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Diritto Ecclesiastico: Storia dei Rapporti Stato-Chiesa - Prof. Tacelli, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti del corso completo di diritto ecclesiastico

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 17/10/2023

Fracesa09
Fracesa09 🇮🇹

4.5

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6 documenti

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12/04/2023
Ildiritto ecclesiasticoè il complesso dellenormedi quella parte dell'ordinamento
giuridicodi unoStatoche riguarda il fattorereligioso, che attengono al fenomeno religioso
e ai rapporti fra lo Stato e le diverseconfessioni.
È settore dell’ordinamento giuridico dello stato che appartiene all’area del diritto pubblicodiritto
civile)
Il fenomeno religioso è un fenomeno che ha una certa rilevanza sociale
Il diritto ecclesiastico non è un diritto confessionale (a differenza del diritto canonico), ma rinvia a
norme confessionali
Il nostro stato è uno stato laico e pluralista:
Laico = trae origine dai processi disecolarizzazionee comporta, da un lato, una
nettaseparazionetra la sfera politica e la sfera religiosa e, dall’altro, il definitivo abbandono del
c.d. giurisidizionalismo (di cui era espressione il principio «cuius regio,eius et religio»).
Pluralista = capace di accogliere tute le confessioni religiose garantendo la libertà religiosa
erga omnes
Le norme del diritto ecclesiastico sono norme pluraliste che rimandano a norme confessionali
Il diritto ecclesiastico è disciplina statuale del fenomeno religioso perché disciplina questo con norme
statali
13/04/2023
Fonti unilaterali (norme costituzionali)/fonti bilaterali (norme di derivazione concordataria) =
sempre di cognizione
Numerose disposizioni nella costituzione che menzionano il fattore religioso: artt.3-7-8-19-20
(riferimento diretto)
Altre disposizioni che si riferiscono al fattore religioso ma in maniera indiretta: artt.2-13-18-21-25
Norme chiamate di derivazione concordataria: garantite dagli artt.7(2comma)-8(3comma) = si
riferiscono ai Patti lateranensi e le intese
Strumenti regolativi stato-chiesa che individuano la fonte di derivazione concordataria == accordo
garantito dalla costituzione (tra stato-chiesa)
Leggi unilaterali che riguardano il fenomeno religioso = leggi che danno esecuzione agli accordi,
promulgate come accordi ordinari, hanno copertura costituzionale
Fonti di produzione del diritto ecclesiastico: i rapporti tra repubblica e confessioni religiose sono
riservati alla potestà esclusiva dello stato art.177 costituzione (2comma lettera c)
Conferenze come la CEI (conferenza episcopale italiana) o la CER (conferenza episcopale regionale)
possono stipulare accordi
RAPPORTI TRA LO STATO E LE CHIESE == rapporti tra la religione e l’organizzazione del potere civile e
politico
Ciascuno agisce in base al proprio agire: il diritto è relazione, sistema, rete di relazione tra soggetti,
intersoggettività = i modelli di comportamento sono sempre frutto dei valori che si avvertono in
coscienza nella comunità
Religio: in lat superstitio doppio significato (paura e consapevolezza dell’uomo dei suoi limiti e della sua
incapacità) = per i giuristi la superstitio può avere un risultato: funge da collante nelle società
(rinvigorisce le istituzioni)
Quanto più le frontiere si sgretolano, più si parla di tutela delle tradizioni, dell’identità in quanto
elementi che uniscono
Odierne democrazie cosmopolite, fenomeni migratori, impegnano i giuristi nell’elaborare regole che
permettano l’esistenza di società aperte e accoglienti
Esperienza occidentale (Roma arcaica): prevalenza dello stretto legame tra religione e politica
(legame stretto al punto da confondersi non c’è distinzione tra organizzazione politica e
organizzazione religiosa) = l’avvento della repubblica mantenne comunque vivo questo legame
(nonostante la presenza del collegio pontificale che distingueva il sacerdozio dall’organizzazione
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Il diritto ecclesiastico è il complesso delle norme di quella parte dell'ordinamento giuridico di uno Stato che riguarda il fattore religioso, che attengono al fenomeno religioso e ai rapporti fra lo Stato e le diverse confessioni. È settore dell’ordinamento giuridico dello stato che appartiene all’ area del diritto pubblico (è diritto civile) Il fenomeno religioso è un fenomeno che ha una certa rilevanza sociale Il diritto ecclesiastico non è un diritto confessionale (a differenza del diritto canonico), ma rinvia a norme confessionali Il nostro stato è uno stato laico e pluralista:  Laico = trae origine dai processi di secolarizzazione e comporta, da un lato, una netta separazione tra la sfera politica e la sfera religiosa e, dall’altro, il definitivo abbandono del c.d. giurisidizionalismo (di cui era espressione il principio « cuius regio , eius et religio »).  Pluralista = capace di accogliere tute le confessioni religiose garantendo la libertà religiosa erga omnes Le norme del diritto ecclesiastico sono norme pluraliste che rimandano a norme confessionali Il diritto ecclesiastico è disciplina statuale del fenomeno religioso perché disciplina questo con norme statali 13/04/ Fonti unilaterali (norme costituzionali)/ fonti bilaterali (norme di derivazione concordataria) = sempre di cognizione Numerose disposizioni nella costituzione che menzionano il fattore religioso: artt.3-7-8-19- (riferimento diretto ) Altre disposizioni che si riferiscono al fattore religioso ma in maniera indiretta: artt.2-13-18-21- Norme chiamate di derivazione concordataria : garantite dagli artt.7(2comma)-8(3comma) = si riferiscono ai Patti lateranensi e le intese Strumenti regolativi stato-chiesa che individuano la fonte di derivazione concordataria == accordo garantito dalla costituzione (tra stato-chiesa) Leggi unilaterali che riguardano il fenomeno religioso = leggi che danno esecuzione agli accordi, promulgate come accordi ordinari, hanno copertura costituzionale Fonti di produzione del diritto ecclesiastico: i rapporti tra repubblica e confessioni religiose sono riservati alla potestà esclusiva dello stato art.177 costituzione (2comma lettera c) Conferenze come la CEI (conferenza episcopale italiana) o la CER (conferenza episcopale regionale) possono stipulare accordi RAPPORTI TRA LO STATO E LE CHIESE == rapporti tra la religione e l’organizzazione del potere civile e politico Ciascuno agisce in base al proprio agire: il diritto è relazione, sistema, rete di relazione tra soggetti, intersoggettività = i modelli di comportamento sono sempre frutto dei valori che si avvertono in coscienza nella comunità Religio: in lat superstitio doppio significato (paura e consapevolezza dell’uomo dei suoi limiti e della sua incapacità) = per i giuristi la superstitio può avere un risultato: funge da collante nelle società (rinvigorisce le istituzioni) Quanto più le frontiere si sgretolano, più si parla di tutela delle tradizioni, dell’identità in quanto elementi che uniscono Odierne democrazie cosmopolite, fenomeni migratori, impegnano i giuristi nell’elaborare regole che permettano l’esistenza di società aperte e accoglienti Esperienza occidentale ( Roma arcaica ): prevalenza dello stretto legame tra religione e politica (legame stretto al punto da confondersi – non c’è distinzione tra organizzazione politica e organizzazione religiosa) = l’avvento della repubblica mantenne comunque vivo questo legame (nonostante la presenza del collegio pontificale che distingueva il sacerdozio dall’organizzazione

politico-civile) = lo ius sacrum è un ramo del diritto pubblico (che riguarda il diritto dello stato). Bisogna aspettare il V secolo a.c. con le 12 tavole perché i romani potessero conoscere le leggi civili (prima conosciute solo dai sacerdoti). Con l’avvento dell’impero le funzioni del pontefice massimo (che mette in collegamento cielo e terra) sono riassorbite nelle mani del capo dello stato: l’imperatore = i cristiani rivendicano di appartenere ad un altro re e si rifiutano di venerare l’imperatore e iniziano ad essere perseguitati (ragioni politiche perché Roma era ancora pagana). I cristiani vengono considerati delinquenti comuni perché creano disordine, viene meno l’intera struttura politica = le ultime atroci persecuzioni avvengono sul finire del IV secolo, inizia una fase di tolleranza perché Roma ha bisogno di irrobustire la sua realtà politica, con l’Editto di Milano (313) i cristiani non sono più perseguitati (Costantino), con l’Editto di Tessalonica (Teodosio 380) la religione cristiana diventa religione ufficiale dell’impero romano (l’imperatore diventa capo dello stato cattolico e il garante della religione) Pontefici massimi erano gli imperatori romani prima di diventare cristiani, una volta diventati cristiani continuano ad esserlo perché con l’editto di Tessalonica l’imperatore diventa capo dello stato cattolico e diventa il garante della religione Nel 325 Costantino stabilisce un concilio ecumenico = la chiesa passa dalla persecuzione alla tolleranza, quindi i cattolici si vedono arruolati in un sistema di legittimazione, sono favorevoli ad accogliere la protezione, e d’altro canto si rendono conto che il cattolicesimo può essere d’aiuto nel gestire politicamente il principe == ci si avvia verso il cesaropapismo ossia quel modello di stato chiesa che trionferà con Giustiniano dal 380 in poi, che associa il cattolicesimo come culto di stato perché possa mantenere l’ordine pubblico della fede (sul piano teologico si creano disordini sociali per via degli eretici) = fase della religione come strumento politico La chiesa ha le sue ragioni di espansione missionaria, l’impero ha le sue ragioni di espansione territoriale = collaborazione e accettazione reciproca 456 caduta dell’impero con Romolo Augusto ecc.

  1. Cesaropapismo = prima forma di rapporti stato chiesa rispetto a cui prevale il concetto di unione = dopo l’unione l’equilibrio si rompe UNIONE
  2. Giurisdizionalismo = modello nel quale prevale la giurisdizione dello stato = SUBORDINAZIONE
  3. Teocrazia = momento della storia d’Europa in cui il sacro prevale sull’esperienza culturale e giuridica dell’Europa pre-umanistica: soggezione dello stato alla chiesa che gestisce un potere SOGGEZIONE
  4. Separatismo = non sistema perché i segmenti sono separati, non comunicanti, sistema de- istituzionalizzato SEPARAZIONE 5) Concordati = se provassimo a rappresentare i modelli stato-chiesa in maniera concreta e senza line cronologiche nette COORDINAZIONE 18/04/ Articoli 7-8-19 == rapporti stato chiesa Religione e organizzazione del potere civile == relazione stato chiesa e modelli: strada facendo si ha una configurazione completa delle due entità stato-chiesa Modelli di unione subordinazione e coordinazione == Unione come cesaropapismo (il papa è cesare), subordinazione come giurisdizionalismo (prevalenza della giurisdizione civile sul potere religioso ecclesiastico), soggezione come teocrazia Cesaropapismo riferimento a Costantino (editto di tolleranza – concilio di Nicea – editto di Tessalonica) e a Giustiniano (autore della compilazione giustinianea) = con Giustiniano abbiamo una espressione tangibile del cesaropapismo = il codex inizia con il dogma della trinità Con la caduta dell’impero romano d’Occidente viene meno un’idea cesaropapista (per il potere politico è cesaropapismo, ma considerando la storia nella sua dialettica, comincia un’escalation importante del vescovo di Roma, il papa, per cui l’istanza cesaropapista permane, ma la crescita del vescovo di Roma trova la sua rispondenza in quella letteratura papistica – nella prospettiva cattolica la visione teocratica è una costante) = Giustiniano incarna il cesaropapismo nella misura in cui seguendo la tradizione romanistica (dopo la caduta dell’impero), il capo politico è anche il capo della religione (pontefice massimo) Il principio della distinzione degli ordini non comporta come conseguenza che i cristiani siano sottomessi alla legge civile e poi alla legge religiosa, ma comporta che il vero re dei cristiani, è un altro = la fine del cesaropapismo coincide quindi con l’ascesa del vescovo di Roma (nell’impero di Bisanzio il cesaropapismo rimane fino alla caduta di Costantinopoli nel 1453 – emigra all’est nella monarchia zarista dove ancora oggi influenza i rapporti tra chiesa ortodossa e governo russo)

Diverse declinazioni di giurisdizionalismo:  Francia = gallicanesimo  Austria = Giuseppinismo da Giuseppe II d’Asburgo  Toscana = Leopoldismo dal gran duca Leopoldo I  Napoli = Tanuccismo da Tanucci  Sicilia = Diritto ecclesiastico siculo (diritto dello stato sulla chiesa) Se lo stato vuole proteggere la chiesa, tende ad allargare i suoi poteri, mentre se vuole difendersi da essa, argina il suo potere = che cosa si indica quindi l’espressione ius protetionis? Capacità dello stato di farsi garante dell’unità della chiesa e della fede – lo stato difende la chiesa al punto che se ci sono scismi apostasie ed eresie, vengono contrastate Ius reformandi = possibilità per il sovrano di aderire alla religione riformata ma in generale significa che il sovrano ha la capacità di entrare così tanto nella chiesa da poter realizzare e attuare le riforme necessarie per essa Ius nominandi = Difesa dello stato dalla chiesa: lo stato vuole star tranquillo rispetto ad eventuali spinte contrarie alle politiche statali quindi il sovrano controlla le nomine di funzionari ecclesiastici e di vescovi (stato si tutela da eventuali attacchi ed espressioni di dissenso politico he possono covare all’interno della chiesa) Lo stato esamina gli atti anche in materia di fede per controllare che non vi siano elementi di pericolo per lo stato = qualsiasi controllo sulla chiesa è strumentale, funzionale alla difesa dell’apparato statale Ius appellationis = i fedeli o gli ecclesiastici rivolgono un appello per abuso contro sentenze o provvedimenti dell’autorità ecclesiastica al sovrano 19/04/ Teocrazia: soggezione dello stato al chiesa (o del potere politico al potere ecclesiastico) = bisogna fare i conti con una situazione storica che parte con la nascita della chiesa nell’impero È stato detto che l’odium teologicum cioè la persecuzione religiosa vera e propria risale al momento in cui Roma fa una scelta ideologica scegliendo il cattolicesimo come religione dell’Impero. Finché è pagana e c’è apertura, non c’è l’odium teologicum I romani perseguitano ma non sono a carattere religioso ma politico, quando poi con l’editto di Tessalonica Roma sceglie il cattolicesimo come culto ufficiale, allora si parla di persecuzione religiosa = di fatto le eresie, apostasie, scismi saranno gestiti dai vescovi (figure istituzionali dell’impero – tratto del cesaropapismo) che mediano con gli eretici e gli scismatici per riportare la pecorella smarrita sul retto sentiero per ragioni di ordine pubblico perché non c’è potere politico che possa incarnare le ragioni religiose come il capo religioso. Cristianizzare la compagine per gestire meglio un popolo compatto: in questa situazione comincia la rivendicazione teocratica = la chiesa cattolica dietro a questo riconoscimento comincia a crescere con dietro tutta una letteratura di Gelasio, Gregorio, Agostino Agostino d’Ippona (Africa del Nord) regione destinata ad essere islamizzata se non fosse stato per l’opera del vescovo Agostino che romanizza quella provincia cristianizzandola. Agostino ha a che fare con gli eretici che vengono sottoposti a tortura e per cui dopo è stabilita la morte; quindi scriverà al magistrato imperiale di applicare la legge svolgendo il suo dovere, ma affermando che sarebbe intervenuto come cristiano fratello a lui superiore in quanto vescovo = idea che il potere spirituale è superiore perché la forza politica sta nella possibilità di perdonare i peccati con la confessione, quindi la salvezza la può dare solo lui. Il papa è vicario di cristo e per esserlo deriva i suoi poteri da dio Se il potere politico non si assoggetta alla legge cristiana il potere politico è paragonabile a un’opera demoniaca Soggezione del potere politico nei confronti di quello ecclesiastico perché si riconosce la superiorità della legge della salvezza Teoria dei due soli: divina commedia, imperatore e il papa sono i due soli Nel pensiero politico medievale la chiesa ha un progetto che si sintetizza con l’espressione reductio ad unum : sintesi e riduzione di tutto all’unità = progetto dell’impero che però poi cade sotto gli attacchi delle invasioni barbariche (476 e 568 - longobardi) = crisi di un sistema di valori, di una struttura politica, dante parla di una struttura voluta da dio ordinata garantita dalla chiesa

L’elaborazione di Dante dei due soli: papa e imperatore hanno poteri divini e quindi si pongono su un piano di pari dignità, ma il papa ha un campo tutto suo, la materia spirituale, l’impero si occupa invece delle cose temporali (PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE DEGLI ORDINI) Elaborazione importante in chiave politica che non impedisce alla chiesa di tener fede alla sua rivendicazione teocratica e di imporre il suo primato spirituale Primato e prevalenza della legge spirituale: irrobustimento dell’istanza teocratica = in una visione dinamica della storia se c’è il potere spirituale, a che serve quello secolare? A fare il braccio secolare applicando la legge e ponendo a servizio i suoi mezzi (questa è la potestas directa in temporalibus ) = la chiesa ha il primato della sua legge spirituale che ha un’ingerenza diretta sulle cose temporali e il cristiano può non osservare la legge temporale se il papa scioglie l’obbligo dei sudditi = soggezione del potere politico al potere religioso Dictatus papae – 1073 (Gregorio VII o Ildebrando di soana = chiesa si deve ripulire e rendersi indipendente dal potere temporale) e Bolla Santa 1303 (Bonifacio VIII = nel cuore di è il concordato di Worms o la soluzione della lotta per le investiture) == primato del sacro nell’esperienza giuridica dell’Europa preumanistica (l’apice della teocrazia si trova tra questi due pontificati) In questo periodo la teocrazia è vigente nel sistema dell’Europa medievale cristiana (dalla caduta dell’impero alla scoperta dell’America, ma il cuore è rappresentato dal 1073 al 1303) Nella storia si vedrà la chiesa provata dall’esperienza della riforma protestante = Con il Concilio di Trento, e il principio della controriforma cattolica, si esce da una situazione di mentalità medievale = la realtà politica si è modernizzata = la spartizione delle terre scoperte dopo la scoperta delle Americhe la fa il papa, la cristianizzazione delle nuove culture ecc (potestas directa temporalibus) = con la riforma protestante le cose cambiano e non si parla più di potestas directa temporalibus perché le compagini nazionali nascenti non sono più solo cattoliche, non c’è più un’Europa compatta (luterani calvinisti e cattolici) La riforma protestante produce un indebolimento della figura del papa = opera di Roberto Bellambino sul sommo pontefice parla di potestas indirecta in temporalibus = la chiesa fa leva sui governanti e su chi ha il potere di fare leggi, con lo scopo di fare leggi in senso cristiano – tesi inizialmente non accettata perché sarebbe stata una capitolazione della chiesa che avrebbe quindi ceduto = questa tesi diviene più considerata nella fase risorgimentale Dal 1864 in Europa lo stato risorgimentale si avvia a livello rappresentativo (parlamenti) verso gli organi democratici = la chiesa non si preoccupa più dei regnanti ma degli elettori = potestas mediata in temporalibus La potestas indirecta si collega bene allo stato assoluto, nello stato democratico la potestas mediata perché la chiesa si relaziona con i cittadini = Le tre potestas sono tre modi per rappresentare storicamente le vicende terrene e politiche d’Europa 20/04/ Separatismo = sistema di separazione tra stato e chiesa (come un non sistema, sistema de istituzionalizzato sul piano astratto perché in astratto i due enti son separati e non si incontrano, ma la storia è concreta e le due cose vanno insieme parallelamente) Ruffini: stato-chiesa due lottatori avvinghiati a volte prevale uno a volte l’altro (non in un periodo definitivo, talvolta anche nello stesso momento storico) Anche per la separazione vale la prospettiva dinamico-dialettica e quindi è un modello di relazioni La separazione tra stato e chiesa può essere vista da due prospettive: o si vuole raggiungere la finalità di rendere la chiesa indipendente dal potere politico (verificato storicamente con la riforma protestante che vuole una chiesa carismatica e spirituale che non si contamina), o si pone un tentativo sotteso di far prevalere la legge dello stato. Una separazione dei due enti nella prospettiva politico-civile dei diritti dello stato potrebbe scivolare in forme di giurisdizionalismo Il bene della chiesa è un bene che non si esaurisce mai, cade l’dea di conflittualità e prevale la libertà di coscienza Separatismo come libertà della chiesa, separatismo come prevalenza dello stato (Laico? Liberale? Laicista? Ecc.) In sostanza possiamo usare l’espressione POLITICA ANTI ECCLESIASTICA : perché se il separatismo nel modello italiano è improntato con neutralità con un occhio di favore alla religione (favor religionis), in altri stati questo non c’è quindi la religione viene vista come un fattore da contrastare in quanto

Separatismo non è sempre sinonimo di chiesa libera = l’espressione chiesa libera in libero stato viene detta da Cavour durante la resurrezione = giurisdizionalismo liberale, prevalenza dello stato Se la fonte è bilaterale, lo stato ha cercato l’incontro con la religione = art.8 della costituzione Che significato assume il separatismo in Francia con le leggi di separazione del 1905? Tentativo di de- cristianizzazione o de-cattolicizzazione o de-confessionalizzazione Il separatismo in Russia va inteso come emancipazione reale dell’uomo = uomo liberato dalle dipendenze, dalla religione come oppio dei popoli altrimenti non nasce come cittadino quindi la libertà religiosa nei paesi dell’ex URSS era libertà di coscienza religiosa ma era incoraggiata la propaganda ateistica (la libertà religiosa è libertà dalla religione perché è vietata la propaganda religiosa ma è incoraggiata la propaganda ateistica quindi la libertà religiosa è prevalente come libertà dalla religione quindi c’è libertà di professare e manifestare ma non di fare propaganda - a meno che non sia ateistica) La libertà religiosa può essere libertà di religione I sistemi pluralisti (libertà di religione e dalla religione) sono il contrario dei sistemi ideocratici La separazione è anti ecclesiastica, antireligiosa, areligiosa = se dai libertà di religione ma non di propaganda ti stai muovendo nella libertà dalla religione e quindi in un meccanismo anti ecclesiastico 26/04/ Marco Minghetti opera “stato e chiesa” 1878 = successivo alla questione romana, Francesco Ruffini e Francesco Scaduto = due teorie riguardo la libertà religiosa come soluzione in termini egualitari per Scaduto (azzerare tutto e fare una legge unica per le confessioni religiose) = non per Ruffini: bisogna dare a ciascuno il suo (non a tutti uguale) Nell’Italia abbiamo il concordato del 29 = nell’art.7 della Costituzione il legislatore costituzionale richiama i patti lateranensi Il separatismo in Italia a partire dall’avvento della costituzione repubblicana da chi è sostenuto? Dapprima dalla sinistra laica e da quelle voci critiche che hanno visto e ricondotto il richiamo ai patti fatto dal legislatore nell’art.7 ad un CONFESSIONISMO STRISCIANTE DELLO STATO (espressione di matrice politica che in effetti definisce il quadro degli anni 50 in Italia) In un ordinamento democratico laico pluralista degli anni 50, i patti lateranensi e il concordato del 29 potrebbero avere un significato diverso rispetto a quello che avevano prima (quando l’Italia era una società a maggioranza cattolica – adeguamento dei valori condivisi della tradizione cattolica) Negli anni 50 la situazione italiana rispecchia una società non laica = il richiamo ai patti fatto dal legislatore è un omaggio alla chiesa cattolica e al privilegio della chiesa cattolica per far valere un sentire comune che è quello della tradizione cattolica Nell’ottica di un separatismo puro (che è un’utopia perché non si è mai realizzato) si conferisce l’assoluta libertà di gestire allo stato le questioni politiche, e alla chiese quelle religiose La sinistra laica degli anni 50 propone una separazione stato-chiesa (critica del richiamo ai patti lateranensi) e Cattolici del dissenso hanno visto con disfavore il richiamo ai patti lateranensi =entrambi propongono un separatismo stato chiesa con l’abolizione del concordato Il concordato va visto come una situazione di aggancio politico ma anche di natura tecnica Metà anni 60 concilio vaticano II == la chiesa riconosce il principio della distinzione degli ordini (comporta un cambiamento in prospettiva significativa che però non viene riconosciuto) = Nel 68 vi è un fenomeno culturale di ribellione significativa e quindi quel recupero che avviene con il concilio vaticano II non si percepisce più = tutto si svolge velocemente, si ritorna all’estremismo della laicità (progetto: deconfessionalizzazione dello stato) Separatismo non antireligioso o areligioso, ma antiecclesiastico = deconfessionalizzare uno stato significa renderlo laico dando peso ai valori civili separandoli da quelli religiosi Il separatismo nasce in un contesto liberale che determina la nascita dello stato di diritto (in Italia) = sul piano astratto teorico si può procedere con un ragionamento, a livello pragmatico una volta debellato lo stato pontificio, lo stato italiano propone delle leggi unilaterali che la chiesa non accetta – scoppia la questione romana e si chiude un’esperienza di separatismo (neogiurisdizionalismo liberale in funzione antiecclesiastica) Lo stato liberale si definisce incompetente (se si dichiarasse competente lo sarebbe in senso esclusivo ed escludente di altre parti – scende invece al concordato definendo una forma di laicità) rispetto alla

religione: si lascia carta bianca alle chiese riguardo alla gestione, ma ci sono delle materie come il matrimonio, cui lo stato non può rinunciare = corporativismo italiano attuale Incompetenza a partire dalla forma repubblicana in materia di fede = stato e chiesa sono ciascuno nel proprio ordine (spazio di competenza) e sono indipendenti e sovrani = non indifferenza ma equidistanza e indipendenza (primo comma art.7) = lo stato non ha strumenti, mentre la chiesa sulle questioni religiose ce li ha (non li ha invece su questioni civili) Il matrimonio civile si fonda su principi civili e da effetti civili = separatismo e concordato possono conciliarsi su una questione pratica (non si riconosce il valore del sacramento altrimenti non sarebbe laico) Il separatismo è un’utopia = perché se lo stato si dichiara incompetente ha due possibilità: produrre unilateralmente (sfumature areligiose antireligiose antiecclesiastiche) oppure può venire a degli accordi

  • concordato Principio della distinzione degli ordini: ordini = spazio di competenza. Prima conseguenza: dichiarazione di incompetenza dello stato in materia di fede che può produrre una forma di separazione e separatismo che diventa laicismo (richiamo ai patti non è riconfessionalizzazioe dello stato) = legge separatista francese non da come conseguenza pratica l’assoluto rispetto del principio di incompetenza perché c’è un controllo della chiesa in Francia molto più stringente rispetto all’Italia La laicità buona è quella che considera una realtà o un ordinamento con cui si potrebbe dialogare purché si riconosca ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani (stato chiesa sono due ordinamenti giuridici originari e primari) = l’esclusiva competenza della chiesa sulle questioni di fede e quella dello stato sulle questioni civili si agganciano agli ordinamenti civili originari = stato e chiesa sono ordinamenti giuridici civili primari, originari ed esclusivi (escludenti) = concordato sugli aspetti pratici, non sui valori = la laicità sana fa del principio di distinzione degli ordini l’apristrada ad una collaborazione stato chiese per il bene dell’uomo Le fonti di produzione del diritto ecclesiastico si dividono in unilaterali e bilaterali = il meccanismo della contrattazione bilaterale conferisce un carattere alla laicità italiana: la repubblica sceglie di trattare bilateralmente con le confessioni religiose = non è lo strumento che disciplina i rapporti stato chiese e che ci dice il contenuto di quella forma di valori, ma sono le regole e i contenuti (il rischio della produzione unilaterale è quello) = Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere dinanzi alla legge: i patti, il concordato, le chiese sono strumenti di regolazione dei rapporti stato chiese Dobbiamo fare un tentativo di approccio all’artt. 7-8 che sia limitativo in quanto riferito ad atti privilegiati = il contenuto di una legge unilaterale può essere un privilegio invece un accordo bilaterale può essere del tutto rispettoso del principio dell’incompetenza dello stato in materia religiosa Es. la disciplina del matrimonio religioso con effetti civili (concordatario) non ha impedito allo stato di formulare la legge sul divorzio, aborto = lo stato procede sulla base dei suoi valori che non significa che il concordato o la chiesa abbiano impedito alo stato di non comprimere i suoi valori civili; ne consegue che lo stato è libero e sovrano. Se non è il privilegio da ricondurre al concordato, su un piano astratto il concordato è un atto adiaforo, non conferisce un valore specifico al contenuto, ma è il suo contenuto ad essere rilevante Coordinazione stato-chiesa = lotta per le investiture e concordato di Worms: espressione politica del concordato che è uno strumento politico di raccordo sul piano pratico tra due entità, atto adiaforo, indifferente, ma il suo contenuto dice tutto quindi è un atto politico L’incontro su che piano avviene quindi? Nell’ordine della chiesa? Nell’ordine dello stato? i concordati sono di competenza della Santa Sede che da sempre è un soggetto del diritto internazionale, nel senso che è alla pari di tutti gli stati che sono soggetti che si assoggettano al diritto internazionale stesso (per la sua prospettiva) Il primo comma dell’art.7 dice anche che quando stato chiesa si incontrano lo fanno in quanto soggetti del diritto internazionale (alla pari) Riflessione sulla sovranità: ha un significato nello stato assoluto e un altro nello stato democratico; notevole differenza per cui la nuova concezione della sovranità è grandemente avvalorata dalla dichiarazione di incompetenza dello stato in materia di fede = la produzione unilaterale è lesiva della laicità = in questo scenario cade ogni possibilità di vedere il concordato come un privilegio, ne si può pensare ad un atto che possa gravitare all’interno del diritto statale = L’idea dello stato contemporaneo impedisce di vedere il concordato come un privilegio che si concede e si consuma nel diritto pubblico dello stato

Il concordato e i patti hanno un significato diverso in contesti diversi = contesto repubblicano e contesto dittatoriale – senso diverso del concordato e dei patti Coordinazione e concordati possono convivere in un sistema laico = separatismo e separazione non equivalgono a laicità La tradizione laica in Italia concilia il dato storico politico regresso con soluzioni di carattere costituzionale a livello di fonti: o il fenomeno religioso è del tutto ignorato o è gestito unilateralmente o è gestito bilateralmente (laicità coordinazione concordato) Il concordato si è mantenuto perché il sistema è stato creato perché tutte le confessione religiose potessero venire in un sistema di raccordo con lo stato, non perché il cattolicesimo fosse la religione di maggioranza Ordinamento laico e pluralista = non avendo una tradizione di separatismo in senso puro, non sol per il fenomeno religioso, ma per tutta l’universalità del nostro ordinamento repubblicano (dialogo con le parti) Laicità e pluralismo sono due caratteristiche del nostro sistema sulla base di una giurisprudenza costituzionale sent. n°203 del 1989 = la corte costituzionale ha fatto della laicità il principio supremo del nostro ordinamento che si ricava dal combinato disposto degli artt.22-3-7-8-19-20 della costituzione (microsistema del diritto ecclesiastico) = il principio di laicità oltre a costituire uno dei profili della forma di stato delineata nella carta costituzionale repubblicana, implica non indifferenza dello stato dinanzi alle regioni ma garanzia dello stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale (non indifferenza = la neutralità e la equidistanza significa atteggiamento promozionale di favor religionis e passa attraverso il programma superiore che è quello di mettere l’uomo nella situazione di porsi come persona). Sul piano tecnico da significato alla contrattazione bilaterale cioè al sistema della coordinazione – lo stato italiano e le chiese hanno strumenti di coordinazione che sono i concordati e le intese Non indifferenza = meccanismo della contrattazione bilaterale concordato – chiesa = garanzia dello stato per la salvaguardia della religione Favor religionis = dichiarazione di incompetenza dello stato sul fatto delle religioni Laicità significa diverse cose e può convivere con diverse situazioni Sistema italiano non è né laico né cattolico ma liberale (dottrina) 04/05/ Precisazione sul termine confessione religiosa perché nel primo comma dell’art.8 (tutte le confessioni religiose sono egualmente …) = non esiste una qualificazione giuridica esplicita: gruppo sociale che ha un fine religioso, non associazione (l’associazione religiosa la vediamo sotto la legge civile che disciplina le persone giuridiche). Gruppo sociale (ubi societas ibi ius), fenomeno sociale organizzato, organizzazione struttura istituzione ordinamento giuridico = questo fenomeno si pone al di fuori del diritto dello stato Quando quel gruppo sociale assurge a fenomeno organizzativo istituzionale ordinamentale quando ha in se la norma fondamentale della sua produzione e riproduzione = la confessione religiosa quindi c’è quando c’è una concezione originale del mondo e dell’esistenza perché ha una propria originale concezione del mondo della vita e dell’uomo e questo fatto coinvolge tutti gli aspetti della vita dell’uomo, non solo il rapporto con dio Il gruppo sociale strutturato organizzato rispetto a questa concezione originale è un ordinamento giuridico, un fenomeno ordinamentale: la confessione religiosa come fenomeno sociale, struttura organizzata, societas, ordinamento giuridico Le intese il concordato sono strumenti di regolazione dei rapporti tra stati e chiese Gli ordinamenti giuridici possono essere primari o secondari = concezione superata dalla dottrina perché l’ordinamento giuridico è la struttura organizzata di un gruppo sociale che ha una concezione originale della vita ecc. Quindi un ordinamento giuridico o è primario o non è un ordinamento giuridico perché si origina da se, non deriva da nulla Primo comma art.7 = Lo stato e la chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani (alcuni lo hanno definito pleonastico, non è una dichiarazione che sancisce il carattere dell’ordinamento canonico come primario = il significato che invece dobbiamo cogliere in senso storico è che lo stato laico e pluralista che riconosce altri ordinamenti giuridici in quanto strutture di gruppi sociali che hanno una propria e originale concezione del mondo, cioè il riconoscimento dello stato di questi ordinamenti porta solo ad una conseguenza = l’applicazione scientifica della teoria della pluralità

degli ordinamenti e se lo stato tratta lo fa da pari a pari (rapporti sostanziali non formali esterni) = lo stato rinuncia a dichiararsi competente rispetto a questioni religiose Principio della distinzione degli ordini non significa separazione ma può significare coordinazione = matrimonio civile e matrimonio canonico = si riconoscono le confessioni religiose come ordinamenti giuridici primari Inizialmente lo stato aveva rapporti solo con la chiesa cattolica ma a partire dalla costituzione repubblicana tutte le confessioni religiose possono contrattare bilateralmente con lo stato Si raccordano a sistema il primo comma dell’art.7 e quello dell’art.8 e proprio per questa concezione laico pluralista, il legislatore non si è azzerato Secondo comma art.7 = i rapporti stato chiesa sono regolati dai patti lateranensi; le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale, ma si modificano con legge ordinaria (che non può essere modificata abrogata o derogata da un legislatore ordinario perché fa parte delle fonti atipiche rinforzate, quindi quella fonte ha una copertura costituzionale quindi non può essere abrogata derogata o modificata da una legge ordinaria) = con la revisione cosa può fare il legislatore? Svincolarsi dagli accordi concordatari unilateralmente (separatismo anti ecclesiastico areligioso) = lo stato è sovrano di modificare la costituzione Laicità e laicismo sono diversi, attualmente siamo nella laicità, nel separatismo diventerebbe laicismo (Francia) La liberazione è stata possibile perché tutti si sono convertiti alla stessa causa verso la libertà , che fa ripartire una repubblica già sanata dal male della dittatura e in assemblea costituente passa quello che è scritto nel secondo comma dell’art.7 e il dibattito si chiude con la menzione dei patti = non significa che tutte le norme dei patti sono state costituzionalizzate perché sarebbe impossibile: costituzionalizzazione del principio concordatario ossia il richiamo ai patti lateranensi garantisce i patti del 29 e stabilisce che i futuri accordi siano sempre concordati (Costituzionalizzazione delle singole norme pattizie da aggiungere) Il legislatore può modificare l’art.7? Si, quindi non le norme pattizie, ma il 7 quindi espunge quello che è stato non essendo vincolato dal concordato Costituzionalizzazione del principio concordatario lascia un dubbio: tesi della costituzionalizzazione del principio pattizio = il richiamo operato ai patti del laterano del 29 garantisce l’art.7 (quindi sono garantiti). Nuovi eventuali accordi sarebbero garantiti se si parla delle stesse materie altrimenti no L’art 7 è una norma sulle fonti del diritto: le norme garantite dal secondo comma non possono essere modificate o abrogate da una legge ordinaria ma non possono essere in contrasto né con le norme costituzionali ne con la costituzione Il richiamo ai patti non è un omaggio ala religione di maggioranza, un privilegio, un retaggio del fascismo = per il principio della distinzione degli ordini, i valori civili diventano la garanzia di tutta la compagine sociale quindi ciò che è costituzione è garantito dalla costituzione e dagli organi giurisdizionali che garantiscono la conservazione della costituzione mantenendo la possibilità della modificazione attraverso la revisione in rispetto dei principi irrinunciabili (rigidità) Il richiamo ai patti non ha avuto conseguenze negative perché sono basate sulla negoziazione e quindi possono solo essere positive 09/05/ Analisi dell’art.7 e dell’ Secondo comma dell’art.7 è da considerare come una norma sulle fonti che non risolve tutti i problemi perché la vera questione è: i patti lateranensi immersi nell’ordinamento e il nuovo concordato immesso con una legge di esecuzione che tipo di garanzia costituzionale hanno? La legge che immette all’interno dell’ordinamento italiano una fonte esterna del diritto internazionale può essere modificata da una legge interna? == comma 2 è una norma sulle fonti che descrive un meccanismo di produzione della fonte (è la prospettiva più convincente) I patti lateranensi sono stipulati e la legge fondamentale è lo statuto albertino = non vengono costituzionalizzati ne i patti ne le norme pattizie = il principio supremo di laicità successivamente impedisce di considerare il cattolicesimo come religione ufficiale = il contesto politico del nuovo concordato (modificazione di quello del 29) si inquadra in un altro scenario: due profili, uno tecnico (cosa avviene?) e quello che riguarda i mutamenti della chiesa che hanno portato alla modificazione del concordato

Art.117 costituzione = la potestà legislativa è esercitata dallo stato e dalle regioni nel rispetto della costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali = con l’articolo 10 confermiamo i vincoli che derivano dagli obblighi internazionali Art.8 riguarda i rapporti tra stato e confessioni diverse dalla cattolica. Primo comma : tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge: primo aspetto sintattico lessicale – egualmente (tutte libere nella stessa misura, devono avere le stesse possibilità). Secondo comma : le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano (profili critici: aggettivo diverse come a distinguere qualunque tipo di confessione dalla cattolica, aspetto negativo ma al momento in cui si faceva la costituzione lo stato italiano aveva rapporti istituzionalizzati solo con la chiesa cattolica. L’autonomia statutaria delle persone giuridiche (associazioni fondazioni società che gravitano nell’ordinamento giuridico) è equiparabile alla confessioni religiose diverse dalla cattolica? Ci possono essere associazioni religiose, ma le confessioni religiose in quanto ordinamenti giuridici originari privati che esprimono una realtà ordinamentale loro non sono equiparabili ad associazioni di diritto privato e il non contrasto con l’ordinamento italiano ci dice che in quanto confessioni non sono associazioni ma sono dotato di un ordinamento giuridico che potrebbe essere difforme e in contrasto (ma se è in contrasto non c’è intesa). Non ci deve essere contrasto con l’ordinamento giuridico italiano, che non significa conformità, perché sono difformi, etici monisti, quando l’ordinamento giuridico è pluralista, politico. Terzo comma : i loro rapporti con lo stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze Le intese e i concordati ci portano a concludere che le confessioni religiose sono ordinamenti giuridici perché se cosi non fosse non ci sarebbe il rivendicare la competenza di una questione rispetto a cui ne stato ne chiesa mollano la presa ma contemporaneamente riconoscono all’altro il potere rispetto alla questione Nel momento in cui entra in vigore la costituzione, lo stato italiano non ha rapporti istituzionali con le altre religioni 10/05/2023 lezione assistente / matrimonio canonico Traditio ha dato una grande importanza e ha fatto si che si sviluppasse il matrimonio come momento perfezionativo e ha avuto un evoluzione importante Tra le fonti note il decretum gratiani == risposte alle questioni poste dal momento che non c’era una legge scritta, emerge una concezione di matrimonio nel suo momento formativo come consenso, ma nel suo momento perfezionativo come cocula cordialis Stanzia un categoria che vedeva nella cocula coniugale un momento importante, ma il matrimonio si perfezionava tramite il consenso e da li la teoria consensualista del matrimonio == differenza sostanziale tra il codice del 1917 e quello del 1983 == (1917) concezione materialista del matrimonio, ius in corpus, il matrimonio aveva come funzione primaria la procreazione della prole Radicati nei due codici vi erano i tria bona di sant’Agostino 1917 Gerarchia tra i fini essenziali del matrimonio: bonum prolis, bene dei coniugi, rimedio alla concupiscenza == concezione legata allo ius in corpus 1983 Gerarchia tra i fini essenziali del matrimonio: bonus prolis e bene dei coniugi == illustrazione più personalista e concentrata sulla persona e viene meno il diritto sul corpo (tria bona sempre influenzano) Proprietà essenziali del matrimonio: unità ed indissolubilità Matrimonio: scambio di consensi Canone 1055 del codice del 1983 statuisce che: Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla generazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento. Canone 1056 : Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento (non divida l’uomo ciò che dio ha unito) Canone 1057 : §1. L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà

umana. §2. Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, dànno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio. La simulazione è un vizio tal per cui chi si accosta al matrimonio lo fa per una riserva mentale che deve sussistere al momento del consenso e deve manifestarsi anche successivamente per mettere in luce il momento in cui si concretizza la riserva mentale (se sto con una persona violenta, se non migliora ricorro al divorzio) Esistono dei fini essenziali del matrimonio perché quando si va ad accettare la validità del matrimonio, si guarda all’indissolubilità e all’unità Riserva mentale = in sede di giudizio si accerta la causa simulandi e la causa contraendi Due tipi di simulazioneParziale = quando escludo uno o più elementi essenziali del matrimonio (can 1101)  Totale = non è la sommatoria di tutte le simulazioni, ma è un’esclusione del matrimonio in tutti i suoi elementi (sposarsi per convenzione sociale ad esempio) Can. 1101 - §1. Il consenso interno dell'animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio. §2. Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente. Capo di nullità che riguarda l’incapacità canone 1095 inserito nel codice del 1983 **Can. 1095 - Sono incapaci a contrarre matrimonio:

  1. coloro che mancano di sufficiente uso di ragione;
  2. coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (mammone);
  3. coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (uso di droghe).** Il consenso non è sulla persona ma su una specifica qualità == vedere giù Errore di fatto = oggetto di questioni nell’ambito del codice del 1917 ma ha trovato la giusta applicazione nel 1983 == qualità cosiddetta ridondante cioè il mio consenso lo do in quanto quella persona ha una specifica qualità, quindi il consenso lo do per quella qualità non per la persona in se (Principe) == errore sulla qualità, la prova è molto difficile Errore doloso = indotto dalle parti o da una parte o da un terzo = omissione di una qualità che poteva condizionare il consenso La condizione nell’ordinamento canonico non è ammessa e rende il matrimonio nullo (cercare) Impedimenti: ostacoli alla valida celebrazione del matrimonio == impedimento di età (età canonica ha un limite di 14 anni sebbene ci sia un invito ad avere una certa maturità prima di contrarre matrimonio), di impotenza (deve trattarsi di impotentia coenudi non generali = importante l’atto umano volto alla procreazione della prole, non la sterilità), di discarica di culto, di precedente vincolo, di ordine sacro, di voto pubblico di castità, crimine 11/05/ Art.8 == rapporti tra lo stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica La diversità di sentimento di regolazione dei rapporti tra lo stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica si trova già alla lettura dello stesso art.8 in cui si incontrano gli strumenti del CONCORDATO (fonti bilaterali) e le INTESE DIFFERENZA TRA CONCORDATO E INTESE:
  1. Il concordato appartiene agli atti ed è un atto di diritto esterno. Le leggi che immettono il concordato nella Costituzione hanno la formuletta del “piena ed intera esecuzione” == immissione nell’ordinamento di una vera fonte che si crea nel piano dei rapporti stato-chiese
  2. Le intese sono atti di diritto interno o esterno? (che natura giuridica?) La legge di approvazione/esecuzione delle intese POTREBBE avere la stessa caratteristica dell’ordine di esecuzione interno

DIRITTO PROCESSUALE CANONICO

Prima di incamminarsi verso qualunque processo, è necessario individuare la competenza. Come si sceglie la competenza, il tribunale di competenza? Nel processo canonico si sceglie la competenza, il tribunale di competenza che si trova nel luogo di residenza della parte attrice. La parte attrice è la parte processuale che propone il giudizio (la parte convenuta è quella che subisce il giudizio). Quindi, cos’è la competenza? È la quantità di giurisdizione che si attribuisce ad un tribunale, cioè quel tribunale è competente a decidere su determinate cause. Il nostro tribunale di competenza è il Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese che si trova a Bari. Scelto il tribunale, va introdotto il giudizio. L’atto introduttivo del giudizio , nel nostro ordinamento, può essere l’atto di citazione o il ricorso. Nel diritto canonico invece, l’atto introduttivo del giudizio è il libello. Il libello è un atto, un’istanza che viene rivolta al tribunale in sede di litis contestatio nella quale si espongono i motivi per cui la parte attrice ha proposto il giudizio e le vicende matrimoniali. In seguito il tribunale deve verificare la sussistenza dei presupposti per richiedere la nullità del matrimonio e il giudizio inizia proprio con una domanda (‘Dica il collegio se il matrimonio è nullo per questo motivo…’) riguardante la sussistenza o meno dei presupposti, alla quale l’istruttoria dovrà dare una risposta. L’istruttoria è l’evoluzione dell’indagine che viene fatta all’interno del processo, con l’ascolto dei testimoni e delle parti e può essere orale o scritta. È un processo molto complesso che ha una prerogativa, cioè non ha decadenze perché lo scopo del processo è l’accettazione della verità, cercare la verità. Nel processo canonico abbiamo le cosiddette parti processuali :

  1. Parte attrice  attore  parte che propone il giudizio
  2. Parte convenuta  convenuto  parte che non propone il giudizio, che subisce il giudizio
  3. Patrono  avvocato di una delle due parti
  4. Difensore del vincolo  è una sorta di pubblico ministero, ovvero colui che difende il vincolo matrimoniale, difende il matrimonio
  5. Collegio  esso è composto da 3 giudici che pronunceranno la sentenza. Tra i 3 giudici vi è il giudice ponente  giudice istruttore, cioè il giudice che si occupa dell’istruttoria, ovvero interroga le parti e i testimoni e decide quali prove ammettere
  6. Testimoni  può essere chiunque  vengono scelti dalle parti Ricapitolando: Quindi il processo inizia con l’atto introduttivo, il libello. In seguito vi è la fase istruttoria durante la quale vengono esposte la prova testimoniale e la prova documentale  la prova testimoniale consiste nel raccogliere le testimonianze orali delle parti e dei testimoni, mentre la prova documentale consiste nel raccogliere le prove materiali o i documenti scritti (x es. album del matrimonio, lettere d’amore, messaggi, email, registrazioni vocali…). Terminata l’istruttoria, si procede alla pubblicazione degli atti del processo , il cosiddetto summarium, con il quale vengono pubblicati tutti gli atti, i documenti, le deposizioni che hanno preso parte al processo. L’atto con il quale si dichiara conclusa la causa è il decreto di conclusio in causa. In seguito si concede un termine di 30 giorni all’avvocato per scrivere il cosiddetto rescriptus, l’arringa finale mentre al difensore del vincolo si concede sempre lo stesso termine per scrivere l’animadversiones. In seguito c’è un termine di 20 giorni per le responsiones, ovvero per la replica, vengono concessi 20 giorni per replicare. Dopodiché la causa va a sentenza. I giudici leggeranno gli atti, ovvero il rescriptus dell’avvocato e l’animadversiones del difensore del vincolo. La sentenza è a maggioranza (2 giudici su 3)  il Collegio prima discute e poi decide all’unanimità. Il giudizio di nullità, quindi, si conclude o positivamente o negativamente. Nel dubbio, cioè se non si raggiunge la prova piena, il matrimonio è valido. Quindi solo con la certezza corale il matrimonio viene dichiarato nullo. Il processo si conclude; se è negative si può proporre appello dinanzi al tribunale ecclesiastico Nozioni:
  1. L’annullamento del matrimonio non esiste  il matrimonio viene dichiarato nullo
  2. La Sacra Rota non c’è più  al suo posto c’è il Tribunale Apostolico Romano
  3. Vi è anche il giudizio di delibazione  esso consente di dare efficacia alle sentenze ecclesiastiche nel nostro ordinamento 17/05/ Nell’ordinamento civile c’è il matrimonio civile che si studia nel diritto privato == a cavallo tra ordinamento canonico e ordinamento italiano c’è invece il MATRIMONIO CONCORDATARIO (che è valido per i due ordinamenti) Un rito del diritto religioso che produce effetti civili c’è nel diritto canonico ma anche nel diritto valdese, induista ecc. == intese con lo stato italiano Principio della libertà matrimoniale = ogni cittadino può avere la facoltà di sposarsi, con chi e tramite quale rito == status di coniuge solo nella propria confessione religiosa (a meno che non i tratti di matrimonio civile) Possibilità di scelta non è sempre stata presente perché in principio con il codice del 1865 l’unico matrimonio riconosciuto era quello civile. Se si voleva essere sposati tramite chiesa bisognava celebrare un altro matrimonio: DOPPIO BINARIO L’anno della svolta è l’11/02/ 1929 == rito matrimoniale civile e religioso == i patti lateranensi constatano di 3 documenti: il trattato, il concordato (sostituito dall’accordo di Villa Madama dell’84 che interviene anche sul matrimonio apportando modifiche) e le convenzioni finanziarie Perché nell’84 si interviene sulla materia matrimoniale? Perché nel mentre vi erano state delle rivoluzioni: la legge del divorzio del 70 == se il matrimonio è unico e indissolubile non può coesistere la legge sul divorzio
  4. Separazione (matrimonio civile) : prima fase della crisi matrimoniale in cui i coniugi vengono autorizzati a vivere separatamente (ovviare all’obbligo della coabitazione) ma si rimane marito e moglie e ci si rivolge al tribunale == es. nel TFR (trattamento di fine rapporto = cercare definizione) il 40% per legge spetta al coniuge rapportato alla durata del matrimonio (dal giorno della celebrazione fino alla sentenza)
  5. Divorzio o scioglimento del matrimonio (matrimonio civile) : quando è stato celebrato solo civilmente e ha effetti solo civili
  6. Cessazione degli effetti civili del matrimonio (matrimonio concordatario) : quando si è celebrato il matrimonio concordatario (nell’ordinamento canonico i soggetti continuano ad essere marito e moglie) Se ci sono dei presupposti di nullità: dolo, ipotesi di impotenza, vedere sul libro Per disciplinare la separazione nell’ambito civile mi rivolgo al tribunale civile , altrimenti se ho perplessità sull’ambito canonico rispetto alla validità mi rivolgo al tribunale ecclesiastico regionale == nella crisi matrimoniale opera su fronti diversi a differenza di come avviene l’unione Con l’accordo di villa madama si interviene nell’articolo 8 == si stabilisce che affinché un matrimonio possa produrre effetti civili, è necessaria la pubblicazione (bisogna dare notizia del fatto che due soggetti si sposano che serve a renderla opponibile ai terzi) Art.102 cc == possono fare opposizione i genitori dei nubendi, in loro assenza gli ascendenti, e i collaterali entro il terzo grado (al tribunale con apposita istanza) Pubblicità consiste (nel matrimonio civile o concordatario) nella richiesta di sottoscrizione , nell’ affissione sulla porta comunale per almeno 8 giorni consecutivi e ha una validità di 180gg Nell’ipotesi in cui sussistano gravi motivi i tempi di affissione vengono ridotti per cause evidenti e gravi Decorsi tre giorni dagli 8 previsti per la pubblicazione, se non sono state sollevate opposizioni , l’ ufficiale dello stato civile (del comune di residenza di uno dei due coniugi) rilascia il nulla osta (che è vincolante) alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili. Da quel momento la celebrazione non può più essere impedita Se ci sono state opposizioni, l’ufficiale rilascia un certificato in cui in maniera esplicita e dettagliata indica i motivi, e contro il certificato le parti possono fare ricorso al tribunale civile Celebrazione : segue il rito della chiesa - lettura degli art 143 144 147 del cc == diritti e doveri dei coniugi, potestà maritale, doveri verso i figli == due atti originali ognuno firmato da un coniuge e sottoscritto dai testimoni

domanda congiunta di entrambi i coniugi o di uno di essi, da inoltrarsi presso la Corte di appello competente per territorio, che va individuata in quella nel cui distretto si trova il Comune dove fu trascritto il matrimonio stesso 18/05/ Art.19 costituzione: siamo fuori dai principi fondamentali ma con la sent.203/89 la corte aveva dichiarato che gli art. 2-19-20 costituiscono un nuovo sistema sull’ordine religioso LIBERTA RELIGIOSA (comportarsi secondo coscienza rispetto alle idee religiose*) == concetto non definibile solo con un senso giuridico, ha implicazioni di carattere filosofico e la costituzione parla di libertà religiosa e non di libertà di coscienza == la differenza sta nel fatto che mentre la libertà religiosa è un TERMINALE , la libertà di coscienza viene prima == la libertà religiosa vista prima di tutto come libertà di coscienza, è la capacità dell’uomo di autodeterminarsi in riferimento ai diritti inviolabili a lui riconosciuti *problema di distinzione tra ciò che è bene da ciò che è male == libertà è diverso da essere liberi di fare ciò che si vuole indifferentemente dal fatto che sia bene o male (che invece è ARBITRIO: comportamento frutto della volontà che non pondera ciò che è bene e ciò che è male, non è un comportamento libero, anzi è una negazione della libertà) La libertà è anche diversa dalla LICEITA che porta ad una scelta condizionata da fattori esterni che limitano la libertà di coscienza LIBERTA : scelta che non nega la personalità dell’uomo ma che realizza la sua volontà = respingere il male, scegliere il bene == libertà di fare cose che siano degne di essere fatte, ogni scelta dell’uomo rispettosa dei valori dell’umanità è una scelta libera Libertà religiosa è quindi libertà di operare la scelta nel senso di credere o non credere = nucleo fondamentale dei diritti inviolabili dell’uomo Contesto in cui l’uomo e la persona si autodetermina, in senso storico/letterale: Statuto Albertino con l’idea dello stato liberale, stato di diritto con tutte le sue libertà; Stato Fascista come ordinamento giurisdizionalista con culti ammessi == punto in comune la tolleranza che è il primo punto della libertà: i sistemi che negano la libertà religiosa sono intolleranti. La tolleranza è una prima apertura al riconoscimento della libertà religiosa. Dalla tolleranza derivano i concetti di UGUAGLIANZA FORMALE (che segue la scia della tolleranza) e SOSTANZIALE che mette da parte del tutto la tolleranza (?) UGUAGLIANZA SOSTANZIALE: figlia di ordinamenti democratici e pluralisti i cui l’uguaglianza pone le basi per intendere la libertà come DIRITTO ALLA DIVERSITA E ALL’IDENTITA (non tutti uguali, ma tutti diversi con la stessa libertà) Il diritto di identità è l’ultimo approdo della libertà religiosa Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purche' non si tratti di riti contrari al buon costume. Questo articolo è arretrato perché: nella pubblicistica la libertà viene vista come immunità da coercizione, sentirsi non costretti da niente e nessuno, ma questo è solo un peccato di parvenza che non dice nulla sulla libertà religiosa, non ci dice che la libertà è la capacità dell’uomo di scegliere cose degne da fare nella vita. L’idea di libertà religiosa guadagna terreno e contenuto sul piano dei diritti dell’uomo.

  1. PROFESSARE : diritto di manifestare si rende esplicito, segno visibile, si cala fuori dal chiuso della coscienza
  2. FARE PROPAGANDA (laicità positiva): attività di proselitismo (annuncio della verità per la salvezza); la missione delle chiese, si presuppone l’organizzazione del gruppo e delle confessioni
  3. ESERCIZIO DEL CULTO (con il limite del buon costume che è un principio cangiante nel tempo) = il culto privato e pubblico se si esercita effettivamente non deve esercitare riti contrari al buon costume Art.20 == Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione [ 20 ] od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali [ 53 ] per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività

Ratio Legis La disposizione si è resa necessaria per garantire che la libertà religiosa di cui al precedente art. 19 Cost. fosse effettiva, cioè non rappresentasse solo un'affermazione di principio ma venisse tutelata anche nei fatti.