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DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO, Tesi di laurea di TFA Sostegno

1.1 - La nascita del concetto di integrazione negli anni ‘70 1.2 - L’evoluzione normativa negli anni ‘90 1.3 - Il processo per il raggiungimento della piena inclusione dal 2009 ad oggi 1.4 – il Decreto Inclusione 2017 - 2019 2.1- Il concetto di integrazione, differenze con l’inclusione e l’inserimento 2.2- L’importanza della figura dell’insegnante

Tipologia: Tesi di laurea

2022/2023

In vendita dal 15/03/2023

giuliacascone
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Le tappe dell’integrazione scolastica in Italia:
dal concetto di inserimento a quello di inclusione
INDICE
INTRODUZIONE
Capitolo 1 - L’integrazione scolastica degli alunni con disabilit: le tappe
fondamentali
1.1- La nascita del concetto di integrazione negli anni ‘70
1.2- L’evoluzione normativa negli anni ‘90
1.3- Il processo per il raggiungimento della piena inclusione dal 2009 ad
oggi
1.4– il Decreto Inclusione 2017 - 2019
Capitolo 2 - L’integrazione e le metodologie innovative?
2.1- Il concetto di integrazione, differenze con l’inclusione e l’inserimento
2.2- L’importanza della figura dell’insegnante di sostegno
2.3- Metodi inclusivi
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Le tappe dell’integrazione scolastica in Italia:

dal concetto di inserimento a quello di inclusione

INDICE

INTRODUZIONE

Capitolo 1 - L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità: le tappe fondamentali 1.1 - La nascita del concetto di integrazione negli anni ‘ 1.2 - L’evoluzione normativa negli anni ‘ 1.3 - Il processo per il raggiungimento della piena inclusione dal 2009 ad oggi 1.4 – il Decreto Inclusione 2017 - 2019 Capitolo 2 - L’integrazione e le metodologie innovative? 2.1- Il concetto di integrazione, differenze con l’inclusione e l’inserimento 2.2- L’importanza della figura dell’insegnante di sostegno 2.3- Metodi inclusivi

2.4- Il PEI CONCLUSIONI BIBLIOGRAFIA SITOGRAFIA INTRODUZIONE La scuola italiana è stata teatro di innumerevoli cambiamenti ed innovazioni che si sono susseguite nel corso dei secoli e che hanno permesso una penetrante evoluzione sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista legislativo. Questo elaborato ha lo scopo di ripercorrere le tappe dell’integrazione scolastica italiana, partendo dall’assetto scolastico degli anni ’70 fino al giorno d’oggi. Nel susseguirsi della trattazione verranno analizzati in particolare tre concetti: il concetto di “inserimento”, quello di “integrazione” ed infine quello di “inclusione”. In particolar modo, il testo in oggetto si pone quale studio circa l’evoluzione delle metodologie volte all’inclusione dei soggetti con disabilit à all’interno delle scuole e delle classi italiane. Sebbene il concetto di inclusione oggi sia un concetto ben noto e radicato nella societ à , prima degli anni ’70 questo pensiero era del tutto assente. Difatti prima del 1970, lo stato mirava ad un semplice inserimento degli alunni con disabilità all’interno delle scuole normali. Nondimeno in detto periodo storico gli alunni portatori di handicap erano emarginati in delle scuole speciali, e non avevano modo e possibilit à di frequentare le classi tradizionali.

Capitolo 1 – L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità: le tappe fondamentali 1.1 - La nascita del concetto di integrazione negli anni ‘ Il sistema scolastico italiano ed il suo modello pedagogico, è considerato a livello globale, uno dei sistemi più progrediti ed innovativi. Nondimeno il percorso evolutivo che fino ad oggi ha condotto ad avere un’istituzione scolastica volta all’integrazione ed all’inclusione, è stato segnato da un prolifero susseguirsi di normative. Per meglio comprendere l’attuale quadro legislativo, è bene ripercorrere le varie tappe dell’iter normativo che caratterizza il nostro sistema scolastico. Il concetto basilare che ruota attorno alla moderna legislazione scolastica italiana, è quello di “integrazione” degli alunni con disabilità all’interno della scuola; nonostante questo concetto abbia dato un impulso ed un contributo di straordinaria importanza all’evoluzione della scuola nel nostro paese, oggi si volge lo sguardo verso un nuovo concetto: “l’inclusione”.

Sebbene questi concetti appaiano oggi quasi indubitabili ed indiscutibili, in passato agli alunni con disabilità veniva riservato un trattamento ben differente e lontano dal modello che oggi conosciamo. In questo lavoro è stata raccolta la normativa italiana che sottolinea il percorso evolutivo del nostro modello pedagogico, un “modello all’avanguardia”, contraddistinto, proprio, dal cammino che dall’ “Integrazione” degli alunni con disabilità ha portato al modello dell’ “Inclusione” dei B.E.S. Basti prendere in considerazione che fino al XVIII sec. ai soggetti con disabilità non veniva riconosciuto alcun diritto. Solo nel 1780, con la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del Cittadino viene per la prima volta sancito il principio di uguaglianza tra tutti gli esseri umani. Solo nel diciannovesimo secolo, in Italia sorgono i primi istituti per individui con disabilità , come ad esempio la scuola fondata da Maria Montessori. Un grande passo avanti si ebbe nel 1923 grazie alla Riforma Gentile, la quale dispose l’obbligo scolastico solo per i bambini non vedenti e sordomuti. Fino agli anni ’70 in Italia il concetto di integrazione era del tutto sconosciuto, e venivano istituite classi “speciali” e differenziate per i soggetti che presentavano minoranze psicofisiche. Una svolta decisiva si ebbe nel 1971 con la Legge n. 118 del 30 marzo 1971, con la quale per la prima volta nella storia della legislazione scolastica italiana, il parlamento sanciva il principio per cui per gli allievi con disabilità l’educazione scolastica obbligatoria dell’obbligo doveva essere perseguita nelle classi normali della scuola statale.

di provvedere una programma educativo ad hoc, ed al contempo gli alunni disabili venivano affiancati da un insegnante specializzato per il sostegno didattico. Un’ulteriore novità introdotta dalla suddetta legge era anche la creazione di una programmazione amministrativa e finanziaria che veniva definita fra lo Stato, gli Enti locali e le Unità sanitarie locali. Gli articoli più importanti sono:

  • L’ art. 2: il quale fissa le disposizioni necessarie per favorire l'integrazione scolastica nelle scuole elementari, introducendo altresì la figura del programma educativo individualizzato come strumento fondamentale ed essenziale volto all’agevolazione del diritto allo studio e della concreta realizzazione della personalità degli alunni disabili e portatori di handicap.
  • L’ art. 7: fissa le disposizioni necessarie per favorire l'integrazione scolastica nelle scuole medie.
  • L’ art. 13, al terzo comma prevede l’obbligo per gli Enti Locali di garantire un aiuto concreto per l'autonomia degli alunni con disabilit à psicofisiche, tramite l’insediamento all’interno delle classi di docenti specializzati nel sostegno. In conclusione la summenzionata legge apporta importantissime novità all’interno dell’ordinamento giuridico italiano poiché attraverso uno strutturato quadro di riforma della scuola, individua e delinea chiaramente i fondamenti, gli obiettivi, e gli strumenti necessari al fine di promuovere l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Ripercorrendo l’iter di cambiamenti ed innovazioni che dalla legge n. 118 del 1971, alle normative del 1977, si avverte immediatamente il grande cambiamento che la scuola italiana ha guadagnato, una svolta grazie alla quale si è passati da una concezione di scuola uguale per tutti, ad una scuola diversa per ciascun elemento. Per la prima volta non è l’alunno a doversi adeguare al contesto scolastico, ma è la stessa scuola a plasmarsi e modificarsi in funzione delle esigenze di ciascun degli alunni. Tale concetto viene infine corroborato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 1987, la quale, assumendo un ruolo fondamentale per il processo di integrazione scolastica, dichiarava la sussistenza del diritto pieno di tutti gli allievi con disabilit à di frequentare le scuole di ogni ordine e grado, indipendentemente dal livello o dalla tipologia di minorazione.

  • All’art. 12 comma 3: viene data importanza all’incremento degli apprendimenti che deve avvenire per mezzo della socializzazione, della comunicazione e della creazione di relazioni e rapporti interpersonali;
  • All’art. 12 comma 4: viene puntualizzato che le disabilit à non possono essere un limite all'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione. La scuola pubblica garantisce la presenza della figura dell’insegnante di sostegno specializzato a favorire i processi di integrazione ed inclusione degli alunni;
  • All’art. 12 comma 5: viene data importanza anche all’ambito familiare, viene difatti incentivata la collaborazione con le famiglie, le quali hanno la possibilità ed il diritto di partecipare alla predisposizione del Pei e del Profilo Dinamico Funzionale;
  • All’art. 15: Vengono previsti dei modelli inclusivi che si fondano sulla creazione di gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica;
  • All’ art. 16: vengono predisposti dei sistemi di valutazione giovevoli ed utilizzabili per ogni ordine e grado di scuola. Un’ulteriore passo avanti si ha con il DPR 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità Sanitarie Locali in materia di alunni portatori di handicap”, il quale sancisce la funzione di sostegno tecnico specialistico affidata ai servizi sanitari, i quali devono fornire un supporto agli istituti scolastici nel favorire i processi di integrazione. Il DPR del 1994 introduce un modello strutturato, fondato sulla predisposizione di una serie di documenti approntati dalle Unità Sanitarie Locali, quali la

Diagnosi Funzionale, il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano Educativo Individualizzato. Vengono ulteriormente previsti i c.d. “accordi di programma” e il Gruppo di Lavoro Inter - istituzionale Provinciale detto anche “GLIP”, deputato alla programmazione di attività finalizzate all’integrazione dell’alluno e che si compone al suo interno di insegnanti, tecnici dei servizi sociali e genitori. Infine con la Legge 8 novembre 2000, n. 328, nota come Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, viene introdotta l’autonomia scolastica e viene dato particolare rilievo ai bisogni fondamentali degli alunni. 1.3- Il processo per il raggiungimento della piena inclusione dal 2009 ad oggi Grazie alla legge n. 18 del 3 marzo 2009, viene ratificata la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del 1959.Tale Legge precisa che ai soggetti con disabilit à viene parimenti applicata la totalit à dei diritti umani, ed individua gli ambiti all’interno dei quali talvolta risulta necessario intervenire per rendere concreto ed effettivo tale godimento, enucleando inoltre una serie di campi che necessitano di una protezione rafforzata. Attraverso l’emanazione di questa Legge, lo stato Italiano si assume, dinnanzi a tutta la comunit à internazionale, l’onere di intervenire ed adoperare tutti i mezzi necessari al fine di promuovere una svolta radicale in tema di disabilità. Merito di tale legge è indubbiamente quello di aver superato l’erronea concezione della disabilità intesa come malattia e/o minorazione, giungendo ad

per rendere maggiormente concreta la fruizione e il godimento del diritto allo studio a tutti i soggetti. 1.4- il Decreto Inclusione 2017 – 2019 A conclusione dell’iter evolutivo fino ad ora illustrato, l’ultima tappa fondamentale è rappresentata dai c.d. Decreti inclusione. Il primo Decreto inclusione volto alla concretizzazione dell’inclusione degli alunni con disabilità nelle scuole italiane, è il Decreto del 13 aprile 2017, n. 66. Il Decreto del 2017 viene modificato poi con un ulteriore decreto del 2019. Grazie a questo Decreto, lo stato Italiano introduce importanti innovazioni, creando un nuovo modello fondato sulla personalizzazione della didattica. Un’ulteriore importante novità è ravvisabile nel nuovo ruolo fondamentale affidato alle famiglie, che rivestono un funzione primaria nella pianificazione didattica, affiancati dai c.d. Gruppi di Inclusione Territoriale e i Gruppi di lavoro operativi per l’inclusione. Alla base del nuovo decreto e della conseguente

riforma scolastica vi è infine lo sviluppo di un nuovo strumento: il c.d. PEI, ovvero il Piano Educativo Funzionale, uno strumento importantissimo attraverso il quale il consiglio di classe provvede a progettare uno specifico programma didattico tratteggiato sulle necessit à proprie di ciascun alunno. Capitolo 2 - L’integrazione e le metodologie innovative 2.1- Il concetto di integrazione, differenze con l’inclusione e l’inserimento Fino ad ora si è proceduto ad un’analisi dell’evoluzione legislativa dell’integrazione scolastica degli alunni, ed si è al contempo avuto modo di parlare di concetti quali “inclusione”, “integrazione”, ed “inserimento”; benché tali sostantivi appaiano tutti sinonimi, in realtà ognuno di essi ha un significato differente e specifico che si analizzer à con dovizia nel prosieguo della trattazione. In particolare il concetto di inserimento risulta essere cronologicamente il più arcaico. Agli albori degli anni ’70, sulla scorta del principio costituzionale di

diritto allo studio anche sulla base del principio di eguaglianza. Tale dovere tutta via non è di esclusiva pertinenza dello Stato, ma l’onere di garantire quanto dettato dalla Costituzione ricade anche e soprattutto sui docenti, sugli assistenti e sulle famiglie, in pratica viene estesa sia ai servizi sociali, sia alle famiglie una maggiore responsabilità nei confronti degli alunni disabili. L’integrazione, intesa come nuovo modello scolastico, si fonda sull'introduzione all’interno delle scuole di strumenti idonei al conseguimento di obiettivi quali l’autonomia, l’incremento delle relazioni sociali e della comunicazione interpersonale. Lo scopo primario di un modello scolastico basato sul concetto di inclusione è proprio quello di scavalcare gli ostacoli che rendono ostica la presenza e la compartecipazione degli alunni in classe ed agevolare in tal modo un apprendimento più efficace. L’integrazione di regola si configura in un modello incentrato sull’alluno, il quale si introduce nel cammino scolastico ove sono inseriti gli altri alunni sotto la conduzione dell’insegnante. L’inclusione è invece un concetto certamente più moderno ed evoluto, trattasi di un percorso molto più lungo e durevole, fondato sulla continuit à , all’interno del quale tutti i docenti ed i programmi sono volti ad una maggiore attenzione nei confronti delle differenze peculiari dei vari alunni. L’inclusione sorge in un determinato e particolare momento storico, la collettività difatti prende coscienza del cambiamento sociale e culturale dell’intera nazione, cercando di sfruttare le risorse e gli strumenti gi à presenti nelle istituzioni scolastiche.

Prima ancora di concentrarsi sull’integrazione degli allievi è necessario procedere ad un’integrazione di tutto il corpo docenti e dei collaboratori scolastici, sfruttando le conoscenze e le capacità di ciascun collaboratore operando in una condivisione di competente per raggiungere un fine comune: l’integrazione. Educare alle differenze non è sufficiente, è necessario valorizzare le differenze insite in ciascun alunno, adattando al meglio i luoghi e le abitudini, rendendo più agevole l’integrazione di ogni forma di specificità. È altresì necessaria la formazione di uno spirito volto alla costruzione di un ambiente aperto e preparato, costellato di diversi soggetti che contribuiscono, ognuno con le proprie competenze, ad un sistema scolastico il più possibile accogliente ed adatto alla diversità , adoperando programmi e strumenti educativi in grado di coadiuvare lo sviluppo degli alunni con handicap. Per rendere tutto ciò possibile è essenziale una vera e propria rivoluzione dell’assetto scolastico, rivoluzione che deve avvenire partendo dai soggetti più vicini agli alunni con handicap, i quali devono giustamente assumere delle conoscenze tecniche che possano rendere più agevole il processo di induzione all’istruzione e alla comunicazione. Deve necessariamente essere una rivoluzione che coinvolga tutti gli aspetti della vita dell’alunno e che quindi coinvolga non solo gli insegnanti e i genitori, ma anche i luoghi, le classi, i programmi e gli strumenti fino ad oggi adoperati. È sostanzialmente di un’ evoluzione multidimensionale che ha come obiettivo la creazione delle basi fondamentali per una concreta integrazione del soggetto all’interno di qualsiasi contesto.

2.2- L’importanza della figura dell’insegnante di sostegno La figura dell’insegnante di sostegno è una figura emblematica, di particolar rilievo in tutto il sistema scolastico e più in particolare nel processo di inclusione. L’insegnante di sostegno è sostanzialmente un docente che possiede innanzitutto le qualifiche necessarie all’insegnamento di una determinata materia, ed inoltre possiede altresì la qualifica di specializzazione al sostegno scolastico di alunni con DSA. L’attuale normativa prevede che l’insegnante di sostegno venga inserito all’interno delle aule scolastiche che presentano uno o più alunni con disabilità di varia natura. Il compito fondamentale che il docente di sostegno svolge all’interno della classe è proprio quello di favorire l’integrazione degli alunni disabili, nonché innescare un vero e proprio processo di inclusione con il resto del gruppo classe. È sostanzialmente un collaboratore,

un soggetto che ha il precipuo compito di facilitare l’apprendimento scolastico, ma che al contempo svolge il suo compito sulla base di acquisite conoscenze non solo nel campo della didattica, ma anche in campo psico-pedagogico. Attraverso la continua presenza in classe, facilita sia i metodi di apprendimento, sia favorisce la creazione di relazioni interpersonali tra il singolo alunno e la classe. Vista l’importanza e la delicatezza del ruolo che l’insegnate di sostegno assume, egli è tenuto nel corso dei propri studi specialistici ad approfondire, comprendere ed assimilare anche tutto quel novero di informazioni relative alla legislazione in materia di inclusione scolastica, nonché ad approfondire le pratiche anche di natura amministrativa che sono fondamentali per una piena assistenza all’alunno. L’insegnante di sostegno è parte integrante del consiglio di classe, e pertanto presenzia e partecipa attivamente a tutte le dinamiche di classe, collaborando con gli altri docenti e mettendo in pratica le proprie conoscenze e capacit à per promuovere la socializzazione e la comunicazione all’interno dell’aula. Pertanto l’insegnante di sostegno non deve essere visto come una risorsa dedita all’esclusivo sostegno e supporto dell’alunno disabile, ma piuttosto è da considerarsi come una figura di supporto all’intero gruppo classe. Egli è come un moderatore delle relazioni dell’intero insieme di alunni che compongono la classe, una figura di supporto che accompagna gli alunni durante tutto il percorso di apprendimento scolastico, al fine di garantire l’inserimento degli allievi con handicap all’interno delle dinamiche, spesso molto complesse, della classe. La preparazione e la specializzazione dell’insegnante di sostegno sono