo unico.

Nonostante l'uniformazione delle procedure, permane un regime speciale per gli Enti di Interesse

Pubblico (EIP) , data la rilevanza sociale della loro affidabilità finanziaria. Rientrano in questa

categoria le società emittenti titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, oltre a banche

e assicurazioni. La Consob, d'intesa con Banca d’Italia e Ivass, può estendere tale qualifica anche

alle società che controllano o sono controllate da un EIP.

8. Conferimento e cessazione dell’incarico

Requisiti e nomina

La revisione legale è esercitata da un revisore o da una società di revisione iscritti nell’apposito

Registro , sotto la vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Il Ministero

dispone di poteri ispettivi e sanzionatori (sanzioni pecuniarie, revoca, sospensione o cancellazione

dal registro) e sottopone i revisori a controlli di qualità almeno ogni 6 anni.

L’incarico è conferito dall’ assemblea , su proposta motivata dell’organo di controllo (collegio

sindacale). Solo in casi specifici e se previsto dallo statuto, la revisione può essere affidata al

collegio sindacale stesso (che deve essere interamente composto da revisori legali).

Il principio di indipendenza

Il revisore deve essere rigorosamente indipendente e non coinvolto nei processi decisionali della

società revisionata. Non devono sussistere relazioni finanziarie, d'affari o di lavoro (dirette o

indirette) tra la società e il revisore (o la sua rete professionale) tali da compromettere l'obiettività

del giudizio.

 Autotutela: Il revisore deve adottare procedure per prevenire conflitti di interesse. Nei casi

più gravi (minaccia alla propria indipendenza), ha l'obbligo di astenersi o dimettersi.

 Compenso: Per evitare condizionamenti, il compenso è determinato dall'assemblea all'atto

della nomina per tutta la durata del mandato. Non può essere vincolato all'esito della

revisione né alla prestazione di servizi aggiuntivi.

Durata, revoca e dimissioni

L'incarico dura 3 esercizi ed è rinnovabile senza limiti (fatti salvi i regimi speciali per gli EIP). La

stabilità del rapporto è tutelata da norme rigorose sulla cessazione anticipata:

 Revoca: Può avvenire solo per giusta causa , previo parere dell'organo di controllo. La

semplice divergenza di opinioni su trattamenti contabili o procedure di revisione non

costituisce giusta causa.

consiste nel verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Al termine dell'attività, il revisore deve esprimere un giudizio sulla conformità del bilancio d’esercizio (e di quello consolidato) alle norme vigenti, attestando se esso rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico. La relazione finale può contenere quattro tipi di giudizio:

  1. Giudizio "senza rilievi": il bilancio è conforme alle norme.
  2. Giudizio "con rilievi": sono riscontrate alcune difformità che non inficiano l'intero documento.
  3. Giudizio negativo: il bilancio non è conforme o non è veritiero.
  4. Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio: dovuta a limitazioni gravi nell'accesso alle informazioni. Nei casi 2, 3 e 4, il revisore deve esporre analiticamente i motivi della decisione. In presenza di un giudizio negativo, di un'impossibilità di esprimere il giudizio o di dubbi sulla continuità aziendale (specialmente negli EIP), il revisore deve informare tempestivamente la Consob o l'autorità di vigilanza competente. Il giudizio del revisore non vincola l'assemblea: questa può approvare il bilancio anche in presenza di un giudizio negativo. Tuttavia, un giudizio positivo produce effetti giuridici rilevanti, limitando le possibilità di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio. Per l'espletamento dell'incarico, il revisore ha il diritto di ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili e può procedere autonomamente a ispezioni. È previsto uno scambio tempestivo di informazioni tra revisore e collegio sindacale. Nelle capogruppo, il revisore di gruppo è interamente responsabile del giudizio sul bilancio consolidato e può richiedere dati o procedere ad accertamenti presso tutte le società controllate. La documentazione della revisione deve essere conservata per 10 anni. Il revisore risponde per i danni derivanti dall'inadempimento dei propri doveri con la diligenza professionale. È responsabile della verità delle proprie attestazioni e del segreto d'ufficio.

 Responsabilità solidale: Risponde in solido con gli amministratori verso la società, i soci e i terzi per

i danni cagionati.

 Rapporti interni: Nei rapporti interni tra i condebitori, ciascuno risponde nei limiti del proprio

contributo effettivo al danno. Se l'incarico è affidato a una società di revisione, rispondono solidalmente con essa il responsabile della revisione e i dipendenti collaboratori, sempre nel limite del proprio apporto all'illecito. L'azione di risarcimento si prescrive in 5 anni dalla data della relazione di revisione.

  1. L’Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001) L'Organismo di Vigilanza (OdV) è incaricato di monitorare il funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei modelli di organizzazione e gestione predisposti dagli amministratori per prevenire reati che comportino la responsabilità amministrativa della società. La sua costituzione è facoltativa, ma è una condizione necessaria per esonerare l'ente dalla responsabilità amministrativa per i reati commessi dai propri esponenti o dipendenti. La mancata adozione del modello o l'assenza dell'OdV possono generare una responsabilità degli amministratori verso la società per i danni derivanti dalle sanzioni applicate. Nelle società di capitali, le funzioni di OdV possono essere affidate all'organo di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo sulla gestione). Negli enti di piccole dimensioni, i compiti possono essere svolti direttamente dall'organo amministrativo. La legge richiede essenzialmente che l'organismo sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Capitolo Dodicesimo: I Controlli Esterni
  2. Il sistema dei controlli Accanto al controllo interno del Collegio Sindacale e alla revisione legale dei conti, l’ordinamento prevede un articolato sistema di controlli esterni sulle S.p.A., espressione dell’interesse generale al corretto funzionamento di tali società. Questo sistema non è identico per tutte le fattispecie:

 Controllo giudiziario sulla gestione: È l'unico controllo esterno comune a tutte le S.p.A., esercitato

dall'autorità giudiziaria in presenza di anomalie gravi.

 Controllo della Consob: A partire dalla riforma del 1974, le S.p.A. quotate e quelle "aperte" (con

azionariato diffuso) sono assoggettate alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

 Controlli settoriali pubblici: Il quadro è completato dalla vigilanza di autorità speciali su società

che operano in settori di particolare rilievo economico e sociale. Ad esempio, la Banca d’Italia vigila sulle società bancarie, l'IVASS sulle imprese assicuratrici, il CONI sulle società sportive professionistiche e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) vigila sul rispetto delle norme antitrust. Questi controlli si fondano sulla natura dell’attività d’impresa esercitata e non sulla forma giuridica adottata.

  1. Il controllo giudiziario sulla gestione (Art. 2409 c.c.) Il controllo giudiziario è una forma di intervento del tribunale volta a ripristinare la legalità nell'amministrazione della società. Con la riforma del 2003, i presupposti sono diventati più stringenti: il procedimento può essere attivato se vi è il fondato sospetto che gli amministratori (non più i sindaci), in violazione dei propri doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione. È inoltre richiesto che tali irregolarità siano potenzialmente idonee ad arrecare danno alla società o a una o più società controllate (danno potenziale). Si tratta di un controllo di regolarità della gestione (es. tenuta irregolare della contabilità, redazione di bilanci falsi, operazioni in conflitto di interessi). L'autorità giudiziaria non può invece intervenire per:

 Illegittimità imputabili esclusivamente all'assemblea (per le quali esistono i rimedi dell'impugnazione

delle delibere).

 Censure riguardanti esclusivamente il merito (opportunità e convenienza) delle decisioni

amministrative. Il tribunale non può procedere d'ufficio; il procedimento deve essere sollecitato dai seguenti soggetti:

  1. I soci: Coloro che rappresentano almeno 1/10 del capitale sociale. Nelle società "aperte" la soglia è ridotta al 5% per agevolare le minoranze. Lo statuto può comunque prevedere percentuali inferiori.
  2. L'organo di controllo: Il Collegio Sindacale (o il corrispondente organo nei sistemi alternativi).
  3. Il Pubblico Ministero: Solo nelle società "aperte", a testimonianza dell'interesse pubblico al loro regolare funzionamento, anche qualora le irregolarità siano state approvate dall'assemblea.
  4. La Consob: Nelle S.p.A. quotate, quando sospetti gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli organi di controllo.
  5. Soggetti in procedure concorsuali: Il commissario giudiziale o straordinario (in caso di amministrazione straordinaria) o il commissario liquidatore (in liquidazione coatta amministrativa). I soggetti legittimati non devono provare l'effettiva esistenza delle irregolarità, ma è sufficiente documentare un "fondato sospetto". L’inizio o la prosecuzione del procedimento non sono preclusi dalla cessazione degli amministratori dalla carica: l'importante è che le irregolarità sussistano, siano potenzialmente dannose e non siano state rimosse nel frattempo.
  6. Il procedimento di controllo giudiziario. Il procedimento attivato dalla denuncia si articola principalmente in due fasi. La prima, la fase istruttoria, è diretta ad accertare l'effettiva sussistenza delle irregolarità e a individuare i provvedimenti necessari per rimuoverle. In questa fase, il tribunale ha l'obbligo di convocare e sentire gli amministratori e i sindaci; l'omissione di tale audizione comporta la nullità dell'intero procedimento. Il tribunale può disporre un'ispezione dell'amministrazione affidata a un consulente tecnico d'ufficio. Le spese di tale attività sono a carico dei soci richiedenti (ai quali può essere richiesta una cauzione), mentre gravano sulla società se l'iniziativa è stata assunta dall'organo di controllo o dal Pubblico Ministero. Il gruppo di comando della società può evitare l'ispezione e ottenere la sospensione del procedimento se l'assemblea provvede a sostituire amministratori e sindaci con nuovi soggetti di adeguata professionalità. Questi ultimi devono attivarsi immediatamente per accertare le violazioni e, in caso positivo, eliminarle, riferendo periodicamente al tribunale. Se l'attività dei nuovi organi è giudicata insufficiente, il tribunale può intervenire secondo due livelli di gravità:
  7. Provvedimenti provvisori: Per irregolarità meno gravi, il tribunale dispone misure atte a evitare il ripetersi delle violazioni e convoca l'assemblea per le deliberazioni conseguenti (che l'assemblea resta libera di adottare o meno).
  8. Nomina dell'amministratore giudiziario: Nei casi più critici, il tribunale revoca gli amministratori (ed eventualmente i sindaci) e nomina un amministratore giudiziario. L'amministratore giudiziario è un pubblico ufficiale il cui compenso è a carico della società. I suoi poteri e la durata dell'incarico sono stabiliti dal decreto di nomina. Egli ha, per legge, il potere di promuovere l'azione di responsabilità contro i precedenti amministratori e sindaci senza necessità di una preventiva delibera assembleare. Pur avendo la rappresentanza della società, non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del tribunale. Al termine del mandato, l'amministratore giudiziario deve rendere il conto della propria gestione al tribunale. Prima della scadenza, è tenuto a convocare l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci. In alternativa, può proporre all'assemblea la messa in liquidazione della società o l'accesso a una procedura concorsuale, fermo restando che l'assemblea conserva la propria sovranità decisionale in merito a tali proposte.
  9. La Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) La Consob è l'organo pubblico di vigilanza sul mercato dei capitali, istituito nel 1974. Si configura come una persona giuridica di diritto pubblico che gode di piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge. Ha la propria sede principale a Roma e
  1. Tutela equivalente: Se ottiene l'ammissione in un altro mercato regolamentato (italiano o straniero) che garantisca una tutela degli investitori equivalente, secondo i criteri stabiliti dalla Consob.
  2. Diritto di recesso: In assenza di una tutela equivalente o di quotazione su altro mercato, la società può comunque deliberare il delisting, ma in questo caso ai soci che non hanno concorso alla deliberazione spetta per legge il diritto di recesso. L’Informazione Societaria e i Poteri della Consob Dal 1974 a oggi si è assistito a un progressivo ampliamento degli obblighi informativi verso il pubblico e dei poteri della Consob. La trasparenza societaria, infatti, non solo favorisce il corretto funzionamento del mercato, ma garantisce una protezione indiretta agli azionisti. Oggi sono assoggettati agli obblighi di informazione:

 Tutti gli emittenti di strumenti finanziari quotati, inclusi quelli diversi dalle azioni;

 Gli emittenti di strumenti non quotati in Italia, ma diffusi tra il pubblico in misura rilevante

(secondo i criteri Consob);

 Gli emittenti di titoli negoziati in sistemi multilaterali di negoziazione, su richiesta o con il

consenso della società stessa. La disciplina della trasparenza si estende quindi a una vasta gamma di società, sebbene gli obblighi siano graduati in base alla natura dell'emittente. L'attuale sistema si fonda su due principi cardine:

  1. Informazione continua: I soggetti obbligati devono comunicare "senza indugio" al pubblico le informazioni privilegiate. Si tratta di notizie precise, non ancora rese pubbliche, che se divulgate potrebbero influenzare sensibilmente il prezzo dei titoli (informazioni price sensitive ). È possibile ritardare la comunicazione solo in casi specifici stabiliti dalla Consob (es. trattative in corso), a condizione che il ritardo non tragga in inganno il pubblico e sia garantita la massima riservatezza.
  2. Informazione su richiesta: La Consob può esigere la pubblicazione di notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. Questo potere può essere esercitato non solo verso la società, ma anche nei confronti di controllanti, amministratori, sindaci, dirigenti, soci rilevanti e partecipanti a patti parasociali. La trasparenza si articola ulteriormente attraverso:

 Informazione straordinaria: Obblighi preventivi per operazioni quali acquisizioni di pacchetti

azionari, acquisto di azioni proprie, fusioni, scissioni, riduzioni di capitale e modifiche statutarie.

 Informazione periodica: Messa a disposizione del pubblico dei documenti contabili (bilanci

d'esercizio e relazioni semestrali). Tali documenti devono essere accompagnati da una dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, che ne attesta la corrispondenza alle scritture.

 Relazione sul governo societario: Le quotate devono redigere annualmente un documento che

descriva l'assetto proprietario e le pratiche di governance applicate. In particolare, la società deve dichiarare se aderisce a un Codice di Comportamento (principio del "comply or explain" ), motivando l'eventuale mancata adesione. Le informazioni la cui pubblicazione è prescritta dalla legge (informazioni regolamentate) devono essere depositate presso la Consob e la società di gestione del mercato. La Consob stabilisce le modalità di diffusione (stoccaggio digitale e pubblicazione sui quotidiani) e autorizza le imprese abilitate a svolgere il servizio di diffusione per conto dell'emittente. Per vigilare sulla correttezza dell'informativa, la Consob dispone di poteri incisivi:

 Poteri istruttori: Richiesta di notizie, audizioni personali di esponenti aziendali e revisori,

esecuzione di ispezioni presso le sedi sociali per l'acquisizione di copie di documenti.

 Contrasto agli abusi di mercato: In caso di sospetto insider trading o manipolazione del mercato,

la Consob può accedere a banche dati pubbliche e, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, procedere a intercettazioni, perquisizioni e sequestri di beni, avvalendosi della Guardia di Finanza.

 Misure repressive: In caso di inottemperanza, la Consob può rendere noto al pubblico

l'inadempimento (danno reputazionale), sospendere la quotazione fino a 10 giorni o, nei casi più gravi, revocare definitivamente la quotazione.

Infine, la Consob disciplina le modalità con cui banche e intermediari diffondono ricerche o raccomandazioni di investimento, imponendo che le informazioni siano presentate in modo oggettivo e che ogni potenziale conflitto di interessi sia palesato agli investitori.