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Diritto Ecclesiastico: Introduzione e Relazioni Stato-Chiesa, Prove d'esame di Diritto Ecclesiastico

Riassunti e schemi "diritto ecclesiastico, Neldiritto"

Tipologia: Prove d'esame

2015/2016

Caricato il 12/10/2016

valentinag83
valentinag83 🇮🇹

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DIRITTO
ECCLESIASTI
CO
INTRODUZIONE
Con l’espressione diritto ecclesiastico s’intende il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla
disciplina del fenomeno religioso, in tutte le sue molteplici espressioni e manifestazioni, sia a carattere
individuale che collettivo. Il “fattore religioso”, infatti, è presente in ogni aspetto della vita sociale, poiché non solo
rappresenta un aspetto della vita privata di ognuno (tutelato ex art. 2 Costituzione), ma incide anche nella vita di
relazione degli individui, influenzandone l’agire. Per questa ragione, l’ordinamento, prende atto dell’incisività del
fattore religioso sulla vita di relazione, riconosce la meritevolezza dell’interesse religioso, poiché concorre al pieno
sviluppo della persona umana ed al progresso spirituale della società e, per questo, detta delle norme che regolino il
settore.
È proprio sull’insieme di relazioni intersoggettive che hanno il fondamento nel sentimento religioso che si fonda il
diritto ecclesiastico, il quale rappresenta un settore del diritto interno dello Stato.
Di contro, il diritto canonico è l’insieme delle norme poste dalla Chiesa Cattolica per regolare la propria
organizzazione e l’attività dei propri membri; tali norme sono poste dai competenti organi legislativi di un
ordinamento che si presenta come esterno rispetto allo Stato ed, in quanto tale, originario e sovrano.
Il diritto ecclesiastico:
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DIRITTO

ECCLESIASTI

CO

INTRODUZIONE

Con l’espressione diritto ecclesiastico s’intende il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso, in tutte le sue molteplici espressioni e manifestazioni, sia a carattere individuale che collettivo. Il “fattore religioso”, infatti, è presente in ogni aspetto della vita sociale, poiché non solo rappresenta un aspetto della vita privata di ognuno (tutelato ex art. 2 Costituzione), ma incide anche nella vita di relazione degli individui, influenzandone l’agire. Per questa ragione, l’ordinamento, prende atto dell’incisività del fattore religioso sulla vita di relazione, riconosce la meritevolezza dell’interesse religioso, poiché concorre al pieno sviluppo della persona umana ed al progresso spirituale della società e, per questo, detta delle norme che regolino il settore. È proprio sull’insieme di relazioni intersoggettive che hanno il fondamento nel sentimento religioso che si fonda il diritto ecclesiastico, il quale rappresenta un settore del diritto interno dello Stato. Di contro, il diritto canonico è l’insieme delle norme poste dalla Chiesa Cattolica per regolare la propria organizzazione e l’attività dei propri membri; tali norme sono poste dai competenti organi legislativi di un ordinamento che si presenta come esterno rispetto allo Stato ed, in quanto tale, originario e sovrano. Il diritto ecclesiastico:

a. dal punto di vista soggettivo : si applica nei rapporti tra le organizzazioni confessionali e lo stato ed ai singoli individui che fanno parte di esse o che non professano alcuna religione; b. dal punto di vista oggettivo : è una disciplina di confine, in quanto non è solo una branca del diritto pubblico, ma trae i suoi contenuti dai diversi rami del diritto (diritto civile per la disciplina del matrimonio, per es., o diritto costituzionale per la libertà di professare il proprio culto, o diritto penale per i reati contro il sentimento religioso, ecc.). Si parla, perciò, di eterogeneità del diritto ecclesiastico. A seconda dell’atteggiamento che lo Stato assume nei confronti delle credenze religiose, lo si può qualificare come:

  1. confessionista : quando aderisce ad una confessione religiosa o manifesta un atteggiamento di favore nei confronti della stessa, adeguando i propri principi etici ad essa (pur accettando la presenza di altre forme di fedi o culto, garantendone anche un margine di libertà);
  2. unionista : quando il potere temporale ed il potere spirituale sono concentrati in capo ad una medesima autorità religiosa ( teocrazia ) o temporale ( cesaropapismo );
  3. separatista : quando tiene rigorosamente separati i due ordini e non introduce alcuna disciplina del fenomeno religioso né di natura favoritiva, né di natura limitativa;
  4. laico : quando assume un atteggiamento di indifferenza o neutralità. Questi sistemi delineano la relazione tra le religioni ed il potere civile e sono in rapporto dialettico tra di loro: la loro effettiva realizzazione nel corso dei secoli è dipesa dalle circostanze politiche contingenti. In particolare: a. cesaropapismo : si intende la relazione tra potere civile e religione, improntata all’unione in capo alla massima autorità temporale del potere politico e di quello spirituale. È sorta nella Roma arcaica ed ha raggiunto il suo culmine in epoca imperiale, quando, in seguito al riconoscimento della religione cristiana quale religione ufficiale dell’impero (IV sec. D.C.), l’imperatore si poso come autorità suprema del potere temporale e spirituale. Venne meno con la caduta dell’impero romano d’Occidente, mentre perdurò in Oriente fino al crollo dell’impero bizantino (1453 D.C.); b. giurisdizionalismo : si intende la relazione tra potere religioso e temporale, in cui, però, vi è una prevalenza della giurisdizione statale su quella ecclesiastica: la Chiesa è subordinata al potere civile. Si impose nel periodo successivo alla Riforma protestante, raggiungendo il culmine nella prima metà del XIII sec. Si caratterizza per la presenza di due filoni di poteri:
  • poteri volti a proteggere la Chiesa;
  • poteri volti a proteggere lo Stato dalla Chiesa; c. teocrazia : in questa relazione, lo Stato è subordinato alla Chiesa. Tale modello venne teorizzato da molti studiosi, come Sant’Agostino, il quale riteneva che la sudditanza dello Stato alla legge divina fosse il rimedio per la salvezza delle anime e la purificazione dai peccati terreni. Nel corso dei secoli essa assunse la forma di:
  • potestas directa in temporalibus : il predominio della Chiesa si manifestava:
  • nel potere della stessa di decidere cosa fosse di propria competenza e cosa, invece dello Stato;
  • nella sottrazione dell’intera materia ecclesiastica da ogni ingerenza del potere civile;
  • nell’affermazione della prevalenza delle leggi ecclesiastiche su quelle civili;
  • nell’illegittimità di ogni autorità che non avesse ricevuto investitura ecclesiastica;
  • nell’obbligo del potere civile di realizzare coercitivamente il volere dell’autorità ecclesiastica;
  • infine, nel potere del Papa di disporre delle persone e delle cose in tutto il mondo;
  • potestas indirecta in temporalibus o potestas mediata : le rivendicazioni teocratiche si affievolirono in seguito all’indebolimento dell’autorità papale ed alla rottura dell’unità dei cristiani con la riforma protestante. Tipico esempio è il cd non expedit , con cui la Sacra Penitenziaria nel 1874, in Italia, affermò l’inopportunità della partecipazione dei cattolici alla vita politica; d. separatismo : è fondato sulla separazione tra le due entità. L’idea di separazione è stata invocata:
  • talvolta per sancire l’indipendenza della Chiesa e difendere i suoi interessi contro le pretese assolutistiche degli stati, specie dopo la riforma protestante;
  • talaltra per far prevalere l’autorità dello Stato;
  • infine, per il riconoscimento delle libertà di associazione e di religione. In Italia Cavour affermò libera Chiesa in libero Stato , che però rimase uno slogan solo formale; e. coordinazione : si ritiene che i rapporti tra Stato e Chiesa vadano risolti sulla base di accordi, destinati a disciplinare le materie di comune interesse e a risolvere le eventuali interferenze tra campo spirituale e temporale. Tali accordi, per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, prendono il nome di Concordati. È sancito agli artt. 7 (rapporti con la Chiesa Cattolica) e 8 (rapporti con le altre confessioni religiose) della Costituzione. È un sistema neutro. L’evoluzione storica dei rapporti tra Stato italiano e altre confessioni religiose, in particolare con la Chiesa Cattolic, è scandita in 3 fasi:
  1. dal 1848 al 1929 :

a. accordo di Villa Madama , 18 febbraio 1984: era un accordo quadro con cui le parti contraenti hanno fissato i principi atti a disciplinare i loro rapporti, tra cui:

  • la riaffermazione della reciproca indipendenza e sovranità tra le due entità con l’impegno di collaborazione per la promozione dell’uomo e del benessere del Paese;
  • la libertà per la Chiesa Cattolica di svolgere la propria missione pastorale, educativa, caritativa, ecc.;
  • la libertà di reciproca comunicazione tra Stato e Chiesa;
  • la libertà di riunione e manifestazione del pensiero per i Cattolici;
  • il riconoscimento dell’esenzione dal militare per i chierici;
  • la conferma del matrimonio concordatario;
  • la possibilità di ricorso ad una Commissione paritetica appositamente nominata per la ricerca di soluzioni amichevoli in caso di contrasto interpretativo di queste norme;
  • ecc. b. stipula di intese con le confessioni diverse da quella Cattolica ;
  1. oggi: Il diritto ecclesiastico sta vivendo una fase di cambiamento e rinnovazione per effetto di alcune circostanze come la crisi del concetto Stato-nazione che comporta delle ricadute in ordine alle modalità concrete di tutela della libertà religiosa o il progresso tecnico-scientifico che spesso ha messo in discussione i valori cristiani e che richiede neutralità allo Stato ed, infine, anche la trasformazione in senso multietnico, multiculturale e multireligioso della società italiana che, sebbene hanno segnato un momento di apertura verso le altre culture, ha anche segnato un momento di conflitto nella quotidianità, che sono sfociati anche in ostilità xenofobe.

LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO ITALIANO

Sono fonti del diritto ecclesiastico tutti gli atti o fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme in materia ecclesiastica. Al loro interno si distinguono in:

  • fonti di produzione : indicano i procedimenti, ossia tutti gli atti (leggi, regolamenti, ecc.) o fatti (consuetudini) dai quali sono legittimamente poste in essere le norme che trovano collocazione all’interno della disciplina;
  • fonti di cognizione : rappresentano lo strumento tramite il quale le norme giuridiche poste in essere dalle fonti di produzione vengono portate a conoscenza dei consociati. L’insieme degli atti o fatti abilitati dall’ordinamento a produrre norme giuridiche in materia ecclesiastica concorre a delineare il sistema delle fonti del diritto ecclesiastico italiano , che risulta molto articolato e complesso, poiché all’interno si sovrappongono norme eterogenee perché appartenenti a periodi storici ed orientamenti di politica ecclesiastica molto diversi, aventi anche origine diversa (Stato, confessioni religiose, ordinamenti sovranazionali). Tutto ciò pone, ovviamente problemi di armonizzazione ed interpretazione. Le fonti del diritto ecclesiastico possono essere così classificate: a. sotto il profilo temporale : è un sistema composto da successive stratificazioni normative, ossia da provvedimenti risalenti a diverse epoche, riconducibili a diversi orientamenti di politica ecclesiastica; b. sotto il profilo gerarchico : appartengono a gradi diversi della produzione normativa: principi supremi dell’ordinamento, norme costituzionali, norme pattizie, leggi ordinarie, fonti secondarie, ecc.; c. sotto il profilo della provenienza : ci sono:
  1. fonti di origine unilaterale statale e regionale;
  2. fonti di origine bilaterale, ossia norme di esecuzione di previ accordi o intese tra lo stato e le confessioni religiose;
  1. fonti provenienti da ordinamenti esterni a quello dello Stato, ossia derivanti da ordinamenti sovranazionali o confessionali recepite dall’ordinamento per volontà dello Stato, attraverso particolari forme di adattamento. In particolare:
  2. La legislazione unilaterale dello Stato: Comprende tutte le norme di diverso livello gerarchico, riconducibili alla produzione normativa statale: a. al vertice: norme costituzionali , che contengono i principi ispiratori dello Stato in materia di disciplina del fenomeno religioso, cui tutte le altre fonti subordinate sono tenute ad uniformarsi, ossia:
  • art. 2 : riconosce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali;
  • art. 3 : sancisce il principio di uguaglianza di tutti i cittadini a prescindere dalla religione professata;
  • art. 7 : statuisce la reciproca indipendenza e sovranità tra Stato e Chiesa Cattolica e rinvia ai Patti Lateranensi per la regolamentazione dei loro rapporti, delineando anche la procedura per la modificazione degli stessi;
  • art. 8 : sancisce il principio di uguale libertà di tutte le confessioni religiose e stabilisce le modalità di regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica;
  • artt. 17 e 18 : diritto di riunione e di associazione;
  • art. 19 : sancisce il diritto di libertà religiosa;
  • art. 20 : divieto di discriminazione a carico degli enti religiosi;
  • art. 21 : libera manifestazione del pensiero;
  • art. 117, comma 2, lett. c) : dispone la legislazione esclusiva dello Stato in materia di rapporti tra Repubblica e confessioni religiose. Al di sopra di tutto il sistema, inoltre, la Corte Costituzionale ha individuato tre principi supremi :
  1. il principio della inderogabile tutela dell’ordine pubblico;
  2. il principio del diritto alla tutela giurisdizionale;
  3. il principio di laicità dello Stato; b. le leggi ordinarie dello Stato : ci sono norme di diverso rilievo ecclesiastico, diretto o indiretto, contenute nei codici (ad es. l’art. 629: disposizioni patrimoniali a favore dell’anima), in altri testi legislativi che coinvolgono diversi interessi che inevitabilmente si ripercuotono sul diritto ecclesiastico (ad es. la l. n. 898 del 1970 in tema di divorzio) e, infine, in leggi settoriali , emanate per disciplinare specificamente la materia ecclesiastica (ad es. l. n. 847/1929, cd legge matrimoniale); c. le norme di provenienza regionale : la riforma del titolo ha inciso sul diritto ecclesiastico regionale , poiché l’ art. 117, comma 2, lett. c) attribuisce la competenza esclusiva dello Stato in tema di rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, non escludendo, però, la possibilità per le Regioni di emanare norme in ambiti di rilevanza ecclesiastica. In particolare, le Regioni possono sottoscrivere protocolli d’intesa con le rispettive Conferenze Episcopali Regionali su aspetti specifici rientranti nella competenza legislativa regionale, direttamente connessi con interessi delle comunità territoriali rappresentate dalle stesse (ad es. in tema di beni culturali di interesse religioso); d. le fonti secondarie: ossia:
  4. i regolamenti : disciplinano le modalità applicative delle norme di legge e devono perciò essere conformi ad esse; sono dettati con decreto del Presidente della Repubblica;
  5. le circolari : sono norme interne alla PA, emanate per provvedere ad esigenze organizzative che non possono porsi in contrasto con le fonti di diritto sovraordinate.
  6. La legislazione di derivazione concordata: E’ la legislazione (norme di esecuzione) emanata dallo Stato sulla base di convenzioni stipulate con le autorità rappresentative della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose. Per queste leggi di origine bilaterale è stabilito un procedimento aggravato rispetto a quello ordinario ( riserva di legge rinforzata ), in quanto la legge presuppone che alla base, quale presupposto di legittimità costituzionale, vi sia un accordo tra Stato e Chiesa, che il Parlamento può solo approvare o respingere, ma non emendare in virtù del principio di separazione tra i due ordini. Rientrano: a. le leggi di esecuzione degli Accordi tra lo Stato e la Chiesa , ossia:
  • i Patti Lateranensi;
  • l’ Accordo di Villa Madama ;
  • e la legislazione di provenienza pattizia. Sono fonti atipiche , poiché pur avendo la forma di legge ordinaria, sono leggi rinforzate in quanto per la loro modifica o abrogazione occorre un preventivo accordo con la Santa Sede o il procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 Cost. Inoltre, esse, in caso di contrasto con le norme costituzionali resistono; cedono solo di fronte ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale;

I PRINCIPI COSTITUZIONALI

La Costituzione Repubblicana detta una serie di principi fondamentali che disciplinano il fenomeno religioso, dal quale emerge il principio supremo di laicità in virtù del quale lo Stato non indifferente nei confronti delle religioni ma anzi garantisce e salvaguarda la libertà religiosa in un regime di pluralismo confessionale e culturale. In particolare:

a. ART. 2: il principio personalista

La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Lo stato si impegna a garantire la piena realizzazione della personalità umana attraverso la tutela dei valori e bisogni materiali e spirituali, sia nei confronti del singolo che nelle formazioni sociali.

b. ART. 3: il principio di uguaglianza

Con specifico riferimento al fenomeno religioso:

  • il principio di uguaglianza formale ( primo comma ): fa divieto di discriminazione basate sulla religione, tanto in forma diretta che indiretta. Tuttavia, il criterio di ragionevolezza consente delle differenziazioni di trattamento a beneficio dei cattolici, considerato che rispetto alle altre confessioni religiose presenti sul territorio nazionale è quella che ha maggiore rilievo sia in termini numerici che di tradizione storica;
  • il principio di uguaglianza sostanziale ( secondo comma ): impone allo Stato l’adozione di misure positive volte a rimuovere gli ostacoli che potrebbero collocare un soggetto in posizione deteriore rispetto ad altri in ragione della sua appartenenza ad una determinata confessione religiosa.

c. ART. 7: i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica

Introduce la regola fondamentale della separazione ed indipendenza degli ordini dello Stato e della Chiesa:

  1. comma 1 : lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. L’ordinamento della Chiesa Cattolica è originario, primario e sovrano, in quanto si è formato a prescindere dal riconoscimento operato dall’ordinamento statuale. Ciò vale per sancire l’illegittimità degli atti statali che si pongono in contrasto con la posizione della Chiesa e per escludere qualunque forma di sottoposizione della Chiesa allo Stato, dal quale discendono: - l’esclusione della possibile introduzione di un sistema di rapporti tra le due entità che preveda la subordinazione della Chiesa allo Stato, come il cesaropapismo, o il giurisdizionalismo, ecc.; - (^) il riconoscimento della libertas Ecclesiae , intesa come libertà della Chiesa di svolgimento della propria missione, dal quale, per lo Stato, derivano: 1. il divieto di ogni attività diretta ad alterare la struttura gerarchica ed istituzionale della Chiesa; 2. il divieto di sindacare dottrina e disciplina della stessa; 3. l’incompetenza ad esprimere giudizi su dogmi, principi e finalità di qualsiasi credenza di religione;
  • l’autolimitazione delle istituzioni statali ed il riconoscimento di un’area di competenza esclusiva della Chiesa ;
  • la possibilità per lo Stato di instaurare con essa rapporti di diritto internazionale , attraverso gli strumenti all’uopo predisposti (trattati, concordati, ecc.). Il problema principale che si pone è però quella di individuare l’esatta delimitazione dell’ambito delle rispettive competenze, posto che l’Ordine della Chiesa viene fatto coincidere tradizionalmente con i rapporti spirituali e religiosi rispetto al quale lo Stato non ha alcuna competenza. Tuttavia, occorre anche considerare che manca un’autorità che abbia il potere di dirimere eventuali conflitti di competenza: secondo la prevalente dottrina, ove non si raggiunga un’intesa tra le parti è da ritenere che spetti allo Stato decidere unilateralmente se la materia rientri o meno nella propria competenza;
  1. comma due: i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale****. Spesso ci si è posti il problema di capire quale valore abbia il richiamo ai Patti Lateranensi. Riguardo a ciò la dottrina ecclesiastica ha sviluppato varie tesi: - (^) tesi della costituzionalizzazione dei Patti : si è ritenuto che con tale richiamo, il legislatore abbia voluto attribuire a ciascuna norma di essi un’efficacia pari alle norme costituzionali, anzi un valore superiore, attesa la loro natura di norme costituzionali speciali , prevalenti sulle norme costituzionali generali e insuscettibili di revisione ex art. 138; - tesi della costituzionalizzazione del principio concordatario : in forza di tale richiamo, lo Stato si sarebbe impegnato a regolare per via concordataria le materie destinate a coinvolgere gli interessi della Chiesa Cattolica;
  • tesi di costituzionalizzazione del principio pattizio : in virtù di questo richiamo, vi è un principio pattizio a fondamento dei rapporti tra Stato e Chiesa, in grado di garantire la copertura costituzionale dei Patti e delle successive modifiche;
  • tesi dell’art. 7 come norma di adattamento automatico nell’ordinamento interno agli accordi con la Santa Sede : le norme sono introdotte automaticamente nell’ordinamento italiano con il valore e l’efficacia formale delle norme costituzionali;
  • tesi dell’art. 7 come norma sulle fonti del diritto : la norma di ratifica ed esecuzione dei Patti si pone come fonte normativa atipica , posizionata in un gradino intermedio tra le norme costituzionali e le leggi ordinarie. Ciò varrebbe ad escludere la competenza dello Stato ad abrogare, modificare, derogare o sospendere le norme dei Patti;
  • tesi della decostituzionalizzazione : in virtù del richiamo vi sarebbe una parificazione dei Patti alle norme costituzionali, ma con un procedimento di decostituzionalizzazione in relazione ad eventuali modifiche di essa. Tra l’altro, l’ordinamento vigente è orientato nel senso dell’ estensione della garanzia di cui all’art. 7 anche all’Accordo di Villa Madama. A tal proposito la Corte ha sostenuto la tesi della parificazione delle norme di origine concordataria a quelle costituzionali, con conseguente individuazione del parametro per il sindacato di costituzionalità delle stesse nei soli principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato. Ciò comporta che per l’abrogazione, modificazione o sospensione di tali leggi è necessario:
  • un nuovo accordo con la Santa Sede, approvato dal Parlamento, seguito dalla relativa legge di autorizzazione all’esecuzione o alla ratifica;
  • o una legge di revisione costituzionale ex art. 138 Cost.

d. ART. 8: i rapporti tra lo Stato e le confessioni diverse dalla Cattolica

Contiene 3 distinti principi:

  1. comma 1: Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Ciò implica:
    • per un verso, il riconoscimento del principio del pluralismo delle confessioni religiose ;
    • per altro, impone che dinanzi allo Stato tutte le confessioni godano della stessa misura di libertà : la libertà riconosciuta ad una confessione non può essere diversa da quella riconosciuta alle altre e l’adesione maggiore o minore a ciascuna confessione non può giustificare alcuna discriminazione. Il principio di laicità dello Stato, infatti, impone che in un regime di pluralismo confessionale e culturale sia assicurata eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare. Ciò non implica la necessità di piena uguaglianza di trattamento tra tutte le confessioni religiose, ma impone uniformità di trattamento in quelle materie ed in quei rapporti che incidono sulla libertà delle confessioni religiose. Una differente disciplina giuridica è lecita, purché razionalmente motivata;
  2. comma 2: Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano****. E’ il cd principio di autonomia istituzionale , per effetto del quale i gruppi religiosi sono liberi di regolare la propria attività, di porre autonomamente il proprio sistema di precetti di organizzazione al di fuori di ogni ingerenza statuale, non solo per quanto concerne ogni valutazione circa i propri principi ideologici, ma anche per ciò che attiene la disciplina istituzionale delle confessioni e, dunque, all’emanazione delle disposizioni statuarie delle stesse. L’unica condizione richiesta è la conformità dello statuto ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano. Competente a verificare la conformità delle norme dello statuto a tali principi è il Consiglio di Stato, cui lo Statuto deve essere presentato al fine di ottenere il parere di legittimità (insieme al parere di opportunità politica a parte del Consiglio dei Ministri) necessario per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dell’ente confessione religiosa. Si tratta di un controllo di mera legittimità, poiché il Consiglio non può entrare nel merito della struttura organizzativa della confessione, né di sindacare le opzioni ideologiche della stessa, per come risultanti dallo statuto;
  3. comma 3: I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze****. Si tratta di: - una norma sulla produzione giuridica , in quanto impegna lo Stato a regolare i rapporti con le confessioni religiose di minoranza secondo un principio pattizio, sulla base di intese , ossia di atti volti a disciplinare materie di comune interesse ; - una norma che contiene una riserva di legge formale , rinforzata per procedimento nella materia della disciplina dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose di minoranza. LE INTESE: L’intesa è un presupposto o condizione di legittimità costituzionale , finalizzato all’emanazione di una legge che regola i rapporti con la confessione religiosa, con conseguente impossibilità per lo Stato di disciplinare i rapporti con una confessione senza un previo accordo con essa. Ovviamente quello all’intesa è un diritto e non un obbligo: le

La libertà di religione deve essere intesa non solo nella sua dimensione positiva (intesa come libertà di scegliere a quale religione aderire), ma anche nella sua dimensione negativa (ossia la scelta di non aderire ad alcun credo religioso, agnosticismo o ateismo). La libertà religiosa è un diritto indisponibile , inalienabile , inviolabile , intransigibile e personalissimo. Inoltre è un diritto pubblico subiettivo , in quanto azionabile nei confronti dello Stato e la cui violazione è causa di invalidità delle leggi e degli altri provvedimenti pubblici. I limiti: nell’ambito privato, tale diritto è assoluto e comprende il diritto di avere, non avere o cambiare religione; nell’ambito pubblico, invece, non è un diritto assoluto, in quanto la sua portata può essere circoscritta quando entri in contrasto con altri diritti fondamentali. Ci sono, quindi: a. limiti espliciti : è previsto dallo stesso art. 19, ossia la non contrarietà dei riti al buon costume ; b. limiti impliciti : derivano dalla necessità di tutelare altri diritti, interessi o valori averti rilevanza costituzionale (ad es. il diritto alla vita, alla salute, ecc.). La limitazione per essere ammessa deve essere ragionevole e proporzionata. Le facoltà: sono previste dall’art. 19: a. facoltà di professare liberamente la propria fede religiosa, di mutarla o di non professarne alcuna ; b. facoltà di propagandare liberamente le proprie opinioni in materia religiosa al fine di acquisire nuovi adepti, con qualsiasi mezzo purché sia lecito; c. facoltà di esercitare atti di culto in pubblico o privato : ossia di esercitare i propri riti (intesi come l’insieme dei comportamenti e degli adempimenti organizzati in complessi cerimoniali che regolano le manifestazioni della religiosità); d. facoltà di costituire e/o appartenere ad associazioni di carattere religioso. Nell’ambito dei rapporti familiari , ciascun coniuge può scegliere di aderire o meno ad una confessione religiosa, di professarla, ecc. E’ anche ammesso il suo diritto a cambiare religione nel corso del matrimonio senza che ciò possa avere delle conseguenze sugli effetti civili dello stesso, a meno che il passaggio ad una nuova religione sia causa della violazione dei doveri coniugali o genitoriali. Nell’ambito, invece, dei rapporti lavorativi , l’ordinamento italiano garantisce:

  • il divieto di licenziamento in base alle convinzioni religiose o all’appartenenza ad una determinata confessione;
  • il divieto di indagine sulle opinioni politiche e religiose del lavoratore;
  • il divieto di comportamenti discriminatori nei confronti del lavoratore che appartiene ad un determinato credo religioso. L’unico limite è quello derivante dalle cd organizzazioni di tendenza , come partiti politici o sindacati, che perseguono scopi ideologici attraverso l’adesione a determinate linee di orientamento politico o religioso.

f. ART. 20: il divieto di discriminazione nei confronti degli enti religiosi

Dispone: “ Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività ”. Duplice è la funzione di questa norma: a. garantire la facoltà dei singoli e delle confessioni religiose di dare vita ad enti esponenziali, e specificamente ad associazioni ed istituzioni aventi carattere ecclesiastico e fine di religione o di culto; b. vietare ogni possibile discriminazione in peius , ossia ogni ipotesi di trattamento deteriore rispetto agli enti di diritto comune. La norma consente, invece, l’emanazione di norme o discipline di favore nei riguardi di tali enti, specie sul piano fiscale.

g. Il principio di laicità dello Stato

Questo principio non è sancito in maniera espressa dalla Costituzione, ma lo si ricava dall’opera interpretatrice della Corte Costituzionale, che nella sentenza n. 203 del 1989 ha affermato che il principio supremo di laicità dello Stato (desumibile dagli artt. 3, 7, 8, 29 e 20 Cost.) è uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Costituzione ed implica non indifferenza dello Stato nei confronti delle religioni, ma garanzia per la salvaguardia della libertà di religione in un regime di pluralismo confessionale e culturale. È questa una laicità attiva: lo Stato deve garantire la uguale libertà religiosa tra tutte le confessioni che si traduce in due obblighi:

  • quello di fornire pari protezione alla coscienza di ciascuna persona che si riconosca in una fede, a prescindere dalla confessione;
  • e quello di assumere un atteggiamento di equidistanza ed imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose.

POTERI DELLO STATO CON COMPETENZA IN MATERIA ECCLESIASTICA

1. ORGANI STATALI CON COMPETENZA IN MATERIA ECCLESIASTICA

Nell’ordinamento italiano sono riconosciute competenze specifiche in materia ecclesiastica a:

  1. Presidente della Repubblica : in qualità di capo dello Stato e rappresentante dell’unità nazionale, spetta il potere di: - nominare i plenipotenziari per la conclusione di concordati e ratificare i concordati conclusi con la Santa Sede, previa autorizzazione del Parlamento; - accreditare l’ambasciatore italiano presso la Santa Sede e ricevere il Nunzio Apostolico presso lo Stato Italiano; - promulgare le leggi basate sulle intese con le rappresentanze delle confessioni religiose diverse da quella cattolica;
  2. Presidente del Consiglio dei Ministri : ai sensi dell’ art. 95 e dell’ art. 5 della l. n. 400/88 gli compete:
    • la rappresentanza dello Stato negli accordi con le confessioni religiose;
    • la direzione, il coordinamento dell’opera dei singoli Ministri, al fine del mantenimento dell’unità di indirizzo politico-amministrativo dell’esecutivo. Nel concreto, a lui fanno capo compiti importanti di predisposizione, promozione ed impulso delle iniziative in materia ecclesiastica, attraverso quegli organi costituiti al suo interno con attribuzioni istruttorie e consultive. In particolare: a. presso il segretario generale della Presidenza del Consiglio , opera l’ Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali , il quale ha il compito di assistere il Segretario Generale nello svolgimento delle funzioni di supporto al Presidente del Consiglio in materia di rapporti tra governo e confessioni religiose; b. all’interno di tale Ufficio opera il Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali che assicura assistenza al Segretario Generale nell’esercizio delle attività in materia di rapporti con le confessioni religiose e coordina le commissioni con competenze in materia ecclesiastica e di libertà religiosa, nonché in materie di particolare impatto strategico anche sotto il profilo etico ed umanitario;
  3. Consiglio dei Ministri : ha il compito di:
    • determinare l’indirizzo politico in materia ecclesiastica;
    • deliberare sugli atti concernenti i rapporti tra Stato e confessioni religiose ex artt. 7 e 8 Cost.;
  4. Ministri : a ciascuno nel proprio ambito di competenze, spetta di condurre e concludere negoziati ed intese bilaterali con le rappresentanze delle confessioni religiose;

l’obbligo di garantire ai credenti la possibilità di esercitare il proprio culto nelle ipotesi in cui essi, per ragioni di fatto o di diritto, si trovino nella condizione di non poterlo farlo. L’organizzazione di tale servizio è strutturata in maniera diversa a seconda: a. dell’ entità numerica delle persone : bisogna distinguere:

  • se l’assistenza spirituale risponde alla necessità di un numero indeterminato di persone: è direttamente organizzata dallo Stato o dall’ente che amministra la comunità in questione;
  • se, invece, il bisogno di assistenza fa capo a piccoli gruppi o singoli individui, il servizio viene garantito su richiesta inoltrata all’organizzazione confessionale interessata; b. della confessione religiosa di appartenenza :
  • per la Chiesa Cattolica : è previsto un sistema stabile di assistenza, i cui oneri gravano interamente sullo Stato;
  • per le confessioni diverse dalla cattolica che abbiano stipulato intese con lo Stato : le intese prevedono in generale che il servizio di assistenza spirituale sia attivabile sulla base delle richieste dei singoli; gli assistenti designati potranno accedere alla struttura anche senza autorizzazione, purché vi sia stata previa comunicazione del nominativo del ministro di culto all’autorità statale competente. Gli oneri economici del servizio sono a carico delle confessioni interessate;
  • per le confessioni acattoliche prive di intese con lo Stato : è prevista la facoltà dei ministri di culto di prestare l’assistenza spirituale nelle comunità separate, su richiesta dei singoli. In particolare:
  1. l’assistenza spirituale nelle Forze Armate : il d. lgs. n. 66/10 , Codice dell’ordinamento militare disciplina il servizio di assistenza nei confronti tanto del personale militare di religione cattolica che degli appartenenti a religioni diverse dalla cattolica. La libertà di culto in esso prevista, comprende:
  • la possibilità per i militari di esercitare il culto di qualsiasi religione e di ricevere assistenza dai loro ministri;
  • la possibilità di partecipare alle funzioni religiose nei luoghi militari, salvo che nei casi di servizio;
  • la possibilità di ricevere assistenza nel caso in cui un militare sia infermo e chieda conforto alla sua religione;
  • l’impegno del comandante o di altra autorità superiore a rendere possibile ai militari, compatibilmente con le esigenze di servizio, la loro partecipazione ai riti religiosi sia singolarmente che collettivamente. Il servizio è svolto dai cd cappellani militari che sono inquadrati gerarchicamente nella struttura militare e sono retribuiti in riferimento al grado conseguito nella struttura. Il personale impegnato nei servizi di assistenza spirituale ha, infatti, un rapporto di impiego con l’amministrazione militare. La giurisdizione ecclesiastica è esercitata dall’Ordinario militare sui cappellani militari sugli impiegati religiosi addetti alle strutture ospedaliere militari.
  1. l’assistenza spirituale nella Polizia di Stato : L’assistenza spirituale in favore del personale della Polizia di Stato residente presso alloggi collettivi di servizio o scuole è contenuta nella l. n. 121/1981. In forza di un’intesa stipulata tra il Ministro dell’interno ed il Presidente CEI, l’assistenza al personale di Polizia di Stato di religione cattolica è svolta dai cappellani incaricati con decreto del Ministro dell’Interno su designazione dell’autorità ecclesiastica competente. L’incarico è annuale e si intende tacitamente rinnovato salvo cause di estinzione del rapporto.
  2. l’assistenza spirituale nelle istituzioni penitenziarie : La relativa disciplina è contenuta nella l. n. 354/1975 , la quale:
  • ricomprende la religione tra gli elementi del trattamento rieducativo del condannato;
  • attribuisce a tutti i detenuti la libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto;
  • garantisce l’assistenza religiosa con carattere di stabilità in relazione alla fede cattolica, su espressa richiesta dei singoli per le altre confessioni religiose. L’attività di assistenza è affidata ad uno o più cappellani purché abbiano dei requisiti:
  • cittadinanza italiana;
  • godimento dei diritti politici;
  • buona condotta;
  • sana costituzione fisica;
  • età non superiore ai 70 anni. L’incarico viene conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Tuttavia, altri ministri del culto cattolico , diversi dai cappellani, possono essere autorizzati dal direttore, su richiesta di singoli detenuti o internati. Per i detenuti appartenenti a confessioni acattoliche il diritto all’assistenza spirituale è riconosciuto su richiesta dei singoli.
  1. l’assistenza spirituale nelle strutture sanitarie : La disciplina è contenuta nella l. n. 833/1978 , la quale:
  • prevede che presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale venga assicurata l’assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino;
  • impone alle unità sanitarie locali di provvedere per l’ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica d’intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio; per gli altri culti d’intesa con le rispettive autorità competenti per territorio. In particolare, per quanto riguarda l’assistenza spirituale ai ricoverati di religione cattolica è prevista la presenza di cappellani ospedalieri , tendenzialmente inquadrati come dipendenti presso la relativa ASL.
  1. l’assistenza spirituale nei centri di identificazione ed espulsione : Con il D.P.R. n. 394/1999 sono stati istituiti i centri di identificazione ed espulsione. Ma, mancano disposizioni specifiche in materia.

LA SANTA SEDE E LO STATO CITTA’ DEL VATICANO

a. La Chiesa:

Con il termine Chiesa si indica la società dei battezzati che professano la stessa fede, partecipano agli stessi sacramenti e tendono alla realizzazione degli stessi fini spirituali, sotto la potestà del Romano Pontefice e dei Vescovi con lui collegati. L’ art. 11 Trattato Lateranense dispone che gli enti centrali della Chiesa sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano, nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.

b. La Santa Sede:

La locuzione Santa Sede comprende: a. la figura del Sommo Pontefice , che ha la potestà ordinaria, suprema, piena, immediata ed universale sulla Chiesa Cattolica; b. gli uffici che collaborano con il Papa. La Santa Sede, in quanto ufficio del Sommo Pontefice, è persona morale nell’ordinamento canonico : ha una personalità distinta da quella della Chiesa unitariamente considerata. È originaria e non deriva da un atto della natura umana. Ha natura istituzionale e non collegiale: la sua capacità giuridica non può essere limitata o modificata ad opera del diritto positivo. Giuridicamente la potestà del Sommo Pontefice si esprime nella titolarità e nell’esercizio, su tutta la Chiesa, del supremo potere legislativo, di governo e giudiziario. Nel diritto italiano essa opera come ente ecclesiastico dotato di personalità giuridica. In tale veste essa gode della personalità giuridica per antico possesso di stato , ossia in quanto riconosciuto da tempo immemorabile e comunque in data antecedente all’entrata in vigore del codice del 1865. La Santa Sede è pertanto dotata di capacità privatistica , ma anche di capacità pubblicistica , nel senso che le è attribuito l’esercizio di poteri che attengono alla riconosciuta sovranità della Chiesa nell’ordine suo proprio. Tali poteri possono esprimersi in provvedimenti con carattere di imperium aventi efficacia nell’ordinamento statale (per es. sentenze e provvedimenti circa persone di ecclesiastici e religiosi). In ogni caso essa è un ente sui generis , in quanto retto da una disciplina giuridica diversa rispetto a quella che riguarda la generalità degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Per effetto di ciò, alla Santa Sede sono riconosciute garanzie speciali dal Trattato, dirette ad assicurarne in modo stabile una condizione di fatto e di diritto, la quale garantisca l’assoluta indipendenza per l’adempimento della sua alta missione nel mondo. Alla Santa Sede viene, inoltre, pacificamente riconosciuta la titolarità della soggettività giuridica in campo internazionale ; in virtù di ciò ad essa spettano:

  • il diritto di legazione attiva e passiva, intrattenendo con la medesima rapporti diplomatici con organizzazioni internazionali e con quasi tutti gli Stati;
  • il diritto di stipula dei Trattati e di adesione ad organizzazioni internazionali.

c. La Città del Vaticano

  • impugnazioni contro le decisioni emesse dallo stesso;
  • cognizione esclusiva per questioni di stato civile e tributarie; c. la Corte d’appello : è composta dal Decano della Rota Romana e da 2 uditori. Ha competenza:
  • per le impugnazioni avverso le decisioni del Tribunale di prima istanza;
  • e per le richieste di delibazione di provvedimenti giudiziari esteri; d. la Corte di Cassazione : è composta dal Cardinale Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e da altri 2 Cardinali ed ha cognizione sulle decisioni degli organi giudicanti di grado inferiore. Per le cause relative a materie disciplinate dal diritto canonico la competenza spetta agli organi giudiziari della Santa Sede ed in specie:
  1. al Tribunale Apostolico della Rota Romana;
  2. al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, per l’impugnazione delle decisioni emesse dal Tribunale Apostolico della Rota Romana;
  3. all’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica, per le cause relative ai rapporti di lavoro tra i dipendenti dello Stato e l’Amministrazione. Le fonti del diritto vaticano sono disciplinate dalla Legge n. 71 del 1 ottobre 2010 , emanata da Benedetto XVI. Ai sensi dell’ art. 1, comma 1 , l’ordinamento giuridico vaticano riconosce l’ ordinamento canonico quale prima fonte normativo e quale primo criterio di riferimento interpretativo. In particolare, a. fonti principali del diritto sono la legge fondamentale e le leggi promulgate per lo S.C.V. dal Sommo Pontefice, dalla Pontificia Commissione e dalle altre autorità, alle quali il Pontefice abbia conferito l’esercizio del potere legislativo. L’ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e da altri accordi di cui la Santa Sede è parte; b. fonti suppletive sono le leggi e gli atti normativi italiani, che si applicano, previo recepimento da parte dell’autorità vaticana competente, nelle materie non disciplinate dalle fonti, purché non contrarie ai precetti di diritto divino, ai principi generali del diritto canonico, alle norme dei Patti Lateranensi e dei successivi accordi, e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano, risultino ivi applicabili. Il recepimento, pertanto, non è automatico, ma subordinato ad una volontà espressa di volta in volta dalla competente autorità vaticana con i limiti indicati. In particolare, nel rispetto dei predetti limiti:
  • in materia penale : si applicano il codice penale ed il codice di procedura penale italiani, modificati ed integrati dalle leggi vaticane;
  • in materia processuale civile : si applica il Codice di procedura civile vaticano del 1° maggio 1946;
  • in materia civile : si applica il Codice civile italiano del 1942, ad eccezione di alcune materie per le quali si applica la legislazione vaticana o il diritto canonico. In materia di antiriciclaggio , in particolare, lo S.C.V. ha emanato 4 leggi:
  1. legge n. 127/2010 : contiene norme sulla prevenzione ed il riciclaggio dei proventi delle attività criminose e del finanziamento del terrorismo e prevede l’istituzione dell’ Autorità di Informazione Finanziaria ( AIF ). In particolare l’AIF è un organismo autonomo ed indipendente, con personalità giuridica canonica pubblica e con personalità civile vaticana, con sede nella Città del Vaticano. Le sue funzioni sono essenzialmente quelle di informazione finanziaria e di vigilanza per la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e ha poteri di ispezione, potestà regolamentare e può anche applicare sanzioni amministrative in caso di inadempimento o inadeguato adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge;
  2. legge n. 128/2010 : sulla frode e contraffazione di banconote e monete in Euro;
  3. legge n. 129/2010 : in materia di titolarità dei diritti d’autore sulle facce nazionali delle monete in Euro destinate alla circolazione;
  4. legge n. 130/2010 : relativa ai tagli, alle riproduzioni, sostituzioni e ritiro delle banconote in Euro. Lo S.C.V., in quanto vero e proprio Stato, è inoltre titolare di una soggettività giuridica internazionale distinta da quella della Santa Sede. Infatti, la S.C.V. è anche membro di organizzazioni di carattere internazionale in maniera distinta ed autonoma rispetto alla Santa Sede. Per quanto riguarda i rapporti tra la Repubblica italiana e lo Stato Città del Vaticano , occorre considerare che la condizione di enclave dello S.C.V. ha determinato il riconoscimento di alcune garanzie a suo favore da parte dello Stato italiano, previste dal Trattato lateranense del 1929 e da successive convenzioni. In particolare: a. obblighi e garanzie dello Stato Italiano: In virtù dell’ art. 6 Tratt. lo Stato italiano ha provveduto, a proprie spese, a garantire alla Città del Vaticano:
  • una dotazione di acque in proprietà;
  • un collegamento ferroviario tramite la costruzione di una stazione ferroviaria collegata con le Ferrovie dello Stato;
  • il collegamento diretto, anche con gli altri Stati, dei servizi telegrafici, telefonici, postali, ecc. Inoltre, lo Stato italiano si è impegnato a: a. non permettere nuove costruzioni intorno alla Città del Vaticano;

b. lasciare libera la corrispondenza da tutti gli Stati alla Santa Sede e viceversa ed assicurare il libero accesso dei Vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica; c. garantire la libertà di passaggio nel territorio italiano dei diplomatici e degli inviati della Santa Sede e dei paesi esteri presso la Santa Sede; d. ammettere al transito nel territorio italiano e a garantire la piena esenzione dai diritti doganali e daziari per le merci, in transito, provenienti dall’estero e dirette alla Città del Vaticano, o fuori della stessa, ad istituzioni od uffici della Santa Sede; e. garantire il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e il non adempimento o la limitazione alla libertà personale dei medesimi anche per i Conclavi che si tenessero fuori della Città del Vaticano. b. il regime di Piazza San Pietro: Piazza San Pietro, ai sensi dell’ art. 3 Tratt. , pur facendo parte del territorio dello S.C.V. è aperta al pubblico e, pertanto, è soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane, esercitabile sino ai piedi della scalinata della Basilica, dove gli agenti devono arrestarsi, salvo sia richiesto un loro intervento oltre detto limite dalle autorità vaticane competenti. c. i rapporti in campo giudiziario: Per quanto riguarda la giurisdizione penale , l’ art. 22 Tratt. , prevede che la Santa Sede possa delegare alle autorità giudiziarie italiane il perseguimento dei delitti commessi in territorio vaticano con richiesta specifica per il singolo caso oppure con delega permanente. In tali casi trova applicazione la legge penale italiana. La delega, tuttavia, non occorre quando l’imputato si sia rifugiato in territorio italiano. Inoltre, è previsto che la Santa Sede consegni allo Stato Italiano gli autori dei delitti commessi in Italia e ritenuti tali anche delle leggi dello S.C.V. che si siano rifugiati in territorio vaticano. L’esecuzione in Italia delle sentenze dei tribunali vaticani è disciplinata dall’ art. 23 :

  • esse possono trovare esecuzione in Italia secondo le norme di diritto internazionale, attraverso il procedimento di delibazione;
  • le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari hanno piena efficacia giuridica in Italia anche agli effetti civili e vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani. d. le notificazioni degli atti: Alla notificazione degli atti penali in Vaticano o nello Stato italiano si applica la procedura ordinaria prevista per le notificazioni diplomatiche , sulla base di una Convenzione del 1933, in virtù della quale:
  1. le notifiche nel territorio dello S.C.V. : vengono effettuate su richiesta dell’interessato alla Procura della Repubblica competente, che a sua volta ne fa domanda al Promotore di Giustizia presso il Tribunale di prima istanza del Vaticano, il quale provvede poi alla notifica dell’atto;
  2. le notifiche in Italia : seguono la procedura esattamente inversa, secondo cui l’interessato inoltra la domanda al Promotore di Giustizia presso il Tribunale di prima istanza del Vaticano, perché a sua volta ne faccia domanda alla Procura della Repubblica competente. Ove siano convenuti in giudizio la Santa Sede o lo S.C.V., la citazione deve essere fatta rispettivamente nella persona del Cardinale Segretario di Stato e del Governatore dello S.C.V. Parimenti, per il patrimonio privato del Sommo Pontefice, la citazione deve essere fatta nella persona dal Cardinale Segretario di Stato.

Il Trattato del 1929 riconosce alla Santa Sede alcune speciali garanzie, dirette ad assicurare in modo stabile una condizione di fatto e di diritto, la quale garantisca l’assoluta indipedenza per l’adempimento della sua alta missione nel mondo. In particolare: a. garanzie di carattere reale : sono previste riguardo ad alcuni immobili presenti nel territorio italiano. In particolare:

  • alla Santa Sede è riconosciuta la piena proprietà delle cd basiliche patriarcali, dell’edifico di S. Callisto presso S. Maria in Trastevere, del palazzo pontificio di Castel Gandolfo e di altri immobili in zona Gianicolese. Ad essa sono stati, poi, trasferiti in piena e libera proprietà gli edifici ex- conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi Apostoli ed alle Chiese di Sant’Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari;
  • a tali immobili, benché posti in territorio italiano, sono garantite le immunità riconosciute dal diritto internazionale alle sedi degli agenti diplomatici di Stati esteri. Le stesse immunità sono anche riconosciute a tutte le chiese presenti nel territorio italiano, quando siano celebrate funzioni con l’intervento del Pontefice, purché non siano aperte al pubblico. Ovviamente l’ extraterritorialità di questi edifici non va intesa come se essi fossero situati all’estero, ma nei soli limiti delle garanzie

Direttore dell’ufficio ed in caso di esito negativo la controversia viene sottoposta all’esame ed alla decisione del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato.

LE PERSONE FISICHE NEL DIRITTO ECCLESIASTICO

L’ordinamento giuridico italiano attribuisce rilievo ad alcune specifiche qualifiche confessionali , riconoscendo rilevanza civile agli atti da essi computi e conferendo tutela ai diritti connessi alle qualifiche stesse, in virtù da norme dettate unilateralmente dallo Stato oppure dalle norme che derivano dall’esecuzione di accordi ed intere con le confessioni religiose. Dal punto di vista terminologico occorre specificare il significato di alcuni termini:

  • religioso : lo Stato, con questo termine, si riferisce ai fedeli, uomini e donne, che professano i voti dell’obbedienza, della castità e della povertà in un istituto religioso o di vita consacrata;
  • ecclesiastico : il diritto statale fa riferimento a coloro che nell’ordinamento canonico hanno ricevuto l’ordine sacro (vescovi, presbiteri e diaconi);
  • ministro di culto : l’ordinamento civile fa genericamente riferimento a tutti quei soggetti che ricoprono un ruolo specifico sotto il profilo organizzativo e funzionale all’interno delle confessioni religiose. È una qualifica civilistica onnicomprensiva che ricomprende tutti i soggetti che svolgono una potestà di magistero sui fedeli all’interno di una confessione religiosa, rispetto al quale è previsto un divieto di ingerenza dello Stato riguardo le loro nomine. Infatti, con riguardo al riconoscimento delle qualifiche confessionali all’interno dell’ordinamento statale: a. per quanto riguarda la Chiesa cattolica : la nomina dei titolari degli uffici ecclesiastici è effettuata liberamente dall’autorità ecclesiastica; b. per quanto riguarda le confessioni diverse da quella cattolica che abbiano stipulato intese : all’interno delle intese è previsto il riconoscimento di dette nomine da parte dello Stato e l’assenza di ogni sua ingerenza in materia; c. per le confessioni prive di intese : è necessaria l’approvazione delle nomine da parte del Ministro dell’Interno, secondo un particolare procedimento amministrativo, che è condizione necessaria per il riconoscimento di effetti civili agli atti di ministero compiuti dai ministri di culto. Ai Ministri di Culto vengono riconosciuti dall’ordinamento statale particolari diritti connessi alla loro qualifica. In particolare:
  1. in tema di servizio militare , venuto ormai meno l’obbligo della leva, viene riconosciuto un trattamento particolare in caso di mobilitazione generale : a. per gli ecclesiastici non assegnati alla cura delle anime, l’esercizio del ministero religioso tra le truppe o l’assegnazione ai servizi sanitari; b. per i ministri di culto della Chiesa Avventista è prevista la facoltà di essere esonerati dal servizio militare o di essere assegnati al servizio sostitutivo civile; c. per i ministri di religione ebraica, la dispensa dalla chiamata alle armi, quando svolano le funzioni di rabbino capo;
  2. in tema di permesso di soggiorno , è prevista la possibilità di speciali modalità di rilascio per soggiorni brevi, relativi anche all’esercizio delle funzioni di ministro di culto. È anche prevista una disciplina particolare in materia di visto per motivi religiosi , che consente l’ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, alle religiose, ai religiosi stranieri, intesi come coloro che abbiano già ricevuto l’ordinazione sacerdotale o altra investitura equivalente, ai ministri di culto appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministero dell’Interno, che intendano partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale. I presupposti per ottenere il visto sono: a. l’effettiva condizione di “religioso”;

b. documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno in Italia; c. la disponibilità di mezzi di sussistenza non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’Interno, ove le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di enti religiosi;

  1. infine, l’ art. 609 c.c. attribuisce al ministro di culto anche una funzione pubblica , ossia quella di ricevere testamento : “ quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie, perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa, o per causa di pubblica calamità o d’infortunio, il testamento è valido se ricevuto da un notaio, dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto, in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni .” Gli ecclesiastici ed i ministri di culto ricevono dalle confessioni religiose di appartenenza una retribuzione per l’attività svolta in loro favore. In particolare, i sacerdoti cattolici che svolgono servizio in favore della diocesi hanno il diritto a ricevere quanto necessario per il loro congruo e dignitoso sostentamento : si tratta di un diritto soggettivo azionabile anche davanti alla giurisdizione dei giudici di Stato italiano. Inoltre, per tutte le confessioni religiose che abbiano stipulato accordi o intese vale un principio generale della equiparazione ai fini fiscali delle somme corrisposte agli ecclesiastici ed ai ministri di culto al reddito da lavoro dipendente. Con la l. n. 903/1973 è stato introdotto l’obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica per i sacerdoti secolari e per tutti i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, aventi cittadinanza italiana, residenti in Italia, dal momento della loro ordinazione sacerdotale o dall’inizio del ministero di culto in Italia, e fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia o di invalidità. Le forme di previdenza erogate dal Fondo sono: a. pensione di vecchiaia : è riconosciuta in favore di quanti abbiano raggiunto i 68 anni di età e che possano far valere un’anzianità contributiva di 40 anni; b. pensione di invalidità : è riconosciuta all’iscritto che sia divenuto permanentemente incapace di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o difetto fisico o mentale che vantino almeno 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva nel Fondo; c. pensione ai superstiti : è erogata in favore dell’avente diritto di pensionati o assicurati, che al momento del decesso possano far valere almeno 5 anni di contribuzione nel Fondo. Inoltre, la l. n. 669/1967 è stato riconosciuto il diritto all’assistenza sanitaria per i sacerdoti ed i ministri delle altre confessioni religiose ed ai rispettivi familiari viventi a loro carico, i quali sono soggetti al pagamento dei contributi per l’assicurazione contro le malattie. All’assistenza per malattia provvede l’INPS. L’ordinamento italiano prevede anche una serie di incompatibilità per i ministri di culto, per i religiosi e per gli ecclesiastici con cura d’anime. In particolare, la qualifica di ministro di culto e di religioso è incompatibile con:
  • l’ufficio di giudice popolare;
  • l’ufficio di giudice onorario di Tribunale e di giudice onorario aggregato;
  • l’ufficio di giudice di pace;
  • l’ufficio di notaio;
  • e con la professione di avvocato. Inoltre, in materia elettorale :
  • gli ecclesiastici con giurisdizione e cura d’anime, per il territorio in cui esercitano il loro ufficio, non possono essere eletti come consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali;
  • i ministri di culto e gli ecclesiastici con giurisdizione o cura d’anime, entro il territorio in cui esercitano il loro ufficio, non possono ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale. Le prestazioni di lavoro svolte dai religiosi per gli istituti (ospedali, scuole, ecc.) facenti parte delle associazioni religiose di appartenenza non possono essere considerate alla stregua del rapporto di lavoro subordinato, essendo prive delle caratteristiche ex art. 2094 c.c.. Infatti, poiché il fine dell’attività svolta è quello del perfezionamento spirituale personale, il rapporto viene considerato al di fuori dell’area garantita dall’art. 36 Cost. e viene fatto rientrare nell’ambito degli artt. 2, 7, 8, 19 e 20. Di conseguenza, in caso di cessazione del rapporto di appartenenza del religioso all’associazione, nulla sarà dovuto per l’attività svolta fino alla cessazione del rapporto, perché in costanza dello stesso il diritto al pagamento delle retribuzioni si deve ritenere come legittimamente rinunciato. Si riconosce però un diritto al pagamento delle indennità di fine rapporto , poiché venendo meno il rapporto, viene meno anche la causa giuridica che rendeva valida la rinuncia al diritto alla retribuzione. Ove, invece, i religiosi svolgano attività lavorativa in favore di una persona giuridica civile , si configura un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, sottoposto alla comune disciplina civilistica e previdenziale. Anche dal punto di vista del diritto penale assume rilevanza la qualifica di ministro di culto. In particolare, infatti:
  1. l’ art. 61 c.p. : prevede come circostanza aggravante comune del reato: “ l’aver commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei dovere inerenti alla qualità di ministro di culto ” e “ l’aver commesso il fatto