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I CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI SULLA GESTIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, Sintesi del corso di Diritto Pubblico

CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI, ENTI LOCALI, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CONCORSI CAT. C, COMUNE, ENTI LOCALI, TUEL, D.LGS267/2000

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

In vendita dal 26/10/2021

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I CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI SULLA GESTIONE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Nella P.A. , il tema dei controlli riveste un’importanza fondamentale, esso è rivolto a:
- verificare l’attività amministrativa sia idonea a realizzare l’interesse pubblico;
- venga svolta in modo corretto ed imparziale;
In base alla legislazione essi sono classificati in base a 3 criteri:
1- oggetto;
2- scopo;
3- soggetto che lo effettua;
1-sugli atti, rivolti ad un singolo atto amministrativo, e ne valutano la sola legittimità oppure opportunità;
possono essere preventiv i (su atto già formato ma prima che produca i suoi effetti es. visto, approvazione)
condizionandone l’efficacia o anche successivi(su atto già divenuto efficace, es. annullamento).
sugli organi , che valutano l’operato, comportamenti e funzionalità degli organi della P.A., allo scopo
garantire buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost; possono essere ispettivi(es. ispezioni ed
accertamenti), sostitutivi(autorità gerarchicamente superiori, si sostituisce in caso di mancanza emissione
atto obbligatorio, direttamente o tramite commissario ad acta); repressivi(applicazione di una sanzione
amministrativa o disciplinare a carico responsabile dell’organo es. rimozione o sospensione).
sull’attività, valutano l’attività complessiva di un’amministrazione non il singolo atto.
2- di legittimità, corrispondenza formale dell’atto o dell’attività di un organo alle norme di legge;
di merito, se l’atto o l’attività di un organo siano utili e opportuni per la realizzazione dell’interesse
pubblico;
3-interni, effettuati all’interno dell’amministrazione, da organi gerarchicamente superiori;
esterni, da parte di soggetti terzi non facenti parte dell’Amministrazione(es. Corte dei conti)
Si dovrà necessariamente tenere di conto, per una P.A. efficiente, efficace ed economica, del risultato che
si esterna rispetto alla sua attività, ciò è avvenuto attraverso un processo di riforma partito dalla
L.59/1997(Bassanini) con impulso decisivo del D.Lgs. 286/1999 in merito alla riorganizzazione e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio dell’attività delle amministrazioni.
Il suddetto decreto evidenzia 4 tipologie di controlli interni:
1- di regolarità amministrativa e contabile, garantisce la legittimità, regolarità e correttezza azione
amministrativa.
2- di gestione, ne verifica l’efficacia, efficienza ed economicità, con lo scopo di ottimizzare il rapporto tra
costi e risultati.
3- valutazione dei dirigenti, valuta le prestazioni dei dirigenti(situazione mutata con il D.lgs 150/2009 -L.
Brunetta, che ha imposto alle amministrazioni di dotarsi di un organismo indipendente di valutazione
OIV istituendo il c.d. ciclo di gestione delle performances).
4-strategico,valuta l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione piani, programmi e strumenti
a livello di indirizzo politico in termini di rapporto risultati e obiettivi.
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I CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI SULLA GESTIONE DELLE

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Nella P.A. , il tema dei controlli riveste un’importanza fondamentale, esso è rivolto a:

  • verificare l’attività amministrativa sia idonea a realizzare l’interesse pubblico ;
  • venga svolta in modo corretto ed imparziale ; In base alla legislazione essi sono classificati in base a 3 criteri: 1- oggetto ; 2- scopo ; 3- soggetto che lo effettua ; 1- sugli atti , rivolti ad un singolo atto amministrativo, e ne valutano la sola legittimità oppure opportunità; possono essere preventiv i(su atto già formato ma prima che produca i suoi effetti es. visto, approvazione) condizionandone l’efficacia o anche successivi (su atto già divenuto efficace, es. annullamento). sugli organi , che valutano l’ operato , comportamenti e funzionalità degli organi della P.A., allo scopo garantire buon andamento ed imparzialità ex art. 97 Cost; possono essere ispettivi (es. ispezioni ed accertamenti), sostitutivi (autorità gerarchicamente superiori, si sostituisce in caso di mancanza emissione atto obbligatorio, direttamente o tramite commissario ad acta); repressiv i(applicazione di una sanzione amministrativa o disciplinare a carico responsabile dell’organo es. rimozione o sospensione). sull’attività, valutano l’attività complessiva di un’amministrazione non il singolo atto. 2- di legittimità , corrispondenza formale dell’atto o dell’attività di un organo alle norme di legge; di merito , se l’atto o l’attività di un organo siano utili e opportuni per la realizzazione dell’interesse pubblico; 3- interni , effettuati all’interno dell’amministrazione, da organi gerarchicamente superiori; esterni , da parte di soggetti terzi non facenti parte dell’Amministrazione(es. Corte dei conti) Si dovrà necessariamente tenere di conto, per una P.A. efficiente, efficace ed economica, del risultato che si esterna rispetto alla sua attività, ciò è avvenuto attraverso un processo di riforma partito dalla L.59/1997 ( Bassanini ) con impulso decisivo del D.Lgs. 286/1999 in merito alla riorganizzazione e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio dell’attività delle amministrazioni. Il suddetto decreto evidenzia 4 tipologie di controlli interni: 1- di regolarità amministrativa e contabile , garantisce la legittimità, regolarità e correttezza azione amministrativa. 2- di gestione , ne verifica l’efficacia, efficienza ed economicità, con lo scopo di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati. 3- valutazione dei dirigenti , valuta le prestazioni dei dirigenti(situazione mutata con il D.lgs 150/2009 - L. Brunetta , che ha imposto alle amministrazioni di dotarsi di un organismo indipendente di valutazione OIV istituendo il c.d. ciclo di gestione delle performances ). 4- strategico ,valuta l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione piani, programmi e strumenti a livello di indirizzo politico in termini di rapporto risultati e obiettivi.

I controlli negli Enti Locali

Alla loro organizzazione, in base 147 TUEL , partecipano il segretario dell’ente, il direttore generale, i responsabili dei servizi e le unità di controllo eventuali, il sistema dei controlli è articolato in 5 macroaeree di controllo: 1-di regolarità amministrativa e contabile; 2- strategico; 3- sugli equilibri finanziari 4- sulle società non quotate partecipate; 5- di gestione, 1- Disciplinato dall’ art. 147 bis TUEL , è tipico controllo di legittimità, verifica in sede preventiva e successiva che gli atti e i provvedimenti siano conformi a leggi e regolamenti. Preventivamente alla formazione dell’atto esso è svolta dal responsabile di servizio interessato(regolarità tecnica) e dal responsabile del servizio finanziario (regolarità contabile). Tali pareri sono obbligatori e vincolanti , se non rispettati abbisognano di adeguata motivazione nel testo della deliberazione(art. 49 TUEL). Successivamente alla formazione, il controllo di regolarità amministrativa è attuato dal Segretario , rispetto alle determinazioni di impegno di spesa, ai contratti e gli atti amministrativi scelti in base ad una selezione casuale a campione. I risultati periodicamente trasmessi dal Segretario ai responsabili servizi (ai fini dell’adozione di correttivi),ai revisori dei conti , agli organi di valutazione dei risultati e al Consiglio. 2- Art. 147 ter per gli enti superiori a 15.000 ab( quelli con popolazione inferiore non sono esonerati ma possono derogarvi adottando metodologie di controllo semplificate ), volto a verificare stato attuazione dei programmi attraverso il confronto tra obiettivi indicati all’interno dei documenti previsionali (DUP per primo) e i risultati conseguiti , individuando e segnalando i motivi che hanno determinato gli scostamenti. L’unità preposta al controllo strategico è sottoposta al Segretario e deve inviare rapporti periodici alla Giunta e al Consiglio e quest’ultimo possa predisporre le deliberazioni di ricognizione dei programmi. 3- Novità introdotta con D.L. 174/2012 all’ art. 147 quinquies TUEL , spetta al responsabile del servizio finanziario che si avvale dell’attività di vigilanza dell’organo di revisione, vigilando sugli equilibri finanziari ed economici(saldo di cassa, somme vincolate, residui...). 4- art. 147 ter TUEL , riferito agli enti locali con > 15.000 ab., sistema di controllo sulle società non quotate partecipate dagli stessi enti, tali controlli non possono essere delegati ad organismi terzi ma devono essere esercitati dalle strutture proprie dell’ente. L’ente definisce preventivamente nel DUP gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata. 5- art. 147 TUEL, deve riguardare l’intera attività amministrativa e gestionale degli enti locali, nel rispetto del TUEL, dello Statuto e del regolamento di contabilità al fine di garantire:

_- realizzazione degli obiettivi programmati;

  • corretta ed economica gestione risorse pubbliche;
  • imparzialità e buon andamento P.A.;
  • trasparenza azione amministrativa;_ essa si articola in 3 fasi ( **_art. 197,co 2 TUEL):
  • predisposizione PEG(Piano Esecutivo Gestione);
  • rilevazione dei dati relativi ai costi, ai proventi e ai risultati raggiunti(efficacia);_**

finanziari degli enti( Collegio dei revisori , che viene a rappresentare il principale punto di collegamento tra controlli interni ed esterni)per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica , d’indebitamento e l’assenza di irregolarità che possano compromettere gli equilibri economici finanziari dell’ente. L’accertamento di squilibri comporta per l’ente l’obbligo di adottare entro 60gg dalla pronuncia provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e ripristinare gli equilibri di bilancio , da comunicare alla sezione regionale che li verifica entro 30gg dal ricevimento, nel caso non vengano trasmessi o il contenuto non venga ritenuto sufficiente, viene ad essere preclusa all’ente l’attuazione dei programmi di spesa carente di copertura o insussistenti dal punto di vista della sostenibilità finanziaria