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diritto ecclesiastico. concetti base, Appunti di Diritto Ecclesiastico

appunti schematici. concetti salienti evidenziati

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 29/01/2020

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riccardo-moscatelli 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO
Capitolo 1: le fonti del diritto ecclesiastico
Nella vita di aggregazione umana esistono molti fenomeni socialmente rilevanti, uno
tra tutti è il FENOMENO RELIGIOSO (sia individuale che collettivo). La libertà della sua
espressione è costituzionalmente garantita, le regole fissate per la libertà del
fenomeno religioso costituiscono quello che comunemente viene chiamato DIRITTO
ECCLESIASTICO: ramo dell'ordinamento di uno stato nel quale si raccolgono le norme
che riguardano il regolamento del fenomeno sociale religioso.
NB: il diritto ecclesiastico non va confuso con il diritto canonico in quanto il primo è la raccolta delle
norme che riguardano il regolamento del fenomeno religioso mentre il secondo è il diritto della chiesa
cattolica fondato sul diritto Divino e positivo. I 2 diritti poc'anzi citati non sono però del tutto separati,
anzi in alcuni argomenti sono complementari (es: matrimonio).
Come sancito dall'art.7 e dall'art.8 della Costituzione Italiana che tutela i principi di
libertà e uguaglianza, il diritto statuale deve tener conto anche delle esigenze
religiose.
Nel diritto italiano si è verificata una progressiva espansione: da un complesso di
norme riguardanti la sola Chiesa Cattolica, si è giunti ad un complesso di norme
riguardanti 6 confessioni religiose.
Le fonti
Come in tutti i diritti troviamo una pluralità di fonti che possono essere suddivise in:
Fonti sulla produzione: determinano i fattori che devono essere considerati validi
per la formazione del diritto;
Fonti di produzione: sono gli atti e fatti normativi volti a costituire l'ordinamento
stesso;
Fonti di cognizione: strumenti mirati alla conoscibilità delle norme prodotte
come ad esempio la pubblicazione sulla G.U.
Ovviamente tra tutte le fonti vi deve essere un rapporto di gerarchia pertanto
potremmo ordinarle nel seguente modo:
Costituzione: dalla quale vengono ripresi i principi fondamentali che
direttamente o indirettamente riguardano il fenomeno religioso (libertà e
uguaglianza);
Fonti comunitarie: hanno rilevanza giuridica le norme contenute nel Trattato di
Lisbona (2007) e nei vari regolamenti comunitari come ad esempio il numero
2201/2003 relativo all'esecuzione delle decisioni matrimoniali è in materia di
responsabilità genitoriale;
Norme di derivazione pattizia e concordataria: derivano dalla stipulazione di
accordi tra lo stato e le confessioni religiose. In questa circostanza si può parlare
di fonti rinforzate (potere legislativo e esercitato in modalità particolari) e fonti
atipiche (vincolate dal presupposto religioso). Si può altresì fare la distinzione
tra:
norme che concernono la chiesa cattolica;
norme che concernono altre confessioni religiose.
leggi che contengono l'ordine di esecuzione delle convenzioni internazionali:
sono leggi con le quali gli stati danno esecuzione materiale agli impegni
internazionali stipulati. Tra le altre ricordiamo la L.848/1955 con la quale è stata
rettificata alla convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali (CEDU)
Leggi emanate in modo unilaterale dallo stato: sono leggi di diritto statale
relative all'argomento religioso, tra le altre vanno ricordate la L.847/1929 (c.d
legge matrimoniale) e la L.1159/1929 (c.d norma sui culti ammessi)
Atti aventi forza di legge o di natura regolamentare: atti emanati da organi
inferiori individuati come competenti in sede di trattato (es: DPR)
Norme regionali: in attuazione degli atti aventi forza di legge
Norme dell'ordinamento canonico e di altri ordinamenti confessionali: per
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DIRITTO ECCLESIASTICO

Capitolo 1: le fonti del diritto ecclesiastico

Nella vita di aggregazione umana esistono molti fenomeni socialmente rilevanti, uno tra tutti è il FENOMENO RELIGIOSO (sia individuale che collettivo). La libertà della sua espressione è costituzionalmente garantita, le regole fissate per la libertà del fenomeno religioso costituiscono quello che comunemente viene chiamato DIRITTO ECCLESIASTICO : ramo dell'ordinamento di uno stato nel quale si raccolgono le norme che riguardano il regolamento del fenomeno sociale religioso. NB: il diritto ecclesiastico non va confuso con il diritto canonico in quanto il primo è la raccolta delle norme che riguardano il regolamento del fenomeno religioso mentre il secondo è il diritto della chiesa cattolica fondato sul diritto Divino e positivo. I 2 diritti poc'anzi citati non sono però del tutto separati, anzi in alcuni argomenti sono complementari (es: matrimonio). Come sancito dall'art.7 e dall'art.8 della Costituzione Italiana che tutela i principi di libertà e uguaglianza, il diritto statuale deve tener conto anche delle esigenze religiose. Nel diritto italiano si è verificata una progressiva espansione: da un complesso di norme riguardanti la sola Chiesa Cattolica, si è giunti ad un complesso di norme riguardanti 6 confessioni religiose. Le fonti Come in tutti i diritti troviamo una pluralità di fonti che possono essere suddivise in: ● Fonti sulla produzione: determinano i fattori che devono essere considerati validi per la formazione del diritto; ● Fonti di produzione: sono gli atti e fatti normativi volti a costituire l'ordinamento stesso; ● Fonti di cognizione: strumenti mirati alla conoscibilità delle norme prodotte come ad esempio la pubblicazione sulla G.U. Ovviamente tra tutte le fonti vi deve essere un rapporto di gerarchia pertanto potremmo ordinarle nel seguente modo: ● Costituzione: dalla quale vengono ripresi i principi fondamentali che direttamente o indirettamente riguardano il fenomeno religioso (libertà e uguaglianza); ● Fonti comunitarie: hanno rilevanza giuridica le norme contenute nel Trattato di Lisbona (2007) e nei vari regolamenti comunitari come ad esempio il numero 2201/2003 relativo all'esecuzione delle decisioni matrimoniali è in materia di responsabilità genitoriale; ● Norme di derivazione pattizia e concordataria: derivano dalla stipulazione di accordi tra lo stato e le confessioni religiose. In questa circostanza si può parlare di fonti rinforzate (potere legislativo e esercitato in modalità particolari) e fonti atipiche (vincolate dal presupposto religioso). Si può altresì fare la distinzione tra: ○ norme che concernono la chiesa cattolica; ○ norme che concernono altre confessioni religiose. ● leggi che contengono l'ordine di esecuzione delle convenzioni internazionali: sono leggi con le quali gli stati danno esecuzione materiale agli impegni internazionali stipulati. Tra le altre ricordiamo la L.848/1955 con la quale è stata rettificata alla convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) ● Leggi emanate in modo unilaterale dallo stato: sono leggi di diritto statale relative all'argomento religioso, tra le altre vanno ricordate la L.847/1929 (c.d legge matrimoniale) e la L.1159/1929 (c.d norma sui culti ammessi) ● Atti aventi forza di legge o di natura regolamentare: atti emanati da organi inferiori individuati come competenti in sede di trattato (es: DPR) ● Norme regionali: in attuazione degli atti aventi forza di legge ● Norme dell'ordinamento canonico e di altri ordinamenti confessionali: per

quanto riguarda la chiesa cattolica, le norme rimangono nell'ordinamento canonico ma qui sta non rilevanza giuridica nell'ordinamento statale (es: norme che fanno riferimento alla condizione giuridica degli ecclesiastici; disciplina in merito agli effetti civili del matrimonio).

CAPITOLO 2: LA LIBERTÀ RELIGIOSA

Lotta per la libertà religiosa Per molti secoli l'Europa ha registrato la trasformazione dell'intolleranza ecclesiastica vale a dire la assoluta e indiscutibile egemonia di una religione sull'altra pertanto negli anni si sono susseguite diverse guerre di religione. Attualmente la nostra coscienza giudica negativamente gli avvenimenti del passato in quanto è nostra convinzione di dover rispettare la libertà di coscienza di ognuno di noi, questo ideale è frutto di lotte e di evoluzioni culturali e sociali. Queste evoluzioni culturali e sociali partono dalle dichiarazioni dei diritti emanate tra il XVII e il XVIII secolo, al cui culmine fu riconosciuto il diritto alla libertà religiosa. Ora è importante sottolineare che lo stato moderno non conosce più il concetto di tolleranza ma solo quello di libertà. L'evoluzione della dottrina cattolica Nello stato moderno, la Chiesa Cattolica ha lanciato condanne energiche verso le moderne libertà poiché considerate false, ciò perché ritenute contrarie alla vocazione propria dell'uomo di cercare e di aderire alla verità oggettiva rivelata da Dio e anche perché tutto ciò può portare al naturalismo ateo. Il movimento per la libertà religiosa in Italia in Italia il movimento fu quasi importato dall'estero e ha dovuto tener conto dei diversi contesti sociali e politici presenti nella penisola, pertanto si ebbero varie e frammentate fazioni dove però risultava in posizione di dominio la religione cattolica. Diverse costituzioni del ‘700 iniziavano a professare alcune libertà di religione, a partire dal Ducato di Savoia (che poi divenne Regno di Sardegna) dove nel 1800 la legge della consulta piemontese proclamò che l'esercizio dei diritti civili non poteva essere discriminato da distinzione tra gli individui a causa della propria religione. Nei successivi anni l'influenza francese portò allo statuto Albertino del 1848 dove si confermò il ruolo dominante e ufficiale della religione cattolica anche se vennero adottati provvedimenti di carattere liberale nei confronti di altre credenze religiose Fondamenti della libertà religiosa Ogni persona umana ha una natura razionale, è responsabile e quindi libera nelle sue scelte, da questa natura deriva una DIGNITÀ che sarebbe la sua condizione che per le proprie qualità è meritevole del massimo rispetto da parte degli altri soggetti. Da essa derivano i diritti inviolabili della persona. Nel 1948 entrò in vigore la Costituzione, in particolare due articoli fanno riferimento alla libertà di professare la propria religione: ● Articolo 2 che riconosce il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ● Articolo 3 che sancisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua, opinioni politiche e condizioni sociali. Libertà religiosa nell'ordinamento dello stato moderno La libertà religiosa può avere diverse interpretazioni: come principio filosofico, come principio teologico oppure come principio giuridico. Quest'ultimo fa si che in un ordinamento giuridico, ogni individuo possa perseguire raggiungere la sua scelta il fine della salvezza dello spirito senza che gli altri possano porre ostacoli.

dell'ordinamento giuridico, al contrario tali comportamenti manifestati all'esterno sono socialmente rilevanti se superano la sfera privata ed entrano in relazione con la collettività. Il legislatore ha riconosciuto la rilevanza di tali manifestazioni e le ha regolamentate: ● Libertà matrimoniale: libertà di scegliere la forma con cui celebrare il proprio matrimonio in corrispondenza delle proprie convinzioni (i riti religiosi assumono anche effetti civili). ● Insegnamento religioso nelle scuole: libertà di scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (o diritto di svolgere altre attività di studio). ● Fruizione di servizi di assistenza religiosa nelle pubbliche istituzioni: servizi religiosi organizzati nell'ambito delle FFAA, FFPP, degli ospedali, delle case di cura e di pena. ● Disponibilità dei luoghi di culto: sono legittime le iniziative assunte per edificare i luoghi di culto nel rispetto del diritto vigente. ● Obiezione di coscienza all'aborto: riconosce al personale sanitario il diritto di scegliere se assistere alle procedure per l'interruzione delle gravidanze quando si sollevi l'obiezione di coscienza (con preventiva dichiarazione). ● Obiezione di coscienza alla vivisezione: diritto riconosciuto agli esercenti le professioni scientifiche relativamente agli interventi diretti alla sperimentazione animale. ● Assegnazione dell'8‰ dell'irpef in favore di confessioni religiose e questue e collette all'interno di edifici di culto: i cittadini italiani hanno il diritto di versare 8‰ ad una confessione religiosa al momento della dichiarazione dei redditi, cio è sancito per consentire ai contribuenti di sostenere finanziariamente la confessione religiosa in cui credono. Inoltre si considerano manifestazioni di libertà religiosa anche l'erogazione di contributi da parte dei fedeli in occasione di questue e collette organizzate all'interno dei luoghi di culto. ● Utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa: si fa riferimento ai mezzi più tradizionali di comunicazione come la stampa le pubblicazioni e le affissioni; ● Giuramento in sede giudiziaria: nelle sedi giudiziarie si è inteso eliminare ogni riferimento a Dio e al carattere sacro del giuramento (Anche per chi è credente è stato introdotto il divieto di giurare sulla confessione religiosa). ● Prescrizioni in materia alimentare: in particolare per ebrei e musulmani per i quali il trattamento di alcuni animali e la conseguente alimentazione assumono un carattere religioso. Ebrei e musulmani che si trovano in istituti di prevenzione e pena oppure ospedali o case di cura o di riposo possono avere un trattamento alimentare personalizzato. ● Riposo settimanale: in Europa, tradizionalmente Cristiana, il riposo settimanale della domenica ha assunto sia un valore religioso che civile. Nel corso degli anni le istituzioni statali hanno stipulato trattati con alcune confessioni religiose: ○ Chiesa cattolica: nel 1984 sono stati riconosciuti come giorni festivi tutte le domeniche e le festività religiose; ○ Unione Italiana Chiese cristiane avventiste del settimo giorno: l'accordo prevede che i credenti in questa confessione possano avere la possibilità di svolgere il riposo il sabato e non la domenica. ○ Unione comunità ebraiche italiane: vds sopra; Protezione della libertà religiosa nella convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali La convenzione di Roma (CEDU) adottata nell'ambito del Consiglio Europeo del 1950 è stata via via integrata di protocolli che ne hanno arricchito contenuti. Da questa ne è scaturito un documento fondamentale che tra le altre tutela il diritto di libertà religiosa (articolo 9 e articolo 2 del primo protocollo). Secondo la giurisprudenza della corte di Strasburgo i significativi elementi presenti nella convenzione sono:

● Libertà di pensiero di coscienza e di religione: queste tutelano sia i credenti delle varie religioni che gli atei; ● Libertà di pensiero ideologico: la convenzione ha posto una proibizione dell'indottrinamento impartito ai giovani. ● Libertà di coscienza: è creato l'obbligo per lo stato a non esercitare forme di costrizione sulle coscienze dei cittadini; ● Libertà di religione: lo stato non può imporre religioni nel proibirle, inoltre non può fare differenze di trattamento tra le varie religioni; ● Obiezione di coscienza al servizio militare: la convenzione lascia gli stati liberi di riconoscerla non ponendo alcun obbligo. ● proteggere in maniera positiva la libertà di religione: l'articolo 9 della convenzione è posto a garanzia della tolleranza religiosa, è compito dello stato tutelare la pace religiosa. In una società dove esistono più religioni è opportuno porre alcuni limiti mirati a conciliare i diversi interessi dei vari gruppi religiosi. ● Diritto di cambiare religione o convinzione: non si possono porre restrizioni; ● Diritto di manifestare la propria religione: la manifestazione può essere esercitata individualmente o collettivamente in pubblico o in privato; ● Diritto all'istruzione: sancito nell'articolo 2 del primo protocollo, è un diritto fondamentale su cui si basa il diritto dei genitori al rispetto delle loro convinzioni religiose e filosofiche. Lo stato inoltre deve dare la possibilità ai genitori di poter scegliere l'insegnamento pubblico della religione oppure la possibilità di organizzare un insegnamento privato. La protezione della libertà religiosa nella comunità internazionale Nel secondo dopoguerra nacquero movimenti internazionali che si batterono in favore dei diritti dell'uomo e nell'interesse della libertà religiosa, i trattati e le convenzioni se debitamente ratificati hanno valore di legge all'interno degli ordinamenti statali. Le norme più rilevanti sono quelle contenute nella convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Il contenuto di questi trattati internazionali e volto a dettare i principi generali a cui gli stati devono attenersi durante la loro attività legislativa. I principi generali dispongono la tutela delle libertà di pensiero, di coscienza, di religione e di convinzione, e da qui tutto ciò che ne consegue. Libertà religiosa e regimi dei rapporti tra lo stato e le confessioni religiose Dopo la pace di Augusta del 1555 ogni sovrano sarebbe stato libero di decidere sulla fede dei propri sudditi. Ciò da un lato fece realizzare il omogeneità culturale di ogni nazione, dall’altro fece anche nascere l'intolleranza. Con il passare dei secoli a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo si formarono diverse correnti filosofiche e di pensiero sull'argomento: ● Il giurisdizionalismo: attuato dallo stato assoluto è mirato ad ingerirsi nell'ordinamento interno della chiesa al fine di controllarla e sottometterla (al contrario di come era stato fino a quel momento - supremazia del potere papale) ● Separatismo: la storia ne ha registrati due modelli cioè quello francese e quello americano: ○ Separatismo francese: conseguenza della rivoluzione dell'89 in cui volendo far trionfare la centralità dell'individuo fu riconosciuta la libertà di coscienza di stampa di religione e di culto. Negli anni ci furono diverse riforme fino al 1905 quando con una legge tuttora vigente l'ordinamento si proclama neutrale nei confronti del fenomeno religioso e confessionale. ○ Separatismo americano: a causa della migrazione dal vecchio al nuovo mondo si sente l'esigenza di una libertà per tutte le confessioni religiose. Nel 1791 il primo congresso degli Stati Uniti sanci che non avrebbe emanato alcuna legge che si fosse riferita alla religione o avrebbe proibito il libro esercizio di essa.

enti stessi.

  • I beneficiari della tutela sono le associazioni e le istituzioni:
  • I soggetti tutelati devono possedere uno speciale riconoscimento (carattere ecclesiastico o il fine di religione).
  • I destinatari della norma sono il legislatore nazionale, gli enti locali, i giudici e le pubbliche amministrazioni nel momento in cui emanano le norme o assumono decisioni nei confronti di questi soggetti.

CAPITOLO 4: IL REGIME GIURIDICO DEL RAPPORTO FRA LO STATO E LE

CONFESSIONI RELIGIOSE

La discussione all'assemblea costituente sull'articolo 7 Durante l'assemblea costituente l'Onorevole Dossetti (relatore di parte democristiana) pose il problema di un riconoscimento della chiesa sotto il profilo internazionalistico , Dossetti proponeva il riconoscimento dell'ordinamento della chiesa da parte dello stato, il riconoscimento della religione cattolica come religione di stato e i Patti Lateranensi come base del diritto nelle relazioni tra lo stato è la chiesa cattolica. L'Onorevole Togliatti (capo del partito comunista) sosteneva che si dovesse lavorare per una formula che riconosceva la piena indipendenza reciproca dello stato e della chiesa. L'Onorevole Mastroianni (comunista) affermava che la chiesa, anche se non venisse riconosciuta dallo stato, esisterebbe comunque poiché essa è un ordinamento giuridico originario. L'Onorevole Cevolotto (di area laica) non accettava il riconoscimento dell’originarietà dell'ordinamento giuridico internazionale dato che tale riconoscimento era previsto per arrivare all’ordinamento giuridico della chiesa non come Città del Vaticano, ma proprio come Chiesa. La svolta dei lavori si ebbe nel 1946, quando Togliatti proposte tre articoli riguardanti l'indipendenza e la sovranità dello Stato nei confronti di ogni organizzazione ecclesiastica o religiosa. Nacque quindi l'art. 7 Cost. come lo conosciamo oggi dove nel primo comma pone il problema del rapporto tra lo stato e la chiesa, indicandoli come indipendenti e sovrani (sia a livello legislativo che ordinativo), nel secondo comma fa un richiamo esplicito ai Patti Lateranensi (norma strumentale per la produzione giuridica). Il secondo comma prcisa inoltre che se vi sia l'esigenza di apportare modifiche alle leggi ciò potrà avvenire di intesa fra le parti senza procedimento di revisione costituzionale). Libertà di organizzazione delle confessioni di minoranza La legittimità del pluralismo religioso dettato dall'articolo 8.1 della costituzione è ormai assodato, pertanto bisogna analizzare l'organizzazione di queste associazioni. L'articolo 8.2 della costituzione sancisce che le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Quando si dice che le confessioni hanno diritto di organizzarsi, si intende che lo Stato ipotizza che esse diano vita ad un ordinamento giuridico che può essere adottato o meno (molte confessioni non lo attuano rimanendo meramente una comunità spirituale). Nel caso in cui una confessione religiosa decida di dotarsi di un organizzazione giuridica e di adottare un proprio statuto, la stessa non entrerà a far parte dell'ordinamento giuridico dello stato, ma avrà rilevanza nello stesso. In sintesi qualora la confessione religiosa sia un ordinamento sovrano come nel caso della chiesa cattolica, il diritto che verrà utilizzato per relazionarsi sarà quello internazionale , mentre il rapporto tra lo Stato e le confessioni religiose è da considerarsi di diritto interno in quanto la sua regolamentazione si ha all'interno

dell'ordinamento dello Stato. La piena tutela dell'interesse religioso ha portato il riconoscimento a tali confessioni di emanare leggi secondarie capaci di rilevanza giuridica purché non contrastino con l'ordinamento statale, tale limite riguarda il potenziale pregiudizio che potrebbe derivare dagli obblighi imposti agli aderenti alle singole confessioni (riti strani o bizzarri, contrari al buon costume) Le intese L'articolo 8.3 Cost. regola i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica. L'ordinamento giuridico delle confessioni di minoranza è costituito da una legge dello Stato emanata sulla base di un'intesa preventivamente stipulata tra il competente organo dello Stato e la legittima rappresentanza della confessione, i suoi contenuti sono concordati bilateralmente. ● Cosa sono: Termine tecnico per individuare uno strumento di regolamentazione delle situazioni giuridiche. L'intesa ha la funzione di costituire un presupposto che in assenza dello stesso il legislatore non potrebbe avviare nessun procedimento legislativo in materia di rapporti con una confessione religiosa. È regolamentato dal diritto pubblico interno in quanto le confessioni religiose diverse da quella cattolica sono ordinamenti giuridici originari ma non sovrani. Con la chiesa cattolica possono essere stipulati gli accordi regolati da diritto internazionale. ● Rapporto tra legge e Intesa: Lo strumento per regolare i rapporti con una confessione religiosa è la legge dello Stato, la quale può essere emanata soltanto sulla scorta di un'intesa raggiunta tra lo stato e la confessione religiosa. ● Negoziazione e stipula delle intese: Le parti abilitate al negoziato sono il governo (nel caso in cui l'intesa riguardi una specifica materia alla responsabilità e del ministro competente) dalla parte delle confessioni religiose vi deve essere una struttura istituzionale che faccia sì ci sia una rappresentanza. Dopo l'intesa raggiunta sarà compito del parlamento approvare la legge. I contenuti delle intese Le materie regolate dalle intese sono molteplici e tutte basate sul rispetto dei negoziati delle intese e degli accordi: ● Autonomia e indipendenza dell'ordinamento confessionale ● Attuazione del principio di bilateralità ● Ministri di culto ● Assistenza spirituale ● Celebrazione del matrimonio ● Libertà di istituzione delle scuole ● Libertà di organizzazione e di attività ● Libertà per le affissioni la distribuzione e la raccolta di cui ● Regime degli edifici di culto (tutte le intese ad eccezione di quella valdese prevedono il divieto di occupazione espropriazione e requisizione demolizione degli edifici aperti al culto se non per gravi pericoli e previo accordo con gli organi delle confessioni. inoltre è previsto il divieto di ingresso della forza pubblica negli edifici di culto senza preavviso e senza accordo con i responsabili ● Tutela dei beni culturali ● Servizio militare ● Riconoscimento dei titoli accademici ● Tutela penale ● Cimiteri Il regime giuridico delle confessioni senza Intesa Sono molte le confessioni oggetto al diritto comune perché o non ritengono opportuno

la reale personalità internazionale della chiesa cattolica (la dottrina afferma che tale potere esisteva prima che fossero posti i principi del diritto delle genti). La sovranità spirituale è riconosciuta alla Santa Sede nell'articolo 2 del trattato. L'attività pastorale svolta nel mondo dalla chiesa cattolica è caratterizzata dall' indipendenza nei confronti delle autorità politiche. Per quanto riguarda il punto di vista internazionale la sovranità della Santa Sede è pari a tutti i membri della comunità internazionale secondo il principio fondamentale dell' uguaglianza sovrana. Lo stato della Città del Vaticano (stato atipico) Gli articoli 3.1 e 4 del trattato lateranense presentano una garanzia politica di fondamentale importanza: è stata riconosciuta alla Santa Sede la piena proprietà, l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano. Il territorio è di modeste dimensioni, circa 0,44 kmq con poche centinaia di residenti. Il territorio comprende la Basilica di San Pietro e la Piazza, il Palazzo Apostolico (residenza del Papa), altri palazzi ed edifici circostanti nonché i giardini. Tale territorio è sottratto totalmente ad ogni ingerenza dello stato italiano. La Città del Vaticano può essere vista come un enclave in quanto è un territorio circondato da altri Stati senza il libro sbocco al mare. La definizione di stato atipico è stata data da papa Giovanni Paolo II in quanto: ● Lo stato di Città del Vaticano è intimamente legato alla Santa Sede; ● Lo stato di Città del Vaticano è sovrano ma non possiede tutte le caratteristiche di una società politica; ● Le persone che coadiuvano la Santa Sede o che cooperano al governo dello stato di Città del Vaticano non sono suoi cittadini, non hanno diritti e oneri che scaturiscono dall'appartenenza allo stato ● Lo stato di Città del Vaticano è sostentato dalle offerte spontanee dei cattolici di tutto il mondo e da particolari leggi finanziarie del governo italiano. Nel 1929 furono emanate da papa Pio XI le prime 6 leggi dello stato e tra queste vi era anche la legge fondamentale dello stato di Città del Vaticano (sostituita da papa Giovanni Paolo II nel novembre 2000). Secondo questa legge il sommo pontefice, sovrano dello stato Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo esecutivo e giudiziario. Tali poteri però non si devono confondere con la potestà suprema piena immediata e universale del pontefice. Lo stato di Città del Vaticano è una monarchia assoluta in quanto nell'unico organo supremo dello stato si concentrano i tre poteri, ma è anche elettiva in quanto il sommo pontefice è sempre stato eletto, anche con modalità diverse. Il governo dello stato Vaticano si organizza: ● Pontificia commissione cardinalizia per lo stato della Città del Vaticano: detiene il potere legislativo, ha mandato quinquennale ed è composto da un Cardinale che presiede la seduta e da altri Cardinali. ● Governatorato: apparato amministrativo ● Organi di potere giudiziario: sanciti con legge del 1988, la legge prevede il giudice unico, il tribunale, la corte d'Appello e la corte di Cassazione che esercitano le competenze in nome del Pontefice. ● Segretario generale: sovrintende all'applicazione delle leggi e delle altre disposizioni normative e all'attività amministrativa del governatorato; ● Ufficio del lavoro della Santa Sede: competente per le controversie relative al rapporto di lavoro tra i dipendenti dello stato e l'amministrazione. Garanzie dell'Italia alla Santa Sede. Nelle clausole del trattato sono presenti diverse garanzie in favore della Santa Sede e dello stato Vaticano che l'Italia gli doveva riconoscere, tali garanzie consistono in assicurazioni per il compimento di atti o per l'osservanza di procedure mirate a dare effettività ad impegni ed obblighi cui una parte intendeva adempiere nei confronti dell'altra.

Garanzie politiche e giuridiche Generali ● Religione dello stato: l'Italia, nell'art. 1 del trattato riconosce e afferma il principio consacrato dall'art. 1 dello statuto Albertino cioè: la religione cattolica la religione dello stato, pertanto L'Italia si proclamava uno stato cattolico. Per tale motivo l'Italia si impegnava nei confronti della religione a: ○ Sviluppare attività di professione sociale della religione; ○ Dare ispirazione Cristiana alla legislazione; ○ Difesa del patrimonio morale e religioso del Popolo. A riprova di ciò si può vedere nel codice penale del 1930 la previsione dei delitti contro la religione dello stato, queste erano norme poste a tutela della religione cattolica e non del sentimento religioso (es: articolo 724 del codice penale che consisteva nella punizione di e Chi avesse bestemmiato pubblicamente contro la divinità i simboli o le persone venerate dalla religione di stato). Nel 1984 La corte costituzionale ha affrontato la questione riguardante il punto numero 1 del protocollo addizionale dell'accordo di Villa Madama, pertanto la religione cattolica non risulta più essere religione dello stato in ossequio ai principi di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione o confessioni religiose. ● La sovranità e la giurisdizione sulla città del Vaticano: nel trattato è prevista la costituzione dello stato della Città del Vaticano inteso come strumento volto ad assicurare e rendere visibile la piena indipendenza del pontefice nell'esercizio del suo potere di governo sulla chiesa e sullo stato che è sotto la sua completa giurisdizione. Esistono però delle norme particolari che riguardano il regime giuridico di Piazza San Pietro e cioè la piazza è a tutti gli effetti territorio Vaticano ma è anche vero che non avrebbe senso considerare una piazza che ogni anno è meta di milioni di persone come una qualsiasi zona di confine pertanto la piazza è aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia e vigilanza italiane, l'esercizio di tali poteri giunge fino ai piedi della scalinata della basilica, in cao di chiusura della piazza la forza pubblica dovrà spostarsi al di fuori del colonnato del Bernini. ● Il diritto di legazione e il libero transito: il trattato fa un rimando al codice canonico dove si dispone il diritto nativo e indipendente del pontefice di nominare ed inviare suoi rappresentanti diplomatici nel rispetto delle norme del diritto internazionale. Il diritto di legazione è sia attivo che passivo. Nel trattato vengono riconosciute prerogative e immunità degli inviati dei governi esteri presso la Santa Sede, la libertà di corrispondenza da tutti gli stati con la Santa Sede, ed infine il mutuo riconoscimento di un diplomatico della Santa Sede (nunizio) in Italia e viceversa (ambasciatore c/o la santa sede). ● La cittadinanza e la residenza vaticana: In conformità alle norme di diritto internazionale sono soggette alla sovranità della Santa Sede tutte le persone aventi stabile residenza nella città del Vaticano. Allo stesso tempo è soggetto alla sovranità dello stato di Città del Vaticano ogni straniero che si trova nel territorio dello stato stesso. La legge di riferimento per la cittadinanza vaticana è stata emanata da papa Pio XI dopo la stipulazione dei Patti, la stessa stabilisce che sono cittadini vaticani: ○ Il Santo padre ○ I cardinali residenti nella città del Vaticano o in Roma ○ Coloro che risiedono stabilmente nella città del Vaticano per ragioni di curia, ufficio o impiego (autorizzati dal pontefice) ○ Coloro che espressamente autorizzati dal pontefice, risiedono pur non lavorando nella città del Vaticano ○ Il coniuge, i figli, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle di un cittadino Vaticano purché conviventi e autorizzati dalle previste leggi ● Le esenzioni in favore degli enti centrali: gli enti centrali della chiesa sono tutelati con il divieto di ogni ingerenza da parte dello stato italiano.

considerata territorio neutrale ed inviolabile da parte di tutti gli altri stati in caso di vicende belliche. Fruibilità delle opere d'arte e dei musei: il trattato dispone che i tesori d'arte esistenti nella città del Vaticano e nel palazzo lateranense sono resi visibili ai visitatori ed agli studiosi. Norme di collegamento Concernono il collegamento tra l'ordinamento giuridico dello stato italiano e l'ordinamento giuridico dello stato della Città del Vaticano. La delegazione di giurisdizione penale: per i delitti commessi nella città del Vaticano la Santa Sede può chiedere l'intervento dello stato italiano come può anche non richiederlo, per i delitti commessi nella città del Vaticano ma l'autore di esso si è rifugiato in territorio italiano non è necessaria la delegazione della Santa Sede perché espressamente si afferma che è applicabile la legge italiana. Persone imputate di atti penalmente rilevanti commessi in territorio italiano e rifugiate nella città del Vaticano è prevista una forma di estradizione semplificata con la consegna del soggetto alle autorità italiane. Esecutorietà di sentenze e provvedimenti ecclesiastici: l'articolo 23.1 del trattato sancisce un rinvio generale alle norme del diritto internazionale per l'esecuzione nello stato italiano delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano, la norma si riferisce a sentenza in materia civile o penale pronunciate dalla magistratura dello stato Vaticano secondo la sua normativa. Le autorità ecclesiastiche competenti ad emettere sentenze sono: i titolari dei dicasteri della Santa Sede, i vescovi titolari di diocesi e i superiori degli ordini religiosi. Le sentenze e i provvedimenti sono atti emanati per punire comportamenti con sanzioni disciplinari ed hanno rilevanza giuridica in Italia solo se ufficialmente comunicati all'autorità civili.

CAPITOLO 6: L'ACCORDO DI VILLA MADAMA

L'accordo di Villa Madama è così denominato perché firmato il 18 febbraio del 1984 nell'edificio di rappresentanza del ministero degli affari esteri italiano, tale accordo modifica e sostituisce in buona parte il testo del concordato stipulato nel 1929. Esso è reso esecutivo con legge di ratifica e di esecuzione. Natura giuridica dell'accordo L'accordo del 1984 rientra nella disciplina giuridica dei concordati, è stato usato per regolamentare situazioni e concessioni di privilegi tra Santa Sede e autorità politiche statali. Si è utilizzato il termine accordo al posto di concordato per sottolineare gli innovazione data agli strumenti di regolamentazione delle materie di comune interesse tra lo stato è la chiesa. Si tratta di attività collocata in ambito internazionale. È una riforma che modifica profondamente il sistema dei rapporti stato-chiesa e tale sistema si configura come una cornice di principi direttivi rinnovati rispetto al precedente concordato sia nella sostanza che nella procedura. Preambolo dell'accordo Nel preambolo sono espresse le motivazioni giuridiche e politiche sulla base delle quali è stato regolato il rapporto stato chiesa e cioè: ● Processo di trasformazione politica e sociale che ha interessato l'Italia: in Italia si era consolidato il sistema democratico sviluppando i valori di libertà ● Sviluppo della chiesa a seguito del concilio Vaticano II: ha mutato l'organizzazione della chiesa la concezione della società ecclesiale in particolare con la teologia sul popolo di Dio sulla responsabilità e libertà dei fedeli. Garanzia Generali Nella prima parte dell'accordo sono presenti le garanzie Generali che lo stato Italiano intende riconoscere alla chiesa cattolica operante in Italia:

● All'art. 1 è offerta la garanzia politica dettata dall’articolo 7.1 della costituzione. È relativo all'indipendenza e alla sovranità dello stato italiano e della chiesa cattolica. ● Agli artt. 2 e 3 sono contenute garanzie che costituiscono una specificazione dei principi costituzionali di libertà con riferimento alle istituzioni e strutture della chiesa ai fedeli all'associazione alla missione della chiesa e alla sua attività. Condizioni giuridiche degli ecclesiastici cattolici Articolo 4 dell'accordo detta la norma a proposito della condizione giuridica degli ecclesiastici cattolici (coloro che hanno ricevuto il sacramento dell'ordine sacro) i quali sono considerati ministri di culto. ● l'articolo 4.1 sancisce che sacerdoti, diaconi e religiosi hanno la facoltà di ottenere a loro richiesta l'esonero dal servizio militare oppure essere assegnate al servizio civile sostitutivo ● articolo 4.2 dispone che in caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici sono chiamati di esercitare il ministro religioso presso le truppe oppure assegnati ai servizi sanitari ● Articolo 4.3 gli studenti di teologia e i novizi degli istituti di vita consacrata possono usufruire degli stessi rinvii del servizio militare accordati agli studenti universitari ● gli ecclesiastici non sono tenuti a dare alla magistratura o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. Riconoscimento degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico L'art. 8 dell'accordo sancisce il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico cioè garantito in base alla cosiddetta libertà matrimoniale cioè la libertà propria della persona di scegliere la forma di celebrazione del proprio matrimonio in corrispondenza delle proprie convinzioni (riconoscimento valido anche per altre religioni). Il riconoscimento avviene qualora le condizioni giuridiche dei nubendi siano idonea celebrare il matrimonio. Celebrazione del matrimonio La disciplina prevede: ● L'espletamento della procedura stabilita dallo stato: pubblicazione presso la casa comunale e nulla osta da parte dell'ufficiale di stato civile; ● Celebrazione del matrimonio con rito canonico; ● lettura da parte del parroco degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e doveri dei coniugi; ● Redazione dell'atto del matrimonio in doppio originale con relative dichiarazioni dei coniugi consentite dalla legge; ● trasmissione da parte del parroco entro 5 giorni dalla celebrazione di un originale dell'atto all'ufficiale di stato civile con la richiesta di trascrizione; ● la trascrizione deve avvenire entro 24 ore successive al ricevimento dell'atto ho vista non le condizioni per la trascrizione stessa; ● La produzione degli effetti civili e ex tunc; Nell'articolo 8.1 dell'accordo sono contenute altre importanti precisazioni, disciplina i csi in cui il matrimonio canonico non può essere trascritto e quindi non produce effetti civili:

  1. quando gli sposi non hanno il requisito dell'età matrimoniale secondo la legge civile quindi 18 anni (16 con autorizzazione del tribunale per i minori).
  2. quando sussista per gli sposi un impedimento considerato inderogabile dalla legge civile (l'infermità mentale o un precedente vincolo matrimoniale).
  3. il matrimonio contratto da una persona che non è in grado di intendere e di volere.

all'esercizio di una vera e giurisdizione ordinaria sui fedeli battezzati che appartengono in modo continuativo o temporaneo alle strutture militari. I cappellani militari sono dipendenti dello stato. Polizia di stato: al personale della polizia è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto dei principi costituzionali, le spese di assistenza religiosa sono a carico degli organi dell'amministrazione pubblica. L'assistenza spirituale è assicurata a tutti secondo la propria fede religiosa. Ospedali e case di cura: la norma stabilisce l'obbligo agli ospedali di disporre di un servizio di assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza di tutti i cittadini, gli oneri finanziari sono a carico degli enti ospedalieri Istituti di prevenzione e pena: per i cappellani degli istituti penitenziari è dettata una disciplina particolare che prevede interventi delle competenti autorità dello stato. Ma è riconosciuta la facoltà anche ai non cattolici di praticare il proprio culto anche attraverso l'assistenza dei ministri durante il tempo libero purché non si tratti di riti pregiudizievoli all'ordine dell'Istituto. Gli enti ecclesiastici Si definiscono Enti ecclesiastici quegli organismi, aventi finalità di religione, sorti nell’ambito della struttura della Chiesa cattolica e delle confessioni diverse dalla cattolica, che possono, attualmente e attraverso il riconoscimento (come persone giuridiche), svolgere un ruolo rilevante anche nell’ordinamento statale. Enti Ecclesiastici Cattolici Civilmente Riconosciuti Enti riconosciuti anteriormente al Concordato del 1929:

  • Santa Sede
  • Sacre Congregazioni
  • Collegio dei Cardinali
  • Tribunali ecclesiastici presso la S. Sede (Rota Romana, Segnatura Apostolica, Penitenziaria Apostolica)
  • Seminari di ogni ordine e grado Enti riconosciuti o riconoscibili dopo i Concordati del 1929 e del 1984
  • Diocesi
  • Parrocchie
  • Istituti universitari, accademie, collegi e altri istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche
  • Santuari
  • Associazioni religiose
  • Confraternite Enti Ecclesiastici della Chiesa cattolica I presupposti per l’attribuzione della qualifica, nell’ambito dell’ordinamento italiano, di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono:
  • un preventivo provvedimento canonico di approvazione (presupposto fondamentale);
  • la sede in Italia;
  • il fine di religione o di culto;
  • la dimostrazione della sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini e/o della rispondenza alle esigenze religiose della popolazione;
  • un procedimento amministrativo di riconoscimento agli effetti civili. La legge prevede che in caso di mutamento sostanziale, che faccia perdere all’ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo possa essere revocato con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l’autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato. L’autorità ecclesiastica può, nelle condizioni e nelle forme stabilite dal diritto canonico, apportare modificazioni allo status degli Enti Ecclesiastici, anche dopo che questi abbiano ottenuto il riconoscimento statale. Questi provvedimenti di modificazione, pur se canonicamente validi, non sortiscono di per sé alcun effetto nell’ordinamento statuale se non mediante ulteriore riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. Tale decreto va iscritto d’ufficio nel registro delle persone giuridiche. L’estinzione degli Enti Ecclesiastici avviene di norma con un provvedimento di soppressione da parte dell’autorità ecclesiastica.

Qualora si tratti di Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti, la loro soppressione e la loro estinzione, affinchè sortiscano efficacia civile, devono essere trasmesse, a cura dell’autorità ecclesiastica, al Ministro dell’Interno il quale, con proprio decreto prescrive l’iscrizione/soppressione nel registro delle imprese. Enti Ecclesiastici delle confessioni acattoliche Qualora si tratti di Enti Ecclesiastici di confessioni acattoliche, possono ottenere il riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri il quale è chiamato a valutare discrezionalmente l’opportunità del riconoscimento sotto il profilo politico. Edifici di culto Edifici destinati all’esercizio pubblico del culto, denominati genericamente chiese (si parla anche di cappelle, oratori e, per alcune confessioni acattoliche di templi, moschee, sinagoghe). In base all’art. 5 del Nuovo Concordato del 1984 e alle intese finora stipulate con le confessioni acattoliche, gli edifici di culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti, se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli Edifici di culto senza averne dato previo avviso alla competente autorità ecclesiastica. L’art. 831 c.c., inoltre, dispone che gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che la riguardano.

CAPITOLO 7: GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

I principi della corte costituzionale La corte costituzionale è stata investita più volte di questioni riconducibili ad eventuali contrasti fra alcune norme giuridiche del vecchio concordato e del nuovo accordo. Con un iter abbastanza lungo la corte costituzionale è giunta ad affermare l'esistenza di principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Le pronunce della corte non hanno portato ad assoluta certezza infatti va rilevato che per la maggior parte delle sentenze il riferimento era riferita al tema della giurisdizione della chiesa e dello stato in materia matrimoniale e alla libertà religiosa. La corte ha rilevato che i Patti Lateranensi non sono stati costituzionalizzati in forza del richiamo dell'Articolo 7 della costituzione ma che tale disposizione contiene una norma di accoglimento del principio concordatario all'interno della costituzione e attribuendo ai patti una precisa copertura costituzionale. La laicità come principio supremo La laicità dello stato nel nostro ordinamento non è sancita formalmente ma si può desumere da un concetto negativo ossia quando si afferma che uno stato laico è uno stato con le sue istituzioni che prescindono da una confessione e rifiutano qualsiasi ingerenza religiosa a forma di influenza sulla vita sociale e politica. L'evoluzione culturale, sociale e religiosa avvenute in Italia ha portato il nostro Stato da una situazione di confessionalità ad una situazione di laicità la quale è stata elevata dalla corte costituzionale a rango di principio supremo. Laicità come metodo di governo Il nostro ordinamento è partito da una posizione di confessionalità dichiarata prima con lo statuto del regno e poi con i Patti Lateranensi per giungere con la costituzione ad una situazione che è difficile definire di confessionalità dello stato.