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Appunti del professor Comotti
Tipologia: Appunti
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Si tratta di due discipline distinte, anche se unite nello stesso corso che hanno in comune il riferimento al fenomeno religioso , lo stesso aggettivo “ ecclesiastico ” da’ questo riferimento, ma nonostante questo, rimangono due materie nettamente distinte.
quale è organizzata la Chiesa Cattolica mediante leggi che essa stessa si da’, è il diritto proprio di una confessione religiosa che, tra l’altro, vanta 20 secoli ininterrotti di storia. Tra gli ordinamenti giuridici esistenti, è sicuramente il più antico, perché è nato con le origini della Chiesa (20 secoli fa).
è il complesso delle norme dello Stato che considerano o disciplinano il fenomeno religioso. Lo stato produce disposti e norme che prendono in considerazione il fenomeno religioso, o a livello individuale , garantendo all‘individuo il diritto di professare o non professare la fede religiosa e di organizzarsi secondo le norme anche di carattere religioso, o a livello collettivo , cioè lo Stato si rapporta a compagini che hanno una matrice religiosa, quali sono le confessioni religiose, in primo luogo, la Chiesa Cattolica che è la confessione religiosa di maggioranza presente sul territorio italiano, e poi tutte le altre confessioni religiose.
Si tratta di NORME DELLO STATO che si collocano a diversi livelli, come costituzionale o ordinario e soprattutto si collocano a livello di legislazione pattizia.
La nostra costituzione, proprio in riferimento alle confessioni religiose, Contempla la NECESSITà DELLO STATO di DISCIPLINARE I RAPPORTI CON ESSE MEDIANTE ACCORDI.
Gli articoli 7 e 8 della Costituzione fanno riferimento Ad accordi dello Stato con le confessioni religiose.
Quindi il D.E. è, per buona parte composto da norme di CARATTERE STATUALE , norme poste unilateralmente dallo Stato, ma altrettanta buona parte è costituita dalle norme di ORIGINE PATTIZIA , cioè frutto dell’accordo tra Stato e confessioni religiose.
Il termine “ ECCLESIASTICO ” è utilizzato solo in Italia: negli altri stati si preferisce parlare di “Diritto Statuale dei Culti o delle confessioni religiose”. Per noi, la tradizione di presenza cattolica consistente sul nostro territorio fa sì che anche la disciplina statuale dei culti sia principalmente attratta dai rapporti con la Chiesa Cattolica.
Questo termine fa infatti riferimento alla chiesa, ma, appunto, il D.E. considera anche i rapporti con altre confessioni religiose come l’Ebraismo, Buddismo.
Questo fenomeno non è solamente un fatto individuale per cui una persona sceglie di credere o meno in una divinità o di aderire ad un credo proposto da una confessione religiosa, ma tende ad esprimersi anche a livello sociale.
Non solo perché le confessioni religiose esprimono molto spesso REALTà AGGREGATIVE E ISTITUZIONALI di peso , pensiamo ad es. ad associazioni o fondazioni, opere caritative che Hanno un’ispirazione religiosa, ma poi perché molto spesso l’individuo può trovarsi personalmente in una posizione di contrasto tra norme religiose da seguire e norme dello stato che vietano quel determinato comportamento che magari la confessione religiosa pone o viceversa.
Es. rifiuto della trasfusione di sangue in ragione della propria confessione religiosa
Il problema può porsi relativamente per l’individuo , che sceglie per e stesso di non subire la trasfusione. Il problema è di carattere diverso quando questa scelta la si vorrebbe applicare ai figli minori , dove l’ordinamento dello stato può trovarsi di fronte alla necessità di rispettare la libertà religiosa e allo stesso tempo, tutelare la vita dell’individuo, ponendo, per ordine del giudice, un trattamento che i genitori non consentirebbero.
È la cosiddetta PROBLEMATICA DELL’OBBIEZIONE DI COSCIENZA Può riguardare tanti aspetti della vita dello stato
Es. leva militare F 0E 0 quando era obbligatoria, c’era chi, per motivi di natura religiosa, riteneva non lecito prestare servizio militare. Ci sono stati anni in cui era possibile il servizio civile alternativo, ma quando questo non era ancora previsto e il servizio militare era obbligatorio, non sostituibile cioè con altri tipi di attività, l’alternativa era quella di andare in carcere militare a Peschiera.
Ma ci possono essere tante situazioni in cui il contrasto tra norma giuridiche statali e religiose crea un problema al legislatore, che colloca al livello costituzionale il diritto di libertà religiosa, ma non è un diritto assoluto:
è contemperato con altre situazioni di diritto oggi.
Es. pensiamo se una confessione religiosa propinasse l’illiceità del pagamento delle tasse
Stiamo già distinguendo tra NORMA RELIGIOSA e NORMA DELLO STATO :
Traduce nei singoli ordinamenti in norme diverse.
Quel che accomuna gli ordinamenti laici è quello di non far propria una conf. Rel. E di non tradurre direttamente norme religiose in norme statuali.
Es. non uccidere
Obbligo che caratterizza molti ordinamenti giuridici, ma è anche una norma morale: chi uccide, compie, dal punto di vista morale, un peccato (anche se dipende dalle varie conf. Rel. F 0E 0 in alcune, uccidere qualcuno che professa un’altra religione non è un elemento negativo dal punto di vista morale), gli ordinamenti giuridici lo prevedono come reato e lo sanzionano.
Ma il fatto che il n.o. preveda e punisca questo reato, non vuol dire che faccia propria una norma dei dieci comandamenti. È una scelta di valori che il n.o. fa.
Nel momento in cui uno stato produce una norma giuridica in quanto religiosa, abdica alla propria laicità xkè sposa una determinata cof. Rel., una concezione morale propria di una conf. Rel.
Es. è come se il n.o.g. punisse la mancata partecipazione alla messa della domenica.
Norma di caratt. Morale, di caratt. Giuridico per la chiesa cattolica, norma che lo stato non può far propria, se non abdicando al principio di laicità.
La mera coincidenza tra una norma che ha una matrice religiosa che è propria di una conf. Rel. Non significa, per ciò stesso, che lo stato faccia propria una norma religiosa.
Es. Tema fine vita
se lo stato fa propria una norma circa i trattamenti di fine vita, che coincide con i principi professati dalla chiesa cattolica, non significa una rinuncia alla laicità dello stato.
Se invece lo stato la facesse propria in quanto religiosa, allora si.
Ma se lo stato adotta una determinata soluzione giuridica per casi di questo genere Che hanno notevoli risvolti morali, in ragione del sentire sociale, dove poi si traduce in genere la maggioranza parlamentale che approva le leggi, è anche prodotto dal sentire religioso, non siamo estranei al nostra tradizione religiosa.
Sarebbe contraria alla laicità dello stato far propria una norma in quanto religiosa. Poi le soluzioni possono essere le più diverse per i vari casi:
es. matrimonio,
qui il riferimento religioso è più evidente:
oggi, il matrimonio come viene inteso e disciplinato nel C.C., per molti aspetti
discende dalla tradizione canonica, l’ordinamento dello stato ha recepito una concezione di matrimonio propria dell’ordinamento canonico.
F 0 E 0 IL matrimonio civile è stato introdotto nel 1865 nel n.o. con il cod. civ. del 1865. In precedenza, era rimesso esclusivamente alla chiesa cattolica, lo stato non prevedeva un matrimonio civile, il matrimonio era una questione della chiesa che aveva rilevanza direttamente nello stato, valeva immediatamente anche davanti allo stato.
Poi, nel 1929, con un concordato dava la possibilità di un MATRIMONIO CONCORDATARIO, ma fino al 1970 non era contemplato ad es. l’istituto del DIVORZIO, per cui anche il matrimonio civile era INSOLUBILE, come lo è il matrimonio religioso.
Uno dei principi che caratterizzano il Matrimonio Canonico è quello che “ ciò che Dio ha unito, l’uomo non può sciogliere ”, il matrimonio contratto validamente non può + sciogliersi per la chiesa cattolica. Ma anche lo stato, fino al 1970, contemplava questa disciplina anche per il matrimonio civile: si poteva, al limite, separarsi, ma non era contemplato il divorzio.
Il PRINCIPIO DELLA INDISSOLUBILITà DEL MATRIMONIO viene fatto proprio anche dal matrimonio civile, non in quanto principio religioso, ma perché i valori condivisi dalla società di allora erano di chiara matrice cattolica.
Poi nel 1970 è stato introdotto il divorzio e quindi è mutata anche la concezione di matrimonio.
Oggi si discute molto su un’ulteriore evoluzione del matrimonio che sta avvenendo in altri paesi europei: il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Attualmente : non solo non è possibile , sia civile che cattolico, ma non è neppure riconoscibile il matrimonio stipulato all’estero , xkè sarebbe contrario al principio di ordine pubblico:
gli atti giuridici sono in genere disciplinati dall’ordinamento nel cui ambito vengono posti.
Disciplina la forma degli atti giuridici e anche la capacità di porli molto spesso.
Due soggetti dello stesso sesso che contraggono matrimonio in Spagna, non possono trascrivere questo atto in Italia xkè contrario all’ordine pubblico, come in altre leggi che non contemplano ancora il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Vuol dire che lo stato fa propria un’idea che è delle cof. Rel.?
Assolutamente no. È la tradizione sociale e il sentire sociale che si sta ovviamente evolvendo, quando sarà di carattere diverso si potrà arrivare anche a leggi di carattere diverso.
Ben altro discorso sarebbe se lo stato dicesse che lo vieta in virtù della Santa Sede :
È su questo principio che si fonda l’atteggiamento della modernità nei confronti della religione, dei rapporti con lo stato : la DISTINZIONE TRA QUESTE DUE SFERE.
Quindi, La laicità è un principio che ha una radice essenzialmente cristiana. Che poi il cristianesimo nella propria storia abbia percepito la profondità di questo insegnamento + avanti è un’altro discorso: la chiesa cattolica arriva ad enunciarlo formalmente con il CONSIGLIO VATICANO SECONDO (ultimo concilio della chiesa cattolica), con questo ha dimostrato di aprirsi alla modernità, ripescando però dei principi molto antichi come questo, quali ad es. la distinzione tra SFERA SPIRITUALE E SFERA TEMPORALE.
Questa distinzione non è invece pensabile nei paesi dell’Islam (conf. Rel. Di maggioranza dopo il cristianesimo), pratica un principio radicalmente diverso: la legge coranica deve avere un’immediata rilevanza statuale.
L’idea dell’unione comincia ad essere abbandonata a partire dal cristianesimo : già nei primi secoli, il rapporto tra cristianesimo e stato fu di carattere conflittuale, per 3 secoli i cristiani subiscono forti persecuzioni da parte dello stato.
Quindi, i sistemi di Unione in senso giuridico sono ormai rari, è rimasta ancora qualche espressione di questa unione però, paradossalmente, nei paesi del Nord Europa:
es. capo di stato della Gran Bretagna, il re/ regina è anche capo della Chiesa Anglicana.
È la chiesa nazionale, dove il sovrano è anche capo della chiesa stessa.
Tra l’altro la G.B. non ha una costituzione scritta, ma è impossibile dal punto di vista giuridico che il sovrano sia di confessione diversa: i sovrani devono essere anglicani , è sia una limitazione alla libertà religiosa del sovrano, sia una limitazione di carattere costituzionale assolutamente inconcepibile nel n.o.
Quando si discorreva di come costruire la costituzione europea, l’italia era a favore di inserirvi riferimenti alla religione cattolica, in quanto religione di maggioranza: opinione contrastata, in quanto si sostenne che l’Italia fosse succube dell’opinione della Chiesa, ma, come altri stati, l’Italia non prevede nessun ruolo religioso del capo dello stato, né tanto meno limita la sua libertà di religione. Mentre, oltre alla Monarchia Inglese, altre monarchie del Nord Europa (es. Danimarca) sono a capo della religione nazionale, hanno un ruolo preciso. Che poi questo non si traduca in un’unione in senso politico, che non vengano fatte proprie da quegli stati le norme di quella confessione religiosa, dove le norme confessionali vengono fatte proprie in quanto religiose. Questo ovviamente non lo troviamo in questi paesi.
È come se il nostro parlamento legiferasse su come debba essere celebrato il matrimonio cattolico F 0E 0 sarebbe palesemente incompatibili alla laicità.
La scelta della G.B. di conferire l’ordine sacro anche alle donne, passa attraverso una decisione del parlamento inglese , è la legge dello stato che prevede questa possibilità.
CONCEZIONE DI LAICITà DIFFICILMENTE ASTRAIBILE Dalle diversità profonde che sussistono tra i due diversi ordinamenti, cioè negli stati laici, in genere, hanno un sistema di separazione tra stato e confessioni religiose, ciascuno ha i propri organi, dei contatti che possono essere a livello concordatario o patrizio, lo stato disciplina alla stessa stregua di qualsiasi altra confessione religiosa.
Cfr. Stati dell’America del Nord, in primis Gli USA : trovano la propria radice storia nella emigrazione forte europea, motivata anche dalle persecuzioni religiose che caratterizzano il periodo della Riforma e della Controriforma Cattolica in Europa dove molti emigrano nei loro paesi dove non hanno la libertà di vivere la propria fede religiosa, gli Stati Uniti trovano origine in una pluralità di soggetti che provengono da diverse esperienze religiose e il principio di libertà riconosciuto a tutti di professare la propria fede, di organizzarsi secondo le proprie norme religiose è uno dei PRINCIPI FONDANTI DEGLI USA.
Peraltro le confessioni religiose hanno un forte spazio di libertà, che è lo stesso riconosciuto alle altre organizzazioni sociali, mentre lo stato può anche considerare specificamente le esigenze tipiche della confessione religiosa.
Ci possono essere varie SOLUZIONI, diverse attuazioni:
Es_. art 832 c.c_. F 0E 0 la destinazione pubblica al culto cattolico di un edificio va osservata secondo le leggi che lo regolano, quindi, anche in caso di alienazione, se un soggetto è proprietario di una chiesa aperta al culto pubblico, questa non cambia la sua destinazione, neppure per mezzo della donazione, ma cambia solo in base al diritto canonico.
Il c.c. ha scelto di dare spazio a questo argomento.
Es. C.P.C F 0E 0contempla l’Impignorabilità di alcuni beni destinati al culto, in ragione del suo carattere sacro.
Questi esempi evidenziano come gli stati possano prendere in considerazione aspetti specifici.
matrimonio cattolico F 0E 0 costituzionalmente prevista la parità tra i sessi
Soffermiamoci a capire xkè viene data rilevanza al diritto canonico, il diritto della Chiesa Cattolica:
ha un’applicazione universale, indipendentemente dagli ordinamenti statuali in cui è inserito (si applica a tutti i cattolici), diversi a seconda delle varie concezioni, a seconda dello spazio che gli viene dedicato.
Il diritto canonico usa una terminologia strettamente del diritto romano:
es. La chiesa è ripartita in diocesi, a capo delle quali troviamo il vescovo
terminologia che non troviamo nel Vangelo: è il dir. Romano che, ormai nella fase finale dell’Impero ripartiva in diocesi, affidate a diversi funzionari imperiali.
Il dir canonico ha recepito in parte una realtà eticamente religiosa mutata dal Vangelo, soprattutto dal messaggio di Gesù, fondatore del cristianesimo, che ha dato alla sua comunità una struttura che ancora oggi ritroviamo a grandi lineee nella chiesa cattolica.
Es. Parrocchie F 0E 0 termine che non troviamo nel Vangelo,
Quindi anche il diritto canonico si è sviluppato secondo contesti sociali e storici diversi, però a noi interessa sapere come questo diritto, che è proprio di una conf. Rel, possa cmq qualificarsi.
CONCETTO DI DIMENSIONE GIURIDICA Più AMPIA Non è solo la legge prodotta dallo stato.
Il termine “ CANONICO” deriva dalla parola greca Canon , regola di condotta (hanno la loro fonte nella chiesa).
Nei primi secoli del cristianesimo, quando la comunità cristiana esce dalle persecuzioni e riesce ad organizzarsi: questa avviene secondo regole che si da’, tratte dal Vangelo o dalle lettere degli apostoli.
Queste si distinguono dalle regole che hanno fonte imperiale.
NOMOI, regole di matrice statuale, trovano fonte nell’imperatore.
Dobbiamo distinguere il diritto canonico da quello dello stato:
hanno a proprio capo il Papa, il vescovo, successore di san Pietro e vicario di Cristo ( F 0E 0 qualificazioni che il Papa ha all’interno del diritto canonico).
Lateranensi , stipulati tra l’Italia e la Santa Sede, per risolvere la cosiddetta Questione Romana. Nel nostro Risorgimento il fine ultimo era quello di raggiungere l’Unità del territorio nazionale e fare un’unica nazione sotto un’unica sovranità, i Savoia, fino poi ad arrivare alla Repubblica F 0E 0 si è raggiunta eliminando gli staterelli come la Repubblica di Veneria, il Gran Ducato di Milano e lo Stato della Chiesa, che trova origine nei primi secoli del Cristianesimo, addirittura dalla famosa donazione di Costantino a Papa Silvestro agli inizi del IV sec. Ha concordato anche la soppressione dello Stato fisico della Chiesa F 0E 0 Breccia di Porta Pia, i Savoia sono entrati a Roma, hanno debellato lo stato pontificio e il Papa, da sovrano di uno stato diventava un cittadino qualunque, aldilà del suo ruolo all’interno della Chiesa Cattolica, non accettò di buon grado la cosa e si proclamò, in un certo senso, prigioniero dei re d’Italia, in quanto sostiene che venga compromessa la libertà di capo della C.C., in quanto assoggettato ad un sovrano temporale F 0E 0 Il primo tentativo di risolvere la cosa furono le Leggi Guarentigie , che riconosceva delle prerogative personali al Papa, una certa libertà, pur non essendo + sovrano. Questo conflitto si risolse del tutto nel 1929, quando venne istituito lo stato città del Vaticano, venne restituita al Papa una sovranità territorio seppur molto circoscritta: Basilica di San Pietro, piazza San Pietro, Palazzi Apostolici e giardini vaticani. È uno stato sovrano, non ha la cosiddetta extraterritorialità, prevista ad es. per le sedi delle ambasciate, ma è proprio uno stato a sé, seppur piccolissimo, come la Repubblica di San Marino. Ha delle proprie leggi che disciplinano la vita dello Stato, ha un proprio codice penale, procedura penale, ecc.. È una realtà diversa dalla C.C ., hanno in comune l’ORGANO DI VERTICE , xkè il sovrano di questo stato è il Papa e, al tempo stesso, capo della Chiesa Cattolica ed è il soggetto dal quale si personifica la Santa Sede.
internazionale che ha una personalità riconosciuta dal diritto internazionale ad immemorandum indipendentemente dal fatto che il Papa è sovrano della stato città del Vaticano, tant’è vero che la S.S. esisteva anche prima che ci fosse lo stato città del Vaticano, che data ormai quasi 100 anni.
SONO REALTà DIVERSE TRA LORO Dal 1870 al 1929, NON c’era nessuno stato della Chiesa, non ha cessato di esistere la Chiesa Cattolica, non ha cessato di esistere la Santa Sede.
Anche oggi il Papa ha dei propri rappresentanti diplomatici, degli ambasciatori, che si chiamano NUNZI APOSTOLICI , ma dal punto di vista internazionale, sono ambasciatori.
E il Papa accredita verso di sé gli ambasciatori Di quasi tutti gli stati del mondo: questi non sono di Francia , Spagna, [ci sono sia le ambasciate della repubblica Italiana, sia le ambasciate dello SCV, le quali non si trovano tutte sul territorio dello stato del Vaticano, ma sono sparse per Roma]:
es. Piazza di Spagna a Roma F 0E 0 si chiama così xkè lì ha sede l’ambasciata di Spagna, presso la santa sede, ormai da secoli. Ma non è ambasciata presso lo stato del Vaticano.
In genere, l’unione in senso giuridico non la troviamo realizzata nei moderni sistemi giuridici occidentali :
questa infatti implicherebbe una comunanza di organi tra l’organizzazione statuale e l’organizzazione religiosa, al tempo stesso Cesare è Papa.
F 0
Cesare, oltre ad essere imperatore, è anche Papa, riveste sia una funzione di carattere pubblico che una di carattere religioso (ovviamente il Papa non esiste fino al primo secolo dell’era Cristiana).
Si ritrova, effettivamente, quest’unione in alcuni stati del Nord Europa :
il monarca è anche capo della chiesa nazionale
es. regina di Inghilterra è anche capo della chiesa anglicana e le decisioni che riguardano l’organizzazione della Chiesa, possono essere prese anche a livello legislativo, la stessa amministrazione dei sacramenti viene deliberata dal Parlamento, che decide in sede legislativa, i vescovi anglicani sono membri della Camera dei Lords.
Che poi l’ordinamento statuale faccia propri i principi della confessione anglicana, questo non si può dire, NON C’è UN’UNIONE ANCHE IN SENSO POLITICO.
Questo lo troviamo, invece, nei sistemi in cui il diritto religioso diventa diritto dello stato, ampiamente o comunque attraverso dei sistemi di ricezione molto ristretti:
es. paesi islamici, dove il diritto islamico è parte del diritto dello Stato, anzi, la legge islamica condiziona la legittimità delle leggi nazionali , devono essere uniformi al diritto coranico.
Oggigiorno, nel mondo occidentale soprattutto, nei paesi di tradizione cristiana (ed è qui che sta il paradosso), quando ci si riempie la bocca di “ laicità dello stato ” si dimentica che è una conquista del Cristianesimo : è nei paesi di tradizione cristiana che si realizza + facilmente il sistema della separazione:
il Papa non è Cesare e Cesare non è il Papa.
Addirittura potrebbero anche non essere considerati esistenti nei paesi di Separazione in senso giuridico, dove l’atteggiamento nei confronti del fenomeno religioso è ostile: si parla di
indifferente ai contenuti valoriali ed etici di una conf relig , ma, se può, limita l’esercitazione della libertà religiosa:
es. paesi tradizione marxista nel periodo antecedente gli anni 90’, dove la libertà religiosa era coattata e le conf. Religiose non avevano la possibilità di esercitare.
Poi non possiamo parlare di SEPARAZIONE / UNIONE in senso politico semplicemente considerando la coincidenza tra norme statuali e norme condivise da una determinata comunità religiosa: se l’ordinamento dello stato assume il contenuto, nelle proprie norme, esposti di origine religiosa IN QUANTO TALI , rinuncia alla propria laicità, siamo di fronte ad una UNIONE IN SENSO POLITICO.
I valori di una determinata conf. Relig. Vengono fatti propri Dallo Stato: c’è CONFESSIONISMO DI STATO.
Ci sono ancora molti ordinamenti che riconoscono una determinata conf. Relig Come RELIGIONE DELLO STATO.
Es. in Italia fino al 1984 in sostanza: pur la Costituzione non enunciando un principio di laicità, questo veniva affermato dall’ art. 1 del Trattato Lateranense del 1929, patti che sono richiamati dalla Cost. all’art 7.
Ma secondo una parte della dottrina costituzionalista Riteneva che, comunque, che l’Italia dovesse considerarsi un Paese Confessionista, come diceva l’art. 1 dei Patti Lateranensi (e anche nell’art.1 Statuto Albertino ) “ la religione cattolica è la sola religione dello stato ”:
vuol dire che lo stato fa propria una confessione religiosa.
Questa è un’affermazione che di per sé non comporta delle conseguenze particolarmente Significative nell’organizzazione dell’ordinamento: anche prima del 1984 (anno in cui venne abrogato l’art. 1 del Trattato Lateranense), in Italia, non è che lo stato facesse proprie le norme della religione cattolica.
Questo comunque non significa che lo Stato abbia fatto proprie le norme religiose, c’ era una difesa penale delle conf. Rel.: c’è tutt’ora nel nostro codice penale, il vilipendio della religione dello stato veniva punito + gravemente del vilipendio di altre confessioni religiose.
Questo era in sostanza uno dei pochi risvolti del Confessionismo di Stato Ancora: la partecipazione alle cerimonie pubbliche il ministro di culto della religione dello stato Aveva il suo ruolo.
Di fatto anche oggi, quando si fa una cerimonia pubblica di carattere statuale, l’amministrazione dello stato o comunque l’amministrazione degli enti locali non religiosi, molto spesso si associa anche un rito religioso , quella che era la confessione dello stato
es. si inaugura un edificio pubblico e il ministro di culto, come ad es. il vescovo, lo benedice, non viene il pastore della religione protestante.
La presenza di altre confessioni nel nostro territorio di altre conf. Rel. è molto circoscritta.
Es. disputa sul crocifisso (a altri segni religiosi) nei luoghi pubblici non religiosi che è finita davanti alla Corte Europea dei diritti dell’uomo
che venne occupata dalle truppe italiane.
Questo periodo del Risorgimento ha caratterizzato l’Ordinamento Giuridico da provvedimenti legislativi fortemente avversi nei confronti della Chiesa :
a partire dal 1855, ci sono state una serie di leggi che hanno visto visto incamerare gran parte del patrimono ecclesiastico, dei beni della Chiesa (molti edifici in cui si svolgono attivià pubbliche di assistenza, come scuole e ospedali, portano un nome religioso, hanno un’origine ecclesiastica F 0E 0 questo è l’esito, per molti aspetti, delle legge eversive, mediante le quali venivano sopressi, con un provvedimento legislativo, gli enti ecclesiastici e i beni di qst enti venivano incamerati dallo Stato, il quale se ne serviva per la propria attività).
Questo ha portato ad avere un rapporto di NON GRANDE CORDIALITà Tra ITALIA e SANTA SEDE.
Anche qui, teniamo presente la Distinzione che abbiamo fatto tra SOGGETTI che son accumunati dal riferimento alla Chiesa Cattolica, ma dal punto di vista giuridico sono da distinguere:
Santa Sede NON è Città Stato del Vaticano (nata nel 1929)
Ordinamento Canonico è l’Ordinamento della Chiesa
SANTA SEDE è soggetto di Diritto Internazione Ha la personalità giuridica nel diritto Internazionale, alla stessa stregua degli stati, e in quanto tale la Santa Sede può sottoscrive degli accordi con gli Stati, che si chiamano CONCORDATI. Questa (SS) è la personificazione internazionale dell’ufficio del Papa , il quale è Capo della Chiesa Cattolica , sovrano della Città Stato del Vaticano.
Se non ci fosse stato nessuno accordo nel 1929 e qst stato non esistesse, se il Papa cessase di essere un sovrano e scomparisse il Vaticano come Stato,
che ricevono il battesimo, quindi si entra a far parte di questa comunità attraverso un sacramento che è appunto il Battesimo, e che professano la fede propria della Chiesa Cattolica, la quale ha poi tutta una propria orgnazzazione, che si è evoluta nell’arco di 20 secoli.
Il fatto che però il soggetto appartenga alla chiesa in virtù del Battesimo, fa sì che egli appartenga allo Stato in ragione della cittadinanza, quindi un soggetto di questo tipo è al tempo stesso
Teniamo presenta anche che nella Chiesa Cattolica non si riconoscono tutti i battezzati: questo perché il Battessimo che riscontriamo nella Cattolicesimo, lo troviamo anche in altre confessioni religiose.
es. ortodossi, protestanti
all’interno del quale la SPECIES sono i CATTOLICI e quindi l’ordinamento canonico/diritto canonico è il DIRITTO DEI FEDELI CATTOLICI , non di tutti i Cristiani.
Cominciamo allora a conoscere il DIRITTO CANONICO.
Come abbiamo già detto, il termine “canonico” deriva da un sostantivo greco “ canon ”, che vuol dire regola, regola di condotta.
Fin dai primi secoli della Chiesa quando le persecuzioni sono cessate e inizia la libertà di potersi
DISTINZIONE TRA REALTà TEMPORALE E RELATà SPIRITUALE “Date a Cesare ciò che è di Cesare, date a Dio quello che è di Dio”
Ma è comunque un percorso lungo:
non è che gli Imperatori da subito accettano il cristianesimo,
dichiarata religione dell’Impero.
Con l’ editto di milano (313 d.C.) , cessano le persecuzioni.
Ma comunque l’Imperatore continua ad esercitare le sue facoltà, anche di carattere legislativo, ei confronti della Chiesa.
È un percorso molto lungo di rivendicazioni di autonomia da parte della Chiesa e la pretesa della stessa Chiesa di esercitare una funzione spirituale sovraordinata a quella temporale e quindi arrivare a deporre gli imperatori, in ragione della loro lontananza dalla fede cristiana.
Pensate, innanzitutto, il Cristianesimo attecchisce a partire dalla Palestina: Gesù era ebreo osservante, quindi contesta certi aspetti della pratica religiosa farisana, forse è per questo che è in odio ai Farisei, che cercano di provocarne la morte, ad opera del procuratore romano Ponzio Pilato.
Ma quando moriranno gli apostoli, al loro posto, ci saranno altri soggetti che cominciano ad essere
autorità ”).
Fin dai primi secoli di vita della Chiesa, noi vediamo che questa cultura cristiana non è organizzata in modo democratico , cioè il potere è condiviso dal popolo che elegge i propri rappresentanti:
l’ autorità non è nella comunità, ma è in alcuni membri della comunità , i VESCOVI, che succedono agli apostoli, e il ruolo in primo piano dell’apostolo PIETRO viene preso progressivamente dai successori dell’Apostolo PIETRO nella sede in cui egli muore, cioè Roma, cioè i Vescovi di Roma assumono il ruolo che aveva Pietro dopo la morte e la resurrezione.
Le decisioni più importanti nella vita della chiesa verranno prese, a partire dal IV sec, cioè
[N.B. Nel diritto Canonico inerente al matrimonio, una delle cause di scioglimento di esso è il
Corinzi: in essa, considera il caso di due persone NON cristiane, si sposano e uno di questi diventi cristiano e l’altro coniuge che resta pagano, non consente al Cristiano di vivere la sua vita di fede e comincia la crisi coniugale a causa proprio della fede. Se non si riesce a vivere pacificamente, il coniuge passa alla nuova fede, nel momento in cui sposaun’altra persona, si scioglie automaticamente il matrimonio con il pagano.
CAUSA DI SCIOGLIMENTE che si dice “IN FAVORE DELLA FEDE”]
Gli apostoli muoino tutti in epoca pre Cristiana (nel I secolo d.C.), l’ultimo Giovanni (quello che scrive l’Apocalisse) è il più longevo (iizio I sec – 98,99 d.C).
i quali, quando si tratta di prendere decisioni importanti inerenti alla Chiesa, si riuniscono in un Concilio Ecumenico.
Il primo fu appunto il Concilio di Licea (325), che fu convocato dall’Imperatore Costatino , il quale, con tutta probabilità non era ancora stato battezzato, non cristiano almeno formalmente.
Questa la dice lunga sull’atteggiamento degli Imperatori nei confronti della Chiesa: essi intendevano accertare, come su qualsiasi altro territorio dell’Impero, la loro sovranità.
IL PERCORSO SULLA VIA DELL’INDIPENDENZA è MOLTO LUNGO E DURERà SECOLI. Per certi versi, ancora irrisolto, aldilà degli aspetti formali.
(Quando il Parlamento vuole dettare legge sulla Chiesa e viceversa.)
IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE e DELLA LAICITà.
Come dicevamo prima, il Cristianesimo attecchisce principalmente nelle città,
[N.B. Tutt’oggi la Chiesa chiama i NON CRISTIANI F 0E 0 PAGANI , questo è un termine deriva dal latino “ pagus ”, villaggio, perché ormai il Cristianesimo aderiva nelle città, mentre nelle campagne permanevano i culti pagani, quindi Paganus = abitante del villaggio diventava sinonimo di “non cristiano”.
Anche la terminologia non strettamente ha un’origine religiosa, perché è un dato di fatto.
Quando poi il Cristianesimo diventa religione di Stato (380),
precetto, di un dogma di fede viene qualificata come REATO.]
Il Concilio venne convocato da Costantino per dirimere una forte contrversia teologica che aveva anche risvolti politici, per controbattere le tesi che stavano avanzando del prete ARIO:
prete che predicava che Gesù non era da considerasi Dio, ma solo un uomo , non il figlio dell’Eterno e co-eterno a lui, con una funzione abbastanza consistente ricevuta dal padre, ma inferiore.
Nella Chiesa si annuncia Cristo come VERO UOMO, ma anche VERO FIGLIO/ DIO , persona con due nature distinte, natura umana e divina, unite tra loro con quella che chiamiamo UNIONE IPOSTATICA.
Si cominciano poi a delineare i dogmi fondamentali del Cristianesimo: la DIVINITà DI CRISTO e la TRINITà DI DIO :
ciascuna di queste è la persona divina, Dio come gli altri.
Ma diventa una questione politica: c’è la libertà di dire questo?
La dottrina di Ario nel Concilio di Licea viene qualificata come eretica E si ordina che vengano bruciati i suoi libri e l’Imperatore ordina che costui non venga seguito, per salvaguardare quella che è la RETTA RELIGIONE , cioè l’ ORTODOSSIA.