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appunti presi un aula sulla parte generale di diritto privato
Tipologia: Appunti
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Contratto rispetto alla circolazione dei dati personali Il fenomeno della circolazione dei dati personali eventualmente utilizzando il contratto p un tema molto attuale soprattutto dopo il GDPR È importate perché merita di essere analizzato in un prospettiva che consideri se è possibile attribuire al valore patrimoniale e natura patrimoniale al dato personale e se è possibile praticare atti negoziali che attuano la circolazione dei dati Obbiettivo quello di ampliare le interpretazioni per riuscire a comprendere anche i dati personali Il dato personale viene studiato in un ambito molto ristretto che è quello della tutela nell’ambito dei diritti soggettivi assoluti Il dato personale è considerato un diritto delle personalità imprescrittibile Diritto alla protezione dei dati personali è un dritto fondamentale e indisponibile a tributo della personalità che riconosce alle norme sul trattamento dei dati persona la finalità di garantire le persone fisiche (dove gli attributi delle personalità non possono essere considerati di una utilità con valore suscettibile a valutazione economica perché non sono merci di conseguenza non possono essere oggetti di scambio) Numero 3 direttiva 46 del 95 l’instaurazione della garanzia del funzionamento del mercato interno e della libera circolazione; questa finalità può essere perseguite garantendo contemporaneamente la libera circolazione dei dati personali da un stato membro all’altro dell’altro lato garantendo la salvaguardia de diritti fondamentali delle persone (crea la condizione permettere in circolazione un bene cioè il dato personale che al pari di altri beni e servizio possa avvenire nel contesto economico e sociale e europeo) Da qui la regolazione della attività economica di circolazione dei dati personali quindi la necessità di una disciplina a deflusso delle informazioni degli individui, che oggi è alla base dell’economia e della realtà sociale e questo aspetto è una prospettiva rimasta fuori dal dibattito italiano Privacy e protezioni dei dati personali sono due concetti diversi che si possono intersecarsi ma che non sono coincidenti Il privacy alle origini era considerato il diritto di essere lasciato da solo poi progressivamente grazie alla diffusione de strumenti informatici e del loro uso nella quotidianità la privacy è diventato il diritto del soggetto a mantenere il controllo sulle proprie informazioni Privacy e Protezione dei dati personali sono diversi perché i problemi legate al trattamento dei dati personali possono coinvolgere anche profili diversi rispetto a quello delle mera riservatezza Riservatezza e privacy possono rilevare come meritevoli di tutela anche in contesti che non vi è un trattamento dei dati personali La disciplina della materia dei dati personali Le pratiche commerciali scorrette sono vietato dal codice de consumo La disciplina del codice del consumo ha due finalità mira a garantire un’elevata livello di tutela comune del consumatore armonizzando le varie norme sulle pratiche sleali posti in essere dalle imprese nei rapporti con il consumatore; l’altro scopo è ricondurre l’attività commerciale nei i binari della correttezza e della buona fede che serve per promuovere il benessere dell’intero sistema economico; questo porta alla necessità di una nuova lettura della garanzie costituzionale delle libertà contrattuale la qui piena esplicazione chiede la bilateralità del lato e lo scopo è anche quello di garantire la trasparenze del mercato attraverso un controllo decentrato sulle condotte degli operatori economici inefficienti Le pratiche commerciali sono tutte i comportamenti tenuti da professionisti che siano oggettivamente correlati alla promozione alla vendita e all fornitura di beni e servizi ai consumatori e sono condotte che possono essere tenute prima contestualmente o successivamente alla conclusione del contratto Il codice del consumo detta delle regole (art 20 condice del consumo) alla luce dei quali si va a valutare le pratiche di scorrettezza nei confronti dei professionisti La pratica commerciale scorretta contraria alla diligenza professionale o se si rivela falsa (se è idonea a falsare in misura apprezzabile rispetto a un certo prodotto il comportamento economico del consumatore medio che raggiunge questa ovvero del membro medio di un gruppo se la pratica è diretta a un gruppo di persone
Si ha un’individuazione di un serie di tipologie di pratiche commerciali che sono ingannevoli e aggressive Facebook era stato proprio imputato per pratiche ingannevoli con il riferimento alla prima registrazione alla piattaforma (era stato detto che l’informatica di privacy era priva di chiarezza, completezza e immediatezza rispetto all’attività di raccolta e di utilizzi ai fini commerciali dei dati degli utenti) e aggressive (con rifermenta agli utenti già registrati che riguarda al eccanismo di trasmissione dei dati degli utenti dalla piattaforma di Facebook ad siti web e applicazioni di terzi e viceversa senza un preventivo consenso espresso al fine dell’utilizzo di profilazione e di uso commerciale Dei sanzioni amministrative e una Facebook ha fatto di nuovo un ricorso dicendo che l’unica disciplina da applicare non era il codice di consumo (perché il servizio era offerto gratuitamente e non era correlato alla vendita o fornitura di un servizio di conseguenza non è una pratica commerciale disciplinata dal codice l consumo) ma il GDPR Interpretare espressivamente norme sanzionatorie previste alla tutela del consumatore nella disciplina del GDPR è vietato in base all’art 7 della convenzione europea dei diritti dell’uomo che afferma il principio della prevedibilità) (QUESTA é LA DIFESA DI FACEBOOK) Bene oggetto di negozialitá cioè suscettibile a sfruttamento economico idoneo ad assurgere controprestazioni del contratto in modo tecnico e si fa riferimento alla patrimonializzazione del dato personale che è tipico delle economie dei nuovi mercati digitali che impone agli operatori di rispettare nei relativi contratti di transazione commerciali gli obblighi di chiarezza completezza e non ingannevolezza delle informazioni che si trovano all’interno della disciplina del codice del consumo e vale anche per una patrimonializzazizone che avviene inconsapevolmente e che è il risultato dell’attività delle società che mettono a disposizione il dato che l’utente offre al momento dell’iscrizione e la raccolta del dei dati (profilazione all’utente) a fini commerciali Applicare la disciplina del codice di consumo a società come Facebook non significa applicare in via estensiva una sanzione prevista in un ambito normativo non pertinente I dati personali e le preferenze dei consumatori e gli altri contenuti generati da utenti hanno un valore economico de facto Vi è un altro provvedimento sanzionatorio ne l’autorità garante ha emanato verso un social network in questo provvedimento contro whatsapp si legge che tanto il patrimonio informativo costituito dagli dati dei utenti quanto la profilazione degli utenti per attivata di marketing hanno un valore economico che configura un rapporto che configura professionista e consumatore Esistenza di prestazioni corrispettive nei contratti per la fornitura di servizi di social network Il sevizio offerto dai social network non sono gratuiti anche se sembra tale sul fatto che siano nell’ambito pienamente oggetto del codice del consumo quindi transazioni commerciali e professionisti del consumono Quando esiste una norma diversa dal codice del consumo che disciplina specifici aspetti delle pratiche commerciali sleali che impone agli operatori degli obblighi incompatibili con quelle deriviate dalla disciplina del codice del consumo questa non si applica e prevale la disciplina speciale che impone obblighi specifici agli operatori e queste sono incompatibili con quelle della protezione del consumatore (unico caso che accade e significa non sovrapponibilita cioè c’è una incompatibilità); in altri casi si ha complementarietà cioè le due discipline cioè privacy e protezione del consumatore ovvero codice del consumo sono compatibili e si legge in un ottica di complementarietà cioè impongono obblighi informativi specifici rispettivamente in relazione al propri fini di tutela In valore economico del dati personali impone al professionista di comunicare al consumatore che le informazioni ricavabili da questi dati saranno usate per finalità commerciali che vanno al di là della mera utilizzazione dei social se non diam adeguati informazioni si ha la parte ingannevole Codice del consumo si occupa del profilo del Condizionamento delle consapevolezza dell’utente L’utente per ottenere delle informazioni che sembrano gratuito devono cedere ì proprio dati personali