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cooperative nel minervini
Tipologia: Sintesi del corso
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La società cooperativa costituisce una particolar categoria di società, con soci a responsabilità limitata, dal ruolo non del tutto definito nella nostra economia. La disciplina contenuta nel codice civile è stata quasi per intero riscritta dal d.lgs n. 6 del 2003. Ciò che caratterizza la organizzazione delle società cooperative è:
Ma a queste caratteristiche si aggiunge un’altra caratteristica di natura funzionale : ossia non ogni impresa può costituirsi sotto forma di società cooperativa, ma unicamente le imprese aventi (solo o anche) scopo mutualistico. Per capire il significato dello “scopo mutualistico” occorre partire da alcuni esempi: i consumatori e gli utenti , che vogliono ottenere da un imprenditore i beni o i servizi di cui essi hanno bisogno, dovranno essere disponibili, perché la loro domanda sia soddisfatta, a corrispondere un prezzo , superiore al costo della produzione, perché comprensivo dell’utile che l’imprenditore ha inteso riservarsi. Analogamente i lavoratori , che intendono prestare il loro lavoro come ausiliari di un imprenditore, dovranno essere disponibili, perché la loro offerta sia accettata, a ricevere un compenso inferiore a quello che essi potrebbero ottenere, se l’imprenditore non badasse al suo utile; e i produttori di beni, che, mancando di una rete di distribuzione, intendono offrirli in vendita a chi ne fa commercio, dovranno essere disponibili, perché la loro offerta sia accettata, a ricevere un prezzo inferiore a quello che essi potrebbero ottenere, se il commerciante non badasse al suo utile.
La società cooperativa è una società che può costituirsi tra i consumatori o gli utenti o i produttori di beni con lo scopo (che come lo scopo lucrativo può però in concreto, per fattori estranei alla volontà dei soci, anche non realizzarsi).
La società cooperativa , come nelle società previste dall’art. 2247 (con il contratto di società cui 2 o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili), i soci conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica; ma ciò allo scopo di potere ottenere beni o servizi o di potere offrire beni o servizi a condizioni più vantaggiose di quelle che si potrebbero ottenere dal mercato, e non già, come nelle società prevista dall’art. 2247, allo scopo di ripartirsi un utile realizzato attraverso l’esercizio dell’impresa sociale (scopo di lucro). Perciò le prime società sono definito mutualistiche (le società cooperative) e le seconde lucrative (art. 2247).
Non è però escluso che la società cooperativa svolga la sua attività anche nei confronti dei terzi : ciò avviene quando, accanto allo scopo mutualistico , i soci della società cooperativa perseguono uno scopo lucrativo , e la mutualità da essere pura diventa spuria****. La legge, infatti, non esclude che la società cooperativa possa agire nei confronti dei terzi per realizzare, nell’esercizio della sua attività di impresa, degli utili:
Nella disciplina della società cooperativa vi è anche la previsione di “soci finanziatori” che sono del tutto privi di interesse personale rispetto all’attività mutualistica, e che vengono proprio per questo motivo a contrapporsi ai sci cooperatori; e quando ciò accade la società diventa un fenomeno associativo.
Dobbiamo dire che per aversi società cooperativa almeno alcuni soci devono perseguire uno scopo mutualistico , quantomeno in aggiunta ad altri scopi, e avvalersi, nel loro interesse, dei servizi che la cooperativa gestisce. Non sono cooperative , ma società lucrative, gli organismi associativi che, attraverso l’esercizio dell’impresa, perseguono esclusivamente e dichiaratamente uno scopo di lucro, comune a tutti i soci, ma non sono vere e proprie cooperative gli organismi associativi che, attraverso la loro attività, perseguono uno scopo, comune a tutti i soci, esclusivamente e dichiaratamente altruistico, ossia le cc.dd cooperative sociali , destinate a servire per beneficenza soggetti non soci.
L’art. 45 comma 1 Cost. afferma che “la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”. In base a questa norma, il legislatore ordinario ha, quindi, dettato per le cooperative una legislazione di favore , e lo ha fatto con riguardo a diversi settori, da quello fiscale, a quello creditizio, a quello agricolo, a quello edilizio, a quello marittimo ecc… Ma, a sua volta, proprio questa legislazione di favore ha sollevato il problema di tenere distinte le cooperative , la cui funzione sociale è costituzionalmente riconosciuta dall’art. 45 Cost., dalle altre, diverse cooperative , per le quali non può dirsi giustificato e costituzionalmente legittimo, un diverso, più favorevole trattamento, rispetto a quello riservato alle altre imprese. La distinzione riguarda anche quella introdotta nel codice civile dalla riforma del 2003, tra:
Le norme particolari, che la disciplina propria della società cooperativa detta in deroga alla disciplina della società per azioni o della società a responsabilità limitata, sono principalmente ispirate ai principi della variabilità del capitale e del voto per teste, ed anche ad agevolare il perseguimento dello scopo mutualistico. Le più importanti sono: a) La società cooperativa non può essere costituta da un solo socio, perché non è pensabile che una sola persona lo scopo mutualistico. È previsto un numero minimo di soci (in generale 9 , che può scendere sino a 3 quando i soci sono persone fisiche e la società adotti il modello della società a responsabilità limitata: in questo caso si parla di piccole società cooperative ), e il venir meno di questo numero è causa di scioglimento, se non è registrato entro l’anno. Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro , e i soci non possono di regola avere una quota di valore nominale superiore a 100 mila euro , né un numero di azioni di valore nominale complessivo superiore a tale cifra. Ciò risponde alla volontà di consentire l’ingresso nelle cooperative a persone poco abbienti ( struttura c.d. aperta della cooperativa ). Per la stessa ragione la legge prescrive che l’atto costitutivo deve indicare anche le “condizioni per l’ammissione dei soci secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta ”. Le condizioni per l’ammissione devono, di regola, persistere nel socio fin quando egli partecipa alla società: onde la previsione del recesso e dell’esclusione con disciplina un po’ più elastica della società per azioni e della società a responsabilità limitata. La disciplina, dell’esclusione prende in considerazione, infatti, anche il venir meno, in capo ai soci, dei requisiti che condizionano l’acquisto della qualità di soci. Il principio della porta aperta può dirsi così valido sia in entrata che in uscita: sono possibili frequenti mutamenti, perché essi non richiedono di necessità il trasferimento delle azioni o della quota ma si possono avere:
coniuge, dai parenti entro il 3° grado e dagli affini entro il 2° grado che collaborino all’impresa.
Le maggioranze richieste per la costituzione e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall’atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci; ma poiché l’art. 2521 non dispone che l’atto costitutivo della società debba anche indicare i quorum costitutivi e deliberativi, sembra che l’omissione renda applicabili i quorum previsti dalla legge, a seconda dei casi, per la società per azioni o per la società a responsabilità limitata, fermo restando il calcolo secondo il numero dei voti spettanti ai soci.
L’atto costitutivo può prevedere anche che la deliberazione si formi mediante assemblee separate , in presenza di particolari categorie di soci o con riferimento a specifiche materie:
c) L’amministrazione della società cooperativa è organizzata, in questo modo:
e non soci, attribuendo anche a quest’ultimi la qualità di soci. Questi soci, detti appunto “soci sovventori” possono godere di un trattamento privilegiato nella ripartizione degli utili e nella liquidazione delle quote o azioni. Inoltre essi hanno il diritto di voto , ma i loro voti non devono in ogni caso superare 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci;
La categoria dei soci di partecipazione cooperativa ricorda quella degli azionisti di risparmio delle società con azioni quotate. Le azioni di partecipazione cooperativa (come le azioni di risparmio) possono essere:
Le particolari agevolazioni, fiscali e di altra natura, che lo Stato assicura alle società cooperative hanno da sempre spinto il legislatore ad assoggettare questa società a particolari controlli amministrativi. L’intento è quello di evitare che delle agevolazioni abbiano a godere società non meritevoli, o perché prive dei requisiti mutualistici (le cc.dd. false cooperative ) o perchè gestite in situazione di disordine economico o amministrativo. In questa logica, si legge, nello stesso art. 45 Cost ., che “ la legge deve assicurare, con opportuni controlli, il carattere e le finalità della cooperazione”. Il d.lgs n. 220 del 2002 , ha di recente riordinato la materia, e questa legge è tuttora in vigore, per le parti non derogate dalle nuove disposizioni introdotte nel codice civile dalla riforma del 2003. La vigilanza è attribuita al Ministero delle attività produttive, che esercita mediante (l. 220):
revisioni cooperative ed ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità” da funzionari di Ministero. Sulla base delle risultanze di queste ispezioni, il Ministero può affidare:
Malgrado la vigilanza governativa, anche le società cooperative sono oggi sottoposte al controllo giudiziario , con alcuni adattamenti, però, che riguardano:
Il voto per teste , che rappresenta una delle caratteristiche importanti della società cooperativa, rende praticamente impossibile il controllo e la direzione di una società cooperativa da parte di un’altra società attraverso il possesso di azioni o quote.
È però possibile che una società cooperativa costituisca o diventi socia di una società per azioni o a responsabilità limitata. Ne consegue che difficilmente può aversi un gruppo verticale tra società cooperative , visto che normalmente il gruppo verticale si realizza attraverso un controllo ottenuto proprio attraverso il possesso di azioni o quote emesse dalle società controllate. Mentre è possibile un gruppo di società , di cui una società cooperativa è la capogruppo , e le società controllate sono società per azioni o a responsabilità limitata.
Il voto per teste rende, per buona parte inutilizzabile per le società cooperative l’istituto del controllo , che le imprese lucrative con molta frequenza utilizzano anche a fini di integrazione e coordinamento dei loro processi produttivi.
La legge perciò ha da sempre previsto altri istituti per soddisfare le analoghe esigenze delle imprese cooperative. Gli artt.27, 27-bis e 27 quater del d.lgs n. 1577 del 1947 , disciplinano compiutamente, in armonia con queste esigenze, “i consorzi di società cooperative”. Questi consorzi sono cooperative di secondo grado , costituite fra società cooperative le quali “mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, si propongono, per facilitare i loro scopi mutualistici, l’esercizio in comune di attività economiche”.
Ma la particolare natura dell’oggetto sociale, che è quello della mutua assicurazione, fa sì che le mutue assicuratrici siano in generale soggette all’autorizzazione, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull’esercizio delle assicurazione; fa sì che ad esse si applichino in genere le norme sulle assicurazioni in quanto compatibili con la specialità del rapporto.