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COOPERATIVE, Sintesi del corso di Diritto Commerciale

cooperative nel minervini

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013

Caricato il 30/09/2013

mariacarbone
mariacarbone 🇮🇹

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SOCIETA COOPERATIVE E LE MUTUE ASSICURATRICI
Le società cooperative.
La società cooperativa costituisce una particolar categoria di società, con soci a
responsabilità limitata, dal ruolo non del tutto definito nella nostra economia.
La disciplina contenuta nel codice civile è stata quasi per intero riscritta dal d.lgs n. 6 del
2003.
Ciò che caratterizza la organizzazione delle società cooperative è:
da un canto, la variabilità del capitale, il fatto cioè che il capitale sociale non è
determinato in un ammontare prestabilito, e può variare in aumento, a seguito di
ammissione di nuovi soci, o in diminuzione, a seguito dell’uscita di vecchi soci,
senza che ciò richieda la modificazione dell’atto costitutivo,
dall’altro canto, il voto per teste (o capitario), il fatto cioè che ogni socio, salvo
eccezioni, ha un voto quale che sia l’entità del capitale investito.
Ma a queste caratteristiche si aggiunge un’altra caratteristica di natura funzionale: ossia
non ogni impresa può costituirsi sotto forma di società cooperativa, ma unicamente le
imprese aventi (solo o anche) scopo mutualistico.
Per capire il significato dello “scopo mutualistico” occorre partire da alcuni esempi: i
consumatori e gli utenti, che vogliono ottenere da un imprenditore i beni o i servizi di cui
essi hanno bisogno, dovranno essere disponibili, perché la loro domanda sia soddisfatta, a
corrispondere un prezzo, superiore al costo della produzione, perché comprensivo
dell’utile che l’imprenditore ha inteso riservarsi.
Analogamente i lavoratori, che intendono prestare il loro lavoro come ausiliari di un
imprenditore, dovranno essere disponibili, perché la loro offerta sia accettata, a ricevere un
compenso inferiore a quello che essi potrebbero ottenere, se l’imprenditore non badasse al
suo utile; e i produttori di beni, che, mancando di una rete di distribuzione, intendono
offrirli in vendita a chi ne fa commercio, dovranno essere disponibili, perché la loro offerta
sia accettata, a ricevere un prezzo inferiore a quello che essi potrebbero ottenere, se il
commerciante non badasse al suo utile.
La società cooperativa è una società che può costituirsi tra i consumatori o gli utenti o i
produttori di beni con lo scopo (che come lo scopo lucrativo può però in concreto, per
fattori estranei alla volontà dei soci, anche non realizzarsi).
di soddisfare la domanda di beni o servizi dei consumatori o utenti soci ad un
prezzo inferiore a quello praticato dagli imprenditori,
ovvero di soddisfare l’offerta di beni o di lavoro dei produttori o lavoratori soci ad
un prezzo superiore a quello praticato dagli imprenditori.
La società cooperativa, come nelle società previste dall’art. 2247 (con il contratto di società
cui 2 o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività
economica allo scopo di dividerne gli utili), i soci conferiscono beni o servizi per l’esercizio
in comune di un’attività economica ; ma ciò allo scopo di potere ottenere beni o servizi o di
potere offrire beni o servizi a condizioni più vantaggiose di quelle che si potrebbero ottenere
dal mercato, e non già, come nelle società prevista dall’art. 2247, allo scopo di ripartirsi un
utile realizzato attraverso l’esercizio dell’impresa sociale (scopo di lucro).
Perciò le prime società sono definito mutualistiche (le società cooperative) e le seconde
lucrative (art. 2247).
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SOCIETA’ COOPERATIVE E LE MUTUE ASSICURATRICI

Le società cooperative.

La società cooperativa costituisce una particolar categoria di società, con soci a responsabilità limitata, dal ruolo non del tutto definito nella nostra economia. La disciplina contenuta nel codice civile è stata quasi per intero riscritta dal d.lgs n. 6 del 2003. Ciò che caratterizza la organizzazione delle società cooperative è:

  • da un canto, la variabilità del capitale, il fatto cioè che il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito, e può variare in aumento , a seguito di ammissione di nuovi soci, o in diminuzione , a seguito dell’uscita di vecchi soci, senza che ciò richieda la modificazione dell’atto costitutivo,
  • dall’altro canto, il voto per teste (o capitario), il fatto cioè che ogni socio, salvo eccezioni, ha un voto quale che sia l’entità del capitale investito.

Ma a queste caratteristiche si aggiunge un’altra caratteristica di natura funzionale : ossia non ogni impresa può costituirsi sotto forma di società cooperativa, ma unicamente le imprese aventi (solo o anche) scopo mutualistico. Per capire il significato dello “scopo mutualistico” occorre partire da alcuni esempi: i consumatori e gli utenti , che vogliono ottenere da un imprenditore i beni o i servizi di cui essi hanno bisogno, dovranno essere disponibili, perché la loro domanda sia soddisfatta, a corrispondere un prezzo , superiore al costo della produzione, perché comprensivo dell’utile che l’imprenditore ha inteso riservarsi. Analogamente i lavoratori , che intendono prestare il loro lavoro come ausiliari di un imprenditore, dovranno essere disponibili, perché la loro offerta sia accettata, a ricevere un compenso inferiore a quello che essi potrebbero ottenere, se l’imprenditore non badasse al suo utile; e i produttori di beni, che, mancando di una rete di distribuzione, intendono offrirli in vendita a chi ne fa commercio, dovranno essere disponibili, perché la loro offerta sia accettata, a ricevere un prezzo inferiore a quello che essi potrebbero ottenere, se il commerciante non badasse al suo utile.

La società cooperativa è una società che può costituirsi tra i consumatori o gli utenti o i produttori di beni con lo scopo (che come lo scopo lucrativo può però in concreto, per fattori estranei alla volontà dei soci, anche non realizzarsi).

  • di soddisfare la domanda di beni o servizi dei consumatori o utenti soci ad un prezzo inferiore a quello praticato dagli imprenditori,
  • ovvero di soddisfare l’offerta di beni o di lavoro dei produttori o lavoratori soci ad un prezzo superiore a quello praticato dagli imprenditori.

La società cooperativa , come nelle società previste dall’art. 2247 (con il contratto di società cui 2 o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili), i soci conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica; ma ciò allo scopo di potere ottenere beni o servizi o di potere offrire beni o servizi a condizioni più vantaggiose di quelle che si potrebbero ottenere dal mercato, e non già, come nelle società prevista dall’art. 2247, allo scopo di ripartirsi un utile realizzato attraverso l’esercizio dell’impresa sociale (scopo di lucro). Perciò le prime società sono definito mutualistiche (le società cooperative) e le seconde lucrative (art. 2247).

Non è però escluso che la società cooperativa svolga la sua attività anche nei confronti dei terzi : ciò avviene quando, accanto allo scopo mutualistico , i soci della società cooperativa perseguono uno scopo lucrativo , e la mutualità da essere pura diventa spuria****. La legge, infatti, non esclude che la società cooperativa possa agire nei confronti dei terzi per realizzare, nell’esercizio della sua attività di impresa, degli utili:

  • dispone soltanto che l’atto costitutivo indichi “le regole per la ripartizione degli utili”, specificando in ogni caso “le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori” ,
  • e dispone inoltre che una parte degli utili netti annuali non sia destinata ai soci, ma sia corrisposta a speciali fondi costituiti per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, e in altro modo ancora. È necessario, solo, che la società cooperativa, ove il suo statuto consenta di agire anche nei terzi, sia obbligata a preferire i soci ai terzi: in ciò consistendo, in ultima analisi, lo scopo mutualistico. I soci possono perciò aderire alla cooperativa non solo allo scopo mutualistico, di conseguire beni o servizi o occasioni di lavoro o di vendita a condizioni vantaggiose, ma anche allo scopo di ripartirsi l’utile sociale, vale a dire per uno scopo di lucro.

Nella disciplina della società cooperativa vi è anche la previsione di “soci finanziatori” che sono del tutto privi di interesse personale rispetto all’attività mutualistica, e che vengono proprio per questo motivo a contrapporsi ai sci cooperatori; e quando ciò accade la società diventa un fenomeno associativo.

Dobbiamo dire che per aversi società cooperativa almeno alcuni soci devono perseguire uno scopo mutualistico , quantomeno in aggiunta ad altri scopi, e avvalersi, nel loro interesse, dei servizi che la cooperativa gestisce. Non sono cooperative , ma società lucrative, gli organismi associativi che, attraverso l’esercizio dell’impresa, perseguono esclusivamente e dichiaratamente uno scopo di lucro, comune a tutti i soci, ma non sono vere e proprie cooperative gli organismi associativi che, attraverso la loro attività, perseguono uno scopo, comune a tutti i soci, esclusivamente e dichiaratamente altruistico, ossia le cc.dd cooperative sociali , destinate a servire per beneficenza soggetti non soci.

L’art. 45 comma 1 Cost. afferma che “la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”. In base a questa norma, il legislatore ordinario ha, quindi, dettato per le cooperative una legislazione di favore , e lo ha fatto con riguardo a diversi settori, da quello fiscale, a quello creditizio, a quello agricolo, a quello edilizio, a quello marittimo ecc… Ma, a sua volta, proprio questa legislazione di favore ha sollevato il problema di tenere distinte le cooperative , la cui funzione sociale è costituzionalmente riconosciuta dall’art. 45 Cost., dalle altre, diverse cooperative , per le quali non può dirsi giustificato e costituzionalmente legittimo, un diverso, più favorevole trattamento, rispetto a quello riservato alle altre imprese. La distinzione riguarda anche quella introdotta nel codice civile dalla riforma del 2003, tra:

  • cooperative a mutualità prevalente , che sono le cooperative che svolgono la loro attività, prevalentemente, in favore dei soci o che si avvalgono, prevalentemente,
  • e società cooperative per quote.

Le norme particolari, che la disciplina propria della società cooperativa detta in deroga alla disciplina della società per azioni o della società a responsabilità limitata, sono principalmente ispirate ai principi della variabilità del capitale e del voto per teste, ed anche ad agevolare il perseguimento dello scopo mutualistico. Le più importanti sono: a) La società cooperativa non può essere costituta da un solo socio, perché non è pensabile che una sola persona lo scopo mutualistico. È previsto un numero minimo di soci (in generale 9 , che può scendere sino a 3 quando i soci sono persone fisiche e la società adotti il modello della società a responsabilità limitata: in questo caso si parla di piccole società cooperative ), e il venir meno di questo numero è causa di scioglimento, se non è registrato entro l’anno. Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro , e i soci non possono di regola avere una quota di valore nominale superiore a 100 mila euro , né un numero di azioni di valore nominale complessivo superiore a tale cifra. Ciò risponde alla volontà di consentire l’ingresso nelle cooperative a persone poco abbienti ( struttura c.d. aperta della cooperativa ). Per la stessa ragione la legge prescrive che l’atto costitutivo deve indicare anche le “condizioni per l’ammissione dei soci secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta ”. Le condizioni per l’ammissione devono, di regola, persistere nel socio fin quando egli partecipa alla società: onde la previsione del recesso e dell’esclusione con disciplina un po’ più elastica della società per azioni e della società a responsabilità limitata. La disciplina, dell’esclusione prende in considerazione, infatti, anche il venir meno, in capo ai soci, dei requisiti che condizionano l’acquisto della qualità di soci. Il principio della porta aperta può dirsi così valido sia in entrata che in uscita: sono possibili frequenti mutamenti, perché essi non richiedono di necessità il trasferimento delle azioni o della quota ma si possono avere:

  • attraverso l’ammissione di nuovi soci (che sottoscrivono nuove azioni o quote effettuando i relativi conferimenti) e conseguente aumento del capitale;
  • o attraverso il recesso o l’esclusione dei vecchi soci (cui spetta la liquidazione delle proprie azioni o quote sulla base del bilancio dell’esercizio in corso al momento del recesso o dell’esclusione) e conseguente riduzione del capitale. b) In assemblea ogni socio ha un voto quale che sia il valore della quota o il numero delle azioni (voto per teste o capitario), salvo che si tratti di soci persone giuridiche, ai quali l’atto costitutivo può attribuire sino a 5 voti. Ma possono votare solo coloro che siano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 gg , e ciò ad evitare che gli amministratori incentivino l’ingresso di nuovi soci poco prima delle assemblee, per influenzare l’esito. La disciplina della rappresentanza in assemblea è quella prevista per la società per azioni o per la società a responsabilità limitata, a seconda del modello adottato, ma:
  • nel caso in cui la disciplina della rappresentanza in assemblea è quella prevista per la società per azioni, ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci ,
  • mentre in entrambi casi (società per azioni e società a responsabilità limitata) il socio che sia imprenditore individuale e che partecipi alla cooperativa per soddisfare i suoi bisogni imprenditoriali può farsi rappresentare nell’assemblea anche dal

coniuge, dai parenti entro il 3° grado e dagli affini entro il 2° grado che collaborino all’impresa.

Le maggioranze richieste per la costituzione e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall’atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci; ma poiché l’art. 2521 non dispone che l’atto costitutivo della società debba anche indicare i quorum costitutivi e deliberativi, sembra che l’omissione renda applicabili i quorum previsti dalla legge, a seconda dei casi, per la società per azioni o per la società a responsabilità limitata, fermo restando il calcolo secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

L’atto costitutivo può prevedere anche che la deliberazione si formi mediante assemblee separate , in presenza di particolari categorie di soci o con riferimento a specifiche materie:

  • deve prevederlo quando la società ha più di 30.000 soci e svolge la sua attività in più province ovvero se ha più di 500 soci e si realizzano più gestioni mutualistiche. Quando vi sia la previsione di assemblee separate , la formazione delle deliberazioni avviene in via progressiva. Le assemblee separate sono, infatti, chiamate a deliberare sulle stesse materie che sono poste all’ordine del giorno dall’assemblea generale , quella che interessa a tutti i soci, nel luogo e secondo i criteri e le modalità di convocazione che tocca allo statuto prevedere. L’assemblea separata elegge dei delegati, che devono essere dei soci, e che partecipano all’assemblea generale, e alle definite deliberazioni, secondi criteri che spetta allo statuto prevedere, in ogni caso, però, assicurando anche alle minoranze una rappresentanza, proporzionale ai voti di cui esse dispongano (in tal modo i delegati delle minoranze di una assemblea separata possono concorrere a formare la maggioranza nell’assemblea generale).

c) L’amministrazione della società cooperativa è organizzata, in questo modo:

  • Se la società cooperativa ha adottato il modello della società per azioni, l’amministrazione potrà essere affidata:
  1. ad un amministratore unico o ad un consiglio di amministrazione , nominati dall’assemblea (se è stato scelto il sistema di governo tradizionale),
  2. ovvero, ad un comitato di gestione , nominato dal consiglio di sorveglianza (se è stato scelto il sistema di governo dualistico),
  3. ovvero, ad un consiglio di amministrazione , nominato dall’assemblea (se è stato scelto il sistema di governo monistico). Nella società per azioni e così nella società cooperativa per azioni, è il sistema di governo tradizionale che deve ritenersi scelto in mancanza di diversa disposizione dello statuto.
  • Se invece la società cooperativa ha adottatoli modello della società a responsabilità limitata, l’amministrazione della società potrà essere affidata ad un amministratore unico o a un consiglio di amministrazione. L’art. 2542 che si occupa del consiglio di amministrazione , dispone:
  • al 1° comma che “la nomina degli amministratori spetta di regola all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo e per gli amministratori la cui nomina sia riservata allo Stato e ad enti pubblici;
  • al 2° comma che “la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche”. Nella società cooperativa per azioni, l’atto costitutivo deve stabilire limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori, fissando in ogni caso la durata massima delle cariche non oltre 3 anni.

e non soci, attribuendo anche a quest’ultimi la qualità di soci. Questi soci, detti appunto “soci sovventori” possono godere di un trattamento privilegiato nella ripartizione degli utili e nella liquidazione delle quote o azioni. Inoltre essi hanno il diritto di voto , ma i loro voti non devono in ogni caso superare 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci;

  • e dei soci di partecipazione cooperativa: per la stessa legge n. 59 del 1992 , lo statuto della società cooperativa, che preveda procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, po’ consentire l’emissione di azioni di partecipazione cooperativa, che possono essere sottoscritte anch’esse da soci non cooperatori, ai cui possessori si suole dare il nome di soci di partecipazione cooperativa.

La categoria dei soci di partecipazione cooperativa ricorda quella degli azionisti di risparmio delle società con azioni quotate. Le azioni di partecipazione cooperativa (come le azioni di risparmio) possono essere:

  • nominative
  • o al portatore,
  • (^) sono prive del diritto di voto nelle assemblee sociali (ma non di quello di intervento)
  • e godono di un privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. I soci di partecipazione cooperativa dispongono di una organizzazione, articolata su una assemblea speciale e un rappresentante comune, con poteri che richiamano quelli dell’assemblea speciale e del rappresentante comune degli azionisti di risparmio.

La vigilanza governativa.

Le particolari agevolazioni, fiscali e di altra natura, che lo Stato assicura alle società cooperative hanno da sempre spinto il legislatore ad assoggettare questa società a particolari controlli amministrativi. L’intento è quello di evitare che delle agevolazioni abbiano a godere società non meritevoli, o perché prive dei requisiti mutualistici (le cc.dd. false cooperative ) o perchè gestite in situazione di disordine economico o amministrativo. In questa logica, si legge, nello stesso art. 45 Cost ., che “ la legge deve assicurare, con opportuni controlli, il carattere e le finalità della cooperazione”. Il d.lgs n. 220 del 2002 , ha di recente riordinato la materia, e questa legge è tuttora in vigore, per le parti non derogate dalle nuove disposizioni introdotte nel codice civile dalla riforma del 2003. La vigilanza è attribuita al Ministero delle attività produttive, che esercita mediante (l. 220):

  • “revisioni cooperative” : esse sono effettuate periodicamente, ogni 2 anni, fatte salve le leggi speciali che le prevedono per determinate cooperative con periodicità annuale, e sono effettuate a mezzo di revisori incarica dal Ministero ovvero, se le società cooperative aderiscono ad associazioni nazionali di categoria, riconosciute dal Ministero, a mezzo di revisori incaricati da queste associazioni;
  • (^) ed “ispezioni straordinarie ”: esse sono invece disposte dal Ministero “sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenza di approfondimenti derivanti dalle

revisioni cooperative ed ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità” da funzionari di Ministero. Sulla base delle risultanze di queste ispezioni, il Ministero può affidare:

  • la gestione della società ad un commissario, determinandone i poteri e la durata (gestione commissariale),
  • sciogliere la società, nominando se del caso i liquidatori (scioglimento d’autorità),
  • o sostituire i liquidatori della società, se già nominati (sostituzione dei liquidatori),
  • o, in caso di insolvenza, disporre la liquidazione coatta amministrativa della società.

Malgrado la vigilanza governativa, anche le società cooperative sono oggi sottoposte al controllo giudiziario , con alcuni adattamenti, però, che riguardano:

  • la legittimazione all’azione : nella società cooperativa sono legittimati alla denuncia delle gravi irregolarità tanti soci che siano titolari del decimo del capitale sociale, ovvero che rappresentino 1/10 del numero complessivo dei soci, e nelle cooperative che hanno più di 3000 soci, 1/20 dei soci ;
  • e il coordinamento del controllo giudiziario con quello governativo.

La cooperazione tra imprese cooperative. Il gruppo cooperativo paritetico.

Il voto per teste , che rappresenta una delle caratteristiche importanti della società cooperativa, rende praticamente impossibile il controllo e la direzione di una società cooperativa da parte di un’altra società attraverso il possesso di azioni o quote.

È però possibile che una società cooperativa costituisca o diventi socia di una società per azioni o a responsabilità limitata. Ne consegue che difficilmente può aversi un gruppo verticale tra società cooperative , visto che normalmente il gruppo verticale si realizza attraverso un controllo ottenuto proprio attraverso il possesso di azioni o quote emesse dalle società controllate. Mentre è possibile un gruppo di società , di cui una società cooperativa è la capogruppo , e le società controllate sono società per azioni o a responsabilità limitata.

Il voto per teste rende, per buona parte inutilizzabile per le società cooperative l’istituto del controllo , che le imprese lucrative con molta frequenza utilizzano anche a fini di integrazione e coordinamento dei loro processi produttivi.

La legge perciò ha da sempre previsto altri istituti per soddisfare le analoghe esigenze delle imprese cooperative. Gli artt.27, 27-bis e 27 quater del d.lgs n. 1577 del 1947 , disciplinano compiutamente, in armonia con queste esigenze, “i consorzi di società cooperative”. Questi consorzi sono cooperative di secondo grado , costituite fra società cooperative le quali “mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l’esercizio in comune di attività economiche”.

Ma la particolare natura dell’oggetto sociale, che è quello della mutua assicurazione, fa sì che le mutue assicuratrici siano in generale soggette all’autorizzazione, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull’esercizio delle assicurazione; fa sì che ad esse si applichino in genere le norme sulle assicurazioni in quanto compatibili con la specialità del rapporto.