Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto Ecclesiastico Italiano: Libertà Religiosa e Rapporti Stato-Chiesa, Dispense di Diritto Ecclesiastico

Riassunto completo del Manuale breve di diritto ecclesiastico

Tipologia: Dispense

2021/2022

In vendita dal 14/09/2022

lagiurisprudenzafacile
lagiurisprudenzafacile 🇮🇹

4

(10)

41 documenti

1 / 51

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
1
MANUALE BREVE DIRITTO ECCLESIASTICO
PARTE PRIMA - DIRITTO ECCLESIASTICO
CAPITOLO 1 LA COSTITUZIONE ITALIANA E IL FENOMENO RELIGIOSO
1. Il concetto diritto ecclesiastico
Il diritto ecclesiastico costituisce quel settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che disciplina il
fenomeno religioso e che, come insieme di norme, regolano i rapporti tra Stato e Chiesa.
Il sentimento religioso si presenta come elemento diretto, immediato e fondamentale della personalità
umana, esso viene quindi a configurarsi come espressione dello spirito.
La Costituzione repubblicana ha tenuto conto di queste esigenze spirituali ed ha dettato alcune
disposizioni che colgono l’espressione del sentimento religioso nella sua dimensione individuale ed
associata, tra queste norme, fondamentali sono quelle che garantiscono la libertà religiosa, individuale
e collettiva e l’uguale libertà delle confessioni. Si tratta di norme che sono venute a formare un sistema
e ciò, anche a seguito dell’opera interpretativa della Corte costituzionale che ha sviluppato i significati
di quelle norme ed ha enucleato una serie di principi supremi, dotati di un rango, nel sistema delle
fonti, superiore alle stesse norme della Carta.
Le disposizioni che vengono in considerazione sono quelle contenute negli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20
della Costituzione, che vanno legate anche all’articolo 117 nella nuova versione, esse hanno la
funzione di garantire la libera estrinsecazione del sentimento religioso, sia del singolo sia dei gruppi
e delle collettività, cioè delle confessioni religiose e degli enti che di queste sono espressioni.
Muovere dall’art. 2 significa segnalare che il complesso normativa afferente le credenze di religione
ha la finalità di valorizzare l’individuo come tale e nelle formazioni sociali, e quindi anche queste, e
pertanto di garantire l’espressione del sentimento religioso individuale e collettivo mediante
l’operatività del diritto di libertà religiosa, che è libertà di dichiarare o non dichiarare la propria
credenza o la propria non credenza.
2. L’evoluzione storica
1. Dal 1848 al 1929
Possiamo muovere dalla considerazione dello Statuto Albertino, concesso con l. 4 marzo 1848 che
all’articolo 1 proclamava il principio che la religione cattolica apostolica romana è la sola religione
dello Stato e che gli altri culti sono semplicemente tollerati conformemente alla legge; si affermò poi
l’idea, anche in sede parlamentare, che essa fosse solo una norma di cerimoniale, nel senso che detto
articolo si sarebbe limitato a prescrivere l’obbligatorietà del rito cattolico laddove fosse prevista, in
ambito statale, una cerimonia religiosa ufficiale.
Con la legge Sineo del 19.06.1848 n. 735, volendosi togliere ogni dubbio sulla capacità civile e
politica dei cittadini che non professassero la religione cattolica, si stabilì che “la differenza di culto
non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all’ammissibilità alle cariche civili e
militari”.
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto Ecclesiastico Italiano: Libertà Religiosa e Rapporti Stato-Chiesa e più Dispense in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

MANUALE BREVE – DIRITTO ECCLESIASTICO

PARTE PRIMA - DIRITTO ECCLESIASTICO

CAPITOLO 1 – LA COSTITUZIONE ITALIANA E IL FENOMENO RELIGIOSO

1. Il concetto diritto ecclesiastico Il diritto ecclesiastico costituisce quel settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che disciplina il fenomeno religioso e che, come insieme di norme, regolano i rapporti tra Stato e Chiesa. Il sentimento religioso si presenta come elemento diretto, immediato e fondamentale della personalità umana, esso viene quindi a configurarsi come espressione dello spirito. La Costituzione repubblicana ha tenuto conto di queste esigenze spirituali ed ha dettato alcune disposizioni che colgono l’espressione del sentimento religioso nella sua dimensione individuale ed associata, tra queste norme, fondamentali sono quelle che garantiscono la libertà religiosa, individuale e collettiva e l’uguale libertà delle confessioni. Si tratta di norme che sono venute a formare un sistema e ciò, anche a seguito dell’opera interpretativa della Corte costituzionale che ha sviluppato i significati di quelle norme ed ha enucleato una serie di principi supremi , dotati di un rango, nel sistema delle fonti, superiore alle stesse norme della Carta. Le disposizioni che vengono in considerazione sono quelle contenute negli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione , che vanno legate anche all’articolo 117 nella nuova versione, esse hanno la funzione di garantire la libera estrinsecazione del sentimento religioso, sia del singolo sia dei gruppi e delle collettività, cioè delle confessioni religiose e degli enti che di queste sono espressioni. Muovere dall’art. 2 significa segnalare che il complesso normativa afferente le credenze di religione ha la finalità di valorizzare l’individuo come tale e nelle formazioni sociali, e quindi anche queste, e pertanto di garantire l’espressione del sentimento religioso individuale e collettivo mediante l’operatività del diritto di libertà religiosa , che è libertà di dichiarare o non dichiarare la propria credenza o la propria non credenza. 2. L’evoluzione storica

  1. Dal 1848 al 1929 Possiamo muovere dalla considerazione dello Statuto Albertino, concesso con l. 4 marzo 1848 che all’articolo 1 proclamava il principio che la religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello Stato e che gli altri culti sono semplicemente tollerati conformemente alla legge; si affermò poi l’idea, anche in sede parlamentare, che essa fosse solo una norma di cerimoniale, nel senso che detto articolo si sarebbe limitato a prescrivere l’obbligatorietà del rito cattolico laddove fosse prevista, in ambito statale, una cerimonia religiosa ufficiale. Con la legge Sineo del 19.06.1848 n. 735, volendosi togliere ogni dubbio sulla capacità civile e politica dei cittadini che non professassero la religione cattolica, si stabilì che “la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all’ammissibilità alle cariche civili e militari”.

Per i governi liberali della seconda metà dell’800 il problema fu quello della fondazione dello Stato moderno, che doveva essere caratterizzato dalla identificazione di laicismo e libertà, aggiungasi che nel 1861, unitamente alla proclamazione del Regno d’Italia, Cavour aveva posto la questione romana, ossia la necessità che Roma, facente ancora parte dello Stato pontificio, divenisse la capitale del nuovo Stato unificato sotto il regno dei Savoia. Nel 1865 vi fu l’emanazione del primo codice civile del Regno d’Italia, che introdusse il matrimonio civile come unica forma valida ed efficace per lo Stato, dopo la presa di Roma il 20.09.1870 da parte delle truppe italiane, che provocò la fine per debellatio dello Stato pontificio, la legge più importante fu indubbiamente la legge delle Guarentigie Pontificie , che fu legge unilaterale dello Stato emanata per salvaguardare la persona del Sommo Pontefice, proclamandola sacra e inviolabile e attribuendo ad essa gli onori sovrani. Infine, il codice penale del 1889 (c.d. codice Zanardelli) introducendo il capo intitolato “delitti contro la libertà dei culti”, abolì la categoria dei reati contro la religione e tutelò in modo uguale dalle offese la situazione di ogni cittadino credente.

  1. Dal 1929 al 1948 L’11.02.1929 furono stipulati tra il Regno d’Italia e la Santa Sede i Patti Lateranensi resi esecutivi con la L. 810/1929, essi constavano di tre strumenti:
    • Trattato
    • Concordato
    • Convenzione finanziaria Il primo abrogò la legge delle Guarentigie e risolse la “questione romana” con la costituzione dello Stato della Città del Vaticano, che doveva rappresentare il segno tangibile dell’indipendenza del Sommo Pontefice; inoltre l’art. 1 del Trattato richiamava il principio di cui all’art. 1 dello Statuto Albertino, conferendo al nuovo regime un carattere confessionista, nel quale si ripristinava una vera e propria presenza privilegiata della Chiesa cattolica nell’ordinamento dello Stato. La “conciliazione” fu il momento di più alto prestigio internazionale della dittatura mussoliniana, il cui disegno comportava la cancellazione dei diritti di libertà, e di libertà religiosa in particolare, onde la posizione del singolo era tutelata nei limiti e nella misura in cui coincidesse con l’interesse della istituzione. Le persecuzioni contro gli ebrei in questo quadro si inserirono, nel 1938, le c.d. leggi razziali o meglio, leggi antiebraiche, che diedero luogo a una vera persecuzione; la persecuzione va divisa in due periodi: nel primo periodo, dal 1938 al 25.07.1943 si volle privare gli ebrei di tutti i diritti civili, politici ed economici, nel secondo periodo, dal 9.09.1943 al 25.04.1945 si volle la eliminazione fisica degli ebrei. Dopo l’armistizio dell’8.09.1943 l’Italia rimase divisa in due: nelle regioni del Sud che erano occupate dalle truppe angloamericane non vi furono più persecuzioni antiebraiche, il centro nord invece fu sottoposto all’occupazione tedesca e al governo della Repubblica Sociale Italiana fondata da Mussolini, le leggi razziali vennero abrogate nell’Italia del Sud liberata che reintegrarono nei diritti civili e politici e patrimoniali i cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica.

2. L’Accordo del 1984 come accordo-quadro e la sua attuazione L’Accordo di modificazione del 1984 è comunemente inteso come un “accordo-quadro”, nel quale le due Alte Parti contraenti hanno fissato i principi, impegnandosi contestualmente alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del paese. L’articolo 7 n. 6 dell’Accordo prevedeva la costituzione di una Commissione paritetica per la formulazione della nuova disciplina degli enti e dei beni ecclesiastici, la Commissione così costituita pervenne ad un testo concordato l’8.08.1984, veniva poi approvata la nuova disciplina predisposta dalla Commissione: ai protocolli e agli annessi allegati è stata data ratifica ed esecuzione con la L. 206/1985 cui è seguita la L. 222/1985. 3. Rilevanza delle norme di origine confessionale Tra le fonti del diritto ecclesiastico italiano un ruolo di notevole importanza è giocato dalle c.d. “fonti fatto”, espressione che ricomprende tanto i comportanti riconosciuti dal corpo sociale come giuridicamente vincolanti quanto gli atti di produzione normativa esterni al nostro ordinamento. L’articolo 8 della Costituzione prevede una vera e propria riserva di statuto in favore delle confessioni, ciò comporta la rinuncia da parte dello Stato non solo a qualsiasi ingerenza nella determinazione dei singoli ordinamenti interni, ma anche alla regolazione con atti sostanzialmente ed anche formalmente unilaterali della disciplina dei propri rapporti con le confessioni stesse. 4. La riforma dell’art. 117 della Costituzione Dopo la riforma del titolo V della Costituzione in conseguenza dell’ampio riconoscimento della potestà legislativa regionale , lo Stato non ha più la potestà legislativa generale, giacchè ora può legiferare solo nelle materie riservategli dalla Costituzione. L’art. 117 stabilisce la competenza esclusiva dello Stato centrale in tema di “rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose” , tuttavia il nuovo dettato costituzionale non esclude che le Regioni possano concorrere a strutturare il sistema dei rapporti tra pubblici poteri e confessioni religiose. Il ruolo delle Regioni è però destinato a spiegarsi all’interno di un quadro preventivamente tracciato dalla legislazione statuale, e si struttura prevalentemente attraverso la stipulazione di quelle intese di 2 grado; a ciò si aggiunga che non poche materie, che ai sensi dell’art. 117 Costituzione sono di competenza regionale esclusiva o concorrente, presentano una marcata rilevanza ecclesiasticistica: istruzione, tutela della salute, alimentazione, valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Sembra quindi opportuno profilare una gerarchia delle fonti del diritto ecclesiastico italiano, ovvero la loro posizione secondo una scala gerarchica, informata al principio per cui nessuna norma proveniente da una fonte di grado interiore può validamente porsi in contrato con una norma proveniente da una fonte di grado superiore.

SEZIONE IIB – LA GERARCHIA DELLE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

ITALIANO

1. La legislazione unilaterale dello Stato: i principi supremi dell’ordinamento costituzionale Secondo la Corte Costituzionale nella Costituzione italiana sono individuabili alcuni principi supremi, che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. I principi supremi dell’ordinamento costituzionale hanno una valenza superiore rispetto alle alte norme o leggi di rango costituzionale, essi sono stati evocati quando la Corte Costituzionale si è trovata ad occuparsi dell’intesso nel nostro ordinamento di norme provenienti da ordinamenti estranei: come le norme di derivazione comunitaria, le norme di derivazione concordataria e quelle di derivazione CEDU. I principi supremi dell’ordinamento costituzionale non si limitano a costituire un parametro di legittimità delle leggi ordinarie, degli atti aventi forza di legge e di tutte le altre fonti sublegislative, bensì si spingono ad indicare il termine alla cui luce deve essere vagliata la legittimità delle stesse leggi costituzionali e delle leggi di revisione della Carta fondamentale, collocandosi in una posizione gerarchicamente superiore a queste. Tra i principi supremi dell’ordinamento costituzionali rilevanti per il sistema normativo del diritto ecclesiastico italiano ricorderemo il principio supremo di laicità dello Stato, il principio del diritto alla tutela giurisdizionale : precisamente che sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano, che trova la sua base nell’articolo 24 della Costituzione. 2. La legislazione unilaterale dello Stato: le norme costituzionali All’interno della nostra Costituzione, è possibile individuare alcune disposizioni che possono essere indicate come le norme che fondano il diritto ecclesiastico italiano, in quanto attengono alla funzione di garantire la libera estrinsecazione del sentimento religioso. Ci si riferisce agli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione. 3. La legislazione pattizia. I Patti Lateranensi: il Trattato e il Concordato. L’Accordo di Villa Madama Si è già detto dei Patti Lateranensi, sottoscritti l’11.02.1929, essi furono resi esecutivi in Italia con la L. 810/1929.

  1. Il Trattato Il Trattato del Laterano è un accordo tra due soggetti di diritto internazionale con cui l’Italia ha riconosciuto alla Santa Sede “la sovranità nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo”. Si è così costituito lo Stato della Città del Vaticano, sul quale si esercita la sovranità del Sommo Pontefice, si tratta di una monarchia assoluta elettiva , sono riconosciute le immunità previste dal diritto internazionale per le sedi degli agenti diplomatici.

Le leggi di approvazione delle intese sono fonti atipiche rientranti nella categoria delle c.d. “leggi rinforzate” e sono garantite dalla Costituzione nei confronti di qualsiasi altra legge ordinaria; rispetto ad esse tuttavia non vi sono limiti all’esame sotto il profilo della legittimità costituzionale.

6. Le norme dell’Unione Europea Il processo di integrazione e di unificazione europea è passato attraverso una serie di trattati dei quali è opportuno ricordare: il Trattato firmato a Roma il 25.03.1957 istitutivo della Comunità Economica Europea. Successivamente il Trattato di Lisbona ha modificato il Trattato dell’Unione Europea e si è modificato il Trattato che istituisce la Comunità Europea in Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea; i due Trattati hanno il medesimo valore giuridico e costituiscono fonti primarie dell’ordinamento dell’UE. Fonti derivate sono invece gli atti normativi emanati dalle istituzioni dell’UE che trovano nei Trattati il loro fondamento, tra le fonti derivate si distinguono gli atti normativi vincolanti (regolamenti, direttive, decisioni) e gli atti non vincolanti (raccomandazioni e pareri). 7. La Convenzione europea dei Diritti dell’uomo (CEDU) e le altre norme internazionali poste a tutela dei Diritti umani fondamentali La CEDU è stata resa esecutiva in Italia con la L. 848/1955, essa all’art. 9 tutela la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, vi è inoltre tutta una serie di leggi che danno esecuzione a convenzioni internazionali. Tali convenzioni hanno trovato ingresso nel nostro ordinamento in virtù di legge ordinaria di ratifica e pertanto sono ritenute leggi ordinarie, tuttavia esse sono garantite da ciò che fino a quando detti accordi saranno in vigore nell’ordinamento internazionale fra gli Stati che li hanno ratificati, non potranno essere unilateralmente abrogate dal legislatore ordinario e ciò anche se fossero sospese o abrogate le norme costituzionali portatrici di quei diritti. Si è posto il problema del rapporto tra norme CEDU e le norme ordinarie successive emanate dallo Stato, eventualmente incompatibili con le prime, la nuova formulazione dell’art. 117 della Costituzione ha introdotto il principio che la potestà legislativa di Stato e Regioni deve essere esercitata nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. La Corte ha precisato che le norme CEDU integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub costituzionale, l’art. 117 non consente di attribuire rango costituzionale alle norme contenute in accordi internazionali oggetto di una legge ordinaria di adattamento, come è il caso delle norme della CEDU ma determina l’obbligo del legislatore ordinario di rispettare dette norme, con la conseguenza che la norma nazionale incompatibile con la norma della CEDU e dunque con gli obblighi internazionali di cui all’art. 117, viola per ciò stesso tale parametro costituzionale.

8. Le leggi ordinarie dello Stato e le leggi regionali L’art. 117 definisce nel suo secondo comma le materie per le quali lo Stato ha competenza esclusiva, tra cui alla lettera c) i rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, nel terzo comma le materie per le quali la competenza tra Stato e Regioni è di tipo concorrente, mentre nel quarto comma stabilisce la competenza residuale delle Regioni su tutte le altre materie. Tra le leggi regionali dirette a regolamentare la libera estrinsecazione del sentimento religioso ricorderemo quelle in materia di istruzione, tutela della salute, alimentazione, ordinamento sportivo, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, edilizia di culto, nonché quelle in tema di promozione e organizzazione di attività culturali che vengono a toccare la materia ecclesiastica. 9. Lo scambio di Note diplomatiche Si tratta di una forma nella quale sono state concluse tra Stato e Chiesa cattolica intese relative a materie nelle quali non si è ritenuto necessario utilizzare le procedure di modifica di norme concordatarie, di cui all’art. 14 dell’Accordo di Villa Madama. Si può ricordare lo scambio di Note tra Governo e Santa Sede su taluni aspetti procedurali attinenti al riconoscimento degli enti ecclesiastici, lo stesso dicasi per le Note relative all’avvio di procedimenti penali nei confronti di ecclesiastici. 10. Le circolari Alcune disposizioni di diritto ecclesiastico sono state emanate mediante circolari o ordinanze ministeriali: - La circolare 10.06.\ 926 del Ministero della Pubblica Istruzione estende l’obbligo dell’esposizione del crocifisso alle scuole di ogni ordine e grado; - La circolare 29.05.1926 n. 1867 della III Div. n. 2134 del Registro circolari del Ministero di Grazia e Giustizia, rubricata “restituzione del Crocifisso nelle aule giudiziarie” il Guardasigilli Rocco dispone che belle aule di udienza, sopra il banco dei giudici sia restituito il Crocefisso. **SEZIONE III – I FONDAMENTI COSTITUZIONALI

  1. Il principio personalista (art. 2 Cost.)** La disposizione in esame riconosce e garantisce i diritti inviolabili non solo al singolo, in quanto individuo, ma anche al singolo in quanto membro di formazioni sociali, con ciò ammettendo che le formazioni sociali costituiscono uno strumento indispensabile per lo svolgimento, per la promozione, per la realizzazione della persona nella sua libertà. Data la finalità dello sviluppo della persona umana, i soggetti collettivi e le forme associative risultano dunque strumentali a tale realizzazione, ciò comporta che le credenze di religione possono essere ricondotte nel quadro degli elementi che concorrono al progresso spirituale della società: progresso spirituale che ogni cittadino ha il dovere di perseguire.

4.2 L’autonomia delle confessioni acattoliche Il comma 2 dell’art. 8 ha ad oggetto l’autonomia delle confessioni ed attribuisce alle confessioni religiose diverse dalla cattolica il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Va inoltre evidenziato che l’art. 8 sembra stabilire dei limiti che una confessione religiosa non potrà mai valicare nelle proprie norme statutarie, limiti che non vanno desunti da specifiche disposizioni normative ma che vanno bensì ricavati in via interpretativa dai principi fondamentali del nostro ordinamento, che esprimono quel complesso di interessi che vengono ritenuti degni del massimo grado di tutela. 4.3 Le intese Il comma 3 dell’art. 8 è una norma sulle fonti e contiene una riserva di legge nella materia della disciplina dei rapporti tra Stato e confessioni diverse dalla cattolica, tale riserva deve essere considerata una riserva di legge formale rinforzata per procedimento, in quanto detto comma, prevede che la disciplina dei rapporti tra Stato e confessioni non cattoliche debba seguire un procedimento aggravato rispetto al normale procedimento legislativo. Il problema se una confessione abbia il diritto di richiedere l’avvio di trattative al Governo dirette alla stipula di un’intesa e se tale diritto sia giurisdizionalmente tutelato si è posto nel caso UAAR (Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti); certamente la sent. 52/2016 della Corte costituzionale può costituire un presupposto per negare un’intesa a fronte di richieste non gradite e riporta i procedimenti per la stipula di un’intesa in sede esclusivamente politica. Per quanto concerne la natura giuridica delle intese, sembrerebbe riesumata la tesi che considera queste ultime come meri atti politici, è stato osservato che le intese appartengono effettivamente al campo del diritto: infatti, essendo costituzionalmente garantito che le norme riguardanti i rapporti tra le confessioni di minoranza e lo Stato debbano essere poste sulla base di intese, una legge che regolasse tali rapporti senza tener conto di quanto stabilito in un’intesa sarebbe incostituzionale. Pertanto l’intesa è il presupposto o condizione di legittimità costituzionale della legge che regola i rapporti con una confessione.

5. La libertà religiosa (art. 19 Cost.) 5.1. Le Carte sovranazionali e la disciplina della libertà di religione. La CEDU. La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo non è produttiva di effetti giuridici vincolanti per gli Stati membri delle Nazioni Unite, tuttavia essa ha una rilevante importanza politica e le sue norme costituiscono il presupposto interpretativo di tutte le Carte sovranazionali aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali. In particolare l’art. 18 afferma che ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione ; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo mediante l’insegnamento, il culto, le pratiche e l’osservanza dei riti.

L’art. 9 CEDU tutela la libertà religiosa: “ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione”, è dunque un’enunciazione che garantisce contestualmente tre libertà diverse, ma funzionalmente e, ancor prima, logicamente legate l’una all’altra; la libertà di pensiero costituisce la premessa, perché significa libertà di formazione del pensiero e divieto di vincoli alla sua formazione; da qui la norma si apre alla libertà di coscienza che comprende sia il momento della libera formazione di convinzioni interiori e quindi il diritto di prendere posizione di fronte al problema del divino, cioè scegliere per sé una credenza come di non scegliere e optare per una posizione agnostica o atea. 5.2. Il diritto di libertà religiosa nella Costituzione italiana Con l’avvento della Costituzione repubblicana l’ordinamento italiano ha garantito a tutti gli individui la piena libertà di avere le proprie opinioni in materia religiosa, di professare una religione e di diffonderla, ed a tutti i fedeli la piena libertà di culto. In effetti, l’art. 19 ha pienamente realizzato il carattere adiaforo, o indifferente, della libertà religiosa poiché intende creare e mantenere nella società un ordinamento giuridico tale, che ogni individuo possa perseguire e conseguire a sua posta i fini della salvezza dell’anima o della verità scientifica, senza che gli altri uomini, o separati o raggruppati in associazioni o Chiese, o anche impersonati in quella suprema collettività che è lo Stato, gli possano mettere in ciò il più piccolo impedimento o arrecare ciò il più tenue danno. La libertà religiosa è ritenuta generalmente un diritto indisponibile, inalienabile, inviolabile, intransigibile e personalissimo , l’indisponibilità della libertà religiosa, in particolare, equivale alla sottrazione di essa così alle decisioni della politica come alle logiche di mercato; in virtù della sua indisponibilità attiva, essa non è alienabile o cedibile o limitabile dal soggetto che ne è titolare, in forza della sua indisponibilità passiva, essa non è espropriabile o limitabile da altri soggetti, a cominciare dallo Stato. La dottrina prevalente non nutre dubbi sul fatto che l’art. 19 della Costituzione offre a tutti i soggetti dell’ordinamento:

  • La facoltà di professare liberamente la propria fede religiosa, di mutarla o di non professarne alcuna;
  • La facoltà di propagandare liberamente le proprie opinioni in materia religiosa;
  • La facoltà di esercitare atti di culto, in pubblico o in privato, la libertà di culto si traduce nel diritto di disporre di spazi adeguati per poterla concretamente espletare. 5.3. Libertà religiosa e libertà di coscienza. L’ateismo. L’obiezione di coscienza. La nostra Legge fondamentale non menziona espressamente la libertà di coscienza, in giurisprudenza è oramai chiara la posizione della Corte costituzionale, secondo la quale la libertà di coscienza è un bene costituzionalmente rilevante, che quindi dev’essere protetta in misura proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essa riconosciuta nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana. Con l’espressione obiezione di coscienza si indica il rifiuto di assoggettarsi ad una condotta che in principio sia giuridicamente esigibile; l’obiezione di coscienza nasce da un conflitto improprio di doveri; il soggetto obiettore si trova, infatti, nella posizione di dover scegliere tra due obbedienze,

5.5. Libertà religiosa di richiedenti asilo e rifugiati Gli ultimi anni hanno visto un consistente aumento dei flussi di persone in fuga dal proprio Paese e dirette verso l’Europa, molti di questi migranti hanno chiesto alle autorità competenti il riconoscimento dello status di rifugiato o altre forme di protezione internazionale: da un punto di vista giuridico essi devono perciò essere definiti richiedenti asilo. Fino a quando non viene presa una decisione definitiva dalle autorità competenti essi hanno diritto di soggiornare regolarmente nel Paese ove hanno inoltrato la domanda di riconoscimento, e godono di diritti e doveri stabiliti dalla legislazione interna ed internazionale. Lo status di rifugiato è riconosciuto a coloro che, temendo fondatamente di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, si trovano fuori del paese di cui hanno la cittadinanza, e non possono o non vogliono, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese. 5.6. La libertà religiosa nei rapporti tra privati a) Diritto di famiglia L’elemento religioso nel diritto di famiglia rileva sia nei rapporti tra coniugi sia nei rapporti tra genitori e figli, la libertà religiosa è diritto personalissimo e pertanto esplica i suoi effetti anche nei rapporti tra privati. Dall’affermazione della libertà religiosa discende che l’appartenenza all’una o all’altra religione, la pratica di una religione o la nessuna pratica, l’essere passato uno dei coniugi da una religione ad un’altra nel corso del matrimonio non possono costituire elementi o criteri di giudizio sulla capacità genitoriale dell’uno o dell’altro genitore o di scelta dell’affidatario. Il semplice passaggio da una religione all’altra non può neppure essere motivo di addebito della separazione, ove invece l’adesione alla nuova religione comporti la violazione dei doveri di coniuge o di genitore, o il venir meno ai più elementari doveri di assistenza e di collaborazione verso l’altro coniuge, ovvero sia causa di allontanamento dalla casa coniugale e di rinuncia alla convivenza si avrà l’addebito della separazione, non potendo quei comportamenti essere qualificati come esercizio di libertà religiosa e trovare in questa la loro giustificazione. b) Rapporti di lavoro Un altro settore di interesse concerne i rapporti di lavoro, esistono delle norme che hanno tolto ogni dubbio circa l’illiceità delle discriminazioni religiose e della limitazione della libertà religiosa nel rapporto di lavoro subordinato, in forza di tali norme viene ad individuarsi tutta una serie di divieti gravanti sul datore di lavoro e diretti a garantire la libertà religiosa del prestatore:

  • Il divieto di porre in essere prescrizioni limitative delle facoltà promananti dal diritto di libertà religiosa del prestatore, a meno che esse non possano essere sostituite senza apprezzabile sacrificio da altre prescrizioni ugualmente efficaci e non incidenti su tale diritto;
  • Il divieto di indagare sulla fede religiosa del soggetto con cui si intende contrarre o di opporre rifiuti a contrarre sulla base della sola appartenenza confessionale ovvero sulla base delle opinioni religiose della controparte;
  • Il divieto di trattare in maniera differenziata un prestatore rispetto ad altri per motivi esclusivamente attinenti alla fede da costui professata;
  • Il divieto di ogni licenziamento determinato dall’appartenenza del prestatore ad un gruppo confessionale o dall’assunzione di una qualunque posizione ideologica nei confronti di un determinato messaggio religioso;
  • Il divieto di sottoporre a conseguenze pregiudizievoli il lavoratore subordinato, che rifiuto di tenere comportamenti contrari ai dettami della legge della propria coscienza o intenda seguire comportamenti conformi o contrari a determinati precetti confessionali. 6. Il divieto di discriminazione nei confronti degli enti ecclesiastici (art. 20 Cost.) La disposizione in esame accorpa dunque in un’unica categoria, a qualunque confessione appartengano, le associazioni e istituzioni, o meglio gli enti aventi carattere ecclesiastico e quelli con fine di religione o di culto e impone al legislatore di riservare a detti enti un trattamento almeno eguale a quello praticato nei confronti degli enti sottoposti al diritto comune, ossia associazioni e istituzioni proprio del diritto civile, vietando di assumere l’ecclesiasticità e il fine di religione o di culto quali elementi di discriminazione per un trattamento deteriore. L’unico limite previsto è costituito dal fatto che la specialità non si traduca in disposizioni deteriori rispetto a quelle che sono le norme valevoli per le persone giuridiche in genere, mentre è pienamente ammissibile che detta specialità conduca a disposizioni favoritive. Infine, secondo quanto sostenuto da una parte della dottrina che muove dalla considerazione delle espressioni usate dall’art. 20, la norma in esame deve ritenersi applicabile sia agli enti riconosciuti, sia a quelli non riconosciuti e cioè privi di personalità giuridica, perchè la norma garantisce anche il momento di formazione dell’organismo e dell’acquisto della personalità giuridica. 7. Il principio di laicità dello Stato Il principio di laicità dello Stato non venne esplicitamente enunciato nella Carta costituzionale del 1948: esso è stato ricavato in via ermeneutica dalla Corte Costituzionale, secondo i giudici della Consulta la laicità costituisce un principio supremo dell’ordinamento costituzionale e rappresenta uno dei profili della forma di Stato delineati dalla Costituzione italiana. Secondo la Corte costituzionale il principio di laicità implica un regime di pluralismo confessionale e culturale e presuppone, quindi, innanzitutto l’esistenza di una pluralità di sistemi di valori, di scelte personali riferibili allo spirito o al pensiero, che sono dotati di pari dignità e nobilita. Infine, il concetto di laicità implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale; si tratta di laicità positiva o attiva, intesa come compito dello Stato di svolgere interventi per rimuovere ostacoli ed impedimenti in modo da uniformarsi a quella distinzione tra ordine delle questioni civili e ordine delle questioni religiose espressamente sancita dalla Costituente. Da queste indicazioni della Corte costituzionale derivano alcune conseguenze, la prima è che la laicità impone ai pubblici poteri quattro obblighi:
  • L’obbligo di salvaguardare la libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale;
  • Il coordinamento eventi 2. Le fonti del diritto e gli organi giudiziari nello Stato della Città del Vaticano a) Le fonti del Diritto vaticano sono regolate dalla recente legge 1.10.2008 n. LXXI che ha sostituito la legge II del 7.06.1929, essa stabilisce quali sono le fonti principali del diritto e, di particolare importanza è il principio posto dall’art. 3 per il quale per le materie cui non provvedono le fonti indicate nell’art. 1 si applicano in via suppletiva e previo recepimento da parte delle competenti autorità vaticane, le leggi e gli atti normativi italiani, purchè non siano contrari ai precetti di diritto divino, ai principi generali del diritto canonico, alle norme dei Patti Lateranensi e dei successivi accordi, sempre che risultino applicabili in relazione allo stato di fatto esistente nello Stato Città del Vaticano. In materia civile si applica il codice civile italiano salvo le materie seguenti:
  • Cittadinanza vaticana; atti di nascita, matrimonio, morte, rapporti di lavoro;
  • Capacità di compiere negozi giuridici per atti tra vivi o a causa di morte;
  • Adozione b) Il potere giudiziario nello Stato Città del Vaticano è esercitato a nome del Sommo Pontefice dai seguenti organi: tribunale, appello e cassazione. I magistrati dipendono dal Pontefice e sono soggetti soltanto alla legge, essi vengono nominati dal Pontefice su proposta della Segreteria di Stati, per cinque anni e decadono dalle funzioni solo per volontà sovrana e per cause previste dalla legge. La Cassazione è invece costituita dal Presidente che è il Cardinale Prefetto del tribunale della Segnatura, nonché da altri due Cardinali nominati dal cardinale Presidente per un triennio, ed eventualmente da due o più giudici applicati. Il Promotore di Giustizia esercita in autonomia e indipendenza le funzioni di pubblico ministero ed è, come gli altri due magistrati appartenenti all’ufficio, soggetto unicamente alla legge. In materia penale rimane fermo il rinvio recettizio effettuato al codice penale italiano e al codice di procedura penale italiano. 3. La cittadinanza nello Stato Città del Vaticano La L. 22.02.2011 n. CXXXI ha abrogato la l. 7.06.1929 n. III sulla cittadinanza e ne ha dettato la nuova disciplina, sono cittadini vaticani i cardinali residenti nello Stato Città del Vaticano o in Roma, i diplomatici, coloro che risiedono nello S.C.V. in quanto tenuti in ragione della carica o del servizio. Sono cittadini vaticani i magistrati vaticani, anche se non residenti in Vaticano per la autorità dell’Ufficio, il Sommo Pontefice attribuisce la cittadinanza, a richieda degli interessati, a coloro che risiedano nello S.C.V. in quanto autorizzati in ragione della carica e del servizio e a coloro che, indipendentemente da detti presupposti, siano autorizzati dal Sommo Pontefice a risiedervi; infine, se conviventi con il cittadino, il coniuge fino a che il coniugio sussista, salva separazione, e i figli fino al compimento dei 18 anni.

Cittadinanza e residenza possono essere revocate in qualsiasi momento, ai cittadini è rilasciata una carta d’identità e, presso il Governatorato è istituito il registro dei cittadini e il registro dei residenti; ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 9 del Trattato, alle persone residenti in Vaticano sono applicabili nel territorio dello Stato italiano, anche nelle materie in cui deve essere osservata la legge personale, le norme della legislazione italiana, e nei confronti degli stranieri quella dello Stato di appartenenza.

4. Legge sul Diritto d’Autore È opportuno ricordare la legge del 1.09.2017 n. CXCVII sulla protezione del diritto d’autore sulle opere dell’ingegno e dei diritti connessi, la quale effettua un rinvio formale alla legislazione vigente in Italia. Importante è anche l’art. 2 per il quale le norme relative alla protezione e alla gestione del diritto d’autore si applicano anche ai testi delle leggi e degli atti ufficiali pubblicati, in qualunque forma, dalla Santa Sede e dallo S.C.V.; anche gli scritti ed i discorsi del Pontefice sono tutelati a norma di detta legge, norme speciali riguardano la tutela dell’immagine del Sommo Pontefice che non può essere esposta, riprodotta, diffusa o messa in commercio quando ciò rechi pregiudizio in qualsiasi modo, anche eventuale, all’onore, alla reputazione, al decoro o al prestigio della Sua persona. 5. Rapporti giuridici tra lo Stato italiano e lo Stato Città del Vaticano Il Trattato lateranense ha regolato i rapporti giudiziari tra Italia e S.C.V., le sentenze pronunziate dai Tribunali dello S.C.V. possono trovare esecuzione in Italia in base alle norme del diritto internazionale e, quindi ai sensi degli artt. 64-71, della l. 218/1995. I rapporti tra Italia e S.C.V. in materia di notificazione degli atti civili e commerciali sono invece regolati da un’apposita Convenzione stipulata il 6.09.1932 con la Santa Sede, l’art. 22 del Trattato dispone che le autorità giudiziarie italiane possono perseguire gli autori dei delitti commessi in territorio vaticano quando la Santa Sede lo richieda o conferisca una delegazione permanente. Nel caso in cui il reo si sia invece rifugiato in territorio italiano, si procederà senz’altro a norma delle leggi italiane, la Santa Sede, peraltro, si è impegnata a consegnare allo Stato italiano le persone che si siano rifugiate in territorio vaticano, imputate di atti commessi in Italia, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di entrambi gli Stati. A norma dell’art. 23 del Trattato le sentenze e i provvedimenti delle autorità ecclesiastiche in materia spirituale o disciplinare hanno piena efficacia giuridica in Italia, ma solo se esse siano in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani; un regime particolare caratterizza poi piazza San Pietro, essa, infatti, è aperta al pubblico ed è soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; quest’ultime debbono comunque arrestarsi ai piedi della scalinata della Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall’autorità ecclesiastica competente. 6. Le garanzie reali a favore della Santa Sede Ulteriori disposizioni del Trattato concernono le c.d. garanzie reali, ossia le particolari guarentigie che lo Stato accorda ad alcuni immobili siti in territorio italiano, la cui piena proprietà ovvero libera gestione ed amministrazione sono attribuite alla Santa Sede.

adottati per i rapporti di lavoro con le legazioni straniere, si è distinto tra mansioni istituzionali e mansioni comuni : per le prime si è ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice italiano, salvo il caso in cui la controversia verta su profili puramente patrimoniali, le seconde sono invece risultate soggiacenti ai normali criteri di competenza giurisdizionale. La distinzione non ha trovato uniformi applicazioni nei casi concreti, recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ribadendo il principio secondo cui l’immunità di cui gode la Santa Sede con i suoi organi ed enti centrali non riguarda le controversie di lavoro subordinato aventi ad oggetto prestazioni rese sul territorio italiano, quando queste siano di tipo ausiliario all’attività ecclesiale, ha stabilito che le mansioni di collaboratore di biblioteca svolte presso un Ateneo pontificio non possono considerarsi come espressione di una potestà iure imperii. CAPITOLO 3 – ENTI, BENI ECCLESIASTICI E RAPPORTI FINANZIARI TRA STATO E CONFESSIONI RELIGIOSE SEZIONE I – GLI ENTI ECCLESIASTICI E RELIGIOSI

1. Enti ecclesiastici e enti religiosi nell’ordinamento italiano Le confessioni religiose operano nel nostro ordinamento per il tramite di enti ad esse collegati e che possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica quali enti ecclesiastici o religiosi civilmente riconosciuti. Il termine enti ecclesiastici è stato per lungo tempo utilizzato per identificare i soli enti appartenenti alla Chiesa cattolica, la riforma legislativa maturata a partire dalla sottoscrizione dell’Accordo 18.02.1984 con la Chiesa cattolica e poi sviluppatasi con la firma delle prime intese con confessioni religiose in minoranza ex art. 8 Cost. ha, tra l’altro, comportato l’estensione di tale qualifica anche agli enti di alcune di queste ultime. 2. I principi generali ed il quadro normativo L’insieme delle norme che regolano il riconoscimento e l’attività degli enti ecclesiastici nel nostro ordinamento è un evidente esempio della struttura composita delle fonti del diritto ecclesiastico italiano. Una funzione che il richiamo espresso del principio di sussidiarietà orizzontale, operato dall’art. 118 comma 4 della Costituzione, nella formulazione introdotta dalla legge costituzionale 3/2001 ha chiaramente rafforzato, la norma costituzionale di riferimento per l’intera disciplina degli enti ecclesiastici e religiosi è l’art. 20 della Costituzione. 3. Il riconoscimento della personalità giuridica: gli elementi essenziali 3.1. L’appartenenza Un ente ecclesiastico o religioso dal punto di vista giuridico è un organismo di natura associativa o fondatizia, legato ad una confessione religiosa, che svolge attività di religione o di culto.

Lo stato in base a quanto stabilito dalla normativa pattizia e nel rispetto del principio di distinzione degli ordini non potrà mai riconoscere come tale un ente che non sia organicamente o funzionalmente collegato con l’organizzazione confessionale di cui assume la qualifica. Presupposto essenziale per il riconoscimento di questa tipologia di ente è la sussistenza di un rapporto organico che deve collegarlo all’istituzione confessionale di appartenenza, l’ordinamento italiano non richiede che l’ente abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica nel rispettivo ordinamento confessionale, ma soltanto che sia garantita la conformità confessionale, ovvero che l’ente che aspira al riconoscimento sia stato approvato come tale dagli organi competenti della confessione di appartenenza. 3.2. Il requisito della nazionalità Molte delle confessioni religiose operanti in Italia, prima tra queste la Chiesa cattolica, si presentano come organizzazioni a spiccata connotazione sovranazionale quando non globale, è questa una caratteristica che connotando anche i rispettivi enti ha un impatto sull’attribuzione ad essi di una personalità giuridica nazionale. Al fine di meglio ancorare l’attività dell’ente all’ordinamento giuridico italiano presupposto di ordine generale è che l’ente ecclesiastico o religioso da riconosce abbia la propria sede in Italia. 3.3. Il fine di religione o di culto Il terzo requisito previsto dall’art. 7 dell’Accordo di Villa Madama per il riconoscimento civile di un ente ecclesiastico è costituito dal perseguimento del c.d. fine di religione o di culto, così come precisato dagli artt. 2 e 16 della l. 222/1985. Tali previsioni rappresentano una novità rispetto agli impegni concordatari del 1929 dove una formulazione ampia consentiva alla Chiesa cattolica il riconoscimento degli istituti ecclesiastici di qualsiasi natura, purchè dotati dell’approvazione da parte dell’autorità ecclesiastica competente.

4. Le forme di riconoscimento Le modalità attraverso le quali è possibile ottenere la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto sono quattro, anche se tre di esse possono ritenersi residuali e addirittura di queste ultime forse non più operativa, in quanto soggetta a termine oggi maturato. Si tratta del riconoscimento per decreto, di quelli per antico possesso di stato, per legge e del procedimento abbreviato previsto dall’art. 22 della l. 222/1985, quanto agli enti delle confessioni religiose ancora non fornite di tale strumento pattizio, occorre ricordare che per essi rimane in vigore quanto stabilito dalla l. 1159/1929 per i cosiddetti culti ammessi. 4.1. Il riconoscimento per decreto La procedura tipica per il riconoscimento civile degli enti ecclesiastici o religiosi, sia cattolici che di altre confessioni con intesa, prevede che esso venga concesso dal Ministro dell’interno, con proprio decreto.